Regolamento pozzi - Comune di Rapolano Terme
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Regolamento pozzi - Comune di Rapolano Terme
COMUNE DI RAPOLANO TERME Provincia di Siena Area Edilizia, Ambiente e Assetto del Territorio REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI OPERE PER LA CAPTAZIONE E L'EMUNGIMENTO DI ACQUE DAL SOTTOSUOLO ITER AMMINISTRATIVO IL SINDACO Alvaro Forzoni APPROVATO CON D.C.C. N° 76 DEL 18/12/1998 MODIFICATO CON D.C.C. N° 21 DEL 26/03/1999 IL TECNICO COMUNALE Geom. Maurizio Brogi MODIFICATO CON D.C.C. N° 30 DEL 02/05/2002 Testo coordinato con le modifiche apportate COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO Regolamento per l’autorizzazione di opere per la captazione e l’emungimento di acque dal sottosuolo. Testo coordinato con le modifiche apportate. Art. 1 Generalità 1. Chiunque intende realizzare opere atte a captare acque nel sottosuolo (pozzi, sorgenti e scavi di qualsiasi natura e dimensione che raggiungano falde idriche sotterranee in genere) da destinare a qualsiasi uso e per qualsiasi scopo, svolti gli adempimenti di cui al R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, deve presentare domanda al Responsabile del Servizio. 2. Il presente regolamento si applica a tutti i pozzi e captazioni così definite in funzione dell'utilizzo dell'acqua (come da elenco del G.C.): USI TASSATI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. irriguo a bocca tassata irriguo senza bocca tassata potabile igienico e simili industriale piscicoltura forza motrice ed elettricità irrigazione verde pubblico ed attrezzature sportive antincendio, autolavaggio, lavaggio strade ed usi diversi usi diversi non compresi da 1 a 7 USI NON TASSATI: 11. domestico 3. L'ambito di applicazione del seguente regolamento non riguarda la captazione dell'acque “termali” e di quelle “minerali”, per quest’ultime dovrà essere seguita la procedura prevista dalla normativa regionale vigente. 4. La realizzazione delle opere di captazione è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone di salvaguardia termale ai sensi della L.R. n° 86/94. 1 5. L'accettazione della domanda di realizzazione dell'opera di captazione è subordinata all'analisi dello stato di risorsa idrica sotterranea (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, etc.) ed inoltre in riferimento agli usi tassati si dovrà dimostrare l'effettiva necessità di sfruttamento della risorsa e per gli usi non tassati, ricadenti all’interno delle aree in concessione termale, si dovrà inequivocabilmente dimostrare, pena il diniego autorizzativo, di aver già attuato strutture atte all’accumulo dell’acqua piovana precisando le motivazioni che portano alla loro reale insufficienza. 6. L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Nel caso di utilizzo delle acque diverso da quanto espressamente indicato nel D.P.R. 236/1988, potranno essere definiti parametri di qualità diversi sulla base di documenti redatti dai professionisti incaricati di cui al successivo art. 2, e delle caratteristiche qualitative delle risorsa sfruttata, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della stessa, salvo parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, degli uffici comunali e della U.S.L., fermo restando le prescrizioni previste per le aree di tutela e di rispetto le cui dimensioni restano quelle indicate dal D.P.R. 236/1988 citato salvo diverse determinazioni del Comune e dell’Amministrazione Provinciale di Siena acquisito il parere favorevole dell'A.R.P.A.T. 8. Per tutte domande relative ad opere di captazione privata dovrà sempre e comunque essere indicata la situazione dell'area in relazione alla presenza della rete acquedottistica di distribuzione; l'esistenza di tale servizio, in relazione alle quantità da prelevare, origina motivo sufficiente per il diniego dell'istanza. 9. Per tutti gli edifici e/o impianti e per le aree di pertinenza previste all'interno di strumenti urbanistici di attuazione (lottizzazioni, piani di recupero, piani COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO particolareggiati, etc.) sono rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di opere di captazione per qualsiasi uso, solo in assenza della rete acquedottistica e limitatamente ai contenuti previsti dalla convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale ferme restando le opere di protezione della falda come incamiciamento dei sistemi fognari, etc.. 10. Sono comunque escluse dalle autorizzazioni le perforazioni di pozzi destinati all'approvvigionamento idrico dei cantieri edili temporanei, in tali situazioni, al fine di garantire anche la qualità degli aggregati, si dovrà far ricorso ad allacciamenti temporanei all'acquedotto esistente. 11. Il Responsabile del Servizio rilascerà o negherà l'autorizzazione alla realizzazione ed all'utilizzo dell'opera previo esame della domanda, dei documenti progettuali di cui al successivo art. 2 ed acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale, fermo restando il potere di impartire le prescrizioni tecniche che si ritengono, caso per caso, opportune. 