dall`unione europea - Camere di Commercio

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DALL’UNIONE
EUROPEA
DIRITTO & PRATICA
N. 4/2002
In questo numero:
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
I NUOVI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI IN ITALIA ED IL
CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI
■ I NUOVI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI (2002)
■ LE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
■ IL PATTO DI NON CONCORRENZA
■ STAR DEL CREDERE
■ IL CONFRONTO CON 3 PAESI: FRANCIA / GERMANIA / REGNO UNITO
Supplemento al n. 8 del 16 luglio 2002 del quindicinale “Richieste & Offerte dal Mondo”
Direttore responsabile Giuliano Lengo - a cura di Diego Comba
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
■ I NUOVI ACCORDI ECONOMICI
COLLETTIVI
(AEC) IN ITALIA
Nel 2002 sono stati rinnovati gli
Accordi Economici Collettivi dei settori
Industria e Commercio (e l’analogo accordo Confapi).
Considerando che gli ultimi Accordi
Economici Collettivi “completi” (esclusi
cioè gli Accordi ponte del 1992, la cui portata era limitata al tema indennità) risalivano al 1988/89, si comprende l’importanza
del recente rinnovo; importanza che assume rilevanza ancora maggiore alla luce
delle fondamentali modifiche legislative
intervenute dal 1998 ad oggi (in particolare le modifiche al codice civile, introdotte,
anche se con ritardo, in attuazione della
dir. 86/653/CEE). Per questo motivo, torniamo su un argomento già affrontato in
parte sul n. 1/2000 di “Dall’Unione Europea” e riassumiamo qui di seguito le principali modifiche all’impianto.
IL PATTO DI NON CONCORRENZA DOPO
LA FINE DEL RAPPORTO
L’attività che l’agente svolge in concorrenza col preponente è in genere esclusa in costanza di rapporto, ma può essere
ulteriormente limitata nel tempo con un
apposito accordo che prende comunemente il nome di patto di non concorrenza o
patto di fedeltà.
I requisiti del patto
Fino al recepimento da parte del nostro
legislatore della Direttiva europea avvenuto nel 1991, il capo del codice civile dedicato all’agenzia commerciale non prendeva in esame la limitazione dell’attività
dell’agente dopo lo scioglimento del contratto.
Per disciplinare accordi in tal senso si
faceva pertanto riferimento all’articolo
2596 del codice civile dedicato in via
generale a qualsiasi accordo volto a limitare le attività concorrenziali.
Solo con il decreto legislativo 303/91 il
patto di non concorrenza è stato previsto
con specifico riferimento al contratto di
agenzia, attraverso l’aggiunta dell’articolo
1751 bis al codice civile.
Tale articolo è stato poi ulteriormente
modificato nel 2000 dalla legge 422/2000
che ha portato all’attuale disciplina del
patto, applicata dal 1° giugno 2001.
Sulla base di tale disciplina il patto
deve:
1) avere forma scritta: a differenza di
quanto previsto per le altre clausole del
contratto di agenzia, la forma scritta
non è richiesta solamente per potere
provare l’accordo ma per la sua stessa
validità;
2) essere limitato alla zona, clientela e
genere di prodotti per i quali era stato
concluso il rapporto di agenzia; in caso
contrario il patto è nullo;
3) avere una durata non superiore a due
anni decorrenti dalla cessazione del
rapporto; in caso siano previste durate
superiori, il vincolo deve ritenersi automaticamente riportato al tetto massimo
di legge.
Il corrispettivo
Il patto di non concorrenza deve essere
stipulato a titolo oneroso, ossia prevedendo un apposito compenso per l’agente.
Per evitare che l’obbligo al compenso possa essere eluso da un corrispettivo provvigionale di fatto privo di ogni peso reale
(es. “il compenso per l’attività svolta è
pari al 10%, di cui 3 punti in percentuale
sono previsti per l’obbligo di non concorrenza), l’articolo 1751 bis codice civile
richiede che la remunerazione del patto
abbia natura non provvigionale.
