limiti al part-time in edilizia e rilascio modello durc
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limiti al part-time in edilizia e rilascio modello durc
LIMITI AL PART-TIME IN EDILIZIA E RILASCIO MODELLO DURC A decorrere dal 1° ottobre 2010 diverrà operativa la previsione contenuta nel Ccnl dell’edilizia, sia per l’industria che per l’artigianato, con la quale viene fissato il limite del 3% degli operai ad orario ridotto rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato e, qualora le ditte non rispettassero il numero massimo di dipendenti a tempo parziale, le casse edili non rilasceranno il modello Durc. Con la delibera del 27 luglio 2010 la commissione nazionale paritetica per le casse edili ha, infatti, sancito che il superamento delle soglie massime di utilizzo dei part-time, fissate dai contratti collettivi, saranno considerate come elemento di irregolarità contributiva e contrattuale. Si ricorda che il rilascio del modello di regolarità contributiva è condizione essenziale, oggi, per la partecipazione a gare pubbliche, per lavori privati e per il godimento di incentivi contributivi e fiscali, si invitano pertanto le ditte del settore a verificare attentamente il rispetto delle nuove indicazioni. In sintesi, ricordiamo di seguito le disposizioni, finalizzate al contrasto di fenomeni di improprio utilizzo della tipologia contrattuale oggetto della presente comunicazione, contenute nella contrattazione collettiva all’art.78 Ccnl industria e all’art.97 Ccnl artigiani: Aziende industriali Aziende artigiane oltre i tre dipendenti È possibile assumere a tempo parziale per un Assunzione di operai a tempo parziale per periodo massimo temporale del 30% del una percentuale non superiore al 3% del monte ore annuale degli addetti occupati totale dei lavoratori occupati a tempo nell’impresa. indeterminato. Il datore di lavoro comunicherà alle OO.SS Ferma restando la percentuale indicata nella l’intenzione di assumere a tempo parziale casella precedente è possibile assumere un l’operaio, trascorsi 10 giorni dalla operaio a tempo parziale laddove non ecceda comunicazione, nel silenzio della risposta, il 30% degli operai a tempo pieno. potrà procedere all’assunzione. I datori di lavoro, annualmente, informeranno le OO.SS. in merito all’andamento delle assunzioni a tempo parziale. Aziende artigiane da 0 a tre dipendenti Dal computo e dalle limitazioni sono in ogni caso escluse le assunzioni part-time di: personale impiegatizio; operai inquadrati al 4° livello; operai occupati in lavori di restauro e archeologico; operai che usufruiscano di trattamento pensionistico; trasformazione di operai a tempo pieno in tempo parziale per ragioni motivate da gravi problemi di salute del richiedente o necessità di assistenza al coniuge o parenti fino al 1° grado per malattia o disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. Giova qui ricordare che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si era già espresso in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto ai limiti sopra elencati con circolare n.6/10, affermando che, una volta raggiunta la soglia massima di contratti part-time, “ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali” aggiungendo che, in carenza di legittimazione contrattuale, verrà applicata la contribuzione virtuale come se il rapporto fosse a tempo pieno. Pur rilevando qualche criticità nell’interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale circa la determinazione della base imponibile per la contribuzione virtuale, non si può non rilevare che il mancato rispetto delle regole contrattuali potrebbe comportare il disconoscimento dei benefici contributivi concessi dalle norme statali; si invitano pertanto nuovamente le aziende del settore edile a voler verificare gli organici alla luce delle disposizioni citate. Collegandosi ai benefici previsti in favore dei datori di lavoro, in regola con l’iscrizione alla Cassa Edile, occorre ricordare che agli stessi spetta una riduzione contributiva, introdotta dall’art.29, co.1, D.L. n.244/95 come modificato dalla L. n.247/07, determinata, a decorrere dall'anno 2008, nella misura dell'11,50%. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora quest’ultimo, come è avvenuto per l’anno 2010, non sia emanato, decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del decreto, ai datori di lavoro sarà consentita l’applicazione della riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento. Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.