UNA COMPARAZIONE TRA

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UNA COMPARAZIONE TRA
Daniele Modesti n' 1010858
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA.
IL PROCESSO PENALE: UNA COMPARAZIONE TRA I MODELI
ORDINAMENTALI DI CIVIL LAW E COMMON LAW.
Oggi per processo penale intendiamo la gestione di due situazioni in contrasto fra di loro:
la pretesa punitiva dello Stato e quella del cittadino. In ampia parte, la storia del
processo penale risulta essere un susseguirsi di esempi di sistemi inquisitori. La nascita
della procedura penale viene inquadrata nell'antica Grecia con la legge di Draconte del
621-620 a.C. volta a vietare l'uso della vendetta privata. Il processo penale dell'antica
Roma è considerato come il precursore del rito accusatorio e si fonda inizialmente sulle
quaestiones perpetuae e sulla cognitio extra ordinem in seguito. Dalla caduta
dell'Impero romano, assistiamo ad un'affievolimento del modello accusatorio (che
presenta tra le sue caratteristiche principali l'oralità, l'iniziativa di parte, il contraddittorio)
in favore del rito inquisitorio, che trova il suo consolidamento nell'epoca medievale
abbracciando i principi della territorialità del diritto e di autorità. Tale modello prevede
l'abuso di pratiche quali ordalie, duelli giudiziari e la compurgatio, al fine di ottenere la
verità indipendentemente dai modi, si può definire pacificamente come un processo
finalizzato ad accertare la verità di Stato.
Intorno ai secoli XI e XII si cominciano a sviluppare le macro-tradizioni di civil law e
common law: la prima trova il suo maggiore sviluppo nell'Europa continentale e trae il
suo sviluppo sulla base del diritto romano, sull'identificazione di principi legali generali
e su un'ampia elaborazione dottrinale.Il common law, invece, trova il suo centro nei
Paesi anglosassoni e si caratterizza per il ricorso alle consuetudini formate dai giudici.
L'assenza di codificazioni non è ciò che rende indissolubilmente differenti le due
tradizioni, bensì sono le differenze ideologiche in termini di contenuti degli istituti e di
approccio metodologico, la differenza principale risiede nella dottrina del binding
precedent che caratterizza il mondo anglosassone. Tra i Paesi di common law spiccano
per importanza l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. La procedura penale inglese
differisce dalla nostra fin dall'origine, in quanto è prevista una discrezionalità dell'azione
penale, in totale opposizione al nostro ordinamento che prevede l'obbligo protetto
dall'art. 13 della Costituzione. Tale discrezionalità viene ripartita tra la polizia e l'ufficio
titolare dell'azione penale. Un aspetto caratteristico del sistema inglese è il potere
riconosciuto alla polizia di utilizzare l'istituto dell'ammonimento e della diffida alla
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reiterazione del reato, senza trasmettere gli atti all'autorità di procura.
Gli Stati Uniti sono caratterizzati da una giustizia penale uniformata al modello
adversarial, vale a dire un modello processuale che assume la forma di una contesa tra
due avversari di fronte ad un arbitro passivo. L'inizio del processo statunitense avviene
con l'arresto che è subordinato al requisito della probable cause, cioè quando le
circostanze siano tali da giustificare che il soggetto abbia commesso o stia per
commettere un reato. L'esercizio dell'azione penale è affidata al prosecutor, cui è
affidato un potere discrezionale che incontra come unico limite quello dell'equal
protection of the laws (principio di uguaglianza).
La tradizione italiana di civil law differisce da questi sistemi sopracitati in quanto la fase
preliminare scopre la funzione investigativa del pubblico ministero che non può
omettere di esperire le indagini, inoltre non gli sono affidati poteri coercitivi nei
confronti del soggetto indagato al di fuori delle perquisizioni e del fermo nei casi in cui
ci siano gravi indizi di reato. Infine, il pubblico ministero non può decidere di archiviare
il caso di propria iniziativa ma deve rivolgere al giudice una richiesta. Tra i sistemi
anglosassoni sopracitati e la tradizione di civil law, ci sono notevoli differenze oltre alla
già citata discrezionalità dell'azione penale. La sentenza nel mondo di common law è un
momento processuale indipendente dal processo, che interviene solo nell'ipotesi in cui
l'imputato si dichiari colpevole, l'assoluzione o il proscioglimento non vengono mai
decisi con sentenza, ma con un particolare provvedimento, cioè il verdetto emesso dalla
giuria. La netta separazione fra le funzioni di investigazione e di accusa costituisce un
carattere paradigmatico del modello rituale accusatorio applicato nei sistemi di common
law. Anche in materia di collaboratori di giustizia, il giurista civilian potrebbe prendere
spunto dalle garanzie dell'absolute immunity statunitensi che comporta all'imputato che
collabora la completa esenzione dal processo e dalla pena. Ciò che insegna il processo
angloamericano è la garanzia dell'oralità della prova, ed è proprio in questo che il nostro
sistema soffre delle inquietudini che derivano dalla formazione del verbale in una
vicenda istruttoria cui rimane estraneo il chiamato in correità.
In conclusione, civil law e common law rappresentano due tradizioni sviluppatesi in
contesti differenti ed è proprio per questo motivo che presentano aspetti divergenti in
riferimento a tali istituti. Nonostante le evidenti differenze emerse nell'analisi del
procedimento penale dei Paesi di civil law e common law, nella realtà dei fatti i due
modelli non appaiono a sé stanti, ma pronti ad “imparare” dall'altro in modo da garantire
una sempre e maggiore garanzia dei propri istituti.
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