Autotrasporto e localizzatori satellitari

Transcript

Autotrasporto e localizzatori satellitari
Tutela dei diritti dei lavoratori
Autotrasporto
e localizzatori satellitari
Sempre più spesso aziende
impegnate nel settore dell’autotrasporto investono in
sistemi di localizzazione per
la logistica e la sicurezza
dei veicoli aziendali.
Uno dei sistemi più noti che
consentono la localizzazione
mediante satelliti è il Gps
(Global positioning system):
un sistema di rilevamento attraverso il quale è possibile
determinare le coordinate
geografiche di un qualsiasi
punto sulla superficie terrestre.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia,
per le aziende, sono innumerevoli: controllo del carburante, possibilità di localizzare su di una mappa la posizione in tempo reale dei mezzi, verifica dello stato di attività dei veicoli (motore acceso, in movimento, in sosta,
avarie, ecc.), controllo della
direzione e della velocità di
trasferimento, controllo dei
sensori temperature (es. controllo della temperatura dei
rimorchi frigo), possibilità
di visualizzare tempi e orari
di partenze, arrivi e soste,
analisi dei tempi di guida, visualizzazione e conservazione su mappa dei percorsi effettuati.
A queste funzionalità si aggiunge la possibilità, da parte
del titolare dell’azienda o di
un responsabile, di poter localizzare su mappa la posizione in tempo reale dei mezzi e delle persone, attraverso
un semplice smartphone o
tablet.
Siamo in presenza di una vera e propria gestione della
flotta aziendale (c.d. fleet
management) mediante il telecontrollo satellitare in tempo reale.
Ora, la geolocalizzazione dei
veicoli aziendali e il conseguente controllo di chi ne è
alla guida pongono problemi
di ordine giuridico in tema di
rispetto di fondamentali diritti. Infatti, se da un lato, sussiste il diritto del datore di lavoro ad esercitare un potere
di controllo sull’attività lavorativa (artt. 2086 e 2104 c.c.),
dall’altro, tale diritto deve
necessariamente contemperarsi con il rispetto del lavoratore a non veder violata la
propria dignità e libertà (1).
A questo fine, il nostro ordinamento giuridico richiede
l’osservanza dello Statuto
dei lavoratori e della disciplina in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 4 Stat. lav.
L’articolo 4, comma 2, della
legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) ammette
l’uso di sistemi, come nel caso della tecnologia Gps, che
comportano il controllo a distanza dell’attività lavorativa,
purché esso sia giustificato
da esigenze organizzative,
produttive o di sicurezza del
lavoro e purché sia stato raggiunto un accordo con le
Rsa, o in mancanza, sia stata
ottenuta una autorizzazione
da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Ne consegue che l’imprenditore, prima di procedere all’installazione di localizzatori
satellitari, dovrà raggiungere
un accordo con le rappresentanze sindacali (si veda il facsimile allegato) o qualora ne
sia sprovvisto, avrà l’onere
di rivolgersi alla competente
Dtl locale (ex Ispettorato del
lavoro), per ottenere la relativa autorizzazione.
Quest’ultima si sostanzia in
una procedura simile a quella
prevista per le installazioni
degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
La modulistica è reperibile
nelle singole Dtl.
La domanda deve contenere,
nell’istanza stessa o in un
autonomo atto allegato, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell’azienda che «l’uso dell’impianto al fine del telecontrollo dell’attività lavorativa è
vietato e che i dati raccolti
non saranno utilizzati per irrogare sanzioni disciplinari».
Sempre nell’istanza, o in un
apposito atto allegato, andranno riportati i veicoli,
con indicazione dei numeri
di targa, sui quali saranno installate le apparecchiature
Gps.
La domanda, da presentarsi
in bollo (attualmente due
marche da E 14,62), deve essere corredata da una relazione tecnica dell’impianto, nella quale viene illustrata la
modalità di funzionamento
Nota:
(1) Il luogo di lavoro è una formazione sociale in
cui è assicurata dalla nostra Carta costituzionale,
l’esplicazione della personalità umana. L’articolo
2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013
Approfondimenti
Marco Soffientini - Avvocato, Coordinatore Comitato Scientifico Federprivacy
1995
dello stesso, e da allegati tecnici descrittivi del tipo (modello e marca) delle apparecchiature utilizzate.
Oltre all’autorizzazione della
Dtl o all’accordo con le rappresentanze sindacali, devono eseguirsi gli adempimenti
stabiliti dalla disciplina in
materia di protezione dei dati
personali.
