ADEMPIMENTI FISCALI DEL DELEGATO ALLE VENDITE

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ADEMPIMENTI FISCALI DEL DELEGATO ALLE VENDITE
ADEMPIMENTI FISCALI
DEL DELEGATO ALLE
VENDITE
Dott.ssa Vittoria Rossotto
Dott. Piergiorgio Mazza
TORINO, 5 ottobre 2010
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PIGNORAMENTO
• non determina modifiche nella titolarità del diritto di
proprietà dei beni e dei frutti eventuali;
• è quindi un vincolo di indisponibilità ( che si estende a
tutti gli accessori, pertinenze e frutti 2912 c.c)
• anche ris. Agenzia Entrate n. 158 del 11/11/2005
afferma: il pignoramento e la custodia non determinano
alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà
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VALUTAZIONI CRITICHE DEL
DELEGATO
Il Delegato, una volta ricevuta la nomina e
analizzata la perizia, deve verificare a quale tipo di
tassazione la vendita sarà soggetta, tale
circostanza è necessaria sia per darne corretta
informativa nell’avviso di vendita, sia per poter
quantificare il carico tributario che rimarrà in capo
all’aggiudicatario a seguito del passaggio di
proprietà del bene
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IMPOSTE RELATIVE AL
DECRETO DI TRASFERIMENTO
•
•
•
•
•
IVA
Imposta Di Registro
Imposte ipotecaria e catastale e altri tributi indiretti
Imposte sui redditi
ICI
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IVA-Premessa
Art. 1 D.p.r. 633/72:
“ L’IVA si applica sulle cessioni di beni
…effettuate nel territorio dello Stato
nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di
arti e professioni….“
La vendita coattiva rientra nell’ambito di applicazione
dell’IVA se il soggetto esecutato ha i requisiti sopra
esposti.
Individuazione del soggetto.
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Immobili varie tipologie
Modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con L. 4 agosto 2006 n. 248
Escluso da imponibilità IVA molte cessioni, al delegato
spetta un’analisi delle possibili situazioni:
1.Vendita di immobili ad uso abitativo
2.Vendita di immobili strumentali
3.Vendita terreni
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Vendita di immobili ad uso abitativo
Definiti dalla circolare Min. 17 aprile 1981
n. 14/330342 e dalla Circ. dell’Agenzia
delle Entrate n. 27 del 4 agosto 2006
Sempre esenti IVA,
salvo fabbricati ultimati o ristrutturati da imprese
costruttrici entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione
o dell’intervento ….
Sempre applicabile regime prima casa
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Vendita di immobili strumentali
Definiti dall’art. 43 c. 2 del TUIR
Generale regime di esenzione IVA, salvo:
•Cessioni fabbricati ultimati o ristrutturati da imprese
costruttrici entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione
o dell’intervento….
•Cessioni a soggetti con detraibilità IVA<25%
•Cessioni a privati o assimilati
•Cessioni con opzione del cedente per l’applicazione
dell’IVA
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Particolarità
Nel caso di cessione di immobili ad uso abitativo o di
immobili strumentali, qualora gli stessi fossero, al
momento della vendita, in corso di costruzione o in corso
di ristrutturazione, la stessa sarebbe assoggettata
all’imposta sul valore aggiunto.
(Circolare Agenzia delle Entrate 1 marzo 2007 n. 12).
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Reverse charge
Art. 10 n. 8 ter lettera d) DPR 633/72 opzione a carico
del cedente (cioè dell’esecutato)
Problemi di
l’acquirente
convenienza
per
l’esecutato
e
per
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Vendita di terreni
Ai sensi dell’art. 2 c. e lettera c) del DPR
633/72 sono soggette ad IVA soltanto le
cessioni
di
terreni
suscettibili
di
utilizzazione edificatoria
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IVA Art. 2 D.p.r. 633/72:
“ costituiscono cessioni di beni gli atti a
titolo oneroso che importano il trasferimento
della proprietà “
L’imponibile è costituito dal prezzo e non dal valore
catastale senza distinzione alcuna tra la natura volontaria o
coattiva del trasferimento
Momento impositivo: momento del pagamento, cioè prima
dell’emissione del decreto di trasferimento (DPR 633/72
art. 6 c. 2 lettera a))
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FISCO
Vuoto normativo
come per il custode
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Delegato e vuoto normativo
Il vuoto normativo ha comportato il generarsi
di una serie di prassi:
sia da parte dei Tribunali- Delegati
sia da parte delle competenti Agenzie delle
Entrate
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Risoluzione Agenzia delle
Entrate 16/05/2006 n. 62/E
• Interpello relativo agli obblighi del delegato
qualora il debitore esecutato non emetta
fattura;
• Risoluzione che accomuna custode e
delegato, richiamando la risoluzione n.
158/E dell’11-11-2005, relativa al custode
giudiziario
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A) Risoluzione 62/E e la nuova
fattispecie giuridica
soggetto passivo esecutato
“ la soggettività passiva del debitore
esecutato deve ritenersi per così dire, in
parte limitata sotto il profilo dei concreti
adempimenti che ne discendono, in
particolare con riguardo agli obblighi di
fatturazione e versamento del tributo “
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B) Risoluzione 62/E e gli
obblighi del delegato
• Fatturazione in nome e per conto;
• Versamento del tributo prescindendo dalla
reperibilità dell’esecutato.
(previsione applicabile anche alle procedure
esecutiva non delegate e quindi ai
Cancellieri?)
