Procedure di donazione attiva e passiva di beni e

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Procedure di donazione attiva e passiva di beni e
ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected]
Posta certificata: [email protected]
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175
DECRETO n. 632
del 20/12/2013
Cl. 01.03
OGGETTO:
Adozione del Regolamento disciplinante le procedure di donazione
attiva e passiva di beni e la vendita di beni mobili.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010
Acquisiti i pareri di competenza del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIALE
Dr. Francesco Vassallo
Dott.ssa Anna Calvi
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’A.S.L. di Brescia tende a promuovere il riutilizzo di materiale, di
strumentazioni e di apparecchiature obsolete, dismesse od in via di dismissione, da
elargire mediante atti di donazione, a fini umanitari e di beneficenza, ovvero atti di
alienazione;
Atteso che la donazione è il contratto con il quale una parte, il donante,
intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto
senza conseguire un corrispettivo;
Ritenuto che la scelta del donatario o dell’oggetto della donazione deve essere frutto
dell’esclusiva volontà del donante - A.S.L. di Brescia;
Precisato che:
- in ottemperanza al dettato delle disposizioni normative nazionali e regionali
vigenti in materia, si rende opportuno dettare l'espletamento dell’iter da seguire
per elargizioni di beni di proprietà aziendale, attraverso lo strumento giuridico
della donazione, che avverrà con procedura formale per importi superiori a €
1.000,00 e procedure informali per donazioni con importi inferiori;
- l’iter per le donazioni regola le procedure sottese agli atti di generosità effettuati
dall’Asl di Brescia e verso l’Asl di Brescia, senza alcuno scopo di lucro e senza
che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente
collegati all’erogazione;
Rilevato che l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia può accettare la donazione di beni
soltanto qualora gli stessi rientrino nei programmi di investimento aziendale e per i
beni di particolare rilevanza tecnologica ed economica, che implicano un
potenziamento dell’attività aziendale, e la relativa accettazione sia coerente con gli
atti di programmazione regionale;
Ritenuto di disciplinare, altresì, succintamente l’ambito di applicazione e le procedure
per individuare il soggetto con il quale questa Azienda intende stipulare contratti per
l’alienazione di beni mobili aziendali;
Precisato che l’Azienda intende dare corso all’alienazione dei beni mobili ogni
qualvolta si rendesse necessario, al fine di evitare il deterioramento e il cumulo di
beni non più in uso;
Ritenuto, anche alla luce delle disposizioni normative contenute nel codice
dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 11, comma 13 del
D.Lgs. 163/2006 come modificato dalla Legge n. 221/2012, di sottoscrivere il
contratto con firma digitale qualora di tale firma sia dotato anche l’altro contraente;
Specificato che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario adottare, ad ogni
effetto conseguente, i contenuti del Regolamento disciplinante le procedure di
donazione attiva e passiva di beni e la vendita di beni mobili (Allegato A, composto
da n. 23 pagine);
Specificato, altresì, che l’approvazione del Regolamento disciplinante le procedure di
donazione attiva e passiva e le procedure di alienazione rientra tra gli obiettivi
aziendali declinati all’U.O. Approvvigionamenti dalla Direzione Amministrativa
aziendale;
Visto che l’attività contrattuale dell’Azienda si fonda sui principi fondamentali, tra gli
altri, della semplificazione, speditezza, e dematerializzazione del procedimento
amministrativo;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
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Vista la proposta presentata dal Direttore delegato del Dipartimento delle Attività
Amministrative, Dott.ssa Giovanna Piazza che attesta la conformità del presente
provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L. R. 30.12.2009, n. 33;
Dato atto che il Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Elena
Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del
Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a) di adottare, per le motivazioni ampliamente esplicitate nelle premesse, il
Regolamento disciplinante le procedure di donazione attiva e passiva di beni e la
vendita di beni mobili, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale (Allegato A, composto da n. 22 pagine);
b) di demandare alla U.O. Affari Generale la pubblicazione del Regolamento
approvato con il presente atto sul sito internet aziendale;
c) di demandare al Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti la trasmissione del
presente provvedimento a tutti gli assetti aziendali interessati e al Collegio
Sindacale, con ogni eventuale nota esplicativa;
d) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2014;
e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 12, della L. R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L. R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Allegato “A”
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
DI DONAZIONE E DELLE ALIENAZIONI
DI BENI MOBILI
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Sezione I: Donazioni in uscita di beni mobili.
Sezione II: Donazioni in entrata di beni mobili .
Sezione III: alienazioni di beni mobili.
Allegati.
1
Allegato “A”
Premessa e normativa di riferimento.
Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente in materia – emanata
ed emananda. La Sezione I disciplina specificatamente la donazione di beni mobili da parte
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia. La successiva Sezione II attiene alle
elargizioni che terzi intendono offrire all’Azienda. La Sezione III specifica le procedure da
seguire per le alienazioni di beni mobili che l’Azienda intende trasferire.
In particolare, l’A.S.L. di Brescia tende a promuovere il riutilizzo di materiale, di strumentazioni
e di apparecchiature obsolote ma ancora funzionanti, dismesse od in via di dismissione, da
elargire mediante atti di donazione, a fini umanitari e di beneficenza, ovvero atti di alienazione.
