regolamento alunni - Istituto Comprensivo "Caduti per la libertà
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regolamento alunni - Istituto Comprensivo "Caduti per la libertà
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Lombardia ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Caduti per la Libertà” Via Canossi, 1 – 25061 BOVEGNO – (BS) 030/926230- FAX 030/9259009 [email protected] REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI Questo regolamento, parte integrante del Regolamento d’Istituto, raccoglie: a- Le principali norme di comportamento relative agli alunni; b- I provvedimenti disciplinari in caso di comportamenti che infrangono le norme che regolano la convivenza dell’Istituto ai sensi dell’art. 4 comma 1° del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 (“Statuto delle studentesse e degli studenti”) e della C.M. n. 371 del 2/9/1998 e del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/1998. c- Organo di garanzia d- Norma particolare A. NORME DI COMPORTAMENTO Comportamento degli alunni Gli alunni devono mantenere nella scuola un atteggiamento, in rapporto all’età, rispettoso degli altri, dell’ambiente e delle cose. Gli alunni devono collaborare a mantenere l’aula e gli ambienti della scuola puliti. 1. Gli alunni, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, si devono raggruppare all’ingresso della scuola divisi per classe ed entrare in aula ordinatamente, accompagnati dall’insegnante della prima ora. 2. Nel caso sia assente l’insegnante della prima ora, gli alunni devono attendere un altro insegnante o un collaboratore scolastico per poi entrare ordinatamente nell’aula. 3. Nei corridoi e nei locali della scuola è vietato correre, spingersi e gridare. 4. I ritardi e le assenze devono sempre essere giustificati. 5. Gli alunni devono possedere un diario scolastico. I genitori devono verificare periodicamente il diario sul quale vengono segnate eventuali comunicazioni dei docenti alla famiglia, i compiti, l’orario delle lezioni. 6. Durante le lezioni gli alunni devono comportarsi ordinatamente e prendere la parola con il consenso dell’insegnante. 7. Gli alunni devono rimanere in classe fino al momento dell’intervallo. In particolare non devono uscire dall’aula al cambio della lezione. Durante l’intervallo gli alunni devono rimanere sul piano in cui è situata la propria classe. 8. L’alunno deve venire a scuola fornito di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle lezioni. 9. La ripetuta dimenticanza di materiale scolastico deve essere segnalata ai genitori tramite comunicazione scritta sul diario. 10. I compiti assegnati devono essere svolti interamente, salvo giustifica scritta dei genitori. 11. I compiti in classe e le verifiche, consegnati agli alunni per la presa visione dei genitori, devono essere restituiti, senza deterioramento, entro e non oltre tre giorni dalla loro consegna. 12. A scuola gli alunni devono portare solo materiale didattico. Tutto quanto non attinente viene ritirato e restituito direttamente ai genitori. 13. Durante le lezioni è vietato mangiare. I genitori sono invitati a far consumare ai figli una sana prima colazione. Qualora gli alunni vogliano mangiare a scuola, lo possono fare al momento dell’intervallo. 14. Ogni alunno deve tenere un linguaggio e un comportamento corretto. Deve rispet-tare i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola. 15. Gli alunni devono collaborare a mantenere l’aula e gli ambienti della scuola puliti. Per carte e materiali inservibili si devono usare gli appositi contenitori presenti in ogni aula. 16. Gli alunni devono rispettare il materiale della scuola (banchi, sedie, lavagne, carte geografiche, muri, …) Ritardi degli alunni Gli alunni eccezionalmente in ritardo sono normalmente ammessi in classe con l’obbligo per il genitore di giustificare tale ritardo, tramite comunicazione scritta, entro il giorno successivo. Dopo ripetuti ritardi, l’alunno sarà riammesso solo se accompagnato da un genitore. Uscita degli alunni prima della fine delle lezioni Gli alunni possono allontanarsi dalla scuola durante le lezioni per malore o richiesta scritta dei genitori o degli esercenti la potestà familiare, solo se accompagnati a casa da persone responsabili e affidati a persone responsabili (genitori, familiari, insegnanti, collaboratore scolastico o persona di fiducia munita di delega scritta). Obbligo di presenza a tutte le attività della scuola Tutte le attività della scuola sono svolte nel contesto della programmazione educativa - didattica, sono state approvate dagli organi Collegiali competenti e rientrano nel normale lavoro scolastico. Gli alunni sono tenuti alla frequenza di quelle obbligatorie per legge; sono inoltre tenuti alla frequenza di quelle facoltative, una volta che sono state scelte dalle loro famiglie. Assenze degli alunni Tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto dai rispettivi genitori. Per sospetta malattia infettiva l’alunno, nel rispetto delle indicazioni sanitarie regionali, va allontanato dalla scuola e comunque isolato dai compagni; i genitori sono poi tenuti a rispettare il periodo di prognosi indicato dal medico curante. Nel caso l’insegnante di classe valuti la necessità dell’allontanamento, deve avvisare il dirigente scolastico o un suo collaboratore, che dopo aver stabilito se il caso rientra fra quelli previsti dalle indicazioni sanitarie regionali, dispone o meno l’allontanamento dell’alunno; questo deve comunque avvenire tramite avviso scritto ai genitori e consegna dell’alunno agli stessi. Igiene degli alunni Il personale docente è tenuto, nei limiti previsti dalla legge, a sorvegliare lo stato di salute e di pulizia degli alunni, segnalando al Dirigente scolastico eventuali problemi e situazioni particolari. Uso telefono cellulare Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, in quanto reca disturbo al corretto svolgimento dell’attività didattica. Nel caso in cui lo studente persista nel suo uso, l’insegnante è autorizzato a ritirarlo e a riconsegnarlo al termine della lezione; nel caso di recidiva a restituirlo direttamente ai genitori. B. