LL 10 - Lettera legale

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LL 10 - Lettera legale
Dicembre 2000
N.13
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
www.theaea.com
Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma
Nazioni facenti
Unione europea.
IN QUESTO NUMERO
Austria:
eliminati libretti bancari
anonimi
2
Unione europea:
abolizione nomina
rappresentante fiscale
7
Polonia:
interscambio con l’Italia
8
Unione europea:
novità per fondi di
investimento e lotta al
riciclaggio
parte
della
Svizzera: grandi banche:
codice anti-riciclaggio
10
Italia:
14
per Cassazione, dubbia la
tassazione su valuta non
dichiarata
Ocse: nuovo memorandum
sui paradisi fiscali
Nell’ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) è
stata raggiunta una intesa su un
nuovo documento avente come
obiettivo la soppressione di tutte le pratiche fiscali atipiche
messe a punto nei Paesi dotati di
regimi fiscali agevolati.
A seguito della approvazione
del memorandum, la Ocse rivolgerà l’invito a siglare l’accordo
anche agli Stati a fiscalità privilegiata che intendano instaurare
relazioni economiche con le
In Svizzera, alcuni dei più
grandi istituti bancari, operativi
a livello internazionale, hanno
concordato talune linee di con-
dotta concernenti la attività di
gestione dei movimenti di capitali.
Al fine di garantire alle
Autorità giudiziarie una cooperazione fattiva nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, le nuove regole prevedono lo scambio di informazioni sulla clientela, sulle transContinua a pag. 3
ULTIMA ORA
Italia: approvata la
riforma su successioni
e donazioni
In Italia, è stato approvato,
in via definitiva, il disegno di
legge con il quale viene riformata la normativa in materia
di imposta sulle successioni
“mortis causa” e sugli atti di
liberalità “inter vivos”.
Le nuove norme saranno
applicabili ai contratti di donazione stipulati a partire dal 1°
gennaio 2001, alle trasmissioni ereditarie i cui termini di
presentazione delle relative
denunce scadono dopo il 31
dicembre 2000 ed alle presunzioni di liberalità per le trasmissioni di partecipazioni
societarie dalla data di entrata
in vigore della legge fiscale
collegata alla “Finanziaria
2000”.
Con la manovra, risultano
ridotte le aliquote della imposta che, in base al grado di
parentela intercorrente tra il de
cuius ed i vari eredi, ammonteranno al 4%, al 6% ed all’8%
per le successioni ed al 3%, al
5% ed al 7% per le donazioni;
è prevista, altresì, una franchigia pari a 350 milioni di lire.
La nuova normativa, pur
mantenendo ferma la applicazione della imposta alle liberalità indirette risultanti da atti
sottoposti a registrazione,
esclude dalla imposizione i
casi di donazioni o di altre
liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la
costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di
aziende, nella ipotesi in cui
l’atto sconti la imposta di registro, in misura proporzionale o
l’iva.
2
Austria: eliminati libretti
bancari anonimi
L’Austria ha deciso di eliminare dalla circolazione i libretti
di risparmio anonimi.
Sull’argomento, la Unione
europea aveva invitato le Autorità austriache a cambiare il regime di circolazione degli indicati
libretti individuando, nella possibilità attribuita ai relativi portatori di operare senza comunicare
la propria identità, un facile strumento di riciclaggio del denaro
di provenienza illecita.
Monaco: replica ad accuse
francesi per scarsa
collaborazione lotta a
riciclaggio
Il Principato di Monaco ha
contestato le accuse francesi in
merito alla dichiarata scarsa collaborazione di Montecarlo nella
lotta al riciclaggio del denaro di
provenienza illecita.
Al riguardo, la Francia aveva
presentato due rapporti ministeriali a seguito dei quali si chiedeva allo Stato monegasco di attivarsi effettivamente per la adozione di provvedimenti in materia di
trasparenza bancaria, lotta al riciclaggio e collaborazione giudiziaria internazionale.
Il Principato ha replicato alle
dure accuse esprimendo stupore
per l’atteggiamento delle Autorità
francesi che non hanno pensato
alla opportunità di far precedere la
pubblicazione dei rapporti da una
discussione bilaterale al fine di
valutarne i contenuti con spirito di
collaborazione.
Inoltre, in disaccordo con
quanto sostenuto da Parigi, Monaco ha sottolineato la attiva coope-
PRIMO PIANO
razione internazionale del Principato confermata dalla circostanza
che il 97% di tutte le richieste di
assistenza giudiziaria in materia
penale viene regolarmente soddisfatto e dalla volontà statale, già
espressa nel 1991, di entrare nel
Gruppo d’azione finanziaria sul
riciclaggio del denaro (Gafi) istituito presso la Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
Ancora, è stato evidenziato che
la Francia esercita un notevole
peso sugli affari del Principato; al
riguardo è stato ricordato il ruolo
svolto da Parigi nella nomina del
Capo di governo, nella apertura di
nuovi istituti bancari sul territorio
e nella copertura di incarichi relativi alle funzioni investite della lotta alla criminalità.
Unione europea: approvata
la carta europea dei diritti
Il Parlamento della Unione ha
approvato la carta europea dei
diritti.
Il nuovo documento, contenente disposizioni in materia di garanzia della privacy, di difesa della
sicurezza, di protezione dell’ambiente, di riconoscimento del diritto alla salute e della libertà professionale nonché della salvaguardia
LL
dei diritti dei consumatori, non ha
carattere vincolante per gli Stati
membri della Unione europea ma
costituisce un importante progetto
che consentirà di adire gli Organismi esistenti in ambito comunitario per assicurare il rispetto dei
beni alla cui tutela è finalizzata la
carta.
Particolare rilevanza è data
alla protezione dei più deboli: i
bambini, gli anziani e le persone
invalide.
Viene riconosciuta la importanza della famiglia garantita sul
piano giuridico, sociale ed economico.
Uguaglianza, diritto alla difesa, al lavoro ed allo scipero, irretroattività delle sanzioni penali,
libertà, sono alcune delle posizioni giuridiche soggettive ormai
consolidate negli ordinamenti normativi e sancite dalla nuova carta.
Contestualmente, l’Unione
prende posizione sulle questioni
sorgenti dalla bioetica vietando la
clonazione e le pratiche eugenetiche volte alla selezione del genere
umano e ponendo il veto sull’uso
delle parti del corpo ai fini di
lucro.
Infine, sotto il capitolo della
libertà viene riconosciuto il rispetto della vita privata, del domicilio
delle comunicazioni e dei dati personali.
DALLA PRIMA PAGINA
azioni e sui finanziamenti dubbi. Tutti i conti di politici, funzionari di partito e manager di
grosse società saranno sottoposti ad attento controllo.
Il codice è stato elaborato
con il contributo della Transparency International, una organizzazione internazionale non
governativa impegnata nella lotta alla corruzione.
Alla iniziativa hanno aderito: Deutsche Bank, Ubs, Credit
Suisse, Citibank, Barclays,
Hsbc, Société Géné, JP Morgan,
Chase Manhattan Bank, Abn
Amro e Banco Santander Central Hispano.
LL
3
PRIMO PIANO
Italia: nessuna schedatura
di investitori
In Italia, il Ministero delle
finanze ha informato della
infondatezza della notizia
secondo cui si sta allestendo
uno schedario che conterrebbe i
nominativi degli operatori che
hanno investito più di cento
milioni in fondi di investimento, azioni e obbligazioni.
Italia: dimissioni ai vertici
della Popolare di Novara
In Italia, il grande impegno
dell’Istituto bancario piemontese,
Banca Popolare di Novara, proteso verso una rilevante opera di
risanamento, al rinnovo di immagine e ad un miglioramento di
efficienza, ha subito un pesante
contraccolpo dovuto al manifestarsi di alcune irregolarità di
bilancio.
