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REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE 01 MILANO Ristai ipa dell'edizione 1930 con note esplicative dcli' lng. CESARE ALBERTINI aggiornata con le modifiche successive NORMI~ PER I JUCOVHRI ANTIAEREI R. D. 24 settembre 1936 n. 2121 (L. 10-VI-37 n. 1527). R. D. L. 29 ottobre 1936 n. 2216 (L. 10-VI-37 n. 1&29). Edizione gennaio 1938 Prezzo L. 7 .- • MlLANO L. di G. PIROLA Vl<l C(IVtlllOtLI, tll 1988 (XVI\ N. aao. 12-987-d. REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO Ristampa dell'edizione 1930 con note esplicative dell' Inf. CESAIU~ ALBERTINI aggiornata con le modifiche successive NORME PER I RICOVERI ANTIAEREI R. D. 24 settembre 1936 n. 2121 (L. 10-VI-37 n. 1527). R. D. L. 29 ottobre 1936 n, 2216 (L. 10-VI-37 n. 1629). Edizione gennaio 1938 ~ 3089 • MILANO L. di G. PIROLA Vfa Ca11a11om, t6 1938 (XVI) N. 660. 12-937-d. 2 REGOLAMENTO EDILIZIO DEL LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI Corrispondente numero della Colleziono legalo Pirola citati nel presente regolamento Regol~m~nto di prevenzione incendi del Comune . . . . . . 437 198-i ),, Oi.- 661 1937 J,. 2.iiO 664 Rcgolament~ Ì!llposta di consumo materiali da costruz1001 per il Comnne di Milano COMUN E DI MI LAN O <1> <2> ---~--- CAl)ITOI..O I. Regolamento di iE,oiene del Comune di "'la ..w no. Regolamento di fognatura del Com. di Milano . di .M1lano(J) Edizione e prezzo . Legge sui ~avori pubblici 20marzo1865, o. 2248 e moddiche successive ' Antichità e !JeUo. Arti _ Leggo 20 giugno 19091 n. 364, ~3 gtnb"llo 1912, n. 688 e modifiche successive . Leganti idraulic! e conglomerato cementizio n. D. L .. 29 lugho 1938, n. 1218 e legge 6 febbraio 1984, n. 418 . . . . . Tutela delle strade e circolazione - R D L . · · · 8 dicembre 1983, n. 1740 Regolamento sulla vigilanza dci teatri 0 cinematografi p~r la prov. di Milano in vigore dal 1 gennaio 1988 . ' Cl!aurito 868 1933 L. 2.- 125 1938 L.10.- 404 l ~29 con appendice 1937 L. 8.- 787 1986 L. !!.60 801 1984 L. 4. - 846 1938 L. 8.- D enuncia dl opere edJllste, rlcbleat.a e conce1slone del nulla osta. Ric11 ic.'lta del nulla osta per overc edilizie. Art. 1. - Chiunque intenda di ('1-;e~uire m•l tenitorio del C'onnme di :Milano opere e<lilizie, i-;iauo costruzioni di Nlifici nuovi, Hiano aggiunte, modificazioni o demolizioni da C'OmpierHi in fnbùri<·uti eHistenti, o intenda introdurre ' 'arianti ad opere già approvate, prima o dopo che Hia iniziatn. la esecuzione, deH~ farne denuncia al Podestà e 1m•M>11tare allo stesNo il relativo progetto redatto e com· pletato nei modi preHcritti dall'art. 3 e chiedere il t111lla oxta alla sua eH<'Cuzione, 11gli effetti clel presente regolnmento t:J). ~el C'ai;o <'he il denunciante non Hia ad un tem110 proprietario <l<'l tel'reno su cui 1'011ern deve eHHere eseguita, la denuncia deve ei;sere fatta in concorso col proprietario del terreno stesr.;o. ~on è 1n·(•e;critta la richiesta, del nulla osta per i lavori di ordinaria manutenzione (t). NOTA. - T..ti rir/iil:sla del nulla osta per i lat•ori di ordinaria ma11ulr.n:io11e 11on ~ 11eces~aria nei riguardi puramente edilizi . .Ua deue . (I) Vedi anche il D. l!. 31 luglio 1934 1 di autorimesse e depositi di olii minerai" con nor~e tec~1cl1e per la costrnsione zioni di sicurezza _ Collezione legale Pir'o'Jaca~~u ran ti de. ~erivati e relative disposi'"'· e IZlone 1937 L. 6.- ° 995 (1) Dal 1<> giugno 1927 il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Da quella data. hanno ce>ssato di aver vigore i regolamenti edilizi dei Comuni aggregati. (2) Per ragioni di uniformità, essendo il t<>sto del regolamento in parte precedente ed in parte posteriore alla. riforma. dell'amministrazione> comnnalP, alla voce .. s•nllaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale ,, dcl testo origina.le è stata. sostituita. quella di Podestà. (3) Vedi anche: art. 3 per nulla osta. della Commissione di Vigilanza dei Teatri e dello. Sovraintendenza dei Monumenti; art. 20 per nulla-osta per occupazione stradale; art. ()7 per nulla-osta per dipinture e decorazioni delle facciate; art. 59 per nulla-osta. pn infissi, insegne, ecc.; art. 68 per nulla-osta per impianti di ga.q e di corrente elettrica; nrt. 78 per nulla-osta per depositi di materie infiammabili; art. 80 per nulla-osta per destinazione d'area a. quartiere giardi no; art. 94 per nulla-osta per apertura. e chiusura di strade private, ecc.; nrt. 26 e '%'/ per nulla-osta per impianto di fogna.tura. \'l'di anche Regolamento per il Servizio di Fognatura (n. 661 della Collezione l<'gale Pirola). (4) Vedasi anche la nota 2 all'art. 4. 4 es.i[Te tapa agli effetti del .rryolan~ento sulla tassa tla:iaria sui materia 1 urn 1 per la 11~anutnz:w11e dei fabbrfrati solo rcretluafe le oprre con 1emp1f!le dall'ral1rolo 1601- del C. C. e cioè: ' il. Le 1•1rara:.ioni rli pir.cola man~len::ionc, che stanno n rarico dt•ll'inqu ino (1?76), s.e non v1 è patto zn rontmrio, sono delerminatr dalla consue.1udme <~~1 l~oghi,, r f~·a. I.e altre .~~no le 1·iparazioni da farsi; Ai /ocola11, f1ontom, sll711ti ed arclutravi dri ramini· z·All n~noslarnento del basso drlle muraglie negli <[ppartamenli ,. ney t a1tn !1wyhi di abila::ione all'alle:.:;a di un metro· . ··~l J?llVlment_o ed a' quadrelli delle camere quando solamente alcuni c.i i essi sieno rotti· ' lf Ili v.etri, erc;•tto c?1e s!ano .~fati rotti dalla grandine, n per qualche a. ro acrulent~ straordinano e di for;;a maggiore per cui i'inquilino non sza res71onsalnle: ' •· Alle .imposte deyli usci, ai telai delle '{lneslre, alle tavole dei trame:"'' o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai clliavisfelli e alle serrature. 5 aucb'ei-si in c·ompetente munale e c·orr<'<late dni l'elatiYi dh:e~ni, hollo, su tela o c·arta biauca, in tl'iplo originale, coll'imlicazione dell'ori<'ntamento, e della <leuuncia per Jn tni;;,.,a daziaria, secondo le disposizioni dgeuti (1). e devono c·ontent>re, oltre ad una pa1·ti<'ola r<'gg-iata clef':cl'izione cli tutti i Ja vo1·i <'be i-i vogliono intr;t p1·enclere notizie c·ompletc> AU tutto dò clic l'i~uarùot le n1~ioni di conii· uanza agli el'fet ti d<'gli al'tfroli 1:5, 4U, ·18, 30 e 31 del Regolamento di lgieue, i poizi e le distribuzioni di ac·qua condotta, le lah·iue, i J)Ozzi e i <·ouùotti nel'i, nouchè il sii-;teru;l di allont:rnameuto di tntli i l'ifinti <lomei;;titi, delle ma1erie immonde e delle acque plu''ia li, fic>condo il dh;posto dei Hegolamen ti d' Igie11e e di FognaN.B. - l moduli per le clenun:ie sono in vendila p1·es:;o la ditta L. di r;. Pirola, l'ia Cavallotti, 16. Denuncia <li overe in stal>ili soggetti a Piano regolatore (1). Art. 2. (2}. - Pe>r le orwre di nuont <'ostrnzione cli riforme o di miglio1·ie a fabbricati eHilste11ti, da es<'gllirl'i in st;tl>ili dl'stinuti ad e1'propriaz~one JJ?i·ziale o totale in Yirtù di progetti di l'iani re~ol:~tor1 o d1 ampluunento adottati dal C-0nsiglio <'Omunnle e puhb~1cati a_ norm.a. clell 'art. 4 della legge d'espropriazione per cauHa d1 pnbhh<·a uhhtà clel !?:) giugno 18G:>, n. 23ri!l, la den11ntia donà es~:ere 1n:esentata almeno un am~o prima dell'inizio delle opere, rorredata eh un pro~etto almeno d1 maHl':imn, ove trattisi di nu<n-e costl·uzioni, e del progetto definitivo negli altri cai;i. È 1·iserrnta tuttavia facoltà nl P~clestà di ei;igere la presentazione del progetto definitivo anche per 11110,·e costruzioni. Jlorlaf.i~à per le rlenun?ie . .- Non11~ speciali per speciali edifici. } t1 mc. Den11nc1e rli opere <h poca importanza. - lJomirilio dei firmatari. - Responsabilità loro. Art. 3. (:~). --:- r,e. denuncie pe~· l'e~e('Uzioue dPlle ope>re edilizie. eh rnriantI a prog-ett1 già approYati, dPrnno es8 ere Hcritte ~ome anC'be (1) I disegni si devono prcscntnre in tripla copia, in competente bollo, Ru carta hia11ca o su tela in fogli di superficie uon maggiore di l m1f. piq~ati nelle cli111ensioni di 0,21 per 0,31, in scala metrica nel rapporto da 1 n 100 pel' l'insieme e cli nl111e110 I n 20 11ei dettagli, salvo casi ecceziouali. Inoltn~. per uso interno d'ufficio si deve presentare una. quarta. copia in carta. sc111plice di una delll' piante d<'llc 11uove opere. li tipo della fognatur·a doHà e!>Re1·e indip1•ndente dal rimanente dcl progetto. I disegni devono conle11ere tutto le piante dci Yari piani, quando non siano idrntichc tra di loro; tutte le facciatt', nonchè quelle interne, quando possono essere vedute in tutto o in parte• dalla pubblica via; una sezio11e trasn~rsalc fatta secoudo una linea che più particolarmente manifesti il sistPma di cost rnzionc: i dettagli ornamentali cornprcndcnti una intera ru111pata. di fronte, ed una planLmetria generale della località, in iscala minore, ove siano identificate le csi!'tenti costruzioni e quelle da eseguirsi. Con cifre numetiche si dovranno indicare specialmente: a) Le altezze dc•i Hingoli piani da pn vi mento a po vi mento e le altezze interne dei locali di ogni piano misurate in conformità. all'art. 5!) ùel Regolamento d'Igiene; h) Le altezze dt•i mul'i fl'ontali cli fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubhlici che pri\'nti; e) Le> dimrn~ioni plani111etrichl' dl:'gli spazi pubblici e privati circostanti, dc·i cortili e dei cavedi di compendio dcl progetto; cl) Tutf i quei dati che valga.no a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'eclifi-:io con le proprietà confinanti. rn competente carta da bollo su moduli Rtabiliti dall'Autorità co. (1) Per l~ leg~e 1912 e Regolamento 1913 sul Piano R<'golatorc di ~1.1lano, vedasi a pa~. 84; per la legge W3i sul J>. R. di Milano, vedasi il n. 887 della collezione legale Pirola. ' . (2) I proge~ti d \ !l1:10ve .cost!'uzio_ni, e le dcnuncie in genere per 1'esecu~1,o~c <.h op~te .ed1lme, dt rm .agh art. l e 2 del vigente Regolamento ed1hzio, compilati e documentati come è prescritto dall'art. 3 del Regolamento. stesso, ~ovranno essere presentati direttamente all'Ufficio tecnic·o mu~1~1pale Div. 4•. i;>ctto. Ufficio, riscontrata con sommario esame la rl:'golar1ta formale degh atti prodotti, ne autorizzerà l'inoltro al Protorollo Generale. (3) L'art. 3 è stato cosi modificalo con deliberazione podestarile 29 maggio 1929 approvata dalla G. P. A. il 3 luglio 1929, atto n. 1635. Pl'r quanto ri1:rnarda il computo dci cortili e le convenzioni rclati\'C n 1 cortili si richiama quanto Hi dice nel Regolamento d'Igiene all'arti<'olo rclati\'O. Si fa particolare avYertenza dell'opportunità che vengano chiaramente indicati i rapporti di confìn:>nza, avvertendosi a tak scopo che In convenziont altius non tollendi Rui confini devono ei>.serc estese a tale zona, che sia garantita la n'gol::unentarità degli spazi a cortile anrhe in avvenire. Dovl'anno p11rc allegari1i in originale le altre eventuali convenzioni che fossero necessarie a com plctare il progetto, rom e conYcnzioni per scarichi delle acque, servitt't attive e passive e simili. Si avverte che d'ordinario l'esame del progetto e ll' pratiche di approvazione non possono espletarsi se il progetto non viene prima completato in tutti i suoi clementi. 7 6 ,u ~~~~~eJ!~o (!.ù»1: Il Podhie~ta potrù anche i·ichiC'CIPre d1e il pro.,.etto sia · · conti"ni"' laterali con la in r.. uno · HC zzo prO!iJ>Cttico ' . d ei· f a>l 1>r1cal1 ua . Ìl ~ i_c ,1z10n~ delle altez1c dei rnedei-imi, di un :,;a~gio in ac· q i e o e1 colori che Ni intende dare alle f"cc1·,·1 t.e Ye1·i-;o struda, e ... (I) Vedi leartcostruzionigi.n 127 e seg d e1 (2) Per neg(l.ùmcnto ' per il. servizio di Fognatura. lo devono altresl osservarsi l~ongl.omerat~ ccmentizw semplice ed anna11. 1213 convertito in leggo con r!,~~~e c~rb~~~te ~j! H. ~·. 2V luglio HJ~. .In. forza dell'art. 4 della arte II d io . , n.- .,u. so~titmto poi dall'nltro dcl ~ succit:l R.11~", ~f 7t gmgno l!r.28, .n ..1431, :\lllano con sua deliberazione 97 lu I" i92s d 1 e e to della 1'rovmr1u di la.no di provvedere a quant g i~ , elegava al Comune di Mistes!lo, a. mezzo dci propri ~ecnl~ie.scri~~opn~lln PU:rte s~condu del d<'crcto VII (Edilitù ed t..;rhanismo) di pr~v ~ed . o est a incuneava. la DirC'zionc D. L. previst~ dispon~ndo quanto se~uec:1 e a quanto sopra nei modi dal l) Ogni opera m cui le strutl })licc od armato abbiano fun i . urc d"1. conglomerato cerncutizio scmintcressino l'incolumità delle z o~1 essenzialmente statiche e comunqu·· un progetto esecutivo firmato d1~c1so°:e dovr~ essere costrui~n in .lmi;e. a to r!egli albi e nei limiti clclle risup~t:~geg~:~·~ o .da _un. archi.tetto mscr1t1 e a Il mz1om sull esercizio professionale u1 sensi della. legge Dnl progetto dovranno risult . 1 d · . . . rr_i.emb1·a.ture dcl conglomeroto e <~le 111~t :~po~iz1~m e le dim_ensio~i dello nco, lo. natul'a, ln e ualitt\ 1 • . •n ~•e e ~rn!u, le 1potes1 cti cnC<?Slr1~zi9ni, del disdrmo ,. ~lele :~l~~~~~nzc dei 111 nter1ah, le mo~alitìt tielle gmnh di dilatazione; nonchè i relativi ~~il~~I~{~ç ~iu:ne _degli..ew11tuali 1 2) Le qualith. 0 proprietà d . .• . · 8: 1c1 .gmshficahv1. iw di ogni opera saranno com r~~ matcuah cln _nnplC'garsi nl'lla esccuziotificati rilasciati dn laboratoripuffi~it~1·clurantc il corso dei lavori eia cer1 3) L'esecuzione delle opero in · l · · diretta da nn ing!'gncre eia un c_ong omernto cerncntiz10 deve essere 1 33 5 I 1 t . ° 1 n ~ost!·uttori i quali comprovino ~~;~;!~\!~ :pcpl~~:1 1.ess!'~t-~flaffi~lnta so1t0:nto ne1tì1 m questo particolare n d. . cc1 i 1catt la. loro idorisultare che essi hanno ese;;iit~r~ dlr~ft~~~zion~ D~ tali cc ..tificati dc\ e lav~ri del genere e dell'importanza di c1ncllimp~rocp1_cn~mhc!1tcl fa~·orev~le zazionc. u1 s1 e 1ec e l auton10 I ~ostrnttori, pei quali risultino speciali i<lon "tà h · ·. · cpcrc importanti precedentemente costruite t e1 • e uo~1 risultati da da corredata dai certificati di cui r ' PO. ram~o. J'.ledinnte doman· co presso il Consiglio Provinciale ~oft1·~c~~s~re_ mscn.ttr m apposito clenrilasciare semplice tt 1 t d'. . . .mia nazionale. Questo potrà anto è s't h·i·t al es a o l specrn 1izzaz1one il <111ale ll"li pffotti di qu n i i o ne comma precedente do n. ' " go dci certificati di cui sopra sempre obi r vrt ~ssere s~ffic1ente in luoria specializzazione. · ) iga on per ditte di non noto4) La \'Il (EdTt · 1 1 1~• ed l' r b amsrno) i progetti ed Direzione ·· riceverà e conserverà le costruzioni0 ~~~ 'l~f~~~~e..n~~ tlle~nt~ cd .nàggi11nti~o, che siano relativi almernto cemrntizio arma'.t~1 a mco unnt pubbhca e dove entri congloA · · d e11· opera 11 · committente · . tale . scopo prima cl;,11'. " ~mzi~ avrà l'obbligo d 1 umr<' n11a domanda · il · progetto delle opere in cemento armato ·d1 dc111 all'n . 1·t • lo R • Ed·1· ~ 1 1z10 tt · t h ' , ~n oppio f'semplare con In firma sua e del ~~f~~·o~efto.c e assumern interamente la responsabilità civile e penale Tale deposito non esonera nè il tt· t · · · · nè il costruttore delle ri~pctti· proge. ~s n. nè il Direttore dei lavori · \·e respon~nb1htà . D1 qu~nto sarà da costruil'c in conglo : t d . risultare disegni costruttivi e calcoli. meia o ovranno dal pi ogetto l \ tutti queg-li altri dati che ritenefii;;e neceRfiario od opportuno co· noscerc per un ad<'guato giudizio sulla nuova opcm (1) (2). Ove gli tScarichi si <'ffettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua. di prfra.ta ragione, i progetti di fabbrica devono <'ssere corredati anche dell'atto leg-ale di corriispondente concei:;sione. Quando trailisi di edifici destinati a. Htabilimenti industriali, teatri, cincmatogntfi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, l'CC., i relathi progetti devono contenere l'inclicazione preci::;a dello ficopo a cui devo110 servire o dell'industria che si intende esercitarvi, 11onc11èl la d<'scrizione ei;;atta delle c<wrenze del m10vo edifkio, specificando se vi confinino altri fabbri<'ati ad uso indu· i;trin, depositi pedcolofli, ecc., e devono pure isoddh~fare a tutti quei requiNiti spedali che sono imposti clal preisentt> regolamento, da quello di J giene e ùi Polizia urbana e <ln ogni altro regolamento clP.llo Stato e del C'omune di Milano, o che poteHHl'ro ,·enir riC"hiei;ti per la sicur<'zza contro g-li incendi o per altra pubblica ll('<•esr-:it:\, per il che al llo<lestù è riservata la facoltà di interpellare la <'ommii-sio· ne municipale per la prevenzione degli incendi e ogni corpo consultivo di cui ritenei-se opportuno udire il parere. Per i teatri, cinema.togratì, luoghi di pubblico ritrovo Ni <len' unir<' al progetto la prova. di a ,·ere 1·iportn t o le prescritte appront · zioni od autorizznzioni delle Autorit;ì competenti (3). Di detti esemplari uno. munito di bollo della Direzione VII \'crrà restituito nl committ\?ntc per essere constrvato in cantiere n. disposi1ionc dell'nutorilà. Il committente devr inoltre comnnicare alla Dll'ezionr \'II il nome del Direttore dei lavori e quello dell'appaltatore, nvvertendo al: tresì immechalamente delle eventuali sostituzioni. La Direzione dC'i lavori snrù. obbligata n.d inf\lnnare in modo analogo la Direzione VU di tutte le variazioni od aggiunte che possano csst•rc, d\lrnute lo svolgi111cnto dci lavori, eventualmente portate fornendo i disegni e i cnlcoli cli ogni particolare tecnico e costrutth·o, che in fatto di conglomerati risllllerà varinto od aggiunto al pl'ogetto, ciò nvnnti che detto particnlarn ,·cngn inizinto. DoHà essere altres\ comunicata la data del relativo inizio. (I• I monumenti, le lapidi ed altri ricordi permanenti ~MlO soggetti alle prescrizioni drllo. legge 2.~ R-iugno 19'27, n. 118 !love si stabiliscr che nessun monumento, lapitlr od nitro ricordo pC'rmanente puo cssrn· dedicato in luogo puhhlico o aperto al pnhblico, n pC'r11one che non siano decedute eia. almeno 10 nnni. Ri.•petto nl luogo deve sentirsi il parere della Hegia. Commissione prnvincinl<' dei monumenti. Tali disposizioni 11011 !li applicano ni monumenti, lapidi o ricordi situali nei cimiteri, nè a quelli dccl;cati nelle chiese n dignitari ecclesiastici oclTali a benefattori. disposizioni non si applicuno nlle per!'lone d('lla Famiglia Reale, nè ni Caduti in guerra. o per caus'\ nozionnl!'. E inoltre in facol1fl dcl Ministro per l'interno di consentire la. deroga alle suindicate disposizioni in rasi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato dclln(2Nazione. Allorquando tra le operr. c)a. eseguirsi si comprendano opere pittoric·hc o statutarie il Comune richiede che se ne ottenga particolare specifka. approvazione producendo fotografie e bozzetti d1 tali opere progettr.tc. (:l) \"celasi re~olamento per la vigilanza dci teatri e cin('matogrnfì per la provincia di ~lilano. (Collezione legale Pirola, 11. 8«3, edizione 1938). 8 9 . I. pro~etti di 0!1<•r<• in editici <li intere:-;:-;(' storic·o o di pregio art1:-;tKo <:ontemplah dalle l<•ggi :?O giu~no J!JO!I. 11. :ml e :?:3 ~ÌUJ..TJlll J!Jl:?. n. 6~~. <lerono es:-;er<• ronedati del conii-;po111l<>nte nulla osta da pa~·te della lc><"ale ~onaintendenza. sui ~lonu11H't1ti, c·on l'iuqwg~w. <li Os1'ernu:<.>, 1wlla 101·0 e!'ecuzione, a11d1e le dii;posizioui i-pc· <:1ah <:ontenute rn dette leggi (lJ. . Le deunucie e i tipi d<•,·ono portare la fìl'ma d<'lla persona per c:m conto l'opem dc•ve <'Hs<•1·e eseguita, oltre <'h<' del TH·oprietario cl.e! teneno nel <·nso <li c·ui al 2° comma <h•ll'art. 1 o del ris1wtttrn legale rapprekenlaule, quella del Dir-ettore cl<•ll<• 011ere, e quella dell 'ei-;ecu tore. Il I>iretto1·e delle opere dovrà essere: a) Ingegtlt'l'C o .\1-C'hitetto lam·eato in una M•de delle ~r:nole di applicazione del He~no o <·omunque autol'izzato ad ei-;erdtare Ill'l . (1) Si riporluno qui le norme contenute uellu legge 23 giugno l!JI:? n. 688: .A.1't. 1. -:- Sono tlich_inrntc !'loggette a specinll' pl'ol<·zim1c le cose irn· 111oh1h la cui co11scrvnz1onc presenta un notevolr iufcl'<'SSC pubblico 11 ca usn. della loro bcll rzzn. naturale e della loro pn.rticolnre relazione con la storia civile e lctterarin. Sono prot<'ltc allresì dalla presente legge le hcllczzc pnnoramiche. Art. 2. - Lo coi-I' con~('111plate nella prima pn rlc ilei precedente articolo non possono essere• distrutto nè alterate senza il t'o11se11~0 dcl :'.\linistcro dell'istruzione puhblica. I.I ~Iinis.tero cl1>U'istt:1zion~ pubblica ~a fncoltil di procedere, in 'ia n111mm1stratlva, alla notifknz1one della d1chiarnzione dc•l notevole intc1·csse p~1~blico ~i. p1:opri_etnri cd ai possessori o 1h>tenlori IL qualsiasi titolo cl<'gh immoù1h d 1 cu 1 è pn l'Ola. nel precedente art icolo. Tu le diehiaraziono dev'essere, su istanza dcl ministro stei-so, iscritta 11ci rcr.istri cata0 stali e trascritta nei 1·pgistri delle Conservatorir delle ipotcchc ed ha pf. ficacia nei çon~r'?nti di ogni successivo proJJJ'ictario, riossesso1;e o detentore a quals1as1 titolo. . I _Pr_oprietari. p0Hsc1-1sori. o deten.tor.i a q.unlsinsi titolo degli immobili 1 quah siano stati ogg<>tlo <11 dC'tta d1cl11araz1one, sono tenuti a presentare pr·e~cntivamente :illa c·orr.1pe.tcnte Sovrain~cnclcnzn elci 111onnrnenti i progetti dcl.le ore.re IT! q11alsws1 gen.('re relat1v~ :igli i111111obili stessi, per ottc ne~·e l autonzzaz1onc ad .ese~turle dal ~lm1st1:ro cJpll'isln11.ione pubblic:1, 11 quale pr'?vv~cle st>r1llto 11. parere della Giunta dcl Consiglio super101·e per le anticl11t11 e hellc arti. Contro la. <lic~iarnzioi:ic 111ini~teriale è amr~Pi-~o il r·icorso al Gonrno dcl Re che dec1dl', sc11t1ta In Gnmta del Cons1gho i;u 11eriorc pror le antichità e belle arti, 1• il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla I\' sezione dcl Consiglio di Stato e il ricorHO in \'ia st1·aonli11aria al ne. Art. 3. - Anche in<JipC'ndentcmente dalla prev1·ntiva notificazione drlla dichiarazione di p11hhlico interesse, di c11i nPI 111·Pcedentc articolo il Ministero dclln. istruzimir• pubhlica ha fncolt:\ di ordinare la sospcn: sione dei l~vori if!iziati sn gli irn!Ylob.i l ~ soggetti nlln. p1·c·Rente legge. Entro 11 termine d1. un r.n<'sc 11 Mm1~te1:0 de~ln. istrnzionc pubblica dovr:\ procedere alla not1fie11z1011e della d1chmrnz1011c di cni all'art. 2 Trascorso qu<'sto tonnine senza che il Ministero nhhia provvéduto nlla notificazione, l'ordine fii ~ospensionc Ri coni-idr.ra n•vocato I\el ca~o di non nvvenuta preveJ?-tiva notificnzione cli cui· all'art. 2 se la sospensione non è re\·ocnla, è nservata agli awnti diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese. re~1111 la p rof<'l'Nione <li I n~<'gll<'I'<' o di . \ rd1itetto. c·on titoli <''!lii· po llen t i a f)llelli <·ornse~nit i in ùct tl' l-ìc·11oll• di apJ>li<'azione ( 11. Ti) ( i<'Olll<'t 1·~1. soltanto JWl'IÌ J><'l' h• <·oi-t rnzioni 1·nrali l' cli <•1lific i pt•r uso di industrie agrit-ole, di limit:ita importanza, di struttu ra onli11aJ'ia, t·omprese piccole c·ostn1zioui ac·cei,;i;orie in <'l'llH'Hto armato, <'11c' 11011 ric-hied:mo partfrola1·i operazioni di c·alcolo <' <·lH' pPr la loro t11•st inaziou<• non 1m~sm10 1·ommH11rn implic·a1·e iwri<·olo 1w1· la in<'ol 11111 i Iil d<•lle 11ersone, non<'hè pc•1· le modeste costruzioni d rili ; <') P <•1·i t o Edile soHan lo pe1·ò p<•r le modeste c·ostruzioni C'Ì· \'Ì li ; L'('M'<·nt01·e delle opere donà ei::i-;ere o Ingegnere o Architetto o la111·1•ato c·ome kopra. o <'oktl'lllt111·p E11ile (('apomastro) d<•hitame11te ahilitato dal rodestù :Hl C'M~l'c·itare In i-ua profei,;sione in )lj. Art. ·i. - Nei luoghi nei quali si tro\'nno cose immobili Roggctll' alle dìspo:-;izio11i dPlla presente legge, nC'i rnsi di nuo\'e costruzioni ed 11ttu11zìo11i di piani r egolatori possono essere prescritte dall'autoritit governath·a le distanze, le misure e le altre 11or111c necessarie, afflnchè le 11uovc opcrP 11011 dn1111eggino l'aspetto e lo stnto di pieno godimento dl'llc• cose e delle h<•llPZ:t.C panoramiche conternplah• 1wll'arl. 1. L ',\utoritìt go,·ernativa potrà altrcsl prcscri\'ere opere di tutcln strettumentc necessarie 11er impedir<' dn1111t•ggia111cnti a llellnzc naturali. ,\rt. fi. - g 'ictata l'affissione cori qualsiasi mezzo di cartelli e di altri 111c~zi di pubblicità, i qunli danneggino l'a:;petto e lo stato di 11ic110 godi111c11w dc•llP cose e delle bellezze pa1111ra111iche di cui all'art. 1. QueRto clh·icto riguarda anche i C'artt>lli, e gli altri meni di 11uhblicit:\ affissi anter iormente alla prcsc11te legge. li .:\Jinistro dc•ll'istruzione p11hhlicu, s1 111ezzo d el prefetto o '-'Otto prcfc tto, orcl:11n la rimozione dci cartelli e rlegli alhi mezzi cli puhhlkit:'1, dei quali è viPtntn l'affissione n 11or11ia tlPI prPsente articolo. ,\l'I. G. - Cl1innque contra,,·icnP ngli ohhlighi ed agli onli11i ili cui negli ai·li!'Oli '2, :3 e 5 della pre!'leutc kgg<', è punito con l'nn1111<•11<la da L . :mo a L. JOO<>. lmlipencl<•11tcmente dall'azione ywnnle, il :'.\tinistero dell'istruzione puhhlicn t'Oli ordinanza motivata pub ordinare In demolizio11c 11<'11<' 01~e1'P; ab11siv11111c11tc c•!'leguite e la rirnozione elci rnrt<'lli e degli nitri 111<'zz1 d1 pubhlicitì~ ;11d~hitun1cnte ~ffisRì o. 1111111tc1111ti .. T.raRco_rsi quindici ~~mi llalln. 11ot1fknz1one dcll'ord•nanza m 'la n1111111mc;tratl\"n, la ckmoliz1011c delle opere ahu~inunente fatte e In ri111oziouc dei cartelli e degli nitri lllC'ZZi di p11hhlicitf1 iudchilamente r.Cfls"i o 1rrnut<'1111ti è t'sc•guita d 'ufficio, a carico del proprietario dcl fondo, "ah·o il diritto di rimborso da pnrtc di esc:o c011t ro i r<'sponsahili della tru.;gre""ion<'. La nota drllc spese !'elative è rc!'la esecutoria con ordinunzn d<'I Ministero dPll'istrnzione, e rimessn nll'rsnttore competente che n e fn ln riscossiorrn tH'llC fortnc e coi privilegi delie imposte prediali. Al'I. 7. - Gli i1'pettori onorari, le C.ommissioni provincioli pn•viste nell'articolo n della l<'g~e 27 gi11g110 1!107, 11. :IBG, ~li uffici t'on1111111li e provinciali µli uffici dì dìparlin1e11ti forestali e d<'l Genio civili• P gli uf· tlci tecnici' d1 finanza de"ono segnnln re nlle Sopraintendenze dri lllOTIU· mentì 1• nl \litlist('ro ctcll'istr11zione puhhlicn. le opere progettate o inizintc nonr.h~ l'affissione dci rartrlli t>cl altri mnzi di pubblicità chi' contran'.crran110 nllc disposizioni della prcsrntc legge. (I) Circn J'rquipollcnza ai titoli cli Ingcgnne o Architetto lm1rento nelle Scuole cli applicazione dcl Regno il H. D. L. 23 febbraio l!f.?H, n. :3:H ha stahilito quanto segue: 11 10 Inno, in llnse n certificato di idoneità d<'lla Jorale Scuola dri ('o. fitruttori Edili o di altl'a fiCtH>la di eguale gmdo e• natura, o. 1wi limiti 1;opru, inclfrati, Geometra o Perito J•Milc; )iel caso di opere di poca importanza in edifici efiistenti, la d<> · 111mcia potrà ei-.sere presentata lienza cliF;c~ni e a firma fioltanto del propI"ietal'io e clell'efic•cutore delle op<'re, riserYato p<'rò al J>o<lei:.tì1 il dil-itto di i·irhiedf'1·e, quando Jo c·reda opportuno, i tipi delle• opere da e1-;eguir1d e la firma cli un Ing<'gne1·<• o di un Arc·hitetto laureato <'Ome 1mpra, o di un Geometra o di un Perito Edile nei limiti della riRpetth'a competenza. Tutti i firmataI"i dell<> denuncie devono inclicar\'i la loro reRi· demm o il loro cJomirilio, <' in o~ni <':tf'IO cle,·ono avere nn re('apito a :\lihlno per le c·omunirazioui d<>l Podc•stà. Fincbè maura la firma dPll':lfiStmtore dell'esecuzione <lei lavori. cli fronte all'Autorità comunnl<' RpC'tta. n I dfr<'ttor<' dell<' OJl<'l'P Nl :il proprietario oltr<><'l1è ai $llOi mandanti and1e In rei-;ponRahilitiì riflett<'nte l'esecuzione. Art. 1. - I cittadini italia'ni, i quali anteriormente all'entrata in vigore delln legge 24 giugno l!);?:J, n. 1305, nbbiano conseguito nll'es~e ro il diploma di ingegnere, po!l!lono essere iscritti nell'albo profcss10· nalc degli ingegn!'ri, qualorn la Commissione di cui all'articolo S!'guen· t!', tenuto conto della natura del diploma e dell'attività professionale d!'I richied!'nte, fii pronunci favorevolmente. . .. I.o. decisione clella Commissione 1·ostit11iscc titolo per In 1scnz1onc 11cll'n \ho, c111nndo sussistano le altre condizioni richiesti' dal R. decreto 2:3 ottobre J()-25, n. 25~7, e dnl R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, ed attribuisce altresì il diritto nll'nso della crualiflca òi inf!l'gnerc. Art. 2. - Ln Commissione, indica.ta nell'art. 1, è presieduta da un macristrato nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, cd è composta. di quat~ro 1nrml~ri, dci guaii c~u.e noll)inati c~nl _~Ji11istro per In pubblica istruzione fra i docenti nc>gh istituti superiori del Regno. r due> nominati dnl :\1ini~t~o per i _ìavori pubblici fra i liberi profe~sionisti iscritti all'nlho degh mgegn!'ri. L<' decil'ioni clc>lla Commissionr non sono soggette ad alcun ricorso. Chi intendr usufruire delle disposizioni dell'art. 1, deve 4\rt. 3. presentare, entro il termine perentorio di lm anno dalla pubblicazione drl pregente decrr.to, lo. domanda, coi relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, dove ha sede la Commissione. Le spese per il funzionamento. dc~la Commissione sono a carico dei 1ichieclcnti, i qunli, prima della nun.1one d~lla Commissione medesima, saranno invitati n depositare presso il cassiere dcl Ministero dclln puh· hlicn istruzione ln somma che, trnuto conto del numero dci richirdenti, fii prc>!lumc possa essere addebitat~ .a ciascuno di _eiis~ per le iipcsc. stesse: Art. t - Con decreto dcl !\Im1stro per la gmshzin. e per gh affari di culto, di concerto con il ~linìstro pn la pubblica. istruzione, potran· no essere c>rnannte lr norme eh<' si rendessero nccCRsaric per l'esecuzione del presente decreto, il qunle sarà presentato al Parlamento per In. suo. conversione in legge, rimanendo autorizzato il Ministro proponente a prC'sentnre il relativo disegno di legge. E.~amc ~io dcl progetto e <·01111111ica~,io11i dell'esito. - Termine per l'ini- dci larori. .Art. 4. (J) (:?1. - 11 l'odesti\ prenderù in eHame il proizetto a nwzzo dci r-uoi uffki, 1·m11sultando, ,.;e del cai;o, la Commissione igiellÌ<'O·P<lilizia <' le altre ( 'onnnii-sioui od c>nti <'ompetenti, e ne <·omtmi· elwr:ì J'P:-;ito al prnprict:1 rio, c>u t rn il t <•rmi 1w di Ircn 1a giorni da Ila Jll"<'scntazio1w <lei prog<>tto stesiso. On• f'i tratti cli 11rogctti cli coi-;truzioni di Jl:ll'tÌC'ol:lrt> importanza, il rodestù potrà stal>ilfre un tc•1·mine maizgiore, non i-;up<•1·iore però a GO giorni, }ll'l' l'esame d:m· done anii-.o per ik<'l'itto al proprieta!'io. Pl'r l'e:-;amP dci 1n·ogetti fiono i-;talJilite le i-;egtH'nti tasse Nli· lizie: 111 es:t me cli'i tipi di 1111ovn <'Ost 1·11zio1H'. sopralzi. a mplin men· ti e t1·nsfon11azioni di c·as<>ggiati esiistenti: fino a Ili<'. )) /) )) )) )) )) )) )) )) li )) )) )) )) )) :>OO 1000 2000 ;;ooo 10000 20000 J,. 0,10 per mc. )) 0,0!1 )) 0,08 )) 0,07 >1 O,Oli )) o.o:> )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) J,a tai;;sa è c·ommisnra ta alla cuba tum dello stabile vuoto per pi<>uo. La cuhatnr~l i-;i cakola t<'ne1ulo <·onto clclla kt1perfkie coperta da fahln·iC'ati <' della loro alt<>zzn mhanata dal p:n imento delle cantine al pnvimeuto del solaio o all'appoggio del tetto o dc•lla t<•1Tazz1i di <·opert 11 m. b) Ei-nm<> clclle istanze e dei tipi p<•1· i lnYori di pic<'oln en· tità, J><'i quali si;1 richiesta lir<'nza edilizia - C'Ud:rnnn IJ. 10. . . N<'N!-1Ull lavo1·0 pot1·à C!-1se1·e intrap1·eso, se JH>Il tlopo t1·asr.01·i-;1 I trrmini sop1·a iudi<·ati, ecc·etto che i;i tmtti: . . . a) di rn·on-<>tlim<'nti rirhfrsti da ur~c·nti ~ imprO\'YIS<' i·ag1om cli sfrurezza e d 'igien<> clH• donanno <>ssere RJIC'l:ifi<':t t anwnte i ncli('ll te; 71) di mollific·a1ioni inte1·11<> dei fahbricflti inclui-;triali: (1) cosl modificato con <lelil>C'razionc dcl R. Commissario in data. 11 novembre 19~G, n. l7:">i76. (2) Il Poclcsti\ n_llo. scopo di <:I.te.nere una mng.giore .disciplina ?a parte degli csecuton d1 OJl<'l'C ed1l~z1e e un_ m~gg10re nsprtto :~I 1 egohmcnto rc>lntivo, ha rlclibcrnto, in data 2.> grngno lfl28, che l mlerprctazione dell'art. 1 del Regolamento Edilizio va intesa nel Renso che, prima dcl rilascio del pn•scritto nulla osta, non Pl!ò. esser~ tollcr~ta eh<; l'c>sccuzionc delle opere di esciwo, con tassativo d1neto eh cse~uz1one d1 qualsiasi opc•rn muraria, anche di quella inizia!(' di fondaz1on~. . E questo per c\·itnre ai costn~t_tori. n~I caso di opere arb1tropamcntc intraprese r. non approvnh1h, .<h 1i:icorrcrc nel~a sosp~ns1onP. coattiva dei lavori col conseguente lrccnz1nmcnto degh operai. 12 13 di opere pl'onisicmali e di c·ostnrzioni di portii ati o i<let·c:ati per <-autieri !'dilizi: f<•rmo )l«'t·ò a1wlw per tnlti q11Psti <"m•i. la rexpm1xal1ililù e gli obhliµ;hi cli eni al sl'g1t<>ntc 1·apow1·so. Qmilom i t<•rmiui so111·aindi<-ati sia110 tras1·orsi M•nza c·lw il l'<><IPstù n bhia da Io eomu 11kazi011<• della <·ouc·cs:-.ionc o del ri linto del nulla oi.ta: poi r:\ il prnp1·ieta1·io dar p1·inc-ipio ni ];tY<>l'Ì, restando pe1·ù pienanwnte n•sponsahile dt•ll:t r.onfol'lnit:ì d<•lle op<'l'I' ali<• di· .spoi<izioni <l<'i H<'gola111enti e d<•lll' Le~gi in 'i~m·c, c·o11 obbligo cli sos1u·11de1·1i in c·nso di rilìnto tlc•l 1111ll;t osta, e di attc•111•1·si alle• presnizioni tutte c:he n•nii<s<•ro in 1-l'guito <late dal Podci-;t:ì, tanto per le opcl'e giù ei;eguit<>, quanto per c1uellc da eseguire. C) d1t> in <>~..,si 11• dette p1·csnizioni non l'iano state tutte rigoro ·;unente Ol'sCt•\'Hte (1) (:.!). Efft•tfi . . •\rt. ~--:-Il nulla osta d<•l Po1leshì nlla esecuzione di opere ccli· llzw 1·osht111s1·c• solo nna p1·1".:11nzi01H' della <·onfo1·111itù dc•lle opc•1·e i-;t~"s<' :1lle L<'ggi e Hegolaml'nti in \ igm <'. e non cs01u•ia il propnetano dnll'ohbligo tnf'f'atirn cli atterwri-i i;;trettam<>ntl' a d<'ttc• Leggi <' H<'gol:unenti sotto In p1'op1·ia eR<·lusiYa rei.poni.ahilitù, anc·he 1wi 1·ig11<11'C!i cki clit-itti dei tNzi, con tutte le c:ons<•rruenze Ili <'HÌ all':1rticolo , . i-. NOT,\. - Obbligo di o. 8U-t"llrc il prc.