UE – Extra UE

Transcript

UE – Extra UE
uova disciplina territorialità Iva
2010
1
doppia imposizione internazionale
•
Imposte dirette: lo stesso contribuente è assoggettato in paesi diversi a
imposte comparabili, in relazione a un medesimo oggetto e per lo stesso
periodo
•
Iva: la stessa transazione internazionale è assoggettata in paesi diversi a
imposta sulla cifra d’affari nei confronti dello stesso soggetto passivo o di
soggetti passivi diversi
2
Strumenti per prevenire la doppia
imposizione internazionale dell’Iva
•
principio di territorialità
soggette a Iva solo le operazioni effettivamente collegate con il territorio
nazionale (non soggette a Iva le operazioni realizzate all’estero, anche se poste
in essere da soggetti passivi residenti)
•
•
principio di tassazione nel paese di destinazione:
introdotto dall’accordo gatt 1947 (general agreement on tariffs and trade)
costituisce corollario del principio di non discriminazione tra merci importate
e merci prodotte internamente
3
Definizione di “territorio” ai fini Iva
•
•
•
•
•
Il territorio ai fini Iva coincide con il territorio politico
spazio terrestre compreso nei confini, soprassuolo e sottosuolo per altezza e
profondità fino al limite di esercizio possibile della sovranità dello Stato
mare territoriale: fascia di mare costiero utilizzabile per gli usi degli abitanti
e necessario alla difesa dello Stato di estensione di 12 miglia dalla costa
(art. 2, r.d. 30 marzo 1942, n. 327)
navi e aerei mercantili, a meno che non si trovino nello spazio aereo e
marino soggetto alla sovranità di altro Stato (Min. fin., risol. 28.2.1997, n.
36/E)
navi e aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche
quando sono all’estero
4
definizione di territorio (segue)
•
Sono parte del territorio Iva anche i punti franchi, i depositi franchi e gli altri
istituti soggetti a vigilanza doganale anche se sono considerate zone extraterritoriali secondo la normativa doganale
•
Sono esclusi dal territorio Iva solo i Comuni di Livigno e di Campione d’Italia
e le acque italiane del Lago di Lugano (art. 7, lett. a), d.p.r. n. 633 del 1972)
5
principio di territorialità nelle cessioni di beni
(nuovo art. 7-bis, d.p.r. 633 del 1972)
Sono territorialmente rilevanti in Italia le cessioni aventi ad oggetto:
a.
beni immobili
b.
beni mobili esistenti nel territorio dello Stato al momento della
cessione, soltanto se: nazionali, comunitari o vincolati al regime di
temporanea importazione
c.
beni mobili, spediti da altro paese Ue, se installati montati o assiemati
in Italia dal fornitore o per suo conto
Queste regole non si applicano:
cessioni di beni nel corso di trasporto intracomunitario di passeggeri
cessioni di gas e di energia elettrica
6
Cessioni di beni immobili (art. 7-bis)
•
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili siti nel territorio dello Stato
•
Esempio. cessione da parte di soggetto passivo comunitario di bene immobile
sito in Italia
•
ota bene: sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi,
gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in
genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (art.
812 c.c., primo comma)
Sono reputati immobili i molini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando
sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in
modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812 c.c, secondo comma).
•
7
Cessioni di beni mobili esistenti nel territorio
dello Stato (art. 7-bis)
AZIOALI:
prodotti originari italiani o il cui perfezionamento sia avvenuto in Italia
Sono considerati beni originari di uno Stato, oltre i prodotti ivi interamente fabbricati,
anche le merci ivi trasformate mediante una fabbricazione composita risultante da un
processo di trasformazione avviato in Paesi terzi. Questi ultimi prodotti possono essere
considerati originari di uno Stato quando hanno ivi subito la loro ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a
tale scopo e che abbia come risultato fabbricazione di prodotto nuovo o che rappresenti una
fase importante di fabbricazione (art. 24, c.d.c.) (Min. Fin., risol. 7 settembre 1998, n. 127)
ota bene. I beni nazionali introdotti nei punti franchi non perdono lo status di merce
nazionale in quanto l’art. 7 non attribuisce ai punti franchi la condizione di ambiti
extraterritoriali (Min. fin., risol. 13 luglio 1995, n. 184/E).
