Il Fumo nei luoghi di lavoro

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Il Fumo nei luoghi di lavoro
A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila)
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1) PREMESSA
In occasione della scadenza del 10-1-2005 (entrata in vigore della Legge 3/2003, art. 51, che
vieta espressamente di fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti
ad utenti o al pubblico,
b) quelli riservati ai fumatori, i cui requisiti tecnici sono dettagliatamente
definiti nel DPCM 23-12-2003) si ritiene utile sunteggiare lo stato dell’arte sul fumo nei luoghi di
lavoro, al fine di promuovere una corretta e consapevole applicazione delle normative vigenti da
parte delle aziende.
Sulla restrizione del fumo nei luoghi di lavoro lo Stato italiano è intervenuto riducendo moltissimo
la possibilità di fumare nei locali chiusi senza tuttavia riuscire a legiferare in modo chiaro e non
equivoco (basti pensare che, in prossimità della scadenza, si è ritenuto necessario emanare una
Circolare del Ministro della Salute, datata 17 dicembre 2004, con le quali sono state fornite delle
interpretazioni cruciali che sarebbe stato meglio produrre anzitempo e soprattutto attraverso uno
strumento legislativo più autorevole!).
2) I DIVIETI SPECIFICI PREESISTENTI
Per motivi di sicurezza o di tutela igienica degli addetti fu vietato di fumare:
-
Ove si producono, manipolano, conservano oli minerali (DM 31-7-1934)
In aziende/lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio (DPR n. 547/1955)
Nei lavori in sotterraneo (DPR n. 320/1956)
Nel lavoro in cassoni ad aria compressa (DPR n. 321/1956)
Nell’intorno dei pozzi minerari ed entro aree pericolose di miniere e cave (DPR n.
128/1959)
-
Nelle aree di lavoro con utilizzo di piombo e amianto (D.Lgs. 277/91)
Nelle aree di lavoro con utilizzo di cancerogeni e mutageni chimici, radioisotopi o con
rischio di esposizione ad agenti biologici (D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 230/1995 e norme
correlate)
Ai fini della tutela dei non fumatori dal fumo passivo fu regolamentato il fumo:
-
Con divieto generico ed assoluto, esplicitato da cartelli[*], nei seguenti locali (L.
584/1975, DPCM 14-12-1995, Circolare Min. Sanità 28-3-2001): Corsie ospedaliere;
Aule scolastiche ed universitarie; Autoveicoli dello stato, di enti pubblici o privati
concessionari di pubblico servizio per trasporto collettivo di persone; Metropolitane;
Compartimenti ferroviari per non fumatori, compartimenti a cuccette e carrozze letto;
Sale d’attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
Locali chiusi adibiti a pubblica riunione; Sale chiuse di spettacolo, cinematografiche o
teatrali; Sale chiuse da ballo; Sale corse; Sale riunioni di accademie; Musei; Biblioteche;
Sale di lettura aperte al pubblico; tutti i Locali aperti al pubblico – cioè con accesso
senza formalità o bisogno di particolari permessi – utilizzati per l’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali della Pubblica amministrazione, delle Aziende pubbliche e da
Privati esercenti servizi pubblici (ad es., sportelli di: uffici postali, distretti militari,
compagnie di servizio, banche in cui si svolgano servizi di riscossione imposte,
sanzioni, etc.)
-
Con obbligo di adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo nei locali di riposo dei luoghi di lavoro ove previsti (le fabbriche)
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e con opportunità di prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo ma siano messi a disposizione altri
locali … omissis (D. Lgs. 626/94)
________________________________________________________________________________________________
[*]
I cartelli devono essere completi delle seguenti indicazioni: (1) Divieto di fumo (2) Citazione della norma (L.
584/75)
(3) Sanzioni applicabili aggiornate
(4) Soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto. Le
Amministrazioni e gli Enti possono, in virtù della propria autonomia, estendere il divieto di fumo a luoghi diversi
da quelli esplicitati.