~<·11te rt'f/Ola111c11to; C<"<·e~io11i. A rr.111/c a.~sni ~Jlesi;o rlie l'inlnesse <if'i ~osi rnt,tori 1<•111/a <~ crc11rr. rq11i11or.i nl'/lri inler11rela::i011I' del pn•.~1>11lc art1c'!lo._ in quanto si vorn•l>/Je c/11• in lia.•1• ari 1·s.H1 7wt1·xsl' 111·rordnr.<1 111111ls111.11 tlerow1 •.\olo clH· .~i traili cli riformo di 1•1•rrllie rn.~I'. Si <' quini/i uolulo .ws.te~11•1·!' z1er l'S1·m1iio, d1c il su11rnl:arl' 1111n rn.w1 roslil11i.•.~~ importr111l1• m1q/10,.1a. wlo 11errl1è nl rimn11r.11tr d1•1/a rn.w ~ì tlat•a tf,·.,/wa::10111• oli ufficio <111::1c11è a Jiìr.rolP 11/1it11:io11i dcl rl'/o pitì umili> <i• lla flOJ1<1la::~o111'. Ora .1·11.rtirolc~ in q111•slio111• mira Ili riw11amento tiella 71nrte vl'rrlt1a della citta, e si 11r1>orrupa .rnpra/utlo dei rnsi in ruf !'o/INn(leran:a. al!e ~10rm1·. rl'polam1·11lari .rnrl'i1bP fl.~i<:rim1•11f1• im11oss1b1le pr.r 1·agw111 di tl1111Pnsw111 t/Pll'a,.rii rff'[ rorfilr. " tlel fabbricalo. Qua11tlo un fabbrir.alo l'Ossa t'enir miy/i~ralo tmsformrmclo!il' i I.orali, no?t ragione lii invoN1re l'a11plira:i<ml' cii'/ p,.nen/1• ar/lrolo il qu11ll', in qur~to caso, non potrebbe ron.retl,.rr nullfl /iiù tlj quante! /I' no,.m,, yenr.m/1 C<"!11sr.11to110, né _può c~nsi rlcmr.<i r11mr11·11s11t11·n ~a ~·1forma <1.1 .alc.u11~ .lorall. rolla formf!-::1onr. dt un 11 uono piano r./ie Jll'{/{}101'1 lr r~nd1:!oni qw. ca.ttwl' ~lel co_rtile. 1!'- oeneral1• rl1mqul' /'a,.lirolo si a1171hct;t. a! r.a_s1 tlt r~fahllnra .111 veccll11', ras~: nt'lln qual r1111till!Jl'll::n pPr lo 71111 I 11rl1rotn. ~nira ad ev1t1~rr. che .1 apph~ ra::io 11 r rigida tll'llr normi• reQolam.nitar! znce}Jp1 la ri~w?va::wni> d.1 1•i•r.rlli erli{lri. p; rlri11,.o citi' SI' r./11 <J_!f!fl 11oss11•tlr un11 rn:~11 <11 n11q111 11111111, /a rol rssr• rif11 bbriri11·1• e do11 r.sse l'l<iu ria a / rt', [l rob~hil:rie11 / r• non rw reb111' il toniaronlo 111/a rirosl ru:io11r.: un rr!so s11111le_ 111 171·11~ml1• qt~rrn rlo 11o11 i11fl'l'l'l'7igano altri r.orrelt11•1, non s1 co11s•·11t~ru la nr_osl_ru:wne a finqur piani, ma a qu11ttro, rlonenrlo In co~r1·ss!o1tc. r.osl1l111r1• uno stato intermrdio Ira quanto sare/1/)1• voluto rlaU appllra:wnl' sti:r.1111 delle normi? dì negolronento r lo stato. non r~yoln111e11tare 11r~es1s/r.1!ll'. rosi 11111·p allorquando ~i trallt <11 drm~1l1re un yru71po d! ver~/11 stabili rinscuno dei <Jltflli siri servito <la corl!le no!e11ol~e11f P inferiore ~l l'nm}lie:::a reyolamPntare, mentrr ne~la .rifabbrica si (orma un 1tmco rorti/P. rii!' non rriyyiw1gP le diml'n.~~om regolam1•ntar1., ma '!'~IO stato intnmedio tra qunle e q11d~P r./u: .~1. n.•rontrarmio 11r1 ri:rt1l1 J•H'l'M strnli essere il raso !lell appllra:aone tlel presente articolo. 1"r !n vw> A r.radr. "ss11i s11r.sso r/11• i reclami di clii si srnte leso 111'i prop~·i diritti dfllle ~o.~1 ru::io11i dcl t•irino al>hiano forma vagtl ed i11di>t1•m1111r~ta .. P1•rr.hè .~1a possibilr n11mi11are tali rirorsi colla soll,.citudi11e rltc è. nr/11e.slf! tl!>ll'aryomento, occorri• rhe rs.~i siano rirroslan:iati, ro,.. Art. :>. - Non potl'anno ottenere il nulla oxtn q1H'i p1·o~ctti dic in qualsiasi modo c·ont 1·an·c11gono ali<• Jll'<'snizioui dl'l p1·1•sPnte r<>golnmcnto e di cptclli cl'i:.,riene <' di polizia mhana. sah·o qnaudo si t 1·ntti di l'i<:oi-huzioni totale o p~nziale o di rifo1·111c 11i «lifid esisteuti: ll<'i quali <·a~i potranno, sn <·ouf'ornw paH'r1• della <'ommi~~ione igi<'ni<·O ·Nlilizia, otte11<•1·e il 1111lla osta CJlH'Ì p1·og<'tti cli fahh1·i1·a c·lw rap111·c•scnti110 e\"idc•nti e importanti migliorie. auc·m·\'07', \. - riel 1111/la osta. 1·cdnl1 ~/11 f1711 ,, da misure, inrlicnndo 11recisamcnte in che ronsista, urondo 1/ rerl11ma11te, lfl lesione di diritto di rui esso ritiene di soffrir•'. (l) \'rdi art. 43-44, del presente Regolamento. . (:! f.: te11111ornnca111cnte 'i<•tata In costrm:io11e òi haracche e capan- noni, conforme al decreto podestarile f! ottobre tn27 che qui i-i riporta: •I IL PODESTÀ • Considerato il gra\'e P~"<~giudizio igienico, edilizio e di sicurezza dcr!''ai!to c_lalla.. costruzione ~1 bnrncchc .e~cguite in di\'crsi punti della periferm c1ttadma, ed ahus1vamente aclilute come locali cli abitazione per <1~1anto prive di ogni requisito stabilito dai regolamenti municipali in ngorc; ~cl mentr1> si risl'rva di emanare ulteriori pro\'YCdimenti intesi alla completa soppressione delle haracclw esistenti· A~lo scopo di impedire la formnzione o l'i1{1pianlo di nuove; . H1tPni1to che nella fattispecie ricorrono gli estremi previsti dallo articolo t:->3. dr.Ila legge .com:male e provinciale vigente; ;\ sensi di tale articolo e !lotto la comminatorio. dell'art. 2'26 della :mcc1t11tu leggr comunale e pl'ovinciale· Sr11tito l'llfflciale Sanitario del C~munc; determina quanto segue: iu via temporant'u. a far tempo dalla datn della presente e fino n nuovo ordine: · . l) B vietalo i_n tutto. il .tr.rrilNio del çornune l'impianto e l'erezione d1 .hnrncchc. e eh quals1as1 nitra eostruz1011(' ciel genere, a qunlunqui· uso siano dest 111ate. ~) Dernuo ~osrenclersi immc~iatamente i laYori che già fossero in corso prr costruz10m dcl gcn<'r<'. sia pure per uso deposito e rnngazzeno <' nono:-;tnnte che i lnrnri risultino giit antorizzati. ' . Il tutto s~tto ~om111inato1'in di de111c1lizion<' di autorità a spese e rnrrco del proprietario dcl terreno, o di eh. colllunque rbulti inlt•stato 11clln Jl.roprictà. su ru! In costrnzionc in'<iiste, a sensi e per gli dfetti dcl Jlrec1tatc:i n.~·t!colo 153 dell'.1- legge comunale e provinciale vigente, e senza pregmd1z10 dcl procedimento penale verso il proprietario medesimo t' gli cv<'ntuali nitri responsabili. ' li C~H'po di. Yigi.lan~a Ur,lrnna e. tutti gli nitri Agenti e Funzionari comunali sono mcar1calL cieli esecuzione della presente ordi11unza. 1-1 Percliè risulti chiara la portala delle disposizioni de_i regolame1!-ti edilizi nei riguardi dei diritti di terzi, quale è s~ata riconos_c1~Ll<l; df!lla _giurisprudenza più recente, si crede opportuno n7Jortare qia i giudicati seguenti: . . . lo - Cassazione del Regno - 5 dicembre 1928 - Se:. numte - Presidente D'Amelio, relatore Altea. A) I Regolamenti edilizi comunali concernenti le al~e:ze dei .fabbricati e il regime delle distan:e hanno efftcacia anche nei rap7>orti fra i privali proprietari interessati. Nè occorre, come estremo dell'interesse ad agire, la dimostra:ione_ di un danno pa~rimon~ale specifi_c<} .essend? il danno insito nella distruzione o manomissione di quella utilita che l osservanza delle norme regolamentari assicura a ciascuno dei proprietari di fabbricati vicini, ossia nella previsione di quel u minimum,» di aria e di luce che la pubblica autorità ritiene necessario per la salubrità delle abitazioni. B) IL p1·oprietario di un edi"ficio non soltanto può chiedere all'Autorità giudiziaria il risarcimento dei danni 1>er l'opera compiuta dal 11ro71rietario llelL'ecli"ficio vicino in trasr11·essione delle norme del r~golament~ edili;;io ma anche la demolizione dell'opera stessa, anche se il mantenimento di detta opera sia stato autorizzato dalla Giunta Municipale. Osserva in proposito, il S. C. che « l'autorizzazione data dal Comun~ ''non cambia la natura d~l rapport.o giur!d~co ,l1ri~Ja_lo 11as~P~1te. d!flle rl1" spo.~izioni regolamentari. In altri termini, l attività antigiuridica del " privato non può considerarsi, in confronti dei terzi, post~ sotto la pr~ " tezione del rliritlo comune, come l'esecuzione <lel provvedimento amm~ cc nislrativo, che tu.tela soltanto il dfritto soggettivo della Pulll1lica Ammt" nistrazione, ma è pe1· sè ste.çso fonte rlirettn di re.çponsabilità che aut~ " ri::::a il titolare del diritto leso, a chiederne l11 reintegrazione avanti 1l "Magistrato ordinario; e La reinteqrazione comprende necessariamente " non solo la sepnra::ione peruniarta degli effetti dannos~ ma anche la " eliminazione della _causa peT1!tanen~e del dann9 .. N~ s1_1ss~sll' che q_uesta " C. S. sia andata m contrario avviso. Le decisioni nchiamate ncono<< scono al titolare interessato la potestà pirna di domandare in via giu" 1·idica l'osservanza della norma, vale a dire il rispetto alla distanza pre" scritta, il che nel caso in esame non si potrebbe praticamente consecc guire senza la demolizione o la trasformazione del nuovo fabbricato ». 2<> - Cassazione del Regno - 21 mano 1920 - Sezioni unile - relatore Brasiello. Se i regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto limitano reserciziO dPl diri~tO ~i propri~tà 1 COS~i/UiSCOnO materia pe1· L'esercizio d'azione anche fra privati, tuttavia il privato non può nel suo inte1·esse particolare invocare detti regolamenti quando essi diano facoltà all'Amministrazione comunale di derogare alle norme limitative e la deroga sia stata regolarmente concessa. Scrive la sentenza: Non si dubita - la contraria opinione venne respinta dalla migliore dottrina e dalla yiurisprudenza - che i 1·egolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto limitano l'esercizio del diritto di proprietà, costituiscano materia per l'esercizio d'azione anche fra privati. All'obbligo, che 'incombe ad ogni proprietario di non eccedere nell'esercizio del suo diritto i limiti assegnati dal regolamento, è correlativo il diritto negli altri proprietari di pretenderne l'osservanza, quando la violazione di tali leggi o regolamenti ad essi arrechi pregiudizio. La norma regolamentare emessa in conformità della legge, che l'autorizza, genera nel privato_ un diritto .yubiettivo, una pret~Sf!- giuridica, garantita pertanto da azione. Non azione popolare, esperibile da qualsiasi cittadino, ma azione proponibile dal privato proprietario, cui la. nuova opera, illegittima perchè in contraddizione al regolamento, arrechi pregiudizio. Tutela di un diritto individuale, costituendosi, -in foi·za della norma regolamentare, un rapporto fra due fondi, pel quale le rispettive proprietà acquistano un limite ad un ·incremento. 15 F; 011vio, peraltro, che se il diritto deriva <lal regolamento, quando in questo si sancisca la facoltà dell'Amministrazione di derogare alle prescri;;ioni di massima che esso detta, e mediante atto amminfatrativo, emanato con lP forme del regol.amento stesso indicate, si autorizzi il privato ad eseguire costru:ioni a distan:a minore, nessuna azione può 71ropone il proprietario frontista, o comunque pregiudicato. Se il diritto in lui drriva da quel complesso di norme che formano il regolamento, se tra lt• norme vi è una che {acuita l'Amministrazione di derogare alle di.~posi::ioni limitative, l'uso di tale facoltà impedisce proprio il sorgere clel rtiritto. Vananiente s'invocano le decisioni con le quali venne affermato che l'at,lorizzazione data dal potere amministrntivo o politico non w~·o1udira i lìlolari clei diritti nascenti dalle leggi generali, o da altre lc'ggi speciali; il ptesu71posto, in questa i71olcsi., è che un diritto gicì esista onde un 71rot•vedimento emesso in base alla valutazione di criteri di altm 11at11ra non 71uò menomarlo. Nena specie, la pretesa del ricorrente, e/te il vicino non costruisse a distanza mino1e di metri due, pc.leva derivare solo dagli art. 14 e t9 del Regolamento d'igiene del, Comune, che. rieta rostrn:ioni a dfatan-;a 1 •1feriore alla indicata. Mrt pulrhc il Regn. lamento stesso ammette derr,,qu., e l'autorit<i amministrali!la l'at>l't:a ronressa, con regolare provvertim,Pnto, detta prel.tsa non Nt è tradofl1L in diritto. Brne giudicò, negli espressi sensi, la Corte d'Appello di \'1'111':.ia, e la Nentenza sotto tale profllo nor1 merita r.insura, come col 71rimo mez:;o si pratica, e col seconrlo d insiste. Limite di validità clel nulla osta. Art. 7. - Il nulla osta J1a Ja validità di sei mesi dalla data di emissione. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, mu rimaste sospei:;e per oltre sei mei;;i, non potranno essere iutrapref;e o riprese, se non preYia nuova denuncia e nuovo nulla Ol:ita. r NOT1\. - Per le op~re er le q1tali 1l 111llla osta sia ;lecaduto, il Comune 71uò richiede1·e la 1 ,·esenlazione di 1iuova den1111.·ia, corredaf.rt dall'intera documenta:io11e ?ichiesta dall'art. :]. In generale ba.~ta ril'liiamare i dati di ap71rovazfrme del p1·ecetlente progetto. V a da sè che .çe all'atto della nuova :Lenuncia fossero entrate in vig ..re norme regolamentari differenti da qut?/l.e vigenti all'atto tiella concessione del pr'!· redente nulla osta, non • c>mpeterà all'istante alcun diritto di eseguire il proyetto primitivo, che ctcv•' considerarsi decaduto e pertanto dovr1i 1·ssere modificato in relazio111• alle norme entrate in vigore nel frattempo. ProtJvedimenti per opere arbitrarie. Art. 8. - Spetta. al Podest:\ di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi nl progetto approvato o, per quall'liasi ragione, non regolamental'i, con facoltà cli ormnare la. riforma <li queste ultime e di provocare, ove O<'COrra, dal giudice competente Jn, sanzione di farle demolire a. spese del proprietario e salvi quei p1·on<edin1enti di urgenza che sono neJle sue attribuzioni a tenore dell'art. 153 della, Legge comunale e provinciale (Testo Uni· co 4 febbraio 1915, n. 148 (1). (1) Ora sostituito dall'art. 55 del nuovo testo unico del 1934. 17 16 ta per YOlta e permanentemente; dal medico capo ufficiale sanitario Richiesta e consegna <li punti fis11i. Art. 9. - Quando l'cdi!kio debba sorgere dalle fondamenta i11 «on.fine <:on h~ Rede di una stmda aperta o da np1·frRi il proprieta~w de\~e C'l1~ecI~1·~ al l'odest:ì, jn tempo ntile, la determinazione dei vunti fì.<;si ~li hnea e di livello, ai quali egli dovr:ì. })Oi ei·mttamen ~e ;!te1~e1·s1.. 1o;enza veruna ~porJ,t<'nza, JH' ppme di zoccolo (1). Rn~1 o ~o g10rm 'falla pre.sentaz1one della <loman<la si dovr:) :uldiven11:e alla, C'onsegna di <letti punti fil'!HÌ e u Ila redazione <' firmn del relattrn Yerbale. . Prima di qnei;ta pratica, e ferme le dir..posizioni dell'art. 4 non s1 po~ranno cost1·uire muri fuori tena confinanti con Ja r..frada pubblica. . P<>r. la cons~:.,'lta dei punti tìssi l 'Nlifica 11 te cleYe fol'll i1·e gli ope~·a~ e gh at.trezz1 OCC'Or1:ent_i e p1·eRta1·si a tutte quelle opei·azioni che .ill uopo gh ,·erranno rnchcate clagl'inrari<-ati municipali e pa~are le spe.se, comprese quelle per bolli e tasse di regh;t1·0 d<>l snclcletto verbale. Sua com.petcnza. Art. 11. - La Commissione dà parere: 1) sui progetli di nuovi fabbricati, di ampliamento, cli riforme e l'icostruzione di qualche rilie>o, pei quali sia prescritta la approvazione o il nulla osta, del Podestà,, sulla dipintura. e ornamen- CAPl'rOLO II. OolllDltsslone l gienico-Edllizfa. Oosiituzione della C'ommi88ionc igienico-e<li7foia. - municipale o da un medico dell'ufficio di igiene da lui volta per volta, delegato; da quindici membri nominati dal Podestà. e scelti tra persone di notoria e riconosciuta competenza tecnica e artistica in materia edilizia e urbanistica preferibilmente tl'a ingegneri, architetti, capimastri, perili edili, periti industriali, cultori di arte. Dei suddetti 15 membri, uno sarà, nominato su designazione dell' As!o;Ociazione Fascista della, proprietà edilizia. I Commifisari di nomina comunale durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Alla fine del primo e alla .fine del sec·ondo anno dalla nomina generale la rinnovazione del terzo si farà per sorteggio, successivamente per anzianità. Quelli che escono di carica, non sono rieleggibili che dopo tm anno. Si riterranno rinunciare alla carica quei Commissari che senza ~iustificazione risultassero assenti per più di tre sedute consecutive. nurata in carica. Ar't. 10. (2). - I.,a C'ommi1o;i-;ione igienico edilizia è compoRfa dal ~odei;tù. o cl,it un. Consnllore Municipale da lui delegato c·he la presiede; dal f'onmnten?ente sui :\Ionumenti, o da altra persona appartenente alla Son:untendenza stesRa, che e>gli potrà. delegare vol(1) L'Amministrazione comunale aveva. rilevato come and pre più diffondendosi la consuetudine di non rispettare gli all .as:e semt~ stabiliti dal Piano Regolatore mentre la mancata m .amen ~ fissi di linea e di livello stabiliti dal Comune oltr o~servanza dei punti colle direttive stahilite dall'On. Podestà per il ripristino e~etl co~tr1;1.st~re c~struzioni veniva a creare un disordine nell'allineam:nfcJ1scti~lmd al de11e 1 si deve assolutamente combattere. s n a e e1ic Poichè l'opinione ormai diffusa. tra i costruttori h f · · occupare l'area stradale col semplice• com d. e e osse poss1b1le . . penso 1 una. ammenda non era asso lu t aniente do. appogg1ars1 col tacito consens d I c 1·1 Podestà con sua. deliberazione del giugno 19'?8 h" stab?l.t e 1 om u!lef, · · I •· tt d i · 11 · · . .. 1 1 o e 1e 1e m raz1om ~ uspe o eg l ?- mca.ment1 stradah non vengano più sanate col semplice pagamento di una ammenda e che si d . . rispetto degli alline~menti stabiliti dal Comune. eva ottene10 l assoluto A questo proposito non è inutile avvertire eh I · t<?l~erasse mediante concessioni precarie Je infraz~o~rcpieeJ!tt~ C~!Ylufe hih verrebbel'o colpiti da tale gravame che n di . r. • g t .s ~ mente il valore. Conviene pertanto che i c~strutto~· . mrnmrebbe sen.s1bllto assoluto degli allineamenti stradali determ1'111at~1 adttlencgano al r1spet· a omune. (2) Cosi mo d 1'fi ca t o con <l ei·1beraz1one podestarilei 15~·ugno 1932 a _ provata dalla G.P.A. nella seduta 13 luglio 193'> n ,. Att ' P mero ::!5091 Div. 4. .., · con o nu- tazione delle facciate, anche di case già esistenti, Rulla apposizione di insegne di ogni genere e in generale su quanto può interessare il reO'ime edilizio, l'igiene e l'ornato anche in riguardo agli intet:> • ressi dell'arte e dell'archeologia; 2) sui piani regolatori, di edilizia, di ampliamento; 3) sull'interpretazione, sull'esecuzione e sulle eventuali modificazione del presente regolamento. I progetti di cui al comma pl'imo devono essere previamente e1mminniti dall'Ufficio tecnico municipale. Il giudizio della Comnùssione edilizia riflettet'à il rispetto alle disposi~ioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei pro: ~etti che wngono presentati al suo esame, allo sc~po sop~·atutto d1 C\itare che si eseO'uii:.cano deturpazioni architettomche, dtscordanze di stile e di color;, decorazioni "he scemino di pregio agli eclifid, in ispecie quando rivelano assoluta deficienza di studio, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella. scelta dello stile architettonico. Dovrà, però curare c11e gli ~difìci risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorger<>. con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od nrtistica ed alla vicinanza di edifici di cat·attere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, curando di concilial'e la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico vantaggio. Il voto delln, Commissione edilizia è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione del nulla osta di cui all'art. 4 cbe è riservato esclusivamente all'autorità comunale. 18 19 .qcdule. - l11terrento di fm1:::ionari <lel Com111H·. Art. 12. - La C'ommisRione si riunisce 01·dinariame11te, uua volm per settimana in giorno fisso, e Htraordinariamente ogni \'Olta «he il Podestà lo creda opporiuno. Per la validità deJle sue adunan1,e è necessarhi la presenza di almeno i:;ette Commissari elettivi, quando Ri tratti di dar parere sni Jliani ·regolatori edilizi e di ampliamento, sull'interpretazione, sulla. <'llecuzione e i;ulle eventuali modifiche di norme edilizie, imi progetti <li edifici grandiosi o destinati a, sede cli servizi pubblici. Per l'approvazione delle costruzioni ordinal'ie le sedut<> s<tl'au 110 ,·alide quando siano presenti almeno tre membri di cui dne elettivi. ru iugegner·e municipale aissiste come segretario alle adunanze della Commissione. l"ife1·ifi<·e f.:Ui p1·op;etti sottoposti ad ellanw di ciuesta, e stende i verbali delle deliberazioni. Quando si ùoveissero trattare argomenti di indole legale am n1inistrath-a, potrà esse1·e invitato ad aAsistere, ed avrà. volo con sultivo, il S<>gretario pcl Riparto dell'Edilizia; dovendosi esami nare progetti di edifici nei quali sia particolarmente intereAsatn. la Hicm·ezza contro gli Ìll<'endi, Jlotrà, esisere invitato ad assistere, ed avrà voto consultivo, I 'Ingegnere comandante il Corpo dei Pom pie1·i. cl1e potrà delegaie a SOHtituiJ-lo altro ingegn<>re da lui dipendente. NOT.4. - Allo scopo di rendere più ra11ido l'emme dei progetti e consigliabile che le norme preventivi' nei riguardi d Plla sicurezza contro gl'incendi venaano concordate direttamente col Comando dl'i civici Pompieri prima <lellci presenta::.ione deL progetto (1). Relazione del parere clella Commissione. CAPI'I'OLO III. Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori. <'autele coi, ero <Zanni e molestie. Al·~· 1_5. . C'hiun_que ,-oglia eseguire opere edilizie, siano nuo\"e c0Atruz1om o Riano riparazioni o riforme o demolizioni <li fabbri· ca.ti gi11 esistenti, deve osservare tutte le cautele ntte a rimuovere ogni. ~ericol? ~li dann? a persone e a cose, e ad attenuare, quanto è poss1b1le, gh mcomod1 ch<> 1 terzi possono risentire dalla esec·nzione rli dett<> opere. C'atdele contro danni e mam1,fatti. per sc>·vizi pnbùlici. Art.. l 6. - Per la eRecuzione cli opere per <'lii orcona mano· mettere .11 sottos11olo puhblko o COlltn1ire assiti o ponteggi a norma. deg~ nrt. J 9, 20, 21 e 22 del presente i·<>golamento, il costruttore deve m pr<>red<'nza prendere accordi <'On l'Ufficio Tecnico Comunale p~r evita~·e ogni_ danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, usare m segm1.o ~gm cautela per non damwgginrli, e dar<' contemP?~ane:unei~te avv1eo agli. uffici od imprese c·he esercis<'ono quei s<'rY1z1, )')('rclw prendano gh oppo1·tnni provveclimenti. Cautele per la tutela di avanzi 8to1;ici e al'fi.<Jtici. 13. - Del parere della Commissione il Seg1·etario riferirù sull'incarto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, apporrà sul relatirn progetto la data del verbale d'approvazione e il timbro della CommiAsione, che farà vidimare con la firma di un membro rli essa. . _Ar_t. 17. - Re nel_ rest:nm.u·e o n<>l demolire nn edificio quali.;1as1 s1 venir.i a "coprne qualche monumento o avanzo c·he nbbia. pre.:ri? artistico ~ i;torico, si deve oltrecbè osservare gli obblighi pre,.;cr1 tti dalJe leggi dello Sfato, darne immediatamente :wvfao al Podestà, il <111ale ordin<>rà i pl'Ovvedimenti che siano richiesti dalla urgente neC'essità ùel monnm<>nto o oggetto xcoi)erto. A.stensione dei singoli. comtnfasari. Cso <lei canali pubbliri. At't. 14. - Quando la Commissione abbia :L t1·atlai·e argomenti nei quali si ti·ovi direttamente od indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare t.'lle sua condizione e non deve as8i1>te1·c all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesi:;o. Dell'osservanza, cli questa [H'eRcrizione dev'essere presa nota nel verbale. Art. 18. - Nei,;suno può, senza speciale concessione. valerAi per la sua fabbrica dell'acqua. corrente nei canali pubbli<'i nè divergerne o impedirne il corso. ' ~\.rt. (1) Presso la LibrPria Pirola, ì\tilano, Vitt Cavallotti, 16, trovasi in vendita un modulo con le norme prescritte dal Comando Pompieri ,,er i fabbricali di altezza superiore ai m. 24. CoMruzioni di as,qiti. - Eccezioni. Art. 19. - Ove le opere di cui all'art. 15 debbano e8sere eAet?Uite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i Ìati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione: 20 • a)_ che s~ t1:at~i di opcr~ di pochissima entità o da eseguirsi nei pian~ s1~p~r1or1 <h un fabbricato, nei quali casi il proprietario po. trà, a giudizio del Podestà, essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece a sostituire altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti; . b) quando, iu caso di iwverchio incaglio al pubblico transito, il Podestù non poRsa permettere che \'Cnga in~omhrata coll'assito alcuna parte del suolo pubblico; nella (]ual contingenza il costruttore dovrù provvedere altrimenti, a te1·mine dell'art. 21-22 e a se· conda delle migliori norme dell'arte, a tutela della sicurezza pubblica. Norme per la costruzione degli assiti. - Segnali e lanterne. sioni sugli assiti. Affis- Art. 20. - Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso alti almeno m. 3,50, costruiti secondo le linee e le modalità pre~ritte dal Pode11tà. Pel' <'Ostruzioni di assiti che possano investire condutture o cavi aerei la denuncia di cui a1l'art. 1 deve eRsere corredata anche dalla prova di a,·er dato avviso alle ditte esercenti le condutture e i cavi suddetti, a norma dell'art. lG. Quando le opere di chiusura importino l'occupazione tempo· ranea di n:·ea. pubblica, il proprietal'io, o chi per esso, deve prima ottenerne licenza dal Podest;\ a tenore delle disposizioni contenute nel Regolamento di Rtato per la polb.ia stradale e dal Recro1amento pe_r l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed :'lrc:>e pubbliche, presentandone domanda con la indicazione della località estensione e durata presumibile della occnpazione, e procedendo' in concorso coi funzionari municipali, alla. constatazione dei ma;ciapiedi e materiali st1·adali, che Yerranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del Comune. l! pr?prietario, o chi per esso, dev~ pure, prima dell'impianto. esegmre il pagamento delle tasse relative, oltrechè di lma somma, da determinarsi caso per caso dal Podestà, a titolo d'anticipo delle e\ entuali spese di ripristino stradale, a tenore dell'art. 28, e delle ulteriori tasse dovute. Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per esso, deve prei:ientare in tempo utile nuova domanda, indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione, e riportare nuova licenza. Le porte che si praticano negli as1Mi devono aprirsi verso l'in· terno, e tenersi chinse durante la sospensione dei lavori. Gli angoli sporgenti degli aRsiti o di altro genere di ripnro devono essere imbianca ti per tutta la loro altezza e muniti di una 1 1 21 lanterna a vetri rossi, che den• resta.:e accesa, pe1· cura e a spese di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole. Il collocamento e la dimensione di questa lanterna. debbono essere tali dni rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui ~i;sa è posta. In casi speciali e per i ~oli assiti di fabbrica il Podestà potrà esonerare dall'obbligo della lanterna. Il Comune ha sempre la facoltà di servirsi - senza corrispondere alcun compenso, ma senza pregiudizio delle event~ali esige~ ze della costruzione - degli assiti come sopra concessi verso vie o spazi pubblici come anche dei graticci e dei ripari ?'ogni gener~, posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparaz1one - per 11 servizio delle affissioni da esso esercito con diritto di privativa,, a sensi dello 11peciale Regolamento locale, applicandovi gli appositi f]Uadri per la pubblicità. :m però riservata al proprietario della fabbrica pel quale serve l'assito, la facoltà di apporvi, senza compeni-;o avvisi od insegne che riftettano tmicamente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato medesimo, ed anche l'indicazione della ditta costruttrice, semprechè tali avvisi od insegne non oc<·upino, tntt'insieme, più di una decima parte delln. ~ac~ia~ ei:iterna dell'assito, e siano collocati nei punti che saranno md1cati dall'ufficio comunale delle affissioni. Ponti di sermzio. Art. 21. - Qunndo non i:-ia permei;i;a o non i-;ia necessaria la rostruzione dell'assito, il primo ponte di l'en·izio \'('l'RO il pubbli~o passaggio deve esser<' cùstruito acl un'altezza tale, _che il punto pi~ hnsso della sua armatura disti non meno di 3 metJ'l, e deYe. avere il piano eseguito in modo da riparare con Ricurezza lo i::paz10 Rottoi;tante. Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punt~ J?iù_ baRsO della armatura sul piano della strada non potrà essere rnler1ore a m. 4. ").01111c per la loro costrn~ione. - Prot:e di resistenza. Art. 22. - I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti nt>Cessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la cadnta dei materiali. Per i ponti ordinari si os~er,·eranno le norme fieguenti: Le abetelle (pianta e), quando siano di altezza superiore a 8 metri, saranno com11oste di legni accoppiati per tutta la loro luncrhezza 0 fino ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro. " P~i collegamenti dei legnami si denmo impiegare le fa~ciatur~ di ferro inchiodate, od alh'o i;ii;tema equipollente, escluse le furu di canapn, o di altra fibra_; in. modo analogo ~ebbo~o _Pure ~ssere assicurati i beccatelli, per il cm collegamento a1 travi ai quah udel"Ìficono non pnò esRere ui::arn la semplice chiodatura. 22 Le impakature l'!ll'anuo formate con tavok dello spci-;isore di almeno m. 0,035, debitameute assknratc ai isottmitanti travic<'lli. Hpcdale riguardo <le\·e usarisi nelle impalcature Ùf>i ponti a sbalzo o di quelli <:he souo xosteu uti da antenne non rac·chirnse, verso lo. spazio pubblfro, da. asisiti, in modo d1e hl dabilitù <'ittadina "'ia ~a· l'antita da qualsiaf.li pericolo, danno o molestia. Ogni impalcatura sopra cui si c·ompiano laYOri deve isem111·e avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,:>0. 'J'ale clistunza nell'interno dE'i }O('ali potrù essere aumentata. fino :~ 4 mE'· tri, 11uaudo i1 sottoponte Hia soHtitnito <la una irnpnlc·atura c·ompleta di suffì<'iente i·esistenza. I ponti <' le rampe derono N>tsel'<' muniti di parapetti compm:t i ili almeno due robusti corr<'nti, dei c1uali l'inferiore deve esr.;ere c·o· 1o1tit11ito <1:~ una tavola poggiuuto 1mlla impalcatura. Le fronti dei ponti ,·e1·so stmda clebhono e.F:i,;ere munite di i;;tuoie o ~ratfrci di giuuchi, o alh·imenti chiuse, in guiisa da evitar<• la 1·ad11ta di oggetti o materiali sulla fo\trada (1). I coNtrutlol"i !'d esecutori di qualf;iasi opera di fabbrica hanno obbli~o. per tutto <1uanlo si rife1·isce alla esecuzione delle OJ><'t·e Ht<'H· 1-;e, <li u~are tutte le p1'evidenze ed i migliori i-;iistemi suggedti dnlla M:ieuza t• dalla prati<:a pe1· evitare qua_lunque caui-;~t di danuo a Ile per/ione addette al lavoro e ad ogni altra, persona, e• co1;ì an<'he alle 1·os(• in ~enere (con spedale ri~\i:u·do al maC"C'itin:wio, C'Ordami, ntf rezza tm·a, mezzi provvisionali, t•c·c.). Il PodeRtà potrà 11rescrivere tutte le opere c·h<' ritel'l'à a tal ri· gnm·do net·esi;arie ed opportune. Nelle p1·0\·e di reNil'lteuza d<'ll<> impakature e iu genere di t11f te le parti <'11e coRtituiscono l'apparato eretto per la C'Ostrnzione dell<' cai:-e. si don:umo adottare tutte le c·autele cl1e valgano ad allontatull'<> o~i p<>ricolo per le persone. Per le impakature in C'emcnto armato non si potranno eseguire p1·ove ise non sinsi J>reviamente pro\·· veduto a un'armatura cli presidio. In o~ni <'aso si doHauno prendere r)l·e<·:iuzio11i atte a pre\'C'nire le <·onRe~nenze di eveutnal<' 1·0,·inn delle pal'ti che Ri pronrno ('.:?). (1) Con deliberazione 15 rnarzo 1910 la (ìiunta ruunicipale ha detcr- minnto ponti o a m. J,50 che l'nrticolo deve letteralmente applicarsi Halvo i::oltanto pei pnrti di ponli seguenti: fino a m. 10 d'altezza dal suolo se il ponte trovasi ad almPno di distnnztL dallo steccato (cesnla) che lo ratchiude; b) unche oltr<• i 111. 10 d'altezza, l'IC hL distanza dallo steccato sia almeno di ni. 2,50. (2) Allo scopo di prcvenii·e gli infortuni edilizi derivanti dn. prematuro disarmo, l'Amministrazione comunale di ~lilano in data 5 ottohrc 1926 ha determinalo quanto seguo: 1) Le prescrizioni ministeriali por l'nrccttazione degli agglomc· ranti idraulici, e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice cd am1alo, contenute nel Bollettino urflciale del .\linistero dei Lavori Pubblici n. 7-8 del 19:!:>, i::o110 da applicarsi anche alle costruzio· l 23 •"cale aaec. po11 ti 11iobili. l 'C.(;. .\rt. 2:~. - Le scale aeree. i ponti mobili e i principali nppnrec· c·hi di i-;ollevamenlo non possono venire posti in ni;;o, se non dopo cht• siano stati i1-;pezionati e muniti <li certifiC'nt? <~i coll~'!-do da 1~11- novari;i d'anno in amio, S<'<'ondo le norme sp<>C'lah stalnhte dal I deMf :'\ ( 1). O· <'autclr da 11eg11irc nelle overc· di dcmolizio11c. Ari. 24. NellP op<'re di demolizione, e Hpecialmente nello 1-;ta<"co di materiali voluminoi::i e peAAnti, devono ui::arsi h1ttE' le C'autele atte ad c•vitnn• qi1alsiasi danno a c·ose e a persone e, in ,~ ~ I I ni d•~ <'st·guirsi nell'interes~t· privato, entro il territorio dcl Comune di Milano. . · t d. 2) Non potranno pertanto essere tolti 1 c~s~en, 1e arma ure 1 so· stegno delle strutture in conglomerato cementmo _scmpl_1ce ed a.n;nato, se non sia accertato che il conglomerato a~b~a. ~agg1u.nto 11 grado d1 maturazi01w previsto dall'art. 45 delle prescr1Z1om !