Privacy e trasparenza

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Privacy e trasparenza
PROTEZIONE DEI DATI E
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA
Seminario di formazione
Roma, 15 ottobre 2014
Dott.ssa MIRIAM VIGGIANO
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PROBLEMI PRIVACY
-
«Dato
personale»
è
qualunque
informazione idonea a identificare,
anche
indirettamente,
«PERSONE
FISICHE»
(Non sono «dati personali» i dati delle persone
giuridiche, degli enti o delle associazioni)
-
Quali dati personali è possibile
pubblicare/diffondere online e con quali
limiti?
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PROBLEMI PRIVACY
Con l’approvazione del d. lgs. 33/2013 le
PP.AA. possono pubblicare qualsivoglia dato
e informazione personale
per finalità di trasparenza?
La risposta è chiaramente negativa
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PROBLEMI PRIVACY
- La REGOLA GENERALE è che i soggetti pubblici
possono diffondere dati personali (comuni,
sensibili o giudiziari) solo se ciò è ammesso da
una specifica disposizione di legge o di
regolamento (art. 19, co. 3, d. lgs. 196/2003 - Codice privacy)
Conseguenza: in assenza di una disposizione di
legge o di regolamento è illegittima la
pubblicazione online anche solo del nome e
cognome di una persona.
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OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
DELLA P.A.
OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
ONLINE DI DATI PER
PUBBLICITÀ PER
FINALITÀ DI
«TRASPARENZA»
ALTRE FINALITÀ
DELLA P.A.
Linee Guida
Garante Privacy
PARTE PRIMA
Linee Guida
Garante Privacy
PARTE SECONDA
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OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
DELLA P.A.
OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
ONLINE DI DATI PER
FINALITÀ DI
«TRASPARENZA»
Linee Guida
Garante Privacy
PARTE PRIMA
TUTTI GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE CONTENUTI
NEL D. LGS. 33/2013 OPPURE
IN ALTRA NORMATIVA VIGENTE
concernenti le «informazioni
concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pp.aa.,
allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche»
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QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE PER FINALITÀ DI
TRASPARENZA?
- Allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la
«struttura delle informazioni sui siti istituzionali»
- Allegato n. 1 della delibera della CIVIT (ora
ANAC) n. 50/2013 recante «Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016»
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OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
DELLA P.A.
Altri obblighi di pubblicità
online contenuti in
specifiche disposizioni di
settore ma NON
riconducibili a finalità di
trasparenza
ESEMPI (SEGUE)
PUBBLICITÀ PER
ALTRE FINALITÀ
DELLA P.A.
Linee Guida
Garante Privacy
PARTE SECONDA
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Altri obblighi di pubblicità online contenuti in
specifiche disposizioni di settore ma NON
riconducibili a finalità di trasparenza
ALCUNI ESEMPI
1. pubblicazioni ufficiali dello Stato;
2. pubblicazioni
di
deliberazioni,
ordinanze
e
determinazioni sull’albo pretorio online degli enti locali
(art. 124, t.u. enti locali);
3. pubblicazioni matrimoniali;
4. pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del
nome;
5. pubblicazione della comunicazione di avviso deposito
delle cartelle esattoriali a persone irreperibili;
6. pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di
bonifica;
7. pubblicazione dell’elenco dei giudici popolari di corte
d’assise.
A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella
parte seconda delle Linee guida.
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PUBBLICITÀ PER
ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. NON
RICONDUCIBILI A FINALITÀ DI
TRASPARENZA
(ES. PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI,
ALBO PRETORIO ECC.)
NON SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 33/2013:
- l’accesso civico (art. 5);
- l’indicizzazione nei motori di ricerca (artt. 4 e 9);
- il riutilizzo (art. 7);
- la durata dell’obbligo di permanenza sul web di 5 anni (art. 8);
- la trasposizione dei dati in archivio (art. 9).
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LIMITI
agli obblighi di pubblicazione online
di atti e documenti contenenti dati personali
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Art. 4, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; art. 11, comma 1,
lett. d, e art. 22, comma 5, Codice privacy
-PRINCIPIO DI PERTINENZA
ECCEDENZA (DATI COMUNI)
E
NON
-PRINCIPIO DI INDISPENSABILITÀ (DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI)
Occorre pertanto
-selezionare i dati personali da inserire negli
atti e documenti oggetto di pubblicazione;
-verificare, caso per caso, se ricorrono i
presupposti per l’oscuramento di determinate
informazioni;
-sottrarre dall’indicizzazione i dati sensibili e
giudiziari (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 33/2013)
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DIVIETI DI PUBBLICAZIONE
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È vietato diffondere dati personali
idonei a rivelare:
lo «stato di salute» (art. 22, comma 8, del
Codice).
N.B. È sempre vietato diffondere
informazioni da cui si possa desumere,
anche indirettamente, lo stato di malattia o
l’esistenza di patologie dei soggetti
interessati, compreso qualsiasi riferimento
alle condizioni di invalidità, disabilità o
handicap fisici e/o psichici;
«la vita sessuale» quando la pubblicazione
è effettuata per finalità di trasparenza (art. 4,
comma 6, d.lgs. n. 33/2013).
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PUBBLICAZIONI ULTERIORI
L’eventuale
pubblicazione
di
dati,
informazioni e documenti, che non si ha
l’obbligo di pubblicare, è legittima solo
«procedendo alla ANONIMIZZAZIONE dei
dati personali eventualmente presenti» (art.
4, comma 3, del d. lgs. 33/2013).
N. B. Per anonimizzare un documento
non basta sostituire il nome e cognome
con le iniziali dell’interessato
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Dopo il D. Lgs. 33/2013
1) Beneficiari di aiuti economici
2) Albo pretorio online
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Beneficiari di aiuti economici
COSA È LEGITTIMO PUBBLICARE?
1.Solo informazioni riferite a persone fisiche beneficiarie di sussidi
pario o superiori a 1000 euro nell’anno solare
2.Solo informazioni previste dalla legge: nome del soggetto
beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma o
titolo a base dell’attribuzione (no dati eccedenti e non pertinenti come
codice fiscale, residenza, Iban, Isee, ecc. )
3.No informazioni «relative allo stato di salute»/«idonee a rivelare lo
stato di salute»
4.No informazioni relative a situazioni di disagio economico-sociale
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Albo pretorio online degli enti
locali (Par. 3.a. della Parte Seconda
delle Linee guida)
SEGUE LO STATUTO DELLA DISCIPLINA DI SETTORE E NON LO
STATUTO DELLA TRASPARENZA.
1.Normativa generale di riferimento: art. 124 del d. lgs. n. 267/2000 e
art. 32 della l. n. 69/2009.
2.Lecita la diffusione di dati personali nell’albo pretorio online solo se
prevista da una specifica norma di legge o di regolamento
3. rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e le cautele per i
dati sensibili e giudiziari (no a pubblicazione di dati idonei a rivelare lo
stato di salute)
4.Lecita la diffusione dei dati personali solo entro il limite temporale
previsto dalla normativa di riferimento (es. 15 giorni ex art. 124 d. lgs.
n. 267/2000)
5.Archivi degli atti e della normativa degli enti locali (pubblicazione
facoltativa: n.b. i documenti contenenti dati personali negli archivi
accessibili online vanno anonimizzati)
6.Evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati
personali contenuti negli atti pubblicati nell’albo pretorio online
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FINE
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