The prohibition of discrimination based on age in the light of the ECJ

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The prohibition of discrimination based on age in the light of the ECJ
Il divieto di discriminare
in ragione dell’età alla
luce della giurisprudenza
della CdG
Marie Mercat-Bruns
CNAM/Sciences Po
Struttura della presentazione
 I. Cos‟è la discriminazione in ragione dell‟età?
 II. Natura ambivalente delle discriminazioni in
ragione dell‟età: riconoscimento di principio di
non discriminazione nella giurisprudenza
dell‟UE
 III. Eccezioni a divieto di discriminare in ragione
dell‟età assoggettate a doppio criterio: l‟esame
di legittimità e di proporzionalità della CdG
I. Cos‟è la discriminazione in
ragione dell‟età?
- Come definiamo l‟età?
- A quale età si riferisce la
giurisprudenza dell‟UE sulle
discriminazioni in ambito
occupazionale?
Come è definita l‟età quale motivo
di discriminazione?
 Diritto EU non fornisce definizione di età:
- Art. 19 TFUE (art. 13 Trattato di Amsterdam) si
riferisce direttamente al divieto di
discriminazioni fondate sull‟età.
- Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell‟UE.
- Considerando 8 e 25 e articoli 2 e 6 di direttiva
2000/78 si limitano a menzionare l‟età senza
definirla.
- Diritto di Stati membri non più specifico.
Cos‟è l‟età in riferimento a
discriminazioni in ragione dell‟età?
 Questione essenziale per comprendere l‟evoluzione attuale
della giurisprudenza dell‟UE:
 Il diritto si limita ad affermare se protegge l‟età (UE) o età
superiori a un‟anzianità specifica (più di 40 anni negli USA). La
definizione di età pare scontata: si tratta dell‟indicatore biologico
del passaggio del tempo dalla nascita alla morte.
 Ma l’età è spesso confusa con l’invecchiamento e il processo di
invecchiamento è molto più complesso.
 Questo spiega l‟esistenza delle discriminazioni in ragione
dell‟età e la dimensione soggettiva e oggettiva dell‟età
come costrutto sociale.
L‟età: un indicatore di rischi
soggettivi di invecchiamento e
ricorso a stereotipi
 Cause di invecchiamento diverse:
 Endogene di essere umano (teorie mediche diverse)
 Esogene perché l‟organismo è sottoposto a una serie di abusi
che alla fine esigono il loro tributo, in funzione del contesto.
Il ritmo di invecchiamento varia quindi da una persona all‟altra e
l‟età cronologica è piuttosto un indicatore delle possibili
conseguenze dell‟invecchiamento in determinate fasi della vita.
 L‟età rispecchia i rischi di degrado associati all‟invecchiamento,
ad esempio in termini di salute fisica sul lavoro, senza effetto
causale automatico.
 Questa complessità dell‟invecchiamento spiega perchè
alla giovane età e all‟età avanzata si associano stereotipi
soggettivi .
L‟età: un parametro indiretto
oggettivo per politiche occupazionali,
sanitarie e pensionistiche
 L‟età è spesso utilizzata come parametro
indiretto ad esempio per l‟accesso a diritti
d‟anzianità, formativi o pensionistici. I vantaggi
riconosciuti dalla previdenza sociale e dalle
politiche occupazionali, quindi, sono spesso
legati all‟età per motivi economici. L‟età è
considerata un criterio più oggettivo, e
questo ha avuto un impatto sul costo o sulla
sicurezza occupazionale di lavoratori giovani e
anziani.
A quale età si riferisce la
giurisprudenza dell‟UE sulle
discriminazioni in ambito
occupazionale?
 Riferimenti a tutte le età: giovane e avanzata.
Singoli o coorti d‟età
 Ad esempio cause UE su:
 CdG C-341/08 Petersen: lavoratori anziani
 CdG C-88/08 Hutter: lavoratori giovani
 Si può riferire anche a differenza d‟età: CdG
C-427/06 Barstch: differenza d‟età tra un
pensionato deceduto e la vedova
L‟età: una categoria sospetta?

L‟età, come razza e sesso, è categoria sospetta che merita massimo
controllo giudiziario?

