BUDG-2002-01958-00-00-EN-REV-00

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BUDG-2002-01958-00-00-EN-REV-00
OPZIONE PER OFFERTE NON IN CONSORZIO
CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI
TITOLO – [completare]
NUMERO DI CONTRATTO– [completare]
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento
(CE) No 178/20021 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in
Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla Sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo,
da una parte, e
[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]
[forma giuridica]2
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese]3
[indirizzo ufficiale completo]
[numero di partita IVA]
rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,]
dall’altra,
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi, [il modello di
buono d’ordine] [e] [il modello di contratto specifico] nonché i seguenti allegati:
Allegato I –
Capitolato d’oneri (riferimento n. [completare] del [inserire la data])
Allegato II –
Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data])
Allegato III –
(a) [Contratto Specifico] [e]
(b4) *Buono d’Ordine+
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OJ L 31 of 01.02.2002
Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in
mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente.
Come regola generale, i contratti quadro devono essere eseguiti mediante ordini, dato che i servizi devono essere definiti e
standardizzati già nel bando di gara. Quando non sia possibile definire tutti i mezzi da impiegare per ottenere i risultati richiesti, il
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Allegato IV –
Delega
[altri allegati]
che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”).
-
Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
-
Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del modello di buono d’ordine
e del modello di contratto specifico.
-
Le disposizioni del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico
prevalgono su quelle degli altri allegati.
-
Le disposizioni del capitolato d’oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell’offerta (allegato
II).
-
Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle dei buoni d’ordine e dei contratti
specifici.
-
[Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi.
-
Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.]
OPZIONE PER OFFERTE IN CONSORZIO
CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI
TITOLO – [completare]
NUMERO DI CONTRATTO– [completare]
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento
(CE) No 178/20025 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in
Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla Sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo,
da una parte, e
[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]
[forma giuridica]6
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese]7
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contratto quadro viene eseguito mediante un contratto specifico. È anche possibile eseguire il contratto quadro utilizzando
entrambi gli strumenti, nel caso che alcuni servizi siano ben definiti e altri no
OJ L 31 of 01.02.2002
Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
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[indirizzo ufficiale completo]
[numero di partita IVA]
rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,]
e
PARTNER 1:
[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]
[forma giuridica]8
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese]9
[indirizzo ufficiale completo]
[numero di partita IVA]
rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,]
INDICARE LA STESSA PERSONA DEL CONSORTIUM LEADER], sulla base della delega/e allegata al
contratto in oggetto.
Le parti suddette, in appresso collettivamente denominate “il contraente”, sono responsabili
congiuntamente e solidalmente dell’esecuzione del presente contratto quadro nei confronti
dell’amministrazione aggiudicatrice.
dall’altra,
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi, [il modello di
buono d’ordine] [e] [il modello di contratto specifico] nonché i seguenti allegati:
Allegato I –
Capitolato d’oneri (riferimento n. [completare] del [inserire la data])
Allegato II –
Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data])
Allegato III –
(a) [Contratto Specifico] 10[e]
(b) *Buono d’Ordine+
Allegato IV –
Delega
[altri allegati]
che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”).
-
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Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ.
Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in
mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente.
Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in
mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente.
Come regola generale, i contratti quadro devono essere eseguiti mediante ordini, dato che i servizi devono essere definiti e
standardizzati già nel bando di gara. Quando non sia possibile definire tutti i mezzi da impiegare per ottenere i risultati richiesti, il
contratto quadro viene eseguito mediante un contratto specifico. È anche possibile eseguire il contratto quadro utilizzando
entrambi gli strumenti, nel caso che alcuni servizi siano ben definiti e altri no
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-
Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del modello di buono d’ordine
e del modello di contratto specifico.
-
Le disposizioni del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico
prevalgono su quelle degli altri allegati.
-
Le disposizioni del capitolato d’oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell’offerta (allegato
II).
-
Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle dei buoni d’ordine e dei contratti
specifici.
-
[Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi.
-
Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.]
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I – CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1 – OGGETTO
I.1.1
Oggetto del CQ è la somministrazione di lavoratori interinali per EFSA.
I.1.2
La firma del CQ non impone all’amministrazione aggiudicatrice nessun obbligo di
acquisto. È vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice soltanto l’esecuzione del CQ
mediante buoni d’ordine o contratti specifici.
I.1.3
Contratto quadro multiplo
Il contraente è selezionato per un CQ multiplo “a cascata” e occupa la [completare] posizione
nell’elenco dei contraenti.
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
I.2.1
Il CQ entra in vigore alla data della firma dell’ultima parte.
I.2.2
In nessun caso l’esecuzione del CQ può avere inizio prima della data della sua entrata in
vigore. In nessun caso l’esecuzione delle prestazioni può avere inizio prima della data alla
quale entra in vigore il buono d’ordine o il contratto specifico.
I.2.3
Il CQ è stipulato per un periodo di 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Salvo
diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di
calendario.
I.2.4
I buoni d’ordine o i contratti specifici sono firmati da entrambe le parti prima della
scadenza del CQ.
Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali buoni d’ordine e contratti
specifici, che devono essere eseguiti non oltre sei mesi dopo la sua scadenza.
I.2.5
Rinnovo del CQ
Il CQ sarà rinnovato automaticamente al massimo tre volte, alle medesime condizioni, a meno
che non si stabilisca diversamente mediante comunicazione scritta inviata da una delle parti e
ricevuta dall’altra tre mesi prima della scadenza del periodo indicato alla clausola I.2.3. Il rinnovo
non comporta nessuna modifica né differimento degli obblighi già previsti.
ARTICOLO I.3 – PREZZI
I.3.1
L’importo massimo del CQ è di €3,700,000.00 EUR. Tuttavia, tale indicazione non si deve
intendere assolutamente come un impegno per l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare per un importo corrispondente all’importo massimo.
I prezzi massimi dei servizi [figurano nell’allegato II].
ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO
I.4.1
Contratto quadro multiplo a cascata
Entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha inviato al contraente un buono d’ordine o una
richiesta di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice riceve indietro il buono d’ordine compilato o
un’offerta specifica, debitamente firmati e datati.
Qualora non sia disponibile come indicato nel capitolato d’ oneri – Allegato I, il contraente motiva
il suo rifiuto entro il medesimo termine e l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto d’inviare il
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buono d’ordine o la richiesta di servizi al contraente successivo figurante nell’elenco. In caso
d’inosservanza del termine, il contraente è considerato non disponibile.
Entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha inviato al contraente un contratto specifico,
l’amministrazione aggiudicatrice riceve indietro il contratto debitamente firmato e datato. In caso
d’inosservanza del termine, il contraente è considerato non disponibile.
Il periodo concesso per l’esecuzione delle prestazioni decorre dalla data [alla quale il contraente
firma il buono d’ordine, a meno che sul buono d’ordine non sia indicata una data diversa]
[indicata nel contratto specifico].
I.4.2 Prefinanziamento
Non applicabile
I.4. 3 Pagamento intermedio
Non applicabile
I.4. 4 Pagamento del saldo
Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente presenta una fattura.
L’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura corredata dal rispettivo buoni d’ordine/contratto specifico e accompagnata dal rapporto
riassuntivo come indicato nel capitolato d’ oneri.
Ordini e Contratti specifici possono indicare strutture di pagamento che differiscono da quanto
sopra indicato.
***
[Per i contraenti stabiliti in Belgio, l’ordine deve riportare la seguente indicazione: “En
Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut présentation d’une demande d’exemption
de la TVA n° 450” o una dichiarazione equivalente in neerlandese o in tedesco. Il contraente
appone su ogni fattura la seguente dicitura: “Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3
du code de la TVA”, o una dicitura equivalente in neerlandese o in tedesco.+
[Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di
esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente
dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006
(G.U. n. 21 del 26.01.2006)”+
ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro e identificato
dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca:…
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria:…
Denominazione esatta del titolare del conto:…
Numero completo del conto, compresi i codici [bancari]:…
[Codice IBAN11: ]
ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini dell’articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Signor Francois Monnart
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Codice BIC o SWIFT per i paesi senza codice IBAN.
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Capo del dipartimento Finanziario.
Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:
Amministrazione aggiudicatrice:
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare
[nome e cognome]
[funzione]
[denominazione dell’impresa]
[indirizzo ufficiale completo]
Email: [indirizzo di posta elettronica funzionale]
Contraente:
[nome e cognome]
[funzione]
[denominazione dell’impresa]
[indirizzo ufficiale completo]
Email: [completare]
ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
I.7.1
Il CQ è disciplinato dal diritto dell’Unione, integrato, ove necessario, dal diritto Italiano.
I.7.2
Qualsiasi controversia tra le parti relativa all’interpretazione, all’applicazione o alla
validità del CQ e non componibile mediante negoziato è sottoposta alla giurisdizione
della Corte Generale dell’Unione Europea.
ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CQ
Non applicabile
ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI
L’una o l’altra parte può, unilateralmente e senza essere tenuta a pagare un risarcimento, porre
fine al CQ oppure al CQ e ai buoni d’ordine o contratti specifici dandone comunicazione ufficiale
all’altra parte con preavviso di tre mesi. In caso di risoluzione del CQ, dei buoni d’ordine o
contratti specifici per iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente ha diritto
soltanto al pagamento dell’esecuzione parziale dei servizi ordinati prima della data di risoluzione.
Si applica la clausola II.14.3, primo comma.
ARTICLE I.10 – ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE APPLICABILE AI BUONI D’ ORDINE E CONTRATTI SPECIFICI
1) Le fatture ricevute da EFSA devono indicare le seguenti istruzioni : la vostra persona di
contatto all'EFSA (nome, titolo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
1) Il riferimento del contratto e l’importo in EURO.
2) la scritta “L'importo deve essere versato sul seguente conto bancario" e le seguenti
informazioni:
a) Beneficiario
b) Banca:
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c) Indirizzo della banca:
d) Conto bancario:
informazioni dettagliate relative alla fatturazione.
FIRME
Per il contraente,
Per l’amministrazione aggiudicatrice,
[Denominazione
dell’impresa/nome/cognome/funzione]
[nome/cognome/funzione]
Firm[a][e]: _______________________
Firm[a][e]: _________________
Fatto a [Bruxelles], [data]
Fatto a [Parma], [data]
In triplice copia, in lingua italiana.
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II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI QUADRO DI SERVIZI
ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CQ
II.1.1
Il contraente esegue il CQ secondo i migliori dettami professionali.
II.1.2
È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i
permessi o licenze necessari per l’esecuzione del CQ a norma delle leggi e dei
regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
II.1.3
Fatto salvo l’articolo II.4, ogni riferimento nel testo del CQ al personale del contraente
riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del CQ.
II.1.4
Il contraente deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del CQ
possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle
prestazioni affidategli.
II.1.5
Il contraente non rappresenta l’amministrazione aggiudicatrice e si astiene da ogni
comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto a informare i
terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.
II.1.6
Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni
affidategli.
Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, il contraente è tenuto a precisare
che:
(a)
il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere
ordini direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice;
(b)
in nessun caso l’amministrazione aggiudicatrice può essere considerata il datore
di lavoro del personale di cui alla lettera a), il quale si impegna a non far valere
nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice alcun diritto risultante dal
rapporto contrattuale che intercorre tra l’amministrazione aggiudicatrice e il
contraente.
II.1.7
In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del contraente
impiegato nei locali dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure nel caso in cui
l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non
corrispondano al profilo richiesto nel CQ, il contraente provvede senza indugio a
sostituire l’interessato. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di chiedere la
sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il
personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di
eseguire il CQ alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di ogni
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di
membri del personale.
