Selezione di una società di gestione del

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Selezione di una società di gestione del
Selezione di una società di gestione del risparmio (“SGR”) deputata alla istituzione, costituzione e
gestione di un fondo immobiliare chiuso (il “Fondo”) volto alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Interporto Marche S.p.A. (la “Stazione appaltante”).
QUESITI E RELATIVE RISPOSTE A TUTTO IL 09/06/2010
QUESITO N° 1 DEL 20/05/2010
RISPOSTA AL QUESITO N° 1 DEL 20/05/2010
In riscontro alla Vs del 20/05/2010 prot. 1130/2010, premesso che i chiarimenti da Voi chiesti trovano
risposta nei documenti che saranno allegati alla lettera di invito come previsto al punto 3 del Disciplinare di
gara ("/Alla lettera di invito a presentare offerte, inviata solo ai concorrenti selezionati, sarà allegato il
Capitolato di Appalto e relativi allegati, lo Schema di Contratto, lo Schema di Regolamento del Fondo/"), si
forniscono, sinteticamente, le seguenti informazioni:
1) Preliminarmente, si precisa che la commissione fissa sarà valutata annualmente in funzione del “Valore
Complessivo delle attività del fondo”. Inoltre, la commissione finale sarà valutata annualmente in funzione
del “Rendimento Complessivo in Eccesso”, rispetto ai valori attesi dalla Stazione appaltante.
I servizi che la SGR dovrà fornire, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della stessa
Stazione appaltante, sono ricompresi nella commissione di gestione e nella commissione finale, e
consistono:
- nell'istituzione, costituzione e gestione di un fondo immobiliare chiuso, di cui agli artt. 12 e 12-bis del D.M.
24 maggio 1999, n. 228 e ss.mm.ii. (il “DM 228”);
- nella realizzazione, direttamente o indirettamente ad opera della SGR, dei magazzini e dei relativi piazzali
all’interno dell’area edificabile del Lotto I e del Lotto II, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- nell'attività di gestione, vendita e/o locazione degli immobili di cui sopra.
Le modalità puntuali di determinazione della commissione fissa e della commissione variabile sono riportate
nel Capitolato di Appalto che, come chiarito nel Dicisplinare di gara, riportato in premessa, sarà inviato ai
concorrenti selezionati, contestualmente alla lettera di invito.
2) La SGR assume l’obbligo contrattuale di attuare i servizi descritti al precedente punto 1 in ottemperanza
alle strategie ed agli obbiettivi della Stazione appaltante, descritti nel Disciplinare di gara al punto 2.1. Tra gli
scopi perseguiti dalla Stazione appaltante, attraverso l’affidamento del servizio oggetto del presente bando,
rientra l'obiettivo di costituire un Fondo che riscuota interesse commerciale sul mercato internazionale e
nazionale. La SGR dovrà, quindi, espletare la propria attività coerentemente con tale obiettivo, il cui
raggiungimento sarà verificato attraverso il rendimento del Fondo stesso.
3) Le competenze del Comitato Consultivo sono dettagliatamente descritte nello Schema di regolamento del
Fondo che, come evidenziato in epigrafe, sarà inviato ai concorrenti selezionati, contestualmente alla lettera
di invito. Si riporta, comunque, di seguito un estratto dello Schema di regolamento del Fondo:
"/1. Il consiglio di amministrazione della SGR deve richiedere il previo parere, con valore vincolante, del
Comitato consultivo in merito a:
i. qualunque operazione (di investimento o disinvestimento o altri atti) in conflitto di interessi, anche
potenziale, tra il Fondo e la SGR, suoi soci o società del gruppo cui gli stessi fanno capo, ovvero
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amministratori, direttori generali o sindaci di tali soggetti;
ii. proposte di liquidazione anticipata del Fondo ai sensi del punto 13.2;
iii. proposte di modifica al Regolamento nel caso previsto dal punto 15.1.;
iv. richiesta, agli enti preposti, di varianti ai progetti approvati/autorizzati all’interno della aree e immobili
gestiti dal Fondo;
v. richiesta agli enti preposti di varianti ai Permessi di Costruire;
vi. stipula di contratti di appalto per l’esecuzione di interventi di realizzazione, trasformazione e
manutenzione dei fabbricati facenti parte del patrimonio immobiliare del Fondo;
vii. stipula di contratti di locazione/vendita di immobili facenti parte del patrimonio immobiliare del Fondo.