L’articolo 1751 bis prosegue poi stabilendo le linee guida a cui devono ispirarsi
le parti per definire, sulla base della contrattazione collettiva, i criteri di calcolo del
compenso. In particolare, devono essere
presi in considerazione alcuni elementi
quali la durata del patto, la natura del contratto e l’indennità di cessazione del rapporto.
In assenza di esplicita previsione del
compenso, questo sarà determinato dal
giudice sulla base di un criterio equitativo,
tenendo conto delle seguenti circostanze:
1. la media dei corrispettivi dell’agente;
2. le cause di cessazione del contratto di
agenzia;
3. la zona assegnata all’agente;
4. l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva.
Il rimando alla contrattazione collettiva
è stato recepito dai recenti Accordi Economici Collettivi, i quali hanno previsto il
diritto dell’agente ad una specifica indennità in presenza di un vincolo di non concorrenza postcontrattuale.
Recependo le indicazioni contenute nel
codice civile, entrambi gli Accordi Economici Collettivi utilizzano, per la determinazione dell’indennità, i parametri rappresentati dai compensi dell’agente, dalla
durata del rapporto e del fatto che sussiII
stesse o meno nel rapporto un vincolo di
esclusiva. Sono però riscontrabili alcune
significative differenze nelle modalità con
le quali i due Accordi combinano tra loro
tali parametri.
Ma andiamo con ordine e cominciamo
l’esame dai tratti comuni. In particolare,
entrambe gli accordi:
1. recepiscono l’esigenza di dare al compenso natura non provvigionale, parlando di indennità;
2. utilizzano come base di calcolo
dell’indennità il concetto di valore
medio mensile delle provvigioni
dell’agente (anche se il testo del Commercio non ricorre esplicitamente a tale
espressione) calcolato sulla media
annua delle provvigioni corrisposte
nei cinque anni - o periodo inferiore
per i rapporti di breve durata - antecedenti alla cessazione del rapporto;
3. distinguono la posizione del monomandatario da quella del plurimandatario, prevedendo - come è logico - che
l’indennità sia maggiore per quell’agente che al momento della cessazione non
poteva intrattenere rapporti con altre
case mandanti; le due figure sono tuttavia equiparate – ai soli fini dell’indennità in esame – nel caso del plurimandatario per il quale il rapporto cessato
abbia rappresentato almeno l’80% del
monte provvigionale;
4. richiedono che sia l’agente, al momento della cessazione, a produrre i documenti e le scritture fiscali da cui individuare la base imponibile.
Il testo degli Accordi differisce invece nei
seguenti punti:
1. il criterio della durata del rapporto
viene utilizzato dall’Industria per determinare il numero di mensilità dovute,
mentre il Commercio vi ricorre per
effettuare un abbattimento al valore
dell’indennità, tanto maggiore quanto
più breve è stato il rapporto;
2. nel Commercio la durata del patto è
proporzionale al valore dell’indennità,
mentre nell’Industria viene dato maggiore peso alla seconda annualità del
vincolo di non concorrenza, da remunerarsi in misura superiore rispetto alla
prima;
3. solo il testo dell’Industria prevede una
riduzione dell’indennità nel caso di
dimissioni dell’agente plurimandatario;
4. solo il testo dell’Industria prevede una
penale per l’ipotesi di mancato rispetto
dell’obbligazione di non concorrenza
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
■ STAR DEL CREDERE: UNA NUOVA PARTICOLARITÀ
ITALIANA
Si definisce star del credere la specifica pattuizione con la quale l’agente assume
parzialmente il rischio di insolvenza del cliente, dovendone rispondere direttamente
nei confronti della casa mandante.
I nuovi accordi del 2002 non menzionano più lo star del credere; ciò, in quanto la
legge 21 dicembre 1999 n° 526 (c.d. legge Comunitaria) ha aggiunto un terzo comma
all’articolo 1746 del codice civile, vietando esplicitamente tale clausola.
