dall`unione europea - Camere di Commercio
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Considerando che gli ultimi Accordi Economici Collettivi “completi” (esclusi cioè gli Accordi ponte del 1992, la cui portata era limitata al tema indennità) risalivano al 1988/89, si comprende l’importanza del recente rinnovo; importanza che assume rilevanza ancora maggiore alla luce delle fondamentali modifiche legislative intervenute dal 1998 ad oggi (in particolare le modifiche al codice civile, introdotte, anche se con ritardo, in attuazione della dir. 86/653/CEE). Per questo motivo, torniamo su un argomento già affrontato in parte sul n. 1/2000 di “Dall’Unione Europea” e riassumiamo qui di seguito le principali modifiche all’impianto. IL PATTO DI NON CONCORRENZA DOPO LA FINE DEL RAPPORTO L’attività che l’agente svolge in concorrenza col preponente è in genere esclusa in costanza di rapporto, ma può essere ulteriormente limitata nel tempo con un apposito accordo che prende comunemente il nome di patto di non concorrenza o patto di fedeltà. I requisiti del patto Fino al recepimento da parte del nostro legislatore della Direttiva europea avvenuto nel 1991, il capo del codice civile dedicato all’agenzia commerciale non prendeva in esame la limitazione dell’attività dell’agente dopo lo scioglimento del contratto. Per disciplinare accordi in tal senso si faceva pertanto riferimento all’articolo 2596 del codice civile dedicato in via generale a qualsiasi accordo volto a limitare le attività concorrenziali. Solo con il decreto legislativo 303/91 il patto di non concorrenza è stato previsto con specifico riferimento al contratto di agenzia, attraverso l’aggiunta dell’articolo 1751 bis al codice civile. Tale articolo è stato poi ulteriormente modificato nel 2000 dalla legge 422/2000 che ha portato all’attuale disciplina del patto, applicata dal 1° giugno 2001. Sulla base di tale disciplina il patto deve: 1) avere forma scritta: a differenza di quanto previsto per le altre clausole del contratto di agenzia, la forma scritta non è richiesta solamente per potere provare l’accordo ma per la sua stessa validità; 2) essere limitato alla zona, clientela e genere di prodotti per i quali era stato concluso il rapporto di agenzia; in caso contrario il patto è nullo; 3) avere una durata non superiore a due anni decorrenti dalla cessazione del rapporto; in caso siano previste durate superiori, il vincolo deve ritenersi automaticamente riportato al tetto massimo di legge. Il corrispettivo Il patto di non concorrenza deve essere stipulato a titolo oneroso, ossia prevedendo un apposito compenso per l’agente. Per evitare che l’obbligo al compenso possa essere eluso da un corrispettivo provvigionale di fatto privo di ogni peso reale (es. “il compenso per l’attività svolta è pari al 10%, di cui 3 punti in percentuale sono previsti per l’obbligo di non concorrenza), l’articolo 1751 bis codice civile richiede che la remunerazione del patto abbia natura non provvigionale. L’articolo 1751 bis prosegue poi stabilendo le linee guida a cui devono ispirarsi le parti per definire, sulla base della contrattazione collettiva, i criteri di calcolo del compenso. In particolare, devono essere presi in considerazione alcuni elementi quali la durata del patto, la natura del contratto e l’indennità di cessazione del rapporto. In assenza di esplicita previsione del compenso, questo sarà determinato dal giudice sulla base di un criterio equitativo, tenendo conto delle seguenti circostanze: 1. la media dei corrispettivi dell’agente; 2. le cause di cessazione del contratto di agenzia; 3. la zona assegnata all’agente; 4. l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva. Il rimando alla contrattazione collettiva è stato recepito dai recenti Accordi Economici Collettivi, i quali hanno previsto il diritto dell’agente ad una specifica indennità in presenza di un vincolo di non concorrenza postcontrattuale. Recependo le indicazioni contenute nel codice civile, entrambi gli Accordi Economici Collettivi utilizzano, per la determinazione dell’indennità, i parametri rappresentati dai compensi dell’agente, dalla durata del rapporto e del fatto che sussiII stesse o meno nel rapporto un vincolo di esclusiva. Sono però