Integratori - Ausl di Forlì

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Integratori - Ausl di Forlì
Forlì
Forlì 23 novembre 2006
Bruno Scarpa
Erbario figurato del XV secolo "Theatrum Sanitatis"
(Codice 1471 - Biblioteca Casanatense - Roma)
I prodotti “erboristici” come
integratori alimentari
Ministero della Salute
Cenni sull’
sull’iter
normativo
Cenni
’iter normativo
sull
Legge 6 gennaio 1931, n. 99: le piante officinali
sono definite come “piante medicinali
aromatiche o da profumo”
profumo”, comprese in un
elenco approvato con Regio Decreto
Regolamentodi
diattuazione
attuazionen.
n.1528
1528del
del1942
1942
Regolamento
che
prevede:
che prevede:
prevede:
• Diploma di erborista
• Vendita riservata al farmacista solo se il prodotto ha effetto
terapeutico
• Negli altri casi la vendita è consentita nelle erboristerie e nei
negozi di alimentari
1
Circolare Aniasi
8 gennaio 1981, n. 1
(Direzione Generale del Servizio
Farmaceutico del Ministero della Sanità
Sanità)
Necessità
diregistrazione
registrazioneper
perla
la
Necessità
à di
Necessit
commercializzazione
di
medicine
commercializzazione di medicine aa
based’
base
’erbe
dd’erbe
Contiene due
due allegati
allegati esemplificativi:
esemplificativi::
Contiene
esemplificativi
•allegato
A:
erbe
vendibili
in farmacia
farmacia
•allegato A: erbe vendibili in
B: erbe
erbe vendibili
vendibili anche
anche fuori
fuori della
della
••allegato
allegato B:
farmacia
(in
particolare
nelle
erboristerie)
farmacia (in particolare nelle erboristerie)
Piante tabella A - 1981
Soggettialla
allanormativa
normativadei
deimedicinali
medicinaliii
Soggetti
preparatiaabase
basedi
dipiante
piantead
adalto
altopotere
potere
preparati
tossicooodi
diparticolare
particolareattività
attività
tossico
à
attivit
farmacologica,
quali
quelle
riportate
farmacologica,
farmacologica, quali quelle riportate
nell’elenco
esemplificativodell’
dell’allegato
nell’
’elenco esemplificativo
’allegato AA
nell
dell
La vendita
vendita al
al pubblico
pubblico non
non èè permessa
permessa che
che ai
ai farmacisti
farmacisti ee
La
deve essere
essere effettuata
effettuata nelle
nelle farmacie
farmacie sotto
sotto la
la
deve
responsabilità
del titolare
titolare
responsabilità
à del
responsabilit
2
Piante tabella B - 1981
dellepiante
piantemedicinali
medicinalivendibili
vendibili
LL’area
’area delle
fuoridella
dellafarmacia
farmaciadeve
deveessere
essere
fuori
individuata
nel
gruppo
delle
piante
individuata nel gruppo delle piante
suscettibilidi
diimpieghi
impieghidiversi
diversida
daquello
quello
suscettibili
terapeutico,
largamente
acquisite
datempo
tempo
terapeutico, largamente acquisite da
nell’uso
domestico,nell’
nell’alimentazione,
nell’
’uso domestico,
’alimentazione,
nell
nell
nellacorrezione
correzioneorganolettica
organoletticadei
deicibi
cibi
nella
talora in
in grado
grado di
di operare
operare qualche
qualche intervento
intervento favorente
favorente le
le
talora
funzioni fisiologiche
fisiologiche dell
dell’organismo
’organismo,,
funzioni
ritenute, comunque,
comunque, innocue
ee ritenute,
InItalia
Italiala
lalegge
legge23
23marzo
marzo1951,
1951,n.
n.327
327
In
conililDPR
DPRdi
diattuazione
attuazione30
30maggio
maggio1953
1953n.
n.578,
578,
con
regolamenta
regolamenta
gli alimenti
alimenti per
per la
la prima
prima infanzia
infanzia ee ii
gli
dietetici
dietetici
Sono considerati
considerati dietetici
dietetici anche
anche ii prodotti
prodotti destinati
destinati
Sono
integrare diete
diete carenti,
carenti, come
come gli
gli integratori
integratori
aa integrare
Integratori: prodotti con valenze nutritive
3
Prodotti non
non ““nutritivi”
Prodotti
nutritivi”
con valenze
valenze salutistiche
salutistiche ??
con
Prodotti erboristici
Europa -- 1989
1989
Europa
Direttiva 89/398/CEE
89/398/CEE
Direttiva
Regolamenta gli
glialimenti
alimenti per
per la
la prima
prima infanzia
infanzia
Regolamenta
dietetici come
come prodotti
prodotti destinati
destinati ad
ad una
una
ee ii dietetici
alimentazione particolare
particolare
alimentazione
Non comprende
comprende anche
anche gli
gli integratori
integratori alimentari,
alimentari,
Non
da regolamentare
regolamentare ad
ad hoc
hoc
da
Si apre
apre così
cosìì uno
uno spazio
spazio normativo
normativo che
che resta
resta vuoto
vuoto aa
Si
cos
lungo
lungo
4
PERCHE?
