Regolamento pozzi - Comune di Rapolano Terme

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Regolamento pozzi - Comune di Rapolano Terme
COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena
Area Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio
REGOLAMENTO PER
L'AUTORIZZAZIONE DI OPERE
PER LA CAPTAZIONE E
L'EMUNGIMENTO DI ACQUE
DAL SOTTOSUOLO
ITER AMMINISTRATIVO
IL SINDACO
Alvaro Forzoni
APPROVATO CON D.C.C. N° 76 DEL 18/12/1998
MODIFICATO CON D.C.C. N° 21 DEL 26/03/1999
IL TECNICO COMUNALE
Geom. Maurizio Brogi
MODIFICATO CON D.C.C. N° 30 DEL 02/05/2002
Testo coordinato con le modifiche apportate
COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Regolamento per l’autorizzazione di
opere per la captazione e l’emungimento di
acque dal sottosuolo. Testo coordinato con
le modifiche apportate.
Art. 1
Generalità
1. Chiunque intende realizzare opere
atte a captare acque nel sottosuolo (pozzi,
sorgenti e scavi di qualsiasi natura e
dimensione che raggiungano falde idriche
sotterranee in genere) da destinare a qualsiasi
uso e per qualsiasi scopo, svolti gli
adempimenti di cui al R.D. 11 Dicembre 1933
n. 1775 e successive modificazioni ed
integrazioni, deve presentare domanda al
Responsabile del Servizio.
2. Il presente regolamento si applica a
tutti i pozzi e captazioni così definite in
funzione dell'utilizzo dell'acqua (come da
elenco del G.C.):
USI TASSATI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
irriguo a bocca tassata
irriguo senza bocca tassata
potabile
igienico e simili
industriale
piscicoltura
forza motrice ed elettricità
irrigazione
verde
pubblico
ed
attrezzature sportive
antincendio, autolavaggio, lavaggio
strade ed usi diversi
usi diversi non compresi da 1 a 7
USI NON TASSATI:
11.
domestico
3. L'ambito di applicazione del
seguente regolamento non riguarda la
captazione dell'acque “termali” e di quelle
“minerali”, per quest’ultime dovrà essere
seguita la procedura prevista dalla normativa
regionale vigente.
4. La realizzazione delle opere di
captazione è consentita in tutto il territorio
comunale ad eccezione delle zone di
salvaguardia termale ai sensi della L.R. n°
86/94.
1
5. L'accettazione della domanda di
realizzazione dell'opera di captazione è
subordinata all'analisi dello stato di risorsa
idrica sotterranea (geometria degli acquiferi,
potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e
di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento,
etc.) ed inoltre in riferimento agli usi tassati si
dovrà dimostrare l'effettiva necessità di
sfruttamento della risorsa e per gli usi non
tassati, ricadenti all’interno delle aree in
concessione
termale,
si
dovrà
inequivocabilmente dimostrare, pena il
diniego autorizzativo, di aver già attuato
strutture atte all’accumulo dell’acqua piovana
precisando le motivazioni che portano alla
loro reale insufficienza.
6. L'acqua utilizzata per scopi potabili
o alimentari deve essere pura e di buona
qualità, corrispondente ai requisiti previsti dal
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Nel caso di utilizzo delle acque
diverso da quanto espressamente indicato nel
D.P.R. 236/1988, potranno essere definiti
parametri di qualità diversi sulla base di
documenti redatti dai professionisti incaricati
di cui al successivo art. 2, e delle
caratteristiche qualitative delle risorsa
sfruttata, in relazione alla situazione locale di
vulnerabilità e rischio della stessa, salvo
parere favorevole, per quanto di rispettiva
competenza, degli uffici comunali e della
U.S.L., fermo restando le prescrizioni previste
per le aree di tutela e di rispetto le cui
dimensioni restano quelle indicate dal D.P.R.
236/1988 citato salvo diverse determinazioni
del
Comune
e
dell’Amministrazione
Provinciale di Siena acquisito il parere
favorevole dell'A.R.P.A.T.
8. Per tutte domande relative ad opere
di captazione privata dovrà sempre e
comunque essere indicata la situazione
dell'area in relazione alla presenza della rete
acquedottistica di distribuzione; l'esistenza di
tale servizio, in relazione alle quantità da
prelevare, origina motivo sufficiente per il
diniego dell'istanza.
