Dichiarazione di Conformità Portatorte Interno FILM PET Atelier

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Dichiarazione di Conformità Portatorte Interno FILM PET Atelier
by Tecnocarta s.a.s.
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Via Ponte di Ferro, 9
06084 Passaggio di Bettona (PG) Italia
Tel. 075 9869707 – Fax 075 9869602
P. IVA: 01424790549
[email protected]
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI IMBALLAGGI ALIMENTARI
CON BARRIERA FUNZIONALE IN MATERIA PLASTICA
Con la presente si dichiara che l’articolo:
“SCATOLA CON LATO INTERNO PET”
IMBALLAGGIO ALIMENTARE PER CONFEZIONAMENTO DOLCI CON BARRIERA IN “PET”
INTERPOSTA TRA ALIMENTO E CARTONCINO
fornitoVi,
è adatto al contatto dei seguenti alimenti:
•
PRODOTTI DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA FRESCA AVENTI SOSTANZE
GRASSE IN SUPERFICIE,
•
DOLCIUMI IN FORMA SOLIDA E IN FORMA DI PASTA AVENTI SOSTANZE GRASSE IN
SUPERFICIE, UMIDI
•
PRODOTTI LATTIERO CASEARI: CREMA E CREMA ACIDA;
•
CACAO IN POLVERE O IN PASTA;
•
CIOCCOLATO, PRODOTTI RIVESTITI DI CIOCCOLATO, SUCCEDANEI E PRODOTTI
RIVESTITI DI SUCCEDANEI;
•
BEVANDE NON ALCOLICHE O CON GRADAZIONE SUPERIORE AL 20% VOL., CREME DI
LIQUORI
•
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERO IN FORMA SOLIDA, MIELE E SIMILI,
MELASSA E SCIROPPI ALLO ZUCCHERO;
•
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI, NATURALI O LAVORATI (COMPRESI IL BURRO DI
CACAO, LO STRUTTO, IL BURRO FUSO);
•
ALIMENTI FRITTI O ARROSTITI (PATATE FRITTE, FRITTELLE E SIMILI);
•
PANINI, PANE TOSTATO, PIZZA E SIMILI AVENTI SOSTANZE GRASSE IN SUPERFICIE;
•
GELATI;
•
ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
•
FRUTTA IN PEZZI O SOTTOFORMA DI PUREA, CONSERVATA IN MEZZO OLEOSO,
ALCOLICO;
•
PRODOTTI DELLA PANETTERIA SECCA, DELLA BISCOTTERIA E DELLA PASTICCERIA
SECCA AVENTI SOSTANZE GRASSE IN SUPERFICIE;
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E’ CONFORME
alle seguenti legislazioni comunitarie europee:
•
Regolamento (CE) 1935/2004
•
Regolamento (CE) 1895/2005
•
Regolamento (CE) 2023/2006
•
Regolamento (CE) 10/2011
ed alla seguente legislazione italiana:
•
Decreto Ministeriale 21/3/73 e successivi aggiornamenti e modifiche
•
DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
SI PRECISA CHE IL CARTONCINO DI CUI E’ COSTITUITO L’IMBALLAGGIO NON VIENE A
CONTATTO CON GLI ALIMENTI.
IL LATO A CONTATTO CON GLI ALIMENTI E’ IL LATO in PET (POLIETILENTEREFTALATO)
IL FILM POLIMERICO UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE IMBALLAGGIO:
•
NON CONTIENE LE SOSTANZE PERICOLOSE RIPORTATE NELLA LISTA N DELLA
DIRETTIVA 67/548 ECC E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
•
NON CONTIENE DERIVATI EPOSSIDICI COSI’ COME RIPORTATI NELLA DIRETTIVA
01/61/ECC e 05/1895/CEE
•
NON CONTIENE ACRILAMMIDE (CAS# 79-06-1)
•
NON CONTIENE SOSTANZE DERIVATE DA FONTI ANIMALI, VEGETALI E UMANE
•
NON CONTIENE SOSTANZE GENETICAMENTE MODIFICATE OGM
•
NON CONTIENE DI (2-ETILESIL)FTALATO
•
IL CONTENUTO DI METALLI PESANTI È <100PPM IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA
94/62/ECC
SI DICHIARA CHE IL MATERIALE NON CONTIENE SOSTANZE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI NELLE
LEGISLAZIONI CITATE E RISPETTA I LIMITI DI MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA NELLE
SEGUENTI CONDIZIONI DI PROVA:
Simulante**
Tempo** e Temperatura** di prova
(Metodo)
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SIMULANTE A
Soluzione Idroalcolica al 10% di Etanolo 40°C x 10gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i. + MIP MIG rev. 0/2011)
SIMULANTE B
Soluzione al 3% Acido acetico 40°C x 10gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i. + MIP MIG rev. 0/2011)
SIMULANTE C
Soluzione Idroalcolica al 20% di Etanolo 40°C x 10gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i. + MIP MIG rev. 0/2011)
SIMULANTE D1
Soluzione Idroalcolica al 50% di Etanolo 40°C x 10gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i.)
