Formazione-Venezia-2011-25112011-Atti

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Formazione-Venezia-2011-25112011-Atti
Valore in dogana. Cenni storici.
Consiglio Nazionale degli Consiglio
Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
V
Venezia, 26 novembre 2011
i 26
b 2011
Francesco Gattola ‐ Ufficio Applicazione Tributi DCGTRU ‐ Agenzia delle Dogane ‐
Roma
1
Evoluzione dopoguerra
Evoluzione dopoguerra
WTO 1994
GATT 1979
D.V.B. 1950
GATT 1947
GATT 1947 ITO
Art VII GATT
Art. VII GATT
Merce simile
Non su valore di merce di origine nazionale né su i
l é
valori arbitrari o fittizi
Merce importata al quale si applica il diritto VALORE REALE
Art VII GATT
Art. VII GATT
• Il valore reale = prezzo al quale, nei tempi e l l
l
l
l
i
i
luoghi determinati dalla legislazione del paese di importazione, le merci importate/simili /
sono vendute/offerte in vendita in occasione di operazioni commerciali normali effettuate in condizioni di piena concorrenza.
valore normale (B.D.V.) tra venditore e valore
normale (B D V ) tra venditore e
compratore indipendenti (non legati)
Art VII GATT
Art. VII GATT
• Poiché si trattava di dover ragionevolmente ricostruire il valore reale/normale sulla base dei prezzi praticati nei mercati di esportazione ed in quelli di importazione ogni doganiere
ed in quelli di importazione, ogni doganiere disponeva di una quantità considerevole di listini prezzo cataloghi mercuriali tariffe da
listini‐prezzo, cataloghi, mercuriali, tariffe da consultare per ogni bolletta. • Pex – Pim = margine utile commercio int.le
Problemi del valore normale (Kennedy Round) = non tariff barriers
‐ V
Valutazione troppo discrezionale = mancanza trasparenza;
l t i
t
di
i
l
t
‐ non riflette il rapporto tra cambiamento del prezzo ed i vantaggi concorrenziali;
gg
;
‐ nuovi e rari prodotti non sono previsti nei listini e nelle mercuriali;
‐ prezzi praticati luogo di esportazione e per prodotti simili i
i il
di
i
d i i ili
nel mercato di importazione;
‐ differenti interpretazioni nelle diverse dogane; uso del differenti interpretazioni nelle diverse dogane; uso del
valore per combattere il dumping;
‐ incertezza dell’importatore prima della presentazione in d
dogana della merce: ciò che è normale in un mercato (e per d ll
iò h è
l i
t (
il suo delegato nei consessi internazionali) non è altrettanto normale per altri.
GATT accordo sull’applicazione dell’art.VII
(1979) accordo OMC 1994 • Abbandono del vecchio concetto di valore (p
p
normale (per cui è possibile il riferimento al prezzo “mediamente praticato”)per recepire il principio di neutralità attraverso il valore di
principio di neutralità attraverso il valore di transazione o valore di fattura (prezzo pagato o da pagare): la verifica di dati quanto più
o da pagare): la verifica di dati quanto più obiettivi ed inconfutabili avviene attraverso una ricostruzione documentale dei fatti (diversa per ogni fattispecie). Accordo OMC
Accordo OMC Reg. Cee
Reg Cee 2913/92
• Valore non più unilateralmente ricostruito o g
q
stabilito dalla Dogana ma quello dichiarato dalla parte privata, salvo prova contraria.
Prezzo di fattura
Addizioni
Obiettive e quantifica‐
bili
Prezzo pagato o pagabile
Deduzioni obiettive quantificabili
WTO Decision No. 6.1 (1995) Decisione sull’onere della prova
Domanda all’importatore
all
importatore di di
fornire altre spiegazioni: documenti + altro
Ancora avendo dubbi ragionevoli il valore in
ragionevoli, il valore in dogana non può basarsi sulle disposizioni art. 11
La Dogana comunica La
Dogana comunica
i suoi argomenti alla base del dubbio Decisione finale motivata da comunicare per
comunicare per iscritto Ragionevole opportunità di controbattere
t b tt
WTO Decision No. 6.1 (1995) • E’ del tutto appropriata nell’applicare l’Agreement l’assistenza di uno Stato nei confronti di un altro in termini mutualistici.
Guida allo scambio di informazioni in materia di Valore in Dogana:
Ragionevole dubbio: non applicazione ai sensi dell’ Art. 1.
Art. 1.
‐ Ragionevole dubbio: non applicazione ai sensi dell
‐ Informazione non presa a base.
p
(
assessment, post audit, p
‐ Solo parte della soluzione (insieme al risk
ecc..).
‐ checklist sulle azioni di verifica del valore.
Oltre il valore di transazione
Oltre il valore di transazione
• M
Merci identiche = stesso Paese, stesse caratteristiche fisiche, i id ti h
t
P
t
tt i ti h fi i h
qualità, rinomanza (se due, valore più basso);
• Merci similari = caratteristiche analoghe vendute dalla stessa persona allo stesso livello commerciale ed in quantità identiche; ll t
li ll
i l di
tità id ti h
altrimenti correzioni opportune e riscontrabili ragionevolmente;
• Valore dedotto = P. a persone non legate – commissioni/margini per utili –
tili spese trasporto/assicurazione –
t
t / i
i
d id
dazi doganali;
li
• Valore calcolato (ricostruito) = costi materie prime + costi produzione + royalties + utili (M.A.A.)
• Criteri sussidiari: con mezzi ragionevoli compatibili con art. VII Gatt. Comunque mai su valori arbitrari/fittizi, minimi, del mercato interno dell’esportatore, a destinazione di altro Paese diverso da importatore, del più elevato tra 2 valori possibili, del P praticato ù
nella UE.
Valore in dogana. Le Royalties.
Consiglio Nazionale degli Consiglio
Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
V
Venezia, 26 novembre 2011
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b 2011
Francesco Gattola ‐ Ufficio Applicazione Tributi DCGTRU ‐ Agenzia delle Dogane ‐
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Fonti normative
Fonti normative
•
•
•
•
Artt. 28‐36 CDC
Artt. 141‐181bis
Artt. 141
181bis DAC
DAC
Allegati 23‐29
Artt. 69 e 70 D.P.R. 633/72 (IVA)
Disciplina
• Principio generale = valore di transazione (p
(prezzo effettivamente pagato o da pagare per p g
p g
p
le merci) a cui vanno addizionati i costi per:
‐ Commissioni e spese di mediazione
Commissioni e spese di mediazione
‐ Contenitori + imballaggio esterno
‐ Beni/servizi utilizzati nella produzione
‐ Trasporto + assicurazione
T
t + i
i
‐ Corrispettivi e diritti di licenza Nozione di royalties
Nozione di royalties
‐ All. 23 (note interpretative art. 32, prg. 1 lett. )
c) del CDC:
“ tra l’altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti
marchi di fabbrica o di commercio e diritti d’autore”.
Nozione di royalties
Nozione di royalties
• Art. 157 prg. 1 DAC: il pagamento per l’uso dei diritti inerenti:
p g
p
1. Fabbricazione merci importate (brevetti, modelli, know how))
2. Vendita per l’esportazione delle merci importate (
(marchi commerciali, di fabbrica, modelli depositati)
p g
p
(
3. Impiego/rivendita merci importate (diritti d’autore, proc. di produzione incorporati inscindibilmente nelle merci)
Nozione di royalties
Nozione di royalties
• Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio (1997):
“ compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o concessione in uso di un diritto d’autore,
o concessione in uso di un diritto d
autore, di di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni modelli progetti formule procedimenti
disegni, modelli, progetti, formule, procedimenti segreti, attrezzature industriali, commerciali, scientifiche know how….
scientifiche, know
how ”
Modalità pagamento
Modalità pagamento
brevetti, brevetti
know‐
how
Marchi
Marchi Diritti d’autore
Il licenziatario paga le royalties al licenziante (accordo di licenza)
Modalità pagamento
Modalità pagamento
Rate (mensili, trimestrali, annuali), solitamente una % su fatturato o ricavo di vendita
fatturato o ricavo di vendita Somma forfettaria
Canone di licenza + rate ulteriori
Modalità pagamento
Modalità pagamento
Royalties pagate sull’acquistato
• Per
Per pezzo acquistato
pezzo acquistato
• In % sul valore acquistato (lordo /netto) della merce importata
della merce importata
Royalties pagate sul venduto
pagate sul venduto
• Per pezzo venduto
• In % sul fatturato netto di vendita dei prodotti importati
Royalties pagate sul venduto
pagate sul venduto
Differimento della
Diff
i
d ll
determinazione
d l l
del valore in dogana
d
(art. 257 DAC):
‐
Scelta dell’ importatore
Contabilizzazione
immediata dell’importo
dei dazi calcolati sulla
dei dazi calcolati sulla
base delle indicazioni
provvisorie
‐ Costituzione di garanzia sufficiente ff
per coprire la differenza tra importo dichiarato e quello virtuale.
