tunisia - Comitato Italiano Città Unite
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Circolare n.8 5 giugno 2012 TUNISIA IL DIBATTITO SUL DECENTRAMENTO NELLA TRANSIZIONE DEMOCRATICA C.I.C.U. Comitato Italiano Città Unite Sezione italiana della Organizzazione Mondiale Città e Governi Locali Uniti CGLU Via La Salle n. 17 10152 – Torino Tel. 011 5229829 – 3494163030 Fax 011 5229830 [email protected] www.cittaunite.it Redazione Clementina Berro Gian Paolo Morello Dal 28 al 30 maggio scorso la FNVT – Federazione Nazionale delle Città di Tunisia e la CGLU hanno organizzato la Conferenza internazionale dal titolo: Il decentramento : uno strumento forte per la Democrazia e lo sviluppo locale Nell’introduzione alla conferenza si afferma che Il tema del decentramento svolge oggi una importanza decisiva poiché i Comuni tunisini, la cui creazione risale alla seconda metà del 19° secolo, sono rimasti semplici servizi a disposizione del governo centrale, senza un vero legame con la società civile. Essi sono anche sprovvisti di competenze chiare e di una reale autonomia amministrativa e dei mezzi finanziari, umani e tecnici necessari per assicurare lo sviluppo locale e rispondere ai bisogni della popolazione. Questo stato li ha indeboliti e infine discreditati agli occhi dei cittadini. Oggi è necessario affrontare non solo la loro sopravvivenza ma anche di ristabilire la fiducia tra eletti locali e cittadini. La situazione é anacronistica poiché il 64% della popolazione vive nelle città e i Comuni sono incapaci di rispondere ai bisogni dei residenti, con difficoltà a giustificare il loro ruolo. La Federazione Nazionale della Città Tunisine – FNVT (organo di accompagnamento e di rafforzamento delle competenze degli EELL tunisini, strumento di supporto alla circolazione delle esperienze, promotore della solidarietà tra i comuni e di iniziative di cooperazione decentrata) ,nella sua veste di porta parola unificato di tutti i Comuni tunisini, ha colto il momento storico che vive attualmente il paese per riprendere con vigore le sue iniziative. Con l’iniziativa della conferenza internazionale sul decentramento intende trasferire alla Assemblea Costituente in questa fase di concezione e redazione della Costituzione della 2° Repubblica tunisina i suggerimenti e le raccomandazioni che vengono direttamente dai Comuni e Collettività locali. La FNVT afferma infatti che è oggi essenziale, per la democrazia tunisina, garantire che nella nuova Costituzione sia dedicato alle Collettività locali lo spazio e le norme necessarie al loro corretto inquadramento. La FNVT intende contribuire in questo modo al processo democratico tunisino e, con il supporto della CGLU e delle associazioni omologhe della rete internazionale, è determinata a riorganizzarsi, adattando il proprio statuto e dotandosi dei mezzi umani e finanziari necessari. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia La spaccatura che si è verificata tra i Comuni e i cittadini ha infine rafforzato soprattutto l’evasione fiscale. In questa situazione i cittadini hanno difficoltà ad essere coinvolti nei progetti locali. In merito alle loro capacità di investimento gli Enti Locali tunisini si sono sovente trovati di fronte ad un dilemma costituito da una autorità centrale che richiede l’attuazione di programmi decisi unilateralmente e dei mezzi statali molto incerti. Le loro proprie risorse, meno che insufficienti, non permettono per il momento di prendere delle iniziative autonome. Oggi sembra esistere un consenso sulla necessità di decentrare la gestione dei servizi di base e di responsabilizzare di più le Collettività Locali così come esiste la necessità di attribuire loro risorse finanziarie proprie, indispensabili costruendo una vera fiscalità locale. Al fine di pervenire a questo obiettivo di attivazione di una efficiente politica democratica e di rafforzamento di un decentramento capace di affrontare i problemi sociali, economici, culturali e urbani che si presentano, è indispensabile introdurre nella nuova Costituzione le basi giuridiche utili e i meccanismi finanziari adeguati e garantire la partecipazione della società civile. 