BUDG-2002-01958-00-00-EN-REV-00
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OPZIONE PER OFFERTE NON IN CONSORZIO CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI TITOLO – [completare] NUMERO DI CONTRATTO– [completare] L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento (CE) No 178/20021 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla Sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo, da una parte, e [nome e cognome/denominazione o ragione sociale] [forma giuridica]2 [numero d’iscrizione nel registro delle imprese]3 [indirizzo ufficiale completo] [numero di partita IVA] rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,] dall’altra, HANNO CONVENUTO le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi, [il modello di buono d’ordine] [e] [il modello di contratto specifico] nonché i seguenti allegati: Allegato I – Capitolato d’oneri (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) Allegato II – Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) Allegato III – (a) [Contratto Specifico] [e] (b4) *Buono d’Ordine+ 1 2 3 4 OJ L 31 of 01.02.2002 Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico. Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente. Come regola generale, i contratti quadro devono essere eseguiti mediante ordini, dato che i servizi devono essere definiti e standardizzati già nel bando di gara. Quando non sia possibile definire tutti i mezzi da impiegare per ottenere i risultati richiesti, il 1 Allegato IV – Delega [altri allegati] che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”). - Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ. - Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico. - Le disposizioni del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico prevalgono su quelle degli altri allegati. - Le disposizioni del capitolato d’oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell’offerta (allegato II). - Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle dei buoni d’ordine e dei contratti specifici. - [Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi. - Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.] OPZIONE PER OFFERTE IN CONSORZIO CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI TITOLO – [completare] NUMERO DI CONTRATTO– [completare] L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento (CE) No 178/20025 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla Sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo, da una parte, e [nome e cognome/denominazione o ragione sociale] [forma giuridica]6 [numero d’iscrizione nel registro delle imprese]7 5 6 contratto quadro viene eseguito mediante un contratto specifico. È anche possibile eseguire il contratto quadro utilizzando entrambi gli strumenti, nel caso che alcuni servizi siano ben definiti e altri no OJ L 31 of 01.02.2002 Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico. 2 [indirizzo ufficiale completo] [numero di partita IVA] rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,] e PARTNER 1: [nome e cognome/denominazione o ragione sociale] [forma giuridica]8 [numero d’iscrizione nel registro delle imprese]9 [indirizzo ufficiale completo] [numero di partita IVA] rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,] INDICARE LA STESSA PERSONA DEL CONSORTIUM LEADER], sulla base della delega/e allegata al contratto in oggetto. Le parti suddette, in appresso collettivamente denominate “il contraente”, sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell’esecuzione del presente contratto quadro nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice. dall’altra, HANNO CONVENUTO le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti quadro di servizi, [il modello di buono d’ordine] [e] [il modello di contratto specifico] nonché i seguenti allegati: Allegato I – Capitolato d’oneri (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) Allegato II – Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data]) Allegato III – (a) [Contratto Specifico] 10[e] (b) *Buono d’Ordine+ Allegato IV – Delega [altri allegati] che formano parte integrante del presente contratto quadro (“il CQ”). - 7 8 9 10 Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del CQ. Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente. Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico. Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente. Come regola generale, i contratti quadro devono essere eseguiti mediante ordini, dato che i servizi devono essere definiti e standardizzati già nel bando di gara. Quando non sia possibile definire tutti i mezzi da impiegare per ottenere i risultati richiesti, il contratto quadro viene eseguito mediante un contratto specifico. È anche possibile eseguire il contratto quadro utilizzando entrambi gli strumenti, nel caso che alcuni servizi siano ben definiti e altri no 3 - Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico. - Le disposizioni del modello di buono d’ordine e del modello di contratto specifico prevalgono su quelle degli altri allegati. - Le disposizioni del capitolato d’oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell’offerta (allegato II). - Le disposizioni del contratto quadro prevalgono su quelle dei buoni d’ordine e dei contratti specifici. - [Le disposizioni dei contratti specifici prevalgono su quelle delle richieste di servizi. - Le disposizioni delle richieste di servizi prevalgono su quelle delle offerte specifiche.] 4 I – CONDIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO I.1 – OGGETTO I.1.1 Oggetto del CQ è la somministrazione di lavoratori interinali per EFSA. I.1.2 La firma del CQ non impone all’amministrazione aggiudicatrice nessun obbligo di acquisto. È vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice soltanto l’esecuzione del CQ mediante buoni d’ordine o contratti specifici. I.1.3 Contratto quadro multiplo Il contraente è selezionato per un CQ multiplo “a cascata” e occupa la [completare] posizione nell’elenco dei contraenti. ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA I.2.1 Il CQ entra in vigore alla data della firma dell’ultima parte. I.2.2 In nessun caso l’esecuzione del CQ può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore. In nessun caso l’esecuzione delle prestazioni può avere inizio prima della data alla quale entra in vigore il buono d’ordine o il contratto specifico. I.2.3 Il CQ è stipulato per un periodo di 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel CQ sono calcolati in giorni di calendario. I.2.4 I buoni d’ordine o i contratti specifici sono firmati da entrambe le parti prima della scadenza del CQ. Dopo la sua scadenza, il CQ continua ad applicarsi a tali buoni d’ordine e contratti specifici, che devono essere eseguiti non oltre sei mesi dopo la sua scadenza. I.2.5 Rinnovo del CQ Il CQ sarà rinnovato automaticamente al massimo tre volte, alle medesime condizioni, a meno che non si stabilisca diversamente mediante comunicazione scritta inviata da una delle parti e ricevuta dall’altra tre mesi prima della scadenza del periodo indicato alla clausola I.2.3. Il rinnovo non comporta nessuna modifica né differimento degli obblighi già previsti. ARTICOLO I.3 – PREZZI I.3.1 L’importo massimo del CQ è di €3,700,000.00 EUR. Tuttavia, tale indicazione non si deve intendere assolutamente come un impegno per l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare per un importo corrispondente all’importo massimo. I prezzi massimi dei servizi [figurano nell’allegato II]. ARTICOLO I.