La corte suprema degli USA ha stabilito che l‟età non era una categoria
sospetta (Caso Murgia)
Nel diritto europeo l‟età è considerata più ambivalente: analoga a altri
motivi di discriminazione, ma differente:
 Da un lato, la direttiva 2000/78 vieta la discriminazione in ragione
dell’età come ogni altro motivo di discriminazione
 Articolo 1: “La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale
per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di
rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di
trattamento.”
 Articolo 2: “Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di
trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta basata su uno dei motivi di cui …”

L‟età: una categoria sospetta?

D’altro lato l’interpretazione giurisprudenziale pone limiti rigorosi a quanto
costituisce discriminazione in ragione dell’età:

Articolo 4 della direttiva 2000/78: Requisiti per lo svolgimento dell’attività
lavorativa
1. 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che
una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno
qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove,
per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata,
tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito
proporzionato. Vedi causa Wolf C-229/08
In relazione specifica all’età, l’articolo 6 della direttiva 2000/78 afferma che:
Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione
dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e
ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità
legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e
di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano
appropriati e necessari. Vedi causa Palacios C-411/05



II. Natura ambivalente delle discriminazioni
fondate sull‟età: riconoscimento del principio di
non discriminazione in ragione dell‟età nella
giurisprudenza della CdG e dei giudici nazionali
 La natura ambivalente delle discriminazioni fondate
sull’età può spiegare la necessità di trattare il divieto
di discriminare in ragione dell’età come parte di un
principio più generale di parità di trattamento per
difenderne la legittimità e per imporre ai giudici
nazionali di disapplicare le norme nazionali
confliggenti con il principio di non discriminare in
ragione dell’età, norma fondamentale
dell’ordinamento giuridico dell’UE.


C-144/04 - Werner Mangold v Rüdiger Helm
C-555/07 - Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG
Riconoscimento del principio di non
discriminazione in ragione dell‟età nella
giurisprudenza della CdG e dei giudici nazionali

Punto 4. È’ compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta
in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell’età, il quale
costituisce un principio generale del diritto comunitario, assicurare, nell’ambito di
sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti
dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria
disposizione di legge nazionale, e ciò perfino qualora il termine di recepimento di
una direttiva che si ispira a tale principio generale, quale la direttiva 2000/78, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, non sia ancora scaduto …
C-144/04 - Werner Mangold v Rüdiger Helm

Punto 1. Il diritto dell’Unione europea, in particolare il principio di non
discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva
2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che
osta alla normativa nazionale che preveda che, ai fini del calcolo del termine di
preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro
compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età...
C-555/07 - Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG

Il principio di non discriminazione in ragione dell’età è stato citato dai giudici
francesi (Soc. 11 maggio 2010 n. 08-43681)
III. Eccezioni a divieto di discriminare in ragione
dell‟età assoggettate a doppio criterio: l‟articolo 6
della direttiva 2000/78 e l‟esame di legittimità e di
proporzionalità della CdG