COMUITARI:
originari di altro stato Ue o in libera pratica in Ue (art. 79, c.d.c.)
TEMPORAEA IMPORTAZIOE:
provenienza estera e introdotti in Italia per essere soggetti a lavorazione o
trasformazione ed essere riesportati (art. 137, c.d.c.)
8
Per le cessioni di beni, ai fini della
sussistenza del requisito della territorialità
•
•
on rilevano:
il luogo di conclusione o di esecuzione del contratto
il luogo di residenza del cedente o del cessionario
•
•
Rileva esclusivamente:
il luogo di esistenza fisica del bene oggetto di cessione
(per i soli beni mobili) rileva anche lo status giuridico del bene
•
Esempio Beni italiani inviati in regime di temporanea esportazione per essere
esposti in una fiera di un Paese extraUe e successivamente venduti: operazione
priva del requisito della territorialità, poiché i beni al momento della cessione
si trovano all’estero.
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Ipotesi particolari di cessioni di beni
1. beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati dal
fornitore o per suo conto (art. 7-bis, primo comma)
Regola generale: per i beni oggetto di spedizione o trasporto-da parte del
fornitore o di un terzo-il luogo di cessione coincide, in linea di principio, con
quello in cui i beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto
(art. 6, primo comma)
Eccezione: se i beni devono essere installati o montati dal fornitore o per suo
conto, il luogo della cessione è quello dove avviene il montaggio
10
Ipotesi particolari di cessioni di beni (segue)
2. cessioni di beni nei confronti di passeggeri di trasporto intracomunitario, con
partenza dall’Italia (art. 7-bis, secondo comma)
Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza è in Italia
Somministrazioni di alimenti e bevande a bordo di navi destinate a attività
commerciali o pesca o operazioni salvataggio in mare sono non imponibili (art. 8bis, lett. d)
Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” si
intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il
luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri
“luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di
passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunità
“luogo di arrivo di un trasporto passeggeri” è l’ultimo punto di sbarco previsto nella
Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno
scalo fuori della Comunità
per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un
trasporto distinto
11
Ipotesi particolari di cessioni di beni
(segue)
3. cessioni di gas e di energia elettrica (art. 7-bis, terzo comma) sono soggette
a Iva in Italia:
a. quando il cessionario è soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio
dello Stato
b. quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati
o consumati nel territorio dello Stato
4. cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 40, terzo
comma, d.l. 331 del 1993):
a. beni spediti nel territorio dello Stato del cedente o su un suo conto da altro
Stato membro
b. acquirente persona fisica privato consumatore
c. beni diversi da mezzi di trasporto e da beni da installare, montare o assicurare
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Principio di territorialità per le prestazioni di servizi (da
art. 7-ter ad art. 7-septies)
• seconda direttiva Iva n. 67/228: luogo di utilizzazione del servizio
• sesta direttiva Iva n. 77/388: luogo del prestatore del servizio
• direttiva n. 2008/8 del 12 febbraio 2008 ha profondamente modificato la
territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio
Principi generali della riforma 2010:
• servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il
cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo
comma, lett. b)
• servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente
soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett.
a)
Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la
posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla
UE
13
Regola generale
Prestatore
IT
Soggetto passivo
Criterio
territorialità
Cliente
Iva in Italia
IT
Soggetto passivo
SI
Luogo
committente
IT
privato
SI
Luogo prestatore
UE – Extra UE
soggetti passivi
NO
Luogo
committente
UE – Extra UE
privati
SI
Luogo prestatore
14
Regola generale (segue)
Prestatore
UE – Extra UE
soggetti passivi
Cliente
Iva in Italia
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Luogo
committente
IT
privato
NO
Luogo prestatore
UE – Extra UE
soggetti passivi o
privati
NO
Luogo prestatore o
committente
15
Definizioni
• Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato:
Soggetto passivo domiciliato nel territorio o ivi residente che non abbia stabilito
domicilio all’estero ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di
soggetto domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essere
rese o ricevute.