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2014.
SEZIONE I
Donazioni in uscita di beni mobili
La donazione è il contratto col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce
l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo.
La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto
della donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante - A.S.L. di Brescia.
L’Azienda può donare nei limiti e secondo le norme previste nel vigente Regolamento.
Inoltre, il Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 769 cod. civ., nonché ai sensi della L. R.
7.5.2001 n. 10 in tema di utilizzazione, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso
delle Aziende Sanitarie lombarde.
In ottemperanza al dettato delle disposizioni normative nazionali e regionali il presente
Regolamento detta l'espletamento dell’iter da seguire per elargizioni di beni di proprietà
aziendale, attraverso lo strumento giuridico della donazione, che avverrà con procedura
formale per importi superiori a € 1.000,00 e procedure informali per donazioni con importi
inferiori.
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione.
Il presente atto regola le procedure sottese agli atti di generosità effettuati dall’Asl di Brescia e
verso l’Asl di Brescia, senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano
essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione.
Fermo restando quanto sancito dal Legislatore statale in ordine all’utilizzo delle procedure
sopra richiamate, il ricorso all’atto di donazione è comunque subordinato ad una preventiva
verifica, di opportunità e convenienza, condotta dal Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti,
in collaborazione, per la parte di competenza, con le diverse strutture aziendali interessate.
Art. 2 – Soggetti beneficiari.
Possono presentare richiesta per ricevere in donazione i beni di cui al successivo articolo 4 tutti
i soggetti interessati, tra i quali ad esempio:
1) Associazioni di volontariato;
2) Associazioni di beneficenza;
3) Enti morali, associazioni senza scopo di lucro;
4) Enti ecclesiastici o comunità religiose;
5) Istituzione scolastiche o strutture universitarie;
2
Allegato “A”
6)
7)
8)
9)
Altri uffici della Pubblica Amministrazione;
Enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali o umanitarie;
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
Altri soggetti.
Verrà valutata positivamente in primis la richiesta di donazione con finalità di beneficenza.
Art. 3 - Richiesta di donazione.
La donazione deve essere preceduta da una richiesta formale scritta da parte della società/
associazione/ privato
indirizzata al Direttore Generale e per conoscenza alla Direzione
Amministrativa, con la quale si richiede la disponibilità del bene.
Nella richiesta di donazione devono esser dichiarati:
1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua
denominazione e la sua sede legale, se è persona giuridica, nonché i recapiti telefonici /
e- mail;
2) la volontà di ricevere il bene;
3) la motivazione/causale della donazione;
4) l’utilizzo e la destinazione del bene;
5) assunzione di responsabilità nell’utilizzo del bene e ritiro dello stesso a carico.
E’ in capo al Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti la predisposizione di tutti gli atti
propedeutici e consequenziali alla donazione.
Art. 4 – Oggetto della donazione.
Può essere oggetto di donazione qualunque bene mobile di proprietà aziendale sanitario/
economale tra i quali:
¾ bene cespite,
¾ materiale di consumo stoccato presso i magazzini aziendali,
¾ materiale di consumo non stoccato in magazzino
per i quali l’Azienda ritiene:
- l’avvenuta obsolescenza tecnica (il bene non è più adeguato perché superato dal
progresso tecnologico);
- non più in grado di rispondere alle esigenze aziendali;
- la sopravvenuta inutilità per il centro che ne richiede la dismissione.
Inoltre, possono essere donati i beni mobili aziendali:
- le cui spese di manutenzione risultano essere particolarmente elevate rispetto al valore
del bene,
- che presentino guasti la cui riparazione non sia tecnicamente possibile o
economicamente conveniente per l’Azienda, in considerazione delle caratteristiche del
bene,
Se l’oggetto dell’atto di liberalità è rappresentato da un bene cespite (ovvero, bene con valore
materiale e immateriale ad utilità pluriennale facente capo a proprietà aziendale) è necessario
procedere ad interrogazione del Libro dei cespiti, al fine di verificare il possibile valore residuo
del bene. In ogni caso, l’Azienda può procedere alla donazione, previa acquisizione della stima
del bene ed autorizzazione, come meglio specificato nei successivi articoli.
Art. 5 –Donazione di modico valore.
Si considera di modico valore la donazione che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio
del donante, tenuto conto, altresì, del valore del bene, sensi dell’art. 783 del codice civile.
Per la soglia definita dall’Azienda in ordine al modico valore si rinvia all’art. 7 del presente
Regolamento.
La donazione di modico valore, che ha per oggetto beni mobili, è valida anche se manca l'atto
pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. In particolare, dal momento che non è
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Allegato “A”
prescritto alcun requisito di forma, affinché la donazione sia efficace, è richiesta la consegna
della cosa nelle mani del donatario, in modo tale che sia certa ed inequivocabile la volontà del
donante.
Art. 6 – Stima dei beni cespiti.
La stima dei beni da cedere a titolo di donazione è affidata, all’occorrenza, ad un esperto in
materia in base alla natura del bene in questione, da individuare a cura del Responsabile
dell’U.O. Approvvigionamenti.
Art. 7 – Procedimento ed autorizzazioni alla donazione.