Al riguardo, sono in corso da
parte delle Autorità di vigilanza,
alcuni accertamenti; nel frattempo tre componenti del vertice della Banca hanno rassegnato le proprie dimissioni.
Italia: in aumento capitali
italiani verso estero
La Banca d’Italia, ha rilevato, nel suo Bollettino statistico,
l’aumento delle attività finanziarie degli italiani investite
all’estero; in un anno la ricchezza finanziaria italiana trasferita
all’estero è cresciuta del 5%.
Circa un quarto dei risparmi
nazionali, infatti, è impiegato
fuori dal Paese.
Il Governatore dell’Istituto
centrale ha spiegato che tale
fenomeno non è che l’effetto
della tendenza alla diversificazione internazionale dei portafogli evidenziando, tuttavia, che
ancora oggi il nostro Paese non
è in grado di attirare capitali
dall’estero.
Italia: un nuovo decreto
ministeriale allunga la
“white list”
In Italia, il Ministro delle
finanze ha emanato un nuovo
decreto che amplia la c.d.
“white list”, vale a dire l’elenco degli Stati che hanno sottoscritto trattati fiscali contro le
doppie imposizioni ed i fenomeni di evasione fiscale, in
virtù dei quali le rispettive
Autorità nazionali possono
attuare uno scambio di informazioni in materia fiscale con
le corrispondenti Autorità italiane.
Il decreto ministeriale
aggiunge Albania, Bangladesh
ed Estonia alle 73 Nazioni
elencate nel dm 4.9.1996.
i Paesi compresi nella white list
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbajan
Bangladesh
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Giappone
Gracia
India
Indonesia
Irlanda
Israele
Jugoslavia
Kazakistan
Kirghistan
Kuwait
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Singapore
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Tadzhikistan
Tanzania
Thailandia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
4
NEWS DI FINANZA
Francia: “si” della
Commissione europea a
Vivendi-Seagram ed
Aol-Time Warner
La Commissione europea ha
dato il via alle due fusioni Vivendi-Seagram ed Aol-Time Warner
subordinandole ad alcune condizioni. Con riferimento alla operazione Vivendi-Seagram, le preoccupazioni dell’Antitrust europeo
erano principalmente fondate sul
ruolo rilevante che il nuovo
colosso avrebbe avuto nei settori
delle pay-tv e dei portali europei.
La decisione di Vivendi di
cedere la propria partecipazione
nella rete televisiva inglese
Bskyb, in modo da eliminare i
legami con la società cinematografica Fox, e l’impegno di assicurare il libero accesso ai film
Universal anche alle altre tv a
pagamento, ha rasserenato la
Commissione.
Inoltre, il problema sollevato
in sede europea, in base al quale
la Vivendi avrebbe potuto sfruttare in esclusiva, per il proprio portale Vizzavi, la produzione musicale della Universal, è stato
superato con l’impegno del gruppo francese a garantire per cinque anni la possibilità per gli
altri portali d’Europa di avere
rapporti con la suindicata casa
discografica.
Anche la America Online e la
Time Warner hanno dovuto fare
delle rinunce per ottenere il consenso europeo alla creazione di
un nuovo gigante nelle telecomunicazioni. Le preoccupazioni della Commissione, dovute alla considerazione che il nuovo colosso
potesse acquisire posizioni dominanti nelle edizioni musicali e
nell’accesso ad internet sul mercato inglese, hanno indotto la Aol
ad eliminare ogni legame con il
gruppo tedesco Bertelsmann e la
Time Warner ad abbandonare il
piano di fusione con la casa discografica inglese Emi.
Germania: accordo
Lufthansa-Air One
Dopo l’alleanza con la Air
Dolomiti, la compagnia aerea
tedesca Lufthansa ha concluso un
accordo con la Air One.
L’intesa prevede l’unificazione dei servizi alla clientela, delle
tariffe e della biglietteria e favorirà la compagnia tedesca offrendole un numero maggiore di voli
verso il centro-sud Italia.
A seguito della nuova alleanza Air One entrerà nella Star
alliance, la coalizione di compagnie aeree guidata da Lufthansa e
da United Airlines, che raccoglie
molte tra le più grosse società del
settore e gestisce circa il 20% del
traffico mondiale con una flotta
di più di due mila apparecchi le
cui tratte collegano una ventina
di centri internazionali.
Inoltre, è stata confermata la
intenzione della Lufthansa di
entrare nel capitale di Air One.
La partecipazione azionaria
tedesca nella compagnia italiana
si concretizzerà non appena sarà
stata collaudata la intesa.
Inghilterra: Marconi plc
quotata al Nasdaq
L’inglese Marconi plc, società di servizi globali nella informatica e nelle comunicazioni, è
stata quotata al Nasdaq, il mercato statunitense per i titoli tecnologici. Le azioni sotto forma di
ricevute di deposito (american
LL
depositary receipts, Adr) saranno
trattate con la sigla “Moni” e ciascuna di esse rappresenterà due
azioni ordinarie Marconi.
Usa: nasce il
colosso petrolifero
Chevron-Texaco
In Usa, dopo il primo tentativo fallito, riesce l’intesa Chevron-Texaco.
Il gruppo costituirà il quarto
colosso del mondo petrolifero
nato dalla fusione di grandi
società del settore dopo ExxonMobil, Royal Dutch-Shell e BpAmoco. L’operazione avrà luogo
attraverso scambio azionario e la
Chevron avrà la partecipazione
maggioritaria del nuovo gigante
del petrolio.
Sulla fusione dovranno ora
pronunciarsi la autorità antitrust
statunitense e quella europea.
Italia: Consob riconosce
Cantor Financial Future
Exchange di New York
In Italia, in base a quanto previsto dal testo unico della finanza, la Commissione nazionale
per la società e la borsa (Consob), ha riconosciuto il Cantor
Financial Futures Exchange,
Inc. (Cffe) di New York quale
mercato regolamentato di contratti futures su strumenti finanziari.
Il provvedimento è finalizzato a rendere operativo nel mercato italiano il Cffe ed è stato preceduto da un accordo di cooperazione tra la Consob e l’autorità di
controllo dei mercati futures
degli Usa, la Commodity Futures
Trading Commission.
LL
Unione europea: all’esame
nuove regole su
detrazioni iva
A seguito della raccomandazione, diramata dalla Commissione agli Stati membri della
Unione europea, concernente la
abrogazione del meccanismo
del rimborso dell’iva previsto
dalla normativa comunitaria, è
all’esame del Parlamento europeo una proposta di direttiva
con cui saranno introdotte nuove detrazioni ai fini iva.
Le novità consistono principalmente nella possibilità di
detrarre al 50% l’iva assolta
sulle prestazioni di servizi eseguite da ristoratori e da albergatori nell’esercizio delle rispettive attività.
È prevista, altresì, la possibilità di detrazione dell’iva,
versata in un Paese Ue diverso
da quello di appartenenza, direttamente nella relativa dichiarazione presentata dal contribuente nel proprio Stato di residenza.
COSA SI PREPARA
singoli cittadini.
Essa potrà essere presentata
anche per fax o via e-mail, purché risulti la identificazione
con certezza del mittente; il
rifiuto, da parte del pubblico
impiegato, di riceverla sarà
considerato violazione dei
doveri d’ufficio.
La verifica della autenticità
delle dichiarazioni dovrà essere
svolta dalla pubblica Amministrazione ogniqualvolta vi siano
fondati dubbi sulla veridicità
delle stesse.
Nel caso in cui le comunicazioni risultino false, il soggetto
interessato perderà il relativo
beneficio senza alcuna responsabilità per la amministrazione
salve le ipotesi di dolo o di colpa grave del funzionario addetto
alla pratica.
Tuttavia, il Governo italiano
ha annunciato che in pochi anni
la autocertificazione verrà sostituita da una rete unica che permetterà ai vari uffici gli accessi
alla documentazione reciproca
eliminando così l’inutile esibizione di certificati da parte dei
cittadini.