-11?cc1tl'.lte.. . . . . a) Allo scopo di assicurare l'osservanz~ di tah. d1~pos1z1~m. gh interessati dovranno, tempestivamente, denun~1a~o l_>t.>r 1scntto ali Ufficio tecnico 111unicipale l'ultimazione delle operaz1<?n1 di getto, per le . necessarie constata7.ioni. Non si potrà procedere al d1sanno, se non prev!a. nuova constatazione della permanrnza drlle armature, da esegu1rs1 dallo stesso Cfflcio. . . d 1 · d ll n computo dd periodo tli stagionatura avra. .m1z10 a giorno e a const.ata7.ionc d'ufficio. . . Le <l<;nuncic cli cui st,pnt, potranno essere stese. m ~aria. srmphc.e! ~ dm.ranno essere rrcapitatc ili duplice copia alla Dnez1onc VII <Ediht<.l rd 11 rba11ismo , Sezione I dli' ne rilasc<>rà rice\l\1ta, dalle ore 15 alle ore 17 cli ogni giorno feriale. . 4) Qualora, dalle ispe1ioni. dell'l'~fic!o conrn.n~tlc, n~ultass~ la necessità di prrleva1:e cmnpion1 dci ~atcm.1:h. o dcgl~ unpa:sti c~e s1 usano nel getto, o l'lic !'nano romHmp.1~ g111.c<'n~1 1.n cantiere, 1 Ufficio avrà. facoltà di 1n·ocl'derr alle occorrenti. op~rnziom.; ed è ~att~ espresS<?. obbhgo, a ehi rapprrscntn in luogo la 11rez1one dci lavori, d1 prest~r1:<1 a tutto quanto venh dal funzionario Jl\unicipo.le ritenuto nccesso.r10, o conveniente, JIPl' h~ regolaritù del prelevamento suddetto. . 5) Ai contravventori drlle 1•ormo suindicate verranno applicate le disposizioni dell'~rt. 226 del vigent~ T~sto Unico della le~ge comu~ale e provinciale, mod1flcato. con R. D._ 30 dicembre 1!123, n. 28a9! e ucll. eyentualità. che i materi ah non cori 1spondessero alle prcscr1ziom mmisteriali suaccennate, verrìl d'ufficio provveduto per la denuncia dci responsabili all'Autoritil Giudiziaria. . . . 6) La prest•nte ordinanza entra m vigore col giorno 6 ottobre 1926. Occorre però tenere presente: a) che /e 71rt>scri::wni <Lel 1925 surcitate per le opere in conglo1nerato remmt:;io sono ora soMituite da aure approvali' con R. D. L. 29 Lt.fylio 193.1, n. 1213 convertito in leyge, con modi'flclte, ron legge 6. febbraw 1934, n. 313; il ll'sto <li qut•sto tLecreto trovasi integralmente nprodottO' nrL fasrirolo n. 7'37 (g) tidla rolle::ione legale Pirola; b) che alla Legge comunali' e provinciale soprarichiamata, det•f intendersi ora sostituito il 1111ovo testo unico 3 marzo 1934, n. 383. (1) Le norme vigeuti sono riprodotte in calce al testo del presente rt>golamento. 2.t particolare, scotimenti del t<'rreno e cons<'guente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. È vietato tenere accumu lati in qualsiai;i luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa essc>rYi pericolo di incendio ed è vietato l'accumulare materiali p<'i,;anli nei piani superiori di un edificio. È vietato altrcsl cnJare materiali di demolizione ve1·1;0 Ja, ,ja pubblica; quanclo ci<) sia reso neC'e:::sario dalla natura delle opere. i materiali i;ter,;si dovranno venir calati entro panieri o per appositi condotti o mediante corde od altri mezzi pr<'<'auzionali. Devono altresì osservarsi le prescrizioni .stabilite dall'art. 12!l del Regolamento d'igiene ed adottarsi tntt<' quelle altre RJ><'<'Ìali rautele C'he il Pod<'fità potrà imporre a seconda dei <·asi. ed e""'ere rnntinuati senza interl'uzioni. e «ompiute nel più breve termine possibile. Obòl,igo di riprfatino delle .11trade. .Art. 28. - Compiuti i lavori, il 1n-oprietario dell 'editicio dovrà l'iconi:;egnare, perfettamente t<p:ombnt a tutte sue cure e spese, l'area. pubblica che venne racchiusa nell'assito o comunque occupata per la. fabbrica (1). Le opere di ripristino del Ruolo i;tradale saranno eseguite, a. <·ura della Amministrazione comunale, a spese del proprietario pel quale venne fatta la manomissione; detta spei-a. quale rhmlteri\. dalla liquidazione dell'Ufficio tecnico municipale, donù esser<> J'i. fnl"a C>ntro 15 giorni dall'nvYiso di pagamento. Divieto di ingombrare .<ipa'Jii pubblici. Art. 2:>. - È 'ietato ingombrare le rie e gli :-;pazii pubblici adiacenti alla fabbrica. Solo nel caso di assoluta necei;sità il Podestà. a richiesta, potrà concedere il deposito tem1lor:1neo <li materiali, con quelle norme <' cautel<' cb<' in o~i i-ingoio c·afiO verranno htahilite, osser\·ando le dispoi::izioni del regolall!ento <li polizia urbana e> del p1:eredente ar· tirolo 19, nonclu' del regolamento fiperiale pc>r J'ocrnpnzione di spn· zi ed aree pubbliche. Interruzione dei lavori cd obbli[Jhi rclatiri. Art. 2<>. - Nel raso in cui il proprietario d'un edificio iu co struzione Ria costretto a int<'rrompere l'eRecuzione, dovrà, far eseguire le opere necei:;i:;arie a garantir<' la i-:olidità dc>lle parti costruite e a togliere eventuali sconci. In caso di inadempienza il Podest<l pron·ederà d'ufficio a termine cl('gli articoli 153 della legge> comunale e provinciale (1) e 71i della legge sui l.avori Pubblici (2). Trnscorso un m<'He daJla interruzione delle opere e salvo il caso che queRta dipc>ncla <la cause cli forza maggiore (che l'iilter('si-nto dovrà Rpecifirat·e e òimoi::itrare), sarà in faroltà del J>odest:ì di fn1· cessare l'occupazione del fiUOlo pubhlico e'·entnalmente concessa <m. Termine prr la rifor111a delle faccfrttr. Art. 27. - T,e opere cli riforma o di ricostruzione delle fronti di fabhricati verfio spazi pubhlici devono incominrinr<' appena rom piuto l'impianto de>Jl'nsRiio e degli o<'rol'l'c>nti ponii di servizio. (l~ Corrispondenti' all'art. :->5 del nuovo tc!';to unico del Hl3t (2 Collezione legale Pirola, n. 125. '3 Yedi anche art. 7 del presente Hcgolamento. C'AJ>ITOLO 1 \·. Solldlt à , sleurezza. e decoro del fabbricati. Obbligll i generali pe1· la eRccuzione di opere edilizie. Art. 29. - O~ni 01iera e>dilizia deve <'!-ieguir~i in modo piena mente conforme ai progetti pei quali sia stato concesso il nulla osta, <' Recondo le miglio1·i norme dell'arte. c>d avere tutti i requisiti necessari pe1'<·hè riesca isolida, igieni<-a, d(•corosa <'Il atta alla sua del'tinazione (2) (:J}. (1~ Vedi art. 19-20 del presente Regolamento. 2 Vedi anche art. 8, 45 e se ucnti del presente Regolamento. L'Amministrazione comnna~c in data 15 novembre Hli6 allo scopo di prevenire il ripetersi di infortuni edilizi, e far definitivamente cessare le sistc>matiche infrazioni <t regolamenti locali, le quali oltre che risolversi in un indebito vantaggio per parte di proprietari e co.struttori meno scrupolosi, in danno della collettività, costituiscono un mammissil>ilc sfregio alla Autorità dcl Comune; visto l'art. 15.1 della legge comunale e provinciale vigente, modificato col R. Decreto ao diccmb1·e rn·.?;~, n. 283!1; visti gli nrt. 8, 29, 8!l dcl vigrnte Hegolamento Edilizio, ccl allo scopo di dnre efCcttiva esecuzione ullc disposizioni in tali articoli con· tenute; ha determinato le seguenti norme: 1) Fermo restando nei costruttori l'obbligo di chiedere le \isite di cui all'art. 124 Regolamento Igiene vigente, e quelle reln.tivo alle opere in con~lomcralo cementizio, di cui al decreto n. 153618 del 5 ottobre 1926 (ora vige ii R. n. ~ ~U(Jlio 193:l, n. 1~13). ogni cantie~e. di fahl»·icn .floua csRcre visitato por10d1camcnte alla Direzione VII (Ed1htà cd urbamsmo), Sezione I, per accertnrsi che sia rispettato il succitato art. 29 Regolamento Edilizio, il quale dispone che << ogni opera edilizio. deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti pci quali sia stato concesso il nulla osta, e secondo le migliori norme dell'arte ». 2) Delle visite eseguite si redigerà verbale in duplo su apposito fo~lio di controllo, una copia del qunle dovrà restare permanentemente nel cnntiern di lavoro, l'n ltra presso l'Ufficio comunnlc. b 2ti :n iu <·a1;0 di inadempienza, pron1'derù a i;:eui;i dell'ari. 1:>a 1lella h•gl!C c·omunale e provinciale (1). Ob11li9hi di manutrn:;ionf. A.1·t. 30. - O~ni Quan<lo la denunci<~ isu indicata fosi;e pre8entata da privati. il Pod1•.,tù potrà rkbiederc• clw er<EUI Eda eonedata da parere i:;critto da un t ecni<'o (2). proprietario clev<• mantener<• il proprio edifido e tutte le par>U di eRso in pieua <"onformità con le disposizioni vi· genti in materia di sfrun•zza, <li igieue e di decoro pubblico. a\'<'Oclo altresì 1·i~'ltardo a~Ji inte1·essi dPll 'arte e <lell'areheologia. IN11e.~fre Provrcdimenfi contro i 1u·ri<"<Jli 11er fa .11ic11re:::a. <lei .~ottcrra11ci. .\1·t. :t!. Le 1ine!ltre dei sotterranei, isalvo quelle di cui al1'al't. ti!> dcl Regolamento <l'igiene, devono esisere aperte nello zcw1•010 dei fabbrkati o nelle soglie delle aperture e mnnite di lastre cli pietm, forate o difese di metallo. Devono inoltre essere munite <li una rete• metallic·a a fitta ma~lia, eh«> 1-;i poi-sa facilm<>nte levare (:l). Art. a1. - X<•l ('llSO d1e al Podestà perwnga Ùt>Ullllcia ('}w Ull e<lifi<'io o qnakhe 1-;un parte minac·d rovina e dw Ri <·ompiano lavo1·i in modo da destare preo<"cupazioni 1w1· l'ineolumit;\ <h•lle pet·sorw e delle coAe, <•gli intari<·herù l'{;ffìcio tl'<:nko di fare le relati' 1• constat:izioui e, O\'e la notizia risulti fondata, ingiungerà al p1·0· JWietnrio di prendc>re immediatamente i ne(·essal'i pro\vedimenti <'. Canne <la VOTA. ru.rez~a, Allo scopo <li arcelerare la procedura delle visite di siè rons1gliltbili> cflc e~se siano stese <la persona ter.nica cl1P fii"- mi .l'ts!an;;n stnsa t>d es11onga circostanziatamente " con preciRionP, '" ragwm del reclamo. . 3) l~e1· agc\'olarr i! controllo d1 cui sopra. dovrit coni;ervarsi 11ei cn11t1er1 d1. lavoro ed esibirsi a. richiesta degli incarica.ti dell'Autoriti1 comun~lc, 11 nulla ost.a alle costruzioni e la copia dei tipi recanti l'ap. provaz1one dell'Autorità comunale, conw è ta~sntivarnente 11rescril to dall'art. 89 Hegolamento Edilizio. 4) Qualora dalla vi!lita risulti ch<' le opere non siano confor111ì al progetto approvato r che le varianti siano contrarie alle norme regoJam~ntari o. siano tali . da r<;ndcro . ne~e_s!'ario .n':lovo . esa!ne da P.arte dcgh organi competenti, e ciò a gmd1z10 degh incaricati della. visita l'Ufficio comunale, a mezzo della Delegazione di Sorveglianza, farà elevare contravvenzione, e provocherà dall'AutorW1 municipale l'ordine di sospensione dei lavori. I lavori dovranno rimanere sospesi sin quando si sia prodotta alla Direzione per l'Edilità e l'Urbanismo (Sezione I nelle forme voluti., domanda di rendere regolari le opere, e si sia ottenuto. l'npprov1uio11c delle varianti introdotte. Durante questo p<>riodo l'Autorità comunali• sorvt•glierà che nel cantiere 11on -;i l'Seguiscuno opere, tenendo in luogo apposito incaricato. La fipe.<;a di detto incarknto, determinata in L. 100,- giornaliert', sarà a carico del propri1>tario della costruzione risultante irregolare. e verrà riscossa nei modi e nelle ronnc stabiliti dal wecitato a.rt. rna della legge comllnflle l' provinciale. 5) Le prel'e11ti disposizioni entrano in vigor<' col giorno 20 no· vcmbre 1926. La Direzion~ p1•r l'Edilità e l'Urhanis1110 ha. disposto che venga ammesso che nei cantieri di lavoro, nnz1chè i tipi originali portanti il nulla osta della Commissione Edilizia, si tengano a disposizione clc-i funzionari municipn.11 incn.ricati del controllo tipi conformi agli originali, dichiarati tali dalla Direzione VII Sezione I. Tale dichiarazione si otterrà presentando alla. Direzione per l'E· dilità e l'Urbanismo (Sezione I) (dalle ore H alle 16,!iO) la copia d<'i tipi approvo.ti con quello. su cui si ùesideru la dichiarazione di conformità all'originale. Tale copia dovrà essere in competente bollo. ~ I f 111110. Art. a:~. - Ogni f0<·ohu·e, 1·amino, fornello, "tufa o cucina, tanto uelle ('aise di abitazione, quanto n<>gli eser<·izi pubblic·i <' ue~li stahilimenti indu~triali, ec<·., de,-e C'ssere fornito di un proprio conclotto 11cr la eliminazi01w dc•l fumo e dei prodotti ~;\ZOl'ii della comhni<tionc. 'J'al<> c·ondotto ò1·,·e l'1>1>ete costruito in modo c·he i.;e ne possa praticare la pulitura nw<·c:mic:~ i:;c•nza farlo pertonerc dallo i.;pazzan1mino. Il condotto do\ rà <'1'1'<'te i-ingoio per ogni apparec1·hio di l"iM·aldamento nelle cas<' cli nuont c•ostrnzione: potrà essere c·omunc• a più uppare<"clii m•lle t•aise <·ostruite prima dell'entrata in \'igore del locale regolamento d'igi<•ne del 1901, qualora ciò non pos"a r('{'are pre~iudizio alla SJ:tlntf' clelle ppri.;one e nelle cnse co1-;truite posteriormente qualora, Jp <lette C:ll('ine, filnfe, i;:raldnbagni. e<·1·. funzionino ei-;dusivamente a ~as. Pt>1· o~ni l'in~olo allog~io non esc·lui:;e le portinerie, Eo;i deH preclispor1·c• almeno una propria ed eiwlusirn ('tltlna per la ~tufo. anc-l1e Nl' 'i 1-1i:1 l'l:thilito il 1·hwnlclamento e-entrale (O. P11m<Lioli. .\rt. :u. - I fumaioli non J>Ofisono esst•re 1·ollocali a distanza minor<' di nn metro dalla fronte della <':lEìa verf'O strada e def"ono ess<'re kOlidamente costruiti e po~ti in opera in modo da E'vitare il pericolo di cadute; essi saranno inoltre, possibilmente di modello uniforme e convenientemente ra~w·uppati per il loro migliore aspetto. An<'he le c•o!lidette eannc morte dovrnnno a\·ere i c·orrh1pondenti fumaioli (!i). (1) Corl'ispondentc all'art. 55 del tci:,to unico del l!l3t (2) Vedi anche l'art. 89 del preRente Regolamento. (:i) Vedi anche l'art. 58 e 71. (-i) \"cdi art. !lì. (5 Vedi mt. 71. 29 28 Art. 3:->·d. - ~ei piani superiori ,t quello terreno sono vietate le strnttnre Rping<>nti contro i muri perimetrali ove non isiano munite di rohnste catene. I tetti donanno eRsere coi.;truiti in modo da escludere qualsiasi 1;pinta orizzontale. Le travature dei Rolai dovranno essere incaRtrate nei muri perimetrali p<>r non meno di mt. 0,2;). A1t. 33 ·C. - 1 lavori di muratura, qualunque sia il sistema c·ostrutti'vo ndottato. dovranno t'NRere sor.ipeRi nel pet"iodo di gelo, nei quali cioè la tcmpel'atur11 si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi <'entigradi. Quando il gelo isi verifichi isolo per alcune ore della n<>.tte. le opere in muratura ordinaria potranno eRsere eseguite nelle ore meno fredde del giorno. purchè, al distacco del lavoro, vcngauo adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murn ture dal gelo notturno. :Kelle strutture di ec>mento armato dorranno essere i;trettamente osservate lo prei;crizioni per l'accettazione degli agglomerati idrauliri e per l '<'i.;ecuzione dt>lle opere di conglomerato cementizio i;cmplice od arm:ito approvate con Uegio Decreto I.iegge 7 giugno 1928, n. 14~1 (1). Per gli altri materiali da costruzione l'li dovrù :ittenersi alle no1·me fissate per la loro accettazione dal )1inistero dci J,avori rmbbli<'i. Camfoi industriali. Art. 35. - Saho i.;peciali concesisioni che il l'odestà potnL da · ,.e, tenendo conto della natura dell'impianto, su conforme parere della Commiissione igienico-edilizia, i camini induistriali oltre a :;oddisfare a tutte le prescrizioni di cni all'al't. 71, devono avere dai C?nlini della proprietà. su cui 1-;orgono, verso le propriet:\ vichw, una distanza uguale acl almeno metà. della loro altezza e una. dit.;tanza di almeno m. 6,50 dalla pubblica via, avere almen~ 30 metri di altezza ed essere muniti di parafulmine. Scarichi dei motori a scoppio. I gas di scarico dei moto1·i a i;coppio devono e:;isere inune:;si nell'atmosfera a mezzo di appoi.;iti tubi, C'l1e si innalzino verticalmente oltre il cnlllline dei tetti dei fabbricati contigui. GA.Pl1'0LO IY·bis. Norme d1 ed11.lz1a. antisismica.. (1) .\rl. a:>.a. - J<; vietato COslrUÌl'C cdifi<:i t.;Ul confine fra terreni di natura e i·esistenza diversa. Art. :~;;.b. - Le fondazioni devono posare su terreno perfettamente isodo nel quale debbono eisserc convenientemente incasi.;ate. Quando non si posisa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare i<U terreni di ripol'lo recenti e comunque f:Ciolti, si deh· bono adottare i mezzi dell'arte del <'ostruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppur~ queste debbono e1o;i;ere costitnite da una platea generale. Art. 35-c. - J,e murature debbono esi.;cL·e eseguite 1-1econdo le migliori regole d'nrte, <·on buoni materiali e con vccnruta mano <l'opera. Nella muratura di pietrame è viefato 1'111;0 dei dottoli di forma rotonda se non con\'enientementc• spaC'cati. Quando il pietrame non presenti pi:lni di posa rt•golare la muratura stei;sa \'enù. interrotta 'la corRi orizzontali di mattoni a due fil:u·i o dn fasC'ic> continue di calr<>i;truzzo di eemento dello spei-sore non inf<'1fore a cm. 12 <'ste1-1i a tutta, la lnr~hezza del muro, <' la distanza 1·ecipro"a rli tnli <·orsi o fascie non Nnrà superiore 11 m. 1,r>O. l muri don-anno n\·<'re dimensioni tali <'he il cari<·o unitario su di essi esistente non 1·isnlti l'nperi01·e a 1/ fi del <·arico di rottura del materiale di cui 1-;ono roRtruili. (1) Gli articoli 35 a, b, e, d, e, sull'edHizia antisismico sono stati approva.ti con delibC'rnzione podes~·ile 30 gennaio 19:?9 approvata dulia c•. P.A. 11 13 marzo 1929, Atto n. 35... CAPITOLO Y. ' if . f I I Norme iglentco-ed.U1zle. Regolamenti di igiene e di fognat11ra. Art. 3G. - Per quanto riguarda le norme speciali d'ii;ene e di fognatura si devono osservare le prescrizioni dei risp<>ttivi rt>go· lamenti (2). Altezza massima dello case. - Parziali eccezioni. Art. 37. - L'altezza delle case di nuorn costruzione non può, nella zona interna della città, C;fiRere Auperiorc ai 5/1 della larghezza de~li l'lpnzi pubblici verso cui p10Apettano: e nella zona efiterna non può Cfisere superiore a detta lar~hezza. Per zona interna della C'ittà N'intende quella che è d<'terminata dai viali di circonvallazione, questi comprt>si, e, pel tratto <'ltt int<>rcedc fra Porta Tenaglia, e Porta Magenta, dal Yinle Elvezia, Yia. Cesariano, Via ~I. Pagano (fino all'incontro di Via Ariosto) e Via ArioAto. (I) Oro. sostituito dal n. D. L. 29 luglio 19:~3. n. 1213 convertito in legge con modifiche, con legge 5 febbraio 1934 n. 313. (Collezione legale Pirola n. 737 (g). (2) Vedansi rispettiva.mente: nn. .-f.37 e 661 della Collezione legale Pirola. 31 .Hi.sura:.io11r dc 11·a1t1~:.a delle Nl.SC. 30 l.M la1·~bezza c1ell1 'iit', lro1whi ùi via e piazr.c 1'• tJlH'lla risultirnte dall'elenco uftiC'ial<' depoi-itato negli Uftid d<'l <'omuue, determiuata in base alla la r~hezza effettiva per le vie a fronti parallele. t~ alla media ùPi singoli tronchi per le altre, i;alrn per le nuove ,.;lrade non ancora eh•rwatt>, la cui larghezza 1\ quella. 1>tabilita dal Piano regolatore <' di ampliamento. A parziale deroga di quanto f> stabilito uel 1° <'omma, del pre...eute articolo, ~li ('(]ifi<-i fronteggianti strade du• abbiano da lri a Hi metri di lm·~hezza potranno u\·ere l'altezza di m. 20 nella zona intema e di lG nella zona <'!'terna; e quelli front1•ggianti strade clw abbiano da 12 a 1a uwtri ùi larghezza, potranuo avere l'altez1.a cli 111. lG,25 nella zona interna e J:3 nella ei;;tern:i. In tutto il fel'l'iiorio del Comune, qnalunqne i-ia la lar~hezz:i, clella "trada. si potril ra~~tmgere con le coi-truzioni i m. 12 di al· t<•zza. e non fii potl':'t mai oltrepassare, sia ve1·so l<' vi<• che verl'O i <'Ol't ili. l'a ltezz:1 <li 111. ~ J, i-;nh'o nei rai-i {'OJH~i1lel':l ti nell'art. 4:~ (1). 1 . . ;-"-rt. :IB. - L'altezza di. uua cm.a si misum. dal piano spiccato alla quota più alta cJel marciapiede stradale che la Jrooteggm 11~10 al punto più elernto d<•lla, facciata dell'edifkio t·omp1·cndendo cioè ~ella miimra il t·ornfrione ùi ~ronda. ~i l'Ol;lpl'en· cirri\ 11nC'h1• l'att1co nelle stmde di la1•ghezza minore di m. 12. c_o1ru~po1.ule?te Atl<·z:.f <:omwntite agli tclifid fro11tcrmianti 8pa-:i pul>1>1ici <li dfrl'rna lar!fhe:.:.a. NOT.-1. Per quanto riyuarda le strade wivttll', tenuto conio r.11e 1•sse, quando non vl'11gano accolte nella rete stradali• rli piano regolatore, tlevono considerar.~i rom1• rortili di forma allungato pci quali L'Autorità comunale può adottare rriteri discrezionali: tenuto conto cl1e un rortile 'luadrato con lati equali alla larghe:;:;a della ~tradn e chiuso su tutti • lati da edifici di 1mìforme olte:;:;a, consentirebbr. alle::e pa1i a 5/4 della laryhe;;;;a strallale, tnnllo conio che tale ral'T>orlo l! ritenuto sutfl.cientr. nei riguardi igieniei 711·r ln ;;01M nmtrall' della citl1ì: in grnl'Tale si ro11.•ente tale olte:;;n pr.i fal>brirati rhe verso q111'.~lc strade 11rospettr111n. (1) Si richiamano Il- diR~osizioni sulle Rcn:ìll'1 at•ronnutiche contenute nella legge 23 giugno 1!)'...7, n. 1630: Art. 8. - I campi cli fortuna e gli aeroporti di tntte le catrgorir sono soggetti a servitù url'onautica, con divit'lo n.sRoluto a chiunque d1 aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opc~e in muratura, metallo o legno od altro materiale, es<'guirvi chius11rn con siepi o stccc~tl i.mp_iaf'!lorvi l~ne.e elettriche,_ ncrr~, o filovie, stal~iln: \Ì depositi o colt1vnz1om di quals1as1 genere e d1 farvi altro che a gn1d1zìo della Commissione commltiva prevista dall'art. 1 poRsa ostacolare l'atterraggio o la partenza. dci velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni <' gli ol.itacoli in elevazione~ devono essere effettuali ud una distanza di limiti esterni del Campo 1h fortuna o degli aeroporti mai inferiori a 15 volle dall'altezza dell'ostacolo stesso. . . La coltivazionr pratica può essere conscnlitti rlal medesimo Mm1stcro, subordinatamente a determinate condizioni. . Art. 9. - Sono nltrcsl soggetti a servitù Acronnut.ich~ le zone d1 terreno adiacenti ai Cnmpi di Fortuna ed agli Arroporll eh tutte le categorie, per una est<'n11io11c do. determinarsi, caRO per caso, con .decreto elci Ministero per l'Aeronautica, da inserirsi nella Gaz::r.tta Ufficiale dcl RegnTale servitù importa gli stessi divieti di cui al prr.ccden~e articolo: salvo quelle eccezioni che il Ministero per l'Aeronautica ritenesse d1 consentire. . L'estensiont· di cui sopra, può, ove oc~orrn, essere modificata con successivi decreti. Lo l'tcs~o Ministero può duipor_re con suo decr~to qur.1lr. demolizioni, opere e nrnozioni che fossero ritenute necessanc. I I I ~ I . . .\rt '. ;~!). ~ Qu.ando un edilìdo i-;ia eretto all'angolo di due i.p11 z1 puhblw.', ~ne. p~azze. ecc.) di la1·~hl'r.za diversa. oppure in·ospetti 1l11e t1·utt1 di :-paz1? pubblic-o t·onti~ui e di diverM larghezz;~. e }a, fronte. o la pm·te <h fronte pro:-;pic-ente lo spuzio più lnr~o abhi:i la c>ste.mnonp. <h alm_eno 7 metri. ullora. m·e non o:stino motivi <li igiene o. eh ext<'I wa. o d~ deco1·0. C'hc drhhono t•i-sere ~pecific-ati, 1\ in fa<'olta d(•l prop1·1clar10: , a} <'h<•. ~1 maggior altezza !'lu• l'Pdifieio può an>J'l', a norma, '.1:11 u.rtu·.ol.o .~1, fiU!la _fronti' o tratto cli fronte proRpiC'iente lo l:IJlttz~o JlllÌ 1.HAO, _<·on!mm anche n<'lla fronte o tratto di fronte p1·ospi· 1·1t>nt <' lo spaz10 più stretto, pcr una cfit<'nsione, però, di non oltre u~rn volta e. mezzo ~·e~tensionc <lrlla fronte prospiciente lo i;pazio Jnù la~·Ao, t1110 al hm1te ma:-i-imo Ili 1:; metri. Tale <'i-tl'ni--io1w, nel «a.so d1 mi i~llftOlo ~on i--mui-so o 1·ncT01·do rhe non ra~~iun~a i i mc tn, <1P\'C 11ns11rars1 dalla prose<'nzimu• clt•lla linea di fronte all'e<li· tìcio yerso lo spazio più largo. b) oppure elle tutte le 1l11e fronti o t1·atti di fronte cll•ll'<'tlifi~·io abbiano lm'uni<'a nlt<'zza (di ro11g11agl io). qua le t·hm lt ertÌ di. ':1~enclo pet• l? sviluppo lin('a1·e dt>lle fronti o della fronte la i-;uper11~1(' <'ompl<•i.swa che esse o ('si-;;\ a \Tt'hhero, se si applicnRfiero, per <'taHcun l.ato o tratto, le nornw òell'art. 37, purchè tnlt> altezza di c·on~ungl 10 non superi cli più <'11e 1 rneti'i l'altezza ('OJtsrntita. in hase a dct tt> norme, per la fronte 1>rospfoiente lo Rpazio più sh·t>tto. . Ove la f~·onte l!rospiciente lo spazio più lar~o abhia l'ampiezza. eh ah~1·no 1.l 111ctr1 e l'edifi<'io ris,·olti o <'Ontinui vrrso spazi più stretti dall'una t> dall'altrn (i-;tr<'miti\ di e~i-a. le facoltà cli cui ai precedenti commi a e b potmnno, o l'una o l'altra, esi-;<>r<' applicate i-11 amh<'due que~ti 1-;pazi più i-ft·rt ti. Potrù tu t hwia ammetterxi 1·lw l '<><li ficio. anzic11~ n 11 'altt•zzn. 11 ni ra <li (•011guag'lio, Ria costruito n1l a lt('zze diYerse, a <·01ulizion<' C'he In. 1m1~1·rficic t~tale delle pare~i non imperi quella 1·is11lt:rnte da ll'apphr11z10ne <lell art. 37 e che rn nesRuna parte l'nltezzn 1lt>ll 'ccl i fi1•io (>('C<'tla <!uella c·on~entita dnll':ll't.. :~7 YCI'RO lo spazio Jliù larg-o, e quella eh <'1mgun~ho Yerso la i;;pnz10 più Rtretto. . In <~~ni ra.i-o !!li ultim.i tre mett·i a Imeno di fronte ,·e1·so lo 1-1paz10 o ~h i-1111z1 JlllÌ !>treth non 1lon·:111no :were altezza l'Up<'riorc a quella stnhilitn dall'art. 37 e ,.mila t<'i-:tnta o frontispizio <·l1e, per tal modo. si Yiene a form:ne nella parte sonalzatn d(•Jln «a~•. 1ml 32 c·onfine dell'altra purtc di altezza minore, rlonanuo estiere continuati lo stile nrchitettonico, la gronda e l<; principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel tratto che da questo è visibile. l\'OTA. - L'articolo statuisce la possibilità di costruire uri ediflcio an:ichè coll'alte::a unira di congua(Jlio ad altez:e diverse a condizione che la suverf/,cie totale delle pareti non superi quella risultante dalla applicazione ttell 'art. 37 e che in ness1111a parte l'altezza dell'ediflcio ecceda quelle consenli/e dalt'art. 37 verso lo spazio più. largo e quelle di conguaglio verso lo spazio più stretto. .A que.~ta norma ge11rrale l'.-1mministra:ione comunale ha potuto fare qualche eccezione allorquando si trattò di disciplinare la fabbricazione di interi quartieri in modo da escludere la fabbricazione chiusa sui maryini delle strade e da permettere la forma;ione cli vie interne e di cortili aperti sulla strada. E evidente in tal caso che il vantaggio iqicnico elle deriva ,çia alle co.~lru:ioni del quartiere che a quelle fl.nit1me 11er Pffel/o dl'lla miglior distribuzione delle costruzioni, che permette un {JilÌ e{flcace soleggiamento delle 11areti deve considerarsi un eviclente correttivo alle disposizioni normali. Però tale criterio può essere a71plicabile solo per interi quartieri e quando si abbiano le volute garan:;ie convenzionali; non potrebbe adottarsi nel caso di singoli ediflci. Obblighi 11el ca.so di adodonc del metodo di conguaglio. Art. 40. - Un fabbricato pel quale si adotti il metodo di <·on· guaglio di c·ui all'articolo prec·edente donà presentare nelle su<> fronti un unico infiieme ar<:hitettonico, e C'iò anche quando fosse co1>tituito da corpi divisi o dirhdbili, uel quale C'uso non ~ari\. am mei-sa la <'ORtruzione non simultanea dei vari corpi, RC non quando si dia la precedenza alla parte fronteggiante Iu, via. o lo spazio più largo. L'adozione del metodo di <'Onguaglio toglie al proprietario e ai suoi successori il diritto di qualunque sopralzo frontale, anche nella parte cli fabbricato r1r0Rpettante lo spazio di ampiezza mat.tgiore. Costruzioni in arretmmcnto e obblighi e facoltà inerenti. Art. 41 (1). - È ohblig-atoria fa costruzione a fìlo della linea stradale, quando non si Rtipuli conYenzione tra. tutti i frontisti cli una strada o tronco cli strada e coll'intervento clel Comune per (1) L'articolo è stato co~ì modificato con deliberazione del Consiglio comunale del H dicembre 1925. La proposta. di moclificnzione era pre- ! ceduta dalla seguente relazione: Uno de~li sconci più frequenti generati dall'applicaz~one dci regolamenti edihzi ciel tipo di quellì in uso nelle principali città d'Italia, è certamente dovuto al fotto che essi consentono, o almeno non vietano, la. formazione di nlte muraglie che sovrastano gli edifici contermini, e si adcrgono a dominarli cos\ da deturpare il profil_o eh.e l!l città delinc~ sul ciclo, e soprattutto dn ostacolare In veduta d1 ed1fic1 monumentah caratteristici. Altre volte si offrono alla pubblica. vista. ampie muraglie a nefl·a re la li HP:i di fa hbri<·H eia lla li1wa i;t l":ula le in n1odo eia e\'ita re la formazimw ili muri nudi cli frontb~pizio. Chi tnttaYin i11tendt•i.;io;t• arr('trarc il proprio fahbricato dalla li1wa ili i;tJ·ada. poti-à c·l1ied('rne il p<'rmei;"o al <'omune, il quale lo :u·<·onlt•1·;) :-olo <111ando risulti garantito C'lw Ni adotteranno tutti i 1•1·0\ vedinwuti m><·1•si.:ari JH'r e\'itar<' dw rimangano seoperti muri nudi di frontii;pizio. prm·ved1>1H1o n una 1·:1ziona le omamen tazione dPi fianchi <lt>lle <':tN<' latemli. l'h<' per effetto d<•ll'arretr;tm('nto ri111:tn!.!"0110 pspoi;ti alla p11hhli<'a vista . n ude, o appt>11a i11t<•rr11HI' dalla visio11<' iuc1>ll'tica di UJI cavedio, e ciò pcrcliè il proprietario di 1m appezzamento n on ha cn·duto di costruire a fìln di strada, l'Ollll' i i-;noi l'ontermini, mn ha creduto convC'nicnte di urretrarsi per lasciare uno spazio lihero :nantì il proprio Pdificio. Sono , osì in1111111eri, spPcit· nei nuovi q11artiC'1·i llf'lln. città, i casi cli veri c propl"i sc011ci l•dilizi dovnti alla fo1-mazionn di queste inestetiche aie di 111uro, 11 11m1 è Ct rto hal'tato a cmTl'ggen· lo sconcio l'aver obblignto n drcorure - se 1m1· di clf'corazione può parlari-;i in questo caso - il muro in q11cstinnr, o l'a\ 1•1·lo ricoperto con se!<quiprdali affissi. Ce1·to lu question e deve anrl' altrn soluzione, pcrchè induhbiamente p1i1 11uocc all'estctirr1 genernlt• cli una citt11 l'cvidl•nzn di qut>sto disordi11P <h' lla fabbricazio11r rlw r1011 C[Unlche mensola o qualche sagoma 111r·no corretta Ilei particolari ar<•hitettonici di u11a facciata . Kè si credi• che a 1t•1·rni11i del vigentl' Codice Civile sia possibile che i comuni irnpongnno s<>uz'altro 1•011 propri regolamenti dw le porlioni di lllllri divisori rrn due propriC'tà, sorpassanti il tetto della proprictà più ha.-sa r. quindi sl'operti r. visihili, !<iau~ d~c_ornte con risvolto cli ~01: niciutun1. a !<agom<' r• c·a1111h e con decoranom Ul ogg<'tto sulle propl'leta dPI vidno, in quanto il Comune crrcrrbhc in rC'alttt una servitù in favore· dell't•dificantl' dw 'i<'lll' a creare un fatto in contrasto coll'Pstetica. Non deH poi tacer!'.i chC' tm muro cieco, sia. pure decorato colle più bdh· ed artistichl· sagomature, costituisce tnlc confessione di insincerità ~11chitcttonica rlw si rimani' lituhanti nell'imporre simili provvediment! <'IH· ragginngerebbern incmnpletnm1•nto lo scopo, creando uno !'lato dt 1·os<' f)l'l' molti as1wui eh plorahil<•: tanto più che il dC'c~rar~ il ~ur_o non eviterebhe la Yeclula di massi' di muri nudi sovrastano gli altri edtfkì, mai::su di muro eh<' non perdono il loro cnratterr inei::tetico per \ "C· n11sti1 di tlecornzim11 che loro si applichi. . . Occone d1111<pH· cercan• al problema una . soluz1om• P.1'r. altra. via. 1'1·w York nel l'Ilo nltimo 1·egolnml'nto pr<'sCl'IH' che tutti 1 mun crye si elernno ollrt> 111 rnassimn altezza consentita clnlln. larghezza della via de,·ano cssen· 1·0111prPsi entro l'angolo formulo dall'orizzontale con vertice sulhi 1111'zzari11 dell,t l-ltrnda !' cll'lla 1•ongi11ngente a mczznria della stralla rolla m11ssi111:~ alh>zzn c·m11•entitn in frcJriO nlln viii . Chi si elevi <1Jln• l'ultl'ZZll normale clt·vc arn trarsi dai confini in mntlo da non fornrn re• 11ntl"aglìt> cir ch1.:; tali 111111·aglie devono C!\SCre Ò<'Cora lP convC'nientt nwnte anche s<· 11011 sinno visibili dalln. strada. Bl•i·Iino, nrl suo rpccntii-;simo regolamento, detta una seric di norme iutest' :id evitaN la wclntn. dci muri nudi di frontespizio. Ad esempio è reso ohhligatorio il l'Ostruir<' sulla linea di fuhbrica; e l'arrètrars1·ne è conCP!'SO solo q1w11dn sia nercrtato l'll<' dn. tale arn·trnnlt'nto non nascano inconYc1lit•nti e11tetici Pl'r l'nspl'tto 1Jellc ~tradc, delle località o dC'I pn1.:saggio. . Poicht' il re~ola~cnto di .Bcrlin? d~stir!gu~ zone in cui la fnblmcnzionc deve essere chmsn_. os~ia tutti gh ed1flc1 devono e~sere. a C?nt.ntto e zone in cni la fabbncnz1one deve essere aperta, ossia. gh ed1flc1 o si;1golarmcnte o aggruppati iu numero limitato devono co11tituire isolr 0 Sf> 34 Uhi fabbrica in arretrato l'Ìi>petto alla linea 8tradale den• man· tenere lu faccia ta pal'llllela a detta lin<'a e in caso div<'rso d eve ad ot tare una dispo11izione (·be il Podest~), 1>entita. la ( 'ommissione ecl ili· zia, giudiC'hi rh;pondente ai c·oncetti informator i d<•l P iano He~o latore, ,,;pecialmente 1wi 1·iguardi dell'estetica. In <>l!llÌ <·<Hm i-i 1lon·;) prm·,·edc>re ad una d<>c•o1·01o1a Ri"'l1•mazi01w d1,lla zoua in al'l'etramPnto. tra. il verde, il regolamento stal>11i~ce che allorquando in un i>-ola.to 1•:-.i;.lano piu edifici con 1111 numero di piani maggiore di quanto sarebbe ammesso nella zona, si permette che gli <'difìci conterwim superino l'all<'zza. regolamentare appunto per evitnre un deturpamento drl quadro mbano, e ciò pmchè 11011 ~i oltrc•pa~si l'indice ùi fabbricazione prescr itto Ila. esi~enze i~icnicl!e. . . . . . S~ f~ ~01 SJ!C'CHJ.IC ObbJ~g'? d1 detern11narc )1• altezze Cd 1. profili dc· gh ed1fic1, i tetti 1• le fro11h, rn rnodo che per aspetto, per distribuzioni' t· per decorazionr. non turbino il C(\ladl'o stradale: in 1inrticolarf! sj ril'luede che i fro11tespiz1 vengano ricoperti. . E poichè <PH'l _regolnmento si prcoccnpa dcll'E>::;tclica genc~ak dclln città, e non solo <h quanto può c•sserc offerto alla pubblica v1i;ta, eR!iO prcscrh·p ancora che i corpi lntcrali interni dci caseggiati possano t'Ostruirsi sul confine quando sull'appezzamento vicino t·sista gih tm cdi· ficio illtc·rno la parete del quale si copra coll't'dificio chi· si c0Htrui~1·e. o se i Jll'OJ>rielnri cli due• appezzamenti si obblighino a 1•ostrufrl' sul conthie comune edifici che si corriRpondano. Infine le pnrl)ti delle• costruzioni visibili da strade, piazze e altri I uogbi frl'queuta ti dal ptJhblico, in ispecie : fcnovi<', acque 11avigab1li. )>archi, anch e 81' si tratti di pa1·di Y<'tHo corte, dPvono P«sere 11111ntc111111• cost.antf'lllf'ntc i11 huon ordini:'. Evi1k11te11w11tt· allo ::;lato attuale della 110stn~ rcgolawentuzioue cdi· lizia non sarebbe· possibile introdurre in essa uorme come qut'llr. so11rn enunciate; si ritiene tuttavia che sia rnggiuugihile lo scopo flRsnndo lt• norme seguenti, che l'il·ntrano in certo 111orlo nell'aml.Jito dci crilerì adottati in altre parli dei regolamenti stessi: a) g obbligatoria lii coHtruzione a filo di strada, quando 11011 si stipuli convenzione tra tutti i Cronti~ti di una !