II.1.8
Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o
indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende
nota e ne informa l’amministrazione aggiudicatrice immediatamente e di propria
iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo il contraente descrive il problema e
indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il
pieno adempimento dei suoi obblighi nell’ambito del presente CQ. In tale circostanza il
contraente procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a
determinarne la responsabilità.
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II.1.9
Se il contraente non adempie agli obblighi nell’ambito del CQ, del buono d’ordine o del
contratto specifico, l’amministrazione aggiudicatrice – fermo restando il suo diritto di
risolvere il CQ, il buono d’ordine o il contratto specifico – può ridurre i pagamenti o
procedere a recuperi, in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre,
l’amministrazione aggiudicatrice può esigere un risarcimento o applicare la clausola
penale conformemente all’articolo II.12.
ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE
II.2.1
Ogni comunicazione relativa al CQ o alla sua esecuzione viene effettuata per iscritto e
riporta il numero del CQ e, se del caso, quello del buono d’ordine o del contratto
specifico. Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla
parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente CQ.
II.2.2
Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data di
invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’articolo I.6.
Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata
consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a
garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata
mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta
venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata
dell’originale senza ritardi ingiustificati.
II.2.3
La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta
dall’amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale l’ha registrata il servizio
responsabile di cui all’articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.
ARTICOLO II. 3 – RESPONSABILITÀ
II.3.1
È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è
soggetto.
II.3.2
L’amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti
dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in
conseguenza dell’esecuzione del CQ, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.
II.3.3
Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno subiti dall’amministrazione
aggiudicatrice nell’esecuzione del CQ, anche se verificatisi nell’ambito di un subappalto,
nonché di ogni pretesa di terzi, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo
dell’importo totale del buono d’ordine o contratto specifico interessato. Nondimeno, se il
danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente
o del suo personale o dei subappaltatori, il contraente è responsabile senza limitazione
dell’importo del danno o della perdita.
II.3.4
Il contraente indennizza e tiene indenne l’amministrazione aggiudicatrice per tutti i danni
e costi sostenuti a causa di pretese di terzi. Il contraente corrisponde un risarcimento in
caso di azione, denuncia o procedimento giudiziario promosso da terzi contro di essa a
seguito di un danno causato dal contraente durante l’esecuzione del CQ. In caso di azione
intentata da terzi contro l’amministrazione aggiudicatrice in relazione all’esecuzione del
CQ, compresa ogni pretesa violazione di diritti di proprietà intellettuale, il contraente
presta assistenza all’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice
può assumere a proprio carico le spese sostenute a tal fine dal contraente.
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II.3.5
Il contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti
all’esecuzione del CQ se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni
complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta
dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte
le pertinenti polizze assicurative.
ARTICOLO II. 4 – CONFLITTO D’INTERESSI
II.4.1
Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto
d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del CQ
è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali,
legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2
Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso
dell’esecuzione del CQ è comunicata per iscritto senza indugio all’amministrazione
aggiudicatrice. Inoltre, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti
necessari per correggere la situazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto
di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di
provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3
Il contraente dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da
terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio
costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in
quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del CQ, e che s’impegna in tal
senso anche per il futuro.
II.4.4
Il contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo
personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di
prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che
potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Inoltre, il contraente trasmette per iscritto gli
obblighi in materia di conflitto d’interessi ai terzi che partecipano all’esecuzione del CQ,
compresi i subappaltatori.
ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
II.5.1. L’amministrazione aggiudicatrice e il contraente trattano con riservatezza ogni
informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente
nell’ambito dell’esecuzione del CQ e segnalati per iscritto come riservati.
Il contraente è tenuto a:
(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli
obblighi nell’ambito del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico senza previo
consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice;
(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato
per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati
senza previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice.
II.5.2
L’amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati all’obbligo di riservatezza
di cui alla clausola II.5.1 durante tutta l’esecuzione del CQ e per un periodo di cinque anni
dalla data di pagamento del saldo a meno che:
(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di
riservatezza;
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(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce
violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata
da tale obbligo;
(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.3
Il contraente ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere
decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del CQ, del
buono d’ordine o del contratto specifico, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza
di cui alla clausola II.5.1.
ARTICOLO II.6– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II.6.1
Tutti i dati personali che figurano nel Contratto sono trattati conformemente al
regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati ai soli fini
dell'esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto da parte del responsabile del
trattamento dei dati, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi
funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione del diritto dell'Unione. Il Contraente e
ogni interessato dei dati personali hanno il diritto di accesso ai propri dati personali e il
diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati
personali, il Contraente o l’interessato dei dati personali può rivolgersi al responsabile del
trattamento dei dati .Il Contraente e ogni interessato dei dati personali hanno il diritto di
rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.
II.6.2
Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente, questi
può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare
per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere
trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i
suoi diritti. Il Contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per
l'esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.
II.6.3
Il Contraente s'impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di
sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in
questione, al fine di:
a)
evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per
trattare i dati personali, in particolare:
aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o
rimozione dei supporti di memorizzazione;
ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione,
alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
ac) ogni utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati mediante le
infrastrutture di trasmissione di dati;
b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati
possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il
diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali siano stati comunicati, quando e a chi;
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d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto
secondo le modalità prescritte dall'istituzione aggiudicatrice o dall'organismo
aggiudicatore;
e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione dei dati personali e durante
il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o
cancellati senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari
esigenze di protezione dei dati.
ARTICOLO II. 7 – SUBAPPALTI
II.7.1
Senza previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente
non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del CQ.
II.7.2
Anche quando l’amministrazione aggiudicatrice lo autorizzi ad attribuire un subappalto
a terzi, il contraente resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la
responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente CQ.
II.7.3
Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti
all’amministrazione aggiudicatrice a norma del presente CQ, in particolare a norma
dell’articolo II.18.