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO I.4.1 Contratto quadro multiplo a cascata Entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha inviato al contraente un buono d’ordine o una richiesta di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice riceve indietro il buono d’ordine compilato o un’offerta specifica, debitamente firmati e datati. Qualora non sia disponibile come indicato nel capitolato d’ oneri – Allegato I, il contraente motiva il suo rifiuto entro il medesimo termine e l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto d’inviare il 5 buono d’ordine o la richiesta di servizi al contraente successivo figurante nell’elenco. In caso d’inosservanza del termine, il contraente è considerato non disponibile. Entro tre giorni lavorativi dalla data alla quale ha inviato al contraente un contratto specifico, l’amministrazione aggiudicatrice riceve indietro il contratto debitamente firmato e datato. In caso d’inosservanza del termine, il contraente è considerato non disponibile. Il periodo concesso per l’esecuzione delle prestazioni decorre dalla data [alla quale il contraente firma il buono d’ordine, a meno che sul buono d’ordine non sia indicata una data diversa] [indicata nel contratto specifico]. I.4.2 Prefinanziamento Non applicabile I.4. 3 Pagamento intermedio Non applicabile I.4. 4 Pagamento del saldo Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente presenta una fattura. L’amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dal rispettivo buoni d’ordine/contratto specifico e accompagnata dal rapporto riassuntivo come indicato nel capitolato d’ oneri. Ordini e Contratti specifici possono indicare strutture di pagamento che differiscono da quanto sopra indicato. *** [Per i contraenti stabiliti in Belgio, l’ordine deve riportare la seguente indicazione: “En Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut présentation d’une demande d’exemption de la TVA n° 450” o una dichiarazione equivalente in neerlandese o in tedesco. Il contraente appone su ogni fattura la seguente dicitura: “Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du code de la TVA”, o una dicitura equivalente in neerlandese o in tedesco.+ [Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006 (G.U. n. 21 del 26.01.2006)”+ ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO I pagamenti sono effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate: Denominazione della banca:… Indirizzo completo dell’agenzia bancaria:… Denominazione esatta del titolare del conto:… Numero completo del conto, compresi i codici [bancari]:… [Codice IBAN11: ] ARTICOLO I.6 – INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Ai fini dell’articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Signor Francois Monnart 11 Codice BIC o SWIFT per i paesi senza codice IBAN. 6 Capo del dipartimento Finanziario. Le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi: Amministrazione aggiudicatrice: L'Autorità europea per la sicurezza alimentare [nome e cognome] [funzione] [denominazione dell’impresa] [indirizzo ufficiale completo] Email: [indirizzo di posta elettronica funzionale] Contraente: [nome e cognome] [funzione] [denominazione dell’impresa] [indirizzo ufficiale completo] Email: [completare] ARTICOLO I.7 – DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE I.7.1 Il CQ è disciplinato dal diritto dell’Unione, integrato, ove necessario, dal diritto Italiano. I.7.2 Qualsiasi controversia tra le parti relativa all’interpretazione, all’applicazione o alla validità del CQ e non componibile mediante negoziato è sottoposta alla giurisdizione della Corte Generale dell’Unione Europea. ARTICOLO I.8 – SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DEL CQ Non applicabile ARTICOLO I.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI L’una o l’altra parte può, unilateralmente e senza essere tenuta a pagare un risarcimento, porre fine al CQ oppure al CQ e ai buoni d’ordine o contratti specifici dandone comunicazione ufficiale all’altra parte con preavviso di tre mesi. In caso di risoluzione del CQ, dei buoni d’ordine o contratti specifici per iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente ha diritto soltanto al pagamento dell’esecuzione parziale dei servizi ordinati prima della data di risoluzione. Si applica la clausola II.14.3, primo comma. ARTICLE I.10 – ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE APPLICABILE AI BUONI D’ ORDINE E CONTRATTI SPECIFICI 1) Le fatture ricevute da EFSA devono indicare le seguenti istruzioni : la vostra persona di contatto all'EFSA (nome, titolo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica); 1) Il riferimento del contratto e l’importo in EURO. 2) la scritta “L'importo deve essere versato sul seguente conto bancario" e le seguenti informazioni: a) Beneficiario b) Banca: 7 c) Indirizzo della banca: d) Conto bancario: informazioni dettagliate relative alla fatturazione. FIRME Per il contraente, Per l’amministrazione aggiudicatrice, [Denominazione dell’impresa/nome/cognome/funzione] [nome/cognome/funzione] Firm[a][e]: _______________________ Firm[a][e]: _________________ Fatto a [Bruxelles], [data] Fatto a [Parma], [data] In triplice copia, in lingua italiana. 8 II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI QUADRO DI SERVIZI ARTICOLO II. 1 – ESECUZIONE DEL CQ II.1.1 Il contraente esegue il CQ secondo i migliori dettami professionali. II.1.2 È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del CQ a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli. II.1.3 Fatto salvo l’articolo II.4, ogni riferimento nel testo del CQ al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del CQ. II.1.4 Il contraente deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del CQ possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli. II.1.5 Il contraente non rappresenta l’amministrazione aggiudicatrice e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea. II.1.6 Il contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli. Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, il contraente è tenuto a precisare che: (a) il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice; (b) in nessun caso l’amministrazione aggiudicatrice può essere considerata il datore di lavoro del personale di cui alla lettera a), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’amministrazione aggiudicatrice e il contraente. II.1.7 In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure nel caso in cui l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel CQ, il contraente provvede senza indugio a sostituire l’interessato. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il CQ alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale. II.1.8 Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, il contraente ne prende nota e ne informa l’amministrazione aggiudicatrice immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo il contraente descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell’ambito del presente CQ. In tale circostanza il contraente procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità. 9 II.1.9 Se il contraente non adempie agli obblighi nell’ambito del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico, l’amministrazione aggiudicatrice – fermo restando il suo diritto di risolvere il CQ, il buono d’ordine o il contratto specifico – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all’articolo II.12. ARTICOLO II.2 – MEZZI DI COMUNICAZIONE II.2.1 Ogni comunicazione relativa al CQ o alla sua esecuzione viene effettuata per iscritto e riporta il numero del CQ e, se del caso, quello del buono d’ordine o del contratto specifico. Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente CQ. II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data di invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione. Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per via elettronica è confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell’originale senza ritardi ingiustificati. II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’articolo I.6. Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti. ARTICOLO II. 3 – RESPONSABILITÀ II.3.1 È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto. II.3.2 L’amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del CQ, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa. II.3.3 Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno subiti dall’amministrazione aggiudicatrice nell’esecuzione del CQ, anche se verificatisi nell’ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell’importo totale del buono d’ordine o contratto specifico interessato. Nondimeno, se il danno o la perdita sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo personale o dei subappaltatori, il contraente è responsabile senza limitazione dell’importo del danno o della perdita. II.3.4 Il contraente indennizza e tiene indenne l’amministrazione aggiudicatrice per tutti i danni e costi sostenuti a causa di pretese di terzi. Il contraente corrisponde un risarcimento in caso di azione, denuncia o procedimento giudiziario promosso da terzi contro di essa a seguito di un danno causato dal contraente durante l’esecuzione del CQ. In caso di azione intentata da terzi contro l’amministrazione aggiudicatrice in relazione all’esecuzione del CQ, compresa ogni pretesa violazione di diritti di proprietà intellettuale, il contraente presta assistenza all’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice può assumere a proprio carico le spese sostenute a tal fine dal contraente. 10 II.3.5 Il contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del CQ se prescritta dalla normativa applicabile e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative. ARTICOLO II. 4 – CONFLITTO D’INTERESSI II.4.1 Il contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del CQ è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi. II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del CQ è comunicata per iscritto senza indugio all’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato. II.4.3 Il contraente dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del CQ, e che s’impegna in tal senso anche per il futuro. II.4.4 Il contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Inoltre, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi ai terzi che partecipano all’esecuzione del CQ, compresi i subappaltatori. ARTICOLO II.5 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA II.5.1. L’amministrazione aggiudicatrice e il contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del CQ e segnalati per iscritto come riservati. Il contraente è tenuto a: (a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi nell’ambito del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico senza previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice; (b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza; (c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice. II.5.2 L’amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.5.1 durante tutta l’esecuzione del CQ e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo a meno che: (a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di riservatezza; 11 (b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo; (c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge. II.5.3 Il contraente ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.5.1. ARTICOLO II.6– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI II.6.1 Tutti i dati personali che figurano nel Contratto sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati ai soli fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto da parte del responsabile del trattamento dei dati, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d'ispezione in applicazione del diritto dell'Unione. Il Contraente e ogni interessato dei dati personali hanno il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il Contraente o l’interessato dei dati personali può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati .Il Contraente e ogni interessato dei dati personali hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati. II.6.2 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell'interessato per esercitare i suoi diritti. Il Contraente limita l'accesso ai dati al personale strettamente necessario per l'esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto. II.6.3 Il Contraente s'impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di: a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare: aa) qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione; ab) qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati; ac) ogni utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati; b) assicurare che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso; c) registrare quali dati personali siano stati comunicati, quando e a chi; 12 d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall'istituzione aggiudicatrice o dall'organismo aggiudicatore; e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione dei dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione; f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati. ARTICOLO II. 7 – SUBAPPALTI II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del CQ. II.7.2 Anche quando l’amministrazione aggiudicatrice lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, il contraente resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente CQ. II.7.3 Il contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’amministrazione aggiudicatrice a norma del presente CQ, in particolare a norma dell’articolo II.18. ARTICOLO II. 8 – MODIFICHE II.8.1 Ogni modifica del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico è effettuata per iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine o un contratto specifico non può essere considerato una modifica del CQ. II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al CQ, al buono d’ordine o al contratto specifico variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ, del buono d’ordine o del contratto specifico o determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti. ARTICOLO II. 9 – CESSIONE II.9.