MI_04_236 Note Normativa Tutela salute dei non fumatori

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MI_04_236 Note Normativa Tutela salute dei non fumatori
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
UN AMBIENTE SALUBRE TI ALLUNGA LA VITA
Note sulla normativa “ TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI”
( Divieto di fumo)
L’O.M.S. ( Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce “ Nuova Epidemia” i decessi provocati
dal fumo da tabacco ( 4 milioni di morti all’anno nel mondo, 81mila in Italia per cause collegate al fumo- dati
ISTAT anno 2000), nonché “ prima causa di morte facilmente evitabile”. Atteso che tra i fattori di rischio,
oltre che all’azione diretta sui fumatori, è rilevante il fumo che involontariamente viene inalato da persone
che soggiornano in locali chiusi con uno o più fumatori ( definiti fumatori passivi), l’ Italia si è impegnato per
fronteggiare tale fenomeno, perseguendo una politica preventiva sanitaria, in attuazione dei principi
fondamentali della Costituzione Italiana ( art.32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività….”)
Con l’’emanazione del Regolamento previsto all’Art. 51 della Legge n° 03/2003 ( D.P.C.M. 23.12.03)- , è stato
completato l’iter legislativo per l’applicazione delle norme sulla tutela della dei non fumatori, entrata in vigore il 10 gennaio 2005.
Di fatto detta normativa ha esteso il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico/utenti e definisce le
misure che servono ad eliminare l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali pubblici .
DOVE SI APPLICA IL DIVIETO?
Eccezion fatta per le private abitazioni ed i locali dedicati esclusivamente ai fumatori (quest’ultimi, in ogni caso,
dovranno essere resi idonei e dotati degli impianti tecnologici previsti dal D.P.C.M. 23/12/2003), la legge estende il divieto di
fumo a tutti i locali pubblici e privati aperti al pubblico, e quindi oltre a quelli già previsti dalla precedente normativa ( scuole,
ospedali, teatri, cinema, uffici della pubblica amministrazione, treni, ect) il divieto viene esteso ai bar, ristoranti ed altri esercizi
commerciali, imprese artigiane, studi professionali, uffici privati aperti al pubblico.
Il divieto trova applicazione anche negli uffici aperti all’utenza interna (soci, soggetti presenti per lavoro, ect-es. uffici
bancari-) e pertanto anche a quelli non espressamente aperti al pubblico.
AMBIENTI DI LAVORO
La circolare esplicativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 precisa che con il termine utenti, oltre al
pubblico, sono compresi anche i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, pertanto, in applicazione del comma 1 e 2 dell’art. 51
della Legge n° 3/2003 il divieto di fumare vige oltre che nei luoghi di lavoro pubblico o aperti al pubblico, anche negli ambienti di
lavoro privati in quanto riconosce che il lavoratore dipendente è l’ “utente” dei locali dove presta la propria attività.
I CARTELLI
I Cartelli devono riportare la scritta “VIETATO FUMARE” integrata dalle seguenti diciture:
Prescrizione di Legge (Art. 51 Legge 3/2003)
Sanzioni applicabili ai contravventori;
I soggetti a cui spetta la vigilanza e quelli a cui compete accertare le infrazioni.
In merito al numero e posizionamento dei cartelli, potrà bastare un cartello contenente tutte le indicazioni posizionato all’ingresso
della struttura mentre, negli altri locali, potranno essere posizionati cartelli semplici contenenti il solo richiamo “VIETATO
FUMARE”. La Legge inoltre, non prevede dimensioni minime dei cartelli né colori o presenza di loghi particolari. Unica
avvertenza che gli stessi, dovranno essere adeguatamente visibili.
30035 MIRANO (VE) via Mariutto, 76 - tel. 041/5794111 - 30031 DOLO (VE) via 29Aprile, 2 – tel. 041/5133111 -C.F. e Partita IVA 02799530270
SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica DOLO - 30031 - Riviera XXIX Aprile, 2
NOALE - 30033 - Largo S. Giorgio, 3
: MI.04.236 v1
041/5133246
041/5896751
Fax: 041/5133936
Fax: 041/5896799
E mail: [email protected]
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Regione Veneto - Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 13 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
ESEMPIO DI CARTELLO TIPO – UFF. PUBBLICO
VIETATO
FUMARE
Legge 16 Gennaio 2003 n° 3 – Art 51 “ Tutela della Salute dei non Fumatori”
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00
La misura della Sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO
SIG………………………
AUTORITA’ COMPETENTI ALL’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE :
RESP. DELLA VIGILANZA
POLIZIA AMM.VA
GUARDIE GIURATE (*)
UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
ESEMPIO DI CARTELLO TIPO – UFF. PRIVATO
V I ETAT O F U M AR E
Legge 16 Gennaio 2003 n° 3 – Art 51 “ Tutela della Salute dei non Fumatori”
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00
La misura della Sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato
di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO
SIG………………………
AUTORITA’ COMPETENTI ALL’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE :
POLIZIA AMM.VA
GUARDIE GIURATE (*)
UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(*) per le guardie giurate, attività esercitabile solo se espressamente adibiti a tale servizio
NB: nel caso di ufficio pubblico l’incaricato della Vigilanza può accertare e contestare l’infrazione, mentre in quello privato
esegue la vigilanza (accertamento) ma non può contestare la violazione.
Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto della norma, ci si deve rivolgere all’incaricato alla vigilanza (il cui nome
compare sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento o di assenza della persona, si potrà
fare riferimento alla Polizia Amm.va (Vigili Urbani) o altri Agenti/Ufficiali di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di
Finanza, Tecnici della Prevenzione AULSS).
E’ prevista inoltre una sanzione amministrativa da € 220,00 a 2.200,00 a carico dei responsabili, conduttori dei locali e datori di
lavoro, che non curano quanto previsto delle legge ( esposizione in posizione ben visibile dei cartelli e obbligo di far rispettare il
divieto). Detta sanzione è aumentata della metà nel caso siano presenti impianti di condizionamento non funzionanti, non
condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti.
Servizi al cittadino dell’AULSS n° 13:
Ambulatorio Consulenza fumatori c/o U.O. di Pneumologia di Dolo Tel. 041/5133338 e U.O. di Medicina di Mirano Tel.
041/5794132
Dipartimento delle Dipendenze S.E.R.T.- Organizza corsi collettivi per smettere di fumare Tel. 014/5133283
Servizio Educazione e Promozione alla Salute- Svolge attività di prevenzione del fumo tra gli adolescenti Tel.
041/5133363
Dipartimento di Prevenzione- Svolge attività di prevenzione e vigilanza negli ambienti di vita e luoghi di lavoro
attraverso i Servizi S.I.S.P. Igiene e Sanità Pubblica Tel. 041/5133246 –S.I.A.N. Igiene Alimenti e Nutrizione Tel.
041/5133341 - S.P.S.A.L. Sicurezza Ambienti di Lavoro Tel. 041/5133442
Ostetrica e Ginecologia - Programma “ Mamme libere dal fumo” U.O. di Dolo Tel. 0415133235-U.O. di Mirano Tel.
041/5794711
U.O. Medicina dello Sport di Noale-“Per uno sport senza fumo” Tel. 041/ 5896501
Tutti gli ambulatori di medicina convenzionata per informazioni e primi aiuti da parte dei Medici di Medicina Generale.
N° verde Ministero della Salute per chiarimenti e informazioni : 800-571661 - N° Lega Italiana per la lotta ai tumori: 800-998877
Informativa a cura dei Tecnici della Prevenzione SISP
Regione Veneto - Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 13 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
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