2g Commercio, fiere e mercati l.r. 28/2005 1 Legge regionale 7
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2g Commercio, fiere e mercati l.r. 28/2005 1 Legge regionale 7
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i Leg g e regi o n a l e 7 feb br a i o 20 0 5 , n. 28 Codi c e del Com m e r c i o . Test o uni c o in mat e r i a di co m m e r c i o in se d e fiss a , su are e pub b l i c h e , so m m i n i s t r a z i o n e di ali m e n t i e beva n d e , ven d i t a di sta m p a quo t i d i a n a e peri o d i c a e distri b u z i o n e di carb u r a n t i . (1 2 5 ) (Bollettino Ufficiale n. 11, par t e prim a, del 10.02.2 0 0 5 ) Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI .................3 Capo I - Principi gene r ali ....................................... 3 Art. 1 - Ogget t o e finalit à ....................................... 3 Art. 2 - Principi e finalità ........................................4 Art. 3 - Regol a m e n t o di att u a zio n e (125) ........4 Art. 4 - Pianificazion e ter rit o ri al e (147) ............4 Art. 5 - Piano region al e dello sviluppo econo m ic o ......................................................................4 Capo II - Funzioni amminis t r a ti ve e orga ni s m i associ a tivi ...................................................................... 4 Sezion e I - Ordin a m e n t o delle funzioni am minis t r a t i ve ............................................................. 4 Art. 6 - Comp e t e n z e dei com u ni .......................... 4 Art. 7 - Comp e t e n z e delle provinc e ....................4 Art. 8 - Ese rcizio di funzioni da part e delle Cam e r e di com m e r ci o ...............................................4 Sezion e II - Sem plificazion e am mi nist r a t i v a . .4 Art. 9 - Sport ello unico per le attività prod u t tive (148) ............................................................4 Sezion e III - Orga ni s m i associ a tivi ..................... 5 Art. 10 - Cent ri di assist e n z a tecnic a ................5 Titolo II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMER CIALE .......................................................... 5 Capo I - Ambito di applicazion e ...........................5 Art. 11 - Ambito di applicazion e (149) ...............5 Art. 12 - Sett ori merc e ologi ci di attività ..........6 Capo II -Requisiti per l'ese r cizio delle attività com m e r c i ali ...................................................................6 Art. 13 - Requisiti di onora bilit à (151) ...............6 Art. 14 - Requisiti profession ali (4) .....................6 Capo III - Comm e r c i o in sede fissa (140) ..........6 Art. 15 - Definizioni (152) ........................................7 Art. 15 bis - Eser cizio dell’attivit à di vendit a negli ese r cizi in sede fissa (153) ............................7 Art. 16 - Com m e r c io al dett a glio negli eser cizi di vicina t o (5) .............................................................. 7 Art. 17 - Com m e r c io al dett a glio nelle medi e str ut t u r e di vendit a (154) ......................................... 7 Art. 18 - Com m e r c io al dett a glio nelle gra n di str ut t u r e di vendit a (8) ............................................8 Art. 18 bis - Vendit a al pubblico di alcun e tipologie di farm a ci (9) ............................................. 8 Art. 18 ter - Istru t t o ri a com u n a l e per il rilascio dell’aut o rizz a zion e alle gran di str ut t u r e di vendit a (155) ......................................... 8 Art. 18 quat e r - Docum e n t a zi o n e istrut t o ri a alleg a t a alla dom a n d a di autorizz azion e alle Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 1 gra n di str ut t u r e di vendit a (156) ...........................9 Art. 18 quinq ui e s - Istru t t o ri a region al e per il rilascio dell’auto rizz azion e alle gra n di stru t t u r e di vendit a (157) ......................................... 9 Art. 18 sexies - Confer e n z a dei servizi per l’esa m e delle dom a n d e di autorizz azion e alle gra n di str ut t u r e di vendit a (158) ...........................9 Art. 18 septi e s - Requisiti obbliga t o ri delle gra n di str ut t u r e di vendit a (159) ........................ 10 Art. 18 octies - Rilascio dell’auto rizz azion e alle gra n di stru t t u r e di vendit a (160) ............... 11 Art. 19 - Cent ri com m e r c i ali (161) .................... 11 Art. 19 bis - Outlet (127) ........................................ 12 Art. 19 ter - Utilizzo della deno mi n a zion e di outlet (128) .................................................................. 12 Art. 19 quat e r - Vincoli com m e r c i ali (129) .....12 Art. 19 quinq ui e s - Strut t u r e di vendit a in form a aggr e g a t a (162) ............................................ 12 Art. 20 - Empo ri polifunzion ali .......................... 12 Art. 21 - Vendit a all'ingr o s s o e al dett a glio (163) ................................................................................13 Art. 21 bis - Eser cizi speci alizza ti nella vendit a esclusiva di merci ingom b r a n t i ed a conse g n a differit a (164) ......................................... 13 Art. 22 - Regol a m e n t o region al e (11) ............13 Capo IV - Vendit a della sta m p a quotidi a n a e periodic a ...................................................................... 14 Art. 23 - Definizioni ................................................ 14 Art. 24 - Punti vendit a non esclusivi ...............14 Art. 25 - Ese rcizio dell'at tivit à (166) ................14 Art. 26 - Esenzion e dall'a u t o r izz a zio n e (15) .......................................................................................... 14 Art. 27 - Indirizzi region ali (16) ....................... 14 Art. 28 - Prog r a m m a z i o n e com u n al e (17) ....14 Capo V - Com m e r c io su are e pubblic h e .........14 Art. 29 - Definizioni ................................................ 14 Art. 29 bis - Disposizioni gene r ali (211) .........15 Art. 30 - Tipologie di com m e r ci o su are e pubblich e ..................................................................... 15 Art. 31 - Ese rcizio dell'at tivit à ........................... 15 Art. 32 - Autorizzazion e all'es e r cizio dell'at tivit à medi a n t e post e g gi o (212) .............. 15 Art. 33 - Conc e s sio ni tem po r a n e e di post e g gi o .......................................................................................... 16 Art. 34 - Assegn a zio n e dei poste g gi (213) .....16 Art. 35 - Abilitazion e all'ese r ci zio dell'at tività in form a itiner a n t e (21) ......................................... 16 Art. 36 - Vendit a su are e pubblic h e di prodot ti alime n t a r i (22) ......................................................... 17 Art. 37 - Fier e e fiere prom ozion ali (23) ......17 Art. 38 - Poste g gi riserv a t i nei mer c a t i e nelle fiere (88) ...................................................................... 17 Art. 39 - Ese rcizio dell'at tivit à in asse nz a del titola r e (24) ............................................................... 17 Art. 40 - Piano e regol a m e n t o comu n a l e .......17 Capo V bis - Obbligo di regola ri t à contrib u tiv a per il com m e r ci o su are e pubblic h e (132) (140) ................................................................................18 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti Art. 40 bis - Obbligo di regol a rit à contri b u t iva (133) ............................................................................... 18 Art. 40 ter - Verifiche pres so l’INPS e docu m e n t i sostitu tivi del DURC (134) ..............18 Art. 40 quat e r - Rateizzazion e del debito cont ri b u t ivo (135) ......................................................18 Art. 40 quinq ui e s - Sospe n si o n e e revoc a (136) .......................................................................................... 18 Art. 40 sexies - Cultu r a della legalità (137) ....19 Art. 40 septie s - Nor m a tra n si t o ri a (214) ........19 Capo VI - Som mi nis t r a zi o n e di alime n ti e beva n d e ........................................................................ 19 Art. 41 - Definizioni ................................................ 19 Art. 42 - Ese rcizio dell'at tivit à ........................... 19 Art. 42 bis - Requisiti degli eser cizi di som mi nis t r a zi o n e di alim e n ti e beva n d e (27) .......................................................................................... 19 Art. 43 - Abilitazion e all'ese r ci zio dell'at tività (28) .................................................................................20 Art. 44 - Attività stagion al e .................................20 Art. 45 - Attività tem p o r a n e a (29) .................20 Art. 46 - Diret tive region ali (30) ......................20 Art. 47 - Prog r a m m a z i o n e com u n al e (31) .....20 Art. 48 - Attività non sogge t t e a requisi ti com u n ali (32) .......................................................... 20 Art. 49 - Som mi nis t r a zio n e media n t e distri b u t o ri auto m a t i ci (33) ............................... 21 Capo VII - Distri buzion e di car b u r a n t i ...........21 Art. 50 - Definizioni ................................................ 21 Sezione I - Impian ti str a d ali ............................... 22 Art. 51 - Bacini di utenz a region ali (93) ........22 Art. 52 - Impian ti di pubblica utilità (94) ......22 Art. 53 - Verifiche di com p a ti bilit à degli impia nti esist e n ti (95) ............................................ 22 Art. 53 bis - Incom p a t i bilit à assolut a (96) .......22 Art. 53 ter - Incom p a t i bilit à relativa (97) ........22 Art. 54 - Nuovi impian ti (98) .............................. 22 Art. 54 bis - Impian ti senza gesto r e (99) .........23 Art. 55 - Autorizzazion e all'inst all azion e e all'es e r cizio di impia n ti (39) ............................... 23 Art. 56 - Attività e servizi inte g r a t ivi (101) . .23 Art. 57 - Modifich e degli impia n ti .................... 23 Art. 58 - Collaud o ....................................................24 Art. 59 - Localizzazion e degli impia nti (102) .......................................................................................... 24 Art. 60 - Regol a m e n t o region al e (103) (125) 24 Sezione II - Impia n ti ad uso privato e per nat a n t i ...........................................................................24 Art. 61 - Impian ti e cont e nit o ri- dist rib u t o r i mobili ad uso privato e impian ti per nat a n ti .24 Art. 62 - Prelievo di carb u r a n t i in recipie n ti pre ss o gli impian ti stra d a li .................................. 25 Capo VIII - Form e speci ali di com m e r c io al dett a glio ....................................................................... 25 Art. 63 - Ese rcizio dell'at tivit à (47) ................25 Art. 64 - Spacci inte r ni ......................................... 25 Art. 65 - Distrib u t o r i auto m a t i ci ....................... 25 Art. 66 - Vendit a per corrispo n d e n z a , tra mit e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 2 television e o altri siste m i di com u ni c a zio n e . 25 Art. 67 - Nor m e speci ali per la vendit a tra mi t e television e ................................................................... 25 Art. 68 - Vendite effett u a t e press o il domicilio dei consu m a t o ri ........................................................ 25 Art. 69 - Perso n e inca ric a t e ................................ 25 Capo IX - Sospe n si o n e volont a ri a, variazioni, subing r e s s o e cess azion e ......................................26 Art. 70 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di com m e r c io in sede fissa, di vendit a della sta m p a quotidi a n a e periodic a e di som mi ni st r a zio n e di alime n ti e bevan d e ........26 Art. 71 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di com m e r c io su are e pubblic h e ............................. 26 Art. 72 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di dist rib uzio n e dei carb u r a n t i ................................ 26 Art. 73 - Variazioni del legale rapp r e s e n t a n t e o della deno mi n a zi on e o ragion e sociale (52) .......................................................................................... 26 Art. 74 - Subing r e s s o .............................................26 Art. 75 - Affida m e n t o di repa r t o (54) .............27 Art. 76 - Disposizioni speciali per il subing r e s s o nell'at tivit à di vendit a della sta m p a quotidi a n a e periodic a nei punti vendit a non esclusivi .............................................. 27 Art. 77 - Disposizioni speciali per il subing r e s s o nell'at tivit à di com m e r ci o su are e pubblic h e (55) .......................................................... 27 Art. 78 - Disposizioni speciali per il subing r e s s o nell'at tivit à di distrib uzion e di car b u r a n t i ....................................................................28 Art. 79 - Cess azion e dell'at tivit à (105) ...........28 Capo X - Ora ri delle attività com m e r ci ali .....28 Art. 80 - Ora ri degli eser cizi di com m e r ci o al det t a glio in sede fissa (141) (197) .....................28 Art. 81 - Ora ri degli eser cizi di som mi ni st r a zio n e di alime n ti e bevan d e (56) .......................................................................................... 28 Art. 82 - Ora ri per l'attivit à di vendit a della sta m p a quotidi a n a e periodic a ........................... 28 Art. 83 - Ora ri per l'ese r cizio del com m e r c i o su are e pubblich e .....................................................28 Art. 84 - Ora rio degli impian ti di distrib uzion e dei carb u r a n t i (106) ................................................ 29 Art. 84 bis - Crite ri per la fissazion e dei turni di riposo dom e ni c al e , festivo e infras e t ti m a n a l e (107) ............................................. 29 Art. 84 ter - Derog h e all’ora rio e ai tur ni di riposo (108) ..................................................................29 Art. 84 quat e r - Feri e e servizio nott u r n o (109) .......................................................................................... 30 Art. 85 - Pubblicit à degli orari ...........................30 Art. 86 - Disposizioni speciali (188) .................30 Capo XI - Pubblicit à dei prezzi .......................... 30 Art. 87 - Pubblicit à dei prezzi ............................ 30 Capo XII - Vendite strao r di n a r i e e prom ozion ali ...............................................................31 Sezion e I - Vendite stra o r di n a r i e ......................31 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i Art. 88 - Ogge t t o ..................................................... 31 Art. 89 - Offert a delle merci ............................... 31 Art. 90 - Pubblicit à dei prezzi ............................ 31 Art. 91 - Pubblicit à delle vendit e strao r di n a r i e .......................................................................................... 31 Art. 92 - Vendite di liquidazion e ....................... 31 Art. 93 - Dura t a delle vendit e di liquidazion e .......................................................................................... 31 Art. 94 - Divieto di introd uzion e di nuove mer ci dur a n t e le vendit e di liquidazion e ........31 Art. 95 - Vendite di fine stagion e (59) ...........31 Sezion e II - Vendit e prom ozion ali .................... 31 Art. 96 - Vendite promozion ali (60) .............. 31 Capo XIII - Qualificazion e e valorizzazion e dei luoghi del com m e r ci o ............................................. 32 Art. 97 - Definizioni ................................................ 32 Art. 98 - Disposizioni speciali per la valorizzazion e di are e di particol a r e inte r e s s e del territ o ri o comu n a l e .......................................... 32 Art. 99 - Valorizzazion e dei luoghi del com m e r c io e degli eser cizi storici .....................32 Capo XIV - Monitor a g gi o, vigilanz a, sanzioni e deca d e n z e ................................................................... 32 Sezion e I - Osse rv a t o ri o region al e ...................32 Art. 100 - Osse rv a t o ri o region al e ..................... 32 Sezion e II - Vigilanza .............................................33 Art. 101 - Vigilanz a ................................................ 33 Sezion e III - Sanzioni .............................................33 Art. 102 - Sanzioni per l'attivit à di com m e r c i o al dett a glio in sede fissa, per la vendit a della sta m p a quotidi a n a e periodic a e per le form e speci ali di com m e r ci o al det t a glio (190) ........33 Art. 103 - Sanzioni per l'ese r cizio dell'at tivit à di som mi nist r a zio n e di alime n ti e beva n d e ...34 Art. 103 bis - Esec uzion e coat tiva (191) .........34 Art. 104 - Sanzioni per l'attivit à di com m e r c i o su are e pubblich e .....................................................34 Art. 105 - Sanzioni per l'attivit à di dist rib uzio n e dei carb u r a n t i ................................ 34 Sezione III bis - Sequ e s t r o di beni abusiva m e n t e posti in vendit a su are e pubblic h e. (113) ........................................................35 Art. 105 bis - Sequ e s t r o della mer c e e delle att r ez z a t u r e (114) .................................................... 35 Art. 105 ter - For m a sem plifica t a per la red azion e del proc e s s o verbal e di sequ e s t r o (115) ............................................................................... 35 Art. 105 quat e r - Conse rv a zio n e delle cose sequ e s t r a t e (116) ..................................................... 35 Art. 105 quinq ui e s - Merc e abba n d o n a t a dal tras g r e s s o r e (117) ................................................... 35 Art. 105 sexies - Devoluzion e in benefic e n z a dei gene ri alime n t a ri e dei prodo t ti depe ri bili sequ e s t r a t i (118) ...................................................... 36 Art. 105 septie s - Rinvio (119) ............................. 36 Sezion e IV - Deca d e n z e ........................................ 36 Art. 106 - Deca d e n z a delle auto rizz azioni per le medi e e le gran di strut t u r e di vendit a e per Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 3 la vendit a di sta m p a quotidi a n a e periodic a . 36 Art. 107 - Chiusu r a degli eser cizi di vicina t o e degli ese r cizi di som mi nist r a zio n e (69) .........36 Art. 108 - Deca d e n z a del titolo abilita tivo per l' attivit à com m e r ci al e su are e pubblic h e (70) .......................................................................................... 36 Art. 109 - Deca d e n z a dell'a u t o ri zz azion e all'inst all azion e e l'ese r cizio di impian ti per la distri b uzion e dei car b u r a n t i ................................ 36 Capo XV - Disposizioni finali e tran si to ri e ....37 Art. 110 - Decor r e n z a , abro g a zio ni e nor m e tra n si t o ri e in mat e ri a di com m e r ci o in sede fissa e di dist rib uzio n e dei carb u r a n t i (72) . 37 Art. 111 - Decor r e n z a e disposizioni tra n si t o ri e in mat e ri a di som mi ni st r a zio n e di alime n t i e bevan d e .................................................. 37 Art. 111 bis -Decor r e n z a , abrog a zioni e disposizioni transi t o ri e in mat e ri a di sta m p a quoti dia n a e periodic a e di com m e r ci o su are e pubblich e (76) .......................................................... 37 Art. 111 ter - Decorr e n z a delle disposizioni in mat e ri a di dist rib uzio n e di carb u r a n t i (86) ..38 Art. 112 - Disposizioni tran si t o ri e (77) .........38 Art. 113 - Disap plica zion e di disposizioni stat ali (78) ................................................................ 38 Art. 113 bis - Modifiche all’alleg a t o A (195) . 38 ALLEGATO A - Aree Com m e r ci ali Met ro polit a n e ............................................................. 38 (articolo 15, com m a 1, lett e r a e) (194) .............38 Titol o I - DISPOSIZIONI GENERALI Cap o I - Pri n c i p i ge n e r a l i Art. 1 - Ogget t o e finalità 1. La pres e n t e legge disciplina dell'at tività com m e r ci ale in Tosca n a. l'ese r cizio 2. Ai fini della pres e n t e legge costituisco n o attività com m e r ci al e: a) il com m e r cio al dett a glio e all'ing ro s s o in sede fissa; b) la vendita della sta m p a quotidia n a e periodic a; c) il comm e r cio su aree pubblich e; d) la som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e ; e) la distrib uzion e dei carb u r a n ti; f) le forme speciali di comm e r cio al detta glio. Art. 2 - Principi e finalità 1. L'attività disciplina t a dalla pres e n t e legg e si fonda sul principio della libert à di iniziativa econo mic a privat a. 2. La disciplina della pres e n t e legge pers e g u e le segu e n ti finalità: a) la trasp a r e n z a del merc a t o, la concor r e n z a , la libert à di impr e s a e la libera circolazion e delle merci; a bis) la sem plificazio n e delle proce d u r e relative agli ade m p i m e n t i am mi nis trati vi affere n ti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 l’esercizio delle attività com m e r ciali; (1) b) la tutela dei consu m a t o r i, con particola r e rigu a r d o alla tras p a r e n z a dell'infor m a zio n e sui prezzi, alla sicur ezz a dei prodot ti e alla qualificazion e dei consu mi; c) l'efficienza e la mode r nizz azion e della rete distrib u tiva, con particola r e rigu a r d o alla crescit a qualitativa ed alla capa cit à comp e titiva dei siste mi comm e r ci ali natu r ali e pianificati, anch e al fine del conte ni m e n t o dei prezzi; d) il pluralis mo e l'equilibrio tra le divers e tipologie delle strut t u r e distrib u tive e le divers e form e di vendit a, con particola r e rigu a r d o alla valorizzazion e del ruolo delle piccole impr e s e , all'evoluzion e qualificat a delle relazioni tra attività com m e r ci ali, contes ti territo ri ali e filiere econo mic h e ed alla tutela attiva delle botte g h e e dei merc a ti di inter e s s e storico, di tradizion e e di tipicità; e) la valorizzazion e del lavoro in tutt e le sue form e, la salvag u a r di a e lo sviluppo qualificato delle attività impre n di to ri ali, con particola r e rigu a r d o allo sviluppo e all'ag gio r n a m e n t o professio n al e degli oper a t o ri; f) la salvag u a r d i a e lo sviluppo qualificato dei livelli occup a zio n ali, con particola r e rigua r d o al rispet t o dei contr a t ti collettivi nazion ali di lavoro e degli accor di integ r a tivi territo ri ali; g) la salvag u a r d i a e la qualificazion e del servizio com m e r ci al e nelle are e urba n e , rurali, mont a n e , insulari, costier e e ter m ali, ai fini di una equilibr a t a articolazion e del siste m a distrib u tivo nell'int e r o territo rio region ale; h) la promozion e e lo sviluppo della conce r t a zio n e e della gover n a n c e coope r a tiv a come meto di di relazion e e di collabor a zion e tra gli enti locali, le cate g o ri e econo mic h e , le orga nizzazioni dei lavorat o ri e le associazioni dei consu m a t o ri, anch e ai fini della progr a m m a zi o n e delle divers e articolazioni e funzioni del siste m a distrib u tivo secon d o modelli co- evolutivi. Art. 3 - Regola m e n t o di attuazio n e (1 2 5 ) 1. Con regola m e n t o la Region e, (1 4 6 ) nel rispet t o dei principi di sussidia ri et à , differe n ziazion e e ade g u a t e z z a, stabilisce le norm e di attu a zion e della pres e n t e legge. Art. 4 - Pianificazion e territoriale (1 4 7 ) 1. La pianificazion e territoriale del settore com m e r ciale è effett u a t a in confor mi tà alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Nor m e per il gover no del territorio). Art. 5 - Piano regionale dello svilup po econo m i c o 1. Nel Piano region al e dello sviluppo econo mico (PRSE) di cui alla legge region al e 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interve n ti in mate ri a di attività produ t tiv e) la Regione preve d e interve n ti finanzia ri a soste g n o dello sviluppo e della valorizzazion e delle attività e dei servizi com m e r ci ali. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 4 Cap o II - Fun z i o n i am m i n i s t r a t i v e e org a n i s m i ass o c i a t i v i Sezione I - Ordin a m e n t o delle funzioni am minis t r a t i ve Art. 6 - Comp e t e n z e dei com u ni 1. Nelle mate ri e ogge t to della pres e n t e legge sono conferit e ai comu ni tutt e le funzioni amminist r a t iv e non riserv a t e alla Regione, alle province o ad altri enti. Art. 7 - Com p e t e n z e delle provinc e 1. Le provinc e, nell'a m bit o delle funzioni loro attrib ui t e in mat e ri a di form azion e professio n al e, gara n ti sc o n o, attr av e r s o le age nzie forma tive accr e dit a t e ai sensi della norm a tiv a region al e, la formazion e profes sion al e per l'acces s o alle attività di vendit a nel settor e merc e olo gico alime n t a r e e di som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e , l'aggior n a m e n t o e la riqu alificazion e degli oper a t o ri del com m e r cio. Art. 8 - Esercizio di funzioni da parte delle Came r e di com m e r ci o 1. Per l'ese rcizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla pres e n t e legge, Region e, provinc e e comu ni posso no avvale rsi delle Came r e di comm e r cio, indust ri a, artigia n a t o e agricolt u r a (CCIAA), sulla base di apposit e convenzioni. Sezione II - Sem plificazion e am mi nist r a t iv a Art. 9 - Sport ello unico per le attività produ t ti v e (1 4 8 ) 1. L'unico punto di acces so per il richied e n t e in relazion e a tutti i procedi m e n t i am mi ni stra tivi disciplinati dalla prese n t e legge è costituito dallo sport ello unico per le attività produ t tiv e (SUAP) di cui all’articolo 38 del decre to- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urge n ti per lo svilup po econo m ic o, la sem plificazion e, la com p e ti tività, la stabilizzazion e della finanza pubblica e la pere q u a zio n e tributaria), convertito, con modificazio ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all’articolo 35 della legg e regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legg e di se m plificazio n e e riordino nor ma tivo 2009). L’acces so al SUAP avvien e in confor mit à al decre to del Preside n t e della Repu b blica 7 sette m b r e 2010, n. 160 (Regola m e n t o per la sem plificazion e ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produt tiv e, ai sensi dell'articolo 38, com m a 3, del decre to- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazio ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 2. In confor mit à all’articolo 4, com m a 6, del d.p.r. 160/20 1 0 , ferm a restan d o l’unicità del canale di com u nica zio n e tele m a tico con le impres e da parte del SUAP, sono attribuite a ques t’ulti m o le comp e t e n z e dello sportello unico per l’edilizia produ t tiva e trova applicazion e l’articolo 45 della l.r. 40/20 0 9. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 3. La Region e, nell’ambito del tavolo tecnico regionale per lo svilup po dei servizi SUAP, istituito dalla Giunta regionale con delibera zio n e 7 marzo 2011, n. 129, in attuazion e delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/20 0 9, definisce la mod ulistica da utilizzar e per le doma n d e di autorizza zio n e , le segnalazioni certificat e di inizio attività e le com u ni ca zioni previst e dalla prese n t e legge, entro sessa n ta giorni dall’entrata in vigore del prese n t e articolo. Sezion e III - Orga ni s m i associ a tivi Art. 10 - Centri di assist e n z a tecnica 1. Per svilupp a r e proces si di ammo d e r n a m e n t o della rete distrib u tiv a, le associazioni di categ o ri a del setto r e comm e r ci al e maggior m e n t e rapp r e s e n t a t iv e almen o a livello provinciale, anch e congiu n t a m e n t e ad altri sogge t ti inter e s s a t i, posson o istituir e cent ri di assist e n z a tecnic a alle impre s e, anch e in forma conso r tile. Sono consid e r a t e maggior m e n t e rapp r e s e n t a t iv e a livello provinciale le associazioni pres e n ti, relativa m e n t e al setto r e comm e r cio, nell'am bit o dei consigli provinciali delle CCIAA. 2. I centri di assist e n z a tecnica di cui al comm a 1 sono autorizzati dalla Region e all'es e r cizio delle attività di cui al comm a 3. 3. I cent ri svolgono, a favore delle impr e s e , attività di assist e n z a tecnica, di form azion e e aggior n a m e n t o , con particola r e rigua r d o alla crescit a della capa cit à comp e ti tiva delle piccole e medie impre s e , alla certificazion e di qualità degli eser cizi com m e r ci ali, nonch é altre attività previst e dal loro stat u t o. 4. Le amminist r a zio ni pubblich e posso no avvaler si dei cent ri di cui al com m a 1 allo scopo di facilita r e il rappo r t o tra amminist r a zio ni pubblich e e impre s e e di realizza r e progr a m m i di attività per la qualificazion e della rete distrib u tiv a e lo sviluppo di politich e per la promozion e comm e r ci al e e per la tutela dei consu m a t o r i. 5. Con il regola m e n t o di cui all' articolo 3 la Region e definisc e i requisiti e le proce d u r e per il rilascio dell'au to rizz azio n e di cui al com m a 2. Titol o II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMER CIALE Cap o I - Am b i t o di ap p l i c a z i o n e Art. 11 - Ambit o di applicazion e (1 4 9 ) 1. Le disposizioni del prese n t e titolo si applicano all'attività com m e r ciale com e definita dall'articolo 1, com m a 2. 