Agenzie di viaggio e turismo - note informative

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Agenzie di viaggio e turismo - note informative
LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
NELLA PROVINCIA DI PRATO
Note informative
Le agenzie di viaggio e turismo in Toscana sono disciplinate dal Testo Unico delle Leggi
Regionali in materia di turismo approvato con L.R. 42/2000 e modificato con L.R.
17/2005 (artt. 82 – 89).
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi,
senza vendita diretta al pubblico;
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi;
- intermediazione nei servizi di cui al punto precedente o di singoli servizi separati con
vendita diretta al pubblico;
- intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per
gruppi, dalle imprese di cui ai punti precedenti e di singoli servizi separati con vendita
diretta al pubblico.
L'apertura dell'attività di agenzia di viaggio è subordinata alla presentazione di una
denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 58 e seguenti della L.R. 9/1995, oggi
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010, che deve essere presentata alla Provincia
nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. La denuncia deve essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Provincia e reperibile sul sito istituzionale
www.provincia.prato.it, sezione Turismo.
Data la sua rilevanza, la SCIA, al momento della sua presentazione, deve essere completa
in tutte le sue parti e corredata dagli allegati richiesti.
Ai sensi dell’art. 59, commi 2, 3 e 4 della legge R.T. n. 9/1995, entro 60 gg. dal
ricevimento della SCIA, il Servizio Turismo verifica la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge e provvede alla eventuale notifica di divieto di prosecuzione dell’attività
e la rimozione dei suoi effetti o, qualora sia possibile, fissa un termine entro il quale
l’interessato deve provvedere a conformare l’attività alla normativa vigente. Nei 30 gg.
successivi alla scadenza del termine fissato, il Servizio provvede ad effettuare le verifiche
opportune, disponendo definitivamente in merito alla prosecuzione dell’attività.
Trascorsi, tuttavia, 30 gg. dal termine fissato dal Servizio senza che lo stesso abbia
provveduto ad adottare alcun provvedimento in merito alla prosecuzione dell’attività,
l’interessato può proseguire la sua attività, intendendosi il silenzio dell’amministrazione
come assenso.
Nel caso in cui siano rese dichiarazioni false o mendaci sarà disposto il divieto di
prosecuzione dell’attività, senza alcuna possibilità di conformarsi alla normativa vigente.
Saranno altresì applicate sanzioni di natura penale.
Il T.U. 42/2000, all’art.82, prevede tre tipologie di agenzie di viaggio:
 sola organizzazione e produzione, senza vendita al pubblico (Tour Operator);
 sia organizzazione e produzione che vendita al pubblico (Tour Operator + Agenzia
Viaggi)
 sola vendita al pubblico di prodotti organizzati da altri (Agenzia di Viaggi).
Attività complementari.
Nei locali individuati per l'esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento
di attività cd “complementari”. Il T.U. 42/2000 e succ. modif. non prevede espressamente
quali siano le “attività connesse con la vendita dei servizi” e le “attività complementari”,
pertanto gli uffici competenti valuteranno tale carattere di volta in volta. Certamente le
attività svolte negli stessi locali delle agenzie di viaggio dovranno osservare le rispettive
normative di settore, e, in ogni caso, l’attività di agenzia di viaggio dovrà prevalere
rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del
fatturato.
REQUISITI ESSENZIALI DI UNA AGENZIA DI VIAGGI
1. Denominazione
2. Titolare
3. Direttore tecnico
4. Locali
5. Polizza assicurativa di responsabilità civile
1. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da
agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Regioni o Comuni
italiani. E' quindi necessario che chi ha interesse ad avviare un'agenzia di viaggi segnali
un ventaglio di nominativi all'ufficio competente che, una volta verificatane la
disponibilità, effettuerà la prenotazione sull'apposito programma. Sarà cura dell'ufficio
comunicare all'interessato la data di scadenza della prenotazione della denominazione.