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Versamento iva del delegato
Risoluzione del 19 giugno 2006 n. 84
Normali codici IVA in caso di reperibilità
dell’esecutato
Altrimenti istituisce codice “6501 iva relativa
alla vendita ai sensi dell’articolo 591- bis cpc
di beni immobili oggetto di espropriazione“
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Esecutato ???
- se intende procedere personalmente alla
fatturazione;
- se ci sono divergenze sull’aliquota da
applicare (o reverse charge?);
- se intende effettuare compensazioni (in
aiuto art. 17 DLgs 241/97 e nuova norma
ex art. 31 DL 78/2010 che vieta compensazione in presenza di importi iscritti a
ruolo > 1.500 )?
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Esecutato ????
• Tutela dei diritti erariali e diritti esecutato;
• Responsabilità del delegato per l’iva
corrisposta all’esecutato e da questo non
versata ?
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Imposta di registro
- Prevista dall’art. 1 DPR 26-04-86 n. 131;
- Ai sensi dell’art. 13 deve essere richiesta
entro 20 gg dalla data dell’atto;
- Data dell’atto???;
- Ai sensi dell’art. 67 c. 1 la data è quella di
annotazione a repertorio del decreto di
trasferimento da parte della cancelleria
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Imposta di registro
• Come fa il delegato a saperla??
• Prassi diversa tra i vari tribunali essendo
nuovamente inesistenti delle norme in tal
senso
• Competente è l’ufficio della circoscrizione
ove ha sede il tribunale
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Imposta di registro
•E’ liquidata dall’Agenzia delle Entrate o
autoliquidata dal delegato
•Viene versata dal delegato, senza che ciò
comporti solidarietà con l’aggiudicatario
•Responsabile per il versamento dell’imposta
di registro rimane sempre il Cancelliere
anche nel caso di esecuzioni delegate ai
sensi dell’articolo 54 D.p.r 131/86
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Imposta di registro
base imponibile
•L’articolo 44 c. 1 prevede che “per la vendita
di beni mobili e immobili fatta in sede di
espropriazione forzata, ovvero all’asta
pubblica, e per i contratti stipulati o
aggiudicati in seguito a pubblico incanto la
base imponibile è costituita dal prezzo di
aggiudicazione.” (Ris. Min 17/05/07 n. 102E)
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Imposte ipotecarie e catastali
Il presupposto applicativo è rappresentato dalle formalità di trascrizione e di
voltura, per rendere certo il passaggio di
proprietà di un bene.
Vengono liquidate e pagate insieme
all’imposta di registro
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Imposta ipotecaria
E’ prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 31/10/90
n. 347.
La trascrizione deve essere richiesta
entro 30 giorni dall’atto (art. 6 Dlgs
347/90)
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Imposta catastale
E’ prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 31/10/90
n. 347.
La voltura deve essere richiesta entro 30
giorni dall’atto.
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Imposte ipotecarie e catastali
base imponibile
E’ commisurata alla base imponibile
determinata ai fini dell’imposta di registro
Art. 43 e 44 DPR 26 aprile 1986 n. 131
la base è il prezzo di aggiudicazione
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Imposte ipotecarie e catastali
soggetti tenuti al pagamento
Ex art. 11 c. Dlgs 347/90:
•
coloro che richiedono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei
pubblici registri e la voltura catastale;
•
i terzi responsabili del pagamento, cioè i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di
registro che hanno rogato o autenticato l’ atto cui si
riferisce la formalità o la voltura.
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Imposte ipotecarie e catastali
soggetti tenuti al pagamento
Art. 591 bis c. 2 n. 11 cpc il delegato deve
provvedere all’esecuzioni delle formalità di
trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento ed alla cancellazione delle
formalità pregiudizievoli
Il
delegato
SEMBREREBBE
diventare
soggetto obbligato con l’aggiudicatario.
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Agevolazione prima casa e
credito d’imposta per riacquisto
prima casa
Entrambi applicabili in caso di vendita coatta.
Ris. N. 86/E del 20/08/2010 per agevolazione
prima casa.
Attenzione: per il termine annuale di
decadenza occorre fare riferimento alla data
del decreto e non a quella dell’aggiudicazione
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Imposte dirette
Tutti gli adempimenti sono a carico
dell’esecutato.
Il delegato dovrà eventualmente rimettergli
copia della documentazione utile (es. copia
del decreto di trasferimento)
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I.C.I.
Tutti gli adempimenti sono a carico
dell’esecutato, infatti
presupposto oggettivo dell’imposta è il
possesso di un diritto reale di godimento di un
bene immobile.
Comm. Trib. Reg. del Lazio sentenza n.
23/38/10 depositata il 10 febbraio 2010
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Novità legislative e propositi
della Commissione Nazionale
CDM 4 agosto 2010: federalismo fiscale
Dal 2011 cedolare secca sugli affitti (non
dovrebbe creare problemi al custode o al
delegato)
Dal 2014 l’IMU Imposta Municipale propria:
sostituirà tra le altre: imposta di registro,
ipotecaria e catastale
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Novità legislative e propositi
della Commissione Nazionale
La Commissione Nazionale Di Studio
“Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari E Custodia
Giudiziaria” presenterà una proposta di legge
per prevedere e regolamentare gli obblighi
fiscali del custode e del delegato, magari
introducendo norme ad hoc nel ‘Federalismo
Fiscale’
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TORINO
05/10/2010
SALUTI ANCHE DAGLI ALTRI MEMBRI
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI
STUDIO
“ESECUZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI E
CUSTODIA GIUDIZIARIA”
DEL CNDCEC
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