L’Azienda, ricevuta la richiesta procede all’istruttoria della pratica di donazione ed, accertata la
stima del bene, per il tramite del responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti richiede parere
alla Direzione aziendale interessata.
L’autorizzazione all’elargizione del bene ha luogo a seconda della natura e del valore del bene:
¾ Bene mobile - cespite: parere alla Direzione aziendale interessata:
Nel caso in cui il sopra detto valore residuo sia:
- tra € 0 (bene completamente ammortizzato) e € 999,99 - l’autorizzazione avverrà da
parte del Direttore Amministrativo, o suo delegato.
- tra € 1.000,00 e € 5.000,00 (soglia modico valore) – l’autorizzazione avverrà da
parte del Direttore Generale, o suo delegato.
- di valore oltre i € 5.000,01 non può essere oggetto di donazione.
¾ Materiali di consumo:
- Tra € 0 ed € 999,99 – l’autorizzazione avverrà da parte del Responsabile dell’U.O
Approvvigionamenti.
- Tra € 1.000,00 ed € 2.000,00 – l’autorizzazione avverrà da parte del Direttore
Amministrativo, o suo delegato, previa informativa al Direttore Generale.
- di valore oltre i € 2.000,01 non può essere oggetto di donazione.
Le autorizzazioni ed i pareri sono resi per iscritto con le modalità ordinarie previste per le
comunicazioni aziendali interne.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda, nell’ipotesi di beni quantitativamente/qualitativamente
rilevanti, di procedere, a garanzia della trasparenza amministrativa all’indizione di una
selezione dei beneficiari mediante l’esame delle relative richieste, valutandole sulla base di
criteri predefiniti.
Art. 8 – Formalizzazione atti. Predisposizione degli atti: competenze e responsabilità
I beni non più utilizzabili per esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per
cause tecniche, ma che conservino una utilità fruibile da altri soggetti, per i quali sia stata
ottenuta formale autorizzazione allo scarico nei limiti minimi di spesa e secondo le procedure
stabilite dal presente Regolamento, possono essere ceduti gratuitamente secondo la seguente
procedura di formalizzazione dell’atto.
A seguito dell’autorizzazione, la donazione dovrà essere formalizzata con Decreto del Direttore
Generale di presa d’atto e approvazione del contratto di donazione, all’uopo predisposto a cura
dell’U.O Approvvigionamenti.
Il Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti è competente e assume la diretta responsabilità
per la redazione della documentazione amministrativa relativa alle procedure di donazione.
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Allegato “A”
Il predetto Responsabile si avvale, per l’istruttoria del fascicolo di donazione, delle specifiche
competenze degli assetti aziendali, di volta in volta coinvolti secondo le diverse tipologie di
beni, i quali assumono la corrispondente responsabilità.
Art. 9 – Sottoscrizione del contratto.
Formalizzata la donazione, il Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti invita il donatario alla
sottoscrizione, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente Regolamento
(Allegato A1 – schema tipo di contratto di donazione di beni mobili aziendali).
E’ da preferire la sottoscrizione con firma digitale dei contratti, conformemente alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Alla sottoscrizione dei contratti, in forma di scrittura privata, con firma autografa o digitale, è
delegato il Provveditore – Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti.
Art. 10 – Spese di donazione e responsabilità successiva.
Ogni e qualunque spesa derivante dall’atto di liberalità deve essere sostenuta esclusivamente
dall’interessato, il quale si impegna sollevare l’A.S.L. di Brescia da qualsiasi responsabilità
eventualmente insorgente dall’uso del bene donato.
Il donatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con
regolare verbale di consegna, di qualsiasi danno che possa derivare ai suddetti beni o di
qualsiasi danno cagionato a terzi o cose causato da sue azioni o omissioni.
Art. 11 – Consegna del bene donato.
L'operazione di consegna avviene a cura dell'U.O. Approvvigionamenti, sulla base
dell’autorizzazione della Direzione competente e del Decreto di presa d’atto del Direttore
Generale.
La consegna deve risultare da apposito verbale (Allegato A2 – schema tipo verbale di
consegna), con allegato l'elenco del materiale/bene donato e registrata nelle scritture
inventariali secondo il successivo articolo.
Art. 12 – Verifica requisiti del donatario.
L’ASL si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donatario la sussistenza delle condizioni
previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’Azienda può, a suo
insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti
soggettivi, di natura morale, in capo al soggetto che riceve il bene in donazione, con la
conseguenza che potrà procedersi all’atto di donazione solo se i soggetti sono ritenuti idonei
perché in possesso di tali requisiti.
Art. 13 - Scarico Inventariale e cancellazione dai registri inventario.
A cura dell’U.O. Approvvigionamenti viene approntata la comunicazione al Servizio Risorese
Economico Finanziarie contenente le matricole dei beni oggetto di donazione, al fine di
procedere allo scarico del bene. Lo scarico è l'operazione in base alla quale il bene viene
cancellato dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio aziendale e dei suoi Centri di
Costo.
Lo scarico è autorizzato con il Decreto del Direttore Generale di presa d’atto dell’atto di
elargizione.
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Allegato “A”
Art. 14 – Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e
regionale di riferimento.
Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa s’intendono automaticamente
recepite dal presente Regolamento, purché si integrino nell’impianto complessivo dello stesso.
