OGGETTO: 139/AE = Art
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OGGETTO: 139/AE = Art
OGGETTO: 139/AE = Art. 62 e fac-simile di “contratto stabilito” distribuito da Fruitimprese. Fruitimprese ha proposto un fac-simile di “contratto stabilito” per la compravendita di prodotti ortofrutticoli, prendendo a riferimento il modello utilizzato dagli operatori sin dagli anni ’70 ed adeguandolo alle prescrizioni dell’art. 62. La clausola relativa alla determinazione del prezzo non è stata modificata, e così dispone: “Le Parti concordano espressamente che, secondo gli Usi e le Consuetudini, il corrispettivo sarà determinato dal Compratore,nel mese di <...> per la frutta estiva (fragole, drupacee, etc.) e nel mese di <...> per quella invernale (kiwi, pomacee, etc.), sulla scorta dei prezzi praticati alla vendita dallo stesso Compratore, al netto delle spese e di un equo margine aziendale con fatturazione a norma del D.M. 15.11.1975.” Partendo dalla consueta considerazione che “ in diritto tutto è sufficientemente opinabile ”, la questione è quella di verificare se la clausola in esame specifica correttamente l’oggetto dell’accordo. Se così non fosse il contratto sarebbe affetto da nullità. 1. Articolo 62 del DL n. 1/2012 e prezzo non noto al momento della stipula del contratto L’art. 62 del DL 1/2012 impone l’obbligo della forma scritta con l’indicazione, a pena di nullità, di determinati dati (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e pagamento) per i contratti tra operatori economici del settore agricolo. Nel settore ortofrutticolo è molto diffusa la vendita c.d. “ a conferimento”. Tale vendita consiste nel conferimento della frutta da parte del produttore agli operatori commerciali, i quali ultimi si impegnano a collocarla al miglior prezzo possibile sui mercati, liquidando ai produttori il ricavato, dedotte le spese e un equo margine per la loro opera. La fatturazione avviene a norma del DM del 15/11/1975. Come noto, le disposizioni dettate dall’art. 62 rilevano solamente nella fase di contrattazione antecedente alla fatturazione e nella fase di pagamento successiva all’emissione della fattura, mentre le modalità ed i termini di fatturazione sono disciplinati dalla normativa Iva in vigore. Non sembrano, pertanto, esserci dubbi sul fatto che la fatturazione possa avvenire secondo quanto stabilito dal DM del 15/11/1975, tutt’ora in vigore ai fini della disciplina Iva. Per quanto concerne l’indicazione obbligatoria nel contratto, a pena di nullità, del prezzo della transazione commerciale si può ritenere che la prescrizione sia ottemperata in presenza di una clausola che stabilisca un prezzo determinabile; in tal modo, infatti, pur non definendo un importo certo nell’ammontare, viene comunque definito il metodo di valorizzazione dell’operazione e quindi il relativo prezzo finale a cui verranno scambiati i beni. 1 2. Il prezzo Nel contratto di compravendita la cosa venduta ed il prezzo sono elementi essenziali, in quanto costituiscono specificazione dell'oggetto della pattuizione (Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p. 168). Il prezzo di conseguenza deve essere determinato o determinabile. 3. I criteri per la determinazione del prezzo Nella clausola in esame gli elementi da considerare per determinare il prezzo di liquidazione del prodotto acquistato sono: il prezzo praticato alla vendita dal Compratore, le spese sostenute dal compratore per il condizionamento e la commercializzazione del prodotto; un equo margine aziendale. Le prime due voci sono ricavabili dalla contabilità aziendale, mentre la terza fa riferimento ad un criterio di giudizio che ad un primo esame potrebbe apparire svincolato da parametri obiettivi e quindi di fatto indeterminabile. 3.1 La determinazione “equitativa” Tuttavia, in giurisprudenza è presente un orientamento che considera ammissibile il rinvio alla determinazione “equitativa” della parte, considerata rispondente al requisito della determinabilità dell’oggetto. La questione è stata affrontata con una certa sistematicità da una sentenza della Corte di Cassazione1. In questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno stabilito che l’oggetto è determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. se la sua determinazione è demandata all’equo apprezzamento della parte, ma non se quest’ultima è rimessa al mero arbitrio, a causa dell’assenza di neutralità della parte che differenzia la fattispecie da quella prevista dall’art. 1349 c.c. I giudici di legittimità, riguardo alla disciplina delle possibilità di rinvio sostanziale della determinazione dell’oggetto, hanno delineato i seguenti principi: il contratto è nullo se l’oggetto è indeterminabile ex articolo 1346 c. c.; l’oggetto la cui determinazione sia rimessa al mero arbitrio della parte è indeterminabile; l’oggetto la cui determinazione sia rimessa all’equo apprezzamento della parte è determinabile. 3.2 Vertenze giudiziarie 1 v. Cass. Civ., sez. lav., 8.11.1997, n. 11003, , in Giust. civ., 1998, I, 2903, con nota di PAGLIANTINI, Indeterminabilità dell’oggetto, giudizio di nullità e contratto di agenzia: verso l’inefficacia delle clausole di modificazione unilaterale del contratto? ; in Contr., 1998, 255 ss, con nota di L ENER R., Clausola modificativa delle provvigioni per i promotori ; in Nuova giur. comm., 1999, 338 ss., con commento di SCARPELLO A., Determinazione dell’oggetto, arbitraggio, jus variandi . 2 Nelle vertenze che questa Associazione ha potuto seguire, nell’arco di un ventennio, aventi ad oggetto l’annullamento, la rescissione o la risoluzione di un “ contratto stabilito” contenente la clausola in esame, non è mai stata rilevata d’ufficio la nullità contrattuale, nonostante tale nullità potesse essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio. 4. Usi consuetudinari A sostegno della legittimità dei criteri di determinazione del prezzo, di cui si discute, vi sono tipologie di vendita, registrate nelle Raccolte di usi locali, che utilizzano i medesimi principi con riferimento all’equità. Le Raccolte sono il frutto del lavoro di commissioni composte, oltre che da operatori, anche da magistrati e giuristi. Un tipologia contrattuale nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, non poteva certamente essere presa in esame. La definizione di vendita "a conferimento" è riportata nelle Raccolte di Usi e Consuetudini delle Province di Forlì (2005) e Ravenna (2005). CCIAA Forlì-Cesena - Vendita "a conferimento" Tale vendita consiste nel conferimento della frutta da parte del produttore agli operatori commerciali i quali ultimi si impegnano a collocarla al miglior prezzo possibile sui mercati, liquidando ai produttori il ricavato, dedotte le spese e un equo margine per la loro opera. CCIAA Ravenna - Vendita “a conferimento” Tale vendita consiste nel conferimento della frutta da parte del produttore alle cooperative o ai commercianti i quali ultimi si impegnano di collocarla al miglior prezzo possibile sui mercati, liquidando ai produttori il ricavato, dedotte le spese e un equo margine per la loro opera. 5. Principi di diritto europeo dei contratti Il concetto di equità è richiamato anche nei progetti di studio di un diritto europeo dei contratti: Un esempio proveniente dalla Copenhagen Business School: Capitolo primo - Disposizioni generali ....omissis..... Art. 6:105: Determinazione unilaterale Quando il prezzo o altra clausola del contratto deve essere determinata da una parte e la determinazione della parte è manifestamente iniqua, nonostante qualsiasi previsione in contrario, sarà adottato in sostituzione un prezzo equo o una clausola alternativa. *** Avv. Gualtiero Roveda 3