Calcolo, previo C
l l
i
accordo con la
d
dogana, di una d
rettifica globale per importazioni
effettuate in un periodo
+/‐ rappresentativo.
rappresentativo
Incidenza Royalties
Incidenza Royalties
Modalità di calcolo
• Tra l’8 ed il 15% sul prezzo di vendita della merce importata Diffusione degli accordi di licenza negli Diffusione
degli accordi di licenza negli
scambi commerciali
• Particolarmente nel mercato dei giocattoli, g
g
dell’abbigliamento e nell’agroalimentare
Quando includerle
Quando includerle
DEVONO ESSERE VERSTATE DAL COMPRATORE
DEVONO ESSERE VERSTATE DAL COMPRATORE
NON DEVONO ESSERE INCLUSE NEL PREZZO EFFETTIVAMENTE PAGATO O DA PAGARE
DEVONO ESSERE RELATIVE ALLE MERCI DEVONO
ESSERE RELATIVE ALLE MERCI
DA VALUTARE
DEVONO ESSERE UNA CONDIZIONE DI
VENDITA DELLE MERCI DA VALUTARE
RAPPORTI TRA SOGGETTI
RAPPORTI TRA SOGGETTI
LICENZIATARIO = ACQUIRENTE =
ACQUIRENTE = IMPORTATORE (ITA)
LICENZIANTE = VENDITORE =
VENDITORE = ESPORTATORE
RAPPORTI TRA SOGGETTI
RAPPORTI TRA SOGGETTI
• ESPORTATORE
licenziatario
• Acquirente
• Importatore in ITA
ITA venditore
• Art. 162 DAC
• Irrilevanza del I il
d l
Paese di residenza licenziante
RAPPORTI TRA SOGGETTI
RAPPORTI TRA SOGGETTI
ACQUIRENTE
LICENZIATARIO
IMPORTATORE IMPORTATORE
ITA VENDITORE
ESPORTATORE
LICENZIANTE
Regola non inclusione nel Prezzo
Regola non inclusione nel Prezzo
Occorre attentamente verificare che le royalties
verificare che le royalties
non siano già contabilizzate in fattura dal produttore/fornitore al fine
produttore/fornitore al fine di evitare duplicazioni.
LETTURA DETTAGLIATA SIA DEL CONTRATTO DI LICENZA CHE DELLA FATTURA DI
VENDITA (VOCE DIRITTI DI
LICENZA)
Relazione royalties/merci
Relazione royalties/merci
oggetto dell’accordo di licenza
ingredienti/elementi del prodotto oggetto di licenza
serventi del processo di produzione/fabbricazione dei prodotti oggetto di licenza
Art 32 co 2 CDC + all to 23
Art. 32 co. 2 CDC + all.to
• Ogni elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
• In mancanza di dati oggettivi e quantificabili, il In mancanza di dati oggettivi e quantificabili, il
valore di transazione non può essere determinato applicando l’art
applicando l
art. 29 (esempio del prodotto poi 29 (esempio del prodotto poi
mescolato con altro di origine nazionale con impossibilità di identificare poi separatamente il
impossibilità di identificare poi separatamente il primo dal secondo).
TAXUD/800/2002
• KNOW HOW (formule, ricette, istruzioni sul p
gg
)
modo di usare il prodotto oggetto di licenza). Se però il corrispettivo è relativo alle spese di formazione del personale del licenziatario
formazione del personale del licenziatario (assistenza tecnica nei settori del management contabilità uso dei macchinari
management, contabilità, uso dei macchinari – come nel “franchising” ), si deve escludere dal valore in dogana.
Condizioni di vendita
Condizioni di vendita
• scenario a due parti art. 160 DAC
art. 159 DAC LICENZIANTE/VENDITORE/ESPORTATORE
Merci
• Scenario a tre parti
Royalties
LICENZIATARIO/ACQUIRENTE/IMPORTA
LICENZIATARIO/ACQUIRENTE/IMPORTA‐
TORE ITA
VENDITORE/ESPORTATORE
Controllo diretto/indiretto LICENZIANTE Royalties
Merci
LICENZIATARIO/ACQUIRENTE/IMPORTA‐
TORE ITA
Controllo diretto o indiretto
Controllo diretto o indiretto
• All. 23 DAC: “si considera che una persona ne q
p
g
controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”
costrizione o di orientamento sulla seconda
produttore ‐
venditore
d
licenziante
licenziatario
Condizioni di vendita
Condizioni di vendita
per essere inclusi nel valore in dogana delle merci dichiarate per l’importazione, i corrispettivi ed i diritti di licenza debbono configurarsi come “condizione della vendita”, ossia come elemento essenziale del contratto di compravendita tra il fornitore estero e l’importatore acquirente, tale da impedire la fornitura delle merci in caso di mancato pagamento (art. 32 del CDC e art. 157 delle DAC).
Condizioni di vendita
Condizioni di vendita
l’art. 159 delle DAC richiede che “al prezzo effettivamente pagato o da p g
pagare per le merci importate è aggiunto un corrispettivo o diritto di p
p
gg
p
licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se: ‐ il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali
o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione
‐ le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, ,
‐ l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore”.
Condizioni di vendita
Condizioni di vendita
A mente dell’art. 160 del Reg. CE 2454/93 A
t d ll’ t 160 d l R CE 2454/93
“qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo, le condizioni p
previste dall’art. 157, par. 2, si considerano ,p
,
soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente
ad esso legata chiede all
acquirente di di
effettuare tale pagamento”.
COMMENTO 11 TAXUD/800/2002
COMMENTO 11 TAXUD/800/2002 • Oltre il mero controllo sulla qualità, occorre una combinazione di una serie di fattori ivi elencati (indicatori), tra cui:
a))
b)
c)
d)
e)
f)
g)
il licenziante sceglie ed impone il produttore;
g
p
p
;
controlla la produzione (centri e metodi);
ha diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente;
divieto di produzione per la concorrenza senza consenso del licenziante;
il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare e fornisce i modelli;
le specifiche tecniche sono proprie del marchio del licenziante;
caratteristiche delle merci e tecnologia utilizzata definite dal licenziante.
Condizione di vendita (implicita od esplicita)
• La linea di confine tra royalties da p
y
da escludere consiste comprendere e royalties
nella loro connessione al contratto di compravendita (collegamento negoziale tra
compravendita (collegamento negoziale tra questo ed il contratto di licenza): se il prezzo della licenza è fattore l
ll l
èf
irrinunciabile di tale contratto, esso è da includere nel valore. CTP Milano 2010
CTP Milano 2010
• Importanza dei pareri del Comitato valore d i
id lC i
l
(TAXUD), ritenuti pregnanti per una corretta i t
interpretazione delle norme doganali in materia, t i
d ll
d
li i
t i
considerato il rinvio dell’art. 43 NCDC: “La Commissione adotta secondo la procedura di cui
Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’art. 184 prg. 2 le misure che stabiliscono gli elementi che ai fini della determinazione del
elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare o che
prezzo effettivamente pagato o da pagare o che possono essere esclusi”.
CTP Milano 2010
CTP Milano 2010
• Per determinare se i corrispettivi e diritti di g
p g
licenza vengano pagati come condizione di vendita delle merci da valutare, il problema da risolvere (p 12 commento n 3) è di accertare
risolvere (p. 12 commento n.3) è di accertare se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un
senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza.
CTP Milano 2010
CTP Milano 2010
• “L
“La sopravvenuta conoscenza di fatti che t
di f tti h
comportano una modifica della dichiarazione doganale non costituisce un errore attivo
doganale non costituisce un errore attivo dell’Amministrazione che ha il potere/dovere di p
procedere alla revisione dell’accertamento (artt. (
78 CDC e 11 D.Lgs. n. 374/1990) per correggere gli elementi dell’accertamento che comportano una diversa contabilizzazione dei diritti doganali di
t bili
i
d i di itti d
li
dovuti”: non sussiste l’errore attivo della Dogana quale condizione prevista dall’art
quale condizione prevista dall
art. 220 n. 2 b) CDC 220 n 2 b) CDC
che legittima l’affidamento del debitore.