ARTICOLO II. 8 – MODIFICHE
II.8.1
Ogni modifica del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico è effettuata per
iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine o
un contratto specifico non può essere considerato una modifica del CQ.
II.8.2
La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al CQ, al buono
d’ordine o al contratto specifico variazioni che potrebbero rimettere in questione la
decisione di aggiudicazione del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico o
determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
ARTICOLO II. 9 – CESSIONE
II.9.1
Senza previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente
non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le pretese
pecuniarie, e gli obblighi derivanti dal CQ.
II.9.2
In assenza di tale autorizzazione o in caso d’inosservanza delle condizioni da essa
previste, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è
opponibile all’amministrazione aggiudicatrice e non produce alcun effetto nei confronti
di questa.
ARTICOLO II. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
II.10.1 Definizioni
Nel presente CQ si applicano le seguenti definizioni:
1) per ‘risultato’ si intende ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell’esecuzione del CQ,
consegnato e collaudato in via definitiva dall’amministrazione aggiudicatrice;
2) per ‘creatore’ si intende ogni persona fisica che ha contribuito alla produzione del risultato,
compresi i membri del personale dell’amministrazione aggiudicatrice o terzi;
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3) per ‘diritto preesistente’ si intende ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale,
compresa la tecnologia di base, già esistente prima che l’amministrazione aggiudicatrice o il
contraente lo ordinasse ai fini dell’esecuzione del CQ; sono compresi i diritti di proprietà e di
utilizzo da parte del contraente, del creatore, dell’amministrazione aggiudicatrice e di terzi.
II.10.2 Proprietà dei risultati
Nell’ambito del CQ l’Unione acquisisce irrevocabilmente e integralmente la proprietà dei risultati,
compreso ogni diritto relativo a ogni risultato indicato nel CQ e nei buoni d’ordine o contratti
specifici. Tali diritti relativi ai risultati possono includere i diritti d’autore e gli altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale, come anche i diritti su tutte le soluzioni tecnologiche e le
informazioni contenute in tali soluzioni tecnologiche, derivanti dall’esecuzione del CQ.
L’amministrazione aggiudicatrice può sfruttarli secondo le disposizioni del presente CQ o dei
buoni d’ordine o contratti specifici. Tutti i diritti sono acquisiti dall’Unione con decorrenza dal
momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice accetta i risultati che il contraente le ha
consegnato. È inteso che siffatta consegna e accettazione costituisce cessione effettiva di diritti
dal contraente all’Unione.
È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nei buoni d’ordine o contratti specifici è
comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione all’acquisizione dei diritti
da parte dell’Unione comprensiva di tutti i tipi di utilizzo dei risultati.
L’acquisizione dei diritti da parte dell’Unione nell’ambito del presente CQ si estende a tutti i
territori su scala mondiale.
Ogni risultato parziale intermedio, i dati non ancora elaborati e le analisi intermedie che il
contraente mette a disposizione non possono essere utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice
senza il consenso scritto del contraente, a meno che nel CQ, nel buono d’ordine o nel contratto
specifico sia esplicitamente disposto che essi possono essere considerati risultati a sé stanti.
II.10.3 Licenze per diritti preesistenti
L’Unione non acquisisce la proprietà dei diritti preesistenti.
Il contraente dà in licenza i diritti preesistenti a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile
all’Unione, che li può utilizzare nei modi previsti alla clausola I.8.1 oppure nei buoni d’ordine o
contratti specifici. Tutti i diritti preesistenti sono dati in licenza all’Unione con decorrenza dal
momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice accetta i risultati che il contraente le ha
presentato.
La licenza per diritti preesistenti a favore dell’Unione nell’ambito del presente CQ si estende a
tutti i territori su scala mondiale ed è valida per l’intera durata della protezione dei diritti di
proprietà intellettuale.
II.10.4 Modi di sfruttamento
L’Unione acquisisce la proprietà di ciascuno dei risultati ottenuti come prodotto del CQ che può
essere utilizzato per le finalità seguenti:
(a) conferimento di accesso su richiesta individuale senza diritto di riproduzione o di
sfruttamento come disposto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
(b) conservazione dell’originale e delle copie a norma del presente CQ o buono d’ordine o
contratto specifico;
(c) archiviazione in conformità delle norme in materia di gestione dei documenti applicabili
all’amministrazione aggiudicatrice.
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II.10.5 Identificazione e prova della concessione di diritti preesistenti e diritti di terzi
Ai fini di ogni utilizzo previsto dall’amministrazione aggiudicatrice, all’atto della consegna dei
risultati il contraente garantisce che essi non formano oggetto di diritti o pretese di creatori e
terzi, neanche in relazione a diritti preesistenti. La presente disposizione non riguarda i diritti
morali delle persone fisiche.
Il contraente redige a tal fine l’elenco di tutti i diritti preesistenti e dei diritti di creatori e terzi sui
risultati del presente CQ o su loro parti. Tale elenco è comunicato al più tardi alla data di
consegna dei risultati finali.
Nel risultato il contraente indica con precisione tutte le citazioni di opere testuali esistenti. Il
riferimento completo comprende, se del caso: il nome dell’autore, il titolo dell’opera, la data e il
luogo di pubblicazione, la data di creazione, l’indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il
volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l’origine.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce la prova della proprietà o
dei diritti per l’utilizzo di tutti i diritti preesistenti elencati nonché dei diritti di terzi a eccezione
dei diritti di proprietà dell’Unione.
Tale prova può riferirsi, tra l’altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni,
grafici, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how ecc. (su carta, in
formato elettronico o in altre forme), strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni e/o
altri programmi (la “tecnologia di base”), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d’arte, i
dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna.
La prova comprende, secondo il caso:
(a) il nome e il numero della versione del software;
(b) le generalità complete dell’opera e del suo autore, sviluppatore, creatore, traduttore,
responsabile dell’immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo,
produttore;
(c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell’accordo che concede i pertinenti diritti al
contraente ovvero un riferimento a tale licenza;
(d) qualora parti dei risultati siano state create da personale del contraente, copia dell’accordo
o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente;
(e) il testo dell’eventuale dichiarazione di non responsabilità.