riscontrabili alcune significative differenze nelle modalità con le quali i due Accordi combinano tra loro tali parametri. Ma andiamo con ordine e cominciamo l’esame dai tratti comuni. In particolare, entrambe gli accordi: 1. recepiscono l’esigenza di dare al compenso natura non provvigionale, parlando di indennità; 2. utilizzano come base di calcolo dell’indennità il concetto di valore medio mensile delle provvigioni dell’agente (anche se il testo del Commercio non ricorre esplicitamente a tale espressione) calcolato sulla media annua delle provvigioni corrisposte nei cinque anni - o periodo inferiore per i rapporti di breve durata - antecedenti alla cessazione del rapporto; 3. distinguono la posizione del monomandatario da quella del plurimandatario, prevedendo - come è logico - che l’indennità sia maggiore per quell’agente che al momento della cessazione non poteva intrattenere rapporti con altre case mandanti; le due figure sono tuttavia equiparate – ai soli fini dell’indennità in esame – nel caso del plurimandatario per il quale il rapporto cessato abbia rappresentato almeno l’80% del monte provvigionale; 4. richiedono che sia l’agente, al momento della cessazione, a produrre i documenti e le scritture fiscali da cui individuare la base imponibile. Il testo degli Accordi differisce invece nei seguenti punti: 1. il criterio della durata del rapporto viene utilizzato dall’Industria per determinare il numero di mensilità dovute, mentre il Commercio vi ricorre per effettuare un abbattimento al valore dell’indennità, tanto maggiore quanto più breve è stato il rapporto; 2. nel Commercio la durata del patto è proporzionale al valore dell’indennità, mentre nell’Industria viene dato maggiore peso alla seconda annualità del vincolo di non concorrenza, da remunerarsi in misura superiore rispetto alla prima; 3. solo il testo dell’Industria prevede una riduzione dell’indennità nel caso di dimissioni dell’agente plurimandatario; 4. solo il testo dell’Industria prevede una penale per l’ipotesi di mancato rispetto dell’obbligazione di non concorrenza IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA ■ STAR DEL CREDERE: UNA NUOVA PARTICOLARITÀ ITALIANA Si definisce star del credere la specifica pattuizione con la quale l’agente assume parzialmente il rischio di insolvenza del cliente, dovendone rispondere direttamente nei confronti della casa mandante. I nuovi accordi del 2002 non menzionano più lo star del credere; ciò, in quanto la legge 21 dicembre 1999 n° 526 (c.d. legge Comunitaria) ha aggiunto un terzo comma all’articolo 1746 del codice civile, vietando esplicitamente tale clausola. Si deve peraltro segnalare che la modifica dell’art. 1746, benché contenuta nella legge Comunitaria, non è imposta dal diritto comunitario, in quando la direttiva non ne fa menzione. Ipotesi residuali di star del credere Pur avendo vietato la pattuizione che in generale renda l’agente parzialmente responsabile dell’insolvenza del cliente, il terzo comma dell’articolo 1746 lascia alle parti la possibilità di pattuire uno star del credere a condizione che la pattuizione sia: • eccezionale; • concordata di volta in volta; • riguardi singoli affari di particolare natura ed importanza ed individualmente determinati. E inoltre che: • l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non superi la provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe il diritto a percepire; • sia previsto un apposito corrispettivo. Come si vede, pertanto, lo star del credere rimane possibile come mera ipotesi residuale. da parte dell’agente, penale che non può comunque superare il 50% del valore del compenso. Resta da chiedersi, alla luce delle recenti modifiche legislative e contrattuali, se sia ancora opportuno e conveniente per un’azienda prevedere un patto di non concorrenza successivo alla cessazione della collaborazione con un proprio agente di commercio. Alla luce di quanto esposto, la convenienza appare scarsa, ma è comunque consigliabile un esame caso per caso. IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE: NOVITÀ Il nuovo articolo 1748 anticipa la maturazione della provvigione al momento in cui la casa mandante esegue la propria prestazione (consegna della merce o erogazione