Diversamente, si procederà alla formale modifica del presente Regolamento mediante
provvedimento di presa d’atto del Direttore Generale.
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Allegato “A”
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
DI DONAZIONE E DELLE ALIENAZIONI
DI BENI MOBILI
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Sezione II
Donazioni in entrata di beni mobili.
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Allegato “A”
Art. 1 – Ambito di applicazione.
La presente Sezione del Regolamento disciplina l’accettazione di donazioni devolute da terzi
all’Azienda in una delle seguenti forme, a titolo esemplificativo:
a) donazione di contributi liberali (pubbliche elargizioni);
b) donazione di tecnologie sanitarie;
c) donazione di tecnologie non sanitarie;
d) donazione di beni ad uso corrente, arredi, suppellettili;
e) donazione di libri e riviste.
Art. 2 – Normativa applicabile.
L’accettazione di donazioni è disciplinata dalle norme del Codice Civile e di altre leggi speciali,
dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
Art. 3 – Principi generali.
Soggetto titolare della donazione è l’Azienda Sanitaria, non le singole strutture organizzative
Aziendali.
L’Azienda può decidere di privilegiare le donazioni di denaro non vincolate, da utilizzarsi
nell’ambito dei programmi di investimento aziendale.
Il procedimento amministrativo di donazione si conclude con atto amministrativo di
accoglimento o rifiuto della donazione stessa.
L’Azienda Sanitaria Locale di Brescia può accettare la donazione di beni soltanto qualora gli
stessi rientrino nei programmi di investimento aziendale e per i beni di particolare rilevanza
tecnologica ed economica, che implicano un potenziamento dell’attività aziendale e la relativa
accettazione sia coerente con gli atti di programmazione regionale.
Art. 4 - Proposta di donazione
La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera del donante indirizzata al
Direttore Generale e per conoscenza alla Direzione Amministrativa, che segnala la disponibilità
a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro.
Nella proposta di donazione sono dichiarati:
1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua
denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;
2) la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);
3) l’eventuale struttura organizzativa cui il proponente intende destinare il denaro o il bene
mobile, nel rispetto di quanto definito dal precedente articolo 3;
4) qualora oggetto della donazione sia denaro, l’importo;
5) qualora oggetto della donazione sia un bene mobile:
a) la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);
b) se il bene è stato acquistato dal proponente: la cessione del diritto di garanzia relativo
alla cosa venduta (la cessione è sottoposta alla condizione della accettazione della
proposta di donazione) l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei
documenti relativi alla garanzia;
c) se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne
disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed
allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene
(documentazione tecnica);
d) eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Direzione Aziendale per
determinati tipi di beni;
e) l’eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;
f) l’impegno a consegnare i manuali d’uso e i documenti nei quali sono rappresentate le
caratteristiche del bene (documentazione tecnica);
6) l’eventuale onere a carico dell’A.S.L. per la funzionalità del bene.
8
Allegato “A”
Art. 5- Presupposti per l’accettazione della proposta di donazione
Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti
presupposti:
1) la proposta contiene le indicazioni di cui all’art. 4;
2) il bene mobile ovvero l’impiego del denaro è strumentale all’attività istituzionale della
struttura cui è destinato;
3) se il proponente è un imprenditore:
a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere
un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono
stati invitati a parteciparvi; qualora la proposta sia presentata durante un
procedimento contrattuale, il procedimento diretto all’accettazione della donazione
è interrotto sino alla conclusione del procedimento contrattuale;
b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni
accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di
esclusiva intenda donare anche tali beni o che la proposta di donazione sia
formulata successivamente all’acquisto dei beni da parte dell’Azienda;
4) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento biomedicale, esso dovrà
avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
5) qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà
essere compatibile con il sistema informatico dell’Azienda;
6) nessun onere a carico dell’ASL, salvo lo stesso sia espressamente accettato dall’Azienda.
Art. 6 – Verifica requisiti del donante.
L’ASL si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donante la sussistenza delle condizioni
previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’Azienda può, a suo
insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti
soggettivi, di natura morale e di capacità economica e finanziaria, in capo al soggetto che
intende donare, con la conseguenza che potrà procedersi all’atto di donazione solo se i soggetti
sono ritenuti idonei perché in possesso di tali requisiti.
Art. 7 - Procedimento per l’accettazione della proposta di donazione
1) Il Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti verifica che la proposta di donazione contenga
le indicazioni di cui al presente Regolamento. Se una o più di esse sono mancanti, invita il
proponente ad integrare la proposta.
2) Il soprarichiamato Responsabile accerta quindi l’esistenza dei presupposti indicati,
richiedendo per iscritto parere:
- alla Direzione aziendale competente;
- al Servizio interessato alla donazione in merito all’opportunità dell’accettazione, nonché
sui requisiti tecnici e sugli eventuali costi del materiale di consumo dedicato.
In particolare, l’accettazione della donazione è preceduta da un’analisi complessiva e
multidisciplinare delle necessità, della congruità dell’oggetto della donazione con tali necessità,
nonché degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi relativi ai processi
gestionali aziendali.
I predetti pareri sono trasmessi alla Direzione Generale e sono resi per iscritto con le modalità
ordinarie previste per le comunicazioni interne.