Italia: testo unico sulla
documentazione
amministrativa
Italia: quasi definita
delega su società
In Italia, il Consiglio dei professionali
ministri ha approvato un testo
unico per la documentazione
amministrativa che raccoglie
tutte le disposizioni legislative
e regolamentari concernenti le
pratiche documentali della pubblica Amministrazione.
Tra le varie previsioni è fondamentale quella concernente la
autocertificazione,
ormai
ammessa per molti documenti
attestanti situazioni relative allo
stato anagrafico e reddituale dei
In Italia, prosegue l’iter di
definizione del testo del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni intellettuali.
Tra le misure innovative,
rilevante è la previsione concernente la apertura ai soci di
solo capitale nelle società per
l’esercizio di servizi implicanti
prestazioni professionali.
Restano società di soli pro-
5
fessionisti, i soggetti giuridici
creati per lo svolgimento delle
attività professionali riservate
e dotate di albo quali quelle di
avvocati e notai.
Inoltre, parallelamente agli
albi, viene riconosciuta la possibilità di creare libere associazioni registrate presso il Ministero di giustizia per le professioni non regolamentate.
Tali associazioni saranno
responsabili della professionalità e dei requisiti dei propri
iscritti e potranno organizzare
appropriati percorsi formativi e
rilasciare i relativi attestati e
diplomi.
Conservano il loro ruolo e
le stesse funzioni, gli ordini
professionali, qualificati come
enti pubblici non economici
dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria ed organizzativa.
Cambierà qualcosa in materia di pubblicità della attività
professionale, entità delle tasse di iscrizione agli albi e
tariffe.
Al riguardo, il disegno di
legge delega elimina il divieto
di pubblicità ma limita il suo
uso al solo scopo informativo.
La tassa di iscrizione sarà
commisurata
agli
importi
necessari a coprire le funzioni
esplicitamente
demandate
all’Ordine; infine, le tariffe
saranno sostituite da corrispettivi minimi commisurati al
costo della prestazione (spese e
compenso) e determinate da
una commissione del Ministero
di giustizia.
È previsto il riordino della
attività di tirocinio al fine di
permettere al praticante una
effettiva attività formativa ed
un equo compenso.
6
Grecia: in vigore nuove
disposizioni fiscali
In Grecia, sono entrate in vigore nuove norme fiscali concernenti
le persone giuridiche residenti. In
base alla nuova legge le stabili
organizzazioni di società aventi
sede in Grecia, al pari delle società elleniche quotate in Borsa,
assolveranno le imposte sui redditi
con l’aliquota ridotta del 35%, a
differenza delle società non quotate che scontano invece una aliquota di imposta del 40%.
Russia: regime fiscale
favorisce investimenti
In Russia è stato ristrutturato il
sistema impositivo dei redditi
d’impresa. L’aliquota massima
non supera il 30%. Tuttavia, per le
piccole e medie imprese i redditi
conseguiti nei primi due anni di
attività sono esenti; nei successivi
due, l’imposta è dovuta in misura
ridotta. Le spese sono generalmente deducibili dal reddito imponibile, salvo alcune restrizioni previste
per i costi di pubblicità e ricerca e
per gli interessi passivi nel caso in
cui il tasso applicato superi taluni
limiti prefissati. I dividendi versati
a società residenti scontano una
ritenuta alla fonte del 15% ma non
concorrono a formare il reddito
imponibile della beneficiaria. È
stata adottata una politica di controllo delle operazioni di “transfer
price” in base alla quale l’amministrazione può bloccare i prezzi
quando varino oltre il 20% rispetto
a quelli di mercato. Con riguardo
alla imposizione indiretta, le transazioni interne e le importazioni
sono soggette ad aliquota iva pari
al 20%; fanno eccezione alcune
categorie di prodotti che godono di
DAI PARLAMENTI
percentuali ridotte. Inoltre, è prevista una imposta sulla proprietà pari
al 2% dei beni materiali e delle
rimanenze e un prelievo sulla pubblicità che incide in misura non
superiore al 5% dei costi sostenuti.
Infine, numerose sono le convenzioni stipulate contro le doppie
imposizioni, tra cui anche quella
con l’Italia.
Spagna: modificate le
norme contro doppia
imposizione
Il Governo spagnolo ha emanato un regio decreto con il quale
sono stati introdotti alcuni rilevanti emendamenti alla tassazione sia
degli utili distribuiti da società non
aventi sede in Spagna che dei capital gains derivanti dalla cessione
di partecipazioni azionarie in
società straniere. Prima della
entrata in vigore del cennato
decreto, il regime impositivo al
quale erano assoggettati i suddetti
proventi era strutturato sul meccanismo del credito di imposta, il cui
riconoscimento nei confronti dei
percipienti comportava l’azzeramento della tassazione, eliminando i rischi di doppia imposizione
internazionale dei redditi. Il nuovo
decreto riforma il sistema, introducendo il criterio della esenzione in
sostituzione di quello del credito di
imposta. La esenzione è subordinata alla coesistenza di tre condizioni consistenti: nella detenzione
ininterrotta per un periodo minimo
di un anno di una partecipazione
ammontante almeno al 5% del
capitale della società straniera che
distribuisce i dividendi, l’assoggettamento della società distributrice ad un tipo di imposizione
analoga a quella vigente in Spagna
e la realizzazione dei redditi a
LL
seguito dell’esercizio effettivo di
una attività economica. Per i dividendi, la prima delle tre condizioni
può ritenersi assolta anche quando
sopraggiunga successivamente alla
distribuzione degli utili mentre,
per i capital gains, è necessario
che consti già alla data della cessione delle partecipazioni azionarie. Tuttavia, sia per i dividendi
che per i capital gains la esenzione
è esclusa nella ipotesi in cui siano
coinvolte società aventi sede in
Stati a fiscalità privilegiata.
Spagna: muta per le
Canarie il sistema fiscale
Il Governo spagnolo ha approvato un decreto con il quale regolamenta l’assetto tributario della c.d.
“Zona especial canarias” (Zec),
istituita nel 1994 con l’obiettivo di
favorire e sostenere lo sviluppo
sociale ed economico delle Isole
Canarie. Le misure fiscali esplicano
efficacia fino al 31 dicembre 2008 e
sono concesse in favore delle società in possesso di particolari requisiti e dotate di apposita autorizzazione governativa. In base alla nuova
normativa, la aliquota applicabile
nella imposizione dei redditi di
impresa oscilla tra l’1% ed il 5%, in
proporzione al numero di lavoratori
impiegati nelle imprese ed alla
durata della licenza. Sono, altresì,
previsti sia l’esonero da ritenuta
alla fonte dei dividendi e degli interessi corrisposti a società straniere,
purché non residenti in Stati dotati
di regimi fiscali agevolati, che la
esenzione delle operazioni societarie dalle imposte di bollo, di registro ed indiretta sui consumi. Tuttavia, tali agevolazioni fiscali sono
controbilanciate dalla istituzione, a
carico delle società, di una tassa di
registrazione da assolvere all’atto
LL
di costituzione e da una tassa
annuale, rispettivamente, ammontanti a 600 euro ed a 900 euro.
Unione europea: abolizione
nomina rappresentante
fiscale
Il Consiglio della Ue ha approvato una proposta di direttiva
comunitaria che snellisce gli
adempimenti ai fini iva riguardanti il rappresentante fiscale. Il nuovo provvedimento dispone la abrogazione dell’obbligo di nomina del
rappresentante fiscale nelle ipotesi
in cui gli operatori economici eseguano operazioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi in
uno Stato comunitario diverso da
quello di residenza. È previsto
l’ampliamento della casistica delle
possibilità di trasferimento della
responsabilità dell’iva a carico del
cessionario o del committente. La
direttiva fissa al 31 dicembre 2001
il termine entro cui è fatto obbligo
agli Stati membri di adeguare le
rispettive normative nazionali alle
nuove regole. Con l’obiettivo di
impedire il verificarsi di fenomeni
di evasione fiscale, il provvedimento emenda l’art. 10 della direttiva comunitaria in materia di iva,
prevedendo che le prestazioni di
servizi, che implicano successivi
versamenti, siano da considerarsi
in ogni caso eseguite entro un anno
dalla erogazione della relativa prestazione. In questi casi, nonostante
l’operatore economico non abbia
fatturato le singole operazioni
entro un anno, queste si considerano eseguite sicché l’iva è dovuta
producendo una inversione dell’onere della prova a carico del contribuente nella eventualità in cui
esso sia sottoposto al controllo dell’Amministrazione fiscale.