2. Le disposizioni conte n u t e nel prese n t e titolo non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comu ni assu m o n o l'impiant o e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Nor m e concer n e n ti il servizio farmac e u tic o), qualora venda no esclusiva m e n t e prodotti farmac e u tici, Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 5 specialità me dicinali, dispositivi medici e presidi me dico- chirurgici; b) ai titolari di rivendit e di generi di monop olio, qualora venda no esclusiva m e n t e generi di mono polio di cui alla legge 22 dice m b r e 1957, n. 1293 (Organiz z a zio n e dei servizi di distribu zio n e e vendita dei gen eri di mono polio) e al decre to del Preside n t e della Repu b blica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazion e del regola m e n t o di esec u zio n e , della L. 22 dice m b r e 1957, n. 1293, sulla organiz za zio n e dei servizi di distribu zio n e e vendita dei generi di mono polio); c) agli impre n dit ori agricoli che esercita no la vendita dei propri prodot ti ai sensi dell'articolo 4 del decret o legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orienta m e n t o e mod er niz z a zio n e del settor e agricolo, a norm a dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla conce s sion e dei poste g gi nonch é per la sostitu zion e nell'es ercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39; d) alle attività disciplinat e dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristich e in Toscana); e) alle attività disciplinat e dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in mat eria di turis m o), limitata m e n t e alla som mi nis t ra zio n e di alime n ti e bevan d e alle perso n e alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella strut t ur a ricettiva in occasion e di manifes t a zio ni e conve g ni organizz ati; f) alle impres e artigiane annotat e nella sezion e speciale del registro delle impres e ai sensi dell’ articolo 13 della legge regionale 22 ottobr e 2008, n. 53 (Nor m e in mat eria di artigianato e sem plificazion e degli ade m p i m e n t i am mi nistra tivi a carico delle impres e artigiane), per la vendita dei beni di produ zio n e propria nei locali di produ zion e o nei locali a ques ti adiacen ti, ovvero per la fornitura al com mi t t e n t e dei beni nece s sari all'esec u zio n e delle opere o alla presta zion e del servizio, purch é i locali di vendita non superino le dim e n sio ni di un esercizio di vicinato; g) agli industriali, per la vendita nei locali di produ zion e o nei locali a ques ti adiacen ti dei beni da essi prodotti, purch é i locali di vendita non superino le dime n sio ni di un esercizio di vicinato; h) ai pescatori e alle coopera tiv e di pescatori, nonch é ai cacciatori, singoli o associati, che venda n o al pubblico, al detta glio, la cacciagion e e i prodot ti ittici prove ni e n ti esclusiva m e n t e dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercita no la vendita dei prodot ti da essi diretta m e n t e e legal m e n t e raccolti su terre ni sogg et ti ad usi civici nell'eser cizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; i) a chi venda o espon g a per la vendita le proprie opere d'arte, nonc h é dell'inge g n o a caratt er e creativo, comp r e s e le proprie pubblicazioni di natura scientifica o infor m a tiva, realizzat e anche me dian t e supporto infor ma tico; j) alla vendita dei beni del fallime n t o effett u a t a ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti approvat e con regio- decre to 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallime n t o, del concorda to preve n tiv o, dell'am m i nis t ra zio n e controllata e della liquidazio n e coatta am mi nis trativa); k) all'attività di vendita effet t u a t a durant e il periodo di svolgi m e n t o delle fiere cam pio narie e delle mostr e di prodotti, all'uopo autorizzat e, nei confron ti dei visitatori, purch é riguardi le sole merci ogge t to delle manifes t a zio ni e non duri oltre il periodo di svolgi m e n t o delle manifes t a zio ni stess e; l) agli enti pubblici ovvero alle person e giuridich e privat e alle quali partecipa no lo Stato o enti territoriali che venda n o pubblicazioni o altro materiale infor ma tivo, anch e su supporto infor m a tico, di propria o altrui elaborazio n e, concer n e n t i l'ogge t t o della loro attività; m) alle attività di som mi nis t ra zion e svolte in forma com pl e ta m e n t e gratuita, com e assaggio di alimen ti e bevan d e a fini prom o zio n ali; n) alle attività di vendita della sta m p a quotidiana e periodica non sogge t t e ad autorizza zion e di cui all'articolo 26. Art. 12 - Set t ori merc e olo gici di attività 1. Ai sensi della pres e n t e legge l'attività com m e r ci al e all'ing ro s s o e al dett a glio può esse r e esercit a t a con riferim e n t o ai settori merc e ologici alimen t a r e e non alimen t a r e . 2. I sogg e t ti titolari di auto rizzazion e per l'ese r cizio dell'at tività di vendit a dei prodot ti app a r t e n e n t i alle tabelle merc e ologic h e di cui all'alleg a t o 5 al decr e t o ministe ri al e 4 agosto 1988, n. 375 (Nor m e di esec uzio n e della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del comm e r cio), e all'articolo 2 del decr e t o ministe ri al e 16 sett e m b r e 1996, n. 561 han no titolo a porr e in vendit a tutti i prodot ti relativi al settor e merc e olo gico corris po n d e n t e , fatto salvo il rispet t o dei requisiti igienico- sanita ri e ad otten e r e che l'auto rizz azion e sia modificat a d'ufficio con l'indicazion e del setto r e med e si m o, ad eccezion e dei sogge t ti in posse s s o delle tabelle speciali riserva t e ai titolari di farm a ci e di cui all'alleg a t o 9 del d.m. 375/19 8 8, nonch é quelle riserv a t e ai sogge t ti titolari di rivendit e di gen e ri di monop olio di cui all'articolo 1 del decret o minist eriale 17 sett e m b r e 1996, n. 561 (Regola m e n t o concer n e n t e modificazioni al decre to minist eriale 4 agosto 1988, n. 375, conte n e n t e il regola m e n t o di esec u zio n e della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del com m e r cio). (1 5 0 ) 3. I sogg e t ti titolari della licenza di eser cizio dell'impia n t o di distrib uzio n e di carb u r a n t i, rilascia t a dall'Age nzi a delle Dogan e, in posses s o della tabella riserva t a di cui all'ar ticolo 1 del d.m. 561/19 9 6, hann o titolo a porr e in vendit a tutti i prodot ti relativi al settor e merc e olo gico alime n t a r e e non alime n t a r e . La vendit a dei prodot ti relativi al setto r e merc eolo gico alime n t a r e è svolta nel rispet t o dei requisiti igienico- sanita ri. 4. I punti vendit a esclusivi di quotidia ni e periodici di cui all'articolo 23, comm a 1, lette r a a), han no titolo a porr e in vendit a tutti i prodotti Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 6 relativi al setto r e merc e olo gico non alime n t a r e . Cap o II -Re q u i s i t i pe r l'es e r c i z i o del l e at t i v i t à co m m e r c i a l i Art. 13 - Requi siti di onorabilità (1 5 1 ) 1. L’access o e l’esercizio delle attività com m e r ciali di cui all’articolo 1, sono subordina ti al posses s o dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, com m i da 1 a 5, del decre to legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazion e della diret tiva 2006/1 2 3/C E relativa ai servizi nel merca to interno). Art. 14 - Requi siti professi on ali (4) 1. L’access o e l’esercizio dell’attività di vendita al detta glio (1 9 9 ) nel settor e merc eologico alime n t a r e e di som mi nis tr a zion e di alimen ti e bevan d e sono subordinati al posse s s o dei requisiti profes sion ali di cui all’articolo 71, com m i 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/201 0. 2. I requisiti profes sio nali di cui al com m a 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliag gi e bibite preconf e zio n a t e, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia caratter e residuale rispett o all’attività prevalen t e , fer mo restan d o il rispett o delle nor m e igienico- sanitarie relative ai locali e attrez za t u r e utilizzat e e la corret ta conser va zio n e dei prodot ti. 3. La Region e definisce entro sessan t a giorni dall’entrata in vigore del pres e n t e articolo: a) le modalità di organiz za zio n e, la durata e le mat erie dei corsi profession ali di cui all’articolo 71, com m a 6, lettera a), del d.lgs. 59/201 0 , garant e n d o n e l'effet t u a zio n e anch e tra mit e rapporti conve n zio n ali con sogg e t ti idonei. A tal fine, sono considera t e in via prioritaria le cam er e di com m e r cio, le organizza zio ni impre n di toriali del com m e r cio maggior m e n t e rappres e n t a tiv e e gli enti da ques t e costituiti; b) le modalità di organizz a zio n e , la durata e le mat erie dei corsi di aggiorna m e n t o finalizzati ad elevare il livello profes sio nale o riqualificare gli operatori in attività, preve d e n d o form e di incen tivazion e per la partecipa zio n e ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie impres e del settor e com m e r ciale. Cap o III - Co m m e r c i o in se d e fis s a Art. 15 - Definizioni (1 4 0 ) (1 5 2 ) 1. Ai fini dell’applicazion e delle disposizioni conte n u t e nel pres e n t e capo si inten do n o: a) per com m e r cio all'ingross o, l'attività svolta da chiunq u e profes sio nal m e n t e acquista merci in nom e e per conto proprio e le riven d e ad altri com m e r cia n ti, all'ingros so o al detta glio, o ad utilizzatori profes sio nali, o ad altri utilizzatori in grand e; b) per com m e r cio al detta glio, l’attività svolta da chiunq u e profes sio nal m e n t e acquista merci in nom e e per conto proprio e le riven d e, su aree Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i privat e in sede fissa o me dian t e altre form e di distribu zio n e, diretta m e n t e al consu m a t o r e finale; c) per superficie di vendita di un esercizio com m e r ciale, l'area destinata alla vendita, comp r e s a quella occupa ta da banchi, scaffalat ur e, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizion e della merc e, se acces sibili alla client ela. Non costituisc e superficie di vendita, anch e se accessibile alla clientela, l’area scoper ta, purch é adiace n t e all’esercizio com m e r ciale e di dim e n sio ni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destina ta a magaz zi ni, depositi, locali di lavorazion e, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla client ela. d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati; e) per medie strut t ur e di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superior e a quella degli esercizi di vicinato e fino a: 1) 1.500 metri quadrati; 2) 2.500 metri quadrati se insediati nei com u ni con popolazion e reside n t e superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree com m e r ciali metro politan e Firenz e- Pistoia- Prato e LivornoPisa, com e individuati nell’allegato A. f) per grandi strutt u r e di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superior e ai limiti di cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005 , anch e in misura differe n z iata in ragione delle divers e caratt eris tic h e territoriali; g) per centro com m e r ciale, una me dia o una grand e strut t ur a di vendita nella quale più esercizi com m e r ciali sono inseriti in una strutt u ra a destinazion e specifica e usufruisco n o di infrastru t t u r e com u ni e spazi di servizio gestiti unitaria m e n t e . Per superficie di vendita di un centro com m e r ciale si inten d e quella risultant e dalla som m a delle superfici di vendita degli esercizi di com m e r cio al dettaglio in esso pres e n ti; h) per outlet: 1) gli esercizi adiace n ti ai locali di produ zion e nei quali impres e indust riali vendo n o diretta m e n t e in maniera esclusiva beni di produ zion e propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, com m a 2, lettera g); 2) gli esercizi nei quali produ t to ri titolari del marc hio o impres e com m e r ciali vendo no al detta glio merci non alime n t ari, che siano stat e prodott e alme no trece n t o s e s s a n t a ci n q u e giorni prima dell’inizio della vendita, dimostra bile da idonea docu m e n t a zi o n e relativa alla merc e, di fine serie, in ecce d e n z a di magaz zi no, prototipi o che prese n ti no lievi difetti non occulti di produ zion e. i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconf e zio n a ti alla produ zio n e da vend e r e nella stessa confe zio n e originaria, costituiti Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 7 gen eral m e n t e da cara m elle, confet ti, cioccolatini, gom m e da masticar e, patatin e, snac k e simili. Art. 15 bis - Esercizio dell’attività di vendi ta negli esercizi in sede fissa (1 5 3 ) 1. Negli esercizi di com m e r cio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispet to delle vigenti nor m e in mat eria igienicosanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurez z a e di destinazio n e d'uso dei locali. 2. L'attività di vendita di prodot ti alime n t a ri è sogg et t a al rispett o delle disposizioni previst e dal regola m e n t o ema na to con decret o del Preside n t e della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regola m e n t o di attua zion e del regola m e n t o (CE) n. 852/20 0 4 del Parlam e n t o europ eo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igien e dei prodotti alimen t ari e del regola m e n t o (CE) n. 853/2 0 0 4 del Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norm e specifich e in materia di igien e per gli alime n ti di origine animale). 3. La vendita di bevan d e alcoliche può esser e limitata o vietata dal comu n e in relazion e a com pro va t e esige n z e di prevale n t e intere s s e pubblico. Art. 16 - Com m e r c io al detta glio negli esercizi di vicinat o (5) 1. L'apert u ra, il trasferi m e n t o di sede e l'amplia m e n t o della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera d), e la modifica di settor e merc e olo gico di un esercizio di vicinato sono sogge t ti a segnalazion e certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuov e nor m e in mat eria di proce di m e n t o am mi nis trati vo e di acces so agli atti), da pres e n t ar e al SUAP com p e t e n t e per territorio. 2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodot ti alime n t a ri è conse n ti to il consu m o im m e diat o dei me d e si mi prodotti, utilizza n d o i locali e gli arredi dell’azien d a con esclusion e del servizio assistito di som mi nis t ra zion e e con l’osserva n z a delle nor m e vigenti in mat eria igienico- sanitaria. 3. Ai fini di cui al com m a 2, per locali dell’esercizio si inten do n o i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al com m a 1. Art. 17 - Com m e r c io al detta glio nelle me di e strut t ur e di vendit a (1 5 4 ) 1. L'apert ur a, il trasferi m e n t o di sede, l'amplia m e n t o della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera e), di una media strutt ur a di vendita sono sogg e t ti ad autorizza zion e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per territorio. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merc eologico di una me dia strutt ur a di vendita è sogge t t a a SCIA da pres e n t a r e al SUAP com p e t e n t e per territorio, purch é l’esercizio Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti prese n ti tutti i requisiti previsti dalla norm a tiva statale e regionale in materia di me die strutt u r e di vendita. In caso contrario, alla modifica di settor e merc e olo gico si applica il com m a 1. 3. Il com u n e stabilisce le proced u r e e il ter min e, com u n q u e non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevi m e n t o, entro il quale le doma n d e di autorizza zion e devono riten er si accolte qualora non venga com u nicat o il provv e di m e n t o di diniego. 4. L’autorizza zio n e è rilasciata conte s t u al m e n t e al titolo abilitativo edilizio inere n t e l'im m o bile. 5. Il com u n e , nell’am bito della disciplina di cui agli articoli 58 e 59 della l.r. 1/2005, in relazion e con quanto previsto dal regola m e n t o di attuazio n e delle disposizioni del titolo V della stessa l.r. 1/200 5, individua le modalità e i criteri per il conse g ui m e n t o della destina zio n e d’uso funzionale di com m e r cio per la me dia distribu zio n e , da attribuirsi alle superfici già con destinazion e d’uso com m e r ciale e con i limiti di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera e). Art. 18 - Com m e r ci o al dett aglio nelle grandi strut t ur e di vendit a (8) 1. L'apert ur a, il trasferi m e n t o di sede, l'amplia m e n t o della superficie di vendita di una grand e strut t ur a di vendita sono sogg e t ti ad autorizza zion e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per territorio secon d o le condizioni e le proced u r e di cui agli articoli da 18 ter a 18 octies. 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merc e olo gico di una grand e strutt ur a di vendita è sogge t t a a SCIA da pres e n t a r e al SUAP com p e t e n t e per territorio, purch é l’esercizio prese n ti tutti i requisiti previsti dalla norm a tiva statale e regionale in materia di grandi strutt u r e di vendita. In caso contrario, alla modifica di settor e merc e olo gico si applica il com m a 1. 3. Le grandi strut t ur e di vendita posso no esser e insediat e solo in aree o in edifici che abbiano una specifica destinazion e d’uso per le grandi strutt u r e di vendita. Art. 18 bis - Vendi ta al pubblico di alcun e tipologi e di farmaci (9) 1. Gli esercizi com m e r ciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli emp ori polifun zion ali di cui all’articolo 20, che effett u a n o attività di vendita al pubblico dei farma ci da banco o di auto m e di c a zio n e ai sensi dell’articolo 5 del decre to legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgen ti per il rilancio econo m i co e sociale, per il conte ni m e n t o e la razionalizza zio n e della spesa pubblica, nonc h é interve n ti in mat eria di entrat e e di contrasto all’evasion e fiscale), convertito in legge con modificazio ni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della com u nica zion e di cui al com m a 1 dell’articolo 5 del d.l. 223/20 0 6 anche al com u n e e all’azien da unità sanitaria locale (USL) comp e t e n t i per territorio. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 8 Art. 18 ter - Istrut t oria com u n al e per il rilascio dell’autorizza zio n e alle grandi strut t ur e di vendit a (1 5 5 ) 1. Il sogg et t o richied e n t e l’autorizza zion e di cui all’articolo 18, com m a 1, prese n t a doma n d a al SUAP comp e t e n t e per territorio, compl e ta della docu m e n t a z io n e di cui all’articolo 18 quater. 2. La doma n d a di autorizza zio n e è pres e n t a t a al SUAP contes t u al m e n t e alla richies ta di titolo abilitativo edilizio, ove neces s ario. 3. Il SUAP tras m e t t e copia della doma n d a, senza la docu m e n t a zi o n e istrut toria, alla Region e e alla provincia comp e t e n t e per territorio. 4. La compl et e z z a formale della doma n d a e della docu m e n t a z io n e istrutt oria è verificata dal respon s a bile del proce di m e n t o com u n al e, entro il ter mi n e di quindici giorni dalla sua prese n t a zio n e . Qualora la doma n d a risulti inco m pl e t a, entro lo stesso ter mi n e ne viene data comu nica zio n e al sogge t t o richied e n t e , viene sosp es o il procedi m e n t o per una sola volta e il richied e n t e è invitato a pres e n t ar e le nece s sarie integra zio ni entro un ter mi n e adegu a to e, com u n q u e , non superior e a trent a giorni. Contes t u al m e n t e il richied e n t e è infor m a t o che il decorso del ter mi n e per il rilascio dell'autoriz za zio n e resta sospe so fino all'integ ra zion e della docu m e n t a z io n e e che la mancat a integrazio n e entro il ter mi n e stabilito comp or ta il rigetto della doma n d a. 5. Il com u n e , entro sessan t a giorni dal ricevi m e n t o della doma n d a, provve d e al comple t a m e n t o dell’istrut to ria e tras m e t t e imm e dia ta m e n t e dopo alla Region e e alla provincia la docu m e n t a zi o n e istrut toria di cui all’articolo 18 quater. 6. Il SUAP, entro lo stesso ter mi n e di cui al com m a 5, tras m e t t e alla Region e e alla provincia, oltre alla docu m e n t a z i o n e istruttoria di cui all’articolo 18 quater, anche: a) le sche d e istrut tori e redatt e secon d o il mod ello predis po s t o dai com p e t e n ti uffici regionali e debita m e n t e compilat e; b) una plani m e t ria gen erale, a scala 1/10.0 0 0 o 1/5.00 0, indican t e l’ubicazion e dell’esercizio. Art. 18 quat er - Docu m e n t a z i o n e istrut t oria allegata alla doma n d a di autorizza zio n e alle grandi strut t u r e di vendi ta (1 5 6 ) 1. Alla doma n d a di autorizza zion e di cui all’articolo 18, com m a 1, sono allegati i segu e n ti docu m e n ti: a) plani m e t ria, in scala adeg ua t a, dell'es ercizio esist en t e o proget t o costru t tivo dell’edificio da realizzar e, con evide n ziat e la superficie di vendita e quella destinata a maga z zi ni, servizi, uffici. In caso di amplia m e n t o , deve esser e indicata la superficie pree sis t e n t e e quella che si inten d e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i realizzar e; b) planim e t ria, in scala adegu a ta, indicant e gli spazi destinati a parche g gio e le reti viarie; c) relazion e concer n e n t e l’analisi dei flussi veicolari, delle infrastr u t t u r e viarie e dei parch e g gi; d) relazion e concer n e n t e la comp a ti bilità ambi en t al e e idrogeologica; e) bilancio dei rifiuti prodot ti e autos m al titi da parte della strut t ur a, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 mag gio 1998, n. 25 (Nor m e per la gestion e dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); f) relazion e concer n e n t e i requisiti obbligatori, di cui all’articolo 18 septie s; g) relativa m e n t e alle strutt u r e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, realizzat e anch e per amplia m e n t o, un proget t o finalizzato al raggiun gi m e n t o dei requisiti definiti per le aree produ t tiv e ecologica m e n t e attrez z a t e (APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 dice m b r e 1998, n. 87 (Attribu zio n e agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti am mi nis trativi in materia di artigianato, indus tria, fiere e mercati, com m e r cio, turis m o, sport, interna zio naliz za zion e delle impre s e e cam e r e di com m e r cio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Region e dal decret o legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il proget t o è valutato dal comu n e , che lo approva entro il ter mi n e di cui all'articolo 18 ter, com m a 5, e ne stabilisce modalità e tem pi di realizza zion e. 2. Nel caso di modifica, quantitativa o qualitativa, di settor e merce ologico che non comp or ti variazion e della superficie di vendita, alla SCIA devono esser e allegati solo i docu m e n t i di cui al com m a 1, lettera e). Art. 18 quinq ui e s - Istrut t oria regionale per il rilascio dell’autoriz za zio n e alle grandi strut t u r e di vendita (1 5 7 ) 1. Ricev u ta la docu m e n t a z io n e istruttoria comple t a, il respo n sa bil e del procedi m e n t o regionale inserisc e la richiesta in un apposito elenco cronologico, sulla base della data di registrazio n e della pratica al protocollo regionale, ai fini della definizion e dell’ordine di svolgi m e n t o delle confere n z e dei servizi di cui all’articolo 18 sexies. 2. Il respon s a bile del proce di m e n t o di cui al com m a 1, convoca una confer e n z a dei servizi interna, finalizzata all’esa m e della docu m e n t a zi o n e istrut toria e alla definizion e del parere regionale in ordine alla doma n d a, cui partecipa n o funzionari regionali com p e t e n ti nelle materie com m e r cio, urbanistica, paesa g gio, viabilità ed ambie n t e , designa ti dalle comp e t e n ti strut t ur e della Giunta regionale. La com po sizion e della confer e n z a può esser e integrata con la partecipa zion e di funzionari comp e t e n t i in ulteriori mat erie, in relazion e alle esige n z e em ers e nel corso dell’istrut t oria. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 9 3. La manca t a partecipa zio n e dei sogg e t ti convocati alla confere n z a dei servizi interna assu m e valore di parere o valutazio n e positiva, salvo che gli stessi non facciano perve nir e, entro la data fissata per la confere n z a , parere o valutazio n e scritta di senso contrario. 4. Della confer e n z a dei servizi interna viene redatt o apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipa n ti. 5. L’istrut toria regionale si conclu d e entro sessa nt a giorni dal ricevi m e n t o dell’istru tt oria com u n al e. 6. Il ter mi n e di cui al com m a 5, può esser e sospe so, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richied er e integrazio ni e chiarim e n ti al com u n e o allo stesso richied e n t e . 7. Conclusa l’istruttoria regionale, il respo n sa bile del proce di m e n t o di cui al com m a 1, ne dà com u nica zion e al com u n e . Art. 18 sexies - Confer e n z a dei servizi per l’esa m e delle dom a n d e di autorizza zion e alle grandi strut t ur e di vendita (1 5 8 ) 1. La doma n d a di autorizza zio n e di cui all’articolo 18, è esa min a ta da una confer e n z a dei servizi indet ta dal com u n e e comp o s t a da un rappre s e n t a n t e della Region e, un rappres e n t a n t e della provincia e un rappres e n t a n t e del comu n e . 2. Alle riunioni della confer e n z a dei servizi, svolte in sedu ta pubblica, partecipa no a titolo consultivo rappre s e n t a n t i dei com u ni conter m i ni, delle organizza zio ni impre n di toriali del com m e r cio, delle organizza zio ni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei cons u m a t o ri e delle altre parti sociali interes s a t e individua t e dal com u n e , mag gior m e n t e rappres e n t a ti v e in relazion e all’ambito intere s s a t o dall'inse dia m e n t o . 3. Il com u n e convoca a partecipar e alla confer e n z a dei servizi i sogge t ti di cui ai com m i 1 e 2 ed il richied e n t e , con un preavviso di alme no dieci giorni rispet to alla data della riunion e, indicand o contes t u al m e n t e le modalità con cui è possibile pren d e r e visione della docu m e n t a z io n e relativa. 4. La confer e n z a dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevi m e n t o della com u nica zion e di cui all’articolo 18 quinq ui e s, com m a 7. 5. La confer e n z a dei servizi, verificati gli esiti delle rispet tiv e istruttorie, decid e in base al poss es s o dei requisiti previs ti dalla prese n t e legge e dal regola m e n t o di cui all'articolo 3 e in confor mi t à alla confer e n z a di pianificazion e di cui all’articolo 66 della legg e regionale 28 sette m b r e 2012, n. 52 (Disposizioni urgen ti in mat eria di com m e r cio per l’attuazio n e del decret o- legge 6 dice m b r e 2011, n. 201 e del decret o- legge 24 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti gen naio 2012, n. 1. Modifich e alla l.r. 28/20 0 5 e alla l.r. 1/200 5). 6. Le delibera zioni della confere n z a dei servizi sono adottat e a maggiora n z a dei comp o n e n t i entro novanta giorni dallo svolgi m e n t o della prima riunione. Per le strutt u r e con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell'autorizz a zio n e è subordinat o al parere favorevole del rappre s e n t a n t e della Region e. 7. Si considera acquisito l’assen so dell’am mi nis t ra zion e con diritto di voto di cui al com m a 1, la quale, regolar m e n t e convocata, non abbia parte cipa t o alla confer e n z a dei servizi, a me no che la stessa non faccia perve nir e all’am m i ni st ra zion e com u n al e convoca n t e il proprio motivato disse n s o, entro la data di svolgi m e n t o della confere n z a . 8. La doma n d a si inten d e accolta qualora, entro cento v e n ti giorni dalla data della prima riunion e della confere n z a dei servizi, non sia stato com u nicat o al richied e n t e il provv e di m e n t o di diniego. 9. In caso di parere positivo della confer e n z a dei servizi, il SUAP provv e d e al rilascio dell'autorizz a zio n e entro trenta giorni dallo svolgi m e n t o della confer e n z a stessa; entro lo stesso ter min e, in caso di parere negativo, il SUAP provv e d e a com u nicar e al richied e n t e il motivato diniego. La doma n d a si inten d e accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espres s o dalla confer e n z a dei servizi, il SUAP non abbia provv e d u t o al rilascio dell'autoriz za zio n e. 10. La confer e n z a dei servizi può subordinar e il rilascio dell’autoriz za zio n e o l’avvio dell’attività al previo accogli m e n t o di prescrizioni impos t e in relazion e alle specifich e esige n z e emer s e nel corso dell’istru t toria. 