Allegato 1 Schema di contratto FORNITURA SCONTRINI DEL
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Allegato 1 Schema di contratto FORNITURA SCONTRINI DEL
SCHEMA DI CONTRATTO L’anno ……………., il giorno ……………… del mese di ………………. in Roma TRA Lottomatica Group S.p.A., con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/d, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08028081001, rappresentata da .................................. nella sua qualità di ..............................., domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitegli con la carica, qui di seguito denominata “Lottomatica” E ………………………………………………… con sede in ………………. Via…………………………, Codice Fiscale n. …………………… e Partita I.V.A. n. ……………………….., rappresentata da ..................................nella sua qualità di ..............................., domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitegli con la carica, qui di seguito denominata “l’Impresa”. Tutte di seguito congiuntamente definite anche le “Parti”. PREMESSO CHE A. Lottomatica Group S.p.A. – concessionaria del Ministero dell’Economica e delle Finanze per il servizio del gioco del lotto automatizzato con D.M. 4832 del 17 marzo 1993 (di seguito “Concessione”) – ha indetto una gara pubblica europea, mediante procedura aperta, per la fornitura degli scontrini per il gioco del lotto (di seguito “Fornitura”); 2 B. il bando di gara di cui alla precedente premessa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie S n. ……, del ………..e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quinta serie speciale, n. ……, del…………….. nonché sui quotidiani Il Sole 24 ORE e La Repubblica; C. l’Impresa si è aggiudicata la gara pubblica europea di cui alla precedente premessa, avendo offerto il prezzo più basso secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara; D. l’Impresa ha presentato la dichiarazione attestante la propria composizione societaria, in conformità al d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187; E. a garanzia degli impegni contrattuali, l’Impresa ha prestato cauzione definitiva n. .............. sotto forma di ................... per un importo di Euro …………………………………………. (……..……………/... ), stipulata con …………….. in data ............... ; F. l’Impresa, inoltre, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile n. ………………. stipulata in data ………………. con la ……………… per un importo di Euro ………………. (……………………../... ) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all’esecuzione del presente Contratto, con scadenza il ……………………; G. l’Impresa dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per effettuare la fornitura e le attività ad essa connesse al corrispettivo indicato nell'offerta nonché alle condizioni tutte di cui al presente Contratto; H. l’Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dall’Allegato Tecnico contenente le caratteristiche tecniche degli scontrini per il gioco del lotto (di seguito per brevità “Allegato Tecnico”), nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse. TUTTO CIÒ PREMESSO Le Parti stipulano e convengono quanto segue. 3 ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI Le Parti convengono che le Premesse e tutti gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza. ART. 2 OGGETTO 2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell’Impresa a Lottomatica, degli scontrini per il gioco del lotto, aventi le caratteristiche descritte nell’Allegato Tecnico (di seguito definiti anche “beni”). 2.2 L’Impresa espressamente accetta per tutta la durata del Contratto, su richiesta di Lottomatica, di aumentare o diminuire la fornitura oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale complessivo, fermo restando il prezzo unitario di cui alla dichiarazione di offerta ed al successivo art. 10. ART. 3 DURATA 3.1 Il presente Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di prima consegna nei termini di cui al successivo art. 6.3, fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato Tecnico ed al presente Contratto. 3.2 L’Impresa è tenuta a rinnovare il presente contratto alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, a semplice richiesta scritta inviata, mediante lettera raccomandata A/R, da Lottomatica all’Impresa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del periodo contrattuale. 4 ART. 4 RECESSO 4.1 In caso di annullamento o revoca della Concessione di cui alla Premessa A, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, Lottomatica ha facoltà di recedere, totalmente o parzialmente, dal presente Contratto dandone avviso, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tali ipotesi l’Impresa avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali effettuate fino al momento del recesso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. 