DAI PARLAMENTI
Italia: favor rei esteso agli
illeciti valutari
In Italia, è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge che
modifica il testo unico recante sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia valutaria. La normativa introduce,
anche nel caso di avvenuta inosservanza delle leggi valutarie, i
principi di legalità e del favor rei,
già vigenti per le disposizioni
penali e per quelle che dispongono
sanzioni amministrative per illeciti
tributari. La innovazione risolverà
la discussa questione della perseguibilità dell’illecito amministrativo valutario anche in un periodo
successivo alla sua abrogazione.
A seguito della liberalizzazione
dei movimenti di capitali, avvenuta nel 1990, essendo ormai consentito importare ed esportare capitali,
salvo l’osservanza di doveri informativi imposti a fini fiscali, statistici ed antiriciclaggio, molte condotte non sono più sanzionate. Poiché la materia degli illeciti amministrativi non si ispirava al principio generale del favor rei, la Corte
di cassazione, in mancanza di una
espressa previsione di legge, aveva
sempre rifiutato la estensione agli
illeciti valutari del principio in
parola. In base al nuovo provvedimento, anche per le violazioni
valutarie nessuno potrà essere
assoggettato a sanzioni se non in
virtù di una legge entrata in vigore
prima del fatto commesso, né, salva l’ipotesi in cui il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo, sarà possibile punire alcuno
per violazioni di leggi non più in
vigore; dunque, in caso di successioni di leggi statuenti sanzioni
diverse, troverà applicazione la
legge più favorevole, sempre fatta
salva la suindicata eccezione.
7
Italia: nuove misure fiscali
In Italia, tra le novità introdotte a seguito della approvazione
della legge recante: “Misure in
materia fiscale”, sono state apportate alcune modifiche al dpr
22.12.1986, n. 917 che disciplina
le imposte sui redditi.
È stato inserito un nuovo articolo riguardante le imprese estere
partecipate.
La nuova norma prevede che,
nel caso di redditi conseguiti da
una società avente sede in uno
Stato a fiscalità privilegiata, la
imputazione di tali proventi in
capo al soggetto, residente in Italia, il quale detenga il controllo
dell’ente estero partecipato,
avvenga in misura proporzionale
alle partecipazioni detenute dal
percipiente stesso.
Risultano, altresì, emendati gli
articoli riguardanti le norme generali sulle valutazioni dei beni ai
fini della determinazione del reddito di impresa e la disposizione
concernente il credito di imposta
figurativo che, a seguito della
modifica, regolamenterà oltre alla
determinazione della imposta relativa ai redditi prodotti in altri Stati, anche il computo della imposta
corrispondente al credito per le
tasse pagate all’estero.
Sono state anche inserite nuove norme in materia di iva, di
accertamento, di riscossione, di
contenzioso tributario nonché altri
articoli riguardanti il funzionamento della amministrazione
finanziaria.
La nuova normativa ha prorogato i termini per la emanazione
dei nuovi testi unici in materia
fiscale. Il Governo è autorizzato
ad emanare un regolamento di
riforma del sistema delle tasse e
dei diritti marittimi.
8
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Croazia: agevolazioni
per gli investimenti
stranieri
La Croazia, nello sforzo di
adeguare la propria economia
ed il sistema normativo al
modello Ue, ha varato alcune
leggi statuenti importanti
modifiche di carattere fiscale
ed agevolazioni per gli investimenti esteri.
Sono stati introdotti nell’ordinamento alcuni aspetti
dei sistemi fiscali comunitari
quali la ritenuta alla fonte del
25% per interessi, royalty,
compensi ed indennizzi percepiti da non residenti, l’adeguamento delle norme sul
“transfer price” ai principi
Ocse ed il credito di imposta
per i redditi percepiti all’estero dai residenti croati.
Contestualmente l’aliquota
impositiva sul reddito è stata
ridotta dal 35% al 25%.
Una novità fondamentale è
costituita dalle agevolazioni
agli investimenti esteri concesse nel caso in cui la attività straniera permetta l’incremento delle esportazioni, la
introduzione di nuove tecnologie e prodotti oppure sia destinata a zone poco sviluppate.
I requisiti fondamentali per
usufruire degli incentivi sono:
l’importo della somma di
denaro investita ed il numero
di nuovi occupati.
In proporzione ai due fattori indicati varia l’aliquota della imposta sul reddito; essa si
riduce all’aumentare della
somma investita e del numero
degli occupati fino a raggiungere la esenzione totale per un
periodo massimo di dieci anni.
Particolarmente interessan-
ti sono le agevolazioni concesse ad investimenti in zone
franche o svantaggiate.
Gli incentivi comprendono
una diminuzione del prelievo
sul reddito che varia dalla
riduzione del 50% dell’aliquota ordinaria alla esenzione
totale per i primi cinque anni
seguita da una imposizione
del 6,25% nei dieci anni successivi, a seconda della zona
franca o del gruppo di classificazione della zona svantaggiata interessati dalla localizzazione della nuova attività economica.
Hong Kong: semplificate
formalità doganali
Il Governo di Hong Kong ha
avviato un processo di sviluppo
tecnologico per le pratiche
doganali relative alle merci di
passaggio e dirette in Cina.
Le nuove formalità eviteranno i doppi controlli, che oggi
vengono effettuati una volta alla
entrata ed un’altra volta alla
uscita del Paese, sostituendoli
con una sola dichiarazione.
Polonia: interscambio
con l’Italia
Si è svolta a Varsavia la
manifestazione “Italia & Polska
- crescendo” organizzata dall’Istituto del commercio con l’estero (Ice) al fine di promuovere la cooperazione fra i due Paesi.
Erano presenti fra le regioni
italiane: Lombardia, Piemonte,
Toscana, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Sicilia.
La Polonia si presenta oggi
LL
come il primo fra gli Stati dell’est Europa che ha attivato un
intenso processo di ristrutturazione finalizzato all’avvicinamento del proprio sistema economico a quello europeo in prospettiva del suo probabile
ingresso nella Unione per il
2005.
Alla sua trasformazione hanno contribuito i fondi della Banca mondiale, ancora disponibili,
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e della
Unione europea destinati a
finanziare grandi progetti ma
anche le iniziative delle piccole
e medie imprese.
L’Italia sta sviluppando
intensi rapporti commerciali ed
economici con la Repubblica
polacca; infatti, oggi è il secondo partner commerciale ed il
quinto Paese investitore in uno
Stato dove la produzione industriale cresce con ritmi del 10%
annuo ad un tasso di inflazione
pari circa all’11% e dove la disoccupazione continua a scendere (attualmente è intorno al
14%).
Repubblica Ceca:
crescono gli investimenti
esteri
La Repubblica Ceca richiama sempre più capitali dall’estero; nello scorso anno è stato
misurato un incremento degli
investimenti stranieri pari
all’80%.
Dal 1993 ad oggi, attraverso
l’agenzia ceca per la promozione degli investimenti esteri, la
CzechInvest (consultabile all’indirizzo internet http://www.czechinvest.com), sono stati realizzati circa un centinaio di proget-
LL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
ti con un notevole riflesso in termini di crescita occupazionale.
Russia: introdotti nuovi
dazi doganali
In Russia, a partire dal gennaio 2001 entreranno in vigore
nuovi dazi doganali.
