Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi

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Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi
Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi superiori a 3 mesi, dei cittadini
non comunitari già soggiornanti in Italia.
Per i cittadini non comunitari già soggiornanti in Italia, selezionati dall’Ateneo per svolgere progetti di ricerca
per periodi superiori a 3 mesi, si rende necessario espletare determinate procedure ai fini della presa di servizio
degli stessi.
All’interno del nostro Ateneo, sulla base dei casi conosciuti, è frequente che venga attribuito un progetto di
ricerca a cittadini non comunitari già presenti in Ateneo in virtù di un precedente percorso di studio, titolari
quindi di Permesso di Soggiorno per studio.
In questi casi (ex-studenti il cui percorso di studio sia terminato e ai quali si voglia attribuire un progetto di
ricerca), qualora il Permesso di Soggiorno per studio non sia scaduto, si applica il Decreto legislativo 9
gennaio 2008, n.17 (in applicazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente
concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica, al di fuori delle quote del
Decreto Flussi).
Le procedure di ammissione, previste ai sensi del Decreto, sono applicabili per coloro che siano in possesso di
un titolo di studio superiore, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca da svolgersi in Italia e che
nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca.
Ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste, il cittadino straniero è denominato ricercatore.
Il programma di ricerca deve essere svolto nell'ambito di una Convenzione di Accoglienza stipulata tra il
ricercatore e l’Istituto di ricerca.
Il Decreto stabilisce che gli Istituti di ricerca, per potere attivare la Convenzione di Accoglienza, devono essere
autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale ha pubblicato e aggiorna periodicamente un
elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono ricercatori di Paesi terzi, ai fini
della realizzazione di progetti di ricerca.
Il Politecnico di Torino ha ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco in data 22 aprile 2009, rinnovata in data 22
aprile 2014.
In Ateneo le procedure sono applicabili per progetti di ricerca da svolgersi sulla base di:
-
assegno di ricerca
borsa di addestramento alla ricerca
Il ricercatore potrà rinnovare il suo titolo di soggiorno, cambiandone la natura (da Permesso di
Soggiorno per studio a Permesso di Soggiorno per ricerca).
Le fasi da seguire, al fine del rinnovo del Permesso di Soggiorno, e quindi senza la necessità di rientro nel
Paese di provenienza del ricercatore per la richiesta di un visto specifico, sono le seguenti:
1)
Definizione del progetto
Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto.
L’Ente responsabile della gestione del contratto provvede alla valutazione e approvazione di un progetto di
ricerca (caso tradizionale), oppure il candidato dovrà essere selezionato sulla base di un suo progetto.
Il candidato deve essere valutato anche sulla base dei titoli (da verificare anche diploma di laurea)
La procedura dovrà essere bandita previa verifica della copertura finanziaria:

Risorse mensili pari ad almeno 2 volte l’importo netto dell’assegno sociale mensile dell’anno
corrente

Spese per il viaggio di ritorno

Stipula di una polizza assicurativa per malattia o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) per il ricercatore ed i familiari eventualmente ricongiunti

Farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del
ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione per un periodo di tempo pari a sei mesi
dalla cessazione della Convenzione di Accoglienza.
2)
Stipula della Convenzione di Accoglienza
Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto.
La Convenzione di Accoglienza deve essere sottoscritta dall’Ateneo (dal Rettore) e dal candidato prima
che vengano avviate le altre fasi.
Nella Convenzione deve essere specificato l’oggetto e il periodo di svolgimento del progetto di ricerca.
Per la Convenzione di Accoglienza si deve far riferimento al modello di Ateneo in Italiano e Inglese (il modello in
inglese è redatto solo a beneficio del ricercatore, la versione in italiano è quella ufficiale).
3)
Richiesta di Nulla Osta per ricerca scientifica
Questa fase è di competenza dell’Ufficio Foreign Citizens (INTE).
L’ufficio, prima di procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta per Ricerca allo Sportello Unico per
l’Immigrazione presso la Prefettura competente, deve ricevere dall’Ente responsabile del contratto i seguenti
documenti:
- copia conforme/originale della convenzione di accoglienza (versione in italiano);
- copia della pagina del passaporto, contenente i dati personali del ricercatore;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del ricercatore
- copia del titolo di studio con indicazione della data di conseguimento del titolo;
- dati personali, quali stato civile, indirizzo, città di nascita (non sempre indicata nel passaporto);
- codice fiscale;
- recapito telefonico/E-mail del ricercatore.
Ottenuti i documenti sopraelencati, l’ufficio può procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta e la
conseguente consegna della documentazione cartacea allo Sportello Unico per l’Immigrazione, previo
appuntamento.
Il Nulla Osta viene chiesto per la stessa durata della convenzione.
Ottenuta comunicazione ufficiale dallo Sportello Unico in merito al rilascio del Nulla Osta, viene consegnato al
ricercatore dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino, previo appuntamento.
La Convenzione di Accoglienza decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del Nulla Osta.
4)
Richiesta del rinnovo del Permesso di Soggiorno per ricerca scientifica
Questa fase è di competenza dell’Ufficio Foreign Citizens, del ricercatore stesso e dell’Ente
responsabile della gestione del contratto.
Ottenuto il Nulla Osta per Ricerca, il ricercatore riceverà dall’Ufficio Foreign Citizens le informazioni relative alla
richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (che avviene su
appuntamento espressamente fissato dallo Sportello Unico) e le informazioni relative all’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale.
Successivamente il ricercatore dovrà inoltrare la richiesta di Permesso di Soggiorno per ricerca presso lo
“Sportello Amico” di Poste Italiane.
Lo sportello postale rilascerà la ricevuta cartacea valida fino all’ottenimento del Permesso di Soggiorno
elettronico e consegnerà al ricercatore la lettera di convocazione presso l’Ufficio Immigrazione per effettuare il
fotosegnalamento (rilevamento delle impronte digitali).
Successivamente il ricercatore dovrà rivolgersi nuovamente all’Ente responsabile della gestione del contratto,
per portare a termine le procedure inerenti al contratto stesso e per consegnare una copia della ricevuta
cartacea della richiesta del Permesso di Soggiorno.
Potrà monitorare lo status della richiesta del Permesso con il supporto dell’Ufficio Foreign Citizens.
PROROGA DEL PROGETTO DI RICERCA
Qualora successivamente si voglia prorogare il progetto di ricerca ad un ricercatore per cui si è già ottenuto
il Nulla Osta per Ricerca, sarà necessario presentare una nuova Convenzione di Accoglienza allo Sportello Unico
per l’Immigrazione, specificando il periodo di proroga dell’attività di ricerca. Anche in questo caso la
Convenzione deve essere sottoscritta dall’Ateneo (dal Rettore) e dal ricercatore.
Il ricercatore potrà richiedere il rinnovo del Permesso di Soggiorno, sulla base della proroga della sua attività di
ricerca.
La modalità è la stessa nel caso in cui il ricercatore debba, al termine di un progetto di ricerca, intraprenderne
uno nuovo presso l’Ateneo.
COSA NON SI DEVE FARE:
Non è possibile attribuire un contratto di co.co.co a studenti o titolari di Permesso di Soggiorno per
studio (anche se dottorandi), in quanto il Permesso di Soggiorno per studio autorizza lo svolgimento
di attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.
Non si deve chiedere il nulla osta per ricerca per i ricercatori stranieri, già soggiornanti in Italia, che si
trovano nelle seguenti situazioni:
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doppia cittadinanza (una delle quali comunitaria)
titolari di Permesso di Soggiorno per motivi familiari
titolari di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno per cittadini stranieri)
titolari di Permesso di Soggiorno per asilo politico
titolari di Permesso di Soggiorno per motivi umanitari
titolari di Permesso di Soggiorno per lavoro (in questo caso si rende comunque
necessario presentare la Convenzione di Accoglienza allo Sportello Unico per
l’Immigrazione e comunicare la variazione del datore di lavoro)
In questi casi si applicano le stesse modalità di ammissione/assunzione previste per i cittadini
italiani/comunitari.