1 La Conferenza, che si è svolta in gran parte nella sala consiliare del Municipio di Tunisi, si è articolata in sessioni plenarie di discussioni aperte e in tre gruppi di lavoro paralleli sui temi seguenti: • • • Decentramento e devoluzione : la ricerca di un equilibrio L’Ente locale, agente di sviluppo La collettività locale e la società civile : verso un nuovo contratto sociale In ogni atelier sono state presentate delle relazioni sulla situazione attuale, presentate varie posizioni e proposte, é stato dato spazio all’esposizioni di esperienze e modelli di altri paesi ed infine si sono sviluppati degli approfonditi dibattiti tra i partecipanti con l’obiettivo di pervenire alla redazione di raccomandazioni da presentare ai rappresentati della Commissione degli Enti Locali e regionali dell’Assemblea Costituente. Nella transizione uno dei punti affrontati per la scrittura della nuova Costituzione è proprio la definizione dell’organizzazione territoriale dei poteri. Il decentramento, che si potrebbe definire come “la gestione degli interessi locali da parte di rappresentanti eletti”, è oggi largamente riconosciuto a livello internazionale da tutti gli organismi della comunità internazionale come il sistema di governance più adatto a far vivere e sviluppare la democrazia rispondendo alle aspirazioni legittime dei cittadini. Anche in Tunisia si fa strada questo tipo di approccio e nei dibattiti delle Commissioni di lavoro che sostengono l’Assemblea Costituente si sottolineano: Municipio di Tunisi La partecipazione Alla Conferenza hanno partecipato oltre i Sindaci Tunisini e funzionari municipali, dei membri dell’Assemblea Costituente, (in particolare della Commissione degli Enti Locali e Regionali), dei rappresentanti dei Ministeri competenti (in particolare il Ministero degli Interni ), del Centro di Formazione e di Appoggio al Decentramento (CFAD) e degli Istituti Universitari e dei rappresentanti di associazioni e ONG locali. Inoltre hanno fornito il loro contributi numerosi partner stranieri, innanzitutto i rappresentanti della CGLU (tra cui il Presidente Kadir Topbas sindaco di Istanbul), delle associazioni aderenti alla CGLU in Francia, Spagna, Italia, Marocco, Libano, Sud Africa, l’Organizzazione delle Città Arabe e i responsabili del programma Cities Alliance e di UNHabitat. Gli aspetti giuridici dell’organizzazione territoriale del Governo (il sistema degli enti locali, gli statuti costitutivi, l’autonomia di gestione e la ripartizione delle competenze e delle responsabilità condivise con lo Stato) • L’organizzazione delle risorse finanziarie, umane e I partecipanti italiani: materiali degli Enti locali e regionali (condivisione delle Tania Groppi, Università di Siena imposte con il governo centrale, fiscalità locale, risorse e Gian Paolo Morello, C.I.C.U. patrimoni propri, etc.) Massimo Toschi, Regione Toscana • I progetti di sviluppo e di riequilibrio regionale e il coinvolgimento della società civile In Tunisia, benché questi aspetti siano riconosciuti in questa fase di transizione e presenti nel nuovo progetto di decentramento, esiste ancora una forte confusione sulle proposte concrete e organiche. In particolare, il dibattito si concentra su: 1. i caratteri dell’autonomia (politica, finanziaria, gestionale) 2. il sistema di finanziamento 3. la preparazione e selezione del personale politico e tecnico Inoltre, è la stessa vecchia organizzazione territoriale degli enti che viene messa in discussione: i Comuni sono riconosciuti come la base principale dell’amministrazione locale, ma sui livelli intermedi la discussione è ancora molto aperta, in particolare a causa delle preoccupazioni legate agli equilibri territoriali. • Le conclusioni della Conferenza Alla chiusura dei lavori i partecipanti riuniti, in plenaria, hanno approvato sei punti principali di raccomandazioni da trasferire alla Assemblea Costituente, demandandone la stesura dettagliata dei contenuti ad un gruppo di lavoro costituito in seno alla Federazione Nazionale delle Città Tunisine. La plenaria si è espressa per una stesura dei testi composta da chiare espressioni dei principi giuridici accompagnati da indicazioni di immediata attuazione e di processi evolutivi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chiara espressione di indirizzi sulla natura dell’organizzazione territoriale delle istituzioni locali del Governo tunisino e sui processi di decentramento amministrativo e politico; Definizione dei principi di autonomia politica e finanziaria degli enti locali; Definizione dei livelli delle autorità locali: Comuni, raggruppamenti intercomunali e Regioni e le loro interdipendenze; Principio di rappresentanza elettiva locale e strumenti di partecipazione popolare; Principio di ripartizione delle competenze tra gli enti locali e regionali ed il governo centrale e applicazione del principio di sussidiarietà; Principio di corrispondenza tra competenze, programmi e mezzi finanziari ed umani da rendere disponibili. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 2 LA REPUBBLICA TUNISINA INQUADRAMENTO GENERALE Collocazione geografica: La Tunisia è uno stato del Nord Africa che si affaccia sul mar Mediterraneo a nord e a est, confinante con l’Algeria a ovest e con la Libia a sud e a est. Estensione territoriale: 163,610 km² Capitale: Tunisi (759,000 abitanti, 2009), è il maggiore agglomerato urbano del paese, nonché centro economico, amministrativo e turistico di rilievo. Città principali: Fra le maggiori città della Tunisia si annoverano i centri turistici costieri di Hammamet, Tabarka e Susa; le città industriali di Sfax e Gabès; la capitale religiosa di Qayrawan (Kairouan); il centro religioso e culturale di Tozeur; il polo industriale e porto strategico di Biserta e, infine, Douz, definita "la Porta del Deserto". Lingue: La lingua ufficiale è l’arabo, ma sono parlati anche il francese e il berbero. Secondo le stime dell’Organizzazione internazionale della francofonia, il numero di Tunisini aventi conoscenza del francese è di circa 6,36 milioni, corrispondenti al 63,6% della popolazione. Popolazione: Stando alle ultime stime, la popolazione tunisina nel luglio 2012 raggiungerà l’ammontare di 10,732,900 unità. La popolazione urbana è il 67% del totale della popolazione, mentre quella rurale il restante 33% (2010). La densità abitativa è di 60,66 ab./km² (2009). L’aspettativa di vita, secondo le previsioni 2012, è di 75, 24 anni (73,2 anni per gli uomini; 77,42 per le donne). Il tasso di migrazione è stimato di 1,78 migrante(i) ogni 1.000 abitanti. I gruppi etnici principali sono gli arabi (98%), gli europei (1%), gli ebrei ed altri (1%). Religioni: A prevalere in maniera preponderante è la religione musulmana (98%), cui seguono una minoranza di fede ebraica (1%) ed una piccola componente di credenti di fede cristiana (1%). Dati economici: Valuta: dinaro tunisino PIL: 101, 7 miliardi di $ (2011). PIL pro capite: 9,500 $ (2011). PIL – composizione per settore (2010): Agricoltura: 10,6%, Industria: 34,6%, Servizi: 54,8%. Il tasso di disoccupazione è del 16% (2011). La percentuale di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà era nel 2005 del 3,8%. Contesto politico: Dopo l’indipendenza dalla Francia (20 marzo 1956), della quale è stata protettorato dal 1881, la Tunisia è stata proclamata repubblica. La sua forma di governo di Repubblica presidenziale (Costituzione del 1° giugno 1959) prevede che il potere esecutivo si concentri nel Presidente della Repubblica, che lo esercita con l'assistenza di un Primo ministro e di più ministri, tutti di sua nomina e revoca. Il capo dello Stato è eletto ogni 5 anni a suffragio universale ed è rieleggibile senza limiti purché abbia meno di 75 anni. Questi dispone anche della pubblica amministrazione, incluso delle forze armate e dell'ordine. Il potere legislativo è esercitato da un’Assemblea Costituente unicamerale (217 membri). Questo corpo legislativo ad interim è stato istituito a seguito della rivoluzione politica del 2010-2011. Il potere giudiziario spetta alla Corte di Cassazione ed è indipendente rispetto agli altri poteri. Le elezioni politiche tenutesi nel dicembre 2011 hanno sancito la designazione di Moncef Marzouki a capo dello Stato e la nomia di Hamadi Jebali a capo del Governo. Si è dato quindi il via ad un periodo chiamato di transizione democratica, con scadenza nel 2013, durante il quale l’Assemblea Costituente deve dotare il paese di una nuova Costituzione. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 3 TAPPE STORICHE FONDAMENTALI 20 MARZO 1956 INDIPENDENZA DALLA FRANCIA Il Trattato del Bardo è abrogato e la Tunisia è dichiarata indipendente 8 APRILE 1956 NOMINA DI HABIB BOURGUIBA A PRIMO MINISTRO Il Partito Neo-Destour ottiene il 95% dei voti e Habib Bourguiba(1903-2000) è eletto 3 AGOSTO 1956 ABROGAZIONE DEL DOPPIO REGIME Il doppio regime (coranico e civile) è abolito nei tribunali; progressivamente avverrà lo stesso nelle scuole 13 AGOSTO 1956 APPROVAZIONE DEL CODICE DELLO STATUTO PERSONALE (CSP) Tale codice emancipa le donne (divieto della poligamia, necessità di un'età minima e del reciproco consenso per il matrimonio, abolizione del dovere di obbedienza della sposa, sostituzione del divorzio al ripudio, solo maschile). Cinque mesi dopo è vietato l'uso dell'hijab nelle scuole e sette mesi dopo alle tunisine è pienamente riconosciuto il diritto di voto 25 LUGLIO 1957 PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA 1 GIUGNO 1959 ADOZIONE DELLA PRIMA COSTITUZIONE REPUBBLICANA NOMINA DI HABIB BOURGUIBA A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 FEBBRAIO 1963 INAUGURAZIONE DELLA FASE SOCIALISTA 1 LUGLIO 1965 LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO APRILE 1981 APERTURA AL PLURALISMO POLITICO 1 OTTOBRE 1987 NOMINA DI ZINE EL-ABIDINE BEN ALI A PRIMO MINISTRO 7 NOVEMBRE 1987 DEPOSIZIONE DI BOURGUIBA Con un colpo di stato "medico", Ben Ali depone il presidente Bourguiba per senilità 2 APRILE 1989 ELEZIONE DI BEN ALI A PRESIDENTE Sarà rieletto nel 1994, 1999, 2004 e nel 2009 17 DICEMBRE 2010 RIVOLUZIONE TUNISINA Fra le motivazioni si annoverano: disoccupazione, inflazione soprattutto per l'aumento del prezzo dei