Sarà reso uniforme il prelievo sui prodotti omogenei e verranno notevolmente abbassati i
tassi oggi vigenti (25% e 30%)
su molte merci.
Un trattamento particolarmente favorevole è previsto per
i macchinari industriali e la
impiantistica così da favorire
l’ammodernamento di tali strutture nel Paese.
Queste innovazioni si aggiungono al processo di mutamenti in atto in Russia allo scopo di consentire la transizione
alla economia di mercato.
La Agenzia per le garanzie
sugli investimenti della Banca
Mondiale (Miga) e la Agenzia
canadese per lo sviluppo inter-
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
direttore responsabile:
Dr. Antonio Acampora
redazione: a cura di professionisti
italiani ed esteri di “A&A Group”
editore: “Acampora & associati” S.r.l.
sede: via Pompeo Magno, 1
00192 Roma (Italia)
Tel. +39.06 32 12 506
Fax +39.06 32 11 458
e-mail: [email protected]
collaborazioni: sono gradite segnalazioni
di eventi da partecipare tramite
la “Lettera legale”
distribuzione: gratuita
stampa: Lito Sud S.r.l. - Roma
nazionale hanno creato un nuovo sito utile a tutte le aziende in
cerca di opportunità di investimento in Russia; l’indirizzo
internet é http://russia.privatizationlink.com/english/index.cfm.
Ungheria: attivi gli
scambi commerciali e gli
investimenti esteri
L’Ungheria è il primo candidato, tra Paesi dell’est, all’ingresso nella Unione europea.
In questa ottica, sono notevoli gli sforzi delle autorità di
governo finalizzati a garantire
una situazione politico economica che possa avvicinare l’Ungheria agli standard europei.
La normativa del Paese è
impostata in maniera tale da
favorire gli investimenti esteri,
soprattutto nelle cosiddette zone
svantaggiate; la contrattazione
per i rapporti di lavoro è ancora
individuale ed il salario medio è
ben sotto il livello italiano.
Gli spazi più interessanti per
gli investimenti esteri sono costituiti dal settore della meccanica e
della elettronica ma il Governo ha
varato un programma di sviluppo
finalizzato a migliorare la rete
stradale, ad accrescere il numero
degli edifici a scopo abitativo e ad
incentivare l’avanzamento delle
pmi.
L’Italia è il 3° partner commerciale di Budapest e circa 2000
imprese italiane sono presenti sul
territorio ungherese.
Al fine di stimolare le joint
venture tra Italia e Ungheria, è disponibile un fondo creato appositamente allo scopo e sono circa 200
i progetti in attesa di collaborazione italiana.
L’Ungheria si promuove attra-
9
verso l’Hungexpo, una società la
cui partecipazione di maggioranza
è detenuta dallo Stato, alla quale è
affidata la gestione di un amplio
complesso fieristico sempre attivo
che si propone come centro di
incontro internazionale in occasione di grandi manifestazioni commerciali.
La società è presente sulla
rete all’indirizzo http://www.hungexpo.hu.
Italia: si intensifica la
cooperazione economica
con la Georgia
Il Sottosegretario italiano al
Commercio estero ed il Ministro
della Economia della Georgia
hanno avuto un incontro con l’obiettivo di dare nuovi impulsi alle
relazioni in campo economico tra
i due Paesi.
Infatti è all’esame degli esponenti governativi dei due Stati
interessati il programma di costituire una società finanziaria che
sostenga tutti i progetti di collaborazione diretti al lancio ed alla
crescita delle piccole e medie
imprese locali.
A ciò si aggiunge la attenzione rivolta dalla Georgia nei confronti dell’Italia finalizzata alla
istituzione di nuovi prodotti
finanziari a sostegno degli investimenti di capitali italiani in
taluni settori della economia
locale quali: quello tessile e meccanico.
In questa ottica sono in programma nuovi incontri tra le rappresentanze politiche della Georgia e dell’Italia allo scopo di
favorire la reciproca conoscenza
delle risorse economiche e delle
prospettive di sviluppo offerte
dalle due Nazioni.
10
Unione europea: novità
per fondi di investimento e
lotta al riciclaggio
I ministri della giustizia e
degli interni della Ue hanno
concluso una serie di accordi
politici su temi di rilevante interesse ai fini del perseguimento
dell’obbiettivo di un mercato
unico finanziario.
Si tratta dell’ampliamento
dell’oggetto della attività degli
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (oicvm fondi comuni di investimento,
unit trust, società di investimento) e di importanti novità per la
lotta al riciclaggio.
Con riferimento agli oicvm,
è stata raggiunta una intesa sulla
possibilità per tali organismi di
operare su altri strumenti a parte
i titoli azionari ed obbligazionari; gli stessi potranno acquistare
quote di altri oicvm e potranno
operare su depositi bancari,
derivati e prodotti finanziari del
mercato monetario.
Parallelamente all’ampliamento della attività dei fondi, a
tutela dei risparmiatori sono stabiliti tetti massimi agli investimenti nelle nuove operazioni ed
alcune regole di vigilanza prudenziale. In materia di riciclaggio i ministri dei quindici hanno
raggiunto una intesa sulla non
opponibilità del segreto bancario e di ragioni a carattere fiscale alle inchieste giudiziarie e
hanno deciso l’ampliamento, per
i reati di riciclaggio, delle competenze dell’Ufficio europeo di
polizia (Europol), l’organismo
istituito con l’obbiettivo di
migliorare la efficienza dei servizi competenti negli Stati membri e la cooperazione in vari settori della criminalità.
DAI PALAZZI
Un altro aspetto importante
degli accordi riguarda le intenzione di legiferare in materia di
identificazione e sequestro degli
strumenti e dei prodotti del reato
di riciclaggio. Infine, sono state
concordate talune procedure volte ad incentivare la cooperazione
degli Stati Ue nella lotta al riciclaggio con la possibilità che le
stesse terminino con l’applicazione, in caso di inottemperanza,
di sanzioni che potranno consistere anche nella restrizione delle transazioni finanziare con i
Paesi membri coinvolti.
Italia: modifiche ai
regolamenti Borsa italiana
La Commissione nazionale
per la società e la borsa (Consob) ha approvato alcune modifiche ai regolamenti dei mercati
gestiti dalla Borsa Italiana spa.
Fra gli interventi più importanti, rileva la nuova ripartizione
che interessa il mercato telematico azionario (MTA).
La preesistente segmentazione, che distingueva i titoli in
“liquidi” e “sottili” in base al
loro livello di liquidità, è stata
sostituita dalla tripartizione in:
Blue-chip, Star e Microcap.
Nella prima categoria rientrano le società ad alta capitalizzazione, mentre tutte le altre saranno inserite nei due ordini rimanenti. Nel segmento star, dedicato alle piccole e medie imprese, verranno quotate solo quelle
società che ne faranno richiesta e
che rispetteranno determinati
requisiti di tipo informativo e di
governance.
Al riguardo, rilevante è la
previsione in base alla quale il
consiglio di amministrazione
LL
delle società interessate al segmento star dovrà essere costituito da un numero determinato di
amministratori “non esecutivi ed
indipendenti”.
Tali soggetti sono definiti
indipendenti se non intrattengono relazioni economiche di rilevanza che impediscano la loro
autonomia di giudizio rispetto
alla società, alle sue controllate,
agli amministratori esecutivi ed
all’azionista di controllo.
Nelle relazioni rilevanti rientrano rapporti a carattere commerciale, professionale, di lavoro subordinato e di parentela o
affinità entro il quarto grado.
Un’altra importante modifica
concerne il regolamento del
“Nuovo mercato”, la borsa creata nel 1999 per ospitare le piccole e medie imprese con grandi
potenzialità di crescita ed operanti in settori ad alto contenuto
tecnologico. Obbligazioni convertibili e warrant su azioni
scambiate nel “Nuovo mercato”
potranno essere negoziati in
esso, purché emessi da soggetti
quotati nello stesso circuito, in
caso contrario la contrattazione
avverrà in Borsa.
