2g Commercio, fiere e mercati l.r. 28/2005 1 Legge regionale 7

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2g Commercio, fiere e mercati l.r. 28/2005 1 Legge regionale 7
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
Leg g e regi o n a l e 7 feb br a i o 20 0 5 , n. 28
Codi c e del Com m e r c i o . Test o uni c o in
mat e r i a di co m m e r c i o in se d e fiss a , su
are e pub b l i c h e , so m m i n i s t r a z i o n e di
ali m e n t i e beva n d e , ven d i t a di sta m p a
quo t i d i a n a e peri o d i c a e distri b u z i o n e di
carb u r a n t i . (1 2 5 )
(Bollettino Ufficiale n. 11, par t e prim a, del
10.02.2 0 0 5 )
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI .................3
Capo I - Principi gene r ali ....................................... 3
Art. 1 - Ogget t o e finalit à ....................................... 3
Art. 2 - Principi e finalità ........................................4
Art. 3 - Regol a m e n t o di att u a zio n e (125) ........4
Art. 4 - Pianificazion e ter rit o ri al e (147) ............4
Art. 5 - Piano region al e dello sviluppo
econo m ic o ......................................................................4
Capo II - Funzioni amminis t r a ti ve e orga ni s m i
associ a tivi ...................................................................... 4
Sezion e I - Ordin a m e n t o delle funzioni
am minis t r a t i ve ............................................................. 4
Art. 6 - Comp e t e n z e dei com u ni .......................... 4
Art. 7 - Comp e t e n z e delle provinc e ....................4
Art. 8 - Ese rcizio di funzioni da part e delle
Cam e r e di com m e r ci o ...............................................4
Sezion e II - Sem plificazion e am mi nist r a t i v a . .4
Art. 9 - Sport ello unico per le attività
prod u t tive (148) ............................................................4
Sezion e III - Orga ni s m i associ a tivi ..................... 5
Art. 10 - Cent ri di assist e n z a tecnic a ................5
Titolo II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
COMMER CIALE .......................................................... 5
Capo I - Ambito di applicazion e ...........................5
Art. 11 - Ambito di applicazion e (149) ...............5
Art. 12 - Sett ori merc e ologi ci di attività ..........6
Capo II -Requisiti per l'ese r cizio delle attività
com m e r c i ali ...................................................................6
Art. 13 - Requisiti di onora bilit à (151) ...............6
Art. 14 - Requisiti profession ali (4) .....................6
Capo III - Comm e r c i o in sede fissa (140) ..........6
Art. 15 - Definizioni (152) ........................................7
Art. 15 bis - Eser cizio dell’attivit à di vendit a
negli ese r cizi in sede fissa (153) ............................7
Art. 16 - Com m e r c io al dett a glio negli eser cizi
di vicina t o (5) .............................................................. 7
Art. 17 - Com m e r c io al dett a glio nelle medi e
str ut t u r e di vendit a (154) ......................................... 7
Art. 18 - Com m e r c io al dett a glio nelle gra n di
str ut t u r e di vendit a (8) ............................................8
Art. 18 bis - Vendit a al pubblico di alcun e
tipologie di farm a ci (9) ............................................. 8
Art. 18 ter - Istru t t o ri a com u n a l e per il
rilascio dell’aut o rizz a zion e alle gran di
str ut t u r e di vendit a (155) ......................................... 8
Art. 18 quat e r - Docum e n t a zi o n e istrut t o ri a
alleg a t a alla dom a n d a di autorizz azion e alle
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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gra n di str ut t u r e di vendit a (156) ...........................9
Art. 18 quinq ui e s - Istru t t o ri a region al e per il
rilascio dell’auto rizz azion e alle gra n di
stru t t u r e di vendit a (157) ......................................... 9
Art. 18 sexies - Confer e n z a dei servizi per
l’esa m e delle dom a n d e di autorizz azion e alle
gra n di str ut t u r e di vendit a (158) ...........................9
Art. 18 septi e s - Requisiti obbliga t o ri delle
gra n di str ut t u r e di vendit a (159) ........................ 10
Art. 18 octies - Rilascio dell’auto rizz azion e
alle gra n di stru t t u r e di vendit a (160) ............... 11
Art. 19 - Cent ri com m e r c i ali (161) .................... 11
Art. 19 bis - Outlet (127) ........................................ 12
Art. 19 ter - Utilizzo della deno mi n a zion e di
outlet (128) .................................................................. 12
Art. 19 quat e r - Vincoli com m e r c i ali (129) .....12
Art. 19 quinq ui e s - Strut t u r e di vendit a in
form a aggr e g a t a (162) ............................................ 12
Art. 20 - Empo ri polifunzion ali .......................... 12
Art. 21 - Vendit a all'ingr o s s o e al dett a glio
(163) ................................................................................13
Art. 21 bis - Eser cizi speci alizza ti nella
vendit a esclusiva di merci ingom b r a n t i ed a
conse g n a differit a (164) ......................................... 13
Art. 22 - Regol a m e n t o region al e (11) ............13
Capo IV - Vendit a della sta m p a quotidi a n a e
periodic a ...................................................................... 14
Art. 23 - Definizioni ................................................ 14
Art. 24 - Punti vendit a non esclusivi ...............14
Art. 25 - Ese rcizio dell'at tivit à (166) ................14
Art. 26 - Esenzion e dall'a u t o r izz a zio n e (15)
.......................................................................................... 14
Art. 27 - Indirizzi region ali (16) ....................... 14
Art. 28 - Prog r a m m a z i o n e com u n al e (17) ....14
Capo V - Com m e r c io su are e pubblic h e .........14
Art. 29 - Definizioni ................................................ 14
Art. 29 bis - Disposizioni gene r ali (211) .........15
Art. 30 - Tipologie di com m e r ci o su are e
pubblich e ..................................................................... 15
Art. 31 - Ese rcizio dell'at tivit à ........................... 15
Art. 32 - Autorizzazion e all'es e r cizio
dell'at tivit à medi a n t e post e g gi o (212) .............. 15
Art. 33 - Conc e s sio ni tem po r a n e e di post e g gi o
.......................................................................................... 16
Art. 34 - Assegn a zio n e dei poste g gi (213) .....16
Art. 35 - Abilitazion e all'ese r ci zio dell'at tività
in form a itiner a n t e (21) ......................................... 16
Art. 36 - Vendit a su are e pubblic h e di prodot ti
alime n t a r i (22) ......................................................... 17
Art. 37 - Fier e e fiere prom ozion ali (23) ......17
Art. 38 - Poste g gi riserv a t i nei mer c a t i e nelle
fiere (88) ...................................................................... 17
Art. 39 - Ese rcizio dell'at tivit à in asse nz a del
titola r e (24) ............................................................... 17
Art. 40 - Piano e regol a m e n t o comu n a l e .......17
Capo V bis - Obbligo di regola ri t à contrib u tiv a
per il com m e r ci o su are e pubblic h e (132)
(140) ................................................................................18
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2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
Art. 40 bis - Obbligo di regol a rit à contri b u t iva
(133) ............................................................................... 18
Art. 40 ter - Verifiche pres so l’INPS e
docu m e n t i sostitu tivi del DURC (134) ..............18
Art. 40 quat e r - Rateizzazion e del debito
cont ri b u t ivo (135) ......................................................18
Art. 40 quinq ui e s - Sospe n si o n e e revoc a (136)
.......................................................................................... 18
Art. 40 sexies - Cultu r a della legalità (137) ....19
Art. 40 septie s - Nor m a tra n si t o ri a (214) ........19
Capo VI - Som mi nis t r a zi o n e di alime n ti e
beva n d e ........................................................................ 19
Art. 41 - Definizioni ................................................ 19
Art. 42 - Ese rcizio dell'at tivit à ........................... 19
Art. 42 bis - Requisiti degli eser cizi di
som mi nis t r a zi o n e di alim e n ti e beva n d e (27)
.......................................................................................... 19
Art. 43 - Abilitazion e all'ese r ci zio dell'at tività
(28) .................................................................................20
Art. 44 - Attività stagion al e .................................20
Art. 45 - Attività tem p o r a n e a (29) .................20
Art. 46 - Diret tive region ali (30) ......................20
Art. 47 - Prog r a m m a z i o n e com u n al e (31) .....20
Art. 48 - Attività non sogge t t e a requisi ti
com u n ali (32) .......................................................... 20
Art. 49 - Som mi nis t r a zio n e media n t e
distri b u t o ri auto m a t i ci (33) ............................... 21
Capo VII - Distri buzion e di car b u r a n t i ...........21
Art. 50 - Definizioni ................................................ 21
Sezione I - Impian ti str a d ali ............................... 22
Art. 51 - Bacini di utenz a region ali (93) ........22
Art. 52 - Impian ti di pubblica utilità (94) ......22
Art. 53 - Verifiche di com p a ti bilit à degli
impia nti esist e n ti (95) ............................................ 22
Art. 53 bis - Incom p a t i bilit à assolut a (96) .......22
Art. 53 ter - Incom p a t i bilit à relativa (97) ........22
Art. 54 - Nuovi impian ti (98) .............................. 22
Art. 54 bis - Impian ti senza gesto r e (99) .........23
Art. 55 - Autorizzazion e all'inst all azion e e
all'es e r cizio di impia n ti (39) ............................... 23
Art. 56 - Attività e servizi inte g r a t ivi (101) . .23
Art. 57 - Modifich e degli impia n ti .................... 23
Art. 58 - Collaud o ....................................................24
Art. 59 - Localizzazion e degli impia nti (102)
.......................................................................................... 24
Art. 60 - Regol a m e n t o region al e (103) (125) 24
Sezione II - Impia n ti ad uso privato e per
nat a n t i ...........................................................................24
Art. 61 - Impian ti e cont e nit o ri- dist rib u t o r i
mobili ad uso privato e impian ti per nat a n ti .24
Art. 62 - Prelievo di carb u r a n t i in recipie n ti
pre ss o gli impian ti stra d a li .................................. 25
Capo VIII - Form e speci ali di com m e r c io al
dett a glio ....................................................................... 25
Art. 63 - Ese rcizio dell'at tivit à (47) ................25
Art. 64 - Spacci inte r ni ......................................... 25
Art. 65 - Distrib u t o r i auto m a t i ci ....................... 25
Art. 66 - Vendit a per corrispo n d e n z a , tra mit e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
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television e o altri siste m i di com u ni c a zio n e . 25
Art. 67 - Nor m e speci ali per la vendit a tra mi t e
television e ................................................................... 25
Art. 68 - Vendite effett u a t e press o il domicilio
dei consu m a t o ri ........................................................ 25
Art. 69 - Perso n e inca ric a t e ................................ 25
Capo IX - Sospe n si o n e volont a ri a, variazioni,
subing r e s s o e cess azion e ......................................26
Art. 70 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di
com m e r c io in sede fissa, di vendit a della
sta m p a quotidi a n a e periodic a e di
som mi ni st r a zio n e di alime n ti e bevan d e ........26
Art. 71 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di
com m e r c io su are e pubblic h e ............................. 26
Art. 72 - Sosp e n si o n e volont a ri a dell'at tivit à di
dist rib uzio n e dei carb u r a n t i ................................ 26
Art. 73 - Variazioni del legale rapp r e s e n t a n t e
o della deno mi n a zi on e o ragion e sociale (52)
.......................................................................................... 26
Art. 74 - Subing r e s s o .............................................26
Art. 75 - Affida m e n t o di repa r t o (54) .............27
Art. 76 - Disposizioni speciali per il
subing r e s s o nell'at tivit à di vendit a della
sta m p a quotidi a n a e periodic a nei punti
vendit a non esclusivi .............................................. 27
Art. 77 - Disposizioni speciali per il
subing r e s s o nell'at tivit à di com m e r ci o su are e
pubblic h e (55) .......................................................... 27
Art. 78 - Disposizioni speciali per il
subing r e s s o nell'at tivit à di distrib uzion e di
car b u r a n t i ....................................................................28
Art. 79 - Cess azion e dell'at tivit à (105) ...........28
Capo X - Ora ri delle attività com m e r ci ali .....28
Art. 80 - Ora ri degli eser cizi di com m e r ci o al
det t a glio in sede fissa (141) (197) .....................28
Art. 81 - Ora ri degli eser cizi di
som mi ni st r a zio n e di alime n ti e bevan d e (56)
.......................................................................................... 28
Art. 82 - Ora ri per l'attivit à di vendit a della
sta m p a quotidi a n a e periodic a ........................... 28
Art. 83 - Ora ri per l'ese r cizio del com m e r c i o
su are e pubblich e .....................................................28
Art. 84 - Ora rio degli impian ti di distrib uzion e
dei carb u r a n t i (106) ................................................ 29
Art. 84 bis - Crite ri per la fissazion e dei turni
di riposo dom e ni c al e , festivo e
infras e t ti m a n a l e (107) ............................................. 29
Art. 84 ter - Derog h e all’ora rio e ai tur ni di
riposo (108) ..................................................................29
Art. 84 quat e r - Feri e e servizio nott u r n o (109)
.......................................................................................... 30
Art. 85 - Pubblicit à degli orari ...........................30
Art. 86 - Disposizioni speciali (188) .................30
Capo XI - Pubblicit à dei prezzi .......................... 30
Art. 87 - Pubblicit à dei prezzi ............................ 30
Capo XII - Vendite strao r di n a r i e e
prom ozion ali ...............................................................31
Sezion e I - Vendite stra o r di n a r i e ......................31
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2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
Art. 88 - Ogge t t o ..................................................... 31
Art. 89 - Offert a delle merci ............................... 31
Art. 90 - Pubblicit à dei prezzi ............................ 31
Art. 91 - Pubblicit à delle vendit e strao r di n a r i e
.......................................................................................... 31
Art. 92 - Vendite di liquidazion e ....................... 31
Art. 93 - Dura t a delle vendit e di liquidazion e
.......................................................................................... 31
Art. 94 - Divieto di introd uzion e di nuove
mer ci dur a n t e le vendit e di liquidazion e ........31
Art. 95 - Vendite di fine stagion e (59) ...........31
Sezion e II - Vendit e prom ozion ali .................... 31
Art. 96 - Vendite promozion ali (60) .............. 31
Capo XIII - Qualificazion e e valorizzazion e dei
luoghi del com m e r ci o ............................................. 32
Art. 97 - Definizioni ................................................ 32
Art. 98 - Disposizioni speciali per la
valorizzazion e di are e di particol a r e inte r e s s e
del territ o ri o comu n a l e .......................................... 32
Art. 99 - Valorizzazion e dei luoghi del
com m e r c io e degli eser cizi storici .....................32
Capo XIV - Monitor a g gi o, vigilanz a, sanzioni e
deca d e n z e ................................................................... 32
Sezion e I - Osse rv a t o ri o region al e ...................32
Art. 100 - Osse rv a t o ri o region al e ..................... 32
Sezion e II - Vigilanza .............................................33
Art. 101 - Vigilanz a ................................................ 33
Sezion e III - Sanzioni .............................................33
Art. 102 - Sanzioni per l'attivit à di com m e r c i o
al dett a glio in sede fissa, per la vendit a della
sta m p a quotidi a n a e periodic a e per le form e
speci ali di com m e r ci o al det t a glio (190) ........33
Art. 103 - Sanzioni per l'ese r cizio dell'at tivit à
di som mi nist r a zio n e di alime n ti e beva n d e ...34
Art. 103 bis - Esec uzion e coat tiva (191) .........34
Art. 104 - Sanzioni per l'attivit à di com m e r c i o
su are e pubblich e .....................................................34
Art. 105 - Sanzioni per l'attivit à di
dist rib uzio n e dei carb u r a n t i ................................ 34
Sezione III bis - Sequ e s t r o di beni
abusiva m e n t e posti in vendit a su are e
pubblic h e. (113) ........................................................35
Art. 105 bis - Sequ e s t r o della mer c e e delle
att r ez z a t u r e (114) .................................................... 35
Art. 105 ter - For m a sem plifica t a per la
red azion e del proc e s s o verbal e di sequ e s t r o
(115) ............................................................................... 35
Art. 105 quat e r - Conse rv a zio n e delle cose
sequ e s t r a t e (116) ..................................................... 35
Art. 105 quinq ui e s - Merc e abba n d o n a t a dal
tras g r e s s o r e (117) ................................................... 35
Art. 105 sexies - Devoluzion e in benefic e n z a
dei gene ri alime n t a ri e dei prodo t ti depe ri bili
sequ e s t r a t i (118) ...................................................... 36
Art. 105 septie s - Rinvio (119) ............................. 36
Sezion e IV - Deca d e n z e ........................................ 36
Art. 106 - Deca d e n z a delle auto rizz azioni per
le medi e e le gran di strut t u r e di vendit a e per
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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la vendit a di sta m p a quotidi a n a e periodic a . 36
Art. 107 - Chiusu r a degli eser cizi di vicina t o e
degli ese r cizi di som mi nist r a zio n e (69) .........36
Art. 108 - Deca d e n z a del titolo abilita tivo per
l' attivit à com m e r ci al e su are e pubblic h e (70)
.......................................................................................... 36
Art. 109 - Deca d e n z a dell'a u t o ri zz azion e
all'inst all azion e e l'ese r cizio di impian ti per la
distri b uzion e dei car b u r a n t i ................................ 36
Capo XV - Disposizioni finali e tran si to ri e ....37
Art. 110 - Decor r e n z a , abro g a zio ni e nor m e
tra n si t o ri e in mat e ri a di com m e r ci o in sede
fissa e di dist rib uzio n e dei carb u r a n t i (72) . 37
Art. 111 - Decor r e n z a e disposizioni
tra n si t o ri e in mat e ri a di som mi ni st r a zio n e di
alime n t i e bevan d e .................................................. 37
Art. 111 bis -Decor r e n z a , abrog a zioni e
disposizioni transi t o ri e in mat e ri a di sta m p a
quoti dia n a e periodic a e di com m e r ci o su are e
pubblich e (76) .......................................................... 37
Art. 111 ter - Decorr e n z a delle disposizioni in
mat e ri a di dist rib uzio n e di carb u r a n t i (86) ..38
Art. 112 - Disposizioni tran si t o ri e (77) .........38
Art. 113 - Disap plica zion e di disposizioni
stat ali (78) ................................................................ 38
Art. 113 bis - Modifiche all’alleg a t o A (195) . 38
ALLEGATO A - Aree Com m e r ci ali
Met ro polit a n e ............................................................. 38
(articolo 15, com m a 1, lett e r a e) (194) .............38
Titol o I - DISPOSIZIONI GENERALI
Cap o I - Pri n c i p i ge n e r a l i
Art. 1 - Ogget t o e finalità
1. La pres e n t e legge disciplina
dell'at tività com m e r ci ale in Tosca n a.
l'ese r cizio
2. Ai fini della pres e n t e legge costituisco n o
attività com m e r ci al e:
a) il com m e r cio al dett a glio e all'ing ro s s o in
sede fissa;
b) la vendita della sta m p a quotidia n a e
periodic a;
c) il comm e r cio su aree pubblich e;
d) la som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e ;
e) la distrib uzion e dei carb u r a n ti;
f) le forme speciali di comm e r cio al detta glio.
Art. 2 - Principi e finalità
1. L'attività disciplina t a dalla pres e n t e legg e si
fonda sul principio della libert à di iniziativa
econo mic a privat a.
2. La disciplina della pres e n t e legge pers e g u e le
segu e n ti finalità:
a) la trasp a r e n z a del merc a t o, la concor r e n z a ,
la libert à di impr e s a e la libera circolazion e delle
merci;
a bis) la sem plificazio n e delle proce d u r e
relative agli ade m p i m e n t i am mi nis trati vi affere n ti
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2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
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l’esercizio delle attività com m e r ciali; (1)
b) la tutela dei consu m a t o r i, con particola r e
rigu a r d o alla tras p a r e n z a dell'infor m a zio n e sui
prezzi, alla sicur ezz a dei prodot ti e alla
qualificazion e dei consu mi;
c) l'efficienza e la mode r nizz azion e della rete
distrib u tiva, con particola r e rigu a r d o alla crescit a
qualitativa ed alla capa cit à comp e titiva dei
siste mi comm e r ci ali natu r ali e pianificati, anch e
al fine del conte ni m e n t o dei prezzi;
d) il pluralis mo e l'equilibrio tra le divers e
tipologie delle strut t u r e distrib u tive e le divers e
form e di vendit a, con particola r e rigu a r d o alla
valorizzazion e del ruolo delle piccole impr e s e ,
all'evoluzion e qualificat a delle relazioni tra
attività com m e r ci ali, contes ti territo ri ali e filiere
econo mic h e ed alla tutela attiva delle botte g h e e
dei merc a ti di inter e s s e storico, di tradizion e e di
tipicità;
e) la valorizzazion e del lavoro in tutt e le sue
form e, la salvag u a r di a e lo sviluppo qualificato
delle attività impre n di to ri ali, con particola r e
rigu a r d o allo sviluppo e all'ag gio r n a m e n t o
professio n al e degli oper a t o ri;
f) la salvag u a r d i a e lo sviluppo qualificato dei
livelli occup a zio n ali, con particola r e rigua r d o al
rispet t o dei contr a t ti collettivi nazion ali di lavoro
e degli accor di integ r a tivi territo ri ali;
g) la salvag u a r d i a e la qualificazion e del
servizio com m e r ci al e nelle are e urba n e , rurali,
mont a n e , insulari, costier e e ter m ali, ai fini di una
equilibr a t a articolazion e del siste m a distrib u tivo
nell'int e r o territo rio region ale;
h) la promozion e e lo sviluppo della
conce r t a zio n e e della gover n a n c e coope r a tiv a
come meto di di relazion e e di collabor a zion e tra
gli enti locali, le cate g o ri e econo mic h e , le
orga nizzazioni dei lavorat o ri e le associazioni dei
consu m a t o ri, anch e ai fini della progr a m m a zi o n e
delle divers e articolazioni e funzioni del siste m a
distrib u tivo secon d o modelli co- evolutivi.
Art. 3 - Regola m e n t o di attuazio n e
(1 2 5 )
1. Con regola m e n t o la Region e, (1 4 6 ) nel rispet t o
dei principi di sussidia ri et à , differe n ziazion e e
ade g u a t e z z a, stabilisce le norm e di attu a zion e della
pres e n t e legge.
Art. 4 - Pianificazion e territoriale
(1 4 7 )
1. La pianificazion e territoriale del settore
com m e r ciale
è effett u a t a
in confor mi tà
alle
disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 (Nor m e per il gover no del territorio).
Art. 5 - Piano regionale dello svilup po
econo m i c o
1. Nel Piano region al e dello sviluppo econo mico
(PRSE) di cui alla legge region al e 20 marzo 2000, n.
35 (Disciplina degli interve n ti in mate ri a di attività
produ t tiv e) la Regione preve d e interve n ti finanzia ri
a soste g n o dello sviluppo e della valorizzazion e
delle attività e dei servizi com m e r ci ali.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
4
Cap o II - Fun z i o n i am m i n i s t r a t i v e e
org a n i s m i ass o c i a t i v i
Sezione I - Ordin a m e n t o delle funzioni
am minis t r a t i ve
Art. 6 - Comp e t e n z e dei com u ni
1. Nelle mate ri e ogge t to della pres e n t e legge
sono
conferit e
ai comu ni
tutt e
le funzioni
amminist r a t iv e non riserv a t e alla Regione, alle
province o ad altri enti.
Art. 7 - Com p e t e n z e delle provinc e
1. Le provinc e, nell'a m bit o delle funzioni loro
attrib ui t e in mat e ri a di form azion e professio n al e,
gara n ti sc o n o,
attr av e r s o
le age nzie forma tive
accr e dit a t e ai sensi della norm a tiv a region al e, la
formazion e profes sion al e per l'acces s o alle attività
di vendit a nel settor e merc e olo gico alime n t a r e e di
som minist r a zio n e
di
alimen ti
e
bevan d e ,
l'aggior n a m e n t o e la riqu alificazion e degli oper a t o ri
del com m e r cio.
Art. 8 - Esercizio di funzioni da parte delle
Came r e di com m e r ci o
1. Per l'ese rcizio delle funzioni e dei compiti
previsti dalla pres e n t e legge, Region e, provinc e e
comu ni
posso no
avvale rsi
delle
Came r e
di
comm e r cio, indust ri a, artigia n a t o e agricolt u r a
(CCIAA), sulla base di apposit e convenzioni.
Sezione II - Sem plificazion e am mi nist r a t iv a
Art. 9 - Sport ello unico per le attività
produ t ti v e (1 4 8 )
1. L'unico punto di acces so per il richied e n t e in
relazion e a tutti i procedi m e n t i am mi ni stra tivi
disciplinati dalla prese n t e legge è costituito dallo
sport ello unico per le attività produ t tiv e (SUAP) di
cui all’articolo 38 del decre to- legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urge n ti per lo svilup po
econo m ic o, la sem plificazion e, la com p e ti tività, la
stabilizzazion e
della
finanza
pubblica
e
la
pere q u a zio n e
tributaria),
convertito,
con
modificazio ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all’articolo 35 della legg e regionale 23 luglio 2009,
n. 40 (Legg e
di se m plificazio n e
e riordino
nor ma tivo 2009). L’acces so al SUAP avvien e in
confor mit à
al decre to
del
Preside n t e
della
Repu b blica 7 sette m b r e 2010, n. 160 (Regola m e n t o
per la sem plificazion e ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produt tiv e, ai
sensi dell'articolo 38, com m a 3, del decre to- legge
25
giugno
2008,
n.
112,
convertito,
con
modificazio ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. In confor mit à all’articolo 4, com m a 6, del
d.p.r. 160/20 1 0 , ferm a restan d o l’unicità del canale
di com u nica zio n e tele m a tico con le impres e da
parte del SUAP, sono attribuite a ques t’ulti m o le
comp e t e n z e dello sportello unico per l’edilizia
produ t tiva e trova applicazion e l’articolo 45 della
l.r. 40/20 0 9.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
3. La Region e, nell’ambito del tavolo tecnico
regionale per lo svilup po dei servizi SUAP, istituito
dalla Giunta regionale con delibera zio n e 7 marzo
2011, n. 129, in attuazion e delle disposizioni di cui
agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/20 0 9, definisce la
mod ulistica da utilizzar e per le doma n d e di
autorizza zio n e , le segnalazioni certificat e di inizio
attività e le com u ni ca zioni previst e dalla prese n t e
legge, entro sessa n ta giorni dall’entrata in vigore
del prese n t e articolo.
Sezion e III - Orga ni s m i associ a tivi
Art. 10 - Centri di assist e n z a tecnica
1. Per svilupp a r e proces si di ammo d e r n a m e n t o
della rete distrib u tiv a, le associazioni di categ o ri a
del
setto r e
comm e r ci al e
maggior m e n t e
rapp r e s e n t a t iv e almen o a livello provinciale, anch e
congiu n t a m e n t e
ad
altri
sogge t ti
inter e s s a t i,
posson o istituir e cent ri di assist e n z a tecnic a alle
impre s e,
anch e
in
forma
conso r tile.
Sono
consid e r a t e maggior m e n t e rapp r e s e n t a t iv e a livello
provinciale le associazioni pres e n ti, relativa m e n t e
al setto r e comm e r cio, nell'am bit o dei consigli
provinciali delle CCIAA.
2. I centri di assist e n z a tecnica di cui al comm a 1
sono autorizzati dalla Region e all'es e r cizio delle
attività di cui al comm a 3.
3. I cent ri svolgono, a favore delle impr e s e ,
attività di assist e n z a tecnica, di form azion e e
aggior n a m e n t o ,
con particola r e
rigua r d o
alla
crescit a della capa cit à comp e ti tiva delle piccole e
medie impre s e , alla certificazion e di qualità degli
eser cizi com m e r ci ali, nonch é altre attività previst e
dal loro stat u t o.
4. Le amminist r a zio ni pubblich e posso no
avvaler si dei cent ri di cui al com m a 1 allo scopo di
facilita r e il rappo r t o tra amminist r a zio ni pubblich e
e impre s e e di realizza r e progr a m m i di attività per
la qualificazion e della rete distrib u tiv a e lo sviluppo
di politich e per la promozion e comm e r ci al e e per la
tutela dei consu m a t o r i.
5. Con il regola m e n t o di cui all' articolo 3 la
Region e definisc e i requisiti e le proce d u r e per il
rilascio dell'au to rizz azio n e di cui al com m a 2.
Titol o II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
COMMER CIALE
Cap o I - Am b i t o di ap p l i c a z i o n e
Art. 11 - Ambit o di applicazion e
(1 4 9 )
1. Le disposizioni del prese n t e titolo si applicano
all'attività com m e r ciale com e definita dall'articolo
1, com m a 2.
2. Le disposizioni conte n u t e nel prese n t e titolo
non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle
quali i comu ni assu m o n o l'impiant o e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Nor m e
concer n e n ti il servizio farmac e u tic o), qualora
venda no esclusiva m e n t e prodotti farmac e u tici,
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
5
specialità me dicinali, dispositivi medici e presidi
me dico- chirurgici;
b) ai titolari di rivendit e di generi di monop olio,
qualora venda no esclusiva m e n t e generi di
mono polio di cui alla legge 22 dice m b r e 1957, n.
1293 (Organiz z a zio n e dei servizi di distribu zio n e
e vendita dei gen eri di mono polio) e al decre to del
Preside n t e della Repu b blica 14 ottobre 1958, n.