Si deve peraltro segnalare che la modifica dell’art. 1746, benché contenuta nella
legge Comunitaria, non è imposta dal diritto comunitario, in quando la direttiva non ne
fa menzione.
Ipotesi residuali di star del credere
Pur avendo vietato la pattuizione che in generale renda l’agente parzialmente
responsabile dell’insolvenza del cliente, il terzo comma dell’articolo 1746 lascia alle
parti la possibilità di pattuire uno star del credere a condizione che la pattuizione sia:
• eccezionale;
• concordata di volta in volta;
• riguardi singoli affari di particolare natura ed importanza ed individualmente
determinati.
E inoltre che:
• l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non superi la provvigione che per
quell’affare l’agente medesimo avrebbe il diritto a percepire;
• sia previsto un apposito corrispettivo.
Come si vede, pertanto, lo star del credere rimane possibile come mera ipotesi
residuale.
da parte dell’agente, penale che non
può comunque superare il 50% del
valore del compenso.
Resta da chiedersi, alla luce delle
recenti modifiche legislative e contrattuali,
se sia ancora opportuno e conveniente per
un’azienda prevedere un patto di non concorrenza successivo alla cessazione della
collaborazione con un proprio agente di
commercio. Alla luce di quanto esposto, la
convenienza appare scarsa, ma è comunque consigliabile un esame caso per caso.
IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA
PROVVIGIONE: NOVITÀ
Il nuovo articolo 1748 anticipa la
maturazione della provvigione al momento in cui la casa mandante esegue la propria prestazione (consegna della merce o
erogazione del servizio), fermo restando
l’obbligo dell’agente alla restituzione delle
somme percepite nell’ipotesi in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non
imputabili al preponente stesso.
L’articolo 1748 consente tuttavia di
derogare a tale disciplina, spostando nel
tempo il momento in cui la provvigione
spetta all’agente, con il limite rappresentato dalla data in cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione
qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione a suo carico.
In buona sostanza, seppure a livello
residuale e con un’apposita deroga da indicarsi espressamente nel contratto, si può
ancora realizzare una situazione analoga a
quella del buon fine previsto dalla precedente normativa.
Buon fine che normalmente si realizza
al momento del pagamento effettivo da
parte del cliente, ma può anche coincidere
con la data di scadenza fattura, nell’ipotesi
in cui il cliente non abbia pagato a causa di
un inadempimento del preponente.
Anche i recenti Accordi Economici
Collettivi si sono allineati a tale nuova formulazione della norma codicistica, il
“buon fine” non è quindi scomparso dal
nostro sistema.
■ TRE
AGENTI,
NOVE
INDENNITÀ DIVERSE: UN
PARAGONE CON FRANCIA, GERMANIA E REGNO
UNITO
La tabella di cui al riquadro a pagina 4
mette a confronto l’indennità di fine rapporto che un preponente andrebbe a pagare
a tre agenti in tre Paesi europei. Gli agenti
tipo sono stati caratterizzati come:
Il sig. Rossi – Un agente poco abile che
ha ridotto il fatturato del preponente, ed è
stato liquidato dopo due anni di rapporto.
Il sig. Bianchi – Un agente di media
capacità che, con oscillazioni, ha sviluppato abbastanza il fatturato ed è rimasto presso il preponente nove anni.
■ PERCHÉ PREOCCUPARSI DEGLI AEC?
Per chi stipula contratti internazionali di agenzia, può apparire superfluo occuparsi della contrattazione collettiva di settore in Italia. In realtà, il preponente italiano in
effetti ha tutto l’interesse a “tenersi aggiornato”, in quanto (1) l’applicazione AEC rende possibile evitare, in caso di controversia, di ricorrere all’articolo 1751 codice civile,
secondo il quale l’agente ha diritto - a titolo di indennità di fine rapporto - ad una
annualità di provvigione calcolata sulla base degli ultimi cinque anni o, nel caso di
durata inferiore del rapporto, sulla base dell’intero periodo. Si badi che il codice prevede che questo sia solo il tetto massimo dell’indennità, e non l’indennità tout court.
