Informativa imu 2016 acconto

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Informativa imu 2016 acconto
COMUNE DI ARTOGNE
Via IV Novembre, 8 - 25040 Artogne (BS)
Tel. 0364 598280 - Fax 0364 598408
Ufficio Tributi
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2016
Informativa sull’acconto
Anche per l’anno 2016 il pagamento dell’IMU va effettuato, come per gli anni scorsi, in due rate:
- la rata di Acconto, da versare entro il 16 giugno 2016, deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata in
base alle aliquote dell’anno precedente (*);
- la rata di Saldo da versare entro il 16 dicembre 2016, a conguaglio, dovrà essere calcolata con le aliquote
adottate per l’anno 2016 ;
ALIQUOTE E DETRAZIONI da utilizzare per il calcolo dell’ACCONTO 2016 (*)
Aliquota ordinaria
(Altri Fabbricati e Aree Fabbricabili)
Aliquota ordinaria (UU.II. Cat. D)
Aliquota ridotta
(Abitazione principale di cat. A1, A8 e
A9 e relative pertinenze)
0,90 %
da applicare a tutti i Fabbricati ed alle
Aree Fabbricabili (con esclusione
dell’Abitazione Principale, relative pertinenze e dei fabbricati di categoria D)
da applicare solo ai fabbricati di Cat. D
(0,76 % allo Stato e 0,14% al Comune) (esclusi i fabbricati di cat. D10)
0,90 %
0,40 %
- detrazione pari a € 200,00
da applicare solo ai fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze.
Le Abitazioni principali di cat. A2, A3, A4, A5, A6,
e A7 e relative pertinenze sono esenti.
(*) le aliquote 2015, sono state adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2015)
Abitazioni principali di cat. A2, A3, A4, A5, A6, e A7 e relative pertinenze
C2, C6 e C7 - Terreni Agricoli e incolti - Fabbricati Strumentali agricoli
ESENTI ( vedi altri dettagli in seguito)
SOGGETTI PASSIVI
L’IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e aree fabbricabili (compresi gli immobili in corso
di costruzione) come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.).
Per le Unità immobiliari in Multiproprietà il versamento dell’imposta compete all’Amministratore.
Precisazioni:
- Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 D.Lgs 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sui quali viene esercitata l’attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali (per beneficiare di
tale agevolazione è necessario presentare apposita domanda entro la scadenza di versamento della prima rata).
- In caso di locazione (affitto) l’IMU è dovuta dal proprietario dell’immobile.
- Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a
titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.
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IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMU
L’IMU NON E’ DOVUTA per le Abitazioni principali e le relative pertinenze,
con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
ABITAZIONE PRINCIPALE:
per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria “A”, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
PERTINENZE:
sono considerate PERTINENZE DELL’ABITAZIONE principale esclusivamente le unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle,
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento dell’abitazione principale.
ABITAZIONE
PRINCIPALE
DETRAZIONE:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/11, come novellato dalla legge di stabilità 2014, sono equiparate
all’abitazione principale:
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle
Infrastrutture 22 aprile 2008;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e
non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il pagamento per l’abitazione principale e pertinenze, per chi è soggetto, deve essere effettuato, come
specificato all’inizio della presente, in 2 rate: prima rata entro il 16 giugno calcolata in base
all’aliquota 2015 e la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre, con aliquota 2016;
Il versamento dovrà essere effettuato tutto a favore del Comune di Artogne.
ALTRI
IMMOBILI E
AREE
FABBRICABILI
(ESCLUSI I
Per l’anno 2016 il pagamento “IMU” per tutti gli immobili che non sono abitazioni principali e relative
pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria D), per le aree fabbricabili, doveva essere effettuato, come
specificato all’inizio della presente, in 2 rate: la prima rata entro il 16 giugno calcolata in base
all’aliquota 2015 e la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre, con aliquota 2016;
FABBRICATI DI
CAT. “D”)
Il versamento dovrà essere effettuato tutto a favore del Comune di Artogne (vedasi codici).
FABBRICATI
Per l’anno 2016 il pagamento “IMU” per tutti gli immobili di categoria “D” deve essere effettuato,
come specificato all’inizio della presente, in 2 rate: la prima rata entro il 16 giugno calcolata in base
all’aliquota 2015 (0,90%) (**) e la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre, con aliquota
2016;
CATEGORIA
“D”
(ESCLUSI D10)
(**) Il calcolo dell’Acconto IMU dovrà essere effettuato in base all’aliquota dello 0,76% a favore dello
Stato (cod. 3925), e per l’aliquota residuale dello 0,14% a favore del Comune di Artogne (cod. 3930).
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BASE IMPONIBILE E CALCOLO ”IMU”
Per i fabbricati
delle rendite in
sotto riportati.
Moltiplicatore
160
Categoria
Per i fabbricati classificati del gruppo catastale A (esclusi A10) e nelle categorie
C/2, C/6, C/7
140
Per i fabbricati classificati del gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4, C/5
80
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
65
Per i fabbricati classificati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
55
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”.
FABBRICATI
TERRENI
AGRICOLI
INCOLTI
iscritti in catasto il valore della base imponibile si ottiene applicando all’ammontare
catasto, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall’art. 13 comma 4 del DL201/11,
E
AREE
FABBRICABILI
Per i terreni agricoli e incolti il valore è costituito applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento (ai
sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un moltiplicatore pari a 135.
AD ARTOGNE I TERRENI SONO ESENTI (poiché Comune Montano nell’elenco ISTAT).
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo della zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree di
analoghe caratteristiche.