1074 (Approvazion e del regola m e n t o di
esec u zio n e , della L. 22 dice m b r e 1957, n. 1293,
sulla organiz za zio n e dei servizi di distribu zio n e e
vendita dei generi di mono polio);
c) agli impre n dit ori agricoli che esercita no la
vendita dei propri prodot ti ai sensi dell'articolo 4
del decret o legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orienta m e n t o e mod er niz z a zio n e del settor e
agricolo, a norm a dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
relative alla conce s sion e dei poste g gi nonch é per
la sostitu zion e nell'es ercizio dell'attività di
vendita di cui all'articolo 39;
d) alle attività disciplinat e dalla legge regionale
23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività
agrituristich e in Toscana);
e) alle attività disciplinat e dalla legge regionale
23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi
regionali in mat eria di turis m o), limitata m e n t e
alla som mi nis t ra zio n e di alime n ti e bevan d e alle
perso n e alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che
sono ospitati nella strut t ur a ricettiva in occasion e
di manifes t a zio ni e conve g ni organizz ati;
f) alle impres e artigiane annotat e nella sezion e
speciale del registro delle impres e ai sensi
dell’ articolo 13 della legge regionale 22 ottobr e
2008, n. 53 (Nor m e in mat eria di artigianato e
sem plificazion e degli ade m p i m e n t i am mi nistra tivi
a carico delle impres e artigiane), per la vendita
dei beni di produ zio n e propria nei locali di
produ zion e o nei locali a ques ti adiacen ti, ovvero
per la fornitura al com mi t t e n t e dei beni nece s sari
all'esec u zio n e delle opere o alla presta zion e del
servizio, purch é i locali di vendita non superino le
dim e n sio ni di un esercizio di vicinato;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di
produ zion e o nei locali a ques ti adiacen ti dei beni
da essi prodotti, purch é i locali di vendita non
superino le dime n sio ni di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle coopera tiv e di pescatori,
nonch é ai cacciatori, singoli o associati, che
venda n o al pubblico, al detta glio, la cacciagion e e
i prodot ti ittici prove ni e n ti esclusiva m e n t e
dall'esercizio della loro attività e a coloro che
esercita no la vendita dei prodot ti da essi
diretta m e n t e e legal m e n t e raccolti su terre ni
sogg et ti ad usi civici nell'eser cizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o espon g a per la vendita le
proprie opere d'arte, nonc h é dell'inge g n o a
caratt er e creativo, comp r e s e le proprie
pubblicazioni di natura scientifica o infor m a tiva,
realizzat e anche me dian t e supporto infor ma tico;
j) alla vendita dei beni del fallime n t o effett u a t a
ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
approvat e con regio- decre to 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallime n t o, del concorda to
preve n tiv o, dell'am m i nis t ra zio n e controllata e
della liquidazio n e coatta am mi nis trativa);
k) all'attività di vendita effet t u a t a durant e il
periodo di svolgi m e n t o delle fiere cam pio narie e
delle mostr e di prodotti, all'uopo autorizzat e, nei
confron ti dei visitatori, purch é riguardi le sole
merci ogge t to delle manifes t a zio ni e non duri
oltre il periodo di svolgi m e n t o delle
manifes t a zio ni stess e;
l) agli enti pubblici ovvero alle person e
giuridich e privat e alle quali partecipa no lo Stato
o enti territoriali che venda n o pubblicazioni o
altro materiale infor ma tivo, anch e su supporto
infor m a tico, di propria o altrui elaborazio n e,
concer n e n t i l'ogge t t o della loro attività;
m) alle attività di som mi nis t ra zion e svolte in
forma com pl e ta m e n t e gratuita, com e assaggio di
alimen ti e bevan d e a fini prom o zio n ali;
n) alle attività di vendita della sta m p a
quotidiana e periodica non sogge t t e ad
autorizza zion e di cui all'articolo 26.
Art. 12 - Set t ori merc e olo gici di attività
1. Ai sensi della pres e n t e legge l'attività
com m e r ci al e all'ing ro s s o e al dett a glio può esse r e
esercit a t a con riferim e n t o ai settori merc e ologici
alimen t a r e e non alimen t a r e .
2. I sogg e t ti titolari di auto rizzazion e per
l'ese r cizio dell'at tività di vendit a dei prodot ti
app a r t e n e n t i alle tabelle merc e ologic h e di cui
all'alleg a t o 5 al decr e t o ministe ri al e 4 agosto 1988,
n. 375 (Nor m e di esec uzio n e della legge 11 giugno
1971, n. 426 , sulla disciplina del comm e r cio), e
all'articolo 2 del decr e t o ministe ri al e 16 sett e m b r e
1996, n. 561 han no titolo a porr e in vendit a tutti i
prodot ti
relativi
al
settor e
merc e olo gico
corris po n d e n t e , fatto salvo il rispet t o dei requisiti
igienico- sanita ri e ad otten e r e che l'auto rizz azion e
sia modificat a d'ufficio con l'indicazion e del setto r e
med e si m o, ad eccezion e dei sogge t ti in posse s s o
delle tabelle speciali riserva t e ai titolari di farm a ci e
di cui all'alleg a t o 9 del d.m. 375/19 8 8, nonch é
quelle riserv a t e ai sogge t ti titolari di rivendit e di
gen e ri di monop olio di cui all'articolo 1 del decret o
minist eriale
17
sett e m b r e
1996,
n.
561
(Regola m e n t o concer n e n t e modificazioni al decre to
minist eriale 4 agosto 1988, n. 375, conte n e n t e il
regola m e n t o di esec u zio n e della legge 11 giugno
1971, n. 426, sulla disciplina del com m e r cio). (1 5 0 )
3. I sogg e t ti titolari della licenza di eser cizio
dell'impia n t o
di
distrib uzio n e
di
carb u r a n t i,
rilascia t a dall'Age nzi a delle Dogan e, in posses s o
della tabella riserva t a di cui all'ar ticolo 1 del d.m.
561/19 9 6, hann o titolo a porr e in vendit a tutti i
prodot ti relativi al settor e merc e olo gico alime n t a r e
e non alime n t a r e . La vendit a dei prodot ti relativi al
setto r e merc eolo gico alime n t a r e
è svolta nel
rispet t o dei requisiti igienico- sanita ri.
4. I punti vendit a esclusivi di quotidia ni e
periodici di cui all'articolo 23, comm a 1, lette r a a),
han no titolo a porr e in vendit a tutti i prodotti
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
6
relativi al setto r e merc e olo gico non alime n t a r e .
Cap o II -Re q u i s i t i pe r l'es e r c i z i o del l e
at t i v i t à co m m e r c i a l i
Art. 13 - Requi siti di onorabilità
(1 5 1 )
1. L’access o e l’esercizio delle attività
com m e r ciali di cui all’articolo 1, sono subordina ti al
posses s o
dei requisiti di onorabilità di cui
all’articolo 71, com m i da 1 a 5, del decre to
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazion e della
diret tiva 2006/1 2 3/C E
relativa ai servizi nel
merca to interno).
Art. 14 - Requi siti professi on ali
(4)
1. L’access o e l’esercizio dell’attività di vendita
al detta glio
(1 9 9 )
nel settor e
merc eologico
alime n t a r e e di som mi nis tr a zion e di alimen ti e
bevan d e sono subordinati al posse s s o dei requisiti
profes sion ali di cui all’articolo 71, com m i 6 e 6 bis,
del d.lgs. 59/201 0.
2. I requisiti profes sio nali di cui al com m a 1, non
sono richiesti per la vendita di pastigliag gi e bibite
preconf e zio n a t e, esclusi il latte e i suoi derivati,
qualora tale vendita abbia caratter e residuale
rispett o all’attività prevalen t e , fer mo restan d o il
rispett o delle nor m e igienico- sanitarie relative ai
locali e attrez za t u r e utilizzat e e la corret ta
conser va zio n e dei prodot ti.
3. La Region e definisce entro sessan t a giorni
dall’entrata in vigore del pres e n t e articolo:
a) le modalità di organiz za zio n e, la durata e le
mat erie dei corsi profession ali di cui all’articolo
71, com m a 6, lettera a), del d.lgs. 59/201 0 ,
garant e n d o n e l'effet t u a zio n e anch e tra mit e
rapporti conve n zio n ali con sogg e t ti idonei. A tal
fine, sono considera t e in via prioritaria le cam er e
di com m e r cio, le organizza zio ni impre n di toriali
del com m e r cio maggior m e n t e rappres e n t a tiv e e
gli enti da ques t e costituiti;
b) le modalità di organizz a zio n e , la durata e le
mat erie dei corsi di aggiorna m e n t o finalizzati ad
elevare il livello profes sio nale o riqualificare gli
operatori in attività, preve d e n d o form e di
incen tivazion e per la partecipa zio n e ai corsi da
parte degli operatori delle piccole e medie
impres e del settor e com m e r ciale.
Cap o III - Co m m e r c i o in se d e fis s a
Art. 15 - Definizioni
(1 4 0 )
(1 5 2 )
1. Ai fini dell’applicazion e delle disposizioni
conte n u t e nel pres e n t e capo si inten do n o:
a) per com m e r cio all'ingross o, l'attività svolta
da chiunq u e profes sio nal m e n t e acquista merci in
nom e e per conto proprio e le riven d e ad altri
com m e r cia n ti, all'ingros so o al detta glio, o ad
utilizzatori profes sio nali, o ad altri utilizzatori in
grand e;
b) per com m e r cio al detta glio, l’attività svolta
da chiunq u e profes sio nal m e n t e acquista merci in
nom e e per conto proprio e le riven d e, su aree
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
privat e in sede fissa o me dian t e altre form e di
distribu zio n e, diretta m e n t e al consu m a t o r e finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
com m e r ciale, l'area destinata alla vendita,
comp r e s a quella occupa ta da banchi, scaffalat ur e,
vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizion e della merc e, se acces sibili alla
client ela. Non costituisc e superficie di vendita,
anch e se accessibile alla clientela, l’area
scoper ta, purch é adiace n t e all’esercizio
com m e r ciale e di dim e n sio ni non superiori al 20
per cento della superficie di vendita e quella
destina ta a magaz zi ni, depositi, locali di
lavorazion e, servizi, spazi collocati oltre le casse,
uffici se non accessibili alla client ela.
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 300 metri
quadrati;
e) per medie strut t ur e di vendita, gli esercizi
aventi superficie di vendita superior e a quella
degli esercizi di vicinato e fino a:
1) 1.500 metri quadrati;
2) 2.500 metri quadrati se insediati nei
com u ni con popolazion e reside n t e superiore a
10.000 abitanti, inseriti nelle aree com m e r ciali
metro politan e Firenz e- Pistoia- Prato e LivornoPisa, com e individuati nell’allegato A.
f) per grandi strutt u r e di vendita, gli esercizi
aventi superficie di vendita superior e ai limiti di
cui alla lettera e) e fino al limite stabilito dal
piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui
all’articolo 48 della l.r. 1/2005 , anch e in misura
differe n z iata in ragione delle divers e
caratt eris tic h e territoriali;
g) per centro com m e r ciale, una me dia o una
grand e strut t ur a di vendita nella quale più
esercizi com m e r ciali sono inseriti in una strutt u ra
a destinazion e specifica e usufruisco n o di
infrastru t t u r e com u ni e spazi di servizio gestiti
unitaria m e n t e . Per superficie di vendita di un
centro com m e r ciale si inten d e quella risultant e
dalla som m a delle superfici di vendita degli
esercizi di com m e r cio al dettaglio in esso
pres e n ti;
h) per outlet:
1) gli esercizi adiace n ti ai locali di
produ zion e nei quali impres e indust riali vendo n o
diretta m e n t e in maniera esclusiva beni di
produ zion e propria, fatte salve le ipotesi di cui
all’articolo 11, com m a 2, lettera g);
2) gli esercizi nei quali produ t to ri titolari del
marc hio o impres e com m e r ciali vendo no al
detta glio merci non alime n t ari, che siano stat e
prodott e alme no trece n t o s e s s a n t a ci n q u e giorni
prima dell’inizio della vendita, dimostra bile da
idonea docu m e n t a zi o n e relativa alla merc e, di
fine serie, in ecce d e n z a di magaz zi no, prototipi o
che prese n ti no lievi difetti non occulti di
produ zion e.
i) per pastigliaggi, i prodotti da banco
preconf e zio n a ti alla produ zio n e da vend e r e nella
stessa confe zio n e originaria, costituiti
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
7
gen eral m e n t e da cara m elle, confet ti, cioccolatini,
gom m e da masticar e, patatin e, snac k e simili.
Art. 15 bis - Esercizio dell’attività di vendi ta
negli esercizi in sede fissa (1 5 3 )
1. Negli esercizi di com m e r cio al dettaglio in
sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel
rispet to delle vigenti nor m e in mat eria igienicosanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurez z a e di
destinazio n e d'uso dei locali.
2. L'attività di vendita di prodot ti alime n t a ri è
sogg et t a al rispett o delle disposizioni previst e dal
regola m e n t o ema na to con decret o del Preside n t e
della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
(Regola m e n t o di attua zion e del regola m e n t o (CE) n.
852/20 0 4 del Parlam e n t o europ eo e del Consiglio
del 29 aprile 2004
sull'igien e
dei prodotti
alimen t ari e del regola m e n t o (CE) n. 853/2 0 0 4 del
Parlam e n t o europ e o e del Consiglio del 29 aprile
2004 che stabilisce norm e specifich e in materia di
igien e per gli alime n ti di origine animale).
3. La vendita di bevan d e alcoliche può esser e
limitata o vietata dal comu n e in relazion e a
com pro va t e
esige n z e
di prevale n t e
intere s s e
pubblico.
Art. 16 - Com m e r c io al detta glio negli esercizi
di vicinat o (5)
1. L'apert u ra, il trasferi m e n t o di sede e
l'amplia m e n t o della superficie di vendita fino ai
limiti di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera d), e la
modifica di settor e merc e olo gico di un esercizio di
vicinato sono sogge t ti a segnalazion e certificata di
inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuov e nor m e in
mat eria di proce di m e n t o am mi nis trati vo e di
acces so
agli atti), da pres e n t ar e
al SUAP
com p e t e n t e per territorio.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita
dei prodot ti alime n t a ri è conse n ti to il consu m o
im m e diat o dei me d e si mi prodotti, utilizza n d o i
locali e gli arredi dell’azien d a con esclusion e del
servizio assistito
di som mi nis t ra zion e
e con
l’osserva n z a
delle nor m e
vigenti
in mat eria
igienico- sanitaria.
3. Ai fini di cui al com m a 2, per locali
dell’esercizio si inten do n o i locali e le aree
individuati nella SCIA di cui al com m a 1.
Art. 17 - Com m e r c io al detta glio nelle me di e
strut t ur e di vendit a (1 5 4 )
1.
L'apert ur a,
il
trasferi m e n t o
di
sede,
l'amplia m e n t o della superficie di vendita fino ai
limiti di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera e), di
una media strutt ur a di vendita sono sogg e t ti ad
autorizza zion e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per
territorio.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di
settore merc eologico di una me dia strutt ur a di
vendita è sogge t t a a SCIA da pres e n t a r e al SUAP
com p e t e n t e
per
territorio,
purch é
l’esercizio
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
prese n ti tutti i requisiti previsti dalla norm a tiva
statale e regionale in materia di me die strutt u r e di
vendita. In caso contrario, alla modifica di settor e
merc e olo gico si applica il com m a 1.
3. Il com u n e stabilisce le proced u r e e il ter min e,
com u n q u e non superiore ai novanta giorni dalla
data di ricevi m e n t o, entro il quale le doma n d e di
autorizza zion e devono riten er si accolte qualora non
venga com u nicat o il provv e di m e n t o di diniego.
4. L’autorizza zio n e è rilasciata conte s t u al m e n t e
al titolo abilitativo edilizio inere n t e l'im m o bile.
5. Il com u n e , nell’am bito della disciplina di cui
agli articoli 58 e 59 della l.r. 1/2005, in relazion e
con quanto previsto dal regola m e n t o di attuazio n e
delle disposizioni del titolo V della stessa l.r.
1/200 5, individua le modalità e i criteri per il
conse g ui m e n t o della destina zio n e d’uso funzionale
di com m e r cio per la me dia distribu zio n e , da
attribuirsi alle superfici già con destinazion e d’uso
com m e r ciale e con i limiti di cui all’articolo 15,
com m a 1, lettera e).
Art. 18 - Com m e r ci o al dett aglio nelle grandi
strut t ur e di vendit a (8)
1.
L'apert ur a,
il
trasferi m e n t o
di
sede,
l'amplia m e n t o della superficie di vendita di una
grand e strut t ur a di vendita sono sogg e t ti ad
autorizza zion e rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per
territorio secon d o le condizioni e le proced u r e di
cui agli articoli da 18 ter a 18 octies.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di
settore merc e olo gico di una grand e strutt ur a di
vendita è sogge t t a a SCIA da pres e n t a r e al SUAP
com p e t e n t e
per
territorio,
purch é
l’esercizio
prese n ti tutti i requisiti previsti dalla norm a tiva
statale e regionale in materia di grandi strutt u r e di
vendita. In caso contrario, alla modifica di settor e
merc e olo gico si applica il com m a 1.
3. Le grandi strut t ur e di vendita posso no esser e
insediat e solo in aree o in edifici che abbiano una
specifica destinazion e d’uso per le grandi strutt u r e
di vendita.
Art. 18 bis - Vendi ta al pubblico di alcun e
tipologi e di farmaci (9)
1. Gli esercizi com m e r ciali di cui agli articoli 16,
17 e 18 e gli emp ori polifun zion ali di cui all’articolo
20, che effett u a n o attività di vendita al pubblico dei
farma ci da banco o di auto m e di c a zio n e ai sensi
dell’articolo 5 del decre to legge 4 luglio 2006, n.
223 (Disposizioni urgen ti per il rilancio econo m i co
e sociale, per il conte ni m e n t o e la razionalizza zio n e
della spesa pubblica, nonc h é interve n ti in mat eria
di entrat e e di contrasto all’evasion e fiscale),
convertito in legge con modificazio ni dall’articolo 1
della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia
della com u nica zion e di cui al com m a 1 dell’articolo
5 del d.l. 223/20 0 6 anche al com u n e e all’azien da
unità sanitaria locale (USL) comp e t e n t i
per
territorio.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
8
Art. 18 ter - Istrut t oria com u n al e per il
rilascio dell’autorizza zio n e alle grandi
strut t ur e di vendit a (1 5 5 )
1. Il sogg et t o richied e n t e l’autorizza zion e di cui
all’articolo 18, com m a 1, prese n t a doma n d a al
SUAP comp e t e n t e per territorio, compl e ta della
docu m e n t a z io n e di cui all’articolo 18 quater.
2. La doma n d a di autorizza zio n e è pres e n t a t a al
SUAP contes t u al m e n t e alla richies ta di titolo
abilitativo edilizio, ove neces s ario.
3. Il SUAP tras m e t t e copia della doma n d a, senza
la docu m e n t a zi o n e istrut toria, alla Region e e alla
provincia comp e t e n t e per territorio.
4. La compl et e z z a formale della doma n d a e della
docu m e n t a z io n e
istrutt oria
è
verificata
dal
respon s a bile del proce di m e n t o com u n al e, entro il
ter mi n e di quindici giorni dalla sua prese n t a zio n e .
Qualora la doma n d a risulti inco m pl e t a, entro lo
stesso ter mi n e ne viene data comu nica zio n e al
sogge t t o richied e n t e , viene sosp es o il procedi m e n t o
per una sola volta e il richied e n t e è invitato a
pres e n t ar e le nece s sarie integra zio ni entro un
ter mi n e adegu a to e, com u n q u e , non superior e a
trent a giorni. Contes t u al m e n t e il richied e n t e è
infor m a t o che il decorso del ter mi n e per il rilascio
dell'autoriz za zio n e
resta
sospe so
fino
all'integ ra zion e della docu m e n t a z io n e e che la
mancat a integrazio n e entro il ter mi n e stabilito
comp or ta il rigetto della doma n d a.
5. Il com u n e , entro sessan t a giorni dal
ricevi m e n t o
della
doma n d a,
provve d e
al
comple t a m e n t o
dell’istrut to ria
e
tras m e t t e
imm e dia ta m e n t e dopo alla Region e e alla provincia
la docu m e n t a zi o n e istrut toria di cui all’articolo 18
quater.
6. Il SUAP, entro lo stesso ter mi n e di cui al
com m a 5, tras m e t t e alla Region e e alla provincia,
oltre
alla docu m e n t a z i o n e
istruttoria
di cui
all’articolo 18 quater, anche:
a) le sche d e istrut tori e redatt e secon d o il
mod ello predis po s t o dai com p e t e n ti uffici
regionali e debita m e n t e compilat e;
b) una plani m e t ria gen erale, a scala 1/10.0 0 0 o
1/5.00 0, indican t e l’ubicazion e dell’esercizio.
Art. 18 quat er - Docu m e n t a z i o n e istrut t oria
allegata alla doma n d a di autorizza zio n e alle
grandi strut t u r e di vendi ta (1 5 6 )
1. Alla doma n d a di autorizza zion e di cui
all’articolo 18, com m a 1, sono allegati i segu e n ti
docu m e n ti:
a) plani m e t ria, in scala adeg ua t a, dell'es ercizio
esist en t e o proget t o costru t tivo dell’edificio da
realizzar e, con evide n ziat e la superficie di vendita
e quella destinata a maga z zi ni, servizi, uffici. In
caso di amplia m e n t o , deve esser e indicata la
superficie pree sis t e n t e e quella che si inten d e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
realizzar e;
b) planim e t ria, in scala adegu a ta, indicant e gli
spazi destinati a parche g gio e le reti viarie;
c) relazion e concer n e n t e l’analisi dei flussi
veicolari, delle infrastr u t t u r e viarie e dei
parch e g gi;
d) relazion e concer n e n t e la comp a ti bilità
ambi en t al e e idrogeologica;
e) bilancio dei rifiuti prodot ti e autos m al titi da
parte della strut t ur a, ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale 18 mag gio 1998, n. 25 (Nor m e
per la gestion e dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati);
f) relazion e concer n e n t e i requisiti obbligatori,
di cui all’articolo 18 septie s;
g) relativa m e n t e alle strutt u r e con superficie di
vendita superiore a 4.000 metri quadrati,
realizzat e anch e per amplia m e n t o, un proget t o
finalizzato al raggiun gi m e n t o dei requisiti definiti
per le aree produ t tiv e ecologica m e n t e attrez z a t e
(APEA) di cui all’articolo 18 della legge regionale
1 dice m b r e 1998, n. 87 (Attribu zio n e agli enti
locali e disciplina generale delle funzioni e dei
compiti am mi nis trativi in materia di artigianato,
indus tria, fiere e mercati, com m e r cio, turis m o,
sport, interna zio naliz za zion e delle impre s e e
cam e r e di com m e r cio, industria, artigianato e
agricoltura, conferiti alla Region e dal decret o
legislativo 31 marzo 1998 n. 112). Il proget t o è
valutato dal comu n e , che lo approva entro il
ter mi n e di cui all'articolo 18 ter, com m a 5, e ne
stabilisce modalità e tem pi di realizza zion e.
2. Nel caso di modifica, quantitativa o
qualitativa, di settor e merce ologico che non
comp or ti variazion e della superficie di vendita, alla
SCIA devono esser e allegati solo i docu m e n t i di cui
al com m a 1, lettera e).
Art. 18 quinq ui e s - Istrut t oria regionale per il
rilascio dell’autoriz za zio n e alle grandi
strut t u r e di vendita (1 5 7 )
1. Ricev u ta
la
docu m e n t a z io n e
istruttoria
comple t a,
il
respo n sa bil e
del
procedi m e n t o
regionale inserisc e la richiesta in un apposito
elenco cronologico, sulla base della data di
registrazio n e della pratica al protocollo regionale,
ai fini della definizion e dell’ordine di svolgi m e n t o
delle confere n z e dei servizi di cui all’articolo 18
sexies.
2. Il respon s a bile del proce di m e n t o
di cui al
com m a 1, convoca una confer e n z a dei servizi
interna, finalizzata all’esa m e della docu m e n t a zi o n e
istrut toria e alla definizion e del parere regionale in
ordine alla doma n d a, cui partecipa n o funzionari
regionali com p e t e n ti nelle materie com m e r cio,
urbanistica, paesa g gio, viabilità ed ambie n t e ,
designa ti dalle comp e t e n ti strut t ur e della Giunta
regionale. La com po sizion e della confer e n z a può
esser e integrata con la partecipa zion e di funzionari
comp e t e n t i in ulteriori mat erie, in relazion e alle
esige n z e em ers e nel corso dell’istrut t oria.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
9
3. La manca t a partecipa zio n e dei sogg e t ti
convocati alla confere n z a dei servizi interna
assu m e valore di parere o valutazio n e positiva,
salvo che gli stessi non facciano perve nir e, entro la
data fissata per la confere n z a , parere o valutazio n e
scritta di senso contrario.
4. Della confer e n z a dei servizi interna viene
redatt o apposito verbale, sottoscritto da tutti i
partecipa n ti.
5. L’istrut toria regionale si conclu d e entro
sessa nt a giorni dal ricevi m e n t o dell’istru tt oria
com u n al e.
6. Il ter mi n e di cui al com m a 5, può esser e
sospe so, per una sola volta e per non più di trenta
giorni, per richied er e integrazio ni e chiarim e n ti al
com u n e o allo stesso richied e n t e .
7. Conclusa l’istruttoria regionale, il respo n sa bile
del proce di m e n t o di cui al com m a 1, ne dà
com u nica zion e al com u n e .
Art. 18 sexies - Confer e n z a dei servizi per
l’esa m e delle dom a n d e di autorizza zion e alle
grandi strut t ur e di vendita (1 5 8 )
1. La doma n d a di autorizza zio n e di cui all’articolo
18, è esa min a ta da una confer e n z a dei servizi
indet ta
dal
com u n e
e
comp o s t a
da
un
rappre s e n t a n t e della Region e, un rappres e n t a n t e
della provincia e un rappres e n t a n t e del comu n e .
2. Alle riunioni della confer e n z a dei servizi, svolte
in sedu ta pubblica, partecipa no a titolo consultivo
rappre s e n t a n t i
dei
com u ni
conter m i ni,
delle
organizza zio ni impre n di toriali del com m e r cio, delle
organizza zio ni
sindacali
dei
lavoratori,
delle
associazioni dei cons u m a t o ri e delle altre parti
sociali
interes s a t e
individua t e
dal
com u n e ,
mag gior m e n t e
rappres e n t a ti v e
in
relazion e
all’ambito intere s s a t o dall'inse dia m e n t o .
3. Il com u n e convoca a partecipar e alla
confer e n z a dei servizi i sogge t ti di cui ai com m i 1 e
2 ed il richied e n t e , con un preavviso di alme no dieci
giorni rispet to alla data della riunion e, indicand o
contes t u al m e n t e le modalità con cui è possibile
pren d e r e visione della docu m e n t a z io n e relativa.
4. La confer e n z a dei servizi deve svolgersi entro
trenta giorni dalla data di ricevi m e n t o della
com u nica zion e di cui all’articolo 18 quinq ui e s,
com m a 7.
5. La confer e n z a dei servizi, verificati gli esiti
delle rispet tiv e istruttorie, decid e in base al
poss es s o dei requisiti previs ti dalla prese n t e legge
e dal regola m e n t o di cui all'articolo 3 e in
confor mi t à alla confer e n z a di pianificazion e di cui
all’articolo 66 della legg e regionale 28 sette m b r e
2012, n. 52 (Disposizioni urgen ti in mat eria di
com m e r cio per l’attuazio n e del decret o- legge 6
dice m b r e 2011, n. 201 e del decret o- legge 24
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
gen naio 2012, n. 1. Modifich e alla l.r. 28/20 0 5 e
alla l.r. 1/200 5).
6. Le delibera zioni della confere n z a dei servizi
sono adottat e a maggiora n z a dei comp o n e n t i entro
novanta giorni dallo svolgi m e n t o della prima
riunione. Per le strutt u r e con una superficie di
vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio
dell'autorizz a zio n e
è
subordinat o
al
parere
favorevole del rappre s e n t a n t e della Region e.
7.
Si
considera
acquisito
l’assen so
dell’am mi nis t ra zion e con diritto di voto di cui al
com m a 1, la quale, regolar m e n t e convocata, non
abbia parte cipa t o alla confer e n z a dei servizi, a
me no
che
la stessa
non
faccia
perve nir e
all’am m i ni st ra zion e com u n al e convoca n t e il proprio
motivato disse n s o, entro la data di svolgi m e n t o
della confere n z a .
8. La doma n d a si inten d e accolta qualora, entro
cento v e n ti giorni dalla data della prima riunion e
della confere n z a
dei servizi, non sia stato
com u nicat o al richied e n t e il provv e di m e n t o di
diniego.
9. In caso di parere positivo della confer e n z a dei
servizi,
il
SUAP
provv e d e
al
rilascio
dell'autorizz a zio n e
entro
trenta
giorni
dallo
svolgi m e n t o della confer e n z a stessa; entro lo stesso
ter min e, in caso di parere negativo, il SUAP
provv e d e a com u nicar e al richied e n t e il motivato
diniego. La doma n d a si inten d e accolta qualora,
decorsi trenta giorni dal parere positivo espres s o
dalla confer e n z a dei servizi, il SUAP non abbia
provv e d u t o al rilascio dell'autoriz za zio n e.
10. La confer e n z a dei servizi può subordinar e il
rilascio dell’autoriz za zio n e o l’avvio dell’attività al
previo accogli m e n t o di prescrizioni impos t e in
relazion e alle specifich e esige n z e emer s e nel corso
dell’istru t toria.
11. Della riunion e della confer e n z a è redatto
apposito verbale, sottoscritto dai partecipa n ti con
diritto di voto. Dell’esito della confer e n z a è fatta
me n zio n e nell’autoriz za zion e rilasciata dal SUAP.
Art. 18 septie s - Requi siti obbligat ori delle
grandi strut t ur e di vendita (1 5 9 )
1. I requisiti obbligatori delle grandi strut t ur e di
vendita sono i segu e n ti:
a) ele m e n ti obbligatori per tutt e le grandi
strutt u r e di vendita:
1)
dotazion e
di
una
classificazion e
energ e tica, di cui al decre to del Ministro dello
svilup po econo mi co 26 giugno 2009 (Linee guida
nazionali per la certificazion e energ e tica degli
edifici),
superiore
o
uguale
alla
classe
energ e tica globale B;
2) produ zio n e di ener gia ter mica da fonte
rinnova bile senza emission e in atmo sf er a tale da
garantire
il
rispett o
dei
livelli
mini mi
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
10
presta zio nali indicati nell'allega to 3, com m a 1,
lettera c), e al com m a 2, del decret o legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazion e della direttiva
2009/2 8/CE
sulla
pro mo zio n e
dell’uso
dell’ener gia da fonti rinnova bili, recan ti modifica
e
succe s siva
abrogazio n e
delle
direttiv e
2001/7 7/CE e 2003/3 0/C E), ferm o restan d o
quanto pres crit to nello stesso allegato 3, com m a
5, aum e n t a ti del 10 per cento qualora l'attività
com m e r ciale insista su uno dei com u ni di cui
all'allegato 4 (Individua zio n e dei Comu ni tenuti
all'adozion e del Piano di Azione Com u n ale
“PAC” ai sensi dell’art. 12 com m a 2, lettera a),
della deliberazio n e della Giunta regionale 6
dice m b r e
2010,
n. 1025
(Zonizzazio n e
e
classificazion e del territorio regionale ai sensi
della L.R. 9/201 0 e al D.Lgs. 155/2 0 1 0 ed
individua zio n e
della
rete
regionale
di
rileva m e n t o della qualità dell`aria - Revoca
D.G.R.
