SentenzaAXA
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SentenzaAXA
06/05/2013 15:11 07535147 PAG STUDIO LEGALE ;,. _.... REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 01 PERUGIA . --. -.... Nella causa civile lscritt» al n. 2631/2010 R.G. prom ossa da: CARROZZERJA TECNICP R di Chianella Stefano in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Stafano Chlanella, con sede in Ponte San Giovanni, Loc. Ferriera dl Torgioano 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Allucci unitamente e disgiuntamente all'avv, Domenico Accica ed elettivamente domlclliata presso 10 studio del secondo in }'erugia, Via dei Filosofi, 23/b in virtu di procura in calee all'atto d.i citazione • AT rRICE CONTRO AXA ASSICURAZrONI S. P.A. in persona del procuratore p.t. Dott. Fabio Del Pero corrente in Milano, Via G. Leopardi, 15 rappresentata e difesa dalI'avv. Luciano Vecchiarelli giusta procura speciale estesa in calee alia copla passlva dell'atto di citazione ed elettivarner.te domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Marconi 14 - CONVENUTA OGGETTO: risarcirnento danni da incidente stradale CONCLUSION I: Per l'atuice : Vo.gUa l'lll.mo Giudice di Pace, disattesa oqni avversa eccezione deduzione, ac. iertata 10 responsobilita per I'evento de quo, condannare s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. of pagamento in favore dell'istante della somma d! € 194,57 ovvera della diverse somma ma,gyiore 0 minore accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni derivati. Ogni . rtvalutata con gli intere-st di leg,ge dalla data clef sinistro sino al saldo effettivo da ritenersi compresa nella competenza ratione valoris delgiudice dei pace. Con vittoria di spese competenze ed onorari l!.~t [g CQl1ve.nuta: IN VIA PRELIMINARE: accertare fa carenza di teqtttimazione attiva in capo alia Carrozzeria 'iecnicardt Stefano Chianella e consequentemente respinqere la domanda. con vittoria di spesefunzioni ed onorari, IN VIA PRELlMINARE accertare lo carenza dt le,gittimazione passiva in capo alia Compagnia Axa Asstcurazioni spa e consequentemente riqettore tutte le domande di controparte con vittoria dt spese funzicni ed onorari; IN HA PRINelPALE respingere tutte Ie domande avanzate nei confront! della Axa Asstcurazioni in quanta infondate in[otto e diritto con vittoria di I'Axa Asstcurazioni spese.funzioni ed onorari SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ~ MOTrVI DELLA DECISIONE ;~' l!i:t'lp, o L;/~;.' -, ~ .•."", ,)~\ b ~ "~'-"""---rt& ff{rvrtJ fJ1 tf f-( t OO1ll'eL~:ii(~ 1,.t1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ll Giudice di Pace di Perugia, Avv. Crtstiana Cristlanl ha pronunciato la seguente SENTENZA I 02/05 06/05/2013 15:11 STUDIO LEGALE 07535147 Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformita del canone normativo dettato dall art. 132 2° co. n, 4 c.p.c, e dall'art. 118 disposizioni di attuazione del cod ice d procedure civile che a seguito dell'entrata in vigore della legge 18.06.2009 n. 6') hanno disposto in generale che la motlvazione della decisione deve limitarsi ad una concisa espcsiztone delle ragioni dl fatto e dt diritto specificando in particolsre che tale esposizlone, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed aile ragioni giurtdlche dena decisione, deve altresi essere succinta e pub fondarsi anche su precedenti conformi, si rtleva ed osserva quanta segue. Relativamente aile ecces.lont sollevate dalla difesa della compagnia di assicurazione convenuta it Giudice conferrna la propria ordinanza del 14.12.2009 le cui argomentazioni sana confortate dalla giurtsprudenza maggioritaria sia di IptrirrimitA r.hp. eli merirn tii ('IIi si rirhiamann alrune nrnrut nrp (r~ ..