Le novità per il futuro di ACTA (Anti
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Le novità per il futuro di ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Page 1 of 2 Stampa l'articolo Chiudi DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE Le novità per il futuro di ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement) Oreste Pollicino, Professore di diritto dell’informazione e della comunicazione, Università Bocconi, Of Counsel Portolano Colella Cavallo Studio Legale A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24 Non sei ancora abbonato a LEX24? Per scoprire come farlo clicca qui Novità in vista per il destino di ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), l’Accordo commerciale plurilaterale che ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di raggiungere, a libello globale, uno standard di protezione più uniforme in materia di copyright, proprietà intellettuale e brevetti su beni, servizi e attività legati alla rete al fine di poter più efficientemente contrastare la contraffazione e la pirateria informatica. Si tratta, a ben vedere, di una novità assai rilevante. Il 22 Febbraio scorso la Commissione europea ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione di pronunciarsi sulla conformità di ACTA con i principi e le libertà fondamentali dell’ordinamento comunitario. La decisione dell’esecutivo comunitario è arrivata dopo che, nelle ultime settimane, le proteste del “popolo del web” nei confronti dei contenuti dell’Accordo e della poca trasparenza con cui sono stati i condotti negoziati che hanno condotto alla sua approvazione erano montate al punto da sfociare nella organizzazione di una giornata internazionale contro ACTA, l’11 febbraio scorso, e di una petizione al parlamento europeo a fine Febbraio. Ricordiamo che l’Accordo in questione è stato sottoscritto a Tokio il 26 Gennaio scorso da 22 dei 27 Paesi dell’Unione europea insieme ad Australia, Canada, Giappone, Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e Stati Uniti. Il percorso per l’entrata in vigore dell’accordo sulla sponda europea è però ancora assai tortuoso, in quanto alcuni parlamenti degli Stati membri dell’Unione europea hanno espresso perplessità sull’opportunità di ratificare il testo e il parlamento europeo dovrà pronunciarsi a giugno del 2012 sulla stessa questione. Nel processo di ratifica sono coinvolti tanto i parlamenti nazionali quanto il parlamento europeo perché ACTA, cosa non comune per gli accordi internazionali, è stato negoziato, proprio per la delicatezza della materia trattata, sia dall’Unione europea sia dai singoli Stati membri. E’ evidente come questa situazione di stallo non potrà sbloccarsi prima della decisione della Corte di giustizia sul quesito di cui si è detto in apertura proposto dalla Commissione europea. Cosa deciderà la Corte? Difficile fare pronostici, ma per potersi sbilanciare è necessario provare a capire se effettivamente i diritti fondamentali che l’Unione europea, anche in forza della sua Carta dei diritti fondamentali, è obbligata a rispettare, e primi tra tutti libertà di espressione e la privacy, sono messi in pericolo dalle disposizioni di ACTA. Se forse la risposta poteva essere positiva guardando al primo draft dell’Accordo, leggendo il testo finale, che è stato di molto migliorato grazie all’intervento decisivo di Commissione e Parlamento, non si rintraccia alcuna disposizione in grado di modificare in peius l’esercizio delle libertà fondamentali parti dell’acquis comunitario. Bisogna infatti chiarire che in nessun modo l’accordo in questione andrà a stravolgere le garanzie che, a questo riguardo, emergono dalla legislazione comunitaria rilevante, né in tema di privacy, né in tema di bilanciamento tra proprietà intellettuale e libertà di espressione. Al contrario ACTA protegge, paradossalmente, il diritto d’autore in modo meno incisivo rispetto ad alcune disposizioni della normativa comunitaria già in vigore. Si aggiunga inoltre che ACTA prevede misure meno restrittive della libertà di espressione per tutelare il copyright rispetto a quelle adottate da molte legislazioni nazionali in Europa. Basti pensare alla regola cd. 3 strikes rule, risposta graduata alla violazioni del copyright digitale che, come ultima ratio, contempla la sanzione della disconnessione dell’utente. Ebbene questa regola, prevista nel draft originario dell’Accordo ma non più presente nel testo definitivo, è invece espressamente contemplata da molte legislazioni interne di Paesi dell’Unione europea, come, a titolo esemplificativo, http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/03/le-novi... 01/03/2012 Le novità per il futuro di ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) Page 2 of 2 l’Hadopi francese, il Digital Economic Act inglese, la normativa svedese e, per certi versi, la legislazione spagnola. Quanto affermato non può però esimere dall’avanzare delle critiche ad ACTA in relazione al metodo di negoziazione adottato, con particolare riferimento alla poca trasparenza ed allo scarso coinvolgimento dell’opinione pubblica che ha caratterizzato tutto il procedimento decisionale. È vero che a questo riguardo si potrebbe sostenere che è prassi comune che le negoziazioni di accordi internazionali, soprattutto nell’ambito del commercio internazionale, rimangano, fino a un certo punto, riservate, per garantire un certo margine di negoziazione in capo a ciascuna parte contraente. E’ anche vero però che, in questo caso, vista la peculiarità delle implicazioni dell’Accordo in questione sull’esercizio dei diritti fondamentali degli utenti, poteva essere negoziato e discusso con maggiore trasparenza. Detto questo non può sottolinearsi come un esplicito riferimento alla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti della rete nell’ambito della regolamentazione internazionale concernente il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale emerga del quarto comma dell’art. 27 di ACTA, laddove si sottolinea che tutte le misure finalizzate alla protezione del diritto d’autore devono essere applicate in modo tale da “tutelare i principi fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e privacy conformemente alla normativa delle parti”. Seppur nella genericità del riferimento, si sottolinea, in sostanza, in accordo con la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto, la necessità di contemperare i diversi interessi in gioco, avendo cura di offrire agli utenti adeguate garanzie procedurali al fine di tutelare diritti fondamentali quali la libertà di espressione, il diritto ad un equo processo e, naturalmente, la riservatezza degli utenti interessati. Genericità che, peraltro, riceve una significativa concretizzazione nell’esempio che la stessa normativa fa di un’ipotesi di misura applicativa che sarebbe vietata in quanto contraria a diritti fondamentali, vale a dire, nel caso in cui sia adottato o mantenuto “un regime che dispone limitazioni sulla responsabilità di o sui rimedi disponibili contro fornitori di servizi on-line, pur tutelando gli interessi legittimi del titolare del diritto”. In questo senso, lo spettro, riproposto con forza dai detrattori, non sempre disinteressati, di ACTA, di una possibile deroga in peius alla normativa europea che prevede delle esenzioni, in determinate circostanze, alla responsabilità degli ISP è scacciato dallo stesso testo dell’accordo. In conclusione sembra evidente che la ragione strategica alla base dell'iniziativa della Commissione sia quella di ricevere un "certificato" di conformità comunitaria del Trattato da parte del Giudice di Lussemburgo. Certificato che molto probabilmente la Commissione otterrà. In forza delle osservazioni che si sono fatte, infatti, non sembrano esserci nè i presupposti nè gli elementi, anche alla luce dell'estrema ritrosia con cui la Corte di giustizia ha annullato per violazione dei diritti fondamentali una normativa adottata o ratificata dalle istituzioni europee, per una dichiarazione di illegittimità comunitaria di ACTA. © RIPRODUZIONE RISERVATA P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/03/le-novi... 01/03/2012