generi alimentari, corruzione e malgoverno 14 GENNAIO 2011 FUGA DI BEN ALI ALL’ESTERO 24 LUGLIO 2011 ISTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE E AVVIO DELLA TRANSIZIONE DEMOCRATICA Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 4 ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LOCALE Introduzione In Tunisia le istituzioni comunali esistono dalla seconda metà del XIX secolo. La città di Tunisi, il primo Comune tunisino moderno, fu infatti istituita nel 1858. All’arrivo dei colonizzatori francesi, il paese maghrebino era caratterizzato da un sistema amministrativo centralizzato e da legami sociali principalmente tradizionali. Al fine di esercitare il proprio controllo sul territorio, i Francesi decisero di rafforzare il modello amministrativo già fissato dalla monarchia ottomana. Il decentramento fu pertanto «introdotto solo in modo limitato e discriminatorio». Il movimento di municipalizzazione iniziò a svilupparsi nel 1884 attraverso la creazione di 6 Comuni aggiuntivi e le municipalità crebbero numericamente nel corso della prima metà del XX secolo. Le autorità locali sono menzionate nell'articolo 71 della Costituzione, il quale stabilisce che «i Consigli comunali, i Consigli regionali e le strutture cui la legge conferisce lo stato di enti locali gestiscano le questioni locali, secondo le condizioni previste dalla legge». La Costituzione definisce autorità locali i "governatorati e le wilayas a livello regionale e, ad un livello inferiore, i comuni". In termini giuridici, questa nozione presuppone l'esistenza, sul territorio, di un’autorità che abbia interessi locali meritevoli di tutela, istituita attraverso la concessione di uno status giuridico e la creazione di una struttura amministrativa. Questi ultimi elementi consentono ai comuni di agire in modo autonomo e soprattutto il riconoscimento di uno status giuridico porta a considerare le municipalità come entità legalmente indipendenti dallo Stato. La struttura territoriale Governatorato = è la più ampia suddivisione amministrativa del territorio Dalla fine della dominazione francese, il decentramento amministrativo in nazionale, introdotta con decreto il 21 Tunisia è progressivamente e considerevolmente cresciuto (dai 69 Comuni giugno 1956 e modificata dalla legge del del 1956, si è raggiunto, dieci anni dopo, il numero di 134). 17 marzo 1969. Oggi la Tunisia, secondo il vecchio ordinamento che la Costituzione sta Delegazione = è la divisione territoriale studiando di modificare, è divisa in 24 governatorati (wilāyāt in arabo, principale del governatorato, porta il gouvernorats in francese), che ne costituiscono la divisione amministrativa nome della sua sede. primaria. Ciascun governatorato prende il nome dalla sua capitale e la maggior parte sono stati istituiti nel 1956, l'anno dell'indipendenza tunisina. Comune = porzione di territorio ben delimitata, istituita con decreto, regolata Ogni governatorato è retto da un governatore nominato dal Presidente della dalla legge municipale e formata da uno o Repubblica, a loro volta suddivisi in un totale di 264 delegazioni più settori urbani. (mutamadiyat, rette da un delegato) per un totale di 264 comuni o municipalità (shaykhats, retti da un presidente). La più piccola divisione amministrativa tunisina è il settore, o imāda (presieduta da degli ʿomda); in totale vi erano 2,073 imādāt. Settore = è la più piccola suddivisione amministrativa; può essere urbana o rurale ed è retta da un Omda. Ogni wilaya è una struttura di decentramento amministrativo e, al contempo, un’autorità locale. I governatorati dispongono di due persone giuridiche: il governatore, che è il principale amministratore regionale e detiene i poteri decentrati del governatorato, e il Consiglio regionale, che costituisce l’autorità locale decentrata. Rientra nelle competenze dei governatorati intervenire nelle aree che non sono parte delle municipalità, rette da 165 Consigli rurali che esercitano i loro diritti attraverso i Consigli regionali (rappresentanza, budget). L’articolo 1 della Legge Organica comunale N° 33 del 14 Maggio 1975 definisce il Comune una collettività locale dotata di personalità civile e di autonomia finanziaria, incaricata della gestione degli interessi comunali. Il Comune, l’autorità locale decentrata più antica, è retto da un Consiglio municipale eletto a suffragio universale ogni cinque anni. Le elezioni sono strutturate e multipartitiche e la Legge Organica N° 90-48 del 4 Maggio 1990 ha introdotto per la prima volta in Tunisia il metodo elettorale misto (un voto per lista ad ogni scrutinio basato sulla rappresentanza proporzionale con preferenza data alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti). Il Sindaco presiede sia l’assemblea deliberativa sia il corpo esecutivo ed è eletto a maggioranza assoluta, con votazione segreta, all’interno del Consiglio municipale. La capitale non adotta un sistema particolare, ma il Sindaco è nominato con decreto dai membri del Consiglio comunale, in deroga alla normativa generale applicabile a tutte le altre municipalità. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 5 Governatorato Tunis Ariana Manouba Ben Arous Nabeul Zaghouan Bizerte Béja Jendouba Le Kef Siliana Kairouan Kasserine Sidi Bouzid Sousse Monastir Mahdia Sfax Gafsa Tozeur Kébili Gabès Médenine Tataouine Total Numero dei Comuni 1990 2009 6 8 11 6 9 8 11 23 24 5 6 13 13 7 8 8 8 12 12 10 10 12 12 10 10 9 10 14 16 31 31 14 14 14 16 8 8 5 5 5 5 9 10 7 7 5 5 246 264 Numero dei Settori 1990 121 67 46 90 42 85 95 85 81 79 110 93 105 95 70 94 119 68 34 33 68 87 54 1821 2009 161 48 47 75 99 48 102 101 95 87 86 114 106 113 104 77 99 126 76 36 42 73 94 64 2073 Numero delle Delegazioni 1990 2009 14 21 8 7 8 7 12 15 16 5 6 12 14 8 9 6 9 10 11 9 11 11 11 12 13 11 12 14 16 13 13 10 11 13 16 10 11 5 5 4 6 9 10 8 9 6 7 220 264 (La tabella è tratta dal sito del governo tunisino) Tra il 1990 e il 2009 il numero dei comuni e dei rispettivi settori e delegazioni è cresciuto in particolare nelle regioni dove si è verificata la maggiore concentrazione della popolazione e il maggior sviluppo economico. Squilibri territoriali Numerose sono le differenze economiche che persistono tra i 24 governatorati, concernenti il PIL, il tasso di disoccupazione e di investimenti, nonché il tasso di migrazione. Gli squilibri regionali del paese si sono accentuati, creando di fatto due Tunisie: • quella delle regioni costiere con un indice di povertà inferiore al 30% ma con situazioni anche inferiori al 15% • quella delle regioni dell’interno con indici di povertà anche superiori al 40% (fonte Hafedh Zaafrane) Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 6 La relazione tra le autorità centrali e quelle locali Il governatore, nominato dal Presidente della Repubblica, afferisce al Ministero dell’Interno. Questi è sia il rappresentante dello Stato all’interno del governatorato, sia il presidente del Consiglio regionale. In qualità di agente statale, il governatore è "l’amministratore fiduciario dell'autorità statale e il rappresentante del governo all'interno del suo governatorato" e, al contempo, coordina i servizi decentrati. Il governatore detiene l’amministrazione fiduciaria delle autorità locali e loro competenze, nonché in materia di servizi decentrati estesi. I Comuni sono sottoposti ad un regime di amministrazione fiduciaria a due livelli, amministrativo e finanziario. Le funzioni amministrative, di competenza dello Stato, sono state decentrate a partire dalla fine degli anni Ottanta e il controllo sulle decisioni a livello comunale è stato in gran parte trasferito ai governatori. L’istituzione di nuove municipalità è stabilita con decreto, su proposta del Ministero dell'Interno e in seguito a consultazioni con i Ministeri delle Finanze e delle Infrastrutture. L'autonomia dei Comuni tunisini è quindi limitata dall’amministrazione fiduciaria per quanto concerne sia i loro organi sia le loro azioni. I comuni possono essere parte di organizzazioni intercomunali, benché l'unico esempio sia rappresentato dal distretto di Tunisi, creato nel 1972, diventato l'Agence Urbaine du Grand Tunis sotto la Legge N° 95-108 del 25 dicembre 1995. Le Finanze locali L'instabilità delle finanze locali ha portato ad un tentativo di riforma delle questioni di fiscalità locale da parte dei poteri pubblici, soprattutto negli anni 1975 e 1997. Tali riforme prevedevano l’introduzione di nuovi oneri e tasse, in vista di una ristrutturazione dell'imposta fondiaria o di un aumento delle tariffe versate dai cittadini. Nove anni dopo l’introduzione del nuovo codice sulle questioni fiscali locali, i risultati appaiono deludenti e la fragile natura delle finanze rimane un problema per la maggioranza dei Comuni tunisini. La riforma delle finanze locali, iniziata con la promulgazione della Legge Organica sui Bilanci degli enti locali (Legge N° 75-35 del 14 Maggio 1975), cui ha fatto seguito l'adozione della legge N° 97-11 del 3 febbraio 1997, ha condotto alla promulgazione del codice sulle questioni fiscali locali. Questa legge, inoltre, è stata modificata in numerose occasioni - in particolare dalla legge n. 2002-76 del 23 luglio 2002, in merito alle misure di attuazione volte ad alleggerire snellire l’onere fiscale e a migliorare le risorse delle autorità locali. Questi tentativi rientrano nel processo mirante a ridurre il coinvolgimento dello Stato nelle questioni finanziarie locali, ma costituiscono anche un importante strumento per determinare un incremento delle risorse autonome a disposizione delle autorità