Newsletter Payroll_nr_20_IT

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Newsletter Payroll_nr_20_IT
Nr.20/24.05.2013
Sanzioni disciplinari
Il codice del Lavoro prevede il diritto del datore di lavoro di applicare sanzioni
disciplinari ai propri dipendenti, qualora questi ultimi commettano delle trasgressioni
disciplinari nell’ambito delle loro funzioni. Quali sono queste trasgressioni?
Approfondimento
La responsabilità disciplinare, ovvero l'applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare,
presuppone una trasgressione disciplinare compiuta dal dipendente.
L’art. 263 paragrafo, (1) del Codice del Lavoro prevede che il datore di lavoro disponga di una
prerogativa disciplinare, avendo il diritto di applicare ai sensi della legge sanzioni disciplinari nei confronti
dei suoi dipendenti, qualora rilevi che costoro abbiano commesso una trasgressione disciplinare. La
definizione della trasgressione disciplinare è contenuta nell’art. 263 paragrafo, (2) del Codice del
Lavoro, il quale sancisce che la trasgressione disciplinare è un fatto attinente all’attività lavorativa che
consiste in un’azione o in una omissione disciplinare compiuta dal dipendente, in modo tale da
trasgredire le norme legali, il regolamento interno, il contratto individuale di lavoro o il contratto collettivo
di lavoro applicabile, gli ordini e le disposizioni legali dei superiori responsabili.
Nell’art. 61 lett. a) il Codice del Lavoro elenca due categorie di trasgressioni che possono portare al
licenziamento disciplinare: la trasgressione grave e le trasgressioni ripetute delle regole disciplinari del
lavoro o di quelle stabilite tramite il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo di lavoro
applicabile oppure il regolamento interno.
L’analisi della definizione della trasgressione disciplinare dell’art. 263 paragrafo, (2) dell’art. 61 lett. a)
del Codice del Lavoro permette di osservarne l’identità sotto l’aspetto della violazione del contratto
individuale di lavoro, del contratto collettivo di lavoro applicabile o del regolamento interno con la
differenza che la trasgressione disciplinare in generale, la violazione delle norme legali, degli ordini e
delle disposizioni dei superiori, e le trasgressioni gravi ripetute infrangono le regole della disciplina del
lavoro oppure quelle stabilite tramite il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo di lavoro
applicabile o il regolamento interno.
Il licenziamento disciplinare può essere applicato solo in caso di trasgressione grave o ripetuta, in altre
parole non tutte le trasgressioni disciplinari ha come conseguenza il licenziamento.
La pratica giudiziale non ritiene certi fatti come trasgressioni disciplinari gravi, che portino allo
scioglimento disciplinare del contratto di lavoro: la partecipazione a scioperi spontanei insieme ad altri
dipendenti, giorni di sciopero compensati con la presenza al lavoro o l’abbandono del posto di lavoro
prima della fine dell'orario di lavoro per ragioni giustificabili legati all’igiene personale non fanno l’oggetto
di trasgressioni disciplinari.
Nella prima ipotesi dell’art. 61 lett. a) del Codice del Lavoro, per il licenziamento disciplinare è sufficiente
che il dipendente abbia commesso una sola trasgressione, che imponga tale misura per la gravità delle
sue conseguenze, per esempio la presenza del dipendente al posto di lavoro sotto l’influenza dell’alcol
infrange gli obblighi specifici dei dipendenti relativi alla prestazione del lavoro, la subordinazione
gerarchica, e le norme di comportamento in collettività, costituendo trasgressione disciplinare grave,
tanto quanto la mancata presentazione del dipendente al posto di lavoro durante il preavviso, per
assenze non motivate.
Il Codice del Lavoro non dà una definizione della trasgressione né elenca quelle gravi. A questa
omissione sopperiscono gli statuti professionali e certe leggi speciali, oltre che il contratto collettivo di
lavoro ed il regolamento interno.
Il licenziamento disciplinare è applicato nel caso di una trasgressione, compiuta dal dipendente
colpevole di non aver adempiuto ai suoi obblighi lavorativi, che risulti in un alto grado di pericolosità per
lo svolgimento ottimo del rapporto giuridico di lavoro, e ha lo scopo di evitare conseguenze negative sul
patrimonio della società e sui rapporti fra i dipendenti.
L’espressione "trasgressione grave" deve essere intesa nel senso di una trasgressione di una gravità
insolita che rende impossibile ed intollerabile la rimanenza del dipendente colpevole nel gruppo di
lavoro, perturbando profondamente l’attività lavorativa.
In questo senso la magistratura giudicante ha ritenuto che l’azione del dipendente, che durante l’orario di
lavoro aveva confezionato certi oggetti di legno con i materiali dell’azienda, che poi ha portato fuori dalla
sede di lavoro per consegnarli alla guardia per la quale ha eseguito tale commissione, costituisce una
trasgressione molto grave che ha come conseguenza la più aspra sanzione disciplinare: il licenziamento.
Inoltre, nella pratica giudiziale è stato ritenuto che l’azione del dipendente capo-stazione delle Ferrovie
Romene (C.F.R) che si è presentato al lavoro in uno stato avanzato di stanchezza, fatto che gli ha reso
impossibile l’adeguato adempimento degli obblighi che gli spettavano, ponendo in pericolo la sicurezza
della circolazione sulle ferrovie, costituisce trasgressione disciplinare grave, la cui conseguenza è il
licenziamento. La sanzione applicata è giustificata dalla gravità della trasgressione compiuta ed è
motivata dal fatto l’accusato ricopriva una carica con grandi responsabilità per la sicurezza della
circolazione ferroviaria, il cui mancato adempimento poneva in pericolo la vita delle persone e dei beni
materiali.
Il licenziamento disciplinare è la conseguenza di una grave infrazione degli obblighi di lavoro. L’elenco
dei fatti che la giustificano è indeterminabile e come tale non possono essere elencati. Le magistrature
giudicanti si sono però confrontate con le seguenti situazioni: il mancato rispetto delle misure o
l’inosservanza di quelle disposte in modo da causare un pericolo imminente, un infortunio sul lavoro o
una malattia professionale; l’abbandono di un macchinario fuori della sede senza vigilanza; lo
svolgimento di attività che causino danni al datore di lavoro, come la sottrazione e l’alienazione di
prodotti; un comportamento che presenti pericolo per il dipendente stesso e per gli altri; lo svolgimento di
attività identiche a quella dell'unità alla quale fa concorrenza sleale; l'insubordinazione, la trascuratezza,
l’infrazione dell’obbligo di lealtà verso il datore di lavoro; il consumo di bevande alcoliche durante l’orario
di lavoro e al di fuori dello stesso ma all'interno della sede lavorativa; l'assenza non giustificata dal lavoro
per un periodo prolungato; l'utilizzo dell'autovettura aziendale per interessi personali e l'infrazione delle
regole di comportamento verso il proprio superiore; atti di violenza ed insulti gravi.
Bibliografia:
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CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003) –
RIPUBBLICAZIONE – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 18 maggio 2011
Aspetti teorici e pratici riguardanti la trasgressione disciplinare – condizione essenziale del
licenziamento disciplinare, Dott. Leontina Constantina DUTESCU, Giudice presso la Corte
d’Appello Pitesti – Pubblicato nella "RIVISTA ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO" n. 3 del 29
marzo 2013.
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