Il Fumo nei luoghi di lavoro
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Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.1/7 1) PREMESSA In occasione della scadenza del 10-1-2005 (entrata in vigore della Legge 3/2003, art. 51, che vieta espressamente di fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, b) quelli riservati ai fumatori, i cui requisiti tecnici sono dettagliatamente definiti nel DPCM 23-12-2003) si ritiene utile sunteggiare lo stato dell’arte sul fumo nei luoghi di lavoro, al fine di promuovere una corretta e consapevole applicazione delle normative vigenti da parte delle aziende. Sulla restrizione del fumo nei luoghi di lavoro lo Stato italiano è intervenuto riducendo moltissimo la possibilità di fumare nei locali chiusi senza tuttavia riuscire a legiferare in modo chiaro e non equivoco (basti pensare che, in prossimità della scadenza, si è ritenuto necessario emanare una Circolare del Ministro della Salute, datata 17 dicembre 2004, con le quali sono state fornite delle interpretazioni cruciali che sarebbe stato meglio produrre anzitempo e soprattutto attraverso uno strumento legislativo più autorevole!). 2) I DIVIETI SPECIFICI PREESISTENTI Per motivi di sicurezza o di tutela igienica degli addetti fu vietato di fumare: - Ove si producono, manipolano, conservano oli minerali (DM 31-7-1934) In aziende/lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio (DPR n. 547/1955) Nei lavori in sotterraneo (DPR n. 320/1956) Nel lavoro in cassoni ad aria compressa (DPR n. 321/1956) Nell’intorno dei pozzi minerari ed entro aree pericolose di miniere e cave (DPR n. 128/1959) - Nelle aree di lavoro con utilizzo di piombo e amianto (D.Lgs. 277/91) Nelle aree di lavoro con utilizzo di cancerogeni e mutageni chimici, radioisotopi o con rischio di esposizione ad agenti biologici (D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 230/1995 e norme correlate) Ai fini della tutela dei non fumatori dal fumo passivo fu regolamentato il fumo: - Con divieto generico ed assoluto, esplicitato da cartelli[*], nei seguenti locali (L. 584/1975, DPCM 14-12-1995, Circolare Min. Sanità 28-3-2001): Corsie ospedaliere; Aule scolastiche ed universitarie; Autoveicoli dello stato, di enti pubblici o privati concessionari di pubblico servizio per trasporto collettivo di persone; Metropolitane; Compartimenti ferroviari per non fumatori, compartimenti a cuccette e carrozze letto; Sale d’attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; Locali chiusi adibiti a pubblica riunione; Sale chiuse di spettacolo, cinematografiche o teatrali; Sale chiuse da ballo; Sale corse; Sale riunioni di accademie; Musei; Biblioteche; Sale di lettura aperte al pubblico; tutti i Locali aperti al pubblico – cioè con accesso senza formalità o bisogno di particolari permessi – utilizzati per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali della Pubblica amministrazione, delle Aziende pubbliche e da Privati esercenti servizi pubblici (ad es., sportelli di: uffici postali, distretti militari, compagnie di servizio, banche in cui si svolgano servizi di riscossione imposte, sanzioni, etc.) - Con obbligo di adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo nei locali di riposo dei luoghi di lavoro ove previsti (le fabbriche) Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.2/7 e con opportunità di prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo ma siano messi a disposizione altri locali … omissis (D. Lgs. 626/94) ________________________________________________________________________________________________ [*] I cartelli devono essere completi delle seguenti indicazioni: (1) Divieto di fumo (2) Citazione della norma (L. 584/75) (3) Sanzioni applicabili aggiornate (4) Soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto. Le Amministrazioni e gli Enti possono, in virtù della propria autonomia, estendere il divieto di fumo a luoghi diversi da quelli esplicitati. 3) LE NUOVE NORME PER LA TUTELA DEI NON FUMATORI (al 10/1/05) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Art. 51 (c.d. “normativa antifumo”) Non senza polemiche e dopo breve proroga, entra in vigore il 10-1-05 la legge 3/2003 riguardante le “disposizioni in materia di pubblica amministrazione” che tratta, tra l’altro, della regolamentazione del fumo passivo. All’art. 51, infatti, la legge 3/2003 dispone essenzialmente che: 1) E’ vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di: a) Quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (per l’interpretazione di “utenti” vedasi la Circolare del Ministro della Salute del 17-12-2004 sotto riportata) b) Quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati: tali locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione e di ricambio dell’aria regolarmente funzionanti e dovranno rispondere a delle precise norme tecniche (vedi DPCM 23-12-2003, poi riportato) 2) Secondo regolamento, in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente (ad es., le carceri, n.d.r.) devono essere previsti locali adibiti ai fumatori 3) Alle infrazioni al divieto si applicano le sanzioni previste dalla Legge 584/1975, con le correzioni apportate dalla Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) 