Generalità Criteri contabili in relazione alle procedure di

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Generalità Criteri contabili in relazione alle procedure di
Corso di laurea in Ingegneria Civile – Programmazione Costi e Contabilit à Lavori – a.a.2003-04
Marco Masera dott arch, ddr ing
APPUNTI SUGLI STRUMENTI PER LA CONTABILITÀ DEL CANTIERE
Generalità
Per "contabilit à dei lavori" si intende quel complesso di operazioni che ha come fine ultimo la
determinazione del prezzo dell'appalto in relazione alle opere eseguite e agli accordi e
termini contrattualmente stabiliti dalle parti.
La regolamentazione della contabilit à di un appalto di opere pubbliche è necessitata
dall’esigenza di un riferimento super partes in relazione alla funzione di garanzia degli
interessi dei contraenti che l'ordinamento legislativo deve assicurare. Ne scaturisce un
inquadramento formale delle procedure cogente per gli appalti pubblici e di riferimento nei
rapporti tra i privati.
Due sono i contraenti, denominati "appaltante" (amministrazione aggiudicatrice nel caso di
opere pubbliche) e "appaltatore", che impersonano le figure fisiche o giuridiche di chi ha
richiesto una prestazione e di chi la svolge impegnando in essa la propria organizzazione, i
propri mezzi, macchinari e manodopera. La costante presenza dei due interlocutori
presuppone, pertanto, che il complesso di operazioni contabili venga svolto in accordo o in
contraddittorio, secondo schemi e procedure prestabilite in sede contrattuale e che, per gli
appalti pubblici, sono regolati da apposite leggi dello Stato.
La contabilit à dei lavori si inquadra in schemi e atti ben definiti, che stabiliscono le varie
operazioni da svolgere, e che debbono essere ottemperati e adempiuti pena la nullit à degli
atti.
Le modalit à normative per la redazione della contabilit à si rivolgono a tre operazioni
principali, distinte tra di loro, che sono:
- l'individuazione, la classificazione e la misura delle opere eseguite;
- l'applicazione dei prezzi - o corrispettivi - alle misure;
- la liquidazione del credito.
Criteri contabili in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
Casi particolari di appalto a corpo o "chiavi in mano"
Un tipo particolare di appalto a corpo è quello del cosiddetto forfait chiuso o appalto chiavi in
mano, in uso per appalti privati. In esso l'appaltatore si obbliga a prestazioni accessorie che
non riguardano la natura stessa dell'opera, quali procedure per espropri, gestioni della
manutenzione per periodi determinati dopo la fine dell'appalto, ottenimento di permessi,
licenze ecc. Tutte le alee dell'edificazione vengono quindi a ricadere sull'appaltatore.
Analogo è il caso dell'appalto-concorso, nel quale gli viene affidato anche l'onere della
progettazione. Egli diventa quindi responsabile non soltanto delle verifiche delle "quantit à",
ma anche della "qualit à" del lavoro, ricadendo su di lui la scelta delle caratteristiche dei
materiali e l'applicazione, ad essi, del compenso ritenuto equo.
In questi casi la contabilità che si applica nel corso dell'appalto è del tipo "a forfait", e tra le
aliquote probabilmente verranno pure indicate le percentuali relative alle prestazioni di
progettazione e, se richiesta, della direzione dei lavori da parte di professionisti abilitati.
L'appalto a misura e a prezzi unitari.
Si ha appalto a misura allorquando vengano contrattualmente stabiliti dei prezzi unitari da
applicare alle quantit à dei lavori eseguiti. Più precisamente tale appalto è definito a prezzi
unitari, mentre appalto a misura in senso stretto è più propriamente quello che si svolge
fissando un prezzo per unit à di misura dell'opera finita. È l'appalto di più frequente impiego.
L'appaltatore assume il rischio della remuneratività dei compensi, cioè della corretta e
meditata valutazione dei lavori in sede di presentazione dell'offerta.
È al committente ché compete la maggiore alea in casi di difficolt à sopraggiunte o di
circostanze non compiutamente valutate al momento dell'appalto. Si può, infatti, verificare la
necessità di dover eseguire ulteriori opere e lavorazioni non previste contrattualmente. In
questi casi si applicheranno ai prezzi unitari le maggiori quantit à o, se le lavorazioni non
erano state previste precedentemente, si formulerà un nuovo prezzo. O, ancora, se si
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modificano le modalit à esecutive a causa di situazioni impreviste ed imprevedibili, è
l'appaltatore che ha diritto a chiedere un maggiore compenso (prezzo nuovo o
sovrapprezzo). La contabilit à a misura è interamente disciplinata dal Regolamento delle
opere pubbliche.
