Apri 2015 Accertamento-vale-la-sede

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Il Sole 24 Ore
NORME E TRIBUTI
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Il Sole 24 Ore
21 AGOSTO 2015
Competenza. È nullo il provvedimento notificato dall’ufficio relativo alla sede legale dell’impresa
Accertamento, vale la sede effettiva
L’ufficio delle Entrate competente a emettere l’avviso di accertamento, a pena di nullità
insanabile, è quello ove è la sede effettiva della società, non quello nella cui circoscrizione è
la sede legale. Questo il principio desumibile, tra gli altri, dalla sentenza della Ctp Milano
11051/14 depositata il 1° luglio 2015 (presidente Fugaci, relatore Chiametti).
Una società con sede legale a Milano era sottoposta ad accertamento da un ufficio competente
in base domicilio fiscale, assunto coincidente con la sede legale (articolo 58, comma 3, Dpr
600/1973) e ciò nonostante già in sede di accesso risultasse evidente che detta sede fosse solo
una domiciliazione presso uno studio professionale.
La società chiariva che la previsione del comma 3, articolo 58, Dpr 600/1973, che fissa il
domicilio fiscale in base alla sede legale si fonda su una presunzione relativa di convergenza
della sede legale con quella effettiva. Si tratta sempre di una presunzione relativa, tuttavia, in
base alla quale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha inteso
ancorare il domicilio fiscale al luogo in cui il soggetto è radicato oggettivamente (Cassazione
8962/2003).
Quindi, per individuare il domicilio fiscale delle persone giuridiche è necessario osservare il
principio di effettività, ossia individuare il luogo in cui l’ente ha il centro principale della
propria attività, che puà non coincidere con il luogo in cui vi c’è la sede legale. Al riguardo, si
consideri anche quanto previsto dall’articolo 59 del Dpr 600/1973, che consente
all’amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio fiscale in deroga all’articolo 58 «nel
Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per
i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa».
Del resto, l’orientamento più recente della Cassazione (sentenza 20504/2014) è che la sede
rilevante per la competenza è il luogo in cui l’ente ha il centro principale della sua attività e
può essere diverso da quello in cui convenzionalmente è stata stabilita la sede legale. E,
soprattutto, il fatto che per le società il domicilio fiscale corrisponda con il luogo in cui è
stabilita la sede legale è una mera presunzione che presuppone la coincidenza tra la sede
legale ed effettiva. Ciò perché l’ordinamento tributario non consente ai contribuenti, siano
essi persone fisiche o giuridiche, di determinare il domicilio fiscale e quindi l’ufficio
dell’amministrazione e il giudice tributario competenti a proprio piacimento.
Nel caso particolare, inoltre, non solo la stessa amministrazione finanziaria, proprio in base
all’articolo 59 del Dpr 600 ha trasferito d’ufficio la sede della società in altro Comune e
Regione, ma alla verifica conseguiva anche l’avvio di un procedimento penale-tributario a
Milano. Ebbene, il Gip ha riconosciuto con sentenza la propria incompetenza territoriale,
ancorando tale decisione proprio all’esigenza di dare prevalenza alla sede effettiva rispetto a
quella legale, da sola inidonea a radicare la competenza del Tribunale ambrosiano. E ciò
perché anche per individuare il giudice competente per i reati penali–tributari rileva il
domicilio fiscale della società, da identificare in base alla sede effettiva se divergente da
quella legale (meramente formale).
Nel caso, riferito peraltro a un’immobiliare i cui beni non erano a Milano, ricorreva la stessa
tipologia di elementi fattuali idonei a individuare una sede effettiva della società diversa da
quella legale, secondo l’indirizzo della Cassazione (luogo delle assemblee dei soci, dei Cda e
delle riunioni dei sindaci, luogo di tenuta delle scritture contabili e delle relazioni bancarie in
un Comune diverso). Non si può non rilevare, perlatro, come apparirebbe incoerente a livello
di sistema, e forse anche lesivo del principio di precostituzione del giudice naturale (articolo
25 della Costituzione) concludere che la competenza territoriale dell’amministrazione
finanziaria e così del giudice tributario divergano – nonostante si basino su un identico
criterio di collegamento – da quelli del giudice penale.
La Ctp di Milano ha dichiarato nullo l’atto impugnato: la competenza dell’ufficio tributario ha
carattere funzionale e inderogabile, sicché l’accertamento, compiuto dall’ufficio incompetente
è viziato da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del
procedimento.
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Gianluca Dan
Massimo Gabelli
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