le lavorazioni di beni in ambito comunitario
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le lavorazioni di beni in ambito comunitario
Circolare N. 43 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 6 giugno 2008 LE LAVORAZIONI DI BENI IN AMBITO COMUNITARIO Le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio nazionale a favore di un committente comunitario sono non imponibili IVA a condizione che i beni, terminate le prestazioni, vengano inviati in un Paese comunitario diverso da quello dove sono state effettuate le prestazioni medesime. Esaminiamo gli adempimenti in capo al prestatore nazionale. LAVORAZIONI COMUNITARIE In deroga alla regola generale prevista dall’art. 7, DPR 633/1972, le seguenti prestazioni di servizi eseguite in dipendenza di un contratto d’appalto, d’opera o similari e relative a beni mobili: 1) lavori a façon, cioè i servizi nei quali il prestatore dietro indicazione del committente esegue lavorazioni che tendono a produrre un bene; Il prestatore può utilizzare e impiegare anche materie e beni propri ma tali beni devono essere in quantità esigua rispetto al valore del prodotto finito (criterio della prevalenza). Quando il materiale impiegato dal prestatore è prevalente rispetto all’opera prestata si configura una cessione/acquisto di beni. 2) 3) 4) operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali; operazioni di riparazione, trasformazione, tarature di apparecchiature, ecc.; perizie; risultano non imponibili IVA se: Ö il committente è identificato ai fini IVA in un altro Stato membro della UE i beni, al termine della prestazione, sono inviati/spediti al di fuori del territorio nazionale A tal proposito occorre sottolineare come la normativa non richieda la spedizione dei beni verso il Paese di residenza del committente ma verso un Paese membro della UE pur se diverso da quello del committente. COMMITTENTE identificato ai fini IVA in altro Stato UE invia in Italia la materia prima restituisce i prodotti finiti/riparati PRESTATORE soggetto IVA nazionale In mancanza anche di una sola delle condizioni sopra elencate (ad es. i beni restano nel territorio nazionale oppure il committente è un privato comunitario o un soggetto extracomunitario non identificato ai fini IVA nella UE), la prestazione si considera effettuata in Italia con conseguente assoggettamento ad IVA. 080606 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 Gli adempimenti in capo al prestatore nazionale: ⇒ al ricevimento dei beni, annotazione della movimentazione sull’apposito registro di carico e scarico previsto dall’art. 50, c. 5, DL 331/1993 (per evitare le presunzioni di acquisto/cessione); ⇒ compilazione e presentazione del mod. INTRA 2-bis ai soli fini statistici (solo nel caso in cui l’operatore nazionale sia tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA con cadenza mensile); ⇒ al termine della lavorazione, emissione di fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993; ) Si ricorda che la fattura concorre alla formazione dello status di esportatore abituale e del relativo plafond. ⇒ alla spedizione dei beni, scarico degli stessi dal registro di carico e scarico previsto dall’art. 50, c. 5, DL 331/1993; ⇒ compilazione e presentazione del mod. INTRA 1-bis ai soli fini statistici (solo nel caso in cui l’operatore nazionale sia tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA con cadenza mensile). Un prestatore italiano esegue in Italia una lavorazione per conto di un soggetto passivo IVA spagnolo: a) b) se i beni, al termine della lavorazione, vengono inviati in Spagna ovvero in altro Paese UE, la prestazione è da considerarsi non imponibile IVA ai sensi dell’art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993; se i beni, al termine della lavorazione restano in Italia, la prestazione va assoggettata ad IVA in Italia poiché la lavorazione viene eseguita in Italia ed il bene non esce dal territorio nazionale. ALCUNI ESEMPI Un prestatore spagnolo esegue in Spagna una lavorazione per conto di un soggetto passivo IVA italiano: a) b) se i beni, al termine della lavorazione, vengono inviati in Italia ovvero in altro Paese UE, la prestazione è da considerarsi non imponibile IVA. Il committente italiano integra con IVA la fattura ricevuta dal soggetto spagnolo ed annota il documento nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti, così come previsto dall’art. 46 e seguenti, DL 331/1993; se i beni, al termine della lavorazione restano in Spagna, la prestazione va assoggettata ad imposta in Spagna. Un prestatore italiano si reca in Francia per conto di un committente francese per eseguire una riparazione su beni che al termine della prestazione permangono in Francia. In tal caso il prestatore nazionale esegue un’operazione fuori campo IVA per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’art. 7, DPR 633/1972. Considerato che la prestazione è soggetta ad imposta nel territorio francese, se la disciplina locale prevede l’obbligo della nomina di un rappresentante fiscale, il prestatore nazionale è tenuto ad adeguarsi, in caso contrario e se l’operatore francese è un soggetto passivo, lo stesso deve provvedere ad assoggettare ad imposta la prestazione (autofattura) secondo le regole ivi vigenti. 080606 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2 DISTRUZIONE DEI BENI AL TERMINE DELLA LAVORAZIONE Se per un qualsivoglia motivo (ad es. distruzione accidentale, collaudi negativi, ecc.), al termine della lavorazione/riparazione eseguita in Italia, i beni vengono distrutti e conseguentemente non possono essere inviati all’estero, la prestazione è comunque considerata non imponibile IVA purché: ⇒ ⇒ ⇒ venga fornita prova dell’avvenuta distruzione dei beni; tali beni non possano di per sé formare oggetto di ulteriore utilizzazione; la circostanza sia stata prevista in un’apposita clausola contrattuale. La prova dell’avvenuta distruzione dei beni consiste: 1) 2) 3) ) nella compilazione di un’apposita comunicazione scritta da inviare, almeno 5 giorni prima della distruzione dei beni, all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza territorialmente competenti; nella redazione di un verbale compilato da pubblici funzionari, da un notaio, dalla Guardia di Finanza oppure, se il valore dei beni è inferiore ad € 5.164,57 da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio compilata dall’operatore stesso; nella compilazione del DDT, se i beni vengono inviati al di fuori dell’azienda per la successiva distruzione. A tal proposito si ricorda che i beni vanno comunque stornati dal registro di carico/scarico di cui all’art. 50, c. 5, DL 331/1993 mentre invece non va compilato il mod. INTRA 1 statistico di uscita. 080606 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 3