11. Della riunion e della confer e n z a è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipa n ti con diritto di voto. Dell’esito della confer e n z a è fatta me n zio n e nell’autoriz za zion e rilasciata dal SUAP. Art. 18 septie s - Requi siti obbligat ori delle grandi strut t ur e di vendita (1 5 9 ) 1. I requisiti obbligatori delle grandi strut t ur e di vendita sono i segu e n ti: a) ele m e n ti obbligatori per tutt e le grandi strutt u r e di vendita: 1) dotazion e di una classificazion e energ e tica, di cui al decre to del Ministro dello svilup po econo mi co 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazion e energ e tica degli edifici), superiore o uguale alla classe energ e tica globale B; 2) produ zio n e di ener gia ter mica da fonte rinnova bile senza emission e in atmo sf er a tale da garantire il rispett o dei livelli mini mi Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 10 presta zio nali indicati nell'allega to 3, com m a 1, lettera c), e al com m a 2, del decret o legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazion e della direttiva 2009/2 8/CE sulla pro mo zio n e dell’uso dell’ener gia da fonti rinnova bili, recan ti modifica e succe s siva abrogazio n e delle direttiv e 2001/7 7/CE e 2003/3 0/C E), ferm o restan d o quanto pres crit to nello stesso allegato 3, com m a 5, aum e n t a ti del 10 per cento qualora l'attività com m e r ciale insista su uno dei com u ni di cui all'allegato 4 (Individua zio n e dei Comu ni tenuti all'adozion e del Piano di Azione Com u n ale “PAC” ai sensi dell’art. 12 com m a 2, lettera a), della deliberazio n e della Giunta regionale 6 dice m b r e 2010, n. 1025 (Zonizzazio n e e classificazion e del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/201 0 e al D.Lgs. 155/2 0 1 0 ed individua zio n e della rete regionale di rileva m e n t o della qualità dell`aria - Revoca D.G.R. 27/200 6, 337/2 0 0 6 , 21/20 0 8, 1406/2 0 0 1, 1 3 2 5 / 2 0 0 3 ); 3) poten z a elettrica degli impianti alime n t a ti da fonti rinnova bili obbligatoria m e n t e installati sopra, all'intern o o nelle relative pertine n z e dell'attività com m e r ciale tale da garantire il rispet to di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, com m a 3, lettera c), del d.lgs. 28/20 1 1, aum e n t a ti del 5 per cento qualora l'attività com m e r ciale insista su uno dei com u ni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2 0 1 0; 4) collaborazion e con associazioni di volontariato sociale per la realizzazio n e di proget ti di raccolta e ridistrib u zio n e a sogg e t ti deboli dei prodot ti alime n t a ri inven d u ti e com u n q u e non scadu ti; 5) attivazion e di specifici progra m m i per la limitazion e della produ zion e di rifiuti, la riduzion e di imballag gi mono u s o e di shopp e r in plastica, la vendita di prodotti a mez z o erogatori alla spina, l’uso di siste m i di riuso per imballag gi secon d ari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità propos t e dal richied e n t e; 6) realizza zion e di apposit e aree di servizio destinat e alla raccolta differe n z iata ed allo stoccag gio dei rifiuti prodotti dall’esercizio; 7) attivazion e di un siste m a di gestion e dei rifiuti da appare cc hia t u r e elettrich e ed elettro ni ch e (RAEE), limitata m e n t e agli esercizi che com m e r cia n o prevale n t e m e n t e tali prodot ti. b) ele m e n ti obbligatori, aggiun tivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strut t ur e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati: 1) protezion e dei bersagli più espos ti all’inquina m e n t o da polveri attravers o fasce verdi di prot ezion e adeg ua t a m e n t e piantu m a t e . Verifica degli apporti inquina n ti prodotti dagli impianti della strut t ur a da realizzare e dalle emissioni del traffico affere n t e , nel rispet t o di quanto previst o dal decre to del Preside n t e del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massi mi di accetta bilità delle conce n t ra zio ni e di Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i esposizion e relativi ad inquinan ti dell'aria nell'a m bi e n t e ester no) e dal decret o del Preside n t e della Repu b blica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazion e delle direttive CEE num e ri 80/77 9, 82/88 4, 84/360 e 85/203 concer n e n ti norm e in materia di qualità dell'aria, relativa m e n t e a specifici agen ti inquina n ti, e di inquina m e n t o prodot to dagli impianti indus triali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, nu m e r o 183); 2) valutazion e degli effetti acustici cum ulativi all’inter n o della strutt u ra ed all’ester no, con riferim e n t o ai bersagli ritenu ti significativi, in relazion e agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legg e quadro sull’inquina m e n t o acustico), dal decre to legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attua zio n e della direttiva 2002/4 9/CE relativa alla deter m i n a zio n e e alla gestion e del rumor e ambie n t al e) e dal decret o del Preside n t e del Consiglio dei ministri 14 nove m b r e 1997 (Deter mi n a zio n e dei valori limite delle sorge n ti sonore); 3) proge t t o per la raccolta di alme no il 50 per cento delle acqu e met e o ric h e attraver so la realizzazio n e di una vasca di recup e ro di dim e n sio ni adegu a t e al fabbisog n o di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile; 4) esiste n z a di servizi di trasporto pubblico per il collega m e n t o dell’area dove è insediata la strutt u ra, in relazion e agli orari di attività della stes sa ovvero, in assen z a o ad integra zio n e del servizio pubblico, esist en z a di servizi di trasporto privato; 5) nel caso in cui l'area di insedia m e n t o della strutt u ra non dispon ga delle infrastr u t t u r e previst e dallo stru m e n t o urbanistico, esiste n z a di apposita conve n zio n e sottos critta dal comu n e e dal richied e n t e , per la realizzazio n e delle infrastr u t t u r e stess e, conte n e n t e la subordina zio n e dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastru t t u r e; 6) realizza zion e di spazi destinati ai bam bi ni, attrez z a ti anche per l’igien e e la cura degli stes si. 2. I requisiti di cui al com m a 1, lettera a), nu m e ri 1 e 2, non si applicano agli amplia m e n t i della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifich e di settor e merc eologico. Art. 18 octies - Rilascio dell’autorizza zio n e alle grandi strut t u r e di vendi ta (1 6 0 ) 1. Il rilascio dell’autoriz za zio n e alle grandi strutt ur e di vendita è subordina to alla sussist e n z a delle segu e n ti condizioni: a) rispett o dei para m e t ri tecnici e di viabilità stabiliti dal regola m e n t o di cui all’articolo 3; b) insedia m e n t o in aree per le quali gli stru m e n t i urbanistici com u n ali preve d a n o una Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 11 specifica destinazion e d'uso per grandi strutt ur e di vendita; c) parere com u n al e di confor mi tà urbanistica dell’int erv e n t o rispet to agli stru m e n t i urbanistici gen erali ed attuativi; d) confor mit à del proget t o ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 18 septie s. 2. L’autoriz za zion e è rilasciata conte s t u al m e n t e al titolo abilitativo edilizio inere n t e l'im m o bile. Art. 19 - Centri com m e r ci ali (1 6 1 ) 1. L'apert ur a, il trasferi m e n t o di sede e l’amplia m e n t o della superficie di vendita di un centro com m e r ciale sono sogge t ti ad autorizza zio n e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per territorio, secon d o le condizioni e le proce d u r e stabiliti, rispet tiva m e n t e , per le medie o per le grandi strutt u r e di vendita. L’autorizza zio n e abilita alla realizzazio n e comple s siva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merc e olo gici. (2 0 0 ) 1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merc e olo gico di un centro com m e r ciale è sogg et t a a SCIA da prese n t a r e al SUAP com p e t e n t e per territorio, purch é la strutt u ra prese n ti tutti i requisiti previsti dalla norm a tiva statale e regionale in mat eria di medie o grandi strut t ur e di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merc e olo gico si applica il com m a 1. (2 0 1 ) 2. La doma n d a di autorizza zio n e di cui al com m a 1, può esser e prese n t a t a da un unico prom o to r e o da singoli eserce n ti, anche me dian t e un rappre s e n t a n t e degli stessi. 3. Al mo m e n t o della pres e n t a zio n e della doma n d a di autorizza zio n e di cui al com m a 1, il pro mo t or e del centro com m e r ciale può non esser e in posse s s o dei requisiti profes sio nali di cui all’articolo 14, che devono com u n q u e essere posse d u ti al mo m e n t o del rilascio dell’autoriz za zio n e. 4. Le medi e e le grandi strutt u r e di vendita prese n ti all’inter no del centro com m e r ciale sono autorizzat e con autono m i atti conte s t u ali o succe s sivi; gli esercizi di vicinato sono sogge t ti alla SCIA di cui all’articolo 16, com m a 1. 5. L’intest a zio n e dell’autoriz za zio n e ad altro sogg et t o, diverso dal promo t or e originario, non configura subingr e s s o. 6. Le modifich e di ripartizion e della superficie di vendita degli esercizi posti all’inter no del centro com m e r ciale sono sogg e t t e a comu nica zio n e al com u n e , purch é riman ga invariata la superficie di vendita compl e s si va del centro ed il dim e n sio n a m e n t o di ciascu n settore merc e olo gico. 7. Il com u n e può favorire l’inseri m e n t o di operatori locali nel centro com m e r ciale e può regolare unifor m e m e n t e gli orari delle attività prese n ti al suo interno. Art. 19 bis - Outlet (1 2 7 ) 1. La vendita in outlet può esser e effett u a t a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 12 all’intern o di un esercizio di vicinato, di una me dia strutt u ra di vendita, di una grand e strut t ur a di vendita o di un centro com m e r ciale. superfici di vendita di tutt e le strutt u r e , esiste n ti e da autorizzar e, che si trovano nelle condizioni di cui al com m a 1. 2. Alla vendita in outlet, in relazion e alla relativa strutt u ra com m e r ciale, si applicano le disposizioni della prese n t e legge e del relativo regola m e n t o di attuazion e previst e rispet tiva m e n t e per gli esercizi di vicinato, le me die strut t ur e di vendita, le grandi strutt u r e di vendita ed i centri com m e r ciali. 5. In relazion e all’insedia m e n t o di nuove strutt ur e di vendita, il com u n e preliminar m e n t e verifica se la strut t ur a da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già pres e n ti altre strutt ur e di vendita medie o grandi. Qualora la distan za tra la strutt ur a di vendita da insediare e quelle già prese n ti deter m i ni il configurarsi di una strutt ur a di vendita in forma aggre g a ta di cui al com m a 1, in relazion e alla superficie di vendita comple s siva calcolata ai sensi del com m a 4, il com u n e verifica le disposizioni da applicare alla fattisp e ci e. Art. 19 ter - Utilizzo della deno m i n a zi o n e di outlet (1 2 8 ) 1. La deno mi n a zio n e di outlet può esser e impiegat a nelle inseg n e , nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera h (2 0 2 ) ), e nella relativa pubblicità. Art. 19 quat er - Vincoli com m e r ci ali (1 2 9 ) 1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi dell’articolo 15, com m a 1, lettera h (2 0 3 ) ), è vietata la vendita in outlet di merci divers e da quelle ivi indicat e. 2. Le merci poste in vendita in outlet recano il solo prez zo finale di vendita, trann e che nelle ipotesi di vendit e straordinarie e promo zio nali, cui si applicano gli articoli da 88 a 96. (2 0 4 ) Art. 19 quinq ui e s - Strut t u r e di vendit a in forma aggre ga t a (1 6 2 ) 1. Sono strutt u r e di vendita in forma aggreg a ta: a) le me die strutt ur e di vendita adiace n ti tra loro, anch e vertical m e n t e , o insediat e a distanz a reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutt u r e di vendita adiacen ti ad una grand e strutt u ra di vendita, anch e vertical m e n t e o insediat e a distan za inferiore a 120 metri lineari da una grand e strutt u ra di vendita; c) le grandi strut t ur e di vendita adiacen ti tra loro, anch e vertical m e n t e , o insediat e a distanz a reciproca inferiore a 120 metri lineari; d) le strut t ur e di vendita di cui alle letter e a), b) e c) poste anche a distan z a reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora pres e n t i no collega m e n t i strutt u rali tra loro. 2. Le strutt u r e di vendita in forma aggre ga t a mant e n g o n o caratte r e dim e n sio n ale unitario anch e se sono costituit e da più unità imm o biliari, se sono attrav ers a t e da viabilità privata o pubblica e se sono insediat e sul territorio di com u ni diversi. 3. La distan z a tra le strut t ur e di vendita di cui al com m a 1, è calcolata dalle pareti ester n e degli edifici più vicine tra loro, che perim e t r a n o l’intera superficie coperta lorda di ciascu n edificio. Qualora la strutt u ra di vendita sia inserita in un edificio destinat o a varie funzioni, la distan za di cui al com m a 1 si misura tra le parti degli edifici destinat e alla funzion e com m e r ciale. 4. La superficie di vendita delle strut t ur e in forma aggre ga t a è deter m i n a t a dalla som m a delle Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 6. Il prese n t e articolo non si applica: a) alle doma n d e di autorizza zio n e per l’apert ura o l’amplia m e n t o di strutt u r e di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’ articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazion e com m e r ciale, tale da conse n tir e l’insedia m e n t o senza variazion e di destina zion e d’uso o per le quali, a tale data, sussist e v a il relativo titolo abilitativo edilizio; b) salvo diversa disposizion e com u n ale, alle doma n d e di autorizza zio n e per l’apert ura di strutt ur e di vendita collocat e nei centri storici, com e individuati dal regola m e n t o urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/200 5 ; c) Abrogata. (2 0 5 ) 6 bis. Agli edifici già a destina zion e com m e r ciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confer m a t a la distan za reciproca non inferiore a 60 metri lineari. (2 0 6 ) Art. 20 - Em pori polifun zio nali 1. Nelle zone mont a n e e insula ri nonc h é negli ambiti territo ri ali, urba ni ed extra u r b a n i, con popolazion e inferior e a tre mila abita n ti individu a ti dal comu n e ed inter e s s a ti da fenom e ni di raref azio n e del siste m a distrib u tivo e dei servizi, gli eser cizi di vicinato e le medie stru tt u r e di vendit a posson o svolge r e in un solo eser cizio, detto emporio polifunzion ale, oltre all'attività comm e r ci al e, altri servizi di inter e s s e per la collettività, event u al m e n t e in convenzion e con sogge t ti pubblici o privati, secon do le modalità e le condizioni stabilite dal comu n e. Art. 21 - Vendi ta all'ingrosso e al dett aglio (1 6 3 ) 1. Il com m e r cio all’ingros so, ivi comp r e s o quello relativo ai prodot ti ortofrut ticoli, carnei ed ittici, può esser e esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 (2 0 7 ) effett u a t a al mo m e n t o dell’iscrizion e al registro delle impres e presso la CCIAA comp e t e n t e . 2. L’esercizio congiu n t o nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingross o e al dettaglio è assogg e t t a t o al regi m e abilitativo previsto per l’esercizio del com m e r cio al detta glio e al rispet to Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i dei requisiti previs ti dalla norm ativa statale regionale nonc h é dai regola m e n t i com u n ali. l.r. 28/20 0 5 e 3. Ai fini dell’individ ua zio n e del regi m e abilitativo cui sottoporr e l’attività di cui al com m a 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene deter mi n a t a dalla som m a delle superfici destina t e alla vendita al detta glio e di quelle destina t e alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previst o al com m a 4. 4. La superficie di vendita degli esercizi che effett u a n o, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodot ti individuati al com m a 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a: a) 3.000 metri quadrati, nei com u ni con popolazion e inferiore a 10.000 abitanti; b) 5.000 metri quadrati, nei com u ni con popolazion e superiore a 10.00 0 abitanti. 5. La parte di superficie di vendita ecced e n t e le dime n sio ni di cui al com m a 4, viene calcolata nei modi ordinari. 6. Le disposizioni di cui al com m a 4, si applicano agli esercizi che vendo n o esclusiva m e n t e i segu e n ti prodot ti e relativi compl e m e n t i: a) macc hin e, attre z z a t u r e e articoli tecnici per l’agricoltura, l’indus tria, il com m e r ci o e l’artigianato; b) mat eriale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferra m e n t a ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli per riscalda m e n t o; g) stru m e n t i scientifici e di misura; h) macc hin e per ufficio; i) auto- moto- cicli e relativi acces sori e parti di ricam bio; j) com b u s ti bili; k) mat eriali per l’edilizia; l) legna m i. 7. Le disposizioni di cui al com m a 4, non sono cu m ula bili con quelle di cui all’articolo 21 bis, com m a 2, qualora vi sia coincide n z a di prodot ti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prest ator e. Art. 21 bis - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingo m b ra n t i ed a conse g n a differita (1 6 4 ) 1. Sono merci ingo m b r a n ti ed a conse g n a differita i segu e n ti prodotti: a) auto- moto- cicli, natan ti e relativi acces sori e parti di rica m bio; b) legna m i; c) com b u s ti bili; d) macc hi n e , attrez z a t u r e e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardina g gio, l’industria, il com m e r cio e l’artigianato; e) mat eriali per l’edilizia e ferra m e n t a; f) mat eriali ter moi dra ulici. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 13 2. Ai fini dell’applicazion e del regi m e abilitativo cui sottoporr e l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializza ti nella vendita esclusiva dei prodot ti di cui al com m a 1, è calcolata com e di seguito: a) qualora non superi le dim e n sio ni di una me dia strut t ur a, nella misura di un deci m o della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, com m a 1, lettera c); b) qualora superi le dim e n sio ni di una media strutt u ra, nella misura di un deci m o della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, com m a 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte ecce d e n t e tale limite. 3. Le disposizioni di cui al com m a 2, non sono cum ulabili con quelle di cui all’articolo 21, com m a 4, qualora vi sia coincid e n z a di prodot ti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al presta tor e. Art. 22 - Regola m e n t o regionale (1 1 ) 1. Con il regola m e n t o di cui all'articolo 3, entro cento t ta n t a giorni dall’entrata in vigore del prese n t e articolo, la Region e stabilisce, in particolare: a) i cont en u ti delle doma n d e di autorizza zion e, delle SCIA e delle com u nica zioni previst e dalla prese n t e legge; b) le modalità per l'attua zio n e della concer ta zio n e locale prevista nella pres e n t e legge; c) le disposizioni in materia di caratt eris tic h e dei raccordi viari tra me die e grandi strutt ur e di vendita e viabilità pubblica; d) le dotazioni e le caratt eris tich e dei parch e g gi degli esercizi com m e r ciali e degli altri servizi per la client ela; e) le disposizioni in materia di autorizza zio n e ai centri di assist e n z a tecnica; f) nor m e di dettaglio per l’esercizio di attività di som m i ni s t ra zion e tem p or a n e a; g) nor m e di dettaglio per le vendit e straordinarie e tem p o ra n e e . g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito, nel caso di asseg n a zio n e di poste g gi in mercati o fiere di nuova istituzion e; (2 0 8 ) g ter) i criteri per l’individua zion e e il funziona m e n t o dei centri com m e r ciali naturali di cui all’articolo 98, com m a 1, lettera b). (2 0 8 ) Cap o IV - Ven d i t a del l a st a m p a qu o t i d i a n a e per i o d i c a Art. 23 - Definizioni 1. Ai fini dell'ap plic azio n e delle disposizioni conte n u t e nel pres e n t e capo si inten d o n o: a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita gene r al e di quotidia ni e periodici. Per punti vendit a esclusivi si inten do n o altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 (Disciplina delle impr e s e editrici e provvide nz e per l'editoria) abro g a t o dall' articolo 9 del decr e t o legislativo 24 aprile 2001, n. 170 , alla vendita di quotidia ni e periodici in aggiu n t a o meno ad altre merci; b) per punti vendit a non esclusivi quelli che, in aggiun t a ad altre merci, sono autorizza ti alla vendit a di soli quotidia ni, di soli periodici o di entr a m b e le tipologie di prodo tti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si inten do n o altr esì gli esercizi che hanno effett u a t o la speri m e n t a zi o n e ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norm e in mat e ri a di punti vendita per la stam p a quotidia n a e periodica) e ai quali è rilascia t a l'auto rizzazion e per la vendit a di soli quotidia ni, di soli periodici o di quotidia ni e periodici. Art. 24 - Punti vendita non esclusivi 1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizion e che l'attività si svolga nell'am bito degli stessi locali: a) le rivendit e di gen eri di mono polio; b) gli impianti di distribu zion e di carburan ti; c) gli esercizi per la som mi nis t ra zion e di alimen ti e bevan d e; d) le medie e le grandi strutt ur e di vendita; e) gli esercizi adibiti prevalen t e m e n t e alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati; f) gli esercizi a prevale n t e specializzazion e di vendita, con esclusivo riferi m e n t o ai periodici di identica specializza zion e. (1 6 5 ) 2. La prevale nz a dell'attività, ai fini dell'ap plic azio n e del com m a 1, lette r a f), è dete r m i n a t a in base al volume di affari. 2 bis. L’autoriz za zion e per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può esser e ceduta separata m e n t e dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al com m a 1. (1 2 ) 14 culturale del territorio. 4. Qualora nel territorio del com u n e o in una frazion e di esso non esista no punti vendita, l’attività può esser e esercitata anche da esercizi com m e r ciali diversi da quelli previsti all'articolo 24. Art. 26 - Esen zion e dall'aut oriz za zio n e (1 5 ) 1. Non è sogge t t a ad autorizza zio n e: a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chies e, com u ni tà religiose, sindaca ti, associazioni, di pertin e n ti pubblicazioni specializza t e; b) la vendita in forma amb ulan t e di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaga n d a politica, sindacale e religiosa; c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccat e, dei quotidiani e periodici da esse editi; d) la vendita di pubblicazioni specializza t e non distribuit e nei punti vendita di cui al prese n t e capo; e) la conse g n a porta a porta e la vendita in forma ambula n t e da parte degli editori, distribu to ri ed edicolanti; f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutt ur e turistico- ricettiv e, ove questa costituisca un servizio ai clienti; g) la vendita di quotidiani e periodici all’intern o di strutt u r e pubblich e o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusiva m e n t e a deter mi n a t e categ orie di sogge t ti e sia regola m e n t a t o con qualsiasi modalità; h) la vendita di quotidiani e periodici negli emp ori polifun zio nali di cui all’articolo 20. 2. Le attività di cui al com m a 1 sono sogge t t e a com u nica zio n e al com u n e comp e t e n t e per territorio. Art. 27 - Indirizzi regionali (1 6 ) Abrogato. Art. 25 - Esercizio dell'attività (1 6 6 ) Art. 28 - Progra m m a z i o n e com u n al e (1 7 ) 1. L'apert u ra e il trasferi m e n t o di sede di un esercizio di vendita della sta m p a quotidiana e periodica sono sogg e t ti ad autorizza zion e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per territorio. 2. L'autoriz za zio n e per punti esclusivi esclusivi può avere caratt er e stagionale. 3. L'autoriz za zio n e e non per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata tene n d o conto in particolare dei segu e n ti criteri: a) salvaguar dia della parità di tratta m e n t o alle divers e testat e; media nt e un adeg ua t o spazio espositivo b) qualificazion e, svilup po e migliore funzionalità della rete di vendita in funzion e del migliora m e n t o del servizio da rend er e al consu m a t o r e ed al fine, altresì, di assicurar e a tutti i consu m a t o ri, compr e s e le person e disabili,la facilità di access o ai punti di vendita; c) svilup po di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della pro mo zio n e turistica e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Abrogato. Cap o V - Co m m e r c i o su are e pu b b l i c h e Art. 29 - Definizioni 1. Ai fini dell'ap plicazion e delle disposizioni conte n u t e nel pres e n t e capo si inten do n o: a) per com m e r cio su aree pubblich e, le attività di vendita al dett a glio e di som minist r a zio n e di alimen ti e beva n d e effett u a t e sulle are e pubblich e, comp r e s e quelle del dem a nio marittim o o su aree privat e delle quali il comu n e abbia la disponibilità; b) per are e pubblich e: le stra d e , le piazze, i canali, comp r e s e quelle di propri e t à privat a grava t e da servitù di pubblico pass a g gio ed ogni altra are a di qualu n q u e natu r a destin a t a ad uso pubblico; c) per merca to, l’area pubblica o privata di cui Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 il com u n e abbia la disponibilità, com po s t a da più poste g gi, attre z za t a o men o e destina ta all'esercizio dell'attività com m e r ciale, nei giorni stabiliti dal piano com u n al e di cui all’articolo 40, per l'offerta di merci al detta glio e per la som m i ni s tra zio n e di alime n ti e bevan d e; (1 8 ) d) per merca to straordinario, l’edizion e aggiun tiva del merca to che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispett o a quelli previsti, senza riasseg n a zio n e di poste g gi, salvo quanto dispost o dal regola m e n t o com u n al e di cui all’articolo 40; (1 8 ) e) per poste g gio, le parti delle are e pubblich e o privat e di cui il comu n e abbia la disponibilità, che vengo no date in conces sio n e per l'ese r cizio dell'attività comm e r ci al e; f) per fiera, la manifes t a zio n e comm e r ci al e cara t t e r izz a t a dall'afflusso di oper a t o ri abilitati (1 6 7 ) ad eser cit a r e il com m e r cio su are e pubblich e, in occasion e di particola ri ricor r e n z e , eventi o festività; g) per fiera promozion al e, la manifes t a zio n e comm e r ci al e indett a al fine di prom u ov e r e o valorizzar e i cent ri storici, specifich e aree urba n e , cent ri o are e rurali, nonc h é attività cultur ali, econo mic h e e sociali o particola ri tipologie merc e ologic h e o prod u t tive; h) per manifest azion e com m e r ci al e a carat t e r e strao r di n a r io, la manifest azion e finalizzat a alla promozion e del territo rio o di dete r mi n a t e specializzazioni merc e olo gic h e, all'inte g r a zio n e tra oper a t o ri comu nit a ri ed extr ac o m u n i t a ri, alla conosc e n z a delle produzioni etnich e e allo sviluppo del comm e r cio equo e solidale nonch é alla valorizzazion e di iniziative di animazion e, cultur ali e sportive; i) per prese n z e nel merca to, nella fiera o fuori merca to, il num e r o delle volte che l’operator e si è pres e n t a t o prescin d e n d o dal fatto che vi abbia potuto o meno svolger e l’attività com m e r ciale; (2 0 9 ) j) Abrogata. (2 1 0 ) Art. 29 bis - Disposizioni gene rali (2 1 1 ) Abrogato. Art. 30 - Tipologie di com m e r c io su aree pubblic h e 1. L'attività di comm e r cio su are e pubblich e può esse r e esercit a t a da impr e n di to ri individu ali o societ à regolar m e n t e costituit e (1 6 8 ) secon d o le segu e n ti tipologie: a) su poste g gi dati in conce s sio n e ; b) in forma itiner a n t e . 