La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti
successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui
emerge questo fatto e da chi l’ha reso noto.
Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il
trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l’avvenuto versamento di tutti i tributi e
pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai risultati finali.
II.10.6 Creatori
Con la consegna dei risultati il contraente garantisce che i creatori si impegnano a non opporsi
alla rivelazione della loro identità quando i risultati sono presentati al pubblico e conferma che è
consentita la diffusione dei risultati. I nomi degli autori sono resi noti su richiesta secondo le
modalità comunicate dal contraente all’amministrazione aggiudicatrice.
Il contraente deve acquisire il consenso dei creatori relativamente alla concessione dei pertinenti
diritti ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali.
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II.10.7 Persone che appaiono in fotografie o filmati
Se in un risultato appaiono persone fisiche riconoscibili oppure ne è registrata la voce, il
contraente presenta, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la dichiarazione con cui tali
persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la potestà genitoriale) danno il consenso
per l’utilizzo descritto della loro immagine o voce. La presente disposizione non si applica alle
persone di cui non è necessario il consenso a norma della legislazione dello Stato in cui sono state
scattate le fotografie o effettuate le riprese o le registrazioni.
II.10.8 Diritti d’autore del contraente in relazione a diritti preesistenti
Nei casi in cui il contraente conserva diritti preesistenti su parti dei risultati, quando il risultato è
utilizzato a norma della clausola I.8.1 è inserito il seguente riferimento in tal senso: © - anno –
Unione europea. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni
all’UE.
II.10.9 Visibilità del finanziamento dell’Unione e dichiarazione di non responsabilità
All’atto dell’utilizzo dei risultati il contraente dichiara che questi sono stati conseguiti nell’ambito
di un contratto quadro con l’Unione e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del
contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice.
Quest’ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo.
ARTICOLO II. 11 – FORZA MAGGIORE
II.11.1
Per ‘forza maggiore’ si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale,
indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di
esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi
nell’ambito del CQ e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non
si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio,
difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non
siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di
lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.11.2
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata
comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli
effetti prevedibili di tale situazione.
II.11.3
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata
inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza
maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di
forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente
eseguite.
II.11.4
Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni
di forza maggiore.
ARTICOLO II. 12 – CLAUSOLA PENALE
L’amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale se il contraente non adempie
integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto,
conformemente al capitolato d’oneri.
Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal CQ o buono
d’ordine o contratto specifico interessato, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale
del contraente e fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice di risolvere il CQ o
buono d’ordine o contratto specifico interessato, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare,
per ciascun giorno di calendario di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:
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0,3 x (V/d)
V è il prezzo dell’acquisto in questione;
d è la durata, espressa in giorni di calendario, indicata nel buono d’ordine o contratto specifico
interessato oppure, in mancanza di questa, il periodo, espresso in giorni di calendario,
intercorrente tra la data indicata alla clausola I.4.1 e la data di consegna o esecuzione indicata
nel buono d’ordine o contratto specifico interessato.
Il contraente può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
ufficiale. In mancanza di reazione del contraente o di revoca scritta da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione del
contraente, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva.
Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del
presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un
equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli
obblighi contrattuali.
ARTICOLO II. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CQ
II.13.1 Sospensione da parte del contraente
Il contraente può sospendere l’esecuzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico o di
qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente
difficoltosa tale esecuzione. Il contraente comunica senza indugio la sospensione
all’amministrazione aggiudicatrice, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando
la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico.
Non appena le circostanze consentono di riprendere l’esecuzione, il contraente ne dà immediata
comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest’ultima abbia già risolto il
CQ, buono d’ordine o contratto specifico.
II.13.2 Sospensione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere l’esecuzione del CQ, buono d’ordine o
contratto specifico o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:
(a)
se la procedura di aggiudicazione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico oppure
l’esecuzione del CQ si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b)
allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali,
irregolarità o frodi.
La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente riceve la comunicazione ufficiale, oppure a
una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l’amministrazione
aggiudicatrice informa il contraente che egli può riprendere l’esecuzione del servizio sospeso
oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico. Il
contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione del CQ, buono d’ordine o contratto
specifico ovvero di una sua parte.
ARTICOLO II. 14 – RISOLUZIONE DEL CQ
II.14.1 Motivi di risoluzione
L’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ, un buono d’ordine o un contratto specifico
nei seguenti casi:
(a)
se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del
contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente
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sull’esecuzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in
questione la decisione di aggiudicare il CQ;
(b)
se l’esecuzione delle prestazioni nell’ambito di un buono d’ordine o di un contratto
specifico in corso non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e
l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall’amministrazione
aggiudicatrice alla luce della clausola II.8.2;
(c)
se il contraente non esegue il CQ o un buono d’ordine o un contratto specifico
conformemente al capitolato d’oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un
altro obbligo contrattuale sostanziale; la risoluzione di tre o più buoni d’ordine o
contratti specifici per questo motivo è motivo di risoluzione del CQ;
(d)
in caso di forza maggiore, comunicato a norma dell’articolo II.11 oppure di sospensione
dell’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico da parte del contraente
per causa di forza maggiore, comunicata a norma dell’articolo II.13, qualora sia
impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al CQ, buono
d’ordine o contratto specifico siano tali da poter eventualmente rimettere in questione
la decisione di aggiudicazione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico oppure
determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti;
(e)
se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti
nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
(f)
se il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere
decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia
stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
(g)
se il contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito,
dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente CQ o dello Stato in cui il CQ deve
essere eseguito;
(h)
se l’amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone
fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno
commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un’organizzazione criminale,
al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda gli
interessi finanziari dell’Unione;
(i)
se l’amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone
fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno
commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di
aggiudicazione o dell’esecuzione del CQ, compreso il caso di presentazione di
informazioni non veritiere;
(j)
se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari
per l’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico;
(k)
se mutano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e questa non richiede più
nuovi servizi nell’ambito del CQ;
(l)
se in seguito alla risoluzione del CQ con uno o più contraenti manca il numero minimo
di concorrenti previsto nel contratto quadro multiplo con rilancio del confronto
competitivo.