del servizio), fermo restando l’obbligo dell’agente alla restituzione delle somme percepite nell’ipotesi in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente stesso. L’articolo 1748 consente tuttavia di derogare a tale disciplina, spostando nel tempo il momento in cui la provvigione spetta all’agente, con il limite rappresentato dalla data in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. In buona sostanza, seppure a livello residuale e con un’apposita deroga da indicarsi espressamente nel contratto, si può ancora realizzare una situazione analoga a quella del buon fine previsto dalla precedente normativa. Buon fine che normalmente si realizza al momento del pagamento effettivo da parte del cliente, ma può anche coincidere con la data di scadenza fattura, nell’ipotesi in cui il cliente non abbia pagato a causa di un inadempimento del preponente. Anche i recenti Accordi Economici Collettivi si sono allineati a tale nuova formulazione della norma codicistica, il “buon fine” non è quindi scomparso dal nostro sistema. ■ TRE AGENTI, NOVE INDENNITÀ DIVERSE: UN PARAGONE CON FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO La tabella di cui al riquadro a pagina 4 mette a confronto l’indennità di fine rapporto che un preponente andrebbe a pagare a tre agenti in tre Paesi europei. Gli agenti tipo sono stati caratterizzati come: Il sig. Rossi – Un agente poco abile che ha ridotto il fatturato del preponente, ed è stato liquidato dopo due anni di rapporto. Il sig. Bianchi – Un agente di media capacità che, con oscillazioni, ha sviluppato abbastanza il fatturato ed è rimasto presso il preponente nove anni. ■ PERCHÉ PREOCCUPARSI DEGLI AEC? Per chi stipula contratti internazionali di agenzia, può apparire superfluo occuparsi della contrattazione collettiva di settore in Italia. In realtà, il preponente italiano in effetti ha tutto l’interesse a “tenersi aggiornato”, in quanto (1) l’applicazione AEC rende possibile evitare, in caso di controversia, di ricorrere all’articolo 1751 codice civile, secondo il quale l’agente ha diritto - a titolo di indennità di fine rapporto - ad una annualità di provvigione calcolata sulla base degli ultimi cinque anni o, nel caso di durata inferiore del rapporto, sulla base dell’intero periodo. Si badi che il codice prevede che questo sia solo il tetto massimo dell’indennità, e non l’indennità tout court. (2) Il preponente italiano che deve pagare un’indennità di fine rapporto trae grande vantaggio ad applicare la legge italiana e gli accordi al contratto, in quanto, come si vedrà nelle pagine successive, l’applicazione delle regole diverse dall’italiana può portare a pagare indennità di fine rapporto molto più consistenti. Una semplice clausola di rinvio, corredata da una clausola di scelta del foro competente, può risolvere il problema: Legge applicabile - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, integrata dagli Accordi Economici Collettivi del 20 marzo 2002. Foro competente – Eventuali controversie che sorgano in base o in relazione al presente contratto sono sottoposte alla giurisdizione del giudice italiano (o “del foro di Milano”, o “della sede del Preponente”) III IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA Italia * Francia Somma ultimi 3 anni Germania Somma Tetto IFR (2/3) ultimi Massimo 5 anni (1/5) previsione Provvigioni sui prossimi perse (1/5) 5 anni 72.500 48.333 72.500 (ultimi 3) 24.167 (1/3) 114.997 22.999 Sig. Bianchi 27.745 235.000 156.667 350.000 70.000 399.997 79.999 Sig. Gialli 700.000 466.667 1.065.000 213.000 1.249.997 249.999 Sig. Rossi 4.202 103.631 * Le indennità sono calcolate sulla base degli attuali Accordi Collettivi sul monte provvigioni degli ultimi tre anni. Il sig. Gialli – Un agente molto bravo, che in sedici anni di rapporto ha aumentato esponenzialmente il fatturato del preponente. La direttiva 86/653/CEE prevedeva due possibili metodi di calcolo, tra i quali il legislatore statale avrebbe potuto scegliere. Tali metodi sono quello francese e quello tedesco (al quale, in base al criterio “meritocratico”, si rifà il sistema italiano). IL MODELLO FRANCESE La legge francese sull’agenzia prevede, all’articolo 12, l’obbligo del preponente di versare a favore dell’agente