PERCHE?
prodotti dietetici
dietetici
II prodotti
a) per
per la
la loro
loro particolare
particolare composizione
composizione oo
a)
b) per
per ilil particolare
particolare processo
processo di
di fabbricazione
fabbricazione
b)
sono destinati
destinati aa soggetti
soggetti
sono
1) in
in condizioni
condizioni fisiologiche
fisiologiche particolari
particolari
1)
2) con
con turbe
turbe del
del processo
processo di
di assorbimento
assorbimento oo del
del
2)
metabolismo
metabolismo
PRODOTTO DIETETICO
DIETETICO
PRODOTTO
BINOMIO
BINOMIO
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
DESTINAZIONE
DESTINAZIONE
5
INTEGRATORI ALIMENTARI
ALIMENTARI
INTEGRATORI
Non sono
sono finalizzati
finalizzati agli
agli stessi
stessi
Non
obiettivi dei
dei dietetici
dietetici
obiettivi
Pertanto, non
non rispondono
rispondono ai
ai
Pertanto,
requisiti normativi
normativi definiti
definiti dalla
dalla
requisiti
direttiva 89/398/CEE
89/398/CEE
direttiva
Direttiva 89/398/CEE
89/398/CEE attuata
attuata con
con
Direttiva
DECRETO LEGISLATIVO
LEGISLATIVO
DECRETO
27 GENNAIO
GENNAIO 1992,
1992, N.
N. 111
111
27
Norme tecniche
tecniche specifiche
specifiche per
per alcune
alcune categorie
categorie di
di
Norme
prodotti
prodotti
Procedura di
di notifica
notifica (art.
(art. 7)
7)
Procedura
Autorizzazione ministeriale
ministeriale degli
degli stabilimenti
stabilimenti
Autorizzazione
(art. 10)
10)
(art.
6
NORME TECNICHE
TECNICHE SPECIFICHE
SPECIFICHE
NORME
Formule per
per lattanti
lattanti ee formule
formule di
di proseguimento
proseguimento
Formule
Alimenti aa base
base di
di cereali
cereali ee altri
altri alimenti
alimenti per
per lattanti
lattanti ee
Alimenti
bambini
bambini
Alimenti destinati
destinati aa diete
diete ipocaloriche
ipocaloriche per
per ilil controllo
controllo del
del peso
peso
Alimenti
o
pes
Alimenti dietetici
dietetici destinati
destinati aa fini
fini medici
medici speciali
speciali
Alimenti
Alimenti adattati
adattati ad
ad un
un intenso
intenso sforzo
sforzo muscolare,
muscolare, soprattutto
soprattutto
Alimenti
per gli
gli sportivi
sportivi
per
Alimenti per
per diabetici
diabetici ??
Alimenti
Come considerare
considerare gli
gli integratori
integratori con
con la
la
Come
nuova normativa
normativa comunitaria
comunitaria sui
sui prodotti
prodotti
nuova
destinati ad una alimentazione particolare ?
Normativa specifica nazionale ?
In attesa
attesa di
di un
un inquadramento
inquadramento autonomo,
autonomo,
In
gli integratori
integratori vengono
vengono assoggettati
assoggettati alle
alle
gli
procedure del
del decreto
decreto legislativo
legislativo 111/92
111/92
procedure
7
Circolare ministeriale 16 aprile 1996,
n. 8
Alimentiaddizionati
addizionatidi
divitamine
vitaminee/o
e/ominerali
mineraliee
Alimenti
integratoriricadono
ricadononel
nelcampo
campodi
diapplicazione
applicazione
integratori
dell’art.
7
del
decreto
legislativo
111/92
dell’art. 7 del decreto legislativo 111/92
Integratori:
Prodotti che forniscono un apporto predefinito
di vitamine, di minerali o di altri fattori aventi
un ruolo nella nutrizione,
nutrizione, in quantità
quantità di significato
nutrizionale,
nutrizionale, compatibile con una collocazione
nel settore alimentare
PRODOTTI
PRODOTTI
ERBORISTICI
ERBORISTICI
Prodottisalutistici
salutisticinon
nonnutritivi
nutritivi
Prodotti
Ripetuti tentativi di inquadramento normativo autonomo
in ambito nazionale
Sicurezza: legge 283/62
Etichettatura: decreto l.vo 109/92
8
INTEGRATORI
INTEGRATORI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
TREND in ascesa
associazione di componenti nutritive con
componenti non nutritive
preponderanza della componente non
nutritiva su quella nutritiva
INTEGRATORI
INTEGRATORI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
Ginkgo biloba
con vitamine
↓
INTEGRATORE
↓
aut. min. stabilimento
↓
notifica etichetta
↓
PRODOTTO
ERBORISTICO
↓
immissione in commercio
9
Regolamento (CE)
(CE) 178/2002
178/2002
Regolamento
2002
2002
del28
28gennaio
gennaio2002
2002
del
Stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’
l’Autorità
Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare
Direttiva 46/2002/CE
46/2002/CE
Direttiva
2002
2002
sugli integratori
integratori alimentari
alimentari
sugli
del10
10giugno
giugno2002
2002
del
ALIMENTO
ALIMENTO
Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato
ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente
che possa essere ingerito, da esseri umani
Non sono compresi
. mangimi
. animali vivi …
. vegetali prima
della raccolta
. cosmetici
. tabacco …
. sostanze stupefacenti e
psicotrope
. residui e contaminanti
10
ALIMENTO
ALIMENTO
Definizione non vincolata a ruoli