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II.14.2 Procedura di risoluzione
Allorché l’amministrazione aggiudicatrice intende risolvere il CQ, buono d’ordine o contratto
specifico, ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi. L’amministrazione
aggiudicatrice invita il contraente a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui alla
clausola II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i
provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali.
Se l’amministrazione aggiudicatrice non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite
approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In tutti
i casi di risoluzione l’amministrazione aggiudicatrice comunica ufficialmente al contraente la
decisione di risolvere il CQ, buono d’ordine o contratto specifico. Nei casi di cui alla clausola
II.14.1, lettere a), b), c), e), g), j), k) e l), la comunicazione ufficiale indica la data in cui la
risoluzione diventa effettiva. Nei casi di cui alla clausola II.14.1, lettere d), f), h) e i), la risoluzione
diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la comunicazione di
risoluzione.
II.14.3 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, il contraente rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la
perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta
la comunicazione di risoluzione, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al
minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il contraente dispone di
60 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle
condizioni particolari o nei buoni d’ordine o contratti specifici per le prestazioni già eseguite alla
suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L’amministrazione aggiudicatrice può
recuperare gli importi versati nell’ambito del CQ.
L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in
caso di risoluzione.
In caso di risoluzione, l’amministrazione aggiudicatrice può rivolgersi a un altro contraente per
l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di
esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi
altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del CQ.
ARTICOLO II. 15 – RELAZIONI E PAGAMENTI
II.15.1 Data di pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto
dell’amministrazione aggiudicatrice.
II.15.2 Valuta
Il CQ è stipulato in euro.
I pagamenti sono eseguiti in euro o nella valuta locale conformemente all’articolo I.5.
La conversione tra l’euro e un’altra valuta si effettua secondo il tasso giornaliero di cambio
dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in mancanza di tale dato, al
tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul suo sito internet,
applicabile alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice emette l’ordine di pagamento.
II.15.3 Spese di bonifico
Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:
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(a) i costi di addebito applicati dalla banca dell’amministrazione aggiudicatrice sono a carico
dell’amministrazione aggiudicatrice,
(b) i costi di accredito applicati dalla banca del contraente sono a carico del contraente,
(c) i costi di bonifici ripetuti causati da una delle parti sono a carico della parte che causa la
ripetizione del bonifico.
II.15.4 Fatture e imposta sul valore aggiunto
Le fatture riportano gli estremi del contraente, l’importo, la valuta e la data, nonché il riferimento
del CQ e il riferimento al buono d’ordine o contratto specifico.
Le fatture indicano il luogo in cui il contraente è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA)
e riportano, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell’IVA.
In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea, l’amministrazione aggiudicatrice è di norma esente da ogni imposta, tassa e tributo,
compresa l’IVA.
Di conseguenza il contraente espleta presso le autorità competenti le formalità necessarie
affinché le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del CQ siano esenti da imposte, tasse e
tributi, compresa l’IVA.
II.15.5 Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione
Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è
liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo e, nel caso in cui quest’ultimo
assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della
nota di addebito al contraente. L’amministrazione aggiudicatrice libera la garanzia entro il mese
successivo.
Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del servizio conformemente alle disposizioni
stabilite nella richiesta di servizi fino al suo collaudo definitivo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del
buono d’ordine o contratto specifico. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore
fino al collaudo definitivo. L’amministrazione aggiudicatrice libera la garanzia entro il mese
successivo alla data del collaudo definitivo.
Se a norma dell’articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento
di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:
(a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto
oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice, da
terzi;
(b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice
agisca contro il debitore principale (il contraente).
Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del contraente.
II.15.6 Pagamenti intermedi e pagamento del saldo
Per ottenere un pagamento intermedio il contraente presenta, contestualmente alla consegna
dei risultati intermedi, una fattura corredata di una relazione sullo stato di avanzamento o di altri
documenti, secondo quanto stabilito all’articolo I.4 oppure nel capitolato d’oneri o buono
d’ordine o contratto specifico.
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Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente presenta, entro 60 giorni dalla scadenza del
periodo di cui alla clausola III.2.2, una fattura corredata della relazione finale sullo stato di
avanzamento o di altri documenti, secondo quanto stabilito all’articolo I.4 oppure nel capitolato
d’oneri o buono d’ordine o contratto specifico.
Una volta ricevuta la documentazione, l’amministrazione aggiudicatrice versa l’importo dovuto a
titolo di pagamento intermedio o finale entro i termini precisati all’articolo I.4, purché la ricevuta
e i documenti siano stati approvati e fatta salva la clausola II.15.7. L’approvazione della fattura e
dei documenti non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né
dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi
contenute.
Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero.
II.15.7 Sospensione dei termini di pagamento
L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento
indicati all’articolo I.4 comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa,
in quanto non conforme alle disposizioni del CQ oppure perché non corredata degli idonei
documenti.
L’amministrazione aggiudicatrice informa quanto prima il contraente per iscritto dell’eventuale
sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle
informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi
compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente può
chiedere all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo
comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il
diritto di risolvere il buono d’ordine o contratto specifico a norma della clausola II.14.1, lettera c).
II.15.8 Interessi di mora
Alla scadenza dei termini di pagamento precisati all’articolo I.4 e fatta salva la clausola II.15.7, il
contraente ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale
europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (“il tasso di riferimento”),
maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di
scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, serie C.
La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola II.15.7 non può essere
considerata pagamento tardivo.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di
scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) ai sensi della
clausola II.15.1.