Considerando 25 ….in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età
possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare
secondo la situazione degli Stati membri. È‟ quindi essenziale distinguere tra le disparità di
trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione,
mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.
Articolo 6 direttiva 2000/78:
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di
trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano
oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità
legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di
formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e
necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di
retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire
l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni
minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione
o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione
basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un
ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i
regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni
pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori
o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei
calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a
discriminazioni fondate sul sesso.
Eccezioni a divieto di discriminare in ragione
dell‟età assoggettate a doppio criterio: l‟articolo 6
della direttiva 2000/78 e l‟esame di legittimità e di
proporzionalità della CdG
 La serie di casi di fronte alla CdG, tra cui Mangold,
Palacios, Age concern, Hütter, Petersen, Rosenbladt,
Andersen e Georgiev, permette di intuire quali sono le
giustificazioni legittime e proporzionate ai sensi dell‟art. 6
della direttiva 2000/78 di differenze fondate sull‟età nelle
politiche pubbliche.
 La Corte effettua un duplice esame che consiste nel
comprendere 1. se una politica che determina una
differenza di trattamento in ragione dell‟età sia legittima
(oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una
finalità legittima) e 2. se i mezzi per il conseguimento di
tale finalità siano appropriati e necessari.
Primo criterio di esame: cos‟è una
politica legittima in ragione
dell‟età?
 Nelle cause Mangold e Palacios la Corte richiama l‟ampio
spettro di valutazione discrezionale di cui dispongono gli
Stati membri nella scelta delle misure atte a realizzare i
loro obiettivi politici.
 La causa Hütter conferma l‟ampio spettro dell‟azione
statale, come indicato in Wolf e Petersen. Le misure
passibili di controllo giudiziario non si collocano sempre
nella sfera pubblica intesa in senso restrittivo; si
estendono a licenziamenti nel settore privato determinati
da una legislazione nazionale che imponga licenziamenti
obbligati tramite contrattazione collettiva o norme
nazionali (cause Palacios e Age concern).
Cos’è una politica legittima e può
questa valutazione evolvere con il
tempo e con la demografia?
 La difficoltà consiste nel fatto che la legittimità delle
politiche evolve con il contesto economico. Il
pensionamento obbligato del signor Palacios era
giustificato da una fase di recessione economica.
L‟influenza del contesto economico sull‟elaborazione
delle politiche è una questione oggettiva, come
confermato nella causa Petersen: quando il caso fu
esaminato dalla Corte il governo aveva già previsto di
cancellare il ritiro dell‟abilitazione all‟esercizio della
professione in regime convenzionato contestato
dall‟anziana dentista. In altri termini, in quale momento va
valutata la legittimità di una politica? Al momento
dell‟adozione dell‟atto legislativo o al momento della
disamina giudiziaria della politica in questione da parte
della CdG?
Cos’è una politica legittima?
 Non sono obiettivi legittimi quelli dei datori di lavoro, quali
gli obiettivi individuali di ridurre i costi o di acquisire
competitività (vedi causa Age concern), anche se le
politiche possono tenere conto dell‟esigenza di flessibilità
delle aziende.
 Nella causa Hütter, la Corte ha inoltre riconosciuto la
libertà di azione degli Stati membri nella scelta di misure
pubbliche per promuovere l‟occupazione e le politiche
sociali (ad esempio per promuovere l‟apprendistato).
 Le leggi nazionali possono elencare politiche legittime. La
Francia, ad esempio, nella legge del 2008 ha emendato il
proprio elenco per conformarsi alla direttiva 2000/78.
Cos’è una politica legittima?


Esempi di politiche a beneficio di lavoratori giovani e anziani oggettivamente e
ragionevolmente giustificate da una finalità legittima
La Corte pare adottare un parametro piuttosto flessibile per valutare cos‟è una
politica legittima secondo gli Stati membri


Kücükdeveci C-555/07; Andersen C-499/08, Rosenbladt C-45/09
Georgiev C-250/09: causa di un professore universitario che contestava il
contratto a tempo determinato che aveva dovuto accettare a partire dai 65 anni e,
in secondo luogo, il pensionamento obbligato all‟età di 68 anni:

