Prestazioni assistenziali - Contributi
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Prestazioni assistenziali - Contributi
GESTIONE SEPARATA ENPAPI – RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SOMMARIO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE .......................................... 2 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ .................................. 6 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONGEDO PARENTALE .................................................................. 10 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MALATTIA ............................................................. 12 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA ................................... 15 1 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ASSISTENZIALI - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Quando posso presentare domanda per l’erogazione degli Assegni per il nucleo familiare? La domanda per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare può essere presentata a decorrere dal 1 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è prodotto il reddito che dà diritto agli assegni. La domanda deve essere presentata direttamente all’ENPAPI entro cinque anni dalla maturazione del diritto. Quali requisiti devo avere per presentare domanda per l’erogazione degli degli assegni per il nucleo familiare? Hanno diritto all’Assegno per il nucleo familiare i titolari di rapporto di collaborazione (e categorie assimilate) non titolari di altra posizione previdenziale o di trattamento pensionistico: - nei casi in cui almeno il 70% del reddito familiare complessivo, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa; - nei casi di reddito a composizione mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito familiare complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Cosa si intende per reddito a composizione mista e come si calcola calcola il 70% reddito complessivo? Laddove il reddito familiare sia composto da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa (e categorie assimilate) e da attività di lavoro dipendente, il requisito del 70% del reddito familiare complessivo si verifica sommando le due tipologie di reddito. ESEMPIO DI NUCLEO A COMPOSIZIONE REDDITUALE MISTA: Reddito da lavoro dipendente € 30.000,00 Reddito da lavoro parasubordinato € 20.000,00 Altri redditi € 5.000,00 Reddito complessivo € 55.000,00 Requisito del 70% del reddito complessivo: € 55.000,00 x 70% = € 38.500,00 2 Sommando i redditi da lavoro dipendente e parasubordinato (€ 30.000,00 + € 20.000,00) si ottiene un totale di € 50.000,00, che raggiunge il requisito del 70% del reddito complessivo (€ 38.500,00). Il requisito del 70% è raggiunto anche se i due redditi (di lavoro dipendente e di lavoro parasubordinato) autonomamente non raggiungono il requisito del 70%. Come vengono determinati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare? L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare ed al reddito del nucleo familiare. Gli importi sono determinati dalle tabelle allegate alla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) ed annualmente rivalutate dall’INPS in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo. La prestazione viene corrisposta solo per per i mesi coperti da contribuzione effettivamente accreditata (vedi minimale di reddito), maggiorata dello 0,72. Come è composto il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare? Il nucleo familiare deve essere individuato in relazione al soggetto che richiede l’assegno. Ne fanno parte: - il richiedente; - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato; - i figli ed equiparati minorenni non coniugati. Ai figli legittimi e legittimati sono equiparati: i figli adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto (nonno/a); - i figli o equiparati di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni; - i figli ed equiparati maggiorenni inabili non coniugati che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta impossibilità di lavorare; - i nipoti minori a carico del nonno/a richiedente; - i fratelli, sorelle, nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, non coniugati (solo se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti). 3 Le variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere comunicate? Si, ogni volta che si verifica una variazione, sia dal punto di vista numerico che dei livelli reddituali, del nucleo familiare, colui che percepisce l’assegno deve darne notizia per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando l’allegato al modulo MOD. ANF/GSE e trasmettendo la documentazione comprovante la variazione avvenuta. A quale anno fanno riferimento i redditi redditi da dichiarare? dichiarare? Se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (2° semestre) è necessario indicare il reddito conseguito nell’anno immediatamente precedente l’anno specificato nella domanda MOD. ANF/GSE. Se, invece, la decorrenza dell’assegno è compresa tra gennaio e giugno (1° semestre), occorre specificare i redditi conseguiti nei due anni precedenti la domanda. Per gli Assegni relativi all’annualità 2016, la domanda può essere presentata a partire dal 01 febbraio 2017; i redditi da dichiarare si riferiscono: - all’anno 2014 per il calcolo degli assegni spettanti nel primo semestre dell’anno 2016; - all’anno 2015 per il calcolo degli assegni spettanti nel secondo semestre