CONTRATTO DI SOGGIORNO (MOD. Q)
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CONTRATTO DI SOGGIORNO (MOD. Q)
CONTRATTO DI SOGGIORNO (MOD. Q): SEMPRE OBBLIGATORIO L’ INVIO Riferimento: Circolare Ministero dell’Interno n. 3666 del 13/05/2011 I datori di lavoro che assumono lavoratori extracomunitari devono continuare a trasmettere il contratto di soggiorno: alla comunicazione preventiva di assunzione, infatti, segue la predisposizione del modello Q e l’invio entro 5 giorni dall’assunzione, allo Sportello Unico per l’Immigrazione, nonostante parte di queste informazioni siano ora transitate nel sistema delle comunicazioni obbligatorie. Nuove indicazioni sul modello UNILAV Come si evince dalla circolare del Ministero dell’Interno, il sistema Co ha introdotto il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro, che, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari. Nel nuovo modello di assunzione, oltre ai consueti campi, si dovranno indicare anche la sussistenza della sistemazione alloggiativa e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio, informazioni queste che finora erano riportate soltanto nel modello Q e che potevano rendere superfluo l’invio del contratto di soggiorno, in considerazione dell’asserita pluriefficacia del modello Unilav anche nei confronti dello Sportello Unico difatti la Finanziaria 2007 (legge n. 296/06 art. 1 comma 1184), aveva esteso l’efficacia delle comunicazioni telematiche anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale Governo. In questa prima fase però, trattasi di una semplificazione che viene applicata a titolo sperimentale; pertanto, la comunicazione obbligatoria, chiarisce il Ministero, per ora non sostituisce il modello Q che deve ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova assunzione. Il contratto di soggiorno (modello Q) È utile ricordare che il contratto di soggiorno deve essere compilato e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore in triplice copia: una copia spedita allo Sportello Unico per l’Immigrazione, una copia al datore di lavoro, l’altra copia consegnata al lavoratore insieme alla ricevuta di ritorno della raccomandata. Allo Sportello Unico per l'immigrazione interessa che il modello sia stato spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, infatti, verrà chiesto al lavoratore straniero di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata. Per i titolari di Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno per cittadini stranieri), non è necessario stipulare il contratto di soggiorno (modello Q) né all'atto dell'assunzione né successivamente, in quanto la carta è a tempo indeterminato, stessa esclusione anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro subordinato che consentano lo svolgimento di attività lavorativa (ad es. permesso per ricongiungimento familiare, motivi familiari, umanitari, asilo ecc.), pertanto, all’atto dell’assunzione il datore di lavoro non risulta tenuto a verificare l'idoneità dell'alloggio e ad assumersi la responsabilità del pagamento delle spese di rimpatrio. Occorrerà, in tali ipotesi, compilare il contratto di soggiorno solamente qualora detto permesso dovesse essere convertito in permesso per lavoro. Maria Gabriella Cupelli