Allegato 1 Schema di contratto FORNITURA SCONTRINI DEL

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Allegato 1 Schema di contratto FORNITURA SCONTRINI DEL
SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno ……………., il giorno ……………… del mese di ………………. in Roma
TRA
Lottomatica Group S.p.A., con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/d,
Codice
Fiscale
e
Partita
IVA
n.
08028081001,
rappresentata
da
.................................. nella sua qualità di ..............................., domiciliato per la
carica presso la sede della società, il quale interviene al presente atto in virtù dei
poteri conferitegli con la carica, qui di seguito denominata “Lottomatica”
E
…………………………………………………
con
sede
in
……………….
Via…………………………, Codice Fiscale n. …………………… e Partita I.V.A. n.
……………………….., rappresentata da ..................................nella sua qualità di
..............................., domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale
interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitegli con la carica, qui di
seguito denominata “l’Impresa”.
Tutte di seguito congiuntamente definite anche le “Parti”.
PREMESSO CHE
A.
Lottomatica Group S.p.A. – concessionaria del Ministero dell’Economica e
delle Finanze per il servizio del gioco del lotto automatizzato con D.M. 4832
del 17 marzo 1993 (di seguito “Concessione”) – ha indetto una gara pubblica
europea, mediante procedura aperta, per la fornitura degli scontrini per il
gioco del lotto (di seguito “Fornitura”);
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B.
il bando di gara di cui alla precedente premessa è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie S n. ……, del ………..e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quinta serie speciale, n. ……,
del…………….. nonché sui quotidiani Il Sole 24 ORE e La Repubblica;
C.
l’Impresa si è aggiudicata la gara pubblica europea di cui alla precedente
premessa, avendo offerto il prezzo più basso secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara;
D.
l’Impresa ha presentato la dichiarazione attestante la propria composizione
societaria, in conformità al d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187;
E.
a garanzia degli impegni contrattuali, l’Impresa ha prestato cauzione
definitiva n. .............. sotto forma di ................... per un importo di Euro
…………………………………………. (……..……………/... ), stipulata con
…………….. in data ............... ;
F.
l’Impresa, inoltre, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità
Civile n. ………………. stipulata in data ………………. con la ………………
per un importo di Euro ………………. (……………………../... ) a copertura
dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all’esecuzione del
presente Contratto, con scadenza il ……………………;
G.
l’Impresa dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari per
effettuare la fornitura e le attività ad essa connesse al corrispettivo indicato
nell'offerta nonché alle condizioni tutte di cui al presente Contratto;
H.
l’Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto,
dall’Allegato Tecnico contenente le caratteristiche tecniche degli scontrini
per il gioco del lotto (di seguito per brevità “Allegato Tecnico”), nonché dal
Bando di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e
completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi
per la corretta esecuzione delle stesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti stipulano e convengono quanto segue.
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ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le Parti convengono che le Premesse e tutti gli allegati al presente Contratto
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne
preso piena e totale conoscenza.
ART. 2
OGGETTO
2.1
Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell’Impresa a
Lottomatica, degli scontrini per il gioco del lotto, aventi le caratteristiche
descritte nell’Allegato Tecnico (di seguito definiti anche “beni”).
2.2
L’Impresa espressamente accetta per tutta la durata del Contratto, su
richiesta di Lottomatica, di aumentare o diminuire la fornitura oggetto del
presente Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell’importo
contrattuale complessivo, fermo restando il prezzo unitario di cui alla
dichiarazione di offerta ed al successivo art. 10.
ART. 3
DURATA
3.1
Il presente Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di
prima consegna nei termini di cui al successivo art. 6.3, fatto salvo il
completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi
secondo le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato Tecnico ed al
presente Contratto.
3.2
L’Impresa è tenuta a rinnovare il presente contratto alle medesime
condizioni per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, a semplice richiesta
scritta inviata, mediante lettera raccomandata A/R, da Lottomatica
all’Impresa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla
scadenza del periodo contrattuale.