L’accettazione della donazione è stabilita con Decreto del Direttore Generale di presa d’atto e
di formalizzazione del contratto di donazione.
Art. 8 - Forma della donazione
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Allegato “A”
La donazione di modico valore è conclusa con lettera di accettazione a firma del Direttore
Generale riportando altresì i doverosi ringraziamenti, predisposta dall’U.O. Approvvigionamenti
che ne cura la trasmissione unitamente al Decreto di accettazione al donatore. E’ di modico
valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante.
La donazione di valore non modico è conclusa con atto pubblico, redatto da un Notaio all’uopo
incaricato e sottoscritto dal Direttore Generale.
La consegna del bene deve essere verbalizzata mediante la redazione di apposito verbale di
consegna (Allegato A3 – schema tipo verbale di consegna).
Art. 9 – Sottoscrizione del contratto.
Formalizzata la donazione, il Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti invita il donante alla
sottoscrizione, secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente Regolamento
(Allegato A3 – schema tipo di contratto di donazione di beni mobili aziendali).
E’ da preferire la sottoscrizione con firma digitale dei contratti pubblici in formato elettronico,
mediante scrittura privata, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Alla sottoscrizione, digitale o autografa dei contratti, in forma di scrittura privata, è delegato il
Provveditore – Responsabile dell’U.O Approvvigionamenti.
Art. 10 – Libro inventariale
A cura dell’U.O. Approvvigionamenti viene approntata la comunicazione al Servizio Ris. Econ.
Finanziarie contenente la richiesta di inserimento del bene donato nel registro dei Cespiti/
Inventari aziendali nonché la richiesta di rilascio dell’etichetta contenente la matricola del
bene.
Art. 11 – Disposizioni finali
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sia agli atti di liberalità tra vivi che a
quelli mortis causa qualora compatibili.
10
Allegato “A”
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
DI DONAZIONE E DELLE ALIENAZIONI
DI BENI MOBILI
DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.
Sezione III
Alienazioni di beni mobili.
11
Allegato “A”
Premesse
La presente Sezione disciplina e descrive succintamente l’ambito di applicazione e le procedure
per individuare il soggetto con il quale l’Azienda Sanitaria intende stipulare contratti per
l’alienazione di beni mobili aziendali. In particolare, l’Azienda intende dare corso all’alienazione
dei beni mobili ogni qualvolta si rendesse necessario, al fine di evitare il deterioramento e il
cumulo di beni non più in uso, alla luce di quanto disposto dal R.D. 18.11.1923 n. 2440,
recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”,
dalla L. n. 197/1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo” e del D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 “Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato”.
Art. 1 – Principi generali e finalità.
Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio mobiliare, di
proprietà dell’A.S.L. di Brescia soggetti al regime del patrimonio disponibile, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, assicurando criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di alienazione.
Le finalità che l’Azienda intende perseguire con il presente regolamento sono la semplificazione
dei procedimenti di alienazione dei beni mobili di proprietà dell’A.S.L. di Brescia, nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità e valorizzazione del patrimonio aziendale.
In particolare, il presente regolamento disciplina:
- le attività di programmazione;
- le competenze in materia di stima del valore del bene mobile e della relativa
procedura di alienazione;
- i criteri di scelta dell’offerente.
Le norme del presente regolamento non si applicano alle compravendite immobiliari.
Art. 2 - Programmazione alienazioni
Con Decreto del Direttore Generale, l’A.S.L. può programmare le alienazioni che intende
avviare nel corso dell'esercizio finanziario.
Art. 3- Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per l’alienazione dei beni mobili è il Responsabile dell’U.O.
Approvvigionamenti, il quale, competente per materia, cura tutte le attività necessarie
all'alienazione dei beni mobili, a partire dal programma delle alienazioni e concludendo con la
sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell’Azienda.
Art. 4 - Competenze in merito agli atti di alienazione
I beni mobili da alienare sono individuati dal Direttore Generale, sentito il parere del Direttore
Amministrativo e dei Direttore Aziendali funzionalmente competenti.
Art. 5 - Procedure di alienazione dei beni
Le principali procedure di alienazione dei beni mobili sono le seguenti:
- Asta pubblica;
- Trattativa privata.
Gli Atti relativi alla procedura di vendita sono predisposti dal Responsabile dell’U.O.
Approvvigionamenti in conformità alle norme del presente Regolamento.
12
Allegato “A”
Il termine per la presentazione delle offerte non può essere comunque inferiore ai 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso d'asta, fatta salva la trattativa privata nei termini
espressamente indicati nel bando o nella lettera di invito.
In uno stesso bando si può disporre l’alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà
suddiviso in lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei
documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara ed avviene a cura del
Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, secondo quanto previsto nel presente
Regolamento.
Il predetto Responsabile predispone il Decreto del Direttore Generale di presa d’atto
dell’aggiudicazione della alienazione.
Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo
versamento dell'intero corrispettivo dovuto o nei termini espressamente indicati nel bando o
nella lettera di invito.
