Etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e prima infanzia

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Etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e prima infanzia
Certficata ISO 14001:2004 e Registrata EMASS
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Etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e prima infanzia
do le fonti proteiche e secondo i criteri e nel rispetto
dei divieti indicati nelle tabelle allegate al decreto; devono richiedere, per essere pronti al consumo, unicamente l’aggiunta di acqua. Altri ingredienti possono essere contenuti nell’alimento solo se anch’essi risultano
idonei sulla base di universali dati scientifici, mentre
resta tassativamente esclusa la possibilità di utilizzo di
organismi geneticamente modificati.
A partire dal luglio 2009 gli alimenti per lattanti, cioè
per bambini fino ad un anno di età, e quelli di proseguimento destinati alla prima infanzia (fino ai tre anni),
possono essere commercializzati solo se sono conformi a quanto stabilito nel decreto n.82/09 emanato
dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in
attuazione della Direttiva 2006/141/CE.
Per alimento di proseguimento il decreto specifica che
deve intendersi quel prodotto alimentare destinato
alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto
mese di vita, successivamente all’introduzione di una
adeguata alimentazione complementare, costituenti il
principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia
di età (si tratta, in sostanza del c.d. latte di proseguimento, in polvere o liquido).
Per quel che riguarda l’etichettatura di questi alimenti,
l’art. 9 del decreto detta regole molto stringenti, prevedendo l’obbligo di indicare:
a)per gli alimenti per lattanti la dicitura che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono
allattati al seno;
b)per gli alimenti di proseguimento:
-la dicitura che il prodotto è idoneo solo alla alimentazione per un’età superiore ai sei mesi, all’interno di una alimentazione diversificata e non
quale sostituto del latte materno;
-la dicitura che la decisione di avviare l’alimentazione complementare deve essere stata presa
dietro parere di un professionista (medico, nutrizionista, ecc…) sulla base degli specifici bisogni
del bambino;
-il valore energetico espresso in kj e kcal, nonché
il tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso
in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto
per il consumo;
-l’indicazione del contenuto medio dei minerali,
delle vitamine e degli altri componenti indicati
Il decreto fissa innanzitutto dei principi generali secondo cui gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità
tale da mettere a rischio la salute dei bambini e nessun
prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può
essere commercializzato o presentato come idoneo a
soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti in
buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.
Per quel che riguarda la composizione viene stabilito
che questi alimenti devono essere fabbricati utilizzan-
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Etichettatura e pubblicità degli alimenti per lattanti e prima infanzia
negli allegati I e II del decreto;
-istruzioni concernenti la corretta preparazione,
conservazione e smaltimento del prodotto, con
l’avvertenza sui pericoli per la salute derivanti
dalla preparazione e conservazione inadeguate.
In generale l’etichettatura di questi prodotti deve essere tale da fornire informazioni adeguate ad un uso appropriato e non deve avere mai contenuti che possano
scoraggiare l’allattamento al seno; per questo motivo
sono vietate in etichetta espressioni come “umanizzato”, “maternizzato”, “adattato” o simili.
Addirittura, con specifico riferimento agli alimenti per
lattanti, sotto il titolo “Avvertenza importante” (o analogo) l’etichetta deve obbligatoriamente riportare le
seguenti indicazioni:
1)una dicitura relativa alla superiorità dell’allattamento al seno;
2)la raccomandazione di utilizzare il prodotto esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti
del settore della medicina, farmacia, della maternità
o dell’infanzia.
Per gli alimenti per lattanti è altresì vietato l’uso di immagini di lattanti o di altro genere tali da indurre ad
idealizzare l’uso del prodotto; sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione.
alimenti per lattanti in qualunque modo e attraverso
qualunque canale, compresi gli ospedali, i consultori,
gli asili nido, i convegni, ecc… (fa eccezione solo la
pubblicità su pubblicazioni scientifiche destinate a professionisti); viene fatto altresì divieto di distribuirne
campioni omaggio o di utilizzare altri sistemi volti alla
promozione del prodotto (per esempio buoni sconto,
vendite speciali, ecc…), così come resta proibito vendere l’alimento per lattanti a distanza, a domicilio o per
corrispondenza. E’ invece consentita la pubblicità destinata ai consumatori per gli alimenti di proseguimento,
purché vengano rispettate determinate condizioni relative all’informazione, in particolare deve essere evitata
qualunque interferenza negativa con la scelta di proseguire l’allattamento al seno.
Sull’etichetta degli alimenti per lattanti viene effettuato un controllo preventivo rispetto alla commercializzazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
Il decreto prevede da parte del Ministero una campagna
sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche
a valorizzare e tutelare l’allattamento al seno, favorendo una corretta informazione a riguardo negli ospedali e l’adozione di corsi preparatori; proprio con questo
obiettivo è stata prevista dal regolamento una forma di
vigilanza affinché al momento della dimissione dai reparti maternità non vengano forniti prodotti o materiali
informativi in grado di interferire con l’allattamento al
seno.
Il Ministero della salute inoltre si è impegnato a monitorare i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti che
dovranno essere resi pubblici.
Altro obbligo concernente l’etichettatura è quello che
essa sia fatta in modo tale da scongiurare la possibilità
di confusione fra prodotti (in particolare fra quelli per
lattanti e quelli di proseguimento).
Per quel che riguarda la pubblicità è vietata quella degli
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