di alcun tipo, nemmeno nutritivi
Regolamento 178/2002
ALIMENTI SICURI E SANI
Legislazionealimentare
alimentare
Legislazione
Leleggi,
leggi,iiregolamenti
regolamentieeleledisposizioni
disposizioniamministrative
amministrative
Le
riguardanti
gli
alimenti
in
generale,
e
la
sicurezzadegli
degli
riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza
alimentiin
inparticolare,
particolare,sia
sianella
nellaComunità
Comunità
cheaalivello
livello
alimenti
à che
Comunit
nazionale;
sono
incluse
tutte
le
fasi
di
produzione,
nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione,
trasformazioneeedistribuzione
distribuzionedegli
deglialimenti
alimenti…
…
trasformazione
Definizione di alimento
Considerazione anche delle attività
“funzionali” o fisiologiche
11
Legislazionealimentare:
alimentare:
Legislazione
Si attrezza
attrezza per
per favorire
favorire una
una obiettiva
obiettiva
Si
rivendicazione delle
delleproprietà
proprietà
deglialimenti,
alimenti,
rivendicazione
à degli
propriet
nutritive oolegate
legate alla
alla salute,
salute, per
perorientare
orientare
nutritive
correttamente ii consumatori
consumatori nelle
nelle scelte
scelte
correttamente
Progetto di regolamento sui
claims
Promozione di scelte alimentari sane
Direttiva 46/2002/CE
46/2002/CE
Direttiva
Considerato che
che esiste
esiste un
un’ampia
Considerato
’ampia
gamma di
di sostanze
sostanze nutritive
nutritive ee di
di altri
altri
gamma
elementi che
che possono
possono far
far parte
parte della
della
elementi
composizione degli
degli integratori
integratori
composizione
alimentari, ed
ed in
in particolare,
particolare, ma
ma non
non
alimentari,
in via
via esclusiva
esclusiva vitamine,
vitamine, minerali,
minerali,
in
aminoacidi, acidi
acidi grassi
grassi essenziali,
essenziali,
aminoacidi,
fibre ed
ed estratti
estratti di
di origine
origine vegetale
vegetale
fibre
12
Direttiva 46/2002/CE
46/2002/CE
Direttiva
intendono per
per
sisi intendono
INTEGRATORI ALIMENTARI
ALIMENTARI
INTEGRATORI
prodotti alimentari
alimentari destinati
destinati ad
ad integrare
integrare
ii prodotti
la dieta
dieta normale
normale ee che
che costituiscono
costituiscono una
una
la
fonte concentrata
concentrata di
di sostanze
sostanze nutritive
nutritive oo di
di
fonte
altre sostanze
sostanze aventi
aventi un
un effetto
effetto nutritivo
nutritivo oo
altre
fisiologico, sia
sia monocomposti
monocomposti che
che
fisiologico,
pluricomposti,, quali
quali capsule,
capsule, pastiglie,
pastiglie,
pluricomposti
compresse, pillole
pillole ee simili
simili …
…
compresse,
Direttiva 2002/46/CE
2002/46/CE
Direttiva
INTEGRATORI ALIMENTARI
ALIMENTARI
INTEGRATORI
Prodotti in
in forme
forme di
di presentazione
presentazione
Prodotti
simil-farmaceutica
ad effetto
effetto
simil
-farmaceutica ad
nutritivo oo fisiologico
fisiologico
nutritivo
Un prodotto in tali forme di presentazione,
se coperto dalla legislazione alimentare,
diventa necessariamente un integratore
alimentare
13
In attesa
attesa del
del recepimento
recepimento della
della Direttiva
Direttiva 2002/46/CE
2002/46/CE
In
Circolare ministeriale
ministeriale
Circolare
18 luglio
luglio 2002,
2002, n.
n. 33
18
Per i prodotti preconfezionati di
fabbricazione industriale, avvio della
equiparazione agli integratori alimentari
ERBORISTERIE
ERBORISTERIE
Circolare ministeriale
ministeriale
Circolare
18 luglio
luglio 2002,
2002, n.
n. 33
18
Gli oneri previsti non riguardano prodotti
venduti sfusi, non preconfezionati o aventi
comunque carattere di preparazione
estemporanea, messi a punto dagli
erboristi secondo quanto già consentito
dalle normative vigenti
14
Proseguono in
inambito
ambito nazionale
nazionale tentativi
tentativi
Proseguono
normativi per
per l’
autonomo dei
dei
normativi
’inquadramento autonomo
ll’inquadramento
prodotti erboristici
erboristicicome
come prodotti
prodotti salutistici
salutistici
prodotti
nutritivi
nutritivi
PROBLEMI APERTI
Preparazioni estemporanee nelle
erboristerie
Qualifica professionale: laureati in
scienze e tecniche erboristiche
Proseguono in
inambito
ambito nazionale
nazionale tentativi
tentativi
Proseguono
normativi per
per l’
autonomo dei
dei
normativi
’inquadramento autonomo
ll’inquadramento
prodotti erboristici
erboristicicome
come prodotti
prodotti salutistici
salutistici
prodotti
nutritivi
nutritivi
Quale ratio per i prodotti a base di
piante ricadenti sotto la
legislazione alimentare ?
15
INTEGRATORI.
INTEGRATORI.
COMPONENTI SIA
SIA NUTRITIVE
NUTRITIVE
COMPONENTI
CHE FISIOLOGICHE
FISIOLOGICHE
CHE
PRODOTTI ERBORISTICI
ERBORISTICI
PRODOTTI
SOLO LE
LE COMPONENTI
COMPONENTI
SOLO
FISIOLOGICHE AMMESSE
AMMESSE NEGLI
NEGLI
FISIOLOGICHE
INTEGRATORI ??