I documenti che devono essere predisposti per una corretta tenuta contabile sono:
- il libretto delle misure;
- il registro di contabilit à;
- lo stato di avanzamento dei lavori;
- il certificato di pagamento delle rate di acconto;
- il conto finale.
Altri documenti di normale impiego sono:
- il sommario del registro di contabilit à;
- il manuale del direttore dei lavori;
- il giornale dei lavori;
- i grafici contabili;
- gli atti contrattuali;
- i verbali di misurazione e di pesatura;
- gli ordini di servizio ecc.
Un tipo particolare di appalto a misura è quello che prevede la redazione di una contabilit à
della sola opera finita, per la quale è stato contrattualmente stabilito un prezzo per l'unit à di
misura.
Appalto in economia
Tra i sistemi di esecuzione delle opere pubbliche, lo Stato può avvalersi di quello cosiddetto
in economia, che si ha cioè quando l'appaltante provvede direttamente ad acquistare i
materiali, noleggiare le attrezzature ed assumere gli operai. Ciò comporta un impegno assai
gravoso, non solo per i mezzi finanziari necessari e per le disponibilit à di personale, ma
anche per la formazione della "giusta" mentalit à imprenditoriale che il committente stesso
deve acquisire; e questo impegno di uomini e mezzi difficilmente è compensato
dall'automatico risparmio o da una migliore qualità dell'opera finita.
L'appalto in economia è regolato dalla legge-quadro per le opere pubbliche, art. 20, comma
6, che stabilisce che i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU.
L'esecuzione di lavori in amministrazione diretta può essere sostituita da quella di
affidamento all'impresa appaltatrice di categorie di opere non previste in un contratto di
appalto in corso di esecuzione, fermo restando il principio che è il committente che intende
effettuarle a propria cura.
Cadono, in caso di tali lavori in economia, gli obblighi dell'appaltatore, che si riducono
solamente a quelli di fornire manodopera, materiali e mezzi alla stazione appaltante, dietro
sua richiesta e purché mantenuti entro limiti ragionevoli. Presupposto della possibilit à di
effettuare lavori con il sistema in economia è la sussistenza di un contratto di appalto, e che
in esso sia prevista la possibilit à di eseguire tali lavori. È evidente che il committente non
potr à abusarne più di tanto, per non modificare la natura stessa dell'appalto.
Nei capitolati speciali sono di solito previsti i compensi per le prestazioni dell'appaltatore per i
lavori in economia (facendo eventualmente riferimento a liste e/o tabelle dei costi elementari
e della manodopera).
Un caso assimilabile alla lavorazione in economia è quello comunemente detto "a rimborso
fattura", che consiste nell'obbligo da parte dell'appaltatore di effettuare anticipazioni
finanziarie per conto del committente, pagando direttamente i fornitori o gli operai assunti da
quest'ultimo. Si tratta, in sostanza, di una semplice "anticipazione di cassa", che viene
regolarmente inclusa nella contabilit à, maggiorata di una percentuale che tiene conto degli
oneri finanziari.
Contabilità di tipo misto
Negli appalti di una certa rilevanza è frequente la necessità di applicare i diversi criteri di
redazione della contabilità (a misura, a corpo, in economia, a rimborso fattura ecc.). Si
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avranno, così , dei prezzi unitari, dei compensi a corpo per la valutazione delle opere non
facilmente quantificabili con una preventiva analisi, delle liste in economia, dei rimborsi dietro
Strumenti di gestione contabile del progetto
Giornale dei lavori come da Art. 157 (DPR 554/99)
• 1. Il giornale dei lavori è tenuto per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivit à
con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei
lavori.
• 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che
possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche,
le indicazioni sulla natura dei terreni ecc.
• 3. Nel giornale sono inoltre annotati
– gli ordini di servizio,
– le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del D.L.
– le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento,
– i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
– le contestazioni
– le sospensioni e le riprese dei lavori
– le varianti ritualmente disposte
– le modifiche od aggiunte ai prezzi.