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le pretese pecuniarie, e gli obblighi derivanti dal CQ. II.9.2 In assenza di tale autorizzazione o in caso d’inosservanza delle condizioni da essa previste, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è opponibile all’amministrazione aggiudicatrice e non produce alcun effetto nei confronti di questa. ARTICOLO II. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE II.10.1 Definizioni Nel presente CQ si applicano le seguenti definizioni: 1) per ‘risultato’ si intende ogni prodotto conseguito intenzionalmente nell’esecuzione del CQ, consegnato e collaudato in via definitiva dall’amministrazione aggiudicatrice; 2) per ‘creatore’ si intende ogni persona fisica che ha contribuito alla produzione del risultato, compresi i membri del personale dell’amministrazione aggiudicatrice o terzi; 13 3) per ‘diritto preesistente’ si intende ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale, compresa la tecnologia di base, già esistente prima che l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente lo ordinasse ai fini dell’esecuzione del CQ; sono compresi i diritti di proprietà e di utilizzo da parte del contraente, del creatore, dell’amministrazione aggiudicatrice e di terzi. II.10.2 Proprietà dei risultati Nell’ambito del CQ l’Unione acquisisce irrevocabilmente e integralmente la proprietà dei risultati, compreso ogni diritto relativo a ogni risultato indicato nel CQ e nei buoni d’ordine o contratti specifici. Tali diritti relativi ai risultati possono includere i diritti d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, come anche i diritti su tutte le soluzioni tecnologiche e le informazioni contenute in tali soluzioni tecnologiche, derivanti dall’esecuzione del CQ. L’amministrazione aggiudicatrice può sfruttarli secondo le disposizioni del presente CQ o dei buoni d’ordine o contratti specifici. Tutti i diritti sono acquisiti dall’Unione con decorrenza dal momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice accetta i risultati che il contraente le ha consegnato. È inteso che siffatta consegna e accettazione costituisce cessione effettiva di diritti dal contraente all’Unione. È inteso che il pagamento del prezzo stabilito nei buoni d’ordine o contratti specifici è comprensivo di qualunque onorario dovuto al contraente in relazione all’acquisizione dei diritti da parte dell’Unione comprensiva di tutti i tipi di utilizzo dei risultati. L’acquisizione dei diritti da parte dell’Unione nell’ambito del presente CQ si estende a tutti i territori su scala mondiale. Ogni risultato parziale intermedio, i dati non ancora elaborati e le analisi intermedie che il contraente mette a disposizione non possono essere utilizzati dall’amministrazione aggiudicatrice senza il consenso scritto del contraente, a meno che nel CQ, nel buono d’ordine o nel contratto specifico sia esplicitamente disposto che essi possono essere considerati risultati a sé stanti. II.10.3 Licenze per diritti preesistenti L’Unione non acquisisce la proprietà dei diritti preesistenti. Il contraente dà in licenza i diritti preesistenti a titolo gratuito, non esclusivo e irrevocabile all’Unione, che li può utilizzare nei modi previsti alla clausola I.8.1 oppure nei buoni d’ordine o contratti specifici. Tutti i diritti preesistenti sono dati in licenza all’Unione con decorrenza dal momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice accetta i risultati che il contraente le ha presentato. La licenza per diritti preesistenti a favore dell’Unione nell’ambito del presente CQ si estende a tutti i territori su scala mondiale ed è valida per l’intera durata della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. II.10.4 Modi di sfruttamento L’Unione acquisisce la proprietà di ciascuno dei risultati ottenuti come prodotto del CQ che può essere utilizzato per le finalità seguenti: (a) conferimento di accesso su richiesta individuale senza diritto di riproduzione o di sfruttamento come disposto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; (b) conservazione dell’originale e delle copie a norma del presente CQ o buono d’ordine o contratto specifico; (c) archiviazione in conformità delle norme in materia di gestione dei documenti applicabili all’amministrazione aggiudicatrice. 14 II.10.5 Identificazione e prova della concessione di diritti preesistenti e diritti di terzi Ai fini di ogni utilizzo previsto dall’amministrazione aggiudicatrice, all’atto della consegna dei risultati il contraente garantisce che essi non formano oggetto di diritti o pretese di creatori e terzi, neanche in relazione a diritti preesistenti. La presente disposizione non riguarda i diritti morali delle persone fisiche. Il contraente redige a tal fine l’elenco di tutti i diritti preesistenti e dei diritti di creatori e terzi sui risultati del presente CQ o su loro parti. Tale elenco è comunicato al più tardi alla data di consegna dei risultati finali. Nel risultato il contraente indica con precisione tutte le citazioni di opere testuali esistenti. Il riferimento completo comprende, se del caso: il nome dell’autore, il titolo dell’opera, la data e il luogo di pubblicazione, la data di creazione, l’indirizzo di pubblicazione su internet, il numero, il volume e altri dati che consentano di individuare agevolmente l’origine. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce la prova della proprietà o dei diritti per l’utilizzo di tutti i diritti preesistenti elencati nonché dei diritti di terzi a eccezione dei diritti di proprietà dell’Unione. Tale prova può riferirsi, tra l’altro, ai diritti riguardanti: parti di altri documenti, illustrazioni, grafici, tabelle, dati, programmi informatici, invenzioni tecniche, know-how ecc. (su carta, in formato elettronico o in altre forme), strumenti di sviluppo informatico, funzioni, subfunzioni e/o altri programmi (la “tecnologia di base”), ideazioni, progettazioni, installazioni od opere d’arte, i dati, la fonte o i materiali di base e ogni altra parte di origine esterna. La prova comprende, secondo il caso: (a) il nome e il numero della versione del software; (b) le generalità complete dell’opera e del suo autore, sviluppatore, creatore, traduttore, responsabile dell’immissione dei dati, designer grafico, editore, editor, fotografo, produttore; (c) copia della licenza di utilizzare il prodotto o dell’accordo che concede i pertinenti diritti al contraente ovvero un riferimento a tale licenza; (d) qualora parti dei risultati siano state create da personale del contraente, copia dell’accordo o estratto del contratto di lavoro che concede i pertinenti diritti al