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Regolamento di disciplina
Premesse
1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio
deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in
autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando
tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi
possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi
sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
3.La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione
e quindi l'efficacia.
4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola
ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità
da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori
non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di
accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a
livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Ds o dal Consiglio di Classe,
dal Consiglio di Disciplina o di Istituto.
5.Il consiglio di classe, inoltre, può deliberare provvedimenti restrittivi per l’intera classe o
per uno o più studenti in caso di abitudini scorrette circa la regolarità della frequenza e la
puntualità, in considerazione del fatto che l’obbligo di frequenza è uno dei doveri degli
studenti.
6. Avendo come fine quello di rieducare, le sanzioni sono da considerarsi come strategie
pedagogiche per il recupero dello studente e per questo devono tenere conto delle
situazioni particolari degli alunni. Nessuno può essere punito senza che vi sia la certezza
della sua responsabilità.
Sanzioni o interventi educativi correttivi
1. Sono previste le seguenti sanzioni:
S1. Richiamo verbale.
S2. Consegna da svolgere in classe.
S3. Consegna da svolgere a casa.
S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta
sorveglianza del docente.
S5. Ammonizione scritta sul libretto dello studente.
S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e citata sul libretto.
S7 Sospensione fino a tre giorni conseguente alla somma di cinque note sul registro di
classe provenienti da più docenti, comprensive di quelle indicanti mancanza di
giustificazioni o di materiale scolastico ( il dirigente si riserva la decisione della
convocazione del Consiglio di disciplina in seguito alla segnalazione da parte del docente
coordinatore).
S8 Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni comminato dal Consiglio di
Disciplina.
S9 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica dalle lezioni anche con obbligo
di frequenza per periodi non superiori a quindici giorni.
S10 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica anche con obbligo di
frequenza per periodi superiori ai quindici giorni.
S11 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico.
S12 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del
corso di studi.
2. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica
si può ricorrere a punizioni per tutto un gruppo.
Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
3 Il Consiglio di disciplina, istituito con il presente regolamento, può irrogare la sanzione
S7 e S8. E’ formato da 3 docenti nominati all’interno del Consiglio di Istituto ( di cui uno
per la sede coordinata), il docente coordinatore della classe dell’alunno destinatario della
sanzione e presieduto dal Dirigente scolastico o dai vicari delegati. Il Consiglio di
disciplina è validamente costituito con la presenza tre componenti e opera con le modalità
del Cdc o del Cdi per l’irrogazione della sanzione , seguendo il procedimento
amministrativo sotto descritto. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni e
gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine di esporre le proprie motivazioni
e di condividere il valore educativo della scuola.
4 Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla comunità
scolastica fino a 15 giorni, e superiori a 5. La componente dei rappresentanti dei genitori e
degli alunni è invitata a partecipare, salvo il dovere di astensione. I genitori, o i tutori, degli
alunni destinatari delle sanzioni e gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine
di esporre le proprie motivazioni e di condividere il valore educativo della scuola.
5 Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità
scolastica superiori a 15 giorni, dell’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
all’Esame di Stato. Il CDI opera con la presenza della componente dei genitori e degli
alunni, salvo il dovere di astensione. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle
sanzioni e gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine di esporre le proprie
motivazioni e di condividere il valore educativo della scuola.
.
Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente, identificato senza
ombra di dubbio, possa esporre le proprie ragioni:
 verbalmente per le sanzioni da S1 a S6;
 verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S7 ed S12.
2. Il procedimento sanzionatorio da parte di organi collegiali ( Consiglio di disciplina,
Consiglio di classe, Consiglio di Istituto), inizia con la contestazione degli addebiti scritta e
notificata alla famiglia con una delle seguenti modalità:
 lettera raccomandata a mano all’alunno o ai genitori e avviso sms o fonogramma in
caso di raccomandata a mano consegnata all’alunno;
 raccomandata con ricevuta di ritorno e fonogramma che avvisa della spedizione
della raccomandata per anticiparne i contenuti;
 pec;
3. Nella lettera, oltre ad essere elencate le mancanze per le quali si convoca l’organo
disciplinare, è indicata la convocazione con data e orario della riunione per la attribuzione
della sanzione disciplinare. L’alunno e i genitori, o i tutori, hanno facoltà di partecipare per
esporre le proprie motivazioni e per condividere il valore educativo della scuola.
4. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione,
l’organo competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio
possesso.
5. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento dalla scuola, su esclusiva
decisione dell’Organo competente:
 l’obbligo di frequenza, per svolgere lavori che l’Istituto evidenzia come necessari
nel momento di irrogazione della sanzione;
 la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come
visite, viaggi e simili.
La sanzione deve essere comunicata per iscritto con le seguenti modalità:



lettera raccomandata mano all’alunno o ai genitori e avviso sms o fonogramma in
caso di raccomandata a mano consegnata all’alunno con il sollecito per la scelta di
cui al punto 6 entro il giorno seguente;
raccomandata con ricevuta di ritorno e fonogramma che avvisa della spedizione
della raccomandata per anticiparne i contenuti;
pec;
6. Deve sempre essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in
attività a favore della comunità scolastica o della società civile. L’estensione alla società
civile è segno di collegamento tra l’attività educativa della scuola e il riflesso che questa ha
sull’intera società. La famiglia dovrà identificare un’associazione di volontariato o ente no
profit o una cooperativa di lavoro presso la quale intende far scontare la sanzione al
proprio figlio. Sarà cura della scuola fornire alla famiglia la documentazione per la
convenzione che la famiglia stessa consegnerà all’ente e farà poi recapitare alla segreteria
compilata e firmata per l’assicurazione. I tempi per la ricerca dell’ente presso cui svolgere
lavori e l’espletamento delle pratiche di segreteria per la convenzione devono essere
contenuti nei 15 giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio. A
decorrere dal sedicesimo giorno, in mancanza di motivazioni valide per proroghe, sarà
dato corso all’allontanamento come indicato nel provvedimento sanzionatorio con ulteriore
comunicazione scritta da parte da parte della segreteria.
I genitori devono esprimere la scelta dell’opzione facoltativa o immediatamente nella
riunione dell’Organo competente o entro il giorno seguente la ricezione della lettera di
sospensione, chiamando o inviando mail all’ufficio didattica. Trascorso un giorno dopo la
notifica, senza che pervengano comunicazioni da parte della famiglia, la scuola intende
acquisita la scelta per l’allontanamento dalla comunità scolastica secondo le modalità
contenute nella lettera di sospensione. Non è possibile per la famiglia modificare la scelta
sull’opzione dei lavori utili o dell’allontanamento dopo averla esplicitata.
7. Il dirigente scolastico ha la facoltà, qualora ne ravveda le motivazioni, di disporre la
sospensione immediata dell’alunno a partire dal giorno seguente quello in cui l’organo
collegiale ha deliberato, ovvero di disporla prima della convocazione ( per motivi gravi e
urgenti), previa ratifica dell’organo competente entro 5 giorni lavorativi.
L’allontanamento dalle lezioni non è conteggiato come assenza.
Corrispondenza mancanze-sanzioni
1. Sono previste le seguenti corrispondenze tra mancanze e sanzioni:
 Ogni 3 ritardi non giustificati: S6
 Ogni 3 assenze non giustificate: S6
 Ogni 5 mancanze di badge: S6
 Ogni 3 mancanze del materiale occorrente: S6
 Non rispetto delle consegne a casa: votazione negativa nella disciplina, con
possibilità di recupero se l’alunno provvede a consegnare i compiti.
 Non rispetto delle consegne a scuola: interrogazione immediata e valutazione.
 Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S9
 Disturbo ripetuto ed intenzionale delle attività didattiche, tanto da inficiarne
l’efficacia: da S6 immediatamente dopo i fatti e da S 7 a S11.
 Danneggiamenti ( scorretto uso delle strumentazioni, imbrattare banchi, sedie o
altro, inserire nei Pc rifiuti,…): da S1 a S11. In caso di anonimato ( atti vandalici), i
fondi per la riparazione dei beni danneggiati vanno prelevati da quelli destinati alle
assemblee studentesche.
 Comportamenti incivili ( urli, fischi, sputi, abbandono di rifiuti): S6 immediatamente



Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri: da S5 a S9
Bestemmie: S6 immediatamente e S7
Offese a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e al personale ausiliario:
S6 immediatamente e S7
 Utilizzo improprio ( per motivi personali) del telefono cellulare durante le lezioni: S6
immediatamente o al momento della scoperta del fatto e, dopo 3 note S6, si
applica S7. Il telefono non deve essere ritirato dal personale docente o ausiliario.
 Utilizzo del telefono cellulare per la diffusione di immagini, per offese dei membri
della comunità scolastica all’interno dei media: S6 immediatamente alla scoperta
del fatto e successivamente si applica da S7 a S12. In tale caso è possibile
acquisire da parte del dirigente immagini e chat inoltrate dalla parte lesa o da terzi
interessati.