9. Per tutti gli edifici e/o impianti e per
le aree di pertinenza previste all'interno di
strumenti
urbanistici
di
attuazione
(lottizzazioni, piani di recupero, piani
COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO
particolareggiati,
etc.)
sono
rilasciate
autorizzazioni alla realizzazione di opere di
captazione per qualsiasi uso, solo in assenza
della rete acquedottistica e limitatamente ai
contenuti previsti dalla convenzione stipulata
con l'Amministrazione Comunale ferme
restando le opere di protezione della falda
come incamiciamento dei sistemi fognari,
etc..
10. Sono comunque escluse dalle
autorizzazioni le perforazioni di pozzi
destinati all'approvvigionamento idrico dei
cantieri edili temporanei, in tali situazioni, al
fine di garantire anche la qualità degli
aggregati, si dovrà far ricorso ad allacciamenti
temporanei all'acquedotto esistente.
11. Il Responsabile del Servizio
rilascerà o negherà l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'utilizzo dell'opera previo
esame della domanda, dei documenti
progettuali di cui al successivo art. 2 ed
acquisito il parere della Commissione Edilizia
Comunale, fermo restando il potere di
impartire le prescrizioni tecniche che si
ritengono, caso per caso, opportune.
12. Per le opere ricadenti all'interno di
aree comprese in:
Concessioni Termali attive,
Concessioni Minerarie attive,
Aree di salvaguardia (art. 6 del D.P.R.
236/88) di captazioni acquedottistiche
pubbliche, il Responsabile del Servizio può
negare l'autorizzazione al fine di non
pregiudicare l'equilibrio idrologico del
sottosuolo.
13. L'inosservanza delle prescrizioni
tecniche di cui al precedente comma comporta
la revoca dell'autorizzazione e la conseguente
applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 7
e le penalità di cui all'art. 8.
14. Il termine entro il quale il
Responsabile del Servizio provvede al rilascio
o al diniego dell'autorizzazione è di 90 giorni
che decorrono dalla data di presentazione
della domanda. Il Responsabile del Servizio,
in caso di impossibilità oggettiva di rispettare
tale termine, comunica all'interessato le
ragioni del ritardo ed indica il nuovo termine.
15. L'opera di captazione deve essere
realizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio
dell'autorizzazione. Le opere non realizzate
2
entro tale termine non possono essere
intraprese o riprese o continuate se non previa
presentazione di domanda di proroga e
successiva autorizzazione.
16. Gli estremi dell'autorizzazione,
nonché i nominativi del richiedente, del
direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice,
devono essere riportati in maniera chiara e
leggibile in un cartello, che deve essere
esposto all'esterno del cantiere, fino al termine
dei lavori.
Art. 2
Criteri generali
1. Per tutte le perforazioni ricadenti
all’interno di aree concessionate come:
Concessioni Termali
Concessioni Minerarie per CO2
Concessioni Minerarie Geotermiche,
si potranno utilizzare, pena immediata
decadenza dell’autorizzazione, solo tecniche
di perforazione a circolazione diretta e/o
inversa di fanghi con l’installazione sulla testa
della tubazione di rivestimento provvisorio di
idoneo preventer.
2. In tutto il territorio comunale, tutti i
nuovi pozzi dovranno essere adeguatamente
cementati nella loro parte superiore onde
evitare l’infiltrazione di fluidi e/o inquinanti
nell’intercapedine
perforazione-tubo
di
rivestimento.
3. In particolare tale cementazione
dovrà invece essere dovunque di almeno 5
metri, mentre nelle aree concessionate la
stessa cementazione dovrà essere così
obbligatoriamente eseguita, pena immediata
decadenza dell’autorizzazione:
•
•
•
•
per pozzi con profondità fino a 15 ml
– spessore di 5 metri
per pozzi con profondità fino a 30 ml
– spessore di 10 metri
per pozzi con profondità fino a 50 ml
– spessore di 25 metri
per pozzi con profondità superiore a
50 ml – spessore di 35 metri
4. Per tutte le perforazioni ricadenti
all’interno di aree concessionate come sopra
descritte è fatto obbligo, pena decadenza
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dell’autorizzazione, di captare solo la prima
falda incontrata ed interrompere la
perforazione al primo livello sterile posto al di
sotto della falda intercettata; risulta quindi
vietata la captazione, con lo stesso pozzo, di
acquiferi separati comunicanti e non tra loro.