CTP Milano 2010
CTP Milano 2010
• “il
“il licenziatario può produrre direttamente i li
i t i
ò
d
di tt
t i
prodotti previa approvazione del licenziante, ma può anche disporre che la produzione possa
può anche disporre che la produzione possa essere effettuata da terzi. In tal caso deve darne p
preventiva comunicazione al licenziante (che può (
p
opporsi) ed è interamente responsabile dell’osservanza delle calusole contrattuali”.;“il li
licenziante ha anche il diritto di intervenire i t h
h il di itt di i t
i
direttamente nei luoghi della produzione al fine di verificare la conformità dei prodotti alle leggi in
di verificare la conformità dei prodotti alle leggi in generale ed al contratto di licenza”: il quadro che g p
ne emerge palesa le condizioni di vendita.
CTP Varese 2009
CTP Varese 2009
• “dall’esame del contratto emerge che vi sia un controllo indiretto del titolare del diritto licenziato nel processo di produttivo, atteso che il titolare del diritto di licenza si riserva un
che il titolare del diritto di licenza si riserva un espresso ed effettivo controllo sulla produzione consistente non solo nella previa
produzione, consistente non solo nella previa approvazione del produttore ma anche nella richiesta di rispetto del codice di condotta per i fabbricanti e nell’attività di verifica”.
CTP Milano 2008
CTP Milano 2008
• “C
“Con riferimento all’autofatturazione
if i
ll’
f
i
di
di royalties, li
una interpretazione che ritenesse fondato l’
l’assunto dell’ufficio con la richiesta del t d ll’ ffi i
l i hi t d l
pagamento dell’IVA, senza tener conto del versamento della stessa anche se in difformità
versamento della stessa, anche se in difformità della normativa riguardo alle modalità e ufficio di destinazione determinerebbe una duplicazione
destinazione, determinerebbe una duplicazione dell’imposta sullo stesso rapporto tributario con violazione del principio della neutralità
violazione del principio della neutralità dell’applicazione dell’IVA”.
CTP Milano 2008
CTP Milano 2008
• “l
“laddove una verifica condotta sulla inclusione di dd
ifi
d tt
ll i l i
di
royalty nel valore in dogana constati un debito IVA non dichiarato che, se dichiarato correttamente, avrebbe ,
,
comportato un concomitante diritto alla detrazione, l’omesso esercizio del diritto alla detrazione è indissociabile dall’omessa
indissociabile dall
omessa dichiarazione del debito dichiarazione del debito
fiscale. Detrazione e debito IVA = 2 facce della stessa medaglia per cui ogni rettifica operata dal fisco deve prendere entrambe in considerazione. La Dogana, determinando il debito erariale senza tener conto dell’imposta
dell
imposta già versata a monte mediante autofattura, già versata a monte mediante autofattura
ha violato i principi comunitari della neutralità dell’imposta e del divieto di doppia imposizione”
CTP Firenze
CTP Firenze
• “il fatto che il produttore debba realizzare p
manufatti rispondenti a elevati standard qualitativi imposti dal proprietario della licenza non implica l’esistenza
licenza non implica l
esistenza di un controllo, di un controllo
sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari”.
extracomunitari”
CTP Milano
CTP Milano
• “l’onere della prova in ordine all’esistenza del g
legame, di diritto o di fatto, tra il licenziatario e il produttore deve essere fornita dall’Agenzia delle Dogane attraverso una serie di elementi
delle Dogane attraverso una serie di elementi gravi, precisi e concordanti”.
Revisione dell’accertamento
Revisione dell
accertamento
• D
Dall’esame della documentazione fornita dalla ll’
d ll d
t i
f it d ll
società…. la stessa ha corrisposto royalties in virtù di contratti di licenza calcolate sugli importi netti
di contratti di licenza calcolate sugli importi netti fatturati (su prezzo unitario di vendita X n° articoli venduti) …. Tuttavia si è constatato che lo stesso )
corrispettivo, inserito nella casella 45 (aggiustamento) del DAU, è stato calcolato applicando la % di royalties
li d l % di
lti previste per contratto it
t tt
direttamente sul prezzo di acquisto indicato in fattura e dichiarato al momento
fattura e dichiarato al momento dell’importazione e non, come indicato dal g
p
contratto di licenza, sugli importi netti fatturati.
Case study ‐ Comitato
Case study
•
IlIl caso concerne la non iscrizione delle royalties
l
i ii
d ll
l i e diritti di licenza sul valore in dogana di i i di li
l l
i d
dichiarato al momento dell'importazione delle merci vendute da una società svizzera ad una società collegata italiana, che aveva firmato un accordo in merito al pagamento dei canoni e diritti per una terza società collegata, anche questa con sede in Svizzera.
p
g ,
q
I rapporti commerciali tra le aziende (tutte appartenenti allo stesso gruppo industriale) possono essere riassunti come segue.
CH1 ‐ LICENZIANTE
CH2 ‐ PRODUTTORE
IT1 – LICENZIATARO
IMPORTATORE
conclude un accordo con IT 1, concedendo a quest'ultima il diritto esclusivo e la licenza di utilizzare i marchi, know‐how, brevetti e relativi diritti di proprietà intellettuale
diritti di proprietà intellettuale.
vende prodotti, oggetto dell'accordo, ad esso 1.
acquista i beni per loro rivendita nel territorio di Italia, San Marino e il Vaticano.
Il "prezzo" dei diritti di licenza è una percentuale delle vendite nette (in Italia) dei prodotti.
Case study ‐ Comitato
Case study
• IT
IT riceve 1 da CH 2 una fattura per l'acquisto dei i
1 d CH 2
f
l'
i d i
prodotti. Tale fattura è la base per la dichiarazione di valore in dogana delle merci importate Questa fattura
valore in dogana delle merci importate. Questa fattura non include le spese di licenza e royalty. IT 1 sulla base delle sue vendite mensili riceve una
• IT 1, sulla base delle sue vendite mensili, riceve una fattura separata dal CH 1 per il pagamento delle royalties
y
e diritti di licenza.
Case study ‐ Comitato
Case study
Artt. 32 (1) (c) + 32 (5) (b) CDC; Artt. 159 e 160 delle DAC.
IT1 ha contestato le conclusioni dell'amministrazione doganale, in p
particolare sostenendo che:
1. il licenziante è un terzo non legato, la vendita dei prodotti soggetti a licenza, da CH1 a IT 1, non dipende dal pagamento delle royalties da IT1 a CH1.
2 L'accordo
2. L
accordo di licenza permette a IT1 di avere di licenza permette a IT1 di avere "gli
gli ingredienti prodotto da ingredienti prodotto da
una o più parti indipendenti sul territorio o altrove, utilizzando il proprio know‐how o la licenza sui brevetti". Questa condizione è anche legata al pp
marchio e l'applicazione del terzo comma dell'articolo 159 delle DAC.
3. I diritti di licenza sono calcolati, secondo l'accordo, sulla base delle vendite nette realizzato da IT 1 in Italia, San Marino e il Vaticano, tali contributi non riguardano prodotti venduti e destinati alla UE. (È stato sottolineato che per le vendite dei prodotti in altri territori all'interno
sottolineato che per le vendite dei prodotti in altri territori, all
interno o o
all'esterno dell'UE, nessun diritto sarebbe dovuto).
Case study ‐ Comitato
Case study
Anche quando il dazio doganale è pari a 0%, la questione dell'IVA si pone in relazione al pagamento dei canoni, dopo l'importazione sulle vendite p
p g
g
nette. In tal caso si comprendono tali pagamenti nel valore in dogana (importazione post)?
Ha importanza che il parametro è il fatturato netto della società IT1, non le vendite relative (dice la Società) per l'importazione
vendite relative (dice la Società) per l
importazione della merce?
della merce?
Se è accettato, sulla base del Contratto di licenza, che l'acquirente è libero g
,q
di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore, qual è il significato del fatto che si tratta di uno scenario a tre parti, di cui all'articolo 160 delle DAC? In altre parole, qual è il legame tra l'articolo 159 e 160 delle DAC?
Case study ‐ Comitato
Case study
Art. 160 DAC CH1 e CH2 (rispettivamente licenziante e venditore) Art
160 DAC
CH1 e CH2 (rispettivamente licenziante e venditore)
sono collegati, le condizioni di cui all'articolo 157 (2) DAC per l'inclusione dei diritti di licenza al prezzo pagato o da pagare sono soddisfatte.
Art. 157 (2) DAC i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo pagato o da pagare quando:
‐ Sono in relazione alle merci da valutare;
‐ Il pagamento costituisce una condizione di vendita.
Il pagamento costituisce una condizione di vendita
l'accordo stabilisce l'obbligo per IT1 di pagare CH1 per il diritto esclusivo e la licenza di utilizzare i marchi know how brevetti e relativi diritti di
la licenza di utilizzare i marchi, know‐how, brevetti e relativi diritti di proprietà intellettuale. Ininfluente il fatto che l'importo pagato da IT1 è calcolato come % delle vendite nette essendo considerato mera pratica contabile (l'art
vendite nette, essendo considerato mera pratica contabile (l
art. 161, 161
comma 2 non si applica).