• 4. Il direttore dei lavori, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
Il libretto delle misure
Art. 158 (DPR 554) Libretti di misura dei lavori
• 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle
provviste, ed in particolare:
• a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
• b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
• c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di
lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
• d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue
varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
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Libretto delle misure
• Il libretto delle misure costituisce il supporto per la contabilizzazione analitica dei lavori
svolti e delle provviste presenti nel cantiere.
• Al termine di ciascuna misurazione, che potr à essere corredata da disegni o schizzi
debitamente firmati, si proceder à alla sottoscrizione della pagina interessata da parte del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
• Questo comporta che l'appaltatore sia puntualmente informato, dal direttore dei lavori, sui
giorni in cui verranno effettuate le misurazioni.
• La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto
delle misure. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncier à succintamente:
• 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto;
• 2° la parte di lavoro eseguita ed il posto.
• La colonna delle annotazioni conterr à:
• 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
• 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle
sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Il libretto delle misure costituisce il supporto per la contabilizzazione analitica dei lavori svolti
e delle provviste presenti nel cantiere. La sua funzione fra le caratteristiche ed il tipo di
indicazioni che devono esservi riportate, include la possibilit à di tenere diversi libretti di
misura per varie categorie di lavoro nel caso di opere di particolare complessità.
Al termine di ciascuna misurazione, che potr à essere corredata da disegni o schizzi
debitamente firmati, si proceder à alla sottoscrizione della pagina interessata da parte del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Questo comporta che l'appaltatore sia puntualmente informato, dal direttore dei lavori, sui
giorni in cui verranno effettuate le misurazioni. In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore, sia
di essere presente alle suddette misurazioni, sia di firmare i relativi libretti, è facolt à del
direttore dei lavori procedere alla misurazione ed alla conseguente registrazione sui libretti in
presenza di due testimoni che dovranno firmare i libretti stessi e gli eventuali allegati.
Procedura di gestione del libretto delle misure
Il primo passo sar à l'individuazione delle opere eseguite, la loro classificazione ed il raffronto
con i disegni e le specifiche contrattuali ed, infine, la verifica effettuata in contraddittorio.
Tutti i rilievi e le misurazioni devono essere riportati sul libretto che il d.l. firmer à in ogni sua
pagina (nel caso le pagine non dovessero essere complete, si ripartir à con la riga successiva
alla firma).
L'appaltatore dovr à firmare per accettazione successivamente all'apposizione del visto del
d.l.; nel caso di rifiuto, il libretto verr à firmato da due testimoni presenti alle operazioni di
verifica ed il d.l. invier à una comunicazione all'appaltatore invitandolo ad apporre la propria
firma entro 15 giorni dalla data della comunicazione stessa.
Trascorso tale termine le misurazioni e le verifiche si intenderanno definitivamente accettate.
Al libretto delle misure potranno essere allegati:
1) tutti i disegni necessari alla contabilit à, grafici e rilevazioni;
2) le bolle di consegna di forniture e materiali;
3) le liste settimanali della mano d'opera, dei noli e delle opere in economia;
4) verbali di pesatura dei materiali o di accertamento dello stato dei lavori (nel caso di
demolizioni o rifaciture);
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5) fatture
ed ogni altro documento tecnico o contabile necessario alla definizione delle quantit à
realizzate.
La compilazione del libretto, che è esente da bollo, verr à eseguita secondo le indicazioni
riportate sugli stampati tipo e dovr à comunque contenere:
a) la data della misurazione;
b) il codice dell' articolo dell' elenco prezzi (o l'indicazione n.p. cioè nuovo prezzo);
c) la descrizione del tipo di lavoro eseguito (il più possibile corrispondente a quella indicata
nell' elenco prezzi);
d} i dati metrici e le unit à di misura di ogni rilevazione effettuata;
e) i risultati parziali o totali arrotondati alla seconda cifra decimale;
f) piccoli grafici o schizzi esplicativi (riportati nell'area per le figure o le annotazioni).
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Il registro di contabilità
I dati e le rilevazioni riportate nei libretti di misura forniscono gli elementi necessari alla
compilazione del registro. Su quest'ultimo vengono quindi riportati i prezzi unitari, fissati dal
contratto, che insieme alle quantit à (gi à raccolte nei libretti di misura) permettono di ottenere
gli importi relativi al lavoro svolto al momento della compilazione.
Tali importi saranno, inoltre, registrati sugli stati di avanzamento lavori che, insieme al
certificato di pagamento, costituiscono gli strumenti contabili per la effettiva liquidazione delle
rate da corrispondere all'appaltatore.