(2) Il preponente italiano che deve pagare un’indennità di fine rapporto trae grande
vantaggio ad applicare la legge italiana e gli accordi al contratto, in quanto, come si
vedrà nelle pagine successive, l’applicazione delle regole diverse dall’italiana può portare a pagare indennità di fine rapporto molto più consistenti.
Una semplice clausola di rinvio, corredata da una clausola di scelta del foro competente, può risolvere il problema:
Legge applicabile - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, integrata
dagli Accordi Economici Collettivi del 20 marzo 2002.
Foro competente – Eventuali controversie che sorgano in base o in relazione al
presente contratto sono sottoposte alla giurisdizione del giudice italiano (o “del foro
di Milano”, o “della sede del Preponente”)
III
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
Italia *
Francia
Somma
ultimi
3 anni
Germania
Somma Tetto
IFR (2/3) ultimi
Massimo
5 anni
(1/5)
previsione
Provvigioni
sui prossimi
perse (1/5)
5 anni
72.500
48.333
72.500
(ultimi 3)
24.167
(1/3)
114.997
22.999
Sig. Bianchi 27.745
235.000
156.667
350.000
70.000
399.997
79.999
Sig. Gialli
700.000
466.667
1.065.000 213.000
1.249.997
249.999
Sig. Rossi
4.202
103.631
* Le indennità sono calcolate sulla base degli attuali Accordi Collettivi sul monte provvigioni
degli ultimi tre anni.
Il sig. Gialli – Un agente molto bravo,
che in sedici anni di rapporto ha aumentato
esponenzialmente il fatturato del preponente.
La direttiva 86/653/CEE prevedeva
due possibili metodi di calcolo, tra i quali
il legislatore statale avrebbe potuto scegliere. Tali metodi sono quello francese e
quello tedesco (al quale, in base al criterio
“meritocratico”, si rifà il sistema italiano).
IL MODELLO FRANCESE
La legge francese sull’agenzia prevede, all’articolo 12, l’obbligo del preponente di versare a favore dell’agente un’indennità in conseguenza della cessazione del
rapporto contrattuale. L’importo di tale
indennità, che viene giustificata come un
risarcimento del pregiudizio subito
dall’agente per la risoluzione del contratto,
come previsto dall’articolo 17, comma 3
della direttiva 86/653/CEE, non viene però
determinato dalla legge.
Tale disposizione riprende quanto previsto dalla precedente normativa in vigore,
in base alla quali i giudici francesi riconoscevano abitualmente all’agente un’indennità pari a due anni di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi tre anni di rapporto, ovvero sulla retribuzione percepita
negli ultimi due anni (cfr. Cour d’appel,
Parigi, 30 ottobre 1984, Cour d’appel,
Lione, 24 ottobre 1986, Cour de cassation,
Chambre commerciale, 15 luglio 1969). In
alcuni casi, in cui il rapporto aveva avuto
una durata particolarmente lunga,
all’agente sono state attribuite tre annualità di provvigioni a titolo di indennità (cfr.
Cour d’appel, Parigi, 7 luglio 1975). Tale
orientamento, che è giustificato con
l’applicazione degli usi commerciali del
settore, risulta confermato anche nelle
decisioni emesse in base alla nuova legge
(cfr. Cour d’appel, Parigi, 17 gennaio
1995; Cour d’appel, Digione, 16 giugno
1994).