Approfondimenti
Codice Privacy
e Provv. Garante
4 ottobre 2011
1996
La disciplina privacy trova
applicazione quando i dati
di localizzazione possono essere collegati all’utilizzatore.
Siccome il datore di lavoro
è sempre in grado di risalire
al conducente di un determinato veicolo, è evidente che
i dati di localizzazione sono
«dati personali» del lavoratore, la cui gestione configura
un’ipotesi di trattamento ai
sensi del Codice Privacy.
Si ricordi, che, a norma dell’art. 4, comma, 1, lett. b)
del D.Lgs n. 196/2003, per
«dato personale» (2) si intende: qualunque informazione
relativa a persona fisica,
identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e per
«trattamento»
qualunque
operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche
senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca
di dati (art. 4, comma 1, lett.
a) D.Lgs n. 196/2003).
I dati devono essere trattati
secondo i principi di liceità
e correttezza di cui all’art.
11 del D.Lgs. n. 196/
2003 (3).
L’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali
è intervenuta a dettare una
disciplina specifica sull’utilizzo dei sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito
del rapporto di lavoro con il
provvedimento 4 ottobre
2011, in Boll. n. 370 del 4 ottobre 2011 [doc web n.
1850581].
Con questo provvedimento il
Garante ha preso atto dell’enorme diffusione dei sistemi
di geo-localizzazione rilevando che: «Con frequenza
crescente sistemi di localizzazione e di comunicazione
(anche in tempo reale) della
posizione rilevata sono installati a bordo dei veicoli
impiegati da datori di lavoro
pubblici e privati per soddisfare esigenze organizzative
e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro nell’ambito della fornitura di servizi di
trasporto di persone o cose
nonché per dare esecuzione
ad ulteriori prestazioni, con
riflessi sulla possibilità di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli medesimi».
I dati relativi all’ubicazione
dei veicoli - precisa il Garante - siccome possono essere
associati direttamente o indirettamente ai lavoratori, costituiscono anche informazioni personali riferibili a
questi ultimi, con la conseguenza che al trattamento di
tali informazioni si applica
la disciplina contenuta nel
codice privacy.
Si tratta di un’impostazione
perfettamente coerente con
la posizione assunta dal
Gruppo dei garanti europei,
istituito ai sensi dell’art. 29
della Direttiva 95/46/Ce (4),
che, in un Parere del novem-
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013
bre 2005, ebbe modo di precisare quanto segue:
«Data processing which allows an employer to collect
data on the location of an
employee, either directly (location of the employee him/
herself) or indirectly (location of the vehicle used by
the employee or of a product
or asset in his/her charge) inNote:
(2) Il Gruppo dei Garanti Europei (c.d. gruppo
art. 29) il 20 giugno 2007, ha emesso un parere
sul concetto di «dato personale» affermando
con riferimento ad una ipotesi di controllo satellitare che: [Example No. 8]: monitoring of taxis’’
position to optimize service having an impact on drivers. A system of satellite location is set up by a taxi
company which makes it possible to determine the
position of available taxis in real time. The purpose
of the processing is to provide better service and save fuel, by assigning to each client ordering a cab the
car that is closest to the client’s address. Strictly
speaking the data needed for that system is data
relating to cars, not about the drivers. The purpose
of the processing is not to evaluate the performance
of taxi drivers, for instance through the optimization
of their itineraries. Yet, the system does allow monitoring the performance of taxi drivers and checking
whether they respect speed limits, seek appropriate
itineraries, are at the steering wheel or are resting
outside, etc. It can therefore have a considerable impact on these individuals, and as such the data may
be considered to also relate to natural persons. The
processing should be subject to data protection rules. (Parere n.4/2007, WP 136).
(3) Art. 11, Modalità del trattamento e requisiti
dei dati - 1. I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
(4) Il Gruppo è stato istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46, è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle
autorità di protezione dei dati personali designate
da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante
europeo della protezione dei dati), nonché da
un rappresentante della Commissione. Il presidente è eletto dal Gruppo al suo interno ed ha
un mandato di due anni, rinnovabile una volta.
dice privacy, secondo il quale i sistemi informativi e i
programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Ne segue che nel rispetto della misura si deve osservare il
principio di pertinenza e non
eccedenza e i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali trattati
devono essere commisurati
alla luce delle finalità in concreto perseguite in ossequio
al principio stabilito dall’articolo 11, comma 1, lett. e) del
Codice Privacy (8).
Pertanto, quando i dati di localizzazione sono trattati al
fine di rendere una determinata prestazione contrattuale,
dovranno essere cancellati o
resi anonimi una volta terminata la prestazione.