Tutte le operazioni di tenuta del registro di contabilit à vengono effettuate in contraddittorio e
le pagine redatte dovranno essere firmate, a contabilizzazione eseguita, dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore che potr à, esclusivamente in questa sede, avanzare eventuali
riserve; tale aspetto rappresenta un'altra caratteristica di fondamentale importanza del
registro di contabilit à che è certamente il documento cardine della parte amministrativa del
contratto d'appalto.
L'appaltatore può firmare le parti, di volta in volta compilate, del registro di contabilit à senza
riserva oppure con riserva; nel primo caso si intendono accettati, da parte dell'appaltatore
stesso, tutti gli elementi contenuti nella registrazione eseguita, nel secondo caso l'appaltatore
dovr à, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di apposizione della riserva
(pena la decadenza), esplicare la stessa.
L'esplicazione dell'eventuale riserva viene fatta dall'appaltatore descrivendo
dettagliatamente, sempre sul registro di contabilità, le domande di indennit à, gli importi cui
crede aver diritto e le motivazioni di tali richieste. Nel caso di mancata esplicazione della
riserva, da parte dell'appaltatore, entro i 15 giorni
fissati dalla data di apposizione sul registro di contabilit à, saranno considerati accertati gli
elementi riportati sul registro stesso e l'appaltatore decadr à dal diritto di far valere in
qualunque modo ed a qualsiasi titolo, richieste o indennizzi riferiti a tali atti.
Una volta effettuata, sempre sul registro di contabilit à, l'esplicazione delle riserve da parte
dell'appaltatore, il direttore dei lavori dovr à, entro i 15 giorni successivi, riportare sul registro
di contabilit à le sue osservazioni e deduzioni in merito alle richieste presentate
dall'appaltatore.
Nel caso, invece, in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilit à, nelle parti
compilate di volta in volta, il direttore dei lavori deve invitarlo ufficialmente a provvedere a
tale firma entro il termine di 15 giorni; se, trascorso tale termine, l'appaltatore non avesse
provveduto a firmare le registrazioni effettuate, il direttore dei lavori dovr à indicare
espressamente tale situazione sul registro di contabilit à e l'appaltatore decadr à dal diritto di
avanzare qualunque richiesta o contestazione sui fatti riportati che dovranno intendersi,
quindi, accertati a tutti gli effetti.
Solo nel caso di appalti il cui committente è la pubblica amministrazione non esiste, di fatto, il
vincolo costituito dalle registrazioni effettuate dal direttore dei lavori poiché la P .A. ha la
facolt à di apportare correzioni e modifiche fino alla data di approvazione del collaudo.
Allo stesso modo il versamento degli acconti in corso d'opera eseguiti dalla Pubblica
Amministrazione non comporta accettazione dei lavori stessi che potranno essere, in sede di
collaudo, contestati e rifiutati con conseguente rivalsa sull'appaltatore.
Forma del registro di contabilità (Art. 163 DPR 554/99)
• 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle
misure in apposito registro
• 2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per
articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine
cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori.
• Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono
annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalit à di
contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilit à, segnando
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per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di
elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.
Gestione delle eccezioni (Art. 165 DPR 554/99)
• 1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.
• 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
• 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennit à e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
Procedura di gestione
Il d.l. dovr à controllare, prima della compilazione, che ogni pagina sia stata bollata dall'ufficio
del registro annullando le relative marche e che tutte le pagine siano state preventivamente
firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore. La pagina iniziale dovT à
riportare le indicazioni su:
a) l'amministrazione appaltante;
b) il tipo di lavori da eseguire;
c) il nome dell'impresa esecutrice;
d) la data di consegna dei lavori;
e) il numero dei fogli bollati;
f) la firma del d.l..
L'effettiva compilazione del registro andr à eseguita con i
vari elementi essenziali per l'identificazione e la trascrizione dei lavori effettuati che sono:
1) un numero progressivo per ogni categoria di lavoro;
2) la data (che dovr à coincidere o essere coerente con
quelle riportate sul libretto delle misure per la registrazione dei materiali);
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3) il numero di articolo che dovr à coincidere con quello dell'elenco prezzi (o l'indicazione n.p.
nel caso di nuovo prezzo);
4) una indicazione sommaria del tipo di lavorazione effettuata (utilizzando le stesse
indicazioni dell'elenco prezzi;
5) il numero e la pagina del libretto delle misure da cui vengono presi i dati sulle quantit à;
6) i dati dimensionali dei vari elementi o lavorazioni;
7) le quantit à dei lavori effettuati o le rettifiche (prodotti
positivi o negativi);
8) i prezzi unitari;
9) gli importi (liquidati) ottenuti moltiplicando le lavorazioni per i prezzi unitari e gli importi
(pagati) che risultano dai
certificati di pagamento;
10) le eventuali annotazioni.