Punto 45. A tale proposito, la formazione e l’occupazione degli insegnanti nonché
l’applicazione di una politica concreta del mercato del lavoro che tiene conto della
particolare situazione del personale della disciplina interessata, invocati
dall’Università e dal governo bulgaro, sono tali da soddisfare l’intento di ripartire in
modo ottimale i posti di professori tra le generazioni, in particolare attraverso
l’impiego di giovani professori. Orbene, per quanto riguarda quest’ultima finalità, la
Corte ha già dichiarato che la promozione delle assunzioni costituisce
incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale o dell’occupazione degli
Stati membri (sentenza Palacios de la Villa, cit., punto 65), in particolare laddove
si tratta di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione (v.,
in tal senso, sentenza Petersen, cit., punto 68). Quindi, la promozione
dell’occupazione nell’insegnamento superiore mediante l’offerta di posti di
professori a persone più giovani può costituire una siffatta finalità legittima.
Primo criterio di esame: Quali mezzi di
attuazione delle politiche basate sull’età
sono considerati appropriati e
necessari?
 La sentenza Mangold è molto esplicita su questo punto: il
contratto a tempo determinato rinnovabile solo per lavoratori
anziani (più di 52 anni) è considerato eccedente quanto è
necessario per promuovere l„inserimento professionale di
lavoratori anziani.
 Nella sentenza Palacios, la facoltà di attuare politiche di
pensionamento conformi agli obiettivi occupazionali fissati
estesa alle parti sociali e il versamento di una pensione non
appaiono “inappropriati e non necessari” alla promozione di tale
politica senza basarsi esclusivamente sull‟età del beneficiario.
La Corte utilizza la forma negativa. Perchè?
 Più recentemente, nei procedimenti Andersen, Rosenbladt e
Georgiev la Corte sembra effettuare un esame separato di
quanto è appropriato e quanto è necessario per individuare
mezzi irragionevoli, eccessivi o incoerenti per la promozione di
una politica legittima basata sull‟età.
Eccezioni al divieto di discriminare in
ragione dell‟età e esame di
proporzionalità: quali mezzi sono
appropriati?
 Il criterio « appropriato » (punto 52): Tali valutazioni
sono anche pertinenti relativamente all’esercizio di
un’attività come quella di professore universitario. Infatti,
nei limiti in cui i posti dei professori universitari sono,
generalmente, in numero limitato e sono riservati a coloro
che abbiano raggiunto le più alte qualifiche nel settore
interessato e dal momento che un posto vacante deve
essere disponibile per poter procedere all’assunzione di
un professore, si deve considerare che uno Stato
membro può ritenere appropriato stabilire un limite di età
per conseguire obiettivi di politica dell’occupazione come
quelli menzionati nei punti 45 e 46 della presente
sentenza. (Causa Georgiev)
Eccezioni al divieto di discriminare in
ragione dell‟età e l‟esame di
proporzionalità: quali mezzi sono
necessari?

Il criterio « necessario » (punti 54 e 55): Per quanto riguarda il limite di
età stabilito dalla normativa nazionale controversa nella causa
principale, vale a dire 68 anni, emerge dal fascicolo che esso supera di
cinque anni la normale età pensionistica stabilita per legge per gli
uomini nello Stato membro interessato. Esso consente quindi ai
professori universitari, che hanno la possibilità di lavorare fino a 68
anni, di proseguire nella loro carriera per un periodo relativamente
lungo. Non si può ritenere che la misura in parola sia pregiudizievole
oltremisura delle legittime pretese dei lavoratori pensionati d’ufficio a
causa del raggiungimento del limite d’età previsto, in quanto la
normativa pertinente non si basa unicamente su un’età determinata, ma
prende altresì in considerazione la circostanza che gli interessati
beneficino al termine della loro carriera professionale di una
compensazione economica per mezzo della concessione di una
pensione di vecchiaia, come quella prevista dal regime nazionale in
esame nella causa principale (v., in tal senso, sentenza Palacios de la
Villa, cit., punto 73). Ne consegue che lo stabilire un siffatto limite di età
per la cessazione del rapporto di lavoro non eccede quanto
necessario per conseguire obiettivi di politica dell’occupazione …,
fintantoché la citata normativa nazionale soddisfi tali obiettivi in modo
coerente e sistematico. (Causa Georgiev)
CONCLUSIONI

In ultima analisi, la giurisprudenza della CdG è stata piuttosto proattiva
nel far luce sulle politiche sociali degli Stati membri basate sull‟età.
L‟articolo 6 della direttiva stabilisce un quadro completo per il controllo
giudiziario e dà alla CdG un potere relativamente forte di determinare
quali politiche degli Stati membri siano legittime e appropriate.

La giurisprudenza esamina inoltre i rischi di pregiudizi basati sull‟età, ad
esempio in Petersen o Wolf collegati all‟applicazione dell‟articolo 4 sui
requisiti per lo svolgimento dell‟attività professionale e dell‟articolo 6.

La CdG non ha ancora fornito indicazioni su come individuare con
esattezza le discriminazioni indirette in ragione dell‟età (la
giurisprudenza francese in materia è piuttosto restrittiva). Malgrado ciò,
le nuove politiche di pensionamento che rinviano l‟età pensionabile
possono essere considerate come aventi un impatto diverso sulle
donne che durante la loro vita lavorativa hanno maturato meno
prestazioni.