Tuttavia, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi sono versati al
contraente soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del
pagamento tardivo.
ARTICOLO II. 16 - RIMBORSI
II.16.1
Se previsto dalle condizioni particolari o dal capitolato d’oneri, l’amministrazione
aggiudicatrice rimborsa le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle
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prestazioni, su presentazione dei documenti giustificativi originali, tra cui le ricevute e i
titoli di trasporto utilizzati, oppure su presentazione di copie o degli originali
scansionati, oppure in base a tariffe fisse.
II.16.2
Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate sulla base dell’itinerario più
breve e del numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione.
II.16.3
Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le seguenti modalità:
(a)
i viaggi aerei sono rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in
classe economica al momento della prenotazione;
(b)
i viaggi in nave o per ferrovia sono rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di
un biglietto in prima classe;
(c)
i viaggi in autovettura privata sono rimborsati secondo la tariffa del biglietto ferroviario
di prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno.
Inoltre, i viaggi fuori del territorio dell’Unione sono rimborsati previo consenso scritto
dell’amministrazione aggiudicatrice.
II.16.4
Le spese di soggiorno sono rimborsate in base a un’indennità giornaliera, secondo le
seguenti modalità:
(a)
per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta nessuna indennità di
soggiorno;
(b)
l’indennità di soggiorno giornaliera è corrisposta soltanto previa presentazione dei
documenti giustificativi, attestanti che l’interessato era presente nel luogo di
destinazione;
(c)
l’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfetario che copre tutte
le spese di soggiorno, inclusi pasti, trasporti locali, compreso il trasporto da e per
l’aeroporto o la stazione, assicurazioni e spese varie;
(d)
l’indennità di soggiorno giornaliera è versata secondo le tariffe fisse indicate all’articolo
I.3;
(e)
le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi,
attestanti i pernottamenti necessari nel luogo di destinazione, a concorrenza del
massimale forfetario di cui all’articolo I.3.
II.16.5
Il costo del trasporto di attrezzature o bagagli non accompagnati è rimborsato previa
autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice.
II.16.6.
La conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata conformemente alla clausola
II.15.2.
ARTICOLO II. 17 – RECUPERO
II.17.1
Se a norma del CQ dev’essere recuperato un importo, il contraente rimborsa
all’amministrazione aggiudicatrice l’importo in questione secondo i termini ed entro la
data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2
Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita
dall’amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l’importo dovuto è
maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola II.15.8. Gli interessi di mora
sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del
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termine di pagamento e la data (inclusa) in cui l’amministrazione aggiudicatrice riceve il
pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e
successivamente sull’importo del capitale.
II.17.3
Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora
effettuato, l’amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al
contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali
importi dovuti al contraente dall’Unione o dalla Comunità europea dell’energia
atomica, oppure mediante escussione della garanzia finanziaria, se prevista all’articolo
I.4 o nel contratto specifico.
ARTICOLO II.18 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
II.18.1
L’amministrazione aggiudicatrice e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode possono
effettuare controlli e revisioni contabili sull’esecuzione del CQ, che possono essere
svolti direttamente dal loro personale interno o da un organismo esterno autorizzato a
eseguirli per loro conto.
Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell’esecuzione del CQ
e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del CQ.
La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della
relativa lettera inviata dall’amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si
svolgono nel rispetto della riservatezza.
II.18.2
Il contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli
originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle
condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza
del CQ.
II.18.3
Il contraente riconosce al personale dell’amministrazione aggiudicatrice, così come alle
persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in
cui viene eseguito il CQ e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico,
necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente assicura la pronta
disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e,
su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea.
II.18.4
Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria
che viene inviata al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento
per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata
al contraente la relazione finale.
Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l’amministrazione
aggiudicatrice può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e
adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.
II.18.5
In virtù del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre
1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini
della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre
irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF), anche l’OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto
conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell’Unione ai fini della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione contro le frodi e altre irregolarità. Negli opportuni casi, le
risultanze possono condurre a recuperi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
23
II.18.6
La Corte dei conti ha gli stessi diritti dell’amministrazione aggiudicatrice, in particolare
per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle revisioni contabili.
24
Clausole Vessatorie
Articolo 1341 comma 2 Codice Civile
agli effetti dell’articolo 1341, 2° comma, del codice civile italiano, il contraente dichiara
specificatamente di accettare le seguenti disposizioni:
articolo I.2 – condizioni particolari (entrata in vigore e durata)
articolo I.7 – condizioni particolari (Diritto applicabile e composizione delle controversie)
articolo I.9 - condizioni particolari (Risoluzione del contratto a opera di una delle parti)
articolo II.3 – condizioni particolari (responsabilità)
articolo II.7 - condizioni generali (Subappalti)
articolo II.9 – condizioni generali (cessione)
articolo II.10 - condizioni generali (proprietà dei risultati – proprietà intellettuale e industriale)
articolo I.11 – condizioni generali (forza maggiore)
articolo II.12 – condizioni generali (clausola penale)
articolo II.13 - condizioni generali (sospensione del contratto)
articolo II.15 - condizioni generali (relazioni e pagamenti)
articolo II.18 - condizioni generali (controlli e revisioni contabili)
firma
Per il contraente,
[Denominazione dell'impresa/nome e
cognome/funzione]
firma (o firme) _______________________
Fatto a *……+, *data+
In triplice copia, in lingua italiana.
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ALLEGATO I – CAPITOLATO D’ONERI
26
ALLEGATO II– OFFERTA DEL CONTRAENTE
27
ALLEGATO III a)
CONTRATTO SPECIFICO N. [completare]
in attuazione del contratto quadro n. [completare]
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento
(CE) No 178/200212 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in
Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo,
da una parte, e
[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]
[forma giuridica]13
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese]14
[indirizzo ufficiale completo]
[numero di partita IVA]
*(“il contraente”),] [rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e
cognome, funzione,]]
*Le parti suddette, in appresso collettivamente denominate “il contraente”, sono responsabili
congiuntamente e solidalmente dell’esecuzione del presente contratto quadro nei confronti
dell’amministrazione aggiudicatrice.+
dall’altra,
12
13
14
OJ L 31 of 01.02.2002
Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.
Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in
mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente.
28
HANNO CONVENUTO
ARTICOLO III.1: OGGETTO
III.1.1 Il presente contratto specifico attua il contratto quadro (CQ) n. [completare], firmato
dall’amministrazione aggiudicatrice e dal contraente in data [completare indicando la
data].
III.1.2 Oggetto del presente contratto specifico è [breve descrizione dell’oggetto]. [Il presente
contratto specifico si riferisce al lotto [completare] del CQ.]
III.1.3 Il contraente si impegna, secondo le disposizioni stabilite nel CQ e nel presente contratto
specifico e relativ[o][i] allegat[o][i], che ne forma[no] parte integrante, a eseguire le
[seguenti prestazioni:] [prestazioni precisate nell’allegato [completare].]
ARTICOLO III.2: ENTRATA IN VIGORE E DURATA
III.2.1 Il presente contratto specifico entra in vigore [alla data della firma dell’ultima parte] [in
data [inserire la data], se è già stato firmato da entrambe le parti].
III.2.2 L’esecuzione delle prestazioni non ha durata superiore a [completare] [giorni][mesi].
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dal[la data di entrata in vigore del presente
contratto specifico] [inserire la data].
Il termine di esecuzione delle prestazioni può essere prorogato soltanto previo accordo
scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO III.3: PREZZO
III.3.1 Il prezzo totale massimo che verrà pagato a norma del presente contratto specifico è di
[importo in cifre e in lettere] EUR a copertura di tutte le prestazioni eseguite.
III.3.2 Oltre al prezzo totale massimo [non è previsto il rimborso di altre spese.] [saranno
rimborsate spese per un importo massimo di [importo in cifre e in lettere] EUR
conformemente alle disposizioni del CQ].
***
*Per i contraenti stabiliti in Belgio, l’ordine deve riportare la seguente indicazione: “En
Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut présentation d’une demande d’exemption
de la TVA n° 450” o una dichiarazione equivalente in neerlandese o in tedesco. Il contraente
appone su ogni fattura la seguente dicitura: “Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3
du code de la TVA”, o una dicitura equivalente in neerlandese o in tedesco.+
[Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di
esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente
dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006
(G.U. n. 21 del 26.01.2006)”+
ARTICOLO III.4: GARANZIA DI ESECUZIONE
[Non pertinente]
[Opzione 1 – Garanzia di esecuzione costituita mediante detrazione dal pagamento del saldo]
[È costituita una garanzia di esecuzione mediante detrazione del 10% del valore totale del
contratto specifico sul pagamento del saldo. La garanzia sarà trattenuta per un massimo di
[completare] mesi dalla data di pagamento del saldo. ]
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[Opzione 2 - Garanzia di esecuzione mediante garanzia finanziaria]
[È emessa una garanzia di esecuzione per un importo di [importo in cifre e lettere] EUR non oltre
[il ][l’][inserire la data] [la data d’invio della fattura per il pagamento del saldo]15 conformemente
alla clausola II.15.5. ]
ARTICOLO III.5: UTILIZZO DEI RISULTATI
[Non pertinente]
[Inserire dettagli sull’utilizzo previsto dei risultati connessi alla specifica richiesta di servizi a
integrazione o in sostituzione dell’articolo I.8 delle condizioni particolari]
ALLEGATI
Richiesta di servizio
Offerta specifica del contraente (n. [completare]16 del [inserire la data])
FIRME
Per il contraente,
Per l’amministrazione aggiudicatrice,
[Denominazione
dell’impresa/nome/cognome/funzione]
[nome/cognome/funzione]
Firm[a][e]: _________________
Firm[a][e]: _______________________
Fatto a [Parma], [data]
Fatto a [Bruxelles], [data]
In due esemplari, in lingua italiana.
15
16
È possibile richiedere tale garanzia bancaria successivamente nel corso dell’esecuzione dell’appalto, non necessariamente
all’inizio, poiché essa copre l’esecuzione ex-post e maggiore è il periodo di garanzia, più onerosa questa è.
Numero da inserire in caso di contratto quadro multiplo con rilancio del confronto competitivo.
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ALLEGATO III b)
BUONO D'ORDINE N. [compilare]
disciplinato dalle disposizioni del contratto quadro n. [completare] firmato in data [completare]
L'Autorità europea per la sicurezza
Sig. / Sig.ra [completare]
alimentare
[funzione]
[Direzione [completare]]
[Denominazione dell’impresa]
[Unità [completare]]
[Indirizzo ufficiale completo]
Via Carlo Magno 1/a
43126 Parma (Italy)
A norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
l’ Autorità è esente da dazi, imposte, tasse, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sui
pagamenti dovuti in forza del presente ordine.
Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di
esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente
dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006
(G.U. n. 21 del 26.01.2006)”.
Descrizione dei servizi
Quantità
Prezzo
PREZZO TOTALE
[Prezzi fissi al netto dei costi rimborsabili] [I costi rimborsabili, dell'importo massimo di …
EUR, vanno aggiunti al prezzo alle condizioni stabilite nel contratto]
[La durata delle prestazioni non può essere Altre informazioni:
superiore a [completare]].
[L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio
[dalla data alla quale il contraente firma il
presente buono d'ordine] [completare
indicando la data].]
L'accettazione del presente ordine comporta per il contraente la rinuncia a tutte le sue altre
condizioni commerciali e di prestazione di servizi.
Per l’ Autorità:
Per il contraente,
[nome/cognome/funzione]
[Denominazione
dell'impresa/nome/
cognome/funzione]
firma (o firme): _________________
firma (o firme) _______________________
Fatto a Parma, [data]
Fatto a *……….+, [data]
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