5. Opere diverse da pozzi o sorgenti
quali scavi sotto falda, drenaggi etc. che
interferiscono con i livelli acquiferi presenti
nel sottosuolo sono di norma vietati.
6. Tali opere, realizzate per qualsiasi
scopo, potranno essere autorizzate in deroga
al divieto di cui sopra, previo parere della
Commissione Edilizia Integrata e nel quale si
certifichi che l'opera non turba l'equilibrio
termale dell'area.
7. Tali opere dovranno essere
giustificate e documentate negli allegati
tecnici progettuali e nelle relative relazioni.
Art. 3
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione,
presentata in bollo e con apposito modello
compilato in ogni sua parte, deve essere
diretta al Responsabile del Servizio e deve
contenere le seguenti indicazioni:
1)
generalità complete del richiedente;
2)
località dove è prevista l'opera di
captazione;
3)
generalità complete del proprietario
del suolo;
4)
generalità complete del progettista;
5)
generalità complete del direttore dei
lavori;
6)
quantitativo massimo di acqua che si
intende emungere (mc/die) e suo utilizzo.
2. Alla domanda devono essere
allegati i seguenti documenti ed elaborati
grafici:
1) planimetria ubicativa in scala 1:2.000 o
1:5.000;
2) planimetria catastale in scala 1:2.000 con
indicati gli estremi di foglio e particella su
cui verrà eseguito il pozzo;
3) relazione geologica preliminare che
illustri le caratteristiche del sottosuolo,
dell’acquifero che si intende captare e
della presenza di concessioni termali e/o
minerarie nella zona di perforazione;
3
4) progetto dell’opera di captazione,
indicazione della ditta appaltante e
dettagliata relazione sui macchinari e
tecniche di perforazione;
5) dichiarazione di nomina ed accettazione
della D.L. da parte di professionista
abilitato.
3. Dopo il rilascio dell’autorizzazione,
fermi restando gli adempimenti previsti dalla
L.464/84, il richiedente deve comunicare al
Responsabile del Servizio la data di inizio dei
lavori controfirmata dal D.L., precisando che
in tale comunicazione si dovrà confermare o
del caso modificare, il nominativo della ditta
a cui sono stati affidati i lavori di
perforazione.
4. Nel caso di pozzi ricadenti nelle
suddette aree concessionate, il Direttore dei
lavori
dovrà
inoltre
avvisare
con
comunicazione scritta l’Ufficio Tecnico
comunale sia della data delle opere di
cementazione che della prova di portata.
5. Entro 30 gg dalla data di
ultimazione dei lavori, salvo proroghe per casi
eccezionali, il Direttore dei lavori dovrà
comunicare la fine dei lavori stessi allegando
la relazione tecnica finale come disposto dal
successivo
Art.
4,
comprensiva
di
dichiarazione del D.L. di assoluta congruità
dell’opera eseguita con le norme del presente
regolamento.
6. Il mancato rispetto di quanto
previsto in quest’articolo e nel successivo
Art.4,
comporta
l’immediata
revoca
dell’autorizzazione e l’applicazione delle
sanzioni previste agli Artt. 7 e 8 del presente
regolamento.
Art. 4
Contenuto dei documenti progettuali
1. I documenti progettuali di cui
all'articolo precedente comprendono i
seguenti elaborati:
1) RELAZIONE TECNICA GENERALE,
comprendente la descrizione delle attività
potenzialmente inquinanti riscontrabili entro
un raggio di almeno 200 metri, specificando
la presenza di abitazioni, cave, attività
produttive,
stalle,
concimaie,
attività
zootecniche, bacini di accumulo, discariche,
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pozzi perdenti, subirrigazioni, corsi d'acqua,
opere di captazione e di tutto quanto indicato
all’art. 6 del D.P.R. 236/1988, oltre al tipo di
coltivazione e di pratiche agricole nell'area
interessata all'opera di emungimento di acque
sotterranee e nei terreni immediatamente
limitrofi.
RELAZIONE
GEOLOGICA
2)
PRELIMINARE che deve contenere:
a)
l'inquadramento
geologico,
geomorfologico ed idrogeologico
dell'area;
b)
la struttura idrogeologica presumibile
dell'acquifero
interessato
dalla
captazione;
c)
la previsione degli effetti che
l'esecuzione e l'esercizio dell'opera
avrà sulla situazione idrogeologica.