INTEGRATORI
UNIONE EUROPEA
EUROPEA
UNIONE
LEGISLAZIONE ALIMENTARE
ALIMENTARE
LEGISLAZIONE
LEGISLAZIONE FARMACEUTICA
FARMACEUTICA
LEGISLAZIONE
assenza di
di altre
altre vie
vie normative
normative
assenza
16
Circolare 18
18 luglio
luglio 2002,
2002, n.
n. 33
Circolare
Applicazionedella
dellaprocedura
proceduradi
dinotifica
notificaai
aiprodotti
prodottiaabase
basedi
di
Applicazione
piante
e
derivati
aventi
finalità
salutistiche
piante e derivati aventi finalità
finalità salutistiche
Circa 78.000 prodotti comunicati al
Ministero della salute da 1.100 imprese
Eventuale riconoscimento come integratori
alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE
Circolare 18
18 luglio
luglio 2002,
2002, n.3
n.3
Circolare
Applicazionedella
dellaprocedura
proceduradi
dinotifica
notificaai
aiprodotti
prodottiaa
Applicazione
basedi
dipiante
pianteeederivati
derivatiaventi
aventifinalità
finalità
salutistiche
base
à salutistiche
finalit
anche per i prodotti a base di sostanze naturali di
impiego tradizionale non necessariamente derivanti da
piante che vengono proposti al consumo per effetti
“fisiologici”
Gli adempimenti introdotti dalla Circolare non si
applicano a prodotti a base di ingredienti vegetali
preparati nelle farmacie, fornite di laboratorio galenico
autorizzato dalla ASL, e destinati ai clienti della farmacia
17
Circolare 18 luglio 2002, n.3
Applicazione della procedura di notifica ai prodotti a
base di piante e derivati aventi finalità
finalità salutistiche
Previsti apporti massimi e avvertenze in
etichetta per alcuni specifici ingredienti:
•Citrus aurantium
•Hypericum perforatum
•Ginkgo biloba
•Isoflavoni di soia
•Cimicifuga racemosa ?
Circolare 18 luglio 2002, n.3
Applicazione della procedura di notifica ai prodotti a
base di piante e derivati aventi finalità
finalità salutistiche
SCHEDA
•Nome botanico
•Origine della pianta
•Provenienza della materia prima
•Tipo di preparazione utilizzata
•Costituenti attivi della pianta e titolo relativo
•Marker biologico
•Finalità fisiologiche e salutistiche
•Dati tossicologici
•Contaminanti
•Controindicazioni, avvertenze, interazioni
•Eventuali note particolari
18
Attuazione della direttiva 46/2002/CE:
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
INTEGRATORI
INTEGRATORI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
DEFINIZIONENAZIONALE
NAZIONALECHE
CHESI
SIPRESTA
PRESTAAD
AD
DEFINIZIONE
INTERPRETAZIONINON
NONCORRETTE
CORRETTE
INTERPRETAZIONI
Attuazione della direttiva 46/2002/CE:
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
INTEGRATORI
INTEGRATORI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
INOLTRE
COMPLEMENTI
COMPLEMENTI
SUPPLEMENTI
SUPPLEMENTI
Lapubblicità
pubblicità
deiprodotti
prodotticontenenti
contenentipiante
pianteooaltre
altre
La
à dei
pubblicit
sostanze
naturali
non
deve
indurre
a
far
credere
che
sostanze naturali non deve indurre a far credere che
soloper
pereffetto
effettodi
ditale
talederivazione
derivazionenon
nonvi
visia
siarischio
rischiodi
di
solo
incorrere
in
effetti
collaterali
indesiderati
incorrere in effetti collaterali indesiderati
19
Attuazione della direttiva 46/2002/CE:
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
INTEGRATORI
INTEGRATORI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
AVVERTENZA:Non
Nonsono
sonosostituti
sostitutidi
didiete
dietevariate
variate
AVVERTENZA:
Solo per
per sostanze
sostanze ad
ad effetto
effetto nutritivo
nutritivo
Solo
Ingredienti vegetali
INTEGRATORI
ALIMENTARI
NOVEL
FOOD
20
Quali limiti all’impiego di sostanze
ad effetto fisiologico negli integratori
?
Estratti vegetali
Se non ancora utilizzati in misura
significativa per il consumo umano nella
Comunità prima del 15 maggio 1997
Regolamento 258/97/CE
NOVEL FOOD
Interconnessioni tra regolamento
258/97/CE e la direttiva 2002/460CE
Una pianta non provata nella
sicurezza da un uso significativo
in Europa non può essere
impiegata negli integratori
Regolamento 258/97/CE
NOVEL FOOD
21
Integratori ““erboristici”
Integratori
erboristici”
Attualmente l’apporto giornaliero di calorie da vegetali su scala
mondiale si distribuisce intorno a 30 piante alimentari.
In Europa il rimanente 5% si distribuisce attraverso altre 300 specie
circa. Queste 330 piante hanno il potenziale per ricadere nei NF per
parti di esse finora non usate.