2. L'eser cizio del comm e r cio in forma itiner a n t e è conse n ti to su qualsia si area pubblica non inter d e t t a dal comu n e , secon d o le modalità stabilite dal comu n e. Art. 31 - Esercizio dell'attività 1. L'esercizio dell'attività di com m e r cio su aree pubblich e è sogg e t t o ad autorizz azio n e rilasciata Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 15 dal SUAP, se effett u a t o su poste g gio dato in conce s sio n e e a SCIA se effett u a t o in forma itineran t e. (1 6 9 ) 2. Con il regola m e n t o di cui all’articolo 3 la Region e definisc e il conte n u t o della doma n d a di autorizza zion e e della segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) di cui al com m a 1. (1 9 ) 3. L'esercizio del com m e r cio, disciplinato nel prese n t e articolo, nelle aree de m a niali non com u n ali è sogge t t o a previo nulla osta delle com p e t e n ti autorità che stabiliscon o le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree me d e si m e . (8 0 ) 4. Nel territo rio tosca n o l'ese rcizio dell'attività di com m e r cio su aree pubblich e è conse n tit o ai sogg et ti abilitati nelle altre regioni italian e o nei paesi dell'Union e europ e a di prove nie nz a, alle condizioni di cui alla pres e n t e legge. Art. 32 - Autorizza zion e all'eserci zio dell'attività me dian t e post e g gi o (2 1 2 ) 1. L'autoriz za zio n e all'esercizio dell'attività e la conce s sio n e di poste g gio sono rilasciat e contes t u al m e n t e dal SUAP com p e t e n t e per il territorio in cui ha sede il poste g gio. 2. La durata della conces sio n e di post e g gio è fissata dal com u n e e non può esser e inferiore ai nove anni né superior e ai dodici anni tenu to conto di quanto previsto al punto 1 dell’inte sa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Confere n z a unificata (Intesa ai sensi dell’articolo 8, com m a 6 della legge 5 giungo 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle proced u r e di selezion e per l’asseg n a zio n e di post eg gi su aree pubblich e, in attua zion e dell’articolo 70, com m a 5, del decret o legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepi m e n t o della direttiva 2006/1 2 3/CE relativa ai servizi del merca to interno). 3. Uno stesso sogg et t o non può esser e titolare o poss es s o r e di più di due conce s sio ni di poste g gio nell’ambito del me d e si m o settor e merc e olo gico alimen t ar e e non alime n t a r e, nel caso in cui il nu m e r o com ple s sivo dei poste g gi, nel merca to o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il nu m e r o com ple s sivo dei poste g gi sia superiore a cento, uno stesso sogg e t t o può esser e titolare o poss es s o r e di un nu m e r o massi m o di tre conce s sio ni di poste g gio. 4. L'autorizz a zion e di cui al com m a 1, abilita anche: a) all'esercizio, nell'a m bi to del territorio regional e, dell'attività in forma itineran t e e nei post eg gi occasional m e n t e liberi nei mercati e fuori mer cat o; b) alla parte ci pazion e alle fiere. Art. 33 - Conce s sio ni te m p or a n e e di poste g gi o 1. Il comu n e rilascia conces sio ni tem po r a n e e di post eg gio per conse n ti r e la part e ci p a zion e a fiere promozion ali e a manifes t a zio ni comm e r ci ali a car at t e r e strao r di n a r io. 2. Il comu n e rilascia agli oper a t o ri auto rizza ti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 all'es e r cizio del com m e r cio su aree pubblich e le conce s sio ni tem po r a n e e di poste g gio nelle fiere promozion ali tene n d o conto dei crite ri di cui all' articolo 34 , comm a 3. Art. 34 - Asse g n a zi o n e dei post e g gi (2 1 3 ) 1. Ai fini del rilascio dell'autoriz za zio n e e della contes t u al e conce s sio n e di poste g gio nel mercat o, nella fiera o fuori merca to, il com u n e predisp o n e appositi bandi. 2. Per il rilascio dell'autoriz za zio n e e della contes t u al e conce s sio n e di poste g gio nel mercat o e nella fiera, il comu n e invia i bandi, entro il 31 gen naio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobr e di ogni anno, alla redazion e del Bollettino ufficiale della Region e Toscana (BURT), che provve d e alla pubblicazion e entro i trenta giorni succes sivi. I bandi sono pubblicati anch e sul sito intern e t del com u n e e ne viene data com u ni ca zion e alle organizza zio ni impre n dit oriali del com m e r cio mag gior m e n t e rappres e n t a ti v e . 3. L’autorizza zio n e e la contes t u al e conce s sio n e nel merca to, nella fiera o fuori mercat o, sono rilasciate ten en d o conto dei segu e n ti criteri di priorità: a) maggior e professionalità acquisita, anche in modo discon tin u o, nell’esercizio del com m e r cio sulle aree pubblich e; la profes sio nalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impr e s a, ivi com pr e s a quella acquisita nel poste g gio al quale si riferisc e la selezion e, che in sede di prima applicazion e può avere specifica valutazion e nel limite del 40 per cento del punt e g gio com pl e s sivo. L’anzianità di impres a è comp rov a ta dall’iscrizion e quale impresa attiva nel registro delle impre s e , riferita nel suo com ple s s o al sogg et t o titolare dell’impr e s a al mo m e n t o della partecipa zion e alla selezion e , cum ula ta con quella del titolare al quale even t u al m e n t e è sube n tr a to nella titolarità del poste g gio me d e si m o; b) nel caso di post e g gi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambie n tale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da consid erar e com u n q u e prioritari, anche l’assun zio n e dell’imp e g n o , da parte del sogg et t o candidato a rend er e comp a ti bile il servizio com m e r ciale con la funzion e e la tutela territoriale, e pertan t o, a rispett ar e le even t u ali condizioni particolari, ivi comp r e s e quelle correlat e alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratt eris tic h e della strutt u ra utilizzata, stabilite dall’autorità com p e t e n t e ai fini della salvag uar dia delle pred e t t e aree. 4. Nel caso delle fiere i cui poste g gi sono asseg n a ti media nt e appositi bandi a caden z a presta bilita per il periodo corrispon d e n t e alla durata della manife s ta zio n e, il criterio di priorità dell’esp e rie n z a conne s s a al maggior nu m e r o di prese n z e pregr e s s e nella me d e si m a fiera resta applicabile limitata m e n t e ad un nu m e r o di volte tale che per ciascu n conce s sio nario non sia superat o il periodo di am m o r ta m e n t o degli Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 16 investi m e n t i di cui al punto 1 dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Confer e n z a unificata. Decorso tale periodo, alle proce d u r e di selezion e per l’asseg n a zio n e del poste g gio in ques tion e si applicano com u n q u e i criteri prioritari stabiliti al com m a 3, ai fini della decorre n z a per il sogge t t o seleziona t o di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al nu m e r o delle prese n z e pregr e s s e . 5. I poste g gi occasional m e n t e liberi sono asseg n a ti tenen d o conto del maggior nu m e r o di pres e n z e mat urat e nel merca to, nella fiera o nel poste g gi o fuori merca to. A parità di nu m er o di pres e n z e , si tiene conto dell'anzianità compl e s si va dell’impr e s a mat urata, anche in modo discontin u o, dal sogg et t o richied e n t e e com pro va t a dall’iscrizion e quale impres a attiva nel registro delle impres e. 6. La registrazio n e delle pres e n z e nel merca to e nelle fiere è effet t u a t a dai sogg e t ti incaricati dal com u n e me dian t e l'annota zio n e dei dati anagrafici dell'operator e, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare. 7. Non è am m e s s o il cu m ulo relative ad autorizza zio ni divers e. delle pres e n z e 8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la pres e n z a si acquisis ce con la partecipa zion e dell’asse g n a t a rio del post e g gio per l'intera manifes t a zio n e. 9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la pres e n z a si acquisis ce con una partecipa zion e dell’asse g n a t a rio del post e g gio pari almen o ai due terzi della durata della manife s ta zio n e. 10. L’autoriz za zion e e la contes t u al e conce s sio n e di poste g gio nei mercati, nelle fiere o fuori merca to di nuova istituzion e sono rilasciate tene n d o conto dei criteri stabiliti con il regola m e n t o di cui all’articolo 22. Art. 35 - Abilitazion e all'eserci zio dell'attività in forma itinera nt e (2 1 ) 1. L'esercizio dell'attività in forma itineran t e è sogge t t a a SCIA da pres e n t ar e al SUAP comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e avviare l’attività. (1 7 0 ) 2. L’attività di vendita di prodotti alime n t a ri è sogge t t a al rispet to delle disposizioni previst e dal d.p.g.r. 40/R/20 0 6. 3. La segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) di cui al com m a 1 abilita anch e: a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consu m a t o r e e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intratt e ni m e n t o o svago; b) all'esercizio dell'attività nei poste g gi occasional m e n t e liberi dei merca ti e fuori merca to; c) alla parte ci pazion e alle fiere. Art. 36 - Vendita su aree pubblic h e di prodot ti alime n t a ri (2 2 ) Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 17 1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubblich e dei prodotti alime n t a ri è idoneo anche per la som mi nis t ra zion e qualora il titolare sia in posse s s o dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazion e alla som m i ni s tra zio n e deve risultare da apposita annota zio n e sul titolo abilitativo. 2. Il rapporto con l’impres a del titolare del titolo abilitativo è comp ro va t o con dichiarazion e redatta in confor mi t à con gli articoli 46 e segu e n ti del decre to del Preside n t e della Repu b blica 28 dice m b r e 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in mat eria di docu m e n t a zi o n e am mi nistra tiva). 2. L’attività di cui al com m a 1 è sogge t t a al 3. La dichiarazion e di cui al com m a 2 è esibita su richiesta dei sogg e t ti incaricati dal comu n e dell’attività di vigilanza e controllo. rispett o delle 40/R/2 0 0 6 . disposizioni previst e dal d.p.g.r. 3. L’abilitazion e alla vendita di prodotti alime n t a ri cons e n t e il consu m o imm e diat o dei med e si mi prodotti, con esclusion e del servizio assistito di som mi nis t ra zion e e con l’osserva n z a delle nor m e vigenti in materia igienico–sanitaria. Art. 37 - Fiere e fiere pro mo zi o nali (2 3 ) 1. La parte ci pazio n e alle fiere è conse n tita esclusiva m e n t e agli operatori abilitati all'esercizio del com m e r cio su aree pubblich e. 2. Alle fiere prom o zio n ali parte cipa n o gli operatori abilitati all’esercizio del com m e r cio su aree pubblich e e posso no partecipar e anche gli impren di t ori individuali o le società di person e iscritte nel registro delle impr es e . Art. 38 - Post e g gi riservati nei merc ati e nelle fiere (8 8 ) 1. Nell'a m bi to delle aree destinat e all'esercizio del com m e r cio su aree pubblich e il comu n e riserva poste g gi: a) ai sogg et ti portatori di handica p ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legg e- quadro per l'assiste n z a , l'inte gra zio n e sociale e i diritti delle person e handicap p a t e); b) agli impre n dit ori agricoli professionali di cui all' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Nor m e in mat eria di impre n di tor e e impren di tric e agricoli e di impres a agricola), aventi sede nel med e si m o ambito di intere s s e sovraco m u n al e di cui all’allegato A della l.r. 1/2005 per la vendita delle produ zioni, prove nie n ti in misura prevale n t e dalle rispet tiv e aziend e, così com e disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2 0 0 1 , anche con riferi m e n t o alla stagionalità delle me d e si m e . (1 2 0 ) 2. Nei merca ti e nelle fiere il comu n e può riservare poste g gi ai sogg e t ti beneficiari di interv e n ti pubblici di soste g n o all’impre n di t oria giovanile. 3. I sogg e t ti di cui ai com m i 1 e 2 non posso no esser e titolari di più di una conces sio n e di poste g gi o riservato nello stesso merca to o fiera. Art. 39 - Esercizio dell'attività in asse n z a del titolare (2 4 ) 1. In assen z a del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di com m e r cio su aree pubblich e è conse n tit o ai dipen d e n t i e collaboratori. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Art. 40 - Piano e regola m e n t o com u n al e 1. Il comu n e approv a il piano comu n al e per l'ese r cizio del comm e r cio su are e pubblich e il quale contien e, in particola r e : a) la ricog nizion e dei poste g gi nei merc a ti, fuori merc a t o e nelle fiere; b) l'individu azio n e delle are e da destin a r si a nuovi merc a ti, fiere, fiere promozion ali e poste g gi fuori merc a t o; c) l'individu azio n e delle are e nelle quali l'ese r cizio dell'at tività com m e r ci al e è vietato o comu n q u e sottopos t o a condizioni. 2. Ai fini dell'individu a zio n e delle are e di cui al com m a 1, i comu ni tengo n o conto: a) delle esige nz e di tutela e valorizzazion e del patri mo ni o storico, artistico, cultu r al e e ambie n t al e; b) delle esige nz e di carat t e r e igienico- sanita rio; c) delle dotazioni di oper e di urb a nizzazion e prim a ri a e dei neces s a r i servizi pubblici. 3. Il piano è approv a t o previa conce r t a zio n e con le orga nizzazioni impr e n di to ri ali del comm e r cio, le orga nizzazioni sindac ali dei lavora to ri e le associazioni dei consu m a t o ri, mag gio r m e n t e rap p r e s e n t a t iv e. 4. Il piano ha validità almen o trien n al e e può esse r e aggior n a t o con le stess e modalità previste per l'app r ov a zion e. 5. Il comu n e approv a il regola m e n t o comu n al e che disciplina l'org a nizzazion e e lo svolgim e n t o delle funzioni comu n ali in mat e ri a di comm e r cio su aree pubblich e. 6. Ai fini della tutela e valorizzazion e del patri mo ni o storico, artistico, cultur al e e ambie n t al e il comu n e, previa conce r t a zio n e con le orga nizzazioni e le associazioni di cui al comm a 3, può provved e r e allo spost a m e n t o di un merc a t o o di una fiera, asse g n a n d o agli oper a t o ri inter e s s a t i un termi n e di alme no un anno per il definitivo trasfe ri m e n t o nelle nuove are e, fatta salva la possibilità di preved e r e ter mini diversi a seguito di accor di. 7. Per motivi di pubblico inter e s s e , di ordine pubblico e sicur ezz a o di igiene e sanit à pubblica, rest a salva la facoltà del comu n e di trasfe rir e o modifica r e l'asse t t o del merc a t o, poste g gi fuori merc a t o e fiere. Al rigua r d o il comu n e consult a le orga nizzazioni e le associazioni di cui al com m a 3 e definisc e cong r ui ter mini per le nuove collocazioni. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti 8. Al fine di qualifica r e l'eser cizio dell'attività com m e r ci al e il comu n e può affidar e la gestion e dei merc a ti, fiere, fiere promozion ali e altre manifes t a zioni a sogge t ti da individu a r si con le modalità definite dal piano. 9. Ogni area pubblica destin a t a all'es e r cizio dell'at tività è dotat a dei nece ss a r i servizi igienicosanit ari in misur a propo rzion al e al num e r o dei post eg gi. Cap o V bi s - Ob b l i g o di re g o l a r i t à co n t r i b u t i v a pe r il co m m e r c i o su are e pu b b l i c h e (1 3 2 ) (1 4 0 ) Art. 40 bis - Obbligo di regolarità contribu ti va (1 3 3 ) 1. I comu ni svolgono in via tele m a tica l’attività di verifica della regolarità contrib u tiva ai fini del rilascio delle autorizza zio ni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) prese n t a t e ai sensi del me d e si m o articolo. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno succes sivo a quello del rilascio dell’autoriz za zio n e o della prese n t a zio n e della SCIA, il comu n e , avvalen d o si anche della collaborazio n e dei sogg e t ti che partecipa n o alla concerta zio n e locale ai sensi del regola m e n t o previsto dall’articolo 22, verifica la regolarità contribu tiva dei sogge t ti abilitati al com m e r cio su aree pubblich e. 3. Le impres e non ancora iscritte al registro delle impres e alla data del rilascio dell’autoriz za zio n e o della prese n t a zio n e della SCIA, o per le quali, alla me d e si m a data, non sia scadu to il ter mi n e per il primo versa m e n t o contribu tivo, sono sogg e t t e alla verifica di regolarità contribu tiva decorsi cento t ta n t a giorni dalla data di iscrizione al registro delle impr es e e com u n q u e entro i sessa n ta giorni succe s sivi. 4. La partecipa zion e a mercati, merca ti straordinari, fiere, fiere pro mo zio nali e manifes t a zio ni com m e r ciali a caratt er e straordinario su aree pubblich e da parte di sogg et ti abilitati in altre regioni è subordina ta alla prese n t a zio n e del docu m e n t o unico di regolarità contribu tiva (DURC) o della docu m e n t a z io n e sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, se tali docu m e n t i, nella Region e in cui si è otte n u t o il titolo abilitativo, non costituisco n o un pres u p p o s t o per l'esercizio dell'attività di com m e r cio sulle aree pubblich e. 5. La partecipa zion e da parte di impres e a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere pro mo zio nali e manifes t a zio ni com m e r ciali a caratt er e straordinario è subordina ta alla verifica di regolarità contrib u tiva. 6. Le impres e abilitate all’esercizio di attività di com m e r cio su aree pubblich e in forma itineran t e sono tenut e, nell’esercizio di detta attività, a disporre del docu m e n t o unico di regolarità contribu tiva (DURC) o della docu m e n t a z io n e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 18 sostitu tiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a richiest a agli organi di controllo. Tale obbligo deve esser e assicurato anche dagli operatori spun tisti in merca ti e fiere della Region e. 6 bis. Il com u n e effet t u a le verifich e di cui al pres e n t e articolo sulla base degli ele m e n ti indispe n s a bili per il reperi m e n t o delle infor m a zio ni o dei dati richiesti forniti dall’impre s a ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/20 0 0. (1 7 1 ) Art. 40 ter - Verifich e presso l’INPS e docu m e n t i sostitu tivi del DURC (1 3 4 ) 1. Nei casi in cui il richied e n t e non è sogge t t o all'iscrizion e all'INAIL, gli ade m pi m e n t i di cui all'articolo 40 bis sono assolti me dian t e verifica della regolarità contribu tiva presso l'INP S. 2. Le impre s e com u nitarie posso no pres e n t ar e docu m e n t a z io n e equivale n t e al DURC o al certificato di regolarità contribu tiva rilasciata nello stato me m b r o d'origine ai fini delle verifich e e degli ade m pi m e n t i di cui all’articolo 40 bis. Art. 40 quat e r - Rateiz za zio n e del debito contrib u ti vo (1 3 5 ) 1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di com m e r cio sulle aree pubblich e è in ogni caso rilasciato all’operator e che ha otte n u t o dall'INP S e dall'INAIL la rateiz za zion e del debito contribu tivo. Art. 40 quinq ui e s - Sosp e n si o n e e revoca (1 3 6 ) 1. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di poste g gi o sono sosp esi per cento tt a n t a giorni oppur e sino al giorno della regolarizza zio n e se antec e d e n t e: a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, com m a 2; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, com mi 2 bis e 2 ter. b bis) in caso di manca ta pres e n t a zio n e delle infor m a zio ni di cui all'articolo 40 bis, com m a 6 bis, e all’articolo 77, com m a 2 quater, entro trent a giorni dalla richiesta effett u a t a dal com u n e . (1 7 2 ) 2. Le assen z e mat urat e duran t e il periodo di sosp e n sio n e non si comp u t a n o ai fini della decad e n z a di cui all'articolo 108. 3. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di poste g gi o sono revocati: a) qualora l´inter e s s a t o non regolarizzi la propria posizion e entro il periodo di sospe n sio n e di cui al com m a 1; b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, com m a 3. Art. 40 sexies - Cultura della legalità (1 3 7 ) 1. La Region e pro m u o v e iniziative volte a contras tar e l’abusivis m o com m e r ciale attraver so interv e n ti finalizzati ad una inten sificazio n e dei controlli sul territorio, azioni di caratt er e educa tivo, sociale ed infor m a tivo in grado di favorire una cultura della legalità. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 2. A tale fine la Giunta regionale pro m u o v e protocolli d’intesa con i comu ni: a) per pro m u o v e r e il rafforza m e n t o dei controlli nelle aree prepos t e al com m e r cio su aree pubblich e; b) per avviare misur e di educazion e e sensibilizza zion e, anche nei confronti dei consu m a t o ri utenti, con l’obiettivo di scoraggiar e la doma n d a di merc e contraffat ta e la comp rav e n d i ta attraver so canali illeciti. Art. 40 septi e s - Nor m a transitoria (2 1 4 ) 1. Per l’anno 2013 il com u n e effett u a la verifica di regolarità contribu tiva dei sogge t ti abilitati al com m e r cio su aree pubblich e di cui all’articolo 40 bis, com m a 2, entro il ter min e del 31 dice m b r e 2013. Cap o VI - So m m i n i s t r a z i o n e di ali m e n t i e bev a n d e Art. 41 - Definizioni 1. Ai fini del pres e n t e capo, si inten d o n o: a) per sommi nis t r a zio n e di alime n ti e beva n d e, la vendita per il consu m o sul posto, che comp r e n d e tutti i casi in cui gli acquir e n ti consu m a n o i prodotti nei locali dell'es e r cizio o in una supe rficie aper t a al pubblico, intes a come adiace n t e o pertin e n t e al locale, apposit a m e n t e attr ezz a ti e gestiti per la funzionalit à dell'es e r cizio; b) per supe rficie di som minis t r a zio n e , la supe rficie apposit a m e n t e attr ezz a t a per ess er e utilizzat a per la som minis t r a zio n e. Rient r a in essa l'are a occup a t a da banc hi, scaffalat u r e , tavoli, sedie, panc h e e simili, nonch é lo spazio funzion ale esist en t e tra dett e stru t t u r e . Non vi rient r a l'are a occup a t a da mag azzini, depositi, locali di lavorazion e, cucine, uffici e servizi; c) per impianti ed attr ezz a t u r e di som minist r a zio n e, tutti i mezzi e gli stru m e n t i finalizzati a conse n ti r e il consu m o di alime n ti e bevan d e , nei locali e nelle supe rfici di cui alla letter a a); d) per som minist r a zio n e pres so il domicilio del consu m a t o r e , l'orga nizzazion e di un servizio di som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e rivolto esclusiva m e n t e al consu m a t o r e stesso, ai suoi familiari ed alle perso n e da lui invitat e, svolto press o l'abitazion e del consu m a t o r e nonch é nei locali in cui lo stes so si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgime n t o di cerimo nie, conve g ni e attività similari; e) per som minist r a zio n e nelle mens e aziend ali, la som minist r a zio n e di pasti offert a, in stru tt u r e dotat e di auto no mi a tecnico- funzional e, dal dato r e di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipen d e n t i ed ai dipen d e n ti di altre azien d e convenzion a t e , in forma dirett a o tramit e l'ope r a di altro sogge t t o con il quale abbia stipulat o apposito contr a t t o. Art. 42 - Esercizio dell'attività Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 19 1. Gli esercizi di som minist r a zio n e di alimen ti e beva n d e sono costituiti da un'u nic a tipologia così definita: esercizi per la som minis t r a zio n e di alimen ti e bevan d e . Tali eser cizi posso no sommi nis t r a r e anch e le beva n d e alcolich e di qualsiasi gra d a zio n e . 2. L'attività di som minist r a zio n e di alime n ti e beva n d e è esercit a t a nel rispet t o delle vigenti norm e in mate ri a igienico- sanita ri a, di edilizia, di urb a nis tic a, di sicur ezz a e di destin azio n e d'uso dei locali. 2 bis. L’attività di som m i ni s tra zio n e di alime n ti e bevan d e , comp r e s a quella di cui all’articolo 45, è sogg et t a al rispett o delle disposizioni previst e dal d.p.g.r. 40/R/20 0 6 . (2 5 ) 3. Gli esercizi di cui al comm a 1 han no facoltà di vend e r e per aspor t o i prodot ti che som minis t r a n o, senza nece s sit à di ulteriori titoli abilitativi. 4. La som m i nis t ra zion e di bevan d e alcoliche può essere limitata o vietata dal com u n e in relazion e a com pro va t e esige n z e di prevale n t e intere s s e pubblico. (2 6 ) Art. 42 bis - Requi siti degli eserci zi di som mi ni s t ra zi o n e di alime n ti e bevan d e (2 7 ) 1. Il com u n e , previa concer ta zio n e con le organizza zio ni del com m e r cio, turis m o e servizi, le organizza zio ni sindacali dei lavoratori del settor e e le associazioni dei consu m a t o ri, maggior m e n t e rappre s e n t a ti v e, nell’ambito delle proprie funzioni di progra m m a z i o n e , definisce i requisiti degli esercizi di som m i ni st ra zio n e di alime n ti e bevan d e, com pr e si quelli di cui all’articolo 44, anche in relazion e alle specificità delle divers e parti del territorio com u n al e, tene n d o conto dei segu e n ti indirizzi: a) abrogata; (1 7 3 ) b) vocazion e delle divers e aree territoriali; c) salvag uar dia e qualificazion e delle aree di inter es s e storico e culturale, recup e ro di aree edifici di particolare interes s e attravers o prese n z a di qualificate attività som m i ni s t ra zion e; d) esiste n z a di proget ti di qualificazion e valorizza zio n e dei luoghi del com m e r cio di cui capo XIII. o la di e al 2. I requisiti di cui al com m a 1, posson o riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienicosanitaria e all'impa t to ambie n t ale. I com u ni posso no anch e imporre limitazioni all’apertu ra di nuovi esercizi limitata m e n t e ai casi in cui ragioni non altrim e n ti risolvibili di soste nibilità ambie n t al e, sociale e di viabilità renda no impossibile conse n tir e ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo grave m e n t e negativo sui mecca nis m i di controllo, in particolare per il consu m o di alcolici, e senza ledere il diritto dei reside n ti alla vivibilità del territorio e alla nor male mobilità. (1 7 4 ) 3. Il com u n e , sulla base di criteri ogget tivi che tenga no conto della soste ni bilità e qualità urbana Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 ed attraver so un apposito provve di m e n t o , approvat o anch e nell’am bito della disciplina della distribu zio n e e localizzazio n e delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destina zio n e d’uso funzionale di som m i ni s t ra zion e per gli imm o bili, nonc h é limitazioni nelle variazioni di destina zio n e d’uso degli stes si e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzar e e tutelare aree di particolare inter es s e del proprio territorio. 4. Il com u n e , ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazion e alla loro specificità, risultano caren ti di servizio, può preve d e r e misure ed interve n ti volti a favorire ed incentivar e l’insedia m e n t o di esercizi di som mi nis t ra zio n e di alimen ti e bevan d e, con particolare riguardo alle aree monta n e e rurali. Art. 43 - Abilitazion e all'eserci zio dell'attività (2 8 ) 1. L’apert ura, l'amplia m e n t o ed il trasferi m e n t o di sede degli esercizi di som m i ni s tra zion e di alimen ti e bevan d e sono sogg e t ti a SCIA da prese n t a r e al SUAP comp e t e n t e per territorio. (1 7 5 ) 2. Abrogato. (1 7 6 ) 3. I requisiti di cui all’articolo 42, com m a 2 e 42 bis devono sussist er e anche in caso di amplia m e n t o o di modifich e strutt u rali dei locali. 20 5. Il com u n e , previa concerta zio n e con le parti sociali interes s a t e, redige il calendario- progra m m a annuale delle manife s ta zio ni ricorren ti caratt eri z za t e da attività tem p or a n e e di som m i ni s tra zio n e , entro il 31 dice m b r e dell'anno prec e d e n t e . Art. 46 - Direttiv e regionali (3 0 ) Abrogato. Art. 47 - Progra m m a z i o n e com u n al e (3 1 ) Abrogato. Art. 48 - Attività non sogg e t t e a requisiti com u n ali (3 2 ) 1. Non sono sogge t t e al posses s o dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di som mi nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e da effett u a r si: a) negli esercizi nei quali la som m i ni s t ra zion e al pubblico di alime n ti e bevan d e viene effet t u a t a congiu n t a m e n t e ad attività prevale n t e di: 1) spetta colo, tratte ni m e n t o e svago, esclusa la sem plice musica di acco m p a g n a m e n t o e com pa g nia; 2) sale da ballo, sale da gioco, locali nottur ni; 3) stabilim e n ti balneari, impianti sportivi; 4) cine m a, teatri, mus ei, librerie, gallerie 3. L'attività di som mi nis t ra zion e di cui al com m a 1, non è sogg e t t a al rispet t o della norm ativa vigent e in mat eria di destinazio n e d'uso dei locali, delle aree e degli edifici. d'arte. (1 7 7 ) b) negli esercizi situati all'intern o delle aree di servizio (1 7 8 ) delle autostra d e, com e definite dal decret o legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decret o legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mez zi di trasporto pubblico, sui mez zi di trasport o pubblico; c) negli em pori polifunzio nali di cui all'articolo 20; d) nelle sedi ove si svolgono le attività istitu zionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/20 0 1; e) nelle men s e azien dali, com e definite all’articolo 41, com m a 1, lettera e) e negli esercizi di som mi nis t ra zion e anne s si ad azien d e, am mi nis tra zioni, enti e scuole nei quali la som m i ni s tra zio n e viene effett u a t a nei confron ti del perso nale dipen d e n t e , degli stud e n ti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella strutt ur a; f) al domicilio del consu m a t o r e; g) senza fini di lucro, in favore delle perso n e alloggiate o ospitate per fini istituzio nali da osped ali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caser m e , stabilim e n ti delle forze dell’ordine, strut t ur e d’accoglie n z a per im migra ti o rifugiati e altre simili strutt u r e di accoglien za o soste g n o. 4. L'attività di cui al com m a 1, è sogg e t t a al rispet to delle disposizioni previst e dal d.p.g.r. 40/R/20 0 6 . 