Agenzie di viaggio e turismo - note informative
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Agenzie di viaggio e turismo - note informative
LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO NELLA PROVINCIA DI PRATO Note informative Le agenzie di viaggio e turismo in Toscana sono disciplinate dal Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo approvato con L.R. 42/2000 e modificato con L.R. 17/2005 (artt. 82 – 89). Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche: - produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; - produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi; - intermediazione nei servizi di cui al punto precedente o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico; - intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui ai punti precedenti e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico. L'apertura dell'attività di agenzia di viaggio è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 58 e seguenti della L.R. 9/1995, oggi sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010, che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. La denuncia deve essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Provincia e reperibile sul sito istituzionale www.provincia.prato.it, sezione Turismo. Data la sua rilevanza, la SCIA, al momento della sua presentazione, deve essere completa in tutte le sue parti e corredata dagli allegati richiesti. Ai sensi dell’art. 59, commi 2, 3 e 4 della legge R.T. n. 9/1995, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, il Servizio Turismo verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e provvede alla eventuale notifica di divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti o, qualora sia possibile, fissa un termine entro il quale l’interessato deve provvedere a conformare l’attività alla normativa vigente. Nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine fissato, il Servizio provvede ad effettuare le verifiche opportune, disponendo definitivamente in merito alla prosecuzione dell’attività. Trascorsi, tuttavia, 30 gg. dal termine fissato dal Servizio senza che lo stesso abbia provveduto ad adottare alcun provvedimento in merito alla prosecuzione dell’attività, l’interessato può proseguire la sua attività, intendendosi il silenzio dell’amministrazione come assenso. Nel caso in cui siano rese dichiarazioni false o mendaci sarà disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, senza alcuna possibilità di conformarsi alla normativa vigente. Saranno altresì applicate sanzioni di natura penale. Il T.U. 42/2000, all’art.82, prevede tre tipologie di agenzie di viaggio: sola organizzazione e produzione, senza vendita al pubblico (Tour Operator); sia organizzazione e produzione che vendita al pubblico (Tour Operator + Agenzia Viaggi) sola vendita al pubblico di prodotti organizzati da altri (Agenzia di Viaggi). Attività complementari. Nei locali individuati per l'esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività cd “complementari”. Il T.U. 42/2000 e succ. modif. non prevede espressamente quali siano le “attività connesse con la vendita dei servizi” e le “attività complementari”, pertanto gli uffici competenti valuteranno tale carattere di volta in volta. Certamente le attività svolte negli stessi locali delle agenzie di viaggio dovranno osservare le rispettive normative di settore, e, in ogni caso, l’attività di agenzia di viaggio dovrà prevalere rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato. REQUISITI ESSENZIALI DI UNA AGENZIA DI VIAGGI 1. Denominazione 2. Titolare 3. Direttore tecnico 4. Locali 5. Polizza assicurativa di responsabilità civile 1. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Regioni o Comuni italiani. E' quindi necessario che chi ha interesse ad avviare un'agenzia di viaggi segnali un ventaglio di nominativi all'ufficio competente che, una volta verificatane la disponibilità, effettuerà la prenotazione sull'apposito programma. Sarà cura dell'ufficio comunicare all'interessato la data di scadenza della prenotazione della denominazione. 2/3. Il titolare o legale rappresentante della agenzia di viaggio deve essere in possesso dei requisiti personali e professionali indicati dalla normativa vigente. Laddove il titolare non abbia i requisiti professionali previsti, deve necessariamente individuare una persona preposta alla direzione tecnica con carattere di esclusività e con gli stessi requisiti di onorabilità richiesti per il titolare. Impresa individuale o Società. Se l'agenzia di viaggi è svolta da una società, la denuncia di inizio attività verrà presentata dal legale rappresentante che firma l’istanza. Il titolare o legale rappresentante dichiara di possedere, ai sensi del DPR 445/2000, i necessari requisiti di onorabilità e professionali. Il compito dell'ufficio sarà quello di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Laddove si riscontri che le dichiarazioni circa la onorabilità rese siano false e/o mendaci si procederà all'ordine di divieto di prosecuzione dell’attività senza possibilità di conformazione. Il soggetto interessato incorrerà anche in sanzioni di natura penale. L’accertamento della mancanza del possesso del requisito professionale comporta invece la sospensione dell’attività fino a quando lo stesso non sia stato reintegrato, entro un termine stabilito dalla Provincia. Infine, l’accertamento della non osservanza del requisito di esclusività della prestazione per una sola agenzia comporta l’applicazione di sanzione pecuniaria e la sospensione dell’attività fino al ripristino del requisito stesso, entro un termine stabilito dalla Provincia. Il direttore tecnico Nel caso in cui il titolare o legale rappresentante non possieda i requisiti professionali, deve avvalersi, con esclusività per una sola agenzia di viaggio, di un direttore tecnico in possesso di detti requisiti (vedi più avanti per la specifica). Anche il direttore tecnico deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti e deve operare in esclusiva per una sola agenzia di viaggi. Vale quanto già detto per quanto riguarda le false dichiarazioni. I REQUISITI PROFESSIONALI DEL DIRETTORE TECNICO. Di seguito si riportano gli articoli di riferimento della legge regionale 42/2000 relativi ai requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi. “ARTICOLO 88 Requisiti professionali per l’esercizio dell’attivita’ di agenzia di viaggio 1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di societa’ o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 9 della l. 217/1983. 