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ART. 4
RECESSO
4.1
In caso di annullamento o revoca della Concessione di cui alla Premessa
A, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, Lottomatica ha facoltà
di recedere, totalmente o parzialmente, dal presente Contratto dandone
avviso, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) giorni
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tali ipotesi
l’Impresa avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi
alle prestazioni contrattuali effettuate fino al momento del recesso,
rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o
risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
4.2
L’Impresa espressamente acconsente che Lottomatica possa recedere,
totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento dal presente Contratto
dandone avviso, comunque, mediante lettera raccomandata A/R, almeno
3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In
tal caso Lottomatica riconoscerà all’Impresa esclusivamente i corrispettivi
relativi alle prestazioni contrattuali effettuate fino al momento del recesso.
L’Impresa rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o
risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo.
ART. 5
ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA
5.1
Oltre a quanto indicato nell’art. 2 del presente Contratto, si intendono
comprese nella fornitura e remunerate con il corrispettivo di cui all’art. 10
del presente Contratto, ogni altra attività connessa quale, a titolo
indicativo:
a)
l'imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei
beni stessi;
5
b)
il trasporto a proprio rischio dei beni fino alla sede di Lottomatica di
cui al successivo art. 7;
c)
le eventuali spese di trasporto e viaggio per il personale addetto ai
lavori.
5.2
L’Impresa nominerà, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del
presente Contratto, il Responsabile della Fornitura al quale sarà
demandato il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del presente
Contratto e/o ordini di servizio da parte del personale designato da
Lottomatica. L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente a
Lottomatica eventuali variazioni del Responsabile della Fornitura.
ART. 6
QUANTITATIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
6.1
Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura dei beni deve
garantire il regolare svolgimento del gioco del lotto su tutto il territorio
nazionale.
6.2
A tal fine, Lottomatica comunicherà all’Impresa, contestualmente alla
stipula del presente Contratto, il fabbisogno stimato di beni da fornirsi per
ciascuna annualità di durata dello stesso, indicando altresì’ un’ipotesi di
piano di consegna, scadenzato su base trimestrale.
6.3
Successivamente a tale comunicazione, fermo restando che la prima
consegna potrà essere pretesa non prima di 90 giorni dalla data di stipula
del presente contratto, Lottomatica emetterà formali ordini per ciascun
trimestre, contenenti il piano settimanale delle consegne attese, con un
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto all’inizio del
trimestre di riferimento. Si precisa che i trimestri di riferimento sono
calcolati a partire dal mese di gennaio.
6.4
Al momento dell’emissione dei suddetti ordini trimestrali, sarà facoltà di
Lottomatica variare le quantità dei beni oggetto di fornitura, rispetto al
fabbisogno annuale comunicato ed a quanto dalla stessa indicato nel
6
piano di consegna ipotizzato ai sensi del precedente comma 6.2.
6.5
Con riferimento alla facoltà attribuita a Lottomatica nel precedente comma
4, le Parti convengono, altresì, quanto segue:
a.
l’Impresa si impegna a fornire a Lottomatica le quantità dei beni
indicate negli ordini trimestrali, anche se superiori al fabbisogno
annuale stimato, senza alcun onere aggiuntivo a carico di
Lottomatica stessa, rispetto al corrispettivo unitario di cui al
successivo art.10;
b.
parimenti, nessun onere aggiuntivo, rispetto al corrispettivo di cui al
successivo art. 10, potrà essere addebitato a Lottomatica qualora le
quantità di beni effettivamente ordinate risultino a fine anno inferiori
al fabbisogno annuale stimato, fino a concorrenza del 20% dello
stesso.
6.6
L’Impresa prende atto che Lottomatica avrà la facoltà di variare le
quantità settimanali previste dal piano delle consegne comunicate
all’emissione dell’ordine trimestrale, fino a un massimo del 20%, fermo
restando il quantitativo indicato nello stesso ordine e con un preavviso di
almeno 15 (quindici) giorni solari.