un’indennità in conseguenza della cessazione del rapporto contrattuale. L’importo di tale indennità, che viene giustificata come un risarcimento del pregiudizio subito dall’agente per la risoluzione del contratto, come previsto dall’articolo 17, comma 3 della direttiva 86/653/CEE, non viene però determinato dalla legge. Tale disposizione riprende quanto previsto dalla precedente normativa in vigore, in base alla quali i giudici francesi riconoscevano abitualmente all’agente un’indennità pari a due anni di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi tre anni di rapporto, ovvero sulla retribuzione percepita negli ultimi due anni (cfr. Cour d’appel, Parigi, 30 ottobre 1984, Cour d’appel, Lione, 24 ottobre 1986, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 luglio 1969). In alcuni casi, in cui il rapporto aveva avuto una durata particolarmente lunga, all’agente sono state attribuite tre annualità di provvigioni a titolo di indennità (cfr. Cour d’appel, Parigi, 7 luglio 1975). Tale orientamento, che è giustificato con l’applicazione degli usi commerciali del settore, risulta confermato anche nelle decisioni emesse in base alla nuova legge (cfr. Cour d’appel, Parigi, 17 gennaio 1995; Cour d’appel, Digione, 16 giugno 1994). IL MODELLO TEDESCO In occasione della cessazione di un contratto di agenzia il paragrafo 89b HGB attribuisce all’agente il diritto inderogabile ad un’adeguata indennità di fine rapporto. Tuttavia, la legge tedesca, conformemente alla direttiva (articolo 17, comma 2) che ad essa si ispira, subordina tale diritto al verificarsi di tre condizioni, che hanno anche, allo stesso tempo, la funzione di parametri per il calcolo dell’ammontare dell’indennità: • il preponente deve trarre notevoli vantaggi anche dopo il termine del rapporto contrattuale dai rapporti con i nuovi clienti acquisiti dall’agente, ovvero con clienti già esistenti, con cui l’agente abbia tuttavia allargato il giro d’affari in misura tale da considerarlo economicamente come acquisito; • l’agente deve perdere, in seguito al termine del contratto, il diritto a provvigioni che avrebbe invece maturato se il rapporto fosse continuato; • il pagamento di una indennità deve essere considerato equo, considerate tutte le circostanze. Si noti che i giudici tedeschi richiedono che tutti e tre questi requisiti sussistano perché sorga il diritto dell’agente all’indennità, il cui ammontare non può comunque eccedere un tetto massimo pari ad un’annualità di provvigioni, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni di attività dell’agente, ovvero, se il rapporto ha avuto durata inferiore, nel periodo in questione. Il sistema tedesco dell’indennità di fine rapporto è servito come modello al legislatore comunitario per la redazione di una delle opzioni di indennità previste dall’articolo 17. Poiché la maggioranza degli Stati comunitari ha ritenuto di recepire nei propri ordinamenti tale tipo di indennità, la Commissione delle Comunità europee, in una relazione del 1996, ha suggerito di far riferimento, per la determinaIV zione dell’importo indennitario effettivamente dovuto ad un agente, alle modalità applicative del paragrafo 89b dell’Hgb sviluppate dai giudici tedeschi. Infatti in Germania si è venuta ormai a consolidare una prassi pressochè costante per il calcolo dell’indennità sulla base dei parametri dettati dalla disposizione in questione. In sintesi viene prima determinato l’ammontare dei vantaggi (in termini di clientela) apportati dall’agente e poi l’importo della perdita di provvigioni subita dallo stesso a seguito dell’interruzione del rapporto. La più bassa delle due cifre è quella che deve essere presa in considerazione (cfr. Oberlandsgericht Bremen, 10 febbraio 1966). L’importo risultante viene poi verificato alla luce delle circostanze di equità, e raffrontato al tetto massimo di indennità fissato dalla legge. Il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto non può essere regolato dalle parti in senso più sfavorevole all’agente prima della fine del rapporto. Occorre pertanto prestare particolare attenzione agli accordi in relazione all’importo dell’indennità raggiunti tra agente e preponente in occasione della cessazione del rapporto. Se infatti tali accordi