MI_04_236 Note Normativa Tutela salute dei non fumatori
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MI_04_236 Note Normativa Tutela salute dei non fumatori
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica UN AMBIENTE SALUBRE TI ALLUNGA LA VITA Note sulla normativa “ TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI” ( Divieto di fumo) L’O.M.S. ( Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce “ Nuova Epidemia” i decessi provocati dal fumo da tabacco ( 4 milioni di morti all’anno nel mondo, 81mila in Italia per cause collegate al fumo- dati ISTAT anno 2000), nonché “ prima causa di morte facilmente evitabile”. Atteso che tra i fattori di rischio, oltre che all’azione diretta sui fumatori, è rilevante il fumo che involontariamente viene inalato da persone che soggiornano in locali chiusi con uno o più fumatori ( definiti fumatori passivi), l’ Italia si è impegnato per fronteggiare tale fenomeno, perseguendo una politica preventiva sanitaria, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana ( art.32 “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività….”) Con l’’emanazione del Regolamento previsto all’Art. 51 della Legge n° 03/2003 ( D.P.C.M. 23.12.03)- , è stato completato l’iter legislativo per l’applicazione delle norme sulla tutela della dei non fumatori, entrata in vigore il 10 gennaio 2005. Di fatto detta normativa ha esteso il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico/utenti e definisce le misure che servono ad eliminare l’esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali pubblici . DOVE SI APPLICA IL DIVIETO? Eccezion fatta per le private abitazioni ed i locali dedicati esclusivamente ai fumatori (quest’ultimi, in ogni caso, dovranno essere resi idonei e dotati degli impianti tecnologici previsti dal D.P.C.M. 23/12/2003), la legge estende il divieto di fumo a tutti i locali pubblici e privati aperti al pubblico, e quindi oltre a quelli già previsti dalla precedente normativa ( scuole, ospedali, teatri, cinema, uffici della pubblica amministrazione, treni, ect) il divieto viene esteso ai bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali, imprese artigiane, studi professionali, uffici privati aperti al pubblico. Il divieto trova applicazione anche negli uffici aperti all’utenza interna (soci, soggetti presenti per lavoro, ect-es. uffici bancari-) e pertanto anche a quelli non espressamente aperti al pubblico. AMBIENTI DI LAVORO La circolare esplicativa del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 precisa che con il termine utenti, oltre al pubblico, sono compresi anche i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, pertanto, in applicazione del comma 1 e 2 dell’art. 51 della Legge n° 3/2003 il divieto di fumare vige oltre che nei luoghi di lavoro pubblico o aperti al pubblico, anche negli ambienti di lavoro privati in quanto riconosce che il lavoratore dipendente è l’ “utente” dei locali dove presta la propria attività. I CARTELLI I Cartelli devono riportare la scritta “VIETATO FUMARE” integrata dalle seguenti diciture: Prescrizione di Legge (Art. 51 Legge 3/2003) Sanzioni applicabili ai contravventori; I soggetti a cui spetta la vigilanza e quelli a cui compete accertare le infrazioni. In merito al numero e posizionamento dei cartelli, potrà bastare un cartello contenente tutte le indicazioni posizionato all’ingresso della struttura mentre, negli altri locali, potranno essere posizionati cartelli semplici contenenti il solo richiamo “VIETATO FUMARE”. La Legge inoltre, non prevede dimensioni minime dei cartelli né colori o presenza di loghi particolari. Unica avvertenza che gli stessi, dovranno essere adeguatamente visibili. 30035 MIRANO (VE) via Mariutto, 76 - tel. 041/5794111 - 30031 DOLO (VE) via 29Aprile, 2 – tel. 041/5133111 -C.F. e Partita IVA 02799530270 SISP - Servizio Igiene e Sanità Pubblica DOLO - 30031 - Riviera XXIX Aprile, 2 NOALE - 30033 - Largo S. Giorgio, 3 : MI.04.236 v1 041/5133246 041/5896751 Fax: 041/5133936 Fax: 041/5896799 E mail: [email protected] E mail: [email protected] Pagina 1 di 2 Regione Veneto - Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 13 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ESEMPIO DI CARTELLO TIPO – UFF. PUBBLICO VIETATO FUMARE Legge 16 Gennaio 2003 n° 3 – Art 51 “ Tutela della Salute dei non Fumatori” SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00 La misura della Sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO SIG……………………… AUTORITA’ COMPETENTI ALL’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE : RESP. DELLA VIGILANZA POLIZIA AMM.VA GUARDIE GIURATE (*) UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ESEMPIO DI CARTELLO TIPO – UFF. PRIVATO V I ETAT O F U M AR E Legge 16 Gennaio 2003 n° 3 – Art 51 “ Tutela della Salute dei non Fumatori” SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00 La misura della Sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. DELEGATO ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO SIG……………………… AUTORITA’ COMPETENTI ALL’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE : POLIZIA AMM.VA GUARDIE GIURATE (*) UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (*) per le guardie giurate, attività esercitabile solo se espressamente adibiti a tale servizio NB: nel caso di ufficio pubblico l’incaricato della Vigilanza può accertare e contestare l’infrazione, mentre in quello privato esegue la vigilanza (accertamento) ma non può contestare la violazione. Nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto della norma, ci si deve rivolgere all’incaricato alla vigilanza (il cui nome compare sul cartello di divieto) e chiedere il suo intervento. In caso di mancato intervento o di assenza della persona, si potrà fare riferimento alla Polizia Amm.va (Vigili Urbani) o altri Agenti/Ufficiali di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Tecnici della Prevenzione AULSS). E’ prevista inoltre una sanzione amministrativa da € 220,00 a 2.200,00 a carico dei responsabili, conduttori dei locali e datori di lavoro, che non curano quanto previsto delle legge ( esposizione in posizione ben visibile dei cartelli e obbligo di far rispettare il divieto). Detta sanzione è aumentata della metà nel caso siano presenti impianti di condizionamento non funzionanti, non condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti. Servizi al cittadino dell’AULSS n° 13: Ambulatorio Consulenza fumatori c/o U.O. di Pneumologia di Dolo Tel. 041/5133338 e U.O. di Medicina di Mirano Tel. 041/5794132 Dipartimento delle Dipendenze S.E.R.T.- Organizza corsi collettivi per smettere di fumare Tel. 014/5133283 Servizio Educazione e Promozione alla Salute- Svolge attività di prevenzione del fumo tra gli adolescenti Tel. 041/5133363 Dipartimento di Prevenzione- Svolge attività di prevenzione e vigilanza negli ambienti di vita e luoghi di lavoro attraverso i Servizi S.I.S.P. Igiene e Sanità Pubblica Tel. 041/5133246 –S.I.A.N. Igiene Alimenti e Nutrizione Tel. 041/5133341 - S.P.S.A.L. Sicurezza Ambienti di Lavoro Tel. 041/5133442 Ostetrica e Ginecologia - Programma “ Mamme libere dal fumo” U.O. di Dolo Tel. 0415133235-U.O. di Mirano Tel. 041/5794711 U.O. Medicina dello Sport di Noale-“Per uno sport senza fumo” Tel. 041/ 5896501 Tutti gli ambulatori di medicina convenzionata per informazioni e primi aiuti da parte dei Medici di Medicina Generale. N° verde Ministero della Salute per chiarimenti e informazioni : 800-571661 - N° Lega Italiana per la lotta ai tumori: 800-998877 Informativa a cura dei Tecnici della Prevenzione SISP Regione Veneto - Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 13 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica : MI.04.236 v1 pag. 2 di 2