Cosı̀, ad esempio, precisa lo
stesso Garante nel provvedimento de quo «fermi restando gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 14,
comma 2, Reg. (Cee) 20 dicembre 1985, n. 3821, il titolare del trattamento che intenda avvalersi del sistema
di localizzazione anche per
la regolare tenuta del libro
unico del lavoro, in conformità all’art. 6, D.M. 9 luglio
2008 (Modalità di tenuta e
conservazione del libro unico
del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio), potrà conservare per cinque anni i dati personali necessari,
limitatamente alle informazioni che nello stesso devono
essere annotate ai sensi dell’art. 39, D.L. 25 giugno
2008, n. 112 (convertito in
legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, legge
6 agosto 2008, n. 133), con
particolare riferimento ai dati
dei lavoratori relativi alle
presenze nonché ai tempi di
lavoro, anche straordinario,
e di riposo (cfr. anche art.
8, D.Lgs. 19 novembre
2007, n. 234 come modificato dall’art. 40, comma 3,
D.L. n. 112/2008 nonché la
risposta al quesito n. 20 resa
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel Vademecum sul libro unico del lavoro)».
c) Quale misura necessaria,
la designazione quali responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 29 del Codice
degli operatori economici
che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di
trasmissione della posizione
del medesimo, impartendo
loro le necessarie istruzioni
in ordine all’utilizzo legittimo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall’accordo che regola la fornitura
del servizio di localizzazione,
con la determinazione delle
tipologie di dati da trattare
Note:
(5) Si vedano i provvedimenti 18 febbraio 2010
[doc web n. 1703103], 7 luglio 2011 in Reg. n.
284 [doc web n. 1828354] e n. 285 [doc. web.
n. 1828371].
(6) Cfr. provv. 7 ottobre 2010 [doc web n.
1763071] e il recente provv. 1º agosto 2012
[doc web n. 1923293].
(7) Art. 3. Principio di necessità nel trattamento
dei dati - I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Art.
11, comma 1, lett. d - I dati personali oggetto di
trattamento sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
(8) Art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003
- I dati personali oggetto di trattamento sono
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013
Approfondimenti
volves the use of personal
data and is subject to the provisions of Directive 95/46/
EC» (WP n. 115, del 25 novembre 2005).
La disciplina privacy non
trova, invece, applicazione
quando le informazioni riguardanti la gestione della
flotta aziendale (c.d. infomobilità) sono trattate senza
poter essere in alcun modo
ricondotte ai lavoratori. Si
pensi, ad esempio, alle informazioni relative al consumo
del carburante, utilizzate
esclusivamente per programmare una efficiente manutenzione.
Nel corso degli ultimi anni,
l’Autorità Garante ha affrontato il tema dell’ubicazione
dei veicoli aziendali nell’ambito di diversi procedimenti
di verifica preliminare (5) o
in attività ispettive (6).
L’esito di queste attività ha
consentito all’Authority di
prescrivere alle aziende (v.
provvedimento generale del
4 ottobre 2011), l’adozione
delle seguenti misure:
a) quale misura necessaria,
nel rispetto del principio di
necessità, che la posizione
del veicolo non sia di regola
monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si
renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
Sotto questo profilo, il Garante richiama il rispetto del
principio di necessità ai sensi
degli artt. 3 e 11, comma 1,
lett. d) del Codice Privacy (7).
b) Quale misura necessaria,
in base al principio di pertinenza e non eccedenza, che
i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati
personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite.
La misura richiama l’applicazione dell’articolo 3 del Co-
1997
Approfondimenti
1998
nonché delle modalità e dei
tempi della loro eventuale
conservazione.
La misura richiama la necessità di provvedere alle nomine delle figure privacy interne ed esterne. Quindi andranno nominati «incaricati interni del trattamento», a norma
dell’art. 30 del D.Lgs. n.
196/2003, tutti coloro che in
ragione delle mansioni svolte
all’interno dell’azienda trattino dati di localizzazione (es.
il personale incaricato di gestire la logistica, i servizi di
magazzino e di manutenzione del parco veicoli, ecc.),
mentre saranno designati «responsabili esterni» i fornitori
di servizi di localizzazione
del veicolo e di trasmissione
della posizione del medesimo.
d) Quale misura opportuna,
un modello semplificato di
informativa, quale quello individuato nell’allegato 1, utilizzabile alle condizioni indicate in motivazione, al fine di
rendere noto agli interessati
il trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo.
