Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi
Transcript
Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi
Soggiorno, ai fini dello svolgimento di progetti di ricerca per periodi superiori a 3 mesi, dei cittadini non comunitari già soggiornanti in Italia. Per i cittadini non comunitari già soggiornanti in Italia, selezionati dall’Ateneo per svolgere progetti di ricerca per periodi superiori a 3 mesi, si rende necessario espletare determinate procedure ai fini della presa di servizio degli stessi. All’interno del nostro Ateneo, sulla base dei casi conosciuti, è frequente che venga attribuito un progetto di ricerca a cittadini non comunitari già presenti in Ateneo in virtù di un precedente percorso di studio, titolari quindi di Permesso di Soggiorno per studio. In questi casi (ex-studenti il cui percorso di studio sia terminato e ai quali si voglia attribuire un progetto di ricerca), qualora il Permesso di Soggiorno per studio non sia scaduto, si applica il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.17 (in applicazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica, al di fuori delle quote del Decreto Flussi). Le procedure di ammissione, previste ai sensi del Decreto, sono applicabili per coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca da svolgersi in Italia e che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca. Ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste, il cittadino straniero è denominato ricercatore. Il programma di ricerca deve essere svolto nell'ambito di una Convenzione di Accoglienza stipulata tra il ricercatore e l’Istituto di ricerca. Il Decreto stabilisce che gli Istituti di ricerca, per potere attivare la Convenzione di Accoglienza, devono essere autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale ha pubblicato e aggiorna periodicamente un elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono ricercatori di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca. Il Politecnico di Torino ha ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco in data 22 aprile 2009, rinnovata in data 22 aprile 2014. In Ateneo le procedure sono applicabili per progetti di ricerca da svolgersi sulla base di: - assegno di ricerca borsa di addestramento alla ricerca Il ricercatore potrà rinnovare il suo titolo di soggiorno, cambiandone la natura (da Permesso di Soggiorno per studio a Permesso di Soggiorno per ricerca). Le fasi da seguire, al fine del rinnovo del Permesso di Soggiorno, e quindi senza la necessità di rientro nel Paese di provenienza del ricercatore per la richiesta di un visto specifico, sono le seguenti: 1) Definizione del progetto Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto. L’Ente responsabile della gestione del contratto provvede alla valutazione e approvazione di un progetto di ricerca (caso tradizionale), oppure il candidato dovrà essere selezionato sulla base di un suo progetto. Il candidato deve essere valutato anche sulla base dei titoli (da verificare anche diploma di laurea) La procedura dovrà essere bandita previa verifica della copertura finanziaria: Risorse mensili pari ad almeno 2 volte l’importo netto dell’assegno sociale mensile dell’anno corrente Spese per il viaggio di ritorno Stipula di una polizza assicurativa per malattia o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per il ricercatore ed i familiari eventualmente ricongiunti Farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della Convenzione di Accoglienza. 2) Stipula della Convenzione di Accoglienza Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto. La Convenzione di Accoglienza deve essere sottoscritta dall’Ateneo (dal Rettore) e dal candidato prima che vengano avviate le altre fasi. Nella Convenzione deve essere specificato l’oggetto e il periodo di svolgimento del progetto di ricerca. Per la Convenzione di Accoglienza si deve far riferimento al modello di Ateneo in Italiano e Inglese (il modello in inglese è redatto solo a beneficio del ricercatore, la versione in italiano è quella ufficiale). 3) Richiesta di Nulla Osta per ricerca scientifica Questa fase è di competenza dell’Ufficio Foreign Citizens (INTE). L’ufficio, prima di procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta per Ricerca allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente, deve ricevere dall’Ente responsabile del contratto i seguenti documenti: - copia conforme/originale della convenzione di accoglienza (versione in italiano); - copia della pagina del passaporto, contenente i dati personali del ricercatore; - copia del permesso di soggiorno in corso di validità del ricercatore - copia del titolo di studio con indicazione della data di conseguimento del titolo; - dati personali, quali stato civile, indirizzo, città di nascita (non sempre indicata nel passaporto); - codice fiscale; - recapito telefonico/E-mail del ricercatore. Ottenuti i documenti sopraelencati, l’ufficio può procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta e la conseguente consegna della documentazione cartacea allo Sportello Unico per l’Immigrazione, previo appuntamento. Il Nulla Osta viene chiesto per la stessa durata della convenzione. Ottenuta comunicazione ufficiale dallo Sportello Unico in merito al rilascio del Nulla Osta, viene consegnato al ricercatore dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino, previo appuntamento. La Convenzione di Accoglienza decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del Nulla Osta. 4) Richiesta del rinnovo del Permesso di Soggiorno per ricerca scientifica Questa fase è di competenza dell’Ufficio Foreign Citizens, del ricercatore stesso e dell’Ente responsabile della gestione del contratto. Ottenuto il Nulla Osta per Ricerca, il ricercatore riceverà dall’Ufficio Foreign Citizens le informazioni relative alla richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (che avviene su appuntamento espressamente fissato dallo Sportello Unico) e le informazioni relative all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Successivamente il ricercatore dovrà inoltrare la richiesta di Permesso di Soggiorno per ricerca presso lo “Sportello Amico” di Poste Italiane. Lo sportello postale rilascerà la ricevuta cartacea valida fino all’ottenimento del Permesso di Soggiorno elettronico e consegnerà al ricercatore la lettera di convocazione presso l’Ufficio Immigrazione per effettuare il fotosegnalamento (rilevamento delle impronte digitali). Successivamente il ricercatore dovrà rivolgersi nuovamente all’Ente responsabile della gestione del contratto, per portare a termine le procedure inerenti al contratto stesso e per consegnare una copia della ricevuta cartacea della richiesta del Permesso di Soggiorno. Potrà monitorare lo status della richiesta del Permesso con il supporto dell’Ufficio Foreign Citizens. PROROGA DEL PROGETTO DI RICERCA Qualora successivamente si voglia prorogare il progetto di ricerca ad un ricercatore per cui si è già ottenuto il Nulla Osta per Ricerca, sarà necessario presentare una nuova Convenzione di Accoglienza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, specificando il periodo di proroga dell’attività di ricerca. Anche in questo caso la Convenzione deve essere sottoscritta dall’Ateneo (dal Rettore) e dal ricercatore. Il ricercatore potrà richiedere il rinnovo del Permesso di Soggiorno, sulla base della proroga della sua attività di ricerca. La modalità è la stessa nel caso in cui il ricercatore debba, al termine di un progetto di ricerca, intraprenderne uno nuovo presso l’Ateneo. COSA NON SI DEVE FARE: Non è possibile attribuire un contratto di co.co.co a studenti o titolari di Permesso di Soggiorno per studio (anche se dottorandi), in quanto il Permesso di Soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore. Non si deve chiedere il nulla osta per ricerca per i ricercatori stranieri, già soggiornanti in Italia, che si trovano nelle seguenti situazioni: doppia cittadinanza (una delle quali comunitaria) titolari di Permesso di Soggiorno per motivi familiari titolari di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri) titolari di Permesso di Soggiorno per asilo politico titolari di Permesso di Soggiorno per motivi umanitari titolari di Permesso di Soggiorno per lavoro (in questo caso si rende comunque necessario presentare la Convenzione di Accoglienza allo Sportello Unico per l’Immigrazione e comunicare la variazione del datore di lavoro) In questi casi si applicano le stesse modalità di ammissione/assunzione previste per i cittadini italiani/comunitari.