12. Per le opere ricadenti all'interno di aree comprese in: Concessioni Termali attive, Concessioni Minerarie attive, Aree di salvaguardia (art. 6 del D.P.R. 236/88) di captazioni acquedottistiche pubbliche, il Responsabile del Servizio può negare l'autorizzazione al fine di non pregiudicare l'equilibrio idrologico del sottosuolo. 13. L'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma comporta la revoca dell'autorizzazione e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 e le penalità di cui all'art. 8. 14. Il termine entro il quale il Responsabile del Servizio provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione è di 90 giorni che decorrono dalla data di presentazione della domanda. Il Responsabile del Servizio, in caso di impossibilità oggettiva di rispettare tale termine, comunica all'interessato le ragioni del ritardo ed indica il nuovo termine. 15. L'opera di captazione deve essere realizzata entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Le opere non realizzate 2 entro tale termine non possono essere intraprese o riprese o continuate se non previa presentazione di domanda di proroga e successiva autorizzazione. 16. Gli estremi dell'autorizzazione, nonché i nominativi del richiedente, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice, devono essere riportati in maniera chiara e leggibile in un cartello, che deve essere esposto all'esterno del cantiere, fino al termine dei lavori. Art. 2 Criteri generali 1. Per tutte le perforazioni ricadenti all’interno di aree concessionate come: Concessioni Termali Concessioni Minerarie per CO2 Concessioni Minerarie Geotermiche, si potranno utilizzare, pena immediata decadenza dell’autorizzazione, solo tecniche di perforazione a circolazione diretta e/o inversa di fanghi con l’installazione sulla testa della tubazione di rivestimento provvisorio di idoneo preventer. 2. In tutto il territorio comunale, tutti i nuovi pozzi dovranno essere adeguatamente cementati nella loro parte superiore onde evitare l’infiltrazione di fluidi e/o inquinanti nell’intercapedine perforazione-tubo di rivestimento. 3. In particolare tale cementazione dovrà invece essere dovunque di almeno 5 metri, mentre nelle aree concessionate la stessa cementazione dovrà essere così obbligatoriamente eseguita, pena immediata decadenza dell’autorizzazione: • • • • per pozzi con profondità fino a 15 ml – spessore di 5 metri per pozzi con profondità fino a 30 ml – spessore di 10 metri per pozzi con profondità fino a 50 ml – spessore di 25 metri per pozzi con profondità superiore a 50 ml – spessore di 35 metri 4. Per tutte le perforazioni ricadenti all’interno di aree concessionate come sopra descritte è fatto obbligo, pena decadenza COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO dell’autorizzazione, di captare solo la prima falda incontrata ed interrompere la perforazione al primo livello sterile posto al di sotto della falda intercettata; risulta quindi vietata la captazione, con lo stesso pozzo, di acquiferi separati comunicanti e non tra loro. 5. Opere diverse da pozzi o sorgenti quali scavi sotto falda, drenaggi etc. che interferiscono con i livelli acquiferi presenti nel sottosuolo sono di norma vietati. 6. Tali opere, realizzate per qualsiasi scopo, potranno essere autorizzate in deroga al divieto di cui sopra, previo parere della Commissione Edilizia Integrata e nel quale si certifichi che l'opera non turba l'equilibrio termale dell'area. 7. Tali opere dovranno essere giustificate e documentate negli allegati tecnici progettuali e nelle relative relazioni. Art. 3 Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione, presentata in bollo e con apposito modello compilato in ogni sua parte, deve essere diretta al Responsabile del Servizio e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) generalità complete del richiedente; 2) località dove è prevista l'opera di captazione; 3) generalità complete del proprietario del suolo; 4) generalità complete del progettista; 5) generalità complete del direttore dei lavori; 6) quantitativo massimo di acqua che si intende emungere (mc/die) e suo utilizzo. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti ed elaborati grafici: 1) planimetria ubicativa in scala 1:2.000 o 1:5.000; 2) planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicati gli estremi di foglio e particella su cui verrà eseguito il pozzo; 3) relazione geologica preliminare che illustri le caratteristiche del sottosuolo, dell’acquifero che si intende captare e della presenza di concessioni termali e/o minerarie nella zona di perforazione; 3 4) progetto dell’opera di captazione, indicazione della ditta appaltante e dettagliata relazione sui macchinari e tecniche di perforazione; 5) dichiarazione di nomina ed accettazione della D.L. da parte di professionista abilitato. 3. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla L.464/84, il richiedente deve comunicare al Responsabile del Servizio la data di inizio dei lavori controfirmata dal D.L., precisando che in tale comunicazione si dovrà confermare o del caso modificare, il nominativo della ditta a cui sono stati affidati i lavori di perforazione. 