27/200 6,
337/2 0 0 6 ,
21/20 0 8,
1406/2 0 0 1, 1 3 2 5 / 2 0 0 3 );
3) poten z a elettrica degli impianti alime n t a ti
da fonti rinnova bili obbligatoria m e n t e installati
sopra, all'intern o o nelle relative pertine n z e
dell'attività com m e r ciale tale da garantire il
rispet to di quanto previsto per gli edifici di cui
all'allegato 3, com m a 3, lettera c), del d.lgs.
28/20 1 1, aum e n t a ti del 5 per cento qualora
l'attività com m e r ciale insista su uno dei com u ni
di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2 0 1 0;
4)
collaborazion e
con
associazioni
di
volontariato sociale per la realizzazio n e di
proget ti di raccolta e ridistrib u zio n e a sogg e t ti
deboli dei prodot ti alime n t a ri inven d u ti e
com u n q u e non scadu ti;
5) attivazion e di specifici progra m m i per la
limitazion e
della produ zion e
di rifiuti, la
riduzion e di imballag gi mono u s o e di shopp e r in
plastica, la vendita di prodotti a mez z o erogatori
alla spina, l’uso di siste m i di riuso per imballag gi
secon d ari e terziari in plastica e/o legno ed altre
modalità propos t e dal richied e n t e;
6) realizza zion e di apposit e aree di servizio
destinat e alla raccolta differe n z iata ed allo
stoccag gio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;
7) attivazion e di un siste m a di gestion e dei
rifiuti
da
appare cc hia t u r e
elettrich e
ed
elettro ni ch e (RAEE), limitata m e n t e agli esercizi
che com m e r cia n o prevale n t e m e n t e tali prodot ti.
b) ele m e n ti obbligatori, aggiun tivi a quelli di
cui alla lettera a), per le grandi strut t ur e con
superficie di vendita superiore a 4.000 metri
quadrati:
1) protezion e dei bersagli più espos ti
all’inquina m e n t o da polveri attravers o fasce
verdi di prot ezion e adeg ua t a m e n t e piantu m a t e .
Verifica degli apporti inquina n ti prodotti dagli
impianti della strut t ur a da realizzare e dalle
emissioni del traffico affere n t e , nel rispet t o di
quanto previst o dal decre to del Preside n t e del
Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti
massi mi di accetta bilità delle conce n t ra zio ni e di
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
esposizion e
relativi ad inquinan ti
dell'aria
nell'a m bi e n t e
ester no)
e dal decret o
del
Preside n t e della Repu b blica 24 maggio 1988, n.
203 (Attuazion e delle direttive CEE num e ri
80/77 9, 82/88 4, 84/360 e 85/203 concer n e n ti
norm e
in
materia
di
qualità
dell'aria,
relativa m e n t e a specifici agen ti inquina n ti, e di
inquina m e n t o prodot to dagli impianti indus triali,
ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987,
nu m e r o 183);
2)
valutazion e
degli
effetti
acustici
cum ulativi
all’inter n o
della
strutt u ra
ed
all’ester no, con riferim e n t o ai bersagli ritenu ti
significativi, in relazion e agli obiettivi e livelli di
qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legg e quadro sull’inquina m e n t o acustico),
dal decre to legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Attua zio n e della direttiva 2002/4 9/CE relativa
alla deter m i n a zio n e e alla gestion e del rumor e
ambie n t al e) e dal decret o del Preside n t e del
Consiglio dei ministri 14 nove m b r e
1997
(Deter mi n a zio n e dei valori limite delle sorge n ti
sonore);
3) proge t t o per la raccolta di alme no il 50
per cento delle acqu e met e o ric h e attraver so la
realizzazio n e di una vasca di recup e ro di
dim e n sio ni adegu a t e al fabbisog n o di operazioni
quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed
ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta
l’acqua potabile;
4) esiste n z a di servizi di trasporto pubblico
per il collega m e n t o dell’area dove è insediata la
strutt u ra, in relazion e agli orari di attività della
stes sa ovvero, in assen z a o ad integra zio n e del
servizio
pubblico,
esist en z a
di servizi
di
trasporto privato;
5) nel caso in cui l'area di insedia m e n t o della
strutt u ra non dispon ga delle infrastr u t t u r e
previst e dallo stru m e n t o urbanistico, esiste n z a
di apposita conve n zio n e sottos critta dal comu n e
e dal richied e n t e , per la realizzazio n e delle
infrastr u t t u r e
stess e,
conte n e n t e
la
subordina zio n e dell’avvio dell’attività alla piena
funzionalità delle infrastru t t u r e;
6) realizza zion e di spazi destinati ai bam bi ni,
attrez z a ti anche per l’igien e e la cura degli
stes si.
2. I requisiti di cui al com m a 1, lettera a), nu m e ri
1 e 2, non si applicano agli amplia m e n t i della
superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle
modifich e di settor e merc eologico.
Art. 18 octies - Rilascio dell’autorizza zio n e
alle grandi strut t u r e di vendi ta (1 6 0 )
1. Il rilascio dell’autoriz za zio n e alle grandi
strutt ur e di vendita è subordina to alla sussist e n z a
delle segu e n ti condizioni:
a) rispett o dei para m e t ri tecnici e di viabilità
stabiliti dal regola m e n t o di cui all’articolo 3;
b) insedia m e n t o in aree per le quali gli
stru m e n t i urbanistici com u n ali preve d a n o una
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
11
specifica destinazion e d'uso per grandi strutt ur e
di vendita;
c) parere com u n al e di confor mi tà urbanistica
dell’int erv e n t o rispet to agli stru m e n t i urbanistici
gen erali ed attuativi;
d) confor mit à del proget t o ai requisiti
obbligatori di cui all’articolo 18 septie s.
2. L’autoriz za zion e è rilasciata conte s t u al m e n t e
al titolo abilitativo edilizio inere n t e l'im m o bile.
Art. 19 - Centri com m e r ci ali
(1 6 1 )
1. L'apert ur a, il trasferi m e n t o di sede e
l’amplia m e n t o della superficie di vendita di un
centro com m e r ciale sono sogge t ti ad autorizza zio n e
rilasciata dal SUAP comp e t e n t e per territorio,
secon d o le condizioni e le proce d u r e stabiliti,
rispet tiva m e n t e , per le medie o per le grandi
strutt u r e di vendita. L’autorizza zio n e abilita alla
realizzazio n e comple s siva del centro e ne stabilisce
la superficie di vendita, suddivisa tra settori
merc e olo gici. (2 0 0 )
1 bis. La modifica, quantitativa o qualitativa, di
settore merc e olo gico di un centro com m e r ciale è
sogg et t a a SCIA da prese n t a r e al SUAP com p e t e n t e
per territorio, purch é la strutt u ra prese n ti tutti i
requisiti previsti dalla norm a tiva statale e regionale
in mat eria di medie o grandi strut t ur e di vendita. In
caso
contrario,
alla
modifica
di
settore
merc e olo gico si applica il com m a 1. (2 0 1 )
2. La doma n d a di autorizza zio n e di cui al com m a
1, può esser e prese n t a t a da un unico prom o to r e o
da
singoli
eserce n ti,
anche
me dian t e
un
rappre s e n t a n t e degli stessi.
3. Al mo m e n t o della pres e n t a zio n e della doma n d a
di autorizza zio n e di cui al com m a 1, il pro mo t or e
del centro com m e r ciale può non esser e in posse s s o
dei requisiti profes sio nali di cui all’articolo 14, che
devono com u n q u e essere posse d u ti al mo m e n t o del
rilascio dell’autoriz za zio n e.
4. Le medi e e le grandi strutt u r e di vendita
prese n ti all’inter no del centro com m e r ciale sono
autorizzat e
con
autono m i
atti conte s t u ali
o
succe s sivi; gli esercizi di vicinato sono sogge t ti alla
SCIA di cui all’articolo 16, com m a 1.
5. L’intest a zio n e dell’autoriz za zio n e ad altro
sogg et t o, diverso dal promo t or e originario, non
configura subingr e s s o.
6. Le modifich e di ripartizion e della superficie di
vendita degli esercizi posti all’inter no del centro
com m e r ciale sono sogg e t t e a comu nica zio n e al
com u n e , purch é riman ga invariata la superficie di
vendita
compl e s si va
del
centro
ed
il
dim e n sio n a m e n t o di ciascu n settore merc e olo gico.
7. Il com u n e può favorire l’inseri m e n t o di
operatori locali nel centro com m e r ciale e può
regolare unifor m e m e n t e gli orari delle attività
prese n ti al suo interno.
Art. 19 bis - Outlet
(1 2 7 )
1. La vendita in outlet può esser e effett u a t a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
12
all’intern o di un esercizio di vicinato, di una me dia
strutt u ra di vendita, di una grand e strut t ur a di
vendita o di un centro com m e r ciale.
superfici di vendita di tutt e le strutt u r e , esiste n ti e
da autorizzar e, che si trovano nelle condizioni di cui
al com m a 1.
2. Alla vendita in outlet, in relazion e alla relativa
strutt u ra com m e r ciale, si applicano le disposizioni
della prese n t e legge e del relativo regola m e n t o di
attuazion e previst e rispet tiva m e n t e per gli esercizi
di vicinato, le me die strut t ur e di vendita, le grandi
strutt u r e di vendita ed i centri com m e r ciali.
5. In relazion e all’insedia m e n t o di nuove
strutt ur e di vendita, il com u n e preliminar m e n t e
verifica se la strut t ur a da insediare si inserisca in
uno spazio territoriale in cui sono già pres e n ti altre
strutt ur e di vendita medie o grandi. Qualora la
distan za tra la strutt ur a di vendita da insediare e
quelle già prese n ti deter m i ni il configurarsi di una
strutt ur a di vendita in forma aggre g a ta di cui al
com m a 1, in relazion e alla superficie di vendita
comple s siva calcolata ai sensi del com m a 4, il
com u n e verifica le disposizioni da applicare alla
fattisp e ci e.
Art. 19 ter - Utilizzo della deno m i n a zi o n e di
outlet (1 2 8 )
1. La deno mi n a zio n e di outlet può esser e
impiegat a nelle inseg n e , nelle ditte e nei marchi
propri degli esercizi che svolgono la vendita in
outlet di cui all’articolo 15, com m a 1, lettera h
(2 0 2 ) ), e nella relativa pubblicità.
Art. 19 quat er - Vincoli com m e r ci ali
(1 2 9 )
1. Nei casi di vendita in outlet ai sensi
dell’articolo 15, com m a 1, lettera h (2 0 3 ) ), è vietata
la vendita in outlet di merci divers e da quelle ivi
indicat e.
2. Le merci poste in vendita in outlet recano il
solo prez zo finale di vendita, trann e che nelle
ipotesi di vendit e straordinarie e promo zio nali, cui
si applicano gli articoli da 88 a 96. (2 0 4 )
Art. 19 quinq ui e s - Strut t u r e di vendit a in
forma aggre ga t a (1 6 2 )
1. Sono strutt u r e di vendita in forma aggreg a ta:
a) le me die strutt ur e di vendita adiace n ti tra
loro, anch e vertical m e n t e , o insediat e a distanz a
reciproca inferiore a 120 metri lineari;
b) le medie strutt u r e di vendita adiacen ti ad
una grand e strutt u ra di vendita, anch e
vertical m e n t e o insediat e a distan za inferiore a
120 metri lineari da una grand e strutt u ra di
vendita;
c) le grandi strut t ur e di vendita adiacen ti tra
loro, anch e vertical m e n t e , o insediat e a distanz a
reciproca inferiore a 120 metri lineari;
d) le strut t ur e di vendita di cui alle letter e a), b)
e c) poste anche a distan z a reciproca superiore a
120 metri lineari, qualora pres e n t i no
collega m e n t i strutt u rali tra loro.
2. Le strutt u r e di vendita in forma aggre ga t a
mant e n g o n o caratte r e dim e n sio n ale unitario anch e
se sono costituit e da più unità imm o biliari, se sono
attrav ers a t e da viabilità privata o pubblica e se
sono insediat e sul territorio di com u ni diversi.
3. La distan z a tra le strut t ur e di vendita di cui al
com m a 1, è calcolata dalle pareti ester n e degli
edifici più vicine tra loro, che perim e t r a n o l’intera
superficie coperta lorda di ciascu n edificio. Qualora
la strutt u ra di vendita sia inserita in un edificio
destinat o a varie funzioni, la distan za di cui al
com m a 1 si misura tra le parti degli edifici
destinat e alla funzion e com m e r ciale.
4. La superficie di vendita delle strut t ur e in
forma aggre ga t a è deter m i n a t a dalla som m a delle
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
6. Il prese n t e articolo non si applica:
a) alle doma n d e di autorizza zio n e per l’apert ura
o l’amplia m e n t o di strutt u r e di vendita da attivare
in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano
già ultimati ai sensi dell’ articolo 109 della l.r.
1/2005 ed erano a destinazion e com m e r ciale, tale
da conse n tir e l’insedia m e n t o senza variazion e di
destina zion e d’uso o per le quali, a tale data,
sussist e v a il relativo titolo abilitativo edilizio;
b) salvo diversa disposizion e com u n ale, alle
doma n d e di autorizza zio n e per l’apert ura di
strutt ur e di vendita collocat e nei centri storici,
com e individuati dal regola m e n t o urbanistico di
cui all’articolo 55 della l.r. 1/200 5 ;
c) Abrogata. (2 0 5 )
6 bis. Agli edifici già a destina zion e com m e r ciale
per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti
rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20
aprile 2010, viene confer m a t a la distan za reciproca
non inferiore a 60 metri lineari. (2 0 6 )
Art. 20 - Em pori polifun zio nali
1. Nelle zone mont a n e e insula ri nonc h é negli
ambiti territo ri ali, urba ni ed extra u r b a n i, con
popolazion e inferior e a tre mila abita n ti individu a ti
dal comu n e
ed inter e s s a ti
da fenom e ni
di
raref azio n e del siste m a distrib u tivo e dei servizi, gli
eser cizi di vicinato e le medie stru tt u r e di vendit a
posson o svolge r e in un solo eser cizio, detto emporio
polifunzion ale, oltre all'attività comm e r ci al e, altri
servizi
di
inter e s s e
per
la
collettività,
event u al m e n t e in convenzion e con sogge t ti pubblici
o privati, secon do le modalità e le condizioni
stabilite dal comu n e.
Art. 21 - Vendi ta all'ingrosso e al dett aglio
(1 6 3 )
1. Il com m e r cio all’ingros so, ivi comp r e s o quello
relativo ai prodot ti ortofrut ticoli, carnei ed ittici,
può esser e esercitato previa verifica dei requisiti di
cui agli articoli 13 (2 0 7 ) effett u a t a al mo m e n t o
dell’iscrizion e al registro delle impres e presso la
CCIAA comp e t e n t e .
2. L’esercizio congiu n t o nello stesso locale
dell'attività di vendita all'ingross o e al dettaglio è
assogg e t t a t o al regi m e abilitativo previsto per
l’esercizio del com m e r cio al detta glio e al rispet to
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
dei requisiti previs ti dalla norm ativa statale
regionale nonc h é dai regola m e n t i com u n ali.
l.r. 28/20 0 5
e
3. Ai fini dell’individ ua zio n e del regi m e abilitativo
cui sottoporr e l’attività di cui al com m a 2, la
superficie
di
vendita
dell’esercizio
viene
deter mi n a t a dalla som m a delle superfici destina t e
alla vendita al detta glio e di quelle destina t e alla
vendita all’ingrosso, salvo quanto previst o al
com m a 4.
4. La superficie di vendita degli esercizi che
effett u a n o,
nello
stesso
locale,
la
vendita
all’ingrosso ed al dettaglio dei prodot ti individuati
al com m a 6, viene calcolata nella misura del 50 per
cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei com u ni con
popolazion e inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei com u ni con
popolazion e superiore a 10.00 0 abitanti.
5. La parte di superficie di vendita ecced e n t e le
dime n sio ni di cui al com m a 4, viene calcolata nei
modi ordinari.
6. Le disposizioni di cui al com m a 4, si applicano
agli esercizi che vendo n o esclusiva m e n t e i segu e n ti
prodot ti e relativi compl e m e n t i:
a) macc hin e, attre z z a t u r e e articoli tecnici per
l’agricoltura, l’indus tria, il com m e r ci o e
l’artigianato;
b) mat eriale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferra m e n t a ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed
igienici;
f) articoli per riscalda m e n t o;
g) stru m e n t i scientifici e di misura;
h) macc hin e per ufficio;
i) auto- moto- cicli e relativi acces sori e parti di
ricam bio;
j) com b u s ti bili;
k) mat eriali per l’edilizia;
l) legna m i.
7. Le disposizioni di cui al com m a 4, non sono
cu m ula bili con quelle di cui all’articolo 21 bis,
com m a 2, qualora vi sia coincide n z a di prodot ti. In
tal caso, si applica la disciplina più favorevole al
prest ator e.
Art. 21 bis - Esercizi specializzati nella
vendita esclusiva di merci ingo m b ra n t i ed a
conse g n a differita (1 6 4 )
1. Sono merci ingo m b r a n ti ed a conse g n a
differita i segu e n ti prodotti:
a) auto- moto- cicli, natan ti e relativi acces sori e
parti di rica m bio;
b) legna m i;
c) com b u s ti bili;
d) macc hi n e , attrez z a t u r e e articoli tecnici per
l’agricoltura, il giardina g gio, l’industria, il
com m e r cio e l’artigianato;
e) mat eriali per l’edilizia e ferra m e n t a;
f) mat eriali ter moi dra ulici.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
13
2. Ai fini dell’applicazion e del regi m e abilitativo
cui sottoporr e l’esercizio, la superficie di vendita
degli esercizi specializza ti nella vendita esclusiva
dei prodot ti di cui al com m a 1, è calcolata com e di
seguito:
a) qualora non superi le dim e n sio ni di una
me dia strut t ur a, nella misura di un deci m o della
superficie di vendita, calcolata ai sensi
dell’articolo 15, com m a 1, lettera c);
b) qualora superi le dim e n sio ni di una media
strutt u ra, nella misura di un deci m o della
superficie di vendita, calcolata ai sensi
dell’articolo 15, com m a 1, lettera c), fino al limite
di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto
per la parte ecce d e n t e tale limite.
3. Le disposizioni di cui al com m a 2, non sono
cum ulabili con quelle di cui all’articolo 21, com m a
4, qualora vi sia coincid e n z a di prodot ti. In tal caso,
si applica la disciplina più favorevole al presta tor e.
Art. 22 - Regola m e n t o regionale
(1 1 )
1. Con il regola m e n t o di cui all'articolo 3, entro
cento t ta n t a
giorni dall’entrata
in vigore del
prese n t e
articolo,
la Region e
stabilisce,
in
particolare:
a) i cont en u ti delle doma n d e di autorizza zion e,
delle SCIA e delle com u nica zioni previst e dalla
prese n t e legge;
b) le modalità per l'attua zio n e della
concer ta zio n e locale prevista nella pres e n t e
legge;
c) le disposizioni in materia di caratt eris tic h e
dei raccordi viari tra me die e grandi strutt ur e di
vendita e viabilità pubblica;
d) le dotazioni e le caratt eris tich e dei parch e g gi
degli esercizi com m e r ciali e degli altri servizi per
la client ela;
e) le disposizioni in materia di autorizza zio n e ai
centri di assist e n z a tecnica;
f) nor m e di dettaglio per l’esercizio di attività di
som m i ni s t ra zion e tem p or a n e a;
g) nor m e di dettaglio per le vendit e
straordinarie e tem p o ra n e e .
g bis) i criteri correlati alla qualità dell’offerta
o della tipologia del servizio fornito, nel caso di
asseg n a zio n e di poste g gi in mercati o fiere di
nuova istituzion e; (2 0 8 )
g ter) i criteri per l’individua zion e e il
funziona m e n t o dei centri com m e r ciali naturali di
cui all’articolo 98, com m a 1, lettera b). (2 0 8 )
Cap o IV - Ven d i t a del l a st a m p a
qu o t i d i a n a e per i o d i c a
Art. 23 - Definizioni
1. Ai fini dell'ap plic azio n e delle disposizioni
conte n u t e nel pres e n t e capo si inten d o n o:
a) per punti vendita esclusivi quelli che sono
tenuti alla vendita gene r al e di quotidia ni e
periodici. Per punti vendit a esclusivi si inten do n o
altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'
articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
(Disciplina delle impr e s e editrici e provvide nz e
per l'editoria) abro g a t o dall' articolo 9 del decr e t o
legislativo 24 aprile 2001, n. 170 , alla vendita di
quotidia ni e periodici in aggiu n t a o meno ad altre
merci;
b) per punti vendit a non esclusivi quelli che, in
aggiun t a ad altre merci, sono autorizza ti alla
vendit a di soli quotidia ni, di soli periodici o di
entr a m b e le tipologie di prodo tti editoriali. Per
punti vendita non esclusivi si inten do n o altr esì gli
esercizi che hanno effett u a t o la speri m e n t a zi o n e
ai sensi dell' articolo 1 della legge 13 aprile 1999,
n. 108 (Nuove norm e in mat e ri a di punti vendita
per la stam p a quotidia n a e periodica) e ai quali è
rilascia t a l'auto rizzazion e per la vendit a di soli
quotidia ni, di soli periodici o di quotidia ni e
periodici.
Art. 24 - Punti vendita non esclusivi
1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un
punto vendita non esclusivo, a condizion e che
l'attività si svolga nell'am bito degli stessi locali:
a) le rivendit e di gen eri di mono polio;
b) gli impianti di distribu zion e di carburan ti;
c) gli esercizi per la som mi nis t ra zion e di
alimen ti e bevan d e;
d) le medie e le grandi strutt ur e di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalen t e m e n t e alla
vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) gli esercizi a prevale n t e specializzazion e di
vendita, con esclusivo riferi m e n t o ai periodici di
identica specializza zion e. (1 6 5 )
2.
La
prevale nz a
dell'attività,
ai
fini
dell'ap plic azio n e del com m a
1, lette r a
f), è
dete r m i n a t a in base al volume di affari.
2 bis. L’autoriz za zion e
per l’esercizio di un
punto vendita non esclusivo non può esser e ceduta
separata m e n t e dai titoli abilitativi per l’esercizio
delle attività di cui al com m a 1. (1 2 )
14
culturale del territorio.
4. Qualora nel territorio del com u n e o in una
frazion e di esso non esista no punti vendita,
l’attività può esser e esercitata anche da esercizi
com m e r ciali diversi da quelli previsti all'articolo 24.
Art. 26 - Esen zion e dall'aut oriz za zio n e
(1 5 )
1. Non è sogge t t a ad autorizza zio n e:
a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chies e,
com u ni tà religiose, sindaca ti, associazioni, di
pertin e n ti pubblicazioni specializza t e;
b) la vendita in forma amb ulan t e di quotidiani
e periodici di partito, sindacali e religiosi che
ricorrano all’opera di volontari a scopo di
propaga n d a politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e
delle loro redazioni distaccat e, dei quotidiani e
periodici da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializza t e non
distribuit e nei punti vendita di cui al prese n t e
capo;
e) la conse g n a porta a porta e la vendita in
forma
ambula n t e
da
parte
degli
editori,
distribu to ri ed edicolanti;
f) la vendita di quotidiani e periodici nelle
strutt ur e turistico- ricettiv e, ove questa costituisca
un servizio ai clienti;
g) la vendita di quotidiani e periodici all’intern o
di strutt u r e pubblich e o private, l’accesso alle
quali sia riservato esclusiva m e n t e a deter mi n a t e
categ orie di sogge t ti e sia regola m e n t a t o con
qualsiasi modalità;
h) la vendita di quotidiani e periodici negli
emp ori polifun zio nali di cui all’articolo 20.
2. Le attività di cui al com m a 1 sono sogge t t e a
com u nica zio n e
al
com u n e
comp e t e n t e
per
territorio.
Art. 27 - Indirizzi regionali
(1 6 )
Abrogato.
Art. 25 - Esercizio dell'attività
(1 6 6 )
Art. 28 - Progra m m a z i o n e com u n al e
(1 7 )
1. L'apert u ra e il trasferi m e n t o di sede di un
esercizio di vendita della sta m p a quotidiana e
periodica sono sogg e t ti ad autorizza zion e rilasciata
dal SUAP comp e t e n t e per territorio.
2. L'autoriz za zio n e per punti esclusivi
esclusivi può avere caratt er e stagionale.
3. L'autoriz za zio n e
e non
per punti esclusivi e non
esclusivi è rilasciata tene n d o conto in particolare
dei segu e n ti criteri:
a) salvaguar dia della parità di tratta m e n t o alle
divers e testat e; media nt e un adeg ua t o spazio
espositivo
b) qualificazion e, svilup po e migliore
funzionalità della rete di vendita in funzion e del
migliora m e n t o del servizio da rend er e al
consu m a t o r e ed al fine, altresì, di assicurar e a
tutti i consu m a t o ri, compr e s e le person e
disabili,la facilità di access o ai punti di vendita;
c) svilup po di nuove funzioni della rete di
vendita, al fine della pro mo zio n e turistica e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Abrogato.
Cap o V - Co m m e r c i o su are e pu b b l i c h e
Art. 29 - Definizioni
1. Ai fini dell'ap plicazion e delle disposizioni
conte n u t e nel pres e n t e capo si inten do n o:
a) per com m e r cio su aree pubblich e, le attività
di vendita al dett a glio e di som minist r a zio n e di
alimen ti
e
beva n d e
effett u a t e
sulle
are e
pubblich e,
comp r e s e
quelle
del
dem a nio
marittim o o su aree privat e delle quali il comu n e
abbia la disponibilità;
b) per are e pubblich e: le stra d e , le piazze, i
canali, comp r e s e quelle di propri e t à privat a
grava t e da servitù di pubblico pass a g gio ed ogni
altra are a di qualu n q u e natu r a destin a t a ad uso
pubblico;
c) per merca to, l’area pubblica o privata di cui
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
il com u n e abbia la disponibilità, com po s t a da più
poste g gi,
attre z za t a
o
men o
e
destina ta
all'esercizio dell'attività com m e r ciale, nei giorni
stabiliti dal piano com u n al e di cui all’articolo 40,
per l'offerta di merci al detta glio e per la
som m i ni s tra zio n e di alime n ti e bevan d e; (1 8 )
d) per merca to
straordinario,
l’edizion e
aggiun tiva del merca to che si svolge in giorni
diversi e ulteriori rispett o a quelli previsti, senza
riasseg n a zio n e di poste g gi, salvo quanto dispost o
dal regola m e n t o com u n al e di cui all’articolo 40;
(1 8 )
e) per poste g gio, le parti delle are e pubblich e o
privat e di cui il comu n e abbia la disponibilità, che
vengo no date in conces sio n e per l'ese r cizio
dell'attività comm e r ci al e;
f) per fiera, la manifes t a zio n e comm e r ci al e
cara t t e r izz a t a dall'afflusso di oper a t o ri abilitati
(1 6 7 )
ad eser cit a r e il com m e r cio su are e
pubblich e, in occasion e di particola ri ricor r e n z e ,
eventi o festività;
g) per fiera promozion al e, la manifes t a zio n e
comm e r ci al e indett a al fine di prom u ov e r e o
valorizzar e i cent ri storici, specifich e aree urba n e ,
cent ri o are e rurali, nonc h é attività cultur ali,
econo mic h e e sociali o particola ri tipologie
merc e ologic h e o prod u t tive;
h) per manifest azion e com m e r ci al e a carat t e r e
strao r di n a r io, la manifest azion e finalizzat a alla
promozion e del territo rio o di dete r mi n a t e
specializzazioni merc e olo gic h e, all'inte g r a zio n e
tra oper a t o ri comu nit a ri ed extr ac o m u n i t a ri, alla
conosc e n z a
delle produzioni etnich e e allo
sviluppo del comm e r cio equo e solidale nonch é
alla valorizzazion e di iniziative di animazion e,
cultur ali e sportive;
i) per prese n z e nel merca to, nella fiera o fuori
merca to, il num e r o delle volte che l’operator e si è
pres e n t a t o prescin d e n d o dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolger e l’attività com m e r ciale;
(2 0 9 )
j) Abrogata.
(2 1 0 )
Art. 29 bis - Disposizioni gene rali
(2 1 1 )
Abrogato.
Art. 30 - Tipologie di com m e r c io su aree
pubblic h e
1. L'attività di comm e r cio su are e pubblich e può
esse r e esercit a t a da impr e n di to ri individu ali o
societ à regolar m e n t e costituit e (1 6 8 ) secon d o le
segu e n ti tipologie:
a) su poste g gi dati in conce s sio n e ;
b) in forma itiner a n t e .
2. L'eser cizio del comm e r cio in forma itiner a n t e
è conse n ti to su qualsia si area pubblica non
inter d e t t a dal comu n e , secon d o le modalità stabilite
dal comu n e.
Art. 31 - Esercizio dell'attività
1. L'esercizio dell'attività di com m e r cio su aree
pubblich e è sogg e t t o ad autorizz azio n e rilasciata
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
15
dal SUAP, se effett u a t o su poste g gio dato in
conce s sio n e e a SCIA se effett u a t o in forma
itineran t e. (1 6 9 )
2. Con il regola m e n t o di cui all’articolo 3 la
Region e definisc e il conte n u t o della doma n d a di
autorizza zion e e della segnalazio n e certificata di
inizio attività (1 3 9 ) di cui al com m a 1. (1 9 )
3. L'esercizio del com m e r cio, disciplinato nel
prese n t e
articolo, nelle
aree
de m a niali non
com u n ali è sogge t t o a previo nulla osta delle
com p e t e n ti autorità che stabiliscon o le modalità e
le condizioni per l’utilizzo delle aree me d e si m e . (8 0 )
4. Nel territo rio tosca n o l'ese rcizio dell'attività di
com m e r cio su aree pubblich e è conse n tit o ai
sogg et ti abilitati nelle altre regioni italian e o nei
paesi dell'Union e europ e a di prove nie nz a, alle
condizioni di cui alla pres e n t e legge.
Art. 32 - Autorizza zion e all'eserci zio
dell'attività me dian t e post e g gi o (2 1 2 )
1. L'autoriz za zio n e all'esercizio dell'attività e la
conce s sio n e
di
poste g gio
sono
rilasciat e
contes t u al m e n t e dal SUAP com p e t e n t e per il
territorio in cui ha sede il poste g gio.