appaiono anteriori alla fine del contratto corrono il rischio di risultare invalidi. IL SISTEMA INGLESE La normativa inglese, stabilendo il diritto inderogabile dell’agente a ricevere una somma al termine del rapporto, rappresenta, da un lato, la più importante novità per il diritto inglese in quanto in precedenza non era previsto alcun obbligo del genere a carico del preponente e, dall’altro lato, la principale fonte di distinzione rispetto alle normative sul rapporto di agenzia degli altri Stati membri dell’Unione europea. Ora, la direttiva lasciava ai Paesi membri la facoltà di introdurre nel proprio ordinamento l’uno o l’altro sistema di calcolo dell’indennità. Il legislatore inglese ha invece ritenuto di lasciare alla parti contraenti il compito di decidere nel contratto quale sistema di indennità fosse applicabile al loro rapporto, limitandosi a stabilire che, in mancanza di scelta delle parti, l’agente ha diritto alla riparazione del pregiudizio subito. Il modello di indennità che le parti possono scegliere di introdurre nel loro con- IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA Riteniamo opportuno illustrare nel dettaglio le varie FASI DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ IN GERMANIA: 1) La prima fase consiste nell’accertare quali siano le provvigioni lorde (includendo anche ogni altra somma versata all’agente, quali rimborsi, spese, fissi, ecc.) percepite negli ultimi dodici mesi del contratto su affari svolti con i clienti apportati dall’agente (cfr. Bundesgerichtshof, 15 febbraio 1965) e con i clienti preesistenti con i quali si è sviluppato notevolmente il giro d’affari, tanto da poterli considerare come nuovi clienti. 2) Successivamente si effettua una stima della probabile durata del periodo (il cosiddetto “periodo di prognosi”) durante il quale il preponente continuerà a trarre vantaggi dagli affari con i clienti procurati dall’agente. Di norma si considera un periodo di due o tre anni fino ad un massimo di 5. 3) Si ritiene che nel corso di tale periodo di prognosi i vantaggi per il preponente diminuiscano a causa del passaggio dei clienti alla concorrenza. Per tener conto di questo fenomeno, si determina un tasso di emigrazione della clientela (Abwanderungsquote) e lo si applica al periodo di prognosi, detraendo ogni anno una percentuale dal giro d’affari ipotizzato (cfr. Bundesgerichtshof, 25 ottobre 1984). Tale tasso viene calcolato sulla base dell’effettiva esperienza rilevata nel rapporto di agenzia specifico anche se generalmente viene individuato in una percentuale del 20% (una recente sentenza del 23 febbraio1994 del Bundesgerichtshof ha però ritenuto che tale tasso fosse del 38%). Applicando dunque il tasso di migrazione sulla provvigione per i nuovi agenti dell’ultimo anno, per il periodo durante il quale si ipotizza che il preponente conservi i vantaggi procurati dall’agente, si ottiene il valore delle provvigioni perse dall’agente (paragrafo 89b, Hgb). L’importo così ottenuto sarebbe la somma da corrispondere all’agente, ma occorre considerare che essa viene pagata all’agente in un’unica soluzione e non invece nel corso del periodo di prognosi. Essa pertanto va attualizzata riducendola sulla base dei tassi medi di interessi, e applicando i metodi di calcolo derivanti dalla matematica finanziaria. Nella prassi i giudici tedeschi fanno riferimento più semplicemente al tasso di interesse moltiplicato per il numero di anni del periodo preso in considerazione (cfr. Oberlandsgericht, Colonia, 29 aprile 1968). 4) La cifra così determinata può essere poi aggiustata sulla base dell’equità. In tale sede si tiene conto di diversi fattori, quali il fatto che l’agente avesse altri preponenti, il livello della provvigione, il pagamento di contributi pensionistici, l’esistenza di obblighi di non concorrenza successivi al termine del rapporto, la partecipazione alle spese dell’agente, i motivi invocati per l’interruzione del rapporto, ecc. Di fatto i giudici tedeschi tengono conto di tali fattori solo quando assumono un carattere particolarmente rilevante. 