1 bis). L’attività congiu n t a di cui al com m a 1, lettera a), si inten d e prevale n t e nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgi m e n t o è pari ad Art. 44 - Attività stagional e 1. L'attività di som minist r a zio n e di alime n ti e beva n d e può aver e carat t e r e stagion al e ed esse r e esercit a t a anch e per un periodo di tempo non inferior e a sessa n t a giorni e non supe rio r e a cento t t a n t a giorni. 2. Ai fini dell'es e r cizio dell'attività si applica no le proce d u r e di cui all'ar ticolo 43. Art. 45 - Attività te m p or a n e a (2 9 ) 1. L’attività te m p o ra n e a di som mi nis tra zio n e di alimen ti e bevan d e in occasion e di sagre, fiere, manifes t a zio ni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordi nari è sogge t t a a SCIA da prese n t a r e al SUAP comp e t e n t e per territorio. 2. L'attività di som mi nis t ra zion e di cui al com m a 1, può esser e esercitata limitata m e n t e alla durata della manifes t a zio n e ed ai locali o aree cui si riferisc e e non è sogg e t t a al posse s s o dei requisiti di cui all’articolo 14. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i alme no tre quarti della superficie comple s siva m e n t e a disposizion e per l’esercizio dell’attività, esclusi magaz zi ni, depositi, uffici e servizi. Non costituisc e attività di spettac olo, tratte ni m e n t o e svago la se m plic e musica di acco m p a g n a m e n t o e comp a g nia. (1 7 9 ) 2. Le attività di cui al com m a 1, fatta eccezion e per quelle di cui alla lettera g), sono sogg e t t e a SCIA da pres e n t ar e al SUAP com p e t e n t e per territorio. (1 8 0 ) Art. 49 - So m m i ni s t ra zi o n e me dia n t e distrib ut ori auto m a ti ci (3 3 ) 1. La som m i nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e media n t e distribu tori auto m a tici effet t u a t a in modo non esclusivo è sogg e t t a a segnalazion e certificata di inizio attività (1 3 9 ) ai sensi della nor ma tiva vigen t e , al com u n e comp e t e n t e per territorio e può esser e effett u a t a dalla data di ricevi m e n t o della dichiarazion e. 2. La som m i nis t ra zion e di cui al com m a 1, se effett u a t a in locali esclusiva m e n t e adibiti a tale attività ed apposita m e n t e attrez z a ti, è sogge t t a alle disposizioni concer n e n ti l’apert ura di un esercizio di som mi ni s tra zio n e . 3. E’ vietata la som m i ni s t ra zion e media n t e distribu to ri auto m a tici di bevan d e alcolich e di qualsiasi gradazion e . Cap o VII - Dis t r i b u z i o n e di car b u r a n t i Art. 50 - Definizioni 1. Al fine dell'ap plic azio n e della pres e n t e capo si inten d o n o: a) per carb u r a n t i, le benzine, il gasolio per autot r a zio n e , il gas di petrolio liquefa tt o per autot r a zio n e (GPL), il gas met a n o per autot r a zio n e e tutti gli altri comb u s tibili per autot r a zio n e in com m e r cio, nonch é l'olio lubrifican t e ; b) per rete, l’insie m e dei punti vendita eroganti carbura n ti per autotra zion e, con esclusion e degli impian ti situati sulle autostra d e e sui raccordi autostrad ali ; (9 0 ) c) per impiant o stra d al e, il comples s o comm e r ci al e unita rio, costituito da uno o più appa r e c c hi di erogazio n e auto m a ti c a di carb u r a n t e per autot r a zio n e nonc h é dai servizi e dalle attività econo mic h e acces so ri e integ r a tive; d) per self- service pre- pag a m e n t o , il comple s so di app a r e c c h i a t u r e per l'erog azion e auto m a ti c a di carb u r a n t e senza l'assist e n z a di apposito perso n al e con paga m e n t o preve n tivo al rifornim e n t o ; e) per self- service post- pag a m e n t o , il comples s o di appa r e c c hi a t u r e per il coma n d o e il controllo a dista n z a dell'ero g a t o r e da part e di apposito incarica t o, con paga m e n t o succe s sivo al rifornim e n t o ; e bis) per modalità servito, il riforni m e n t o Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 effett u a t o 21 diretta m e n t e da apposito perso nale; (2 1 5 ) e ter) per gestor e, il titolare della licenza di esercizio dell’impia nt o rilasciata dall’Agen zia delle dogan e; (2 1 5 ) f) abrogata; (9 1 ) g) per impianto ad uso privato si inten d e: 1) tutte le attre z za t u r e fisse. senza limiti di capacità, ubicate all’inter no di aree private non aperte al pubblico, quali stabilim e n ti, cantieri, maga z zi ni, depositi e simili e destina t e al riforni m e n t o esclusivo degli auto m e z z i di proprietà o in leasing di impres e produt tiv e o di servizio, con esclusion e delle am mi nis tra zioni pubblich e; 2) un impianto utilizzato per il riforni m e n t o di auto m e z z i di proprietà di impre s e divers e da quella del titolare dell’autorizza zio n e, a condizion e che tra il titolare ed i sogg et ti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazion e di impres e o altra forma associativa equivale n t e e che le impres e siano coinvolt e nella realizzazio n e di un med e si m o interv e n t o, anch e compl e s s o, oppur e che abbiano ad oggett o sociale l’attività di autotras p or t o; 3) un impianto utilizzato per il riforni m e n t o di auto m e z z i di proprietà di impre s e divers e da quella del titolare dell’autoriz za zio n e , qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autoriz za zion e; (3 4 ) h) per conte nito r e- distrib u t o r e mobile ad uso privato, tutt e le attr ezz a t u r e mobili con capacità geo m e t rica non superiore a 9 metri cubi (3 5 ) ubicat e all'inte r n o di cave per estr a zion e di mat e ri ali, di cantie ri stra d ali, ferrovia ri ed edili nonch é di attività indust ri ali, artigia n ali, agricole e agro m e c c a n i c h e destin a t e al riforni m e n t o di macc hi n e e auto m e zzi di propri e t à dell'azien d a pres so la quale viene usato il conte nito r edistrib u t o r e , con carb u r a n t i liquidi di cate go ri a C di cui al decr e t o del Minist ro dell'inte r n o del 31 luglio 1934. h bis) per aree mon ta n e s’inten d o n o i comu ni riconos ciuti intera m e n t e monta ni ed i territori monta ni dei com u ni parzial m e n t e mon ta ni di cui all’allegato A della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 ( Riordino delle Comu ni tà mon ta n e). (9 2 ) Sezion e I - Impian ti str a d a li Art. 51 - Bacini di uten za regionali (9 3 ) Abrogato. Art. 52 - Impianti di pubblica utilità (9 4 ) Abrogato. Art. 53 - Verifich e di com pa ti bilità degli impianti esist e n ti (9 5 ) 1. Allo scopo di pers eg uir e l’obiettivo dell’am m o d e r n a m e n t o del siste m a distribu tivo anche attraver so la riduzion e del num e r o degli Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti impianti, i com u ni provve d o n o verifica gli impianti esiste n ti. l.r. 28/200 5 a sottoporr e a 2. Ai fini del prese n t e capo per inco m p a tibilità s’inten d e la collocazion e dell’impia nt o in un’area non idonea con la pres e n z a di impianti di distribu zio n e . 3. Le verifich e di cui al com m a 1 sono volte ad accertar e il ricorrere delle ipotesi di inco m p a tibilità assoluta e relativa dell’impian to. Sono fatte salve le verifiche già effett u a t e ai sensi dell’articolo 1, com m a 5, del decret o legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazio n e del siste m a di distribu zio n e dei carbura n ti, a nor ma dell’articolo 4, com m a 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59) nonch é quelle effet t u a t e ai sensi della legge regional e 24 marzo 2004, n. 19 (Nor m e per la razionalizzazio n e e l’am m o d e r n a m e n t o del siste m a distributivo dei carburan ti). 4. I titolari di impianti che inten do n o aggiun g e r e prodotti non prec ed e n t e m e n t e erogati o installare dispositivi “self- service” pre- paga m e n t o o postpaga m e n t o , posson o proce d e r e , nel rispet to di quanto previst o dall’articolo 57, solo nel caso in cui sia stata effet t u a t a la verifica com u n al e o, in manca n z a, nel caso in cui abbiano pres e n t a t o al com u n e una dichiarazion e attesta n t e di non ricader e in alcuna delle fattisp e cie di inco m p a ti bilità. Art. 53 bis - Inco m p a ti bilità assoluta (9 6 ) 1. Ricadon o nelle fattisp e ci e di inco m p a ti bilità assoluta: a) gli impianti che all’intern o dei centri abitati sono ubicati in zone pedo nali o zone a traffico limitato in modo per m a n e n t e; b) gli impian ti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’intern o di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di impianto in aree monta n e . 2. Gli impianti che ricadono nelle fattisp e ci e di inco m p a ti bilità assoluta non sono susce t ti bili di adegu a m e n t o e il comu n e revoca l’autorizza zion e. Art. 53 ter - Inco m p a ti bilità relativa (9 7 ) 1. Ricadon o nella fattisp e ci e di inco m p a tibilità relativa: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il riforni m e n t o avvien e sulla sede stradale, sia all’intern o che al di fuori dei centri abitati; b) gli impian ti posti in corrispo n d e n z a di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stess e con acces si su più strad e pubblich e, al di fuori dei centri abitati; c) gli impian ti che, ai sensi del decre to legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distan za non regola m e n t a r e da incroci o accessi di rilevan t e importa n z a per i quali non sia possibile l’adeg ua m e n t o ai fini viabili a causa di costru zioni esiste n ti o impedi m e n t i naturali. 2. Gli impianti che ricadono nelle fattisp e ci e di Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 22 inco m p a ti bilità di cui al com m a 1, letter e a) e b), posson o per m a n e r e nel sito originario qualora susce t ti bili di adegu a m e n t o . L’adeg u a m e n t o avvien e nei ter mini e con le modalità stabiliti dal com u n e . 3. Gli impian ti che ricadono nelle fattisp e ci e di inco m p a ti bilità di cui al com m a 1, lettera c), posson o per m a n e r e nel sito originario purch é sussista una delle segu e n ti condizioni: a) l’impiant o sia localizzato in strad e a senso unico di marcia; b) l’impiant o sia localizzato in strad e a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale. 4. In caso di manca n z a delle condizioni di cui ai com m i 2 e 3 il com u n e revoca l’autorizza zio n e . Art. 54 - Nuovi impian ti (9 8 ) 1. I nuovi impian ti eroga no benzina e gasolio e alme no un prodott o a scelta tra meta n o, GPL, idroge n o o relative miscele, a condizion e che tale ultimo obbligo non comp orti ostacoli tecnici o oneri econo m ici eccessivi e non proporzio nati alle finalità dell’obbligo. 2. I nuovi impianti sono dotati di: a) dispositivi self- service pre- paga m e n t o; b) capacità di com pr e s sio n e adegu a ta al nu m e r o di erogatori installati e com u n q u e non inferiore a 350 mc/h per un erogator e doppio, qualora nell’impian to venga erogato il meta n o; c) impianto fotovoltaico o siste m a di coge n e r a zio n e a gas (GPL o meta n o) ad alto rendi m e n t o di pote n z a installata mini m a pari a 12 chilowat t; d) Abrogata. (2 1 6 ) e) pensiline di copert u ra delle aree di riforni m e n t o; f) servizi igienici per gli uten ti anche diversa m e n t e abili; g) prese n z a di aree di sosta per autoveicoli qualora l’impianto è dotato di attività e servizi integra tivi; h) recu p er o delle acqu e di prima pioggia. 3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodot ti per il riforni m e n t o dell'im pian t o è effett u a t o fuori dalla sede stradale. 4. I nuovi impianti aventi superficie com pl e s siva superiore a 3.500 metri quadrati realizza no impian ti igienico- sanitari destinati ad accoglier e i residui organici e le acqu e chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocarava n ", con le caratt eris tic h e di cui all'articolo 378 del decre to del Preside n t e della Repu b blica 16 dice m b r e 1992, n. 495 (Regola m e n t o di esecu zio n e e di attuazio n e del nuovo Codice della strada). 5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispet to delle disposizioni in mat eria di tutela ambien t al e, di sicurez z a stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurez z a antince n d io e in mat eria urbanistica. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anch e degli spazi destinati alla sosta. 7. Per l'istallazion e e l'eser cizio di nuovi impianti si osserva n o unica m e n t e le distan z e previst e dalle disposizioni a tutela della sicure z z a stradale, della salute, della pubblica incolu mi tà e di sicure z z a antinc e n dio. Art. 54 bis - Impian ti senza gest ore (9 9 ) 1. Nelle aree monta n e di cui all’articolo 50, com m a 1, lettera h bis), e insulari, caren ti del servizio di distribu zio n e di carbura n ti posson o esser e installati anche nuovi impianti dotati esclusiva m e n t e di appare cc hia t ur e self- service prepaga m e n t o senza la pres e n z a del gestore, a condizion e che ne sia garantita un’ade g u a t a sorve glianz a secon d o le modalità stabilite dal com u n e . (2 1 7 ) 2. Gli impian ti funziona n ti con la pres e n z a del gestor e già localizzati negli ambiti territoriali di cui al com m a 1, posso no proseg uir e l'attività esclusiva m e n t e con le apparec c hiat u r e self- service pre- paga m e n t o , previa com u nica zion e nei ter mini e con le modalità stabilite dal com u n e. 3. Negli ambiti territoriali di cui al com m a 1, posson o esser e localizzati impianti senza la pres e n z a del gestor e conne s si agli em pori polifun zion ali. 4. Gli impian ti di cui al pres e n t e articolo posson o esser e installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 54. Art. 55 - Autorizza zion e all'installazion e e all'eserci zio di impianti (3 9 ) 1. L'installazion e e l'eser cizio di nuovi impianti sono sogg et t e ad auto rizzazion e comu n e comp e t e n t e per territo rio. rilascia t a dal 1 bis. Abrogato. (1 0 0 ) 1 ter. Abrogato. (1 0 0 ) 2. Abrogato. (1 0 0 ) 3. L'auto rizz azion e di cui al comm a 1 contie n e il ter min e entro il quale l'impian t o è posto in eser cizio o sono utilizzat e le denu n ci a di inizio attività parti modificat e sogge t t e ad autorizzazion e. Art. 56 - Attività e servizi integrativi (1 0 1 ) 1. I nuovi impianti e gli impianti esiste n ti posso no dotarsi di dispositivi self- service post- paga m e n t o . 2. Nei nuovi impianti e negli impian ti esiste n ti può esser e esercitata: a) l’attività di vendita al dettaglio previo posses s o del relativo titolo abilitativo.; (2 1 8 ) b) l'attività di som mi nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e in deroga a quanto previsto all'articolo 42 bis, previa SCIA da prese n t ar e al SUAP comp e t e n t e per territorio; c) l'attività di vendita della sta m p a quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da prese n t ar e al SUAP comp e t e n t e per territorio; Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 23 d) l’attività di vendita di tabacc hi, lotterie e altre attività similari nel rispett o della norm a tiva vigent e; e) la vendita di ogni altro ben e e servizio, nel rispet to della vigen t e norm ativa relativa al ben e e al servizio posto in vendita. 3. I titoli abilitativi per le attività di cui al com m a 2, letter e b) e c), non posson o esser e cedu ti separata m e n t e dalla titolarità dell’autoriz za zio n e per l’attività di installazion e ed esercizio di impianti. 4. I nuovi impianti e gli impian ti esiste n ti posson o offrire servizi integrativi all'auto m o b ile e all'auto m o bilista, quali officina mecca nica, elettra u t o, gom m i s t a, lavaggio, servizi di lubrificazion e, servizi infor ma tivi di intere s s e gen erale e turistico, aree attre z z a t e per cam p e r, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotoco pi e, punto telefo nico pubblico, banco m a t . Art. 57 - Modifich e degli impianti 1. Costituisc e modifica all'impia n t o: a) la variazion e della tipologia e del num e r o dei carb u r a n t i erog a ti; b) la conte m p o r a n e a sostituzion e delle colonnin e e dei serb a t oi con variazion e del num e r o delle prime e della capa cit à delle secon d e ; c) la sostituzion e di distrib u t o ri a semplice o doppia erog azion e con altri rispet tiva m e n t e ad erog azion e doppia o multipla per prodot ti già erog a ti; d) la sostituzion e di uno o più serb a t oi o cambio di destin azion e dei serb a t o ti o delle colonnin e per prodot ti già erog a ti; e) la variazion e del num e r o o della capa cit à di stocc a g gio dei serb a t oi; f) l'inst allazion e di dispositivi self- service postpag a m e n t o; g) l'inst allazion e di dispositivi self- service prepag a m e n t o; h) la variazion e dello stocca g gio degli olii lubrifica n ti; i) la variazion e dello stocc a g gio degli olii esau s ti, del gasolio per uso riscald a m e n t o dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destin a ti alla vendita al pubblico; j) la trasfor m a zio n e delle modalità di riforni m e n t o del meta n o. 2. Le modifich e degli impianti di distribu zion e dei carbura n ti sono sogg et t e a SCIA da pres e n t a r e al SUAP com p e t e n t e per territorio e all'ufficio com p e t e n t e dell'age n zia delle dogan e. (4 3 ) 3. Sono sogge t t e ad autorizzazion e, da rilascia r si secon d o qua n to stabilito all' articolo 55 le segu e n ti modifich e: a) l'aggiu n t a di altri carb u r a n t i in impianti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 esiste n ti; b) la ristru t t u r a zio n e totale di un impian to sulla stes s a area, da inten d e r si come il mut a m e n t o conte m p o r a n e o di tutte le parti costitu tive dello stes so. Art. 58 - Collaudo 1. I nuovi impian ti e le parti modificat e per le quali è richies t a l'autorizzazion e non posson o esse r e posti in esercizio prim a dell'effett u a zio n e del collaudo richiest o dall'inte r e s s a t o al comu n e dove ha sede l'impian t o. 2. Il comu n e, per l'esple t a m e n t o del collau do, nomin a una com mission e della quale fanno part e un rap p r e s e n t a n t e del comu n e con funzioni di presid e n t e , un rapp r e s e n t a n t e del Coma n d o provinciale dei vigili del fuoco, un rapp r e s e n t a n t e dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogan e, un rap p r e s e n t a n t e dell'Age nzia region al e per la prot ezion e ambie n t al e della Tosca n a (ARPAT) e un rap p r e s e n t a n t e dell'Aziend a unità sanita ri a locale (Aziend a USL), comp e t e n ti per territo rio. 3. Il collaud o è effettu a t o entro sess a n t a giorni dal ricevime n t o, da part e del comu n e, della richiest a dell'inte r e s s a t o . 4. In atte s a del collau do e su richies t a del titolar e è autorizza t o l'eser cizio provvisorio, previa pres e n t a zio n e al comu n e di idone a docu m e n t a zio n e att es t a n t e la confor mit à dei lavori ai proge t ti e alle rispet tive nor m e che li disciplina n o. Entro e non oltre sessa n t a giorni dalla data dell'au to rizz azion e all'es e r cizio provvisorio il comu n e è tenu to ad effettu a r e il collaudo. 5. Gli oneri relativi al collaudo sono dete r mi n a t i dal comu n e e sono a carico del richied e n t e . 6. Il collau do è comu n q u e effettu a t o quindici anni dalla prec e d e n t e verifica. ogni 7. Il collaudo non è previsto per la realizzazio n e delle modifich e di cui all’articolo 57, com m a 1, sogg et t e a segnalazion e certificata di inizio attività; (1 3 9 ) in tali casi la regolarità dell’interv e n t o è attesta ta da perizia giurata che il titolare tras m e t t e al com u n e e all’ufficio com p e t e n t e dell’ Agen zia delle dogan e. (4 4 ) Art. 59 - Localizza zion e degli impianti (1 0 2 ) 1. Gli impian ti di distribu zio n e di carbura n ti posso no esser e realizzati in tutto il territorio com u n al e ad ecce zio n e dei centri storici. 2. Il com u n e individua nel proprio regola m e n t o urbanistico o con apposita variant e agli stru m e n t i urbanistici i criteri, requisiti e caratt eris tic h e delle aree ai sensi dell’articolo 2, com m i 1 e 2, del decre to legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazion e del siste m a di distribu zion e dei carbura n ti, a nor ma dell’articolo 4, com m a 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 3. Qualora il comu n e inten da riservar e aree pubblich e all’installazion e ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro asseg n a zio n e e provv e d e previa pubblicazion e di bandi di gara. In Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 24 tal caso la priorità per l’asseg n a zio n e è riconos ciu t a ai gestori di impian ti inco m p a tibili ed ai consorzi di gestori di impianti. Art. 60 - Regola m e n t o regionale (1 0 3 ) (1 2 5 ) 1. Con il regola m e n t o regionale di cui all’articolo 3 è definito il conte n u t o delle doma n d e di autorizza zio n e e delle dichiarazioni di inizio di attività di cui al pres e n t e capo. Sezion e II - Impia n ti ad uso privato e per nat a n ti Art. 61 - Impian ti e cont e ni t ori- distribu t ori mobili ad uso privato e impianti per natan ti 1. L’autoriz za zion e per l’installazion e e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal com u n e in confor mit à a quanto previsto all’articolo 55 . (1 0 4 ) 2. L'auto rizz azion e è rilascia t a per il rifornim e n t o diretto ed esclusivo degli auto m e zzi indicati dal richie d e n t e . E' vietat a la cession e di carb u r a n t e e degli altri prodot ti a sogge t ti diversi dal titolare dell'au to rizz azio n e, dalle impre s e consorziat e o associat e o dalle societ à controllat e come indicato all' articolo 50 , comm a 1, lette r a g), sia a titolo onero so che grat uito. 3. L'attivazio n e di conte ni tori- distribu tori mobili ad uso privato di cui all'articolo 50, com m a 1, lettera h), è sogge t t a a SCIA da prese n t a r e al SUAP comp e t e n t e per territorio; il titolare dell'attività, conte s t u al m e n t e alla SCIA, è tenu to ad attes tar e il rispett o delle nor m e in mat eria di sicure z z a e prev e n zio n e incen di. (4 5 ) 3 bis. L’attivazion e di conte ni tori distribu torimobili ad uso privato di cui all’articolo 50, com m a 1, lettera h), all’inter no di attività agricole ed agro m e c c a nic h e , è sogge t t a a previa com u nica zio n e al com u n e comp e t e n t e per territorio, da effett u a r e alme no dieci giorni prima dell’attivazio n e; il titolare dell’attività, nella com u nica zio n e , è tenut o ad attestar e il rispet to delle nor m e in materia di sicure z z a, ai sensi di quanto previst o dall’articolo 13 ter del decret o legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in mat eria di sogg et ti ed attività , integrità azien dale e sem plificazio n e am mi nist rativa in agricoltura a nor ma dell’articolo1, com m a 2, letter e d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), com e modificato dal decre to legislativo 27 mag gio 2005, n. 101. (4 6 ) 4. L'auto rizz azion e per l'installazion e e l'ese r cizio di impian ti per il riforni m e n t o di nat an ti è rilascia t a dal comu n e nel quale ha sede l'impian t o, nel rispet t o della disciplin a applica bile agli impian ti strad ali di distrib uzio n e di carb u r a n ti. 5. Gli impian ti per il riforni m e n t o di natan ti sono adibiti all’esclusivo riforni m e n t o degli stessi e posson o derogar e alle caratt eris tich e tipologich e di cui all’articolo 54 . (1 0 4 ) Art. 62 - Prelievo di carbura n ti in recipie n ti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 25 presso gli impian ti stradali trami t e television e 1. Il prelievo di carb u r a n ti in recipien ti press o gli impianti strad ali da part e di oper a t o ri econo mici o altri utenti che hann o la neces sit à di rifornir e i prop ri mezzi dirett a m e n t e sul posto di lavoro, per quan ti t a tivi supe rio ri a 100 e inferiori a 1000 litri, è sogge t t o a comu nic azio n e al comu n e comp e t e n t e per territo rio. I recipie n ti per il prelievo di carb u r a n t i devono esse r e confor mi alle presc rizioni tecnic h e in mate ri a. 1. In caso di vendita tramit e television e l'emitt e n t e televisiva deve accertar e, prima della mes sa in onda, l’avven u t a prese n t a zio n e della segnalazion e certificata di inizio attività (1 3 9 ) di cui all’articolo 63. (4 9 ) 2. Il titolar e dell'au to rizz azio n e o il gesto r e rifornisco n o i sogge t ti muniti di comu nic azio n e. Cap o VIII - For m e sp e c i a l i di co m m e r c i o al de t t a g l i o Art. 63 - Esercizio dell'attività (4 7 ) 1. L’esercizio dell'attività di com m e r cio al dettaglio di cui al pres e n t e capo è sogge t t o a SCIA, da pres e n t ar e al SUAP com p e t e n t e per territorio. Art. 64 - Spacci interni 1. L'attività di comm e r cio al dett a glio di prodotti a favore di dipen d e n ti da enti o impr e s e , pubblici o privati, di militari, di soci di coope r a t iv e di consu m o , di ade r e n ti a circoli privati, nonch é la vendit a nelle scuole e negli osped ali esclusiva m e n t e a favore di coloro che han no titolo ad acced e rvi deve esse r e svolta in locali non aper ti al pubblico e che non abbian o acces so dalla pubblica via. Art. 65 - Distribu t ori auto m a t ici 1. All'attività di com m e r cio al detta glio media n t e distrib u t o ri auto m a tici effettu a t a in modo non esclusivo si applica l' articolo 63 . 2. L'attività di comm e r cio al dett a glio media n t e distrib u t o ri auto m a tici effettu a t a in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è sogg e t t a alle disposizioni conce r n e n t i l'ape r t u r a di un esercizio di vendit a. 3. E' vietat a la vendita media n t e distrib u t o ri auto m a ti ci di bevan d e alcolich e di qualsiasi grad azion e. Art. 66 - Vendi ta per corrispo n d e n z a , tra mi t e television e o altri siste m i di com u ni ca zio n e 1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispon d e n z a , tra mit e television e o altri siste mi di com u nica zio n e , la SCIA è prese n t a t a al SUAP comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e avviare l’attività. (4 8 ) 2. E' vietato l'invio di prodo tti al consu m a t o r e , se non a seguito di specifica richiest a, salvo che si tratti di cam pioni o di omag gi senza spese o vincoli per il consu m a t o r e . 3. Sono vietat e le oper a zioni di vendita all'ast a realizzat e per mezzo della television e o di altri siste mi di comu nic azio n e . Art. 67 - Nor m e speciali per la vendit a Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 2. Dura n t e la tras mis sion e devono esse r e indicati il nome e la deno min a zio n e o la ragion e sociale e la sede del venditor e, il nume r o di iscrizione al regist r o delle impr e s e ed il num e r o della partit a IVA. Art. 68 - Vendit e effet t u a t e presso il domicilio dei consu m a t o ri 1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al detta glio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consu m a t o ri la SCIA è prese n t a t a al SUAP comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e avviare l’attività. (5 0 ) 2. Dura n t e le oper a zioni di vendita e di raccolta di ordina tivi di acquisto l'eser c e n t e deve espor r e in modo ben visibile un tesse ri n o di riconos ci m e n t o. 3. Il tess e ri no di cui al com m a 2 deve esse r e num e r a t o e deve conte n e r e : a) le gene r a lit à e la fotogr afia dell'es e r c e n t e ; b) l'indicazion e a stam p a della sede e dei prodot ti ogget t o dell'at tività dell'imp r e s a , nonch é del nom e del respo n s a b ile dell'imp r e s a stess a; c) la firma del respo n s a b ile dell'imp r e s a . 4. Le disposizioni di cui al pres e n t e articolo si applica no anch e all'attività di som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e svolta al domicilio del consu m a t o r e . Art. 69 - Person e incaricat e 1. L'attività di cui all' articolo 68 , com m a 1, può esse r e svolta anch e media n t e perso n e incaric a t e in poss es s o dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14. 2. L'eserc e n t e com u nica l’elenco delle person e incaricate all’autorità di pubblica sicure z z a del luogo nel quale inten d e avviare l’attività e rispon d e agli effet ti civili dell’attività delle med e si m e . (1 8 1 ) 3. L'ese r c e n t e rilascia alle perso n e incaric a t e un tess e ri n o di riconos ci m e n t o , che deve ritira r e non app e n a le stess e perd a n o i requisiti di cui all' articolo 13 4. Il tess e ri no di cui al com m a 3 deve esse r e num e r a t o e deve conte n e r e : a) le gene r a lit à e la fotogr afia dell'inca ric a t o; b) l'indicazion e a stam p a della sede e dei prodot ti ogget t o dell'at tività dell'imp r e s a , nonch é del nom e del respo n s a b ile dell'imp r e s a stess a; c) la firma del respo n s a b ile dell'imp r e s a . 5. Il tess e ri no di cui al com m a 3 deve esse r e espos to in modo ben visibile dura n t e le oper a zioni di vendita e di raccolta degli ordin ativi di acquisto. 