Raggiunti gli importi o le scadenze fissate per l'emissione
degli stati di avanzamento si riporteranno delle annotazioni
con:
a) la localit à e la data;
b) la firma del d.l. e dell'impresa;
c) (la firma del responsabile del procedimento);
d) la frase «emesso il certificato di pagamento n. .................. in data».
Nel caso di riserve presentate dall'impresa, dopo la firma del d.l., saranno riportati:
a) la firma dell'impresa «con riserva»;
b) l'esplica zio ne della riserva (da presentare entro i 15 gg.
successivi);
c) localit à, data e firma dell'appaltatore;
d) le contro deduzioni del d.l. (da presentare entro i 15 gg.
successivi alI'esplicazione della riserva);
e) localit à, data e firma del d.l.
Sul registro di contabilit à potranno essere effettuate cancellazioni solamente con barre
orizzontali che rendano leggibili le parti annullate.
Il sommario del registro di contabilità
La compilazione e la tenuta di questo atto prevede la registrazione di ciascun titolo di spesa
con relativa indicazione delle quantit à e degli importi delle categorie di lavoro, dei materiali,
dei mezzi d'opera e forniture di qualsiasi tipo legati allo svolgimanto dell'opera.
La funzione di questo documento, in appalti di una certa complessit à, sta nel fornire, in modo
sintetico ed immediato, tutte le informazioni contabili necessarie alla compilazione degli stati
d'avanzamento lavori e dei certificati di pagamento.
Nell'uso corrente è, comunque, possibile impostare la tenuta del registro di contabilit à
raggruppando le varie voci di spesa per categorie di lavoro o forniture in modo da consentire
un'immediata quantificazione dei lavori svolti.
L'ipotesi di raggruppare nel solo registro di contabilit à tutte le informazioni è, comunque,
quella più seguita non solo per ovvie ragioni di snelli mento della quantit à di libri contabili, ma
soprattutto in relazione all'importanza di poter riassumere in un unico documento (firmato per
accettazione anche dalI'appaltatore in tutte le sue parti) gli elementi necessari alla
preparazione degli stati d'avanzamento lavori e dei certificati di pagamento che costituiscono
gli atti formali per la liquidazione degli acconti da versare, in corso d'opera, alI'appaltatore
stesso.
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Procedura di gestione
Anche il sommario del registro di contabilit à viene redatto su moduli in carta semplice dal d.!.
o da un suo assistente che dovr à riportare:
- gli estremi dell'ente appaltante;
- il tipo di lavoro in appalto;
- il nome dell'impresa appaltatrice;
Oltre all'indicazione dell'articolo dell'elenco prezzi, alla descrizione dei lavori, all'unit à di
misura, al prezzo, al numero d'ordine del registro di contabilit à, alla quantit à ed all'importo
complessivo.
Sia al termine di ciascuna operazione di trascrizione che dopo la compilazione di uno stato di
avanzamento si dovranno chiudere le varie partite con una linea orizzontale e con i vari
importi totali da aggiungere a quelli dei precedenti s.a.l.
Stato d'avanzamento dei lavori (s.a.l.)
Lo stato d'avanzamento dei lavori costituisce il documento riassuntivo dell'andamento dei
lavori emesso parallelamente al certificato di pagamento.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai
documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate
stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente
eseguiti.
Con l'emissione dei vari stati di avanzamento il d.l. dovr à effettuare le detrazioni necessarie
al recupero dell'anticipazione versata dal committente alla firma del contratto di appalto oltre
alla eventuale percentuale di garanzia fissata dal contratto stesso per l'espletamento degli
oneri sociali.
1) Nel primo caso si tratta del recupero (eseguito con una percentuale media del 1 0%) della
somma che il committente ha versato al momento della firma del contratto; tale somma
costituisce un'anticipazione che il committente stesso richiede sotto forma di trattenuta
percentuale su ciascun s.a.l. Una volta recuperata !'intera somma il d.l. dovr à eliminare
questo tipo di detrazione dai s.a.l. successivi, conservando solamente il secondo tipo di
trattenuta.