4.2 L’Impresa espressamente acconsente che Lottomatica possa recedere, totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento dal presente Contratto dandone avviso, comunque, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso Lottomatica riconoscerà all’Impresa esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali effettuate fino al momento del recesso. L’Impresa rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo. ART. 5 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA 5.1 Oltre a quanto indicato nell’art. 2 del presente Contratto, si intendono comprese nella fornitura e remunerate con il corrispettivo di cui all’art. 10 del presente Contratto, ogni altra attività connessa quale, a titolo indicativo: a) l'imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei beni stessi; 5 b) il trasporto a proprio rischio dei beni fino alla sede di Lottomatica di cui al successivo art. 7; c) le eventuali spese di trasporto e viaggio per il personale addetto ai lavori. 5.2 L’Impresa nominerà, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente Contratto, il Responsabile della Fornitura al quale sarà demandato il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e/o ordini di servizio da parte del personale designato da Lottomatica. L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica eventuali variazioni del Responsabile della Fornitura. ART. 6 QUANTITATIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura dei beni deve garantire il regolare svolgimento del gioco del lotto su tutto il territorio nazionale. 6.2 A tal fine, Lottomatica comunicherà all’Impresa, contestualmente alla stipula del presente Contratto, il fabbisogno stimato di beni da fornirsi per ciascuna annualità di durata dello stesso, indicando altresì’ un’ipotesi di piano di consegna, scadenzato su base trimestrale. 6.3 Successivamente a tale comunicazione, fermo restando che la prima consegna potrà essere pretesa non prima di 90 giorni dalla data di stipula del presente contratto, Lottomatica emetterà formali ordini per ciascun trimestre, contenenti il piano settimanale delle consegne attese, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto all’inizio del trimestre di riferimento. Si precisa che i trimestri di riferimento sono calcolati a partire dal mese di gennaio. 6.4 Al momento dell’emissione dei suddetti ordini trimestrali, sarà facoltà di Lottomatica variare le quantità dei beni oggetto di fornitura, rispetto al fabbisogno annuale comunicato ed a quanto dalla stessa indicato nel 6 piano di consegna ipotizzato ai sensi del precedente comma 6.2. 6.5 Con riferimento alla facoltà attribuita a Lottomatica nel precedente comma 4, le Parti convengono, altresì, quanto segue: a. l’Impresa si impegna a fornire a Lottomatica le quantità dei beni indicate negli ordini trimestrali, anche se superiori al fabbisogno annuale stimato, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Lottomatica stessa, rispetto al corrispettivo unitario di cui al successivo art.10; b. parimenti, nessun onere aggiuntivo, rispetto al corrispettivo di cui al successivo art. 10, potrà essere addebitato a Lottomatica qualora le quantità di beni effettivamente ordinate risultino a fine anno inferiori al fabbisogno annuale stimato, fino a concorrenza del 20% dello stesso. 6.6 L’Impresa prende atto che Lottomatica avrà la facoltà di variare le quantità settimanali previste dal piano delle consegne comunicate all’emissione dell’ordine trimestrale, fino a un massimo del 20%, fermo restando il quantitativo indicato nello stesso ordine e con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. 6.7 Eventuali modifiche dell’impianto di stampa, rispetto a quello attualmente in uso e descritto nell’Allegato Tecnico, saranno così regolate: - l’Impresa si impegna a modificare, in qualunque momento, la grafica e le caratteristiche dello scontrino di gioco, senza alcun onere aggiuntivo per Lottomatica, se tali modifiche sono richieste dall’Amministrazione; - è data comunque facoltà a Lottomatica di variare, con cadenza annuale, dandone comunicazione all’Impresa con almeno 3 (tre) mesi di preavviso, in tutto o in parte, la grafica dello scontrino di gioco, senza che per ciò possa esserle addebitato alcun onere o costo aggiuntivo da parte dell’Impresa, e sempre che la nuova 7 impostazione non comporti essenzialmente modifiche di formato, che non siano previamente concordate; - è data facoltà a Lottomatica di variare significativamente l’impianto di stampa (quali ad esempio, modifiche di formato), concordando con l’Impresa i relativi oneri e costi che ad essa faranno carico. ART. 7 SPEDIZIONE E CONSEGNA 7.1 I beni dovranno essere consegnati, a cura e spese dell’Impresa, presso il magazzino indicato da Lottomatica, attualmente sito nel comune di Pomezia (RM), durante l’orario di apertura del magazzino stesso, secondo i tempi e le quantità che saranno indicati negli ordini trimestrali di cui all’art. 6.3. 7.2 Sarà comunque facoltà dell’Impresa scaglionare le consegne in più spedizioni, fermo restando il rispetto dei tempi di consegna indicati negli ordini trimestrali emessi da Lottomatica per l’intera fornitura di volta in volta ordinata. 