2. La durata della conces sio n e di post e g gio è
fissata dal com u n e e non può esser e inferiore ai
nove anni né superior e ai dodici anni tenu to conto
di quanto previsto al punto 1 dell’inte sa sancita il 5
luglio 2012 in sede di Confere n z a unificata (Intesa
ai sensi dell’articolo 8, com m a 6 della legge 5
giungo 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle
proced u r e di selezion e per l’asseg n a zio n e di
post eg gi
su
aree
pubblich e,
in
attua zion e
dell’articolo 70, com m a 5, del decret o legislativo 26
marzo 2010, n. 59, di recepi m e n t o della direttiva
2006/1 2 3/CE
relativa ai servizi del merca to
interno).
3. Uno stesso sogg et t o non può esser e titolare o
poss es s o r e di più di due conce s sio ni di poste g gio
nell’ambito del me d e si m o settor e merc e olo gico
alimen t ar e e non alime n t a r e, nel caso in cui il
nu m e r o com ple s sivo dei poste g gi, nel merca to o
nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il
nu m e r o com ple s sivo dei poste g gi sia superiore a
cento, uno stesso sogg e t t o può esser e titolare o
poss es s o r e
di un
nu m e r o
massi m o
di tre
conce s sio ni di poste g gio.
4. L'autorizz a zion e di cui al com m a 1, abilita
anche:
a) all'esercizio, nell'a m bi to del territorio
regional e, dell'attività in forma itineran t e e nei
post eg gi occasional m e n t e liberi nei mercati e
fuori mer cat o;
b) alla parte ci pazion e alle fiere.
Art. 33 - Conce s sio ni te m p or a n e e di poste g gi o
1. Il comu n e rilascia conces sio ni tem po r a n e e di
post eg gio per conse n ti r e la part e ci p a zion e a fiere
promozion ali e a manifes t a zio ni comm e r ci ali a
car at t e r e strao r di n a r io.
2. Il comu n e rilascia agli oper a t o ri auto rizza ti
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
all'es e r cizio del com m e r cio su aree pubblich e le
conce s sio ni tem po r a n e e di poste g gio nelle fiere
promozion ali tene n d o conto dei crite ri di cui all'
articolo 34 , comm a 3.
Art. 34 - Asse g n a zi o n e dei post e g gi
(2 1 3 )
1. Ai fini del rilascio dell'autoriz za zio n e e della
contes t u al e conce s sio n e di poste g gio nel mercat o,
nella fiera o fuori merca to, il com u n e predisp o n e
appositi bandi.
2. Per il rilascio dell'autoriz za zio n e e della
contes t u al e conce s sio n e di poste g gio nel mercat o e
nella fiera, il comu n e invia i bandi, entro il 31
gen naio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobr e di
ogni anno, alla redazion e del Bollettino ufficiale
della Region e Toscana (BURT), che provve d e alla
pubblicazion e entro i trenta giorni succes sivi. I
bandi sono pubblicati anch e sul sito intern e t del
com u n e e ne viene data com u ni ca zion e alle
organizza zio ni
impre n dit oriali
del
com m e r cio
mag gior m e n t e rappres e n t a ti v e .
3. L’autorizza zio n e e la contes t u al e conce s sio n e
nel merca to, nella fiera o fuori mercat o, sono
rilasciate ten en d o conto dei segu e n ti criteri di
priorità:
a) maggior e professionalità acquisita, anche in
modo discon tin u o, nell’esercizio del com m e r cio
sulle aree pubblich e; la profes sio nalità valutabile
è riferita all’anzianità di esercizio dell’impr e s a, ivi
com pr e s a quella acquisita nel poste g gio al quale
si riferisc e la selezion e, che in sede di prima
applicazion e può avere specifica valutazion e nel
limite
del
40
per
cento
del
punt e g gio
com pl e s sivo. L’anzianità di impres a è comp rov a ta
dall’iscrizion e quale impresa attiva nel registro
delle impre s e , riferita nel suo com ple s s o al
sogg et t o titolare dell’impr e s a al mo m e n t o della
partecipa zion e alla selezion e , cum ula ta con quella
del titolare al quale even t u al m e n t e è sube n tr a to
nella titolarità del poste g gio me d e si m o;
b) nel caso di post e g gi dislocati nei centri
storici
o
in
aree
aventi
valore
storico,
archeologico, artistico e ambie n tale, o presso
edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla
lettera a), da consid erar e com u n q u e prioritari,
anche l’assun zio n e dell’imp e g n o , da parte del
sogg et t o candidato a rend er e comp a ti bile il
servizio com m e r ciale con la funzion e e la tutela
territoriale, e pertan t o, a rispett ar e le even t u ali
condizioni
particolari,
ivi
comp r e s e
quelle
correlat e alla tipologia dei prodotti offerti in
vendita ed alle caratt eris tic h e della strutt u ra
utilizzata, stabilite dall’autorità com p e t e n t e ai fini
della salvag uar dia delle pred e t t e aree.
4. Nel caso delle fiere i cui poste g gi sono
asseg n a ti media nt e appositi bandi a caden z a
presta bilita per il periodo corrispon d e n t e alla
durata della manife s ta zio n e, il criterio di priorità
dell’esp e rie n z a conne s s a al maggior nu m e r o di
prese n z e pregr e s s e nella me d e si m a fiera resta
applicabile limitata m e n t e ad un nu m e r o di volte
tale che per ciascu n conce s sio nario non sia
superat o
il periodo
di am m o r ta m e n t o
degli
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
16
investi m e n t i di cui al punto 1 dell’intesa sancita il 5
luglio 2012 in sede di Confer e n z a unificata.
Decorso tale periodo, alle proce d u r e di selezion e
per l’asseg n a zio n e del poste g gio in ques tion e si
applicano com u n q u e i criteri prioritari stabiliti al
com m a 3, ai fini della decorre n z a per il sogge t t o
seleziona t o di un nuovo limitato periodo di priorità
collegato al nu m e r o delle prese n z e pregr e s s e .
5. I poste g gi occasional m e n t e liberi sono
asseg n a ti tenen d o conto del maggior nu m e r o di
pres e n z e mat urat e nel merca to, nella fiera o nel
poste g gi o fuori merca to. A parità di nu m er o di
pres e n z e , si tiene conto dell'anzianità compl e s si va
dell’impr e s a mat urata, anche in modo discontin u o,
dal
sogg et t o
richied e n t e
e
com pro va t a
dall’iscrizion e quale impres a attiva nel registro
delle impres e.
6. La registrazio n e delle pres e n z e nel merca to e
nelle fiere è effet t u a t a dai sogg e t ti incaricati dal
com u n e me dian t e l'annota zio n e dei dati anagrafici
dell'operator e,
della
tipologia
e
dei
dati
identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
7. Non è am m e s s o il cu m ulo
relative ad autorizza zio ni divers e.
delle
pres e n z e
8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la
pres e n z a si acquisis ce con la partecipa zion e
dell’asse g n a t a rio
del
post e g gio
per
l'intera
manifes t a zio n e.
9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la
pres e n z a si acquisis ce con una partecipa zion e
dell’asse g n a t a rio del post e g gio pari almen o ai due
terzi della durata della manife s ta zio n e.
10. L’autoriz za zion e e la contes t u al e conce s sio n e
di poste g gio nei mercati, nelle fiere o fuori merca to
di nuova istituzion e sono rilasciate tene n d o conto
dei criteri stabiliti con il regola m e n t o di cui
all’articolo 22.
Art. 35 - Abilitazion e all'eserci zio dell'attività
in forma itinera nt e (2 1 )
1. L'esercizio dell'attività in forma itineran t e è
sogge t t a a SCIA da pres e n t ar e al SUAP comp e t e n t e
per il territorio nel quale si inten d e avviare
l’attività. (1 7 0 )
2. L’attività di vendita di prodotti alime n t a ri è
sogge t t a al rispet to delle disposizioni previst e dal
d.p.g.r. 40/R/20 0 6.
3. La segnalazio n e certificata di inizio attività
(1 3 9 ) di cui al com m a 1 abilita anch e:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del
consu m a t o r e e nei locali ove questi si trovi per
motivi
di lavoro,
di studio,
di cura,
di
intratt e ni m e n t o o svago;
b) all'esercizio
dell'attività
nei
poste g gi
occasional m e n t e
liberi dei merca ti e fuori
merca to;
c) alla parte ci pazion e alle fiere.
Art. 36 - Vendita su aree pubblic h e di prodot ti
alime n t a ri (2 2 )
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
17
1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di
vendita su aree pubblich e dei prodotti alime n t a ri è
idoneo anche per la som mi nis t ra zion e qualora il
titolare sia in posse s s o dei requisiti prescritti per
tale attività. L’abilitazion e alla som m i ni s tra zio n e
deve risultare da apposita annota zio n e sul titolo
abilitativo.
2. Il rapporto con l’impres a del titolare del titolo
abilitativo è comp ro va t o con dichiarazion e redatta
in confor mi t à con gli articoli 46 e segu e n ti del
decre to
del Preside n t e
della Repu b blica
28
dice m b r e 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in
mat eria di docu m e n t a zi o n e am mi nistra tiva).
2. L’attività di cui al com m a 1 è sogge t t a al
3. La dichiarazion e di cui al com m a 2 è esibita su
richiesta
dei sogg e t ti
incaricati dal comu n e
dell’attività di vigilanza e controllo.
rispett o delle
40/R/2 0 0 6 .
disposizioni
previst e
dal
d.p.g.r.
3. L’abilitazion e alla vendita di prodotti
alime n t a ri cons e n t e il consu m o imm e diat o dei
med e si mi prodotti, con esclusion e del servizio
assistito di som mi nis t ra zion e e con l’osserva n z a
delle nor m e vigenti in materia igienico–sanitaria.
Art. 37 - Fiere e fiere pro mo zi o nali
(2 3 )
1. La parte ci pazio n e alle fiere è conse n tita
esclusiva m e n t e agli operatori abilitati all'esercizio
del com m e r cio su aree pubblich e.
2. Alle fiere prom o zio n ali parte cipa n o gli
operatori abilitati all’esercizio del com m e r cio su
aree pubblich e e posso no partecipar e anche gli
impren di t ori individuali o le società di person e
iscritte nel registro delle impr es e .
Art. 38 - Post e g gi riservati nei merc ati e nelle
fiere (8 8 )
1. Nell'a m bi to delle aree destinat e all'esercizio
del com m e r cio su aree pubblich e il comu n e riserva
poste g gi:
a) ai sogg et ti portatori di handica p ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legg e- quadro
per l'assiste n z a , l'inte gra zio n e sociale e i diritti
delle person e handicap p a t e);
b) agli impre n dit ori agricoli professionali di cui
all' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007,
n. 45 (Nor m e in mat eria di impre n di tor e e
impren di tric e agricoli e di impres a agricola),
aventi sede nel med e si m o ambito di intere s s e
sovraco m u n al e di cui all’allegato A della l.r.
1/2005
per
la
vendita
delle
produ zioni,
prove nie n ti in misura prevale n t e dalle rispet tiv e
aziend e, così com e disciplinato dall'articolo 4 del
d.lgs. 228/2 0 0 1 , anche con riferi m e n t o alla
stagionalità delle me d e si m e . (1 2 0 )
2. Nei merca ti e nelle fiere il comu n e può
riservare
poste g gi
ai sogg e t ti
beneficiari di
interv e n ti pubblici di soste g n o all’impre n di t oria
giovanile.
3. I sogg e t ti di cui ai com m i 1 e 2 non posso no
esser e titolari di più di una conces sio n e di
poste g gi o riservato nello stesso merca to o fiera.
Art. 39 - Esercizio dell'attività in asse n z a del
titolare (2 4 )
1. In assen z a del titolare del titolo abilitativo o
dei soci l’esercizio dell’attività di com m e r cio su
aree pubblich e è conse n tit o ai dipen d e n t i e
collaboratori.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Art. 40 - Piano e regola m e n t o com u n al e
1. Il comu n e approv a il piano comu n al e per
l'ese r cizio del comm e r cio su are e pubblich e il quale
contien e, in particola r e :
a) la ricog nizion e dei poste g gi nei merc a ti, fuori
merc a t o e nelle fiere;
b) l'individu azio n e delle are e da destin a r si a
nuovi merc a ti, fiere, fiere promozion ali e poste g gi
fuori merc a t o;
c) l'individu azio n e delle are e nelle quali
l'ese r cizio dell'at tività com m e r ci al e è vietato o
comu n q u e sottopos t o a condizioni.
2. Ai fini dell'individu a zio n e delle are e di cui al
com m a 1, i comu ni tengo n o conto:
a) delle esige nz e di tutela e valorizzazion e del
patri mo ni o
storico,
artistico,
cultu r al e
e
ambie n t al e;
b) delle esige nz e di carat t e r e igienico- sanita rio;
c) delle dotazioni di oper e di urb a nizzazion e
prim a ri a e dei neces s a r i servizi pubblici.
3. Il piano è approv a t o previa conce r t a zio n e con
le orga nizzazioni impr e n di to ri ali del comm e r cio, le
orga nizzazioni
sindac ali
dei
lavora to ri
e le
associazioni
dei
consu m a t o ri,
mag gio r m e n t e
rap p r e s e n t a t iv e.
4. Il piano ha validità almen o trien n al e e può
esse r e aggior n a t o con le stess e modalità previste
per l'app r ov a zion e.
5. Il comu n e approv a il regola m e n t o comu n al e
che disciplina l'org a nizzazion e e lo svolgim e n t o
delle funzioni comu n ali in mat e ri a di comm e r cio su
aree pubblich e.
6. Ai fini della tutela e valorizzazion e del
patri mo ni o storico, artistico, cultur al e e ambie n t al e
il
comu n e,
previa
conce r t a zio n e
con
le
orga nizzazioni e le associazioni di cui al comm a 3,
può provved e r e allo spost a m e n t o di un merc a t o o di
una fiera, asse g n a n d o agli oper a t o ri inter e s s a t i un
termi n e di alme no un anno per il definitivo
trasfe ri m e n t o nelle nuove are e, fatta salva la
possibilità di preved e r e ter mini diversi a seguito di
accor di.
7. Per motivi di pubblico inter e s s e , di ordine
pubblico e sicur ezz a o di igiene e sanit à pubblica,
rest a salva la facoltà del comu n e di trasfe rir e o
modifica r e l'asse t t o del merc a t o, poste g gi fuori
merc a t o e fiere. Al rigua r d o il comu n e consult a le
orga nizzazioni e le associazioni di cui al com m a 3 e
definisc e cong r ui ter mini per le nuove collocazioni.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
8. Al fine di qualifica r e l'eser cizio dell'attività
com m e r ci al e il comu n e può affidar e la gestion e dei
merc a ti,
fiere,
fiere
promozion ali
e
altre
manifes t a zioni a sogge t ti da individu a r si con le
modalità definite dal piano.
9. Ogni area
pubblica destin a t a all'es e r cizio
dell'at tività è dotat a dei nece ss a r i servizi igienicosanit ari in misur a propo rzion al e al num e r o dei
post eg gi.
Cap o V bi s - Ob b l i g o di re g o l a r i t à
co n t r i b u t i v a pe r il co m m e r c i o su are e
pu b b l i c h e (1 3 2 ) (1 4 0 )
Art. 40 bis - Obbligo di regolarità contribu ti va
(1 3 3 )
1. I comu ni svolgono in via tele m a tica l’attività di
verifica della regolarità contrib u tiva ai fini del
rilascio delle autorizza zio ni di cui all’articolo 31 e
nell’ambito
dei
controlli
sulle
segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA) prese n t a t e ai
sensi del me d e si m o articolo.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno succes sivo a
quello del rilascio dell’autoriz za zio n e o della
prese n t a zio n e della SCIA, il comu n e , avvalen d o si
anche
della collaborazio n e
dei sogg e t ti
che
partecipa n o alla concerta zio n e locale ai sensi del
regola m e n t o previsto dall’articolo 22, verifica la
regolarità contribu tiva dei sogge t ti abilitati al
com m e r cio su aree pubblich e.
3. Le impres e non ancora iscritte al registro delle
impres e alla data del rilascio dell’autoriz za zio n e o
della prese n t a zio n e della SCIA, o per le quali, alla
me d e si m a data, non sia scadu to il ter mi n e per il
primo versa m e n t o contribu tivo, sono sogg e t t e alla
verifica
di
regolarità
contribu tiva
decorsi
cento t ta n t a giorni dalla data di iscrizione al
registro delle impr es e e com u n q u e entro i sessa n ta
giorni succe s sivi.
4. La partecipa zion e
a mercati,
merca ti
straordinari,
fiere,
fiere
pro mo zio nali
e
manifes t a zio ni
com m e r ciali
a
caratt er e
straordinario su aree pubblich e da parte di sogg et ti
abilitati in altre regioni è subordina ta
alla
prese n t a zio n e del docu m e n t o unico di regolarità
contribu tiva
(DURC) o della docu m e n t a z io n e
sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, se tali
docu m e n t i, nella Region e in cui si è otte n u t o il
titolo abilitativo, non costituisco n o un pres u p p o s t o
per l'esercizio dell'attività di com m e r cio sulle aree
pubblich e.
5. La partecipa zion e da parte di impres e a
mercati,
mercati
straordinari,
fiere,
fiere
pro mo zio nali
e manifes t a zio ni
com m e r ciali
a
caratt er e straordinario è subordina ta alla verifica
di regolarità contrib u tiva.
6. Le impres e abilitate all’esercizio di attività di
com m e r cio su aree pubblich e in forma itineran t e
sono tenut e, nell’esercizio di detta attività, a
disporre
del docu m e n t o
unico
di regolarità
contribu tiva
(DURC) o della docu m e n t a z io n e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
18
sostitu tiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a
richiest a agli organi di controllo. Tale obbligo deve
esser e assicurato anche dagli operatori spun tisti in
merca ti e fiere della Region e.
6 bis. Il com u n e effet t u a le verifich e di cui al
pres e n t e
articolo
sulla
base
degli
ele m e n ti
indispe n s a bili per il reperi m e n t o delle infor m a zio ni
o dei dati richiesti forniti dall’impre s a ai sensi
dell’articolo 43 del d.p.r. 445/20 0 0. (1 7 1 )
Art. 40 ter - Verifich e presso l’INPS e
docu m e n t i sostitu tivi del DURC (1 3 4 )
1. Nei casi in cui il richied e n t e non è sogge t t o
all'iscrizion e all'INAIL, gli ade m pi m e n t i di cui
all'articolo 40 bis sono assolti me dian t e verifica
della regolarità contribu tiva presso l'INP S.
2. Le impre s e com u nitarie posso no pres e n t ar e
docu m e n t a z io n e
equivale n t e
al DURC
o al
certificato di regolarità contribu tiva rilasciata nello
stato me m b r o d'origine ai fini delle verifich e e degli
ade m pi m e n t i di cui all’articolo 40 bis.
Art. 40 quat e r - Rateiz za zio n e del debito
contrib u ti vo (1 3 5 )
1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di
com m e r cio sulle aree pubblich e è in ogni caso
rilasciato all’operator e che ha otte n u t o dall'INP S e
dall'INAIL la rateiz za zion e del debito contribu tivo.
Art. 40 quinq ui e s - Sosp e n si o n e e revoca
(1 3 6 )
1. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di
poste g gi o sono sosp esi per cento tt a n t a giorni
oppur e sino al giorno della regolarizza zio n e se
antec e d e n t e:
a) in caso di esito negativo della verifica
annuale di cui all'articolo 40 bis, com m a 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui
all'articolo 77, com mi 2 bis e 2 ter.
b bis) in caso di manca ta pres e n t a zio n e delle
infor m a zio ni di cui all'articolo 40 bis, com m a 6
bis, e all’articolo 77, com m a 2 quater, entro
trent a
giorni dalla richiesta
effett u a t a
dal
com u n e . (1 7 2 )
2. Le assen z e mat urat e duran t e il periodo di
sosp e n sio n e
non si comp u t a n o
ai fini della
decad e n z a di cui all'articolo 108.
3. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di
poste g gi o sono revocati:
a) qualora l´inter e s s a t o non regolarizzi la
propria posizion e entro il periodo di sospe n sio n e
di cui al com m a 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui
all'articolo 40 bis, com m a 3.
Art. 40 sexies - Cultura della legalità
(1 3 7 )
1. La Region e pro m u o v e iniziative volte a
contras tar e l’abusivis m o com m e r ciale attraver so
interv e n ti finalizzati ad una inten sificazio n e dei
controlli sul territorio, azioni di caratt er e educa tivo,
sociale ed infor m a tivo in grado di favorire una
cultura della legalità.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
2. A tale fine la Giunta regionale pro m u o v e
protocolli d’intesa con i comu ni:
a) per pro m u o v e r e il rafforza m e n t o dei controlli
nelle aree prepos t e al com m e r cio su aree
pubblich e;
b) per avviare misur e di educazion e e
sensibilizza zion e, anche nei confronti dei
consu m a t o ri utenti, con l’obiettivo di scoraggiar e
la doma n d a di merc e contraffat ta e la
comp rav e n d i ta attraver so canali illeciti.
Art. 40 septi e s - Nor m a transitoria
(2 1 4 )
1. Per l’anno 2013 il com u n e effett u a la verifica
di regolarità contribu tiva dei sogge t ti abilitati al
com m e r cio su aree pubblich e di cui all’articolo 40
bis, com m a 2, entro il ter min e del 31 dice m b r e
2013.
Cap o VI - So m m i n i s t r a z i o n e di ali m e n t i e
bev a n d e
Art. 41 - Definizioni
1. Ai fini del pres e n t e capo, si inten d o n o:
a) per sommi nis t r a zio n e di alime n ti e beva n d e,
la vendita per il consu m o sul posto, che
comp r e n d e tutti i casi in cui gli acquir e n ti
consu m a n o i prodotti nei locali dell'es e r cizio o in
una supe rficie aper t a al pubblico, intes a come
adiace n t e o pertin e n t e al locale, apposit a m e n t e
attr ezz a ti e gestiti per la funzionalit à
dell'es e r cizio;
b) per supe rficie di som minis t r a zio n e , la
supe rficie apposit a m e n t e attr ezz a t a per ess er e
utilizzat a per la som minis t r a zio n e. Rient r a in essa
l'are a occup a t a da banc hi, scaffalat u r e , tavoli,
sedie, panc h e e simili, nonch é lo spazio funzion ale
esist en t e tra dett e stru t t u r e . Non vi rient r a l'are a
occup a t a da mag azzini, depositi, locali di
lavorazion e, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti ed attr ezz a t u r e di
som minist r a zio n e, tutti i mezzi e gli stru m e n t i
finalizzati a conse n ti r e il consu m o di alime n ti e
bevan d e , nei locali e nelle supe rfici di cui alla
letter a a);
d) per som minist r a zio n e pres so il domicilio del
consu m a t o r e , l'orga nizzazion e di un servizio di
som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e rivolto
esclusiva m e n t e al consu m a t o r e stesso, ai suoi
familiari ed alle perso n e da lui invitat e, svolto
press o l'abitazion e del consu m a t o r e nonch é nei
locali in cui lo stes so si trovi per motivi di lavoro,
studio, per lo svolgime n t o di cerimo nie, conve g ni
e attività similari;
e) per som minist r a zio n e nelle mens e aziend ali,
la som minist r a zio n e di pasti offert a, in stru tt u r e
dotat e di auto no mi a tecnico- funzional e, dal dato r e
di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipen d e n t i
ed ai dipen d e n ti di altre azien d e convenzion a t e , in
forma dirett a o tramit e l'ope r a di altro sogge t t o
con il quale abbia stipulat o apposito contr a t t o.
Art. 42 - Esercizio dell'attività
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
19
1. Gli esercizi di som minist r a zio n e di alimen ti e
beva n d e sono costituiti da un'u nic a tipologia così
definita: esercizi per la som minis t r a zio n e
di
alimen ti
e
bevan d e .
Tali
eser cizi
posso no
sommi nis t r a r e
anch e le beva n d e alcolich e di
qualsiasi gra d a zio n e .
2. L'attività di som minist r a zio n e di alime n ti e
beva n d e è esercit a t a nel rispet t o delle vigenti
norm e in mate ri a igienico- sanita ri a, di edilizia, di
urb a nis tic a, di sicur ezz a e di destin azio n e d'uso dei
locali.
2 bis. L’attività di som m i ni s tra zio n e di alime n ti e
bevan d e , comp r e s a quella di cui all’articolo 45, è
sogg et t a al rispett o delle disposizioni previst e dal
d.p.g.r. 40/R/20 0 6 . (2 5 )
3. Gli esercizi di cui al comm a 1 han no facoltà di
vend e r e per aspor t o i prodot ti che som minis t r a n o,
senza nece s sit à di ulteriori titoli abilitativi.
4. La som m i nis t ra zion e di bevan d e alcoliche può
essere limitata o vietata dal com u n e in relazion e a
com pro va t e
esige n z e
di prevale n t e
intere s s e
pubblico. (2 6 )
Art. 42 bis - Requi siti degli eserci zi di
som mi ni s t ra zi o n e di alime n ti e bevan d e (2 7 )
1. Il com u n e , previa concer ta zio n e con le
organizza zio ni del com m e r cio, turis m o e servizi, le
organizza zio ni sindacali dei lavoratori del settor e e
le associazioni dei consu m a t o ri, maggior m e n t e
rappre s e n t a ti v e, nell’ambito delle proprie funzioni
di progra m m a z i o n e , definisce i requisiti degli
esercizi di som m i ni st ra zio n e di alime n ti e bevan d e,
com pr e si quelli di cui all’articolo 44, anche in
relazion e alle specificità delle divers e parti del
territorio com u n al e, tene n d o conto dei segu e n ti
indirizzi:
a) abrogata; (1 7 3 )
b) vocazion e delle divers e aree territoriali;
c) salvag uar dia e qualificazion e delle aree di
inter es s e storico e culturale, recup e ro di aree
edifici di particolare interes s e attravers o
prese n z a
di
qualificate
attività
som m i ni s t ra zion e;
d) esiste n z a di proget ti di qualificazion e
valorizza zio n e dei luoghi del com m e r cio di cui
capo XIII.
o
la
di
e
al
2. I requisiti di cui al com m a 1, posson o riferirsi
anche alla materia urbanistica, edilizia, igienicosanitaria e all'impa t to
ambie n t ale. I com u ni
posso no anch e imporre limitazioni all’apertu ra di
nuovi esercizi limitata m e n t e ai casi in cui ragioni
non altrim e n ti risolvibili di soste nibilità ambie n t al e,
sociale e di viabilità renda no impossibile conse n tir e
ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere
in modo grave m e n t e negativo sui mecca nis m i di
controllo, in particolare per il consu m o di alcolici, e
senza ledere il diritto dei reside n ti alla vivibilità del
territorio e alla nor male mobilità. (1 7 4 )
3. Il com u n e , sulla base di criteri ogget tivi che
tenga no conto della soste ni bilità e qualità urbana
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
ed
attraver so
un
apposito
provve di m e n t o ,
approvat o anch e nell’am bito della disciplina della
distribu zio n e e localizzazio n e delle funzioni di cui
all’articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una
specifica
destina zio n e
d’uso
funzionale
di
som m i ni s t ra zion e
per
gli
imm o bili,
nonc h é
limitazioni nelle variazioni di destina zio n e d’uso
degli stes si e specifici divieti, vincoli e prescrizioni,
anche al fine di valorizzar e e tutelare aree di
particolare inter es s e del proprio territorio.
4. Il com u n e , ove riscontri che parti del proprio
territorio, in relazion e alla loro specificità, risultano
caren ti di servizio, può preve d e r e misure ed
interve n ti
volti
a
favorire
ed
incentivar e
l’insedia m e n t o di esercizi di som mi nis t ra zio n e di
alimen ti e bevan d e, con particolare riguardo alle
aree monta n e e rurali.
Art. 43 - Abilitazion e all'eserci zio dell'attività
(2 8 )
1. L’apert ura, l'amplia m e n t o ed il trasferi m e n t o
di sede degli esercizi di som m i ni s tra zion e di
alimen ti e bevan d e sono sogg e t ti a SCIA da
prese n t a r e al SUAP comp e t e n t e per territorio.
(1 7 5 )
2. Abrogato.
(1 7 6 )
3. I requisiti di cui all’articolo 42, com m a 2 e 42
bis devono sussist er e anche in caso di amplia m e n t o
o di modifich e strutt u rali dei locali.
20
5. Il com u n e , previa concerta zio n e con le parti
sociali interes s a t e, redige il calendario- progra m m a
annuale
delle
manife s ta zio ni
ricorren ti
caratt eri z za t e
da
attività
tem p or a n e e
di
som m i ni s tra zio n e , entro il 31 dice m b r e dell'anno
prec e d e n t e .
Art. 46 - Direttiv e regionali
(3 0 )
Abrogato.
Art. 47 - Progra m m a z i o n e com u n al e
(3 1 )
Abrogato.
Art. 48 - Attività non sogg e t t e a requisiti
com u n ali (3 2 )
1. Non sono sogge t t e al posses s o dei requisiti di
cui all’articolo 42 bis le attività di som mi nis t ra zion e
di alime n ti e bevan d e da effett u a r si:
a) negli esercizi nei quali la som m i ni s t ra zion e al
pubblico di alime n ti e bevan d e viene effet t u a t a
congiu n t a m e n t e ad attività prevale n t e di:
1) spetta colo, tratte ni m e n t o e svago, esclusa
la sem plice musica di acco m p a g n a m e n t o e
com pa g nia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali nottur ni;
3) stabilim e n ti balneari, impianti sportivi;
4) cine m a, teatri, mus ei, librerie, gallerie
3. L'attività di som mi nis t ra zion e di cui al com m a
1, non è sogg e t t a al rispet t o della norm ativa
vigent e in mat eria di destinazio n e d'uso dei locali,
delle aree e degli edifici.
d'arte. (1 7 7 )
b) negli esercizi situati all'intern o delle aree di
servizio (1 7 8 ) delle autostra d e, com e definite dal
decret o legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) da ultimo modificato dal
decret o legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214 e nelle stazioni dei mez zi di trasporto
pubblico, sui mez zi di trasport o pubblico;
c) negli em pori polifunzio nali di cui all'articolo
20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività
istitu zionali delle associazioni e dei circoli di cui
all’articolo 2 del d.p.r. 235/20 0 1;
e) nelle men s e azien dali, com e definite
all’articolo 41, com m a 1, lettera e) e negli esercizi
di
som mi nis t ra zion e
anne s si
ad
azien d e,
am mi nis tra zioni, enti e scuole nei quali la
som m i ni s tra zio n e viene effett u a t a nei confron ti
del perso nale dipen d e n t e , degli stud e n ti e di tutti
coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella
strutt ur a;
f) al domicilio del consu m a t o r e;
g) senza fini di lucro, in favore delle perso n e
alloggiate o ospitate per fini istituzio nali da
osped ali, case di cura, case per esercizi spirituali,
asili infantili, scuole, case di riposo, caser m e ,
stabilim e n ti delle forze dell’ordine, strut t ur e
d’accoglie n z a per im migra ti o rifugiati e altre
simili strutt u r e di accoglien za o soste g n o.
