le lavorazioni di beni in ambito comunitario

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le lavorazioni di beni in ambito comunitario
 Circolare N. 43
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
6 giugno 2008
LE LAVORAZIONI DI BENI IN AMBITO COMUNITARIO
Le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio nazionale
a favore di un committente comunitario sono non imponibili IVA a condizione che i beni, terminate
le prestazioni, vengano inviati in un Paese comunitario diverso da quello dove sono state effettuate
le prestazioni medesime.
Esaminiamo gli adempimenti in capo al prestatore nazionale.
LAVORAZIONI COMUNITARIE
In deroga alla regola generale prevista dall’art. 7, DPR 633/1972, le seguenti prestazioni di servizi
eseguite in dipendenza di un contratto d’appalto, d’opera o similari e relative a beni mobili:
1)
lavori a façon, cioè i servizi nei quali il prestatore dietro indicazione del committente esegue
lavorazioni che tendono a produrre un bene;
Il prestatore può utilizzare e impiegare anche materie e beni propri ma tali beni devono
essere in quantità esigua rispetto al valore del prodotto finito (criterio della
prevalenza). Quando il materiale impiegato dal prestatore è prevalente rispetto all’opera
prestata si configura una cessione/acquisto di beni.
2)
3)
4)
operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali;
operazioni di riparazione, trasformazione, tarature di apparecchiature, ecc.;
perizie;
risultano non imponibili IVA se:
ƒ
ƒ
Ö
il committente è identificato ai fini IVA in un altro Stato membro della UE
i beni, al termine della prestazione, sono inviati/spediti al di fuori del territorio
nazionale
A tal proposito occorre sottolineare come la normativa non richieda la spedizione dei beni
verso il Paese di residenza del committente ma verso un Paese membro della UE pur se
diverso da quello del committente.
COMMITTENTE
identificato ai fini IVA
in altro Stato UE
invia in Italia la materia prima
restituisce i prodotti finiti/riparati
PRESTATORE
soggetto IVA nazionale
In mancanza anche di una sola delle condizioni sopra elencate (ad es. i beni restano nel territorio
nazionale oppure il committente è un privato comunitario o un soggetto extracomunitario non
identificato ai fini IVA nella UE), la prestazione si considera effettuata in Italia con conseguente
assoggettamento ad IVA.
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Gli adempimenti in capo al prestatore nazionale:
⇒
al ricevimento dei beni, annotazione della movimentazione sull’apposito registro di carico e
scarico previsto dall’art. 50, c. 5, DL 331/1993 (per evitare le presunzioni di
acquisto/cessione);
⇒
compilazione e presentazione del mod. INTRA 2-bis ai soli fini statistici (solo nel caso in cui
l’operatore nazionale sia tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA con cadenza
mensile);
⇒
al termine della lavorazione, emissione di fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 40, c.
4-bis, DL 331/1993;
)
Si ricorda che la fattura concorre alla formazione dello status di esportatore abituale e del
relativo plafond.
⇒
alla spedizione dei beni, scarico degli stessi dal registro di carico e scarico previsto dall’art.
50, c. 5, DL 331/1993;
⇒
compilazione e presentazione del mod. INTRA 1-bis ai soli fini statistici (solo nel caso in cui
l’operatore nazionale sia tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA con cadenza
mensile).
Un prestatore italiano esegue in Italia una lavorazione per conto di un soggetto passivo IVA
spagnolo:
a)
b)
se i beni, al termine della lavorazione, vengono inviati in Spagna ovvero in altro
Paese UE, la prestazione è da considerarsi non imponibile IVA ai sensi dell’art. 40,
c. 4-bis, DL 331/1993;
se i beni, al termine della lavorazione restano in Italia, la prestazione va
assoggettata ad IVA in Italia poiché la lavorazione viene eseguita in Italia ed il bene
non esce dal territorio nazionale.
ALCUNI ESEMPI
Un prestatore spagnolo esegue in Spagna una lavorazione per conto di un soggetto
passivo IVA italiano:
a)
b)
se i beni, al termine della lavorazione, vengono inviati in Italia ovvero in altro Paese
UE, la prestazione è da considerarsi non imponibile IVA. Il committente italiano
integra con IVA la fattura ricevuta dal soggetto spagnolo ed annota il documento nel
registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti, così come previsto dall’art. 46 e
seguenti, DL 331/1993;
se i beni, al termine della lavorazione restano in Spagna, la prestazione va
assoggettata ad imposta in Spagna.
Un prestatore italiano si reca in Francia per conto di un committente francese per eseguire
una riparazione su beni che al termine della prestazione permangono in Francia.
In tal caso il prestatore nazionale esegue un’operazione fuori campo IVA per carenza del
requisito della territorialità ai sensi dell’art. 7, DPR 633/1972. Considerato che la
prestazione è soggetta ad imposta nel territorio francese, se la disciplina locale prevede
l’obbligo della nomina di un rappresentante fiscale, il prestatore nazionale è tenuto ad
adeguarsi, in caso contrario e se l’operatore francese è un soggetto passivo, lo stesso deve
provvedere ad assoggettare ad imposta la prestazione (autofattura) secondo le regole ivi
vigenti.
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DISTRUZIONE DEI BENI AL TERMINE DELLA LAVORAZIONE
Se per un qualsivoglia motivo (ad es. distruzione accidentale, collaudi negativi, ecc.), al termine
della lavorazione/riparazione eseguita in Italia, i beni vengono distrutti e conseguentemente non
possono essere inviati all’estero, la prestazione è comunque considerata non imponibile IVA
purché:
⇒
⇒
⇒
venga fornita prova dell’avvenuta distruzione dei beni;
tali beni non possano di per sé formare oggetto di ulteriore utilizzazione;
la circostanza sia stata prevista in un’apposita clausola contrattuale.
La prova dell’avvenuta distruzione dei beni consiste:
1)
2)
3)
)
nella compilazione di un’apposita comunicazione scritta da inviare, almeno 5 giorni prima
della distruzione dei beni, all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza
territorialmente competenti;
nella redazione di un verbale compilato da pubblici funzionari, da un notaio, dalla Guardia
di Finanza oppure, se il valore dei beni è inferiore ad € 5.164,57 da una dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio compilata dall’operatore stesso;
nella compilazione del DDT, se i beni vengono inviati al di fuori dell’azienda per la
successiva distruzione.
A tal proposito si ricorda che i beni vanno comunque stornati dal registro di carico/scarico di
cui all’art. 50, c. 5, DL 331/1993 mentre invece non va compilato il mod. INTRA 1 statistico
di uscita.
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