La maggior fonte potenziale di NF, comunque, è data da circa 7000
altre specie di piante tradizionalmente usate per il consumo umano
in altre parti del mondo
NOVEL FOOD
NOVEL FOOD: DEFINIZIONI
attualmente esclusi OGM
Regolamento 1829/2003
in vigore dal 18 aprile 2004
22
NOVEL FOOD: DEFINIZIONI
c) prodotti o ingredienti alimentari con una
struttura molecolare primaria nuova o
volutamente modificata
d) prodotti o ingredienti alimentari costituiti o
isolati a partire da
microrganismi, funghi o alghe
NOVEL FOOD: DEFINIZIONI
e) prodotti o ingredienti alimentari
costituiti da vegetali o isolati a
partire da vegetali e ingredienti
alimentari isolati a partire da
animali
23
NOVEL FOOD: DEFINIZIONI
f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad
un processo di produzione non generalmente
utilizzato, che comporta nella composizione o
nella struttura dei prodotti o degli ingredienti
alimentari cambiamenti significativi del valore
nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di
sostanze indesiderabili
NON SONO NOVEL FOOD
qualsiasi alimento utilizzato per il consumo
umano in misura significativa nel territorio
comunitario prima del 15 maggio 1997
consumo umano in misura significativa nel
territorio comunitario:
- disponibilità solo nelle farmacie NO
- disponibilità nei negozi alimentari SI
24
NON SONO NOVEL FOOD
alimenti che
che non
non rientrano
rientrano in
in una
una delle
delle
alimenti
categorie precedentemente
precedentemente indicate
indicate
categorie
additivi, aromi
aromi ee solventi
solventi di
di estrazione
estrazione
additivi,
nuove formulazioni
formulazioni con
con ingredienti
ingredienti noti
noti
nuove
QUANDO SI TRATTA DI UN
NOVEL FOOD?
Parere di
di Stati
Stati membri
membri
Parere
Parere del
del gruppo
gruppo di
di lavoro
lavoro sui
sui
Parere
novel food
food
novel
Procedura di
di consultazione
consultazione del
del
Procedura
Comitato permanente
permanente
Comitato
25
I NOVEL FOOD NON
DEVONO……
presentare rischi
rischi per
per ilil consumatore
consumatore
presentare
indurlo in
in errore
errore
oo indurlo
differire dagli
dagli altri
altri prodotti
prodotti oo ingredienti
ingredienti
differire
alimentari alla
alla cui
cui sostituzione
sostituzione sono
sono
alimentari
destinati, in
in misura
misura tale
tale che
che ilil loro
loro
destinati,
consumo normale
normale possa
possa comportare
comportare
consumo
svantaggi sotto
sotto ilil profilo
profilo nutrizionale
nutrizionale
svantaggi
PROCEDURE DI
AUTORIZZAZIONE
PRINCIPALE
SEMPLIFICATA
26
PROCEDURA PRINCIPALE
presentazione della richiesta
valutazione iniziale
- le condizioni di utilizzazione
- la designazione
- le caratteristiche specifiche
- particolari requisiti per l’etichettatura
PROCEDURA PRINCIPALE
Accettazione della richiesta da
parte dello Stato membro
Attestazione che
che si
si tratta
tratta di
di un
un
Attestazione
Novel Food
Food
Novel
27
PROCEDURA PRINCIPALE
Relazione di valutazione iniziale
deponente per l’autorizzazione o per
una valutazione supplementare
Osservazioni e obiezioni motivate da
parte degli Stati membri
PROCEDURA PRINCIPALE
Solo le obiezioni mettono in
moto la procedura di decisione
comunitaria
Se non occorre la decisione
comunitaria, la procedura si
conclude
28
Decisione comunitaria
Pubblicata in GUCE
definisce la portata dell’autorizzazione
ed eventualmente stabilisce
- le condizioni di utilizzazione
- la designazione
- le caratteristiche specifiche
- particolari requisiti per l’etichettatura
Procedura semplificata
per prodotti ritenuti sostanzialmente
equivalenti ad alimenti o ingredienti
esistenti per quanto riguarda la
composizione, il valore nutritivo, il
metabolismo, l’uso cui sono destinati e
il livello di sostanze indesiderabili
29
Procedura semplificata
si notifica alla Commissione
l’immissione in commercio con
la documentazione attestante
l’equivalenza sostanziale
Attestazione di equivalenza
sostanziale
Sulla base
base delle
delle prove
prove scientifiche
scientifiche
Sulla
disponibili
disponibili
Sulla base
base del
del parere
parere di
di un
un
Sulla
organismo di
di valutazione
valutazione competente
competente di
di
organismo
uno degli
degli Stati
Stati membri
membri
uno
30
Raccomandazione della Commissione del
29 luglio 1997 (GUCE 16.9.97)
Raccomandazioni concernenti gli aspetti
scientifici delle informazioni necessarie a
sostegno delle domande di autorizzazione
all’immissione sul mercato di nuovi prodotti
e nuovi ingredienti alimentari…
Raccomandazione della Commissione
del 29 luglio 1997 (GUCE 16.9.97)
della presentazione di queste
informazioni e della preparazione della
relazione di valutazione iniziale in forza
del regolamento 258/97/CE
31
Regolamento n.1852/2001/CE
n.1852/2001/CE
Regolamento
del 20
20 settembre
settembre 2001
2001
del
stabilisce precise norme per rendere
talune informazioni accessibili al
pubblico e per la tutela delle informazioni
presentate in virtù del regolamento
n. 258/97/CE
Modifica del
del regolamento
regolamento
Modifica
258/97/CE
258/97/CE
inclusa nel programma
legislativo della Commissione
per il 2007
32
Decisione 22
22 febbraio
febbraio 2000
2000
Decisione
(2000/195/CE)
(2000/195/CE)
Stevia rebaudiana Bertoni
piante e foglie essiccate
DINIEGO
Per sostituire lo zucchero
Stevia rebaudiana
rebaudiana
Stevia
Parere Comitato scientifico
17 giugno 1999
stevioside
33
Decisione 19
19 dicembre
dicembre 2000
2000
Decisione
(2001/17/CE)
(2001/17/CE)
DINIEGO
DINIEGO
Noci Nangai
Nangai
Noci
indicum L)
L)
((Canarium
Canarium indicum
Decisione 24
24 luglio
luglio 2000
2000
Decisione
(2000/500/CE)
(2000/500/CE)
Margarine spalmabili addizionate di
esteri di fitosterolo
Aggiunta fino all’
all’8% di fitosteroli
Disposizioni supplementari di etichettatura:
per persone che intendono ridurre i livelli di
colesterolo nel sangue, nell’
nell’ambito di una dieta
sana, ricca di frutta e verdura (per mantenere i
livelli di carotenoidi)
carotenoidi) controllo medico se si è in
trattamento ipocolesterolemizzante.
ipocolesterolemizzante.