contraente; (e) il testo dell’eventuale dichiarazione di non responsabilità. La presentazione della prova non solleva il contraente dalle sue responsabilità qualora risulti successivamente che non detiene i necessari diritti, indipendentemente dal momento in cui emerge questo fatto e da chi l’ha reso noto. Il contraente garantisce inoltre di essere in possesso dei pertinenti diritti o poteri di effettuare il trasferimento nonché di aver versato o di aver accertato l’avvenuto versamento di tutti i tributi e pagamenti dovuti, inclusi gli onorari delle società di gestione collettiva, relativi ai risultati finali. II.10.6 Creatori Con la consegna dei risultati il contraente garantisce che i creatori si impegnano a non opporsi alla rivelazione della loro identità quando i risultati sono presentati al pubblico e conferma che è consentita la diffusione dei risultati. I nomi degli autori sono resi noti su richiesta secondo le modalità comunicate dal contraente all’amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve acquisire il consenso dei creatori relativamente alla concessione dei pertinenti diritti ed essere pronto a fornire, su richiesta, prove documentali. 15 II.10.7 Persone che appaiono in fotografie o filmati Se in un risultato appaiono persone fisiche riconoscibili oppure ne è registrata la voce, il contraente presenta, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la dichiarazione con cui tali persone (o nel caso di minori, le persone che esercitano la potestà genitoriale) danno il consenso per l’utilizzo descritto della loro immagine o voce. La presente disposizione non si applica alle persone di cui non è necessario il consenso a norma della legislazione dello Stato in cui sono state scattate le fotografie o effettuate le riprese o le registrazioni. II.10.8 Diritti d’autore del contraente in relazione a diritti preesistenti Nei casi in cui il contraente conserva diritti preesistenti su parti dei risultati, quando il risultato è utilizzato a norma della clausola I.8.1 è inserito il seguente riferimento in tal senso: © - anno – Unione europea. Tutti i diritti riservati. Talune parti formano oggetto di licenza con condizioni all’UE. II.10.9 Visibilità del finanziamento dell’Unione e dichiarazione di non responsabilità All’atto dell’utilizzo dei risultati il contraente dichiara che questi sono stati conseguiti nell’ambito di un contratto quadro con l’Unione e che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle del contraente e non rappresentano la posizione ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice. Quest’ultima può rinunciare per iscritto a imporre tale obbligo. ARTICOLO II. 11 – FORZA MAGGIORE II.11.1 Per ‘forza maggiore’ si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del CQ e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie. II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione. II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite. II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore. ARTICOLO II. 12 – CLAUSOLA PENALE L’amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale se il contraente non adempie integralmente agli obblighi contrattuali, anche per quanto riguarda il livello qualitativo richiesto, conformemente al capitolato d’oneri. Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini fissati dal CQ o buono d’ordine o contratto specifico interessato, ferma restando la responsabilità effettiva o potenziale del contraente e fatto salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice di risolvere il CQ o buono d’ordine o contratto specifico interessato, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di calendario di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula: 16 0,3 x (V/d) V è il prezzo dell’acquisto in questione; d è la durata, espressa in giorni di calendario, indicata nel buono d’ordine o contratto specifico interessato oppure, in mancanza di questa, il periodo, espresso in giorni di calendario, intercorrente tra la data indicata alla clausola I.4.1 e la data di consegna o esecuzione indicata nel buono d’ordine o contratto specifico interessato. Il contraente può contestare tale decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale. In mancanza di reazione del contraente o di revoca scritta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data alla quale essa ha ricevuto la contestazione del contraente, la decisione di applicare la clausola penale diviene esecutiva. Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo ha natura di penale e non di sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per le perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali. ARTICOLO II. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CQ II.13.1 Sospensione da parte del contraente Il contraente può sospendere l’esecuzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. Il contraente comunica senza indugio la sospensione all’amministrazione aggiudicatrice, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico. Non appena le circostanze consentono di riprendere l’esecuzione, il contraente ne dà immediata comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest’ultima abbia già risolto il CQ, buono d’ordine o contratto specifico. II.13.2 Sospensione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere l’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi: (a) se la procedura di aggiudicazione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico oppure l’esecuzione del CQ si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi; (b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi. La sospensione ha effetto alla data in cui il contraente riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l’amministrazione aggiudicatrice informa il contraente che egli può riprendere l’esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico. Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico ovvero di una sua parte. ARTICOLO II. 14 – RISOLUZIONE DEL CQ II.14.1 Motivi di risoluzione L’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il CQ, un buono d’ordine o un contratto specifico nei seguenti casi: (a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente 17 sull’esecuzione del CQ o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il CQ; (b) se l’esecuzione delle prestazioni nell’ambito di un buono d’ordine o di un contratto specifico in corso non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall’amministrazione aggiudicatrice alla luce della clausola II.8.2; (c) se il contraente non esegue il CQ o un buono d’ordine o un contratto specifico conformemente al capitolato d’oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale; la risoluzione di tre o più buoni d’ordine o contratti specifici per questo motivo è motivo di risoluzione del CQ; (d) in caso di forza maggiore, comunicato a norma dell’articolo II.11 oppure di sospensione dell’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico da parte del contraente per causa di forza maggiore, comunicata a norma dell’articolo II.13, qualora sia impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al