locali, nonché per ottimizzare la gestione locale dei fondi. Tuttavia, il conseguimento di questi obiettivi rimane lontano, considerato che le finanze locali sono “affette” da vulnerabilità e disuguaglianza. La vulnerabilità Le difficoltà incontrate dalle autorità locali tunisine sono dovute sia alla mancanza di potere finanziario da parte delle assemblee locali, sia alla scarsità delle risorse economiche locali. In riferimento alla prima problematica, i poteri di bilancio dei Consigli comunali sono stati ridimensionati al punto di privare tali enti di qualsiasi potere finanziario. La graduale perdita di potere finanziario degli enti locali è invece causata sia dall’assenza di professionalità da parte dei rappresentanti eletti a livello locale, sia dalla progressiva presidenzializzazione dell’amministrazione comunale, avvenuta a partire dalla modifica attuata nel 1985, cui si aggiunge l’amministrazione fiduciaria dello Stato in questo ambito. In realtà, il ruolo dell’assemblea locale riguardo allo sviluppo del bilancio locale prevede votazioni sui progetti predisposti dal Segretario generale del Comune e esaminati dall'ufficio di presidenza comunale. Tuttavia, questo voto non ha nessuna rilevanza per il bilancio preventivo, in quanto l'articolo 12 della legge citata stabilisce che il presente documento entri in vigore solamente una volta approvato dall’autorità fiduciaria. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 7 Il carattere residuale del controllo locale Le autorità locali non godono di nessun strumento fiscale autonomo, infatti la fiscalità è di esclusiva competenza statale. Il nuovo codice sulle questioni di fiscalità locale, adottato nel 1997, mirava ad unificare le entrate fiscali locali e a renderle più redditizie. Tuttavia, non è avvenuto nessun cambiamento sulla strutturazione di questi problemi fiscalità locale. Le entrate fiscali locali continuano a provenire da due tipi di imposte: le imposte sui terreni edificati e non edificati, e le imposte sulle attività, in particolare la tassa sulle aziende industriali, commerciale o professionali (tassa TCL) e la tassa di soggiorno. Queste tasse costituiscono gran parte delle risorse autonome delle autorità locali. Il valore di base di tali imposte è fissato dal potere legislativo, che ne regola anche il tasso. La TCL, per esempio, è calcolata ad un tasso del 2% del fatturato, con un limite di 60 mila dinari, in modo da non penalizzare le imprese che già corrispondono la tassa statale sulle imprese. Il basso livello di autonomia finanziaria Nonostante gli sviluppi avvenuti, le risorse finanziarie autonome a disposizione delle autorità locali restano modeste. Nel 2004, queste risorse hanno raggiunto il 74% del totale delle risorse correnti delle municipalità. Nello stesso anno il bilancio fiscale ammontava al 55% del totale delle risorse autonome e queste ultime, per ogni autorità locale, rappresentavano appena il 2,5% delle entrate ordinarie dello Stato. Le autorità locali rimangono in gran parte dipendenti dall’aiuto statale. Sempre nel 2004, l'aiuto finanziario dello Stato ha rappresentato il 52% delle risorse municipali. Metà di queste risorse è trasferita dal fondo comune per gli enti locali in forma di quote per interventi e, qualora necessario, in forma di quote di investimento. L'altra metà proviene dal prestito e fondo di sostegno per le autorità locali, che ha il monopolio di prestasoldi per le autorità locali. Questi due organi consentono allo Stato di essere coinvolto nel processo decisionale locale e, al contempo, di imporre le proprie preferenze economiche e finanziarie ai comuni. Il basso ammontare di risorse autonome delle autorità locali è strutturale alle stesse questioni di fiscalità locale. Le tasse locali, ed in particolare le imposte fondiarie, sono antieconomiche per natura. Il loro livello di redditività dipende dai tributi volontariamente versati dai contribuenti rispetto all'importo dovuto. Tuttavia, la mancanza di senso civico da parte dei contribuenti, che considerano la tassa una semplice espoliazione, cui si aggiunge la carenza di risorse materiali e umane a disposizione degli enti locali, hanno portato ad una modesta percentuale di entrate per le tasse locali. Inoltre, è importante notare che solo 35 dei 264 comuni tunisini dispongono di redditi finanziari autonomi. Le responsabilità e i poteri locali In qualità di agente dello Stato, il governatore è "un fiduciario dell'autorità statale e il rappresentante del governo all'interno del suo governatorato", nonché il coordinatore dei servizi decentrati. La Legge Organica del 4 febbraio 1989 e il Decreto del 24 marzo dello stesso anno rafforzarono le responsabilità dei governatori. La recente modifica della Legge Organica Municipale mediante la Legge