2. Il consiglio di amministrazione della SGR deve richiedere il previo parere del Comitato consultivo in merito
a:
i. proposte di investimento e/o dismissione di uno o più beni del Fondo, il cui valore sia pari o superiore ad
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
ii. proposte di investimento delle disponibilità del Fondo in interventi di costruzione, risanamento,
ristrutturazione, riconversione o restauro di beni immobili, ai termini e condizioni di cui al punto 2.5,
paragrafo 2, a condizione che tali interventi di costruzione, risanamento, ristrutturazione riconversione o
restauro comportino una spesa a carico del Fondo per un ammontare complessivo superiore ad Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)/".
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QUESITO N° 2 DEL 31/05/2010
“….Qualora la SGR risultasse l'aggiudicataria dell'appalto per la costituzione del fondo al quale far apportare
dalla Vostra società gli immobili e le aree di cui si compone l'interporto, vorremmo avere contezza della
natura della eventuale gara d'appalto che si dovrebbe indire per la realizzazione delle opere previste nel
progetto di sviluppo, e cioè se l’SGR aggiudicataria è o meno tenuta ad indire una gara di evidenza
pubblica….”
RISPOSTA AL QUESITO N° 2 DEL 31/05/2010
In riscontro la Vs quesito del 31/05/2010, premesso che il chiarimento da Voi richiesto trova puntuale
risposta nel documento denominato "Schema di Regolamento del Fondo", che sarà allegato alla lettera di
invito, nei modi e nei termini di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, in tale sede, al fine di favorire la più
ampia partecipazione alla presente procedura, si anticipa, per estratto, il contenuto del suddetto documento,
limitatamente alla parte in cui trattasi della gestione del patrimonio immobiliare conferito al Fondo:
“ 2.5. Caratteristiche degli investimenti immobiliari
…….
2. Qualora gli immobili di cui al precedente paragrafo siano costituiti da aree per intermodalità e
insediamenti produttivi e depositi all’aperto, al fine dell’edificazione:
i. dovrà essere informata e di preferenza utilizzata, a costi di mercato, la struttura tecnica di
Interporto almeno per lo svolgimento delle attività di progettazione………;
ii. dovrà essere ottenuta regolare autorizzazione, concessione edilizia o documento equipollente,
secondo le applicabili disposizioni di legge o regolamentari;
iii. dovrà essere sottoscritto un contratto di appalto con primaria impresa di costruzioni, purché all'atto
della firma la SGR abbia già firmato un contratto di futura locazione/vendita con primario
conduttore/acquirente…....;
3. Qualora gli immobili di cui al precedente paragrafo siano costituiti da immobili che necessitano di
interventi di risanamento, ristrutturazione, riconversione o restauro, prima di effettuare gli interventi previsti:
i.
dovrà essere informata e di preferenza utilizzata, a costi di mercato, la struttura tecnica di
Interporto almeno per lo svolgimento delle attività di progettazione. ……..;
ii.
dovrà essere ottenuta regolare autorizzazione, concessione edilizia o documento equipollente,
secondo le applicabili disposizioni di legge o regolamentari;
iii.
dovrà essere sottoscritto un contratto di appalto con primaria impresa di costruzioni avente ad
oggetto il risanamento, la ristrutturazione, la riconversione o il restauro dell’edificio……….
Tutte le attività connesse con la gestione degli immobili conferiti al Fondo, eseguite direttamente o
indirettamente dalla SGR, compresa la realizzazione, la manutenzione, la trasformazione degli immobili,
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saranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e applicabile al caso di specie in relazione sia alle
caratteristiche oggettive, sia soggettive delle attività stesse.”