4. L'attività di cui al com m a 1, è sogg e t t a al
rispet to delle disposizioni previst e dal d.p.g.r.
40/R/20 0 6 .
1 bis). L’attività congiu n t a di cui al com m a 1,
lettera a), si inten d e prevale n t e nei casi in cui la
superficie utilizzata per il suo svolgi m e n t o è pari ad
Art. 44 - Attività stagional e
1. L'attività di som minist r a zio n e di alime n ti e
beva n d e può aver e carat t e r e stagion al e ed esse r e
esercit a t a anch e per un periodo di tempo non
inferior e a sessa n t a giorni e non supe rio r e a
cento t t a n t a giorni.
2. Ai fini dell'es e r cizio dell'attività si applica no le
proce d u r e di cui all'ar ticolo 43.
Art. 45 - Attività te m p or a n e a
(2 9 )
1. L’attività te m p o ra n e a di som mi nis tra zio n e di
alimen ti e bevan d e in occasion e di sagre, fiere,
manifes t a zio ni religiose, tradizionali e culturali o
eventi locali straordi nari è sogge t t a a SCIA da
prese n t a r e al SUAP comp e t e n t e per territorio.
2. L'attività di som mi nis t ra zion e di cui al com m a
1, può esser e esercitata limitata m e n t e alla durata
della manifes t a zio n e ed ai locali o aree cui si
riferisc e e non è sogg e t t a al posse s s o dei requisiti
di cui all’articolo 14.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
alme no
tre
quarti
della
superficie
comple s siva m e n t e a disposizion e per l’esercizio
dell’attività, esclusi magaz zi ni, depositi, uffici e
servizi. Non costituisc e attività di spettac olo,
tratte ni m e n t o e svago la se m plic e musica di
acco m p a g n a m e n t o e comp a g nia. (1 7 9 )
2. Le attività di cui al com m a 1, fatta eccezion e
per quelle di cui alla lettera g), sono sogg e t t e a
SCIA da pres e n t ar e al SUAP com p e t e n t e per
territorio. (1 8 0 )
Art. 49 - So m m i ni s t ra zi o n e me dia n t e
distrib ut ori auto m a ti ci (3 3 )
1. La som m i nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e
media n t e distribu tori auto m a tici effet t u a t a in modo
non esclusivo è sogg e t t a a segnalazion e certificata
di inizio attività (1 3 9 ) ai sensi della nor ma tiva
vigen t e , al com u n e comp e t e n t e per territorio e può
esser e effett u a t a dalla data di ricevi m e n t o della
dichiarazion e.
2. La som m i nis t ra zion e di cui al com m a 1, se
effett u a t a in locali esclusiva m e n t e adibiti a tale
attività ed apposita m e n t e attrez z a ti, è sogge t t a alle
disposizioni concer n e n ti l’apert ura di un esercizio
di som mi ni s tra zio n e .
3. E’ vietata la som m i ni s t ra zion e media n t e
distribu to ri auto m a tici di bevan d e alcolich e di
qualsiasi gradazion e .
Cap o VII - Dis t r i b u z i o n e di car b u r a n t i
Art. 50 - Definizioni
1. Al fine dell'ap plic azio n e della pres e n t e capo si
inten d o n o:
a) per carb u r a n t i, le benzine, il gasolio per
autot r a zio n e , il gas di petrolio liquefa tt o per
autot r a zio n e
(GPL),
il
gas
met a n o
per
autot r a zio n e e tutti gli altri comb u s tibili per
autot r a zio n e
in
com m e r cio,
nonch é
l'olio
lubrifican t e ;
b) per rete, l’insie m e dei punti vendita eroganti
carbura n ti per autotra zion e, con esclusion e degli
impian ti situati sulle autostra d e e sui raccordi
autostrad ali ; (9 0 )
c) per
impiant o
stra d al e,
il comples s o
comm e r ci al e unita rio, costituito da uno o più
appa r e c c hi
di
erogazio n e
auto m a ti c a
di
carb u r a n t e per autot r a zio n e nonc h é dai servizi e
dalle attività econo mic h e acces so ri e integ r a tive;
d) per self- service pre- pag a m e n t o , il comple s so
di app a r e c c h i a t u r e per l'erog azion e auto m a ti c a di
carb u r a n t e
senza
l'assist e n z a
di
apposito
perso n al e
con
paga m e n t o
preve n tivo
al
rifornim e n t o ;
e) per self- service post- pag a m e n t o , il comples s o
di appa r e c c hi a t u r e per il coma n d o e il controllo a
dista n z a dell'ero g a t o r e da part e di apposito
incarica t o,
con
paga m e n t o
succe s sivo
al
rifornim e n t o ;
e bis) per modalità servito, il riforni m e n t o
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
effett u a t o
21
diretta m e n t e
da apposito
perso nale;
(2 1 5 )
e ter) per gestor e, il titolare della licenza di
esercizio dell’impia nt o rilasciata dall’Agen zia
delle dogan e; (2 1 5 )
f) abrogata; (9 1 )
g) per impianto ad uso privato si inten d e:
1) tutte le attre z za t u r e fisse. senza limiti di
capacità, ubicate all’inter no di aree private non
aperte al pubblico, quali stabilim e n ti, cantieri,
maga z zi ni, depositi e simili e destina t e al
riforni m e n t o
esclusivo
degli
auto m e z z i
di
proprietà o in leasing di impres e produt tiv e o di
servizio, con esclusion e delle am mi nis tra zioni
pubblich e;
2) un impianto utilizzato per il riforni m e n t o
di auto m e z z i di proprietà di impre s e divers e da
quella
del
titolare
dell’autorizza zio n e,
a
condizion e che tra il titolare ed i sogg et ti
utilizzatori sia costituito un consorzio, una
associazion e di impres e o altra forma associativa
equivale n t e e che le impres e siano coinvolt e
nella realizzazio n e di un med e si m o interv e n t o,
anch e compl e s s o, oppur e che abbiano ad
oggett o sociale l’attività di autotras p or t o;
3) un impianto utilizzato per il riforni m e n t o
di auto m e z z i di proprietà di impre s e divers e da
quella del titolare dell’autoriz za zio n e , qualora si
tratti di società controllate dalla società titolare
dell’autoriz za zion e; (3 4 )
h) per conte nito r e- distrib u t o r e mobile ad uso
privato, tutt e le attr ezz a t u r e mobili con capacità
geo m e t rica non superiore a 9 metri cubi (3 5 )
ubicat e all'inte r n o di cave per estr a zion e di
mat e ri ali, di cantie ri stra d ali, ferrovia ri ed edili
nonch é di attività indust ri ali, artigia n ali, agricole
e agro m e c c a n i c h e destin a t e al riforni m e n t o di
macc hi n e e auto m e zzi di propri e t à dell'azien d a
pres so la quale viene usato il conte nito r edistrib u t o r e , con carb u r a n t i liquidi di cate go ri a C
di cui al decr e t o del Minist ro dell'inte r n o del 31
luglio 1934.
h bis) per aree mon ta n e s’inten d o n o i comu ni
riconos ciuti intera m e n t e monta ni ed i territori
monta ni dei com u ni parzial m e n t e mon ta ni di cui
all’allegato A della legge regionale 26 giugno
2008, n. 37 ( Riordino delle Comu ni tà mon ta n e).
(9 2 )
Sezion e I - Impian ti str a d a li
Art. 51 - Bacini di uten za regionali
(9 3 )
Abrogato.
Art. 52 - Impianti di pubblica utilità
(9 4 )
Abrogato.
Art. 53 - Verifich e di com pa ti bilità degli
impianti esist e n ti (9 5 )
1. Allo scopo di pers eg uir e
l’obiettivo
dell’am m o d e r n a m e n t o
del siste m a
distribu tivo
anche attraver so la riduzion e del num e r o degli
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
impianti, i com u ni provve d o n o
verifica gli impianti esiste n ti.
l.r. 28/200 5
a
sottoporr e
a
2. Ai fini del prese n t e capo per inco m p a tibilità
s’inten d e la collocazion e dell’impia nt o in un’area
non idonea con la pres e n z a di impianti di
distribu zio n e .
3. Le verifich e di cui al com m a 1 sono volte ad
accertar e il ricorrere delle ipotesi di inco m p a tibilità
assoluta e relativa dell’impian to. Sono fatte salve le
verifiche già effett u a t e ai sensi dell’articolo 1,
com m a 5, del decret o legislativo 11 febbraio 1998,
n.
32
(Razionalizzazio n e
del
siste m a
di
distribu zio n e dei carbura n ti, a nor ma dell’articolo
4, com m a 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59)
nonch é quelle effet t u a t e ai sensi della legge
regional e 24 marzo 2004, n. 19 (Nor m e per la
razionalizzazio n e e l’am m o d e r n a m e n t o del siste m a
distributivo dei carburan ti).
4. I titolari di impianti che inten do n o aggiun g e r e
prodotti non prec ed e n t e m e n t e erogati o installare
dispositivi “self- service” pre- paga m e n t o o postpaga m e n t o , posson o proce d e r e , nel rispet to di
quanto previst o dall’articolo 57, solo nel caso in cui
sia stata effet t u a t a la verifica com u n al e o, in
manca n z a, nel caso in cui abbiano pres e n t a t o al
com u n e
una dichiarazion e
attesta n t e
di non
ricader e
in
alcuna
delle
fattisp e cie
di
inco m p a ti bilità.
Art. 53 bis - Inco m p a ti bilità assoluta
(9 6 )
1. Ricadon o nelle fattisp e ci e di inco m p a ti bilità
assoluta:
a) gli impianti che all’intern o dei centri abitati
sono ubicati in zone pedo nali o zone a traffico
limitato in modo per m a n e n t e;
b) gli impian ti che al di fuori dei centri abitati
sono ubicati all’intern o di curve aventi raggio
minore od uguale a 100 metri, salvo trattasi di
impianto in aree monta n e .
2. Gli impianti che ricadono nelle fattisp e ci e di
inco m p a ti bilità assoluta non sono susce t ti bili di
adegu a m e n t o e il comu n e revoca l’autorizza zion e.
Art. 53 ter - Inco m p a ti bilità relativa
(9 7 )
1. Ricadon o nella fattisp e ci e di inco m p a tibilità
relativa:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il
riforni m e n t o avvien e sulla sede stradale, sia
all’intern o che al di fuori dei centri abitati;
b) gli impian ti posti in corrispo n d e n z a di
biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati
sulla cuspide delle stess e con acces si su più
strad e pubblich e, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impian ti che, ai sensi del decre to
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sono ubicati a distan za non
regola m e n t a r e da incroci o accessi di rilevan t e
importa n z a
per i quali non sia possibile
l’adeg ua m e n t o ai fini viabili a causa di costru zioni
esiste n ti o impedi m e n t i naturali.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattisp e ci e di
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
22
inco m p a ti bilità di cui al com m a 1, letter e a) e b),
posson o per m a n e r e nel sito originario qualora
susce t ti bili
di
adegu a m e n t o .
L’adeg u a m e n t o
avvien e nei ter mini e con le modalità stabiliti dal
com u n e .
3. Gli impian ti che ricadono nelle fattisp e ci e di
inco m p a ti bilità di cui al com m a 1, lettera c),
posson o per m a n e r e nel sito originario purch é
sussista una delle segu e n ti condizioni:
a) l’impiant o sia localizzato in strad e a senso
unico di marcia;
b) l’impiant o sia localizzato in strad e a due o
più corsie per ogni senso di marcia o con
spartitraffico centrale.
4. In caso di manca n z a delle condizioni di cui ai
com m i 2 e 3 il com u n e revoca l’autorizza zio n e .
Art. 54 - Nuovi impian ti
(9 8 )
1. I nuovi impian ti eroga no benzina e gasolio e
alme no un prodott o a scelta tra meta n o, GPL,
idroge n o o relative miscele, a condizion e che tale
ultimo obbligo non comp orti ostacoli tecnici o oneri
econo m ici eccessivi e non proporzio nati alle finalità
dell’obbligo.
2. I nuovi impianti sono dotati di:
a) dispositivi self- service pre- paga m e n t o;
b) capacità di com pr e s sio n e adegu a ta al
nu m e r o di erogatori installati e com u n q u e non
inferiore a 350 mc/h per un erogator e doppio,
qualora nell’impian to venga erogato il meta n o;
c) impianto fotovoltaico o siste m a di
coge n e r a zio n e a gas (GPL o meta n o) ad alto
rendi m e n t o di pote n z a installata mini m a pari a 12
chilowat t;
d) Abrogata. (2 1 6 )
e) pensiline di copert u ra delle aree di
riforni m e n t o;
f) servizi igienici per gli uten ti anche
diversa m e n t e abili;
g) prese n z a di aree di sosta per autoveicoli
qualora l’impianto è dotato di attività e servizi
integra tivi;
h) recu p er o delle acqu e di prima pioggia.
3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodot ti per il
riforni m e n t o dell'im pian t o è effett u a t o fuori dalla
sede stradale.
4. I nuovi impianti aventi superficie com pl e s siva
superiore a 3.500 metri quadrati realizza no
impian ti igienico- sanitari destinati ad accoglier e i
residui organici e le acqu e chiare e luride raccolte
negli impianti interni delle "autocarava n ", con le
caratt eris tic h e di cui all'articolo 378 del decre to del
Preside n t e della Repu b blica 16 dice m b r e 1992, n.
495 (Regola m e n t o di esecu zio n e e di attuazio n e del
nuovo Codice della strada).
5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al
fine di assicurare il rispet to delle disposizioni in
mat eria di tutela ambien t al e, di sicurez z a stradale,
sanitaria e del lavoro, di sicurez z a antince n d io e in
mat eria urbanistica.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
6. Per il calcolo della superficie si tiene conto
anch e degli spazi destinati alla sosta.
7. Per l'istallazion e e l'eser cizio di nuovi impianti
si osserva n o unica m e n t e le distan z e previst e dalle
disposizioni a tutela della sicure z z a stradale, della
salute, della pubblica incolu mi tà e di sicure z z a
antinc e n dio.
Art. 54 bis - Impian ti senza gest ore
(9 9 )
1. Nelle aree monta n e di cui all’articolo 50,
com m a 1, lettera h bis), e insulari, caren ti del
servizio di distribu zio n e di carbura n ti posson o
esser e installati anche nuovi impianti dotati
esclusiva m e n t e di appare cc hia t ur e self- service prepaga m e n t o senza la pres e n z a del gestore, a
condizion e che ne sia garantita un’ade g u a t a
sorve glianz a secon d o le modalità stabilite dal
com u n e . (2 1 7 )
2. Gli impian ti funziona n ti con la pres e n z a del
gestor e già localizzati negli ambiti territoriali di cui
al
com m a
1,
posso no
proseg uir e
l'attività
esclusiva m e n t e con le apparec c hiat u r e self- service
pre- paga m e n t o , previa com u nica zion e nei ter mini e
con le modalità stabilite dal com u n e.
3. Negli ambiti territoriali di cui al com m a 1,
posson o
esser e
localizzati impianti senza
la
pres e n z a
del
gestor e
conne s si
agli em pori
polifun zion ali.
4. Gli impian ti di cui al pres e n t e articolo posson o
esser e installati in deroga ai requisiti di cui
all'articolo 54.
Art. 55 - Autorizza zion e all'installazion e e
all'eserci zio di impianti (3 9 )
1. L'installazion e e l'eser cizio di nuovi impianti
sono sogg et t e ad auto rizzazion e
comu n e comp e t e n t e per territo rio.
rilascia t a
dal
1 bis. Abrogato. (1 0 0 )
1 ter. Abrogato. (1 0 0 )
2. Abrogato. (1 0 0 )
3. L'auto rizz azion e di cui al comm a 1 contie n e il
ter min e entro il quale l'impian t o è posto in eser cizio
o sono utilizzat e le denu n ci a di inizio attività parti
modificat e sogge t t e ad autorizzazion e.
Art. 56 - Attività e servizi integrativi
(1 0 1 )
1. I nuovi impianti e gli impianti esiste n ti posso no
dotarsi di dispositivi self- service post- paga m e n t o .
2. Nei nuovi impianti e negli impian ti esiste n ti
può esser e esercitata:
a) l’attività di vendita al dettaglio previo
posses s o del relativo titolo abilitativo.; (2 1 8 )
b) l'attività di som mi nis t ra zion e di alime n ti e
bevan d e in deroga a quanto previsto all'articolo
42 bis, previa SCIA da prese n t ar e al SUAP
comp e t e n t e per territorio;
c) l'attività di vendita della sta m p a quotidiana e
periodica in deroga a quanto previsto all’articolo
25, previa SCIA da prese n t ar e al SUAP
comp e t e n t e per territorio;
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
23
d) l’attività di vendita di tabacc hi, lotterie e
altre attività similari nel rispett o della norm a tiva
vigent e;
e) la vendita di ogni altro ben e e servizio, nel
rispet to della vigen t e norm ativa relativa al ben e e
al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al com m a
2, letter e b) e c), non posson o esser e cedu ti
separata m e n t e dalla titolarità dell’autoriz za zio n e
per l’attività di installazion e ed esercizio di
impianti.
4. I nuovi impianti e gli impian ti esiste n ti posson o
offrire
servizi
integrativi
all'auto m o b ile
e
all'auto m o bilista,
quali
officina
mecca nica,
elettra u t o,
gom m i s t a,
lavaggio,
servizi
di
lubrificazion e,
servizi infor ma tivi di intere s s e
gen erale e turistico, aree attre z z a t e per cam p e r,
servizi igienici di uso pubblico, fax, fotoco pi e, punto
telefo nico pubblico, banco m a t .
Art. 57 - Modifich e degli impianti
1. Costituisc e modifica all'impia n t o:
a) la variazion e della tipologia e del num e r o dei
carb u r a n t i erog a ti;
b) la conte m p o r a n e a sostituzion e delle
colonnin e e dei serb a t oi con variazion e del
num e r o delle prime e della capa cit à delle
secon d e ;
c) la sostituzion e di distrib u t o ri a semplice o
doppia erog azion e con altri rispet tiva m e n t e ad
erog azion e doppia o multipla per prodot ti già
erog a ti;
d) la sostituzion e di uno o più serb a t oi o cambio
di destin azion e dei serb a t o ti o delle colonnin e per
prodot ti già erog a ti;
e) la variazion e del num e r o o della capa cit à di
stocc a g gio dei serb a t oi;
f) l'inst allazion e di dispositivi self- service postpag a m e n t o;
g) l'inst allazion e di dispositivi self- service prepag a m e n t o;
h) la variazion e dello stocca g gio degli olii
lubrifica n ti;
i) la variazion e dello stocc a g gio degli olii
esau s ti, del gasolio per uso riscald a m e n t o dei
locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non
destin a ti alla vendita al pubblico;
j) la trasfor m a zio n e delle modalità di
riforni m e n t o del meta n o.
2. Le modifich e degli impianti di distribu zion e
dei carbura n ti sono sogg et t e a SCIA da pres e n t a r e
al SUAP com p e t e n t e per territorio e all'ufficio
com p e t e n t e dell'age n zia delle dogan e. (4 3 )
3. Sono sogge t t e ad autorizzazion e, da rilascia r si
secon d o qua n to stabilito all' articolo 55 le segu e n ti
modifich e:
a) l'aggiu n t a di altri carb u r a n t i in impianti
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esiste n ti;
b) la ristru t t u r a zio n e totale di un impian to sulla
stes s a area, da inten d e r si come il mut a m e n t o
conte m p o r a n e o di tutte le parti costitu tive dello
stes so.
Art. 58 - Collaudo
1. I nuovi impian ti e le parti modificat e per le
quali è richies t a l'autorizzazion e non posson o
esse r e posti in esercizio prim a dell'effett u a zio n e del
collaudo richiest o dall'inte r e s s a t o al comu n e dove
ha sede l'impian t o.
2. Il comu n e, per l'esple t a m e n t o del collau do,
nomin a una com mission e della quale fanno part e un
rap p r e s e n t a n t e
del comu n e
con
funzioni
di
presid e n t e ,
un
rapp r e s e n t a n t e
del
Coma n d o
provinciale dei vigili del fuoco, un rapp r e s e n t a n t e
dell'ufficio
dell'Agenzia
delle
Dogan e,
un
rap p r e s e n t a n t e
dell'Age nzia
region al e
per
la
prot ezion e ambie n t al e della Tosca n a (ARPAT) e un
rap p r e s e n t a n t e dell'Aziend a unità sanita ri a locale
(Aziend a USL), comp e t e n ti per territo rio.
3. Il collaud o è effettu a t o entro sess a n t a giorni
dal ricevime n t o, da part e del comu n e, della
richiest a dell'inte r e s s a t o .
4. In atte s a del collau do e su richies t a del titolar e
è
autorizza t o
l'eser cizio
provvisorio,
previa
pres e n t a zio n e al comu n e di idone a docu m e n t a zio n e
att es t a n t e la confor mit à dei lavori ai proge t ti e alle
rispet tive nor m e che li disciplina n o. Entro e non
oltre sessa n t a giorni dalla data dell'au to rizz azion e
all'es e r cizio provvisorio il comu n e è tenu to ad
effettu a r e il collaudo.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono dete r mi n a t i
dal comu n e e sono a carico del richied e n t e .
6. Il collau do è comu n q u e effettu a t o
quindici anni dalla prec e d e n t e verifica.
ogni
7. Il collaudo non è previsto per la realizzazio n e
delle modifich e di cui all’articolo 57, com m a 1,
sogg et t e a segnalazion e certificata di inizio attività;
(1 3 9 ) in tali casi la regolarità dell’interv e n t o è
attesta ta da perizia giurata che il titolare tras m e t t e
al com u n e e all’ufficio com p e t e n t e dell’ Agen zia
delle dogan e. (4 4 )
Art. 59 - Localizza zion e degli impianti
(1 0 2 )
1. Gli impian ti di distribu zio n e di carbura n ti
posso no esser e realizzati in tutto il territorio
com u n al e ad ecce zio n e dei centri storici.
2. Il com u n e individua nel proprio regola m e n t o
urbanistico o con apposita variant e agli stru m e n t i
urbanistici i criteri, requisiti e caratt eris tic h e delle
aree ai sensi dell’articolo 2, com m i 1 e 2, del
decre to legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazion e del siste m a di distribu zion e dei
carbura n ti, a nor ma dell’articolo 4, com m a 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Qualora il comu n e inten da riservar e aree
pubblich e all’installazion e ed esercizio di impianti
stabilisce i criteri per la loro asseg n a zio n e e
provv e d e previa pubblicazion e di bandi di gara. In
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
24
tal caso la priorità per l’asseg n a zio n e è riconos ciu t a
ai gestori di impian ti inco m p a tibili ed ai consorzi di
gestori di impianti.
Art. 60 - Regola m e n t o regionale
(1 0 3 ) (1 2 5 )
1. Con il regola m e n t o regionale di cui all’articolo
3 è definito il conte n u t o delle doma n d e di
autorizza zio n e e delle dichiarazioni di inizio di
attività di cui al pres e n t e capo.
Sezion e II - Impia n ti ad uso privato e per
nat a n ti
Art. 61 - Impian ti e cont e ni t ori- distribu t ori
mobili ad uso privato e impianti per natan ti
1. L’autoriz za zion e
per
l’installazion e
e
l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal
com u n e in confor mit à a quanto previsto all’articolo
55 . (1 0 4 )
2. L'auto rizz azion e è rilascia t a per il rifornim e n t o
diretto ed esclusivo degli auto m e zzi indicati dal
richie d e n t e . E' vietat a la cession e di carb u r a n t e e
degli altri prodot ti a sogge t ti diversi dal titolare
dell'au to rizz azio n e, dalle impre s e consorziat e o
associat e o dalle societ à controllat e come indicato
all' articolo 50 , comm a 1, lette r a g), sia a titolo
onero so che grat uito.
3. L'attivazio n e di conte ni tori- distribu tori mobili
ad uso privato di cui all'articolo 50, com m a 1,
lettera h), è sogge t t a a SCIA da prese n t a r e al SUAP
comp e t e n t e per territorio; il titolare dell'attività,
conte s t u al m e n t e alla SCIA, è tenu to ad attes tar e il
rispett o delle nor m e in mat eria di sicure z z a e
prev e n zio n e incen di. (4 5 )
3 bis. L’attivazion e di conte ni tori distribu torimobili ad uso privato di cui all’articolo 50, com m a
1, lettera h), all’inter no di attività agricole ed
agro m e c c a nic h e ,
è
sogge t t a
a
previa
com u nica zio n e
al
com u n e
comp e t e n t e
per
territorio, da effett u a r e alme no dieci giorni prima
dell’attivazio n e;
il titolare
dell’attività,
nella
com u nica zio n e , è tenut o ad attestar e il rispet to
delle nor m e in materia di sicure z z a, ai sensi di
quanto previst o dall’articolo 13 ter del decret o
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
mat eria di sogg et ti ed attività , integrità azien dale e
sem plificazio n e am mi nist rativa in agricoltura a
nor ma dell’articolo1, com m a 2, letter e d), f), g), l),
e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), com e
modificato dal decre to legislativo 27 mag gio 2005,
n. 101. (4 6 )
4. L'auto rizz azion e per l'installazion e e l'ese r cizio
di impian ti per il riforni m e n t o di nat an ti è rilascia t a
dal comu n e nel quale ha sede l'impian t o, nel
rispet t o della disciplin a applica bile agli impian ti
strad ali di distrib uzio n e di carb u r a n ti.
5. Gli impian ti per il riforni m e n t o di natan ti sono
adibiti all’esclusivo riforni m e n t o degli stessi e
posson o derogar e alle caratt eris tich e tipologich e di
cui all’articolo 54 . (1 0 4 )
Art. 62 - Prelievo di carbura n ti in recipie n ti
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25
presso gli impian ti stradali
trami t e television e
1. Il prelievo di carb u r a n ti in recipien ti press o gli
impianti strad ali da part e di oper a t o ri econo mici o
altri utenti che hann o la neces sit à di rifornir e i
prop ri mezzi dirett a m e n t e sul posto di lavoro, per
quan ti t a tivi supe rio ri a 100 e inferiori a 1000 litri, è
sogge t t o a comu nic azio n e al comu n e comp e t e n t e
per territo rio. I recipie n ti per il prelievo di
carb u r a n t i devono esse r e confor mi alle presc rizioni
tecnic h e in mate ri a.
1. In caso di vendita tramit e television e
l'emitt e n t e televisiva deve accertar e, prima della
mes sa in onda, l’avven u t a prese n t a zio n e della
segnalazion e certificata di inizio attività (1 3 9 ) di cui
all’articolo 63. (4 9 )
2. Il titolar e dell'au to rizz azio n e o il gesto r e
rifornisco n o i sogge t ti muniti di comu nic azio n e.
Cap o VIII - For m e sp e c i a l i di co m m e r c i o
al de t t a g l i o
Art. 63 - Esercizio dell'attività
(4 7 )
1. L’esercizio dell'attività di com m e r cio al
dettaglio di cui al pres e n t e capo è sogge t t o a SCIA,
da pres e n t ar e al SUAP com p e t e n t e per territorio.
Art. 64 - Spacci interni
1. L'attività di comm e r cio al dett a glio di prodotti
a favore di dipen d e n ti da enti o impr e s e , pubblici o
privati, di militari, di soci di coope r a t iv e di
consu m o , di ade r e n ti a circoli privati, nonch é la
vendit a nelle scuole e negli osped ali esclusiva m e n t e
a favore di coloro che han no titolo ad acced e rvi
deve esse r e svolta in locali non aper ti al pubblico e
che non abbian o acces so dalla pubblica via.
Art. 65 - Distribu t ori auto m a t ici
1. All'attività di com m e r cio al detta glio media n t e
distrib u t o ri auto m a tici effettu a t a in modo non
esclusivo si applica l' articolo 63 .
2. L'attività di comm e r cio al dett a glio media n t e
distrib u t o ri auto m a tici effettu a t a in apposito locale
ad essa adibito in modo esclusivo è sogg e t t a alle
disposizioni conce r n e n t i l'ape r t u r a di un esercizio
di vendit a.
3. E' vietat a la vendita media n t e distrib u t o ri
auto m a ti ci di bevan d e
alcolich e
di qualsiasi
grad azion e.
Art. 66 - Vendi ta per corrispo n d e n z a , tra mi t e
television e o altri siste m i di com u ni ca zio n e
1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per
corrispon d e n z a , tra mit e television e o altri siste mi
di com u nica zio n e , la SCIA è prese n t a t a al SUAP
comp e t e n t e per il territorio nel quale si inten d e
avviare l’attività. (4 8 )
2. E' vietato l'invio di prodo tti al consu m a t o r e , se
non a seguito di specifica richiest a, salvo che si
tratti di cam pioni o di omag gi senza spese o vincoli
per il consu m a t o r e .
3. Sono vietat e le oper a zioni di vendita all'ast a
realizzat e per mezzo della television e o di altri
siste mi di comu nic azio n e .
Art. 67 - Nor m e speciali per la vendit a
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
2. Dura n t e la tras mis sion e devono esse r e indicati
il nome e la deno min a zio n e o la ragion e sociale e la
sede del venditor e, il nume r o di iscrizione al
regist r o delle impr e s e ed il num e r o della partit a
IVA.
Art. 68 - Vendit e effet t u a t e presso il domicilio
dei consu m a t o ri
1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al
detta glio e di raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consu m a t o ri la SCIA è
prese n t a t a al SUAP comp e t e n t e per il territorio nel
quale si inten d e avviare l’attività. (5 0 )
2. Dura n t e le oper a zioni di vendita e di raccolta
di ordina tivi di acquisto l'eser c e n t e deve espor r e in
modo ben visibile un tesse ri n o di riconos ci m e n t o.
3. Il tess e ri no di cui al com m a 2 deve esse r e
num e r a t o e deve conte n e r e :
a) le gene r a lit à e la fotogr afia dell'es e r c e n t e ;
b) l'indicazion e a stam p a della sede e dei
prodot ti ogget t o dell'at tività dell'imp r e s a , nonch é
del nom e del respo n s a b ile dell'imp r e s a stess a;
c) la firma del respo n s a b ile dell'imp r e s a .