6.7
Eventuali modifiche dell’impianto di stampa, rispetto a quello attualmente
in uso e descritto nell’Allegato Tecnico, saranno così regolate:
-
l’Impresa si impegna a modificare, in qualunque momento, la grafica
e le caratteristiche dello scontrino di gioco, senza alcun onere
aggiuntivo per Lottomatica, se tali modifiche sono richieste
dall’Amministrazione;
-
è data comunque facoltà a Lottomatica di variare, con cadenza
annuale, dandone comunicazione all’Impresa con almeno 3 (tre)
mesi di preavviso, in tutto o in parte, la grafica dello scontrino di
gioco, senza che per ciò possa esserle addebitato alcun onere o
costo aggiuntivo da parte dell’Impresa, e sempre che la nuova
7
impostazione non comporti essenzialmente modifiche di formato,
che non siano previamente concordate;
-
è data facoltà a Lottomatica di variare significativamente l’impianto di
stampa (quali ad esempio, modifiche di formato), concordando con
l’Impresa i relativi oneri e costi che ad essa faranno carico.
ART. 7
SPEDIZIONE E CONSEGNA
7.1
I beni dovranno essere consegnati, a cura e spese dell’Impresa, presso il
magazzino indicato da Lottomatica, attualmente sito nel comune di
Pomezia (RM), durante l’orario di apertura del magazzino stesso,
secondo i tempi e le quantità che saranno indicati negli ordini trimestrali di
cui all’art. 6.3.
7.2
Sarà comunque facoltà dell’Impresa scaglionare le consegne in più
spedizioni, fermo restando il rispetto dei tempi di consegna indicati negli
ordini trimestrali emessi da Lottomatica per l’intera fornitura di volta in
volta ordinata.
7.3
Su ciascun collo dovrà essere apposto dall’Impresa, bene in vista, un
cartello indicante il contenuto nonché un avviso con l’annotazione delle
prescrizioni utili ad un’adeguata conservazione del contenuto stesso.
7.4
Della consegna avvenuta farà fede il relativo documento di consegna
sottoscritto dalle Parti ovvero - qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art. 21, comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modifiche e integrazioni - il relativo documento di trasporto. Tali
documenti faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini
dell’applicazione delle penali di cui all’art. 13 del presente Contratto.
7.5
L’Impresa prende atto che Lottomatica avrà la facoltà di variare, in
qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la sede di consegna
dandone comunicazione a mezzo fax con un preavviso di almeno 72
(settantadue) ore rispetto alla data prevista per la consegna.
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7.6
I beni dovranno essere confezionati secondo quanto previsto nell’Allegato
Tecnico.
ART. 8
GARANZIA
8.1
L’Impresa garantisce la piena rispondenza dei beni consegnati a quelli
richiesti da Lottomatica e garantisce altresì che i beni possiedono tutte le
caratteristiche indicate nell’Allegato Tecnico. A tal fine l’Impresa prende
atto che Lottomatica avrà facoltà di richiedere, per determinati ordini di
fornitura, la consegna di una campionatura che sarà sottoposta ad analisi
di laboratorio per verificarne la conformità alle caratteristiche definite
nell’Allegato Tecnico.
8.2
I beni eventualmente difformi, viziati e/o eccedenti rispetto a quelli di
prevista consegna, fatta salva l’applicabilità delle penali di cui al
successivo art. 13, verranno, a cura e spese dell’Impresa, ritirati e
sostituiti con beni conformi entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione
di Lottomatica.
8.3
Nessuna responsabilità potrà, in alcun caso, ricadere su Lottomatica per
eventi
quali
furto,
smarrimento
e/o
deterioramento,
intervenuti
successivamente alla scadenza del termine di cui sopra.
8.4
Saranno a carico dell’Impresa gli eventuali oneri sostenuti da Lottomatica
fino all’avvenuto ritiro del bene difforme, viziato e/o eccedente.
ART. 9
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Le Parti convengono che i beni diverranno di proprietà di Lottomatica
contestualmente alla sottoscrizione, da parte di Lottomatica o di soggetto da
quest’ultima indicato, del documento di consegna di cui all’art. 7 del presente
Contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.2 e pertanto tutti gli
effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.
