Autotrasporto e localizzatori satellitari
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Autotrasporto e localizzatori satellitari
Tutela dei diritti dei lavoratori Autotrasporto e localizzatori satellitari Sempre più spesso aziende impegnate nel settore dell’autotrasporto investono in sistemi di localizzazione per la logistica e la sicurezza dei veicoli aziendali. Uno dei sistemi più noti che consentono la localizzazione mediante satelliti è il Gps (Global positioning system): un sistema di rilevamento attraverso il quale è possibile determinare le coordinate geografiche di un qualsiasi punto sulla superficie terrestre. I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia, per le aziende, sono innumerevoli: controllo del carburante, possibilità di localizzare su di una mappa la posizione in tempo reale dei mezzi, verifica dello stato di attività dei veicoli (motore acceso, in movimento, in sosta, avarie, ecc.), controllo della direzione e della velocità di trasferimento, controllo dei sensori temperature (es. controllo della temperatura dei rimorchi frigo), possibilità di visualizzare tempi e orari di partenze, arrivi e soste, analisi dei tempi di guida, visualizzazione e conservazione su mappa dei percorsi effettuati. A queste funzionalità si aggiunge la possibilità, da parte del titolare dell’azienda o di un responsabile, di poter localizzare su mappa la posizione in tempo reale dei mezzi e delle persone, attraverso un semplice smartphone o tablet. Siamo in presenza di una vera e propria gestione della flotta aziendale (c.d. fleet management) mediante il telecontrollo satellitare in tempo reale. Ora, la geolocalizzazione dei veicoli aziendali e il conseguente controllo di chi ne è alla guida pongono problemi di ordine giuridico in tema di rispetto di fondamentali diritti. Infatti, se da un lato, sussiste il diritto del datore di lavoro ad esercitare un potere di controllo sull’attività lavorativa (artt. 2086 e 2104 c.c.), dall’altro, tale diritto deve necessariamente contemperarsi con il rispetto del lavoratore a non veder violata la propria dignità e libertà (1). A questo fine, il nostro ordinamento giuridico richiede l’osservanza dello Statuto dei lavoratori e della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Art. 4 Stat. lav. L’articolo 4, comma 2, della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) ammette l’uso di sistemi, come nel caso della tecnologia Gps, che comportano il controllo a distanza dell’attività lavorativa, purché esso sia giustificato da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro e purché sia stato raggiunto un accordo con le Rsa, o in mancanza, sia stata ottenuta una autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Ne consegue che l’imprenditore, prima di procedere all’installazione di localizzatori satellitari, dovrà raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali (si veda il facsimile allegato) o qualora ne sia sprovvisto, avrà l’onere di rivolgersi alla competente Dtl locale (ex Ispettorato del lavoro), per ottenere la relativa autorizzazione. Quest’ultima si sostanzia in una procedura simile a quella prevista per le installazioni degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. La modulistica è reperibile nelle singole Dtl. La domanda deve contenere, nell’istanza stessa o in un autonomo atto allegato, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che «l’uso dell’impianto al fine del telecontrollo dell’attività lavorativa è vietato e che i dati raccolti non saranno utilizzati per irrogare sanzioni disciplinari». Sempre nell’istanza, o in un apposito atto allegato, andranno riportati i veicoli, con indicazione dei numeri di targa, sui quali saranno installate le apparecchiature Gps. La domanda, da presentarsi in bollo (attualmente due marche da E 14,62), deve essere corredata da una relazione tecnica dell’impianto, nella quale viene illustrata la modalità di funzionamento Nota: (1) Il luogo di lavoro è una formazione sociale in cui è assicurata dalla nostra Carta costituzionale, l’esplicazione della personalità umana. L’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013 Approfondimenti Marco Soffientini - Avvocato, Coordinatore Comitato Scientifico Federprivacy 1995 dello stesso, e da allegati tecnici descrittivi del tipo (modello e marca) delle apparecchiature utilizzate. Oltre all’autorizzazione della Dtl o all’accordo con le rappresentanze sindacali, devono eseguirsi gli adempimenti stabiliti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Approfondimenti Codice Privacy e Provv. Garante 4 ottobre 2011 1996 La disciplina privacy trova applicazione quando i dati di localizzazione possono essere collegati all’utilizzatore. Siccome il datore di lavoro è sempre in grado di risalire al conducente di un determinato veicolo, è evidente che i dati di localizzazione sono «dati personali» del lavoratore, la cui gestione configura un’ipotesi di trattamento ai sensi del Codice Privacy. Si ricordi, che, a norma dell’art. 4, comma, 1, lett. b) del D.Lgs n. 196/2003, per «dato personale» (2) si intende: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e per «trattamento» qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 196/2003). I dati devono essere trattati secondo i principi di liceità e correttezza di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/ 2003 (3). L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuta a dettare una disciplina specifica sull’utilizzo dei sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro con il provvedimento 4 ottobre 2011, in Boll. n. 370 del 4 ottobre 2011 [doc web n. 1850581]. Con questo provvedimento il Garante ha preso atto dell’enorme diffusione dei sistemi di geo-localizzazione rilevando che: «Con frequenza crescente sistemi di localizzazione e di comunicazione (anche in tempo reale) della posizione rilevata sono installati a bordo dei veicoli impiegati da datori di lavoro pubblici e privati per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto di persone o cose nonché per dare esecuzione ad ulteriori prestazioni, con riflessi sulla possibilità di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli medesimi». I dati relativi all’ubicazione dei veicoli - precisa il Garante - siccome possono essere associati direttamente o indirettamente ai lavoratori, costituiscono anche informazioni personali riferibili a questi ultimi, con la conseguenza che al trattamento di tali informazioni si applica la disciplina contenuta nel codice privacy. Si tratta di un’impostazione perfettamente coerente con la posizione assunta dal Gruppo dei garanti europei, istituito ai sensi dell’art. 29 della Direttiva 95/46/Ce (4), che, in un Parere del novem- DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013 bre 2005, ebbe modo di precisare quanto segue: «Data processing which allows an employer to collect data on the location of an employee, either directly (location of the employee him/ herself) or indirectly (location of the vehicle used by the employee or of a product or asset in his/her charge) inNote: (2) Il Gruppo dei Garanti Europei (c.d. gruppo art. 29) il 20 giugno 2007, ha emesso un parere sul concetto di «dato personale» affermando con riferimento ad una ipotesi di controllo satellitare che: [Example No. 8]: monitoring of taxis’’ position to optimize service having an impact on drivers. A system of satellite location is set up by a taxi company which makes it possible to determine the position of available taxis in real time. The purpose of the processing is to provide better service and save fuel, by assigning to each client ordering a cab the car that is closest to the client’s address. Strictly speaking the data needed for that system is data relating to cars, not about the drivers. The purpose of the processing is not to evaluate the performance of taxi drivers, for instance through the optimization of their itineraries. Yet, the system does allow monitoring the performance of taxi drivers and checking whether they respect speed limits, seek appropriate itineraries, are at the steering wheel or are resting outside, etc. It can therefore have a considerable impact on these individuals, and as such the data may be considered to also relate to natural persons. The processing should be subject to data protection rules. (Parere n.4/2007, WP 136). (3) Art. 11, Modalità del trattamento e requisiti dei dati - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. (4) Il Gruppo è stato istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46, è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione. Il presidente è eletto dal Gruppo al suo interno ed ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta. dice privacy, secondo il quale i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Ne segue che nel rispetto della misura si deve osservare il principio di pertinenza e non eccedenza e i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali trattati devono essere commisurati alla luce delle finalità in concreto perseguite in ossequio al principio stabilito dall’articolo 11, comma 1, lett. e) del Codice Privacy (8). Pertanto, quando i dati di localizzazione sono trattati al fine di rendere una determinata prestazione contrattuale, dovranno essere cancellati o resi anonimi una volta terminata la prestazione. Cosı̀, ad esempio, precisa lo stesso Garante nel provvedimento de quo «fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 14, comma 2, Reg. (Cee) 20 dicembre 1985, n. 3821, il titolare del trattamento che intenda avvalersi del sistema di localizzazione anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, in conformità all’art. 6, D.M. 9 luglio 2008 (Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio), potrà conservare per cinque anni i dati personali necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate ai sensi dell’art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), con particolare riferimento ai dati dei lavoratori relativi alle presenze nonché ai tempi di lavoro, anche straordinario, e di riposo (cfr. anche art. 8, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 come modificato dall’art. 40, comma 3, D.L. n. 112/2008 nonché la risposta al quesito n. 20 resa dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel Vademecum sul libro unico del lavoro)». c) Quale misura necessaria, la designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo, impartendo loro le necessarie istruzioni in ordine all’utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall’accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare Note: (5) Si vedano i provvedimenti 18 febbraio 2010 [doc web n. 1703103], 7 luglio 2011 in Reg. n. 284 [doc web n. 1828354] e n. 285 [doc. web. n. 1828371]. (6) Cfr. provv. 7 ottobre 2010 [doc web n. 1763071] e il recente provv. 1º agosto 2012 [doc web n. 1923293]. (7) Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati - I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Art. 11, comma 1, lett. d - I dati personali oggetto di trattamento sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. (8) Art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003 - I dati personali oggetto di trattamento sono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013 Approfondimenti volves the use of personal data and is subject to the provisions of Directive 95/46/ EC» (WP n. 115, del 25 novembre 2005). La disciplina privacy non trova, invece, applicazione quando le informazioni riguardanti la gestione della flotta aziendale (c.d. infomobilità) sono trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori. Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative al consumo del carburante, utilizzate esclusivamente per programmare una efficiente manutenzione. Nel corso degli ultimi anni, l’Autorità Garante ha affrontato il tema dell’ubicazione dei veicoli aziendali nell’ambito di diversi procedimenti di verifica preliminare (5) o in attività ispettive (6). L’esito di queste attività ha consentito all’Authority di prescrivere alle aziende (v. provvedimento generale del 4 ottobre 2011), l’adozione delle seguenti misure: a) quale misura necessaria, nel rispetto del principio di necessità, che la posizione del veicolo non sia di regola monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. Sotto questo profilo, il Garante richiama il rispetto del principio di necessità ai sensi degli artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy (7). b) Quale misura necessaria, in base al principio di pertinenza e non eccedenza, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite. La misura richiama l’applicazione dell’articolo 3 del Co- 1997 Approfondimenti 1998 nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione. La misura richiama la necessità di provvedere alle nomine delle figure privacy interne ed esterne. Quindi andranno nominati «incaricati interni del trattamento», a norma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti coloro che in ragione delle mansioni svolte all’interno dell’azienda trattino dati di localizzazione (es. il personale incaricato di gestire la logistica, i servizi di magazzino e di manutenzione del parco veicoli, ecc.), mentre saranno designati «responsabili esterni» i fornitori di servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo. d) Quale misura opportuna, un modello semplificato di informativa, quale quello individuato nell’allegato 1, utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo. La misura richiama l’opportunità di utilizzare, oltre all’informativa, che deve essere completa di tutti gli elementi indicati dall’art. 13 D.Lgs n. 196/2003, anche una vetrofania recante la dizione «veicolo geolocalizzato» o, comunque, avvisi che segnalino la circostanza della geo-localizzazione del veicolo (vedi allegato 1 a piè pagina). Oltre alle misure appena esaminate, il provvedimento precisa che il trattamento dei dati di localizzazione deve formare oggetto di notificazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), del Codice Privacy). Ovviamente, il titolare del trattamento dovrà individuare le misure di sicurezza e, in particolare, curare il rispetto delle misure minime, cioè di quelle misure elencate nell’allegato B al Codice Privacy, che configurano il livello minimo di protezione, al fine di ridurre al minimo i rischi di: distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Si tenga presente che la legge sulla privacy (artt. 31-36 D.Lgs n. 196/2003) distingue tra misure c.d. idonee e minime di sicurezza. La distinzione è rilevante in sede di valutazione delle responsabilità civili e penali. Allegato 1 Infatti, la mancata adozione di misure minime di sicurezza fa sorgere in capo a chiunque vi sia tenuto le responsabilità penali di cui all’articolo 169 del D.Lgs n. 196/ 2003 (9), mentre l’omissione di misure idonee da parte di chiunque cagioni danno ad altri fa scaturire una responsabilità ex art. 2050 c.c. (10). Un ultimo cenno deve essere dedicato al tema del consenso. In applicazione del principio del c.d. bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g) del D.Lgs n.196/2003) (11), l’Autorità Garante ha escluso la necessità di raccogliere il consenso degli interessati. In conclusione, si precisa che i trattamenti di dati di localizzazione, che possono comportare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità di interessati diversi dai lavoratori e, quindi, che esulano dal provvedimento esaminato, dovranno formare oggetto di verifica preliminare ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del D.Lgs n. 196/2003. Note: (9) Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni. (10) In questo senso, il primo comma dell’articolo 15 del Codice Privacy, secondo il quale «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». La norma assimila il trattamento di dati personali alle attività pericolose, con conseguente applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova. La prova liberatoria dovrà essere fornita da chi tratta i dati e, secondo la giurisprudenza, dovrà consistere nell’aver rispettato «tutte le tecniche note» anche solo astrattamente possibili all’epoca del fatto. In questo senso cfr. Trib. Milano, 19 novembre 1987. (11) Art. 24, comma 1, lett. g - Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento con esclusione della diffusione sia necessario nei casi individuati dal Garante sulla base dei princı̀pi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013 Accordo sindacale, ex c. 2, art. 4, legge n. 300/1970, per l’installazione di un impianto di localizzazione satellitare per una flotta aziendale - Fac Simile Verbale di accordo sindacale per l’installazione di un impianto satellitare Il giorno _________________ presso la sede della ____________________ in ___________________ Via___________________________, si sono incontrati: La Società________________,in persona del legale rappresentante Sig.________________ e assistita da ________________ (Associazione di categoria); La Rsu della ______________nelle persone dei Sigg.ri _______________ assistita da _______________ (Organizzazioni sindacali territoriali di categoria) Premesso che: – l’Azienda ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare a bordo dei mezzi aziendali un sistema di geo-localizzazione, basato su tecnologia Gps (Global positioning system), al fine di garantire (indicare le motivazioni di carattere produttivo/organizzativo/sicurezza del lavoro/ tutela del patrimonio); – l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; – ai fini dell’operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo; – l’art. 4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori precisa che gli impianti e le apparecchiatura di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. – il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ha ulteriormente disciplinato la materia; – l’articolo 114 del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy) dispone che resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300; – nella