CQ, buono d’ordine o contratto specifico siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti; (e) se il contraente è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo; (f) se il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova; (g) se il contraente non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente CQ o dello Stato in cui il CQ deve essere eseguito; (h) se l’amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un’organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione; (i) se l’amministrazione aggiudicatrice è in possesso di prove che il contraente o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell’esecuzione del CQ, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere; (j) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del CQ, buono d’ordine o contratto specifico; (k) se mutano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e questa non richiede più nuovi servizi nell’ambito del CQ; (l) se in seguito alla risoluzione del CQ con uno o più contraenti manca il numero minimo di concorrenti previsto nel contratto quadro multiplo con rilancio del confronto competitivo. 18 II.14.2 Procedura di risoluzione Allorché l’amministrazione aggiudicatrice intende risolvere il CQ, buono d’ordine o contratto specifico, ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi. L’amministrazione aggiudicatrice invita il contraente a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui alla clausola II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali. Se l’amministrazione aggiudicatrice non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In tutti i casi di risoluzione l’amministrazione aggiudicatrice comunica ufficialmente al contraente la decisione di risolvere il CQ, buono d’ordine o contratto specifico. Nei casi di cui alla clausola II.14.1, lettere a), b), c), e), g), j), k) e l), la comunicazione ufficiale indica la data in cui la risoluzione diventa effettiva. Nei casi di cui alla clausola II.14.1, lettere d), f), h) e i), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la comunicazione di risoluzione. II.14.3 Effetti della risoluzione In caso di risoluzione, il contraente rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, il contraente prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. Il contraente dispone di 60 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari o nei buoni d’ordine o contratti specifici per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura. L’amministrazione aggiudicatrice può recuperare gli importi versati nell’ambito del CQ. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione. In caso di risoluzione, l’amministrazione aggiudicatrice può rivolgersi a un altro contraente per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del CQ. ARTICOLO II. 15 – RELAZIONI E PAGAMENTI II.15.1 Data di pagamento I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’amministrazione aggiudicatrice. II.15.2 Valuta Il CQ è stipulato in euro. I pagamenti sono eseguiti in euro o nella valuta locale conformemente all’articolo I.5. La conversione tra l’euro e un’altra valuta si effettua secondo il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in mancanza di tale dato, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul suo sito internet, applicabile alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice emette l’ordine di pagamento. II.15.3 Spese di bonifico Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole: 19 (a) i costi di addebito applicati dalla banca dell’amministrazione aggiudicatrice sono a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, (b) i costi di accredito applicati dalla banca del contraente sono a carico del contraente, (c) i costi di bonifici ripetuti causati da una delle parti sono a carico della parte che causa la ripetizione del bonifico. II.15.4 Fatture e imposta sul valore aggiunto Le fatture riportano gli estremi del contraente, l’importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del CQ e il riferimento al buono d’ordine o contratto specifico. Le fatture indicano il luogo in cui il contraente è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e riportano, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell’IVA. In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, l’amministrazione aggiudicatrice è di norma esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l’IVA. Di conseguenza il contraente espleta presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del CQ siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l’IVA. II.15.5 Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione Le garanzie di prefinanziamento rimangono in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo e, nel caso in cui quest’ultimo assuma la forma di nota di addebito, per tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione della nota di addebito al contraente. L’amministrazione aggiudicatrice libera la garanzia entro il mese successivo. Le garanzie di esecuzione coprono l’esecuzione del servizio conformemente alle disposizioni stabilite nella richiesta di servizi fino al suo collaudo definitivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. L’importo della garanzia di esecuzione non deve superare il prezzo totale del buono d’ordine o contratto specifico. Nella garanzia occorre stabilire che essa rimane in vigore fino al collaudo definitivo. L’amministrazione aggiudicatrice libera la garanzia entro il mese successivo alla data del collaudo definitivo. Se a norma dell’articolo I.4 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice, da terzi; (b) il garante è garante a prima richiesta e non può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice agisca contro il debitore principale (il contraente). Le spese relative alla costituzione della garanzia sono a carico del contraente. II.15.6 Pagamenti intermedi e pagamento del saldo Per ottenere un pagamento intermedio il contraente presenta, contestualmente alla consegna dei risultati intermedi, una fattura corredata di una relazione sullo stato di avanzamento o di altri documenti, secondo quanto stabilito all’articolo I.4 oppure nel capitolato d’oneri o buono d’ordine o contratto specifico. 20 Per ottenere il pagamento del saldo, il contraente presenta, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di cui alla clausola III.2.2, una fattura corredata della relazione finale sullo stato di avanzamento o di altri documenti, secondo quanto stabilito all’articolo I.4 oppure nel capitolato d’oneri o buono d’ordine o contratto specifico. Una volta ricevuta la documentazione, l’amministrazione aggiudicatrice versa l’importo dovuto a titolo di pagamento intermedio o finale entro i termini precisati all’articolo I.4, purché la ricevuta e i documenti siano stati approvati e fatta salva la clausola II.15.7. L’approvazione della fattura e dei documenti non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell’autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute. Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero. II.15.7 Sospensione dei termini di pagamento L’amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati all’articolo I.4 comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del CQ oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’amministrazione aggiudicatrice informa quanto prima il contraente per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente può chiedere all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il buono d’ordine o contratto specifico a norma della clausola II.14.1, lettera c). II.15.8 Interessi di mora Alla scadenza dei termini di pagamento precisati all’articolo I.4 e fatta salva la clausola II.15.7, il contraente ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (“il tasso di riferimento”), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola II.15.7 non può essere considerata pagamento tardivo. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) ai sensi della clausola II.15.1. Tuttavia, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi sono versati al contraente soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo. ARTICOLO II. 16 - RIMBORSI II.16.1 Se previsto dalle condizioni particolari o dal capitolato d’oneri, l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa le spese direttamente connesse con l’esecuzione delle 21 prestazioni, su presentazione dei documenti giustificativi originali, tra cui le ricevute e i titoli di trasporto utilizzati, oppure su presentazione di copie o degli originali scansionati, oppure in base a tariffe fisse. II.16.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate sulla base dell’itinerario più breve e del numero minimo di pernottamenti necessari nel luogo di destinazione. II.16.3 Le spese di viaggio sono rimborsate secondo le seguenti modalità: (a) i viaggi aerei sono rimborsati sino a concorrenza del prezzo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione; (b) i viaggi in nave o per ferrovia sono rimborsati fino a concorrenza del costo massimo di un biglietto in prima classe; (c) i viaggi in autovettura privata sono rimborsati secondo la tariffa del biglietto ferroviario di prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno. Inoltre, i viaggi fuori del territorio dell’Unione sono rimborsati previo consenso scritto dell’amministrazione aggiudicatrice. II.16.4 Le spese di soggiorno sono rimborsate in base a un’indennità giornaliera, secondo le seguenti modalità: (a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta nessuna indennità di soggiorno; (b) l’indennità di soggiorno giornaliera è corrisposta soltanto previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti che l’interessato era presente nel luogo di destinazione; (c) l’indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfetario che copre tutte le spese di soggiorno, inclusi pasti, trasporti locali, compreso il trasporto da e per l’aeroporto o la stazione, assicurazioni e spese varie; (d) l’indennità di soggiorno giornaliera è versata secondo le tariffe fisse indicate all’articolo I.3; (e) le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti i pernottamenti necessari nel luogo di destinazione, a concorrenza del massimale forfetario di cui all’articolo I.3. II.16.5 Il costo del trasporto di attrezzature o bagagli non accompagnati è rimborsato previa autorizzazione scritta dell’amministrazione aggiudicatrice. II.16.6. La conversione tra l’euro e un’altra valuta è effettuata conformemente alla clausola II.15.2. ARTICOLO II. 17 – RECUPERO II.17.1 Se a norma del CQ dev’essere recuperato un importo, il contraente rimborsa all’amministrazione aggiudicatrice l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito. II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dall’amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola II.15.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del 22 termine di pagamento e la data (inclusa) in cui l’amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice. Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull’importo del capitale. II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, l’amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall’Unione o dalla Comunità europea dell’energia atomica, oppure mediante escussione della garanzia finanziaria, se prevista all’articolo I.4 o nel contratto specifico. ARTICOLO II.18 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI II.18.1 L’amministrazione aggiudicatrice e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode possono effettuare controlli e revisioni contabili sull’esecuzione del CQ, che possono essere svolti direttamente dal loro personale interno o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per loro conto. Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati nel corso dell’esecuzione del CQ e durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del CQ. La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall’amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza. II.18.2 Il contraente conserva tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del CQ. II.18.3 Il contraente riconosce al personale dell’amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il CQ e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in forma idonea. II.18.4 Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria che viene inviata al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine viene inviata al contraente la relazione finale. Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l’amministrazione aggiudicatrice può procedere al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario. II.18.5 In virtù del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), anche l’OLAF può svolgere controlli e verifiche sul posto conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro le frodi e altre irregolarità. Negli opportuni casi, le risultanze possono condurre a recuperi da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. 23 II.18.6 La Corte dei conti ha gli stessi diritti dell’amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli e delle revisioni contabili. 24 Clausole Vessatorie Articolo 1341 comma 2 Codice Civile agli effetti dell’articolo 1341, 2° comma, del codice civile italiano, il contraente dichiara specificatamente di accettare le seguenti disposizioni: articolo I.2 – condizioni particolari (entrata in vigore e durata) articolo I.7 – condizioni particolari (Diritto applicabile e composizione delle controversie) articolo I.9 - condizioni particolari (Risoluzione del contratto a opera di una delle parti) articolo II.3 – condizioni particolari (responsabilità) articolo II.7 - condizioni generali (Subappalti) articolo II.9 – condizioni generali (cessione) articolo II.10 - condizioni generali (proprietà dei risultati – proprietà intellettuale e industriale) articolo I.11 – condizioni generali (forza maggiore) articolo II.12 – condizioni generali (clausola penale) articolo II.13 - condizioni generali (sospensione del contratto) articolo II.15 - condizioni generali (relazioni e pagamenti) articolo II.18 - condizioni generali (controlli e revisioni contabili) firma Per il contraente, [Denominazione dell'impresa/nome e cognome/funzione] firma (o firme) _______________________ Fatto a *……+, *data+ In triplice copia, in lingua italiana. 