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ART. 10
CORRISPETTIVO
10.1
Per la fornitura dei beni di cui al precedente art. 2 del presente Contratto,
comprensiva altresì di tutte le prestazioni connesse ad essa, Lottomatica
corrisponderà all’Impresa, alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del
presente Contratto, un corrispettivo unitario di ciascuna scatola di cui
all’Allegato Tecnico di Euro …………………. (…………………/.…..), al
netto dell’I.V.A.
Il valore biennale stimato delle scatole, in base al ribasso offerto, è di
Euro …………………. (…………………/.…..), al netto dell’I.V.A.
10.2
Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni
onere e spesa.
10.3
Alla scadenza del biennio di durata contrattuale, nel caso Lottomatica
eserciti la sua facoltà di rinnovo annuale, all’Impresa sarà riconosciuto un
adeguamento del corrispettivo unitario basato sull’incremento nell’anno
precedente dell’indice Istat FOI – prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
10.4
L’Impresa pertanto rinuncia espressamente, fin d’ora a richiedere, ai sensi
dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta.
10.5
L’Impresa dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha
tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati
all’esecuzione della fornitura nonché di tutti gli elementi economici, tecnici
e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nell’
Allegato Tecnico.
ART. 11
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
11.1
Il corrispettivo di cui al precedente art. 10 verrà liquidato da Lottomatica
10
previa presentazione di apposita fattura mensile emessa dall’Impresa
relativamente alle avvenute consegne.
11.2
La fattura dovrà essere corredata dal relativo documento di trasporto di
cui all’art. 7 del presente Contratto.
11.3
Le Parti concordano che il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30
(trenta) giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione della fattura,
mediante bonifico bancario emesso sul conto corrente dedicato IBAN n.
……….............................................. acceso presso ………...................ag.
……., intestato a …………… .
11.4
Ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie suindicate dovrà
essere comunicata a Lottomatica, mediante lettera raccomandata A/R
indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto all'art. 27.
11.5
Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta a
Lottomatica, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto
liberatorio nei confronti dell’Impresa.
11.6
Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione indicata al comma
4, non potrà essere in alcun modo derogata e che ogni altra
comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto.
11.7
L’Impresa prende espressamente atto che Lottomatica non corrisponderà
interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni
indipendenti dalla sua volontà.
11.8
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 sarà
facoltà di Lottomatica compensare il debito con quanto dovuto a titolo di
corrispettivo all’Impresa per l’esecuzione della fornitura o incamerare la
cauzione di cui al successivo art. 12.
ART. 12
CAUZIONE
12.1
La cauzione di cui alle Premesse del Contratto è prestata dall’Impresa a
copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.
11
Tale cauzione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sarà
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione
nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo
avverrà su base semestrale con la sola condizione dell’esecuzione a
regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto; a tal
fine Lottomatica si impegna a rilasciare all’Impresa attestazione di
regolare esecuzione e autorizzazione allo svincolo, da consegnare
all’Istituto garante. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo
garantito, sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
12.2
In caso di rinnovo contrattuale di cui al precedente art. 3.2, l’Impresa si
impegna, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del rinnovo da parte
di Lottomatica, a reintegrare la cauzione affinché la stessa possa
garantire la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento
contrattuale per il periodo di rinnovo, qualora il periodo di rinnovo non sia
sufficientemente coperto dall’ammontare residuo di cui al precedente
comma 1. La cauzione, così reintegrata, sarà svincolata con le medesime
modalità di cui al precedente comma 1.
12.3
Resta inteso che la preventiva presentazione della cauzione di cui al
presente comma è condizione necessaria per il rinnovo contrattuale.
12.4
Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di
quanto disposto dal successivo art. 13, la cauzione dovrà essere
reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui Lottomatica
avrà reso noto all’Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata
reintegrazione nel termine suddetto, Lottomatica potrà considerare il
Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
ART. 13
PENALI
12
13.1
Qualora Lottomatica accerti la difformità dei beni consegnati rispetto alle
caratteristiche descritte nell’Allegato Tecnico, Lottomatica applicherà una
penale pari al 10% del valore di ciascuna scatola da cui siano stati estratti
i beni difformi.