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QUESITO N° 3 DEL 04/06/2010
“…..chiediamo cortesemente di volerci chiarire come debba essere presentata la domanda di partecipazione
(all. 1 del Disciplinare) nel caso di costituendo RTI. Se con una domanda unica sottoscritta dalla società
mandataria con allegato il documento "mandato collettivo irrevocabile" ovvero con domande presentate da
ciascuna società del costituendo RTI, con indicazione dei ruoli di ciascuna (mandataria o mandante), il tutto
in plico unico….”
RISPOSTA AL QUESITO N° 3 DEL 04/06/2010
Premesso che il Disciplinare di gara al punto 5.3. - Regole sulla documentazione da produrre in caso di
RTI/Consorzi
costituiti/endi
prevede:
".....In caso di riunione dei Concorrenti (RTI, consorzi, G.E.I.E. costituiti e costituendi) .....:
1) la domanda di partecipazione, conforme al facsimile allegato al Disciplinare (ALL.1) con le dichiarazioni
contenute
nello
stesso,
dovrà
essere
presentata
secondo
le
seguenti
modalità:
i. nel caso di RTI, sia costituito che costituendo, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da
tutti
i
Concorrenti
che
compongono
il
RTI;...."
In caso di costituendo raggruppamento dovranno essere presentate domande distinte da ciascun
componete il raggruppamento, inviate in un unico plico, con indicazione dei relativi ruoli e con riportata la
dicitura, già prevista nell'ALL.1 al disciplinare "....in promessa di RTI o consorzio con le imprese mandanti o
consorziate ___________ _____________ _____________, all'interno del quale la __________________
sarà nominata impresa capogruppo".
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QUESITO N° 4 DEL 07/06/2010
“….in merito alle referenze bancarie richieste al punto 5.1 del disciplinare di gara per i soggetti non iscritti
all'albo delle SGR, si pone tale quesito:
le referenze di norma non devono attestare la solvibilità del soggetto; ai fini dell'ammissione saranno valide
solo le referenze che riportano tale dicitura o comunque saranno ritenute valide anche quelle nelle quali è
indicato che il soggetto gode di affidabilità, stima e correttezza professionale?
RISPOSTA AL QUESITO N° 4 DEL 07/06/2010
Le referenze bancarie che il concorrente deve presentare ai sensi dell'art. 5.1 del disciplinare di gara devono
espressamente attestare la solvibilità dello stesso. Proprio in quanto volte a certificare la solidità economica
del concorrente, le dichiarazioni bancarie devono attestare quanto meno elementi dai quali si possa
desumere la solvibilità e l'affidabilità del cliente, come ad esempio la data di apertura del conto corrente e la
durata del relativo rapporto. In altri termini, seppur non si richieda di ricorrere a formule predeterminate, è,
tuttavia, necessario che l'istituto attesti in maniera chiara ed esplicita l'idoneità dell'operatore economico,
sotto il profilo delle risorse disponibili, a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione
dell'appalto.
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QUESITO N° 5 DEL 07/06/2010
“… in merito alle referenze bancarie richieste al punto 5.1 del disciplinare di gara per i soggetti non iscritti
all'albo delle SGR, si pone tale quesito:
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siamo un CONSORZIO STABILE costituito da società di ingegneria; le referenze devono essere prodotte
solo dal Consorzio o anche dalle società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio?
RISPOSTA AL QUESITO N° 5 DEL 07/06/2010
Le modalità di presentazione della documentazione da produrre in sede di gara da parte dei consorzi stabili
sono prescritte dall'art. 5.3 del disciplinare di gara, che richiama espressamente la norma di cui all'art. 36 del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "Codice degli appalti"). Ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara, le referenze bancarie richieste dall' art. 5.1 del disciplinare di gara devono essere
prodotte in riferimento al solo "consorzio stabile".
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QUESITO N° 6 DEL 08/06/2010
Alla luce delle recenti disposizioni normative di cui all'art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (il
“Decreto”), del documento di consultazione pubblicato dalla Banca d'Italia nel marzo 2010 ed avente ad
oggetto la “revisione della disciplina secondaria in materia di gestione collettiva del risparmio modifiche al
regolamento sulla gestione collettiva del risparmio in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi e
comitati dei partecipanti” e tenuto conto della risposta di codesto spettabile Interporto al quesito n. 3 nonché
del relativo stralcio della bozza di regolamento di gestione del fondo, si chiede se, in sede di presentazione
dell'offerta, sarà consentito apportare al regolamento di gestione del Fondo, con riferimento alla struttura
della governance, modifiche anche peggiorative rispetto all'attuale formulazione per quanto attiene al livello
di governance dei partecipanti, al fine di tutelare pienamente l'autonomia gestionale della SGR, in conformità
con le disposizioni contenute nel Decreto.