4. Le disposizioni di cui al pres e n t e articolo si
applica no anch e all'attività di som minist r a zio n e di
alimen ti
e bevan d e
svolta
al domicilio del
consu m a t o r e .
Art. 69 - Person e incaricat e
1. L'attività di cui all' articolo 68 , com m a 1, può
esse r e svolta anch e media n t e perso n e incaric a t e in
poss es s o dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. L'eserc e n t e com u nica l’elenco delle person e
incaricate all’autorità di pubblica sicure z z a del
luogo nel quale inten d e avviare l’attività e rispon d e
agli effet ti civili dell’attività delle med e si m e . (1 8 1 )
3. L'ese r c e n t e rilascia alle perso n e incaric a t e un
tess e ri n o di riconos ci m e n t o , che deve ritira r e non
app e n a le stess e perd a n o i requisiti di cui all'
articolo 13
4. Il tess e ri no di cui al com m a 3 deve esse r e
num e r a t o e deve conte n e r e :
a) le gene r a lit à e la fotogr afia dell'inca ric a t o;
b) l'indicazion e a stam p a della sede e dei
prodot ti ogget t o dell'at tività dell'imp r e s a , nonch é
del nom e del respo n s a b ile dell'imp r e s a stess a;
c) la firma del respo n s a b ile dell'imp r e s a .
5. Il tess e ri no di cui al com m a 3 deve esse r e
espos to in modo ben visibile dura n t e le oper a zioni
di vendita e di raccolta degli ordin ativi di acquisto.
6. Le disposizioni di cui al pres e n t e articolo si
applica no anch e all'attività di som minist r a zio n e di
alimen ti
e bevan d e
svolta
al domicilio del
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
consu m a t o r e .
Cap o IX - Sos p e n s i o n e vol o n t a r i a ,
vari a z i o n i , su b i n g r e s s o e ce s s a z i o n e
Art. 70 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività
di com m e r ci o in sede fissa, di vendita della
sta m p a quotidiana e periodica e di
som mi ni s t ra zi o n e di alime n ti e bevan d e
1. L'attività di com m e r cio in sede fissa, di
vendit a della stam p a quotidia n a e periodica e di
sommi nis t r a zio n e di alimen ti e beva n d e può esse r e
sospe s a per un periodo massim o di dodici mesi
consec u tivi.
2. Qualor a
l'attività di cui al comm a 1 sia
esercit a t a in form a di impre s a individu ale, il
termi n e di cui al com m a 1 non si applica nei casi di
sospe n si o n e per:
a) malat ti a certificat a al comu n e entro dieci
giorni dall'inizio del periodo di sospe n sio n e;
b) gravida nz a e pue r p e r io certificati al comu n e
entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospe n si o n e;
c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi
come previsto dall' articolo 33 della l. 104/19 9 2 e
dall' articolo 42 del decr e t o legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in mat e ri a di tutela e soste g n o della
mat e r ni t à e della pate r nit à, a norm a dell' articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ) da ultimo
modificato dall' articolo 3, com m a 106 della legge
24 dicem b r e 2003, n.350 .
3. Nell'ipot e si di cui al com m a 2, lette r a b),
l'attività può esse r e sospe s a per un periodo
massim o cumul a tivo di quindici mesi.
Art. 71 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività
di com m e r c i o su aree pubblic h e
1. L'attività di com m e r cio su aree pubblich e
medi an t e poste g gio può esse r e sosp es a per un
periodo comples siva m e n t e non supe rior e a quat t r o
mesi in ciasc u n anno solar e.
2. Qualor a l'attività di com m e r cio su aree
pubblich e sia esercit a t a in forma di impre s a
individu al e, il termin e di cui al comm a 1 non si
applica nei casi di sospe n sio n e per:
a) malat ti a certificat a al comu n e entro dieci
giorni dall'inizio del periodo di sospe n sio n e;
b) gravida nz a e pue r p e r io certificati al comu n e
entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospe n si o n e;
c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi
come previsto dall' articolo 33 della l. 104/19 9 2 e
dall' articolo 42 del d.l. 151/20 0 1 .
3. Nell'ipot e si di cui al com m a 2, lette r a b),
l'attività può esse r e sospe s a per
massim o cumul a tivo di quindici mesi.
un
periodo
3 bis. Le disposizioni di cui al com m a 2 si
applicano anche alle società di person e qualora le
cause di sospe n sio n e riguardino tutti i soci. (5 1 )
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
26
Art. 72 - Sosp e n si o n e volont aria dell'attività
di distribu zio n e dei carbura n ti
1. L'attività di distrib uzio n e dei carb u r a n ti può
esse r e
sospe s a
per un periodo massim o di
centot t a n t a giorni, previa comu nic a zion e al comu n e
comp e t e n t e per territo rio.
2. Il comu n e, su motivat a richies t a del titolar e
dell'au to rizz azio n e, può auto rizza r e la sospe n sio n e
dell'attività dell'impi a n t o per un ulterior e periodo di
centot t a n t a
giorni. Tale ter mi n e
può esser e
proroga to in caso di compro va t a neces sità, con
motivat a istanza prese n t a t a prima della scad en z a
del ter min e me d e si m o . (1 8 2 )
3. Qualor a l'attività di distrib uzion e dei
carb u r a n t i sia eser cit a t a in forma di impr e s a
individu ale, il termi n e di cui ai com m a 1 non si
applica nei casi di sosp e n sio n e per:
a) malattia certificat a al comu n e entro dieci
giorni dall'inizio del periodo di sosp e n sio n e ;
b) gravid a n z a e puer p e ri o certificati al comu n e
entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sosp e n sio n e;
c) assist e n z a a figli minori con handic a p gravi
come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1 9 9 2 e
dall' articolo 42 del d.l. 151/20 0 1 .
4. Nell'ipote si di cui al comm a 3, lette r a b),
l'attività può esse r e sospe s a per un periodo
massi mo cum ula tivo di quindici mesi.
Art. 73 - Variazioni del legale rappr es e n t a n t e
o della deno m i n a zi o n e o ragion e sociale (5 2 )
1. Le variazioni del legale rappr es e n t a n t e e della
deno mi n a zio n e o ragion e sociale di un’attività
com m e r ciale, la variazion e del sogge t t o in posses s o
dei requisiti profession ali (1 8 3 ) e le trasfor m a zio ni
societari e non conse g u e n t i ad atti di trasferi m e n t o
di attività per atto tra vivi o a causa di mort e, sono
sogge t t e a com u ni ca zion e al com u n e da effett u a r e
entro sessan t a giorni dalla variazion e e non
implicano il rilascio di una nuova autorizza zion e né
la pres e n t a zi o n e
di una nuova segnalazion e
certificata di inizio attività. (1 3 9 )
Art. 74 - Subi n gr e s s o
1. Il trasfe ri m e n t o della gestion e o della
prop rie t à dell'azien d a o di un ramo di aziend a, per
atto tra vivi o per caus a di mort e, compo r t a il
trasfe ri m e n t o al sube n t r a n t e della titolarit à del
titolo
abilitativo
all'es e r cizio
dell'at tività
comm e r ci al e.
2. Il subing r e s s o è sogge t t o a comu nic a zion e
effett u a t a dal sube n t r a n t e al comu n e comp e t e n t e
per territo rio, salvo qua nt o previsto all' articolo 77.
3. Il suben tr a n t e deve dichiarare il trasferi m e n t o
dell’attività, esser e in posse s s o dei requisiti di cui
all’articolo 13 e, ove richies ti, di quelli di cui
all’articolo 14 ed impe g n a r si al mant e ni m e n t o dei
livelli occupa zion ali ed al rispet t o dei contratti
collettivi di lavoro e dei contrat ti integrativi siglati
dalle
organiz za zio ni
sindacali
mag gior m e n t e
rappres e n t a ti v e . (5 3 )
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
4. La comu nic a zion e di subin g r e s s o è effett u a t a ,
secon d o modalit à stabilit e dal comu n e prima
dell’effet tivo
avvio dell’attività
da parte
del
sube n t r a n t e e comu n q u e: (1 8 4 )
a) entro sess a n t a giorni dalla data dell'at to di
trasfe ri m e n t o della gestion e o della titolarit à
dell'es e r cizio;
b) entro un anno dalla mort e del titolar e.
5. In caso di subin g r e s s o per caus a di mort e, la
comu nic azio n e è effett u a t a dall'er e d e o dagli eredi
che abbia no nomina t o, con la mag gio r a n z a indicat a
dall'ar ticolo 1105 del codice civile, un solo
rapp r e s e n t a n t e per tutti i rappo r ti giuridici con i
terzi, ovvero abbia no costituito una societ à.
6. Nei casi di cui al com m a 5, qualor a si tratti di
attività relative al setto r e merc e ologico alime n t a r e
o alla som minist r a zio n e di alime n ti e bevan d e ,
fermo rest a n d o il posse s s o dei requisiti di cui all'
articolo 13 , il sube n t r a n t e ha facoltà di contin u a r e
a titolo provvisorio l'attività. Qualor a entro un anno
dalla data di deces s o del dant e caus a il sube n t r a n t e
non dimost ri il posses s o dei requisiti di cui all'
articolo 14 , salvo prorog a in comp r ov a ti casi di
forza mag gio r e , il titolo abilitativo deca d e .
Art. 75 - Affida m e n t o di reparto
(5 4 )
1. La gestion e di uno o più reparti di un esercizio
com m e r ciale può esser e affidata, per un periodo di
tem p o conve n u t o , ad un sogg e t t o in posses s o dei
requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dando n e
com u nica zio n e al com u n e .
2. Il gestore è tenut o al mant e ni m e n t o dei livelli
occupa zio nali relativi al reparto di cui ha assunt o la
gestion e ed al rispet to dei contratti collettivi di
lavoro e dei contrat ti integra tivi siglati dalle
organiz za zio ni
sindacali
maggior m e n t e
rappres e n t a ti v e .
3. Il dant e causa, qualora non abbia provve d u t o
alla comu ni ca zion e di cui al com m a 1, rispon d e in
proprio dell’attività esercitata dal gestor e.
4. Il reparto affidato in gestion e deve prese n t ar e
un collega m e n t o strutt ur ale con l’esercizio ove il
reparto è collocato e non avere un acces so
autono m o .
Art. 76 - Disposizioni speciali per il
subin gr e s s o nell'attività di vendi ta della
sta m p a quotidiana e periodica nei punti
vendi ta non esclusivi
1. La titolarit à dell'au t o rizz azio n e alla vendit a
della stam p a quotidia n a e periodic a in un punto
vendit a non esclusivo può esse r e trasfe rit a solo
congiu n t a m e n t e alla titolarit à del titolo abilitativo
all'ese r cizio dell'at tività princip al e.
2. La gestion e del ramo d'azie n d a relativo alla
vendit a della sta m p a quotidia n a e periodic a in un
punto vendit a non esclusivo può esse r e trasfe rit a
indipe n d e n t e m e n t e dal trasfe ri m e n t o del ramo
d'azie n d a relativo all'attività princip ale.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
27
Art. 77 - Disposizioni speciali per il
subin gr e s s o nell'attività di com m e r ci o su aree
pubblic h e (5 5 )
1. Il sube n t ra n t e nel titolo abilitativo all’esercizio
del com m e r cio su aree pubblich e acquisisc e le
prese n z e già mat urat e dal med e si m o titolo e quest e
non posso no esser e cum ula t e a quelle relative ad
altri titoli abilitativi.
2. Il subin gr e s s o in un'autorizz a zio n e e
conce s sio n e
di poste g gio
riservato
ai sensi
dell'articolo 38, com m a 1, è possibile solo a favore
di altro sogge t t o portator e di handicap.
2 bis. Entro sessan t a giorni dalla com u nica zio n e
di subin gr e s s o di cui all’articolo 74, il comu n e
provv e d e alla verifica della regolarità contribu tiva
del cede n t e e del sube n tr a n t e . Per quanto concer n e
i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore
della legge regionale 28 nove m b r e 2011, n. 63
(Disposizioni in mat eria di outlet ed obbligo di
regolarità contrib u tiva nel settore del com m e r cio
sulle aree pubblich e. Modifich e alla legge regionale
7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Com m e r cio.
Testo unico in mat eria di com m e r cio in sede fissa,
su aree pubblich e, som mi nis t ra zion e di alime n ti e
bevan d e , vendita di sta m p a quotidiana e periodica
e distribu zion e
di carbura n ti”), nel caso di
subin gr e s s o per scade n z a del contratto di affitto o
per risoluzion e o rescission e del contrat to, la
verifica da parte del com u n e è limitata al solo
suben tr a n t e. (1 4 4 )
2 ter. Per i sogg e t ti non ancora iscritti al registro
delle impres e alla data del subin gr e s s o nel titolo
abilitativo o per i quali, alla me d e si m a data, non sia
scadu to il ter mi n e per il primo versa m e n t o
contribu tivo, la verifica di cui al com m a 2 bis è
effett u a t a decorsi centot t a n t a giorni dalla data di
iscrizione al med e si m o registro e com u n q u e entro i
sessa nt a giorni succes sivi. (1 3 8 )
2 quat e r. Il com u n e effett u a le verifiche di cui al
prese n t e
articolo
sulla base
degli
ele m e n t i
indisp e n s a bili per il reperi m e n t o delle infor ma zio ni
o dei dati richies ti forniti dall’impr e s a ai sensi
dell’articolo 43 del d.p.r. 445/20 0 0 . (1 8 5 )
Art. 78 - Disposizioni speciali per il
subin gr e s s o nell'attività di distribu zio n e di
carbura n ti
1. Il subin g r e s s o nella titolarit à di un impian t o di
distrib uzio n e di carb u r a n t i è comu nic a t o dal
suben t r a n t e
all'ufficio comp et e n t e
dell'Agenzia
delle Doga n e.
Art. 79 - Cessazion e dell'attività
(1 0 5 )
1. Fatto salvo quanto previs to al com m a 2, la
cessa zion e di una delle attività disciplinat e dal
prese n t e titolo è sogg e t t a a com u nica zio n e al
com u n e , da effett u a r si entro sessa n ta giorni dalla
cessa zion e definitiva. (1 8 6 )
2. La cessa zio n e dell’attività di distribu zio n e di
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
carbura n ti è sogge t t a a comu nica zio n e al comu n e ,
da effett u a rsi entro quindici giorni dalla cessa zion e.
Cap o X - Orari de ll e at t i v i t à co m m e r c i a l i
Art. 80 - Orari degli esercizi di com m e r ci o al
det ta glio in sede fissa (1 4 1 ) (1 9 7 )
1. Gli esercizi di com m e r cio al dettaglio in sede
fissa posson o restar e aperti al pubblico fino a un
massi m o di tredici ore giornaliere. Il com u n e può
limitare l’esercizio dell’attività in orario nottur n o
per ragioni di prevale n t e interes s e pubblico.
2. Previa concer ta zion e con le organiz za zio ni di
categoria delle impres e
del com m e r cio,
dei
lavoratori
dipen d e n t i,
delle
associazioni
dei
consu m a t o ri e delle altre parti sociali inter es s a t e
individuat e
dal
com u n e ,
mag gior m e n t e
rappre s e n t a ti v e, il com u n e può conse n tir e agli
esercizi di derogare al limite di tredici ore
giornaliere di cui al com m a 1, tene n d o conto di
quanto previst o dalla legge regionale 22 luglio
1998, n. 38 (Governo del tem p o e dello spazio
urbano e pianificazion e degli orari della città).
3. Per garantire idonei livelli di servizio nei
periodi di minor e e in quelli di maggiore afflusso
dell’ute n z a, il com u n e può stabilire progra m m i di
apert ura obbligatoria per turno.
4. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede
fissa, salvo quanto previsto ai com mi 5, 6, 8 e 9,
osserva no la chius ura dom e ni cale e festiva.
5. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede
fissa posso no derogare all'obbligo di chius ura
dome ni cale e festiva di cui al com m a 4, nelle
dome ni c h e e festività del mes e di dice m b r e .
6. Previa concer ta zion e con le organizz a zioni e
associazioni di cui al com m a 2, il com u n e può
conse n tire l'apertu ra dom e nicale e festiva degli
esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa in
deroga
a
quanto
previsto
al
com m a
4,
coordina n d o si con i com u ni vicini e nel rispet to
della l.r. 38/19 9 8 .
7. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede
fissa osserva no la chius ura nelle festività del: 1°
gen naio, Pasqua, lunedì dell'Ang elo, 25 aprile, 1°
mag gio, 15 agosto, 25 e 26 dice m b r e .
8. Previa concer ta zion e con le organizz a zioni e le
associazioni di cui al com m a 2, il com u n e , per
com pro va t e
nece s sità
tecnich e,
per
rilevanti
esige n z e di servizio alla collettività o per ragioni di
pubblica utilità, può conse n tir e l'apert ura degli
esercizi di com m e r cio al detta glio in sede fissa nelle
festività di cui al com m a 7.
9. Gli esercizi di com m e r cio al detta glio in sede
fissa del settor e alime n t a r e devono garantire una
giornata di apertura al pubblico in caso di più di
due festività consec u ti v e.
Art. 81 - Orari degli esercizi di
som m i ni s t ra zio n e di alime n ti e bevan d e
(5 6 )
1. Gli esercizi di som m i ni s tra zio n e di alime n ti e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
28
bevan d e deter mi n a n o gli orari di apertura e
chiusur a al pubblico entro limiti che il com u n e
stabilisce
previa
concerta zio n e
con
le
organiz za zio ni impre n dit oriali del com m e r cio e del
turis m o, le organiz za zio ni sindacali dei lavoratori
del settor e e le associazioni dei consu m a t o ri,
maggior m e n t e rappre s e n t a tiv e. (1 4 2 ) (1 9 8 )
2. Abrogato.
(1 4 3 )
3. Previa concerta zio n e con le organiz za zio ni e
associazioni di cui al com m a 1, sia nei periodi di
minor e che in quelli di maggiore affluss o turistico o
in occasion e
di eventi
e manife s ta zio ni
di
particolare rilevanz a, il com u n e , al fine di garantire
idonei livelli di servizio, può stabilire progra m m i di
apertur a obbligatoria per turno, da rend er e noti al
pubblico ai sensi dell’articolo 85, com m a 1.
4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, com m a 1,
lettera
a),
osserva no
l’orario
dell’attività
prevale n t e .
5. L’attività di som m i nis t ra zion e di alime n ti e
bevan d e da parte di circoli privati di cui al d.p.r.
235/20 0 1 si svolge nel rispet t o degli orari stabiliti
dal com u n e ai sensi del pres e n t e articolo.
Art. 82 - Orari per l'attività di vendit a della
sta m p a quotidiana e periodica
1. Previa conce r t a zio n e con le associazioni degli
editori e dei distrib u t o ri e le orga nizzazioni
sindac ali
dei
rivendito ri,
mag gio r m e n t e
rapp r e s e n t a t iv e, il comu n e definisc e gli orari per
l'attività di vendit a per i punti di vendit a esclusivi di
quotidia ni e periodici.
2. I punti vendit a non esclusivi di quotidia ni e
periodici osse rv a n o l'ora rio previsto per l'attività
prevale n t e , come definita dall' articolo 24 , com m a
2.
Art. 83 - Orari per l'esercizio del com m e r c i o
su aree pubblich e
1. Previa conce r t a zio n e con le orga nizz azioni
impre n d it o ri ali del com m e r cio, le orga nizz azioni
sindac ali dei lavora to ri del settor e e le associazioni
dei consu m a t o ri, mag gio r m e n t e rapp r e s e n t a t iv e, il
comu n e
definisce
gli orari per
l'attivit à
di
comm e r cio nei merc a ti, nei poste g gi fuori merc a t o,
nelle fiere e per l'attività in forma itiner a n t e ,
coordin a n d oli con quelli di cui all' articolo 80.
Art. 84 - Orario degli impianti di distribu zio n e
dei carbura n t i (1 0 6 )
1. Gli impianti di distribu zio n e carburan ti
funziona n ti con la prese n z a del gestor e articolano il
proprio orario di servizio dalle ore 6 alle ore 21.
L’orario
mini m o
di
apert ura
è
fissato
in
cinqua n t a d u e ore setti m a n ali.
2. E’ garantita l’apert ura obbligatoria giornaliera
dell’impian t o dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16
alle ore 19. Il mont e orario setti m a n al e di
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
trent a no v e ore, calcolato tene n d o conto delle
possibili turnazioni, può esser e aum e n t a t o dal
gestor e fino al 50 per cento.
3. Durant e l’orario di apert ura nell’impia nt o
deve funzionar e alme n o un erogator e di benzina e
un erogator e di gasolio in modalità servito, con
l’esclusion e del collega m e n t o con l’accettat or e di
bancon o t e
o alme no
un’appare c c hiat u ra
selfservice post- paga m e n t o . (1 8 7 )
3 bis. Durant e l’orario di apert ura dell’impiant o
deve esser e garantita l’assist e n z a al riforni m e n t o
diret to da parte del gestor e o dei suoi dipen d e n t i o
collaboratori, qualora richies to, nonch é l’assist e n z a
al riforni m e n t o a favore di person e con disabilità di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Nor m e per il
diritto al lavoro dei disabili). La possibilità della
richiest a dell’assist e n z a al riforni m e n t o diretto
deve
esser e
pubbliciz zat a
media n t e
apposito
cartello predis po s t o secon do le indicazioni del
com u n e . (2 1 9 )
4. L’attività di cui all’articolo 56, com m a 2,
lettera a), osserva l’orario effett u a t o dall’impiant o.
5. Il gestor e com u nica l’orario di apertura
dell’impian t o nei ter mi ni e con le modalità stabiliti
dal com u n e . L’orario com u nica to resta valido fino a
diversa com u nica zio n e da parte del gestor e.
Art. 84 bis - Criteri per la fissazion e dei turni
di riposo dom e ni c al e, festivo e
infrase t ti m a n al e (1 0 7 )
1. Nelle dom e nic h e, nei giorni festivi e di riposo
infraset ti m a n al e il com u n e garantisc e l’apertura
degli impian ti in misura non inferiore al 20 per
cento di quelli funziona n ti nel territorio com u n al e.
Nei com u ni in cui funziona n o due o tre impianti la
perce n t u al e può esser e elevata, di concer to con i
gestori
e
le
associazioni
di
categoria,
rispettiva m e n t e , al 50 e al 33 per cento. Tali
perce n t u ali
posso no
essere
garantit e
anch e
media n t e
l’utilizzo
di
carbura n t e
con
apparecc hiat u r e “self- service” pre- paga m e n t o in
impian ti funziona n ti di regola con la pres e n z a del
gestor e e la scelta è com u nicat a dal gestor e nei
ter mi ni e con le modalità stabiliti dal com u n e .
2. Gli impianti che effett u a n o il turno dom e ni cal e
con la prese n z a del gestor e sosp e n d o n o l’attività
nel primo giorno feriale succe s sivo. Ness u n
recu p er o è dovuto per l’esercizio dell’attività
duran t e le festività infrase t ti m a n ali.
3. Il turno di riposo infrase t ti m a n al e è effet t u a t o
il sabato pom e rig gio o in un altro pom eri g gio della
setti m a n a a scelta del gestor e.
4. Il gestore tras m e t t e al com u n e la richiesta
relativa al turno di riposo infraset ti m a n al e in un
giorno diverso dal sabato nei ter mi ni e con le
modalità stabiliti dal com u n e; qualora non sono
rispett a t e le perce n t u ali di cui al com m a 1, il
com u n e com u ni ca al gestore motivato diniego entro
trent a giorni dal ricevi m e n t o della richiesta.
5. L’attività di cui all’articolo 56, com m a 2,
lettera a), osserva i turni effett u a ti dall’impian to .
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
29
Art. 84 ter - Derog h e all’orario e ai turni di
riposo (1 0 8 )
1. Sono esonera ti dal rispet to dell’orario e turni
di riposo dom e nical e, festivo ed infraset ti m a n al e:
a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis;
b) gli impian ti dotati di appare cc hia t ur e “selfservice” pre- paga m e n t o , a condizion e che al di
fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazio n e
si svolga senza la pres e n z a del gestor e;
c) l’attività di erogazion e di meta no o GPL. Tale
eson ero è conse n tito su richiesta del gestore che
ne dà com u ni ca zion e con i ter mi ni e le modalità
stabilite dal com u n e. Qualora l’erogazion e di
meta n o
o GPL avven g a
all’intern o
di un
com pl e s s o di distribu zio n e com pr e n d e n t e anch e
altri
carbura n ti
l’eson ero
è
conse n tit o
a
condizion e che il gestor e adotti gli accorgi m e n ti
neces s ari al fine di separar e funzional m e n t e le
attività di erogazion e dei diversi prodot ti.
2. Il com u n e , su istanza del gestor e, può
conse n tire l’adozion e di orari e turni in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 84 e 84 bis, nei
segu e n ti casi:
a) in occasion e
di
manife s ta zio ni
che
deter m i n a n o
notevole
afflusso
di
uten za
motoriz za ta;
b) per gli impianti localizzati su strad e a
scorri m e n t o a quattro corsie con spartitraffico
centrale o doppia striscia continua;
c) se nel territorio com u n ale è prese n t e un
unico impianto.
3. Previa concerta zio n e con le associazioni di
categoria dei gestori e le organiz za zio ni di
rappre s e n t a n z a dei titolari delle autorizza zioni, il
com u n e , per com pro va t e neces sità tecnich e, per
rilevanti esige n z e di servizio alla collettività o per
ragioni
di
pubblica
utilità,
può
conse n tir e
l’adozion e di orari e turni in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 84 e 84 bis.
4. Il gestore può chied er e l’esen zio n e dal turno di
apert ura dom e ni cale e festiva qualora l’impian to sia
localizzato
in
zone
a
prevale n t e
caratt er e
industriale o com m e r ciale, prive di flussi di traffico
significativo in tali giorni.
5. L’orario di servizio e i turni di riposo
infrase t ti m a n al e,
dom e ni cale
e
festivo
sono
pubblicizza ti dal gestore media nt e un apposito
cartello predis po s t o secon d o le indicazioni del
com u n e .
Art. 84 quat e r - Ferie e servizio nott ur n o
(1 0 9 )
1. La richiesta di sosp e n sio n e dell’attività per
ferie è com u nicat a dal gestor e nei ter mini e con le
modalità stabiliti dal com u n e .
2. Durant e ogni periodo dell’anno il com u n e
garantisc e l’apertura di un nu m e r o di impianti nella
misura di cui all’articolo 84 bis, com m a 1, e a tal
fine com u nica al gestor e motivato diniego entro
trenta giorni dal ricevi m e n t o della richies ta di cui al
com m a 1.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
3. Il servizio nottur n o si svolge dalle ore 21 fino
all’inizio dell’orario di apertura giornaliera.
4. Il gestore che inten d e effett u a r e il servizio
nottur no ne dà com u nica zio n e nei ter mi ni e con le
modalità stabiliti dal com u n e .
Art. 85 - Pubblicità degli orari
1. Gli esercizi di com m e r cio al dettaglio in sede
fissa, di som mi nis t ra zion e di alime n ti e bevan d e e
di vendita della sta m p a quotidiana e periodica
rendo n o noto al pubblico l'orario di apert ura e
chius ura
e
l’even t u al e
giornata
di
riposo
setti m a n al e effett u a ti, median t e cartelli ben visibili
o altri mez zi idonei di infor m a zio n e. (5 7 )
2. Gli impian ti di distrib uzion e di carb u r a n ti
ren do n o noto al pubblico l'ora rio di servizio e i turni
di riposo infras e t ti m a n a l e , dome nic al e e festivo
medi an t e un apposito cart ello predisp o s t o secon do
le indicazioni del comu n e .
Art. 86 - Disposizioni speciali
(1 8 8 )
1. Le disposizioni del pres e n t e capo non si
applicano alle segu e n ti attività: le riven dit e di
gen eri di mono polio; le gelaterie e gastron o m i e; le
rosticcerie e le pasticc erie; gli esercizi specializza ti
nella vendita di bevan d e , pastigliaggi, fiori, piante e
articoli da giardinag gio, mobili, libri, dischi, CD,
DVD, opere d'arte, ogget ti d'antiqu ariato, sta m p e,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale,
auto e moto, qualora le attività previst e nel
prese n t e com m a siano svolte in maniera esclusiva o
prevale n t e.
2. Le disposizioni di cui al com m a 1, si applicano
anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più
prodotti tra quelli elenca ti, che costituisco n o la
prevale n z a dei prodotti vend u ti.
3. La prevale n z a di un’attività di vendita è
deter m i n a t a in base al volu m e di affari. Si ha
prevale n z a quand o il fatturato della vendita delle
merci che connota n o la specializza zio n e supera la
quota del 60 per cento di quello totale annuo
dell’esercizio.
4. Ai fini del com m a 3, per il primo anno di
attività si fa riferim e n t o al volu m e di affari
presu n t o, sulla base di apposita dichiarazion e del
titolare dell’esercizio, pres e n t a t a al comu n e entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività.
5. Le disposizioni
del prese n t e capo non si
applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai
camp e g g i, ai villaggi e ai compl e s si turistici e
alberg hi eri, agli esercizi di vendita al dettaglio
situati nelle aree di servizio lungo le autostra d e ,
nelle stazioni ferroviarie, maritti m e ed aeroport u ali,
agli esercizi di vendita posti all’inter no delle
stazioni di servizio autostra dali o delle sale
cine m a t o g ra fic h e .
6. Gli esercizi di cui all’articolo 20
derogar e alle disposizioni dell'articolo 80.
Cap o XI - Pu b b l i c i t à dei pr e z z i
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
posso no
30
Art. 87 - Pubblicità dei prezzi
1. Ogni prodot t o dirett a m e n t e espos to in vista al
pubblico, ovunq u e collocato, deve indicar e in modo
chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico, medi an t e l'uso di un cartello o con altre
mod alità idone e allo scopo.
1 bis. Per i prodot ti di oreficeria e di
antiquariato, l’obbligo di cui al com m a 1 è da
riten ersi rispet ta t o anch e attraver so l’utilizzo, sul
singolo
prodott o,
di un
cartellino
leggibile
dall’intern o dell’esercizio . (1 1 0 )
2. E' conse n ti to non appo r r e i prezzi dei prodot ti
esposti in vista al pubblico solo per il tem po
strett a m e n t e
nece s s a ri o
all'alles tim e n t o
dell'es po sizion e.