Case study ‐ Comitato
Case study
• In sintesi, sembra opportuno concludere che q
p
nel caso in questione, per la determinazione del valore in dogana delle merci, royalties e pagamenti di licenze devono essere aggiunti al
pagamenti di licenze devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo nella misura in cui non si riferiscono al diritto nella misura in cui non
si riferiscono al diritto
di utilizzare marchi.
Nuove DAC
Nuove DAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Article 230‐11 Royalties and licence fees
A
ti l 230 11 R lti
d li
f
MCC i l
MCC implemented provision
t d
i i MCC empowering provision
MCC
i
ii
Current IP provision Article 41 Article 43(a) Article 157‐162 Current Code Provision Art. 32
1. For the purposes of Article 230‐09 (1)(c), royalties and licence fees refers to payment for the use of rights relating to, inter alia, know‐how, trade marks, copyright, patents, designs and models.
2 Royalties and licence fees are related to the imported goods where in particular the rights transferred under the licence
2. Royalties and licence fees are related to the imported goods where, in particular, the rights transferred under the licence or royalties agreement are embodied in the goods. The method of calculation of the amount of the royalty or licence fee is not the decisive factor. However, where the method of calculation of the amount of a royalty or licence fee derives from the price of the imported goods, it may be assumed in the absence of evidence to the contrary that the payment of that royalty or licence fee is related to the goods to be valued.
3. Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods are not part of the customs value if such payments are not a condition of the sale for export to the Customs territory of the Community of the goods.
4. Royalties and licence fees are considered to be paid as a condition of sale for the imported goods
a) if the seller or a person related to the seller requires the buyer to make this payment, or
b) if the payment is made to satisfy an obligation of the seller, or
c) if the goods cannot be sold to, or purchased by, the buyer without payment of the royalties or license fees. [This condition is met in the following cases:
‐ [the seller is required by contract to pay royalties or license fees to the licensor and the buyer pays the licensor to satisfy an obligation of the seller; and/or
‐the seller may refuse to sell, or cancel the sale of the goods, if the buyer does not pay royalties or license fees to the licensor.]
5 The country in which the recipient of the royalty or licence payment is established is not a material consideration
5. The country in which the recipient of the royalty or licence payment is established is not a material consideration.
Valore in dogana. Le spese per Valore
in dogana Le spese per
commissioni e mediazione.
Consiglio Nazionale degli Consiglio
Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
V
Venezia, 26 novembre 2011
i 26
b 2011
Art 32 Reg CE 2913/1992
Art. 32 Reg. CE 2913/1992
• Debbono essere aggiunti al valore di transazione, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo pagato o da pagare
prezzo pagato o da pagare ………………………….
COMMISSIONI E SPESE DI
MEDIAZIONE, ESCLUSE LE ,
COMMISSIONI DI
ACQUISTO
Art 32 Reg CE 2913/92 co 4
Art. 32 Reg. CE 2913/92 co. 4
Commissioni di acquisto = somme versate p
g
p
dall’importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell’acquisto
momento dell
acquisto delle merci da delle merci da
valutare.
pianificazione
f
verifica/controllo
contenzioso
Commissioni e spese per mediazione
Commissioni e spese per mediazione
• Attività di intermediazione svolte da un terzo p
ai fini del perfezionamento dell’affare alla base dell’importazione e sostenute dall’importatore
dall
importatore sulla base di elementi sulla base di elementi
oggettivi e quantificabili riferibili esclusivamente alle merci oggetto
esclusivamente alle merci oggetto dell’operazione commerciale.
Commissioni e spese per mediazione
Commissioni e spese per mediazione
produttore
pagate all’estero
mediazione
Affari (no rappresentanza)
prodotto
Commissioni di acquisto
Commissioni di acquisto
Commissioni
Commissioni di acquisto
Corrisposte post
Corrisposte
post‐
import x servizi acquisto/vendita
successivi ad successivi
ad
immissione il LP
Corrisposte ad Corrisposte
ad
agente per rappresentanza al momento
al momento dell’acquisto Giurisprudenza comunitaria
Giurisprudenza comunitaria
• Causa C‐379/00 (Overland
/ (
l d Footwear Ltd
d v. Commissioner of Customs & Excise)
una commissione d’acquisto inclusa nel valore in dogana e non distinta dal prezzo parte
in dogana e non distinta dal prezzo = parte integrante del valore di transazione (non scorporabilità).
bilità)
Comitato valore Commissione Europea
(conclusione 14 Taxud 800/2002)
Contratto d’agente
Y
X
Z PRODUTTORE Comitato valore Commissione Europea
(conclusione 14 Taxud 800/2002)
• Il compratore Y dichiara il prezzo delle merci in l
di hi
il
d ll
ii
dogana e presenta la fattura emessa da X:
la commissione d’acquisto non è dichiarata come elemento del valore.
In teoria occorrerebbe presentare la fattura del fornitore‐fabbricante
del fornitore
fabbricante ma in tale ma in tale
circostanza la Dogana può accettare la fattura di X (senza commissioni d’acquisto)
di X (senza commissioni d
acquisto) con riserva con riserva
di eventuali verifiche.
Profili soggettivi
Profili soggettivi Agente Mandato (con/senza d
( /
rappresentanza)
Remunerazione = commissione (in genere %
Remunerazione commissione (in genere %
del prezzo fatturato dei beni)
Dalle tipologie di agente si può indurre se tale remunerazione vada o meno addizionata al i
d
ddi i
l
prezzo pagato o da pagare ex art. 32 CDC. Profili soggettivi
Profili soggettivi •
Agente di vendita
vendita (selling agent)
Selling commissions
per conto del venditore
t d l
dit
ricerca clienti
organizza deposito
organizza deposito consegna i beni
incluse in fattura (nel valore in dogana)
escluse da fattura (da computare ed addizionare)
Profili soggettivi
Profili soggettivi •
Agente di acquisto
(b i agent)
(buying
t)
Buying commission
per conto del compratore
d l
((rapporto di fiducia)
pp
)
ricerca fornitori‐contratta
raccoglie campioni
raccoglie campioni
illustra i prodotti
ispeziona i beni
non va aggiunta se
non va aggiunta se fatturata separatamente
Profili soggettivi
Profili soggettivi
BROKER
O
Brokerage, fee, consideration
terzo che agisce in favore di entrambi h
f
d
b
(venditore ed acquirente)
mette in contatto le parti avendo come
mette in contatto le parti avendo come unico fine la conclusione dell’affare
calcolata in % sul prezzo di vendita =
prestazione del servizio prestato da un i
d l
ii
d
intermediario
Onere della prova
Onere della prova
L’importatore è tenuto a dare prova alla dogana L’i
t t
èt
t d
ll d
della natura del rapporto e del ruolo svolto dall’agente (attraverso contratti, pagamenti, corrispondenza, lettere di credito): se risulta che i servizi non sono in favore dell’acquirente, può dalla dogana essere richiesta l’aggiunta
dalla dogana essere richiesta l
aggiunta delle delle
commissioni al prezzo pagato o da pagare. La dogana ha l’ “onus probandi ” nel caso ritenesse le spese sostenute da includere nel valore in dogana sulla base del contratto di agenzia, degli ordini, delle
conferme della corrispondenza (telex e‐mail)
conferme, della corrispondenza (telex, e
mail), delle
delle
lettere di credito, oltreché di elementi fattuali.
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
Reg. CEE 1224/1980 art. 3.1
1224/1980 art. 3.1
CDC art. 32 a) .i
)
Sent. Causa C‐
Sent
Causa C‐
229/90 CGE
DAC art. 147 c. 2
First sale rule
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
• Art. 147 co. 2 : “… qualora venga dichiarato un p
prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della
state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale che tale
adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini della esportazione verso il territorio doganale...”