4) Sono ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni e la relativa modulistica, nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi della Legge 689/1981, e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni, attraverso un Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome (vedi Accordo del 16-12-2004, poi riportato) 5) Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni Quanto riportato al punto 1) sembrerebbe indicare che la legge non è nata per essere applicata ai locali chiusi privati non aperti ad utenti o al pubblico non potendo considerarsi, almeno ad una prima lettura, i lavoratori impegnati negli stessi come degli “utenti”; tuttavia la Circolare ministeriale del 17-12-2004 ha corretto tale interpretazione (vedi sotto). Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.3/7 DPCM 23-12-2003: Attuazione dell’art. 51, comma 2, della legge 3/2003 … con definizione dei Requisiti tecnici dei locali per fumatori e della segnaletica I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati e separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. A tal fine, i locali per fumatori dovranno: a) Essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati b) Essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, da tenersi abitualmente chiusa c) Essere forniti di adeguata segnaletica (cartelli con indicazione luminosa contenente la scritta “AREA PER FUMATORI” e inoltre “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE” ad accensione automatica in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell’impianto di ventilazione) d) Non rappresentare un locale di passaggio obbligato per i non fumatori Tecnicamente dovranno avere un ricambio d’aria per ventilazione meccanica in aspirazione, con depressione all’interno del locale pari a 5 Pascal e con volume pari a 30 L/sec/persona (poco più di 100 m3/h/persona!). L’affollamento massimo del locale sarà pari a 0,7 persone/m2 (poco più di 1,4 m2/persona). L’aria introdotta nel locale dovrà essere preventivamente riscaldata (raffreddata in estate?) prelevandola ed eventualmente filtrandola da ambienti circostanti che non possono essere né bagni né ambienti polverosi o inquinati. Nell’ambito della progettazione della ventilazione andrà anche evitata la produzione di correnti d’aria fastidiose per gli astanti. Inutile sottolineare che l’istituzione di un locale per fumatori, anche solo per 4-5 persone alla volta, costituisce un onere organizzativo ed economico non indifferente, ove si persegua la piena conformità con la normativa vigente. Tuttavia i Datori di lavoro (oltre che gli Esercenti di locali pubblici, etc.) non sono obbligati ad istituire tali locali ma, in alternativa, devono vigilare attentamente sulla corretta applicazione delle norme di tutela dei non fumatori. Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n.3 In data 16-12-2004 è stato siglato l’Accordo nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale Accordo contiene: 1) Una premessa, in cui si rammenta che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei paesi sviluppati e che la prevenzione dei danni da fumo, attivo e passivo, costituisce obiettivo prioritario delle politiche sanitarie del nostro Paese. Si fa cenno inoltre alla necessità di perseguire l’obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri anche attraverso il rispetto delle norme sul divieto di fumo, sanzionando le eventuali infrazioni, in modo uniforme ed efficace 2) Le procedure concordate per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali, l’individuazione dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate, l’individuazione dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni. Riportiamo una sintesi non esaustiva delle procedure ed argomenti correlati: a) Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto sono apposti cartelli con indicazione del Divieto, della Norma che lo impone, delle Sanzioni applicabili, del Soggetto cui spetta vigilare, dell’Autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.4/7 b) I Dirigenti preposti alle strutture pubbliche (o assimilate) ovvero i Responsabili di strutture private fanno predisporre i cartelli secondo la normativa vigente c) I Dirigenti preposti alle strutture pubbliche (o assimilate) ovvero i Responsabili di strutture private individuano, con atto formale, i Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Se non lo fanno, l’attività di vigilanza, accertamento e contestazione spetta a loro d) Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto i Soggetti incaricati di vigilanza, accertamento e contestazione, come pure i Corpi di polizia amministrativa locale, nonché le Guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, svolgono le seguenti attività: - Vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto - Accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione - Redigere in triplice copia il verbale di contestazione, contenente – tra l’altro – l’indicazione dell’Autorità cui far pervenire scritti difensivi - Notificare il verbale, ovvero spedirlo entro 90 gg dall’accertamento, come previsto dalla L. 90/1982 e) Gli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria svolgono le attività di vigilanza, accertamento e f) contestazione di propria iniziativa, ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di Lavoro di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi sulla sicurezza e salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure adottate sul luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa per violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei Servizi competenti in materia g) Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto ed alle infrazioni al divieto di fumare sono quelle previste dall’art. 7 della Legge 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448/2001 h) Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F-23, codice tributo 131-T e indicando la causale “infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio; oppure direttamente presso la Tesoreria provinciale competente i) Il pagamento, nel caso di infrazione inflitta da organo non statale, è effettuato con j) Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha modalità disciplinate dalle normative regionali accertato la violazione in ambito statale (o assimilato) presenta Rapporto al Prefetto, negli altri ambiti al Presidente della Regione (o ad altra Autorità individuata dalle disposizioni regionali) Circolare 17 dicembre 2004 Ministero della Salute (G.U. n. 300 del 23-12-2004): Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l’entrata in vigore dell’art.51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori [N.B. Trattasi di semplice circolare e, benché chi scrive sia in accordo con le finalità attribuite da tale documento alla normativa, va detto che non è certo che il suo contenuto regga a possibili eccezioni in sede giuridica, in quanto la normativa che tale Circolare vuole esplicitare non segnava, in origine, confini così netti e drastici per il settore privato non aperto al pubblico: non a torto, qualcuno potrebbe parlare di indebita forzatura, n.d.r.] Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.5/7 In breve la Circolare, nell’imminenza della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell’art. 51 della L.3/2003, specifica quanto segue: a) Il quadro normativo di riferimento: sono elencati 7 provvedimenti chiave, che vanno dalla Legge 584/1975 che istituì i primi divieti di fumo generici ed assoluti nei locali pubblici (e assimilati), fino al Decreto Legge 266/2004 con cui fu prorogata la scadenza dell’art. 51 della Legge 3/2003 al 10-1-2005 (per la precisione, dopo la mezzanotte del 9-1-2005) b) Finalità della normativa, in particolare dell’art. 51 della L. 3/2003: la normativa persegue il fine primario della tutela dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare con poche e limitate esclusioni; essa si inserisce nella visione strategica della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. Posto ciò, la Circolare rammenta che la Legge pone il divieto di fumare non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti: e qui viene testualmente affermato che “tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto ‘utenti’ dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa”. “E’ infatti interesse del Datore di lavoro – prosegue la Circolare – mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal DPCM 23-12-2003” i quali requisiti, come si è già osservato, sono tecnicamente impegnativi ed onerosi, in quanto impongono, tra l’altro, standard di ventilazione estremamente restrittivi ed poco economici (n.d.r.) c) Ambito oggettivo di applicazione: per quanto riguarda i locali chiusi pubblici “viene confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della PA, autoveicoli di proprietà dello stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche”. “Le nuove prescrizioni del citato art. 51 ‘tutela della salute dei non fumatori’, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei ‘locali chiusi’ privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corsa, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, fatta salva solo la facoltà di attrezzare a norma delle aree riservate a fumatori” d) Responsabilità dei gestori di esercizi pubblici e privati: essi (o i loro delegati) debbono curare, pena le sanzioni previste dall’art. 7, comma secondo della L. 584/1975, l’osservanza del divieto attraverso le seguenti azioni: - Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare - Segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione - Esporre cartelli come indicato nell’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16-12-2004 (cfr. il punto precedente di questo paragrafo) e) Obblighi dei gestori: si ribadisce che i gestori non sono solo tenuti ad esporre i cartelli ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione (‘curano l’osservanza del divieto’) Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.6/7 f) Entità delle sanzioni: vanno applicate le misure sanzionatorie vigenti al momento della violazione: in caso di variazioni, ad es., per nuova legge finanziaria, i cartelli vanno aggiornati anche con semplici talloncini autoadesivi [si rammenta, n.d.r., che le sanzioni sono di tre ordini: (a) per soggetto sorpreso a fumare nei locali con divieto (27,5-275 € raddoppiati se in presenza di donna incinta o fanciulli < 12 anni); (b) per mancata vigilanza sul divieto da parte del gestore (220-2.200€); (c) per inadeguatezza dell’impianto di ventilazione (330-3.300 €)] g) Procedure per l’accertamento delle infrazioni e l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i processi verbali: sono richiamate le procedure di cui all’Accordo del 16-12-2004 (vedi sopra) 4. DOVERI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO Un Datore di lavoro (DdL), sia pubblico che privato, ha la responsabilità della tutela della salute dei Dipendenti oltre che, in buona misura, di coloro che in azienda si recano in qualità di Addetti a servizi (ad es., gestione mensa, consulenti, manutentori, addetti alle pulizie o alla vigilanza, etc.) oppure in qualità di Utenti (pubblico, clienti). Già molti DdL hanno regolamentato il fumo in azienda non solo in relazione al rispetto degli obblighi espliciti preesistenti (presenza di pericoli d’incendio; presenza di pericoli sanitari da manipolazione di materiali tossici, cancerogeni o biologici; situazioni di “front office” in esercizi pubblici o assimilati; gestione dei locali di riposo per lavoratori) ma anche per evitare spiacevoli contenziosi medico-legali (causa civile per danno biologico o denuncia di malattia professionale in riferimento al DM 27 aprile 2004, in particolare alla Lista III ‘Malattie la cui origine lavorativa è possibile’; Gruppo 6 ‘Tumori professionali’; Agente ‘Attività lavorative che espongono a fumo passivo’; Malattia ‘Tumori del polmone’) ovvero per dare seguito alla consulenza interna del Medico competente e del RSPP ove orientata verso una restrizione del fumo passivo alla luce delle norme sulla salubrità dell’aria (art. 33 del D. Lgs. 626/94, comma 6 ‘Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi’) e sulla gestione degli ‘Agenti chimici pericolosi’ (art. 72-ter del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.). In vista della scadenza del 10-1-2005, alcuni DdL hanno proibito di fumare nei soli locali e spazi aziendali chiusi occupati da più di una persona, altri hanno concordato col Sindacato un più equo divieto di fumare per tutti in tutti i locali chiusi, consentendo a chi ne abbia necessità di effettuare delle “brevi ed accettabili” pause per uscire a fumare. Altri hanno allestito i locali per fumatori. Altri vorrebbero proibire il fumo dovunque, parcheggi aziendali inclusi. La violazione del divieto di fumo nei locali dove è vietato e segnalato può comportare fino al licenziamento per giusta causa, particolarmente se ciò sia previsto nel contratto collettivo (ad es., chimici, metalmeccanici, alimentaristi). Tuttavia i poteri dispositivi aziendali in tal senso sembrano essere abbastanza limitati dal diritto del lavoro, come mostrano la Sentenza di Cassazione Lavoro del 16 aprile 2004, n. 7291 e la giurisprudenza correlata. In ogni caso, il Lavoratore che non osserva il divieto può essere sanzionato con una contravvenzione elevata ex L. 584/1975. Fatte salve eventuali modifiche alla Circolare del Ministro della Sanità del 17-12-2004, oggi è necessario che ogni datore di lavoro (anche privato e senza locali al pubblico) si munisca di un piano di gestione aziendale del rischio fumo, sia per i classici motivi di sicurezza, sia per non incorrere in possibili sanzioni sulla corretta applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e sia infine per impedire l’esposizione a fumo passivo di chi potrebbe citarlo per danni. Il Fumo nei luoghi di lavoro A cura del prof. Antonio Paoletti (Medico competente, Università dell’Aquila) ________________________________________________________________________ pag.7/7 Dal punto di vista dei criteri connessi con la valutazione dei rischi (art. 4/626/94 e s.m.i.) egli deve tenere presente i due aspetti fondamentali sopra citati: a) il rispetto della salubrità dell’aria; b) la valutazione dei rischi chimici e cancerogeni da fumo passivo (vedi pubblicazioni IARC e OMS). Se vuole e ne ha i mezzi (magari dietro pressione dalla contratta-zione interna) può – non deve – istituire il/i locale/i per fumatori osservando tuttavia i criteri del DPCM 23-12-2003. Stanti la nuova normativa sopra illustrata e l’evidenza scientifica che la sottende, è ormai fuori luogo pensare che si possa ancora continuare impunemente a fumare in uffici, magazzini, reparti di produzione, ma anche in mense, aree di ricreazione, atri. Si apprestano tempi sempre più duri per i lavoratori fumatori. Seguendo criteri utilitaristici di stampo anglosassone si potrebbe anche giungere ad una loro discriminazione in sede di assunzione! In conclusione: il consiglio finale per le Imprese è quello di valutare attentamente ed oculatamente il rischio da fumo in tutti i locali chiusi di propria pertinenza, imponendovi con un cartello il divieto di fumo e gestendo oculatamente, col Medico competente (se occorre anche con l’ASL), eventuali singoli casi di tabagismo tra i dipendenti. Sono inoltre auspicabili corsi interni di educazione sanitaria ed incentivi ai dipendenti che smettono di fumare, ricorrendo anche all’ausilio dei Centri sanitari per la lotta al tabagismo istituiti in alcune Regioni italiane.