CASI DI CASA N. 82/2016 19 ottobre 2016 Manutenzione
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CASI DI CASA N. 82/2016 19 ottobre 2016 www.agefis.it Manutenzione straordinaria alla piscina della prima casa: quale IVA? Domanda Sono intenzionato a far eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla piscina della mia abitazione, “prima casa”, categoria catastale A/7. Posso chiedere l'applicazione dell'IVA agevolata al 10%? Risposta La piscina costituisce una pertinenza del fabbricato abitativo che viene citato nella domanda (per il significato del termine “pertinenza” si veda quanto viene stabilito dall’articolo 817 del Codice civile secondo cui vengono definite pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa", cioè – secondo l’unanime rappresentazione che di tali opere è fatta – quelle non costituenti in opere autonome ma in una pertinenza dell’immobile già esistente che nel caso prospettato è l'abitazione) avente le caratteristiche di “prima casa). Alle pertinenze si applica lo stesso "regime" fiscale, in questo caso IVA, che si applica alla "cosa principale" ovvero, in questa fattispecie, all'abitazione del richiedente. L'appalto (o gli appalti, compresi gli eventuali subappalti) commissionati ad imprese di costruzione per le opere di manutenzione straordinaria di un fabbricato abitativo, e relative pertinenze, è soggetto all'aliquota IVA del 10%, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) ed s.m.i. con l'avvertenza che se l'appalto (o gli appalti ed eventuali subappalti) prevede la fornitura di "beni significativi" (di cui al D.M. 29 dicembre 1999), che hanno un valore superiore alla mano d'opera necessaria per la loro installazione, l'IVA al 10% non si applica sul totale della mano d'opera più il costo del "bene significativo" ), ma solo sull'ammontare della mano d'opera e un pari importo del "bene significativo" , l'eccedenza di costo del "bene significativo" è soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 22%. va tenuto poi cponto che nel caso in cui vi siano eventuali imprese subappaltatrici la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, c.d. Legge Finanziaria 2007, ha introdotto il regime dell’inversione contabile dell’IVA (detto anche “Reverse Charge”) alle fatture derivanti da contratti dii subappalto di prestazioni di servizi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile. La risposta al quesito posto è quindi affermativa ed alle fatture emesse dal subappaltatore si dovrà applicare il citato meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 622/1972 (Testo Unico dell'IVA) poiché sia l'appaltatore che il sub-appaltatore sono soggetti che operano nell'ambito dei codici ATECO delle costruzioni edili. Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative all’operazione effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore. In particolare, in base all’articolo 17, comma 5, del D.P.R. CASI DI CASA N. 82/2016 19 ottobre 2016 www.agefis.it n. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente: il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (articoli 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (l’articolo 17,comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972); l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all’articolo 23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'articolo 25 del citato D.P.R n. 633/1972).