La misura richiama l’opportunità di utilizzare, oltre all’informativa, che deve essere completa di tutti gli elementi indicati dall’art. 13
D.Lgs n. 196/2003, anche
una vetrofania recante la dizione «veicolo geolocalizzato» o, comunque, avvisi che
segnalino la circostanza della
geo-localizzazione del veicolo (vedi allegato 1 a piè pagina).
Oltre alle misure appena esaminate, il provvedimento
precisa che il trattamento
dei dati di localizzazione deve formare oggetto di notificazione ai sensi dell’art. 37,
comma 1, lett. a), del Codice
Privacy).
Ovviamente, il titolare del
trattamento dovrà individuare le misure di sicurezza e,
in particolare, curare il rispetto delle misure minime, cioè
di quelle misure elencate nell’allegato B al Codice Privacy, che configurano il livello
minimo di protezione, al fine
di ridurre al minimo i rischi
di:
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
accesso non autorizzato;
trattamento non consentito
o non conforme alle finalità
della raccolta.
Si tenga presente che la legge
sulla privacy (artt. 31-36
D.Lgs n. 196/2003) distingue
tra misure c.d. idonee e minime di sicurezza.
La distinzione è rilevante in
sede di valutazione delle responsabilità civili e penali.
Allegato 1
Infatti, la mancata adozione
di misure minime di sicurezza fa sorgere in capo a chiunque vi sia tenuto le responsabilità penali di cui all’articolo
169 del D.Lgs n. 196/
2003 (9), mentre l’omissione
di misure idonee da parte di
chiunque cagioni danno ad
altri fa scaturire una responsabilità ex art. 2050 c.c. (10).
Un ultimo cenno deve essere
dedicato al tema del consenso. In applicazione del principio del c.d. bilanciamento
degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g) del D.Lgs
n.196/2003) (11), l’Autorità
Garante ha escluso la necessità di raccogliere il consenso
degli interessati.
In conclusione, si precisa che
i trattamenti di dati di localizzazione, che possono comportare rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità di
interessati diversi dai lavoratori e, quindi, che esulano
dal provvedimento esaminato, dovranno formare oggetto
di verifica preliminare ai sensi dell’articolo 17, comma 2
del D.Lgs n. 196/2003.
Note:
(9) Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è
punito con l’arresto sino a due anni.
(10) In questo senso, il primo comma dell’articolo 15 del Codice Privacy, secondo il quale
«Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». La norma assimila il trattamento di dati personali alle attività pericolose, con conseguente
applicazione del principio dell’inversione dell’onere della prova. La prova liberatoria dovrà essere
fornita da chi tratta i dati e, secondo la giurisprudenza, dovrà consistere nell’aver rispettato «tutte
le tecniche note» anche solo astrattamente possibili all’epoca del fatto. In questo senso cfr. Trib.
Milano, 19 novembre 1987.
(11) Art. 24, comma 1, lett. g - Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento con esclusione della diffusione sia necessario nei casi individuati dal Garante sulla base dei princı̀pi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell’interessato.
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013
Accordo sindacale, ex c. 2, art. 4, legge n. 300/1970,
per l’installazione di un impianto di localizzazione satellitare
per una flotta aziendale - Fac Simile
Verbale di accordo sindacale per l’installazione di un impianto satellitare
Il giorno _________________ presso la sede della ____________________ in ___________________
Via___________________________, si sono incontrati:
La Società________________,in persona del legale rappresentante Sig.________________ e assistita da
________________ (Associazione di categoria);
La Rsu della ______________nelle persone dei Sigg.ri _______________ assistita da _______________
(Organizzazioni sindacali territoriali di categoria)
Premesso che:
– l’Azienda ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare a
bordo dei mezzi aziendali un sistema di geo-localizzazione, basato su tecnologia Gps (Global positioning
system), al fine di garantire (indicare le motivazioni di carattere produttivo/organizzativo/sicurezza del lavoro/
tutela del patrimonio);
– l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
– ai fini dell’operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere
discontinuo;
– l’art. 4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori precisa che gli impianti e le apparecchiatura di controllo
che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
– il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ha ulteriormente disciplinato la materia;
– l’articolo 114 del D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy) dispone che resta fermo quanto disposto
dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300;
– nella disciplina di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rientra non solo il controllo a distanza
fisica, ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l’attività del lavoratore;
– nella suddetta disciplina ricadono anche i sistemi di localizzazione satellitare basati su apparecchiature
Gps, in quanto consentono di controllare gli spostamenti degli utilizzatori dei mezzi aziendali in qualsiasi
momento;
– i dati relativi all’ubicazione dei veicoli, in quanto (direttamente o indirettamente) associati ai lavoratori,
costituiscono dati personali secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy);
– l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) ammette l’uso di impianti e apparecchiature
(come la tecnologia Gps) quando alla base ci siano esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del
lavoro e purché sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, sia stata
ottenuta una autorizzazione da parte della direzione territoriale del lavoro competente;
– il Provvedimento in materia di «Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro»
del 4 ottobre 2011, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Reg. provv. n.