3. Quand o siano esposti insiem e prodot ti identici
dello stes so valore è sufficient e l'uso di un unico
cart ello. Negli eser cizi di vendit a e nei repa r ti di
tali eser cizi orga nizza ti con il siste m a di vendita del
libero servizio l'obbligo dell'indic azio n e del prezzo
deve esse r e osse rv a t o in ogni caso per tutte le
merci comu n q u e espost e al pubblico.
4. I prodotti sui quali il prezzo di vendit a al
dett a glio si trovi già impr es s o in manie r a chiar a e
con carat t e ri ben leggibili, in modo che risulti
facilme n t e
visibile al pubblico,
sono
esclusi
dall'ap plic azio n e del com m a 1.
5. Per l'obbligo di indicazion e dei prezzi per
unità di misur a si applica n o le vigenti disposizioni
comu nit a ri e e nazion ali.
6. Per i prodot ti destin a ti alla somminist r a zio n e,
l'obbligo di esposizion e dei prezzi è assolto:
a) per qua n to conce r n e le beva n d e, media n t e
esposizion e, all'inte r n o dell'es e r cizio, di apposit a
tabella;
b) per quan t o conce r n e gli alime n ti, con le
stess e modalit à di cui alla lette r a a), cui si
aggiu n g e , per le attività di ristor a zio n e , l'obbligo
di esposizion e della tabella anch e all'est e r n o
dell'es e r cizio o comu n q u e leggibile dall'est e r n o.
7. Per l'offert a dei prodot ti di cui al com m a 6,
letter a b) con formule a prezzo fisso, è vietat a
l'applicazion e di costi aggiun tivi per servizio e
cope r t o e deve esse r e chiar a m e n t e espr e s s o il costo
delle beva n d e non comp r e s e nel costo fisso.
8. Qualor a il servizio di som minist r a zio n e sia
effett u a t o al tavolo, il listino dei prezzi deve esse r e
posto
a
disposizion e
dei
clienti
prim a
dell'or din a zio n e
e
deve
indicar e
l'even t u al e
compo n e n t e del servizio, con modalità tali da
rend e r e
il prezzo
chiar a m e n t e
e facilme n t e
comp r e n s i bile al pubblico.
9. Negli impian ti di distribu zio n e di carbura n ti è
fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla
carreg giata
stradale
il
cartello
relativo
esclusiva m e n t e ai prezzi praticati. (1 1 1 )
Cap o XII - Ven d i t e st r a o r d i n a r i e e
pro m o z i o n a l i
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
Sezione I - Vendit e strao r di n a r i e
Art. 88 - Ogget t o
1. La pres e n t e sezione disciplina le vendite
strao r di n a r i e , con le quali l'ese r c e n t e dett a glia n t e
offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di
acquisto dei prop ri prodot ti.
2. Costituisco n o vendite strao r di n a ri e:
a) le vendite di liquidazion e;
b) le vendit e di fine stagion e.
3. Con il regola m e n t o di cui all' articolo 3 sono
disciplinat e le modalit à di svolgim e n t o delle vendit e
strao r di n a r i e .
1. Le merci ogget t o di vendite strao r di n a r i e
devono esse r e sepa r a t e da quelle event u al m e n t e
poste in vendit a alle condizioni ordin a ri e.
Art. 90 - Pubblicità dei prezzi
1. Per le merci ogge t to di vendit e strao r di n a r i e
devono esse r e indicati:
a) il prezzo norm al e di vendit a;
b) o sconto o il ribas s o espr e s s o in perc e n t u a l e;
c) il prezzo effettiva m e n t e pratic a t o a seguito
dello sconto o del ribas so.
Art. 91 - Pubblicità delle vendit e straordi nari e
1. Le asse rzio ni pubblicit a ri e relative a vendit e
strao r di n a r i e devono conte n e r e l'indicazion e del
tipo e della dur at a della vendit a e degli estr e mi
della comu nic azio n e di cui all' articolo 92 , com m a
2.
riferim e n t o
a
5. Nell'ipot e si di cui al com m a 1, lette r a d), al
termi n e della vendit a di liquidazion e l'eser cizio
deve esse r e imme dia t a m e n t e chiuso per il tem po
neces s a ri o all'effett u a zio n e dei lavori.
Art. 93 - Durata delle vendit e di liquidazio n e
1. Le vendit e di liquidazion e posson o aver e una
dura t a massi m a :
a) di otto settim a n e nelle ipotesi di cui all'
articolo 92 , comm a 1, lette r e a) e b);
b) di quat t ro settim a n e nelle ipotesi di cui
all'articolo 92, comm a 1, lette r e c) e d).
1. Dura n t e il periodo in cui vengo no effett u a t e
vendit e
di liquidazion e
è vietato
introd u r r e
nell'es e r cizio e nei locali di sua pertin e n z a ulterio ri
merci del gene r e di quelle ogge tt o dell'at tivit à
com m e r ci al e in liquidazion e.
2. Il divieto di introd u zio n e di nuove merci
rigu a r d a sia le merci acquist a t e che quelle conce s s e
in conto deposito.
Art. 95 - Vendit e di fine stagion e
(5 9 )
1. Le vendit e di fine stagion e riguarda no i
prodotti, di caratt er e stagionale o di moda,
susce t ti bili di notevole depre z z a m e n t o se non
vengo n o vend u ti entro un certo periodo di te m p o.
2. Con il regola m e n t o di cui all’articolo 3 la
Region e individua le date di inizio e la durata delle
vendit e di fine stagion e.
proce d u r e
Art. 92 - Vendit e di liquidazio n e
1. Le vendite di liquidazion e sono effettu a t e
dall'es e r c e n t e dett a gli an t e al fine di esitar e in breve
tem po tutte le prop rie merci in caso di:
a) cess azion e dell'attività comm e r ci al e;
b) cession e dell'azie n d a o dell'unit à locale nella
quale si effett u a la vendit a di liquidazion e;
c) trasfe ri m e n t o in altro locale dell'azien d a o
dell'unit à locale nella quale si effett u a la vendit a
di liquidazion e;
d) trasfor m a zio n e o rinnovo dei locali di
vendit a.
2. Le vendit e di cui al com m a 1 posso no esse r e
effett u a t e in qualun q u e mom e n t o dell'an n o previa
comu nic azio n e al comu n e comp e t e n t e per territo rio
da effett u a r e alme no dieci giorni prima dell'inizio
delle stess e.
3. Le vendite di cui al comm a 1 non posson o
esse r e effettu a t e con il siste m a del pubblico
incant o.
4. Nell'ipote si di cui al com m a 1, lettera a), al
ter mi n e della vendita di liquidazion e l'eserc e n t e
non può ripren d e r e la me d e si m a attività nello
stesso locale se non decorsi centot t a n t a giorni dalla
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
data di cessazion e. (1 8 9 )
Art. 94 - Divieto di introdu zi o n e di nuov e
merci duran t e le vendit e di liquidazion e
Art. 89 - Offert a delle merci
2. E' vietato ogni
fallimen t a r i e simili.
31
Sezione II - Vendit e prom ozion ali
Art. 96 - Vendi t e pro mo zi o nali
(6 0 )
1. Le vendit e prom o zio n ali, con le quali vengo n o
offerte condizioni favorevoli di acquist o dei prodot ti
in
vendita,
sono
effett u a t e
dall'eserc e n t e
detta gliant e per tutti o una parte di tali prodotti. Le
merci
offert e
in
pro mo zio n e
devono
esser
disting uibili da quelle vend u t e
alle condizioni
ordinarie.
2. Le vendit e di cui al com m a 1 dei prodot ti del
settore merc e olo gico non alime n t a r e di caratt er e
stagionale che forma n o ogget to delle vendit e di fine
stagion e di cui all’articolo 95 non posso no svolgersi
nei trenta giorni prece d e n t i alle vendit e di fine
stagion e.
3. Alle vendite di cui al com m a 1 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 90.
Cap o XIII - Quali fi c a z i o n e e
val o r i z z a z i o n e dei luo g h i del co m m e r c i o
Art. 97 - Definizioni
1. Ai fini del pres e n t e capo, si inten do n o:
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
a) per luoghi del comm e r cio, le vie, le piazze, le
gallerie comm e r ci ali, i centri com m e r ci ali
natu r ali, le località o le altre porzioni del
territo rio comu n al e in cui le funzioni distrib u tive
svolgono ruoli significativi per tradizion e,
vocazion e o potenzialità di sviluppo in relazion e ai
siste mi di risors e e di testimo ni a n z e dei contes ti
intere s s a t i;
b) per centri com m e r ci ali natu r ali, luoghi
com m e r ci ali comples si e non omog e n ei,
svilupp a tisi nel tem po anch e senza
progr a m m a zi o n e unita ria, conce piti come spazi
unici ove oper a un insiem e orga nizz at o di esercizi
com m e r ci ali, esercizi di som minist r a zio n e ,
strut t u r e ricettive, attività artigia n ali e di servizio,
aree merc a t a li ed event u al m e n t e integ r a ti da aree
di sosta e di accoglie nz a e da siste mi di
acce ssibilità comu ni.
Art. 98 - Disposizioni speciali per la
valorizza zion e di aree di particolare intere s s e
del territorio com u n al e
1. Al fine di valorizza r e e tutela r e aree di
particola r e inter e s s e del proprio territo rio, i comu ni
posso no
sottopo r r e
l'attività
comm e r ci al e
a
particola ri
limitazioni
e
presc rizioni,
anch e
individu a n d o attività o merc e olo gie incom p a ti bili
con le esige nz e di tutela e con la natu r a delle aree.
2. I comu ni, previa conce r t a zio n e con le parti
sociali inter e s s a t e , posso no definire progr a m m i di
qualificazion e
della
rete
comm e r ci al e
con
particola r e rigu a r d o ai segu e n ti aspet ti:
a) l'org a nizz azion e
funzional e
dei
cent ri
com m e r ci ali natu r ali sulla base dei segu e n ti
req uisiti minimi:
1) associazion e delle impr e s e inter e s s a t e ;
2) definizion e e realizzazion e di attività,
iniziative e funzioni coordin a t e con il metod o
della gover n a n c e coope r a tiva tra pubblico e
privato, anch e per il conte ni m e n t o dei prezzi;
b) la realizzazion e di infrast r u t t u r e e servizi
ade g u a ti alle funzioni distrib u tive e alle esige nz e
dei consu m a t o ri, anch e valuta n d o gli impat ti ed i
ruoli delle attività com m e r ci ali sul conte s t o socioecono mico e territo ri ale inter e s s a t o;
c) lo svolgim e n t o di attività di form azion e degli
oper a t o ri com m e r ci ali per accr e s c e r e la qualità
dei servizi resi all'ute nz a;
d) l'inte g r a zio n e dell'attività com m e r ci al e anch e
con eventi di inter e s s e cultur al e e di spett a c olo;
e)
la
promozion e
della
distrib uzion e
com m e r ci al e delle produzioni tipiche locali;
f) la crescit a delle funzioni inform a tiv e svolte
dal siste m a
distrib u tivo per la promozion e
turistic a e cultur al e del territo rio.
3. I comu ni posso no definir e specializzazioni
merc e olo gic h e inere n ti a merc a ti, fiere o singoli
post eg gi, anch e finalizzat e alla valorizzazion e delle
produzioni delle piccole e medie impre s e tosca n e e
posso no altre sì introd u r r e limitazioni alla vendit a di
particola ri prodot ti.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
32
4. I comu ni posson o prom u ov e r e accor di con gli
oper a t o ri che eser cit a n o l'attività com m e r ci al e nei
poste g gi dei merc a ti per la tutela attiva dei centri
storici e delle are e urba n e .
5. I comu ni, previa conce r t a zio n e con le parti
sociali inter e s s a t e , posson o prom u ov e r e intes e e
accor di con le strut t u r e della media e gran d e
distrib uzion e per realizza r e azioni ed iniziative a
favore dei cent ri com m e r ci ali natu r ali e delle are e
territo riali inter e s s a t e da fenom e ni di rar efazion e
del servizio comm e r ci al e.
Art. 99 - Valorizzazio n e dei luoghi del
com m e r c io e degli esercizi storici
1. Nel PRSE sono previsti interve n ti finalizzati a
valorizzar e e qualificar e le funzioni dei luoghi del
comm e r cio, dei merc a ti e degli esercizi di inter e s s e
storico, di tradizion e e di tipicità.
2. Nell'a m bit o degli interve n ti di cui al comm a 1,
la Region e provve d e alla definizion e di albi e map p e
delle attività comm e r ci ali, turistich e ed econo mic h e
di specifico inter e s s e storico, di tradizion e e di
tipicità per i conte s ti territo riali inter e s s a t i.
Cap o XIV - Mo n i t o r a g g i o , vigil a n z a ,
san z i o n i e de c a d e n z e
Sezion e I - Osse rv a t o ri o region al e
Art. 100 - Osserv at orio regionale
1. E' istituito l'osse rv a t o rio region ale sul
comm e r cio all'inte r n o del siste m a
inform a tivo
region ale dell'eco no mi a e del lavoro, per il
monito r a g g i o
della
rete
distrib u tiva
e della
consist e n z a, delle tipologie e delle tem a tic h e
relative all'occu p a zio n e, con l'appo r t o dei dati
forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle
orga nizz azioni dei consu m a t o ri, dalle impr e s e del
comm e r cio
e
dalle
rapp r e s e n t a n z e
delle
orga nizz azioni sinda c ali dei lavorat o ri.
2. Al fine dell'ag gior n a m e n t o del siste m a
inform a tivo i comu ni tras m e t t o n o ann u al m e n t e al
comp e t e n t e ufficio della Giunta region al e i dati
relativi alla situazion e della rete distrib u tiv a.
3. Le inform azioni deriva n ti da ques to siste m a
vengo no orga nizza t e , ai fini della progr a m m a z io n e
e della verifica, anch e secon do criteri coordin a ti
con l'osse rv a t o rio nazion ale del com m e r cio.
4. Una com m i s sio n e tecnica, la cui comp o si zion e
è definita ai sensi del com m a 5, nomina ta dal
Preside n t e della Giunta regionale (8 3 ) valut a
annu al m e n t e i risultati del monito r a g g io effettu a t o
dall'oss e r v a t o rio e fornisce indicazioni sui fenom e ni
eme r g e n t i
da
osse rv a r e ,
anch e
per
ambito
provinciale e per bacino di utenz a omoge n e o ,
dando n e comu nic azio n e al Consiglio region ale.
5. La com mi s sio n e di cui al com m a 4 è costituita
da rappr es e n t a n ti della Region e, degli enti locali,
delle CCIAA, delle associazioni dei consu m a t o ri
iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge
regionale, delle organizz a zio ni impre n dit oriali del
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
l.r. 28/20 0 5
com m e r cio e delle organizz a zio ni sindacali dei
lavoratori
del
settore
maggior m e n t e
rappres e n t a ti v e a livello regionale. La comp o si zio n e
della com mi s sio n e è specificata nel regola m e n t o di
attuazio n e della pres e n t e legge. (8 4 )
Sezion e II - Vigilanza
Art. 101 - Vigilanza
1. All'acce r t a m e n t o ed all'irrog a zio n e delle
sanzioni si applica n o le disposizioni conte n u t e nella
legge
region al e
28
dicem b r e
2000,
n. 81
(Disposizioni in mate ri a di sanzioni amminist r a t iv e).
2. Il comu n e è comp e t e n t e a riceve r e il rappo r t o
di cui all' articolo 17 della legge 24 nove m b r e 1981,
n. 689 (Modifich e al siste m a pen ale) ed introita i
proven ti delle sanzioni amminist r a t iv e.
3. Le violazioni degli articoli 102
comm a 7, comm e s s e nel territo rio
Tosca n a , sono iscritt e nell'ar c hivio
trasg r e s s o ri di cui all' articolo 5 della
, 104 e 105 ,
della Region e
region al e dei
l.r. 81/20 0 0 .
3 bis. Negli esercizi di cui all’articolo 18 bis,
oltre
alla
vigilanza
relativa
agli
esercizi
com m e r ciali, le aziend e USL effet t u a n o la vigilanza
sulla sussist e n z a delle condizioni e dei requisiti
igienico–sanitari previsti per la vendita dei farmaci,
sulla corret ta cons erva zio n e e sulla scade n z a dei
farmaci, nonc h é il controllo sull’osserva n z a delle
nor m e
relative
al divieto
di vendita
e di
utilizza zion e dei me dicinali. (6 1 )
Sezione III - Sanzioni
Art. 102 - Sanzioni per l'attività di com m e r ci o
al det taglio in sede fissa, per la vendita della
sta m p a quotidiana e periodica e per le form e
speciali di com m e r ci o al det ta glio (1 9 0 )
1. Chiun q u e esercita l'attività di com m e r cio al
dettaglio in sede fissa, l'attività di vendita della
sta m p a quotidiana e periodica o una delle form e
speciali di com m e r cio al dettaglio senza titolo
abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli
13 e 14, è sogg e t t o alla sanzion e am mi nis tra tiva del
paga m e n t o di una som m a da euro 2.500, 0 0 a euro
15.00 0, 0 0 e alla chiusur a im m e diat a dell'eser cizio o
alla cessa zio n e dell’attività.
2. L'utilizzo della deno m i n a zio n e di outlet al di
fuori dei casi previsti all'articolo 19- ter, com m a 1, è
punito con la sanzion e am mi nistra tiva da euro
2.500, 0 0 a euro 15.000, 0 0. In caso di reiterazio n e ,
l'attività di vendita è sospe s a per un periodo da
dieci a trenta giorni.
3.
In caso di violazion e del divieto di cui
all'articolo 19- quater, com m a 1, si applica la
sanzion e am mi ni stra tiva da euro 500,00 a euro
3.000, 0 0. In caso di reitera zion e, l'attività di
vendita è sospe sa per un periodo da dieci a trenta
giorni.
4. Per ogni altra violazion e delle disposizioni del
titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonc h é di
quelle conte n u t e nel regola m e n t o di cui all'articolo
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
33
3, si applica la sanzion e am mi nistra tiva del
paga m e n t o di una som m a da euro 500,0 0 a euro
3.000,0 0.
5. Alla violazion e delle
all'articolo 5, com m a 2, del
convertito dalla l. 248/20 0 6 e
bis, si applica la sanzion e
paga m e n t o di una som m a da
3.000,0 0.
disposizioni di cui
d.l. 223/2 0 0 6 , com e
di cui all'articolo 18
am mi nis trativa del
euro 500,0 0 a euro
6. Qualora venga rilevata la manca n z a dei
requisiti igienico- sanitari, edilizi o di sicurez z a
neces s ari per la validità del titolo abilitativo e per
l’esercizio dell’attività, è disposta la sospe n sio n e
dell'attività stessa, asseg n a n d o un ter mi n e per il
ripristino dei requisiti manca n ti.
7. Qualora, relativa m e n t e alle grandi strut t ur e di
vendita, venga rilevata la manca n z a di uno dei
requisiti di cui all’articolo 18 septie s, nonch é la
violazion e dei contrat ti collettivi nazionali di lavoro
e
dei
contratti
integrativi
siglati
dalle
organizza zio ni
sindacali
mag gior m e n t e
rappre s e n t a ti v e, degli accordi sindacali territoriali,
del decre to legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attua zio n e dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurez z a nei luoghi di lavoro) e della
norma tiva in mat eria di pari opportu nità, è dispos ta
la sosp e n sio n e dell’attività, asseg n a n d o un congr uo
ter min e per il ripristino dei requisiti manca n ti
ovvero per l’adozion e delle misure neces sarie al
rispet to degli obblighi violati. Decorso inutilm e n t e
tale ter mi n e , trova applicazion e l’articolo 106,
com m a 1, lettera d).
8. In caso di particolare gravità o di reiterata
violazion e delle disposizioni di cui al titolo II, capi
III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al
com m a 5, XI e XII, può esser e disposta la
sospe n si o n e
dell’attività per un periodo non
superiore a venti giorni. La reitera zion e si verifica
qualora sia stata com m e s s a la stessa violazione per
due volte in un periodo di trece n t o s e s s a n t a ci n q u e
giorni, anch e se si è proce d u t o al paga m e n t o in
misura ridotta della sanzion e.
9. Nel caso di violazion e dell’obbligo di chius ura
dome ni cale o festiva degli esercizi di com m e r cio al
detta glio in sede fissa, reiterata per almen o due
volte in un periodo di trece n t o s e s s a n t a ci n q u e
giorni, indipe n d e n t e m e n t e dalla conclusion e del
procedi m e n t o di applicazion e della sanzion e di cui
al com m a 2, l'attività è sosp es a per un periodo da
due a quindici giorni.
Art. 103 - Sanzio ni per l'eserci zio dell'at tività
di som m i ni s t ra zio n e di alime n ti e bevan d e
1.
Chiunq u e
esercit a
l'attività
di
sommi nis t r a zio n e di alimen ti e beva n d e senza titolo
abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli
13 e 14 , è sogge t t o alla sanzion e amminist r a t iv a
del pag a m e n t o di una som m a da euro 2.500 a euro
15.000 e alla chiusu r a dell'es e r cizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del
titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzion e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
amminist r a tiv a del paga m e n t o
euro 500 a euro 3.000.
l.r. 28/200 5
di una som m a
da
3. Nelle fattisp e cie di cui ai com mi 1 e 2 si
applica no le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da
ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 29
marzo 2001, n. 135 e 17 quat e r del Regio decr e t o
18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblic a sicur ezz a).
3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10
della l. 287/19 9 1 , ove richia ma t e , si applicano le
sanzioni di cui al pres e n t e articolo. (6 3 ) (7 9 )
Art. 103 bis - Esec u zio n e coattiva
(1 9 1 )
1.
Qualora
l’inter es s a t o
non
otte m p e r i
volontaria m e n t e
al provv e di m e n t o di chius ura
dell’esercizio, cessazio n e o sospe n sio n e dell’attività
di cui agli articoli 102, 103 e 105, il com u n e , previa
diffida, può provve d e r e all’esec u zio n e coattiva del
provv e di m e n t o con la modalità dell’apposizion e dei
sigilli.
Art. 104 - Sanzio ni per l'attività di com m e r c io
su aree pubblic h e
1. Chiunq u e esercita l'attività di com m e r cio su
aree pubblich e senza titolo abilitavo o conce s sio n e
di poste g gio ovvero senza i requisiti di cui agli
articoli 13 e 14, è sogge t t o
alla sanzion e
am mi ni stra tiva del paga m e n t o di una som m a da
euro 2.500 a euro 15.00 0, al sequ e s t r o cautelar e
delle attrez z a t u r e e delle merci ed alla succes siva
confisca delle stess e, ai sensi della l. 689/19 8 1.
(6 4 )
34
paga m e n t o di una somm a da euro 2.500 a euro
15.00 0 chiun q u e :
a) installa ed eser cit a l'attività di distrib uzio n e
di carb u r a n t i in impianti senza la presc rit t a
autorizz azion e o collau do ovvero senza i requisiti
di cui all' articolo 13 ;
b) installa ed esercit a l'attività di distrib uzion e
di carb u r a n t i ad uso privato senza la presc rit t a
autorizz azion e o non rispe t t a il divieto di cui all'
articolo 61 , com m a 2;
c) installa ed esercit a l'attività di distrib uzion e
di carb u r a n t i in impianti per il rifornim e n t o di
nata n ti senza la presc ri tt a autorizzazion e;
d) attiva impianti funziona n ti esclusiva m e n t e
con apparec c hiat ur e self- service pre- paga m e n t o
al di fuori degli ambiti territoriali di cui
all’articolo 54 bis, com m a 1 ; (1 2 1 ) (2 2 0 )
d bis) non attiva durant e l’orario di apert ura, ai
sensi dell’articolo 84, com m a 3, alme no un
erogator e di benzina e un erogatore di gasolio in
modalità servito, con l’esclusion e del
collega m e n t o con l’accettat or e di bancon ot e o
alme no un’appare c c hiat ur a self- service postpaga m e n t o; (2 2 1 )
e) attiva un conte nito r e- distrib u t o r e mobile ad
uso privato in care nz a delle presc rizioni di cui all'
articolo 61 , com m a 3. (1 2 2 ) (6 5 )
1 bis. E’ sogge t t o alla sanzion e am mi nis trativa
del paga m e n t o di una som m a da euro 500,00 ad
euro 3.000,0 0 chiun q u e attiva un conte nitor edistribu to r e mobile ad uso privato in carenz a delle
prescrizioni di cui all’articolo 61, com m a 3 bis.
(1 2 3 )
2. In caso di asse n za del titolare, l’esercizio del
com m e r cio su aree pubblich e senza la qualifica di
dipen d e n t e o collaborator e è punito con una
sanzion e am mi ni stra tiva del paga m e n t o di una
som m a da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzion e è
irrogata al titolare del titolo abilitativo. (8 1 )
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del
titolo II, capi V, V bis, (1 4 5 ) IX e XI si applica la
sanzion e
amminist r a t iv a
del pag a m e n t o
della
somm a da euro 250 a euro 1500.
4. Chiunq u e violi le limitazioni ed i divieti
stabiliti dal comu n e per l'eser cizio del comm e r cio
su are e pubblich e, è sogge t t o alla sanzion e
amminist r a tiv a del paga m e n t o di una som m a da
euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particola r e gravità o di reite r a t e
violazioni può esse r e dispost a la sosp e n sio n e
dell'at tività di vendit a per un periodo da dieci a
venti giorni di attività. La reite r a zio n e si verifica
qualor a sia stat a com m e s s a la stess a violazione per
due volte in un periodo di dodici mesi, anch e se si è
proce d u t o al paga m e n t o in misur a ridott a della
sanzion e. Ai fini della reite r a zio n e , hanno rilievo le
violazioni compiu t e nel territo rio della region e
Toscan a.
Art. 105 - Sanzioni per l'attività di
distribu zio n e dei carbura n t i
1. E' sogg e t t o alla sanzion e amminis t r a tiva del
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
2. Nel caso di esercizio dell’attività senza
autorizza zio n e , l’attività è sospe sa fino al rilascio
della stes sa. Nel caso di attivazion e di impianti
funziona n ti esclusiva m e n t e con apparec c hiat ur e
self- service pre- paga m e n t o al di fuori degli ambiti
territoriali di cui all’articolo 54 bis, com m a 1,
l’attività è sosp es a fino alla sua regolarizza zion e.
(2 2 2 )
3. Qualor a non ricorr a n o i pres u p p o s ti per il
rilascio dell'au to rizz azio n e o per la regola rizz azion e
dell'impia n t o, di cui alle lette r e a), b), c) e d) del
comm a 1, il comu n e ordina lo sma n t ella m e n t o
dell'impia n t o e il ripristino dell'ar e a nella situazion e
origin ari a.
4. Nel caso di attivazion e di un conte nito r edistrib u t o r e mobile in manc a n z a delle presc rizioni
di cui all' articolo 61, com mi 3 e 3 bis, (6 5 ) l'attività
è sospe s a fino alla sua regola rizzazion e.
5. E' sogge t t o alla sanzion e amminist r a t iv a del
paga m e n t o di una som m a da euro 500 a euro 3.000
chiun q u e :
a) effett u a le modifich e di cui all’articolo 57
senza la prescritta autorizza zio n e od omet t e n d o
la segnalazion e certificata di inizio attività; (6 6 )
(1 3 9 )
b) non utilizza le parti modificat e dell'impi a n t o
sogge t t e ad autorizzazion e entro il termi n e fissato
nell'au t o rizzazion e;
c) non rispet t a le disposizioni in mat e ri a di orari
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
e turni di aper t u r a e chiusu r a;
d) non rispet ta le pres crizioni di cui all’articolo
87, com m a 9; (1 1 2 )
6. Nel caso di effett u a zio n e delle modifich e di cui
all’articolo 57 senza autorizza zion e od omet t e n d o la
segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) la
mess a in funzion e delle parti modificat e è sospe s a
fino
al
rilascio
dell’autoriz za zio n e
o
alla
pres e n t a zio n e della segnalazio n e certificata di
inizio attività. (6 7 ) (1 3 9 )
7. Nei casi di particola r e gravità o di reiter a zio n e
delle violazioni di cui al comm a 5 il comu n e dispon e
la sosp en sio n e dell'attività dell'impia n t o per un
periodo non supe rio r e a venti giorni.
8. Chiun q u e violi le disposizioni del capo IX è
sogge t t o
alla
sanzion e
amminist r a t iv a
del
paga m e n t o della somm a da euro 500 a euro 3.000.
Sezion e III bis - Sequ e s t r o di beni
abusiva m e n t e posti in vendit a su are e
pubblic h e. (1 1 3 )
Art. 105 bis - Seq u e s t r o della merc e e delle
attre z z a t u r e (1 1 4 )
1. Il pubblico ufficiale di polizia am mi nis trativa
che accerta e contes t a la violazione degli articoli
13, 14 e 31 proced e im m e dia ta m e n t e al sequ e s t ro
cautelare della merc e offerta in vendita al pubblico,
anch e
se
situata
in
conte ni tori
chiusi
inequivoca bil m e n t e riferibili al trasgre s s or e, e delle
attre z z a t u r e utilizzat e per la vendita.
2. Le disposizioni di cui al com m a 1 si applicano
anch e nel caso di ogget ti che per gener e e quantità
risultino esser e inequivoca bil m e n t e destinati alla
vendita al pubblico.
3. Ai fini di cui ai com mi 1 e 2 il pubblico ufficiale
di polizia am mi nistra tiva può esiger e l’apertura dei
conte nitori chiusi e, in caso di rifiuto, provv e d e r vi
diret ta m e n t e .
Art. 105 ter - Forma se m plificata per la
redazion e del proce s so verbale di sequ e s t r o
(1 1 5 )
1. Nel proce ss o verbale di sequ e s t r o è inserito
l’elenco
sinte tico
delle
cose
sequ e s t r a t e ,
raggru p p a t e secon d o tipologie di prodot ti, senza
l'obbligo di indicarn e il nu m e r o, salva l’ipotesi di
cui all’articolo 105 quater, com m a 5.
2. Le tipologie di prodot ti di cui al com m a 1 sono
in particolare:
a)
abbiglia m e n t o
e
acces sori
per
l'abbiglia m e n t o;
b) prodot ti per la cura della persona;
c) ogget ti di arreda m e n t o , com ple m e n t i di
arredo e prodot ti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettro nici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiott eria;
f) supporti video m u s i cali;
g) gen eri alime n t a ri.
Art. 105 quat er - Conser va zio n e delle cose
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
35
sequ e s t ra t e
(1 1 6 )
1. Le cose sequ e s t ra t e sono riposte in un idoneo
conte ni tor e, assicurato media nt e l’apposizion e del
sigillo dell'ufficio cui appartie n e il pubblico ufficiale
che ha eseg uito il sequ e s t r o.