dell’anno 2016. Quale tipologia di redditi devo dichiarare? Per l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare è necessario dichiarare le seguenti tipologie di reddito prodotte da ciascun membro del nucleo familiare: - i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa; - i redditi da lavoro dipendente e assimilati (tutti i redditi da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee – disoccupazione/mobilità, malattia, ecc.. – percepiti in Italia o all’Estero, compresi gli arretrati); - i redditi provenienti dalle pensioni da assegni ed indennità per i non vedenti sordomuti ed invalidi civili, da pensioni sociali, ecc., se superiori ad € 1.032,91; - i redditi derivanti da libera professione, da lavoro autonomo, da fabbricati, ecc., vale a dire tutti i redditi risultanti dai modelli UNICO, 730, 740, ecc., al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale; - i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, quali interessi bancari e postali, rendite da BOT, ecc., se superiori a € 1.032,91. 4 Quale tipologia di redditi NON devo devo dichiarare? Non fanno parte del reddito del nucleo familiare e pertanto non devono essere dichiarate le seguenti tipologie di reddito: - trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge; - arretrati di prestazioni d'integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; - indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; - trattamento di fine rapporto (TFR) ed anticipazioni su TFR; - pensioni di guerra; - rendite vitalizie INAIL; - pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; - indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; - indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili; indennità per i ciechi parziali ecc. 5 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ Quali sono gli eventi tutelati? Nella tabella seguente sono riassunti gli eventi tutelati in base al richiedente, i requisiti di accesso e la durata della prestazione EVENTI A CHI SPETTA CONDIZIONI DURATA - Parto Madre - Iscrizione alla gestione Separata 2 mesi prima del parto e 3 - Interruzione collaboratrice - Accreditamento di almeno 3 mensilità di dopo ovvero, previo invio di contribuzione nelle ultime 12 certificazione della gravidanza medica, 1 mese prima del parto e 4 dopo il 180° dopo giorno - Parto Padre - Iscrizione alla Gestione Separata - Adozione collaboratore - Accreditamento di almeno 3 mensilità di data del parto o per il - Affidamento contribuzione nelle ultime 12 periodo residuo che Morte, grave infermità o abbandono sarebbe spettato alla della madre madre; - - 3 mesi successivi alla - Affidamento esclusivo al padre - In caso di adozione e affidamento: all’effettivo quando la madre non ne faccia richiesta nella famiglia - l’età del bambino al - per i 3 mesi successivi ingresso momento dell’adozione o affidamento: fino a 6 anni; o o fino al compimento della maggiore età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale - Adozione Madre - Iscrizione alla Gestione Separata - Affidamento collaboratrice - Accreditamento di almeno 3 mensilità di all’effettivo contribuzione nelle ultime 12 nella famiglia - l’età del bambino al - per i 3 mesi successivi ingresso momento dell’adozione o affidamento: o fino a 6 anni; o fino al compimento maggiore età adozione o in caso della di affidamento preadottivo internazionale; 6 L’indennità viene corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata (art. 17 T.U.). Alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del DM n. 23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale. Quali requisiti devo avere per presentare la domanda di indennità di maternità/paternità? Si elencano i requisiti per presentare domanda di indennità di maternità/paternità: - l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%); - accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento (nel caso di flessibilità di cui all’art. 20 T.U. ovvero di interdizione anticipata di cui all’art. 17 T.U. devono essere presi in considerazione i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto); - effettiva astensione dall’attività lavorativa; Come avviene il calcolo della prestazione? L’importo spettante è pari all’80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (7°/8° mese) moltiplicato per il periodo indennizzabile. L’importo è frazionato nel caso di anzianità inferiore a 12 mesi. Quale documentazione devo devo presentare? La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione: - certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del parto; - dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività lavorativa; 7 - certificato di nascita del bambino, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da produrre entro 30 giorni dalla data dell'evento (art. 21, comma 2, D.Lgs. 151/2001). gravidanza ravidanza dopo il 180° giorno Quale documentazione devo presentare nel caso di interruzione di g di gestazione: La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione: - certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del parto; - dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività lavorativa; - certificato medico comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, dopo il 180° giorno di gestazione. Quale documentazione devo presentare in caso di interdizione anticipata dal lavoro? La domanda di indennità di maternità e paternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione: - certificato medico comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del parto; - dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività lavorativa; - certificato di nascita del bambino, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da produrre entro 30 giorni dalla data dell'evento (art. 21, comma 2, D.Lgs. 151/2001); - presentazione del provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. Quale documentazione documentazione bisogna presentare nel nel caso in cui la richiesta sia presentata dal padre ? Oltre al modulo di domanda, redatto su apposito modulo, è necessario trasmettere: 8 - la dichiarazione del committente attestante l'effettiva astensione del lavoratore dall'attività lavorativa; - certificato di nascita del bambino da produrre entro 60 giorni dalla data dell'evento; - in caso di morte della madre - certificato di morte o autocertificazione; - in caso di grave infermità della madre - certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale) da allegare in busta chiusa; - in caso di affidamento esclusivo - copia provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre; - in caso di abbandono del figlio - autocertificazione; - rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento) – autocertificazione. Quale documentazione bisogna presentare in caso di adozione/affidamento? In aggiunta al modulo di domanda, è necessario trasmettere copia autentica del provvedimento di adozione/affidamento da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia. Quale documentazione bisogna presentare in caso di adozione internazionale/affidamento preadottivo internazionale? internazionale? In aggiunta al modulo di domanda, è necessario trasmettere copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione adozioni internazionali. Nel caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di Stato civile emesso dal Tribunale dei minori o autocertificazione. 9 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONGEDO PARENTALE Quali requisiti devo avere per presentare la domanda di congedo parentale? Si elencano i requisiti per presentare domanda di congedo parentale: - l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%); - sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso - effettiva astensione dall’attività lavorativa; - accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 che precedono l’inizio del periodo indennizzabile per maternità o, nel caso di adozione o affidamento, nelle 12 mensilità che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia (in caso di adozione o affidamento nazionale) ovvero dalla data di ingresso del minore in Italia (in caso di adozione o affidamento internazionale); nel caso in cui il richiedente sia il padre, le 12 mensilità di riferimento sono quelle precedenti l’insorgenza degli eventi previsti per il riconoscimento della indennità di paternità (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre, adozione o affidamento non esclusivi qualora la madre non ne faccia richiesta). In caso di adozione o affidamento al padre, le 12 mensilità sono conteggiate dalla data di ingresso del minore in famiglia o in Italia, sempre che la madre non ne faccia richiesta. Qual è l’importo spettante? L’indennità è pari al 30% di 1/365 del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità e paternità. L’indennità è erogata per tre mesi, anche non continuativi, entro il primo anno del figlio; in caso di parto plurimo, si ha diritto alla corresponsione per tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita. Quale documentazione devo presentare? La domanda di congedo parentale deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente. La domanda deve contenere l’indicazione dei dati relativi al minore per il quale si richiede l’indennità ed i dati dell’altro genitore nonché l’autocertificazione relativa all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. È necessario allegare, inoltre, la seguente documentazione: • per le adozioni/affidamenti nazionali: → copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato all’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia 10 • per le adozioni/affidamenti preadottivi internazionali: → copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia; → copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali; → nel caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori • per il padre lavoratore iscritto alla gestione separata in caso di: → morte della madre: certificato di morte della madre (o autocertificazione) → grave infermità della madre: specifica certificazione medica (da allegare in busta chiusa) → abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione → affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 155 bis, codice civile): copia del provvedimento del giudice da cui risulti → l’affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente → rinuncia della madre che ha diritto al congedo parentale (in caso di adozione/affidamento) Quando posso presentare la domanda? La domanda deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in caso contrario sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo alla presentazione dell’istanza). 11 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI MALATTIA Quali eventi tutela l’indennità di malattia? L’indennità può essere erogata quando si manifestano eventi morbosi di malattia. Non sono indennizzabili gli eventi di durata inferiore a quattro giorni, salvo che vi sia una continuazione o ricaduta. L'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”. Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può pertanto superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni. Quali sono i requisiti per la presentazione della domanda di indennità di malattia? Per presentare domanda di indennità di malattia è necessario possedere i seguenti requisiti: - l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%); - accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento; - il reddito individuale assoggettato alla Gestione Separata nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, Legge 335/95 valido per lo stesso anno (il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione è pari, per gli anni dal 2015 al 2017 ad € 70.086,10); 70.086,10 - sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso; - effettiva astensione dall’attività lavorativa. Qual è l’importo spettante? L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: - 4% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; 12 - 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; - 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento. Per le malattie iniziate nell’anno 2017, gli importi giornalieri spettanti sono i seguenti: - euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; - euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; - euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Quale documentazione è necessario trasmettere? La domanda di indennità di malattia deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente, unitamente: - alla copia del/i contratto/i di lavoro stipulati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia; - al certificato medico* rilasciato in duplice copia dal medico curante (una copia deve essere inviata al committente, una all’ENPAPI) da presentare entro 2 giorni dal rilascio; rilascio - all’autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell’anno solare precedente l’evento. * N.B. Il medico deve trasmettere il certificato, in modalità telematica, all’INPS e deve rilasciarne una copia (anche a mezzo e-mail) al collaboratore che provvede, entro le successive 48 ore, ad inviarlo ad ENPAPI a mezzo posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R. Si ricorda che la copia da inoltrare ad ENPAPI è quella rilasciata al lavoratore ed in cui è indicata la diagnosi. Quando posso presentare la domanda di indennità di malattia? La domanda deve essere presentata entro il termine di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia. Il certificato medico deve essere trasmesso entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio (art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive modificazioni). 13 In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore. 14 PRESTAZIONI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA Quali eventi tutela l’indennità di degenza ospedaliera? Sono indennizzate tutte le giornate di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono indennizzabili anche i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero. Sono equiparabili al day hospital e quindi riconducibili a giornate di ricovero anche le ospitalità notturne nei Centri di Igiene Mentale. L'indennità è erogata per ogni giornata di ricovero, comprese quella di dimissione e le festività e per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno solare, su domanda dell'interessato. Quali sono i requisiti per la presentazione della domanda di indennità di degenza ospedaliera? Per presentare domanda di indennità di degenza ospedaliera è necessario possedere i seguenti requisiti: - l’Iscritta/o non deve essere pensionata/o o iscritta/o presso altra forma di previdenza obbligatoria (versamento dell’aliquota piena maggiorata dello 0,72%); - accreditamento di almeno 3 mensilità nelle ultime 12 precedenti l’evento; - il reddito individuale assoggettato alla Gestione Separata nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, Legge 335/95 valido per lo stesso anno (il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione è pari, per gli anni dal 2015 al 2017, ad € 70.086,10); 70.086,10 - sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso; - effettiva astensione dall’attività lavorativa. Qual è l’importo spettante? L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali: - 8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; 15 - 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento; - 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento. Per le degenze ospedaliere iniziate nell’anno 2017, gli importi giornalieri spettanti sono i seguenti: - euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; - euro 32,98 (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; - euro 43,98 (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Quale documentazione è necessario trasmettere? La domanda di indennità di degenza ospedaliera deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente, unitamente: - al certificato di degenza ospedaliera e, in caso di ricovero all’estero, copia della preventiva autorizzazione o del rimborso effettuato da parte del Servizio sanitario nazionale; - all’autocertificazione riguardante il reddito individuale prodotto nell’anno solare precedente l’evento. Quando posso presentare la domanda di indennità di degenza ospedaliera? ospedaliera? La domanda deve essere presentata entro il termine di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della degenza. 16