5) L’importo calcolato deve infine essere raffrontato con il tetto massimo di indennità, vale a dire la media annuale delle provvigioni negli ultimi cinque anni. Se l’importo calcolato eccede il tetto massimo, l’indennità è pari a quest’ultimo. Se invece l’importo è inferiore al tetto massimo, l’indennità è costituita dalla somma avente minor valore. È dunque chiaro che la media provvigionale degli ultimi cinque anni non è l’indennità che spetta all’agente: tale media rappresenta infatti solo un correttivo finale (in senso diminutivo) piuttosto che un metodo di calcolo dell’indennità (cfr. Bundesgerichshof, 19 novembre 1970; Bundesgerichtshof, 15 ottobre 1992). Per un caso di applicazione pratica vedi Tabella a pag. 4. tratto è quello che si rifà all’esperienza tedesca. L’agente ha quindi diritto all’indennità se, e nella misura in cui, abbia procurato nuovi clienti al preponente, ovvero abbia sviluppato significativamente il giro d’affari con quelli preesistenti e il preponente continui a trarre sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti. Il pagamento di tale indennità deve risultare equo considerate tutte le circostanze, in particolare le provvigioni perse dell’agente sugli affari derivanti da tali clienti. L’indennità non può comunque superare un tetto massimo equivalente alla media annuale delle provvigioni percepite dall’agente negli ultimi cinque anni, ovveV ro, se il rapporto ha avuto durata inferiore, nel periodo in questione. La concessione di tale indennità non esclude il diritto dell’agente a chiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni. ■ PATTO DI NON CONCORRENZA / STAR DEL CREDERE / MATURAZIONE DELLE PROVVIGIONI: LA SITUAZIONE IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO FRANCIA Patto di Non concorrenza L’obbligo di non concorrenza è, salvo patto contrario, implicito nella conclusione di un contratto di agenzia, ma l’estensione della sua validità anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto richiede invece un’espressa previsione contrattuale. Una tale clausola dovrà essere scritta, limitata all’area geografica o al gruppo di clienti e ai beni e servizi che sono oggetto dell’attività dell’agente e, inoltre, la sua validità non può superare la durata di due anni a partire dalla data di cessazione del rapporto. Star del credere La legge francese si limita a consentire la previsione di clausole contrattuali, dette ducroire, con le quali l’agente garantisce il pagamento da parte del cliente. Tale obbligo, che in genere è limitato a una percentuale della perdita subita dall’impresa, comporta il diritto dell’agente a una commissione speciale. Tale percentuale non risulta determinata legislativamente, ma è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Si noti inoltre che, se l’agente ha assunto l’obbligo dello star del credere, il suo diritto alla provvigione matura già nel momento in cui il preponente accetta l’ordine del cliente. Maturazione delle provvigioni Il diritto dell’agente alla provvigione sorge: • quando un affare è concluso dal preponente grazie all’attività dell’agente; • quando si tratta di affari conclusi con clienti già acquisiti dall’agente per operazioni dello stesso genere. Inoltre, come già detto, se all’agente è IL CONTRATTO DI AGENZIA IN EUROPA stata affidata una determinata zona o gruppo di clienti, egli avrà diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi anche senza il suo intervento dal preponente in tale zona o gruppo di clienti. In taluni casi, l’agente conserva il diritto alla provvigione anche in relazione ad affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Tuttavia, se il contratto fra preponente e cliente non viene eseguito a causa di una circostanza non imputabile al preponente, come nel caso di forza maggiore o di inadempimento colposo del cliente, l’agente perde il diritto alla provvigione. REGNO UNITO Patto di Non concorrenza Le parti possono comunque legittimamente pattuire un obbligo di non concorrenza esteso ad un periodo successivo al termine del rapporto contrattuale. Tale clausola è tuttavia valida solo se sia prevista per iscritto, se sia relativa ai soli prodotti e alla stessa zona o gruppo di clienti oggetto del contratto e non abbia una durata superiore a due anni Star del credere La legge inglese del 1993 non detta alcuna disposizione in relazione alle clau- sole di star del credere. Deve quindi ritenersi