integrazione_bando_DSU_2016

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integrazione_bando_DSU_2016
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Il Dirigente
Milano, 28 luglio 2016
Prot. N° 59559
N. Repertorio 3362/2016
Titolo
V Classe 5
Fascicolo
VISTO gli artt. 3, secondo comma, e 34, terzo comma, della Costituzione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni
per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4
della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;
VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali
per il diritto allo studio universitario»;
VISTO il protocollo d’Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione
Lombardia ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» ed in particolare l’art. 5,
comma 6;
VISTO il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti»;
VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”;
VISTO il Decreto 7 novembre 2014, recante “Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE dell’attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma3, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
Politecnico di Milano
Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano
Tel. 02 2399
Fax 02 2399
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Codice fiscale: 80057930150
VISTO il parere favorevole della Commissione Permanente Studenti acquisito in data
12 maggio 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano del 31
maggio 2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2016 prot. 41972 con il quale è stato
emanato il Bando per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio per l’Anno
Accademico 2016/2017;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/5312 del 20
giugno 2016 avente ad oggetto «Determinazione in ordine alle modalità ed alle
previsioni minime di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il
diritto allo studio universitario – anno accademico 2016/17»;
DECRETA
di integrare/modificare il Bando citato in premessa con le disposizioni che seguono.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Assunta Marrese
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ART. 1 Requisiti di condizione economica
L’art. 3 – Parte Generale – del Bando citato nelle premesse è così integrato:
Reddito dello studente indipendente
Nel caso di studente “indipendente” il reddito non verrà integrato con quello del suo nucleo
familiare di origine. Lo studente è definito “indipendente" quando ricorrono tutti i seguenti
requisiti:
1) lo studente deve avere una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di
origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda;
2) la residenza dello studente non deve essere in un immobile di proprietà della famiglia di
origine; 3) lo studente deve percepire da almeno due anni un reddito proprio fiscalmente
dichiarato derivante da lavoro dipendente o assimilato non inferiore ad euro 6.500.
L’attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare dello studente.
Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con
un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche
se non sussistono vincoli di parentela
ART. 2. Numero delle borse di studio
L’art. 1 - Capitolo I - Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così
modificato:
Il numero delle borse di studio messe a concorso è pari a 2.100 da ripartire fra le
diverse tipologie di studenti nel modo seguente:
Corsi di studio
Numero borse
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di
laurea o dei corsi di laurea magistrale a 345
ciclo unico
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di
385
laurea magistrale
Studenti iscritti al primo anno dei corsi
20
di dottorato di ricerca e specializzazione
Studenti iscritti agli anni successivi al
1.320
primo di tutti i corsi di studio
Studenti iscritti agli anni successivi al
primo dei corsi di dottorato di ricerca e 30
specializzazione
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ART. 3. Importi delle Borse di Studio
L’art. 4 - Capitolo I- Borse di Studio - del Bando citato nelle premesse è così
riformulato.
L’importo della borsa di studio è calcolato sia in base alla fascia di reddito, sia in
base alla provenienza geografica dello studente.
Fasce di reddito
1a Fascia
2a Fascia
3a Fascia
da euro 0,00
da euro 14.420,32
da euro 17.709,35
ad euro 14.420,31
ad euro 17.709,34
ad euro 23.000
Provenienza geografica dello studente
L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale
per il diritto allo studio, è così definito:
Studenti in sede
1a fascia
2 a fascia
3 a fascia
euro 1.954 + un pasto giornaliero per un totale di euro
2.646
euro 1.503 + un pasto giornaliero per un totale di euro
2195
euro 1.188 + un pasto giornaliero per un totale di euro
1.880
Studenti pendolari
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
4
Euro 2.155 + un pasto giornaliero per un totale di euro
2.847
euro 1.702 + un pasto giornaliero per un totale di euro
2.394
euro 1.384 + un pasto giornaliero per un totale di euro
2.076
Studenti fuori sede ospiti presso le strutture abitative del Politecnico di
Milano
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
euro 2.106 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale
di euro 5.139
euro 1.535 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale
di euro 4.568
euro 987 + alloggio + un pasto giornaliero per un totale di
euro 4.020
Studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o
private
1a fascia
2a fascia
3a fascia
euro 4.447 + un pasto giornaliero per un totale di euro
5.139
euro 3.876 + un pasto giornaliero per un totale di euro
4.568
euro 3.328 + un pasto giornaliero per un totale di euro
4.020
Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi
gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo
all’ultimo anno di corso regolare.
Qualora il beneficiario appartenga alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili di cui
all’art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure si trovi in situazione di disabilità,
con invalidità pari o superiore al 66%, l’importo annuale della borsa di studio
può essere elevato sino ad un massimo di euro :
euro 2.746 per studenti considerati in sede
euro 3.908 per studenti considerati pendolari
euro 7.157 per studenti considerati fuori sede
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ART. 4. Costo del posto alloggio
L’art. 10 - Capitolo IV Il Servizio Abitativo a Tariffa Agevolata - del Bando citato nelle
premesse è integrato con la disposizione che segue:
Studenti assegnatari della borsa di studio
Agli studenti assegnatari della borsa di studio per l’a.a. 2016/17 , verrà effettuata
una trattenuta sulla borsa di studio pari ad euro 2.341 quale quota forfettaria del
costo del posto alloggio dalla data di assegnazione al 31 luglio 2017.
ART. 5. Destinatari del servizio di ristorazione
L’art. 1 - Capitolo V Il Servizio di Ristorazione - del Bando citato in premessa è
integrato con la disposizione che segue:
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 agli studenti assegnatari di
borsa di studio per l’a.a. 2016/2017 verrà effettuata una trattenuta forfettaria di
euro 692 sull’importo della borsa.
ART. 6. Allegato 2 – Elenco Paesi particolarmente poveri
A seguito della pubblicazione del D.M. 8 luglio 2016 n. 556, sono considerati
“particolarmente poveri” i seguenti Paesi:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia,
Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di
Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale,
Haiti, Kenya, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania,
Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome
and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del
Sud, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen,
Zambia, Zimbabwe.
ART. 7. Rinvio
Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando citato in premessa (cfr.
Decreto Dirigenziale del 31 maggio 2016 prot. 41972).
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