<;: n 7nR~/7nn1: Casso n. 21192/2001, Casso n. 9761/05; Trtb, di Roma n. 7412/2010, Trib. di Milano n.69/08; Trtb, di Trenro n. 1107/07; G.d.P. di Palermo 8.2.2011, G.d.P. di Torino 6.3.2009. G,d.P. dl Terr.tctna 22.03.2010. G.d.P. dt Milano 2.4.2008, G.d.P. di Pisa 29.06.2007, G.d.P. di Milano 19.10.2007, G.d, P. di Bassano del Grappa 15,1.2008; Trib. di Lucca n. 123/11.,Trib. di Firenze n. 1466/2011) Passando ora al merito l.i domanda avanzata da parte attrice deve essere accolta. Va prelimlnarrnente pnclsato che prima dell'instaurarsi del presente giudizio la convenuta provvedeva ad effettuare un bonifieo alla Carrozzeria Tecnicar di Chianella Stefano per un importo di € 1.200,00 a titolo di risarcimento integrate dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinlstro occorso ( doc. 8 del fascicolo di parte attrice]: importo che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore importo richlesto ( doc. 9 ). Non e pertanto oggetto di contestazione l'esclusiva responsabihta del Fasi Daniele quale conducente dell'ai.tovettura Fiat Panda nella causazlone del sinistro de quo. sl che Il danno auto patito dalla vettura condotta da SbaragJi Giuseppe e di proprteta della Soc. G.P.!,. Servizi s.a.s. che ha ceduto fl proprio credito alia socleta attrice menta di essere r sarcito. Per quanta riguarda Ie spese di riparazlone dell'auto il procuratore dell'attore ha prodotto in atti copia della ricevuta fiscale n. 307/8 del 17.12.2009 dell'importo complessivo di € 1.394,~j7 spesa sostenuta dalla emessa dalla stessa Carrozzeria Teenicar attestante la I~.P.A. Servizi s.a.s, per la riparazione dell'autovettura incidentata. Premesso che il quantum richiesto da parte attrice con il presente giudizio arnrnonta ad € 194,57 «he a dire di parte convenuta sarebbe la differenza tra PAG 03/05 06/05/2013 15:11 PAG STUDIO LEGALE 07535147 \I .. ."....,~ I'jmporto della rnanodopera riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e quello domandata dal carrozzkre occorre rilevare quanto segue. Le asserzioni di parte convenuta relativamente al fatto che l'importo della manodopera come applicate dalla carrozzeria convenuta risulta oltremodo esagerato e non trova riscontro nella tariffa adottata dai corrozziert non risultano suffragate da idoneo supporto probatorio tale da consentire al giudice di valutare ed eventualmente con.parare tra di lora le tariffe applicate dalle diverse carrozzerie operand nel territorlo. Va rilevato tra l'altro cbe pur in presenza di elementi da comparare risulterebbe diversi carrozzieri dal IT: omento che Ie tariffe, suddivise in fasce, tengono conto di una sene di fattori che vanno dall'orgamzzazlone del lavoro, pill 0 meno efficiente, alla presenza all'interne. , della carrozzeria di moderni implantl e macchinari, al nurnero dei dipendenti impiegati all'interno dell'azienda, al possesso 0 meno di certiftcazloni per la qualita dellavoro svolto. Cia brevemente esposto questo Giudice anche alia luce della consulenza tecnica in attl ( si veda pag. 7 ) arnr iessa e depositata in altro procedimento civile tra la stessa parte Carrozzeria Tecmcar e altra compagnia assicuratrice rna utilizzabile nel presente procedimento anche per questioni di economlctta, nella quale iJ ctu veniva chtarnato ad accertare iI reale costa della manodopera appllcata dalla carrozzeria de qua, ritiene di adei ire aHe conclusioni del ctu Dr. Caliendo Bonaventura relativamente alla congr uita del prezzo per il costa della manodopera applicato dalla societa attrice. Per quanto sopra esposto il Giudice accoglie la domanda aLtrice e per I'effetto condanna 1a AXA Assicurazioni s.p.a al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 194,57. Le spese seguono la soccornbenza e si liquidano come in dtspositivo, PQM JI Giudice di Pace definitivamente pronunciando tra Ie parti ogni altra istanza ed eccezione disattesa cosi provvede: Respinge 04/05 l'eccezlone sollevata dalla difesa della Axa Assicurazioni relativamente alia nullita della cessione di credlto: Condanna la AXA Assicurazionl spa in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento dei danni subiti dalla Carrozzeria Tecnica di Chianella Stefano quale cess onaria del credito da parte della G.P.A. Servizi s.a.s., che si quantifica in € 194,57; 06/05/2013 15:11 07535147 STUDIO LEGALE Condanna la AXIl Assicurazloni spa in persona del legale rappresentante p.t, a rifondere all'atrrice Ie spese del giudizio che si quantificano in .€ 30,00 per anticipazioni ed € 250,00 Quale cornpenso professionale, oltre IVA e CAP. COS! deciso in Perugia 12.03.2013. II. Cancelliere I " , " I PAG 05/05