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
• Sentenza 25.07.91 (causa C‐299/90):
“… quando un commissionario per l’acquisto è q
p
q
intervenuto in nome proprio, ma ha rappresentato l’importatore
rappresentato l
importatore il quale ha sostenuto il quale ha sostenuto
da solo il rischio finanziario dell’avvenuta transazione la transazione da prendere in
transazione, la transazione da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana della merce importata è quella avvenuta
dogana della merce importata è quella avvenuta fra il produttore/fornitore e l’importatore…”
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
• Sentenza 25.07.91 (causa C‐299/90):
(
/ )
“… per cui la commissione d’acquisto versata p
q
dall’importatore al commissionario per q
l’acquisto non deve essere inclusa nel valore in dogana anche qualora l’importatore abbia q
qualificato come venditore il commissionario per l’acquisto nella sua dichiarazione di valore in dogana ed abbia dichiarato il prezzo della
in dogana ed abbia dichiarato il prezzo della merce fatturato da detto commissionario…”
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
• Reg. CEE n. 1224/1980 art. 3:
“ilil valore di transazione che determina il valore valore di transazione che determina il valore
in dogana è rappresentato dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le
effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l’
l’esportazione a destinazione del territorio l
doganale della Comunità”
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
• A
Art. 147 co. 1, 2 DAC: “in caso di più vendite successive 147
1 2 DAC “i
di iù
di
i
realizzate prima della valutazione, può essere dichiarato anche un prezzo anteriore all’ultima
dichiarato anche un prezzo anteriore all
ultima vendita vendita
sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale” purché si dimostri:
g
p
‐ trasporto diretto verso la Comunità a cura del terzo fornitore, oppure
pp
‐ le caratteristiche produttive delle merci tali da poter inequivocabilmente essere destinate al consumo esclusivamente nel mercato comunitario.
Fattura di prima vendita
Fattura di prima vendita
Calcolo della base imponibile ai fini del valore in C
l l d ll b
i
ibil i fi i d l l
i
dogana delle merci
il l
il valore di fattura di prima vendita, quale prezzo di f tt
di i
dit
l
effettivo della transazione (pagato o da pagare) da parte dell’acquirente
parte dell
acquirente al produttore/fornitore.
al produttore/fornitore
Può essere posto un obbligo al rappresentante in dogana dell’importatore
dogana dell
importatore di allegare, oltre alla fattura di di allegare, oltre alla fattura di
prima vendita, anche la transazione tra intermediario ed acquirente finale al fine di rendere efficace ed efficiente il controllo documentale (anche in caso di procedure domiciliate o di revisioni dell’accertamento). Caso pratico
Caso pratico
• Soluzione con Commento 7 Taxud/800/2002:
Società svizzera vendita
gruppo
gruppo vende
Figlia vendite IT
Europa
Spedizione diretta dei beni come provato da polizza di carico e della
Spedizione diretta dei beni come provato da polizza di carico e della packing list relativa al prodotto oggetto delle transazioni:
le merci sono fabbricate in relazione alle specifiche CE (bollino CE);
Inoltre alle altre società del gruppo sono state rilasciate analoghe g pp
g
autorizzazioni aventi ad oggetto la regola della prima fattura;
Inoltre sono addizionate al valore in Dogana: le prestazioni di servizi g
p
q
p
R&S in % sul singolo prezzo di acquisto di ciascun prodotto, i costi di assicurazione (in % per ogni 100 $ di vendite mondiali stimate, costo degli stampi (costo dell’assist/U prodotte x U importate).
Fornitori –
produttori
Extra CE
Extra CE
Caso pratico
Caso pratico
P. del maker al middleman < Soc. HK‐ITA
Soc. HK
Trader
Distributore
Distributore fattura con % Ordinativo con specifiche dettate da ITA
Ordine acquisto
Fornitori specializzati fatturano a Soc. HK
Soc. controllante ITA
controllante ITA
M
Merce Requisiti Requisiti
• Eff
Effettività vendita a tutti gli effetti tra maker e middleman
tti ità
dit t tti li ff tti t
k
iddl
(bona fide sale = cessione onerosa);
• Rispetto dell’arm’s length
p
g p
principle
p (p
(prezzo di mercato ed indipendenza reciproca);
• Fattura della factory per EX al momento vendita al middleman ((“destination
destination port: Venezia
port: Venezia”, “the
the goods
goods are are
addressed to EEC market”, “Country of origin: China”;
• Rispetto altre formalità (artt. 178‐181bis DAC);
p
(
)
• Idonea prova documentale offerta dall’importatore all’AD (fattura emessa da HK a ITA + fattura emessa da makers a HK e prova dei relativi pagamenti + documenti commerciali
HK e prova dei relativi pagamenti + documenti commerciali e di spedizione tra makers/HK per merce destinata ad ITA).
La filiera commerciale
La filiera commerciale •
•
•
Sale for export MCC implemented provision Article 41‐
Sale
for export MCC implemented provision Article 41 Article 43(d)
Article 43(d)
MCC empowering provision Current IP provision Article 147
art. 230.02
1 For the purposes of Article 41(1) of the Code the customs value is determined
1. For the purposes of Article 41(1) of the Code, the customs value is determined under the transaction value method if the goods have been the subject of a sale for export to the customs territory of the Community at the time of acceptance of the customs declaration for release for free circulation.
•
[In the case of successive sale, the transaction value is determined on the basis of the last sale in the international supply chain before the goods are introduced into the customs territory/released for free circulation"]
y/
]
•
2. In the cases where the goods are (re)sold while under, in particular customs warehousing procedure or in free zones, the customs value is determined on the b i f th l t l b f
basis of the last sale before the introduction of the goods into the customs th i t d ti
f th
d i t th
t
territory of the Community or on the basis of the last sale before the release of the goods for free circulation, as appropriate.
Sottofatturazione e Sottofatturazione
e
responsabilità.
p
Consiglio Nazionale degli Consiglio
Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
V
Venezia, 26 novembre 2011
i 26
b 2011
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi
Artt. 29 e ssgg. CDC
Artt. 141‐
181bis DAC
Artt. 40 e ssgg. Artt.
40 e ssgg.
NCDC (Reg. CE 450/2008)
Modalità
• IIndicazione di valori parziali o acconti;
di i
di l i
i li
ti
• Mancata indicazione del costo dei contenitori (ai fini doganali un tutt’uno con la merce)
fini doganali un tutt’uno con la merce);
• False/errate indicazioni delle spese di trasporto e di assicurazione;
di assicurazione;
• Falsa dichiarazione qualità/origine;
• Esclusione dei diritti di licenza quali condizioni di E l i
d i di itti di li
li
di i i di
vendita;
• Falsificazione documenti contabili di Falsificazione documenti contabili di
origine/trasporto.
La soglia di valore
La soglia di valore
Il fenomeno fraudolento può essere contrastato determinando la soglia di
determinando la soglia di valore sospetto oltre il quale l’Agenzia intraprende azioni di contrasto.
Analisi del valore medio delle merci all’importazione
all
importazione. Determinazione della soglia‐scandalo del valore attraverso indicatori dei prezzi di materie prime (schede prodotto) individuando
individuando tipologie sensibili di merci
Problematiche emerse
Problematiche emerse
• Mancanza di una legislazione penale di
l il i
l
comunitaria;
• Effetto = sviamento del traffico commerciale g
p gg
dalle Dogane più agguerrite nella lotta alla sottofatturazione;
• Mancanza di ricostruzione del valore basata Mancanza di ricostruzione del valore basata
sullo stesso metodo;
• Fatturazione = falso problema (es. cambio F tt
i
f l
bl
(
bi
dello yuan).
Controllo Controllo
Attivazione procedura ex art. 181 bis DAC p
• Ragionevole dubbio
g
Richiesta di fornire ulteriori informazioni e documenti ex art. 35, co. 35 D.L. 223/2006 convertito nella L. t 35
35 D L 223/2006
tit
ll L
248/2006
• Contrabbando semplice ed aggravato dalla connessione con delitti contro la fede pubblica (art. 282 e ssgg. TULD – art. 483 c.p.) [mancanza di veridicità non per mero errore].
Controllo
• Controlli obbligatori imposti dal circuito lli bbli
ii
id l i i
doganale di controllo (Uffici verifiche e controlli).
• Controlli autonomi (Uffici Antifrode)
Analisi flussi territoriali – allerta comunitari – analisi rischi Fondato dubbio
Fondato dubbio • Art
Art. 181 bis DAC: le AA. DD., qualora abbiano fondati dubbi circa la 181 bis DAC l AA DD
l
bbi
f d ti d bbi i l
veridicità del valore dichiarato – non potendo richiedere la ricostruzione analitica dei costi industriali di tutti i prodotti e delle materie prime – e tali dubbi permangano, anche dopo aver offerto materie prime –
e tali dubbi permangano anche dopo aver offerto
la possibilità di controdeduzioni, possono fondare la rideterminazione del valore disattendendo l’art. 29 CDC passando ad applicare i criteri deduttivi (ex artt. 30/31 CDC – 40/41 NCDC) ad applicare i criteri deduttivi (ex artt. 30/31 CDC
40/41 NCDC)
supportati da documenti di valenza probatoria della cui veridicità esse non abbiano oggettivamente alcun modo di dubitare (CGCE Causa 263/06).
