integrazione_bando_DSU_2016
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Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi Il Dirigente Milano, 28 luglio 2016 Prot. N° 59559 N. Repertorio 3362/2016 Titolo V Classe 5 Fascicolo VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della Costituzione; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»; VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario»; VISTO il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; VISTA la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» ed in particolare l’art. 5, comma 6; VISTO il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti»; VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”; VISTO il Decreto 7 novembre 2014, recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”; Politecnico di Milano Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano Tel. 02 2399 Fax 02 2399 www.polimi.it Partita Iva: 04376620151 Codice fiscale: 80057930150 VISTO il parere favorevole della Commissione Permanente Studenti acquisito in data 12 maggio 2016; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano del 31 maggio 2016; VISTO il Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2016 prot. 41972 con il quale è stato emanato il Bando per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio per l’Anno Accademico 2016/2017; VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/5312 del 20 giugno 2016 avente ad oggetto «Determinazione in ordine alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2016/17»; DECRETA di integrare/modificare il Bando citato in premessa con le disposizioni che seguono. Il Dirigente F.to Dott.ssa Assunta Marrese 2 ART. 1 Requisiti di condizione economica L’art. 3 – Parte Generale – del Bando citato nelle premesse è così integrato: Reddito dello studente indipendente Nel caso di studente “indipendente” il reddito non verrà integrato con quello del suo nucleo familiare di origine. Lo studente è definito “indipendente" quando ricorrono tutti i seguenti requisiti: 1) lo studente deve avere una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda; 2) la residenza dello studente non deve essere in un immobile di proprietà della famiglia di origine; 3) lo studente deve percepire da almeno due anni un reddito proprio fiscalmente dichiarato derivante da lavoro dipendente o assimilato non inferiore ad euro 6.500. L’attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare dello studente. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela ART. 2. Numero delle borse di studio L’art. 1 - Capitolo I - Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così modificato: Il numero delle borse di studio messe a concorso è pari a 2.100 da ripartire fra le diverse tipologie di studenti nel modo seguente: Corsi di studio Numero borse Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale a 345 ciclo unico Studenti iscritti al primo anno dei corsi di 385 laurea magistrale Studenti iscritti al primo anno dei corsi 20 di dottorato di ricerca e specializzazione Studenti iscritti agli anni successivi al 1.320 primo di tutti i corsi di studio Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e 30 specializzazione 3 ART. 3. Importi delle Borse di Studio L’art. 4 - Capitolo I- Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così riformulato. L’importo della borsa di studio è calcolato sia in base alla fascia di reddito, sia in base alla provenienza geografica dello studente. Fasce di reddito 1a Fascia 2a Fascia 3a Fascia da euro 0,00 da euro 14.420,32 da euro 17.709,35 ad euro 14.420,31 ad euro 17.709,34 ad euro 23.000 Provenienza geografica dello studente L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito: Studenti in sede 1a fascia 2 a fascia 3 a fascia euro 1.954 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.646 euro 1.503 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2195 euro 1.188 + un pasto giornaliero per un totale di euro 1.880 Studenti pendolari 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia 4 Euro 2.155 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.847 euro 1.702 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.394 euro 1.384 + un pasto giornaliero per un totale di euro 2.076 Studenti fuori sede ospiti presso le strutture abitative del Politecnico di Milano 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia euro 2.106 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 5.139 euro 1.535 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.568 euro 987 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.020 Studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private 1a fascia 2a fascia 3a fascia euro 4.447 + un pasto giornaliero per un totale di euro 5.139 euro 3.876 + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.568 euro 3.328 + un pasto giornaliero per un totale di euro 4.020 Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare. Qualora il beneficiario appartenga alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili di cui all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure si trovi in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, l’importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di euro : euro 2.746 per studenti considerati in sede euro 3.908 per studenti considerati pendolari euro 7.157 per studenti considerati fuori sede 5 ART. 4. Costo del posto alloggio L’art. 10 - Capitolo IV Il Servizio Abitativo a Tariffa Agevolata - del Bando citato nelle premesse è integrato con la disposizione che segue: Studenti assegnatari della borsa di studio Agli studenti assegnatari della borsa di studio per l’a.a. 2016/17 , verrà effettuata una trattenuta sulla borsa di studio pari ad euro 2.341 quale quota forfettaria del costo del posto alloggio dalla data di assegnazione al 31 luglio 2017. ART. 5. Destinatari del servizio di ristorazione L’art. 1 - Capitolo V Il Servizio di Ristorazione - del Bando citato in premessa è integrato con la disposizione che segue: Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 agli studenti assegnatari di borsa di studio per l’a.a. 2016/2017 verrà effettuata una trattenuta forfettaria di euro 692 sull’importo della borsa. ART. 6. Allegato 2 – Elenco Paesi particolarmente poveri A seguito della pubblicazione del D.M. 8 luglio 2016 n. 556, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kenya, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe. ART. 7. Rinvio Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando citato in premessa (cfr. Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2016 prot. 41972). 6