Art. 6 - Criteri per l’individuazione dei beni da alienare
I beni da porre in vendita sono individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del
conseguimento delle finalità dell’Azienda sulla base delle seguenti valutazioni:
- Beni a bassa redditività;
- Beni richiedenti interventi di manutenzione particolarmente onerosi;
- Attrezzature d’ufficio, impianti, materiale hardware, automezzi, motomezzi, arredi,
apparecchiature, anche di natura informatica, mobili non più in uso divenuti inservibili o
inadeguati per la funzione cui erano destinati in quanto vetusti, non più funzionanti e/o non più
confacenti alle esigenze aziendali, oppure in quanto di utilizzo oneroso.
Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano
destinati, hanno ancora un valore di mercato.
Art. 7 - Determinazione del valore dei beni da alienare
La perizia estimativa del bene mobile oggetto di alienazione dovrà espressamente contenere:
9 I criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di
mercato del bene mobile;
9 Il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato potenzialmente interessato
all’acquisizione.
Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente costituirà il prezzo da
assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione.
I costi delle spese tecniche relative alla perizia estimativa del bene e di ogni altra spesa
derivante dall’alienazione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Ai fini della stima è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno - ricorrendo
presupposti di complessità o per mancanza di idonee figure interne all’Azienda - a cura
dell’U.O. Approvvigionamenti, sentito il parere della Direzione Amministrativa.
Art. 8 – Verifica requisiti soggettivi.
L’ASL si riserva la facoltà di accertare nei confronti del’acquirente la sussistenza delle
condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’Azienda
può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati
requisiti soggettivi, di natura morale e di capacità economica e finanziaria, in capo al soggetto
13
Allegato “A”
che intende acquistare, con la conseguenza che potrà procedersi all’atto di alienazione solo se i
soggetti sono ritenuti idonei perché in possesso di tali requisiti.
Art. 9 - Procedura di alienazione
L’U.O. Approvvigionamenti provvede all’alienazione dei beni mobili come segue:
¾ Per i beni mobili il cui valore complessivo sia compreso tra € 0 ed €. 19.999,99 si
procederà all’alienazione mediante trattativa privata.
¾ L’alienazione dei beni mobili il cui valore complessivo sia pari o superiore ad €
20.000,00 sarà disposta con il sistema generale dell’asta pubblica, della vendita viene
data notizia secondo le modalità previste dal successivo art. 14.
Le soglie definite vanno intese IVA esclusa.
La procedura prevede le seguenti fasi:
- predisposizione dell'avviso d'asta, approvato con Decreto del Direttore Generale;
- pubblicità dell'avviso d'asta;
- espletamento della gara con le operazioni ad esse connesse;
- aggiudicazione;
- Decreto del direttore Generale di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal
Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti, dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.
Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Dirigente Responsabile, il quale
provvederà, altresì, alla predisposizione del Decreto del Direttore Generale di presa d’atto
dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 10 - Predisposizione avviso d'asta
Nell'avviso d'asta dovranno essere indicati:
- i beni da vendere, loro descrizione e provenienza;
- il prezzo estimativo a base d'asta;
- le spese sostenute dall'Ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di pubblicità;
- l'eventuale prezzo estimativo degli accessori;
- gli eventuali vincoli e servitù;
- l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo dell'espletamento dell'asta;
- l'ufficio competente presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione dei beni
mobili posti in vendita, nonchè eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta;
- l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sia possibile accettare in seconda
fase esperimenti di miglioramento.
Art. 11 - Espletamento della gara
Chiunque abbia interesse all'acquisizione di uno dei beni mobili descritti nell'avviso d'asta può
presentare all’ASL di Brescia una "proposta irrevocabile di acquisto" che non dovrà essere
inferiore al prezzo base indicato.
Il soggetto interessato all'acquisizione dovrà dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto:
- il prezzo in cifre ed in lettere, che si intende offrire per l'acquisto, tenendo presente che
qualora fra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si
intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l’Azienda;
- accettazione delle modalità di pagamento definite dall’avviso/lettera di invito;
- le garanzie offerte in caso di pagamento differito;
14
Allegato “A”
- di approvare ai sensi dell'art.1341 del Cod. Civ. specificamente per iscritto le seguenti
condizioni:
• l'indizione e l'espletamento della gara non vincolano ad alcun titolo l’ASL di Brescia, alla
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
• i beni mobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del
miglior offerente, con / senza possibilità di rilanci;
• l'aggiudicatario non può avanzare ne può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna
pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte dell’A.S.L., della riservata facoltà del rifiuto
insindacabile ad approvare la vendita;
• non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario
che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita
ovvero non si presenti per la stipulazione, nei termini, nella sede e nelle modalità
comunicati;
• tutte le spese per eventuali frazionamenti rimangono a carico della parte acquirente.
In caso di asta deserta si segue la procedura della trattativa privata.
Art. 12 – Commissione e Seggio.
La Commissione di gara è nominata dal Direttore Generale. La Commissione di gara è
composta da tre membri di cui uno svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i
componenti.
Dello svolgimento e dell'esito delle gare (asta pubblica o trattativa privata) viene redatto
apposito verbale da uno dei componenti della commissione, sotto la direzione del Presidente.
Per importi a base d’asta tra € 0 e € 19.999,00 è nominato un Seggio di gara.
Art. 13 - Aggiudicazione e pagamento del prezzo
In caso di aggiudicazione mediante gara, il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario a
garanzia dell’offerta, sarà trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto
dallo stesso.