• Domicilio
- persone fisiche: sede principale affari e interessi (art. 43 codice civile)
- enti e persone giuridiche: sede legale
• Residenza
- persone fisiche: dimora abituale (art. 43 codice civile)
- enti e persone giuridiche: sede effettiva
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Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all’applicazione delle norme
sulla territorialità:
• soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si
considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell’esercizio di tali
attività
• enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza
personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o
principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori
di attività commerciali o agricole
• enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini
Iva
17
Servizi particolari (art. 7-quater)
•
•
•
•
Servizi relativi a beni immobili
prestazioni trasporto passeggeri
ristorazione e catering
locazione a breve termine mezzi di trasporto
18
Servizi relativi a immobili
(art. 7-quater, lett. a)
Prestatore
Cliente
Iva in Italia
Criterio
territorialità
SI
Immobile in Italia
IT-UE-Extra UE
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi o
privati
NO
Immobile in altro Paese
UE o Extra UE
•
•
•
Sono compresi: perizie, prestazioni agenzia, alloggio in alberghi,
campi vacanza, campeggio, concessione diritti utilizzazione immobili,
preparazione e coordinamento lavori immobiliari
Regole invariate rispetto al 2009
Più precisa definizione servizi relativi a beni immobili
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Trasporto persone (art. 7-quater, lett. b)
Prestatore
Cliente
Iva in Italia
Criterio
territorialità
SI
Per la tratta italiana
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi o
privati
NO
Per la tratta fuori dal
territorio italiano
•
•
•
•
Regole invariate rispetto al 2009: si applicano sia al trasporto
intracomunitario che al trasporto internazionale
Tassati interamente i trasporti che si svolgono nel territorio dello Stato
Per i trasporti intracomunitari e internazionali è rilevante in Italia (ma
non imponibile, art. 9, n. 1) la sola parte effettuata nel territorio italiano,
mentre è esclusa dal campo di applicazione Iva la parte eseguita
all’estero
Nel caso di trasporto di andata e ritorno le due tratte sono considerate
autonomamente come distinti trasporti
20
Trasporto internazionale di persone
(art. 9, 1° comma, nn. 1, 4)
•
i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte
all’estero in dipendenza di un unico contratto configurano operazioni non
imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 1, d.p.r. 633
del 1972)
•
la non imponibilità attiene alla sola parte del trasporto eseguita nel territorio
nazionale, essendo comunque estranea al campo di applicazione dell’Iva la
parte eseguita all’estero, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. b)
•
i servizi di spedizioni relativi ai trasporti internazionali di persone configurano
operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1°
comma, n. 4, d.p.r. 633 del 1972)
21
trasporto internazionale di persone
(continua)
Trasporti marittimi
Al fine di evitare complessi calcoli delle distanze, il Ministero delle Finanze ha
determinato forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero
trasporto, la tratta che si considera effettuata nel mare territoriale
crociere circolari
Anche le crociere circolari che iniziano da un porto nazionale e attraversano il
mare territoriale estero terminando, eventualmente dopo aver fatto scalo in uno
o più porti esteri, nel medesimo porto nazionale di partenza, si considerano
come trasporti internazionali
22
Trasporti aerei
Le prestazioni di trasporto aereo internazionale (tanto di persone comunitarie e
non, quanto di beni se effettuati parte in territorio italiano, parte in territorio
extracomunitario) eseguite nello spazio aereo nazionale, possono essere