2) La seconda trattenuta che il d.l. effettua su ciascun s.a.l. è la percentuale di garanzia
appositamente fissata dal contratto principale di appalto a garanzia dei versamenti relativi
agli oneri sociali; tale importo dovr à essere detratto, su ciascun s.a.L, dalle somme dovute
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all'appaltatore e sar à svincolato, sempre sulla base di quanto previsto dal contratto stesso,
dopo l'effettuazione del collaudo.
Oltre ai punti indicati restano valide tutte le prescrizioni in materia di garanzie previste dall'
art. 30 della legge 109/94 integrata dalla legge 216/95.
Il direttore dei lavori procede alla compilazione di tale atto ricavando tutte le informazioni dal
registro di contabilit à ed eseguendo, quindi, il riassunto e la quantificazione (percentuale o
per importi) di tutte le opere e fomiture eseguite fino alla data di emissione che coincider à
con quella del certificato di pagamento.
Mentre il certificato di pagamento è dunque un'autorizzazione ad eseguire il pagamento del
corrispettivo stabilito al raggiungimento delle condizioni fissate dal contratto, lo stato
d'avanzamento dei lavori è il resoconto sintetico del tipo di lavori delle quantit à di forniture a
cui si riferiscono le percentuali o gli importi indicati nel certificato di pagamento.
Lo stato d'avanzamento dei lavori dovr à essere compilato sulla base delle informazioni
ricavate dal registro di contabilit à limitatamente alle parti gi à firmate dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore; nel caso di ritardo, motivato, nella firma del registro e della corrispondente
necessità di emettere lo stato di avanzamento dei lavori, il direttore dei lavori ha facolt à di
procedere alla compilazione di questo documento sulla base delle indicazioni riportate dai
libretti delle misure (firmati dall'impresa) eventualmente integrate da misurazioni e computi
provvisori effettuati, comunque, sotto la piena responsabilit à del direttore dei lavori stesso.
Il d.l., inoltre, avr à cura di procedere ad una pronta contabilizzazione delle opere eseguite
dall'appaltatore che potrà, in caso contrario, richiedere la corresponsione degli interessi sulle
somme tardivamente contabilizzate ai sensi dell' art. 4 della legge lO dicembre 1981 n. 741.
Possono essere inclusi nel s.a.l. anche i materiali o manufatti posti a piè d'opera (fino alla
met à del valore complessivo) che potranno, anche se gi à accettati dal d.l., essere
successivamente rifiutati, se dovessero presentare difetti, al momento della messa in opera.
Stato di avanzamento lavori (Art. 168 DPR 554/99)
• 1. Quando, in relazione alle modalit à specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve
effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini
specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando
gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 136.
• 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilit à ma può essere redatto
anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per
categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
• 3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la
responsabilit à del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
Certificato per pagamento di rate (Art. 169 DPR 554/99) (2)
• 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il
pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto,
apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore
dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione
del mandato di pagamento.
• 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel
registro di contabilit à
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Procedura di gestione dei s.a.l.
Lo stato di avanzamento dei lavori dovr à essere redatto dal d.l. o a un suo assistente su
carta semplice (nel caso di appalto con ente privato) o su carta bollata (nel caso di appalto
con la pubblica amministrazione) e dovr à contenere:
- la denominazione dell' ente appaltante;
- il tipo di lavoro in appalto;
- il nome dell'impresa;
- il numero progressivo del s.a.l. e la data;
- gli estremi del contratto;
- l'importo del progetto e l'importo al netto del ribasso d'asta;
- le somme a disposizione dell' ente appaltante e le varie
destinazioni (imprevisti, etc.);
- la data di consegna del cantiere e la data di inizio lavori
- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- la durata di eventuali proroghe e sospensioni ed il nuovo termine fissato per l'ultimazione
dei lavori.
Il modello per il s.a.l. dovr à, inoltre, contenere:
- il numero progressivo per le varie categorie di lavoro; - l'articolo di riferimento dell'elenco
prezzi;
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- la descrizione dei lavori e del tipo di contabilizzazione; - le quantit à dei vari lavori;
- i prezzi unitari, gli importi parziali e gli importi totali; - le eventuali detrazioni (da riportare
nell'ultima riga) per i lavori non effettuati o quelli con difetti non sostanziali;
- le ritenute di garanzia.
