C O M U N E DI T RAP PETO

Transcript

C O M U N E DI T RAP PETO
C O M U N E
DI T RAP P E T O
P R O V I N C I A DI P A L E R M O
SETTORE ATTIVITA'PRODUTTIVE
ORDINANZA SINDACALE N°
3 V
DEL !__
OGGETTO : Orari di apertura dei pubblici servizi e locali di intrattenimento. Disciplina della
somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne.
IL SINDACO
Richiamato il D.L. 23/05/2008 n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica"convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n.125 ;
Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 in cui sono state definite le
nozioni di incolumità e sicurezza pubblica come segue "...integrità fisica della popolazione .. .e
bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del
rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare condizioni di vivibilità nei centri
urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";
Considerato che per attività di intrattenimento si intendono anche quelle autorizzate ai sensi
degli artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. e che non costituisce attività di spettacolo trattenimento e svago la
semplice musica di accompagnamento e compagnia ;
Ritenute pertanto attuali le esigenze di interesse pubblico con la conseguente necessità di
intervenire in tal senso, tenendo presente anche le esigenze dei vari operatori economici,anche con
l'intento di prevenire e monitorare le situazioni sopra descritte nonché di fornire validi ed efficaci
strumenti di controllo atti alla sorveglianza e la repressione di eventuali violazioni.
Ritenuto comunque che tali obblighi, sono comunque da considerarsi valevoli per " Tutti i
titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi I e II deH'art.86 del
T.U.L.P.S., di cui al Regio Decreto 18/06/1931 n.773 e successive modificazioni, ivi compresi gli
esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago,
musicali o danzanti^ionché chiunque, somministra bevande alcoliche o super alcoliche in spazi o
aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da Enti o da Associazioni, devono
interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superaìcoliche alle ore 3,00 e
non possono riprenderla nelle tre ore successive ... così come definiti al punto 2 dell'art 54 della L.
29/07/2010 n.120 ;
Visto l'art.54, punti 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n.92/2008
C O M U N E DI T RAP P E T O
P R O V I N C I A DI P A L E R M O
SETTORE ArnVITA'PRODUTTIVE
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni :
1) Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli privati,
attività di esercizio di sale da ballo, discoteche, locali notturni che effettuano attività di
intrattenimento, nei termini così come definiti al comma 2 dell'arto del D.L.03/08/2007
n.l 17 convcrtito in L. n. 160/2007, come anche citato in premessa, devono chiudere la
propria attività entro le ore 03,00 relativamente a tutte le giornate della settimana, cioè
dal lunedì alla domenica;
2) Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi I e O
dell'art.86 del T.U.L.P.S., di cui al Reggio Decreto 18/06/1931 n.773 e successive
modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità
spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti,nonché chiunque
somministra bevande alcoliche o super alcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei
circoli gestiti da persone fisiche, da Enti o da Associazioni, devono interrompere la
vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3,00 e non
possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sìa diversamente disposto dal
Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza ;
3) I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli artt.4 ,comma fletterà d e 7 del
D.Lgs. 31/03/1998, n.l 14 e successive modificazioni e di cui all'art. 7 della L.R.
22/12/1999 n.28, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00 salvo che sia diversamente disposto dal
Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza ;
4) I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano alla vendita e alla somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio
e nella notte tra il 15 e il 16 agosto ;
5) I titolari e i gestori dei locali di cui al punto 1 , che proseguano la propria attività oltre le
ore 24,00, devono avere almeno presso un uscita del locale un apparecchio di rilevazione
del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione dei clienti
che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo P assunzione di
alcool, devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dai locali apposite
tabelle cheriproducano:
a) La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica
nell'area alveolare espirata;
b) Le quantità espresse in centimetri cubici,delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcol etnico per la guida in stato di ebrezza pari a
0,5 grammi per litro da determinare anche in base al peso corporeo ;
6) I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e
secondo dell'art. 86 del T:U.L.P., di cui al Reggio Decreto 18/06/1931, n.773, e
successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari
forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di
bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in
materia e dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore
17,00 e non oltre le ore 20,00. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo
svolgimento per le forme di intrattenimento e svago dì cui al presente punto nelle ore
serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente
punto non si applica l'art 80 del citato T.U. di cui al Reggio Decreto n. 773 del 1931;
C O M U N E DI T RAP P E T O
P R O V I N C I A DI P A L E R M O
SETTORE ATTIVITA'PRODUTTIVE
DISPONE
•
Che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1,2 e 5 comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 5000,00 ad € 20.000,00. Qualora
siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo
previsto ai punti 1,2 e 5 è disposta la sospensione della licenza o dell* autorizzazione
dell*esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un
periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 4 comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 ad € 1.200,00 ;
•
Le disposizioni di cui al punto 5 , si applicano, per i locali diversi da quelli ove si
svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento a decorrere dal terzo mese
successivo dal 13/08/2010, data di entrata in vigore della L. 29/07/2010 n.120 .
•
Che la presente ordinanza sarà esecutiva il giorno successivo alla pubblicazione
all'Albo Pretorio e nel sito www.comune.trappeto.pa.it del Comune ;
• fi presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito del Comune ed è immediatamente esecutivo; verrà trasmesso
alla Questura di Partinico, al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Trappeto, al
Comando della Guardia di Finanza di Partinico e alla Polizia Municipale;
Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
I1S
Aw. Sebastiano Gii