>!rada, e coll'intervento Ilei Comune, pc1· arretrare la linea di fnbbrica dalla. linea strnclale, in modo da evitarù In formazione di muri di frontespizio. Chi tutta.via intenrler-;s(' rli a nctt·a1·r il propi·io fahLril.:ato ùalla. li11t'n cli strada potrn ehieder ne conRcnso al Comune, il quale lo accorderà solo quando risulti garnntito che si adotteranno tutti i pron·l'dinwntl nrcessari per evitare che rimangano scoperti 11111ri di frontespizio. h) Chi, anche con corpi di fabbrica interni intendo. superar!' l'altezza competent(' ai caseggiati prospicienti una. strada in r elazione alla larghezza della strada sh·s~a donà arr<>trnrsi dai confini di propriet.à in modo che ogni faccia dell'edificio pos!'a decorarsi secondo tipi da a11· provarsi dall'Autorità comunale. Chiunque per qualsinl'li ragione, superi l'altezza delle fronti stabilita dall'art. 37 dovrà per tutta l'alteua prcd<•tla anctrarc il proprio fahbric11lo dal confine per almeno 3 metri e Si!itemare questa parte in modo che possano risvoltarsi le corniciature e· In grondn dello. parte d i rdificio 1<11per iore a ll'altezza. normale. r) Lo pareti degli edifici offer ti comu11quP alla pubblica vista ~ \"isihili da luoghi frequentati dal pubblico, come strade, piazze, fcrrovfo, l'Orsi d',nc1ua. navi~abili e simili, dovra nno c1<sne mantenuti costante111!.'nte in mon ordine. Tanto se l'arretra mento s i fa a pinno t erreno, quanto se si fa tl.i piani superi ori d i una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato "a rà, ùeterminuta in lm.-e ulle norme dell'art. :n (eiscluse perta.~to le facoltà di cui all'art. 39), aggiu11~endo a lla lar~hezza della rnt, ,1nclla clella zona di arretramen to. I>i queista mn11:~iore lnrghezr.a 11011 potranno bèueficiare i proprietar i degli ~litici di fron~e per dare a quefit:t una maggiol'C altezza se non ahlnuno an1to il c·onsen_Ho cll'l propl'ietario dell'edificio nn etritto rhmltante da ntto 11otar1lf' c·oll'inter,·ento del Comnne e dn tr~tscrhere (1). XOT1 t. _ Jn generale non r facile che cl~i cdifi.c'! in arrelrcit.~. 110.~su rn,.dnc alla ra:io11ale ornamrnta:io11c dei fl.anchz e frontes711.1_ dellr ~·nse laterali e/te per effetto dclL'arretrame11to rimanoono es11ostl all<t 1ubbtica t>ista; 71er lo 1nù convime elle l'arretramento avv_e~oa. solo .sul1/11 wrte. rcntrale dell'cdifìcio, in mo_d~ elle_ .wllr. est_rc~ita. si ab_b1111w 1 rorpi che vadano a co11rire i frn11tesJ11:.1 11ud1 drgli rd1flr.1 alfinr.rnh. ,, 0 E in fa.coltìt del Comune di ingiungere sistemazioni di f!·onli ùì l'd 1. fici che si trovino nelle· condizioni inclicnte n('l present~ articolo, auch (' 1ruando si tratti di edifici preesistenti alla ~)resente~ d('h~cra. , Tuli i critc•ri che si crede per orn bastmo a rmwchare. a.Il mco_m cui ente estetico l'he si vu sempr e accentl!anclo ucl_Ja nostra. c1ttu. l i r11~l ilio fondamentale consiste pcrb probah1lm~ntc, m una avvrdutn e p1uclente r cgolamc11tazione per zone che clo\ ra c!<;.Pre con;.acrata nel nuovo regolamento cclilizio allo studio e che co~fidinmo. sarà apprm·nta d.al~e a ntoritù superiori, se 1111 soffio di rnodl'rn!llÌ \'orr:a fi!1ulmentr ::i lcgg_m1r onche in quc~tu 111atcl'iu, cl1e clu.ll'e111U11~z101w tlc1 pnm~ regolamenti ttd o~gi (dal 1.,~0 ~e uon cl'rialltO} si può dire clic no~ al~luo 1_uutnto, rio110: 8tante 11 radicale rirnlgimento ~v~·cn~1to nelle nl~1t1!chm d1 '1ta r: nrll1 l'sigcme estetiche, e~onor~1ich.c, 1g1c1].!che _d,ella ~1tla,. . . . concludendo: gli arhcol1 :\.I e ;.1 do' 1cl1hc1 o rsi'lrrc .1lnogal1 e Hlstituiti dai S('gucnti : . . . .. , ) (\'edi il testo degli n rt1colo 111~<h~cah. o. p~g.•~ e .1 . ( l} Si richiamano nnche le i:;cguc11t1 d1spoim1om contenute: nel n.. H. ~ dicembre 1!13:l, n. 17i\.O per la tutela delle stra.de e prr la <'_ll'Colaz10n :: (per il testo compl('to dPI dcr.n•to vedusi il li. ~01 delln C"l\e11011c• lrgal P irola): . . Ari. 1. - 1;: vietato a chiunque 111: Omi.~si.~ Co::;trnirc cns1, alti e fabbriche o w111 i di <"!nta luug•J le >-tr.1tle flloi i clcgli ahitati, 11 <1istn117.a minore rll ~1e metri da.l co11hnc d_rll~ strad:~. qtiallClo man d!iuo li11Pt' di follhriraz10.11t' '.lt!~l'l'1.11mat11. c~a pi'.~'~' regolatori. 0 fii a111pl111u:cnto, m·,·1·rn da dPl1her,\z1on1 dellc .rnto11t,1 c<l111petc11t1. . • - ti(~ 1• I:?. - f.o,.,trrnre '01 !Hll'Ì, ruc inc o fo1_1dl'l li' a. (istanza 11111101'1: (1I • •tri dal ciglio dclii' strndl· c·:-.tPrne ngh ahllat1: . llH 1:t _ Pi:rntarr alberi e si<•pi ialern!rncnlC' alle Hlraùc esterne 1h'glt •ihita.ti 1.1 distunza minore delle ~eguent1: ' ; 1) per gli_ nlheri, metri. tr~ rnisurnli d~I c·n!1tìnc. cll'll~ :-.ti:1~da, salvo l'hf' dalle Autorità c~mprtenh i:anno tcmsent1te dtst~nze 11~mor1, . li) per h• ~iep1, tcuutr all'altezza non nwgg1orr di tm mE>tro sul ter reno centinwtri cinC"(mmtn mi~urnt; dal confine della sti:nda. In 'ogni ca.so! la cli~tanza 1~on puc'o t'ssere mai rninorc d1 1m mr-tro • . . . m isurata dal ciglio ~lrl.la stra~la, 9 • r) p er Jc siepi d1 maggior altczzn la distanza Hlll'a d1 111. ~,50 1111· sur ati dal ciglio c·sterno del fos~o oppu re dal piede d ella scn rpu ~_<· !11 ~trada in r ilc,·ato ell in ogni caso 11011 minore di trP metri clal <'1gho dPlla strAda. 11. - i: H7 'l'etti a 1110 m1ardc. .\rt. &~. - Oli ('(lific:i po"sono efisere copt•rti t•ou tetti a 111a11 s<it"ti<1, iJ <·ui 11rofilo sia <·onteuuto entro un au~ol.o di tiO A"radi <lai l'orizzonh', pnrcJu> 1o1iano ri1o1pettate le norme che 11 regolamento d'i criCtil' )ll't'N<TÌ\"C J>CI' l'u}tÌDlO f>ÌUllO dei fabbricati. "' Dal profilo della parete esterna ~el piano a rnani-::u·de. posi;ono spor~el'(' lino a nn metro le parti d1 eontorno delle t-<•latn·e fim:· str<.>, <' la i;omma dc•ll<• larghezze delle 1ìnefitre i-;tesse. st' l"por~enh. <·ompresi i (·onton1i di esse, non de,·e imperare i '21:1 della larghez7.n di t 11tta la fronte coperta a man.~arrle. . . .A~li effetti <lell'nltezza della cai:;a il pi<rno a ma~1.~111:dr. s1 <·01~:-1 d<'t·c•r:\ come un piano arretrato. e l'arretramento fil m1H111·1•rù 1o1mo alla linea t<•rminale Hnperiore della parete inclinnta della 11'.a"s.anh In <JU:ll<' linea non potr:ì mai ~upera:e i :?4 metri. i-;1'<·011110 il d1spo sto dell'11ltimo <·omma dell'articolo 31. . Al dhmpm d<'lln. linea di gi·onda, sin uPgli arr<>tr:1.nwu.t1 l'IH· 1·011 le man.'lardc. non potrà formarsi più di un pian? ah1talnle ('}w oltt•PJmRHi Ja rnaRi;ima elcrnzione di gronda <'OU~<'nhta dalla l:ll'~lwzz:: clc>lln via. NOTA. - Si deve chiarire rhe due sono le condizioni a cui devono $Oddi$farc yli ediflci coperti con tetti a ma'!-sardf. !l loro profl.lo devr ,~s.~erc contenuto entro un an!Jolo di 60 !Jra<lt coli 0;1z~onte. Inoltre non .~i dr.ue superarr coll'nlte:za, misurata nel modo indicato al terzo rnpovrr.w, quanto è ro11senlilo alt'art. 37. nrroga ollr norme sull'alte=:~a rlrllr. ca11c. ,\t"t. t:L - ~ella zona interna della c:itiù. cll'll'l'lllina~a "omc· all'art. :!i, l'tll'Ù in f:woltà del Podel'tù. perm<'ttcr<• c•lw .siano sn· pcrat<' I<• altezze <"otH•<•ntite dagli art. :n. ~!> ...io, 11 _e· t~ 11110 :ul 1111 mnssinio ili mt. :m ,. 1wi limiti <li un metro <h mag~101· altPzza 01tr1• l liiuil• di distanza di cui ai numeri 10, 11 e 12 .11ot1 a11110 e~Rere ridotti in rapporto n. strade e t~atti di strada. \lH· uhh1nno andamento nl· timetrico 0 plnnitnetrico _Parhcolarm~nt~ acc1dent.at.o. . . n provvrdimenlo è disposto su richiesta degh mte1 cs_snti dn.l ,çap0 ciel Compartimento pe1· la viabilità, per le strade stati1\1, o dnll 1111-tP· gnere Capo dPI Genio Civile, per le altre str~de. . . . Per le piantagioni in località ad uso d1 1111h.hh~o 1_rnssl'gg10, .11' distanze dchhono essere stabilite in conformità dei JHn111 approvali cl11ll'n11torità competente. . . . . . . .· f.: in ogni cnso virtato cli esegmre costrnz1om. o. pin1~l!1g1?111, .srn pim• os!wrv:uHlo le di~tanzr indicate nelle prcccd~nh d1spo!!1z1om, q11.rn ,1o ~i trntti di costr11zioni o piantagion~ it~ .corr1spon~cnza .<icl~c curve: !!trndn.Ji di rngP,:iO infr_riorf' n. c~nt<:> !lle~r• •. di mcr!>C•, b1forcaz1om, e. ogni qimlvoltn. sin r1conosc11.~to,. a g1~dmo .ms~ndacab1lc delle co~1pctcn.ti ~11: te ritìt che tali costruz1om o p1antag1om poss~no ost11;coln1 e o r!dm r1 iJ1 cn~1 po visivo neçessario a salvaguardare l'mcohnmtà delln circolnzione nel tratto pericoloso. . . . L. · li contravventore è punito con ammenda dt Lire cmqnontn n ll'C duemila. J i mt. :!l o~ni dnl' uwtl'i di rnai.:· ior lar~hczza, dello spazio .wtistantf' olt1·c i mt. lfl; e ciù quando .sentito il innl'rc della <'ommisl"~On~ it?ie~1ico c.dili;d.a, la. ec~llt'('l"~iou<' di mag;!iort• altezza 11011 1n·<• ;.:-rndtl'ht .1 e~t<'t1c-a sia 11c•1 1·1.u.11an1i dcll'ediffrio <"Ollsi<lerato l~•· ~e lStesiso, s1:1 111 rapporto c·on gli <•<liti<-i 1·ostituenti <·on <'sso il 1111:t1lt·o urbano. , Nella zona estcl'lla della <·i ltà. <leli mita la c-ome .sopr.1 1'- 1let1 o. amml•i-so l'he gli l'difici posi-:1110 1·aggiu11ge1·e un 'altezza s111w· nore •~ m. :.!~ fino ad un massimo di 111. :JO (1). c:onisentendosi un 1111·· tro di mnggiorl' altc•zza all'<•ditido per ogni due m<'tl'i di n1:1ggio1·<• la t·glll'zza sl!·:ula le• olt l'<' i :.? l metri t2). l"~ra . .soT,\. :-- l.1· di:io11c di 11w•sto articolo ha dato luogo 11 i11tr.rprl'la zw111 rslt'!l.~Wt', sopraltullo dll prnt1• rii coloro rhe volevano intenderlo 1·pmr. un mcorayyum1e11to ad 11110 .~frullmnrnlo, anr.he pili intr.nsi1io del/ att1~ale,. dcl 1111rleo r1•11/rnl1• dr.Ila cilltì. Sì è ritenuto chr baslasSI' il .q;d1~1sfacmu•1!to l/ri rrilrr~ 1•sll'liri irt<lic0:li .nell'articolo pel'r:/1è s1m:rn alI ~u 11 Podrsta 11r/lr1 :0110 111/1•nw rlt'l/a cilla dovesse dart• la ro111·es.~ion!' tl1 ray(fitmynl' mt•ll'i :m di n/11•:.:a. (1) C_ou cl('lilwr111.ionr podrstarilc J!) apl'ile 1!>34-, a1>Pl'O\ atn dallu 1•. P. A. 111 s1•<111ta fl nmggio IU:H. 11. ;{G8a, l'altezza massima è stata 1•lr\.Uta da ~ n :m wctri. , (2). Le 11wt iva1io11i drllu drliheral\ione :?ì dicembre IH23 con cui il Lons1~1to .comunnh' 111odiflcnrn l'articolo sono le seguenti: L1 Gnmta Connmnll' è vc•nuta twlla com·inzione che sili 1l'ora ~i 1lcH1. co!1se11tire al Pode!?tà cli co.nce~err che si superi l'altezza di tn. t-i, o_r:~ m.chcatn. come: 111·1~s1.111a n.cll articolo 37 del. vigente rcgolatncnto edihz10, m tutti q11t•1 casi m c111 dn tale concessione non derivi alla cit::1 pregiudizio nei rispetti igienici c·d estetici. Per tutta In zona drl territr.rio del Comune cl1e si trova <'"ll'rnn alla li1wn. .<le!ln \'CC~hia circon\'allnzione non può ec;istere prcoccupa7.io11e c;otto questi ~1f?ltai:<11. L'nmpiC'na delle arterie stradali, la larglwzzn d1 crilni con c111 11. p1~1110 rcgolatçire è stato concepito danno pieno nifhlnmt•11tn che solf:ll 1l r!spetto del1'1gic11e r.1~11 sorgerebbe pregiudizio nnd1c ove si consentissp d1 superare In trad11.1onalc altez7.a di metri :?4. Nl'i riguardi 1•stctici In Ciunta municipale crede dì 110\ c1· 1ilevar1• c~nne appunto in q11C'sla porte dl'lla città quasi tutta <li reCl'lllt• forma;1.10ne, 11011 esista alcuno di q.1ei quadri caratteristici dei quali ::;i voi·· •:cb!.><•. gclosameuto cOll!Wrvnrr. ~li clementi essenziali per 11on snatu1.Lri· I arnh1e11~r. lmdìzio11nle rnila11ei.c. Qui tutto è nuovo, <Jlli tutto tt~nd1· l'Oli fervido anelito all':wvcnin', qui si erea In. cittù di dommiì. Ed è hen natural? rhe qui :;i fon11i, ron r1lifici <'he rispecchino k caratt<•1·ìslic·h1' co;:;trultlve <'<llll'l'lltitl' alla moderna tecnica, il quadro 1lr.lln num·n :'lhlano. . Si aggiun~a eh~ lnrldo\.P si Honn formale arterie stradali vastissimi', e n presumersi cllf' 11 l'OllHenlirc In costruzione di edifizi di alkni1. 111ag~ion: d~l~'a1tualr contri11uii-<·n a c1·e:·rc mm maggiore armonia lii prnJIOl'Z~om !Il c~11fr011to di. quel ehc oggidl avviene, come mostrerebbe lo. pratlCa. esp,•r1enzn. <'OlllJH~It:i in alcune città estere. .. Qu~l~ra .t1!lti~vm s11i;s1stesse q11ulche preoccupazione nei riguardi estf•. t1c1 ed 1.g1enic,i s1 fn presen_te che In proposta della Giunta 1 er misurn prudenzi~lc. s1 cu.n!~l~ anzitutto del voto che sui progetti dovrà dare• la c.omnuss10.nc ed1lmn,. vot'? c~1c !errà certo nel debito conto gli 1•vf'11tuah rapporti che 'lursh echfic1 d1 altezza. maggiore dell'ordinaria. potrebbero ~vere <:ol ciupdrn .ur~ni10 e. s~pra.ttutto provvederà ad impedir<• la formaz1011e dt 11nn·1 n11cl1 eh fr(lnltsp1zio che ~i ele\'ino sopra le costn1- 38 S9 Cosi non è: ove non btt1>las.~1· la ll'l/i'ra tlr/l'arlirolo co~I romc 1" e~presso, la lettura della relazione determina la necessità di procedert• con grande cautela in simili concessioni nella zona interna della cill<i, soprattutto in considerazione del già notevole agglomeramento di costruzioni che vi si veri{lca. _Pertanto nei riguardi puramente iqienici si. seguono in pratica per lo più alettni criteri che tendono a disciplinare i desideri eccessivi della .~pef:ulazione a conciliarli coll'interesse generale. Una limitazione alle concessioni di. altezza può nascere dalla for1~a _dei co_r~ili _in. quanto. ~ s_tabili~o_ che in rela:ione appunto alle spi• crnli cond1:aom nsullanlt pei cortili potrà o no il Podestà aderire al/1 richieste di concessione e stabilire anche per questo caso prescriziom più restrittive di quelle stabilite per casi ordina1·i dall'art. 74 Regol. Igiene. Tali prescrizioni possono consistere nel richiedere una super/I cit> di cortile maggiore clella quinta parte che lo recingono, nel ricl1fe. etere che una delle pareti del cortile sia pili bassa delle altre cos! da favo rire il soleggiamento dell'edi'fìcio e via via. Tutto ciò in consiclerazionr che la regola ordinaria sancita dall'art. 44 Reg. Igiene se vure giù in molti casi risulta difettoso, diviene rapidamente insufficiente quanto più si a!Lmenti l'altezza delle pareti che circuiscono il cortile e però è necessano apportarvi quei correttivi cl1e la pratica consiglia. Lo stesso vali' per le cl!iostrine. :.Vei 1·iguardi estetici poi la concessione di sopralzo può essere li- zioni finitime, coll'imporre, come le viene data. facoltà, il risvolto dellr corniciature parallelamente alle linee di confine. La Giunta per le considerazioni suesposte è quindi d'avviso che il hmite massimo delle costruzioni per la zona dcl Comune che va dalla linea. della circonvallazione all'esterno, essa linea. pure compresa, poss~ raggiungere m. 28. G~~ edifici contenuti in questa zona che prospettino strade Jarghr n~n p~u di metri 24 avrnnno le altezze consentite dalle norme già oggi vigenti. Qualora gli edifici prospettino spazi più larghi di metri 24 si consentirà ad essi un metro di maggiore altezza. ogni due metri di maggiore larghezza stradale conforme a quanto mostra. il prospetto seguente: Larghezza della strada m. 2.5 altezza massima degli edifici m. 25 )) )) )) )) 28 )) )) )) )) )) 26 )) )) )l )) 30 )) )) )) ,, )) 27 ,, )) )) li 32 Il )) )) )) ,, 28 Per la zona interna della città, quella. cioè compresa. entro la cerchia delln. circonvallazl.one, l'Amministrazione deve andare assai guardinga nel consentire deroghe dalle norme regolo.nli l'altezza dc~li edifici. Non possono qui certamente militare a. favore di una maggiore al tezza tutte le ragioni che sopra furono esposte: chè anzi l'agglomeramento già notevole delle costruzioni, lo. necessità di non pregiudicare· con concessioni eccessive la esecuzione di arditi provvedimenti ùi piano regolatore, la convenienza. di rispettare le peculiari caratteristiche dcl quadro urbano e sopratutto il riguardo che si deve ai più insigni monumenti della. città nostra che potrebbero venire danneggia.ti dalla vici nanza di edifici di notevole altezza dovrebbero impedire in questa zona, in ispecie da.te le condizioni della nost.ra. città, l'esecuzione di edifici di altezze maggiori di quelle ora. consentite. Non vuole però l' Awministrazione comunale escludere a. priori concessioni dove ciò possa essere consigliato do. speciali condizioni, e sopra tut.to quando la costruzione di edifici come quelli di cui si discute, pos sa tornare di decoro alla città, e perciò crede che si debba rimettere ogm concessione a superare i metri 2.1 e raggiungere i metri 28, alla facoltà del Podestà., il quale sentirà in proposito di volta in volta il parere della. Commissione Igienico Edilizia appunto perchè risultino tutela.te le ragioni dell'Igiene e quelle dell'e~tetica. mitata dai rapporti chi' l'edificio ha cogli altn edi'fìci che lo attornianv P eh~ con esso costituiscono il quadro urbano. Il regolamento ha voluto Ht1}-cire, almeno nella parte vecchia della città, il principio che un ediJlcio non puù e non deve consiclerarsi a sè, ma nei rapporti cogli edittci ad esso vicini. Molte volle ttn gruppo di edi'fìci che presi singola1·mentP non hanno varticolare pregio costituiscono un magni{tco qua1/ro rlie sm·ebl11• delitto distnLggere (esempio tipico: la piazza delle Erl>e di \' erona). Tale quadro non è tutelato che assai limitatamente dalle legai italiane. Perciò, eccetto che pet gli edi(lci elencati nr.i cataloghi ufficiali, non è possibile impedire le stonaz1oni cl1e un ediflci_o m.oderni.,simo anche per sè pregevole può portare in una verrhw tranquilla piazza dell'antica cill<i. Poir11è però si è in tema di conccs.~ioni olll·e quanto il regolamento consente, il Podestà si è riservata la facoltà di aderi1'e o meno alle richieste tenendo conto anche di questo criterio, che ripetesi, mira a consernare per quanto è possibile ·illa parte vecchia delta nosl>'a citt<i In sua caratteri.çtica fl.sionomia. Va notata poi che 1·csta ferma in oyni caso per edifizi di 71articolarr irnportanza artistica, specie se destinati ad uso pubblico e 7nospicienti vie o ~Jl~zi. pubbl~ci !li larghe:.:;a .mperiore a m. 2-~ la fr11·oltà di otter11•rr• magywri concessioni. Qunnto sopra, ad Prce:;ionc di ciò che si è detto nei riguardi eMctici, dovrebbe ripetersi per la zona esterna della città. Qui non occorrono speciali concessioni del Podestà, che nel. caso 71recedente può consentirP o neyare il raggiungimento di alte;;:;e superiori a m. !?4. Qui il r.ostn.Lltore puf) ottenere senz'altro la concessione quando si trovi nei ca,çi pre1iisti da/l'articolo :stesso. Solo il Podestà può limitare la concessione, allo sco710 che non si· formino muri di frnntispizio che sovrastino le altre fabbriche, o cortili o rhiost?·inc in cattive r.011dizioni igieniche. Per la 71ortata di tali limitazioni vale quanto si è detto pel· la zona internn.. Va in'fìne notato elle la concessione è data sop1·atutto agli edi{lci rhe fronteggiano la ,çtrada. Dal testo dell'articolo uno della relazionP tippare come la concPssione <li altez:;a del fabbricato verso le corti r chiostrine sia quasi co11side1·afa come una conseguenza delta concessione di altezza verso la strada. Tanto vero che L'aUezza verso la strada può es.~ere limitata .çe il cortile non permetta la forma:ione tli locali verso esso prospicienti in buone condizioni igieniche. Ne deriva che in pratica non è consentila ve1'So IP corti un'alle:;za m.aggiore di m. 24, salvo nei caso che la fronte verso .vtrada possa fruirr tiella ronre.çsio1u• di raggiungere maggiore altezza. Spesso allorquan<lo si dcna stendere ·un progetto pel quale si vuo/1> invocare la concessione di alt,.:;:e superiori alle normali, il tecnico di'· sidera conoscere preventivame1tle se o meno nella località in cui si proqetta L'edi'fìcio sia amrnissibilr tale roncessione. Poi.cl1è, come sopra si ~ detto, il diniego aUa conce.~.~ione cla 71arte dell'Autorità comunale pu6 dr.rivare .<la d1~e ord_ini di preoccu-pa::ioni, quella estetjca, e quella igie11ica rin voglw et•1tnrP spreco di tempo nello studiare progetti che, purè apprezzabili nei riguardi estetici, poi potrebbero essere respinti per ragioni d'igiene, ~onverrà pro<luca ali' Autorità comunale istanza corredata <la tipo ii~d1ca111e ,çcl1ematicamente le alte:::ze che si vorrebbero rn.ggiungne, chiedendo se in linea igienica nelle località in questione potrebbero essere arnmp,çse le altezze progettate. L'Autorità comunn.le sente la Commissione edilizia che esamina allora il progetto esclusivamente nei riguardi igienici, e ove il voto sia favo-revole ne· dà comunica:ione all'interessato, riservnndosi com'è naturale il giudizio sull'nmmissibilità della deroya richiesta nPi rigurzr<ii rstetici a quando 11 progetto venga presentalo completo e interamenfr 1/efi.nito 40 41 Qnauùu :si ti-atti di editici ai quali 1Sia eon:-;eutita un'alH•zza ve1·Ho la strada <:ornpresa fra mt. 21 e mt. :io e tali edifiC'l ~iano eretti all'angolo di due spazi pubblici di l~nghezza d iYe1·sa oppu1·e prospettino due tratti di spazio pubblico contiguo e di larghezza di''eri-;a e la fronte Ye1·so lo spazio più largo abbia l'e:stensione lii almeno 7 metti, si ammetterà che la maggiol' altezza !'he l'edi1ido può avere Yerso lo spazio più largo possa eonlinuare nella fronte prospiciente lo spazio più stretto, limitatamente ad nuo sviluppo della fronte non superiore alla metà clella l:trg-hezza 1lella da più :stl'etta. Sarà sempre in t'acoltiì del Podestà. impone i in·ovn'ùimeuti necessari perchè sia a:--sicura to il rispetto delle nornH' estetiche ed igieniche, anche più restrittivamente di quanto ~ prer·writto, nei casi Ol'diuari, dai vigenti regolamenti, Hopratu1to per qnnnto l'igmu·da le disposizioni dell'a1·t. 39 ecl allo S<'opo di e\·itare J:t formnzione di mmi nudi di frontespizio che sovrastino }(• alt1·e costruzioni e la formazione di cortili e chiostrine che non ~arnntisc·ano le mi~lio ri condizioni igienicl1e dei loca.li che vi prospeUano (1). Il Podestà pofr:ì imporre tutti i pronedimeuti n<><·essari •l p1·e,·enfre pericoli d'incendio ed a garantire un sufficiente appronig-ionameuto d'acqua. Ogni altra derop;a alle uorme pe1· l'altezza delle ('URe, uon puù e>R!-it'1·e consentita eh<> dal Podestà, sn conform<> parere della f'ommissione Edilizia, e Rolo p<>r <>difici cli partirola1·e impol'tanzn :nri- ' ' ... } i-;tica c-011 spe<:ialt• l'igua1·do a q1wlli d(•stin;tti :lll 11:-;u pubblico o proi-;picienti 'ie o spazi pubhl il'i ili larg-hezza superio1·e ai metri 2-1. Per la, coneessione tli maggiore altezza eutro i limiti regola11wntari, giustiikata da l'<l~ioni di esteti<'<l o <li de<'oro edilizio che 1lia luo~o per qualsiasi Htolo a reddito Jll'i woprietal'i, tòarù doYu ta la. seguente tassa edilizia : Pel' ogni metto cnl>o di soprn t•lcvazionc al di sopl'n, del piano cli ma~i,.i111a altezza regolameutal'e e normilie, ealcolantlo il volume c:ircosC'l'itto ùai nnn·i est(•t·ni e dalla copertnl'a c·on t<>rrazzo o c·on l<'tto (\'110lo per . pieno): l l ln :-;tr:tde o ]Jinzy,e <'l:H•sifkate 11rllu pl'imn e sceoncla cntegoria nel rt>p;olarn<•nto oc·c·npazionc xpazi ed nree pubbliche per m('. L. b,jJ In strade o piazy,e !li tr1·za e qnartn <·ate~oria per mc. . » J,::) In strade o piazze di quinta e xei;;ta C'atep;oria pe1· mc. . » 1,Nel raso cli stahili in nugolo a !lue o più ~rad<>, la ta~r-n donù 1·iferfrsi alla vl:i o piazza di catep;odn più elPrnfa. Alte.~~a dcli<' case ril'O.'llr11it<' o l'iformato. A1·t. H. - Per l<• 1·iC'ostruzioni e I<• radka li t ra::;fol'mazioni !lPlle ('afie esiste11ti don<11mo osHervnrHi le altezze p1·e:";critte per le <'ai;e di nnoYa C01'trnzionf', R:ùro il diHpo--to dell'al't. ;;. I > ( l) La modificazione di queste disposizioni fu determinata con de- creto podestarile 29 uprile 19'.27 sulle motiYazioni seguenti della Commissione edilizia.: « Il primo capove1·so dell'al't. 43 dù. facoltà o l Pociesll'1 di permettere che nella zona interna della città siano superate le altezze normali fino ad un massimo di mc>tri 28; e ciò senza che si tenga conto alcuno della larghezza dello spazio Yerso il quale l'edificio prospetta. Sembra alla Commissione opportuno che venga esplicitamente fi!'sato un rapporto tra la massima altezza, do, ass<'gnnrsi ai fabbricati e la larghezza degli spazi nntistanti, affìnchl• 11on si prl"suma <'hC il Po<lc!'tu po><sa accordare un'altnza di metri 28 in qualunque lnogo, creando illusioni sulla possibilitù di fabbricare edifici alti V<'l'SO le vie anguste, con evidente danno dell'igiene pel pregiudizio sempre maggiore che derirn dall 'agglomernmento della. popolazione nel nucleo interno della clltà. Occorre pure disciplinare il risvolto degli edifici che su pera.no i metri 2·i di altezza verso vie chP non consPntono tale altezza. Per gli edifici sino all'altezza di mc>fri 24 pro\'vede giù l'art. :39, che permette di risvoltar<' verso la via più stretta r·oll'altezzu competente alla via più larga per uno sviluppo di lfi metri. Pc>r gli Nlifici l'all<'zza dei 11uali è compresa tra metri 24 e metri 28 potrebbe C'!'scre pregiudizievole all'igiene il risvolto esteso a uno svilupj)O di 15 mctJ·i quando non c;j trattasse di strade nmpfo. La Commissione Edilizia muva altra volta adotto,to il criterio di "·ietare il risvolto con altezze superim·i a metri 24, ma tale provvedimento portava facilmc>nte a soluzioni architettoniche contrarie alla. estetica. Sembra perciò opportuno che si conceda di rffettuare il predetto risvolto, ma per uno sviluppo non superiore a metà della larghezza della via più stretta. Tale provvedimento sembra possa tutelare in NJUa mi!rnrn le ragioni del decoro <' del'igimw ». C.~PITOLO VI. Opere esteriori ai fabbrica.ti. Rispetto alle esigenze del decoro edile. A.1·t. J::> (1). - Tutte le parti degli edifici der.;tinate a rimane1·c \'isibili permanentemente da vie o spazi pulJblici ed in particola1·e i muri di frontiRpizio in sopralzo l'ispetto agli stabili limitrofi, Ù<'Yono con Rpeciale riguardo al luogo in cui i-;orgono detti edifici, cor1·ispondere alle N;igenze dcl t1ecoro edile per ciò che si riferisce ai materia.li da impiegarsi, nlle linee ornamentali, nlle tinte, alle d<'1·orazioni, ecc .. <'hf' oltre :111 ei;.sere p<>1· se stesse decorose e rispon rlenti <llle esigenze estetiC'l1e, do\'r:mno and1e armonizzare coi ma1<>riali, con le linee, decorazioni, tinte, ecC'. clegli edifici vicini, con speciale l'ignardo alla eventuale importanza artistica, di que~ti. Dell'oE;serrnnza di tale norma è per ciascun edificio l'esponsuhile il pi oprietal'io, salvo quanto e~ tj:abilito dal 2o comma <lell':n 1icolo -U. (1) Modificato con dclillcraziouc 1'i dicc1nhre 1925. \ edasi relazione in nota all'art. .n. 43 42 Chi anche con corpi di fubbdca intemi intende supera.re l'altezza competente ai caseggiati prospicienti la r,;trada in relazionP alla l.arglu.'zza del la strada stessa, dovrà arretrarsi dai confini di propr1e~à _in modo che ogni faccia dell'edificio possa. decor~trsi s<: condo tipi da appl'ovarsi dall'autorità comunale. . . .~hiunqu~ per qualsiasi ragione, superi l'altezza delle front i stabilita dall art. 3? dovrà per tutta l'altezza superiore all'altezz:t pred~tta ~rretrare 11 proprio fabbricato dal confine per almeno :: meti·: _o 1ustemare questa parte in modo che possano risvoltarsi Jp <·orruciature e la ronda della parte di edificio superiore all'altezza normale. .. ~~ pareti d~J~'edificio ?flerte com~nque alla pubblica, vista o v1s1_bih da .luoghi JrequentatJ clal pubbhco, come strade piazze ferrone, corsi d'acqua. e simili, don-anno essere manten~te costantemente in buon ordine . . ~ in Ia_coltà _clel Comune ingiungere sistenrnzioni di fronti di ed1:fic1 elle s1 trovino nelle condizioni indicate nel p1·esente articolo anc?e quando si tratti di eclifiri giù, eRistenti nna data di appro: vaz1one del prei;;ente articolo. Limite di spoi·genza rlellr decora.d oni. Art. ·16. - IA> cleeorazioni degli Nlifici e gli infissi di qualungenere fino _alJ'~ltezza di ru. 2,20 dal suolo pnbblfro, non de' ono Rporgere più eh mm. O,OJ sull'area stradale. . Lo zoccolo non potJ"à orcupare m•i-;stma parte rlel snolo pubhllco (1). . ~ però ~ fa{·oltà del Podestà di consentire, fermo l'obbligo dei com~enSl dovuti. per ogn_i ?<'cupnzione, t1.>n1poranea o permanent~, a~e~ p_ubblica,. speciali concei;;~ioni a d<>l'oga dell<> precedent1 d1spos1z1om, o se ricorrano, a suo giudizio e su confol'lne parere della Commissione edilizia, circostnnze speciali. ~ue ?1 Collocazione di insegne. Art. 47. - La. facciata clei fabb1·fra ti di nnovtL costtuzione con locali de$tinati a negozio, clovrà essere predisposta per Ja, coÙocazione delle relative ditte ed insegne, d1e dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti d<'lla facciata stes~a (2). (1) V. art. 97. (2) Con .de~iberaz~one 31 !lgosto 1927 il Podestà ha determinato quan- to segue nei r1guard1 delle irn~egne luminose: Art. L. - L'applicazione d'insegne luminose in qualunque forma escluse l~ l!J.Se_gne ~ _l~ttern tr~~P~~enti, che vengono cioè rese luminosr CO? sp~ciah d1s~os1hv1 non Y1s1b1h dall'esterno, oppure visibili, ma. di· ch1arab. tollerabili caso per caso dalla Commissione edilizia è esclusa d~lla Piazza del Du_om~ e da quegli altri pu.nt~ della. città, che l'Autontà Comunale, sentito Il parere della Commissione Edilizia municipale ('011tor11i ri<'llt a)I' rl 11rc. Art. 48. - Ve1·i..;o la pubblica Yfa, anehe per i fabbricati co~truiti in arretramento dalla linea stradale, i contorni delle aperture di por1 e, botteghe e :finestee, i coprifnscia, delle cornici d<'i ,·m·i piani e simili, de•ono essere in pietra nn tnrale o n rtifìcia le <li pro,-n tn solidità o in terrncottn. Zoccolo. _\rt. 49. - Lo zoccolo, cosi delle ca~e come dei muri di cinta. deYe essere costituito da lastre o conci hn ora ti, di materiali duri e resistenti, e avere un'altezza di almeno m. 0,60. Questa, disposizione vale o ncl1e per i fabbricati costruiti in ar1·etramen to, quando la zonn <li arretrn mento non \'Pnga recinta. e della locale SovrinlPn<lenza n1 ~Ionumenti dichiarasse zone di rispetto tiOlto tale riguardo. Tale esclusione si estende anche a que~li edifici e luoghi della. città nei quali le insegne luminose risultassero visibili dalla sede strada le delle zone di rispetto; Art. 2. - L'applicazione di insegne luminose nel resto del territorio cittadino è soggetta alle norme seguenti: a) Le insegne che non siano interamente ad altezza supexiore di m. 15 dal piano di marciapiede, dovxanno essere, senza eccezione, a luce fissa e non abbagliante. Sono vietate le insegne luminose cosi dette a ventola o comunque sporgenti ad angolo sulla sede stradale ad eccezione delle insegne occorrenti ai seI"Vizi pubblici. b) Le armature delle insegne doYranno avere consistenza tale da non generare deturpazioni nell'aspetto dccoxativo dei fabbricati a cui verranno applicate, nnche nei riguardi dcl loro profilo, a giudizio della Commissiono Edilizia; e) Le insegne che comprendono figurazioni, disegni e simili (e non si limitano quindi a. semplici leggende) non potran~o .essere ~J?~h cate se non previo esplicito voto favorevole della Commissione Ed1hz1a . .\rt. 3. - Nelle località seguenti della città: n) Piazza Mercanti; b) Piazza S. Fedele: c) Piazza. della Scala; d) Piazza. Cordusio; e) Piazza S. Arnbrogi'l; f) Piazza dellti Rosa; g) Piazza S. Sepolcro; f'1) Piazza S. Alessandru; i) Piazza Fiume; l) Piazza. Belgioioso; m) Piazza Oberdan; e in quelle che l'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia avesse a designare, le insegne luminose dovranno essere sopra gronda degli edifici in fregio, e avere altezza uniforme fra di loro e<l egu!lle dal suolo stradale per tntte le fronti che circoscrivono la località; intendendosi a. tale effetto che la concessione di una insegna risulta. vincola.Uva nei riguardi dell'altezza per tutte le insegne che in prosieguo di tempo venissero apposte nella stessa località. Sono escluse da questo località lo insegne a luce abbagliante o intermittente e quelle a figure o disegni. Le insegne attualmente esistenti, an<.'he se regolarmente concesse 45 44 b'acol11ì di rietarnc la Ha leoni. .\.l't. JO (lJ. - l ln1ko11i e lenazzini, penl.lili, isì aperti che ehiusi (bowwindowN) p1·o:spicit>nti spazi pubblici, devono avere il pia110 della soglia ad altezza non inferiore ai m. 4,20 dal piano del mal'· !'iapiede sfradal<.' e una .sporgenza non maggiore di m. 1 20 dalla d'i }ll'opriet:ì o, in t·aso cli edifizio C'Ostruito in anetramento, ' . I mea non maggiore tli m. l,30 clal massimo sporto dello zoc·colo. I balconi d1iusi debbono m·ere dagli edifizi C'Onfinanti una ùi:-.tanza non minore di tre metri. l I Podestà può per speciali i·agioni archi!etto11icbe e su coufornw parere cl<> Ila <.'ommii:;sione <>clilizia. consen1 fre dc•1·oghe alle norme predette. . .