13.2
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al piano di consegna previsto
nell’ordine trimestrale di cui al precedente art. 6.3, Lottomatica applicherà,
per ciascuna unità di consegna settimanale, una penale giornaliera pari al
0,3 per mille del valore dell’unità di consegna. La stessa penale troverà
applicazione anche in caso di ritiro e sostituzione dei beni eventualmente
difformi o viziati oltre il termine di cui all’art. 8.2 del presente Contratto.
13.3
Qualora il ritardo di cui al precedente comma superi i 15 (quindici) giorni
solari, anche non consecutivi, nell’arco di un periodo di 3 (tre) mesi della
durata contrattuale, il presente Contratto potrà essere unilateralmente
risolto da Lottomatica, mediante comunicazione scritta con raccomandata
A/R, con facoltà di Lottomatica di commissionare ad altre imprese, in
danno dell’Impresa, la fornitura o la parte della fornitura non eseguita
dall’Impresa stessa.
13.4
Lottomatica potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti
dalla applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi
dovuti all’Impresa di cui all’art. 10 del presente Contratto, ove non intenda
avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12.
13.5
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera l’Impresa
dall’obbligo del risarcimento del maggior danno.
ART. 14
RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
14.1
L’Impresa, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad
osservare e ad adeguarsi – a propria cura e spese – a tutte le vigenti
norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate
13
dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere
emanate nel corso della vigenza del presente Contratto.
14.2
L’Impresa in particolare è tenuta – a pena di risoluzione del Contratto – al
pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia previdenziale,
antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In
particolare, l’Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché a
qualsiasi altro provvedimento concernente la sicurezza dei posti di lavoro.
14.3
Resta, comunque, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra,
sono ad esclusivo carico dell’Impresa, che non può, pertanto, avanzare
pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Lottomatica.
14.4
Restano parimenti ad esclusivo carico dell’Impresa le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui
sopra.
ART. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
15.1
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario
è nullo di diritto.
15.2
In caso di inosservanza da parte dell’Impresa dell’obbligo di cui al
precedente comma, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di
ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente
Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l’esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Impresa.
ART. 16
CESSIONE DEI CREDITI
14
16.1 E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Tale
cessione sarà efficace nei confronti di Lottomatica a condizione che:
a.
il cessionario sia uno dei soggetti di cui all’art. 117 comma 1 del
D.lgs 163/2006;
b.
il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, sia notificato a Lottomatica;
c.
con la cessione sia garantita a Lottomatica la facoltà di opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
presente
contratto,
compreso
il
diritto
di
eccepire
la
compensazione;
d.
Lottomatica non opponga rifiuto alla cessione con comunicazione
da notificarsi all’Impresa cedente e alla banca cessionaria entro
45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
16.2 Le Parti prendono atto che Lottomatica si riserva il diritto di rifiutare la
cessione dei crediti derivanti dal presente contratto qualora accerti che le
prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite
correttamente da parte dell’Impresa cedente ovvero nel caso in cui
Lottomatica abbia proceduto all’applicazione delle penali di cui al
precedente art. 13 ovvero in pendenza di contenzioso tra le Parti.
ART. 17
RESPONSABILITÀ CIVILE
17.1 L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a
persone, anche per lesioni personali e/o a cose, di Lottomatica e di terzi, in
dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa indicati.
17.2 L’Impresa dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di
cui alle premesse del Contratto, stipulata dall’Impresa a copertura dei rischi
della Responsabilità Civile Terzi (RCT), non potrà essere considerato, in
alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni.
15
17.3 L’Impresa si obbliga a risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio
e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi
azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di
terzi.
ART. 18
SUBAPPALTO
18.1 Per le parti di fornitura per le quali l’Impresa abbia indicato nella
dichiarazione di offerta di avvalersi del subappalto, l'Impresa stessa resta
in ogni caso responsabile nei confronti di Lottomatica per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando Lottomatica medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate
da
terzi
in
conseguenza
dell’esecuzione
di
prestazioni
subappaltate.