3) LE NUOVE NORME PER LA TUTELA DEI NON FUMATORI (al 10/1/05)
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Art. 51 (c.d. “normativa antifumo”)
Non senza polemiche e dopo breve proroga, entra in vigore il 10-1-05 la legge 3/2003
riguardante le “disposizioni in materia di pubblica amministrazione” che tratta, tra l’altro, della
regolamentazione del fumo passivo.
All’art. 51, infatti, la legge 3/2003 dispone essenzialmente che:
1) E’ vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di:
a) Quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (per l’interpretazione di “utenti” vedasi
la Circolare del Ministro della Salute del 17-12-2004 sotto riportata)
b) Quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati: tali locali per fumatori devono
essere dotati di impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria regolarmente funzionanti
e dovranno rispondere a delle precise norme tecniche (vedi DPCM 23-12-2003, poi
riportato)
2) Secondo regolamento, in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non
volontariamente (ad es., le carceri, n.d.r.) devono essere previsti locali adibiti ai fumatori
3) Alle infrazioni al divieto si applicano le sanzioni previste dalla Legge 584/1975, con le
correzioni apportate dalla Legge 448/2001 (Finanziaria 2002)
4) Sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni e la relativa modulistica, nonché
l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, di quelli competenti a ricevere
il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi della Legge 689/1981, e di quelli deputati ad irrogare
le relative sanzioni, attraverso un Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri
dell’Interno e della Giustizia, e la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome (vedi Accordo del
16-12-2004, poi riportato)
5) Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche
amministrazioni
Quanto riportato al punto 1) sembrerebbe indicare che la legge non è nata per essere applicata ai
locali chiusi privati non aperti ad utenti o al pubblico non potendo considerarsi, almeno ad una
prima lettura, i lavoratori impegnati negli stessi come degli “utenti”; tuttavia la Circolare
ministeriale del 17-12-2004 ha corretto tale interpretazione (vedi sotto).
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DPCM 23-12-2003: Attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 3/2003 … con definizione dei
Requisiti tecnici dei locali per fumatori e della segnaletica
I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati e separati da altri ambienti limitrofi dove
è vietato fumare. A tal fine, i locali per fumatori dovranno:
a) Essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati
b) Essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, da tenersi abitualmente chiusa
c) Essere forniti di adeguata segnaletica (cartelli con indicazione luminosa contenente la
scritta “AREA PER FUMATORI” e inoltre “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI
VENTILAZIONE” ad accensione automatica in caso di mancato o inadeguato funzionamento
dell’impianto di ventilazione)
d) Non rappresentare un locale di passaggio obbligato per i non fumatori
Tecnicamente dovranno avere un ricambio d’aria per ventilazione meccanica in aspirazione, con
depressione all’interno del locale pari a 5 Pascal e con volume pari a 30 L/sec/persona (poco più
di 100 m3/h/persona!). L’affollamento massimo del locale sarà pari a 0,7 persone/m2 (poco più di
1,4 m2/persona). L’aria introdotta nel locale dovrà essere preventivamente riscaldata (raffreddata
in estate?) prelevandola ed eventualmente filtrandola da ambienti circostanti che non possono
essere né bagni né ambienti polverosi o inquinati. Nell’ambito della progettazione della
ventilazione andrà anche evitata la produzione di correnti d’aria fastidiose per gli astanti.
Inutile sottolineare che l’istituzione di un locale per fumatori, anche solo per 4-5 persone alla
volta, costituisce un onere organizzativo ed economico non indifferente, ove si persegua la piena
conformità con la normativa vigente. Tuttavia i Datori di lavoro (oltre che gli Esercenti di locali
pubblici, etc.) non sono obbligati ad istituire tali locali ma, in alternativa, devono vigilare
attentamente sulla corretta applicazione delle norme di tutela dei non fumatori.
Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non
fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.3
In data 16-12-2004 è stato siglato l’Accordo nell’ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale Accordo contiene:
1) Una premessa, in cui si rammenta che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte
prematura nei paesi sviluppati e che la prevenzione dei danni da fumo, attivo e passivo, costituisce
obiettivo prioritario delle politiche sanitarie del nostro Paese. Si fa cenno inoltre alla necessità di
perseguire l’obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri anche attraverso il rispetto delle
norme sul divieto di fumo, sanzionando le eventuali infrazioni, in modo uniforme ed efficace
2) Le procedure concordate per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo
delle sanzioni, l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali,
l’individuazione dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate,
l’individuazione dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni. Riportiamo una sintesi non
esaustiva delle procedure ed argomenti correlati:
a) Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto sono apposti cartelli con indicazione del
Divieto, della Norma che lo impone, delle Sanzioni applicabili, del Soggetto cui spetta
vigilare, dell’Autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni
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b) I Dirigenti preposti alle strutture pubbliche (o assimilate) ovvero i Responsabili di strutture
private fanno predisporre i cartelli secondo la normativa vigente
c) I Dirigenti preposti alle strutture pubbliche (o assimilate) ovvero i Responsabili di strutture
private individuano, con atto formale, i Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del
divieto, accertare e contestare le infrazioni. Se non lo fanno, l’attività di vigilanza,
accertamento e contestazione spetta a loro
d) Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto i Soggetti incaricati di vigilanza,
accertamento e contestazione, come pure i Corpi di polizia amministrativa locale, nonché
le Guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, svolgono le seguenti attività:
-
Vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto
-
Accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione
-
Redigere in triplice copia il verbale di contestazione, contenente – tra l’altro – l’indicazione
dell’Autorità cui far pervenire scritti difensivi
-
Notificare il verbale, ovvero spedirlo entro 90 gg dall’accertamento, come previsto dalla L.
90/1982
e) Gli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria svolgono le attività di vigilanza, accertamento e
f)
contestazione di propria iniziativa, ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di Lavoro di fornire anche
una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi sulla sicurezza e salute derivanti dal
fumo attivo e passivo, sulle misure adottate sul luogo di lavoro, sulle procedure previste
dalla normativa per violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di
fumare, avvalendosi dei Servizi competenti in materia
g) Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell’obbligo di curare
l’osservanza del divieto ed alle infrazioni al divieto di fumare sono quelle previste dall’art.
7 della Legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448/2001
h) Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare
inflitte da organi statali, è effettuato: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il
modello F-23, codice tributo 131-T e indicando la causale “infrazione al divieto di fumo”
ed il codice ufficio; oppure direttamente presso la Tesoreria provinciale competente
i)
Il pagamento, nel caso di infrazione inflitta da organo non statale, è effettuato con
j)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha
modalità disciplinate dalle normative regionali
accertato la violazione in ambito statale (o assimilato) presenta Rapporto al Prefetto, negli
altri ambiti al Presidente della Regione (o ad altra Autorità individuata dalle disposizioni
regionali)
Circolare 17 dicembre 2004 Ministero della Salute (G.U. n. 300 del 23-12-2004): Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti l’entrata in vigore dell’art.51 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori [N.B. Trattasi di semplice circolare e,
benché chi scrive sia in accordo con le finalità attribuite da tale documento alla normativa, va detto
che non è certo che il suo contenuto regga a possibili eccezioni in sede giuridica, in quanto la
normativa che tale Circolare vuole esplicitare non segnava, in origine, confini così netti e drastici
per il settore privato non aperto al pubblico: non a torto, qualcuno potrebbe parlare di indebita
forzatura, n.d.r.]
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In breve la Circolare, nell’imminenza della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell’art.