mediamente calcolate in base ad una percentuale forfetaria, stabilita nella
misura del 38% dell’intero tragitto del singolo luogo internazionale (Min. fin.,
risol. 23 aprile 1997, n. 89)
23
Ristorazione e catering (stanziali e in viaggi
non intracomunitari – art. 7-quater, lett. c)
Prestatore
Cliente
IT-UE-Extra UE IT-UE-Extra UE
soggetti passivi
soggetti passivi o
privati
•
•
•
•
•
Iva in Italia
Criterio
territorialità
SI
Esecuzione in Italia
NO
Esecuzione fuori dal
territorio italiano
regola della materiale esecuzione del servizio
se eseguiti solo in Italia, sono interamente tassati in Italia
se trasporto internazionale (con punto di partenza o arrivo al di fuori della
Comunità) regola dell’esecuzione: sono tassati in Italia servizi effettuati
durante la permanenza del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato,
corrispondente anche acque territoriali e spazio aereo nazionale
In caso di servizi tassabili ai fini Iva in Italia, occorre verificare se ricorrono le
condizioni di non imponibilità per somministrazione di alimenti e bevande a
bordo (art. 8-bis, lett. d)
non assume rilievo il luogo in cui i pasti e i servizi sono preparati
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Ristorazione e catering (in viaggi
intracomunitari – art. 7-quater, lett. d)
Prestatore
Cliente
Iva in Italia
Criterio
territorialità
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi o
privati
SI
Luogo partenza trasporto
Italia
NO
Luogo partenza trasporto
fuori Italia
•
•
•
•
Se il luogo di partenza è in Italia, l’operazione è tassabile, salvo la verifica
delle condizioni di non imponibilità previste dall’art. 8 bis, lett. d) per
somministrazione di alimenti e bevande a bordo
La tratta intracomunitaria può essere parte di un più generale trasporto
internazionale: in questo caso, si considera “luogo di partenza” il primo scalo
all’interno della Comunità; se il primo scalo è in Italia, il servizio è tassabile
in Italia
Non assume rilievo né il luogo in cui il prestatore è stabilito, né la qualità del
cliente (privato o soggetto passivo Iva)
Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno à considerato trasporto
distinto
25
Servizi di noleggio a breve termine mezzi di
trasporto
•
•
•
•
•
•
Sono mezzi di trasporto: veicoli terrestri, compresi anche i mezzi per il
trasporto di persone portatrici di handicap; imbarcazioni a motore o senza, tra
cui i panfili a vela d’alto mare, utilizzati dai locatari per sport velico;
aeromobili, carrelli elevatori.
Non sono mezzi di trasporto: container
Per breve termine si intende l’uso o il possesso ininterrotto del mezzo per una
durata non superiore a 30 giorni, per le imbarcazioni 90
Non ci sono differenze se il committente è soggetto passivo Iva o privato
Criteri di collegamento: messa a disposizione e utilizzo del mezzo
Non rilevano: luogo per cui sono stabiliti il committente o il prestatore
26
Servizi di locazione/noleggio a breve
termine di mezzi di trasporto (art. 7-quater,
lett. e)
Prestatore
Cliente
Iva
SI
IT-UE-EXTRA
UE
soggetti passivi
IT – UE – Extra
UE
soggetti passivi o
privati
Criteri
territorialità
Messa disposizione in Italia
e utilizzo nella UE
Messa a disposizione fuori
dalla UE e utilizzo in Italia
Messa a disposizione UE
NO
Messa a disposizione in
Italia e utilizzo fuori UE
Messa a disposizione fuori
dalla UE e utilizzo fuori
dall’Italia
27
oleggio a lungo termine mezzi di
trasporto
•
•
•
Regola generale: tassazione in Italia se rese a soggetti passivi italiani, fuori
campo Iva se rese a soggetti passivi non residenti; non più operante il criterio
di utilizzo e non sono più operative, per rapporti B2B, le istruzioni di prassi sul
leasing nautico
Se il committente è privato consumatore sono tassabili in Italia:
- se il prestatore è stabilito in Italia e il mezzo di trasporto è utilizzato in
territorio comunitario
- se il prestatore è extracomunitario e il mezzo di trasporto è utilizzato in Italia