4. Nel caso di pozzi ricadenti nelle suddette aree concessionate, il Direttore dei lavori dovrà inoltre avvisare con comunicazione scritta l’Ufficio Tecnico comunale sia della data delle opere di cementazione che della prova di portata. 5. Entro 30 gg dalla data di ultimazione dei lavori, salvo proroghe per casi eccezionali, il Direttore dei lavori dovrà comunicare la fine dei lavori stessi allegando la relazione tecnica finale come disposto dal successivo Art. 4, comprensiva di dichiarazione del D.L. di assoluta congruità dell’opera eseguita con le norme del presente regolamento. 6. Il mancato rispetto di quanto previsto in quest’articolo e nel successivo Art.4, comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste agli Artt. 7 e 8 del presente regolamento. Art. 4 Contenuto dei documenti progettuali 1. I documenti progettuali di cui all'articolo precedente comprendono i seguenti elaborati: 1) RELAZIONE TECNICA GENERALE, comprendente la descrizione delle attività potenzialmente inquinanti riscontrabili entro un raggio di almeno 200 metri, specificando la presenza di abitazioni, cave, attività produttive, stalle, concimaie, attività zootecniche, bacini di accumulo, discariche, COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO pozzi perdenti, subirrigazioni, corsi d'acqua, opere di captazione e di tutto quanto indicato all’art. 6 del D.P.R. 236/1988, oltre al tipo di coltivazione e di pratiche agricole nell'area interessata all'opera di emungimento di acque sotterranee e nei terreni immediatamente limitrofi. RELAZIONE GEOLOGICA 2) PRELIMINARE che deve contenere: a) l'inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area; b) la struttura idrogeologica presumibile dell'acquifero interessato dalla captazione; c) la previsione degli effetti che l'esecuzione e l'esercizio dell'opera avrà sulla situazione idrogeologica. 3) PROGETTO DELL'OPERA che dovrà contenere: a) la previsione sulla profondità da raggiungere con la perforazione; b) la descrizione delle tecniche di perforazione ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni ed al tipo di utilizzazione previsto; c) i diametri di perforazione; d) i diametri e la natura delle tubazioni di esercizio e) le caratteristiche del materiale drenante e del materiale da usarsi per la cementazione; f) il tipo di finestrature e di filtri o reti protettive che si intendono adottare; g) le metodologie previste per le operazioni di spurgo e per le eventuali prove di portata e pompaggio. 4) RELAZIONE TECNICA FINALE redatta dal direttore dei lavori, che deve contenere le particolarità costruttive dell'opera con indicazione delle metodologie adottate ed in particolare: a) ubicazione catastale dell'opera; b) profilo litostratigrafica dei terreni attraversati dalla perforazione; c) geometria degli acquiferi incontrati; d) metodologia di perforazione e diametro; e) diametro e tipo di rivestimento; f) tipo di materiale usato per il dreno; 4 g) tipo e geometria delle finestrature e dei filtri utilizzati, con indicazione e quote dei tratti finestrati; h) indicazione dei tratti cementati e tecniche adottate per la cementazione; i) caratteristiche costruttive del pozzetto di accesso; l) previsione di eventuale installazione di serbatoio di accumulo e sua capacità nonché il materiale di cui è costituito; m) caratteristiche tecniche della pompa installata (tipo, potenza, prevalenza, portata massima e minima, etc.) n) descrizione delle eventuali varianti al progetto resi necessarie in corso d'opera, con allegati grafici. 2. Inoltre, e con la sola eccezione per le opere di captazione realizzate per uso idropotabile e per innaffiamento dei giardini ed orti inservienti direttamente al richiedente ed alla sua famiglia, deve essere indicata la portata di regime del pozzo (ricavata da prove di portata) e la portata specifica; devono essere indicate, per le opere di captazione di profondità maggiore di 30 metri dal p.c., le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero emunto (T, S, K) ed il raggio di influenza ricavati mediante la realizzazione di prove di pompaggio di lunga durata, le quali possono essere eseguite dopo l'istallazione della pompa di esercizio; è inoltre obbligatoria la presenza di un tubo di guida di diametro di un pollice spinto fino a fondo perforazione. Art. 5 Caratteristiche costruttive 1. I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde cercare di evitare problemi di caduta di efficienza delle opere di captazione. 2. La parte superficiale dell'opera di presa deve essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato e sigillato realizzato in modo che non sia possibile la filtrazione di agenti inquinanti dalla superficie all'opera stessa. 