ancora applicabile la regola di common law che permetteva alle parti di prevedere nel contratto che l’agente fosse tenuto a risarcire il preponente delle perdite derivanti dal mancato pagamento da parte del cliente da lui proposto per un affare. La responsabilità dell’agente può anche essere illimitata e, pur in mancanza di uno specifico obbligo legale in tal senso, è prassi pattuire una maggiorazione della provvigione come compenso per la responsabilità assunta. Maturazione delle provvigioni ■ GERMANIA Patto di Non concorrenza La legge tedesca consente alle parti di estendere l’efficacia di un patto di non concorrenza anche per il periodo successivo alla fine del rapporto contrattuale. Il paragrafo 90a subordina tuttavia la validità di tali clausole al rispetto dei requisiti della forma scritta, della consegna all’agente del documento che le contiene sottoscritto dal preponente, della durata massima di due anni, della limitazione alla zona e all’ambito di clientela attribuiti all’agente e ai soli prodotti riguardo ai quali l’agente doveva prestare la propria attività. Si noti inoltre che la legge tedesca, a differenza della maggior parte delle normative degli altri Paesi e della stessa direttiva Cee, richiede inderogabilmente che il preponente versi all’agente un’adeguata remunerazione per tutta la durata del divieto di concorrenza, a meno che il preponente abbia disdetto il contratto per una grave colpa dell’agente. Si ritiene che, nel calcolo di tale indennizzo, costituisca un punto di riferimento quanto previsto dalla legge per il compenso agli agenti subordinati in casi analoghi, e cioè un ammontare pari ad almeno la metà dell’ultima remunerazione contrattuale ricevuta. Star del credere Il preponente normalmente sopporta gli eventuali rischi di inadempimento da parte di terzi degli obblighi derivanti dagli affari promossi o conclusi dall’agente. Le parti tuttavia possono prevedere nel contratto che l’agente si renda responsabile, in tutto o in parte, dell’adempimento di tali obblighi, con limiti identici a quelli previsti in Italia, che tuttavia si trasformano in un vero e proprio divieto quando il preponente o l’agente non siano residenti in Germania. Maturazione delle provvigioni In base al paragrafo 87.1 HGB, l’agente ha diritto alle provvigioni relative agli affari conclusi durante il rapporto contrattuale che siano riconducibili alla sua attività o che vengano stipulati con terzi da lui già proposti come clienti per affari dello stesso genere. Qualora il preponente affidi all’agente una zona o un ambito di clientela determinati, l’agente avrà diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento. All’agente spettano inoltre le provvigioni anche su affari conclusi successivamente al termine del rapporto contrattuale se conclusi grazie al suo operato o la cui offerta di conclusione da parte del cliente sia giunta al preponente o all’agente prima della fine del rapporto. Di regola la provvigione diviene esigibile se, e nella misura in cui, il preponente abbia dato esecuzione all’affare; tuttavia le parti possono raggiungere un diverso accordo. VI In particolare l’agente ha diritto di ricevere la provvigione su tutti gli affari conclusi grazie alla sua attività, ovvero stipulati con clienti da lui in precedenza procurati per operazioni dello stesso tipo. Nel caso poi che all’agente sia attribuito un diritto di esclusiva per una zona o per un gruppo di clienti, egli avrà diritto alla remunerazione sugli affari conclusi, direttamente o indirettamente, dal preponente in tale zona o con tali clienti. L’agente acquisisce il diritto alla provvigione quando e nella misura in cui il preponente ha eseguito l’affare, ovvero avrebbe dovuto eseguirlo secondo i termini del contratto concluso con il cliente oppure quando il cliente ha adempiuto ai suoi obblighi. Le parti hanno comunque libertà di pattuire il momento in cui matura la provvigione, salvo comunque il diritto inderogabile dell’agente di percepirla al più tardi quando il cliente esegue l’affare o avrebbe dovuto eseguirlo, e qualora il preponente avesse adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. Hanno collaborato alla redazione di questo numero: Diego Comba, Fabrizio Duranti, Ivan Tosco