18.2 L’Impresa si obbliga a trasmettere a Lottomatica, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture
quietanzate
relative
ai
pagamenti
da
essa
effettuati
ai
subappaltatori.
18.3 Lottomatica non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo
svincolo della cauzione definitiva se l’Appaltatore non avrà ottemperato
all’obbligo di cui al comma precedente.
18.4 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
18.5 In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al
presente articolo, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di
ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente
Contratto ex art. 1456 cod. civ. e di commissionare a terzi l’esecuzione
delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Impresa.
ART. 19
16
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
19.1 L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,
compresi quelli assicurativi, previdenziali e tributari, ad ottemperare nei
confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso,
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari e atti
amministrativi.
19.2 L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono
le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche
nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.
19.3 L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
19.4 Lottomatica, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si riserva di
operare una ritenuta infruttifera, pari, nel massimo, al 20% (ventipercento)
dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata
accertata. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze
rilevate siano state sanate; in tale ipotesi l’Impresa non potrà avanzare
alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
19.5 L’Impresa si obbliga a risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio
e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi
azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di
dipendenti dell’Impresa.
ART. 20
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
17
20.1
L’Impresa prende atto che la validità ed efficacia del presente Contratto
sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia per l’intero periodo di durata del Contratto stesso.
20.2
In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti
l’organo di amministrazione dell’Impresa non dovranno essere stati
emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di
prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione
antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione
delle
medesime
disposizioni
ovvero
pronunciate
condanne
che
comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
20.3
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura,
negli organismi tecnici e amministrativi, pena la risoluzione del presente
Contratto.
20.4
Lottomatica si riserva, inoltre, il diritto di verificare, per tutta la vigenza del
Contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia
relativamente a tutti i soggetti di cui al comma 20.2.
20.5
L’Impresa prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di
cui al secondo comma, nell’arco di vigenza del Contratto, Lottomatica, ai
sensi della legislazione antimafia, recederà dallo stesso, salvo il
risarcimento dei danni subiti.
ART. 21
OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI
ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Lottomatica ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
18
obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal riguardo si specifica che il codice CIG è il
seguente………………….
ART. 22
CLAUSOLA DI SUBENTRO
22.1
L’Impresa acconsente, fin d’ora, che in ogni momento l’Amministrazione,
possa subentrare, senza alcun onere aggiuntivo, a Lottomatica nel
presente Contratto, impegnandosi a compiere, ove necessarie, tutte le
formalità nei tempi e nei modi richiesti.
22.2
L’Impresa si impegna, altresì, ad accettare nella ipotesi suddetta le usuali
altre clausole inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati
con i fornitori.
22.3
L’Impresa riconosce che il corrispettivo di cui all’art. 10 del presente
Contratto è comprensivo del consenso al subentro.
22.4
In caso di subentro dell’Amministrazione, relativamente alle prestazioni da
essa richieste i corrispettivi dovuti saranno esclusivamente a carico
dell’Amministrazione medesima restando Lottomatica liberata – a seguito
del subentro – da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.
ART. 23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
23.1
Lottomatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, ex art. 1456 cod. civ.,
il presente Contratto, per fatto o colpa dell’Impresa, qualora la stessa
dovesse incorrere in una delle inadempienze di cui ai seguenti articoli del
presente Contratto:
1.
art. 12.2: mancata reintegrazione della cauzione;
2.
art. 13.3: ritardo superiore a 15 (quindici) giorni, anche non
consecutivi nell’arco di un periodo di 3 (tre) mesi, rispetto al termine
di consegna;
3.
art. 15.2: violazione del divieto di cessione del Contratto;
19
4.
art. 18.5: inosservanza degli obblighi relativi al subappalto;
5.
art. 19.2: mancato rispetto delle legge vigenti in materia
previdenziale, antinfortunistica e di lavoro;
6.
art. 20.3: mancato rispetto della legislazione antimafia;
7.
art. 21: violazione degli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi;
8.
art. 29: violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi
contenute nel Codice di condotta
23.2
Lottomatica potrà, pertanto, avvalersi di tale facoltà semplicemente
comunicando all’Impresa la propria volontà.