 Furti: S6 immediatamente alla scoperta del fatto e successivamente da S7 a S12
 Violenze fisiche e psicologiche,( minacce, ecc.) verso gli altri: S6 immediatamente
alla scoperta del fatto e da S7 a S12.
 Falsa attestazione della presenza ( badge timbrato da altri), S6 immediatamente
alla scoperta del fatto e S7 successivamente per tutti gli studenti coinvolti.
 Uscita da scuola senza autorizzazione ( anche al mattino, dopo la timbratura): S6
immediatamente alla scoperta del fatto e S7 successivamente.
 Procurato allarme per la sicurezza S6 immediatamente alla scoperta del fatto e da
S7 a S10 successivamente.
 Frequenza irregolare da parte di studenti maggiorenni, senza motivazioni valide S6.
2. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente
dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in
orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
3.Per ogni altra mancanza che non fosse trattata esplicitamente nel presente regolamento,
salvo successiva inclusione, si applicherà il principio dell’analogia.
Organo di garanzia e impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di
Garanzia della scuola.
2. L'Organo di Garanzia decide, nel termine di quindici giorni, con provvedimento motivato
che è trasmesso dal Dirigente Scolastico per la comunicazione all’interessato.
3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato, decide in via definitiva
sui reclami proposti anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli
studenti.
Regolamento dell'Organo di garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle
studentesse e degli studenti), modificato dall’art. 1 del DPR 235/07, è istituito e
disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che ne
assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un
rappresentante eletto dei genitori e da uno studente eletto dall'assemblea degli
studenti (nominati dal Consiglio di Istituto).
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto
pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il
membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di
Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del
voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il
Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare
mediante lettera i componenti dell'Organo di garanzia non oltre dieci giorni dalla
presentazione del ricorso medesimo.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere
tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato entro cinque giorni dalla
data della riunione.
10. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici o comunque fino alla
perdita dell’elettorato attivo e passivo.
Approvato dal Consiglio di Istituto del 25/10/2016 e dal Collegio docenti del 24/10/2016
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
VOTO
GIUDIZIO
MOTIVAZIONI
Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte
Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle consegne
scolastiche
10
Ottimo Eccellente
Frequenza costante e assidua anche ad eventuali attività integrative
Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei
doveri scolastici
Ottima socializzazione
Buon interesse e partecipazione alle attività proposte
Molto buono
9
Distinto
Svolgimento costante dei compiti e delle consegne scolastiche.
Frequenza regolare
Rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei doveri
scolastici
Buona socializzazione
Discreta attenzione e partecipazione alle attività proposte
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche
Buono
8
Frequenza regolare
Rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei doveri
scolastici
Discreta /sufficiente socializzazione
Attenzione sufficiente e partecipazione discontinua alle attività proposte
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche
Discreto
7
Frequenza nel complesso regolare
Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri
delle norme e dei doveri scolastici (segnalati con annotazioni sul registro di
classe e sul libretto)
Insufficiente socializzazione (Crea motivi di disagio e conflitto in classe)
Scarsa attenzione per le attività proposte
Svolgimento irregolare delle consegne scolastiche
Frequenza non sempre regolare (assenze, ritardi strategici, assenze non
giustificate, mancate giustificazioni)
Sufficiente
6
Episodi non gravissimi, ma frequenti di mancato rispetto del regolamento
d’Istituto, degli altri delle norme e dei doveri scolastici (segnalati con
annotazioni sul registro di classe)
Episodi di disturbo delle attività di lezione (segnalati con annotazioni sul
registro di classe e sul libretto)
Rapporti difficili con il gruppo classe
Episodi gravi che hanno determinato la sospensione fino a 15 giorni
conteggiata durante l’anno scolastico.
Assoluto disinteresse per le attività proposte
Mancato svolgimento dei compiti e delle consegne scolastiche
Frequenza del tutto irregolare
5
Insufficiente
Episodi gravi di “bullismo”, intolleranza, violenza fisica e verbale
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone
Danni gravi arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola
Rapporti problematici con il gruppo classe
Comportamenti che risultino gravemente lesivi per sè e per gli altri
Comportamenti penalmente perseguibili
Episodi di gravità tale da determinare la sospensione superiore a 15 giorni,
conteggiata durante tutto l’anno scolastico.
Approvata dal Collegio docenti del 24/10/2016