L’aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, o nei
termini previsti dal bando/lettera di invito, deve versare il prezzo di vendita ovvero, nell’ipotesi
di aggiudicazione mediante asta pubblica, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il
deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l’ammissione alla gara, pena la perdita
del deposito.
Art. 14 - Forme di pubblicità degli avvisi di vendita
Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta
individuati dal Responsabile del Procedimento, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione
nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
Le modalità di pubblicazione degli avvisi variano in funzione della classe del bene:
- Da € 0 a € 5.000,00 sul sito aziendale;
- Da € 5.000,01 a € 40.000 su quotidiani locali;
- Superiori a € 40.000,01 su quotidiani a tiratura nazionale e – se ritenuto opportuno
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 15 - Offerte
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per
l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti della Amministrazione
consegue al provvedimento di aggiudicazione.
15
Allegato “A”
Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte per lo stesso bene, pena
l'esclusione dalla procedura.
Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte
condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri.
L'offerta presentata è vincolante per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data della
aggiudicazione, salvo diverso periodo indicato nel bando/ lettera di invito.
Art. 16 - Stipulazione del contratto
La vendita è perfezionata con il contratto, in forma di scrittura privata sottoscritto dal Direttore
Generale (o suo delegato) con le forme e modalità previste dal Codice Civile e dalla normativa
vigente in materia.
E’ da preferire la sottoscrizione con firma digitale conformemente alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
L’Azienda assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la
sussistenza o meno di privilegi anche fiscali, di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene allineato a tutti gli effetti utili e
onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita.
Art. 17 - Scarico Inventariale e cancellazione dai registri inventario.
A cura dell’U.O. Approvvigionamenti viene approntata la comunicazione al Servizio Risorse
Economico Finanziarie contenente le matricole dei beni oggetto di alienazione, al fine di
procedere allo scarico del bene. Lo scarico è l'operazione in base alla quale il bene viene
cancellato dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio aziendale e dei suoi Centri di
Costo.
Lo scarico è autorizzato con il Decreto del Direttore Generale di presa d’atto dell’atto di
alienazione.
ART. 18 – Norme finali sui beni mobili
Qualora – esperite infruttuosamente n. 3 procedure - non si valuti proficuo procedere
all’alienazione, i beni possono formare oggetto di cessione gratuita, a norma della Sezione I del
presente Regolamento, a favore prioritariamente di soggetti che operano, a scopi umanitari
senza fine di lucro.
Allorquando nemmeno la cessione gratuita dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla
dismissione dei beni fuori uso mediante l’invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la
distruzione o l’eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei
rifiuti.
Art. 19: Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice
Civile e a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
16
Allegato “A”
Allegato A1
Rep. n.
del
Cl.
SCRITTURA PRIVATA PER DONAZIONE
ai sensi dell’art. 783 C.C.
*** ** ***
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valersi a tutti gli effetti di legge
TRA
Azienda Sanitaria Locale di Brescia – di seguito, per brevità, A.S.L. di Brescia – Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 03436310175 - sede legale Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25124
Brescia,
in
persona
del
Direttore
Generale,
Legale
Rappresentante
p.t.,
___________________________________ che delega, per la sottoscrizione del presente atto,
____________________, Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti,
- DONANTE;
E
– con sede in
, in persona del Legale Rappresentante – Sig.
in
- Codice Fiscale
– Codice Fiscale n.
e residente
, nato a
-
DONATARIO;
Premesso che
-
l’A.S.L., nell’ambito della riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare, ha individuato
una parte degli arredi/beni/attrezzature di proprietà , come non più impiegabili in
considerazione dello stato di vetustà;
con nota prot. n.
–, l’Associazione
, ha presentato richiesta di ricevere in
dono beni non più utilizzabili dall’ASL;
l’A.S.L. ha valutato positivamente l’opportunità di destinare gli arredi/beni/attrezzature non
più in uso;
con decreto D.G. n.
del
, l’A.S.L. ha disposto di procedere alla
donazione dei beni sopra citati;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTEO APPROVATO
CON DECRETO D.G..n………………………………:
Articolo 1.
L’A.S.L. di Brescia dichiara di donare,
che accetta, gli arredi/beni/attrezzature:
Descrizione
come
effettivamente
n.
dona,
all’Associazione
matricola
-
17
Allegato “A”
Articolo 2.
I beni mobili suddetti vengono donati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni. Il donatario si impegna, altresì, a
sollevare il donante da ogni responsabilità causata dall’uso dei beni mobili donati.
Articolo 3.
Tanto la proprietà quanto il possesso e il godimento dei beni mobili di cui all’art. 1 vengono
trasferiti al donatario da oggi, con la sottoscrizione del presente atto, per tutte le conseguenze
utili ed onerose.
Articolo 4.
La stima effettuata ha determinano il valore residuo del bene in € ……………………….
Articolo 5.
Il donante consegna al donatario copia del verbale di consegna dei beni sopra meglio
specificati.
Articolo 6.
Le imposte e spese eventualmente conseguenti il presente atto saranno ad esclusivo carico del
donatario.
Articolo 7
Le parti dichiarano di registrare la presente scrittura privata solo in caso d’uso ed a spese del
richiedente la registrazione.