RISPOSTA AL QUESITO N° 6 DEL 08/06/2010
In via preliminare si precisa che:
- nel presente quesito si richiama la risposta formulata da Interporto al quesito n.3. Considerato il contenuto
del quesito in esame, il collegamento deve intendersi con riferimento alla risposta formulata da Interporto in
merito al quesito n. 2;
- nel presente quesito si menziona, correttamente, l'applicazione dell'art. 32 del D.L. 31/05/2010, n. 78. In
particolare si evidenzia l'intendimento della norma di garantire la piena "autonomia gestionale della SGR". In
tale sede occorre precisare che l'art. 32 del D.L. 31/05/2010, n. 78, prescrive che la gestione del Fondo ad
opera della SGR dovrà essere svolta " nell'interesse dei partecipanti (al Fondo) ed in autonomia dai
medesimi". In altri termini, la suddetta norma impone una strategia di gestione del Fondo che tuteli, in modo
paritetico, sia l'interesse dei partecipanti al Fondo, sia l'autonomia gestionale della SGR rispetto a
quest'ultimi;
- nel presente quesito si chiede, se in sede di offerta tecnica, sarà consentito al concorrente apportare al
Regolamento di gestione del fondo, in merito alla struttura di governance, "modifiche anche peggiorative
rispetto all'attuale formulazione per quanto attiene al livello di governance dei partecipanti". La
risposta implica la formulazione di valutazioni e giudizi di valore, di competenza della futura Commissione
giudicatrice, oltre a costituire un'indebita anticipazione e grave interferenza nell'attività di valutazione delle
future ed eventuali offerte tecniche, da parte della Commissione giudicatrice.
In ogni caso, il Regolamento del Fondo dovrà, comunque, essere conforme alla normativa vigente in
materia.
Fermo restando quanto sopra, si precisa che il quesito in esame trova puntuale risposta nel Capitolato
Tecnico,
che
sarà allegato alla lettera di invito, nei modi e nei termini di cui al punto 3 del Disciplinare di gara.
In questa sede, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla presente procedura, si anticipa, per
estratto, il contenuto del suddetto documento, limitatamente alla parte cui si tratta del contenuto dell'offerta
tecnica e delle modifiche che potranno essere apportate allo Schema di Regolamento del Fondo:
" .....Nell'offerta tecnica dovranno essere chiaramente ed univocamente indicati, in apposite sezioni:
....... 3. governance del Fondo (modalità di partecipazione dei quotisti; organi di rappresentanza degli stessi
e/o dei soggetti apportanti; pareri obbligatori e/o vincolanti degli organi stessi, etc.; bozza di regolamento
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operativo del Fondo redatta a partire dallo "Schema di Regolamento del Fondo" posto a base di Gara dalla
Stazione appaltante e allegato alla lettera di invito. Si precisa che i contenuti della bozza di regolamento
presentato dal concorrente non potranno essere in contraddizione con quelli dello "Schema di Regolamento
del Fondo" redatto dalla Stazione appaltante);......."
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QUESITO N° 7 DEL 08/06/2010
Nel caso in cui l’Impresa concorrente sia una SGR, è necessaria la presentazione di due dichiarazioni di
banche attestanti la solvibilità della stessa?
RISPOSTA AL QUESITO N° 7 DEL 08/06/2010
Il Disciplinare di gara al punto 5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, dispone che soltanto in
caso di raggruppamento o consorzio, per i soggetti che non sono iscritti all'albo delle SGR, ai sensi dell'art.
35 del TUIF, il concorrente dovrà produrre due idonee dichiarazioni di istituti bancari, o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., attestanti la solvibilità del
Concorrente.
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