IVA - ALIQUOTE - NOLEGGIO CON CONDUCENTE E RELATIVO
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IVA - ALIQUOTE - NOLEGGIO CON CONDUCENTE E RELATIVO
Ministero delle Finanze Circolare 14 gennaio 1998, n.7/E IVA - ALIQUOTE - NOLEGGIO CON CONDUCENTE E RELATIVO TARSPORTO DI PERSONE E BAGAGLI Con l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 16, nonche` con l' art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 sono state apportate modifiche, fra l'altro, al trattamento fiscale, ai fini IVA, delle prestazioni di trasporto di persone. Le citate disposizioni hanno comportato l'imponibilita` all'IVA, con l'aliquota del 10 per cento - ai sensi del punto 127 novies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - delle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito. Da tale previsione sono state escluse le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuare mediante veicoli da piazza (taxi) o con altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. A tali ultime prestazioni continua, infatti, ad applicarsi il regime di esenzione dall'imposta ai sensi del punto 14 dell'art. 10 del predetto D.P.R. n. 633 del 1972. Cio` posto, da piu` parti e` stato chiesto di conoscere il trattamento ai fini IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito, derivanti da servizio di noleggio con conducente. Al riguardo si precisa che il legislatore con la citata previsione di imponibilita` per le prestazioni di trasporto ha inteso recepire piu` compiutamente le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria e, in particolare, quelle di cui al n. 5 dell'allegato H alla Direttiva Cee n. 92/77 del 19 ottobre 1992, che consente di applicare l'aliquota IVA ridotta alle prestazioni di trasporto di persone e dei relativi bagagli al seguito; cio` al fine di ricondurre in un unico regime impositivo "il trasporto di persone", prescindendo dalla qualificazione giuridica del contratto in base al quale le prestazioni stesse vengono rese. Tuttavia, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al citato D.L. n. 328 del 1997 tale uniformita` di trattamento tributario non si e` completamente realizzata in quanto, come gia` detto, e` stato confermato il regime di esenzione per i trasporti urbani per acqua nonche` per quelli per terra effettuati con veicoli da piazza. Tutto cio` premesso, la scrivente ritiene che al fine di stabilire il trattamento ai fini IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di persone derivanti dal servizio di noleggio con conducente, occorre preliminarmente distinguere le prestazioni di trasporto per terra (siano esse su gomma, a mezzo ferrovia, con sistemi a fune, eccetera) e per aria da quelle effettuate per acqua. Le prestazioni di trasporto di persone per terra e per aria rientrano nella previsione recata dal citato n. 127 novies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 con la conseguenza che le medesime sono soggette all'IVA in base all'aliquota del 10 per cento. Per le prestazioni di trasporto di persone per acqua e` necessario verificare se trattasi o meno di trasporto "urbano" nell'accezione di cui all'art. 10, n. 14, del predetto D.P.R. n. 633 del 1972. Nel primo caso si rende applicabile il regime di esenzione di cui al citato n. 14 dell'art. 10. Nei restanti casi le prestazioni di che trattasi sono da assoggettare all'imposta con l'aliquota del 10 per cento.