Il certificato di pagamento
Il certificato di pagamento viene emesso dal responsabile del procedimento per autorizzare il
pagamento di una rata di acconto da versare all' appaltatore in corso d'opera sulla base degli
elementi espressi nello stato di avanzamento compilato dal direttore dei lavori.
I termini ed i modi della compilazione di tale documento sono quelli stabiliti contrattualmente
e riconducibili a due criteri di definizione: il primo legato ad una quantificazione percentuale
del lavoro svolto, il secondo legato ad un preciso importo corrispondente delle opere
realizzate.
Al raggiungimento delle percentuali o degli importi fissati contrattualmente il responsabile del
procedimento emetter à il certificato di pagamento contenente tutte le informazioni necessarie
all'identificazione delle quantit à e dei lavori svolti, riportando un elenco riassuntivo delle voci
componenti le percentuali o gli importi fissati dal contratto.
Nel caso di appalti con la pubblica amministrazione, le penalit à a carico dell'amministrazione
stessa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento:
- dal 46° al 135° giorno di ritardo, riconoscimento degli interessi legali;
- dal 1360 giorno in poi, interessi legali ed interessi di mora oltre alla facoltà dell'appaltatore
di notifica di messa in mora per la risoluzione del contratto.
Sul certificato di pagamento viene riportata attestazione formale della somma dovuta
all'appaltatore previa detrazione delle ritenute di garanzia.
Procedura di gestione del certificato di pagamento
li certificato di pagamento dovr à essere redatto dal responsabile del procedimento in carta
semplice e dovr à contenere:
- la denominazione dell' ente appaltante;
- il tipo di lavoro in appalto;
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- il nome dell'impresa;
- il numero progressivo del certificato e !'importo;
- gli estremi e l'importo del contratto;
- le ritenute di garanzia;
- il totale delle detrazioni;
- il credito dell'impresa;
- i dati dei certificati precedenti;
- gli estremi della polizza antinfortuni.
Il conto finale
Al termine dell' opera, il direttore dei lavori deve redigere, in contraddittorio con l'appaltatore,
il certificato o verbale di ultimazione dei lavori richiamando le date fissate dal verbale di
consegna e tutte le notazioni necessarie ad una puntuale descrizione dello stato finale dell'
opera.
Dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori, il d.l. deve preparare, entro il
termine stabilito dai capitolati speciali d'appalto, il conto (o stato) finale. Tale documento
rappresenta l'atto conclusivo della contabilit à dei lavori contenendo tutte le informazioni
contabili estratte dal registro di contabilit à e dagli altri documenti.
II conto finale è il documento contabile che consente ed autorizza la liquidazione
dell'appaltatore dopo l'ultimazione dei lavori; tale atto non condiziona, comunque, le
successive risoluzioni sulle eventuali riserve o arbitrati ed in ogni caso (si deve procedere al
pagamento della rata di saldo solo dopo l'ulteriore verifica della copertura assicurativa) il
versamento dell'importo a saldo dei lavori non costituisce presunzione di accettazione dell'
opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.
Dopo la compilazione del conto finale il direttore dei lavori trasmette questo documento al
responsabile del procedimento allegando copia degli atti contabili relativi ed i documenti in
merito alle aree o immobili eventualmente occupati per la realizzazione dell' opera.
Il conto finale contiene, oltre ai dati di natura identificativa delle opere:
a) !'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore valutati secondo le modalit à
fissate dal contratto (forfait, misura, economia);
b) le eventuali detrazioni per lavori non effettuati;
c) gli importi relativi alle penali che devono essere contabilizzati indipendentemente dal
parere che lo stesso d.l. esprimer à sulla relazione (riservata al committente ed al
collaudatore) da allegare al conto finale;
d) la trascrizione (pena la decadenza), da parte dell'appaltatore, di tutte le riserve presentate
e che dovranno essere riportate per esteso oltre a tutte le richieste avanzate, in qualunque
forma, durante lo svolgimento dell'appalto;
e) la trascrizione, da parte del d.l., delle controdeduzioni alleriserve presentate dall'
appaltatore richiamate nel conto finale;
f) una copia di tutti i documenti contabili.