3) PROGETTO DELL'OPERA che dovrà
contenere:
a)
la previsione sulla profondità da
raggiungere con la perforazione;
b)
la descrizione delle tecniche di
perforazione ritenute più idonee in
relazione alle caratteristiche dei terreni
ed al tipo di utilizzazione previsto;
c)
i diametri di perforazione;
d)
i diametri e la natura delle tubazioni di
esercizio
e)
le caratteristiche del materiale
drenante e del materiale da usarsi per
la cementazione;
f)
il tipo di finestrature e di filtri o reti
protettive che si intendono adottare;
g)
le metodologie previste per le
operazioni di spurgo e per le eventuali
prove di portata e pompaggio.
4) RELAZIONE TECNICA FINALE
redatta dal direttore dei lavori, che deve
contenere le particolarità costruttive dell'opera
con indicazione delle metodologie adottate ed
in particolare:
a)
ubicazione catastale dell'opera;
b)
profilo litostratigrafica dei terreni
attraversati dalla perforazione;
c)
geometria degli acquiferi incontrati;
d)
metodologia di perforazione e
diametro;
e)
diametro e tipo di rivestimento;
f)
tipo di materiale usato per il dreno;
4
g)
tipo e geometria delle finestrature e
dei filtri utilizzati, con indicazione e
quote dei tratti finestrati;
h)
indicazione dei tratti cementati e
tecniche adottate per la cementazione;
i)
caratteristiche costruttive del pozzetto
di accesso;
l)
previsione di eventuale installazione di
serbatoio di accumulo e sua capacità
nonché il materiale di cui è costituito;
m)
caratteristiche tecniche della pompa
installata (tipo, potenza, prevalenza,
portata massima e minima, etc.)
n)
descrizione delle eventuali varianti al
progetto resi necessarie in corso
d'opera, con allegati grafici.
2. Inoltre, e con la sola eccezione per
le opere di captazione realizzate per uso
idropotabile e per innaffiamento dei giardini
ed orti inservienti direttamente al richiedente
ed alla sua famiglia, deve essere indicata la
portata di regime del pozzo (ricavata da prove
di portata) e la portata specifica; devono
essere indicate, per le opere di captazione di
profondità maggiore di 30 metri dal p.c., le
caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero
emunto (T, S, K) ed il raggio di influenza
ricavati mediante la realizzazione di prove di
pompaggio di lunga durata, le quali possono
essere eseguite dopo l'istallazione della
pompa di esercizio; è inoltre obbligatoria la
presenza di un tubo di guida di diametro di un
pollice spinto fino a fondo perforazione.
Art. 5
Caratteristiche costruttive
1. I pozzi realizzati per qualsiasi tipo
di approvvigionamento devono essere di tipo
tubolare e l'emungimento deve avvenire,
salvo casi particolari, mediante pompe di tipo
sommerso, adeguatamente posizionate onde
cercare di evitare problemi di caduta di
efficienza delle opere di captazione.
2. La parte superficiale dell'opera di
presa deve essere contenuta in apposito
pozzetto impermeabilizzato e sigillato
realizzato in modo che non sia possibile la
filtrazione di agenti inquinanti dalla superficie
all'opera stessa.
3. Onde salvaguardare l'acquifero che
si intende emungere, deve essere cementata,
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al di sopra dei filtri, l'intercapedine tra perforo
e rivestimento, con materiali di volta in volta
idonei alle caratteristiche litologiche dei
terreni attraversati e alle caratteristiche
idrodinamiche
dell'acquifero.
La
cementazione va comunque eseguita dopo la
fase di spurgo onde evitare fenomeni di
assestamento del perforo che potrebbero
compromettere
l'efficienza
della
cementazione.
4. La cementazione in ogni caso deve
continuare in superficie realizzando qui una
piattaforma in calcestruzzo cementizio di
raggio di almeno due metri con leggera
pendenza verso l'esterno.
5. La condotta premente deve essere
dotata di valvola di non ritorno, onde evitare
travasi o ritorni di alcun genere nell'acquifero
captato, e provvista di un rubinetto per il
prelievo dei campioni.