IL MODELLO TEDESCO
In occasione della cessazione di un contratto di agenzia il paragrafo 89b HGB attribuisce all’agente il diritto inderogabile ad
un’adeguata indennità di fine rapporto. Tuttavia, la legge tedesca, conformemente alla
direttiva (articolo 17, comma 2) che ad essa
si ispira, subordina tale diritto al verificarsi
di tre condizioni, che hanno anche, allo
stesso tempo, la funzione di parametri per il
calcolo dell’ammontare dell’indennità:
• il preponente deve trarre notevoli vantaggi anche dopo il termine del rapporto
contrattuale dai rapporti con i nuovi
clienti acquisiti dall’agente, ovvero con
clienti già esistenti, con cui l’agente
abbia tuttavia allargato il giro d’affari in
misura tale da considerarlo economicamente come acquisito;
• l’agente deve perdere, in seguito al termine del contratto, il diritto a provvigioni che avrebbe invece maturato se il rapporto fosse continuato;
• il pagamento di una indennità deve essere considerato equo, considerate tutte le
circostanze.
Si noti che i giudici tedeschi richiedono che tutti e tre questi requisiti sussistano
perché sorga il diritto dell’agente
all’indennità, il cui ammontare non può
comunque eccedere un tetto massimo pari
ad un’annualità di provvigioni, calcolata
sulla media degli ultimi cinque anni di attività dell’agente, ovvero, se il rapporto ha
avuto durata inferiore, nel periodo in questione.
Il sistema tedesco dell’indennità di fine
rapporto è servito come modello al legislatore comunitario per la redazione di una
delle opzioni di indennità previste
dall’articolo 17. Poiché la maggioranza
degli Stati comunitari ha ritenuto di recepire nei propri ordinamenti tale tipo di
indennità, la Commissione delle Comunità
europee, in una relazione del 1996, ha suggerito di far riferimento, per la determinaIV
zione dell’importo indennitario effettivamente dovuto ad un agente, alle modalità
applicative del paragrafo 89b dell’Hgb
sviluppate dai giudici tedeschi. Infatti in
Germania si è venuta ormai a consolidare
una prassi pressochè costante per il calcolo
dell’indennità sulla base dei parametri dettati dalla disposizione in questione. In sintesi viene prima determinato l’ammontare
dei vantaggi (in termini di clientela)
apportati dall’agente e poi l’importo della
perdita di provvigioni subita dallo stesso a
seguito dell’interruzione del rapporto. La
più bassa delle due cifre è quella che deve
essere presa in considerazione (cfr. Oberlandsgericht Bremen, 10 febbraio 1966).
L’importo risultante viene poi verificato
alla luce delle circostanze di equità, e raffrontato al tetto massimo di indennità fissato dalla legge.
Il diritto dell’agente all’indennità di
fine rapporto non può essere regolato
dalle parti in senso più sfavorevole
all’agente prima della fine del rapporto.
Occorre pertanto prestare particolare
attenzione agli accordi in relazione
all’importo dell’indennità raggiunti tra
agente e preponente in occasione della
cessazione del rapporto. Se infatti tali
accordi appaiono anteriori alla fine del
contratto corrono il rischio di risultare
invalidi.
IL SISTEMA INGLESE
La normativa inglese, stabilendo il
diritto inderogabile dell’agente a ricevere
una somma al termine del rapporto, rappresenta, da un lato, la più importante
novità per il diritto inglese in quanto in
precedenza non era previsto alcun obbligo
del genere a carico del preponente e,
dall’altro lato, la principale fonte di distinzione rispetto alle normative sul rapporto
di agenzia degli altri Stati membri
dell’Unione europea.
Ora, la direttiva lasciava ai Paesi membri la facoltà di introdurre nel proprio ordinamento l’uno o l’altro sistema di calcolo
dell’indennità. Il legislatore inglese ha
invece ritenuto di lasciare alla parti contraenti il compito di decidere nel contratto
quale sistema di indennità fosse applicabile al loro rapporto, limitandosi a stabilire
che, in mancanza di scelta delle parti,
l’agente ha diritto alla riparazione del pregiudizio subito.