6. Le disposizioni di cui al pres e n t e articolo si applica no anch e all'attività di som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e svolta al domicilio del Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 consu m a t o r e . Cap o IX - Sos p e n s i o n e vol o n t a r i a , vari a z i o n i , su b i n g r e s s o e ce s s a z i o n e Art. 70 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività di com m e r ci o in sede fissa, di vendita della sta m p a quotidiana e periodica e di som mi ni s t ra zi o n e di alime n ti e bevan d e 1. L'attività di com m e r cio in sede fissa, di vendit a della stam p a quotidia n a e periodica e di sommi nis t r a zio n e di alimen ti e beva n d e può esse r e sospe s a per un periodo massim o di dodici mesi consec u tivi. 2. Qualor a l'attività di cui al comm a 1 sia esercit a t a in form a di impre s a individu ale, il termi n e di cui al com m a 1 non si applica nei casi di sospe n si o n e per: a) malat ti a certificat a al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospe n sio n e; b) gravida nz a e pue r p e r io certificati al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospe n si o n e; c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/19 9 2 e dall' articolo 42 del decr e t o legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in mat e ri a di tutela e soste g n o della mat e r ni t à e della pate r nit à, a norm a dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ) da ultimo modificato dall' articolo 3, com m a 106 della legge 24 dicem b r e 2003, n.350 . 3. Nell'ipot e si di cui al com m a 2, lette r a b), l'attività può esse r e sospe s a per un periodo massim o cumul a tivo di quindici mesi. Art. 71 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività di com m e r c i o su aree pubblic h e 1. L'attività di com m e r cio su aree pubblich e medi an t e poste g gio può esse r e sosp es a per un periodo comples siva m e n t e non supe rior e a quat t r o mesi in ciasc u n anno solar e. 2. Qualor a l'attività di com m e r cio su aree pubblich e sia esercit a t a in forma di impre s a individu al e, il termin e di cui al comm a 1 non si applica nei casi di sospe n sio n e per: a) malat ti a certificat a al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospe n sio n e; b) gravida nz a e pue r p e r io certificati al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospe n si o n e; c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/19 9 2 e dall' articolo 42 del d.l. 151/20 0 1 . 3. Nell'ipot e si di cui al com m a 2, lette r a b), l'attività può esse r e sospe s a per massim o cumul a tivo di quindici mesi. un periodo 3 bis. Le disposizioni di cui al com m a 2 si applicano anche alle società di person e qualora le cause di sospe n sio n e riguardino tutti i soci. (5 1 ) Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 26 Art. 72 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività di distribu zio n e dei carbura n ti 1. L'attività di distrib uzio n e dei carb u r a n ti può esse r e sospe s a per un periodo massim o di centot t a n t a giorni, previa comu nic a zion e al comu n e comp e t e n t e per territo rio. 2. Il comu n e, su motivat a richies t a del titolar e dell'au to rizz azio n e, può auto rizza r e la sospe n sio n e dell'attività dell'impi a n t o per un ulterior e periodo di centot t a n t a giorni. Tale ter mi n e può esser e proroga to in caso di compro va t a neces sità, con motivat a istanza prese n t a t a prima della scad en z a del ter min e me d e si m o . (1 8 2 ) 3. Qualor a l'attività di distrib uzion e dei carb u r a n t i sia eser cit a t a in forma di impr e s a individu ale, il termi n e di cui ai com m a 1 non si applica nei casi di sosp e n sio n e per: a) malattia certificat a al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sosp e n sio n e ; b) gravid a n z a e puer p e ri o certificati al comu n e entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sosp e n sio n e; c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1 9 9 2 e dall' articolo 42 del d.l. 151/20 0 1 . 4. Nell'ipote si di cui al comm a 3, lette r a b), l'attività può esse r e sospe s a per un periodo massi mo cum ula tivo di quindici mesi. Art. 73 - Variazioni del legale rappr es e n t a n t e o della deno m i n a zi o n e o ragion e sociale (5 2 ) 1. Le variazioni del legale rappr es e n t a n t e e della deno mi n a zio n e o ragion e sociale di un’attività com m e r ciale, la variazion e del sogge t t o in posses s o dei requisiti profession ali (1 8 3 ) e le trasfor m a zio ni societari e non conse g u e n t i ad atti di trasferi m e n t o di attività per atto tra vivi o a causa di mort e, sono sogge t t e a com u ni ca zion e al com u n e da effett u a r e entro sessan t a giorni dalla variazion e e non implicano il rilascio di una nuova autorizza zion e né la pres e n t a zi o n e di una nuova segnalazion e certificata di inizio attività. (1 3 9 ) Art. 74 - Subi n gr e s s o 1. Il trasfe ri m e n t o della gestion e o della prop rie t à dell'azien d a o di un ramo di aziend a, per atto tra vivi o per caus a di mort e, compo r t a il trasfe ri m e n t o al sube n t r a n t e della titolarit à del titolo abilitativo all'es e r cizio dell'at tività comm e r ci al e. 2. Il subing r e s s o è sogge t t o a comu nic a zion e effett u a t a dal sube n t r a n t e al comu n e comp e t e n t e per territo rio, salvo qua nt o previsto all' articolo 77. 3. Il suben tr a n t e deve dichiarare il trasferi m e n t o dell’attività, esser e in posse s s o dei requisiti di cui all’articolo 13 e, ove richies ti, di quelli di cui all’articolo 14 ed impe g n a r si al mant e ni m e n t o dei livelli occupa zion ali ed al rispet t o dei contratti collettivi di lavoro e dei contrat ti integrativi siglati dalle organiz za zio ni sindacali mag gior m e n t e rappres e n t a ti v e . (5 3 ) Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 4. La comu nic a zion e di subin g r e s s o è effett u a t a , secon d o modalit à stabilit e dal comu n e prima dell’effet tivo avvio dell’attività da parte del sube n t r a n t e e comu n q u e: (1 8 4 ) a) entro sess a n t a giorni dalla data dell'at to di trasfe ri m e n t o della gestion e o della titolarit à dell'es e r cizio; b) entro un anno dalla mort e del titolar e. 5. In caso di subin g r e s s o per caus a di mort e, la comu nic azio n e è effett u a t a dall'er e d e o dagli eredi che abbia no nomina t o, con la mag gio r a n z a indicat a dall'ar ticolo 1105 del codice civile, un solo rapp r e s e n t a n t e per tutti i rappo r ti giuridici con i terzi, ovvero abbia no costituito una societ à. 6. Nei casi di cui al com m a 5, qualor a si tratti di attività relative al setto r e merc e ologico alime n t a r e o alla som minist r a zio n e di alime n ti e bevan d e , fermo rest a n d o il posse s s o dei requisiti di cui all' articolo 13 , il sube n t r a n t e ha facoltà di contin u a r e a titolo provvisorio l'attività. Qualor a entro un anno dalla data di deces s o del dant e caus a il sube n t r a n t e non dimost ri il posses s o dei requisiti di cui all' articolo 14 , salvo prorog a in comp r ov a ti casi di forza mag gio r e , il titolo abilitativo deca d e . Art. 75 - Affida m e n t o di reparto (5 4 ) 1. La gestion e di uno o più reparti di un esercizio com m e r ciale può esser e affidata, per un periodo di tem p o conve n u t o , ad un sogg e t t o in posses s o dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dando n e com u nica zio n e al com u n e . 2. Il gestore è tenut o al mant e ni m e n t o dei livelli occupa zio nali relativi al reparto di cui ha assunt o la gestion e ed al rispet to dei contratti collettivi di lavoro e dei contrat ti integra tivi siglati dalle organiz za zio ni sindacali maggior m e n t e rappres e n t a ti v e . 3. Il dant e causa, qualora non abbia provve d u t o alla comu ni ca zion e di cui al com m a 1, rispon d e in proprio dell’attività esercitata dal gestor e. 4. Il reparto affidato in gestion e deve prese n t ar e un collega m e n t o strutt ur ale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un acces so autono m o . Art. 76 - Disposizioni speciali per il subin gr e s s o nell'attività di vendi ta della sta m p a quotidiana e periodica nei punti vendi ta non esclusivi 1. La titolarit à dell'au t o rizz azio n e alla vendit a della stam p a quotidia n a e periodic a in un punto vendit a non esclusivo può esse r e trasfe rit a solo congiu n t a m e n t e alla titolarit à del titolo abilitativo all'ese r cizio dell'at tività princip al e. 2. La gestion e del ramo d'azie n d a relativo alla vendit a della sta m p a quotidia n a e periodic a in un punto vendit a non esclusivo può esse r e trasfe rit a indipe n d e n t e m e n t e dal trasfe ri m e n t o del ramo d'azie n d a relativo all'attività princip ale. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 27 Art. 77 - Disposizioni speciali per il subin gr e s s o nell'attività di com m e r ci o su aree pubblic h e (5 5 ) 1. Il sube n t ra n t e nel titolo abilitativo all’esercizio del com m e r cio su aree pubblich e acquisisc e le prese n z e già mat urat e dal med e si m o titolo e quest e non posso no esser e cum ula t e a quelle relative ad altri titoli abilitativi. 2. Il subin gr e s s o in un'autorizz a zio n e e conce s sio n e di poste g gio riservato ai sensi dell'articolo 38, com m a 1, è possibile solo a favore di altro sogge t t o portator e di handicap. 2 bis. Entro sessan t a giorni dalla com u nica zio n e di subin gr e s s o di cui all’articolo 74, il comu n e provv e d e alla verifica della regolarità contribu tiva del cede n t e e del sube n tr a n t e . Per quanto concer n e i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 nove m b r e 2011, n. 63 (Disposizioni in mat eria di outlet ed obbligo di regolarità contrib u tiva nel settore del com m e r cio sulle aree pubblich e. Modifich e alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Com m e r cio. Testo unico in mat eria di com m e r cio in sede fissa, su aree pubblich e, som mi nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e , vendita di sta m p a quotidiana e periodica e distribu zion e di carbura n ti”), nel caso di subin gr e s s o per scade n z a del contratto di affitto o per risoluzion e o rescission e del contrat to, la verifica da parte del com u n e è limitata al solo suben tr a n t e. (1 4 4 ) 2 ter. Per i sogg e t ti non ancora iscritti al registro delle impres e alla data del subin gr e s s o nel titolo abilitativo o per i quali, alla me d e si m a data, non sia scadu to il ter mi n e per il primo versa m e n t o contribu tivo, la verifica di cui al com m a 2 bis è effett u a t a decorsi centot t a n t a giorni dalla data di iscrizione al med e si m o registro e com u n q u e entro i sessa nt a giorni succes sivi. (1 3 8 ) 2 quat e r. Il com u n e effett u a le verifiche di cui al prese n t e articolo sulla base degli ele m e n t i indisp e n s a bili per il reperi m e n t o delle infor ma zio ni o dei dati richies ti forniti dall’impr e s a ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/20 0 0 . (1 8 5 ) Art. 78 - Disposizioni speciali per il subin gr e s s o nell'attività di distribu zio n e di carbura n ti 1. Il subin g r e s s o nella titolarit à di un impian t o di distrib uzio n e di carb u r a n t i è comu nic a t o dal suben t r a n t e all'ufficio comp et e n t e dell'Agenzia delle Doga n e. Art. 79 - Cessazion e dell'attività (1 0 5 ) 1. Fatto salvo quanto previs to al com m a 2, la cessa zion e di una delle attività disciplinat e dal prese n t e titolo è sogg e t t a a com u nica zio n e al com u n e , da effett u a r si entro sessa n ta giorni dalla cessa zion e definitiva. (1 8 6 ) 2. La cessa zio n e dell’attività di distribu zio n e di Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 carbura n ti è sogge t t a a comu nica zio n e al comu n e , da effett u a rsi entro quindici giorni dalla cessa zion e. Cap o X - Orari de ll e at t i v i t à co m m e r c i a l i Art. 80 - Orari degli esercizi di com m e r ci o al det ta glio in sede fissa (1 4 1 ) (1 9 7 ) 1. Gli esercizi di com m e r cio al dettaglio in sede fissa posson o restar e aperti al pubblico fino a un massi m o di tredici ore giornaliere. Il com u n e può limitare l’esercizio dell’attività in orario nottur n o per ragioni di prevale n t e interes s e pubblico. 2. Previa concer ta zion e con le organiz za zio ni di categoria delle impres e del com m e r cio, dei lavoratori dipen d e n t i, delle associazioni dei consu m a t o ri e delle altre parti sociali inter es s a t e individuat e dal com u n e , mag gior m e n t e rappre s e n t a ti v e, il com u n e può conse n tir e agli esercizi di derogare al limite di tredici ore giornaliere di cui al com m a 1, tene n d o conto di quanto previst o dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tem p o e dello spazio urbano e pianificazion e degli orari della città). 3. Per garantire idonei livelli di servizio nei periodi di minor e e in quelli di maggiore afflusso dell’ute n z a, il com u n e può stabilire progra m m i di apert ura obbligatoria per turno. 4. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa, salvo quanto previsto ai com mi 5, 6, 8 e 9, osserva no la chius ura dom e ni cale e festiva. 5. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa posso no derogare all'obbligo di chius ura dome ni cale e festiva di cui al com m a 4, nelle dome ni c h e e festività del mes e di dice m b r e . 6. Previa concer ta zion e con le organizz a zioni e associazioni di cui al com m a 2, il com u n e può conse n tire l'apertu ra dom e nicale e festiva degli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa in deroga a quanto previsto al com m a 4, coordina n d o si con i com u ni vicini e nel rispet to della l.r. 38/19 9 8 . 7. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa osserva no la chius ura nelle festività del: 1° gen naio, Pasqua, lunedì dell'Ang elo, 25 aprile, 1° mag gio, 15 agosto, 25 e 26 dice m b r e . 8. Previa concer ta zion e con le organizz a zioni e le associazioni di cui al com m a 2, il com u n e , per com pro va t e nece s sità tecnich e, per rilevanti esige n z e di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può conse n tir e l'apert ura degli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa nelle festività di cui al com m a 7. 9. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa del settor e alime n t a r e devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consec u ti v e. Art. 81 - Orari degli esercizi di som m i ni s t ra zio n e di alime n ti e bevan d e (5 6 ) 1. Gli esercizi di som m i ni s tra zio n e di alime n ti e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 28 bevan d e deter mi n a n o gli orari di apertura e chiusur a al pubblico entro limiti che il com u n e stabilisce previa concerta zio n e con le organiz za zio ni impre n dit oriali del com m e r cio e del turis m o, le organiz za zio ni sindacali dei lavoratori del settor e e le associazioni dei consu m a t o ri, maggior m e n t e rappre s e n t a tiv e. (1 4 2 ) (1 9 8 ) 2. Abrogato. (1 4 3 ) 3. Previa concerta zio n e con le organiz za zio ni e associazioni di cui al com m a 1, sia nei periodi di minor e che in quelli di maggiore affluss o turistico o in occasion e di eventi e manife s ta zio ni di particolare rilevanz a, il com u n e , al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire progra m m i di apertur a obbligatoria per turno, da rend er e noti al pubblico ai sensi dell’articolo 85, com m a 1. 4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, com m a 1, lettera a), osserva no l’orario dell’attività prevale n t e . 5. L’attività di som m i nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/20 0 1 si svolge nel rispet t o degli orari stabiliti dal com u n e ai sensi del pres e n t e articolo. Art. 82 - Orari per l'attività di vendit a della sta m p a quotidiana e periodica 1. Previa conce r t a zio n e con le associazioni degli editori e dei distrib u t o ri e le orga nizzazioni sindac ali dei rivendito ri, mag gio r m e n t e rapp r e s e n t a t iv e, il comu n e definisc e gli orari per l'attività di vendit a per i punti di vendit a esclusivi di quotidia ni e periodici. 2. I punti vendit a non esclusivi di quotidia ni e periodici osse rv a n o l'ora rio previsto per l'attività prevale n t e , come definita dall' articolo 24 , com m a 2. Art. 83 - Orari per l'esercizio del com m e r c i o su aree pubblich e 1. Previa conce r t a zio n e con le orga nizz azioni impre n d it o ri ali del com m e r cio, le orga nizz azioni sindac ali dei lavora to ri del settor e e le associazioni dei consu m a t o ri, mag gio r m e n t e rapp r e s e n t a t iv e, il comu n e definisce gli orari per l'attivit à di comm e r cio nei merc a ti, nei poste g gi fuori merc a t o, nelle fiere e per l'attività in forma itiner a n t e , coordin a n d oli con quelli di cui all' articolo 80. Art. 84 - Orario degli impianti di distribu zio n e dei carbura n t i (1 0 6 ) 1. Gli impianti di distribu zio n e carburan ti funziona n ti con la prese n z a del gestor e articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21. L’orario mini m o di apert ura è fissato in cinqua n t a d u e ore setti m a n ali. 2. E’ garantita l’apert ura obbligatoria giornaliera dell’impian t o dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Il mont e orario setti m a n al e di Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i trent a no v e ore, calcolato tene n d o conto delle possibili turnazioni, può esser e aum e n t a t o dal gestor e fino al 50 per cento. 3. Durant e l’orario di apert ura nell’impia nt o deve funzionar e alme n o un erogator e di benzina e un erogator e di gasolio in modalità servito, con l’esclusion e del collega m e n t o con l’accettat or e di bancon o t e o alme no un’appare c c hiat u ra selfservice post- paga m e n t o . (1 8 7 ) 3 bis. Durant e l’orario di apert ura dell’impiant o deve esser e garantita l’assist e n z a al riforni m e n t o diret to da parte del gestor e o dei suoi dipen d e n t i o collaboratori, qualora richies to, nonch é l’assist e n z a al riforni m e n t o a favore di person e con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Nor m e per il diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della richiest a dell’assist e n z a al riforni m e n t o diretto deve esser e pubbliciz zat a media n t e apposito cartello predis po s t o secon do le indicazioni del com u n e . (2 1 9 ) 4. L’attività di cui all’articolo 56, com m a 2, lettera a), osserva l’orario effett u a t o dall’impiant o. 5. Il gestor e com u nica l’orario di apertura dell’impian t o nei ter mi ni e con le modalità stabiliti dal com u n e . L’orario com u nica to resta valido fino a diversa com u nica zio n e da parte del gestor e. Art. 84 bis - Criteri per la fissazion e dei turni di riposo dom e ni c al e, festivo e infrase t ti m a n al e (1 0 7 ) 1. Nelle dom e nic h e, nei giorni festivi e di riposo infraset ti m a n al e il com u n e garantisc e l’apertura degli impian ti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funziona n ti nel territorio com u n al e. Nei com u ni in cui funziona n o due o tre impianti la perce n t u al e può esser e elevata, di concer to con i gestori e le associazioni di categoria, rispettiva m e n t e , al 50 e al 33 per cento. Tali perce n t u ali posso no essere garantit e anch e media n t e l’utilizzo di carbura n t e con apparecc hiat u r e “self- service” pre- paga m e n t o in impian ti funziona n ti di regola con la pres e n z a del gestor e e la scelta è com u nicat a dal gestor e nei ter mi ni e con le modalità stabiliti dal com u n e . 2. Gli impianti che effett u a n o il turno dom e ni cal e con la prese n z a del gestor e sosp e n d o n o l’attività nel primo giorno feriale succe s sivo. Ness u n recu p er o è dovuto per l’esercizio dell’attività duran t e le festività infrase t ti m a n ali. 3. Il turno di riposo infrase t ti m a n al e è effet t u a t o il sabato pom e rig gio o in un altro pom eri g gio della setti m a n a a scelta del gestor e. 4. Il gestore tras m e t t e al com u n e la richiesta relativa al turno di riposo infraset ti m a n al e in un giorno diverso dal sabato nei ter mi ni e con le modalità stabiliti dal com u n e; qualora non sono rispett a t e le perce n t u ali di cui al com m a 1, il com u n e com u ni ca al gestore motivato diniego entro trent a giorni dal ricevi m e n t o della richiesta. 5. L’attività di cui all’articolo 56, com m a 2, lettera a), osserva i turni effett u a ti dall’impian to . Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 29 Art. 84 ter - Derog h e all’orario e ai turni di riposo (1 0 8 ) 1. Sono esonera ti dal rispet to dell’orario e turni di riposo dom e nical e, festivo ed infraset ti m a n al e: a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis; b) gli impian ti dotati di appare cc hia t ur e “selfservice” pre- paga m e n t o , a condizion e che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazio n e si svolga senza la pres e n z a del gestor e; c) l’attività di erogazion e di meta no o GPL. Tale eson ero è conse n tito su richiesta del gestore che ne dà com u ni ca zion e con i ter mi ni e le modalità stabilite dal com u n e. Qualora l’erogazion e di meta n o o GPL avven g a all’intern o di un com pl e s s o di distribu zio n e com pr e n d e n t e anch e altri carbura n ti l’eson ero è conse n tit o a condizion e che il gestor e adotti gli accorgi m e n ti neces s ari al fine di separar e funzional m e n t e le attività di erogazion e dei diversi prodot ti. 2. Il com u n e , su istanza del gestor e, può conse n tire l’adozion e di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei segu e n ti casi: a) in occasion e di manife s ta zio ni che deter m i n a n o notevole afflusso di uten za motoriz za ta; b) per gli impianti localizzati su strad e a scorri m e n t o a quattro corsie con spartitraffico centrale o doppia striscia continua; c) se nel territorio com u n ale è prese n t e un unico impianto. 3. Previa concerta zio n e con le associazioni di categoria dei gestori e le organiz za zio ni di rappre s e n t a n z a dei titolari delle autorizza zioni, il com u n e , per com pro va t e neces sità tecnich e, per rilevanti esige n z e di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può conse n tir e l’adozion e di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis. 4. Il gestore può chied er e l’esen zio n e dal turno di apert ura dom e ni cale e festiva qualora l’impian to sia localizzato in zone a prevale n t e caratt er e industriale o com m e r ciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni. 5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrase t ti m a n al e, dom e ni cale e festivo sono pubblicizza ti dal gestore media nt e un apposito cartello predis po s t o secon d o le indicazioni del com u n e . Art. 84 quat e r - Ferie e servizio nott ur n o (1 0 9 ) 1. La richiesta di sosp e n sio n e dell’attività per ferie è com u nicat a dal gestor e nei ter mini e con le modalità stabiliti dal com u n e . 2. Durant e ogni periodo dell’anno il com u n e garantisc e l’apertura di un nu m e r o di impianti nella misura di cui all’articolo 84 bis, com m a 1, e a tal fine com u nica al gestor e motivato diniego entro trenta giorni dal ricevi m e n t o della richies ta di cui al com m a 1. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 3. Il servizio nottur n o si svolge dalle ore 21 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera. 4. Il gestore che inten d e effett u a r e il servizio nottur no ne dà com u nica zio n e nei ter mi ni e con le modalità stabiliti dal com u n e . Art. 85 - Pubblicità degli orari 1. Gli esercizi di com m e r cio al dettaglio in sede fissa, di som mi nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e e di vendita della sta m p a quotidiana e periodica rendo n o noto al pubblico l'orario di apert ura e chius ura e l’even t u al e giornata di riposo setti m a n al e effett u a ti, median t e cartelli ben visibili o altri mez zi idonei di infor m a zio n e. (5 7 ) 2. Gli impian ti di distrib uzion e di carb u r a n ti ren do n o noto al pubblico l'ora rio di servizio e i turni di riposo infras e t ti m a n a l e , dome nic al e e festivo medi an t e un apposito cart ello predisp o s t o secon do le indicazioni del comu n e . Art. 86 - Disposizioni speciali (1 8 8 ) 1. Le disposizioni del pres e n t e capo non si applicano alle segu e n ti attività: le riven dit e di gen eri di mono polio; le gelaterie e gastron o m i e; le rosticcerie e le pasticc erie; gli esercizi specializza ti nella vendita di bevan d e , pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinag gio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d'arte, ogget ti d'antiqu ariato, sta m p e, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previst e nel prese n t e com m a siano svolte in maniera esclusiva o prevale n t e. 2. Le disposizioni di cui al com m a 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elenca ti, che costituisco n o la prevale n z a dei prodotti vend u ti. 3. La prevale n z a di un’attività di vendita è deter m i n a t a in base al volu m e di affari. Si ha prevale n z a quand o il fatturato della vendita delle merci che connota n o la specializza zio n e supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio. 4. Ai fini del com m a 3, per il primo anno di attività si fa riferim e n t o al volu m e di affari presu n t o, sulla base di apposita dichiarazion e del titolare dell’esercizio, pres e n t a t a al comu n e entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. 5. Le disposizioni del prese n t e capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai camp e g g i, ai villaggi e ai compl e s si turistici e alberg hi eri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostra d e , nelle stazioni ferroviarie, maritti m e ed aeroport u ali, agli esercizi di vendita posti all’inter no delle stazioni di servizio autostra dali o delle sale cine m a t o g ra fic h e . 6. Gli esercizi di cui all’articolo 20 derogar e alle disposizioni dell'articolo 80. Cap o XI - Pu b b l i c i t à dei pr e z z i Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a posso no 30 Art. 87 - Pubblicità dei prezzi 1. Ogni prodot t o dirett a m e n t e espos to in vista al pubblico, ovunq u e collocato, deve indicar e in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, medi an t e l'uso di un cartello o con altre mod alità idone e allo scopo. 1 bis. Per i prodot ti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al com m a 1 è da riten ersi rispet ta t o anch e attraver so l’utilizzo, sul singolo prodott o, di un cartellino leggibile dall’intern o dell’esercizio . (1 1 0 ) 2. E' conse n ti to non appo r r e i prezzi dei prodot ti esposti in vista al pubblico solo per il tem po strett a m e n t e nece s s a ri o all'alles tim e n t o dell'es po sizion e. 3. Quand o siano esposti insiem e prodot ti identici dello stes so valore è sufficient e l'uso di un unico cart ello. Negli eser cizi di vendit a e nei repa r ti di tali eser cizi orga nizza ti con il siste m a di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indic azio n e del prezzo deve esse r e osse rv a t o in ogni caso per tutte le merci comu n q u e espost e al pubblico. 4. I prodotti sui quali il prezzo di vendit a al dett a glio si trovi già impr es s o in manie r a chiar a e con carat t e ri ben leggibili, in modo che risulti facilme n t e visibile al pubblico, sono esclusi dall'ap plic azio n e del com m a 1. 5. Per l'obbligo di indicazion e dei prezzi per unità di misur a si applica n o le vigenti disposizioni comu nit a ri e e nazion ali. 6. Per i prodot ti destin a ti alla somminist r a zio n e, l'obbligo di esposizion e dei prezzi è assolto: a) per qua n to conce r n e le beva n d e, media n t e esposizion e, all'inte r n o dell'es e r cizio, di apposit a tabella; b) per quan t o conce r n e gli alime n ti, con le stess e modalit à di cui alla lette r a a), cui si aggiu n g e , per le attività di ristor a zio n e , l'obbligo di esposizion e della tabella anch e all'est e r n o dell'es e r cizio o comu n q u e leggibile dall'est e r n o. 7. Per l'offert a dei prodot ti di cui al com m a 6, letter a b) con formule a prezzo fisso, è vietat a l'applicazion e di costi aggiun tivi per servizio e cope r t o e deve esse r e chiar a m e n t e espr e s s o il costo delle beva n d e non comp r e s e nel costo fisso. 8. Qualor a il servizio di som minist r a zio n e sia effett u a t o al tavolo, il listino dei prezzi deve esse r e posto a disposizion e dei clienti prim a dell'or din a zio n e e deve indicar e l'even t u al e compo n e n t e del servizio, con modalità tali da rend e r e il prezzo chiar a m e n t e e facilme n t e comp r e n s i bile al pubblico. 9. Negli impian ti di distribu zio n e di carbura n ti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreg giata stradale il cartello relativo esclusiva m e n t e ai prezzi praticati. (1 1 1 ) Cap o XII - Ven d i t e st r a o r d i n a r i e e pro m o z i o n a l i Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 Sezione I - Vendit e strao r di n a r i e Art. 88 - Ogget t o 1. La pres e n t e sezione disciplina le vendite strao r di n a r i e , con le quali l'ese r c e n t e dett a glia n t e offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei prop ri prodot ti. 2. Costituisco n o vendite strao r di n a ri e: a) le vendite di liquidazion e; b) le vendit e di fine stagion e. 3. Con il regola m e n t o di cui all' articolo 3 sono disciplinat e le modalit à di svolgim e n t o delle vendit e strao r di n a r i e . 