Sconsigliate per alcune fasce di popolazione
34
Decisione 24
24 luglio
luglio 2000
2000
Decisione
(2000/500/CE)
(2000/500/CE)
Margarine spalmabili addizionate di
esteri di fitosterolo
ART. 3 PROGRAMMA DI
MONITORAGGIO
Considerato che l’immissione di un nuovo
alimento nella dieta può comportare
significativi cambiamenti del modello di
consumo e influenzare così lo stato
nutrizionale dell’uomo
ALIMENTI ADDIZIONATI
ADDIZIONATI
ALIMENTI
DI FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
DI
PRODOTTI DIETETICI
O NOVEL FOOD ?
35
ALIMENTI DESTINATI
DESTINATI A
A
ALIMENTI
INDIVIDUI CON
CON TURBE
TURBE DEL
DEL
INDIVIDUI
METABOLISMO
METABOLISMO
PRODOTTI DIETETICI
Decisione 5 giugno 2003
(2003/426/CE)
Succo di noni
(succo del frutto della Morinda citrifolia)
Parere Comitato scientifico 4 dicembre 2001:
i dati disponibili depongono per l’
l’accettabilità
accettabilità
del succo, ma non per particolari effetti benefici, superiori
a quelli di altri succhi di frutta
36
Succo di noni
(succo del frutto della Morinda citrifolia)
richiesta
25 aprile 2000
decisione
5 giugno 2003
Estratto da foglie di Morinda citrifolia
Nuova procedura
di autorizzazione
come novel food
37
Decisione 55 giugno
giugno 2003
2003
Decisione
(2003/427/CE)
(2003/427/CE)
Olio ad alto tenore di DHA
(acido docosaesaenoico)
derivato dalla microalga Schizochytrium sp.
Fissate le caratteristiche dell’olio
(DHA minimo 32%) e gli usi ammessi,
con le relative quantità
(livello massimo di utilizzazione di DHA)
Comitato scientifico
scientifico
Comitato
26 settembre
settembre 2002
2002
26
Parere generale sugli effetti a
lungo termine dell’assunzione di
livelli elevati di fitosteroli da
molteplici fonti alimentari, con
particolare riguardo agli effetti sul
betacarotene
38
Parere Comitato
Comitato scientifico
scientifico
Parere
26 settembre
settembre 2002
2002
26
l’apporto apporto giornaliero di
fitosteroli più vantaggioso non deve
eccedere i 3 g
Specifiche dei
dei fitosteroli
fitosteroli
Specifiche
dei fitostanoli
fitostanoli
ee dei
-sitosterolo
-sitostanolo
campesterolo
campestanolo
stigmasterolo
brassicasterolo
altri steroli/stanoli
 80%
 15%
 40%
 5%
 30%
 3%
 3%
39
REGOLAMENTO 608/2004/CE
608/2004/CE
REGOLAMENTO
del 31
31 marzo
marzo 2004
2004
del
Etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari
addizionati di fitosteroli,
fitosteroli, esteri di fitosterolo,
fitosterolo,
fitostanoli e/o esteri di fitostanoli
Ripropone “orizzontalmente”
orizzontalmente” quanto previsto dalla
prima decisione sulle margarine
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
• designati con i termini:
- sterolo vegetale
- estere di sterolo vegetale
- stanolo vegetale
- estere di stanolo vegetale
- eventualmente con le rispettive
forme plurali
40
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
Nella denominazione:
“Addizionato di steroli vegetali/stanoli vegetali”
Dichiarare il tenore di fitosteroli … aggiunti
(in % o in grammi di steroli/stanoli vegetali liberi
in 100 g o 100 ml)
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
Specificare che il prodotto è destinato
esclusivamente alle
alle persone
persone che
che intendono
intendono
esclusivamente
ridurre ii livelli
livelli di
di colesterolo
colesterolo nel
nel sangue
sangue”
ridurre
”
Indicare che i pazienti in trattamento
ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto
solo sotto controllo medico
41
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
Dichiarare in modo ben visibile e leggibile
che il prodotto potrebbe risultare
inadeguato dal punto di vista nutrizionale
per le donne in gravidanza, le donne che
allattano e i bambini di età inferiore a 5
anni
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
Indicare che l’assunzione del prodotto
va prevista nel quadro di una dieta
varia e bilanciata, che comporti il consumo
regolare di frutta e verdura
così da contribuire a mantenere i
livelli di carotenoidi
42
FITOSTEROLI
FITOSTEROLI
etichettatura
etichettatura
Indicare che va evitato il
consumo di oltre 3 g al giorno
di steroli/stanoli vegetali
aggiunti
Fitosteroli negli
negli integratori
integratori
Fitosteroli
alimentari
alimentari
Non sono novel food
43
Posizione UE
UE
Posizione
Gli ingredienti di integratori alimentari,
come definiti dalla direttiva 46/2002/CE,
presenti sul mercato prima del 15 maggio
1997, non richiedono autorizzazione ai sensi
del regolamento 258/97/CE in quanto il loro
uso è regolamentato da detta direttiva
Posizione UE
UE
Posizione
Se un nuovo alimento o un nuovo
ingrediente alimentare autorizzato ai sensi
del regolamento 258/97/CE viene usato come
integratore, o come ingrediente di
integratore, esso deve soddisfare anche le
prescrizioni della direttiva 46/2002/CE
prima dell’immissione in commercio
44
Posizione UE
UE
Posizione
L’esperienza d’uso maturata per una
sostanza commercializzata solo nel contesto
degli integratori non fa venir meno
l’applicabilità della norma sui novel food ad
alimenti che ne fossero addizionati