23.3
Resta inteso che in tutti i casi di risoluzione previsti nel presente
Contratto, Lottomatica avrà la facoltà di commissionare a terzi, in danno
dell’Impresa, la fornitura o la parte di essa non eseguita, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno subito.
ART. 24
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di Lottomatica nel rispetto
di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche,
esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
Resta inteso che competono all’Impresa i diritti di cui alla parte I, titolo II, del
succitato D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche.
ART. 25
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate
nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti
dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di
rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modifiche.
20
ART. 26
GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per il coordinamento dell’esecuzione e per ogni comunicazione ad essa attinente,
le parti sono rappresentate da:
-
Lottomatica Group S.p.A.: Sig. ……….................., nato ……….… …,
a…………….. nella sua qualità di Direttore dell’esecuzione ex art. 300 del
DPR 207/2010, domiciliato per la carica in Roma, Viale del Campo Boario
56/d;
-
......................: ........................, nato a ............... in data ..............., nella
sua qualità di Responsabile della fornitura di cui all’articolo 5.2 del presente
contratto, domiciliato per la carica in ............... (.....), Via ................
ART. 27
DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto, le Parti convengono di eleggere il proprio
domicilio secondo quanto di seguito indicato:
-
l’Impresa: …………………………………………………… .
-
Lottomatica Group S.p.A.: Viale del Campo Boario 56/d – 00154
Roma.
Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al
presente articolo.
ART. 28
FORO COMPETENTE
L’Impresa accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione,
esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, quale
Foro competente, in via esclusiva, quello di Roma.
ART. 29
21
CODICE DI CONDOTTA
L’Impresa dichiara di aver preso in consegna il Codice di condotta di Lottomatica
Group S.p.A. – visionabile inoltre sul sito www.lottomaticagroup.it – e si impegna
pertanto, nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare da
parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti.
Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la
violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto
Codice, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.
Roma, ……………..
______________
Lottomatica Group S.p.A.
…………………..
…………………..
22
L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni di seguito indicate:
ART.
4
RECESSO
ART.
6
QUANTITATITIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA
FORNITURA
ART.
7
SPEDIZIONE E CONSEGNA
ART.
8
GARANZIA
ART.
9
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
ART.
10
CORRISPETTIVO
ART.
11
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.
12
CAUZIONE
ART.
13
PENALI
ART.
15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.
16
CESSIONE DEI CREDITI
ART.
18
SUBAPPALTO
ART.
19
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
ART.
21
OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.
22
CLAUSOLA DI SUBENTRO
ART.
23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.
28
FORO COMPETENTE
ART.
29
CODICE DI CONDOTTA
Per accettazione
……………………
Allegato 1
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART.
1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
ART.
2
OGGETTO
ART.
3
DURATA
ART.
4
RECESSO
ART.
5
ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA
ART.
6
QUANTITATITIVI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA
FORNITURA
ART.
7
SPEDIZIONE E CONSEGNA
ART.
8
GARANZIA
ART.
9
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
ART.
10
CORRISPETTIVO
ART.
11
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.
12
CAUZIONE
ART.
13
PENALI
ART.
14
RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
ART.
15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.
16
CESSIONE DEI CREDITI
ART.
17
RESPONSABILITÀ CIVILE
ART.
18
SUBAPPALTO
ART.
19
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
ART.
20
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
ART.
21
OBBLIGHI DELL’IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FUNZIONARI
ART.
22
CLAUSOLA DI SUBENTRO
ART.
23
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.
24
TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART.
25
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Allegato 1
ART.
26
GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART.
27
DOMICILIO LEGALE
ART.
28
FORO COMPETENTE
ART.
29
CODICE DI CONDOTTA
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEGLI SCONTRINI DEL GIOCO DEL LOTTO
Roma,