1. Le merci ogget t o di vendite strao r di n a r i e devono esse r e sepa r a t e da quelle event u al m e n t e poste in vendit a alle condizioni ordin a ri e. Art. 90 - Pubblicità dei prezzi 1. Per le merci ogge t to di vendit e strao r di n a r i e devono esse r e indicati: a) il prezzo norm al e di vendit a; b) o sconto o il ribas s o espr e s s o in perc e n t u a l e; c) il prezzo effettiva m e n t e pratic a t o a seguito dello sconto o del ribas so. Art. 91 - Pubblicità delle vendit e straordi nari e 1. Le asse rzio ni pubblicit a ri e relative a vendit e strao r di n a r i e devono conte n e r e l'indicazion e del tipo e della dur at a della vendit a e degli estr e mi della comu nic azio n e di cui all' articolo 92 , com m a 2. riferim e n t o a 5. Nell'ipot e si di cui al com m a 1, lette r a d), al termi n e della vendit a di liquidazion e l'eser cizio deve esse r e imme dia t a m e n t e chiuso per il tem po neces s a ri o all'effett u a zio n e dei lavori. Art. 93 - Durata delle vendit e di liquidazio n e 1. Le vendit e di liquidazion e posson o aver e una dura t a massi m a : a) di otto settim a n e nelle ipotesi di cui all' articolo 92 , comm a 1, lette r e a) e b); b) di quat t ro settim a n e nelle ipotesi di cui all'articolo 92, comm a 1, lette r e c) e d). 1. Dura n t e il periodo in cui vengo no effett u a t e vendit e di liquidazion e è vietato introd u r r e nell'es e r cizio e nei locali di sua pertin e n z a ulterio ri merci del gene r e di quelle ogge tt o dell'at tivit à com m e r ci al e in liquidazion e. 2. Il divieto di introd u zio n e di nuove merci rigu a r d a sia le merci acquist a t e che quelle conce s s e in conto deposito. Art. 95 - Vendit e di fine stagion e (5 9 ) 1. Le vendit e di fine stagion e riguarda no i prodotti, di caratt er e stagionale o di moda, susce t ti bili di notevole depre z z a m e n t o se non vengo n o vend u ti entro un certo periodo di te m p o. 2. Con il regola m e n t o di cui all’articolo 3 la Region e individua le date di inizio e la durata delle vendit e di fine stagion e. proce d u r e Art. 92 - Vendit e di liquidazio n e 1. Le vendite di liquidazion e sono effettu a t e dall'es e r c e n t e dett a gli an t e al fine di esitar e in breve tem po tutte le prop rie merci in caso di: a) cess azion e dell'attività comm e r ci al e; b) cession e dell'azie n d a o dell'unit à locale nella quale si effett u a la vendit a di liquidazion e; c) trasfe ri m e n t o in altro locale dell'azien d a o dell'unit à locale nella quale si effett u a la vendit a di liquidazion e; d) trasfor m a zio n e o rinnovo dei locali di vendit a. 2. Le vendit e di cui al com m a 1 posso no esse r e effett u a t e in qualun q u e mom e n t o dell'an n o previa comu nic azio n e al comu n e comp e t e n t e per territo rio da effett u a r e alme no dieci giorni prima dell'inizio delle stess e. 3. Le vendite di cui al comm a 1 non posson o esse r e effettu a t e con il siste m a del pubblico incant o. 4. Nell'ipote si di cui al com m a 1, lettera a), al ter mi n e della vendita di liquidazion e l'eserc e n t e non può ripren d e r e la me d e si m a attività nello stesso locale se non decorsi centot t a n t a giorni dalla Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a data di cessazion e. (1 8 9 ) Art. 94 - Divieto di introdu zi o n e di nuov e merci duran t e le vendit e di liquidazion e Art. 89 - Offert a delle merci 2. E' vietato ogni fallimen t a r i e simili. 31 Sezione II - Vendit e prom ozion ali Art. 96 - Vendi t e pro mo zi o nali (6 0 ) 1. Le vendit e prom o zio n ali, con le quali vengo n o offerte condizioni favorevoli di acquist o dei prodot ti in vendita, sono effett u a t e dall'eserc e n t e detta gliant e per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offert e in pro mo zio n e devono esser disting uibili da quelle vend u t e alle condizioni ordinarie. 2. Le vendit e di cui al com m a 1 dei prodot ti del settore merc e olo gico non alime n t a r e di caratt er e stagionale che forma n o ogget to delle vendit e di fine stagion e di cui all’articolo 95 non posso no svolgersi nei trenta giorni prece d e n t i alle vendit e di fine stagion e. 3. Alle vendite di cui al com m a 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90. Cap o XIII - Quali fi c a z i o n e e val o r i z z a z i o n e dei luo g h i del co m m e r c i o Art. 97 - Definizioni 1. Ai fini del pres e n t e capo, si inten do n o: Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti a) per luoghi del comm e r cio, le vie, le piazze, le gallerie comm e r ci ali, i centri com m e r ci ali natu r ali, le località o le altre porzioni del territo rio comu n al e in cui le funzioni distrib u tive svolgono ruoli significativi per tradizion e, vocazion e o potenzialità di sviluppo in relazion e ai siste mi di risors e e di testimo ni a n z e dei contes ti intere s s a t i; b) per centri com m e r ci ali natu r ali, luoghi com m e r ci ali comples si e non omog e n ei, svilupp a tisi nel tem po anch e senza progr a m m a zi o n e unita ria, conce piti come spazi unici ove oper a un insiem e orga nizz at o di esercizi com m e r ci ali, esercizi di som minist r a zio n e , strut t u r e ricettive, attività artigia n ali e di servizio, aree merc a t a li ed event u al m e n t e integ r a ti da aree di sosta e di accoglie nz a e da siste mi di acce ssibilità comu ni. Art. 98 - Disposizioni speciali per la valorizza zion e di aree di particolare intere s s e del territorio com u n al e 1. Al fine di valorizza r e e tutela r e aree di particola r e inter e s s e del proprio territo rio, i comu ni posso no sottopo r r e l'attività comm e r ci al e a particola ri limitazioni e presc rizioni, anch e individu a n d o attività o merc e olo gie incom p a ti bili con le esige nz e di tutela e con la natu r a delle aree. 2. I comu ni, previa conce r t a zio n e con le parti sociali inter e s s a t e , posso no definire progr a m m i di qualificazion e della rete comm e r ci al e con particola r e rigu a r d o ai segu e n ti aspet ti: a) l'org a nizz azion e funzional e dei cent ri com m e r ci ali natu r ali sulla base dei segu e n ti req uisiti minimi: 1) associazion e delle impr e s e inter e s s a t e ; 2) definizion e e realizzazion e di attività, iniziative e funzioni coordin a t e con il metod o della gover n a n c e coope r a tiva tra pubblico e privato, anch e per il conte ni m e n t o dei prezzi; b) la realizzazion e di infrast r u t t u r e e servizi ade g u a ti alle funzioni distrib u tive e alle esige nz e dei consu m a t o ri, anch e valuta n d o gli impat ti ed i ruoli delle attività com m e r ci ali sul conte s t o socioecono mico e territo ri ale inter e s s a t o; c) lo svolgim e n t o di attività di form azion e degli oper a t o ri com m e r ci ali per accr e s c e r e la qualità dei servizi resi all'ute nz a; d) l'inte g r a zio n e dell'attività com m e r ci al e anch e con eventi di inter e s s e cultur al e e di spett a c olo; e) la promozion e della distrib uzion e com m e r ci al e delle produzioni tipiche locali; f) la crescit a delle funzioni inform a tiv e svolte dal siste m a distrib u tivo per la promozion e turistic a e cultur al e del territo rio. 3. I comu ni posso no definir e specializzazioni merc e olo gic h e inere n ti a merc a ti, fiere o singoli post eg gi, anch e finalizzat e alla valorizzazion e delle produzioni delle piccole e medie impre s e tosca n e e posso no altre sì introd u r r e limitazioni alla vendit a di particola ri prodot ti. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 32 4. I comu ni posson o prom u ov e r e accor di con gli oper a t o ri che eser cit a n o l'attività com m e r ci al e nei poste g gi dei merc a ti per la tutela attiva dei centri storici e delle are e urba n e . 5. I comu ni, previa conce r t a zio n e con le parti sociali inter e s s a t e , posson o prom u ov e r e intes e e accor di con le strut t u r e della media e gran d e distrib uzion e per realizza r e azioni ed iniziative a favore dei cent ri com m e r ci ali natu r ali e delle are e territo riali inter e s s a t e da fenom e ni di rar efazion e del servizio comm e r ci al e. Art. 99 - Valorizzazio n e dei luoghi del com m e r c io e degli esercizi storici 1. Nel PRSE sono previsti interve n ti finalizzati a valorizzar e e qualificar e le funzioni dei luoghi del comm e r cio, dei merc a ti e degli esercizi di inter e s s e storico, di tradizion e e di tipicità. 2. Nell'a m bit o degli interve n ti di cui al comm a 1, la Region e provve d e alla definizion e di albi e map p e delle attività comm e r ci ali, turistich e ed econo mic h e di specifico inter e s s e storico, di tradizion e e di tipicità per i conte s ti territo riali inter e s s a t i. Cap o XIV - Mo n i t o r a g g i o , vigil a n z a , san z i o n i e de c a d e n z e Sezion e I - Osse rv a t o ri o region al e Art. 100 - Osserv at orio regionale 1. E' istituito l'osse rv a t o rio region ale sul comm e r cio all'inte r n o del siste m a inform a tivo region ale dell'eco no mi a e del lavoro, per il monito r a g g i o della rete distrib u tiva e della consist e n z a, delle tipologie e delle tem a tic h e relative all'occu p a zio n e, con l'appo r t o dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle orga nizz azioni dei consu m a t o ri, dalle impr e s e del comm e r cio e dalle rapp r e s e n t a n z e delle orga nizz azioni sinda c ali dei lavorat o ri. 2. Al fine dell'ag gior n a m e n t o del siste m a inform a tivo i comu ni tras m e t t o n o ann u al m e n t e al comp e t e n t e ufficio della Giunta region al e i dati relativi alla situazion e della rete distrib u tiv a. 3. Le inform azioni deriva n ti da ques to siste m a vengo no orga nizza t e , ai fini della progr a m m a z io n e e della verifica, anch e secon do criteri coordin a ti con l'osse rv a t o rio nazion ale del com m e r cio. 4. Una com m i s sio n e tecnica, la cui comp o si zion e è definita ai sensi del com m a 5, nomina ta dal Preside n t e della Giunta regionale (8 3 ) valut a annu al m e n t e i risultati del monito r a g g io effettu a t o dall'oss e r v a t o rio e fornisce indicazioni sui fenom e ni eme r g e n t i da osse rv a r e , anch e per ambito provinciale e per bacino di utenz a omoge n e o , dando n e comu nic azio n e al Consiglio region ale. 5. La com mi s sio n e di cui al com m a 4 è costituita da rappr es e n t a n ti della Region e, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consu m a t o ri iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizz a zio ni impre n dit oriali del Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i l.r. 28/20 0 5 com m e r cio e delle organizz a zio ni sindacali dei lavoratori del settore maggior m e n t e rappres e n t a ti v e a livello regionale. La comp o si zio n e della com mi s sio n e è specificata nel regola m e n t o di attuazio n e della pres e n t e legge. (8 4 ) Sezion e II - Vigilanza Art. 101 - Vigilanza 1. All'acce r t a m e n t o ed all'irrog a zio n e delle sanzioni si applica n o le disposizioni conte n u t e nella legge region al e 28 dicem b r e 2000, n. 81 (Disposizioni in mate ri a di sanzioni amminist r a t iv e). 2. Il comu n e è comp e t e n t e a riceve r e il rappo r t o di cui all' articolo 17 della legge 24 nove m b r e 1981, n. 689 (Modifich e al siste m a pen ale) ed introita i proven ti delle sanzioni amminist r a t iv e. 3. Le violazioni degli articoli 102 comm a 7, comm e s s e nel territo rio Tosca n a , sono iscritt e nell'ar c hivio trasg r e s s o ri di cui all' articolo 5 della , 104 e 105 , della Region e region al e dei l.r. 81/20 0 0 . 3 bis. Negli esercizi di cui all’articolo 18 bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi com m e r ciali, le aziend e USL effet t u a n o la vigilanza sulla sussist e n z a delle condizioni e dei requisiti igienico–sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corret ta cons erva zio n e e sulla scade n z a dei farmaci, nonc h é il controllo sull’osserva n z a delle nor m e relative al divieto di vendita e di utilizza zion e dei me dicinali. (6 1 ) Sezione III - Sanzioni Art. 102 - Sanzioni per l'attività di com m e r ci o al det taglio in sede fissa, per la vendita della sta m p a quotidiana e periodica e per le form e speciali di com m e r ci o al det ta glio (1 9 0 ) 1. Chiun q u e esercita l'attività di com m e r cio al dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della sta m p a quotidiana e periodica o una delle form e speciali di com m e r cio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è sogg e t t o alla sanzion e am mi nis tra tiva del paga m e n t o di una som m a da euro 2.500, 0 0 a euro 15.00 0, 0 0 e alla chiusur a im m e diat a dell'eser cizio o alla cessa zio n e dell’attività. 2. L'utilizzo della deno m i n a zio n e di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 19- ter, com m a 1, è punito con la sanzion e am mi nistra tiva da euro 2.500, 0 0 a euro 15.000, 0 0. In caso di reiterazio n e , l'attività di vendita è sospe s a per un periodo da dieci a trenta giorni. 3. In caso di violazion e del divieto di cui all'articolo 19- quater, com m a 1, si applica la sanzion e am mi ni stra tiva da euro 500,00 a euro 3.000, 0 0. In caso di reitera zion e, l'attività di vendita è sospe sa per un periodo da dieci a trenta giorni. 4. Per ogni altra violazion e delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonc h é di quelle conte n u t e nel regola m e n t o di cui all'articolo Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 33 3, si applica la sanzion e am mi nistra tiva del paga m e n t o di una som m a da euro 500,0 0 a euro 3.000,0 0. 5. Alla violazion e delle all'articolo 5, com m a 2, del convertito dalla l. 248/20 0 6 e bis, si applica la sanzion e paga m e n t o di una som m a da 3.000,0 0. disposizioni di cui d.l. 223/2 0 0 6 , com e di cui all'articolo 18 am mi nis trativa del euro 500,0 0 a euro 6. Qualora venga rilevata la manca n z a dei requisiti igienico- sanitari, edilizi o di sicurez z a neces s ari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospe n sio n e dell'attività stessa, asseg n a n d o un ter mi n e per il ripristino dei requisiti manca n ti. 7. Qualora, relativa m e n t e alle grandi strut t ur e di vendita, venga rilevata la manca n z a di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septie s, nonch é la violazion e dei contrat ti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizza zio ni sindacali mag gior m e n t e rappre s e n t a ti v e, degli accordi sindacali territoriali, del decre to legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attua zio n e dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurez z a nei luoghi di lavoro) e della norma tiva in mat eria di pari opportu nità, è dispos ta la sosp e n sio n e dell’attività, asseg n a n d o un congr uo ter min e per il ripristino dei requisiti manca n ti ovvero per l’adozion e delle misure neces sarie al rispet to degli obblighi violati. Decorso inutilm e n t e tale ter mi n e , trova applicazion e l’articolo 106, com m a 1, lettera d). 8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazion e delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al com m a 5, XI e XII, può esser e disposta la sospe n si o n e dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reitera zion e si verifica qualora sia stata com m e s s a la stessa violazione per due volte in un periodo di trece n t o s e s s a n t a ci n q u e giorni, anch e se si è proce d u t o al paga m e n t o in misura ridotta della sanzion e. 9. Nel caso di violazion e dell’obbligo di chius ura dome ni cale o festiva degli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa, reiterata per almen o due volte in un periodo di trece n t o s e s s a n t a ci n q u e giorni, indipe n d e n t e m e n t e dalla conclusion e del procedi m e n t o di applicazion e della sanzion e di cui al com m a 2, l'attività è sosp es a per un periodo da due a quindici giorni. Art. 103 - Sanzio ni per l'eserci zio dell'at tività di som m i ni s t ra zio n e di alime n ti e bevan d e 1. Chiunq u e esercit a l'attività di sommi nis t r a zio n e di alimen ti e beva n d e senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 , è sogge t t o alla sanzion e amminist r a t iv a del pag a m e n t o di una som m a da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusu r a dell'es e r cizio. 2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzion e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti amminist r a tiv a del paga m e n t o euro 500 a euro 3.000. l.r. 28/200 5 di una som m a da 3. Nelle fattisp e cie di cui ai com mi 1 e 2 si applica no le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quat e r del Regio decr e t o 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblic a sicur ezz a). 3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/19 9 1 , ove richia ma t e , si applicano le sanzioni di cui al pres e n t e articolo. (6 3 ) (7 9 ) Art. 103 bis - Esec u zio n e coattiva (1 9 1 ) 1. Qualora l’inter es s a t o non otte m p e r i volontaria m e n t e al provv e di m e n t o di chius ura dell’esercizio, cessazio n e o sospe n sio n e dell’attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il com u n e , previa diffida, può provve d e r e all’esec u zio n e coattiva del provv e di m e n t o con la modalità dell’apposizion e dei sigilli. Art. 104 - Sanzio ni per l'attività di com m e r c io su aree pubblic h e 1. Chiunq u e esercita l'attività di com m e r cio su aree pubblich e senza titolo abilitavo o conce s sio n e di poste g gio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è sogge t t o alla sanzion e am mi ni stra tiva del paga m e n t o di una som m a da euro 2.500 a euro 15.00 0, al sequ e s t r o cautelar e delle attrez z a t u r e e delle merci ed alla succes siva confisca delle stess e, ai sensi della l. 689/19 8 1. (6 4 ) 34 paga m e n t o di una somm a da euro 2.500 a euro 15.00 0 chiun q u e : a) installa ed eser cit a l'attività di distrib uzio n e di carb u r a n t i in impianti senza la presc rit t a autorizz azion e o collau do ovvero senza i requisiti di cui all' articolo 13 ; b) installa ed esercit a l'attività di distrib uzion e di carb u r a n t i ad uso privato senza la presc rit t a autorizz azion e o non rispe t t a il divieto di cui all' articolo 61 , com m a 2; c) installa ed esercit a l'attività di distrib uzion e di carb u r a n t i in impianti per il rifornim e n t o di nata n ti senza la presc ri tt a autorizzazion e; d) attiva impianti funziona n ti esclusiva m e n t e con apparec c hiat ur e self- service pre- paga m e n t o al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, com m a 1 ; (1 2 1 ) (2 2 0 ) d bis) non attiva durant e l’orario di apert ura, ai sensi dell’articolo 84, com m a 3, alme no un erogator e di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l’esclusion e del collega m e n t o con l’accettat or e di bancon ot e o alme no un’appare c c hiat ur a self- service postpaga m e n t o; (2 2 1 ) e) attiva un conte nito r e- distrib u t o r e mobile ad uso privato in care nz a delle presc rizioni di cui all' articolo 61 , com m a 3. (1 2 2 ) (6 5 ) 1 bis. E’ sogge t t o alla sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a da euro 500,00 ad euro 3.000,0 0 chiun q u e attiva un conte nitor edistribu to r e mobile ad uso privato in carenz a delle prescrizioni di cui all’articolo 61, com m a 3 bis. (1 2 3 ) 2. In caso di asse n za del titolare, l’esercizio del com m e r cio su aree pubblich e senza la qualifica di dipen d e n t e o collaborator e è punito con una sanzion e am mi ni stra tiva del paga m e n t o di una som m a da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzion e è irrogata al titolare del titolo abilitativo. (8 1 ) 3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, (1 4 5 ) IX e XI si applica la sanzion e amminist r a t iv a del pag a m e n t o della somm a da euro 250 a euro 1500. 4. Chiunq u e violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comu n e per l'eser cizio del comm e r cio su are e pubblich e, è sogge t t o alla sanzion e amminist r a tiv a del paga m e n t o di una som m a da euro 250 a euro 1500. 5. In caso di particola r e gravità o di reite r a t e violazioni può esse r e dispost a la sosp e n sio n e dell'at tività di vendit a per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reite r a zio n e si verifica qualor a sia stat a com m e s s a la stess a violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anch e se si è proce d u t o al paga m e n t o in misur a ridott a della sanzion e. Ai fini della reite r a zio n e , hanno rilievo le violazioni compiu t e nel territo rio della region e Toscan a. Art. 105 - Sanzioni per l'attività di distribu zio n e dei carbura n t i 1. E' sogg e t t o alla sanzion e amminis t r a tiva del Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 2. Nel caso di esercizio dell’attività senza autorizza zio n e , l’attività è sospe sa fino al rilascio della stes sa. Nel caso di attivazion e di impianti funziona n ti esclusiva m e n t e con apparec c hiat ur e self- service pre- paga m e n t o al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’articolo 54 bis, com m a 1, l’attività è sosp es a fino alla sua regolarizza zion e. (2 2 2 ) 3. Qualor a non ricorr a n o i pres u p p o s ti per il rilascio dell'au to rizz azio n e o per la regola rizz azion e dell'impia n t o, di cui alle lette r e a), b), c) e d) del comm a 1, il comu n e ordina lo sma n t ella m e n t o dell'impia n t o e il ripristino dell'ar e a nella situazion e origin ari a. 4. Nel caso di attivazion e di un conte nito r edistrib u t o r e mobile in manc a n z a delle presc rizioni di cui all' articolo 61, com mi 3 e 3 bis, (6 5 ) l'attività è sospe s a fino alla sua regola rizzazion e. 5. E' sogge t t o alla sanzion e amminist r a t iv a del paga m e n t o di una som m a da euro 500 a euro 3.000 chiun q u e : a) effett u a le modifich e di cui all’articolo 57 senza la prescritta autorizza zio n e od omet t e n d o la segnalazion e certificata di inizio attività; (6 6 ) (1 3 9 ) b) non utilizza le parti modificat e dell'impi a n t o sogge t t e ad autorizzazion e entro il termi n e fissato nell'au t o rizzazion e; c) non rispet t a le disposizioni in mat e ri a di orari Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i e turni di aper t u r a e chiusu r a; d) non rispet ta le pres crizioni di cui all’articolo 87, com m a 9; (1 1 2 ) 6. Nel caso di effett u a zio n e delle modifich e di cui all’articolo 57 senza autorizza zion e od omet t e n d o la segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) la mess a in funzion e delle parti modificat e è sospe s a fino al rilascio dell’autoriz za zio n e o alla pres e n t a zio n e della segnalazio n e certificata di inizio attività. (6 7 ) (1 3 9 ) 7. Nei casi di particola r e gravità o di reiter a zio n e delle violazioni di cui al comm a 5 il comu n e dispon e la sosp en sio n e dell'attività dell'impia n t o per un periodo non supe rio r e a venti giorni. 8. Chiun q u e violi le disposizioni del capo IX è sogge t t o alla sanzion e amminist r a t iv a del paga m e n t o della somm a da euro 500 a euro 3.000. Sezion e III bis - Sequ e s t r o di beni abusiva m e n t e posti in vendit a su are e pubblic h e. (1 1 3 ) Art. 105 bis - Seq u e s t r o della merc e e delle attre z z a t u r e (1 1 4 ) 1. Il pubblico ufficiale di polizia am mi nis trativa che accerta e contes t a la violazione degli articoli 13, 14 e 31 proced e im m e dia ta m e n t e al sequ e s t ro cautelare della merc e offerta in vendita al pubblico, anch e se situata in conte ni tori chiusi inequivoca bil m e n t e riferibili al trasgre s s or e, e delle attre z z a t u r e utilizzat e per la vendita. 2. Le disposizioni di cui al com m a 1 si applicano anch e nel caso di ogget ti che per gener e e quantità risultino esser e inequivoca bil m e n t e destinati alla vendita al pubblico. 3. Ai fini di cui ai com mi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia am mi nistra tiva può esiger e l’apertura dei conte nitori chiusi e, in caso di rifiuto, provv e d e r vi diret ta m e n t e . Art. 105 ter - Forma se m plificata per la redazion e del proce s so verbale di sequ e s t r o (1 1 5 ) 1. Nel proce ss o verbale di sequ e s t r o è inserito l’elenco sinte tico delle cose sequ e s t r a t e , raggru p p a t e secon d o tipologie di prodot ti, senza l'obbligo di indicarn e il nu m e r o, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quater, com m a 5. 2. Le tipologie di prodot ti di cui al com m a 1 sono in particolare: a) abbiglia m e n t o e acces sori per l'abbiglia m e n t o; b) prodot ti per la cura della persona; c) ogget ti di arreda m e n t o , com ple m e n t i di arredo e prodot ti per la casa; d) giocattoli, articoli elettro nici e di telefonia; e) occhiali, orologi e bigiott eria; f) supporti video m u s i cali; g) gen eri alime n t a ri. Art. 105 quat er - Conser va zio n e delle cose Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 35 sequ e s t ra t e (1 1 6 ) 1. Le cose sequ e s t ra t e sono riposte in un idoneo conte ni tor e, assicurato media nt e l’apposizion e del sigillo dell'ufficio cui appartie n e il pubblico ufficiale che ha eseg uito il sequ e s t r o. 2. Il conte ni tor e è dotato di un'etic h e t t a inamo vi bile sulla quale sono riportat e le segu e n ti indicazioni: a) la data e il luogo del sequ e s t r o; b) l'incaricato e il luogo della custo dia delle cose sequ e s t r a t e; c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseg uito il sequ e s t r o; d) le generalità del trasgr e s s o r e , salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinq uie s; e) la firma del trasgr e s s or e; f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseg uito il sequ e s t ro. 3. Del rifiuto del trasgre s s or e di firmare l'etich e t t a inamovibile di cui al com m a 2 è fatta me n zio n e nel proce s so verbale di sequ e s t ro. 4. Le operazioni di cui ai com m i 1 e 2 sono com pi u t e alla prese n z a del trasgr e s s or e. 5. Quando non sia possibile utilizzare il conte ni tor e di cui al com m a 1, nel proce s so verbale è indicato il nu m e r o delle cose sequ e s t ra t e . Art. 105 quinq ui e s - Merc e abban do n a t a dal trasgr e s s o r e (1 1 7 ) 1. Qualora la merc e abusiva m e n t e posta in vendita su aree pubblich e sia abband o n a t a dal trasgr e s s or e al mo m e n t o dell'accer ta m e n t o , il pubblico ufficiale proce d e n t e redige un proce s so verbale di sequ e s t ro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abban d o n a t e secon do le modalità di cui all’articolo 105 ter. 2. La merc e sequ e s t r a ta è conserva ta secon d o le modalità di cui all’articolo 105 quat er, com mi 1 e 2. 3. Decorsi trenta giorni dal sequ e s t r o senza che sia perve n u t a richies ta di restit u zion e della merc e da parte di persona che si dichiari proprietaria della stes sa, il comu n e comp e t e n t e a ricever e il verbale di cui al com m a 1 può proced e r e alla distruzio n e . 4. Nel caso in cui le cose rinven u t e siano deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, com m a 2. Art. 105 sexie s - Devoluzion e in ben efic e n z a dei generi alime n t ari e dei prodot ti depe ri bili sequ e s t ra t i (1 1 8 ) 1. In caso di sequ e s t ro di generi alime n t a ri o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale proced e n t e infor m a il trasgr e s s or e che le cose ogget to del sequ e s t r o saran no devolut e in benefic e n z a o distrut t e e che è sua facoltà proporre im m e diat a m e n t e opposizion e al sequ e s t r o. 2. Il com u n e comp e t e n t e a ricever e il proces s o verbale di sequ e s t ro può disporre la devoluzio n e in ben efice n z a dei gen eri alime n t ari e dei prodotti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 deperibili sequ e s t ra ti dichiarati idonei, sotto il profilo igienico- sanitario, dall'azie n d a unità sanitaria locale comp e t e n t e per territorio. Art. 105 septie s - Rinvio (1 1 9 ) 1. Per quanto non espres s a m e n t e previsto dalla prese n t e sezion e, si applicano le disposizioni della l.r. 81/200 0 e della l. 689/19 8 1 . Sezion e IV - Deca d e n z e Art. 106 - Decad e n z a delle autorizza zio ni per le me di e e le grandi strut t ur e di vendit a e per la vendit a di sta m p a quotidiana e periodica 1. L'auto rizzazion e di una media o di una gran d e strut t u r a di vendit a e di un esercizio per la vendit a della stam p a quotidia n a e periodica deca d e: a) qualor a vengo no meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 ; b) qualor a, salvo proro g a in caso di compr ov a t a neces sit à e su motivat a istanza, l'attività non sia iniziat a entro un anno dalla data del rilascio, se si trat t a di una media stru t t u r a o di un esercizio per la vendit a della stam p a quotidia n a e periodica; entro due anni, se si trat t a di una gran d e strut t u r a ; c) qualor a l'attività sia sospe s a per un periodo superio r e ad un anno, salvo proroga in caso di com pro va t a neces sità e su motivata istanza, prese n t a t a prima della scade n z a del ter mi n e (6 8 ) indipe n d e n t e m e n t e da interv e n u t i trasfe ri m e n t i di titolarit à, fatti salvi i casi di sosp e n sio n e volont a ri a di cui all' articolo 70 ; d) qualor a non siano osserv a ti i provvedi m e n ti di sospe n sio n e dell'aut o rizzazion e o non siano ripristin a ti i requisiti dei locali nei ter mi ni fissati nel provve dim e n t o di sospe n sio n e , salvo proro g a in caso di comp r ov a t a nece ssit à e su motivat a istanz a. Art. 107 - Chiusura degli esercizi di vicinat o e degli esercizi di som m i ni s t ra zio n e (6 9 ) 1. Il com u n e dispon e la chius ura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di som m i ni s tra zio n e di alimen ti e bevan d e: a) qualora venga no men o i requisiti di cui agli articoli 13 e 14; b) qualora l’attività sia sospe sa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di com pro va t a nece s sità e su motivata istanza prese n t a t a prima della scade n z a del ter mi n e , indipe n d e n t e m e n t e da interve n u ti trasferi m e n t i di titolarità salvi i casi di sospe n sio n e volontaria di cui all'articolo 70; c) qualora non siano osservati i provv e di m e n t i di sospe n sio n e dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei ter mi ni fissati nel provv e di m e n t o di sosp e n sio n e , salvo proroga in caso di com pro va t a neces sità e su motivata istanza. 