Per i rapporti B2B rimangono valide le regole 2009 e anche le indicazioni di
prassi amministrative
28
Servizi di locazione/noleggio a lungo termine di
mezzi di trasporto (regola generale: art. 7-ter)
Prestatore
Cliente
IT
soggetti passivi
IT
soggetti
passivi
UE – Extra UE
soggetti passivi
Iva
SI
NO
SI
IT – UE – Extra UE
privati
NO
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Utilizzo nel territorio
UE
Utilizzo fuori del
territorio UE
29
oleggio a lungo termine mezzi di trasporto
(segue)
Prestatore
Cliente
IT
soggetti passivi
UE
UE – Extra UE
soggetti passivi
IT – UE – Extra UE
privati
Iva
SI
NO
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Prestatore
NO
30
oleggio a lungo termine mezzi di
trasporto
Prestatore
Cliente
IT
soggetti passivi
Extra UE
UE – Extra UE
soggetti passivi
Iva
SI
NO
SI
IT – UE – Extra UE
privati
NO
Criterio
territorialità
Committente
(regola generale)
Committente (regola
generale)
Utilizzo in Italia
Utilizzo fuori dal
territorio italiano
31
Manifestazioni, fiere, attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative e
ricreative
•
•
Prestatore
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT-UE-EXTRA UE
soggetti passivi
IT-UE-EXTRA UE
soggetti passivi o
privati
SI
Esecuzione in Italia
NO
Esecuzione fuori
territorio italiano
Disciplina applicabile anche all’accesso a tali manifestazioni,
all’organizzazione di tali servizi e alle attività connesse
I prestatori non stabiliti in Italia sono tenuti ad adempiere gli obblighi
Iva mediante identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale, se
l’attività è eseguita in Italia a favore di soggetti privati o di soggetti
passivi non identificati in Italia
32
Trasporto intracomunitario di beni
•
•
•
•
Luogo di partenza (da cui inizia effettivamente trasporto) e luogo di arrivo (di
effettiva conclusione trasporto) sono situati in due Stati membri diversi, anche
se sono attraversati acque e spazi aerei extracomunitari o internazionali
Nei trasporti B2B si applica nuova regola: tassazione nel Paese del committente,
a prescindere dal luogo in cui il trasporto è eseguito: rilevante in Italia anche se
eseguito all’estero.
Novità rispetto al 2009: sono nel campo di applicazione Iva in Italia se resi a
committente soggetto passivo italiano; se resi a committente soggetto passivo
UE o extraUE sono fuori campo applicazione Iva e non concorrono alla
formazione del plafond
Abrogazione art. 41, comma 4, d.l. 331/93. Soppressione regime di non
imponibilità previsto al 31 dicembre 2009 per trasporto intracomunitario di beni
a favore soggetti stabiliti in altri Stati membri: conseguenze sulla formazione del
plafond Iva
33
Trasporto intracomunitario di beni
Prestatore
IT
Soggetto passivo
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
NO
SI
In partenza dall’Italia
NO
In partenza da altro Stato
UE
34
Trasporto intracomunitario di beni
(segue)
Prestatore
UE-EXTRA UE
soggetti passivi
Committente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
SI
In partenza dall’Italia
NO
In partenza da altro
Stato UE
1
Committente (regola
generale)
35
Trasporto intracomunitario di beni
(segue)
• B2C: Sono territorialmente rilevanti in Italia per l’intero percorso se il
luogo di partenza è situato in Italia
• B2C: Se il luogo di partenza è situato in altro Stato UE, sono fuori dal
campo di applicazione Iva
36
Trasporto non intracomunitario di beni
(interno ed extra comunitario)
•
•
•
•
•
Regola generale B2B: luogo del committente, a prescindere dal luogo di
esecuzione del trasporto o dal luogo in cui il prestatore è stabilito
I trasporti relativi a beni che abbiano ricevuto una destinazione doganale di
esportazione, transito o importazione temporanea sono non imponibili, in
quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972)
I trasporti relativi a beni in importazione definitiva, i cui corrispettivi del
trasporto siano stati assoggettati ad Iva a norma dell’art. 69, 1° comma, d.p.r.