/ )
• valore + alto/basso/medio tra più valori possibili = valore arbitrario o fittizio, non perseguendo un sistema equo, uniforme e neutro né = mezzo ragionevole come esige l’art
uniforme e neutro né = mezzo ragionevole come esige l
art. 31 CDC.
Fondato dubbio
Fondato dubbio
• FFatto noto = valore dichiarato per operazioni della cui tt
t
l
di hi t
i i d ll
i
veridicità dette Autorità non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare. • Applicazione ‐ in modo di esclusione graduale ‐ degli artt. 30‐31 CDC e l’art. 152 DAC (“valore più basso”) non sommando tutte le operazioni ma il valore d t tt l
i i
il l
dichiarato nell’operazione della cui veridicità le AA.DD. gg
non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare.
• Art. VII lett. C) co. 2 GATT (1994): “qualora non fosse dato determinare il valore reale secondo il prezzo della transazione, il valore doganale dovrà fondarsi sul valore i
il l
d
l d àf d i l l
accettabile più prossimo a tale valore”.
Strumenti utilizzabili
Strumenti utilizzabili
• D
D. Lgs
L 374/90 con modalità ex DPR 633/72 per 374/90
d lità DPR 633/72
acquisire dati e documenti su costi di trasporto, nolo, ecc…
• Art. 35 co. 35 D.L. 223/2006 = rafforzativo (per la finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi del D.Lgs
196/03) d l t
196/03) del potere dell’AD di richiedere d ll’AD di i hi d
informazioni/documentazioni a tutti i soggetti che g
/
p
intervengono in/direttamente nel processo di formazione del valore dichiarato ed a cui la mancata risposta comporta una sanzione pecuniaria dai 5.000 ai 10 000 € oltre sospensione/revoca
10.000 €. oltre sospensione/revoca autorizzazioni/facoltà concesse ad operatori inadempienti.
Strumenti utilizzabili
Strumenti utilizzabili
Istituti professionali e di categoria Camere di Commercio (schede prodotto)
altri organi qualificati
Agenzia Ex ICE Prodotti campione (schede tecniche, foto, relazioni)
Schede prodotto
Schede prodotto
Costo materia prima (cotone)
Costo manodopera (stiraggio, imballaggio)
Ammorta‐
menti + utili
Elementi probatori Misure Misure
• Avviso di rettifica dell’accertamento (art. 78 CDC);
• P.V. di revisione (art. 78 CDC);
(
);
• Atto di contestazione di violazioni finanziarie ed irrogazione di sanzioni amministrative (art 24 L
irrogazione di sanzioni amministrative (art. 24 L. n. 4/1929, art. 323 D.P.R. n. 43/73, art. 19 D.L. n. 504/1995).
504/1995)
• Comunicazione di notizia di reato per contrabbando intraispettivo + sequestro della merce.
DV1
D.V.1
• D
Documento con il quale il dichiarante fornisce le t
il
l il di hi
t f i
l
informazioni necessarie relative al valore in dogana delle merci. Nell’All.to 28 delle DAC è riportato il p
modello, eventualmente integrato dal D.V.1 bis di cui all’All.to 29.
• Art. 14 del CDC: devono essere fornite alla Dogana A t 14 d l CDC d
f it ll D
tutte le informazioni ed i documenti necessari.
Artt 178‐180 DAC: l’A
A.D. può
D può (facoltà discrezionale ex (facoltà discrezionale ex
• Artt. 178‐180 DAC: l
Circ. 29/D del 2005) rinunciare ad esigere la sua presentazione (nonché autorizzare variazioni di forma nella sua presentazione) SE IL VALORE NON può essere ll
i
) SE IL VALORE NON ò
QUELLO DI TRANSAZIONE (art. 29 CDC)……
DV1
D.V.1
• A
Art. 179 DAC (tranne l’indispensabilità per la corretta 179 DAC (
l’i di
bili à
l
determinazione dei dazi e salvo revoca): ……..quando: ‐ il valore delle merci importate non supera i 10.000 €
il l
d ll
ii
t t
i 10 000 € a spedizione (non per le fatture multiple/parziali e stessi mittenti destinatari);
mittenti‐destinatari);
‐ importazioni non di carattere commerciale;
‐ non necessità indicazione elementi od inapplicabilità non necessità indicazione elementi od inapplicabilità
dazi ad valorem.
‐ traffico continuo di merci + stesso acquirente + traffico continuo di merci + stesso acquirente +
medesime condizioni commerciali (solo quando muta ,
g
)
la situazione, almeno ogni 3 anni).
DV 1
D.V.
• Art. 178 prg. 2 DAC: deve essere compilato p
(
g
solo da persona residente (o svolgente la sua attività) nel territorio doganale e che sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti
possesso di tutte le informazioni pertinenti per la determinazione del valore in dogana:
‐ Importatore (preferibile); ( f bl )
‐ Rappresentante doganale (doganalista
Rappresentante doganale (doganalista od od
altro intermediario doganale). DV1
D.V.1
• LLa compilazione del modulo equivale ad assunzione di il i
d l
d l
i l d
i
di
responsabilità da parte di chi la sottoscrive il quale risponderà della veridicità e della completezza degli
risponderà della veridicità e della completezza degli elementi relativi al valore delle merci, dell’autenticità dei documenti prodotti a sostegno del valore p
g
dichiarato: perciò il doganalista ‐ agente in rappresentanza diretta ‐ che lo sottoscrive risponderà anche per l’eventuale illiceità di quanto dichiarato nello h
l’
l ll
àd
d h
ll
stesso (art. 11 co. 2 d.lgs. 472/97: fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha
contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi). DV1
D.V.1
• Ci
Circ. 29/D del 20.07.2005: 29/ d l 20 0 200
‐ il dazio 0 applicabile in esecuzione agli accordi di origine preferenziale non configura l’impossibilità o la non necessarietà di applicare i dazi della tariffa “a motivo dell’applicazione di una specifica normativa doganale”.
‐ Non necessità di calcolare il valore se non su base statistica, es. se contingente di natura economica è esaurito (impossibilità di accedervi), la merce non potrà essere sdoganata (idem se vietata).
Nuove DAC
Nuove DAC
•
•
•
•
•
When discussing the possibility of granting facilitations in the field of data requirements for customs Wh
di
i th
ibilit f
ti f ilit ti
i th fi ld f d t
i
t f
t
valuation of goods, it is necessary on one hand to recall the general principle of Article 2 (d) of MCC, on the need of maintaining a proper balance between customs controls and facilitation of legitimate trade,
and on the other hand to look at some peculiarities of the issue of customs valuation, which usually cause post‐clearance checks to be the most effective form of control.
t l
h k t b th
t ff ti f
f
t l
This taken into account, there are three possibilities for allowing declarants to provide less data, which refer to objective trade circumstances:.:
(i) continuing traffic in goods supplied by the same seller to the same buyer under the same commercial conditions (same as in current rule); (ii) imports of a non‐commercial nature
(iii) a monetary threshold (below which declarants are exempted from providing certain data).
•
In addition, the possibility of waiving the operators from providing certain specific elements, where the customs value can be established without reference to such elements is to be further considered. •
The following ex DV1 data elements should remain obligatory:
‐ Invoice number ‐ Seller ‐ Buyer
•
•
•
Rappresentanza diretta
Rappresentanza diretta
• A
Art. 41 TULD (in deroga ai principi civilistici t 41 TULD (i d
i i i i i ili ti i
prevedeva una responsabilità oggettiva sussidiaria in capo allo spedizioniere doganale)
sussidiaria in capo allo spedizioniere doganale) abrogato con art. 28 L. 146/98;
Art 201 prg 3 CDC: gli spedizionieri doganali che
• Art. 201 prg. 3 CDC: gli spedizionieri doganali che abbiano fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione o che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerati debitori dell’obbligazione
debitori dell
obbligazione doganale unitamente doganale unitamente
al rappresentato.
Rappresentanza diretta
Rappresentanza diretta
• D. lgs. 472/97 (principio di derivazione p
penalistica della personalità della p
responsabilità per cui l’autore materiale dell’illecito
dell
illecito si presume fino a prova contraria si presume fino a prova contraria
lo spedizioniere) presunzione di responsabilità dello spedizioniere in
responsabilità dello spedizioniere in rappresentanza diretta, per gli eventuali illeciti derivanti dalle operazioni doganali poste in essere in nome e per conto altrui.