\OTA. - E_ evilfrnle rhe a1nmellemlosi la liista11za tli m. :J dagli edifìet confinanti, si virne unpUcilamente a stabilire la minima <listan ::a tra i. balconi chiusi di due diverse 1n·o7Jrietà in m. 6. Quindi allorquando mlerven{la analoga r011ven::ione tra i confinanti, ~ 7iossibile che 1mo dei due confinanti costruisca il suo balcone a meno di m. 3 dal con/I.ne, purcliè l'altro Ri ohblighi a rostrnire il proprio bnlconr a m. 6 da quello dl'l t•icino. dovranno uniformarsi alle 111·esenti nonne e le relath'e concessioni si inl~nde~o.?no pertanto senz'altro revocate alla rispettiva lego.le scadenza p~ù v~cma; altrettanto dicasi per le insegne funzionanti nelle località cittadine che veuissero comprese nelle zone di rispetto o di limituzione <li cui all'art. 1• e all'art. 3o. Art. 5. - li t'ilascio delle concessioni di in!'legne luminose dovl':ì effettuarsi a mezzo della \zienda Municipale delle Affissioni. (1) La proposta cli modificazione era accompugnntn, dalla seguenlP relaz10ne: L'Ufficio Tecnico municipale con l'eferto 25 febbraio rn2;; avunza\a la seguente proposta: L'art. 50 Regolamento Edilizio, COfiÌ dispone a. proposito dei balconi chiusi: « 1 balconi chiusi dehbo11n a\ Pro dagli edifici confinanti una distan" za non minore di 8 metri. '\011 potranno rssen i balconi chiusi in }Jiù u di due piani consecutivi >>. Tale disposizione, ritenu1a lu. mupiezza. normale delle fronti dei lotti fabbricabili in circa n1. 20, c:quivale pressochè a 'ietare la costrn1.ione dei balconi chiusi, mentre in taluni casi, come, per esempio, quando la fronte è orientala verr;o 1101·<1, essi possono costituire un buon ripiego per ottenere qualche raggio di r;ole a locali che ne sarebbero privi. Si osserva poi eh~ in linf'u estetica non è forse clesiderabile, nella generalità dci casi, che si ahhia. una li11eu di balconi chiusi solo al centro dell'edificio, mentre tale elemento decorativo per lo più si giova di una disposizione simmetrica. Anche il diviC>to di costruire balconi chinr;i in più di due piani consecutivi in generale dù luogo a r;oluzion i non lode \'Oli nei riguardi estetici, e ap'punto P<'r ciò In Commissione Edilizia, con suo precedente voto, :immise che si potesse derogar<' da quella 11orma quando esteticamente non ne venisse danno. :.VIa 11er quanto riguarda le• distanze dai couflni potendo e,·eutualmente insorgere reclami da parte di terzi, occorre che, qualorn la. Commissione Edilizia dia voto favore· vole, esso venga sanzionato con una. rC'golare modifica dcl Regolamento, prc;vie le u pprovnzioni di legge. La Commissione lgienico E<lilizia emelte\'a su q11e!'lta proposta il sPguente volo: l'O.\lr11~io11c. .\.1·t. :Jl. -- X<.'lle Yie la1·:rh<' meno <li l:! meti-i la <·ostrnzione dei halconi o tenazzini ap<.'rti pnò ri-;:;;e1·p lirnitntn o \•iet11ta; quella dei hnlconi chiusi è 1-;empre vietata. In <lette \'i<.' il PorlPi:;t:ì puù limita r·r :rnc·IH• la sporg<>11za delle (·or·nici di ~1·onda. Latrine e abbu ni t'i.r;ibili da ~prr:i pubblfri. .Art. :):.!. - Non Ri possono costruire lntl'ine sporizenti dai muri rn· confiet·Yare quelle già eE:istenti, quando siano Yisibili da spazi pubblic-i ; nl' posxono conserval'si quelle che diYengano tali in se~uito a modificazione del fabbricato, fatta eccezione. in questo caso. di quelle dh;post<• in c·olonna a gl1is11 cli torri chiuse, quando siano decorosamente collegate col resto dell'edificio. Le finei-;ti·e Nopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in a1·monia cou la d<•corar.ione della fronte o del tt'tlo. non devono es· . <>re YiNibili dalla pubblica Yin. Ripari ai tetti inclinati. _\rt. :sa. - I tetti che pe1· la loro i11C'liuazionc o eHposizionc• possuno p1·0Yoca1·c• caduta •li neve> don·anno e1;sere mnniti di ripari <Hlatti (1 ). Ooc:riolaloio. - f'a11afi di r1ro1ula e tubi pl11riali. ~\1·t. 5-l. Le> gronde> in struttum 111m·aria d<•bbono <Were il fronrnlino t·oRtr·uito in pieh'a natura](' o arii1iC'inlP di provata so· li<litù, o in tena<'utt:i. ed <'i-;~er<' munite di c·mw li tli mat<>riale im· ]lt'l'lll<':thile Jlt'l' lo l'C':tl'ÌC'O cl<.'Jle :H'QlW JllO\ :lllf'. Dni !':ITI:lli NlHldetti « La. Counuissione Edilizia. convenendo negli nrgonicnti li\'Olti ltella rclazio11e dell'Ufficio Tecnico, esprime il voto che il capoverso dell'artic·olc 50 negoli1mrnto Eciilizio relativo ai halconi chiusi ,·cnga modificato come segue: «I balconi chiusi dC\'Ol'O an•rc dagli edifici C'onfi11anti 1111a distanza nou minore di :l metri. " Proponesi 110i di !'loppt imen· il resto <lei capoverso l'elntivo alla limitazione dei h<• leoni chiusi a. 11011 più di due piani ronsecutiYi ». La. Giunta, convinta. dell'opportunità del pron·edimento, invita lo Onor. Consiglio ad appi·oval'lo, votando la scgnenle PROPOSTZIONE Co11siglio comu11ale, sentita la Giuntu, delibera di Hbrogarc il .. commn. secondo dcll'al"t. 50 del Ri>golamento Edilizio, sostituendo come segue:l 1 c1· con fì nan t'i una d'is lan" ba.lconi· e11·ms1· d evono avere d agl'i ed'fi za non minore di tre metri. Resta ferma la dizione dei commi primo e tC'l'ZO dell'articolo stesso n. (1) \'. art. 97. « li 46 41 le acque ùcrnuo t'HSl're inm1csHe negli apposi.ti couùotti Hottenanei a mezzo di tubi n •rticali, i quali, uella parti• infrl'iore, Hino"all'al· 1Pzza di almeno m. 3,GO dal piano ùi ispiccato, 11011 debbono fiporgere <lal muro. I t uui JlOll dC'rnno t l'O\':nsi a c·onta tto ('Oll le. pareti d('lla ri s1 ,ettiva iIH':tHfia tura. name~ti di qualunque geuerl' o l'<'sta urare 11uelli e1'iwtenti iseuza a\·e· re prmut preNentato al Podc•Nt:\ i relath'i clii-egni (occorr('nclo anche a c·olori) e ottenuto il nulla o"ta (1). 1'11l>a-:io11i di r1ax r· va1111c da / 111110 sulle fac<'iatc • • \1·t. :>X. 1~ \'ietato applicare tubazioni per il "Us sulfo fac· 1·iate ' 'eriso strada. "' i<; altresi vietato costruire canne da fumo applicate alla pare· te esterna od anche incas1:1ate nei muri prospicienti la pubblica via. Potrà tollerarsi la costruzion(' di canne iucas1<ate nel muro fron · rn.le quan?o Niavi applicata, per il loro intero /\Viluppo, una c·on· trocanna m modo che vi i.ia fra le due t"anne una intercupedine di almeno =~ <"<'ntimetri, nella quale possa C'ircolare l'arin (2). Riparazioni a f111J1 piu r ia/i. A1-t. :)~. - .X<•I C'aso di rottu1·a di quakb<• tuuo co11ùutto1·e <lelle :11·q11e piorn1w ,·eri.;o )a pubhli<-a ,.in , il in·op1·ietario ì· tenuto a far · 111• l't<e~uire immediatamente la riparazione. Il tubo 111·on·iiso1fo di dt'dazione <lu raute la rip<trazioue di l'UÌ sop1·a de\'e c1<Here applkato a un'altezza non minore di m. :i,GO dal NHolo e· i-porgt'l'<' in guisa che l'acqua euda fuori del mar<"iapi('de. s«> C"iò « 1·011H•ntilo dalla laq~lwzr.a d<'l man·inpiede i;tei-so. Infissi. JMoncu·o e <'Oloritura dci 11111ti. Al'l. ;J{i. - Tutti i muri di fabbrica, ad cc·cezioue di quelli in pieu·a nat m-.1 le o "tilati a pietra vista a perfetta re~ola d'arte, dernno <JUando isiauo Yisibili da !<pazi pubblici, efi1-;e1·c intonacati o convenienteuwntc clecorati (1). I muri. 11110\'i o riattati <lC'\·ono \Pliirl' i11tona1·ati C'ntro il 1<·r· 111i111• tli 1111 anuo dalla loro <·o:;truziolll!. Il Podrs1à pot rù, isolo in ,-ia 1•c1·ezio11all', 1"011;.<•nt i1·c rworogh<• :i I tf'rmine "udch•tto. L<• frouti (•1-;tc1·11p 1h·gli t•ditki forrnauti in 1·0111plci-1;0 liii c·ol'po :tl'<·hite>ttonko, "'lwttiuo t·1<1<<' ad 11110 o più propl'iPtari, clevouo ri· l'po11tlcre a tal~ unitil di c·oucetto un•hitc•ttonico, :rnd1<• IH'lll' tinte. Qualora I<' tinte 11<•i 1n·os11<•tti di l'ahhriehe o cl('i muri cli cinta 11011 prei:.<'ntiuo 1m aspetto <l<'coroso. il Jloclt>sl:'l ordi11eti'1 11ua 11 uorn c·olo1·itnnt, 1ii-s~uHlo un <'O ll ~ ruo t.1•1·mi11e per l'C'Ht'<'ll7.ione (:?) . .\'UT.1. J, a 1 innoraziune delle coloriturl' rlcl/1• facciale arvic11r st"rondo un online {'restabilito dalla A mminist ra:ione comunale, la quali" .~u vroposla d c ' (.;ffìcio terniro mtmicipale, <l~tenni~1a. annu~h~en~r , ,,.,. quali slrad r si <lel'a 11rovi•ederc ed en~ro quali termmi massu~t. Ciò allo scopo di 11tantenere la volutn armonw d1 aspetto tra le varie case di una mede.~ima strada. JJertanto non è pos.~ibile ronredl're prorog11r allr. i11gi1Ln:ioni di rinnot·o di lintrgginlurr ,\f' non r11lro i limiti prefissati dalln ,1 mmi11fafra:ione com1male. Nulla o.<ita vcr dipinture cd altri ornamv11ti. liii Aat. :>i. - .Son Ni possono eseguire sulle facciate delle caM• e altri muri <•sposti alla p11bhlirn Yii:.tn <lipint11re figurnth·e ocl or· ( I \'l'di al't. rn. :i7. 61, 97. (2) Vedi art. 97. .\rt. 59. - Gli iuiìNsi i quali debbano applicarl!i alle fronti clel1<• l'nse iu modo che isiuno <'omtmque \'hdbili da l!pazi puhblici, do· nanno, anche nei rigunrdi dell '('istetka, ottenere il nulla osta del Podestà, il qunle p1uì anc·he ri1•hiedt'r<' la pt·e~entazione del relativo ili segno. Scrra111cMi. I .\1t. 60. - 'l'ult<• li' :1Jwrturc di porle e ili hotte~hc Ye1·xo stl':l· ila devono <•si.er<' munit(' cli senmnenti che non si apl'ano ,.<·rso l'e · s~er1~0. l'ccetto la apertura vei·so l'<'sterno isia richiefita da raW,oni <l1 sicurezza (:l), nel qual cafio do\'l'anno <'ssere costruite con cau tPle atte ad eliminare o~ni moleRtia, e pericolo. Anche le finestrt~ del piano terreno non po1-;souo C's"ic>re munite ili "''l'l'amenti <"h<• Ni aprauo all'Psterno \ 'PJ'1<0 st1·:ula. atl altn1..H miJlot'P di Ili. ~.20. fiono 'ietati i l'.'ii.tf'mi di cliiui;\ua ùelle botteghe, portl' e lirwNtre terrene di cui soprn, <·on ante trasport:ibili. f.~ \"iPtata la f1•rr·at11r:1. 1·011 sC'111plic1• 11flio11f'lta <' piletta. ill'lle . V~T.:\. .- A11chP ,,uundo l'apertura v1•1·so l'clillmo è rirhicsta da my101~1 rl1 .w·ure;;~a (r~r l'se~11pio nrl caso dPi cin ematografi ) in generale n?n si ronscnte d1 aprire rluudr11de sulL'arca stradale, per l'etiidentr per~colo rlu• esse prrsentano. per la vial1ilifrl. In questi casi si concilia il rispetto. dr/le 1~orme. sa.nc1~e 11~l Jl!'Cst:ntc nrticolo colle e.çigen;;r della prl'~en;;!one .dei pencoli rhpe11ae11ti dall'inrendio, costruendo dietro le ordmar1P; rhwsurr drllr aperture, rhiusure che si aprono ve1'SO l'interno ?'tre chtusm·e montat~ su bussola, ma aprentisi verso l'esterno, entrò 1L fl.lo del fabbncato._ l'faturalmrntr nelle ore di spettacolo si lascia aperta la portn rsterna in. mo<lo rhe la sola etficace risulti la interna· nelle ori• di r.l!i11surn drll'rsnr.i:in fun:i01rn la pn1'ff1 ordi1la1'in. · ( I) Vedi anche a1·t. -'> 'i:t ì1 1• !l7. (2) \ ·edi art. (12. ?a ; 'n7. ' (:l) \'Nli nnrhP :nt. ~:l, ìl 1• !l7. 40 48 griglie e dei controrntl'i ap1·iùili ali 'esterno. <'he de,·ono im·ec'.e venir fermati con feni a c·ollo d'oea, as1o1icurati in occllioli Jii::i;ati alla mazzetta della fìneNtra o al telnio maeRtro delle ''etrnte (1). Esenzioni dalle vrcce<lenti norme. Art. 61. - Le diRposizioni di quci;:to rapitolo, Ralrn l'ultimo t·omma dell'art. GO. non 1o1ono nppli<-nhili nlle C'OF:tt·nzioni rurali e a mm·i provvisori di cinta. CAPITOLO YII. Prevenzione e difesa dal pericoli dell'Incendio. (2) Noalc e f!abbi<" di scale. - ·;çumcro delle NCale in relazione alla 1·a- Rtità dcl fabbricato. .A rt. 62. - Le ticale, i passaggi alle iseale e Je gabbie di scala de\·ono e1<sere costruite con materiale resistente• al fuoco; i gradini e i pianerottoli in lastre cli marmo debbono e1>1o1ere sostenuti da, convenienti armature. Le gabbie di srale che i;enauo quattro o più piani e che non abbiano finestre con i,;enamen ti, dPbbono c>ssc>re sopralzate di a Imeno m. 1,r,o sopra il tetto ed a\·ere in queRta parte in l'ìOpralr.o ftneHtre fncilnwute apribili; se sono cope1·te da lucernario a. vetri. qneNti dovranno essere retinati, in modo però dn non impedir<' il pai;.snggio di luce sufficiente. Ogni vano cli Rcula deve esRere in dirc>tt<l comunicazione con una !oìlrada o con cortili aperti; se que1<ta comunicazione è munita di porta, es,.:;a. !lonlÌ aprirsi dall'interno verso l'e1o1terno. Gli c>difici ad uso di abitazioni, di uffici, di depositi rommerciali, di officine industrinli, di alberghi. di sroole e di collegi do· nanno essere provvisti di almeno due NC:tle continue dalla baHe nllH sommità. opportunamente distanziate lUln dall'altra, quando l'area coperta sia superiore a :mo mq. e fino a seicento mq. Se l'area coperta è superiore al limite di 600 mq., dovrà e1o1sere pre<Hsposto un numero maggiore di srale in proporzioJtt> alla <>cc·e. 'lenza, e cioè una scala in più ogni 300 mq. o frazione, ammt>ttc>n(1) Vedi o.ncbe art. 33, 71 e 97. (2) Vedasi anche il Regolamento di prevenzione incendi del Comune di Milano nonchè le prescrizioni speciali dettate dal Comando dei Pompieri per gli edifici di altezza superiore ai metri ~4 e con.tenute in apposito questionario, in vendita presso la libreria Pirola, via Cavailotti, 16. Vedasi inoltre per le autorimesse, e in genere i depositi di carburanti e olii minerali, il D. M. 31 luglio 1934 modificato dal D. M. 12 maggio 1937 che stabilisce le norme di sicurezza (collezione legale Pirola n. 8!l5 ediz. rn:~ - L. 6). dosi di poter ritenere per trascurabile un residuo non superiore ai 150 mq., sentito in proposito il parere della. Commissione edilizia. Negli edifici per uso di ufficio o di depositi o di officine, ogni scala deve essere larga non meno di m. 1,20 (1). Pozzi degli ascensori. Art. 63. - Il pozzo degli ascensori che non sia. nella. gabbia di scala deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco. Parte dei fabb1·icati superiori ai 18 metri e sottotetti. Art. 64. (2). - Allorquando i sottotetti di una casa siano abitati, la copertura della casa stessa, le pareti di divisione dei vari ambienti, dovranno eAsere costrutti con materiali resistenti al fuo(1) Si richiama anche l'art. 66 del Regolamento di prevenzione contro gh incendi : Nei sotterranei di case di abitazione in genere si potrà concedere la detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato, ed eventualmente di quelli nec:essa!i per. gl.i. usi domestici degli inquilini, o per forni da. pane, pasticcerie e sun~li, a condizione che i sotterranei stessi abbiano pareti, soffitto e porte d1 materiale resistente al fuoco, non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione e siano soddisfatte tutte le altre condizioni di sicurezza ritenute indispensabili dalla commissione di prevenzione incendi (2) Cosl modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 1!!22. . . . La modifica era presentata dalla Giunta colla mot1vaz1one seguente (circolare 26 luglio 1922): L'art. 64 del Regolamento edil~zi~ c~sl si cspl_'ime: . . . " Le parti dei fabbricati supenor1 a1 18 metri, (compresi i tetti e le divisioni dei sottotetti abitabili a qualun(J11e altezza) devono avere pareti e impalcature resistenti al fuoco. Potr3:nno ritener~i ~e~istenti al fuoco anche le strutture in legno, quando siano - a gmdmo del Podestà - convenientemente protette ... (omissis) ». L'articolo è dettato dalla preoccupazione evidente che i mezzi di spegnimento a disposizione del Corpo dei civici pompieri non siano sufficienti per domare un incendio che si sviluppasse ad una. altezza maggiore di m. 18 dalla strada. D'altra parte la prescrizione dell'art. 64 come ora stillato nella sua interpretazione più mHe costringerebbe a rivestire di intonaco e a plafonare i sottotetti della grande maggioranza delle case che oggi si costruiscono e che per lo più superano i 18 metri di altezza. S«inza dire della gravezza di tale prescrizione nei riguardi economici, tanto più se messa di fronte al numero relativamente esiguo di incendi pencolosi che si sono verificati nelle condizioni del precedente regolamento, deve osservarsi che la plafonatura e il rivestimento con incannicciato del sottotetto rende la manutenzione difficile, sopratutto nei riguardi dE}lla tenuta del tetto. Poichè d'altra parte le probabilità di incendio sono notevolmente prevalenti laddove i sotto1 etti sono abitati, e in questo caso, di fronte all'eventualità di pericolo per le persone ogni gravezza di regolamento potreb~e. esser~ git~stifi~ata, cosi si propone di limitare a questi. casi la prescrmone d1 cm ali art. 64 modiflc&ndolo come segue: (Segue il testo sopra.riportato). 50 co. Potranno ritenersi resistenti al fuoco anche le strutture in legno, quando a giudizio del Podestà Riano convenientemente protette. Tutti gli impiantiti di sottotetti praticabili, in legno, devono essere protetti con uno strato di materiale incombustibile e diffi . cilmente disgregabile (pavimento di tavelle di cotto o di piastrelle di cemento) dello spessore di almeno centimetri 4. Jlembrature 11ietaUìche << portanti ». Art. 65. - Le membrature metalliche portanti colonne, travi, incastellature, ecc. negli edifici destinati ad uso di abitazione. di ufficio, di deposito di materiale combuRtibile, devono essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente (cemento, terra cotta e simili) dello spessore di almeno centimetri 3. In casi speciali, a giudizio della CommisRione edilizia, potrà essere richiesto o consentito un rivestimento di i:;pessore maggiore o minore di centimetri 3. A.ccessi al tetto. Art. 66. - Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto, in numero di uno almeno per ogni campata o parte di campata compresa fra due successivi rnul'i tagliafuoco (1) . A.bbaini. Gli abbaini, nel caso che le stanze in cui essi sono aperti siano abitate o abitabili, devono avere le pareti incombustibili o rivestite da strato incombustibile, ed essere ùistanti non meno di 3 metri dal muro tagliafuoco. Gronde. Nelle vie e nei cortili larghi meno di 15 metri le gronde devono essere di materiale resistente al fuoco (1). .31uri tagliafuoco. Art. 67. - I fabbricati contigui dovranno eRsere separati da. muri tagliafuoco dello spessore di almeno metri 0,25 e dell'altezz.a di metri 0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali. Se i fabbricati sono di differente altezza, il muro tagliafuoco donà superare di almeno m. 0,60 il fabbricato più baAso, quando la differenza di altez1,a, Ain inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il (1) Vedi art. 67 e 75. 51 muro di divisione deve esRere costruito in modo da proteggere interamente con uno i:;pessore di almeno 15 centimetri di materiale resistente al fuoco, tutt~ le pal·ti in legname dell'edificio più elevato. Se ~m.a campata di tetto, supe1·a i 30 metri di lunghezza, dovrà essere divisa con separazioni a tagliafuoco (1). 1 Impianti di condutture per gas ed elettriche. ~rt. 68 .. - Chi . vuole .intro~urre in luoghi di sua proprietà, o tenut~ a godunento, 11 gas illununante e di riscalda.mento o correnti elettnche ad elevato potenziale (oltre 600 volts per corrente contin_ua. e 3~0 per. couente alternata), on-ei·o eseguire rilevanti variazioru nei pre~Slstenti impianti, deve darne preventivo avviso scritto al Podestà, firmato dal proprietario e dall'assuntore dei lavori e ottenere il relativo nulla osta. ' Nonne per imvianti di condutture per gas. Art. 69. - Il pezzo di attacco della tubazione dal gas alla condotta stradale deve essere disposto in modo da poter essere facilmente scoperto e schiacciato nel tratto esterno viciniore al fabbdcato. A tale scopo sarà collocato e mantenuto sopra di esso un indicatore con la lettera G e in conispondenza a questo tubo appoggerà sopra un dado di pietra. ~ I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici, compresi i tubi di attacco dei contatori, devono essere costl'Uiti in ferro od in ottone e collocati in modo da. essere visibili e facilmente ispezionabili (2). Quando un tubo da gas debba essere incassato o debba attravel'sare una parete o uua impalcatura, ovvero un vano non facilmente accessibile (un vespaio od altra intercapedine) dovrà in tutta la parte non ispezionabile essere senza giunte e i·ivestito da un seeon?o !ubo di ferro, oppure di piombo nei gomiti, e presentare sufficienti tracce esteriori della linea. percorsa. Il secondo tubo deve es~erè di un solo pezzo, avere il diametro di un centimetro almeno maggiore del diametro del tubo interno, sporgere di un centimetro per parte del corpo che attraven:;a ed essere aperto ai due estremi od almeno au:estremo più alto se non è collocato orizzontalmente'. ~ fatta eccezione per le tubazioni che servono a condurre il gas dalla strada al contatore, per le quali l'intercapedine fra i due tubi dovrà essere riempita cou materiale cementizio non poroso (1). (1) Vedi art. 97. (2) Vedi art. 59. 52 53 Norme per gli impiant,i di condutture elettriche. . Art: 70. - Per la. esecuzione di impianti di condutture elettriche s1 dovranno seguire le norme dettate dalla Associazione Elettrotecnica Italiana. . Per le linee di condutture elettriche ad alta tensione (cioè superiore a 600 volts per col'l'ente continua e a 300 per corrente al· ternata), oltre le altre prescrizioni dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, si dovranno osservare anche le seguenti norme : a) ogni tirante, oltre ad essere isolato dalla linea se è assicurato a un fabbricato deve pure essere isolato dal fabbricato stesso; b) ~~i l.uoghi ~cc~s~ibili e .poco sorvegliati, i pali devono es· sere muniti d1 una iscnz1one chiara, che metta in guardia il puùblico contro il pe~·icolo. di toc_care i .fili. Altrettanto deye farsi per le meni:;ole sopra i tetti. Tutti questi segnali devono mantenersi in buono stato; e) i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori imi quali si abbiano potenziali pericolosi debbono essere muniti ripari atti nd impedire che si acceda ai' conduttori steAsi senza l'aiuto di scale mobili o di mez7.i analoghi e i fili debbono collocarsi a tal distanza dalle finestre, dalle terrazze e dai tetti, da non poter essere toccati ; d) i conduttori fra i q11ali esiste differenza di potenziale debbon? c~llocarsi in modo che non possano, cadendo od allungandosi, venire m contatto l'uno dell'altro. Nei casi in cui questa condizione non possa agevolmente soddisfarsi, si curerà l'interposizione fra i due conduttori di una rete di sicurezza, di robustezza 1:mfficiente e convenientemente disposta. e isolata; e) i trasformatori elettrici devono essere collocati in locali segregati e riconoscibili mediante indicazioni speciali e visibili a distanza; f) i fili delle condutture elettriche devono essere collocati tL conveniente distanza dai tubi del gas, così che sia assicurato l'i!mlamento reciproco. Gli impianti di luce elettrica debbono essere provvisti di un interruttore di facile manovra, per ogni appartamento od ufficio, e disposto vicino all'ingresso (1). cli Oondotti del fumo. Art. 71. - I condotti del fumo devono : a) essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulì· tura con mezzi meccanici e, quando non siano costituiti con tubi (1) Vedi art. 97. continui di terra cotta, grès o cemento, abbiano gli angoli arrotondati e le pareti liscie ed impermeabili al fumo, o rese impermeabili mediante rivestimento dj. materiale adatto, che valO'a ad im· 0 pedire, dove i condotti attraversino o ra!\entino locali di abitazione la filtrazione di gas irrespirabili ed il soYerchio riscaldamento di mobilio e di oggetti posti in contatto con le pareti; b) ess7re pro~isti di bocchette o sportelli per la ispezione e la, spazzatu.m, rn co~·r1spondenza, ai sottotetti e negli altri punti ove sia necessario. Questi sportelli de\'Ono essere distanti, possibilmente, m. O,~O da o~i struttura in legno, :t perfetta tenuta, e costruiti con materiale resistente al fuoco; o) essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro o d.i .qu~lle ~agipori altezze prescritte in casi speciali da altre disposiz1om o grnd1cate necessarie dal Podestà, in modo da evitare in ogni caso, che le esalazioni e il fumo abbiano a recare danno o ~o lestia o pericolo agli edifici vicini. Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature, e attraversano strutture di mateda1e combustibile, devono, nelle tratte di attraversamento, essere difesi da una controcanna di maggiore sezione, cosicchè siavi fra le due canne una intercapedine di almeno 3 centimetri, nella quale possa circolar l'aria (1). Oondottj, del vapore e dell'aria e acqua caldei. I condotti del fumo, dell'aria {'alda e del >apore debbono essere distanziati dalle travi e pareti di legno almeno centimetri 20 e i condotti di acqua calda non meno di centimetri 10 (2). ~ vietata la costruzione di canne da rumino nei muri adiacenti ai .fienili (3). Oaldaia a vapore ad alta pressione. .\.rt. 72. - Non sono permesse di regola installazioni di caldaie a .va~or~ ad alta pressione (cioè maggiore di Kg. 2 per cmq.) in ed1fic1 d1 comune abitazione (4) (5). (1) .Si richiama anche quanto di!lpone l'art. 68 del Regolamento di prevenzione contro gli incendi e cioè : « Nei sottot~iti .la parete nella quale transitano condotti del fumo dovrà. portare l'.n:i~1cazione: « Condotti del fumo - tenere distanti gli oggetti c0mbust1b1h ». (2) Vedi art. 97. (3) Vedi anche art: 33, 34 35 58 (4) Vedi anche art. 77 e 97. ' · {~~ S~ .ricbiai;na~o l~ disp<?sizioni del Regolamento di prevenzione contro gh mcend1 circa i locah destinati a contenere caldaie a vapore. 55 54 Locali, di riunione o di laboratot·io. Art. 73. - I locali destinati a contenere 40 persone o più de· vono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distau· ziate l'una dall'altra, con porte aprentisi dall'interno verso l'e· ste?1o e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in mn· ter1a. Per i locali di laboratorio potrà essere imposfa tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quelJa indicata nel comma pre'. cedente. Oostruzioni in legno. Art. 74. - Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno .o~ ~ altr.o ~ateriale di facile combustione sono soggette u pres<'r1z1oru speciali caso per caso (1). Fabbricati per uso industriale o oommcroialc. Art. 75. - J,a capacità di un singolo ambiente, destinato ad uso. commerciale od industriale, non può essere superiore a metri cnb1 7000. In determinati casi, e quando esistono condizioni spe· cfali, atte a limita1·e sufficientemente l'estendersi di un incendio potrà il Podestii, su conforme parere della Commissione edilizfa '. ammettere deroghe alla norma prc>cedente. TJue ambienti contigui di uso commerciale od industriale che risultino complessivamente di capacità superiore a metri cubi 7000, devono. es~ere separati con struttura a tagliafuoco. Le aperture di comum<'az1one fra i due ambienti devono essere limita.te al minimo necessario, tanto nel numero che nelle dimensioni ed essere munite cli sennmenti resiirtenti al fuoco. Quando una parte di un fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le dne parti devono essere separate da Atrnttnra. a tagliafuoco e le aperture di comunicazione devono essere munite di intefaiatme e di serramenti resistenti al fuoco (2) (3). Locali per forni, cucine, ecc. Art. 7G. - I locali nei quali sono collocati forni per pane, per pasticcerie o simili, o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fu. sione e simili, a ciascuna. costruzione in essi locali eflistente, devono eA~ere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco. (1) Vedi art. 97. (2) Vedi anche art. 66 e 67. (3) Si richiamano anche gli articoli 7, 8, 101 a 112, 121 a 124 del re· golamento di prevenzione contro gli incendi. Apparecchi di riscaldamento e focola~ in gerwrc (1). Gli apparecchi di riscaldamento, con focolai di caloriferi, le stufe a carbone, a legna, a gas ed elettriche, i caminetti, le cucine cosidette economiche, ecc. debbone essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile (tramezze di legno, soffitti, pavimenti in legno, ecc.). L'isolamento dei pavimenti in legno deve essere ottenuto me· diante uno o più strati di tavelle di cotto, sporgentj. cm. 50 dalla parte delhi bocca di alimentazione del focolare e cent. 30 dalle altre parti. I condotti dei caloriferi ad aria calda devono essere costruiti con materiale iucomhustibile e le bocche <li immiAsione nei locali dovono essere provvedute di chiudenda metallica. Edifici per cui vi è obbligo di impianti interni di spegnimento. Art. 77. - Don-anno essere protetti mediante impianti interni tli spegnimento acl acqua sotto pressione sufficiente: 1) i faùbricati cli altezza superiore ai m. 24 (2). Le prese di ac<1ua sotto pressione samnno disposte, oltre che al piano terreno, nelle gabbie di scala, una per ogni piano per la parte superiore ai m. 24 (2), a piani alternati per la parte inferiore; 2) i fabbricati, di qualsiasi altezza, che abbiano una de1le seguenti destinazioni speciali : a) alberghi, collegi, pubblici dormitori, ecc. ; ò) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone), 1o1ale tla. cinematografo, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita; c) stabilimenti im1uRtriali, laboratori, officine che impie· ghino più di 150 opemi, fatta eccezione pel caso in cui si lavorino materiali totalmente incombustibili; fi) depoRiti di combustibili od infìammabili, sostre di legna· me, scudel'ie, l'imesse per automobili; 3) le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destinazione le quali coprano una superficie di almeno mq. 3000 ed abbiano una profondità superante i m. 100 dalla fronte stradale. Le prese d'acqua degli impianti interni dovranno essere mu· nite di raccordi u~a.li a. quelli stabiliti dall'Amministrazione CO· munale per il pubblico servizio di spegnimento, ed essere convenien· temente corredate di tubo flessibile e di lancia (3). -----~ (1) Si veda an~~e qua~to prescrive l'art. 69 del regolamento di prevenzione contro gh incendi. (2} Il regolamento stabiliva. l'obbligo dell'impianto di spegnimento per i fabbricati di altezza superiore a m. 20. Con deliberazione podestariJe 30 gennaio 1933 approvata. dalla G. P. A. nella seduta 22 febbraio 1933, n. 115 con Atto n. 7228, Div. IV, tale limite è stato elevato a m. 24. (3) Vedi art. 97. 57 58 Laboratori e depositi di materio infianintabili. Art. 78. I locali deRtiuati n deposito o a lavorazione di ma· terie infiamma bili o cbe presentino pericolo di M'oppio devono e"sere costruiti con materiali rNdstenti al fu0<·0 (esclusa ogni 1o1truttura in cui entri il legnarne), C'hiudersi con 1;ermmcnti in cemento armato od in legno di e1-<senz:t forte non reisinoisa riYc~tito i-;ulle due faccic con lamiera metalli<'a, ed avere una apertura dalla quale entri lu('e diretta, e 1;i deve pex· e1.;1.;i ottenere ispe<'iale nulla osta dal Podestà, oltre, R'intende, uniformare la co1;trnzione alle norme t<>cniche pubblicate dal Ministero dell'Interno (1) (2). In caso diveriso i proprietari dell'area sulla quale si intende <·ostruire un quartiere a giardino, devono presentare al Podestà. il relativo progetto d'insieme e di lottizzazione, e ottenuta l'appro· vazione, obbligarsi a osservare tutte le prescrizioni di questo capitolo con atto pubblico da trascrh'ere a favore del Comune, con il!icrizione di ipoteca legale per congrua somma da. determinare di volta in volta dal Podestà. Qut>1Sta ipoteca i-;arù. c:rncellata ad istanza degli interessati, solo quando quc.>sti aùbiauo adempiuti agli obblighi loro spettanti. Bdifici dei quartieri a giardino. CAPITOLO VIII. Art. 81. - Ogni edificio deve essere eostituito da una ca~'\. iso· lata o anche da, un gruppo di case, in numP1·0 pc.>rò non magwo1·e di tre. Nessun edificio deve avere più di h·e piani <·ompreiso il terreno, nè li• fronte di lun~hezza maggiore, complei-;i.irnmeute. di 30 metri; e11so deve iRpirarsi ad un unico <'Oncetto architettonico, e non deve occupare più di 2/i> dell'aren del lotto su cui Rorge, netta di strade, anche private. :Xel rapporto di 2 :> non verranno <·omputa.te le scalinate, le penisiline, e le costruzioni rnstkbe acc·essoric che non sorpassino l'altt>zza, dello zoccolo delle divisioni interne dei lotti (1). Norme speclall per 1 Qaartterl a Giardino. Spazi int crmedi e cfroostallfi. A.rea e strade per i quartieri a 9iard,i?io. Art. 82. - Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi devo}lo essere fiistemati e mantenuti decoroimmente a giardino. e· i;;cluso qualsiasi deposito, sfa. pnre pronifiorio, di materiali o altro. Illuminazione nei locali di accwnulato1·i. Art. 79. - Nei locali dove f;Ono installati accumulatori elettrici non fli impiegherà altra illuminazione che quella, fatta con lampade ruettricl1e ad incandescenza. (2). Art. 80. - Un quartiere a b'iardino deve occupare per intero un'area formante uno o più h;olati delimitati dn. F!trade pubbliche aperte o da aprire Hecondo i Piani regolatori e di ampliamento \'Ì· genti, oppure anche da nuove strade da introdursi in corl'elnzione alle reti stradali dei Piani stessi. Per la larghezz~t delle strade valgono le disposizioni del 3• e i• comma. dell'articolo 94. Se il quartiere a. giardino è stabilito dalla legge del Piano r<'· golatore (3) valgono le norme ivi fisHate e, in quanto non contrastino con esse e siano appli<'abili, le norme contenute nel presente (·apitolo. (1) Ministero dell'Interno. - Norme tecniche per la regolament~zio ne dei depositi opifici e trasporti delle sostanze che presentano pencolo di scoppio o di incendio. . (In vendita presso la libreria Pirola - Milano, Via Cavalloth, 16): (2) Vedansi anche gli art. 15, 28, 36, M, 50, &i del Regolamento d1 prevenzione contro gli incendi, nonchè l'art. 97 del presente regolamento. 