Inoltre, sarà consentita la
negoziazione nel Mercato delle
obbligazioni e dei titoli di Stato
(MOT) delle obbligazioni emesse da soggetti quotati nel “Nuovo mercato”.
Italia: vendite a distanza
ed acquisti
intracomunitari degli enti
non soggetti ad iva
In Italia, il Ministero delle
finanze ha diramato, con una
circolare, i dati riepilogativi
delle diverse soglie ed aliquote
esistenti negli Stati membri della Unione europea nonché l’elenco degli indirizzi delle
rispettive Amministrazioni fiscali con la lista degli uffici
competenti sia per il rimborso
della imposta ai non residenti,
ai sensi delle direttive comunitarie, che per fornire informazioni ai contribuenti di altri
Stati
membri
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Svezia
Stati
membri
11
DAI PALAZZI
LL
valuta
nazionale
Scellino
Franco
Corona
Marco
Franco
Marco
Sterlina
Dracma
Lira
Lira
Franco
Fiorino
Escudo
Peseta
Corona
valuta
nazionale
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Scellino
Franco
Corona
Marco
Franco
Marco
Sterlina
Dracma
Lira
Lira
Franco
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Fiorino
Escudo
Peseta
Paesi della Unione.
In particolare, sono indicati:
il limite stabilito per le operazioni di vendita a distanza, il cui
superamento implica la applicazione dell’iva nel Paese di destinazione del prodotto, il tetto
massimo entro cui gli acquisti
effettuati da enti, associazioni
ed altre organizzazioni, non sogsoglia vendite
a distanza
1.400.000
1.500.000
280.000
200.000
700.000
200.000
70.000
8.200.000
27.000
54.000.000
4.200.000
230.000
6.300.000
4.550.000
320.000
getti passivi di imposta, non rappresentano operazioni intracomunitarie tassabili a destinazione, nonché i limiti stabiliti sia
per lo sgravio degli acquisti
effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati nei Paesi extracomunitari che quelli fissati per
i rimborsi periodici o annuali a
favore dei soggetti esteri.
acquisti enti
non soggetti
acquisti viaggiatori
stranieri
150.000
450.000
80.000
50.000
70.000
25.000
52.000
2.500.000
32.000
16.000.000
400.000
23.000
1.800.000
1.300.000
90.000
1.000
5.000
300
250
1.200
0
0
40.000
0
300.000
3.000
300
10.000
15.000
200
rimborso
periodico
rimborso
annuale
aliquota
ordinaria
altre
aliquote
5.000
9.000
1.500
1.200
1.400
400
130
46.000
155
200euro
200euro
(8.000)
470
32.000
25.000
500
1.100
200
150
170
50
16
6.000
19,40%
25euro
25euro
(1.100)
60
4.000
3.000
20%
21%
25%
22%
20,6%
16%
17,5%
18%
21%
20%
15%
10 e 12%
1,6 e 12%
8 e 17%
2,1 e 5,5%
7%
0 e 5%
4 e 8%
0 e 12%
4 e 10%
3,6 e 12%
17,5%
17%
16%
6%
5 e 12%
4 e 7%
12
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
Unione europea:
registrazione ed oneri
notarili assorbiti da
imposta unica su
conferimenti
La Corte di giustizia europea
si è pronunciata sulla natura
impositiva, ai sensi della direttiva europea concernente le imposte indirette sulla raccolta di
capitali, dei diritti di registrazione e degli oneri notarili previsti
dalla legge portoghese ai fini della iscrizione nel registro delle
società e del deposito dell’atto
pubblico attestante un aumento
di capitale.
La normativa comunitaria in
questione, allo scopo di promuovere la libertà di circolazione dei
capitali nella Unione, statuisce la
soppressione negli Stati membri
di tutte le imposte indirette relative alla raccolta di capitali concernenti società, associazioni o
persone giuridiche, sostituendole
con la riscossione, in una sola
volta, di una imposta sui conferimenti (pari all’1%) in occasione
di determinate operazioni tra cui
la costituzione e l’aumento del
capitale sociale.
In tale ambito la legge comunitaria consente ai Paesi Ue solo
la applicazione di diritti di carattere remunerativo.
La Corte è stata chiamata a
definire la natura dei suindicati
prelievi al fine di verificarne la
legittimità alla luce della normativa europea.
Con riferimento ai diritti di
registrazione, la Corte ha stabilito che poiché essi vengono versati dal privato allo Stato per finanziarne talune spese, alla luce
degli obbiettivi conseguiti dalla
indicata direttiva, essi hanno le
stesse caratteristiche dell’impo-
sta sui conferimenti.
Analogamente è stato concluso con riguardo agli oneri notarili, in quanto essi sono dovuti per
coprire alcune funzioni pubbliche.
Inoltre, la Corte ha aggiunto
che un prelievo statale, affinché
abbia il carattere remunerativo di
cui alla direttiva comunitaria,
non può essere commisurato
semplicemente e senza alcun tetto al valore della pratica, ma è
necessario che sia costituito dal
prezzo richiesto per coprire il
costo del servizio.
Unione europea: no a
limiti libera circolazione
merci per tutela proprietà
intellettuale
La Corte di giustizia europea,
in occasione di una pronuncia nei
confronti della Francia, ha stabilito entro quali limiti possano
essere imposte restrizioni al principio della libera circolazione
delle merci nella Unione, allo
scopo di garantire il rispetto della proprietà industriale e commerciale.
Al riguardo, la normativa
francese autorizza il blocco del
transito di merci alla dogana su
richiesta scritta da parte del titolare del diritto.
Il provvedimento viene revocato, se entro dieci giorni dalla
sua notifica, il richiedente non
dimostra alle Autorità doganali
di avere adito i giudici competenti.
A seguito della adozione dell’indicato provvedimento da parte delle Autorità amministrative
francesi, la Commissione europea aveva espresso la propria
posizione contraria al blocco in
LL
quanto non conforme alla normativa comunitaria ed aveva richiesto alla Francia di conformarsi al
parere emesso in merito.
L’Organo europeo aveva ritenuto che le disposizioni del Trattato Ce, statuenti misure restrittive della circolazione delle merci
a difesa della proprietà intellettuale, non possono essere estese
al blocco del traffico intra-Ue
poiché tale attività non è lesiva
del diritto oggetto di tutela.
Similmente, la Corte, su
ricorso proposto dalla Commissione a seguito della inottemperanza francese, ha affermato che,
a differenza della fabbricazione,
della vendita e della importazione di prodotti svolte senza il
consenso del titolare della situazione giuridica soggettiva protetta, il transito intracomunitario
non implica l’utilizzo di aspetti
del prodotto che il diritto sui
disegni o modelli intende proteggere; pertanto, non può essere
assoggettato ad alcun limite di
sorta.
Unione europea: recupero
a posteriori dei dazi
all’importazione
La Corte di giustizia europea
ha interpretato i regolamenti
comunitari relativi al valore in
dogana delle merci, al recupero a
posteriori ed allo sgravio, rispettivamente, dei dazi e dei diritti
alla importazione o alla esportazione.
Le questioni pregiudiziali
venivano sollevate nell’ambito di
una controversia sorta in Germania dove il giudice nazionale
chiedeva, in primo luogo, se le
spese per le analisi destinate ad
accertare la conformità delle
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
merci importate alla normativa
nazionale dello Stato membro di
importazione, che l’importatore
fattura all’acquirente in aggiunta
al prezzo della merce, fossero da
considerarsi parte integrante del
valore di transazione di queste
ultime.
In secondo luogo, nel caso in
cui la decisione con la quale la
Commissione europea constati
che il rimborso dei dazi alla
importazioni non fosse giustificato e che tale decisione fosse
invalida, il giudice tedesco chiedeva alla Corte se le autorità
nazionali dovessero rinunciare
ad un recupero a posteriori dei
dazi alla importazione.