2. Il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della l. 217/83, e’ attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 del Dlgs 392/1991; b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni. 3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima. 4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attivita’ lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attivita’ svolta e per i periodi di tempo ivi previsti. 5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attivita’ continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilita’ di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita’ necessarie a comprovare le attivita’ di cui ai commi 4 e 5. 7. Qualora l’attivita’ della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare e’ tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. 8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita’ lavorativa con carattere di esclusivita’ in una sola agenzia. ARTICOLO 89 Esame di idoneita’ 1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneita’, coloro che intendono acquisire l’idoneita’ professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all’articolo 90. Possono altresi’ presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneita’ coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all’articolo 90. 2. Per l’ammissione all’esame di idoneita’ e’ necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e determina le modalita’ per l’effettuazione delle prove. 4. La Provincia espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti. 5. Per l’ammissione all’esame e’ dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia. 6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l’esame un attestato di idoneita’.” ******************** 4. I locali devono avere particolari requisiti strutturali, in particolare devono essere accatastati: A10 - tour operator C1 – agenzie di viaggio 5. Le agenzie di viaggio, al momento dell’inizio attività, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla L. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. 111/1995 (Schema tipo approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 1235 del 15.03.2002 e successivamente rettificato con decreto n. 2437 del 20.05.2002). La mancata stipula della polizza assicurativa comporta prima di tutto il divieto di prosecuzione dell’attività e l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La non conformità della polizza allo schema tipo comporta la sospensione dell’attività fino a quando la stessa non siano stati conformata, entro un congruo termine stabilito dalla Provincia. L'attività. La scelta del tipo di attività tra quelle elencate al comma 1 dell’art.82 è vincolante per l’agenzia di viaggio e non potrà svolgere che quella. L'agenzia, in base al tipo di attività svolta dovrà stipulare una polizza assicurativa secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione Toscana. Se l'agenzia svolgesse un'attività diversa da quella dichiarata nella denuncia di inizio attività o non coperta da assicurazione incorrerebbe nel divieto di prosecuzione dell’attività non denunciata o non coperta dalla polizza e le verrebbe applicata la corrispondente sanzione amministrativa. Vi sono due casi in cui non è necessario procedere all'apertura di una agenzia di viaggio a fronte della fornitura di servizi turistici, in particolare: 1. gli uffici che emettono soltanto biglietteria di imprese di trasporto, senza fornire altri servizi turistici; 2. i soggetti che effettuano informazione e pubblicità di iniziative turistiche (organizzate e vendute da soggetti regolarmente autorizzati). Filiali e succursali. Nel caso in cui una agenzia già autorizzata avesse necessità di aprire una filiale o una succursale può farlo semplicemente comunicando tale apertura alla Provincia territorialmente competente. VARIAZIONI DEGLI ELEMENTI. Ogni volta che nel corso della “vita” dell'agenzia di viaggi si verifica una variazione rispetto a quanto previsto nella SCIA originale, scatta l'obbligo della denuncia di tale variazione. Variazioni possibili: 1. denominazione dell’agenzia; 2. titolare (a seguito di subentro o di variazione del legale rappresentante della società); 3. persona preposta alla direzione tecnica; 4. denominazione o ragione sociale della società; 5. sede dell’agenzia; 6. sede legale della Società titolare; In questi casi sul sito della Provincia di Prato si possono reperire i modelli necessari alla comunicazioni di tali variazioni e la lista dei documenti da allegare. NOTA BENE Una volta che la SCIA è stata presentata al competente ufficio turismo, l'attività può essere avviata ed è assolutamente necessario che una copia della segnalazione certificata venga esposta in un luogo ben visibile del locale dove viene svolta l'attività. La stessa cosa vale per le successive comunicazioni di variazione. La Provincia può disporre controlli nei confronti delle agenzie di viaggio. L’eventuale riscontro dell'esercizio irregolare o abusivo delle attività riservate dalla legge alle agenzie di viaggio è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria. MODULISTICA Come più volte ricordato nel corso di questa piccola guida la Provincia di Prato ha predisposto tutti i modelli necessari alla comunicazione dell'avvio dell'attività che delle variazioni successive. E' importante leggere attentamente i modelli e presentarli compilati in ogni loro parte, allegando tutto ciò che è previsto ed elencato all'interno degli stessi. Inoltre si ricorda che il modello costituisce autocertificazione del possesso dei requisiti e dell’assolvimento degli obblighi di legge, quindi è necessario ricordare nella fase di compilazione che si incorre in sanzioni penali laddove vengano rese dichiarazioni false o mendaci. Per ogni informazione necessaria rivolgersi a: Provincia di Prato Servizio Turismo – Via Ricasoli, 25 – Prato Orario al pubblico: lunedì, mercoledì 9-13; giovedì 9-13/15-17 Referente: Dott.ssa Adriana Pagliai Telefono: 0574/ 534702 [email protected] www.provincia.prato.it