Rappresentanza diretta
Rappresentanza diretta • SSe lo spedizioniere provi l’insussistenza della condotta l
di i i
i l’i
i
d ll
d
colposa (es.: avendo fornito una falsa dichiarazione di un elemento del valore sulla scorta di documenti e/o
un elemento del valore sulla scorta di documenti e/o indicazioni fornite dal cliente ‐ fatture, C.O., descrizione merce ‐ non verificabili usando l’ordinaria diligenza) …..
g
)
…. subentra la responsabilità di colui che ha fornito le indicazioni viziate (autore mediato dell’illecito). Ove si (
)
riscontri un concorso (doloso‐colposo) tra rapp.nte e rapp.to la sanzione va applicata cumulativamente ad entrambi ex art. 9 D.lgs. 472/97. t
bi
t 9 D l 472/97
Rappresentanza indiretta
Rappresentanza indiretta
CDG: in caso di irregolare introduzione di merce i
di i
l
i
d i
di
nel territorio comunitario risponde sia la persona che ha proceduto a tale introduzione sia quella che vi ha partecipato “pur sapendo o dovendo sapere, secondo ragione,” che essa era irregolare. = assimilazione dichiarazione doganale non corretta – errata – non veritiera e introduzione irregolare:
Lo spedizioniere in rappresentanza indiretta risponde del maggior dazio accertato ma soltanto ove sia dimostrata la CONSAPEVOLEZZA (o ragionevole consapevolezza) Responsabilità indiretta
Responsabilità indiretta
CTP Trento: in caso di reati commessi da importatore o da terzi non è equo rivolgere allo spedizioniere la richiesta di pagamento del maggior dazio accertato a posteriori quando
pagamento del maggior dazio accertato a posteriori, quando questi, estraneo alla truffa ed all’evasione dell’imposta, si sia p
g
limitato alla presentazione della bolletta doganale:
IImportatore t t
sottofattura all’import.
In deposito IVA
Estrazione omettendo registrazioni contabili
Differenza dazio per maggior valore accertato +
Importo IVA non assolto in fase di estrazione
Pubblico ufficiale
Pubblico ufficiale
• La Giurisprudenza riconosce tale qualità allo i i
d
i
l
li à ll
spedizioniere solamente in relazione alla formazione della bolletta doganale (
(= autenticità della documentazione):
)
‐ Obbligo del privato di rilasciare dichiarazioni veritiere (falsità ideologica del privato in atto
veritiere (falsità ideologica del privato in atto pubblico – art. 483 c.p.);
‐ Obbligo di verità dello spedizioniere nei Obbli di
ità d ll
di i i
i
confronti dell’AD.
Pubblico ufficiale
Pubblico ufficiale
• Dili
Diligenza qualificata;
lifi
• Conformità documenti presentati/ricevuti/situazione oggettiva della merce;
tti d ll
• No indagini, no ispezione contabilità, no rischio professionale;
• Obbligo di esercitare l’ufficio salvo documenti indizianti di non conformità in suo possesso;
di non conformità in suo possesso;
• Il reato dell’importatore interrompe il nesso causale di responsabilità oggettiva dello spedizioniere doganale
responsabilità oggettiva dello spedizioniere doganale (dolo del terzo sotto profilo civilistico = caso fortuito, gg
)
forza maggiore).
Limiti alla responsabilità
Limiti alla responsabilità
• Nota DCGTRU 21138/2010: “il CAD, non può CG
21138/2010 “il C
ò
essere chiamato a rispondere per dichiarazioni d
doganali, diligentemente effettuate nel rispetto li dili t
t ff tt t
l i tt
delle istruzioni ricevute con mandato, quando dalle stesse sia scaturita una irregolarità
dalle stesse sia scaturita una irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia tributaria e giudiziaria Il CAD
un organo di polizia tributaria e giudiziaria. Il CAD non potrà essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da
corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili”
Dichiarazione doganalista
Dichiarazione doganalista
Al fine di evitare spiacevoli ed involontari coinvolgimenti in procedimenti tributari ed Al
fine di evitare spiacevoli ed involontari coinvolgimenti in procedimenti tributari ed
extra‐tributari relativi al contrabbando in materia di valore, sarebbe opportuno, allora, dopo aver attentamente vagliato la fattura estera e verificato che non esistano analoghe formule inserite dal venditore delle merci inviare od inserire
esistano analoghe formule inserite dal venditore delle merci, inviare od inserire direttamente sulla procura/mandato la seguente dicitura (che firmerà l’importatore assumendosi così l’eventuale responsabilità penale per falsa dichiarazione ex art 16 d lgs 96/2003):
dichiarazione, ex art. 16 d.lgs. 96/2003):
Il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta .........., , g
pp
,
dichiara che la fattura che accompagna le merci oggetto di dichiarazione è stata correttamente compilata in tutte le sue parti e che l’importo in essa esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci. Deflazionare il contenzioso
Deflazionare il contenzioso
Richiesta Ri
hi t
Decisione sulla applicazione
applicazione norme UE ex art. 6 CDC
Autotutela D.L. 564/94
+ D.M.
D M Fin. Fi
37/97
Interpello ex art. 11 L. 212/2000 + D.M. 209/2001 La decisione sul valore
La decisione sul valore
• Art. 230‐15 NCDC: l’AD può, su richiesta p
g
dell’operatore, autorizzare che le seguenti somme siano determinate sulla base di specifici ed appropriati criteri laddove esse
specifici ed appropriati criteri, laddove esse non siano quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione:
accettazione della dichiarazione:
a) Somme da includere nel valore doganale ai sensi dell’art. 41 (2) del NCDC,…
Richiesta pareri alla Dogana
Richiesta pareri alla Dogana
DCGTRU = indirizzo e coordinamento delle Strutture territoriali
DCAGC = pareri (vincolanti ?)
‐ interpretazioni in linea con le disposizioni i
i i i li
l di
ii i
normative emanate ;
‐ coinvolgimento delle strutture operative;
‐ confronto con professionalità altre Strutture. f t
f i
lità lt St tt
Trofei di caccia VT 970500090
Trofei di caccia VT 970500090
Parte: dichiara valore forfettario.
Parte
dichiara valore forfettario
AD: include nel valore tassa di abbattimento del leopardo, la tassidermia (preparazione), CITES, imballaggio e trasporto su cui applica l’IVA.
Parte: nessun valore commerciale (Reg CE 865/06)
Parte: nessun valore commerciale (Reg. CE 865/06).
AD: i criteri del CDC non distinguono tra operazioni commerciali e non, per cui applica criteri art. 30 con principio di sequenzialità, il chè porta al valore calcolato (d): per le spese di abbattimento (= corrispettivo di servizio
calcolato (d): per le spese di abbattimento (= corrispettivo di servizio accessorio all’acquisizione della selvaggina, finalizzato a rifinanziare il ripopolamento e le spese di gestione dei parchi‐safari) esse vanno comprese nel valore in quota proporzionale alla porzione di animale che viene effettivamente introdotto nella Comunità (variabile caso per caso: se i
ff i
i
d
ll
i à ( i bil
leopardo, 100%).
Il Transfer pricing
Consiglio Nazionale degli Consiglio
Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
V
Venezia, 26 novembre 2011
i 26
b 2011
Doppio canale di valutazione
Doppio canale di valutazione
Fi li à
Fiscalità esterna
Valore transazionale
Fi li à i
Fiscalità interna
Valore normale
Valore per fiscalità interna
Valore per fiscalità interna
T.U.I.R.
Valore normale
Ex art. VII Gatt
IVA
Prezzo /corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o p
similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione
Listini o tariffe del fornitore Li
ti i t iff d l f it
di beni /servizi e, in mancanza, mercuriali e listini delle CCCAI, tariffe prof.li + sconti d
+ sconti d’uso
uso
Prezzo /corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di lib
di libera concorrenza ed al d l
medesimo stadio di commercializzazione
Convenzione OCSE
Convenzione OCSE
• Al fine di prevenire la doppia imposizione, l fi di
i l d
i i
ii
reca un modello di accordo internazionale in cui:
‐ fornisce unica definizione a livello di diritto internazionale vigente di royalty;
‐ esprime il concetto, riguardo ai proventi esprime il concetto riguardo ai proventi
d’impresa guadagnati attraverso una stabile organizzazione di tassabilità nell’”arising
organizzazione, di tassabilità nell
arising
State” o nel “licensor’s State”.
Prezzo nei gruppi di società
Prezzo nei gruppi di società • A
Art. 110 co. 7 T.U.I.R.: se la PA verifica che applicando il 110
7 TU I R
l PA
ifi
h
li d il
calcolo del valore normale sui beni e servizi alienati in occasione di transazioni internazionali infra‐gruppo
occasione di transazioni internazionali infra‐gruppo deriva un incremento di reddito imponibile rispetto al corrispettivo pattuito, dovrà preferire il primo valore al p
p
,
p
p
secondo;
• Art. 9 Convenzione OCSE: è giustificata la rettifica degli g
g
utili realizzati tra 2 imprese nelle loro relazioni commerciali che si differenziano da quelli che realizzerebbero 2 imprese indipendenti.