2/3. Il titolare o legale rappresentante della agenzia di viaggio deve essere in possesso dei
requisiti personali e professionali indicati dalla normativa vigente. Laddove il titolare non
abbia i requisiti professionali previsti, deve necessariamente individuare una persona
preposta alla direzione tecnica con carattere di esclusività e con gli stessi requisiti di
onorabilità richiesti per il titolare.
Impresa individuale o Società.
Se l'agenzia di viaggi è svolta da una società, la denuncia di inizio attività verrà presentata
dal legale rappresentante che firma l’istanza. Il titolare o legale rappresentante dichiara di
possedere, ai sensi del DPR 445/2000, i necessari requisiti di onorabilità e professionali.
Il compito dell'ufficio sarà quello di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Laddove si riscontri che le dichiarazioni circa la onorabilità rese siano false e/o mendaci
si procederà all'ordine di divieto di prosecuzione dell’attività senza possibilità di
conformazione. Il soggetto interessato incorrerà anche in sanzioni di natura penale.
L’accertamento della mancanza del possesso del requisito professionale comporta invece
la sospensione dell’attività fino a quando lo stesso non sia stato reintegrato, entro un
termine stabilito dalla Provincia. Infine, l’accertamento della non osservanza del requisito
di esclusività della prestazione per una sola agenzia comporta l’applicazione di sanzione
pecuniaria e la sospensione dell’attività fino al ripristino del requisito stesso, entro un
termine stabilito dalla Provincia.
Il direttore tecnico
Nel caso in cui il titolare o legale rappresentante non possieda i requisiti professionali,
deve avvalersi, con esclusività per una sola agenzia di viaggio, di un direttore tecnico in
possesso di detti requisiti (vedi più avanti per la specifica). Anche il direttore tecnico deve
dichiarare di possedere i requisiti professionali e di onorabilità previsti e deve operare in
esclusiva per una sola agenzia di viaggi. Vale quanto già detto per quanto riguarda le false
dichiarazioni.
I REQUISITI PROFESSIONALI DEL DIRETTORE TECNICO.
Di seguito si riportano gli articoli di riferimento della legge regionale 42/2000 relativi ai
requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi.
“ARTICOLO 88
Requisiti professionali per l’esercizio dell’attivita’ di agenzia di viaggio
1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in
caso di societa’ o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve
risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 9 della l. 217/1983.
2. Il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della l. 217/83, e’ attestato dal
ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 del Dlgs 392/1991;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi
delle altre Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia
dell’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona
che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari
individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali
che abbiano prestato effettiva attivita’ lavorativa in agenzia di viaggio in modo
continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs
392/1991, sulla base dell’attivita’ svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori
subordinati che abbiano svolto attivita’ continuativa ed esclusiva presso agenzie di
viaggio e turismo con responsabilita’ di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di
quadri o di primo livello o secondo livello in base al
contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs
392/1991.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita’ necessarie a
comprovare le attivita’ di cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora l’attivita’ della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di
viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o
venga definitivamente a cessare, il titolare e’ tenuto a darne immediata comunicazione
alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione
di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita’ lavorativa con carattere
di esclusivita’ in una sola agenzia.
ARTICOLO 89
Esame di idoneita’
1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneita’, coloro che
intendono acquisire l’idoneita’ professionale; in tal caso, la domanda deve essere
accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di
viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all’articolo 90. Possono
altresi’ presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneita’ coloro che intendono
aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui
all’articolo 90.
2. Per l’ammissione all’esame di idoneita’ e’ necessario che il candidato risulti in
possesso del diploma di scuola media superiore.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e
determina le modalita’ per l’effettuazione delle prove.
4. La Provincia espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano
domande pendenti.
5. Per l’ammissione all’esame e’ dovuto un concorso spese nella misura e nei modi
stabiliti con provvedimento della Provincia.
6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l’esame un attestato di
idoneita’.”
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4. I locali devono avere particolari requisiti strutturali, in particolare devono essere
accatastati:
A10 - tour operator
C1 – agenzie di viaggio
5. Le agenzie di viaggio, al momento dell’inizio attività, sono tenute a stipulare una
polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza delle
disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di
viaggio di cui alla L. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. 111/1995 (Schema tipo approvato
dalla Regione Toscana con decreto n. 1235 del 15.03.2002 e successivamente rettificato
con decreto n. 2437 del 20.05.2002).