La Corte si è pronunciata in
senso affermativo riguardo alla
ricomprensione nel valore di
transazione delle spese sostenute
per le analisi dirette a verificare
la conformità delle merci importate.
Invero, le Autorità doganali
di uno Stato membro devono
rinunciare ad un recupero a
posteriori dei dazi alla importazione od alla esportazione che
non siano stati corrisposti dal
debitore per le merci dichiarate
per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il
pagamento, allorché, nel corso di
un controllo in loco delle importazioni effettuate in un periodo
precedente, esse non abbiano
contestato il mancato inserimento delle spese forfetarie nel valore in dogana per operazioni analoghe e non risulta che l’operatore economico, che aveva osservato tutte le disposizioni previste
dalla normativa vigente riguardo
alle dichiarazioni in dogana,
abbia potuto avere dubbi sulla
esattezza dei risultati di tale controllo.
Unione europea: iva su
fatture inesistenti:
ammessa rettifica divieto
di detrazione
La Corte di giustizia europea
si è pronunciata su alcune questioni pregiudiziali concernenti
la direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri
per le imposte sulla cifra di
affari e sul sistema comune dell’iva.
Le questioni venivano sollevate nell’ambito di due distinte
controversie, instauratesi in
Germania tra due privati e la
Amministrazione fiscale (Finanzamt), a causa del diniego
opposto da questa ultima di esonerare i due soggetti passivi dal
versamento dell’iva risultante
da fatture emesse anteriormente
ai servizi di consulenza ed alle
forniture di attrezzature per
ufficio mai effettuate, ovvero
contenenti corrispettivi superiori rispetto all’ammontare effettivo.
In proposito, la Corte si è
orientata nel senso di ammettere
la rettifica iva in favore dei due
operatori economici emittenti
fatture false e, al contempo, nel
vietare ai destinatari delle operazioni fatturate la detrazione
dell’iva.
In tal modo, la Corte ha
posto a fondamento della sua
decisione il principio di neutralità dell’iva in virtù del quale la
imposta fatturata indebitamente
possa essere successivamente
regolarizzata, allorquando l’operatore economico che abbia
emesso la fattura abbia provveduto ad eliminare, in tempo utile, il rischio di perdite fiscali.
In secondo luogo, la Corte
13
ha affermato il diritto degli Stati membri di definire il procedimento in base al quale l’iva,
indebitamente fatturata per operazioni inesistenti, possa essere
rettificata, purché la regolarizzazione non sia subordinata al
potere discrezionale spettante
alla Amministrazione fiscale.
Unione europea: rimborso
dell’iva sulle operazioni
effettuate all’estero
La Corte di giustizia europea
si è pronunciata sul diritto al rimborso dell’iva, regolarmente fatturata, da parte di soggetti passivi non residenti all’interno di uno
Stato membro della Unione europea.
Nel caso di specie, la controversia sorgeva in Francia a seguito del rigetto della istanza di rimborso dell’iva, assolta sulle spese
sostenute per la costituzione,
presentata dall’Ufficio di rappresentanza di un Istituto bancario
italiano alla Amministrazione
fiscale francese.
Il Conseil d’État, adito dal
Ministero francese della Economia e delle finanze soccombente
a causa dell’accoglimento del
ricorso proposto dalla banca italiana alla Cour administrative
d’appel, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di
Lussemburgo due questioni pregiudiziali riguardanti la interpretazione della direttiva comunitaria sul sistema comune dell’iva.
Una delle due questioni concerneva la attribuzione ai soggetti passivi, stabiliti in uno Stato
membro tassati solo su una parte
del loro giro di affari, del diritto
al rimborso parziale dell’iva versata in un altro Paese comunita-
14
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
rio, con riguardo a beni o servizi
utilizzati per la realizzazione di
operazioni nel Paese in cui sono
stabiliti, talune delle quali non
assoggettate ad imposta; mentre
il secondo quesito si riferiva ai
criteri utilizzabili per la determinazione della quota rimborsabile.
In proposito, la Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso
parziale dell’iva il cui importo va
commisurato, in primo luogo,
accertando le attività che nello
Stato membro di stabilimento
attribuirebbero un diritto alla
deduzione e, in secondo luogo,
tenendo conto unicamente delle
operazioni e delle spese che attribuirebbero altresì il diritto a
dedurre l’iva nello Stato membro
del rimborso ove fossero effettuate in quest’ultimo.
Italia: incostituzionale
statuizione legislativa
sanante anatocismo per
vecchi contratti bancari
In Italia, la Corte Costituzionale ha dichiarando la illegittimità della disposizione normativa
che prevede una sanatoria per
tutti i vecchi contratti di conto
corrente che contengono clausole
statuenti un diverso trattamento
del conteggio periodico degli
interessi creditori e debitori a tutto svantaggio del cliente.
In materia di anatocismo, il
decreto legislativo n. 342/99 ha
modificato l’art.120 del testo
unico bancario, stabilendo che
nei contratti di conto corrente
deve essere assicurata la stessa
periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori
e demandando al Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio (Cicr) il compito di
disciplinare modalità e criteri per
la produzione di interessi sugli
interessi nelle operazione poste
in essere nell’esercizio della attività bancaria.
Contestualmente ha disposto
una generale sanatoria per tutti
quei contratti, contenenti clausole anatocistiche invalide, conclusi prima della entrata in vigore
della delibera Cicr.
La Corte Costituzionale è
intervenuta proprio su questa
ultima statuizione, non entrando
nel merito della questione ma
semplicemente dichiarandone la
illegittimità costituzionale per
eccesso di delega.
La Consulta ha ritenuto che
l’aver stabilito una indiscriminata validità temporanea delle clausole illegittime, prescindendo dal
tipo di vizio e da ogni collegamento con il testo unico bancario, non può ritenersi conforme ai
principi ed ai criteri contenuti
nella legge delega, per quanto il
decreto legislativo doveva avere
una funzione di riordino organico
della materia bancaria e creditizia con finalità di integrazione e
correzione del testo unico.
Italia: non deducibili
compensi amministratori
non congrui rispetto a
volume di affari
In Italia, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di
deducibilità dei compensi degli
amministratori statuendo la legittimità degli accertamenti della
Amministrazione
finanziaria
concernenti la valutazione della
congruità dei costi e dei ricavi
dell’attività d’impresa, con la
conseguenza che la stessa può
procedere alla rettifica delle
LL
dichiarazioni anche in mancanza
di irregolarità nella tenuta delle
scritture contabili.
Nel caso di specie la Corte
Suprema ha ritenuto legittimo,
pur in mancanza di un parametro
legale, il giudizio da parte del
“fisco” sulla non inerenza dei
compensi deliberati in favore
degli amministratori soci quando
tali importi sono sproporzionati
alle dimensioni della società
(giro d’affari e numero di dipendenti) tanto da superarne addirittura l’utile operativo.
Italia: per Cassazione,
dubbia la tassazione su
valuta non dichiarata
La Corte di Cassazione italiana si è pronunciata sulla imponibilità di proventi oggetto di
importazione illecita dall’estero.
Nel caso di specie, le Commissioni tributarie provinciale e
regionale avevano condiviso il
comportamento della Amministrazione fiscale sostenendo la
opportunità dell’accertamento in
rettifica effettuato nei confronti
di due soggetti che non avevano
dichiarato in Dogana, al momento del transito, il denaro che
intendevano trasferire dalla Svizzera in Italia con il conseguente
recupero a tassazione di tali proventi.
La Cassazione ha ribaltato la
teoria delle Commissioni tributarie affermando la illegittimità
dell’avviso di rettifica in quanto
la scoperta di una violazione del
dovere di informativa non riguarda il bene che ne è derivato al trasgressore e, dunque, non comporta automaticamente la applicazione della normativa in materia di
tassazione di proventi illeciti.