Il modello di indennità che le parti possono scegliere di introdurre nel loro con-
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
Riteniamo opportuno illustrare nel dettaglio le varie FASI DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ IN GERMANIA:
1) La prima fase consiste nell’accertare quali siano le provvigioni lorde (includendo
anche ogni altra somma versata all’agente, quali rimborsi, spese, fissi, ecc.) percepite negli ultimi dodici mesi del contratto su affari svolti con i clienti apportati
dall’agente (cfr. Bundesgerichtshof, 15 febbraio 1965) e con i clienti preesistenti
con i quali si è sviluppato notevolmente il giro d’affari, tanto da poterli considerare
come nuovi clienti.
2) Successivamente si effettua una stima della probabile durata del periodo (il cosiddetto “periodo di prognosi”) durante il quale il preponente continuerà a trarre vantaggi dagli affari con i clienti procurati dall’agente. Di norma si considera un periodo di due o tre anni fino ad un massimo di 5.
3) Si ritiene che nel corso di tale periodo di prognosi i vantaggi per il preponente diminuiscano a causa del passaggio dei clienti alla concorrenza. Per tener conto di questo fenomeno, si determina un tasso di emigrazione della clientela (Abwanderungsquote) e lo si applica al periodo di prognosi, detraendo ogni anno una percentuale
dal giro d’affari ipotizzato (cfr. Bundesgerichtshof, 25 ottobre 1984). Tale tasso viene calcolato sulla base dell’effettiva esperienza rilevata nel rapporto di agenzia specifico anche se generalmente viene individuato in una percentuale del 20% (una
recente sentenza del 23 febbraio1994 del Bundesgerichtshof ha però ritenuto che
tale tasso fosse del 38%). Applicando dunque il tasso di migrazione sulla provvigione per i nuovi agenti dell’ultimo anno, per il periodo durante il quale si ipotizza che
il preponente conservi i vantaggi procurati dall’agente, si ottiene il valore delle
provvigioni perse dall’agente (paragrafo 89b, Hgb). L’importo così ottenuto sarebbe
la somma da corrispondere all’agente, ma occorre considerare che essa viene pagata all’agente in un’unica soluzione e non invece nel corso del periodo di prognosi.
Essa pertanto va attualizzata riducendola sulla base dei tassi medi di interessi, e
applicando i metodi di calcolo derivanti dalla matematica finanziaria. Nella prassi i
giudici tedeschi fanno riferimento più semplicemente al tasso di interesse moltiplicato per il numero di anni del periodo preso in considerazione (cfr. Oberlandsgericht, Colonia, 29 aprile 1968).
4) La cifra così determinata può essere poi aggiustata sulla base dell’equità. In tale
sede si tiene conto di diversi fattori, quali il fatto che l’agente avesse altri preponenti, il livello della provvigione, il pagamento di contributi pensionistici, l’esistenza di
obblighi di non concorrenza successivi al termine del rapporto, la partecipazione
alle spese dell’agente, i motivi invocati per l’interruzione del rapporto, ecc. Di fatto
i giudici tedeschi tengono conto di tali fattori solo quando assumono un carattere
particolarmente rilevante.
5) L’importo calcolato deve infine essere raffrontato con il tetto massimo di indennità,
vale a dire la media annuale delle provvigioni negli ultimi cinque anni. Se l’importo calcolato eccede il tetto massimo, l’indennità è pari a quest’ultimo. Se invece
l’importo è inferiore al tetto massimo, l’indennità è costituita dalla somma avente
minor valore. È dunque chiaro che la media provvigionale degli ultimi cinque anni
non è l’indennità che spetta all’agente: tale media rappresenta infatti solo un correttivo finale (in senso diminutivo) piuttosto che un metodo di calcolo dell’indennità
(cfr. Bundesgerichshof, 19 novembre 1970; Bundesgerichtshof, 15 ottobre 1992).