2. Salvo proroga in caso di com pr ov a ta neces sità e su motivata istanza prese n t a t a prima Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 36 scade n z a del ter min e, qualora l’attività non sia iniziata entro centot t a n t a giorni dalla data di ricevi m e n t o della segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) , la segnalazion e certificata di inizio attività (1 3 9 ) cessa di produrr e effetti giuridici. Art. 108 - Decad e n z a del titolo abilitativo per l' attività com m e r c ial e su aree pubblich e (7 0 ) 1. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di poste g gi o nel merca to e nella fiera decado no: a) qualora venga n o me no i requisiti di cui agli articoli 13 e 14; b) qualora, salvo proroga in caso di compr ova t a nece s sità e su motivata istanza, pres e n t a t a prima della scade n z a del ter mi n e , l'attività non sia iniziata entro centot t a n t a giorni dalla data del rilascio dell’autorizz a zio n e ovvero entro centot t a n t a giorni dalla data di ricevi m e n t o della segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) ; c) qualora il poste g gio non sia utilizzato per periodi di te m p o compl e s siva m e n t e superiori a quattro mesi in ciascu n anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del merca to ove ques to sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospe n sio n e volontaria di cui all'articolo 71. 2. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di poste g gi o nella fiera decado n o qualora il poste g gio non sia utilizzato per un num e r o di edizioni superiore ad un terzo di quelle previst e in un trien nio, fatti salvi i casi di sospe n sio n e volontaria di cui all'articolo 71. Art. 109 - Decad e n z a dell'autorizz a zio n e all'installazion e e l'eserci zio di impianti per la distribu zio n e dei carbura n t i 1. Il comu n e dichiar a la deca d e n z a dell'au to rizz azio n e: a) qualor a veng a n o meno requisiti di cui all' articolo 13 ; b) qualor a, salvo prorog a in caso di comp rov a t a nece s sit à e su motivat a istanz a, non sia rispe t t a t o il termi n e di mess a in eser cizio dell'impia n t o, fissato nell'aut o rizzazion e; c) qualora l'attività sia sospe sa per un periodo superiore a quello com u nica to o autorizzat o ai sensi dell' articolo 72, com m i 1 e 2; (1 9 2 ) d) abrogata. (1 9 3 ) 2. La deca d e n z a dell'au to rizz azio n e compo r t a lo sman t ell a m e n t o dell'impia n t o e il ripristino del sito entro il termi n e fissato dal comu n e . Cap o XV - Dis p o s i z i o n i final i e tra n s i t o r i e Art. 110 - Decorre n z a, abroga zio ni e nor m e transitorie in mat e ria di com m e r c io in sede fissa e di distribu zio n e dei carbura n t i (7 2 ) 1. Le disposizioni della prese n t e legge, fatto salvo quant o previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i del regola m e n t o di cui all’articolo 3. 2. Dalla data di entrata in vigore del regola m e n t o di cui all’articolo 3 sono abrogat e le segu e n ti leggi: a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Nor m e per la disciplina del com m e r cio in sede fissa in attuazio n e del decret o legislativo 31 marzo 1998, n. 114); b) legge regionale 29 sett e m b r e 2003, n. 52 (Inseri m e n t o dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 mag gio 1999, n. 28 “Nor m e per la disciplina del com m e r cio in sede fissa in attuazio n e del decret o legislativo 31 marzo 1998, n. 114”). 3. Entro centot t a n t a giorni dalla data di entrata in vigore del regola m e n t o di cui all’articolo 3 i com u ni adeg ua n o i propri regola m e n t i alla pres e n t e legge e i propri atti di progra m m a z i o n e alla disciplina regionale. 4. Fino all’approva zion e degli atti di progra m m a z i o n e e dei regola m e n t i di cui al com m a 3 si applicano gli atti com u n ali vigenti per le parti non inco m p a ti bili con le disposizioni della prese n t e legge. Art. 111 - Decorre n za e disposizioni transit orie in mat eria di som m i ni s t ra zi o n e di alime n t i e bevan d e 1. Le disposizioni in mate ri a di som minist r a zio n e di alime n ti e bevan d e di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della pres e n t e legge ad esse colleg a t e si applica n o dalla data di entr a t a in vigore della pres e n t e legge. 2. 3. 4. 5. Abrogato. (7 3 ) Abrogato. (7 3 ) Abrogato. (7 3 ) Dalla data di cui all' articolo 111 , comm a 1, i titolari di un'au t o rizzazion e rilasci at a ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/19 9 1 , previo aggior n a m e n t o dell'au to rizz azio n e sanit ari a, hann o diritto di este n d e r e la propri a attività, come definita dall' articolo 42 , comm a 1, senza che risulti neces s a r i a la conver sio n e del titolo auto rizza to rio. 6. Dalla data di cui all' articolo 111 , com m a 1, gli eser cizi già esiste n ti, in posse s s o di più autorizz azioni ai sensi dell' articolo 5 della l. 287/19 9 1 , hann o diritto di esercit a r e l'attività di som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e , senza che risulti nece s s a r i a la conve r sio n e del titolo autorizz at o rio. 7. Il requisito profes sion al e per la som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e consist e n t e nell'iscrizion e al registr o degli eser c e n ti il comm e r cio, di cui agli articoli 1 della l. 426/19 7 1 e 2 della l. 287/19 9 1 , deve inten d e r si in ogni caso sostituito, ove richies to, con il requisito di cui all' articolo 14 , comm a 1, lette r a b). Tale requisito è riconos ciu to anch e a coloro che alla data di cui all' articolo 111 , com m a 1, risultino aver avanz a t o doma n d a di iscrizion e al registr o degli eser c e n ti il Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 37 com m e r cio, purc h é in posses s o dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizion e stess a. 8. Abrogato. (7 3 ) 9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, com mi 4 e 5, della l. 287/1 9 9 1 ove richia m a t e, si applicano le disposizioni degli atti com u n ali eman ati ai sensi dell’articolo 42 bis. (7 4 ) 9 bis. A decorrer e dal 1° luglio 2007 i com u ni provv e d o n o agli ade m pi m e n t i di cui all’articolo 42 bis. Fino all’approva zio n e degli atti di cui all’articolo 42 bis riman g o n o in vigore gli atti di progra m m a z i o n e com u n ale già approvati. (7 5 ) Art. 111 bis -Decorre n z a, abrogazioni e disposizioni transit orie in mat eria di sta m p a quotidiana e periodica e di com m e r c i o su aree pubblic h e (7 6 ) 1. A decorrer e dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in mat eria di: a) vendita della sta m p a quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della pres e n t e legge ad esse collegat e; b) com m e r cio su aree pubblich e di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della prese n t e legge ad esse collegat e. 2. Dalla data di cui al com m a 1 sono abrogat e: a) la legg e regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la progra m m a t a diffusion e e localizzazio n e nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste); b) la legge regionale 9 sett e m b r e 1991, n. 48 (Modifich e ed integra zio ni alla l.r. n. 61/198 2 concer n e n t e la progra m m a z i o n e dei punti di vendita di giornali e riviste); c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Nor m e per la disciplina del com m e r cio su aree pubblich e). 3. Gli ade m pi m e n t i am mi nis tra tivi relativi alle autorizza zioni per il com m e r cio su aree pubblich e di tipo itinera nt e rilasciate da com u ni toscani a sogg et ti non reside n ti in Toscana sono di com p e t e n z a dei com u ni toscani che hanno rilasciato l'autorizza zion e, qualora non vi provv e d a il comu n e di reside n z a dell'opera tor e. Parim e n ti i com u ni toscani provve d o n o agli ade m p i m e n t i am mi ni stra tivi ineren ti le autorizza zioni rilasciat e a sogg et ti reside n ti in Toscana dai com u ni delle altre regioni italiane. 3 bis Le conces sio ni di poste g gio nei mercati, nelle fiere e fuori merca to, tacita m e n t e rinnovat e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/201 0 , mant e n g o n o la loro efficacia fino alla naturale scade n z a prevista al mo m e n t o del rinnovo . (2 2 3 ) 3 ter Le conce s sio ni di poste g gio scadu t e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/20 1 0 e già prorogat e per effet to dell’articolo 70, com m a 5, dello stes so d.lgs. 59/201 0 fino alla data di approvazio n e dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti l.r. 28/200 5 sede di Confere n z a unificata, sono ulterior m e n t e prorogat e fino al com pi m e n t o di sett e anni decorre n ti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/20 1 0. (2 2 3 ) 3 quat e r . Le conces sio ni di poste g gio che scado no nel periodo comp r e s o tra la data di approvazio n e dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Confere n z a unificata ed i cinqu e anni succe s sivi sono proroga t e fino al ter min e di tale periodo . (2 2 3 ) 3 quinq ui e s La limitazion e di cui all’articolo 34, com m a 4, relativa all’applicazion e del criterio prioritario del maggior nu m e ro di prese n z e , si applica con riferi m e n t o ad un periodo di am m o r t a m e n t o di sett e anni decorre n ti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/20 1 0 . (2 2 3 ) 3 sexies . La limitazion e nella titolarità o nel poss es s o del nu m e r o delle conce s sio ni di poste g gio di cui all’articolo 32, com m a 3, si applica dalla data di scade n z a delle conce s sio ni in essere . (2 2 3 ) 38 (Aggiorna m e n t o della nor ma tiva sull'inse dia m e n t o e sull'attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, com m a 2, con riferi m e n t o al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, com m a 3; b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differi m e n t o di ter mini previsti da disposizioni legislativ e nel settor e delle attività produt tiv e ed altre disposizioni urgen ti in materia). 3. Dalla data di cui all’articolo 111 bis, com m a 1, cessan o di avere diretta applicazion e nella Region e Toscana: a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decret o legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del siste m a di diffusion e della sta m p a quotidiana e periodica, a nor ma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108); b) il titolo X del d.lgs 114/19 9 8, fatti salvi l’articolo 28, com m a 17 e l’articolo 30, com m a 5. (8 2 ) Art. 113 bis - Modifich e all’allegat o A (1 9 5 ) Art. 111 ter - Decorre n z a delle disposi zioni in mat eria di distribu zio n e di carbura n ti (8 6 ) 1. L’allega to A è modificato con deliber a zio n e del Consiglio region ale. 1. Le disposizioni in materia di distribu zio n e di ALLEGATO A - Aree Com m e r c iali Metrop olitan e carbura n ti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegat e si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della l.r. 28/20 0 5, in attuazio n e di quanto previsto dall’articolo 83 bis, com m a 21, del decret o legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgen ti per lo sviluppo econo m ic o, la sem plificazion e, la com p e titività, la stabilizza zio n e della finanza pubblica e la pereq u a zio n e tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Art. 112 - Disposizioni transit orie (7 7 ) Abrogato. Art. 113 - Disapplicazio n e di disposi zioni statali (7 8 ) 1. Dalla data di cui all’articolo 110, com m a 1, cessa no di avere diretta applicazion e nella Region e Toscana: a) il decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Rifor ma della disciplina relativa al settor e del com m e r cio, a nor ma dell'articolo 4, com m a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli: 1) 10, com m a 1, lettera a), ultimo periodo; 2) 15, com mi 7, 8 e 9; 3) 26, com m a 6, nella parte in cui fa salvo il com m a 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1 9 8 8; (articolo 15, com m a 1, lettera e) 1. Area comm e r ci al e Pistoia- Prato Agliana Montal e Pistoia Quar r a t a Serr av alle Pistoies e Cant a g allo Car mig n a n o Monte m u rl o Poggio a Caiano Prato Vaiano Vernio Bagno a Ripoli Calenza n o Campi Bisenzio Fiesole Firenz e Lastr a a Signa Scan dicci Sesto Fiore n tin o Signa metr o p olit a n a (1 9 4 ) Firenz e- 2. Dalla data di cui all’articolo 111, com m a 1, cessa no di avere diretta applicazion e nella Region e Toscana: a) la legg e 25 agosto 1991, Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a n. 287 2. Area comm e r ci al e metro p olita n a Livorno- Pisa Buti Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i Calci Cascin a Fauglia Lorenz a n a Pisa San Giuliano Term e Vecchian o Collesalvet ti Livorno Note 1. Lette r a inserit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34 , art. 1. 2. Not a soppr e s s a . 3. Not a soppr e s s a . 4. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 7. 5. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 10. 6. Not a soppr e s s a . 7. Not a soppr e s s a . 8. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 12. 9. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 8. 10. Nota sopp r e s s a . 11. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 23. 12. Comm a aggiun t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 11. 13. Nota sopp r e s s a . 14. Nota sopp r e s s a . 15. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 13. 16. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 14, ed ora abro g a t o con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 26. 17. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 15, ed ora abro g a t o con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 27. 18. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 16. 19. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 17. 20. Nota sopp r e s s a . 21. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 19. 22. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 20. 23. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 21. 24. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 22. 25. Comm a aggiun t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 23. 26. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 23. 27. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 39 art. 24. 28. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 25. 29. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 26, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 37. 30. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 27. 31. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 28. 32. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 29. 33. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 30. 34. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 31. 35. Parole così sostituit e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 31. 36. Parole inserit e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 32. 37. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 33. 38. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 33. 39. Rubrica così sostit uit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 34. 40. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 34. 41. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 35. 42. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 35. 43. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 42. 44. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 37. 45. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 43. 46. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 38. 47. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 44. 48. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 40, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 45. 49. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 41. 50. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 46. 51. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 43. 52. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 44. 53. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 45. 54. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 46. 55. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 47. 56. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti 34, art. 48. 57. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 49. 58. Not a soppr e s s a . 59. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 51. 60. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 52. 61. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 53. 62. Not a soppr e s s a . 63. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 55. 64. Com m a così sostit uit o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34. , art. 56. 65. Parole così sostituit e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57. 66. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57. 67. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 57. 68. Parole aggiu n t e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 58. 69. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 59. 70. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 60. 71. Not a soppr e s s a . 72. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 62, ed ora così sostituito con l.r. 21 novem b r e 2008, n. 62, art. 13. 73. Comm a abrog a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63. 74. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63. 75. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 63. 76. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 64. 77. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 65. 78. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 66. 79. Num e r o comm a così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 35. 80. Comm a così sostituito con l.r.12 nove m b r e 2007, n. 55, art. 1. 81. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art. 56 ed ora così sostituito con l.r.12 novem b r e 2007, n. 55, art. 2. 82. Lette r a così sostituit a con l.r.12 novem b r e 2007, n. 55, art. 3. 83. Parole così sostituit e con l.r. 24 ottobr e 2008, n. 56, art. 24. 84. Comm a così sostituito con l.r. 24 ottob r e 2008, n. 56, art. 24. 85. Not a soppr e s s a . 86. Articolo inserito con l.r. 21 nove m b r e 2008, n. 62, art. 14. 87. Not a soppr e s s a . 88. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 2. 89. Not a soppr e s s a . 90. Lette r a così sostituit a con l.r. 17 luglio 2009, n. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 40 38, art. 4. 91. Lette r a abrog a t a con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 4. 92. Lette r a aggiun t a con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 4. 93. Articolo abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 5. 94. Articolo abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 6. 95. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 7. 96. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 8. 97. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 9. 98. Articolo prim a sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 39. 99. Articolo prim a inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 40. 10 0 . Comm a abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 12. 10 1 . Articolo prima sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 41. 10 2 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 14. 10 3 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 15. 10 4 . Comm a così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 16. 10 5 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 17. 10 6 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 18. 10 7 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 19. 10 8 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 20. 10 9 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 21. 11 0 . Comm a aggiu n to con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 22. 11 1 . Comm a così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 22. 11 2 . Lette r a così sostituit a con l.r. 17 luglio 2009, n. 38, art. 23. 11 3 . Sezion e inserit a con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 51. 11 4 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 52. 11 5 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 53. 11 6 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 54. 11 7 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 55. 11 8 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 56. 11 9 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 57. 12 0 . Lette r a prima sostituit a con l.r. 14 dicem b r e 2009, n. 75, art. 66, ed ora così sostituit a con l.r. 28 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i sett e m b r e 2012, n. 52, art. 32. 12 1 . Not a soppr e s s a . 12 2 . Parole sopp r e s s e con l.r. 14 dice m b r e 2009, n. 75, art. 67. 12 3 . Comm a inserito con l.r. 14 dicem b r e 2009, n. 75, art. 67. 12 4 . Not a soppr e s s a . 12 5 . Regolam e n t o region al e 1 aprile 2009, n. 15/R 12 6 . Not a soppr e s s a . 12 7 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 2. 12 8 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 3. 12 9 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 4. 13 0 . Not a soppr e s s a . 13 1 . Not a soppr e s s a . 13 2 . Capo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 7. 13 3 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 8. 13 4 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 9. 13 5 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 10. 13 6 . Articolo prima inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 11. Poi articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 75. 13 7 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 12. 13 8 . Comm a aggiu n to con l.r. 28 nove m b r e 2011, n. 63, art. 13. 13 9 . Espr e s sio n e così sostit uit a con l.r. 28 novem b r e 2011, n. 63, art. 18. 14 0 . Si vedano, inoltr e, le disposizioni tran sito ri e del Capo IV (Disposizioni tran sito ri e e finali) della l. r. 28 novem b r e 2011, n. 63. 14 1 . Articolo inserito con l.r. 27 dicem b r e 2011, n. 66, art. 88. 14 2 . Comm a così sostituito con l.r. 27 dice m b r e 2011, n. 66, art. 89. 14 3 . Comm a abrog a t o con l.r. 27 dicem b r e 2011, n. 66, art. 89. 14 4 . Parole aggiu n t e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 76. 14 5 . Parole aggiu n t e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 77. 14 6 . Parole sopp r e s s e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 1. 14 7 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 2. 14 8 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 3. 14 9 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 4. 15 0 . Parole così sostituit e con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 5. 15 1 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 6. 15 2 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 8. 15 3 . Articolo inserito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 9. 15 4 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 28/20 0 5 41 2012, n. 52, art. 11. 15 5 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 13. 15 6 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 14. 15 7 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 15. 15 8 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 16. 15 9 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 17 e sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 2. 16 0 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 18. 16 1 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 19. 16 2 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 20. 16 3 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 21. 16 4 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 22. 16 5 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 24. 16 6 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 25. 16 7 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 28. 16 8 . Parole così sostituit e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 29. 16 9 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 30. 17 0 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 31. 17 1 . Comm a aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 33. 17 2 . Lette r a aggiun t a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 34. 17 3 . Lette r a abrog a t a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 35. 17 4 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 35. 17 5 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 36. 17 6 . Comm a abro g a t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 36. 17 7 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 38. 17 8 . Parole soppr e s s e con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 38. 17 9 . Comm a inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 38. 18 0 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 38. 18 1 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 47. 18 2 . Parole aggiun t e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 48. 18 3 . Parole inserit e con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 49. 18 4 . Parole aggiun t e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 50. 18 5 . Comm a aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 51. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3 2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti 18 6 . Parola aggiu n t a con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 52. 18 7 . Comm a prim a sostituito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 18. 18 8 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 54. 18 9 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 55. 19 0 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 56. 19 1 . Articolo aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 57. 19 2 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 58. 19 3 . Lette r a abrog a t a con l.r. 28 sette m b r e 2012, n. 52, art. 58. 19 4 . Allegato aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 59. 19 5 . Articolo aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 60. 19 6 . Nota sopp r e s s a . 19 7 . La Corte costituzion al e, con sent e n z a n. 27 del 22 febbr aio 2013, si è espr e s s a dichia r a n d o l’illegittimit à costituzion al e dell'a rticolo 80. 19 8 . La Corte costituzion al e, con sent e n z a n. 27 del 22 febbr aio 2013, si è espr e s s a dichiar a n d o l’illegittimit à costituzion al e dell'a rticolo 81, comm a 1. 19 9 . Parole aggiun t e con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 1. 20 0 . Comm a così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 3. 20 1 . Comm a inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 3. 20 2 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 4. 20 3 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 5. 20 4 . Comm a così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 5. 20 5 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 6. 20 6 . Comm a aggiun t o con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 6. 20 7 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 7. 20 8 . Lette r a aggiun t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 8. 20 9 . Lette r a così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 9. 21 0 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 9. 21 1 . Articolo abrog a t o con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 10. 21 2 . Articolo così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 11. 21 3 . Articolo così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 12. 21 4 . Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 13. 21 5 . Lette r a inserit a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, art. 14. 21 6 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 28/200 5 art. 15. 21 7 . Comm a 13, art. 16. 21 8 . Lette r a 13, art. 17. 21 9 . Comm a art. 18. 22 0 . Lette r a 13, art. 19. 22 1 . Lette r a art. 19. 22 2 . Comm a 13, art. 19. 22 3 . Comm a art. 20. 42 così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n. inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n. inserit a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. aggiu n to con l.r. 5 aprile 2013, n. 13, Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3