n. 633 del 1972 al momento dell’importazione, sono non imponibili, in quanto
servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972)
I servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di cose, nonché i
servizi relativi alle operazioni doganali, configurano operazioni non
imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1° comma, d.p.r. 633 del
1972)
Trasporti B2C: rilevanti in Italia per la sola tratta percorsa in Italia ma non
imponibili (art. 9, n. 2)
37
Trasporto non intracomunitario di beni
(interno ed extra comunitario)
Prestatore
IT
soggetto passivo
Committente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
UE-Extra UE
soggetti passivi
NO
Committente (regola
generale)
IT-UE-EXTRA UE
privati
SI
Distanza percorsa in
Italia
NO
Distanza percorsa
all’estero
1
38
Trasporto non intracomunitario di beni
(interno ed extra comunitario)
(segue)
Prestatore
UE-EXTRA UE
soggetti passivi
Committente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
UE-Extra UE
soggetti passivi
NO
Committente (regola
generale)
SI
Distanza percorsa in
Italia
NO
Distanza percorsa
all’estero
IT-UE-EXTRA UE
privati
39
Attività accessorie al trasporto
intracomunitario di beni
•
•
•
Attività di carico, scarico e trasbordo di merci, rese in occasione di un
autonomo trasporto di beni
Operazioni B2B: a prescindere dal luogo di esecuzione e dal luogo in cui è
stabilito il prestatore, sono rilevanti in Italia se il committente è soggetto
passivo Iva in Italia; non sono rilevanti in Italia le prestazioni rese a favore di
soggetti passivi stabiliti all’estero, anche se effettuate in Italia
Abolito il regime di non imponibilità Iva per servizi accessori effettuati nei
confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati membri: conseguenze per la
formazione del plafond Iva
40
Attività accessorie al trasporto
intracomunitario di beni
Prestatore
IT
soggetto passivo
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
SI
Se eseguite in Italia
NO
Se eseguite in altro Stato
UE o Extra UE di
transito
41
Attività accessorie al trasporto
intracomunitario di beni (segue)
Prestatore
UE-Extra UE
soggetti passivi
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
SI
Se eseguite in Italia
NO
Se eseguite in altro Stato
UE o Extra UE di
transito
42
Attività accessorie ai trasporti non
intracomunitari di beni
•
Anche se astrattamente tassabili in Italia, sono soggetti al regime di non
imponibilità:
- i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni allo stato estero,
ossia beni in esportazione, transito, importazione temporanea, in quanto
servizi internazionali (art. 9, 1° comma, n. 5)
- i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni in importazione
definitiva, se i corrispettivi di tali servizi sono già stati (o saranno) assoggettati
a imposta all’atto dell’importazione, in quanto servizi internazionali (art. 9,
1° comma, n. 5)
- i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di
confine, che riflettono direttamente il funzionamento o la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento dei beni o dei mezzi di trasporto, nonché quelli
degli agenti marittimi raccomandatari, in quanto servizi internazionali (art.