Alla data di compilazione del conto finale è legato il termine
di decorrenza per !'inizio delle operazioni di collaudo; un eventuale ritardo, quindi, d à diritto
all'appaltatore a richiedere gli interessi sulle somme residue svincolabili solo dopo la
redazione del conto finale. I certificati devono essere emessi non oltre i 45 giorni dalla
scadenza del termine stabilito dal capitolato speciale o di maturazione della rata; per quanto
riguarda gli ulteriori ritardi, si rimanda al successivo certificato di pagamento.
È, dunque, essenziale procedere alla redazione di tali atti conclusivi della contabilit à
(certificato o verbale di ultimazione dei lavori e conto finale) entro i termini fissati dal
capitolato speciale d'appalto.
Dopo l'esame dei documenti e le necessarie integrazioni, il responsabile del procedimento
invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine
massimo di 30 giorni; nel firmare, per accettazione, tale documento, l'appaltatore dovr à
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riproporre tutte le riserve (regolarmente iscritte ed esplicate nei termini gi à esposti) riportate
sul registro di contabilit à.
Non è possibile proporre sul conto finale delle nuove riserve fermo restando che la mancata
riproposizione di quelle gi à riportate sul registro di contabilit à comporta la loro decadenza.
Nel caso l'appaltatore non dovesse firmare il conto finale entro il termine stabilito o se
firmandolo non dovesse riproporre le riserve riportate dal registro di contabilit à, il conto finale
dovr à intendersi, per suo conto, definitivamente accettato.
Insieme al conto finale il direttore dei lavori trasmetter à al responsabile del procedimento una
relazione tecnica contenente una serie di informazioni sull'andamento dell'opera, gli atti, le
variazioni eventualmente apportate al progetto, i lavori e relativi prezzi non compresi nel
contratto, le sospensioni, le controversie e tutte quelle informazioni necessarie alla completa
conoscenza del corso dei lavori.
Procedura di gestione del conto (stato) finale
La compilazione del conto (o stato) finale dei lavori (che non viene accompagnato dal
certificato di pagamento) viene effettuata sullo stesso modello, bollato, usato per gli stati di
avanzamento lavori riportando:
a) l'ente appaltante;
b) il tipo di lavori in appalto;
c) il nome dell'impresa appaltatrice;
d) la dicitura «stato finale» (al posto di stato di avanzamento);
e) la data di fine lavori (rilevata dal verbale di consegna);
f) il numero dei giorni impiegati;
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g) !'importo complessivo dei lavori;
h) le eventuali penali (previste dal contratto) e !'importo finale al netto delle penali stesse;
i) l'elenco dei precedenti pagamenti con i relativi importi; 1) luogo, data e firma del d.l.,
dell'impresa e del rappresentante dell'amministrazione (in caso di appalti con la P.A.);
m) gli estremi dell' assicurazione infortuni;
n) gli estremi della fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria presentata come
cauzione prima dell'inizio dei lavori.
Insieme al conto finale il d.l. dovr à predisporre, come gi à indicato, una relazione nella quale
verranno riportate tutte le informazioni riguardanti l'andamento economico e tecnico
dell'appalto quali: gli importi dei lavori, le rate dei s.a.l., estremi dei vari verbali (nuovi prezzi,
consegna, fine lavori, etc.), le penali da applicare, le sospensioni dei lavori, etc.
In allegato al conto finale il direttore dei lavori trasmetter à
al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
1) i verbali di consegna dei lavori;
2; gli atti di consegna e riconsegna di mezzi l'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'impresa;
3) le eventuali perizie suppletive e di variante e gli estremi della intervenuta approvazione;
4) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione o
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
5) gli ordini di servizio impartiti;
6) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori;
7) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con l'indicazione dei ritardi e delle relative
cause;
8) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con l'indicazione delle presumibili
cause e delle relative conseguenze;
9) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
10) le riserve avanzate dall'appaltatore, la soluzione in via amministrativa o le proposte per
l'eventuale soluzione del contenzioso in atto;
11) le richieste di proroga e le determinazioni dell'Amministrazione committente al riguardo;
12) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione aggiungendo le notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Dopo la firma del conto finale da parte dell'appaltatore il d.l. lo trasmette alla P.A.
committente allegando i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi dei nuovi prezzi con le copie dei relativi
decreti di approvazione;
b) registro di contabilit à corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore dei lavori;
e) domande dell'appaltatore.
A questi documenti il responsabile del procedimento aggiunge una sua relazione finale nella
quale esprime il proprio parere motivato sulla risoluzione delle domande dell' appaltatore.
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