2 · (3) Nel Piano regolatore apr.rovato con leg~e .1. ~ugho. 1912, n. 866, attualmente in vigore, le aree gta destinate a v1lhni 1solatt vengono segnate con X quelle destinate a costru?.ionl isolate, con Y, e le prescrizioni relativ~ risultano dagli Allegati A e B alla legge predetta che è pubblicata. tn calce al presente regolamento. ])istatlze minime fra gli erlifici. Art. 83. - La distanza minima fra gli edifid, fatta ('('Cezione per le edicole di portine1'ia, deve essere: a) di m. -! nel i;enxo parallelo nlln strada e di m. 8 in sem~o perpendicolare per gli edifici C'ostitu<>nti ca1.;e isolate e ad un solo piano; b) rispettivamente di m. 6 e 12 per A'li editki <'Ostituenti case isolate a. due o tre piani o gruppi di due case a non più di due piani : e) di m. 7 e 14 per gli edifì<'i <'Ostituenti gruppi cli due caHe a tre piani, o gruppi di tre case a due o tre piani. Se gli eclifi<'i comprendono 1111 '1in•rso numero di case o di pinni, la dii;itan7..a di cui sopra rhmltcrà dnlla distanza che competerebbe all'edificio che ha maggior numero di piani. Poti-.\ limitarsi la difitanza tra le case e i gruppi di <'ase di due o tre piani nel senso parallelo alla 1-<trada Rino a m. 5 RU uno dei lati dell'edificio. quando però il total<• di queRtn <liistanza e di quel- (1) Vedi art. 87. 59 58 la a. cui il lato opposto dell'edificio si trova dagli edifici più v1crn1 sia di almeno m. 12 per le caise o gruppi cli case di due piani e di 11 per le case e i gruppi di case di tre piani. Lo spazio intercedente tanto tra le car;;e if:;olate quanto tra i gruppi di due o tre case, potrà occuparsi con scalinate o con pensiline fino a l'aggiu11ge1·e 1/ 5 della sua larghezza. e per non più di 1/ 2 della lunghezza della fronte che l'edificio ha snl lato in cui le f'Calinate e pensiline sono costruite. Verso tale spazio l'edificio potr:\ anche avere un corpo avanzato per 1/ 4 della lunghezza della fronte e per non oltl'e 1/ 5 della distanza dell'edificio più vicino, purchè si compenHi con un arretl'amento, in altra parte de1la i>tei-;Ha fronte, di una !-'uperficie equivalente. Xumero degli appartamenti. Art. 8 t. - Ogni casa. non deve a,·ere più di un appartamento per ogni piano. e deve avere un proprio accesso separato snl ter· reno circostante. Altcz::a interna dci pian.i. Art. 8:i. - In ùeroga all'art.. 62 del Regolamento <l'igiene, l'altezza netta interna dei singoli piani può limitari:;i a un minimo di m. 3,30 per il piano t<'rreno e di m. a per goti altri due. Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno m. O,!>O sul piano di Rtrada, fatta eccezione per locali evidentemente non destinati ad abitazione, come bu~ni, ritirate, passag~i. ))iuicto di cavedi. Art. c·avedi. 6. - :Xelle case dei quartieri a i:riardino sono vietati Separazione dci vari lotti. Art. 87. - La separazione dei vari lotti dalla. strada. e tra loro dovrà er-8ere costituita da cancc>llate o da reti metalliche su zoccolo. Verso la strada lo zoccolo dovrà essere di materiale duro e re sistf'nte e non potrà superare l'altezza. di m. 1,50 dal piano stra dale e la cancellata sovrapposta non potrà. superare l'altez7.a di al tri m. 2,00. Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di metri 1,25 e la rancellat:t di m. 1,7;5. Applicabilità delle norme generali. Art. 88. - Anche ai quartieri-giardino sono applicabili le norme genera.li stabilite nel presente Regolo.mento. CAPITOLO IX. Sorveglinnza - Oontravvenzlonl - Visite e ispczio1~i alle ca.<Je. - DlspoSl!t.lonl varie. Rimbo1·so di spese. Art. 89 (1). - Il Podestà, a mezzo dei suoi inearicati, muniti ùi speciale autorizzazione 1->critta, potrà far procedere d'ufficio alla 'i1Ma dei larnri in corr;;o di costruzione per coni:;tatare il regolare loro andamento e la esatta, esecuzione del progetto denunciato; e il proprietario <' l'a1.;s11utore dei la,·ori donanno esibire, a richiesta i tipi del progetto approvato e fornire tutti ~li schiarimenti del cai-;o: Per le visite di controllo di cni sopra, è i-;tahilita la tassa edilizia di L. 0,01 pt•r mc. da pagari;i all'atto dell'emii-;1.;ione del nulla osta di costruzione. La cubatura f'i c·alcola tenendo conto della superficie coperta da fabbricati e dC'lla loro altezza misurata dal pavimento delle can'tine al pa' inwnto del solaio o all'appog-~o del tetto o della terrazza di copertura. Oltre che nei caisi preYisti dal regolamento d'igiene sarà in facolt:\ del Podestà di far procedere a ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qunh"olta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interei;!Re ed ingiungere i p1·ovvedim~1ti del caso. Quando Ja nC'CeRsit:\ delle ·d~ite ef'cluse quelle cli rui al primo (•omma del presC'nte articolo, sia determinata da neglii:renza o C'Onnmque da inosservanza da parte del proprietario, delle dispo1.;izioni vigenti, oppure quando trattisi di visite straordinarie o suppletive alle vii-;ite ordiuarie, il proprietario don:) V<'rsare al C'omnne per OWJi visita la somma di L. 50 a titolo cli rimborRo dl•lle spese per Ja, viRita istesRt\. Quc>Hta somma, nel <.'ll!oiO delle vi!-iite di cni al capoverso dell'articolo :n. <lonà <'""ere anticipata dal richiedente all'atto della 1·ichiesta (2). (1) Così modiflc:ito con deliherazione del R. Commissario 11 novembre 1926, n. 175A76. (2) In relazi<'ne nl decreto prefrttizio la sorveglianza sullr opere in cemr.nto armato di cui al Decreto Legge 29 luglio 19:J:l, n. 1213 è affidata all'Ufficio tecnico municipale, il quale, quando lo ritengo. opportuno, <'Seguirà ispezioni sulle costruzioni, valendosi dei propri tecnici. Qunlor'.l. In costrllzione non corrisponda alle pregcrizioni del decreto 29 luglio 1933, n. 1213, verrà ordinata la sospem1ione dri lavori e si adotteranno i provvedimenti del cnso. . Al C~n~unc vcrrù corrisposto il compenso di L. 50, per ogni visita dei propri mgrgneri. 41 ter'!linc dci lavori prima di ottenere la licenza d'uso della. coslru:uone, 11 committent<' deve presrntnre il ccrtificuto di collnudo eseguito sempre da un ingegnere di riconosciuta competcnzn, <' la prova 61 60 proprietario de\'e notificare al Comune il numero o i numeri civw1 che vengono cosi ad essere aboliti e i·estituirgli i corrispondenti in· dica ti vi. Quando isi costruiscono nuovi fabbricati sopra aree nude fron· teggiauti spazii pubblici, i proprietari de\•ono domandare al Pode· stà i numeri civici da applicari;i alle porte d'ingre1-;1-10 dei fabbricati medesimi. È ammessa l'apposizione ilei numeri ci\'ici anagrafici luminosi, alle se~uenti condizioni: a) che shmo per conformazione esterna e dimen1o1ioni assolu· tamente conformi al tipo normale ora in uso, in modo c:he nella loro apparenza diurna non si differenzino per nulla dal tipo istei-;so e C'he i,,iano collocate nella identica posizione in cui, t;econdo l'ar· ticolo HO del regolamento edilizio, \'iene applicato il numero attuale; b) <·he l'apparecchio di illuminazione e le relath e condutture i,dano perciò rollocate in modo da non essere a~isolutam<>nte \•ii-i· bili dalla ~trada; e) che l'apposizione avvenga tutta a C'nra e spese del proprietario dello stabile e <'On obbligo di conse~are al Comune il numero attuale; <I) che nel cafio di qualNiasi variazione dell<t numerazione il propri<'tal'io dello istahile che ha applicato il nume1·0 anagrafico pron·eda nel termine di quindici giorni dalla. c·omunicazione della rnriazinne al cambinmento del numero, e che nello stesso modo si provveda nel raso di rothn·a o deteriornmento del numero :stes'io, comunqt.e determinara; e) che qualora non Ai verifichi la i-;uaccennata conformità il Comune possa pronedere fienz'altro alla sostituzione del numero luminoso col numero normale, accollnndo al propl'ietario del fab· hrfrato. la relativa spesa da. ricuperarsi coi privilegi fi1;cali. NumeT"o civico dci fabbricati. .\rt. 90 (1) (2). - Il Comune assegna ad ogni fabbricato il nu· mero civico e fa apporre a proprie Npei;e l'indkatore ùel numero ai;1-1egna.to. Il numero civko viene collo(·ato di fhm1·0 alla porta di ingresso a. destra di chi guarda la portn, ad un'altez11n. variabile da m. 2,50 a m. 3,50. Il p1·oprieturio ric·e,·e in com;egua l'indicatore <'d è obbligato a <·onM•rval'lo e a mantenerlo i;empre nel posto ove fu collocato, in modo faC'ilmente visibile. Quando i pl'oprietnri intendano applicare a loro RpeRe indkatori <li tipo diverso cla quello adottalo clall'a.ut.orit:ì comunale, ciò potr:ì eHsere concei-;so, pnrchè i numel'i riescano faciJmeqt<> leggibili a di:-;tanza JlOll minore di quella eh<> rende vhiibili ~Ji indicatori di tipo ordinario. ~aranuo da <'scluùerf'li le c·ifre chi• troppo si stacchino dal tipo convenzionale. In C"aso di demolizione di fabbricati c·he non devono più ei:;sere ricostruiti. o in caso di i;opprefisione <li porl<' <'I-i terne d 'a1"<·esso, il dcll'nvvenuto pagamento dci compensi per gli ingegneri che avranno e~eguite le visite di controllo. Dal controllo sono esmtatc le opere eR<'guite per conto <' sotto la diretta. sorveglianza dello Stato. . . Da tale controllo sono pure esentate le ~ost_ruzioni !lellc qunh 11 conglomerato C<'m<'nti7lo nrmato non ha funZJODl essenzialmente statiche. . (1) Con delibernziolle 5 novembre 1925 Ja Giunta municipale 1ia sta. bilito quanto segue: L'Ufficio Tecnico Municipale (Div. IV) riferisce: . . L'art. 00 Regolamento Edilizio affida al Comune l'assegnazione dei . . . . . . 11 um<'ri civici e l'applicazione dell'indicatore. . Poichè ?? invalso l'uso di .nppli~are num<'~l c1y1c1 .d1 hpo_ d1ver~o del uormale in località della fnccrnta .diversa dell ordmnr1a. c. J?Otchè .sia per l'eccentricità della collocazione, sia per la scar~a legg1h1htà dei. car.attrri, tali indicatori non raggiungono lo scopo di dare con so)lec1tudm~ r chin.rczza la indicnzione del numero assegnato ad uno stabile, cosi s1 propone all'Onorevole Giunta di determinare in via di maRsima quanto segue:a) n numero civico deve essere collocato di. ~anco a 11 n p~r t:i d'.mgresso, a <l<'strn. di chi guarda la porta, ad un altezza \arinb1lc do. m. 2,50 a 3,50. . I d" b) Quando i proprietari int<'n<lano apphcnre a loro spese. n ica.tori di tipo diverso da quello adottato dall'A~1toritù corn1:1n.a_le ci~ potra eRsere concesso, pnrehò i numeri riescano facilment<' legg1~1h n d1:-tan_zn non minore di quella che rende visibili gli indicato.ri di tip~ ordmnr10. Saranno da escludrrsi le cifrr che troppo si stacchmo dal tipo convenziono.le. LA GIUNTA MUNICIPALE Su propostn. dell'OT'. A:;.,,t:ssore per l'Edilizia. accoglie il voto dcl· l'Ufftcio Tecnico ed approva l'intc>rpretazione dell'ai:t. 00 del Regolamento Edilizio secondo quanto è contenuto nel su riportato referto dell'Ufficio Tecnico. . (2) Cosi modificato con d~liberazionc podestanlg 31 ottobre 1930 approvata dalla G. P. A. il 3 dicembre 1930, Atto 441 ... Apposizi<me di rndicatori e di altri apparecchi. t Art. !)l. - Al Podestà è risermta, per ragioni di pubblico fiervizio, e quando uon si poNsa meglio provveder<> in altro modo, la facoltà di applic:n·e o far applicare, previo avviso agli interesi::ati e dietro parere della Commii,;sione <>dilizia, alle fronti dei fabbricati, o delle co~truzioni, di qualshuii natnra 1 prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e ~li apparerchi relativi ai servizi fitra<lali e Rpe· ciaJmente: a) ](• indknzioni dei nomi delle piazze, c·or"i, ,·ie, vicoli ed altri spazi simili ; b) le nicchie e le lasfre per orinatoi; e) le pinstrine e i capi~aldi per indkazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti: d) le menRole, i ganci , i tubi, ecc., per h\ p\lbblica. ilh1minazione; e) gli orologi elettrici ; 63 e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dal Podestà e di pl'O\'Vedere anche agli scarichi a norma dei Regola.menti municipali (1). A garanzia dell'osservanza di questi obblighi i proprietari dovranno fare un deposito in danaro, il cui ammontare sarà stabilito dal Podestà e risulterà dall'atto notarile. 62 f) i sostegni per i iili conduttori elettrici; . g) gli avvisatori elettrici stradali, coi loro a~cess?ri. . . Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, gh avvisator~ e "li orologi elettrici, ecc., non devono esi;ere sottratti alla pubblica b vista. . . d 1 Questi indicatori e appare<'<'hi vengono ap1Jhcati a spese e Comune nei luoghi stabiliti dal 'Podestà. La facoltà di apporre le inc'licazioni di cui alla lettera a) è estesa anche alle stra.de di cui all'art. 94. Loro larg11e:.-:a. Le strade costruite nel pel'imetro dei Piani regolatori e di ampliamento o anC'he nella zona immediatamente adiacente, donanno essere in piena conformità o in correlazione organica con detti Piani; dovranno avel'e una, larghezza non minore di 12 metri, i·iducibili i-;ino ad 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino che p;aranti"cano una regolare distanza di almeno metri 12 tra le fronti dei fabbricati; e dovranno ove siano a fondo cieco, essere chiuse, nella parte comunicante con lo spazio pubblico, con muro o cancello anche apribile, il cui disegno do\'rà ei::sc1·e prima approvato dal Po'. destà. Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno sog~ette alle disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico. Anche pe~· Te .~trade private già esistenti, <li lar[Jhezza inferiore alla minima su, accennata (ni. 12) le 1·icostr11zioni o nuove costruzioni do1;ra1mo eseguirsi a dista11ze non inferiori a m. 6 <falla mezzaria delle sti·ade stesse e la zona di arretramento così risultante rfapetto alla linea di deliniitazione <li dette strade, dovrà per m. 4 dalla mezzaria e.11sere abbandonata a sede stradale e pc1· gli altri metri 2 in contiguità ai fabbricati esse1·e mantenuta a giardino e com1tnque; libera da costrnzioni e limitata verso la sedo .<if,radale da de<'orosa cancellata (2). La pre.<1entc <lispo.~foione de1:e c.<1set·e eRteRa anche alle strade 001nunali ohe si trovino nelle medesime condizioni (2). Obblighi relativi dei provrietari. Art. 92. - 11 proprietario, prima di iniziare q~ialsiasi lavoro nella parte della fronte cli un fabbricato all~ quale sia apposto uno degli apparecchi o indkutori di cui an:articolo pr~redente, dovrà darne avYiso al Podestà, il quale prescriverà, nel pnì breve tempo possibile, i provvedimenti del caso. Obbligo <li concorso alla spesa di sistemazione dei nHiroiapiedi. Art. 93. - J,tmgo tutti gli edifici e muri di cinta posti in fre!!io a spazi pubblici comunali, l'Amministrazione ~omunal~ provve derà a far sistemare i marciapiedi nel modo che riterrà più opportuno. I proprietari saranno tenuti a concorrere ~er una. metà ~ella speRa di prima sistemazione definitiva e sucr<_>ssiva pa~imentnzion.e dt'i marriapiedi fronteggianti le loro rispettn'e propr1~fa. Ove 11 pagamento del contribnto non ,·cnga effettuat? nel t<>r~1~~ che .verr:\ fissato clall' Amministrazion<> romunale? prima dell m1z10 d.e1 lavori, l'esazione verrà fatta dall'Esattore m bai-;e a i·uolo app1ovato d·1lla Autorità comvnale e tutoria. . . ' Se la sistemazione a marciapiede si estende oltre i 4 metn. l'obbligo del conco1•so dei proprietari è limitato ad una zona Ja,rga 4 metri. t .· t · Quando un medesimo accesso serve non soltan o a. proprie 1~r1 frontisti. ma altresl a proprieta,ri di cas~ prosp~tt~nti ve1·s~ I interno dei cortili, la qnota asi::e~ata per .11 m~rciap1~d~ dcll. mter~ prospetto sarà ripartitn fra tutti i proprietari .frontu•tl .ed mtern~ in proporzione della s11perficie clei locali coperti che a crnsrun~ d1 e"si appartengono in tutti i piani compntata Rolo per metà .con ~ ~v vertenza però che si int<'nderiì ridotta alla metà la superficie dei ornli non prospettanti lai via.. Apertura di st.,-ade private. A t 94 _ Quando uno o più proprietnri intendai;io di aprire r ·d · · t anche Rolo di iniziarne la costruzione, devono nna stra a priva a, 0 ' · , t 1 Podesh\ il relativo progetto ottenerne 1 approvazione presdedn. ar~e a Jln st1·p'111azion'e a loro spe;e, di un atto notarile da e a ivenire ' ' · · da 1 ..quale risulti l'obbligo loro d1· sistemare, man t enere trascrivere, a Chiu.~ura l I J delle rie a fondo cieco. Anche le vie priva te giiì esistenti e comunicanti con Je vie e piazze pubbliche dovranno - o'·e siano a fondo cieco - essere chi.use con muro o cancello anche a11l'ibile, da eseguirsi conforme a dise· gno prima approvato, e dovrilllno jn ogni caso essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle acque. Il Podestà avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito ii regolare approvazione, quan(1) Vedi Rcgol. di Fognatura. art. 8, 12 e 24. (2) Comma aggiunto con deliberazione podestarile 3 novembre 1930 approvato dalla G. P. A. in seduta 3 dic1'mbre 1930, n. 4407 Atti n. 52023, Div. IV. H 15 do, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò 11i rendesèe ne· CeSsario nell'intereHse pubblico. Accesso agli edific,i non fronteggianti spazi pubblici. Art. 9:>. - Chi intendesHe di fabhricare su aree non fronteggian ti strade o piazze già aperte al rmbhlico 11ai;1<aggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito nel Comune gli accordi per un eventuale acc·esso al costruendo edificio da strada pubblica €'sistente, o da Htrada privata aperta al pubblico passaggio. Tale obbligo ~ <fa osservarsi anche per le costruzioni che si v~ lessero eReguire secondo linee di Piano regolatore, eccetto che•. pn· ma. dell'inizio dei lavori, Riano interv€'nuti c·ol Comune accordi per la eR€'Cuzione nel Piano stefolsO. Xon i;ono applicabili le disposizioni di questo articolo alle costruzioni d1e i-;i trovano olfre i limiti del Piano di ampliamento. Ohiu11ura di aree fabbricabili e di cat·e. Art. 96. - ~ in facoltà del Podestà di pyescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici sieno chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a i;uo giudizio, decoroso. Le caV"e di sabbia e ~imili dovranno eJ;Ner racchiuse con l'('('into quando fronteggino strade pubbliche o private, o quando lo scavo abbia raggiunto l'acqua del Rottosuolo. Norme applicabili alle case già esistenti. Art. 91. - ~ono applicabili immediatamente alle <'ase e agli impianti e1'i~teuti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvi casi eccezionali da, ammettersi, V'Oltn per volta, a giu dizio del Podestà, le preiscrizioni de~li articoli 32, 45, 46, 52 (l• comma), 54, 56. »i. 58. 60. 66 (1• e 2o comma). 67. 69. 70, 71, 72, 7~. 74. 75, 76. 77. 78. 79, 94 (5° comma). Oontran-enzioni. Art. 98. - Le conh'anenzioni alle prescrizioni del presente re· golamento sono amme1>se a conciliazione a norma degli art. 226 e 228 della Legge comunale e provinciale (1). Entrata in vigore del presente regolamento. Art. 99. - Il presente Regolamento entrer-l in vigore il giorno 1• del terzo mese seguente a quello in cui sarà pubblicato all'albo comunale. (1) Corrispondenti agli articoli 106 e 108 del testo unico del 19:U. • NORME per U collaudo e l'll.90 del ponti moblll, delle acale aeree e degli apparecchi dl aollel·amento. .\rt. 1. - ~,e h~ale aeree. i ponti rnohili t' gli apparecC'hi di Jo<?llt•va1~1ento ~z1ouati. cla n10to1 i u11•c•cn ni<:i impie~ati pt•r l'esecuzione d1 l:n-01'1 entro 11 territorio del Com1111e di :M ilano. donanno ~se1·e JlC'riotlic-mnente ispezionati onde \"(•rificarnc la i.;km·ezza. dalla Ll.<1soC'iazio11c fra !/li hidus.tria.u d"Jtalia 71tr prcrc11irc !Jli itlfortu 11 i dr/ la ro,·o o dn alt ru htit uz1mw 1·fro11mwinta c·ompet Pote· <fal p 0 . tleshì. Le iHJK>zioni devono ('i-;io;ere ricl1it•!>tt• clni 1·ii-;pettid <l<•t<•ntol'i cxl utenti delle ma<'chine od apparecchi. Art. :!. - Le i1o1pezioni devono psi;ere ri<-hieHtt• t,.l e11eguitl': a) Per /r. scale aeree cd i p(J11fi mobili di oltn; l:! 11wtri di ."friJuppo. prima di fame 11110, tsl' nuovi. t• in se:.,'11ito almeno una volta all'anno: b) ('cr le xoale e ~ po1~ti fino _a 111C'fri 12 <li .~t:iluppo. pt·ima di mettt'rle rn uso, 8e nnon, e m s<'gmto una n1lta o~i due anni: • • <·) Pc.r 9/i apparl'cclii di xollera meuto a:io11'1ti rfai 111otori mec':~niet. og111 qua~\olta v~ngano i~1<tallati di nuovo e• i<olo quando 1 m11~ull:lmento .,.m eomprnto <' gh appare<·chi i;i trovino pronti I~l fnnzwnamento. ma aiwora non ahbiano cominciato a f11uzion:1re. Per gli apparec<"ld rii 1wllcram c11to a::io,wti a mano. 1·ome verri~em •. taglie, <'Ul't·uc·ole. diffe1·1•11zia li. paran<"hi, ,..taffoui e• Himili. 1'JJ1pez1on~ ,_..1r1ì eseguita <l'ufficio, ogni q11ah·olta l'Antoritì~ comunale lo ritt•rrà opportuno. Halrn n11'11t1•11tf' In f1u·olt:\ cli farne ri •·hie11ta t1pecinle al Pode11hì. Ta~to nt>ll'u~o come ueJJ'nltro <·u1o10 tlonù clall'uteute dell'ap· paret'.ch1? \"Pl"!ollll"Nt al ( 'omnnf' hl tai;N.lt di J •. lO per ojrni t1oprnluo~o del funz10nurio municipale. Art. :J. - L'e1o1ito favorevole dellu veriti1·n dt>\"e riRultare: a) di• c·onii;pondt>nte <·ertitkato cln NerÌ\'ert1i in apposito lihre~to •. :~ firmn tlPl ,·er·ific·atore. Hf'(•ondo il modPllo in Vf'ndita p~ HO 11 cn·1c·o E<'onomnto: b) da !imb1~ n fuoco J>t>r le R<·ulP 11e1-.>e, rwi y1onti mohili e JK'r Je mucc•h1111• 1h MOlJe\·nmento <'on pnrti di l<';n10: o dn timhrn· tura 811 p:1rti metnlJi(')w fa<"C•nti p:IJ'f(' illh\!!'J•anlC' t' Jlf'(·('.~to:Hria clt>gli appare<·c·h1. per le nitre m:H·t'hiue in fnl'O e ghhin. I timh1·i donano portnrP l'indic·azione: a) d<'l numero cli matricola. «'orrii;ponch•nh• 11 cpwJlo c•be s:H·i\ HeJ?Dato nel librf'tto i;11rriferito: b) <lf'll'Ji;tilnto c·he ha compintn l'itoiJ)('zioiw. Art. 4. - Sui libretti tle,·ono e..sere 1•1>pmrte, c·oll'inclicazione della tinta clell:I n•ritkH. le i<peC'iuli pN•j;(•rizioni fnttf'. nonchè gli 67 66 speciali limiti e l<> modalitù d'uso 1wi 1-1ing-oli •lll}>:11·ec1·hi. a g:uan zia della 1-icurezza dei hn·oratori. ,\ l't. ;). - A C'hiuuqne usi scale ae1·ee, ponti mobili o appm·e<'l·hi di solle,•umeuto soggetti a C'ollaudo, è fatto obbligo di tener sopra luogo ed esibire a richiesta degli ageuli municipali il liln·etto clw ,.i si riferisce, onde sia agevole com-tatal'e He il modo <·on (·ui gli apparec·C'hi sono 111<ati, nmwhe gli 1<fo1·zi a c·ui i-ono sottoposti, tor rispondano alle precise eouclizioni di «ollaudo. Al't. 6. - J..e incastella I Ul'e dei;tinate alla a pplfrazio11e <1 i :1 P parec<'hi <li sollevamento 1wr C"arichi di oltre vt>nti qnintnli nelle Cah· brkhe - cosi indipendenti. c·ome fonuanti pa1·te dei ponteggi devono offrire 1w1· la loro st1·uttm-.1, <:ollegamento e dimensioni d<'ll<' singol<' membrntnr<', sofalit:\ e stahililà suffi«ienti per 1·esistere al doppio delle sollc>dtazioni (•tli posR0110 :mdar soggetti i11 oµ.ni dir<'· zione. J..e traYi, i piani, le mensole reggenti ap1m1·ecchi di Hollernrnento anche di minor pol'tata, devono soddisfare ad egual requii:iito di Ricurezza. Con analog;L norma devono venire costruiti i ponteggi destiruiU a sorreggere i hinari provvi~orii per lo RC'Orrimento dei <'al'l'elli l':t dchi cli materiale o reggenti appar<'<'(·hi di i:;ollevamento. Art. 7. - ~alve e ri~<'rrnte Je i,;peciali p1'e1·wrizioni, di ('JJi al precedente art ..f, valgono in gener;\ l<' le no1·me ~eguenti '. d"lle qm~li quelle ai numei·i dall'l al '.'> inrluso, dovrunno <'fiisere npol'tate, 111 caratteri fa<'ilmente leggibili, ~u appoRite tabellP da mantene1·e espo · ste a <'ttra dell'imprendito1·e di ogni <'autiere di lavoro, p<'r O!Wl'<' di nuova <·oi:;trnzione od impo1t:rnti l'iforme di edifici eshitl•nti, pl't' norma e per quanto è di 1·i"pettirn R)lettanza, tanto d i ('hi dfrig<>, come di chi sorv<>glia e <li ('hi eseg11i1·we i lavori: 1) Le catene e le funi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento, non mai assoggettate ad 11110 sforzo <li trazione snperio1·e ad l / G<lel rari<'o di rottura pel Rollcvamcr~~o, e di 1/10 per Ja, imbragat111·a e fii;:sate a<'curata!nente <"Ofi1 nl carico come all'apparPl·C'hio di "olle,·amento, in relazwne alle tabelle ap provate dall'Ufficio tecni<'o municipale. Ae, J)er la forma e i;:tn1ttura <lPl c::ri<'O, ~·i è perirolo d1e le catene e le funi posRano <'fi~e1·e clanneg-giate, fil protegge1·anno col· l'interposizione cli materiale idoneo; . . 2) Gli apparecchi di i-;ollen1mento e ~e .s"::le aeree, az1~11ati da numo,·ell11 o da fune dehhono PASCI'<' pro-vnst1 <l1 un effi<'nce dispositivo di m·resto. . Nel 15ollevamento del <':Irico o della scala, il notohno deve sern pre trovarfii a contatto della ruota a denti di Rega; . . . . 3) I rnotismi e mec·<'anismi, che permettono var1:t~101~1 d1 \'l': locit:\ 11 el soJlevamento del C'arico, devono eRse1·e !11umt1 d1 arga~i di nl'l'PAlo che ne garantiAc·ano le ùivm·se poi;izi~m. A~lorchè la eh scesa. del ~arico ~ ottenut:1 a. mezzo cli freno, l'nz1.one di ~ues~o dt>YC essere eF1erdtat:1 in modo 1111iforme. in modo da e\'ltnre gh nrh: 4) Qu:tndo gli itpparecchi di sollevamento non sono COHln1iti <'On ;1ccorgi111enti intesi ad impedire che le mano\·elle girino all'iudietro durante la diisC"ei;a del carico, si :n i·ù cura di non allentare il frèno fiuo :t che gli operai addetti alle 111:tnovelle non le abbiano ahhandon:Lt e <' si siano tira ti cla parte; 5) Gli ;trgani doVJ'anno ei;Rc>re collot..1ti in modo <"he gli upe1·ai. l'hc 'i i-;0110 addetti, po:,;sano agii-e in modo nm·male sullt> ma novelle; 6) :Nt>lle i;calt' nel'ee, sHl i;ettot·e del Jl<'ndolino che indica le tlh·<'J'Se ilH'lh1azioni nllP quali si può usa1·e in. scala, dorrà. Psc.;erc 11cttament<' inrlicafa l'indinazio1w minima ammes~;t l'ispetto all'o· ri'.t.zonte : 7) .Nell'ui-o dell<' scale aet'<'e non (• (H.'1·mei;;s;t ;tltuna i1ll'lina zione la te1·n le ; 8) Prima di fai· uiso delle iscale ae1·ee dovrà essei· belle assi· cmata la stahilitù del carro, che per le s<'ale di altezra snpe1·iore ai metri 1~ dovrà avere le ruote munite di cal:atoie. Gli spostamenti " le varhtzioni di indinazione tlevono se111p1·<> :wvenire a scala .w·11 · I i 9) DoYendo muovere 1111:1 scala. iu vicinanzn <l condutture <•lettl'iche di qualsiasi tensione, "i don·à abbassare la \' Olata in modo da evitare qualsiasi c·ontatto. Le presenti norme twranno vigore col giorno 1° gennaio 1912. I termini di rùmovazione <lei coll:\tHli di cui all'art. 2, decor1·eranno dal Jo gennaio 1911 indistintamente per tutti i meccani~mi collaudati dal 1° maggio al 31 dkembre 1910. 68 tl9 µ1·olu11ga111C'nto Hi clon·anno <'Ofit nli 1·c• dei ca\'aka \'Ìa 1·he i-;i l!'~hiuo an•hit<•ttouicam<'nt~· t•oi pori ic:ati 1le~li edifici atti~ui. d) Piaz-;:rt Piume. Prescrizione f•ome per le 1101·mt• in b). La_ presente cfrlibera:::io11c c\ ,'(tata 111tegrata <falla clclibCl'a po· rlt .~tante U lUfJ1ÌO Hl2i elle qui .qi riporta: NORME EDILIZIE per la nuova vla. da, P.lazza Andrea Dor.la a Ptnzza F.lumc. <'on la cleliberazioue 9 luglio 1!)24. del Oousiglio Comunale, <'on la quale si approvarn il nuorn Piano regolatore della :si.rada da Piazza Andrea Dori:~ a Via Gim;epJl<' Y<•rdi; \·enivano anc·he sutbilite alcn11e Xo1·mc• Edilizie per regolare la fabbricazione lungo quella arteria e nelle zone adiacenti. La Prefottura ha. approvato di masfiima c·ou :suo decreto numero :~0390 dc•l 20 novembre 1924 il Piano, suggen•ndo Holo alc1111e modifkazioni alle Norme Edilizie. Il Consiglio Com una le atcoglic•ndo t:.i li moditkazioni, delibe1·aYa definitivamente il 16 dicembre 1921, il tei-;to clC'lle Xorme <'clii izie c·om<' segue : a) l'ia.~zali droostant,i alla mwt:a Stazione. ù> fronti del!li ecli1ki c1onanuo avere l'altezza unica obbligatoria in gronda di m. :!i-. (n~n totto) escludendo la. costruzione <li pian i sopra :.tronda. Gli edifici non pohanno avere più di 7 piani compreso il piano lel'l'euo. L'altezza minima !lel piano terreno sarà quella preficritta <lall'a1·ticolo dC'l vigente Regolamento d'Igiene, per taluno degli nl!l·i pian i potrà. Nn·;ere tollerata, uu'altezzu minima netta ùi m. a. :-;i applicherà l'art. 39 del Regolamento Edilizio, in quanto uon <·011tl'aNti c·on 1<' norme pr<'<lcttc e ciò in p:n-ticolar<' per quanto l'i· guar<la l'ultimo capoveri;;o dell'nrtfrolo i-;tesi;o. Lo N\'iluppo plauimetrko ù<>lle fa<'C'iate delle singolP cas<', o di JHtre<·<·hil' c·ase C'oi-tituenti tmit;ì architettoniea, non do,'rà e. sc>re infl'l'ÌOre a metri 27. h) Via rittor J>ì,'{at1i. In <·ai;o di rifabbri<'a le fronti donam10 a\'ere 1'altC'zzn obhli~atoria. di !!8 (ventol lo) metri ecl iw<•1·e <·aratf<'re <li particol:nc de<·oro. In ('aso di 80pralzo degli edifici attnalment<" eRiNtenti. detto sopralzo dovrà raggiung<'re l'altezza di !!X (n•ntot to) metri e la parte di C'difi<'io aggiunta dovrà fonderi-i organicanwnt<' con la faccia prceAiRtente in modo dni ott.enere una C'OtTelta :irmonia architettonica tra le varie fronti <lell'<'difi<'io. ,.) \ 1t()ro ('or.<10 d<'lla Via Vittor Pi.~a11i al Piazzale Ffome. La linghezza cli questo COl'HO 1mrà quella dell'attuai<• Piazzali' '!'ifian i. Hl i e<lifì<'i ehe prospettano quei;;to piazzai<' a\·ranno la f1·ontc dell'altezza obbli~atoria di mC'tri 28 (ventotto) e pel dmanente fia1·;111110 re~olati alle no1·11H" !li cui i-;opra. in a). Oli c>difìci paralleli all'asse dcl cori-;o i-arnnno dotati di port ic-i c·hf> s:ll'anno :ul archi e C'Oll 80ffitti <' !'assettoni ed a\'l'nnno inte1·a1-<i-:i !li cirea metri 4. La profondità d<'I porti('o snrà di m. 6 misurata da 1 margine della fil rada a l muro in temo parallelo alla Ah'a · <la. J/altC'zza clE~l pavimento del primo piano nobile sul piano di st1·ada i<:uà cli m<>tri !>. In c·orrispondenza alla Yia C'asati e a l ~no :m lIJ PODEH'fA Pn•mC"'s~" <he <'OD delib<•razione del ('onsig-lio <'omnn:lle in data 1H <li('(•mhre ln2·! apprornfa dalla Oiunta IlrovinC'inlP ~\mministra tiva m•lla :seduta del 4 febbraio 19!!:>, 11. ;{:W, n•nh'a l'it;1hilito <:lw cc l'altezza obbli:.tatoJ'ia che dovrà ('i;i;ere mp:~hmta e 11011 snp<>ra t a «negli edifici lJl'OSJ>icienti i piazzali c·i1·1oi-;tanti alla Xuov.t ~tazio <c ne, nonchè la Via Vittor Pii::ani, il Num·o Corl'io da Via Yitto1· Pi « :-;ani al Piazzale l•'iunw cd il Piazzale Piu1111• è quella cli mNri :?s '' <' che p:Ji ediliei non potranno avel'e più di i-ette piani .... »; cl1e è stato orn dtiei;;to da diH~rfii intcrei;;sati per qualP sriluppo tale al1<•na obbligatoria pos1<a ri1-1roltm·i;i \'erso le \'Ìe pitì . str<>tte RbO<'C'anti nelle YiE> e 11i;1zzc> sopra iudi<'ate; com<' pure è i-tato t·i<'biesto, cla quale piano d<'bba misurarsi l'altezza ohhligatoria cli ~n. nel caso del Piazzal_e 1:iu.11w di<', <·ome e' noto, ei;i-;endo a piano mdmato prNwnta notevoli <l1i;hn•lli; visto in merito il voto della, Commissione Cdilizia in du la !?:) maggio 19.2i la quale quanto al primo c11wsito ha proposto cli<' I 'al tezza obblip:at~1·ht di m. 28 per gli eclifi<'i chl' sor~emnno in f1·cgio alle strade e 1nazze 1'1lddette poi<l'a riM·olfarsi r<'rso le ,·ie più strette P<'l' uno i::viluppo pari a lln m<'tù d<•lla lurgltezza di elette \'i<• pilì Ht1·ette; e quanto a 1 .-e<·ondo quesito ha proposto eh<' l'n ltezza ohbJigatc>l'ia cli m. 2R d<'hba per il Piazza le Pium<' miHm·arRi tln Ila quota clel \'iale di C'irconvallazione: :S I I I DEIJ1 B1'~HA c·he a chial'imenlo ed i11tPgra7.i01w ch•lla clelihPi·azimw ùel l'ousiglic! c.01nnnale in clata 1(i tli('emln·e 1924 apprornta dalla Hiuu t:t Pronnciale .Am111ini"tratirn nella .eclutn clel i fehlwaio rn2:;, n. :l:l6, reRtn. stabilito: 1) che l'altez7.a obbligato1·ia. di m. 28 fii;i-;ata <'OD la deliherazio . n<' C'Onsiglhu·e 1-;uddetta per gli edifi<'i prospil'ienti i piazzali C'ircostanti nlla Xuorn ~tazione Fei·roviarin cla Via Vittor Pi1't111i al Pinzzale Fiomt> <'Ù il J>iazznle T'iumc può rii;voltari-;i v<'ri-;o I<' \'il' laterali pi.ù l'tr<>t te "hoc<·anti in ct.-tti piazzali o Rt rad<> per uno svi. In11po pari alla mc>t:ì dc lla Jarghe1za delle> YÌl' laterali più i;treltl': !?) cllC' l'nltezza obhligato1fa di m. 28 JH't' gli edifici del Piaz. za ](, Fi time de\'(' mÌSlll':ll'HÌ cln ne quou• del \"ial!' cl i Ci1·1·01wa llazione. 70 71 Norme edlllz1e speciali in relazione al nuovo piano regolatore per le zone .Immediat amen te a Sud, E1t e Nord-Est d1 Piazza del Duomo, (1) •\!'I. 1. - Agli <>difi<-i c·lw \'('!'l'anno rfrostruiti nella zona t1·a la Piazza df>I Duomo. la Ph1z1t..1 )1(•1·c~111ti, la \·ia Orefil'i (p<•r la trat ta tra Pinzzu l\lcl'canti " Piazzai drl Duomo), la vin 'l'orino (p<•r la tra tt<t t nt Piazza rlel Duomo <' \'i.a rnione), la. via Unimw, la Piazza :\Jii.;i.;ol'i, il c·orso Roma (pe1· Ja fratta tra la. Piazza ~fo.;sori e la Pi;tzza H. .Xaza1·0J, il 'kolo ~. <'atc•rina, la via ONpeda le, la via Lag"hctto, la via Fmntc•sro Sforza, la \'i;1 Uuri11i, la via \"nziere (pc•1· il tratto tra le ,.i., Ft·anresco ~fo1·za e Huriui), il Largo ~an Hahila, i 1 <'01·1-;o <lPl Lit torio, In 'ia Han Pietl'O a Il 'Orto (tm il ( Ol'HO del Littorio ~ la ,·ia PietJ·o \'erril, la da l'ietro \'c>l'l'i (Ira la ,·ia ~nn Pietro all'Ot·to P la Piazza C1·ii-;pi), la Piazza l'rii-;pi, la 'i:l nuova tra Piazza Cl'ispi e via ( 'ase Hotf <'. la ,·ia C'asc• Rotti•, Jn Piazza 8. Fc•dc•le, la via S. Haffacle; e gli editfri 111·ospi!'ienti il ('mi-;o cl<'l Lit torio e la Piazza Crispi Yenauno applicat(• le 11or1llP cll'i H<·~ola nu•nti Edilizio 1· tl'lg'i<•1H• in quanto non contrastino <·on le> clispo· sizioni <lei :-egn<'nti articoli o con patti convenzionali p1·('re<ll'nl<' · 1111•11 t<' c·onwn n ti pl'i 111a clell'a pprov:1zione clf>lle presenti normf>. Art. ~. - l/alt('zza degli edifid vrrso h• strade (' 1<' piazzi• di l:11·qhezza uguale o snpe1fo1·e :1 m. :io potrà ragginng(•re m. 30. i;al vo quanto in appres!'m c• sal\'O il disposto <lell<' leggi su Ila t 11tPl11 <l<'i monnnwnti t• del paesaggio. ~0110 :11111nesse so1n·a1•lc>vazioni parziali oltre tale limit<', quando a gi1ulizio clt•l ( 'omuw• e i-;11 1·onforme parerc• della ('ommission<• 1. gfr11iro Edilizia 1·iù sia c·onRentito rlal c·ara1te1·e :n·rhitettonieo tlel l'e<lifi<-io f' Jlf>I' 11110 s\ iluppo non ~npel'iore nel nn terzo d(•lln esten sionr <li ogni ~ingola ft·ontc'. Yni-;o la Piazza ~- ~tt>fano J'altc>;.:?.a clE>gli edific·i non dovr:'t prrò s11pera1·e i metri venti. YE't·so il lm·go adia<'C'n t<' alla Chfol'a di ~. <lottardo I 'a ll<•zza cl(·~li c•clific-i llon:ì P1'1'1'l'e <·ommism·ata, all'importau?.a ed alla mafii.a dei monumenti id <•siRteuti a giudizio dell'Autol'it:ì f'omnnalE' in i-rgnito a ,·oto f:n·01·p,·oll' dc>lla f'o111mil-~sione <•clilizin. Il riR\'Olto dt•gli <'<lifil'i di altezza i-;nperiol'c a metri Yentiqunttro verso str:ulr <li larghc•z?.a mi1101·e ili m. l:l non potJ·:ì anrnir<' pc>r imo s\'ilnp)m sup<>rior·p a 111. 