Organica del 18 luglio 2006 ha agito in egual maniera. Il Consiglio comunale imposta la programmazione dei servizi, in linea con le risorse municipali. Questi è consultato in anticipo in merito ad ogni progetto attuato dallo Stato o da qualsiasi altra autorità pubblica all’interno del suo territorio. L'articolo 1 della legge N° 75-33 del 14 maggio 1975, che ha portato alla Legge Organica comunale emendata, stabilisce che le municipalità siano "responsabili della gestione comunale". Tuttavia, questa nozione è piuttosto ambigua. La legge, infatti, in particolare agli articoli 36, 42 e 55, conferisce ai comuni determinate responsabilità e determinati poteri, concernenti soprattutto lo sviluppo sociale, economico e culturale nelle aree circostanti, nonché la programmazione dei servizi, etc. Oltre a questi, altre responsabilità e poteri sono attribuiti alle municipalità. I Comuni, infatti, hanno la facoltà di partecipare alla fornitura e gestione non solo dei servizi pubblici essenziali e obbligatori, stabiliti dal potere legislativo, ma anche di altri servizi pubblici. L’articolo 42 della legge stabilisce che le municipalità possano essere coinvolte direttamente o partecipino finanziariamente ad imprese commerciali o industriali, in qualità di servizio pubblico e a tutela dell’interesse locale. È importante notare, tuttavia, che la nozione di interesse locale non è esclusiva. Questo concetto non chiaro, è relativo, residuale e, inoltre, dipende dalla volontà delle autorità centrali. Ad esempio, il decentramento nell’ambito dello sviluppo e delle procedure di approvazione degli Schemi di Pianificazione Urbana (PAU) all'interno del comune è stato presentato come il rilevante contributo del codice di pianificazione nazionale e di sviluppo urbano del Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 8 1994. Questa mossa è stata nuovamente messa in discussione dalla Legge del 4 agosto 2005, che ha attribuito l'approvazione dei PAU al Capo dello Stato mediante decreto, riaffermando la tendenza centralista. Inoltre, è bene notare come la fragilità dei compiti assegnati ai comuni sia stata esacerbata dalla concorrenza di alcuni operatori pubblici e di alcune imprese. Infatti, l’istruzione come servizio pubblico è gestita dal Ministero Nazionale dell'Educazione a partire dal livello scolastico primario. Questo è anche il caso della sanità pubblica. Del monopolio della distribuzione dell'acqua beneficiano anche il National Water Exploitation e la Distribution Company (SONEDE, una società pubblica nazionale), mentre il drenaggio è stato assegnato ad un’altra società pubblica, il National Drainage Bureau. Anche i trasporti pubblici sono gestiti da aziende pubbliche collegate al Ministero dei Trasporti. In questo modo, i comuni sono esclusi dalla fornitura e gestione di molti servizi urbani e, di conseguenza, le responsabilità municipali appaiono inconsistenti. Tale situazione che interessa le autorità locali tunisine, è spiegabile, oltre che dalla cultura della centralizzazione, storicamente radicata all’interno del sistema amministrativo tunisino, dalla vulnerabilità finanziaria e dalla mancanza di risorse umane caratterizzanti tali enti. Queste stesse ragioni spiegano come, nonostante la loro natura residua, la maggioranza delle responsabilità assegnate ai Comuni siano rimaste abbastanza inefficaci e come i risultati conseguiti siano insufficienti. Infatti, per quanto riguarda la gestione urbana, sono i Consigli comunali a sviluppare i Sistemi di Pianificazione Urbana, soprattutto in collaborazione con i servizi decentrati dello Stato. A seguito di un'inchiesta pubblica, nella quale è emerso come la trasparenza e la partecipazione siano deboli, il progetto PAU è stato votato dal Consiglio comunale, prima di essere approvato con decreto nell’estate del 2005. Inoltre, il Consiglio comunale esercita un ruolo consultivo negli ambiti di decisione degli interventi di gestione delle frontiere e nel dibattito inerente ai piani di sviluppo dettagliati. Al Sindaco spettano anche la responsabilità e il potere di concedere autorizzazioni nei casi di divisione dei terreni, costruzione o demolizione di edifici. Tuttavia, la questione della “urbanizzazione incontrollata” costituisce un problema di rilievo in Tunisia. La gestione del personale a livello locale Le autorità locali sono interessate dalla mancanza di risorse umane e al loro interno è presente una enorme discrepanza fra i tecnici che si occupano di pianificazione e gli addetti alle funzioni esecutive. Il totale dei dipendenti regionali e locali rappresenta appena il 10% del totale degli occupati pubblici. La distribuzione delle categorie di lavoratori a livello regionale mostra la prevalenza di personale con qualifiche amministrative di base (oltre il 50%) rispetto ai tecnici o agli specialisti (2%), mentre i lavoratori manuali ammontano al 45% del totale degli addetti. La struttura del personale comunale è caratterizzata da una preponderanza complessiva di non qualificati (circa l’80%, gli specialisti e i funzionari tecnici raggiungono solo il 10%). Il 68% dei dipendenti comunali è in possesso di un titolo di istruzione primaria, il 25% di questi ha un titolo di istruzione secondaria e solo il 7% vanta qualifiche equivalenti o superiori al diploma. Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 9 Conclusioni Attualmente il concetto di "decentramento" è utilizzato in Tunisia per indicare qualsiasi attività, di diversa natura, relativa al decentramento amministrativo, politico ed economico. Tuttavia, la portata reale del decentramento all’interno del paese non sembra oltrepassare il livello delle dichiarazioni formali e sistematiche rilasciate dalle autorità politiche in occasione dei discorsi pubblici. Infatti, sul piano normativo, la nozione di libera amministrazione locale non è per ora menzionata nei piani legislativi e costituzionali. Per questo motivo la FNVT sta conducendo una forte azione di lobby per modificare su questo punto le posizioni dei vari partiti. Il rischio infatti è quello presente in situazioni come quella del Libano, dove esiste da molti anni una vero distacco tra le posizioni politiche degli eletti locali e quella dei deputati eletti nell’Assemblea nazionale, interessati di più al rafforzamento e controllo delle imprese nazionali dei servizi pubblici (centralizzazione delle politiche sui servizi) e a consolidare il rapporto con i bacini elettori di provenienza attraverso clientele dirette e poco trasparenti. Va anche detto che sul piano storico e sociologico, il concetto di decentramento è fortemente legata al passato coloniale o comunque ai modelli dei paesi europei e non si configura come il risultato di un’idea che si è evoluta dal basso o di un processo endogeno. Il decentramento è stato visto dai Tunisini come un modello importato dai colonizzatori e poi successivamente praticato dalla struttura presidenzial-didattoriale del governo centrale per controllare in maniera più efficace il territorio. Pertanto, questo modello, la cui istituzione è stata condotta in maniera più o meno autoritaria, non partecipativa e in assenza di pluralismo, ha incontrato numerose resistenze. Da questi fattori deriva la fragilità del modello amministrativo, soprattutto in termini di sviluppo di una cultura di governance e di potere locale. A tutto ciò, si aggiungono, inoltre, i problemi concernenti l’introduzione del processo elettorale come legittimo criterio di reclutamento e fonte di autorità per le strutture locali a livello giuridico. Ne deriva che il tema del decentramento, accanto ai temi dell’efficienza tecnica e amministrativa, deve guadagnarsi un riconoscimento popolare, collegandosi direttamente ad una profonda e innovativa legge elettorale, attraverso la quale garantire una vera vicinanza degli eletti ai cittadini e al loro territorio, diventando dei veri “difensori” delle istanze locali nei riguardi del potere centrale. Per fare ciò la nuova Costituzione deve affrontare con chiarezza il tema dell’autonomia politica e amministrativa locale come quello della condivisione e della equa ripartizione delle risorse con il Governo centrale. Fonti: Documenti e interventi presentati alla Conferenza internazionale “Il decentramento: uno strumento forte per la Democrazia e lo sviluppo locale”, Tunisi, 28-30 maggio 2012. Citiamo in particolare gli interventi di: • • • • • • • • • • • Imed Hammani, Presidente della Commissione delle Collettività pubbliche Regionali e Locali in seno alla Assemblea Costituente Maktar Hammani, Direttore Generale del Centro di Formazione e di Supporto al Decentramento (CFAD) Ahmed Chaker, Giurista, Associazione Tunisina di Studi e Ricerche sulla Democrazia e sugli Affari Locali Hedi Zakhama, Direttore Generale delle Collettività Pubbliche Locali del Ministero degli Interni Hafedh Ben Salah e Kamel Ben Massoud, Docenti alla Facoltà di Diritto e di Scienze Politiche dell’Università di Tunisi Nejib Abdelmoula, Presidente della Delegazione Speciale della Città di Sfax Neji Baccouche, Docente alla Facoltà di Diritto di Sfax Abdelkarim Boussamma, Direttore degli Affari Finanziari al Comune di Tunisi Sami Mekki, Direttore degli Studi e di Legislazione fiscale, Ministero delle Finanze Rchid Touzi, Direttore Generale, Unità Finanze Locali, Ministero delle Finanze Kamilia Hmila, Responsabile delle Finanze, Comune di Sousse UCLG Gold, Decentralization and Local Governments in the World Country Profiles, 2008 Sito ufficiale del Governo Tunisino (www.pm.gov.tn) CIA World Factbook Circolare n. 8 -05/06/2012 Tunisia 10