45
NOVEL FOOD
polifenoli
concentrati da piante
Catalogo Novel food
A livello comunitario
ricognizione sullo status di
numerose piante nei vari Paesi
46
Ingredienti vegetali
Tradizione d’uso
Tradizione d’uso
assente
Se l’
l’applicazione del
258/97/CE attesta la
sicurezza d’
d’uso
INTEGRATORI
Circolare 25 novembre 2004, n.2
Prodotti a base di piante e derivati
aventi finalità
finalità salutistiche
Necessità
Necessità di chiarezza a
livello UE per i prodotti
borderline
Lista di vegetali non impiegabili
negli integratori alimentari
www.ministerosalute.it
47
evoluzione integratori
erboristici
Procedura di rinotifica
Piano di controllo
anno 2006-2007
piante non ammesse
Intesa Stato-Regioni
48
Ingredienti vegetali
INTEGRATORI
ALIMENTARI
MEDICINALI
VEGETALI
TRADIZIONALI
MEDICINALI
NOVEL
FOOD
Direttiva 2004/24/CE
2004/24/CE
Direttiva
Medicinale vegetale tradizionale
deve aver dimostrato di non essere nocivo alle condizioni di uso
indicate e gli effetti farmacologici e l’
l’efficacia devono risultare
verosimili in base all’
all’esperienza e all’
all’impiego di lunga data
procedura di autorizzazione semplificata
possibile aggiunta di vitamine e minerali per finalità
finalità
“secondarie”
secondarie”
49
Direttiva2004/24/CE
2004/24/CEdel
delParlamento
ParlamentoEuropeo
Europeoeedel
del
Direttiva
Consiglio
del
31
marzo
2004
che
modifica,
per
Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per
quantoriguarda
riguardaiimedicinali
medicinalivegetali
vegetalitradizionali,
tradizionali,
quanto
la
direttiva
2001/83/CE
recante
un
codice
la direttiva 2001/83/CE recante un codice
comunitario
relativo
ai
medicinali
per
uso
umano.
comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
Medicinale vegetale
medicinale che contenga come principi attivi una o
più
più sostanze vegetali o uno o più
più preparati vegetali
Sostanza vegetale
il vegetale in toto o parti di piante, alghe, funghi e licheni (interi, a
pezzi o tagliati) in forma non trattata, generalmente essiccati
Preparato vegetale
un preparato ottenuto sottoponendo le sostanze vegetali a vari trattamenti
trattamenti
(estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione,
purificazione,
concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione)
Direttiva 2004/24/CE
2004/24/CE
Direttiva
Medicinale vegetale tradizionale
deve vantare un impiego medicinale di almeno 30 anni
anteriormente alla data di presentazione e di questi almeno 15
nella Comunità
Comunità
destinato, in virtù
virtù della composizione e dello scopo, ad essere
utilizzato senza controllo medico
destinato all’
all’uso orale, esterno e/o inalatorio
prevista
prevista la somministrazione solo in una determinata
concentrazione e posologia
50
Direttiva2004/27/CE
2004/27/CEdel
delParlamento
Parlamento
Direttiva
Europeo
e
del
Consiglio
del
31
marzo2004
2004
Europeo e del Consiglio del 31 marzo
chemodifica
modificala
ladirettiva
direttiva2001/83/CE
2001/83/CErecante
recante
che
uncodice
codicecomunitario
comunitariorelativo
relativoai
aimedicinali
medicinali
un
per
uso
umano
per uso umano
Se un prodotto che, per le caratteristiche presentate, può
rientrare contemporaneamente nella definizione di
medicinale o nella definizione di un prodotto disciplinato
da altra normativa,
prevale la normativa che regolamenta i prodotti
farmaceutici
Medicinali vegetali
vegetali tradizionali
tradizionali
Medicinali
integratori ??
oo integratori
QUALE
DISCRIMINE ?
51
Medicinali vegetali
vegetali tradizionali
tradizionali
Medicinali
integratori ??
oo integratori
Al fine di consentire la piena applicazione del presente
decreto entro il 20 maggio 2011, il Ministero della
salute, entro il 20 maggio 2010, anche sulla base degli
orientamenti assunti in materia dalla Commissione
europea e dalla Corte di giustizia, detta specifiche
indicazioni volte a chiarire la linea di demarcazione fra
la disciplina dei medicinali tradizionali di origine
vegetale di cui al presente capo e quella degli alimenti o
di altri tipi di prodotti oggetto di normativa
comunitaria
Medicinali vegetali
vegetali tradizionali
tradizionali
Medicinali
Secondo la direttiva 24/2004/CE:
Il Comitato dei medicinali vegetali, istituito
presso l’
l’EMEA, è tenuto a stilare un elenco di
sostanze vegetali, preparati vegetali e
associazioni di prodotti da usare nei medicinali
tradizionali di origine vegetale
52
Medicinali vegetali
vegetali tradizionali
tradizionali
Medicinali
integratori ??
oo integratori
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché
nonché della direttiva
2003/94/CE
Art. 27 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219
Integratori ““erboristici”
Integratori
erboristici”
Secondo la direttiva 46/2002/CE:
La Commissione europea è tenuta a produrre
entro il 31 luglio 2007 un rapporto
sull’
sull’opportunità
opportunità di stabilire specifiche regole,
ivi inclusa, ove appropriato, l’
l’elaborazione di
liste positive di sostanze con effetti fisiologici
53
Ingredienti vegetali
Medicinali o integratori?