disciplina di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l’attività del lavoratore; – nella suddetta disciplina ricadono anche i sistemi di localizzazione satellitare basati su apparecchiature Gps, in quanto consentono di controllare gli spostamenti degli utilizzatori dei mezzi aziendali in qualsiasi momento; – i dati relativi all’ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori, costituiscono dati personali secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy); – l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) ammette l’uso di impianti e apparecchiature (come la tecnologia Gps) quando alla base ci siano esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro e purché sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, sia stata ottenuta una autorizzazione da parte della direzione territoriale del lavoro competente; – il Provvedimento in materia di «Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro» del 4 ottobre 2011, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Reg. provv. n. 370 del 4 ottobre 2011) contiene disposizioni specifiche per l’utilizzo di tali sistemi nell’ambito dei rapporti di lavoro; tutto ciò premesso le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 per definire le modalità attraverso le quali verrà effettuata l’installazione del sistema di localizzazione satellitare e le garanzie per i lavoratori. Dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue: 1) le parti convengono che l’attività di localizzazione satellitare svolta con apparecchiature basate su sistemi Gps dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori; 2) le parti convengono, che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone; 3) l’azienda dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nel «Provvedimento generale sui sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro» del 4 ottobre 2011, con particolare riguardo al punto 2.2, relativo all’installazione di questi sistemi nell’ambito del rapporto di lavoro e dichiara altresı̀ la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy; 4) l’azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013 Approfondimenti Per esaminare la questione attinente all’installazione di un impianto di localizzazione satellitare da parte dell’Azienda. 1999 Approfondimenti 2000 provvedimenti disciplinari, di rivalsa, o risarcimento a seguito dell’utilizzo dei dati forniti dal sistema di localizzazione. Inoltre, le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza per verificare il rispetto degli obblighi di diligenza nella prestazione dei lavoratori interessati; 5) l’azienda dichiara di escludere la possibilità che dall’attività di localizzazione satellitare possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo e, più in generale, di adempiere agli obblighi in materia di localizzazione satellitare imposti dal Garante per la privacy con il «Provvedimento generale sui sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro» del 4 ottobre 2011, con particolare riguardo ai paragrafi 2 (liceità nel trattamento dei dati di localizzazione), 3 (principi di pertinenza e non eccedenza), 4 (informativa degli interessati), e 5 (responsabili e incaricati del trattamento dei dati di localizzazione); 6) le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi; 7) l’azienda provvederà ad informare i dipendenti con consegna di informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/ 2003; 8) il sistema satellitare di geo-localizzazione ha le seguenti caratteristiche (descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche tecniche dell’impianto che si vuole installare - ad esempio: marca e modello dei Gps che permetteranno di localizzare geograficamente i veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocità e direzione, di riscontrare anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli ecc.; fare riferimento alla scheda tecnica da allegare al verbale); 9) i sistemi di localizzazione Gps saranno installati sui seguenti veicoli (indicare marca, modello e numero di targa); 10) il trattamento dei dati di localizzazione sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall’Azienda «responsabile» o «incaricato» di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione; 11) l’eventuale modifica o sostituzione dell’impianto di localizzazione satellitare indicati nell’allegato al presente accordo, verrà preventivamente comunicato alla Rsu e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, al fine di modificare il presente accordo; 12) l’azienda ha nominato responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, dei dati di localizzazione, il Sig. _________________, al quale sono state assegnate idonee credenziali di autenticazione per accedere ai dati; 13) l’azienda ha nominato incaricato del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, dei dati di localizzazione, il Sig. ____________________, al quale sono state assegnate idonee credenziali di autenticazione per accedere ai dati; 14) dati raccolti potranno essere conservati fino a (i tempi di conservazione devono rispettare le prescrizioni dettate dal Garante Privacy nel provv. 4 ottobre 2011) giorni dalla data di registrazione, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati. Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003, posta a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente. L.C.S. Per la [Azienda] _____________________________________________________________ Per la [Rsu] ________________________________________________________________ Per la [Associazione di categoria] _______________________________________________ Per [Cgil - Cisl –Uil] _________________________________________________________ Allegati 1. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate per l’installazione dell’impianto di localizzazione satellitare; 2.Fac-simile vetrofania indicante che il mezzo è geo-localizzato. 3. Testo dell’informativa al personale dipendente ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013