SentenzaAXA

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SentenzaAXA
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STUDIO LEGALE
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 01 PERUGIA
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Nella causa civile lscritt» al n. 2631/2010 R.G. prom ossa da:
CARROZZERJA TECNICP R di Chianella Stefano in persona del legale rappresentante
p.t. Sig. Stafano Chlanella, con sede in Ponte San Giovanni, Loc. Ferriera dl
Torgioano 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Allucci unitamente e
disgiuntamente all'avv, Domenico Accica ed elettivamente domlclliata presso 10
studio del secondo in }'erugia, Via dei Filosofi, 23/b in virtu di procura in calee
all'atto d.i citazione • AT rRICE
CONTRO
AXA ASSICURAZrONI S. P.A. in persona del procuratore p.t. Dott. Fabio Del Pero
corrente in Milano, Via G. Leopardi, 15 rappresentata e difesa dalI'avv. Luciano
Vecchiarelli giusta procura speciale estesa in calee alia copla passlva dell'atto di
citazione ed elettivarner.te domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Marconi
14 - CONVENUTA
OGGETTO: risarcirnento danni da incidente stradale
CONCLUSION I: Per l'atuice : Vo.gUa l'lll.mo Giudice di Pace, disattesa oqni avversa
eccezione deduzione, ac. iertata 10 responsobilita per I'evento de quo, condannare
s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. of pagamento in
favore dell'istante della somma d! € 194,57 ovvera della diverse somma ma,gyiore 0
minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni derivati. Ogni
. rtvalutata con gli intere-st di leg,ge dalla data clef sinistro sino al saldo effettivo da
ritenersi compresa nella competenza ratione valoris delgiudice dei pace.
Con vittoria di spese competenze ed onorari
l!.~t [g CQl1ve.nuta: IN VIA PRELIMINARE: accertare fa carenza di teqtttimazione attiva
in capo alia Carrozzeria 'iecnicardt Stefano Chianella e consequentemente respinqere
la domanda. con vittoria di spesefunzioni ed onorari, IN VIA PRELlMINARE accertare
lo carenza dt le,gittimazione passiva in capo alia Compagnia Axa Asstcurazioni spa e
consequentemente riqettore tutte le domande di controparte con vittoria dt spese
funzicni ed onorari; IN HA PRINelPALE respingere tutte Ie domande avanzate nei
confront! della Axa Asstcurazioni in quanta infondate in[otto e diritto con vittoria di
I'Axa Asstcurazioni
spese.funzioni ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ~ MOTrVI DELLA DECISIONE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ll Giudice di Pace di Perugia, Avv. Crtstiana Cristlanl ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I
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Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformita del canone
normativo dettato dall art. 132 2° co. n, 4 c.p.c, e dall'art. 118 disposizioni di
attuazione del cod ice d procedure civile che a seguito dell'entrata in vigore della
legge 18.06.2009 n. 6') hanno disposto in generale che la motlvazione della
decisione deve limitarsi ad una concisa espcsiztone delle ragioni dl fatto e dt diritto
specificando in particolsre che tale esposizlone, da riferirsi ai fatti rilevanti della
causa ed aile ragioni giurtdlche dena decisione, deve altresi essere succinta e pub
fondarsi anche su precedenti conformi, si rtleva ed osserva quanta segue.
Relativamente aile ecces.lont sollevate dalla difesa della compagnia di assicurazione
convenuta it Giudice conferrna la propria ordinanza del 14.12.2009 le cui
argomentazioni sana confortate dalla giurtsprudenza maggioritaria sia di
IptrirrimitA r.hp. eli merirn tii ('IIi si rirhiamann alrune nrnrut nrp (r~ ..<;: n 7nR~/7nn1:
Casso n. 21192/2001, Casso n. 9761/05; Trtb, di Roma n. 7412/2010, Trib. di Milano
n.69/08; Trtb, di Trenro n. 1107/07; G.d.P. di Palermo 8.2.2011, G.d.P. di Torino
6.3.2009. G,d.P. dl Terr.tctna 22.03.2010. G.d.P. dt Milano 2.4.2008, G.d.P. di Pisa
29.06.2007, G.d.P. di Milano 19.10.2007, G.d, P. di Bassano del Grappa 15,1.2008;
Trib. di Lucca n. 123/11.,Trib. di Firenze n. 1466/2011)
Passando ora al merito l.i domanda avanzata da parte attrice deve essere accolta.