8, mis111·ati a p;irtirc• dallo spigolo del 1' ('()i tic- i(). (tJi spazi <:lH' \'(•ngono fonnati da l1 'i11<·<mfrO di ()Il<' si 1·ade, per effetto clella loro confluenza. venjrono <'Onsidel'ati all'Pffetto df>I <·ompnto d<>lla altc>z7.a <l<>J,!'li Ptlifit·i. C'Ome app:ll'l<"ncmli alla stradn più lar~a. ( J 1 J>elilirra podestnrilc· 1 dirrmhr<' l!l:lO npprovata rtnlla G. P. A. i11 '>Nlutn 10 giugno l!l:l1. L'altezza dl'gli t'4liti<·i \et·MJ le stra<le c01np1·c•se iwl Piano He · ~ola lo•«' della zona i-:arà <·ommisul'ata alla larghl'zzn delle strade e delle JIÌ<l7.;,w, <111ale tlO\ r:ì. ri:-11lta1·<' a piano csPguito. non tenen<losi <'<>lit o, a tale eftHto, della larghezza derinrntt• da Ila Jo<ituazione tl'ansito1·ia in t·m·so di ese<'nzione cl<•l piano . Al't. 3. - ~11periorrnc11te al limite di altPzza t·ornwntito per le fae1·iatt• delle c·asc• ,·e1·,.;o gli Sfl<\ZÌ puhbliC'i non è permPsso costruire :-op1·af'lt'vazio11i "'' non sfa no c·ompa ti bili eon la i;t ruttura architettonic·a tl1·ll'1·1litfrio e non 1·is111tino lo~franwnte <•11 armouic~mu•ntc• ad <'l'fiO 1oordinate. Di t;tli -;opr:l<'le' azioni dm ranno 1n·<'seuta1·si alla a pp1·m·azione muuidpale tutte le fronti, anc·he 1'<' non l'iano \'ii:;ibili dalla pubhliC'a da e l'app1·ovazion<• sauì suhorcliuata a c·hp dalla sopracle' azione non tleriYi orresa alla <'io;h•tic·a ~(·nern le d('}Ja !'itti'I. i,;0111·atntto nf>i i·iguartli ch•i monumenti. s:tlvo in tal c·aso il pai·f>1•e d<'lla H. SCI\ 1·ain tc•1Hle11za pc•1· 1'a1·te mecliocY:l h• e motl<•rrul. Al'I. 4. - I>i i·c•g"ola la distl'ihuzioue d<'gli ('<lifi<'i i:;ui siu~oli isolati 4Jon·i1 l'ii:;ponclt•re ai seguenti nit<>ri: a) rn•lla zona <•ompresa tl':I la frontt• :-tradale e una paralleln da essa difitant<• m. 14 mhn1rati normalm<>nte alla fronte stcsi-;a, gli edifid potranno l'a"'!!ÌUD· Q'<"l'P l'alt<'zza prc•Yii-ta dal He~olamento J.~dilizio vi:,rent1•, Ralvo~qmm· to ,-. <lif.;posto dall'art. 2 d(•Ue 1n·eM•11ti nornw: 11) Rnl rimanente dell'isolato si potranno costrufrt• edifici purt•lu'· <li altezza non superiore a m. G P salvo qnnnto in aylpre"bO. E<'cezioni a quei-;ta 1·e~ola Rono c·oni;e11tite quando, a ~iu<lizio clelL\nt01·it:ì <·omunale <'<1 in fie~uito a voto fo\'ore,·ole <lc•lla ('ommis· si one I~clilizia. il t•ort ile e<l i col'tili a hbiauo forum e cl irnensioni tali dw, ten11to c·onto a1whe della ori<•nta?.ione della ini-;olnzione tlelle pm·f>ti <' cl ella irn tura d<>i lo<'a Ii pros1wttan ti ,·e1·so i cortili !<in no ~arantite in <·qua mii-;111·a h11onc• c·ornlizioni igit•nich<> ai 1ooinl!oli l0<·:1li. La clistJ·ihuzione cl<'gli edirfri w1·Ro i C'ol'tili dovrà ('Ri-;ere tnle rhr> i-i evitino pa1.. ·ti <' 1lh·isorii pl'i' i cli fÌTwst J'('. Art. Cl. - Nrl <'omputo dc>i t·ortili 11011 i-;i te1·1·ì'ì C'Onto dc>ll<' <'O· fitl'UZiO~i O<'('llpanti la sU}'f'l·fic·ie <leJ l'Ol'tiJE' t•he JIOU s11pe1·ino }'alt~zza ù1 m: H. Ra rìl q 11 indi <'On<·f>ssa la c·opert 111·:\ <lc>i 1·ortili, p11n· l11'r1Npondc•ntJ all<> 1101·nw rlt•l Rc•:.:olam<•nto 1l'l~iene e 1mt·<'lu\ in OJ.mi ('01·tile i-;ia c•sso app:u·ten<>nte ;id un solo p1·op1·il•tario o C'Ostitnito <ln rlive1·se p1·opri"t:ì. alnw110 m1 <1<'1·i1110 1lella i-;11perficic> sia lasc·i:ito libero da costruzioni. Ai·t. 6. - Ff>rmo restando qnanto "tahilito dalJ'art. :m H. I.. nei l'i~uar<li dell'nltt'zza interna <lf>i loc·ali. si ammetti' c·h<• nn quarto del n11me1·0 dei piani eh<' Ri <'oi;tr11i!wouo possa a\·ere nlt<'zza minima netta intt•1·na di 111. :l, qunntlo però alt1·ettanti piani rajr!!iungano l'altezz:i minima netta intrl'lia cli m. 3.:iO. [ piani NOttOIPtto CJll:ITldO ahbiano i \'01111 i l'PfJUisiti di c·oibPllZil nei 1·ig11nrdi d<'lla tP111per-:it11ra <'ste1·11a ecl a 1101·ma del l'e~"1:.m1{'nto di igiene ~;inno ahhondant<'ment(I> illuminati ('(] :H•1·N1ti e siano sistf>mnti a<l ahitazion<' <·h'ile 11otran110 :IYP.1·<• nn':ilte?.?.a mNli:i ili m. 2,80 <'011 1111 minimo cli m. 2. 72 I..<t loro superffric 11011 potrù e~:s<•1·e inferiore a m<J. 10. Art. i. - 1~ pfl·mcsi;o u~are i locnli sotterranei pel' esercizio di caffè, birre1·ie, magazzini di vendite e i,;irnili }JUl'chè soddiRfino alle condizioni 1o;eguenti : a) che ciasc1111 locale comtmi<'hi <·on l'estel'llo me<liante fin<'· sti-c di ventilazione in numero sufficiente a giudizio dell'Autoritù Comunale; ò) che sfa adottata la ventilazione artif:ìcfale 111e<"t'<WÌ<-;1 m• gli am bieu ti ron lwcd1P ù 'm1pimzio11e ncconciament<' 11istri huit1: negli amhi<-ntì 1>tes1d in mo<lo c11e si 1•Yitino l'i~ta~ni 1\\nh\ e d1e il ricambio c11•1l'atia dell'intero amhi<'nte avv<>nga alnwno sei rnlt<• all'ora; e) che i locali istcs:-ii siano muniti di :H·<·es1-1i couvenieutcmen· te ubicati nei riguardi della sicurezza contro l'iu<·endio, 1·omocli e imffìcienti al rapido sfoJlamcuto a giudizio d<•ll'Autoril11 ('omunall'. Il progetto delJa ventilazione meccanica dei 1'0tt1•1Ta111•i di cui al J>resente articolo doYrà ei.:sere presentato per la appl'ovazion<' dell' Autol'itù <'omunnle <' dontl e~s1>re Rteso <la Ditte• <li 11otori:1 competru~1 1-1pPd11liz.zate in materia; tl) C'lw l'altezza minima d<'i l01·ali "ia di almeno uL !. L'nfio dei 10<·ali Rottenanei per rueine. l'orni di <·om111estibili. locali di servizio e .«imili poti-ù ronce<lersi cpwn<lo: a) sia garantita la poi;sibi\ità 1\i scaric·o d<>\l'a<·qm\ •li l'iti\1to 1.n collettol'i che non dinno luogo a ri~nrgito; lJ) l'altezz:1 minima dei lorali t-fa di m. :J,f>O: e) si abbillno fineRtre di v<'ntilazione ed aer<·azione 1H l'iC'1.i01w pari ad almeno un i<ettimo della Rupc•rfiri<' 1l<•i lo<'ali. Quando Ri trntti di cucine <' in<'renti lo<'Hli <li servizio annesf'i a caf{(\, ristoranti, albergl1i, si don·:) tlll<'h<' 11tt11are un impianto di ventilazione me<'<':tni<'a rh<> p<'rmett:t il ril'amhlo dell'aria alme · no 10 volte all'ora. Art. 8. - All'applitazione delle pl'eRenti norme potranno di caso in caso, e previo voto fin·o1 evole della ('ommi~sione Edilizi:t. essere conR<>ntit<' lepgere ile1·oghf', qminclo uon n1· clerh·i offefla al l'i~iene ed all'estetica. Le -p1'e1-;<-1lti no1·me Ri iute>udono tra loro 1111iwl<'l1e e quindi 1100 {} ammesfia l'appJicazioIJ<? tJi .-.ingoJi articoli. i111Jìfl"JH]1•11t<'llll'JJt1• 11:11 J'applirazione <li tutti gli altl'L i3 ,. CAPITOLI SPEClA J,I per lè fabbrlebe da eseguirsi lun~o la nuova via dal Oorduslo al Foro Bona.parte (ora via Dante), deUberatl del Consiglio Oomunale nel giorno 11 gennaio 1887 (atti 90629-1891). .\rt. I . kio I a! l fahhl'icati erig<'ndi lungo la nuoni ria dal Cordu Fc'.r~'. Do1!<1Jlai:te .'li dfrJiiamno soggetti nUe prescrizioni ge- nerali echllzw '1genh all'epoca. in cui si p1·oecde1·à eHetthament~ alla <>se<·uzionc dci fabbric·ati lunj.!;o lu nuova via <•d inoltl'e ai seguenti capitoli speciali. Art. 2. - l di~c·gni cli fabbt·il.'a dov1·anno essere firmati da un ingegnere :n<'l1it<·tto o da un ingeguel'<' o dal Capo )fa1;tro che afi· sume la fabbl'ica. Art. 3. - l fabbl'ic·ati :t\ ra11110 l'altezza dal piano del mardapie<le alla linea i-upetiorl' di finimento delle ~ro1ull', attici e pampetti nou mag-giorc di met l'i 2:?. .irt. 1. - J piaui tel'reni devono ess(•re alti almeno m. il ('(\ i piani che se~nono, in me1lin: non meno di m. :~,65 misurati da llU · ,-imento a p:l\'imento comprer;;o un pia110 d<'II':i ltezza i1etta di m. :~ :i ter·mini drJJe prP.•w1·i:r,io11i {!rnerali. T1 solo ammezzato humt•clia · tam<'nte 1mperiore al piano teneno po\l·à :wen• \la l>avimento <\ \)U · vimento l'uUezz<\ 1H m. :t ~i didtfat•:mo ,·ietati i !0<.:ali ahitahifi sotto tetto e quelli al cli sotto <lrl piano dell:! str:ul11. Art. :>. - Quanl unque i-;i pe1·met ta Ili adottare q\lalsiasi sti\e archìtettonko, sistema <li l'Ostl'uzione o ti110 moderno <li c·asa ridle e di commerl'io, le fronti Ilei fablll'i«ati doHnnno essere> convenien tem<'n te d<'<'Ol'or;;e sia per la 111ra lit;) <l<•i 111:1 te1·inli C'he Jl<'I' lo .'>t il<' e ~li ornali in relazione all'importanzil della Yia, pr<'kentare nn 1mi· <'O <'OncPtto arcllit<'ttouico I-in tutti i lati <'onti~ni d<'l lotto. :mcorc·hc'. l'~rea. d~ qu~•sto Mnis1wnda a più pi<'cl i di dfrl'rl'le proprieU), e terminare m <'Ima o sotto l'nttiro. nw11ia11t<' <·ornire propo1·zionata alla f!rantlnzn e 111 <1111·01·0 <1Pll:1 fnhhl'k:t. Art. 6. - llolranno in Yia t\i e••n•zion<' (' lli<'u·o \lomauda di "{'\\l'h' <'t->:e>re c·oueei;1;i i.:porti ed oec·11tiar.io11i <lel suolo stmclalP 11111ggiori di quelli portnti <falle prescrizioni t?'f>De!':i]i l'dili7.ÌE' </lJ:Jllllo tJ•attiRi cli parti ornamentnli !\ella fabhrica. Art. i. - I.e rientranze <leµ; li <'tlifici o di alnnw lol'O pa1·ti dalla lin<>a stabilita per la fo hbrknzione clon·iinno e~se1·e <'segn ite in modo da non Jascinre in vista i finnebi dell<> casp ,·i«ine Re 11on l'onveni,•ntemente ornamentali. .Del pari dovrnnno el'li-:1'1"<' com·enient<'mente ornamentali i fianrhi dellc> case in sopralzo . .\rt. 8. - - I C'Ontorni de11e luci di porte, bott<>glH'. fìiwi-fre, <·omprcs<' anclie f)nelle di <'m1tina <' <'Ol'<Ì le• ro1'11i<'i donanno essere ili l'e~ola in pietn1 da t :t[!lio eR(')use perr.iò sempre Jr 1-1a~omat ur<' in .!!'""so r qneJJr tirn te in poHto (1Hma). 74 15 .\rt. 9. - Gli intìl'si ila applic-arsi alll' fro11li dt•lle <:ase, C'OlllC' llill<', cartelli. vetrine, 1ende, i-e1·1·m11Je. <·t:c-. donauuo ti·ovare OJI· portuna sede fra le li1H'l' ar«hitettoni<:he l•<'l' modo eia non interrom · p<•r(• o na~<·ondere la. vh1ta. .\rt. 10. - Le porte dell<> «a~e e suc:1·<•l'si\'i anditi, i c-orriispou(l{•nti serramenti, le pusterle, nonchè i M'nnmcnti delle bottegh<• <' <1<'11<• luci verso strada dovnmno conferir<• al de<·oro della fabbri· «a. Hi dichiarano vi<•tuti i sistemi di d1iusm·a delle botteghe <·on ant<• frni;portabili <' quf'lli <li persiane apribili all'<•1..;terno. .\1·t. 11. - Ogni cafo;:t i-;aril. prov\'eduta di una <"01'te dvile d<·lla l'llJ>l'rfic-ic> almeno di mq. iO <·ol lato più piN·olo non minore di metri c·inqn<·. J..e mi,..ur<• pe r I<• determinazioni delle M1perfki dt•lle <·01.. I i. s·intendono 111·<·s1• <la muro a muro, non tl'nnto 1·onto degli Rporti. <l<'i poggioli, l1akoni <' hallatoi. I <·a,·ecli ana11110 la snpcrfkie rhmlla11t1• dalla 1-<egnente tabella: per <·orpo <li fa hhri1·a ti no a 15 m., la i.in (IC'l'fi<'ie <li m. 2·4 <:ol lato minimo di m. 1,no; pel' «Ol'po di fH hhl'ic·a d:t 15 a Hl m., ln i.it1JH'rfiC'i<• cli m. G col lnto minimo di m. 2; 1wr <'Orpo cl i fa hh1·ic·n oltre 19 m., la superficie di m. 8 rol lato minimo di m. :!,:iO. I l'Ortili di i-.e1\'izio nl cli fiotto d<'lla i-.11p<·1·lil'i1• di :~o metri a· \'ranno il lato 111i1101·(• ngun le> nlmeno alla 111et :) <h·l lato ma~f!iow. (' non potranno >;flt·ri H' 1 lii' pe1· din· ln<·e cd a ria a i lcx·a li <li servizio <'ome euC'ine e i-.irnili. I <·a\·<'<li non potranno sc•rrÌJ·(• c·he per clal' l11<'e alle latrine, ai <·onidoi 1• Rimili. Xel c·afio d1c• 1-<111 1·011fine delle prop1·i<•t:ì 1-<i 1111i1-<c·a110 in modo 1·1·~olament:ll'e <11w 1·0J'lil<•lti, pn modo di <la1·1• 111111 supC>rfì<'ie com· plesfiiva di metri q11nr:111ta ('()l la io più pk<'olo cl i nwtri o e consti <l<'ll'ohhl ii;ro t 1·a i 1·011 finn nti mN1eRimi cli <'Oni.ie1·,·a 1·1i uniti in perp<'· tuo nellE' 11inH'll1-<ioni mininw 1rnindkate, i.ii poti·:111110 apl'ire verso i i.;ing-oli <'Ol'til<'lti 111'111' fìn<'sf1·e od alt1·i nini anc·h<• pP1· lo<'ali di abitnzione. Art. 12. I <'ortili <lonanno esse1·e C'011\'l'llt<•nt<•1rn•nte pa\'i · m<•ntati e fino alle dimensioni reg-olamentari te1111ti sC'OJ)('l'ti e figOm · hri <li ogni <'ostrnzion<' . •\rt. 1:~. - Le fi1wi-.t H' \'erso emte Nll 1·a 11110 1·011,·<•nientement <' <·onto1·nnte. Le l11d 1111c1<' i-nranno tollerati• Nolo i11 1111anto richic1-<t<· <lnl carattere m·<'hit<•ttonic·o clell'edifkio. gli 1-<p01·ti d<•i balconi <· hallatoi 11elle <·ol'ti a cli111<•111<ioni regolamentn1·i 11on potranno esser<' niaggim·i di m. 0,80. Le ln trine c·ouH• plll'<' l<' loro canne cli sc:arfro <'<l i condotti df'· gli a<-quai clonnnuo C'1-<1-<< 1·1• sottratte alla vista. Art. 14. - r t<>tti. qnando non siano ('Olllplt•tamente IltUiCOsti dall'attko. clonanno pr1•1-<P11tm·e e per la forma <' per il genere di C'opertura un aspetto l'<'g"oln re e df'coro~o :111C'ht' in C'iò che riguarda i lu<'ernnri, gli :ihhaini. i tennzzini, i fumaioli: <111este parti do· \Tanno P~~ere m pp1·1•,..1•11 Iate• sni tipi <la a pprova1·si. I fumaioli nou 1 potranno spol'gt•1·<' dalle fa ldc dci t <'ti i :1. d.i1-<t;mza 1~1ino~·1.' di m. :! dalla parti• frontale; i;:aranno i11olt 1·(' po~~1lnlmcnt~ '1.1 11111101·111<' mo <lrllo <' i·ml\·1·niPntemente a~~1·uppa ti per 1I loro n11~l10~· a~111•t to; Ar-1. 1:-i. Gli edifici allo Nhocco dPll<l via ve1·:-m il J· orn I .on:~ pal't<· ananno l'altezza <li ni. :?:t ~..<' !'ÌSJ~ettive fronti d<n'1'1lll.no 1·1 · i·orr<•i·<• iH'l I<' prin<:ipa li li 111·<' :11'(· Jut<•tlom~he! ed eN~cre J~art t<·olat·· m<'nli• dt•c 01·01<<' Notto o:xnn110 dPi rapporti già. me1~z~om1t1 nl'l J~l't'· i•c><h•nt1• :11 r>. [ tetti 1l<>llt• tt>:-tntl• sn1·nnno 1denhr1 nella 1·011[01·mazione e nella qualità dc Ila c•opcrtura. . . . .\rt. rn. - Le latrine e 101·0 i;caril'l1i !il donanno t•ostrllll'C m modo da t•ssc•1·e fadlmente !'Oordinabili col i:-;istema di fo~natura tout ,j f'l!fOUt <'0111<' io;ar;ì stahilito in uno 1-<pl"<'iale regolamento da e111:1 11arl'i <lalln Ginnta )lunkipale. . . . . ,\rt. li. - J muri didso1·i <la <'rig<'I'NÌ fra due conhgm lotti ù1 falihrka. si donanno elernre a l':l\ alil"te della linea di c·onfine <' do\'l'anno <'1-<se1·<' resi comuni per tntt:l la loro altezza. . .. .\ i·t. li\. Gli i:;cnrkhi iwll<> fog1rn stradali d<'ll<• plunah tn · lc'rnc i• cl"ll<' :u·que lorde dovrmrno <-ffettu;nsi mediante• tomh<' in tutto c·onformi al tipo rhe in npprl'sso preNcdverà l'Aul?rit:ì.~lnni <'i pa l<> :1twhc fie ili tali din11 nNion i da potc•r contener<' 1 tu lu dl'l~e :lC'(}ll<' poi a hili, i con<luttod e l<'ttriC'i ye1· illuminazione e tt:ll'fom, pfl ,.,·<'n t na lmen te delle ma teri< f<'<':l h i> da poter ess<•1·c n para te ,...enza ma nom<'ttere il i;uolo 1-<tra<la le a norma a lt_rPsì d<•ll<' <1is11osizioni c·h1• i-.arauno n stahilfrsi. . . \l't. 1!1. r:.\utorit:ì ){nnidp:th' si riserrn di ('0Jl(•('d(•J'(' 111 <'asi 1-<p1•c·i:1 li la cli;o;pen1-<a dell 'osi-iPn :mza di taluno ~lei. <·a pi t:11~ .tl~l pres<'nte reg-oh1ml'nt o fientita pr<>d:unPnt<• la Comrn11's1n11<• l·. d1hzia e Ranitnrin. F.to: G.\1•JT\"\n Xm:m. Sindaco F. to : I<'.\111t1;.110 C'oLo:->:sA F.to: 010\'\:-.'\r ~I 'ns.\GJ,1\ 1 1 11 CA I>I'l'OLI relatlvl alle eostro.zlonl isolate con giardinetto Jn Via XX Settembre. (1) AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'EDILIZIA. Al·t. 12. - I progetti delle paJaz~ine isolate <·on giardinetti. oltre ùi quanto venn<' stabilito nei precedenti articoli e dal i·egola mento edilizio generai<', in quanto non siano in oppo:-izione col pr1> sente, dovranno unifornianii alle segnenLi pres<'rizioni. Art. J :J. - Le palazzine ed ogni opera ac:cessoria <lonanuo e~ Nere partic:olarmente decorose, sia in rapporto all'arte ch<' a.lla qua lità Ilei materiali da impiegarsi: non conterranno più di tre piani compreso il tel'l'eno, che clonù essel'e Plevato i-ml piano stmdale da cfrc:a metri l a metri 1,50. Art. 14. - Le costruzioni i-;tacc·ate di complemento <lelle p<l lazzine non potranno esse1·e che a due piani, compl'eso il terreno. Art. ]:). - Uarea complei;1o;iva fabb1·i<':1ta <lelle palazzine e d<' gli eYentnali a1111esAi i;tacc·nti, eschrni gli 1Spazi del-itinati a c·01-tili rustici, recinti da sPmpli<-i muri, non potrà Nt1pernre i due quinti di quella dell'in I ero lotto in cui verranno cost n1ite. Tutta la rima· nPnte area del lotto verrà, f:istema.ta a, giardinetti. NPl computo dell'area quella occupata dnJlp r:rnc·ellate ng111·e1·ù eome area lihera. A1't. l G. - Nelle costruzioni, di cui nei prc•c·c•d<>n ti :11-tiC"oli, uo11 si polmnno efiercita1·c> nè offiC'i1w, nè indm>tri<·. 1u> nprhc• bottPg-lw, nè> all<' fronti df'll<' medefiime f':i potranno appli<-are ditte od i111,egne. Art. 17. - Il recinto della p1·opriet;ì. i-;ai·ù f'o1·111a to cla 1·:11wel late omanH•ntali, i-;opru zoc·c·oli a ba!<e di vivo. L'altezza delle cancellate dovrà ei-;sere dai metri 2,50 ai lll<'tri :: dal suolo, que1la degli zoccoli non maggior<' di m. 1. I/applicazione delle lnmiere forate per difesa dalla vista diretta dalla i;,tradfl non potrà farsi che in <'01·1·ii:ipondenzn al cancPllo di ingresso della proprietà P la loro alter.za non snl':ì ma~gi01·c• di rn. 1,80 dal suolo. Art. 1~. - Si diclùarano eHcluRi i tetti coperti da tegole noi:itrane, sah·o il Nlso r)le si:mo rirlliNiti cln r:irattere spe<'ialP dell'edificio. I tetti e loro accei-;sori donanno confornuui-;i pe1· mo1lo da :-e1· ''ire cli de<>orazione p di abbellimento dell<' nno,·e <'ORtrnzioui. Al't. I!). - Jiautoritù muniC'ipalc si riFer,·a all'atto <lell'appro· yazione dei progetti fli dnl'e tutte <ptelle presf'rizioni <·he foi:;sero ri C'hieste da casi speciali. A. - .Kclle cessioui di aree tomunali agli !Rtituti Autonomi ed Enti Cooperativi regolarmente costituiti, che si impegnino di co· struire case di abitazione a proprietà indivisa, ed inalienabile, o per assegnazione in affitto o in proprietà ai propri soci, comprendenti appartamenti di non più di Rei locali oltre la cucina e le eventuali botteghe e retrobotteghe al piano terreno e aventi tutti i requii:;iti di igiene e i-alubrità prescritti dai vigenti regolamenti, Ri appli· cbe1·anno le seguenti c·ondizioni: 1°) Sul p1·ezzo venale del terreno ceduto sarà accordato un abbuono del 25%. del 15 o del 10 per cento, rii-pettivamente, a seconda C'he le erigende costruzioni saranno rese e dichiarate abitahili e11t1·0 J8, ovvero 21, oppure entro 24 mesi dalla data di consegna dcl terreno c·eduto. Il prezzo venale donà però essere integralmente pagato al momento della consegna delle aree, e l'abbuono riconosciuto applicabile in base alle C'Ondizioni suesposte verrà rimborsato appena, :i, giudizio insindacabile ùel Comun<>, si saranno ''erificnte le c•ondizioni stesRe. 2•) Sarà in facoltà clegli acquirenti ed a loro rischio, di ottenere ln anticipata conRe:wa ùel terreno e di iniziare le costruzioni in pendenza delle appl'on1zioni di legge per le rispettive deliberazioni di Yendita, :-;alvo ripl'ifitino e riconsegna nel caAo cli man<'ate approvazioni. :l0 ) L<> <'O~truzioni dn eseguirsi sulle :tl'ee c·<.>dute dal Comune per gli k<:opi !\Uddetti, e nell<.> proporzioni indiC'atc> al fiucc:ei:;sivo articolo 6°, flonamrn ad ogni rno<lo corn;eguire la licenzn cli abitabi· lit:\ entt·o tl'enta 111ei:.i da Ila consegna dell'area. i 0 ) .A garanzia cl<:a;li obblighi cli coi;truzione, nei tPrmini e mo1li 1-iopraindiC'ati, l'T:nt<.> compratore dovrà. depositare alln, Cassa ciYka una i-;ommn, pari ad 1/10 del nllore venale dell'area ceduta· gli dal C'omnne, in titoli di Rtato o garantiti dallo Stato, al valore di Borfo<a dal giorno in cui 'l'enne effettuato. e fruttifero a favore dell'EntP clepositante. :i0 ) IA' Yendite di c·ui sopra decaderanno di piPno diritto ed il Comune potrà pretendere la retrocessione dell'area venduta incamPmnclo il cl<>poRito c·inizionale cli cui a 1 precedente art. 4<> n. titolo di. penale c·oi relathi interessi, qualora entro sei mesi dalla. conse· gna dell';nea, non siano state iniziate le costruzioni, o qualora le costruzioni , tesse non siano state i·Pfie abitabili entl'o il termine di rui a I preceden1 e art. 3°. In questo ultimo caso sarà deterrnino.to l'import o delle coAtruzioni che fossero in corso <li ei;ecuzione sulle a.ree cedute, in applicazione della norma stabilita all'art. 4:>0 C. C. da un Collegio di tre Periti da eleggersi uno dal Comune, l'altro dall'interessato e<l il terzo d'accordo fra i contrnenti o dal Presi- (1) Dal Reg. Edilizio del 2'2 rcbbraio 1889. (Deliberazione podestarile 9 ottobre 1929·VII). 78 dente tlel 'J'rihun;1le in ca~o di diime<'ordo, e talr importo san\, dal Comune trattenuto in un C'Ol prezzo clell'area, fino a che non siano regolati gli en'nt11ali 1·apporti cli diritto esistenti nei confronti <l<'l l'fatituto che abbia mutuato le 1-;omme per le C'Ostruzioni stei;He. In difetto il Comune proc·ederà al l'egolamento d'uffitio an·aleudosi del predetto importo trattenuto e• conis110ndente al n1lore lJ<•1·itale come Hopra stabilito; sul prezzo dell'are<i sarà però trattenuto dal Comune a titolo di penale una i-;omma pm·i a !3j20 del ln·c•zzo stesso. In caso di inadempienza da parte dell'ncqufrente, lii condizione risolutirn non p1·egiudicherà il dil'itto r l'ale d 'ipoteea dell'fatitu to mutuante acquistato p1·imn del In t rnsC'1·izio11e della llomanlla di decadenza. 60) Le are<• c·edute do\•1·am10 <>ssere i·azioualrnente sl'n1ttah~ }J('l' gli scopi <>dilizi per i quaJi sono sta.te ricbieHt<' e tc•1lutc• e in ogni c-aso <lonanno eseguirsi almeno 100 mc. di eùifi<:io, misurato vuoto per pieno, dal piano di spiccato al piano di gl'ontla, JH' l' oh111i ]:; m<t. di ar<'a <·<•tluta quando si tratti di grandi ca1-;anwnti e 1w1· ogni 50 mq. di area c<>duta quando Ri tratti <li villini. Il Comun<> potrà inoltre imporre di rnlta in ,·olta le i.pedali norme di carattere edilizio rkhieste clall<> condizioni dell'amhienle. La mancata osse1·,·anza da parte dell'aeqnirente, anC'he di nna sola delle <'On<lizioni di cni al presente comma, lo farà dec·adere dalle agevolazioni pl'C'vii;ite dal presente clPlibemto e d:rnì diritto al Comune di inrame1·are la somma. depositata a g:1ranzia dei \'inroli di fabbricazione, Hah·o Ja applicazione del pl'<'ced<'nt<' art. 5°. 7•) ~ fatto divieto agli Enti coopel'Utfri, ccl ai loro soci a<'<111irenti. di 1·h·endere le aree ucquistn le, Re non dopo l l'e anni da Ila conseguita abita bili ti\ <lelle costruzioni, da eseguirsi sulle aree 101·0 <'edute dal Comune di ~filano, sotto pena. delle sanzioni 1n·evikte dall'at-t. 5°. Il contraente col Comune rinun<'ia in ogni e qualunque enso ad ogni e qualunque etcezion<' pel' le comminato1·ie sauri te dal Comune. B. - Pe1· le nuove eo1-;truzioni ed i Ropra.lzi resi abitabili entro il 31 dicembre J9!~0, e p('l' le COfih'Uzioni l'egolal'mente <>seguite 1-\U aree vendute dal C'omnne di )Iilano con le modalità cli c·ui sopra, il C'omnne potrà a<'<'Ordare: a) la eHc•nzione totale del dazio sui materiali da, ('Ostruzione (('HClnso quello <'l1e eventualmente fosse l'ificotibile alla bal'l'iel'a} alle <'ORt1·11zioni eseguite dagli Istituti autonomi e dagli Enti c·ooperativi che a norma di legge <'Ofih'nii;cono esrlusirnm<>nt(' case popolari a proprietà indivisa ed inalienabile dietl'o prN,entazione della. do<'nmentazione di rito; b) il rimbm·so del dazio sui mate1·iali da l'ostn1zione (s<'mJ>l'e esrluso qu<>llo C'he eventualmente fosi;;e rifi<'Otibile alla bal'riPl':t) a"'li li;;tituti ed Enti cooperativi <'l1e col'{tl'11iscono abitazioni per J'7issegnazione in affitto od h1 p1·oprietà ai propl'ii soci, ed ai privati rostruttol'i, quando negli stabili ad uso abitazione coRtl'uiti, 79 I (_ almeno una metà dei locali ahitHhili ('OstHuenti l'iutel'o ediffrio (escluse le botteghe ed i t·elatfri retl'i) 1-;iano raggn1ppati in apparta llH'llti cli non più di due Jornli oltre ln cutina. Il 1·imbon.;o sarà contesso su istanza degli iute1·es~:;ati p1·evio acc·ertnmento, a costruzione ei;eguita ed abitata, della oi:;se1·vanza delle <'oudizio11i suddette, a<l esclt1i;ivo giudizio del Comune di )fil:lno. <') il rimborso della metà del dazio, a<'eel'tato come sopra nlle costrnzioui ei-;P:.,"11ite da Istituti ed Enti rooperativi, per la as'. se~nazione in llffitto ocl in propl'letà ai in·opl'i SO<'i, quando le costruzioni :-:tesl'e sinuo c·ostituit<• da appa1·tamenti cli non più di sei lorali oltre la <'ucina. Il rimbo1·1-m snrà c·once1-;1;;o isu iHtanza degli inte1·essati, previ gli ar<'ertamenti di cui al pre<"erlente comma, b). I.A' rou<lizioni isuesposte and1·;111no in applicazione dal lo "'en naio rn:m (' <fa tali' dnta 1·est('1·anuo quindi abrogate le 1·ondizlo11i por1at<' dalla delibC>J'azione 19 dicembre 1!)28. 80 l>ECRETO :!:> febbraio 1!)~;;, n. 11034 Dfr. IV del Prefetto di )filano. - Vigilanza sulle coxtruzioni in COll!Jlomerato oemen· tizio scwplice o armato. fisto il H. Decreto·J~egge 29 luglio 1933, n. 121:3, che approva le norme pe1· J'accettazione <lei leganti idraulici e per la esecuzione deJle opere in c·onglomerato cementizio; Yisto l'a1·t. 19 T. U. L<>gge Comunale e Provinciale, approvato con R. Decreto 3 marzo 1!>3-t, n. 383: 1°) Nessuna opem, h1 cui le strulture cli conglomerato cementizio, i::emplice od armato, abbiano funzioni essenzialmente statiehe o comunque interessino l'incolumità clclle persone, può essere costruita, se non in base ad un progetto esecutivo firmato da. un ingegnere o d:i un Architetto, iscritto nell'Albo, e nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai i:iensi della legge sull'ese1·cizio professionale. Dal pro~elto devono risultare le disposizioni e le dimensioni <lelle membrature del conglomerato e del metallo <·be le arma. le i potesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, lc> modalit:'I clella coi:itruzionc, del dii::armo e del collaudo, comprese <ruelle degli "''entunli ginnli di dilatazione, nonchr i relativi calcoli Ntn tki giusti fìcativi ; 2°) J.At eRecuzione delle ope1·e deYe eRsere <liretta da un in~e g-nere on·ero da un archit(>ttO, iscritto nell'albo, e cleve esi:iere affidata soltanto n costruttori, i quali comprovino, mediante appositi <·ertificati cla. ottenere con Hl proceètnra stabilita nel comma ò) dell'art. 2 del f'npitola to genC'ra le approvato con Dce1·eto del Ministero <lei Lavori Pnbblici 28 maggio 1895, la, loro idoneità in questo p:irti<'olare gener(> di costruzioni : 3°) Il costruttore. pl'ima cli iniziare la coi:;truzione dell'opera, ch>\·f' farne denuncia alla J>1·efettura, presentando un progetto fiOm· mnrio dal <Jnale risulti l'importanza clC'll'opera. Il proge1 io deve er-:r-:e1·e pi-esentato in doppio eFJemplare con la fì1·nrn, del progettista, e la controfirma del costruttore. J,,a presentazione delln denuncia <' fatta. per il tramite d<'ll'Uf ficio ('omunal<> del luogo nel quale l'opera deve essere costruita, an"''" nei c:ud in <'lii ciò no11 sia richiei:ito clai regolamenti locali: 4o) Il pr·ogetto, p1·C'Yii, se e qnanclo del ca.so, l'esame e l'apJll'O\':lzione da parte del ('omnne ai fini dei regolamenti locali, deve f'si-;e1·e dall'.Autorità Comunale trai:imesi:io alla Prefett nra, che restit nisce, pel trnmite del C'omune, uno d<'gli esemplari munito del bollo pt'efettizio, e con l'indi<'azione dell'Jngegnere incal'icato delle vi~i te di rontrollo occorrenti; 5o) Il coAtruttor(' <' teuu t o a comunicare n lla Prefettura, 11 me>zr.o dPll'"Fffìcio C'omn11ale, prima cl<'ll'inizio dei lavori, il nome 81 dcl Direttore e di avvertire immediatamente, e comunque non oltre il te1·mine di tre giorni, dell'eventuale sostituzione; 6°) Il progetto restituito dalla I,refettura, come i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro indelebile di tutte le parti rlelle opere in costruzione, datati, bollati e :firmati dal progettista e controfirmati con data d11 I costruttore e dal direttore dei lavori, devono, dal giorno dell'inizio dei lavol'i e sino a quello della loro ultimazione c~sPre cost.'lntemente conservati nei cantieri di lavoro a disposizione delle Autorità; 7") Rpetta alla direzione dei lavori: a) comunicare preventivamente alla Prefettura la datn d'inizio dei hwori; b) l'iportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di color dive1·i:io, tutte le modifiche che introduce n(>lle opere all'atto e~ecutivo, datandole e :firmandole; 8°) Ogni opera di cui all'art. 1, viene nel corso dell'esecuzione, visitata, in via di massima, una. volta dall'Ingegnere incaricato del controllo. Questi riferisce il ri!iml1ato clella vii:iita al Prefetto, il quale, quando le risultanze lo richiedano, autorizza le ulteriori visite, che 1·itenga necesi:iarie. Ove dalle ispezioni risultasse che i laYori sono eseguiti in modo non soddisfacente, il Prefetto dispone l~ sospeni:iione dell'esecuzione dei lavori, e fa ei;;eguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposit:t commissione di tecnici, mm inchiesta per i provvedimenti del caso. I~ 'isite di controllo disposte dal Prefetto non e~onerauo il progettista, il direttore dei laYori ed il costruttore, daJl<' respons;1bilità :i ciascuno di essi spett::rn1i per Ja prog<>ttazione, per 1n <lirezione dei l:n-ori. pe1· le variazioni del progetto e per la bnonn esecuzione ; 9°) Al termine d<>i lavori, l'opera ch>\·e ei:isere collaudnta cln parte di un Ingegnere di riconosciuta competenza in materia. Dal certificato di collaudo de"Ve eAJllfritamente risultare clre il <'Ollaudatore abbia,: a) consta.fato l'adempimento da p:ll'te clel <1il'ettorc dei lavori, dell'obbligo di far esegui.re nei modi e nei te1·rnini prescritti i:ini materiali da. impiegarsi per ;; costruzione. le prove indicate dalle prei:;crizioni approvate col Ropra citato H. D. L. :m lu~Jio 193~. nu mero 1213: b) co11trollate la perfetta, esecnzione del l:woro e In sna co1·l'ii-'ponclenzn con i dati dc>l progetto; e) eF;eguite le JH'O\'C cli carico, nei modi e nei termini pre· snitti dalle disposizioni i..opra citate; lOo) Il certificato di rollauclo deve essere prei;;entato dal committente dell'opera, con nn duplicato in carta i:i<>mplice, aJla rrt'fettura, che, trattenendo il duplicato, l'<'stituisce il <'e1·tificato stesAo, munito tlel bollo prefettizio, per il tramite dell'rfficio Comunale; S2 op<'ta in c-011glo111p1·ato '"'llH'llllilto. :;1~111pli1-c· od armato, c-ontPmplata 1l:11l'a1·t. 1 del p1·eM·n11• dP<'l'<'to, può e:.;;~e1·1· 1.t j. lizzata, ]Wirna d<•ll.1 we:.;;entazione alla P1·1•f('tl li I';\ dC'l ce1·titiea to ,, i c-ollau<lo, <limo:-;! 1·:ita dal pos:-;esi;;o <]('] 1·e1·lific-:1to i-:tf'xxo con il bollo p1·efettizio. Pe1· g-li edifi1·i <' 1w1· le !'O:,;t1·11zioni, p<'l' In 11tilir.r.a;1,ionl' tle>i qnnli oecone s]l<'<·ia le p1·m·1·e<1imenlo, <li a nl01·ir.r.a;1,io1w o <li rkonoxC'i 111<>11 to di icloneitiì, quali ""<' xiauo le ÒÌRJ)()fiir.io11i 1'11<' lo cfo:riplina110 <' I(' ime ti1H1litù, la 1•11iiNxione del pl'OHC'clinH•nto :.;;tesso è> subordinata alla p1·0<111r.i01w d<•I 1·<>difi1·nto <li rolla111lo. 1111111ito 11<>1 hollo p1·<>fl't tizio; 12°) ('oxì l'i11c·a1·i1·0 delle Yhdte di !'Olltl'Ollo <'ome <]UPllo tl<'I 1·ollaudo dellP 1·md 1·11;1,i011i cli c-ni al p1·ei-;e11t1• clt•1·1·eto. 11011 pos>:ouo exH'J'<' <lisilnpPg-11:11 i 1·11<' ila ing-e~ue1·i di 1·i1'lrnmwi11ta 1·0111pPt1>11;1,:1 in ma · 11•1·ia, c·ompresi l'Olll<' tali in appo:-<ito <'il'UN> 1·p1fotto I' 1·i\·pc]11to an 11 ualmente da 1 ~i n<lal'a lo FaxdRta degli l Hg<'g111•1·i dc· Ila Prod1wia di ~lilano, e p11hhli"nto HC'I « Dolletti110 clP~li .\tti l"l'fil'inli » 1h•lla P1·p f'P( t111·a (1). f'onti-o I<' 1·i"ul!a1rne dell'rlen('o 1' arnmf'Nso 1·i1·01·:-<o ('lit 1·0 I:> µio1· 11 i da Ila i;;mt p11 llh Iil' a ;i;imw o 1lall:1 noti liC'n <1<'1 p1·on·e1li mrnto ili J'1·c• ft-Uo el1e <]('(·i<lc> d<'li11i(irn111ente. sentito il ~i111J;wato Fmwista d<'!.tli fnp:eg1w1·i, P i11te>~::1 111rn ('ommb:f'ioue <"ompoxta cli un ('on!<i~di<•1·1• cli P1·efett111·n P1·e:-.ic1P11IP, cli un rapp1·ei;;t-ntautr 11<>1 :->indaento l11p:Pg11C'· 1·i, e degli Ing<•g-rwl'i ('api <lell'l'ffic-io del (;pnio Ci\' il<·. drll' 1·rn1·io Te<·nic-o J>1·0\'in<"ia le P clrll'l"ffiC'io Tl'elli<'o <lc•l <'01111111<> <li )Ii la no: I!~o) .