LL
DOVE SI RIUNISCONO
Londra: incontro sui
mercati valutari
Il 25 e 26 gennaio 2001 a
Londra, si svolgerà un meeting,
organizzato dal “Euromoney
seminars”, su temi scelti in materia di mercati valutari.
I rapidi cambiamenti in corso
sui tali mercati implicano la
necessità che gli operatori del
settore siano più brillanti al fine
di massimizzare i profitti e di
soddisfare la clientela.
L’avvento dell’e-commerce
sta contribuendo profondamente
a questa evoluzione, alterando in
modo incisivo le modalità tecnico operative dei mercati dei cambi.
La conferenza organizzata
dalla “Euromoney seminars”
costituisce una opportunità per
tutti coloro che lavorano in questo settore così dinamico, allo
scopo di aggiornarsi sulle caratteristiche con cui esso si sta evolvendo.
Professionisti provenienti da
strutture bancarie di rilievo introdurranno l’argomento esplorando
il mondo dell’e-commerce e la
funzione dei portali.
Inoltre, saranno analizzate le
nuove possibilità offerte dai mercati emergenti e da quelli legati
alle attività non liquide.
Infine, non sarà tralasciato
l’esame delle più recenti strategie di rendimento del business
valutario.
Sierre: diploma postlaurea su tassazione
internazionale
Dal 15 al 26 gennaio 2001 a
Sierre in Svizzera, si terrà un
corso, organizzato dalla “Robert
Kennedy University”, sulle normative in materia di tassazione
internazionale.
Il seminario è destinato ad
avvocati operativi a livello
internazionale con interessi ed
esperienza in materia fiscale.
L’obiettivo del convegno
consiste nel miglioramento delle
capacità di strutturazione delle
transazioni internazionali allo
scopo di applicare la legge
fiscale più opportuna, allargando le conoscenze in materia di
regimi fiscali internazionali e
favorendo la acquisizione di una
solida preparazione in diritto tributario.
Il corso sarà introdotto da
una analisi dei principi posti a
fondamento della tassazione
internazionale sul reddito delle
persone fisiche e su quello delle
persone giuridiche, considerando anche la possibilità di adottare meccanismi di protezione
diretti a preservare la integrità
delle pretese delle autorità fiscali dei diversi Stati nel contesto
internazionale.
I temi fondamentali che
saranno presi in considerazione
durante queste due settimane di
incontri saranno: i sistemi di tassazione internazionale affrontati
sia alla luce della loro impostazione teorica, sia nella loro realizzazione strutturale pratica,
l’uso delle giurisdizioni off-shore e lo studio delle tecniche di
pianificazione fiscale, le imposte sui redditi da capitale, le pratiche del “tranfer pricing”, la
doppia imposizione ed i relativi
trattati.
I partecipanti saranno guidati
giorno per giorno da professionisti del settore i quali faranno in
modo da coinvolgere in maniera
interattiva ogni persona presente.
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Zurigo: convegno sul trust
in Svizzera
A Zurigo, il 23 e 24 gennaio
2001, avrà luogo un incontro,
organizzato dalla Management
global information, vertente sul
trust in Svizzera. In considerazione del rilevante ruolo svolto dalle
società fiduciarie e della attività
di private banking, la ratifica del
“Hague trust convention”, avviata dal Governo elvetico, produrrà
rilevanti effetti sulle operazioni
concernenti l’uso del trust e gli
aspetti di pianificazione patrimoniale e fiscale in Svizzera.
Ricercatori accademici ed
esperti professionisti affronteranno in maniera approfondita tutti
gli aspetti-chiave concernenti la
realizzazione di operazioni di
trust, dalla “due diligence” alla
eventuale fase del contenzioso.
Saranno approfonditi gli
argomenti riguardanti il riconoscimento dei trust stranieri, le
operazioni di trust in Svizzera, il
trust inglese ed un aggiornamento sui requisiti, obblighi ed impegni delle società fiduciarie a
seguito dei nuovi sviluppi in
materia di controllo del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. L’esame si estenderà anche
a possibili problemi pratici ed
agli aspetti patologici del trust.
Sarà effettuata una attenta
analisi delle norme contenute
nell’ordinamento fiscale statunitense in riferimento alla operatività di trust e fondazioni.
Milano: convegno sul
transfer pricing
A Milano, il 23 2 24 gennaio
2001, si svolgerà un incontro sul
transfer pricing e sulla imposta-
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DOVE SI RIUNISCONO
zione efficace delle strategie relative per ridurre il rischio di sanzione, organizzato dall’“Istituto di
ricerca internazionale”, the world’s leading business information
company. In considerazione della
crescente integrazione e globalizzazione del commercio, il tema
del transfer pricing assume una
importanza sempre più rilevante e
gli organismi internazionali quali
la Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse) hanno definito alcuni principi di comportamento rivolti sia
alle Amministrazioni fiscali sia
alle imprese interessate, tendenti
ad accertare ed infine a sottoporre
a tassazione quelle quantità frutto
di meccanismi elusivi.
Milano: meeting sulla
responsabilità degli
amministratori delegati e
dei direttori generali
Si svolgerà a Milano, il 24 e
25 gennaio 2001, un convegno,
organizzato dall’Istituto di ricerca
internazionale, volto a fornire un
aggiornamento sui recenti sviluppi concernenti la riforma del diritto societario e del diritto penale
tributario con particolare attenzione agli aspetti che coinvolgono amministratori delegati e
direttori generali.
Docenti universitari e qualificati professionisti analizzeranno
il disegno di legge delega Mirone
nelle parti riguardanti l’organo
amministrativo societario dedicando particolare considerazione
agli obblighi, ai doveri ed alle
responsabilità di quest’ultimo e
dei singoli amministratori.
Saranno esaminate dettagliatamente le conseguenze in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e penale tributaria per amministratori delegati e
direttori generali.
In particolare, saranno analizzate le responsabilità tributarie
per sanzioni amministrative, considerando i principi generali della
riforma, il principio della personalità, il principio del “favor rei”,
la individuazione dei soggetti
responsabili, la delega di poteri e
di funzioni, la facoltà di accollo
SERVIZIO ON-LINE
Questo numero e gli arretrati della “Lettera legale” sono consultabili su internet
all’indirizzo:
www.theaea.com/letteralegale
Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria
possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a:
A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma
(via e-mail: [email protected])
La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma,
Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid,
Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam,
Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dubai, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town,
Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo.
LL
del debito per le sanzioni amministrative tributarie da parte delle
società ed in ultimo la coesistenza di sanzioni penali e di sanzioni amministrative ed il principio
di specialità. Non sarà tralasciato
lo studio del gruppo societario,
del ruolo e della autonomia dell’organo amministrativo delle
società facenti parte dello stesso.
In materia, verranno trattate “la
nuova legge Prodi” e la responsabilità degli amministratori della
capogruppo e delle altre società
del gruppo. Infine, verrà considerata la possibilità di copertura
della responsabilità civile degli
amministratori attraverso contratti di assicurazione dei quali
saranno analizzati la struttura e la
estensione della copertura.
Roma: giornata di studio
su “Business Opportunity”
negli Emirati Arabi Uniti
Il 25 gennaio 2001 si terrà a
Roma una giornata di studio
dedicata alle aziende italiane
che hanno avviato scambi e/o
dato corso ad investimenti negli
Emirati Arabi Uniti - Paesi del
Golfo.
L’incontro è organizzato dallo Studio legale Al Mehairi di
Dubai e dallo Studio legale Fornasier di Roma.
Saranno presenti, tra gli altri,
operatori e consulenti dei Paesi
Arabi nonché funzionari della
pubblica Amministrazione italiana, che risponderanno a quesiti
dei partecipanti allo scopo di
fornire non solo un supporto tecnico-giuridico per la soluzione
delle varie problematiche ma
anche di illustrare le modalità di
svolgimento di pratiche amministrative e valutarie.