3. Onde salvaguardare l'acquifero che si intende emungere, deve essere cementata, COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO al di sopra dei filtri, l'intercapedine tra perforo e rivestimento, con materiali di volta in volta idonei alle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati e alle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero. La cementazione va comunque eseguita dopo la fase di spurgo onde evitare fenomeni di assestamento del perforo che potrebbero compromettere l'efficienza della cementazione. 4. La cementazione in ogni caso deve continuare in superficie realizzando qui una piattaforma in calcestruzzo cementizio di raggio di almeno due metri con leggera pendenza verso l'esterno. 5. La condotta premente deve essere dotata di valvola di non ritorno, onde evitare travasi o ritorni di alcun genere nell'acquifero captato, e provvista di un rubinetto per il prelievo dei campioni. 6. Tutti i proprietari di impianti di approvvigionamento autonomo, a far tempo dell'entrata in vigore della presente normativa, devono provvedere alla installazione delle tubazioni di uscita, e prima di ogni derivazione, di un contatore regolarmente installato secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso tutte le opere dovranno essere conformi a quanto disposto dal D.M. Sanità 26/3/91 allegato 2, punto 2, lettera a). Art. 6 Opere di captazione in disuso 1. Le opere di captazione in disuso quali pozzi, scavi, trincee o altro, devono essere denunciati al Comune a cura del proprietario entro e non oltre tre mesi dal cessato esercizio. 2. Il Responsabile del Servizio, con successiva ordinanza, imporrà al proprietario di provvedere alla disattivazione dell'opera in modo da non costituire pericolo per le acque sotterranee e per la pubblica incolumità, nel rispetto delle prescrizioni impartite caso per caso dall’Amministrazione Provinciale di Siena e controllate dall'ufficio comunale competente; tale disattivazione avverrà a cura e spese e sotto la responsabilità del suddetto proprietario. 5 Art. 7 Captazioni non autorizzate 1. Le captazioni attive non autorizzate e quelle realizzate, dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche al regolamneto, in difformità alle stesse modifiche, siano pozzi, captazioni di sorgenti, drenaggi e/o captazioni sotterranee, devono essere chiuse e sigillate con materiale ritenuto idoneo dall’Amm. Provinciale di Siena a spese dei proprietri e sotto la loro diretta responsabilità, fatto salvo i controlli dell’UTC che indicherà eventuali prescrizioni sui singoli casi. Art. 8 Penalità 1. L'inadempienza a quanto previsto nelle presenti normative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 516,46 (ex art. 16 L. 689/1981), oltre alla chiusura d'ufficio della captazioni con addebito delle spese al proprietario. Art. 9 Area di salvaguardia delle risorse idriche 1. Le zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle opere destinate a soddisfare i bisogni primari, sono definite dalla normativa nazionale vigente (D.P.R. 236/88). Art. 10 Criteri per il campionamento, per la lettura dei contatori e per la misura dei livelli 1. Per tutti i pozzi ad uso potabile, igienico e per tutti quelli ricadenti in aree concessionate, al momento della messa in esercizio deve essere realizzato un esame delle principali qualità fisico-chimiche (temperatura compresa) e batteriologica delle acque da captare. 2. Tali esami, a cura e carico del proprietario, devono essere ripetuti ogni 6 mesi per la durata di almeno 2 anni per tutti i pozzi domestici eseguiti nelle aree concessionate, ed invece secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria in materia per le acque destinate al consumo umano. COMUNE DI RAPOLANO TERME – AREA EDILIZIA, AMBIENTE E ASSETTO DEL TERRITORIO 3. I dati dovranno essere comunicati al Comune entro 30 giorni dalla data di consegna dei certificati analitici da parte del laboratorio di analisi; si precisa che il Comune può in ogni momento effettuare o richiedere l’effettuazione delle misure dei livelli statici e dinamici dei pozzi. Art. 11 Segnalazione di variazioni 1. I proprietari, nonché gli addetti agli impianti, devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si verifichino cambiamenti nelle opere di captazione o nell'impianto con possibili influenze sulle qualità e quantità delle acque di darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio, fatte salve le competenze e di altri organi. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere conservata dal titolare ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza ed ispezione. Art. 12 Captazioni ed emungimenti preesistenti 1. Il Comune provvederà ad acquisire i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dal Genio Civile e dalla Amministrazione Provinciale di Siena e a controllare la corrispondenza dell'opera dichiarata con lo stato attuale. 2. Con apposita ordinanza verrà fissato il termine entro il quale dovranno essere adeguate al presente regolamento captazioni ed emungimenti che – a seguito del controllo di cui al 1° comma – risultassero non conformi. Art. 13 Entrata in vigore 1. La presente normativa, con le modifiche apportate, entra in vigore il 15° giorno successivo all’esecutività della delibera di approvazione. 6