Newsletter Payroll_nr_20_IT
Transcript
Newsletter Payroll_nr_20_IT
Nr.20/24.05.2013 Sanzioni disciplinari Il codice del Lavoro prevede il diritto del datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari ai propri dipendenti, qualora questi ultimi commettano delle trasgressioni disciplinari nell’ambito delle loro funzioni. Quali sono queste trasgressioni? Approfondimento La responsabilità disciplinare, ovvero l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare, presuppone una trasgressione disciplinare compiuta dal dipendente. L’art. 263 paragrafo, (1) del Codice del Lavoro prevede che il datore di lavoro disponga di una prerogativa disciplinare, avendo il diritto di applicare ai sensi della legge sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi dipendenti, qualora rilevi che costoro abbiano commesso una trasgressione disciplinare. La definizione della trasgressione disciplinare è contenuta nell’art. 263 paragrafo, (2) del Codice del Lavoro, il quale sancisce che la trasgressione disciplinare è un fatto attinente all’attività lavorativa che consiste in un’azione o in una omissione disciplinare compiuta dal dipendente, in modo tale da trasgredire le norme legali, il regolamento interno, il contratto individuale di lavoro o il contratto collettivo di lavoro applicabile, gli ordini e le disposizioni legali dei superiori responsabili. Nell’art. 61 lett. a) il Codice del Lavoro elenca due categorie di trasgressioni che possono portare al licenziamento disciplinare: la trasgressione grave e le trasgressioni ripetute delle regole disciplinari del lavoro o di quelle stabilite tramite il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo di lavoro applicabile oppure il regolamento interno. L’analisi della definizione della trasgressione disciplinare dell’art. 263 paragrafo, (2) dell’art. 61 lett. a) del Codice del Lavoro permette di osservarne l’identità sotto l’aspetto della violazione del contratto individuale di lavoro, del contratto collettivo di lavoro applicabile o del regolamento interno con la differenza che la trasgressione disciplinare in generale, la violazione delle norme legali, degli ordini e delle disposizioni dei superiori, e le trasgressioni gravi ripetute infrangono le regole della disciplina del lavoro oppure quelle stabilite tramite il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo di lavoro applicabile o il regolamento interno. Il licenziamento disciplinare può essere applicato solo in caso di trasgressione grave o ripetuta, in altre parole non tutte le trasgressioni disciplinari ha come conseguenza il licenziamento. La pratica giudiziale non ritiene certi fatti come trasgressioni disciplinari gravi, che portino allo scioglimento disciplinare del contratto di lavoro: la partecipazione a scioperi spontanei insieme ad altri dipendenti, giorni di sciopero compensati con la presenza al lavoro o l’abbandono del posto di lavoro prima della fine dell'orario di lavoro per ragioni giustificabili legati all’igiene personale non fanno l’oggetto di trasgressioni disciplinari. Nella prima ipotesi dell’art. 61 lett. a) del Codice del Lavoro, per il licenziamento disciplinare è sufficiente che il dipendente abbia commesso una sola trasgressione, che imponga tale misura per la gravità delle sue conseguenze, per esempio la presenza del dipendente al posto di lavoro sotto l’influenza dell’alcol infrange gli obblighi specifici dei dipendenti relativi alla prestazione del lavoro, la subordinazione gerarchica, e le norme di comportamento in collettività, costituendo trasgressione disciplinare grave, tanto quanto la mancata presentazione del dipendente al posto di lavoro durante il preavviso, per assenze non motivate. Il Codice del Lavoro non dà una definizione della trasgressione né elenca quelle gravi. A questa omissione sopperiscono gli statuti professionali e certe leggi speciali, oltre che il contratto collettivo di lavoro ed il regolamento interno. Il licenziamento disciplinare è applicato nel caso di una trasgressione, compiuta dal dipendente colpevole di non aver adempiuto ai suoi obblighi lavorativi, che risulti in un alto grado di pericolosità per lo svolgimento ottimo del rapporto giuridico di lavoro, e ha lo scopo di evitare conseguenze negative sul patrimonio della società e sui rapporti fra i dipendenti. L’espressione "trasgressione grave" deve essere intesa nel senso di una trasgressione di una gravità insolita che rende impossibile ed intollerabile la rimanenza del dipendente colpevole nel gruppo di lavoro, perturbando profondamente l’attività lavorativa. In questo senso la magistratura giudicante ha ritenuto che l’azione del dipendente, che durante l’orario di lavoro aveva confezionato certi oggetti di legno con i materiali dell’azienda, che poi ha portato fuori dalla sede di lavoro per consegnarli alla guardia per la quale ha eseguito tale commissione, costituisce una trasgressione molto grave che ha come conseguenza la più aspra sanzione disciplinare: il licenziamento. Inoltre, nella pratica giudiziale è stato ritenuto che l’azione del dipendente capo-stazione delle Ferrovie Romene (C.F.R) che si è presentato al lavoro in uno stato avanzato di stanchezza, fatto che gli ha reso impossibile l’adeguato adempimento degli obblighi che gli spettavano, ponendo in pericolo la sicurezza della circolazione sulle ferrovie, costituisce trasgressione disciplinare grave, la cui conseguenza è il licenziamento. La sanzione applicata è giustificata dalla gravità della trasgressione compiuta ed è motivata dal fatto l’accusato ricopriva una carica con grandi responsabilità per la sicurezza della circolazione ferroviaria, il cui mancato adempimento poneva in pericolo la vita delle persone e dei beni materiali. Il licenziamento disciplinare è la conseguenza di una grave infrazione degli obblighi di lavoro. L’elenco dei fatti che la giustificano è indeterminabile e come tale non possono essere elencati. Le magistrature giudicanti si sono però confrontate con le seguenti situazioni: il mancato rispetto delle misure o l’inosservanza di quelle disposte in modo da causare un pericolo imminente, un infortunio sul lavoro o una malattia professionale; l’abbandono di un macchinario fuori della sede senza vigilanza; lo svolgimento di attività che causino danni al datore di lavoro, come la sottrazione e l’alienazione di prodotti; un comportamento che presenti pericolo per il dipendente stesso e per gli altri; lo svolgimento di attività identiche a quella dell'unità alla quale fa concorrenza sleale; l'insubordinazione, la trascuratezza, l’infrazione dell’obbligo di lealtà verso il datore di lavoro; il consumo di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro e al di fuori dello stesso ma all'interno della sede lavorativa; l'assenza non giustificata dal lavoro per un periodo prolungato; l'utilizzo dell'autovettura aziendale per interessi personali e l'infrazione delle regole di comportamento verso il proprio superiore; atti di violenza ed insulti gravi. Bibliografia: • • CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003) – RIPUBBLICAZIONE – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 18 maggio 2011 Aspetti teorici e pratici riguardanti la trasgressione disciplinare – condizione essenziale del licenziamento disciplinare, Dott. Leontina Constantina DUTESCU, Giudice presso la Corte d’Appello Pitesti – Pubblicato nella "RIVISTA ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO" n. 3 del 29 marzo 2013. Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie. ZUCCHETTI ROMANIA Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, Romania, 410195 tel. +40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.51 e-mail: [email protected] -www.zucchettiromania.com CONFINDUSTRIA ROMANIA Bucureşti, Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sect. 3. tel. +40.(0).31.805.31.85 - fax +40.(0).31.805.31.84 email: [email protected] - www.confindustria.ro/