COMUNICAZIONE
DEGLI EFFETTI
l
l
l
Ingredienti vegetali
Medicinali o integratori?
Ingrediente
Camomilla,
Valeriana,
Passiflora…
Bioflavonoidi
Echinacea
Integratori
Medicinali
Favorisce il riposo
notturno
Sedativo,
trattamento
dell’insonnia
Trattamento
dell’insufficenza
venosa
Immunostimolante
Utile per il
trofismo del
microcircolo
Favorisce le
naturali difese
organiche
54
Fitosteroli e
alimenti addizionati di fitosteroli
Indicati per chi intende ridurre
il livello di colesterolo nel sangue
Commissione consultiva per i prodotti
destinati ad una alimentazione particolare
ALGA KLAMATH (certificati lotti)
ALGA WAKAME' (Undaria Pinnatifida) tenore iodio
ARONIA MELANOCARPA
BANABA - LAGERSTOEMIA SPECIOSA
CYCLANTERA PEDATA
ECHIUM PLANTAGINEUM (olio)
GYNOSTEMMA PENTAFILLUM
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM (MANUKA)
PHYLLANTUS AMARUS
POLIGONUM CUSPIDATUM
PORPHYRA PALMATA (Alga Nori)
RHODIOLA CRENULATA
RHODYMENIA PALMATA (Alga Dulse)
55
Commissione consultiva per i prodotti
destinati ad una alimentazione particolare
BACOPA MONNIERI
BOERHAVIA DIFFUSA
CROTON LECHTERI (SANGUE DI DRAGO)
ECHIUM PLANTAGINEUM (pianta)
EPIMEDIUM GRANDIFLORUM
FERULA HERMONIS
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)
GLAUCIUM CORNICULATUM
HOODIA GORGONI
LARREA MESSICANA (CHAPARRAL)
LEUZEA CARTHAMOIDES (RHAPONTICUM)
MUCUNA PRURIENS
PELARGONIUM SIDOIDES
POLYGONATUM SIBIRICUM
SALACIA RETICOLATA
SIDA CORDIFOLIA e PIANTE CON EFEDRINA
LINEE GUIDA SUGLI INTEGRATORI
CON INGREDIENTI ERBORISTICI
Documentazione che il
Ministero della Salute può
richiedere alle imprese per la
valutazione degli ingredienti
erboristici presenti negli
integratori alimentari notificati
SEDUM TELEPHIUM
56
LINEE GUIDA SUGLI INTEGRATORI
CON INGREDIENTI ERBORISTICI
Prova di uso significativo
dell’
dell’ingrediente in ambito UE al 15
maggio 1997
Evidenza dell’
dell’uso tradizionale documentata con
elementi idonei relativi alla significatività
significatività dei
consumi o anche attraverso un’
un’affidabile
bibliografia relativa all’
all’attività
attività
tradizionalmente riconosciuta.
Elementi di valutazione possono essere anche
prove sulla presenza in prodotti
commercializzati nei comuni canali alimentari.
SEDUM TELEPHIUM
LINEE GUIDA SUGLI INTEGRATORI
CON INGREDIENTI ERBORISTICI
Ingredienti
SEDUM TELEPHIUM
• Nome comune, nome scientifico con
certificazione di specie
• Parte/i utilizzata
• Proprietà fisiche (p. fresca, secca, taglio
tisana…)
• Proprietà chimiche (composizione sostanze
caratterizzanti)
• Provenienza
• Sito e periodo della raccolta
• Condizioni di crescita (spontanea o
coltivata)
• Trattamenti fitosanitari pre e post raccolta
57
LINEE GUIDA SUGLI INTEGRATORI
CON INGREDIENTI ERBORISTICI
Prodotto finito
• Markers (come prova di qualità,effetto
fisiologico, assenza di tossicità)
• Razionale
• Caratteristiche organolettiche, stato fisico
(pH, intorbidamento..)
• Effetti fisiologici
• Quantità di assunzione in rapporto con
sicurezza e plausibiltà degli effetti)
• Eventuali costituenti responsabili di
reazioni avverse o possibili interazioni
SEDUM TELEPHIUM
58
59
60
61
COSA DEVE ESSERCI IN ETICHETTA...
(D.L.vo 169/04)
•Integratore / complemento / supplemento alimentare
•Categorie delle sostanze caratterizzanti il prodotto
•Dose giornaliera raccomandata
•Avvertenza a non eccedere la dose giornaliera
raccomandata
•Indicazioni che gli integratori non possono sostituire una
dieta variata (se presenti sostanze ad effetto nutritivo)
•Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3
anni
•Effetto nutritivo fisiologico attribuito
COSA DEVE ESSERCI IN ETICHETTA...
(D.L.vo 169/04)
•Nome comune e nome botanico
•Parte della pianta utilizzata
•Tenore degli ingredienti vegetali per dose
giornaliera
•Eventuali avvertenze
62
COSA DEVE ESSERCI IN ETICHETTA...
Effetto fisiologico
Modalità espressive:
• favorire, coadiuvare, tendere a…processi o
funzioni organiche
• contrastare processi sfavorevoli per
l’organismo
Espresso in modo:
• non generico, ma informativo
• comprensibile
• proporzionato all’evidenza di plausibilità
63