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2i
i di
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Principio comune
Principio comune
• I legami tra imprese non devono alterare il l
i
i
d
l
il
prezzo (sia della merce venduta che del reddito percepito);
• Possibilità del calcolo retroattivo dei prezzi di p
vendita infra‐gruppo (adeguamenti retroattivi) p
partendo dai listini applicati al cliente finale e pp
detraendo costi, commissioni e margini operativi (al contrario delle condizioni
operativi (al contrario delle condizioni normali).
Variabilità del M O
Variabilità del M.O.
• Fi
Finalità redistributiva del reddito che il calcolo lità di t ib ti d l ddit h il l l
retroattivo garantisce tra le diverse filiali infragruppo (società figlie)
infragruppo (società figlie).
• Confronto MO previsionale/MO consuntivo, utilizzando valori da inizio anno fatturati netti e
utilizzando valori da inizio anno, fatturati netti e MO di tutte le attività d’impresa.
• La società madre calcola:
La società madre calcola:
1) profitto;
2) % di profitto variabile in base al fatturato netto % di profitto variabile in base al fatturato netto
ottenuto dai prodotti venduti dalle singole g
p
società figlie nel medesimo periodo.
Adeguamenti retroattivi
Adeguamenti retroattivi
• C
Calcolati retroattivamente sulla base della l l i
i
ll b
d ll
variazione tra MO previsionale e MO consuntivo alla data prefissata: ciò non è possibile fare al ll d t
fi t iò
è
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momento della presentazione delle merci in Dogana trattasi di aggiustamenti da
Dogana: trattasi di aggiustamenti da addizionare/sottrarre al prezzo effettivamente pagato o da pagare
pagato o da pagare . • In virtù della neutralità del valore transazionale il l il t
legislatore comunitario indica due strade per it i i di d
t d
regolare la fattispecie….
Scelte praticabili
Scelte praticabili • art. 256 prg. 1 co. 3 DAC: dichiarazione di hi
i
incompleta (necessita aut. AD su idonea cauzione commisurata di solito al volume di importazioni registrato in media nel precedente esercizio): si tiene aperta la bolletta stabilendo un termine più lungo dei 4 mesi del 2° co. e tenendo conto dei termini di prescrizione (3 anni) ‐ quando si tratta di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore.
Scelte praticabili
Scelte praticabili
• Art. 156bis DAC: in deroga artt. 32‐33 CDC la AD 1 6bi
C i d
32 33 C C l
autorizza che:
‐ elementi da aggiungere non quantificabili al momento dell’importazione,
‐ elementi che non devono essere inclusi nel valore se non distinti al momento dell’importazione,
g
siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici: in tal caso il valore dichiarato in Dogana p
non va considerato provvisorio.
Condizioni autorizzazione 156bis
Condizioni autorizzazione 156bis
• Costo amministrativo sproporzionato p
dichiarazione incompleta;
• ricorso metodi alternativi inappropriato;
• valide ragioni per ritenere importo dazi sub‐
lid
i i
i
i
d i b
autorizzazione non < al caso di assenza;
• non ne derivino distorsioni alla concorrenza.
Legami
• A
Art. 1 accordo OMC + art. 29 co. 1d‐2 CDC;
1
d OMC
29
1d 2 CDC
• All. 23 DAC: attenua lo sfavore del legislatore evitando l
la questione dell’”influsso” con la dimostrazione della ti
d ll’”i fl
”
l di
t i
d ll
vicinanza del valore dichiarato con quello risultante dall’applicazione
dall
applicazione dei metodi alternativi (di merci dei metodi alternativi (di merci
identiche/similari, “dedotto”, “calcolato” che necessita della M.A.A.). )
• Alla Dogana (inversione dell’onere della prova) dimostrare il contrario (influenza dei legami di gruppo che altera gli ipotetici valori dedotti o calcolati).
Vendita per l’esportazione
Vendita per l
esportazione • I trasferimenti infragruppo possono f i
ii f
agevolmente avvalersi della “first sale rule”:
l’esportatore casa madre extra CE può allora g
scegliere:
‐ far dichiarare il prezzo depurato dei costi preventivamente stimati e degli utili
preventivamente stimati e degli utili ridistribuiti alle società figlie;
‐ far dichiarare il prezzo praticato dai terzi f di hi
il
ti t d i t i
fornitori al netto dei propri margini di utile.
Convenienze
X – USA X USA
Metodo rivendita
Metodo rivendita Metodo vendita x scorte di magazzino
di magazzino
X ‐ USA
x1 ITA
x1 ITA
7 % SCONTO =
RAGIONEVOLE AGGIUSTAMENTO
Convenienze
Se sconto non è pratica ricorrente, allora fatto p
per compensare le perdite della filiale ?
p
p
X USA
x1 ITA in cui Prezzo aumenta Prezzo iniziale scontato
A che pro lo sconto ?
Convenienze
• In caso di legame influente vi è il risvolto della g
p
g
medaglia: minor introito per Dogana ma redistribuzione dei profitti (maggiore base imponibile in ITA)
imponibile in ITA).
utile
x ITA z ITA X USA acquista a 50
VENDE a 150 VENDE a 50
Y ITA
VENDEREBBE A 100
Convenienze
• In caso diametralmente opposto vi sarebbe g
incremento del valore in Dogana ma minore base imponibile IRES in ITA (> in USA): z ITA x ITA utile
til
X USA acquista a 50
VENDE A 200 VENDE A 150 Y ITA
VENDEREBBE A 100
Convenienze
• Le Multinazionali manipolano i Prezzi di li i
li
i l
i
i di
trasferimento (variabili) tenendo conto dei fattori d ti
dati:
‐ Dazio e IVA all’importazione: se elevati in ITA conviene “sottofatturare”, “sovrafatturare” in caso contrario.
‐ Imposta sulle persone giuridiche: se bassa nel mercato di esportazione, “sovrafatturare” genera risparmio di imposta (utile riallocato da casa madre a filiale ITA). Convenienze
Vendita V
di
sovraffatturata
150 €
50 €
Diritti doganali 8% = 12 €
8% = 12 €
Onere complessivo 20 €
IRES al 16% di 50 € =
IRES al 16% di 50 €
8 €
Convenienze
Vendita V
di
sottofatturata
50 €
50
€
Diritti doganali 8% = 4 €
8% = 4 €
Onere complessivo 28 €
IRES al 16% di 150 €
IRES
l 16% di 150 € = 24 €
Convenienze
Vendita V
di
sovrafatturata 150 €
50 €
Diritti doganali 20% = 30 €
20% = 30 €
Onere complessivo 38 €
IRES al 16 di 50 € = 8 €
Convenienze
Vendita V
di
sottofatturata
50 €
50
€
Diritti doganali 20% = 10 €
20% = 10 €
Onere complessivo 34 €
IRES al 16 di 150 €
IRES
l 16 di 150 € = 24 €
Problematiche
E’ opportuno un coordinamento AE/AD così da determinare E’
t
di
t AE/AD
ìd d t
i
correttamente il valore delle merci importate evitando di applicare differenti valori alle stesse e di aumentare agli importatori l’onere fiscale.
’
f
Ciò porterebbe a deflazionare il contenzioso cui gli importatori fanno ricorso quando si vedono applicare le
importatori fanno ricorso quando si vedono applicare le tasse su differenti basi imponibili, contribuendo a migliorare la fiducia nel sistema ed a risparmiare tempo (e denaro !)
denaro !).
Allo stato attuale sia l’accordo OMC (art. 7) che il CDC (art. 31) sembrano escludere che il valore aggiustato a fini fiscali interni possa costituire la base per il calcolo del valore in Dogana per cui, ad es. il valore aggiustato dall’AE non può essere accettata dall’AD.
Problematiche
Il metodo delle merci identiche o similari presuppone identità di merci, stadi produttivi, operatori, per cui in mancanza di collaborazione degli importatori, al fine di contestare il valore di g
p
fattura si possono allora applicare i più invasivi metodi del deduttivo/calcolato, invertibili a
metodi del deduttivo/calcolato, invertibili a richiesta dell’operatore. In tal caso rilevano comunque utili/spese da
In tal caso rilevano comunque utili/spese da determinare congiuntamente (AE + AD). Problematiche Problematiche
• Accordo OMC sul valore: sintomo di legame g
già il controllo del 5% delle possibilità di voto p
in più della controllata (in Dogana si “tende a considerare il livello del 15%)
considerare il livello del 15%).
• Linee guida OCSE sul prezzo di trasferimento: nessun commento sulla quota di azioni ll
posseduta, per cui il controllo varia sensibilmente dal 5% di cui sopra (TUIR: 50%).