9, 1° comma, n. 6)
43
Attività accessorie ai trasporti non
intracomunitari di beni
Prestatore
IT
soggetto passivo
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
SI
Se eseguite in Italia
NO
Se eseguite in altro Stato
UE o Extra UE di
transito
Committente (regola
generale)
44
Attività accessorie ai trasporti non
intracomunitari di beni (segue)
Prestatore
UE-Extra UE
Soggetti passivi
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
SI
Se eseguite in Italia
NO
Se eseguite in altro Stato
UE o Extra UE di
transito
45
Intermediazioni
•
•
•
Sono tassabili in Italia le intermediazioni rese a soggetti passivi d’imposta
italiani, anche se le operazioni a cui si riferiscono non sono tassabili in Italia
Sono non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai
noleggi e alle locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari,
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti internazionali non
imponibili, nonché le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dal
territorio comunitario (art. 9, primo comma, n. 7)
Intermediazioni B2C sono assoggettate allo stesso regime Iva delle operazioni
cui si riferiscono; se riferite a trasporti passeggeri che interessano più Stati
(comunitari ed extracomunitari) la rilevanza territoriale del servizio dovrà
essere distinta in base alle tratte di trasporto effettuate in ciascuno Stato, con la
conseguenza che gli operatori del settore dovrebbero identificarsi nei vari Stati
46
Intermediazioni (segue)
Prestatore
IT
soggetto passivo
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
SI
Operazione principale
tassabile in Italia
NO
Operazione principale
tassabile all’estero
(UE o Extra)
47
Intermediazioni (segue)
Prestatore
UE-Extra UE
soggetti passivi
Cliente
Iva
IT
soggetto passivo
SI
UE-Extra UE
soggetto passivo
NO
IT-UE-EXTRA UE
privati
Criterio
territorialità
Committente (regola
generale)
SI
Rapporto sottostante
nel territorio italiano
NO
Rapporto sottostante in
altro Stato UE o Extra
UE
48
Servizi pubblicitari, finanziari, degli
intermediari, cessioni diritti d’autore
Prestatore
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
IT
privato
IT
soggetto passivo
UE-Extra UE
soggetti passivi
SI
NO
UE
privato
SI
Extra UE
Privato
NO
Prestatore (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Prestatore (regola
generale
Committente (regola
generale)
49
Servizi pubblicitari, finanziari, degli
intermediari, cessioni diritti d’autore (segue)
Prestatore
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
IT
privato
UE-Extra UE
soggetti passivi
UE-Extra UE
soggetti passivi
NO
NO
UE
privato
NO
Extra UE
Privato
NO
Prestatore (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Prestatore (regola
generale
Committente
50
Ingegneri, uffici studio, avvocati, periti
contabili
Prestatore
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
IT
privato
IT
soggetto passivo
UE-Extra UE
soggetti passivi
SI
NO
UE
privato
SI
Extra UE
privato
NO
Prestatore (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Prestatore (regola
generale
Committente
51
Ingegneri, uffici studio, avvocati, periti
contabili (segue)
Prestatore
Cliente
Iva
Criterio
territorialità
IT
soggetto passivo
SI
Committente (regola
generale)
IT
privato
UE-Extra UE
soggetti passivi
UE-Extra UE
soggetti passivi
NO
NO
UE
privato
NO
Extra UE
privato
NO
Prestatore (regola
generale)
Committente (regola
generale)
Prestatore (regola
generale
Residenza del
committente
52
Lavori su beni mobili e perizie
Dal 2010, nei rapporti B2B, le lavorazioni rientrano nel campo di applicazione
dell’Iva solo se il committente è soggetto passivo Iva italiano; se è un soggetto
estero (es. armatore greco) il servizio sarà fuori campo applicazione dell’Iva
italiana, con conseguente inapplicabilità regime di non imponibilità Iva italiano
• Il regime delle lavorazioni subisce profonde modifiche: fino al 2009 erano
rilevanti i servizi materialmente eseguiti in Italia, con l’importante conseguenza
che i relativi corrispettivi concorrevano alla formazione del plafond Iva
• Infatti, anche se i casi di non imponibilità previsti degli artt. 8-bis e 9 non sono
stati modificati, se l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva non
concorre alla formazione del plafond
• Conseguentemente le imprese di riparazione navale, pur effettuando operazioni
attive, escluse non imponibili, potranno fruire del plafond sugli acquisti in
misura molto ridotta a partire del 2011, con anticipazione finanziaria dell’Iva e
attivazione dei meccanismi di rimborso
53
Lavori su beni mobili e perizie
2009
Prestatore
Cliente
IVA
Criterio
territorialità
SI
IT–UE–Extra UE
soggetti passivi
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi o
privati
Esecuzione in
Italia
NO
Esecuzione
all’estero
IT
soggetto passivo
2010
IT-UE-Extra UE
soggetti passivi
UE-Extra UE
soggetti passivi
SI
NO
SI
IT-UE-Extra UE
privati
NO
Committente
(regola generale)
Committente
(regola generale)
Esecuzione in
Italia
Esecuzione nel
territorio italiano
54