Ingresso ai fini di Ricerca Scientifica per periodi

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Ingresso ai fini di Ricerca Scientifica per periodi
Ingresso ai fini di Ricerca Scientifica per periodi superiori a 3 mesi
Per i cittadini non comunitari ammessi a svolgere progetti di ricerca per periodi superiori a 3 mesi, si
applica il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.17 (in applicazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad
una procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica,
al di fuori delle quote del Decreto Flussi), divenuto pienamente operativo a partire dal 1° luglio 2009.
Tale Decreto ha introdotto una novità in ambito di Visti e Permessi di soggiorno: è stato specificatamente
concepito un Visto per Ricerca Scientifica, seguito dal relativo Permesso di Soggiorno per Ricerca
Scientifica.
Le procedure di ammissione, previste ai sensi del Decreto, sono applicabili per coloro che siano in possesso di
un titolo di studio superiore, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca da svolgersi in Italia e che
nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca.
Ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste, il cittadino straniero è denominato ricercatore.
Il programma di ricerca deve essere svolto nell'ambito di una Convenzione di Accoglienza stipulata tra il
ricercatore e l’Istituto di ricerca.
Il Decreto stabilisce che gli Istituti di ricerca, per potere attivare la Convenzione di Accoglienza, devono essere
autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale ha pubblicato e aggiorna periodicamente un
elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono ricercatori di Paesi terzi, ai fini
della realizzazione di progetti di ricerca.
Il Politecnico di Torino ha ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco in data 22 aprile 2009, rinnovata in data 22
aprile 2014.
In Ateneo le procedure sono applicabili per progetti di ricerca da svolgersi sulla base di:
-
assegno di ricerca
borsa di addestramento alla ricerca
La Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17-03 2014, recante modifiche al Testo Unico dell’Immigrazione, introduce la possibilità che le risorse mensili,
dichiarate nella convenzione di accoglienza, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la
suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione
internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
Le fasi da seguire al fine dell’ingresso per ricerca di un cittadino non comunitario sono:
1)
Definizione del progetto
Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto.
L’Ente responsabile della gestione del contratto provvede alla valutazione e approvazione di un progetto di
ricerca.
Il candidato deve essere valutato anche sulla base dei titoli (da verificare anche diploma di laurea)
La procedura dovrà essere bandita previa verifica della copertura finanziaria:

Risorse mensili pari ad almeno 2 volte l’importo netto dell’assegno sociale mensile dell’anno
corrente;

Spese per il viaggio di ritorno;

Stipula di una polizza assicurativa per malattia o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) per il ricercatore ed i familiari eventualmente ricongiunti;

Farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del
ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione per un periodo di tempo pari a sei mesi
dalla cessazione della Convenzione di Accoglienza.
2)
Stipula della Convenzione di Accoglienza
Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto.
La Convenzione di Accoglienza deve essere sottoscritta dall’Ateneo e dal candidato prima che vengano
avviate le altre fasi e quindi quando il ricercatore è ancora all’estero.
Nella Convenzione deve essere specificato l’oggetto e il periodo di svolgimento del progetto di ricerca.
La Convenzione di Accoglienza deve essere inviata al ricercatore in formato PDF; quest’ultimo la dovrà firmare e
restituire all’Ente in duplice copia, una via fax e una in PDF. Sulla versione in PDF dovrà essere apposta la firma
del Rettore. Per la Convenzione di Accoglienza si deve far riferimento al modello di Ateneo in italiano e in
inglese (il modello in inglese è redatto solo a beneficio del ricercatore, la versione in italiano è quella ufficiale).
3)
Richiesta di Nulla Osta per Ricerca Scientifica
Questa fase è di competenza dell’Ufficio Foreign Citizens (INTE).
L’ufficio, prima di procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta per Ricerca allo Sportello Unico per
l’Immigrazione presso la Prefettura competente, deve ricevere dall’Ente responsabile del contratto i seguenti
documenti:
o
copia conforme della Convenzione di Accoglienza (versione in italiano);
o
copia della pagina del passaporto, contenente i dati personali del ricercatore;
o
copia del titolo di studio con indicazione della data di conseguimento del titolo;
o
dati personali, quali stato civile, indirizzo, città di nascita (non sempre indicata nel passaporto);
o
codice fiscale (se già posseduto);
o
rappresentanza diplomatica/consolare italiana competente per il rilascio del visto;
o
recapito telefonico/E-mail del ricercatore.
Ricevuti i documenti sopraelencati, l’ufficio può procedere con la richiesta telematica di Nulla Osta e la
conseguente consegna della documentazione cartacea allo Sportello Unico per l’Immigrazione, previo
appuntamento.
Ottenuta comunicazione ufficiale dallo Sportello Unico in merito al rilascio del Nulla Osta, viene inviata al
ricercatore e alla relativa rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese di residenza permanente
presso cui il ricercatore stesso farà richiesta di visto di ingresso.
La Convenzione di Accoglienza decade automaticamente in caso di diniego al rilascio del Nulla Osta.
4)
Richiesta del visto per ricerca scientifica
Questa fase è di competenza del ricercatore stesso.
Ricevuto il Nulla Osta, il ricercatore può richiede il visto di ingresso per Ricerca Scientifica alla
rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel Paese di residenza permanente.
Il visto deve essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del Nulla Osta.
5)
Richiesta del Permesso di Soggiorno per ricerca scientifica
Questa fase è di competenza dell’Ente responsabile della gestione del contratto, dell’Ufficio Foreign
Citizens e del ricercatore stesso.
Arrivato al Politecnico, il ricercatore viene accolto dall’Ente responsabile della gestione del contratto e dall’Ufficio
Foreign Citizens.
Presso l’Ufficio Foreign Citizens riceverà le informazioni relative a: richiesta del Permesso di Soggiorno che
avverrà presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (su appuntamento espressamente fissato dallo Sportello
Unico); sottoscrizione Accordo di Integrazione (qualora il ricercatore abbia un contratto di giorni pari/superiori a
365); iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Successivamente dovrà inoltrare la richiesta di Permesso di Soggiorno per ricerca presso lo “Sportello Amico” di
Poste Italiane.
Lo Sportello postale rilascerà al ricercatore la ricevuta cartacea valida fino all’ottenimento del Permesso di
Soggiorno Elettronico, unitamente alla lettera di convocazione per essere sottoposto al fotosegnalamento
(rilevamento delle impronte digitali) presso l’Ufficio Immigrazione.
Successivamente il ricercatore dovrà rivolgersi nuovamente all’Ente responsabile della gestione del contratto
per portare a termine le procedure inerenti al contratto stesso e per consegnare una copia della ricevuta
cartacea della richiesta del Permesso di Soggiorno.
Potrà monitorare lo status della richiesta del Permesso con il supporto dell’Ufficio Foreign Citizens.
PROROGA DEL PROGETTO DI RICERCA
In caso di proroga del progetto di ricerca sarà necessario presentare una nuova Convenzione di Accoglienza
allo Sportello Unico per l’Immigrazione, specificando il periodo dell’attività di ricerca.
Successivamente il ricercatore potrà richiedere il rinnovo del Permesso di Soggiorno, sulla base della proroga
della sua attività di ricerca.
La modalità è la stessa nel caso in cui il ricercatore debba, al termine di un progetto di ricerca, intraprenderne
uno nuovo presso l’Ateneo.
Non si deve chiedere il Nulla Osta per Ricerca per i ricercatori in possesso di doppia cittadinanza, una delle
quali comunitaria.
In questo caso si applicano le stesse modalità di ammissione/assunzione previste per i cittadini
italiani/comunitari.