Per un caso di applicazione pratica vedi Tabella a pag. 4.
tratto è quello che si rifà all’esperienza
tedesca. L’agente ha quindi diritto
all’indennità se, e nella misura in cui,
abbia procurato nuovi clienti al preponente, ovvero abbia sviluppato significativamente il giro d’affari con quelli preesistenti e il preponente continui a trarre sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti. Il
pagamento di tale indennità deve risultare
equo considerate tutte le circostanze, in
particolare le provvigioni perse dell’agente
sugli affari derivanti da tali clienti.
L’indennità non può comunque superare
un tetto massimo equivalente alla media
annuale delle provvigioni percepite
dall’agente negli ultimi cinque anni, ovveV
ro, se il rapporto ha avuto durata inferiore,
nel periodo in questione.
La concessione di tale indennità non
esclude il diritto dell’agente a chiedere il
risarcimento per gli eventuali ulteriori
danni.
■ PATTO DI NON CONCORRENZA / STAR DEL CREDERE / MATURAZIONE DELLE PROVVIGIONI: LA
SITUAZIONE IN FRANCIA,
GERMANIA, REGNO UNITO
FRANCIA
Patto di Non concorrenza
L’obbligo di non concorrenza è, salvo
patto contrario, implicito nella conclusione
di un contratto di agenzia, ma l’estensione
della sua validità anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto richiede invece un’espressa previsione contrattuale. Una tale clausola dovrà essere scritta, limitata all’area geografica o al gruppo
di clienti e ai beni e servizi che sono
oggetto dell’attività dell’agente e, inoltre,
la sua validità non può superare la durata
di due anni a partire dalla data di cessazione del rapporto.
Star del credere
La legge francese si limita a consentire
la previsione di clausole contrattuali, dette
ducroire, con le quali l’agente garantisce
il pagamento da parte del cliente.
Tale obbligo, che in genere è limitato a
una percentuale della perdita subita
dall’impresa, comporta il diritto dell’agente a una commissione speciale. Tale percentuale non risulta determinata legislativamente, ma è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Si noti inoltre che, se
l’agente ha assunto l’obbligo dello star del
credere, il suo diritto alla provvigione
matura già nel momento in cui il preponente accetta l’ordine del cliente.
Maturazione delle provvigioni
Il diritto dell’agente alla provvigione
sorge:
• quando un affare è concluso dal preponente grazie all’attività dell’agente;
• quando si tratta di affari conclusi con
clienti già acquisiti dall’agente per operazioni dello stesso genere.
Inoltre, come già detto, se all’agente è
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA
stata affidata una determinata zona o gruppo di clienti, egli avrà diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi anche senza il suo intervento dal preponente in tale
zona o gruppo di clienti.
In taluni casi, l’agente conserva il diritto alla provvigione anche in relazione ad
affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Tuttavia, se il contratto fra preponente
e cliente non viene eseguito a causa di una
circostanza non imputabile al preponente,
come nel caso di forza maggiore o di inadempimento colposo del cliente, l’agente
perde il diritto alla provvigione.
REGNO UNITO
Patto di Non concorrenza
Le parti possono comunque legittimamente pattuire un obbligo di non concorrenza esteso ad un periodo successivo al
termine del rapporto contrattuale. Tale
clausola è tuttavia valida solo se sia prevista per iscritto, se sia relativa ai soli prodotti e alla stessa zona o gruppo di clienti
oggetto del contratto e non abbia una durata superiore a due anni
Star del credere
La legge inglese del 1993 non detta
alcuna disposizione in relazione alle clau-
sole di star del credere. Deve quindi ritenersi ancora applicabile la regola di common law che permetteva alle parti di prevedere nel contratto che l’agente fosse
tenuto a risarcire il preponente delle perdite derivanti dal mancato pagamento da
parte del cliente da lui proposto per un
affare.