25 ALLEGATO I – CAPITOLATO D’ONERI 26 ALLEGATO II– OFFERTA DEL CONTRAENTE 27 ALLEGATO III a) CONTRATTO SPECIFICO N. [completare] in attuazione del contratto quadro n. [completare] L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso "l'Autorità"), istituita dal regolamento (CE) No 178/200212 del Parlamento europeo e del Consiglio e come da ultima modifica, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, con sede in Via Carlo Magno 1/a, I-43126 Parma (Italia), rappresentata dalla sig.ra Catherine GeslainLanéelle, direttore esecutivo, da una parte, e [nome e cognome/denominazione o ragione sociale] [forma giuridica]13 [numero d’iscrizione nel registro delle imprese]14 [indirizzo ufficiale completo] [numero di partita IVA] *(“il contraente”),] [rappresentato per la firma del presente contratto quadro da [nome e cognome, funzione,]] *Le parti suddette, in appresso collettivamente denominate “il contraente”, sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell’esecuzione del presente contratto quadro nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.+ dall’altra, 12 13 14 OJ L 31 of 01.02.2002 Eliminare se il contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico. Eliminare se il contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità o, in mancanza di questa, del passaporto o di altro documento equipollente. 28 HANNO CONVENUTO ARTICOLO III.1: OGGETTO III.1.1 Il presente contratto specifico attua il contratto quadro (CQ) n. [completare], firmato dall’amministrazione aggiudicatrice e dal contraente in data [completare indicando la data]. III.1.2 Oggetto del presente contratto specifico è [breve descrizione dell’oggetto]. [Il presente contratto specifico si riferisce al lotto [completare] del CQ.] III.1.3 Il contraente si impegna, secondo le disposizioni stabilite nel CQ e nel presente contratto specifico e relativ[o][i] allegat[o][i], che ne forma[no] parte integrante, a eseguire le [seguenti prestazioni:] [prestazioni precisate nell’allegato [completare].] ARTICOLO III.2: ENTRATA IN VIGORE E DURATA III.2.1 Il presente contratto specifico entra in vigore [alla data della firma dell’ultima parte] [in data [inserire la data], se è già stato firmato da entrambe le parti]. III.2.2 L’esecuzione delle prestazioni non ha durata superiore a [completare] [giorni][mesi]. L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dal[la data di entrata in vigore del presente contratto specifico] [inserire la data]. Il termine di esecuzione delle prestazioni può essere prorogato soltanto previo accordo scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine. ARTICOLO III.3: PREZZO III.3.1 Il prezzo totale massimo che verrà pagato a norma del presente contratto specifico è di [importo in cifre e in lettere] EUR a copertura di tutte le prestazioni eseguite. III.3.2 Oltre al prezzo totale massimo [non è previsto il rimborso di altre spese.] [saranno rimborsate spese per un importo massimo di [importo in cifre e in lettere] EUR conformemente alle disposizioni del CQ]. *** *Per i contraenti stabiliti in Belgio, l’ordine deve riportare la seguente indicazione: “En Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut présentation d’une demande d’exemption de la TVA n° 450” o una dichiarazione equivalente in neerlandese o in tedesco. Il contraente appone su ogni fattura la seguente dicitura: “Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du code de la TVA”, o una dicitura equivalente in neerlandese o in tedesco.+ [Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006 (G.U. n. 21 del 26.01.2006)”+ ARTICOLO III.4: GARANZIA DI ESECUZIONE [Non pertinente] [Opzione 1 – Garanzia di esecuzione costituita mediante detrazione dal pagamento del saldo] [È costituita una garanzia di esecuzione mediante detrazione del 10% del valore totale del contratto specifico sul pagamento del saldo. La garanzia sarà trattenuta per un massimo di [completare] mesi dalla data di pagamento del saldo. ] 29 [Opzione 2 - Garanzia di esecuzione mediante garanzia finanziaria] [È emessa una garanzia di esecuzione per un importo di [importo in cifre e lettere] EUR non oltre [il ][l’][inserire la data] [la data d’invio della fattura per il pagamento del saldo]15 conformemente alla clausola II.15.5. ] ARTICOLO III.5: UTILIZZO DEI RISULTATI [Non pertinente] [Inserire dettagli sull’utilizzo previsto dei risultati connessi alla specifica richiesta di servizi a integrazione o in sostituzione dell’articolo I.8 delle condizioni particolari] ALLEGATI Richiesta di servizio Offerta specifica del contraente (n. [completare]16 del [inserire la data]) FIRME Per il contraente, Per l’amministrazione aggiudicatrice, [Denominazione dell’impresa/nome/cognome/funzione] [nome/cognome/funzione] Firm[a][e]: _________________ Firm[a][e]: _______________________ Fatto a [Parma], [data] Fatto a [Bruxelles], [data] In due esemplari, in lingua italiana. 15 16 È possibile richiedere tale garanzia bancaria successivamente nel corso dell’esecuzione dell’appalto, non necessariamente all’inizio, poiché essa copre l’esecuzione ex-post e maggiore è il periodo di garanzia, più onerosa questa è. Numero da inserire in caso di contratto quadro multiplo con rilancio del confronto competitivo. 30 ALLEGATO III b) BUONO D'ORDINE N. [compilare] disciplinato dalle disposizioni del contratto quadro n. [completare] firmato in data [completare] L'Autorità europea per la sicurezza Sig. / Sig.ra [completare] alimentare [funzione] [Direzione [completare]] [Denominazione dell’impresa] [Unità [completare]] [Indirizzo ufficiale completo] Via Carlo Magno 1/a 43126 Parma (Italy) A norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l’ Autorità è esente da dazi, imposte, tasse, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sui pagamenti dovuti in forza del presente ordine. Per i contraenti stabiliti in Italia, le disposizioni del contratto costituiscono domanda di esenzione dall'IVA, a condizione che il contraente apponga su ogni fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 17 del 10/01/2006 (G.U. n. 21 del 26.01.2006)”. Descrizione dei servizi Quantità Prezzo PREZZO TOTALE [Prezzi fissi al netto dei costi rimborsabili] [I costi rimborsabili, dell'importo massimo di … EUR, vanno aggiunti al prezzo alle condizioni stabilite nel contratto] [La durata delle prestazioni non può essere Altre informazioni: superiore a [completare]]. [L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio [dalla data alla quale il contraente firma il presente buono d'ordine] [completare indicando la data].] L'accettazione del presente ordine comporta per il contraente la rinuncia a tutte le sue altre condizioni commerciali e di prestazione di servizi. Per l’ Autorità: Per il contraente, [nome/cognome/funzione] [Denominazione dell'impresa/nome/ cognome/funzione] firma (o firme): _________________ firma (o firme) _______________________ Fatto a Parma, [data] Fatto a *……….+, [data] 31