La mancata stipula della polizza assicurativa comporta prima di tutto il divieto di
prosecuzione dell’attività e l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
La non conformità della polizza allo schema tipo comporta la sospensione dell’attività
fino a quando la stessa non siano stati conformata, entro un congruo termine stabilito
dalla Provincia.
L'attività.
La scelta del tipo di attività tra quelle elencate al comma 1 dell’art.82 è vincolante per
l’agenzia di viaggio e non potrà svolgere che quella. L'agenzia, in base al tipo di attività
svolta dovrà stipulare una polizza assicurativa secondo lo schema tipo predisposto dalla
Regione Toscana. Se l'agenzia svolgesse un'attività diversa da quella dichiarata nella
denuncia di inizio attività o non coperta da assicurazione incorrerebbe nel divieto di
prosecuzione dell’attività non denunciata o non coperta dalla polizza e le verrebbe
applicata la corrispondente sanzione amministrativa.
Vi sono due casi in cui non è necessario procedere all'apertura di una agenzia di viaggio a
fronte della fornitura di servizi turistici, in particolare:
1. gli uffici che emettono soltanto biglietteria di imprese di trasporto, senza fornire
altri servizi turistici;
2.
i soggetti che effettuano informazione e pubblicità di iniziative turistiche
(organizzate e vendute da soggetti regolarmente autorizzati).
Filiali e succursali.
Nel caso in cui una agenzia già autorizzata avesse necessità di aprire una filiale o una
succursale può farlo semplicemente comunicando tale apertura alla Provincia
territorialmente competente.
VARIAZIONI DEGLI ELEMENTI.
Ogni volta che nel corso della “vita” dell'agenzia di viaggi si verifica una variazione
rispetto a quanto previsto nella SCIA originale, scatta l'obbligo della denuncia di tale
variazione.
Variazioni possibili:
1. denominazione dell’agenzia;
2. titolare (a seguito di subentro o di variazione del legale rappresentante della società);
3. persona preposta alla direzione tecnica;
4. denominazione o ragione sociale della società;
5. sede dell’agenzia;
6. sede legale della Società titolare;
In questi casi sul sito della Provincia di Prato si possono reperire i modelli necessari alla
comunicazioni di tali variazioni e la lista dei documenti da allegare.
NOTA BENE
Una volta che la SCIA è stata presentata al competente ufficio turismo, l'attività può
essere avviata ed è assolutamente necessario che una copia della segnalazione certificata
venga esposta in un luogo ben visibile del locale dove viene svolta l'attività.
La stessa cosa vale per le successive comunicazioni di variazione.
La Provincia può disporre controlli nei confronti delle agenzie di viaggio. L’eventuale
riscontro dell'esercizio irregolare o abusivo delle attività riservate dalla legge alle agenzie
di viaggio è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria.
MODULISTICA
Come più volte ricordato nel corso di questa piccola guida la Provincia di Prato ha
predisposto tutti i modelli necessari alla comunicazione dell'avvio dell'attività che delle
variazioni successive.
E' importante leggere attentamente i modelli e presentarli compilati in ogni loro parte,
allegando tutto ciò che è previsto ed elencato all'interno degli stessi.
Inoltre si ricorda che il modello costituisce autocertificazione del possesso dei requisiti e
dell’assolvimento degli obblighi di legge, quindi è necessario ricordare nella fase di
compilazione che si incorre in sanzioni penali laddove vengano rese dichiarazioni false o
mendaci.
Per ogni informazione necessaria rivolgersi a:
Provincia di Prato Servizio Turismo – Via Ricasoli, 25 – Prato
Orario al pubblico: lunedì, mercoledì 9-13; giovedì 9-13/15-17
Referente: Dott.ssa Adriana Pagliai Telefono: 0574/ 534702
[email protected] www.provincia.prato.it