2. Il conte ni tor e è dotato di un'etic h e t t a
inamo vi bile sulla quale sono riportat e le segu e n ti
indicazioni:
a) la data e il luogo del sequ e s t r o;
b) l'incaricato e il luogo della custo dia delle
cose sequ e s t r a t e;
c) le generalità e la qualifica del pubblico
ufficiale che ha eseg uito il sequ e s t r o;
d) le generalità del trasgr e s s o r e , salva l’ipotesi
di cui all’articolo 105 quinq uie s;
e) la firma del trasgr e s s or e;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseg uito
il sequ e s t ro.
3. Del rifiuto del trasgre s s or e di firmare
l'etich e t t a inamovibile di cui al com m a 2 è fatta
me n zio n e nel proce s so verbale di sequ e s t ro.
4. Le operazioni di cui ai com m i 1 e 2 sono
com pi u t e alla prese n z a del trasgr e s s or e.
5. Quando non sia possibile utilizzare il
conte ni tor e di cui al com m a 1, nel proce s so verbale
è indicato il nu m e r o delle cose sequ e s t ra t e .
Art. 105 quinq ui e s - Merc e abban do n a t a dal
trasgr e s s o r e (1 1 7 )
1. Qualora la merc e abusiva m e n t e posta in
vendita su aree pubblich e sia abband o n a t a dal
trasgr e s s or e al mo m e n t o dell'accer ta m e n t o , il
pubblico ufficiale proce d e n t e redige un proce s so
verbale di sequ e s t ro in cui inserisce un elenco
sintetico delle cose abban d o n a t e
secon do le
modalità di cui all’articolo 105 ter.
2. La merc e sequ e s t r a ta è conserva ta secon d o le
modalità di cui all’articolo 105 quat er, com mi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequ e s t r o senza che
sia perve n u t a richies ta di restit u zion e della merc e
da parte di persona che si dichiari proprietaria
della stes sa, il comu n e comp e t e n t e a ricever e il
verbale di cui al com m a 1 può proced e r e alla
distruzio n e .
4. Nel caso in cui le cose rinven u t e siano
deperibili, si applica l’articolo 105 sexies, com m a 2.
Art. 105 sexie s - Devoluzion e in ben efic e n z a
dei generi alime n t ari e dei prodot ti depe ri bili
sequ e s t ra t i (1 1 8 )
1. In caso di sequ e s t ro di generi alime n t a ri o di
prodotti deperibili, il pubblico ufficiale proced e n t e
infor m a il trasgr e s s or e che le cose ogget to del
sequ e s t r o saran no devolut e in benefic e n z a o
distrut t e
e
che
è
sua
facoltà
proporre
im m e diat a m e n t e opposizion e al sequ e s t r o.
2. Il com u n e comp e t e n t e a ricever e il proces s o
verbale di sequ e s t ro può disporre la devoluzio n e in
ben efice n z a dei gen eri alime n t ari e dei prodotti
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
deperibili sequ e s t ra ti dichiarati idonei, sotto il
profilo
igienico- sanitario,
dall'azie n d a
unità
sanitaria locale comp e t e n t e per territorio.
Art. 105 septie s - Rinvio
(1 1 9 )
1. Per quanto non espres s a m e n t e previsto dalla
prese n t e sezion e, si applicano le disposizioni della
l.r. 81/200 0 e della l. 689/19 8 1 .
Sezion e IV - Deca d e n z e
Art. 106 - Decad e n z a delle autorizza zio ni per
le me di e e le grandi strut t ur e di vendit a e per
la vendit a di sta m p a quotidiana e periodica
1. L'auto rizzazion e di una media o di una gran d e
strut t u r a di vendit a e di un esercizio per la vendit a
della stam p a quotidia n a e periodica deca d e:
a) qualor a vengo no meno i requisiti di cui agli
articoli 13 e 14 ;
b) qualor a, salvo proro g a in caso di compr ov a t a
neces sit à e su motivat a istanza, l'attività non sia
iniziat a entro un anno dalla data del rilascio, se si
trat t a di una media stru t t u r a o di un esercizio per
la vendit a della stam p a quotidia n a e periodica;
entro due anni, se si trat t a di una gran d e
strut t u r a ;
c) qualor a l'attività sia sospe s a per un periodo
superio r e ad un anno, salvo proroga in caso di
com pro va t a neces sità e su motivata istanza,
prese n t a t a prima della scade n z a del ter mi n e (6 8 )
indipe n d e n t e m e n t e da interv e n u t i trasfe ri m e n t i di
titolarit à, fatti salvi i casi di sosp e n sio n e
volont a ri a di cui all' articolo 70 ;
d) qualor a non siano osserv a ti i provvedi m e n ti
di sospe n sio n e dell'aut o rizzazion e o non siano
ripristin a ti i requisiti dei locali nei ter mi ni fissati
nel provve dim e n t o di sospe n sio n e , salvo proro g a
in caso di comp r ov a t a nece ssit à e su motivat a
istanz a.
Art. 107 - Chiusura degli esercizi di vicinat o e
degli esercizi di som m i ni s t ra zio n e (6 9 )
1. Il com u n e dispon e la chius ura di un esercizio
di vicinato o di un esercizio di som m i ni s tra zio n e di
alimen ti e bevan d e:
a) qualora venga no men o i requisiti di cui agli
articoli 13 e 14;
b) qualora l’attività sia sospe sa per un periodo
superiore ad un anno, salvo proroga in caso di
com pro va t a nece s sità e su motivata istanza
prese n t a t a prima della scade n z a del ter mi n e ,
indipe n d e n t e m e n t e da interve n u ti trasferi m e n t i di
titolarità salvi i casi di sospe n sio n e volontaria di
cui all'articolo 70;
c) qualora non siano osservati i provv e di m e n t i
di sospe n sio n e dell’attività o non siano ripristinati
i requisiti dei locali nei ter mi ni fissati nel
provv e di m e n t o di sosp e n sio n e , salvo proroga in
caso di com pro va t a neces sità e su motivata
istanza.
2. Salvo proroga in caso di com pr ov a ta neces sità
e
su
motivata
istanza
prese n t a t a
prima
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
36
scade n z a del ter min e, qualora l’attività non sia
iniziata entro centot t a n t a giorni dalla data di
ricevi m e n t o della segnalazio n e certificata di inizio
attività (1 3 9 ) , la segnalazion e certificata di inizio
attività (1 3 9 ) cessa di produrr e effetti giuridici.
Art. 108 - Decad e n z a del titolo abilitativo per
l' attività com m e r c ial e su aree pubblich e (7 0 )
1. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di
poste g gi o nel merca to e nella fiera decado no:
a) qualora venga n o me no i requisiti di cui agli
articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di compr ova t a
nece s sità e su motivata istanza, pres e n t a t a prima
della scade n z a del ter mi n e , l'attività non sia
iniziata entro centot t a n t a giorni dalla data del
rilascio dell’autorizz a zio n e ovvero entro
centot t a n t a giorni dalla data di ricevi m e n t o della
segnalazio n e certificata di inizio attività (1 3 9 ) ;
c) qualora il poste g gio non sia utilizzato per
periodi di te m p o compl e s siva m e n t e superiori a
quattro mesi in ciascu n anno solare ovvero
superiori a un terzo del periodo di operatività del
merca to ove ques to sia inferiore all'anno solare,
salvi i casi di sospe n sio n e volontaria di cui
all'articolo 71.
2. Il titolo abilitativo e la conce s sio n e di
poste g gi o nella fiera decado n o qualora il poste g gio
non sia utilizzato per un num e r o di edizioni
superiore ad un terzo di quelle previst e in un
trien nio, fatti salvi i casi di sospe n sio n e volontaria
di cui all'articolo 71.
Art. 109 - Decad e n z a dell'autorizz a zio n e
all'installazion e e l'eserci zio di impianti per la
distribu zio n e dei carbura n t i
1.
Il
comu n e
dichiar a
la
deca d e n z a
dell'au to rizz azio n e:
a) qualor a veng a n o meno requisiti di cui all'
articolo 13 ;
b) qualor a, salvo prorog a in caso di comp rov a t a
nece s sit à e su motivat a istanz a, non sia rispe t t a t o
il termi n e di mess a in eser cizio dell'impia n t o,
fissato nell'aut o rizzazion e;
c) qualora l'attività sia sospe sa per un periodo
superiore a quello com u nica to o autorizzat o ai
sensi dell' articolo 72, com m i 1 e 2; (1 9 2 )
d) abrogata. (1 9 3 )
2. La deca d e n z a dell'au to rizz azio n e compo r t a lo
sman t ell a m e n t o dell'impia n t o e il ripristino del sito
entro il termi n e fissato dal comu n e .
Cap o XV - Dis p o s i z i o n i final i e tra n s i t o r i e
Art. 110 - Decorre n z a, abroga zio ni e nor m e
transitorie in mat e ria di com m e r c io in sede
fissa e di distribu zio n e dei carbura n t i (7 2 )
1. Le disposizioni della prese n t e legge, fatto
salvo quant o previsto agli articoli 111, 111 bis e
111 ter, si applicano dalla data di entrata in vigore
della
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
del regola m e n t o di cui all’articolo 3.
2. Dalla data di entrata in vigore del
regola m e n t o di cui all’articolo 3 sono abrogat e le
segu e n ti leggi:
a) legge regionale 17 maggio 1999, n. 28
(Nor m e per la disciplina del com m e r cio in sede
fissa in attuazio n e del decret o legislativo 31
marzo 1998, n. 114);
b) legge regionale 29 sett e m b r e 2003, n. 52
(Inseri m e n t o dell’articolo 10 bis nella legge
regionale 17 mag gio 1999, n. 28 “Nor m e per la
disciplina del com m e r cio in sede fissa in
attuazio n e del decret o legislativo 31 marzo 1998,
n. 114”).
3. Entro centot t a n t a giorni dalla data di entrata
in vigore del regola m e n t o di cui all’articolo 3 i
com u ni adeg ua n o i propri regola m e n t i alla pres e n t e
legge e i propri atti di progra m m a z i o n e alla
disciplina regionale.
4. Fino all’approva zion e
degli
atti
di
progra m m a z i o n e e dei regola m e n t i di cui al com m a
3 si applicano gli atti com u n ali vigenti per le parti
non inco m p a ti bili con le disposizioni della prese n t e
legge.
Art. 111 - Decorre n za e disposizioni
transit orie in mat eria di som m i ni s t ra zi o n e di
alime n t i e bevan d e
1. Le disposizioni in mate ri a di som minist r a zio n e
di alime n ti e bevan d e di cui al titolo II, capo VI e le
altre disposizioni della pres e n t e legge ad esse
colleg a t e si applica n o dalla data di entr a t a in vigore
della pres e n t e legge.
2.
3.
4.
5.
Abrogato. (7 3 )
Abrogato. (7 3 )
Abrogato. (7 3 )
Dalla data di cui all' articolo 111 , comm a 1, i
titolari di un'au t o rizzazion e rilasci at a ai sensi dell'
articolo 3 della l. 287/19 9 1 , previo aggior n a m e n t o
dell'au to rizz azio n e
sanit ari a,
hann o
diritto
di
este n d e r e la propri a attività, come definita dall'
articolo 42 , comm a 1, senza che risulti neces s a r i a
la conver sio n e del titolo auto rizza to rio.
6. Dalla data di cui all' articolo 111 , com m a 1,
gli eser cizi già esiste n ti, in posse s s o di più
autorizz azioni ai sensi dell' articolo 5 della l.
287/19 9 1 , hann o diritto di esercit a r e l'attività di
som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e , senza che
risulti
nece s s a r i a
la
conve r sio n e
del
titolo
autorizz at o rio.
7.
Il
requisito
profes sion al e
per
la
som minist r a zio n e di alimen ti e bevan d e consist e n t e
nell'iscrizion e
al
registr o
degli
eser c e n ti
il
comm e r cio, di cui agli articoli 1 della l. 426/19 7 1 e
2 della l. 287/19 9 1 , deve inten d e r si in ogni caso
sostituito, ove richies to, con il requisito di cui all'
articolo 14 , comm a 1, lette r a b). Tale requisito è
riconos ciu to anch e a coloro che alla data di cui all'
articolo 111 , com m a 1, risultino aver avanz a t o
doma n d a di iscrizion e al registr o degli eser c e n ti il
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
37
com m e r cio, purc h é in posses s o dei requisiti previsti
ai fini dell'iscrizion e stess a.
8. Abrogato. (7 3 )
9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3,
com mi 4 e 5, della l. 287/1 9 9 1 ove richia m a t e, si
applicano le disposizioni degli atti com u n ali
eman ati ai sensi dell’articolo 42 bis. (7 4 )
9 bis. A decorrer e dal 1° luglio 2007 i com u ni
provv e d o n o agli ade m pi m e n t i di cui all’articolo 42
bis. Fino all’approva zio n e
degli atti di cui
all’articolo 42 bis riman g o n o in vigore gli atti di
progra m m a z i o n e com u n ale già approvati. (7 5 )
Art. 111 bis -Decorre n z a, abrogazioni e
disposizioni transit orie in mat eria di sta m p a
quotidiana e periodica e di com m e r c i o su aree
pubblic h e (7 6 )
1. A decorrer e dal 1° luglio 2007 si applicano le
disposizioni in mat eria di:
a) vendita della sta m p a quotidiana e periodica
di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni
della pres e n t e legge ad esse collegat e;
b) com m e r cio su aree pubblich e di cui al titolo
II, capo V e le altre disposizioni della prese n t e
legge ad esse collegat e.
2. Dalla data di cui al com m a 1 sono abrogat e:
a) la legg e regionale 19 luglio 1982, n. 61
(Indirizzi per la progra m m a t a
diffusion e
e
localizzazio n e nel territorio dei punti di vendita di
giornali e riviste);
b) la legge regionale 9 sett e m b r e 1991, n. 48
(Modifich e ed integra zio ni alla l.r. n. 61/198 2
concer n e n t e la progra m m a z i o n e dei punti di
vendita di giornali e riviste);
c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10
(Nor m e per la disciplina del com m e r cio su aree
pubblich e).
3. Gli ade m pi m e n t i am mi nis tra tivi relativi alle
autorizza zioni per il com m e r cio su aree pubblich e
di tipo itinera nt e rilasciate da com u ni toscani a
sogg et ti
non
reside n ti
in Toscana
sono
di
com p e t e n z a
dei
com u ni
toscani
che
hanno
rilasciato l'autorizza zion e, qualora non vi provv e d a
il comu n e di reside n z a dell'opera tor e. Parim e n ti i
com u ni toscani provve d o n o
agli ade m p i m e n t i
am mi ni stra tivi ineren ti le autorizza zioni rilasciat e a
sogg et ti reside n ti in Toscana dai com u ni delle altre
regioni italiane.
3 bis Le conces sio ni di poste g gio nei mercati,
nelle fiere e fuori merca to, tacita m e n t e rinnovat e
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/201 0 ,
mant e n g o n o la loro efficacia fino alla naturale
scade n z a prevista al mo m e n t o del rinnovo . (2 2 3 )
3 ter Le conce s sio ni di poste g gio scadu t e dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 59/20 1 0 e già
prorogat e per effet to dell’articolo 70, com m a 5,
dello stes so d.lgs. 59/201 0 fino alla data di
approvazio n e dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
l.r. 28/200 5
sede di Confere n z a unificata, sono ulterior m e n t e
prorogat e fino al com pi m e n t o di sett e anni
decorre n ti dalla data di entrata in vigore del d.lgs.
59/20 1 0. (2 2 3 )
3 quat e r . Le conces sio ni di poste g gio che
scado no nel periodo comp r e s o tra la data di
approvazio n e dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in
sede di Confere n z a unificata ed i cinqu e anni
succe s sivi sono proroga t e fino al ter min e di tale
periodo . (2 2 3 )
3 quinq ui e s La limitazion e di cui all’articolo 34,
com m a 4, relativa all’applicazion e del criterio
prioritario del maggior nu m e ro di prese n z e , si
applica
con
riferi m e n t o
ad un
periodo
di
am m o r t a m e n t o di sett e anni decorre n ti dalla data
di entrata in vigore del d.lgs. 59/20 1 0 . (2 2 3 )
3 sexies . La limitazion e nella titolarità o nel
poss es s o del nu m e r o delle conce s sio ni di poste g gio
di cui all’articolo 32, com m a 3, si applica dalla data
di scade n z a delle conce s sio ni in essere . (2 2 3 )
38
(Aggiorna m e n t o
della
nor ma tiva
sull'inse dia m e n t o
e sull'attività dei pubblici
esercizi), fatti salvi gli articoli 4, com m a 2, con
riferi m e n t o al titolo abilitativo di cui all’articolo
43, e 9, com m a 3;
b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25
(Differi m e n t o di ter mini previsti da disposizioni
legislativ e nel settor e delle attività produt tiv e ed
altre disposizioni urgen ti in materia).
3. Dalla data di cui all’articolo 111 bis, com m a 1,
cessan o di avere diretta applicazion e nella Region e
Toscana:
a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decret o legislativo 24
aprile 2001, n. 170 (Riordino del siste m a di
diffusion e della sta m p a quotidiana e periodica, a
nor ma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108);
b) il titolo X del d.lgs 114/19 9 8, fatti salvi
l’articolo 28, com m a 17 e l’articolo 30, com m a 5.
(8 2 )
Art. 113 bis - Modifich e all’allegat o A
(1 9 5 )
Art. 111 ter - Decorre n z a delle disposi zioni in
mat eria di distribu zio n e di carbura n ti (8 6 )
1. L’allega to A è modificato con deliber a zio n e del
Consiglio region ale.
1. Le disposizioni in materia di distribu zio n e di
ALLEGATO A - Aree Com m e r c iali
Metrop olitan e
carbura n ti di cui al titolo II, capo VII e le altre
disposizioni ad esse collegat e si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge di modifica del
capo VII del titolo II della l.r. 28/20 0 5, in attuazio n e
di quanto previsto dall’articolo 83 bis, com m a 21,
del decret o legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgen ti per lo sviluppo econo m ic o, la
sem plificazion e, la com p e titività, la stabilizza zio n e
della finanza pubblica e la pereq u a zio n e tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 112 - Disposizioni transit orie
(7 7 )
Abrogato.
Art. 113 - Disapplicazio n e di disposi zioni
statali (7 8 )
1. Dalla data di cui all’articolo 110, com m a 1,
cessa no di avere diretta applicazion e nella Region e
Toscana:
a) il decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Rifor ma della disciplina relativa al settor e del
com m e r cio, a nor ma dell'articolo 4, com m a 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli
articoli:
1) 10, com m a 1, lettera a), ultimo periodo;
2) 15, com mi 7, 8 e 9;
3) 26, com m a 6, nella parte in cui fa salvo il
com m a 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1 9 8 8;
(articolo 15, com m a 1, lettera e)
1. Area comm e r ci al e
Pistoia- Prato
Agliana
Montal e
Pistoia
Quar r a t a
Serr av alle Pistoies e
Cant a g allo
Car mig n a n o
Monte m u rl o
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio
Bagno a Ripoli
Calenza n o
Campi Bisenzio
Fiesole
Firenz e
Lastr a a Signa
Scan dicci
Sesto Fiore n tin o
Signa
metr o p olit a n a
(1 9 4 )
Firenz e-
2. Dalla data di cui all’articolo 111, com m a 1,
cessa no di avere diretta applicazion e nella Region e
Toscana:
a)
la
legg e
25
agosto
1991,
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
n.
287
2. Area comm e r ci al e metro p olita n a Livorno- Pisa
Buti
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
Calci
Cascin a
Fauglia
Lorenz a n a
Pisa
San Giuliano Term e
Vecchian o
Collesalvet ti
Livorno
Note
1. Lette r a inserit a con l.r. 5 giugno 2007, n. 34 ,
art. 1.
2. Not a soppr e s s a .
3. Not a soppr e s s a .
4. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 7.
5. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 10.
6. Not a soppr e s s a .
7. Not a soppr e s s a .
8. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 12.
9. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 8.
10. Nota sopp r e s s a .
11. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 23.
12. Comm a aggiun t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 11.
13. Nota sopp r e s s a .
14. Nota sopp r e s s a .
15. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 13.
16. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 14, ed ora abro g a t o con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 26.
17. Articolo prim a sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 15, ed ora abro g a t o con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 27.
18. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 16.
19. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 17.
20. Nota sopp r e s s a .
21. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 19.
22. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 20.
23. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 21.
24. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 22.
25. Comm a aggiun t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 23.
26. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 23.
27. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
39
art. 24.
28. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 25.
29. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 26, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 37.
30. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 27.
31. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 28.
32. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 29.
33. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 30.
34. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 31.
35. Parole così sostituit e con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 31.
36. Parole inserit e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34, art.
32.
37. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 33.
38. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 33.
39. Rubrica così sostit uit a con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 34.
40. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 34.
41. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 35.
42. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 35.
43. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 42.
44. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 37.
45. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 43.
46. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 38.
47. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 44.
48. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 40, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 45.
49. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 41.
50. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 42, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 46.
51. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 43.
52. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 44.
53. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 45.
54. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 46.
55. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 47.
56. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
34, art. 48.
57. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 49.
58. Not a soppr e s s a .
59. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 51.
60. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 52.
61. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 53.
62. Not a soppr e s s a .
63. Comm a inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 55.
64. Com m a così sostit uit o con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34. , art. 56.
65. Parole così sostituit e con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 57.
66. Lette r a così sostituit a con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 57.
67. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 57.
68. Parole aggiu n t e con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 58.
69. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 59.
70. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 60.
71. Not a soppr e s s a .
72. Articolo prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 62, ed ora così sostituito con l.r. 21
novem b r e 2008, n. 62, art. 13.
73. Comm a abrog a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 63.
74. Comm a così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 63.
75. Comm a aggiu n to con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 63.
76. Articolo inserito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 64.
77. Articolo abro g a t o con l.r. 5 giugno 2007, n. 34,
art. 65.
78. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n.
34, art. 66.
79. Num e r o comm a così sostituito con l.r. 21 marzo
2011, n. 10, art. 35.
80. Comm a così sostituito con l.r.12 nove m b r e
2007, n. 55, art. 1.
81. Comm a prima sostituito con l.r. 5 giugno 2007,
n. 34, art. 56 ed ora così sostituito con l.r.12
novem b r e 2007, n. 55, art. 2.
82. Lette r a così sostituit a con l.r.12 novem b r e
2007, n. 55, art. 3.
83. Parole così sostituit e con l.r. 24 ottobr e 2008,
n. 56, art. 24.
84. Comm a così sostituito con l.r. 24 ottob r e 2008,
n. 56, art. 24.
85. Not a soppr e s s a .
86. Articolo inserito con l.r. 21 nove m b r e 2008, n.
62, art. 14.
87. Not a soppr e s s a .
88. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n.
38, art. 2.
89. Not a soppr e s s a .
90. Lette r a così sostituit a con l.r. 17 luglio 2009, n.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
40
38, art. 4.
91. Lette r a abrog a t a con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 4.
92. Lette r a aggiun t a con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 4.
93. Articolo abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 5.
94. Articolo abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 6.
95. Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009, n.
38, art. 7.
96. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 8.
97. Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 9.
98. Articolo prim a sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 39.
99. Articolo prim a inserito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 28
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 40.
10 0 . Comm a abrog a t o con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 12.
10 1 . Articolo prima sostituito con l.r. 17 luglio
2009, n. 38, art. 13, ed ora così sostituito con l.r.
28 sett e m b r e 2012, n. 52, art. 41.
10 2 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 14.
10 3 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 15.
10 4 . Comm a così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 16.
10 5 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 17.
10 6 . Articolo così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 18.
10 7 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 19.
10 8 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 20.
10 9 . Articolo inserito con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 21.
11 0 . Comm a aggiu n to con l.r. 17 luglio 2009, n. 38,
art. 22.
11 1 . Comm a così sostituito con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 22.
11 2 . Lette r a così sostituit a con l.r. 17 luglio 2009,
n. 38, art. 23.
11 3 . Sezion e inserit a con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 51.
11 4 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 52.
11 5 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 53.
11 6 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 54.
11 7 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 55.
11 8 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 56.
11 9 . Articolo inserito con l.r.23 luglio 2009, n. 40,
art. 57.
12 0 . Lette r a prima sostituit a con l.r. 14 dicem b r e
2009, n. 75, art. 66, ed ora così sostituit a con l.r. 28
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a t i
sett e m b r e 2012, n. 52, art. 32.
12 1 . Not a soppr e s s a .
12 2 . Parole sopp r e s s e con l.r. 14 dice m b r e 2009, n.
75, art. 67.
12 3 . Comm a inserito con l.r. 14 dicem b r e 2009, n.
75, art. 67.
12 4 . Not a soppr e s s a .
12 5 . Regolam e n t o region al e 1 aprile 2009, n. 15/R
12 6 . Not a soppr e s s a .
12 7 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 2.
12 8 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 3.
12 9 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 4.
13 0 . Not a soppr e s s a .
13 1 . Not a soppr e s s a .
13 2 . Capo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 7.
13 3 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 8.
13 4 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 9.
13 5 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 10.
13 6 . Articolo prima inserito con l.r. 28 nove m b r e
2011, n. 63, art. 11. Poi articolo così sostituito con
l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 75.
13 7 . Articolo inserito con l.r. 28 nove m b r e 2011, n.
63, art. 12.
13 8 . Comm a aggiu n to con l.r. 28 nove m b r e 2011,
n. 63, art. 13.
13 9 . Espr e s sio n e così sostit uit a con l.r. 28
novem b r e 2011, n. 63, art. 18.
14 0 . Si vedano, inoltr e, le disposizioni tran sito ri e
del Capo IV (Disposizioni tran sito ri e e finali) della l.
r. 28 novem b r e 2011, n. 63.
14 1 . Articolo inserito con l.r. 27 dicem b r e 2011, n.
66, art. 88.
14 2 . Comm a così sostituito con l.r. 27 dice m b r e
2011, n. 66, art. 89.
14 3 . Comm a abrog a t o con l.r. 27 dicem b r e 2011, n.
66, art. 89.
14 4 . Parole aggiu n t e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29,
art. 76.
14 5 . Parole aggiu n t e con l.r. 18 giugno 2012, n. 29,
art. 77.
14 6 . Parole sopp r e s s e con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 1.
14 7 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 2.
14 8 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 3.
14 9 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 4.
15 0 . Parole così sostituit e con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 5.
15 1 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 6.
15 2 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 8.
15 3 . Articolo inserito con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n.
52, art. 9.
15 4 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sette m b r e
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 28/20 0 5
41
2012, n. 52, art. 11.
15 5 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 13.
15 6 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 14.
15 7 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 15.
15 8 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 16.
15 9 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 17 e sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 2.
16 0 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 18.
16 1 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 19.
16 2 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 20.
16 3 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 21.
16 4 . Articolo inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 22.
16 5 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 24.
16 6 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 25.
16 7 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 28.
16 8 . Parole così sostituit e con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 29.
16 9 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 30.
17 0 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 31.
17 1 . Comm a aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 33.
17 2 . Lette r a aggiun t a con l.r. 28 sette m b r e 2012,
n. 52, art. 34.
17 3 . Lette r a abrog a t a con l.r. 28 sette m b r e 2012,
n. 52, art. 35.
17 4 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 35.
17 5 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 36.
17 6 . Comm a abro g a t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 36.
17 7 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 38.
17 8 . Parole soppr e s s e con l.r. 28 sette m b r e 2012,
n. 52, art. 38.
17 9 . Comm a inserito con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 38.
18 0 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 38.
18 1 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 47.
18 2 . Parole aggiun t e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n.
52, art. 48.
18 3 . Parole inserit e con l.r. 28 sette m b r e 2012, n.
52, art. 49.
18 4 . Parole aggiun t e con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n.
52, art. 50.
18 5 . Comm a aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 51.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3
2g Com m e r ci o, fiere e merc a ti
18 6 . Parola aggiu n t a con l.r. 28 sett e m b r e 2012, n.
52, art. 52.
18 7 . Comm a prim a sostituito con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 5
aprile 2013, n. 13, art. 18.
18 8 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 54.
18 9 . Comm a così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 55.
19 0 . Articolo così sostituito con l.r. 28 sett e m b r e
2012, n. 52, art. 56.
19 1 . Articolo aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 57.
19 2 . Lette r a così sostituit a con l.r. 28 sette m b r e
2012, n. 52, art. 58.
19 3 . Lette r a abrog a t a con l.r. 28 sette m b r e 2012,
n. 52, art. 58.
19 4 . Allegato aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 59.
19 5 . Articolo aggiun t o con l.r. 28 sett e m b r e 2012,
n. 52, art. 60.
19 6 . Nota sopp r e s s a .
19 7 . La Corte costituzion al e, con sent e n z a n. 27 del
22 febbr aio 2013, si è espr e s s a dichia r a n d o
l’illegittimit à costituzion al e dell'a rticolo 80.
19 8 . La Corte costituzion al e, con sent e n z a n. 27 del
22 febbr aio 2013, si è espr e s s a dichiar a n d o
l’illegittimit à costituzion al e dell'a rticolo 81, comm a
1.
19 9 . Parole aggiun t e con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 1.
20 0 . Comm a così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 3.
20 1 . Comm a inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 3.
20 2 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 4.
20 3 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 5.
20 4 . Comm a così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 5.
20 5 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 6.
20 6 . Comm a aggiun t o con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 6.
20 7 . Parole così sostituit e con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 7.
20 8 . Lette r a aggiun t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 8.
20 9 . Lette r a così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n.
13, art. 9.
21 0 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 9.
21 1 . Articolo abrog a t o con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 10.
21 2 . Articolo così sostituito con l.r. 5 aprile 2013,
n. 13, art. 11.
21 3 . Articolo così sostituito con l.r. 5 aprile 2013,
n. 13, art. 12.
21 4 . Articolo inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 13.
21 5 . Lette r a inserit a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
art. 14.
21 6 . Lette r a abrog a t a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 28/200 5
art. 15.
21 7 . Comm a
13, art. 16.
21 8 . Lette r a
13, art. 17.
21 9 . Comm a
art. 18.
22 0 . Lette r a
13, art. 19.
22 1 . Lette r a
art. 19.
22 2 . Comm a
13, art. 19.
22 3 . Comm a
art. 20.
42
così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n.
così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n.
inserito con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
così sostituit a con l.r. 5 aprile 2013, n.
inserit a con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
così sostituito con l.r. 5 aprile 2013, n.
aggiu n to con l.r. 5 aprile 2013, n. 13,
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 10/ 0 4 / 2 0 1 3