LE AREE DEL NUOVO PGT SONO SOGGETTE ALL’IMU DAL 1/1/2014.
Alla base imponibile così determinata si applica l’aliquota di riferimento e l’eventuale detrazione, il tutto
rapportato al periodo effettivo e alla percentuale di possesso.
VERSAMENTO DELL’”IMU”
Il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 o bollettino postale, scorporando la quota Stato dalla
quota Comune nel caso degli immobili di Cat. “D” ed utilizzando i codici tributo di seguito riportati.
Il codice comune di ARTOGNE da indicare è A451
CODICE TRIBUTO F24
DESCRIZIONE
COMUNE
STATO
3912
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale (solo di cat. A1, A8
e A9) e relative pertinenze (C2, C6 E C7)
3914
IMU – imposta municipale propria terreni
3916
IMU – imposta municipale propria per aree fabbricabili
3918
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati (esclusi i fabbricati D)
3930
3925
IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati
nella categoria catastale D
Gli importi vanno arrotondati all’Euro inferiore per importi fino a 49 centesimi ed all’Euro superiore per importi oltre i
49 centesimi; L’Importo minimo da calcolarsi sul versamento annuale totale è di € 3,00=
SI RICORDA…
-
Le abitazioni principali e pertinenze dei Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli riguardo all’IMU sono trattate come le
altre abitazioni principali: - Esenti se di cat. A2, A3, A4, A5 e A6;
- Soggette se di cat. A1, A8 e A9 con applicazione dell’aliquota ridotta e detrazione.
-
Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di € 200,00, le unità immobiliari di cui all’articolo 8,
comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari).
-
Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
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-
I fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4, fabbricati censiti al
Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” e gli immobili non ultimati entro i termini di scadenza dei titoli abilitativi o
per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, sono soggetti ad imposizione
come Area Edificabile.
-
In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio
effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato
è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
-
Dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, quindi ESENTE, una ed una sola Unità
Immobiliare posseduta da Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, se già
Pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata o concessa in
comodato. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare idonea dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti (vedasi modulo sul sito del Comune).
Per eventuali altre UU.II. possedute l’IMU deve essere corrisposta con aliquota ordinaria.
I Cittadini iscritti AIRE e Non Pensionati nei paesi di residenza, se proprietari di immobili, sono soggetti all’IMU
come Altro Fabbricato.
-
E’ riconfermato che anche nel 2016 i Terreni agricoli e incolti sono esenti dall’IMU poiché il Comune di Artogne
risulta inserito nell’elenco comuni dell’ISTAT come Comune Totalmente Montano.
-
La base imponibile è ridotta del 50%:
* per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO di cui all’art. 10 del D. Lgs.22 gennaio 2004, n. 42;
* per i FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi regolamento comunale e modulistica relativa).
IMMOBILI ESENTI
Non sono soggetti all’IMU:
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie,
dai comuni, dalle comunità montane , dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati a compiti istituzionali,
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19
della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto
l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti da enti non commerciali di cui all’art. 87, c.1 lett. c), del Dpr 917/1986 e s.m.e i., destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché le attività di cui all’articolo 16, lett.
a), della Legge 20 maggio 1985, n.222, a condizione che gli stessi siano:
* utilizzati da un ente non commerciale;
* posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.
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NOVITA’
-
Dal 1/1/2016 sono state abrogate le precedenti norme regolamentari per i Comodati .
-
Dal 1/1/2016 è stata introdotta una nuova modalità di agevolazione limitatamente ad un immobile
abitativo concesso in comodato al genitore / figlio e per il quale costituisce abitazione principale.
L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% della base imponibile con l’applicazione dell’aliquota
ordinaria. Date le condizioni stringenti che regolano il Comodato in discorso si invita ad attenersi alle
disposizioni vigenti (vedi circolari e informazioni sul sito). E’ d’obbligo la presentazione della
dichiarazione IMU
DICHIARAZIONI IMU
La dichiarazione IMU o ICI presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni IMU vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto e/o alla variazione.
Pertanto la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2015 deve essere presentata entro
il 30 giugno 2016.
Nelle istruzioni allegate al modello Ministeriale di dichiarazione IMU, sono specificate le casistiche per le quali è
prevista la presentazione.
Le dichiarazioni degli Enti non commerciali devono essere presentate seguendo le nuove specifiche tecniche.
Si ricorda che entro la stessa scadenza dovranno essere presentate, pena la decadenza delle agevolazioni, le
dichiarazioni relative a coloro che hanno optato per l’agevolazione prevista per:
•
immobili merce;
•
gli immobili utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
•
tutte quelle previste dall’art. 1 del D.L. 102/2013.
•
Comodato
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per coloro che non hanno versato l'IMU o hanno effettuato un versamento parziale, si segnala che
è possibile effettuare spontaneamente, prima che il Comune abbia disposto attività di verifica o
accertamento, il RAVVEDIMENTO OPEROSO con le modalità previste dalla normativa vigente, che
consentono di abbattere notevolmente le sanzioni applicate in previste.
inoltre
il Regolamento Comunale della I.U.C. all’art. 8, comma 8 prevede che “Nel caso di adempimento
tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13”.
INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi informazione nei giorni di
Lunedì e Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00
direttamente presso l’Ufficio, al tel. 0364 598280 o tramite mail [email protected].
Ulteriori novità e aggiornamenti saranno pubblicizzati e resi disponibili sul sito internet comunale
www.comune.artogne.bs.it che si invita a tenere monitorato.
Artogne
Maggio 2016
Il Responsabile del Tributo
Rinaldo Quetti
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