6. Tutti i proprietari di impianti di
approvvigionamento autonomo, a far tempo
dell'entrata in vigore della presente normativa,
devono provvedere alla installazione delle
tubazioni di uscita, e prima di ogni
derivazione, di un contatore regolarmente
installato secondo quanto disposto dall'art. 7
della Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e
successive modifiche ed integrazioni. In ogni
caso tutte le opere dovranno essere conformi a
quanto disposto dal D.M. Sanità 26/3/91
allegato 2, punto 2, lettera a).
Art. 6
Opere di captazione in disuso
1. Le opere di captazione in disuso
quali pozzi, scavi, trincee o altro, devono
essere denunciati al Comune a cura del
proprietario entro e non oltre tre mesi dal
cessato esercizio.
2. Il Responsabile del Servizio, con
successiva ordinanza, imporrà al proprietario
di provvedere alla disattivazione dell'opera in
modo da non costituire pericolo per le acque
sotterranee e per la pubblica incolumità, nel
rispetto delle prescrizioni impartite caso per
caso dall’Amministrazione Provinciale di
Siena e controllate dall'ufficio comunale
competente; tale disattivazione avverrà a cura
e spese e sotto la responsabilità del suddetto
proprietario.
5
Art. 7
Captazioni non autorizzate
1. Le captazioni attive non autorizzate
e quelle realizzate, dopo l’entrata in vigore
delle presenti modifiche al regolamneto, in
difformità alle stesse modifiche, siano pozzi,
captazioni di sorgenti, drenaggi e/o captazioni
sotterranee, devono essere chiuse e sigillate
con materiale ritenuto idoneo dall’Amm.
Provinciale di Siena a spese dei proprietri e
sotto la loro diretta responsabilità, fatto salvo
i controlli dell’UTC che indicherà eventuali
prescrizioni sui singoli casi.
Art. 8
Penalità
1. L'inadempienza a quanto previsto
nelle
presenti
normative
comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa
da € 258,23 a € 516,46 (ex art. 16 L.
689/1981), oltre alla chiusura d'ufficio della
captazioni con addebito delle spese al
proprietario.
Art. 9
Area di salvaguardia delle risorse idriche
1. Le zone di tutela assoluta, di
rispetto e di protezione delle opere destinate a
soddisfare i bisogni primari, sono definite
dalla normativa nazionale vigente (D.P.R.
236/88).
Art. 10
Criteri per il campionamento, per la lettura
dei contatori e per la misura dei livelli
1. Per tutti i pozzi ad uso potabile,
igienico e per tutti quelli ricadenti in aree
concessionate, al momento della messa in
esercizio deve essere realizzato un esame
delle principali qualità fisico-chimiche
(temperatura compresa) e batteriologica delle
acque da captare.
2. Tali esami, a cura e carico del
proprietario, devono essere ripetuti ogni 6
mesi per la durata di almeno 2 anni per tutti i
pozzi domestici eseguiti nelle aree
concessionate, ed invece secondo quanto
disposto dalla normativa sanitaria in materia
per le acque destinate al consumo umano.
COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO
3. I dati dovranno essere comunicati al
Comune entro 30 giorni dalla data di
consegna dei certificati analitici da parte del
laboratorio di analisi; si precisa che il
Comune può in ogni momento effettuare o
richiedere l’effettuazione delle misure dei
livelli statici e dinamici dei pozzi.
Art. 11
Segnalazione di variazioni
1. I proprietari, nonché gli addetti agli
impianti, devono rendersi disponibili a fornire
ogni notizia e a portare la propria
collaborazione, fermo restando a loro carico
l'obbligo, qualora si verifichino cambiamenti
nelle opere di captazione o nell'impianto con
possibili influenze sulle qualità e quantità
delle
acque
di
darne
immediata
comunicazione al Responsabile del Servizio,
fatte salve le competenze e di altri organi.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 1
deve essere conservata dal titolare ed esibita a
richiesta degli organi di vigilanza ed
ispezione.
Art. 12
Captazioni ed emungimenti preesistenti
1. Il Comune provvederà ad acquisire i
dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dal
Genio Civile e dalla Amministrazione
Provinciale di Siena e a controllare la
corrispondenza dell'opera dichiarata con lo
stato attuale.
2. Con apposita ordinanza verrà fissato
il termine entro il quale dovranno essere
adeguate al presente regolamento captazioni
ed emungimenti che – a seguito del controllo
di cui al 1° comma – risultassero non
conformi.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente normativa, con le
modifiche apportate, entra in vigore il 15°
giorno successivo all’esecutività della
delibera di approvazione.
6