370 del 4 ottobre 2011) contiene disposizioni specifiche per l’utilizzo di tali sistemi nell’ambito dei rapporti di lavoro;
tutto ciò premesso
le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 per
definire le modalità attraverso le quali verrà effettuata l’installazione del sistema di localizzazione satellitare e le garanzie per i lavoratori.
Dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue:
1) le parti convengono che l’attività di localizzazione satellitare svolta con apparecchiature basate su sistemi Gps dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della
dignità e riservatezza dei lavoratori;
2) le parti convengono, che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3) l’azienda dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nel «Provvedimento generale
sui sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro» del 4 ottobre 2011, con particolare riguardo al punto 2.2, relativo all’installazione di questi sistemi nell’ambito del rapporto di lavoro
e dichiara altresı̀ la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con
futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
4) l’azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori,
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013
Approfondimenti
Per esaminare la questione attinente all’installazione di un impianto di localizzazione satellitare da parte
dell’Azienda.
1999
Approfondimenti
2000
provvedimenti disciplinari, di rivalsa, o risarcimento a seguito dell’utilizzo dei dati forniti dal sistema di
localizzazione. Inoltre, le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza per verificare il rispetto degli obblighi di diligenza nella prestazione dei lavoratori interessati;
5) l’azienda dichiara di escludere la possibilità che dall’attività di localizzazione satellitare possa derivare
qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella
premessa e nel punto 1 del presente accordo e, più in generale, di adempiere agli obblighi in materia di
localizzazione satellitare imposti dal Garante per la privacy con il «Provvedimento generale sui sistemi di
localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro» del 4 ottobre 2011, con particolare riguardo
ai paragrafi 2 (liceità nel trattamento dei dati di localizzazione), 3 (principi di pertinenza e non eccedenza), 4 (informativa degli interessati), e 5 (responsabili e incaricati del trattamento dei dati di localizzazione);
6) le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di
non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati,
espliciti e legittimi;
7) l’azienda provvederà ad informare i dipendenti con consegna di informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/
2003;
8) il sistema satellitare di geo-localizzazione ha le seguenti caratteristiche (descrivere in maniera dettagliata
le caratteristiche tecniche dell’impianto che si vuole installare - ad esempio: marca e modello dei Gps che permetteranno di localizzare geograficamente i veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocità e direzione, di riscontrare anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli ecc.; fare riferimento alla scheda tecnica da allegare
al verbale);
9) i sistemi di localizzazione Gps saranno installati sui seguenti veicoli (indicare marca, modello e numero di
targa);
10) il trattamento dei dati di localizzazione sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall’Azienda «responsabile» o «incaricato» di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;
11) l’eventuale modifica o sostituzione dell’impianto di localizzazione satellitare indicati nell’allegato al
presente accordo, verrà preventivamente comunicato alla Rsu e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate
eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, al fine di modificare il presente accordo;
12) l’azienda ha nominato responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, dei
dati di localizzazione, il Sig. _________________, al quale sono state assegnate idonee credenziali di autenticazione per accedere ai dati;
13) l’azienda ha nominato incaricato del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, dei dati
di localizzazione, il Sig. ____________________, al quale sono state assegnate idonee credenziali di autenticazione per accedere ai dati;
14) dati raccolti potranno essere conservati fino a (i tempi di conservazione devono rispettare le prescrizioni
dettate dal Garante Privacy nel provv. 4 ottobre 2011) giorni dalla data di registrazione, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati.
Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da
parte aziendale di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al D.Lgs. n.
196/2003, posta a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.
L.C.S.
Per la [Azienda] _____________________________________________________________
Per la [Rsu] ________________________________________________________________
Per la [Associazione di categoria] _______________________________________________
Per [Cgil - Cisl –Uil] _________________________________________________________
Allegati
1. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate per l’installazione dell’impianto di localizzazione satellitare;
2.Fac-simile vetrofania indicante che il mezzo è geo-localizzato.
3. Testo dell’informativa al personale dipendente ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003.
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 32-33/2013