Va prelimlnarrnente pnclsato che prima dell'instaurarsi del presente giudizio la
convenuta provvedeva ad effettuare un bonifieo alla Carrozzeria Tecnicar di
Chianella Stefano per un importo di €
1.200,00 a titolo di risarcimento integrate dei
danni dalla stessa subiti a seguito del sinlstro occorso ( doc. 8 del fascicolo di parte
attrice]: importo che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore importo
richlesto ( doc. 9 ).
Non
e pertanto oggetto di contestazione l'esclusiva responsabihta del Fasi Daniele
quale conducente dell'ai.tovettura Fiat Panda nella causazlone del sinistro de quo.
sl che Il danno auto patito dalla vettura condotta da SbaragJi Giuseppe e di
proprteta della Soc. G.P.!,. Servizi s.a.s. che ha ceduto fl proprio credito alia socleta
attrice menta di essere r sarcito.
Per quanta riguarda Ie spese di riparazlone dell'auto il procuratore dell'attore ha
prodotto in atti copia della ricevuta fiscale n. 307/8 del 17.12.2009 dell'importo
complessivo di €
1.394,~j7
spesa sostenuta dalla
emessa dalla stessa Carrozzeria Teenicar attestante la
I~.P.A.
Servizi s.a.s, per la riparazione dell'autovettura
incidentata.
Premesso che il quantum richiesto da parte attrice con il presente giudizio
arnrnonta ad €
194,57 «he a dire di parte convenuta sarebbe la differenza tra
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I'jmporto della rnanodopera riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e quello
domandata dal carrozzkre occorre rilevare quanto segue.
Le asserzioni di parte convenuta relativamente al fatto che l'importo della
manodopera come applicate dalla carrozzeria convenuta risulta oltremodo
esagerato e non trova riscontro nella tariffa adottata dai corrozziert non risultano
suffragate da idoneo supporto probatorio tale da consentire al giudice di valutare
ed eventualmente con.parare tra di lora le tariffe applicate dalle diverse
carrozzerie operand nel territorlo.
Va rilevato tra l'altro cbe pur in presenza di elementi da comparare risulterebbe
diversi carrozzieri dal
IT: omento
che Ie tariffe, suddivise in fasce, tengono conto di
una sene di fattori che vanno dall'orgamzzazlone del lavoro, pill 0 meno efficiente,
alla presenza all'interne. , della carrozzeria di moderni implantl e macchinari, al
nurnero dei dipendenti impiegati all'interno dell'azienda, al possesso
0
meno di
certiftcazloni per la qualita dellavoro svolto.
Cia brevemente esposto questo Giudice anche alia luce della consulenza tecnica in
attl ( si veda pag. 7 ) arnr iessa e depositata in altro procedimento civile tra la stessa
parte Carrozzeria Tecmcar e altra compagnia assicuratrice rna utilizzabile nel
presente procedimento anche per questioni di economlctta, nella quale iJ ctu veniva
chtarnato ad accertare iI reale costa della manodopera appllcata dalla carrozzeria
de qua, ritiene di adei ire aHe conclusioni del ctu Dr. Caliendo Bonaventura
relativamente alla congr uita del prezzo per il costa della manodopera applicato
dalla societa attrice.
Per quanto sopra esposto il Giudice accoglie la domanda aLtrice e per I'effetto
condanna 1a AXA Assicurazioni s.p.a al pagamento in favore dell'attrice della
somma di € 194,57.
Le spese seguono la soccornbenza e si liquidano come in dtspositivo,
PQM
JI Giudice di Pace definitivamente pronunciando tra Ie parti ogni altra istanza ed
eccezione disattesa cosi provvede:
Respinge
04/05
l'eccezlone sollevata
dalla
difesa
della Axa Assicurazioni
relativamente alia nullita della cessione di credlto:
Condanna la AXA Assicurazionl spa in persona del legale rappresentante p.t,
al risarcimento dei danni subiti dalla Carrozzeria Tecnica di Chianella
Stefano quale cess onaria del credito da parte della G.P.A. Servizi s.a.s., che si
quantifica in € 194,57;
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Condanna la AXIl Assicurazloni spa in persona del legale rappresentante p.t,
a rifondere all'atrrice Ie spese del giudizio che si quantificano in .€ 30,00 per
anticipazioni ed € 250,00 Quale cornpenso professionale, oltre IVA e CAP.
COS! deciso in Perugia 12.03.2013.
II. Cancelliere
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