51 della L.3/2003, specifica quanto segue:
a) Il quadro normativo di riferimento: sono elencati 7 provvedimenti chiave, che vanno dalla
Legge 584/1975 che istituì i primi divieti di fumo generici ed assoluti nei locali pubblici (e
assimilati), fino al Decreto Legge 266/2004 con cui fu prorogata la scadenza dell’art. 51
della Legge 3/2003 al 10-1-2005 (per la precisione, dopo la mezzanotte del 9-1-2005)
b) Finalità della normativa, in particolare dell’art. 51 della L. 3/2003: la normativa persegue il
fine primario della tutela dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione
possibile del divieto di fumare con poche e limitate esclusioni; essa si inserisce nella
visione strategica della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione
attiva e passiva al fumo di tabacco. Posto ciò, la Circolare rammenta che la Legge pone il
divieto di fumare non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che
siano aperti al pubblico o ad utenti: e qui viene testualmente affermato che “tale accezione
comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto ‘utenti’ dei locali nell’ambito dei quali
prestano la loro attività lavorativa”. “E’ infatti interesse del Datore di lavoro – prosegue la
Circolare – mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse
da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute
causati dal fumo. In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per
fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e
ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori,
devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal DPCM 23-12-2003” i quali requisiti, come si
è già osservato, sono tecnicamente impegnativi ed onerosi, in quanto impongono, tra
l’altro, standard di ventilazione estremamente restrittivi ed poco economici (n.d.r.)
c) Ambito oggettivo di applicazione: per quanto riguarda i locali chiusi pubblici “viene
confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della PA, autoveicoli di
proprietà dello stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il
trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni
ferroviarie,
autofilotranviarie
e
portuali-marittime,
biblioteche,
musei,
pinacoteche”. “Le nuove prescrizioni del citato art. 51 ‘tutela della salute dei non fumatori’,
sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei ‘locali chiusi’ privati aperti ad
utenti o al pubblico, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di
intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corsa, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, fatta
salva solo la facoltà di attrezzare a norma delle aree riservate a fumatori”
d) Responsabilità dei gestori di esercizi pubblici e privati: essi (o i loro delegati) debbono
curare, pena le sanzioni previste dall’art. 7, comma secondo della L. 584/1975,
l’osservanza del divieto attraverso le seguenti azioni:
-
Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare
-
Segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai
pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la
conseguente redazione del verbale di contravvenzione
-
Esporre cartelli come indicato nell’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 16-12-2004 (cfr. il punto precedente di questo paragrafo)
e) Obblighi dei gestori: si ribadisce che i gestori non sono solo tenuti ad esporre i cartelli ma
anche ad attuare interventi attivi di dissuasione (‘curano l’osservanza del divieto’)
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f)
Entità delle sanzioni: vanno applicate le misure sanzionatorie vigenti al momento della
violazione: in caso di variazioni, ad es., per nuova legge finanziaria, i cartelli vanno
aggiornati anche con semplici talloncini autoadesivi [si rammenta, n.d.r., che le sanzioni
sono di tre ordini: (a) per soggetto sorpreso a fumare nei locali con divieto (27,5-275 €
raddoppiati se in presenza di donna incinta o fanciulli < 12 anni); (b) per mancata vigilanza
sul divieto da parte del gestore (220-2.200€); (c) per inadeguatezza dell’impianto di
ventilazione (330-3.300 €)]
g) Procedure per l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione dei soggetti legittimati ad
elevare i processi verbali: sono richiamate le procedure di cui all’Accordo del 16-12-2004
(vedi sopra)
4. DOVERI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO
Un Datore di lavoro (DdL), sia pubblico che privato, ha la responsabilità della tutela della salute dei
Dipendenti oltre che, in buona misura, di coloro che in azienda si recano in qualità di Addetti a
servizi (ad es., gestione mensa, consulenti, manutentori, addetti alle pulizie o alla vigilanza, etc.)
oppure in qualità di Utenti (pubblico, clienti).