PROVE SOSTITUTIVE SIMULANTE D2
Iso-ottano 20°C x 2gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i. + MIP MIG rev. 0/2011)
RILEVAZIONE MIGRAZIONE COLORANTI
SUI SINGOLI SIMULANTI
Simulante A
Soluzione Idroalcolica al 10% di Etanolo 40°C x 10gg
Simulante B
Soluzione al 3% Acido acetico 40°C x 10gg
Simulante C
Soluzione Idroalcolica al 20% di Etanolo 40°C x 10gg
Simulante D1
Soluzione Idroalcolica al 50% di Etanolo 40°C x 10gg
Simulante D2
Iso-ottano 20°C x 2gg
(D.M.21/03/1973 e s.m.i. + MIP MIG rev. 0/2011)
** riferimenti nel Decreto del 22 Luglio 1998, n.338.
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Vista l’impossibilità tecnica di condurre la prova con il simulante D2 a causa del fatto che il campione
analizzato è un accoppiato plastico-cartaceo, è stata effettuata con simulante sostitutivo isottano con
modalità di contatto equivalenti così come previsto dal D.M.21/03/1973 e smi.
I tempi di contatto della prova sono stati superiori a quelli previsti dal D.M.21/03/1973 per il principio di
cautelatività e quindi il campione è risultato conforme nonostante condizioni di prova peggiorative.
Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere
sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra
menzionate.
SONO STATE EFFETTUATE PROVE DI MIGRAZIONE GLOBALE E PROVE DI MIGRAZIONE DI
COLORANTI UTILIZZANDO I METODI RIPORTATI NEL D.M. 21/3/73 e smi (VEDASI ALLEGATO
RAPPORTO DI PROVA N° 11217/2013 DEL 25/07/2013) CONFERMANDO LA CONFORMITA’ ALL’USO
NELLE CONDIZIONI DI PROVA PER LE MATRICI SOPRARIPORTATE.
Sono state effettuate indagini analitiche strumentali che nelle condizioni analitiche adottate NON hanno
evidenziato la presenza di sostanze volatili e coloranti confermando l'assenza di percezioni olfattive e
visive riconducibili a sostanze contaminanti estranee alla tipologia di imballaggio esaminato o non
desiderate.
RICERCA DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
o-xylene
p-xylene
benzene 1 metil-2-(1-metiletil)
benzene 2 etil-1,4- dimetil
benzene 1 etil-2,3- dimetil
benzene 1,2,3,5-tetrametil
Naftalene
Fenolo 2,4-bis (1,1-dimetiletil)
benzene 1,3,5-trimetil
benzene 1,2,3-trimetil
benzene 1,2,3,4-tetrametil
(MIP GC/MS-SPME rev. 0 del 20/12/2006)
Le affermazioni su esposte sono supportate da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21/03/73 e
smi e Reg. (UE) N.10/2011 del 14/01/2011 (VEDASI ALLEGATO RAPPORTO DI PROVA n° 11217/2013
del 25 Luglio 2013).
Nel manufatto non sono intenzionalmente presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CE e
88/388/CE, dal Decreto Ministeriale 27 Febbraio 1996, n. 209, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n.
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107, dal Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 109 e dalla Decisione 1999/217/CE: aromi ed additivi
secondo la legislazione alimentare.
L’utilizzatore del prodotto destinato al contatto con alimenti, ha la responsabilità di comunicare alla società
scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del
prodotto alimentare da confezionare.
Il manufatto non è idoneo al contatto per gli alimenti non riportati al punto “adatti al confezionamento dei
seguenti alimenti”.
Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno tradizionale.
Il manufatto non può essere utilizzato, unitamente all’alimento, nel forno a microonde.
Il Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all’alimento, in condizioni di refrigerazione e congelamento,
in relazione alle condizioni di contatto previste dalle prove di migrazioni globali effettuate.
Tempo e temperatura: fino a 10 giorni a temperatura non superiore a 40°C.
L’azienda dichiara l’idoneità tecnologica del manufatto allo scopo cui è destinato.
A supporto di quanto sopraindicato, l’azienda dichiara di avere a disposizione del Cliente e dell’Autorità
competente:
- rapporti di prova effettuati nell’ultimo anno sull’imballaggio n° 11217/2013 del 25 Luglio 2013.
Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e sarà sostituita in presenza di
cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini
della conformità o quando i riferimenti legislativi citati saranno modificati ed aggiornati in modo da
richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
L’AMMINISTRATORE
Sig.ra TEDESCHI ANTONIA
Data 16/09/2013
Firma***
(timbro aziendale)
*** riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d