7.3 Su ciascun collo dovrà essere apposto dall’Impresa, bene in vista, un cartello indicante il contenuto nonché un avviso con l’annotazione delle prescrizioni utili ad un’adeguata conservazione del contenuto stesso. 7.4 Della consegna avvenuta farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti ovvero - qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni - il relativo documento di trasporto. Tali documenti faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 13 del presente Contratto. 7.5 L’Impresa prende atto che Lottomatica avrà la facoltà di variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la sede di consegna dandone comunicazione a mezzo fax con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore rispetto alla data prevista per la consegna. 8 7.6 I beni dovranno essere confezionati secondo quanto previsto nell’Allegato Tecnico. ART. 8 GARANZIA 8.1 L’Impresa garantisce la piena rispondenza dei beni consegnati a quelli richiesti da Lottomatica e garantisce altresì che i beni possiedono tutte le caratteristiche indicate nell’Allegato Tecnico. A tal fine l’Impresa prende atto che Lottomatica avrà facoltà di richiedere, per determinati ordini di fornitura, la consegna di una campionatura che sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per verificarne la conformità alle caratteristiche definite nell’Allegato Tecnico. 8.2 I beni eventualmente difformi, viziati e/o eccedenti rispetto a quelli di prevista consegna, fatta salva l’applicabilità delle penali di cui al successivo art. 13, verranno, a cura e spese dell’Impresa, ritirati e sostituiti con beni conformi entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione di Lottomatica. 8.3 Nessuna responsabilità potrà, in alcun caso, ricadere su Lottomatica per eventi quali furto, smarrimento e/o deterioramento, intervenuti successivamente alla scadenza del termine di cui sopra. 8.4 Saranno a carico dell’Impresa gli eventuali oneri sostenuti da Lottomatica fino all’avvenuto ritiro del bene difforme, viziato e/o eccedente. ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ Le Parti convengono che i beni diverranno di proprietà di Lottomatica contestualmente alla sottoscrizione, da parte di Lottomatica o di soggetto da quest’ultima indicato, del documento di consegna di cui all’art. 7 del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.2 e pertanto tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento. 9 ART. 10 CORRISPETTIVO 10.1 Per la fornitura dei beni di cui al precedente art. 2 del presente Contratto, comprensiva altresì di tutte le prestazioni connesse ad essa, Lottomatica corrisponderà all’Impresa, alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del presente Contratto, un corrispettivo unitario di ciascuna scatola di cui all’Allegato Tecnico di Euro …………………. (…………………/.…..), al netto dell’I.V.A. Il valore biennale stimato delle scatole, in base al ribasso offerto, è di Euro …………………. (…………………/.…..), al netto dell’I.V.A. 10.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa. 10.3 Alla scadenza del biennio di durata contrattuale, nel caso Lottomatica eserciti la sua facoltà di rinnovo annuale, all’Impresa sarà riconosciuto un adeguamento del corrispettivo unitario basato sull’incremento nell’anno precedente dell’indice Istat FOI – prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 10.4 L’Impresa pertanto rinuncia espressamente, fin d’ora a richiedere, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. 10.5 L’Impresa dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati all’esecuzione della fornitura nonché di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell’ Allegato Tecnico. ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11.1 Il corrispettivo di cui al precedente art. 10 verrà liquidato da Lottomatica 10 previa presentazione di apposita fattura mensile emessa dall’Impresa relativamente alle avvenute consegne. 11.2 La fattura dovrà essere corredata dal relativo documento di trasporto di cui all’art. 7 del presente Contratto. 11.3 Le Parti concordano che il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente dedicato IBAN n. ……….............................................. acceso presso ………...................ag. ……., intestato a …………… . 11.4 Ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie suindicate dovrà essere comunicata a Lottomatica, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto all'art. 27. 11.5 Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta a Lottomatica, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti dell’Impresa. 11.6 Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione indicata al comma 4, non potrà essere in alcun modo derogata e che ogni altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto. 11.7 L’Impresa prende espressamente atto che Lottomatica non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. 