Già molti DdL hanno regolamentato il fumo in azienda non solo in relazione al rispetto degli
obblighi espliciti preesistenti (presenza di pericoli d’incendio; presenza di pericoli sanitari da
manipolazione di materiali tossici, cancerogeni o biologici; situazioni di “front office” in esercizi
pubblici o assimilati; gestione dei locali di riposo per lavoratori) ma anche per evitare spiacevoli
contenziosi medico-legali (causa civile per danno biologico o denuncia di malattia professionale in
riferimento al DM 27 aprile 2004, in particolare alla Lista III ‘Malattie la cui origine lavorativa è
possibile’; Gruppo 6 ‘Tumori professionali’; Agente ‘Attività lavorative che espongono a fumo
passivo’; Malattia ‘Tumori del polmone’) ovvero per dare seguito alla consulenza interna del
Medico competente e del RSPP ove orientata verso una restrizione del fumo passivo alla luce delle
norme sulla salubrità dell’aria (art. 33 del D. Lgs. 626/94, comma 6 ‘Aerazione dei luoghi di lavoro
chiusi’) e sulla gestione degli ‘Agenti chimici pericolosi’ (art. 72-ter del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.). In
vista della scadenza del 10-1-2005, alcuni DdL hanno proibito di fumare nei soli locali e spazi
aziendali chiusi occupati da più di una persona, altri hanno concordato col Sindacato un più equo
divieto di fumare per tutti in tutti i locali chiusi, consentendo a chi ne abbia necessità di effettuare
delle “brevi ed accettabili” pause per uscire a fumare. Altri hanno allestito i locali per fumatori.
Altri vorrebbero proibire il fumo dovunque, parcheggi aziendali inclusi.
La violazione del divieto di fumo nei locali dove è vietato e segnalato può comportare fino al
licenziamento per giusta causa, particolarmente se ciò sia previsto nel contratto collettivo (ad es.,
chimici, metalmeccanici, alimentaristi). Tuttavia i poteri dispositivi aziendali in tal senso sembrano
essere abbastanza limitati dal diritto del lavoro, come mostrano la Sentenza di Cassazione Lavoro
del 16 aprile 2004, n. 7291 e la giurisprudenza correlata. In ogni caso, il Lavoratore che non
osserva il divieto può essere sanzionato con una contravvenzione elevata ex L. 584/1975.
Fatte salve eventuali modifiche alla Circolare del Ministro della Sanità del 17-12-2004, oggi è
necessario che ogni datore di lavoro (anche privato e senza locali al pubblico) si munisca di un
piano di gestione aziendale del rischio fumo, sia per i classici motivi di sicurezza, sia per non
incorrere in possibili sanzioni sulla corretta applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e
sia infine per impedire l’esposizione a fumo passivo di chi potrebbe citarlo per danni.
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Dal punto di vista dei criteri connessi con la valutazione dei rischi (art. 4/626/94 e s.m.i.) egli
deve tenere presente i due aspetti fondamentali sopra citati: a) il rispetto della salubrità dell’aria;
b) la valutazione dei rischi chimici e cancerogeni
da fumo passivo (vedi pubblicazioni IARC e
OMS). Se vuole e ne ha i mezzi (magari dietro pressione dalla contratta-zione interna) può – non
deve – istituire il/i locale/i per fumatori osservando tuttavia i criteri del DPCM 23-12-2003.
Stanti la nuova normativa sopra illustrata e l’evidenza scientifica che la sottende, è ormai fuori
luogo pensare che si possa ancora continuare impunemente a fumare in uffici, magazzini, reparti
di produzione, ma anche in mense, aree di ricreazione, atri. Si apprestano tempi sempre più duri
per i lavoratori fumatori. Seguendo criteri utilitaristici di stampo anglosassone si potrebbe anche
giungere ad una loro discriminazione in sede di assunzione!
In conclusione: il consiglio finale per le Imprese è quello di valutare attentamente ed oculatamente
il rischio da fumo in tutti i locali chiusi di propria pertinenza, imponendovi con un cartello il
divieto di fumo e gestendo oculatamente, col Medico competente (se occorre anche con l’ASL),
eventuali singoli casi di tabagismo tra i dipendenti.
Sono inoltre auspicabili corsi interni di educazione sanitaria ed incentivi ai dipendenti che
smettono di fumare, ricorrendo anche all’ausilio dei Centri sanitari per la lotta al tabagismo
istituiti in alcune Regioni italiane.