La responsabilità dell’agente può
anche essere illimitata e, pur in mancanza
di uno specifico obbligo legale in tal senso, è prassi pattuire una maggiorazione
della provvigione come compenso per la
responsabilità assunta.
Maturazione delle provvigioni
■ GERMANIA
Patto di Non concorrenza
La legge tedesca consente alle parti di estendere l’efficacia di un patto di non concorrenza anche per il periodo successivo alla fine del rapporto contrattuale. Il paragrafo
90a subordina tuttavia la validità di tali clausole al rispetto dei requisiti della forma
scritta, della consegna all’agente del documento che le contiene sottoscritto dal preponente, della durata massima di due anni, della limitazione alla zona e all’ambito di
clientela attribuiti all’agente e ai soli prodotti riguardo ai quali l’agente doveva prestare la propria attività. Si noti inoltre che la legge tedesca, a differenza della maggior parte delle normative degli altri Paesi e della stessa direttiva Cee, richiede inderogabilmente che il preponente versi all’agente un’adeguata remunerazione per tutta la durata
del divieto di concorrenza, a meno che il preponente abbia disdetto il contratto per una
grave colpa dell’agente. Si ritiene che, nel calcolo di tale indennizzo, costituisca un
punto di riferimento quanto previsto dalla legge per il compenso agli agenti subordinati in casi analoghi, e cioè un ammontare pari ad almeno la metà dell’ultima remunerazione contrattuale ricevuta.
Star del credere
Il preponente normalmente sopporta gli eventuali rischi di inadempimento da parte
di terzi degli obblighi derivanti dagli affari promossi o conclusi dall’agente. Le parti
tuttavia possono prevedere nel contratto che l’agente si renda responsabile, in tutto o in
parte, dell’adempimento di tali obblighi, con limiti identici a quelli previsti in Italia,
che tuttavia si trasformano in un vero e proprio divieto quando il preponente o l’agente non siano residenti in Germania.
Maturazione delle provvigioni
In base al paragrafo 87.1 HGB, l’agente ha diritto alle provvigioni relative agli
affari conclusi durante il rapporto contrattuale che siano riconducibili alla sua attività o
che vengano stipulati con terzi da lui già proposti come clienti per affari dello stesso
genere. Qualora il preponente affidi all’agente una zona o un ambito di clientela determinati, l’agente avrà diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo
intervento. All’agente spettano inoltre le provvigioni anche su affari conclusi successivamente al termine del rapporto contrattuale se conclusi grazie al suo operato o la cui
offerta di conclusione da parte del cliente sia giunta al preponente o all’agente prima
della fine del rapporto.
Di regola la provvigione diviene esigibile se, e nella misura in cui, il preponente
abbia dato esecuzione all’affare; tuttavia le parti possono raggiungere un diverso
accordo.
VI
In particolare l’agente ha diritto di ricevere la provvigione su tutti gli affari conclusi grazie alla sua attività, ovvero stipulati con clienti da lui in precedenza procurati per operazioni dello stesso tipo. Nel
caso poi che all’agente sia attribuito un
diritto di esclusiva per una zona o per un
gruppo di clienti, egli avrà diritto alla
remunerazione sugli affari conclusi, direttamente o indirettamente, dal preponente
in tale zona o con tali clienti.
L’agente acquisisce il diritto alla provvigione quando e nella misura in cui il preponente ha eseguito l’affare, ovvero avrebbe dovuto eseguirlo secondo i termini del
contratto concluso con il cliente oppure
quando il cliente ha adempiuto ai suoi
obblighi. Le parti hanno comunque libertà
di pattuire il momento in cui matura la
provvigione, salvo comunque il diritto
inderogabile dell’agente di percepirla al
più tardi quando il cliente esegue l’affare o
avrebbe dovuto eseguirlo, e qualora il preponente avesse adempiuto ai suoi obblighi
contrattuali.
Hanno collaborato alla redazione
di questo numero: Diego Comba,
Fabrizio Duranti, Ivan Tosco