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI Si applicano per tutti gli alunni dell’Istituto i principi stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. del 24/06/98 n. 249, denominato “Statuto delle studentesse e degli studenti”, così come risulta modificato dall’art. 1 del D.P.R. 21/11/07, n. 235, e in particolare: a. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. b. L’intervento disciplinare può avere efficacia allorquando la famiglia venga fatta partecipe delle motivazioni e degli strumenti. c. L’intervento disciplinare va applicato tenendo conto di una certa gradualità, va cioè rapportato ai singoli atti d’indisciplina, che eventualmente si manifestino da parte di un alunno. Si sottolinea la necessità, prima di procedere ad ogni provvedimento, di tener conto della situazione individuale di ciascun alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. d. Allo studente è riconosciuto il diritto di proporre la conversione delle sanzioni con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica; l’organo competente ad irrogare la sanzione ha l’obbligo di valutare la proposta di conversione e di motivare l’eventuale rigetto. A titolo esemplificativo si citano alcune di queste attività, che devono essere adeguate all’età ed alla personalità dello studente: aiuto a compagni in situazione di handicap fisico, pulizia dei locali, semplici manutenzioni. Sulla base dell’art. 328 del D. Lgs. n. 197 del 16/04/94 e successive integrazioni, si stabiliscono le seguenti tipologie di iniziative e sanzioni per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 1L’ammonizione verbale da parte dell’insegnante, individuale o in classe, seguita o no dalla comunicazione scritta alla famiglia, la quale avrà il dovere di rispondere all’avviso; detto provvedimento si riferisce a mancanze lievi rispetto ai doveri dello studente. 2Nel caso in cui le segnalazioni del docente non vengano raccolte dalla famiglia, si procede all’Ammonizione, notata sul registro, ai fini dell’adozione di strategie educative finalizzate al superamento dei comportamenti negativi dell’alunno. Detta ammonizione deve essere comunicata per iscritto al dirigente, al Consiglio di classe e ai genitori che la debbono restituire vistata. 3La sospensione da scuola fino ad un massimo di 15 giorni è da intendere come l’estremo provvedimento nei confronti di situazioni in cui il Consiglio di classe … ravvisi mancanze particolarmente gravi o reiterate rispetto ai doveri dello studente, previo dettagliato esame del caso. A titolo esemplificativo si citano alcuni di questi comportamenti sanzionabili con l’allontanamento temporaneo da scuola: comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere; azioni contro la sicurezza e/o l’igiene della scuola; mancanza di rispetto verso l’autorità scolastica, civile o militare; falsificazioni di atti. 4Nel caso in cui lo studente della scuola secondaria commetta reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o crei pericolo per l’incolumità delle persone, in deroga al limite dei 15 giorni, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 5Nei casi, previsti al punto precedente, di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 6Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 7Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 3, 4, 5 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 8Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 9Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 10- Eventuali danni alle strutture, ai sussidi o alle attrezzature scolastiche, causati volontariamente e inequivocabilmente da un alunno, devono essere rifusi dalla famiglia dello stesso; quando un danneggiamento si verifichi con il concorso di più alunni le spese devono essere suddivise fra le famiglie degli alunni interessati al fatto. 11- L’ organo competente ad irrogare la sanzione dell’allontanamento temporaneo da scuola fino a 15 giorni è il Consiglio di classe, nella composizione allargata ai genitori, presieduto dal dirigente scolastico. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore ai 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto. Nel caso in cui il componente dell’organo giudicante sia un genitore dello studente che deve essere sottoposto a sanzione, ha il dovere di astenersi dalla partecipazione alla seduta dell’organo stesso. Nel caso in cui un componente dell’organo che irroga la sanzione sia anche membro dell’organo di garanzia , risulta incompatibile, pertanto deve astenersi dalla partecipazione alla seduta dell’organo di garanzia. Nei casi eccezionali in cui vi sia pericolo per l’incolumità delle persone il dirigente è autorizzato ad adottare provvedimenti immediati temporanei commisurati al permanere della situazione di pericolo. Sulla base dell’art. 412 del R.D. n. 1297 del 26/04/1928 si stabiliscono le seguenti tipologie di iniziative e di sanzioni per gli alunni della scuola primaria. 