\g'li l 11g-c•g11c·1·i inc·nrirnti ll<'ll<' \'ixit<> tlÌ 1·onfrollo 1·11m petono nsN<:'/!,lli 1·0111'01'111i alla Uniffn prnfrxxionalP xtahilita clal ~in ll:wato F;ts('ista l 11~1·:,r11p1·i. a carko <lei l'Ol'f1·11tlo1·r. In 1·ela;1,iouC> a 1·iù q11esti f. tem1to :1 r<•1·sa 1·c>, sul c·o11to c·o1·1·c•11u• speeiale clella P1·rf'Pll t11':1, a rnezr.o ;lfifirgno ha1wa1·io cla allrg:n·i:;i :11 progetto xon1rna1·io di c·ni nll':nt. :~. la i-;0111111;1 ili L. 100. qunll' 1l1•po xito pe1· la i-pc•i-.a p<•1· gli assPgni st(>i;RÌ <la li1p1i<1a1·si a c-nrn <l<•lln 1::1 :.done1·i1t delln P1·<'f'<'lt nrn. L'e,·entu:t1r N'l-<•deur.a de1 depoi;;ito i11 <·onf1·011to alla :<Jl<':-<:l p1•1· li> ispezioni l• al tC'1'1lli1w <l<'i laYOl'i l'eio;titnita :ti <1P111111da11te. nwnt1·1· questi, in <"aso <li 111:1J.!g-i01· nume1·0 <li isp<•;i;ioni in t·onfronto <lc•l 111·· posito fatto. (• t1•1111to a<l i11teg-1·al'e 1we\'e11lirn1111·11fp il clrpo<:ito --t<•s . so nella nli:-;111·n "111• \"('1·1·;\ inclien tn cla 1Ja P 1·C'fPt tn m : 14•) Oli Ing-<'~11('1·i ixc·1·itti 11Pll 'ele1wo 11 i a ll':n·t kolo p1·r1·c• dente, i qua Ii si:1110 int c>1·1•<>n nti persona h1H'll t C' nPlla in·og-<'ttn;i;ion<·. nPlla ese.c·11zio11<', nella <lÌl'Pzione o n<'lln HOl'\'Pgliarnrn 11i 1111;1 delle• opP1·e <li <·ni. :11l':11·t. I <l<'I 1n·<'se11te de<·1·p(o, o ;1pp:11'1engm10 agli nffil'i prepoRti alla \'Ì:,!il:111za sn 11 'opr1·a str:-<:-<n 11011 po:-<1'011 o 1•si;;p1·<> iiwa ri <'ati 1lel eollawlo cli qn('stn: ]] 0 ) ~N;i-.1111;1 ""i (1) L'Pl»nco e stato p11bl1licato nel "Boll<'tlino Atti l'ffìciali,, rl<'ll11 :'.\Iilnno 11. 7 del 1936 (in vendita pl'l'SSO la Lihrl'l'Ìn J.. di G. Pirola, :'.\Iilano, vin Cavallotti, 16). n. Prefettura di 83. Lc• 011erc <':<!'!!111·1 .. 1!·10)1· 111·1· · t · · 1 Il •· " ' ,... H'I l'<·nIC·1 < e o ~t a to. o :-oltv la lol'O ilil-Ptta 1>01-Ye<>Ji,·111",,·1 J I contl'ollo <liN<·i11Iimtt<> ,.., " . sono <'Nl'll t•l <a d;1 I p1·P~e11t<• <le<Teto ~ l:i 0 ) . .,- rn°1 _H<'81_~. re,·ornto il Jll'('xc11(1' dcn·eto pl'efellifiio 11 • :;o1tQ. .f dc I _, l11g!t0 JD ....8, col qnnle <>ra Rta1o <leleo·ato ai Corn1111i r u·1 ~ l our.a, Leguano, Lodi <' ~eHto . ~1111 C'iov·~nui l" I< l I ano, plicaziouc• delle norme di <:11i alÌ"11·( •, <le•l 1>' ]c)1 JJn·o~v<'~ c•1·c> :1ll'ap1H1 . ' · ~ '" · J. 1 ,,.wguo 1028 11. • :. ·• m<>;i;;i;o dei i·is1Jettfri lTfli<"i 'L'eC'nid Comunali..... ' I .H1gg-. Podei;;tc) della l'1·m·i11C'ia <li )filano i"OllO in<·n1• ..1r1 l Il·1 <'1><'1·11 r. 1011<• <1<'1 )ll'exente l>et·r1•to. • J< ' <e • 84 85 PER LA SECONDA ZONA. 86G per l'approvazione del Piano Generale Jl}dilizio regolatore e di a1npliamento della città di Milano. LlWGe 12 luglio 1912, (Pubblicata nella « H. Gazzetta Ufficiale», 11. J!} mantenuto il 1ermine fissato dalla legge 11 luglio 1889, numero 6210, serie terza, 8alvo per ln parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferro ·iarie che verranno abbandonate, per la quale <\ assegnato nn termine di anni yenti dalla pubblicazione delJn pr<>sente legge. 193 del 16 agosto 1912). Il Senato e la Camera dei Deputali hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. J . - È approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della ciLtù. di Milano compilato in data del 28 maggio 1910 dagli ingegneri Pavia e Masera. Un esemplare cli questo piano, munito del visto clel ministro proponente, sarà depositato all'archivio di Stato. A1•t. 2. - Il piano generale si suddivide in tre zone : la p1·ima zona comprende la parte della città int<>rna alla li· nea determinata. dai bastioni e dalle i,;egnenti strade: Viale Elvezia, via Cesare Cei:iariano, via Bertani, co1·i,;o Hcmpione, vin, MnRsena. via Oiorgio Pallavicino, via, Alberto da Gin1o;sano, piazza Mngcnta; la seconda zona fii stende all'eflterno della prima zona fino al limite del pinno r<>golatore edilizio e d'ampliamento approvato con la legge 11 luglio 1889 e successframente modificato coi decreti Reali 22 febbraio 1891 1 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, :l maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 :1gosto 190i; la terza zona si estende all'esterno di detto Jimite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano regolatore pel lato <>Rtc1·no delle strade perimetrali. Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati di esecuzione, allegati al progetto ed a firma ingegneri Pa,•ia e :l\lasera. in data 15 maggio 1912. P<>r le zone 2• e a• i piani particolareggiati di eseruzione sai·anno approYati succcsi:;immente dal Preretto della Provinda di Milano n, norma degli :ut icoli 17 e seguenti della Legge di espropriazio· ne per pubblica utilitù 25 giugno 18G5, n. 2359. Ari. !'l. - Per l'ntlunzione del piano ::;ono prestahiliti i segnenti termini: PER LA. PRDIA ZONA. Pei piani già e::;ecutiYi sono mantenuti i termini fìs1o;nti dai rispettivi decreti reali. Per tutti gli altri. piani di queistn zona, compresi nel piano generale, è assegnato il IC'1·mine di anni 2:; dalla pubblicazione della presente Jegge, fotta recezione per la pm·te del piano clel Verziere. vfa R. Pietro in Grsfiatr, e adiacenze, già contemplata da quello precedente, approYato con R. Decreto 29 aprile 1888. per 1n quale venne gii\ mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 apri· le 1913. PlHt LA TERZA ZONA. ~ È assegnato il termine di anni trcntn, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge. Art. 4. - Per l'attuazione del suddetto piano generale è couc·Pssa al Comune di lililano la facolu\ di chiamare a contributo i prop1·ietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a margin<' d(>gli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Al't. 5. - Per la seconda e terza zona di cui al precedente ar• I icolo 2 l'inclennit~\ cli ('spropi-iazione del suolo destinato a vie, piazze e ~iardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà. sNnpre ragguagliarsi al puro Yalore clel terreno considerato indipend<>ntemente dalla. sua edificabilità; e così s;enzn 1·iguardo al maggior ntlore che l'approvazione o l'r~rn1zione, ancl1e soltanto parziale. <lel piano abùia, potuto confevfre al terreno stesso. Art. G. - Nell'esecuzione del pinno generale il Comune cli Milano potrà Yalersi clelln. facoltà di eui all'art. 22 della legge 25 gin~no 1865, n. 235!), nei limiti indicati nei rispettivi piani partieolareggia.ti di esecuzione per le opere comprese nella prima zona; fì. 110 alln profonditi\ di metti quaranta per le opere comprese nelle altl'e clne zone. Art. 7. - Per le i:;tra<l<' tanto vicillali, quanto priYatr, non tracC'iate n<'l piano p;<'nc>r:i le, cbe si formemnno nei limi1 i dcl piano stesso, le fronti clei nuovi fabbricati tlov1·anno distare da !l'asse della. Atrada non meno di metri sei : il 101·0 tracciato dovr;\ coordinarsi al piano genemlr e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai r<>golnmenti locali. Art. 8. - Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle pro('ffllll'<' stabilite dall'art. 87 della legge 2;) giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà. di approvare le modificazioni del piano generale che venissero 1·iconosciute opportune dal Comune di Milano nel rorso della sna :itin'lzione e di <>stendere alle medesime le disposizioni della presente legge. .\rt. 9. - Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato ò:1l Coni:;iglio comunale di ?l!ilano uno speciale regolamento da approvarsi per Decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale nmministrativa e del Consiglio di Stato. 8i .\LIJE<«\'l'O .1 1. - l'n·xc·1·i:io11i rl'latirt· alfr c·o.~lnt:io11i i.~ola/1 11 rilli11i c-011 yiartli110 ria criflcre xull<' an·<· a 1·iò tw~.~atirn1111·11/<' 1frsfi11al< " mru·f'af<- c·o11 la ldf<'rrt .f 1td piano. .\1·t. I. - 1 progetti del!t> p1tlazzi111• Ìl'olatP c·on ~i:mli1ll'lt i. l'li•· dmt•ss1'1·0 1;oq~ere l'Hlll' a1·<•e ma1Tate <·on X. olt1·<• 111rn11to e'- stahilito dai 1·t>goh1me11ti l!x·ali t>dilizio. di i~it•1u• 1· di fo~11at nra clona uno 11nifoi·111:11·si allP prt'H:rizioni seguenti: , \ rt. :!. - ),(• palazzin<> ed ogni 01wr;t a1·<'<'l'sol'ia dona11110 esi<e· n• pa1·1i<·ol:11·111P11I!' ,11>,·01·osP l'ia in rappo1·to all'art€• 1·h<• alla 1111alitit 1h•i 111atc>1·iali da impi<'garsi: non contt>rrnnno più cli tn• pi:rni, <·om · 111·1•i-;o il t<•1·1·(•110 1·h<• dovi·:\ Pssere ele,·nto i-;nl piano st1·adal<' da 1·(•11 · 1i111<'l1·i ~o nel nu 11wtro. ,\1·1. :e L1• 1·ostnizioni st:wcate 'li "omple111c•nto dt-111• p:ilaz· :1.inl' 11011 pof1·a11110 <>si-;<'l'<' <·lt<' a 1ln<> piani, c·ompn•i-;o il t1•nc•110. A 1•(. I. - L'a1·en eomplessirn faùbrka ta dell<' palazzÌlH' 1• dcgl i ,.,.<'lltnnli a1111C'1-;si Htnccati, eF;('lusi gli. Hpazi deHtin:iti :1 1·ortili rm1ti c·i l'el'inti da s<>mpli<'i muri, non poti·ù superar<' 1111 t1•1·zo di 11nella clcll'int<>1·0 lotto in cui verranno ('ostrnit<>. 'r11tt:1 la l'i111:1111•11t<• :ll'<':t 1lel Jotlo ,.PrTÌl !'isl<•mata n g-inrdino. Ri rlcrr os.~errarr che l'am1li<'a~io11<· !/dia J>i'<'.'l<'nf<· r·1wl1ufr> r-11r• <lc117wno rix11cttarNi <'011fr1111iora11<·11111t //I!' /1• 1101·111c ordinari<· <li Rf•qolame11to rrlfltirr ai rortili. V01'A. 1101·11lfi H. l>. 11 dic<>utlm• l!ll:l. 11. 1 J:?!l. torc <le/la <·ittà tli !filano. R<'yola111r·11fo ]>cl piano r<'f/Ola (Puhblicaln nella " Gazzetta Cfficiale ,, d el 15 gennaio 1!lH ). 11011 .\1·1. :>. - li 1·pf"iulo <lella propdPtlÌ !':tl'ÌI l'ol'lltato <la 1·a111·1·llatf' 01·11:11111•ntali :-;op1·:1 zoc·,·oli in laHt1·e o 1·ond Javm·:tti <li 111:1t1•riali <111 l'i 1• n•sii-;t1•11ti. L"altl'zza delle eanc·ellat<' !lonù psst>n• dai 1111'tri :.!,:io :ti 1111'11·i :1 clnl suolo: (Jll<'lla de:?li Z!)('('Oli 11011 111a~gim1• ili 111t't1·i I. Al't. li. - ~i clfrlriarnno ei-;elusi i tetti 1·01w1·li ila te~oh• 1·om1111i a 1·;1ualP. l':th o il 1·aso 1·h1• :-i:1110 ric·lril'sti 1lal 1·ar:1tt<>1·c• i-;p1•1·iah• d<'I l'cdifkio. r fl'lti (' i !01·0 :11·c·1'1<1'0rÌ clona11110 ('()Jlfonn;nsi Jl<'l' modo eia sl't'\ i1·1• ili dt•1·111<tZiOlll' (' di al)l11•11i11H'J1to dell1• 111111\'I' ('OSI l'UZÌOlli. •\1·f. I. L'antol'itit m11nkip:rl1• si rii.:<'na all';tlto dl'Jl'appr11 \':Dli0111• !h•i p1·og<•tt i di 1]:11·1• I ntt<' 1pwl11• p1'1•snizio11i 1·hl' l'os:-:l'ro 1·i· c·hiN,11' eia 1·:1i.:i sf't'C'Ì:lli. .\ 1,LJl}U.\'l'O Il. />1"r.~cri-:.io11i l"elotir< alfr <·oxlr11~io11i Ì.'IO/a/1· <·011 !fiardi110 <la <'rir1rrr .~1111<' a1 ce a cilJ loxxatin1111r·11tr· "'"~' i11ai<' 1· 11111r<·afr <·on la lrttrra Y nel piano. 1 .\l't. :t - ( 'iai-;1·1111 1·01·po <li fnhh1·i1·a <lonìi <'Ni.:crt> distante <la~li altri non 11w110 di met 1·i 10, 111i1rnrnta tait• dist:mza dalla i-;porge11za dt•J.d i zocc·oli. .\t·t. 1. - <lii c•dilid 11011 1·onte1..-anuo più di <111attt·o piani <·0111 · pl'Pl'fl il t<'nt•110. I.<• fronti 11on don·:inno mai a\·e1·e una Jaq!IH'zzn n1:1~ ••ion' di mt•td :{O. .\1·t. "i. (Hi spazi frn \llHI rnstr11ziom• e l'Ultl':l C' 11uelli f1·:1 Il• 1·0:-:t1·11zioni 1• la srrnda dona11110 esser<' c-oltintti a g-iurdino. .\rt. ti. - JJ(• d1i11i::111·1· di tali Rpnzi ,·en. o la strada p11hhli1·a <' Il' 1Ii\'ision i i 111<•r1u• l'r:1 IP 111·oprit•tà don·n nno <>ssere iorma te• da 1':lllC'l'l · ln1e in fP1To 1-111 zo1·1·olo alto non più di m. 1,50. .\rt. :l. - ('hi rnglia e1·igc•re il prop1·io e<lifido alla distauza mi· 1101·c• Ili metri :; dal Mnfilw don;\, ripo1·t:ne l'aclesio1w dPl <·outi nante da ra t ilirnri.:i ton a ppo1Ma com·enzione registrata <' fra snitt:1 1·oll'iutene11to nnch<' dC'I Comune ~· <'iò agli pffetti <lell'm·t. :~ <lell<' prei;;enti p1·p1-;('1·izioni. .\H. I. I p1·o~<·lf i <lell<' C:t!-1<' isola li• 1·]11• clo\'!'sNl'J·o so1·gp1•(' ,.;till<' :u·c•t• 111:t1T:tt1· <·011 Y. oltre a q11n11to 1\ stahilito 1l:1i 1·1•golarnC'nti locali <'(lilizi, di igienP P di fognntnra, !lovrnm10 11nifo1·mnrRi nll<' pr<'Nnizioni seguenti: A1·t. ~. - Gli <'<liftd dO\·ranno N;s<'l'<' isolati. doì· 1'1111 tutt<' IP f1·onti 1w1·im<>frnli a libero aggetto <' pi·oi.:pet to. 1"11:1 a lnwno <l<•ll1• fronti di dasc·1111 ('(lifkio dovrà coinC'i<l<'r<' 1·011 11n l:1to stradnlP ocl <'>'S<'l'll<' parall<>la in anetramento di ahne110 m. :t Art. 1. - .Xell'es<>cnzione del piano ~eue1·ah• rep:olatm·<· ('(liii · zio e di ampi:tllll'lllo <l<'lln <·ittù apprornto l'On legp:(' 1:.! luglio 191:.! . n. , GG, si ossPrrc1·anno l1• no1·111(• i.:e~uc•nti. ,\rt. :.!. - PPr l'!wnpazion<' ch•llc• :11·1-..• 1lestinate a p11l1hlkhe !-:<'<li strn<lali (ri<'. (·m·si. dali. pi:iiz<', gin1·clini ecc.). non<'lH'> delle :wrn· fahb1·i<-a hili :t 1·11 i :-i l'Ì fp1·is1 '<' I' :1 rt. li d<>lla legge 12 luglio Hll :!. 1111 mero ~Gli. il ('01111111!' prn!·<•rll'riÌ in 1·onf;·1mto dei ris1wtti\ i prnp1 i<' · turi a non11:1 cll'll<' dis1>0l'izioni spe1·fa li 1l<>l1:1 le~p:<' xte:-s:t. 1h•I JH'<'· i.:l'ntl' n•p:ola 1111'11 t o 1• Il i q11el11• ;.:e11Pra I i 111-'ll:t le:r;!c> <1 i <'i-:1wo1wi:1zimu• per puhblica 111 ilit:ì :?=> ~il'_g110 18G:>, n. 2:1:>!l . .\rt. ::. 1'1•1· la zona pl'ima lt> <>sp1·opl'iazio11i sl':,tllirn111111 in h:i ...I' ai pi:111i p:11·ti1·ola11·g~iati d'escc·nzio1w. apprnrnti (·oll'a\'t. :.! 1lrlla l<>gg<• J:! 111g}io Hl12, Il. )'{i(i. 'flp1• Ja zona 1'('! 01Hla (' ll•rz:t. si <l:irù c·nrso ili \oltn in n>lta :11Jp p1·atidw J'n J'ap111·m·:izio11<' rlc•i i<in l!oli pia11i ii:11·1i1·olar1•gginli. c·ompr<'1Hl(•nti anc·he le zmw Ili 1·11i nl l':nti('()lo (i dPlla ll'gg<' med1•Rima .•\ talt> effetto i detti piani \'(>r· tanno rlelihr1·:1ti clal <'onsiglio ('1)m1111ale e tr:1>i11lr>ssi al P1•efetto l"'' l'approvn;1,ion<> l' 1w1· l'<>i-;pletn1111•nto clell1~ p1·atic-l1P ili '·ui agli arti"o li 17 <' <;eg11<'11t i Mlln 1<':?1!" 2:i :?hu:rno 18G:>. 11. 2:un. .\rt. 4. - La 1ll'f<'rmi11:1zione delle linee <li fahhrfra Jl<'I' la znu:· pdma H'l'J';Ì fattn i11 has<' nl piano particohll'<'g"~nto aprn·m·ato 1•0 11 l'art. 2 <l<'lla l<'gA<' 12 lnglio l!H:.!, n. ~nn. per lf' zone i-e<"oJHla P terza in hnsr. ai tl':tl'<'ia11H 1'li sul l<'l'l'<'no <1<'1 piano gen<>rale: in tutti i <':JJ<i me1li:1nt<• :t"srgnazio11<• d<>i punti fissi da fal'si con Yerh:11<• i.:<•t·mHlo IP presnizioni clrl l'<'g-olamcnto <>11ilizio <l<'l C'omun<>. 0 1 88 A1t. :>. - Per le offerte delle indennità. di esproprio e per le <lo nmnde ùi l ontributo la Giunta, muniC'ipale provvederà simultaneamente alle pratiche di cui all'articolo precedente, trasmettendo poi al Prefetto i relativi elenchi, a i,;ensi ed agli <'ffetti degli articoli 2-1 e seguenti d<'lla legge !.!;) gingno 18<i:i, n. 2359. Art. 6. - I/elenco ùelle indennità di ei;proprio I! <lei contl"ilmti accettati o concordati col Comune, 1mrà trasmesso al Prefetto a sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In confronto dei proprietari pei quali non Aiasi 1wut1t la espre1; sa accettazione si procederà. alle perizie a &eni;i della legge 25 giu gno 1865, n. 2So9, la determinazione dei coutl'ibuti verrà. fatta con temporaneamente a quelln dell'indennità. di espr·oprio e <lagli 1Ste.."si periti, e dovrà risultare dalla me<leidmn relazione peritale. .Xt•l decreto prefettizio in cui si pronuncia 1'e1'propriazione i,;i dovrà indicare, oltre l'ammontare dell'indennità di eHproprio, anche i beni soggetti a contributo e l'ammontare dei <'Ontributi, secondo le risultanze della perizia. 'l'nle decreto sarà notifìcato tt ciascun proprietario di i;tabile eispropl'iato o colpito da contributo, per le riApettive partite, nella forma delle citazioni, per tutti gli effetti di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Art. 7. - La Rradenza. della. prima quota dei contributi coin · r.icler:ì con quella della predinle dell'anno succes~ivo a, quello in cui le Redi stradali (vie, corsi, piazze, viali, giardini, ecc.) saranno uper· l" al pubblico, per proSCl!Uire a de<:imi d'anno in anno; ciascun de· cimo 1mrà ripartito in frazioni per bimestre sempre Recondo In sca· 1h•nza ùella prediale, giusta quanto dispone l'art. 78 della legl-{e 2r> giugno 18G:i, n. 2359. I proprieta1·i dei teneni gravati dn. <'ontributo saranno notiziati della data di inizio del pagnmento del contribll· to stesso. 1-1 fatt:\ facoltà al <·ontrilmente di eseguire in uua sola volta. il pagamento ùel contl'ibuto che in questo caso sarà ridotto a \'alore presente al tempo del pagamento con lo sconto dell'interesse lC'galP. .Al't. 8. - Le pratiche e le Rpese per la cnncellazione <lell'ipote<',n i:-wl'itt:t dal Comune a i;:enRi <l<'ll'nrt. ~1 delln lC'gg'C' 2:> ~in gno lSG:i sp<•ttf'rarmo al Jll"Opdc•tario dt>I fondo <·olpit 1. .Al't. 9. - Anch<' nella lo<'alit:) in c·ni il ('omunc• non :ibhia an · com dato e1;ecuzione al piano generai" r<',.:olatore l'dilizio l' <l'nrn pli:nnen to e R<mza pregi ucl izio della fa C'olt:) '1<>1 Com 11ne stesso pp1· quanto ri,:,iaHla l'attuazione clel piano e l'applicazione tld contl"i lm ti. tutte le fa hbrienzioui doHanno c•ss<•1·e PsP.gnitP srco1111 o le noi· me tr:w«iate 11el piano ii i-ensi <legli :n·ticoli ~!I e 90 della lt•J!ge 2:i ;ri11~no 1i:inr; e <lella legge' 12 luglio 1912 e <'oll'oi;s('1·,•nma llr.lJP <li· :;:por.:izioui dei r<'golaruenti municipali in \;gore. 0 ... 89 I:ImIO HE<~HE'l'O-LEGGE ~! settembrt> rn:W·Xl\', 11. 2121. - _ Norme. c·ir?a l'obbligo . dell'appn-.stamcnto di un l"icovero anti· ae1·co t~i ciauun fabbncato di 11uorn co.<itru:ione. o ili cor.ço di costruzione, ad 1t~o cli abita;:,ìonc (1). ll'rtbbl reato nella • Gazzetta Ufficialo ,., n. 29i, ùcl 21 diccinbro 1936). \'ilito l'art. 3. n. 2,. della le!!ge 31 baeunaio 19'>6-IV 1 100 '· ,. ~' 1 • I \It('nufa la neces:-;1tà urgente Nl a1;solut1t di stabilire l'obblioo 11~11 'upprestamen~o di un ricovero antiaereo in <'iascnn fabbricato th 1111orn costruzione ad ui.o di abitazioni: Sentito il Corndglio dei ~Iiuistri; ~ullit pr~pos~a del Capo del Go\'erno, Primo .llini1Stro e Mini· stro Se~reW.r10 ~1 ~ta~o per l'interno pe1· la ,:,1erl'a, per la mm-ina e per 1 aer?nauti~a, .d~ co11certo con i )liuistri Segretnri di Stato per la ~ra~ut .e grnsllzrn, per le finanze, per i hwori pubblici e ])Cl' le rorporaz1om ; Abbiamo decretato e decretiamo: . ·~rt. .1. - .E r:1tto obbli~o a~li Enti o p1 h ati ebe costruiscono lablmcah .destmah ad abitazione civile o popolare, di provvedere - n propne spese - per l'adattamento a ricowro antiaereo di parte ciel "'o~tP1·1·:rnco .o <1~1 seminterrato o, in maueanza, del pinnterreno. f,_01_1hhgo di t~n al prt><'edente comma ricorre anche per i fabh)"l(·ah m con~o <h costruzione alla data di entrata in vi•Tore dPl presente dt><:n•to. "" :' rt. ~- - Il detto ricoyero deve nverc le i;e~nenti caratteristiche tecnH'he: . 1° l.'Hl"l':t .ùel ricovero si deve fitabilfre in 1·agione cli mq. l per 0 ~11 mc. 200 eh_ ,·olnm<:' (vnoto p<>r pieno) 1lel fahht·i<•ato. <'3l<'olando IJUN;f~ volnnw m base alla 1-;uperfìcie coprrfa e nll'nh<'7.7.a 1ll'lla Jiuea d1 gronda Ru piano strnclnlC'. . Di <lc.tt.a are;~ queìla dN;tinata al so~giorno lll'i l'ico\'C'rati "i clm C' sudcln:d<•re .m celll' della i-uperfide <li mq. 1:1 C'il'<·a eia~cu11a e non Mtper101·e m mq. 20; I 'alt_<·r.~a. utile ~cl ricovero non deve <>:"-sere mino1·e ili m. 2: 3 le p,~r~h flcl. l'J<'OVPro òe,·ono esst•1·e <11 cemento armato dello spessOl'l' n11111mo <l1 <·111. l:>. ('iusei~na parete ~i deve arnw re <'on <llle l'eti tli tondini ili fet·· 1·? a n~aghe qunòrate cli lato f·m. 20 " distanti dascnna, cm. 2 dal 1·1i;;pet t~vo para:nento. I ton<lini '1C'bbono a\·ere il diametro 11011 mi· nore <11 mm. !·' P<'r la rete <'OHi!!pondente al Jl:l!'Hmento e1-:le1·no <· non ~rmlore <11 mm. 10 per l'alna. ed essere convenientemente col· legati fra. loro. Q~1elli verticali <levono <'ollegnrsi ancl1e all 'urma. tura del <'1elo del ricovero. Le pm·eti devono essere prive di finestre; 2: (1) Convertito in legge, senza modiflche, con legge 10 giugno 1937, n. 1527. !) l 90 • • . tiu1ir<• ·11l<'ht• pa\·i1111•11to 1~ il i·it•lo del ri<-un·1·0. <·ht• p11of1 i~s. t <h • 1111 i-ol1•tt01w di len• psser<• 01 111.1 o · t au 1<'. 1 •• · • tri< .. l l wr il piano :-opras . . 1·m·1 t lll·a doppia fitmme •. . i·<•11w11to :ll'lll:l t o <on •1 ~ . . . ll' l<•lle stl'ntl 111-1• soprasl;lllt 1. li !'olei tout• d1•n• res1st1•n• :n <I o L I oll n• al carico di k~. 4=>? Jlt' l" imi. . .. . .\ tal fhw, nel i·<•lat~Yo ntl~·olo ~t.1~1~~i11i <li <'P1111•11to a1·mato, si <t) iu <":ll'O 1'0\T:1stmo !-itt ntt~H<' e <"11·1·<·0 1111ifor11u~m1•11t1· . .• . .· l del ricovero 1111 • • · tll'\'I' l'Ollt-J<ICl':IH l'\l1 ne <_1 l . 1' net; d<•ll<• <·01·r1spot1<lt>nl I ripal'lit<> llj?ti:tl<• al pei-;o eh !re fi~> .'11. e < 1 J ' rn111'atnr<'. ...enr.a a1111wnt.o <11~u'.m1co.' <' solai ili i·Pnwnlo ar111.alo. i-i a) in t·aso :-o\'l·ast1110 xh uttme . l , l delo d«>I rH·ov<•ro . . <len• C'ODRH ('1':11'<' l'\1 . 1ra,·i ili f<'r1·0 <' vo]t rnE>. 1<l. . , • 1, •11 Jl('l'O <li t 111 ti i sohll ·i· <'Hl<' r1p·n·tito 111.!,ll·' < • • \lii 1·:11·i1·0 11111 orrn<'m · . · t ·e._..,. t i 11·1· pia111 i-1•11r.a . <' <li mel;\' dell<' m11rat111e m <'1 .• 111 1'0\'1':11't ;lii l I :innt<•nlo di1111mi<'~· . . . • wtl<'i·e <·al'ii·hi 1li i-i1·111·l'~,r.a 111 an1IH•d111• 1 (':\SI l'I posHOJJO ,l)~lll 1· 100 (' 1800 "A· p1'1' ('lii(\. . . . i· f' no ·1<1 11n u1:n;i::1mo < t n1:1Ao·im·1 il<'t nonn.1 1, • ' . · 1 1'1•1To · ,. . ·1 l'On•Ylomer·1to <' pei 1 1·ispt'tt i,·;11111•11 1P 11ei· 1 ,.... ' , . 1 . >l<>ttmw 111111 xpl'ssrn·<• llOll In o~ni <·al'o. i-i <lr\'I' :iio;sPiriull<' .1 I'< mi1101·1• ili 1·111. 2:i. . . .· ..1 ril'ultante dal <':tkolo, 1<<' lit' .\11':11·111:11 nl'a <lopplll .1umm<'t1 ic • . . l • "Oll to111lini dl'llO st1•sso . , lt .. n senso 1101111.1 < • ' • ih•\'P nog1t11li,!l'l'I' 1111 il 1 •1 1 ' · . I' . I .. , : 1· t·Jll • ~0 111 moc1o '"'· Il ]' t • 'l (ft.. \ " I 11\ ('J ,11-'S11 1 1 iliam<•t1·0 <' posti a a < 1" anr.. • . ~i di to1111ini a ma~li<• 1o;falsal1', eh 1•ostih1iH•, n<'] romph•sso. tlne ~~ . . 111 .1 <·lii " l'ispl'tti\':tllH'llll' ,.;Jll\·1•11i1•11t1'1111•11 t <' staffa te <' <lista u .1 ;-rn.!<1·1 ;11'1 ,..;11<:1 to;w il'IJla f:wc·ia snperiorl' t' da qnellnlrnl eru;n· tton: cli i11trc~l11nc• :ilt1·i • f·; lasc·iato poi all'iniziat.ÌY:I c I' i·os 1·11 app1·c•sta11w111i c·omph·m~ntari. . . llOsh ilcl ..\linisl1·0 Jll'r i la · • •> ('on Hl'"ltl cl<•c·rc•to. :-<li ]Il o . •. , 1 ·1·1 I' •ll'll · .\ti.":. .. . .. " . . \linistri i11tl't·t>i-s:1l1. sara sta H I o e \ ol'i p11hhh1·1.. •I 11~11 ;;,~I; o<;o~T'ltlllll appli1·al'si I<• 1<111ltlrtt<• 1101·1111'. . , c·o ilc·i ( 'om11111 111•1 qn.1 . 1'. ll'·11·ti<'olo 111·<•1·1•11<•11t1• l'.\11tont:1 , • . ( 'Ollllllll ( 1 (•\l) :: • I 1 .\ rt. I. - .,1•1 . 1. ,,.,,.1 ti ili 1·01o;t n1zio111• 1· li' " 1 1 .. • • ·<·Ptt·ne dw 1 <' 1' o .. .('OllllllHll<' I1O\ J°,l ,1( ' • • ·}· •fj' tti d<•] t·("'Ol:llll<'llfO ('I l'l' 1l· . ·1 t1•rm1111 <' <l''' 1 <' ,. . 1 t I \ ' Pll"'OllO pr<'l'('ll :I · ...... 1·1 1<·<·11' 1 <·11<' ~IHl<l<>Ue. "' l . t a11<' p1•eSf'l"JZIOl . . r.io, :-.Ì:I 1<lato ;l(.<'llll~ll~ o• , r' ·os(r11zimH' alla 1lnln di pnhhh1·n l'<'l' i f:thln·IC':lh 1ll 1·01·1-;o ( l '. • ·I. tt l'i dOYJ':\llllO lll'('l'('llt:11·1· J('ÌO ]('O<>'(> 1 ('01' lii O \ ·1 t 11".-1··. r.imH' 1l1•l p1·<•x<'ll<' · ,...,... • ·t•·· ·11'\utoritìl c·o1111111111• 1 ] 1'1 chlh <ht-l "' < 1-;i-.l ·' • ·11 . 11<'1 ll't'lllitH' <11 1 IH' Jl\l'' . ' ' '. ' .. . • 11 pll<• 111otlalilf1 pr<'l'l'l'l t• p1·o"<'l lo rigrn11·1l:rnl<' jl t'H'O\l't·o .111 1i.t<'t< 0 c·on~' ,...opri1. l ttf' no1·111P t1m·1·i'I tH'Alll'~i <lnlln Jn t':Hm cli inoi-l'!'l'\';lnr.:l ilt>llt' t <'1' I 't 1 'liti\ dt"•li 1•1lilil'Ì fitN~i-i. 1 ·1 1ulh osh p<'t' a 11 n li ' ·~ •\11lol'Ìli't c·o11111na (' 1 1 : : : l 1 r .. to <li :1hit:1hilitìl, i 1·011t1·a\' .\ rt. :l. - ~<·11r.n J>~·t>g;111<hr.,1.~1r;.:st~ 1~,:~11 i-11p<•1·io1·<• a 1l 1111 Jll<'I'<' (~ 1 \'C'l\IOl'i i;;11·:111110 J>U1llh (:<n~ . ' l "000 ('si :q1plk:1110 I<' tlifiJlOHiziom e on 1'am1111•111la non snpE'l'lOH' ·' '·1~ li '.1rtic·oli 107 <' 1<<•µ;11C'nti d<'ll:t tlc•ll'al't. Hlfi. ultimo r~m1?a. ". < )~m.. ;t·1 "on H. d<•1•1·PI<> :i mm·?.o 11•!!"1' 1·01111111:111' <' proYrn<'tal<' .•tp] • ' 1 1\ . :~~!l. riiì . Il p1·t•1<1•11 lt• hlic-ar.ione m•lla P:nlamento per Il :\linistl'o d <'1·1·<•to t•n t 1·eriì in \'igcn-e da Ila da tn <le? Ila sua )lii h · aa::<·tta Uffi<·ia/l' clel Re:rno e :-:u·ù pr<'!-ientato al la 1•on,·1•r:-.ione in legge. propon<'ntP 1> antm·izzato alla pre!<entazione 11<•1 ,.,.. l.tti,·o clbwir110 di lt•(!g!'. 1mnIO DE<'HE'l'O · L E<WE :?!I ottolm• 19aU-XT. n. :?:?LU. n;. .~posizioni /0111/11111' ntali in materia di protc~io11e a11tiaerw 11 J. . (Pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale», n. 8 del 12 gennaio 1937). .. ~ ,.i..,ta In h•g-g1• H gi11g110 lH:?:>-llI. u. !lU!I, :,;11lla 01·gauizzazio111• dt•lla Xazimw 1w1· In g1wna ; Riten11 tn ln nN~<'HHitù m·gen t<' <'cl assoluta di detta r1• 1101·1111• fondamc11tn li in 111al 1•1·ia ili p1·otcziune antiaerea; Visto l'al'lil'olo :~. 11. :?, della legge :31 gennuio Hl:?Q.{Y, n. 100: Visto il H. 1l<'('l'<'to 1° oltobJ"e 19:JG.XIY; Aenuto il Con1-1ig1io <l<'i Ministri; Rulln. propoRta del C'apo del Govemo, Primo Ministro Segr<'· tado di Atnto. :\Jini!~tl'o ~egr<'tnrio di Rtato per 1'inte1·no, per la ~1wr1·:1. 1w1· la m:1ri11a. pt>r J'aernuauti<·;t, <li corn·erto con i Mini :-.fri ~<'~1·1'tari di ~tnto p<•1· g-li affari eHtel"i, per l<' colonie, per la grazia <' gim;tizia. J><'J' le finanze, 11er l'edutazione nazionale, per i hH'ol'i puhhlici, pPr l'ag1·koltura <' l<' foreste. per le romnnirazioni. })Cl' 1<' <·orpornzioni. 1wr la stampa e la ynopagarnla : .\hhinmo dPri-elato 1• <l<'c1·t•tiamo: .\d. 1. - La p1·ot<'zione t·ontro gli effetti degli att<u·chi aerd rin~st<' interp:,;se nazionnle ed i'• l'<'#!Olata dnllo Atnto. .\l't. 2. J,'orgnnir.zar.ion<' e il funzionamento della proteziorn• autiae1·('a i-ono affid:ll<' pl'l' il territorio del Regno al :\Iinistero dt•l · l:l g-nerra. <·he si mie 11<'1 Comitato <'entrale interministeriale per la protE>zionp antiat•1·1•:1 qua 11• organo ('OnsnltiYo. E> per il tel'l'itorio d<'I · le r.olonie :11 :\l inist<'l'O dPlle <·olonie . In tempo cli !!tH'JTa 1• iwl territorio dichiarato in 1o;tato di g11e1'l':l il rn01·tlin:1n1<•11to fr:t li' atth·ità relatfre alla protl'zione antiaer<'a <' cpwlle <1<'11<' h·upp<' op<•r:rnti i.;petta al comando di (\ll<'Nl<' 11ltinw. . \rt. :t - La prot<'zim1<' antiaerea implica : preclil'posizioni org:rnizzntive: sfollamento. Ofien1·amcnto. al la1·m<>, m:11;<'hernm1' nli, tC'1·ni<'n <'<lilizia urbanistiea. ricm'<•1·i; :ulcle· stmmPuto d<'l 1w1·i-;011:tl<' :ul<l<'lrn, delle squadre arn;;ilinrie, della JlO· polazi@e; in·otezion<' del patrimonio artistico e RCientiflro: - prm·vNl iml'n1i imm<'clia I i contro gli effetti in allo <l<'gli a I· t:w<'hi aerei: protPr.ion<' i-anitaria <' nntigaR. protPr.io111• antin<'<'lllli . 1l} Co11vcrtito in leggP, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1937, n. 1629 (cc Gnn. UH. ,, 2 ottobre 1!l37}. Delle modificazioni, i·ig11ar· danti gli nrt. G e 7, i' stato tenuto conto nella redazione dl'l testo qui riprodotto. 92 _\..r t. 4. - Gli enti pubblici e privati c~1i è connesso un interesse nazionale, cleYono compilare un proprjo progetto di protezione antiae1·ea, ai sensi dell'art. 3, e attuarlo secondo le norme che saranno stabilite col Regio decreto di cui all'art. 6. Art. 5. - Le autorità ceutiali e locali competenti hauuo facoltà di organizzare e nttuare eser<'itazioni cli protezione antiaerea, secondo le direttfre che r.;arauno impartite dalle autorità di cui all'articolo 2. Art. 6. - Le norme per la disciplina della protezione antiaerea nel Regno, in applicazione del presente decreto, saranno emanate con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il l\1inistro per Je finanze e con gli altri :\linistri interessati. Per le Colonie si provvederà con Regio decreto, su proposta clel :Ministro per le colonie, di concerto col )IiniAtro per le finanze. Tali norme saranno obbligatorie per tutti coloro che si trovino nel Regno o nelle Colonie oYvero siano pl'oprietari di beni immobili ivi esistenti. Per l'apprestamento <lPi i·icoveri nei fabbl'Ìcati pel' uso di abitazione di nuova co!:ltl'nzio1w, od in corso di costn1zione, valgono l<' norme emanate col H. T>. L. 24 settembre 193G, n. 2121 (1). All'esecuzione delle misu1·e di protezione obbligatorie di cui all'art. 3, concernenti la proprietà privata immobiliare, provvedono i privati interesf)a ti a lol'o ispese entro i limiti e con le modalitù stabilite dal R. D. I.1. :!I sC'ttemhre 1936, n. 2121 (l). Lo Stato e gli enti pubblici provvedono all'attnuzione <lelle mi· ~nre di protezione :mliaer<>a, per quanto con<'eme i rir.;pettivi senizi, uel limite delle disponibilità esistenti in bilancio. Art. 8. - Con il ne~io clecreto di cui all'art. G potranno comminarsi, per le infraziou i alle norme dello steRHO de<'reto, le pene dell'ammenda in rniRm'a non superiore a lire mill<> e dell'arresto in misura non superiore n m<'si tre sia congi1111b1m<>nte sia alternati'':unente. Art. 9. - Il pl'eHente dcreto entrerà in Yigorc dal giorno della ima pnhhlicazione nella Ga~~ctta Ufficiale dcl He~no e sarà presentato al Parlamento per la sua <'OnYersione in leg~e. 11 :Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. (1) Così modificato dalla legge 10 giugno 1037, n. Hl29. INDICE ll\'r.(O\amento Edilizio <lel Comune ti i l\lilano: Denuncia di oprrr edilizie, richiesta r. concessione del nulla osta 11. - Commic;sionc Jgieniro Edilizia 111 - Opere pro,·vislonali 1wr resecuzione dei l<wori JY. - Solidità. sicurezza ,. decoro dei fabbricati I\ bi" - :'\orme di edilizia antisismica . \ - :'\orme igicnico-e<lllizit· \I - Opere esteriori ai fabbricati . VII - Pre\'Cnzione P difesa <lai pericoli dell'ilwcudio VTIJ - Norme speciul1 per i Quartieri a Giardino IX. - Sorvcgliama contravvenzioni - Disposizioni Yarie .Nornll• pc1· il eollaudo e l'uso lici pouli mobili, delle setti\' aercc P degli apparecchi di sollc,·a111cnto . 'iornw l'dilizic p(lr la 11uo,·a \'ia da piazza Andrea Do1 ia I• Jliazza Fiume Capitolo I. - t•di!lziC ,,peciali Ìll l'CIUZÌOll! cii llllO\ O liÌUl10 regolatore )>Cl' le zone inm1(lcliata111ente a Sud. Est e :\ord Est di piazza d C'i )) Il o Il)() Pag. :3 16 19 :?8 29 -~1 4'; ;)(j 65 ::-\11rlllC • Capito Iì speciali pe1 le fabbriche d;i t>~Cl'Uirsi lungo la nuo,•u via dal Cordusio al Foro Bonu1H11·t1' 1ora Yia DantC') clC'libcrati dal Consiglio Comunale nel giorno l 1 gennaio 1887 . Capitoli 1-clati1·i allP costruzioni iRolate con giardinetto in viti XX !-:1·tk111t11·c .\ i;.rcvolazioni a favore dell'edilizia Decreto 2.> fl'bbraio 193.3, 11. 110~~. Div, I\ del Preretto di l\Jila110 · \'1glla11za snae eostruzioni in ronglo111emto cementizio st'lll· plicc o armato . . . . . . . . io 7::1 76 -,, • llO Legi:t' n luglio 19U. n. 866 · .\pprovazione <lel Piano Generale EdiliJ:lo rcgotatore P di a111pliamento della città di :\lilano . n. D. H '1ice111bre 1913, n. U~I • llcgolamento pel piano regola!Ol'P della l'ìttà di :\lilano . . . . . . . . n. D. L. :?li settembre 1936, 11. 2121 . ì\01 me circa l'obbligo <lell'apJ)l'Cstn111"nto di un ricovero antiaereo In ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in co1·:-;o <li costruzione ad uso dl at•1tazionc n. D. L. 2$ ottobre 1936, n. 2216 · Oisr,osizioni fondamentali ln ma· tl'l'Ja rii protezione antiaerea . . . . . 91 Pubblicazioni riguardanti i lavori pubblici in v endita presso la Libreria L. di G. Pirola Edizioni Pirola: C'.\l'ITOJ.ATO m;~1:1uu: per gli appalti delle opere ùipN11l<•11li clal )fini.,frro • cl<·i J,J,, J>P. - DD. )BL 28 )faggio 1895, 8 novembre HlOO, !l i.ciugno l!llfi o 4 nrnggio 1!12 l ( <:ollf::io11e Pirola 830) . . J,. :?JiO J,1;ca,T1 ll>R\UU< ' I. - Xomo per l' accettazione dei l<·gauti iclrnulic·i l' 1wr la c•i«•c·uziono clelle opc·n· in conglomerato cementizio. - It. 1>. J.. 2!1 luglio I na:i, 11. 1213 rnoclif. 1lalla le~ge ;) febbraio l!l34 n. 31:~ (Colh·zio1~1· l'irula i:J7) . J,. 2,:i() J,1; n' n11 - X orme• c• c·onclizioni per le prove e l'nc1·et t:ur.io11P clPi Jpg111u11i. D.){. 30 ottolm· !Hl 2 (Collezione Pirola .303) . . . . . L. LEGISLAZIONE I ,."iO SUI ]~SPHOJ>Jtl.\ZI O'I Lc•ggc• sulle espropriazioni per cautm cli puhhlic·n 111 ilitì1. J,. 21i giugno 186!), n. 23511 e modificazioni 1111c1·c•t-.><ivo (<'ol/l·zi1>111· l'irola 1:H) . L. IO, BAJUJ;LUc 1 1 E. - EKpropriazioni 1>cr cau><a di pubblic•a utilit:'1. - Ll'!J{Ji, 1frnlli. rirrolori. /tl'Of1·d11t(I, yi111·ix11r11dn1::a. - Eclizio111 10:14, JINtf{J. :J80·8". rih•galo • J,, :?.i. ( }:-<« \JU C. - T(li-to u11ic·o per le ferrovie e tranvie c·om·c;,;>.(' 1• i puhhli<·i auto "1•rvizi. - f,i-~1isl11::io111-. circolari, istr11::io11i. Ediziorw l!l30 . . L. :!11.- LAVORI PUBBLICI Leg~e 20 marzo 1865, n. 2248. Regolamento 25 m aggio 1895, o. 350. Modificazioni successive e disposizioni attinenti. l'u/ibliru: io11i d i 11/lti 1ditnri: (;}:'IO )hLIT.\IU:. • l'apìtolato ~cnerale tecnico por i'C'"l'j(UÌlllC'lllO 1h·i lavori 111•1 g<'nio 111ilit:m• - ristnmp" 1936 . - - Rc·~ol:unc·nto JIC'r i lavori dc·l genio militare - ristampa I !!36 . - ('ondizioui ~('Jl(•!'ali 1wr - 111<1 ,,, ,.,, 1~ >-.N w rn:n r J.. ~.- L. s,- appalto dei lavori dcl ge>nio militare• - ri. L. 1.- C'tVIJ,1: - Capitolato Kpccialc· tipo per appalti di la,•ori 1•1lilizi - 11li- J.. .:io111 l!l:li - - C'upilolato t-.p1d;llo tipo }JC'l' appalti di laYori istl'aclali - 1·di:. rn:w 8, - J,. IO. <'oLo' n: X omu• pn I' Nw<·uzione <li opere pubbliche uell<' Coloni!' <'ar)il o lato g1•11t•ralc• - Regolnm<•nio ]>er la direzione, <'Ontahilil ù 1• 1·ol11111<la zion<• 1lC'i hwori • l'dizio11t• l !l37 . . I,. r,, Cu~Eo A. - Appalti pnhhli('i <' privati - Commento i<•ori<'o prnlic·o a llC' Jpggi imi lavori ymhhlid. \'ol. di pagg. 670-SO - edizi<mr 1937 . . . L. 40,- <:. Lc•gi11lazione sui lavor i pubblici - Un volunw c·on lLJlpe nclfrt· lii al{giornnnwnto al 1930 di comple.qsive pagg. 21:50, rilegato . L. 70.- ~[l:LOClRA' t Un volume di pa1g. 140 aggiornato al 1° gennaio 1938 Prezzo L. 10.-