11.8 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà facoltà di Lottomatica compensare il debito con quanto dovuto a titolo di corrispettivo all’Impresa per l’esecuzione della fornitura o incamerare la cauzione di cui al successivo art. 12. ART. 12 CAUZIONE 12.1 La cauzione di cui alle Premesse del Contratto è prestata dall’Impresa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale. 11 Tale cauzione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà su base semestrale con la sola condizione dell’esecuzione a regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto; a tal fine Lottomatica si impegna a rilasciare all’Impresa attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione allo svincolo, da consegnare all’Istituto garante. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 12.2 In caso di rinnovo contrattuale di cui al precedente art. 3.2, l’Impresa si impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del rinnovo da parte di Lottomatica, a reintegrare la cauzione affinché la stessa possa garantire la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale per il periodo di rinnovo, qualora il periodo di rinnovo non sia sufficientemente coperto dall’ammontare residuo di cui al precedente comma 1. La cauzione, così reintegrata, sarà svincolata con le medesime modalità di cui al precedente comma 1. 12.3 Resta inteso che la preventiva presentazione della cauzione di cui al presente comma è condizione necessaria per il rinnovo contrattuale. 12.4 Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 13, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui Lottomatica avrà reso noto all’Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, Lottomatica potrà considerare il Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. ART. 13 PENALI 12 13.1 Qualora Lottomatica accerti la difformità dei beni consegnati rispetto alle caratteristiche descritte nell’Allegato Tecnico, Lottomatica applicherà una penale pari al 10% del valore di ciascuna scatola da cui siano stati estratti i beni difformi. 13.2 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al piano di consegna previsto nell’ordine trimestrale di cui al precedente art. 6.3, Lottomatica applicherà, per ciascuna unità di consegna settimanale, una penale giornaliera pari al 0,3 per mille del valore dell’unità di consegna. La stessa penale troverà applicazione anche in caso di ritiro e sostituzione dei beni eventualmente difformi o viziati oltre il termine di cui all’art. 8.2 del presente Contratto. 13.3 Qualora il ritardo di cui al precedente comma superi i 15 (quindici) giorni solari, anche non consecutivi, nell’arco di un periodo di 3 (tre) mesi della durata contrattuale, il presente Contratto potrà essere unilateralmente risolto da Lottomatica, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R, con facoltà di Lottomatica di commissionare ad altre imprese, in danno dell’Impresa, la fornitura o la parte della fornitura non eseguita dall’Impresa stessa. 13.4 Lottomatica potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti all’Impresa di cui all’art. 10 del presente Contratto, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12. 13.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera l’Impresa dall’obbligo del risarcimento del maggior danno. ART. 14 RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE 14.1 L’Impresa, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad osservare e ad adeguarsi – a propria cura e spese – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate 13 dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della vigenza del presente Contratto. 14.2 L’Impresa in particolare è tenuta – a pena di risoluzione del Contratto – al pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia previdenziale, antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, l’Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché a qualsiasi altro provvedimento concernente la sicurezza dei posti di lavoro. 14.3 Resta, comunque, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, sono ad esclusivo carico dell’Impresa, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Lottomatica. 14.4 Restano parimenti ad esclusivo carico dell’Impresa le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra. ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 15.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 15.2 In caso di inosservanza da parte dell’Impresa dell’obbligo di cui al precedente comma, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Impresa. ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI 14 16.1 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Tale cessione sarà efficace nei confronti di Lottomatica a condizione che: a. il cessionario sia uno dei soggetti di cui all’art. 117 comma 1 del D.lgs 163/2006; b. il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato a Lottomatica; c. con la cessione sia garantita a Lottomatica la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto, compreso il diritto di eccepire la compensazione; d. Lottomatica non opponga rifiuto alla cessione con comunicazione da notificarsi all’Impresa cedente e alla banca cessionaria entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. 16.2 Le Parti prendono atto che Lottomatica si riserva il diritto di rifiutare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto qualora accerti che le prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite correttamente da parte dell’Impresa cedente ovvero nel caso in cui Lottomatica abbia proceduto all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 ovvero in pendenza di contenzioso tra le Parti. ART. 17 RESPONSABILITÀ CIVILE 17.1 L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a persone, anche per lesioni personali e/o a cose, di Lottomatica e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa indicati. 17.2 L’Impresa dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di cui alle premesse del Contratto, stipulata dall’Impresa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), non potrà essere considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni. 15 17.3 L’Impresa si obbliga a risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi. ART. 18 SUBAPPALTO 18.1 Per le parti di fornitura per le quali l’Impresa abbia indicato nella dichiarazione di offerta di avvalersi del subappalto, l'Impresa stessa resta in ogni caso responsabile nei confronti di Lottomatica per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando Lottomatica medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di prestazioni subappaltate. 18.2 L’Impresa si obbliga a trasmettere a Lottomatica, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa effettuati ai subappaltatori. 18.3 Lottomatica non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. 18.4 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 18.5 In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Impresa. ART. 19 16 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 19.1 L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi, previdenziali e tributari, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari e atti amministrativi. 19.2 L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 19.3 L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. 19.4 Lottomatica, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva di operare una ritenuta infruttifera, pari, nel massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi l’Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento. 19.5 L’Impresa si obbliga a risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell’Impresa. ART. 20 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 17 20.1 L’Impresa prende atto che la validità ed efficacia del presente Contratto sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero periodo di durata del Contratto stesso. 20.2 In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l’organo di amministrazione dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 20.3 L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi, pena la risoluzione del presente Contratto. 20.4 Lottomatica si riserva, inoltre, il diritto di verificare, per tutta la vigenza del Contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui al comma 20.2. 20.5 L’Impresa prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al secondo comma, nell’arco di vigenza del Contratto, Lottomatica, ai sensi della legislazione antimafia, recederà dallo stesso, salvo il risarcimento dei danni subiti. ART. 21 OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Lottomatica ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 18 obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal riguardo si specifica che il codice CIG è il seguente…………………. ART. 22 CLAUSOLA DI SUBENTRO 22.1 L’Impresa acconsente, fin d’ora, che in ogni momento l’Amministrazione, possa subentrare, senza alcun onere aggiuntivo, a Lottomatica nel presente Contratto, impegnandosi a compiere, ove necessarie, tutte le formalità nei tempi e nei modi richiesti. 22.2 L’Impresa si impegna, altresì, ad accettare nella ipotesi suddetta le usuali altre clausole inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i fornitori. 22.3 L’Impresa riconosce che il corrispettivo di cui all’art. 10 del presente Contratto è comprensivo del consenso al subentro. 22.4 In caso di subentro dell’Amministrazione, relativamente alle prestazioni da essa richieste i corrispettivi dovuti saranno esclusivamente a carico dell’Amministrazione medesima restando Lottomatica liberata – a seguito del subentro – da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito. ART. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 23.1 Lottomatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, ex art. 1456 cod. civ., il presente Contratto, per fatto o colpa dell’Impresa, qualora la stessa dovesse incorrere in una delle inadempienze di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: 1. art. 12.2: mancata reintegrazione della cauzione; 2. art. 13.3: ritardo superiore a 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi nell’arco di un periodo di 3 (tre) mesi, rispetto al termine di consegna; 3. art. 15.2: violazione del divieto di cessione del Contratto; 19 4. art. 18.5: inosservanza degli obblighi relativi al subappalto; 5. art. 19.2: mancato rispetto delle legge vigenti in materia previdenziale, antinfortunistica e di lavoro; 6. art. 20.3: mancato rispetto della legislazione antimafia; 7. art. 21: violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi; 8. art. 29: violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel Codice di condotta 23.2 Lottomatica potrà, pertanto, avvalersi di tale facoltà semplicemente comunicando all’Impresa la propria volontà. 23.3 Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, Lottomatica avrà la facoltà di commissionare a terzi, in danno dell’Impresa, la fornitura o la parte di essa non eseguita, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. ART. 24 TUTELA DEI DATI PERSONALI I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di Lottomatica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto. Resta inteso che competono all’Impresa i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche. ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modifiche. 20 ART. 26 GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Per il coordinamento dell’esecuzione e per ogni comunicazione ad essa attinente, le parti sono rappresentate da: - Lottomatica Group S.p.A.: Sig. ……….................., nato ……….… …, a…………….. nella sua qualità di Direttore dell’esecuzione ex art. 300 del DPR 207/2010, domiciliato per la carica in Roma, Viale del Campo Boario 56/d; - ......................: ........................, nato a ............... in data ..............., nella sua qualità di Responsabile della fornitura di cui all’articolo 5.2 del presente contratto, domiciliato per la carica in ............... (.....), Via ................ ART. 27 DOMICILIO LEGALE A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio secondo quanto di seguito indicato: - l’Impresa: …………………………………………………… . - Lottomatica Group S.p.A.: Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma. Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al presente articolo. ART. 28 FORO COMPETENTE L’Impresa accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Roma. ART. 29 21 CODICE DI CONDOTTA L’Impresa dichiara di aver preso in consegna il Codice di condotta di Lottomatica Group S.p.A. – visionabile inoltre sul sito www.lottomaticagroup.it – e si impegna pertanto, nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto Codice, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto. Roma, …………….. ______________ Lottomatica Group S.p.A. ………………….. ………………….. 22 L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni di seguito indicate: ART. 4 RECESSO ART. 6 QUANTITATITIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ART. 7 SPEDIZIONE E CONSEGNA ART. 8 GARANZIA ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ ART. 10 CORRISPETTIVO ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 12 CAUZIONE ART. 13 PENALI ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI ART. 18 SUBAPPALTO ART. 19 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ART. 21 OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 22 CLAUSOLA DI SUBENTRO ART. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 28 FORO COMPETENTE ART. 29 CODICE DI CONDOTTA Per accettazione …………………… Allegato 1 INDICE DEGLI ARTICOLI ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 OGGETTO ART. 3 DURATA ART. 4 RECESSO ART. 5 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA ART. 6 QUANTITATITIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ART. 7 SPEDIZIONE E CONSEGNA ART. 8 GARANZIA ART. 9 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ ART. 10 CORRISPETTIVO ART. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 12 CAUZIONE ART. 13 PENALI ART. 14 RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI ART. 17 RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 18 SUBAPPALTO ART. 19 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ART. 20 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA ART. 21 OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FUNZIONARI ART. 22 CLAUSOLA DI SUBENTRO ART. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 24 TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Allegato 1 ART. 26 GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 27 DOMICILIO LEGALE ART. 28 FORO COMPETENTE ART. 29 CODICE DI CONDOTTA Allegato 1 SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DEGLI SCONTRINI DEL GIOCO DEL LOTTO Roma,