1L’ammonizione secondo quanto è previsto al p. 1 per gli alunni della scuola secondaria. 2L’ammonizione , notata sul registro, secondo quanto è previsto al p. 2 per gli alunni della scuola secondaria. 3La sospensione da scuola fino ad un massimo di 10 giorni, secondo quanto è previsto al p. 3 per gli alunni della scuola secondaria. 4La sospensione, in deroga al limite dei 10 giorni, secondo quanto è previsto al p. 4 per gli alunni della scuola secondaria. 5L’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico o l’allontanamento con esclusione dagli scrutini finali secondo quanto è indicato al p. 5 per gli alunni della scuola secondaria. 6L’ organo competente ad irrogare le sanzioni di cui ai pp. 1-2-3 è del gruppo docente di classe; per quelle ai pp. 4-5 è il dirigente scolastico, il quale deve sentire il parere del Consiglio d’Istituto. 7Anche per gli alunni della scuola primaria si applicano i pp. 6-7-9-10 indicati per la scuola secondaria in quanto compatibili. Per gli alunni di entrambi gli ordini di scuola, in tutti i casi di allontanamento dalla comunità scolastica e sospensione dagli scrutini o esami valgono le seguenti norme procedurali. L’addebito deve essere contestato verbalmente all’alunno e comunque per iscritto ai genitori. L’alunno e la famiglia devono essere convocati dal dirigente scolastico, insieme ad un rappresentante del gruppo docente interessato, per un contraddittorio prima della riunione del Consiglio di classe/Gruppo docente di classe/Consiglio d’Istituto per decidere rispetto all’erogazione della sanzione disciplinare. Per garantire la serenità della comunità scolastica e nel contempo l’efficacia dell’eventuale sanzione la decisione dell’organo competente deve essere assunta al più presto possibile e comunque al massimo entro 10 giorni dal fatto contestato. La sanzione non può essere applicata se il dirigente non ha la certezza che i genitori abbiano avuto comunicazione scritta della stessa. C. ORGANO DI GARANZIA Ai sensi dello “Statuto” è istituito per le scuole secondarie di 1° grado dell’Istituto l’Organo di garanzia interno; questo ha la funzione di deliberare sulle impugnazioni contro le sanzioni disciplinari, presentate dalle famiglie degli alunni allo stesso entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dei provvedimenti disciplinari. L’Organo di garanzia è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e da 3 componenti: 1 docente designato dal Consiglio d’Istituto, due rappresentanti eletti dai genitori. Dura in carica per tutta la durata del Consiglio d’Istituto; il rappresentante dei docenti viene designato nella prima seduta del nuovo Consiglio, mentre i rappresentanti dei genitori vengono eletti dalla componente dei genitori su lista unica di candidatura in occasione delle elezioni del Consiglio d’Istituto. In caso di dimissioni di un genitore si procede alla surroga con il primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista, si procede a nuove elezioni per la sua sostituzione. Per dette elezioni valgono le procedure compatibili previste dall’O.M. sulle elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto. La lista dei candidati, essendo unica, è stilata secondo l’ordine alfabetico; ogni candidato deve essere presentato da almeno 10 elettori. L’Organo di garanzia si riunisce ogni qualvolta ne venga richiesta la pronuncia; per la validità della seduta è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica o degli aventi diritto, considerando i casi di astensione dalla partecipazione alla seduta per incompatibilità; in caso di votazione, che riporti una parità di voti, il voto del presidente decide il giudizio; l’astensione vale come voto contrario alla proposta di sanzione. L’Organo di garanzia decide entro il termine di 10 giorni. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, nel caso in cui l’Organo sanzionatorio ne preveda l’immediata applicabilità. Contro le violazioni allo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, anche contenute nel regolamento d’Istituto, è previsto il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che decide previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale. Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado vengono costituiti due specifici Organi di garanzia, formati dal dirigente, che li presiede, e da 3 componenti: 1 docente e 2 genitori designati dal Consiglio d’Istituto; per il suo funzionamento valgono le indicazioni soprascritte per l’Organo della scuola secondaria di 1° grado. Per il triennio di attuale validità del Consiglio di Istituto (2012/2015) saranno così composti: a) scuola secondaria di 1° grado: - dirigente: prof. Maffina Valentino - docente: ins. Freddi Nora - genitori: sign.Tanfoglio Enzo e sign. Mozzoni Lucia Maria b) scuola primaria: - dirigente: prof. Maffina Valentino - docente: ins. Raza Loretta - genitori: sign. Fogu Alessandra e sign. Mozzoni Chiara D. NORMA PARTICOLARE Tutte le studentesse e gli studenti possono fare proposte alla presidenza e ai propri insegnanti, su temi e problemi concernenti la vita della scuola nel suo complesso. Sarà cura della Presidenza e/o degli insegnanti individuare spazi, tempi e modi nell’ ambito dei quali discutere le proposte eventualmente formulate, da singoli alunni, o da gruppi classe. Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 16/12/2004 e aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 28/01/2013.