*** ** **
Le parti riconoscono il contenuto del presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano e
sottoscrivono come per legge in Brescia il
Consta di …………..pagina (fronte/retro)
PER IL DONANTE
A.S.L. di Brescia
(..
)
PER IL DONATARIO
Associazione/Ditta/Sig.
(Sig.
)
18
Allegato “A”
Allegato A2
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
U.O. APPROVVIGIONAMENTI
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 – Fax 030 383.8360
E-mail: [email protected]
Cl.
VERBALE DI CONSEGNA DI BENI MOBILI
L’’anno 20……. Il giorno del mese di
, l’A.S.L. di Brescia, in persona dell’incaricata,
________________________, Dirigente dell’U.O. Approvvigionamenti, ha consegnato i sotto
elencati arredi/beni/attrezzature, non più dalla stessa utilizzati, a
, rappresentata da
, sig.
, che li accetta e ritira:
c
Descrizione
n.
Matricola
-
I sopra indicati beni mobili vengono consegnati, nello stato in cui si trovano, a
a seguito di scrittura privata per donazione di modico valore a’ sensi dell’art. 783 del C.C.
intervenuta tra le parti in data odierna.
L’
si impegna a sollevare l’A.S.L. di Brescia da ogni responsabilità
causata dall’uso dei beni mobili donati.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’A.S.L. DI BRESCIA
(
)
PER L’ASSOCIAZIONE/DITTA/SIG
(Sig.
)
19
Allegato “A”
Rep. n.
del
Cl.
Allegato A3
SCRITTURA PRIVATA PER DONAZIONE
ai sensi dell’art. 783 C.C.
*** ** ***
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valersi a tutti gli effetti di legge
TRA
– con sede in
, in persona del Legale Rappresentante – Sig.
in
- Codice Fiscale
, nato a
E
– Codice Fiscale n.
e residente
DONANTE;
Azienda Sanitaria Locale di Brescia – di seguito, per brevità, A.S.L. di Brescia – Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 03436310175 - sede legale Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25124
Brescia,
in
persona
del
Direttore
Generale,
Legale
Rappresentante
p.t.,
_______________________ che delega, per la sottoscrizione del presente atto,
________________________, Dirigente Responsabile dell’U.O. Approvvigionamenti,
DONATARIO;
Premesso che
- l’Associazione/Ditta
ha
individuato:
Oggetto
della
donazione………………………………………..;
- con nota prot. n.
, l’ASL, ha valutato positivamente la volontà del donante;
- con
n.
del
, l’Associazione/Ditta/Sig. ha disposto di procedere alla
donazione dei beni/somme di denaro/ecc………….. sopra citati;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTEO APPROVATO
CON DECRETO D.G..n………………………………:
Articolo 1.
L’Associazione/Ditta/Sig. dichiara di donare, come effettivamente dona, all’ASL di Brescia, che
accetta, i beni
, e precisamente:
Descrizione del bene, valore ed ogni altra indicazione prevista dal Regolamento
Articolo 2.
I beni mobili suddetti vengono donati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni. Il donatario si impegna, altresì, a
sollevare il donante da ogni responsabilità causata dall’uso dei beni mobili donati.
Articolo 3.
Tanto la proprietà quanto il possesso e il godimento dei beni mobili di cui all’art. 1 vengono
trasferiti al donatario da oggi, con la sottoscrizione del presente atto, per tutte le conseguenze
utili ed onerose.
Articolo 4.
20
Allegato “A”
Il donante consegna al donatario copia del verbale di consegna dei beni sopra meglio
specificati.
Articolo 5.
Le imposte e spese eventualmente conseguenti il presente atto saranno ad esclusivo carico del
donante, salvo diversa pattuizione.
Articolo 6
Le parti dichiarano di registrare la presente scrittura privata solo in caso d’uso ed a spese del
richiedente la registrazione.
*** ** **
Le parti riconoscono il contenuto del presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano e
sottoscrivono come per legge in Brescia il
Consta di 1 pagina (fronte/retro)
PER IL DONANTE
Associazione/Ditta/Sig.
(Sig.
)
PER IL DONATARIO
A.S.L. di Brescia
(
21
Allegato “A”
Allegato A4
Cl.
ASSOCIAZIONE/DITTA/SIG.
VERBALE DI CONSEGNA DI BENI MOBILI
L’anno 201 il giorno
del mese di
, l’Associazione/Ditta/Sig.
, in
persona dell’incaricato/a, Sig.
, ha consegnato i sotto elencati beni, non
più dalla stessa utilizzati, all’ASL di Brescia, rappresentata da
, sig.
, che li
accetta e ritira:
c
n.
Descrizione
matricola
-
I sopra indicati beni mobili vengono consegnati, nello stato in cui si trovano, a
a seguito di scrittura privata per donazione di modico valore a’ sensi dell’art. 783 del C.C.
intervenuta tra le parti in data odierna.
L’ A.S.L. di Brescia si impegna a sollevare l’Associazione/Ditta/Sig.
responsabilità causata dall’uso dei beni mobili donati.
da ogni
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’ASSOCIAZIONE/DITTA/SIG.
(
)
PER L’A.S.L. DI BRESCIA
(
)
22