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Regolamento di disciplina Premesse 1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. 2. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. 3.La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. 4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Ds o dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Disciplina o di Istituto. 5.Il consiglio di classe, inoltre, può deliberare provvedimenti restrittivi per l’intera classe o per uno o più studenti in caso di abitudini scorrette circa la regolarità della frequenza e la puntualità, in considerazione del fatto che l’obbligo di frequenza è uno dei doveri degli studenti. 6. Avendo come fine quello di rieducare, le sanzioni sono da considerarsi come strategie pedagogiche per il recupero dello studente e per questo devono tenere conto delle situazioni particolari degli alunni. Nessuno può essere punito senza che vi sia la certezza della sua responsabilità. Sanzioni o interventi educativi correttivi 1. Sono previste le seguenti sanzioni: S1. Richiamo verbale. S2. Consegna da svolgere in classe. S3. Consegna da svolgere a casa. S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente. S5. Ammonizione scritta sul libretto dello studente. S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e citata sul libretto. S7 Sospensione fino a tre giorni conseguente alla somma di cinque note sul registro di classe provenienti da più docenti, comprensive di quelle indicanti mancanza di giustificazioni o di materiale scolastico ( il dirigente si riserva la decisione della convocazione del Consiglio di disciplina in seguito alla segnalazione da parte del docente coordinatore). S8 Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni comminato dal Consiglio di Disciplina. S9 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica dalle lezioni anche con obbligo di frequenza per periodi non superiori a quindici giorni. S10 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica anche con obbligo di frequenza per periodi superiori ai quindici giorni. S11 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. S12 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 2. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a punizioni per tutto un gruppo. Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6. 2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6. 3 Il Consiglio di disciplina, istituito con il presente regolamento, può irrogare la sanzione S7 e S8. E’ formato da 3 docenti nominati all’interno del Consiglio di Istituto ( di cui uno per la sede coordinata), il docente coordinatore della classe dell’alunno destinatario della sanzione e presieduto dal Dirigente scolastico o dai vicari delegati. Il Consiglio di disciplina è validamente costituito con la presenza tre componenti e opera con le modalità del Cdc o del Cdi per l’irrogazione della sanzione , seguendo il procedimento amministrativo sotto descritto. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni e gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine di esporre le proprie motivazioni e di condividere il valore educativo della scuola. 4 Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, e superiori a 5. La componente dei rappresentanti dei genitori e degli alunni è invitata a partecipare, salvo il dovere di astensione. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni e gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine di esporre le proprie motivazioni e di condividere il valore educativo della scuola. 5 Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni dell’allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, dell’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato. Il CDI opera con la presenza della componente dei genitori e degli alunni, salvo il dovere di astensione. I genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni e gli alunni stessi sono sempre invitati a partecipare al fine di esporre le proprie motivazioni e di condividere il valore educativo della scuola. . Modalità di irrogazione delle sanzioni 1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente, identificato senza ombra di dubbio, possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da S1 a S6; verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S7 ed S12. 2. Il procedimento sanzionatorio da parte di organi collegiali ( Consiglio di disciplina, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto), inizia con la contestazione degli addebiti scritta e notificata alla famiglia con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata a mano all’alunno o ai genitori e avviso sms o fonogramma in caso di raccomandata a mano consegnata all’alunno; raccomandata con ricevuta di ritorno e fonogramma che avvisa della spedizione della raccomandata per anticiparne i contenuti; pec; 3. Nella lettera, oltre ad essere elencate le mancanze per le quali si convoca l’organo disciplinare, è indicata la convocazione con data e orario della riunione per la attribuzione della sanzione disciplinare. L’alunno e i genitori, o i tutori, hanno facoltà di partecipare per esporre le proprie motivazioni e per condividere il valore educativo della scuola. 4. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l’organo competente procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. 5. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento dalla scuola, su esclusiva decisione dell’Organo competente: l’obbligo di frequenza, per svolgere lavori che l’Istituto evidenzia come necessari nel momento di irrogazione della sanzione; la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. La sanzione deve essere comunicata per iscritto con le seguenti modalità: lettera raccomandata mano all’alunno o ai genitori e avviso sms o fonogramma in caso di raccomandata a mano consegnata all’alunno con il sollecito per la scelta di cui al punto 6 entro il giorno seguente; raccomandata con ricevuta di ritorno e fonogramma che avvisa della spedizione della raccomandata per anticiparne i contenuti; pec; 6. Deve sempre essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o della società civile. L’estensione alla società civile è segno di collegamento tra l’attività educativa della scuola e il riflesso che questa ha sull’intera società. La famiglia dovrà identificare un’associazione di volontariato o ente no profit o una cooperativa di lavoro presso la quale intende far scontare la sanzione al proprio figlio. Sarà cura della scuola fornire alla famiglia la documentazione per la convenzione che la famiglia stessa consegnerà all’ente e farà poi recapitare alla segreteria compilata e firmata per l’assicurazione. I tempi per la ricerca dell’ente presso cui svolgere lavori e l’espletamento delle pratiche di segreteria per la convenzione devono essere contenuti nei 15 giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio. A decorrere dal sedicesimo giorno, in mancanza di motivazioni valide per proroghe, sarà dato corso all’allontanamento come indicato nel provvedimento sanzionatorio con ulteriore comunicazione scritta da parte da parte della segreteria. I genitori devono esprimere la scelta dell’opzione facoltativa o immediatamente nella riunione dell’Organo competente o entro il giorno seguente la ricezione della lettera di sospensione, chiamando o inviando mail all’ufficio didattica. Trascorso un giorno dopo la notifica, senza che pervengano comunicazioni da parte della famiglia, la scuola intende acquisita la scelta per l’allontanamento dalla comunità scolastica secondo le modalità contenute nella lettera di sospensione. Non è possibile per la famiglia modificare la scelta sull’opzione dei lavori utili o dell’allontanamento dopo averla esplicitata. 7. Il dirigente scolastico ha la facoltà, qualora ne ravveda le motivazioni, di disporre la sospensione immediata dell’alunno a partire dal giorno seguente quello in cui l’organo collegiale ha deliberato, ovvero di disporla prima della convocazione ( per motivi gravi e urgenti), previa ratifica dell’organo competente entro 5 giorni lavorativi. L’allontanamento dalle lezioni non è conteggiato come assenza. Corrispondenza mancanze-sanzioni 1. Sono previste le seguenti corrispondenze tra mancanze e sanzioni: Ogni 3 ritardi non giustificati: S6 Ogni 3 assenze non giustificate: S6 Ogni 5 mancanze di badge: S6 Ogni 3 mancanze del materiale occorrente: S6 Non rispetto delle consegne a casa: votazione negativa nella disciplina, con possibilità di recupero se l’alunno provvede a consegnare i compiti. Non rispetto delle consegne a scuola: interrogazione immediata e valutazione. Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S9 Disturbo ripetuto ed intenzionale delle attività didattiche, tanto da inficiarne l’efficacia: da S6 immediatamente dopo i fatti e da S 7 a S11. Danneggiamenti ( scorretto uso delle strumentazioni, imbrattare banchi, sedie o altro, inserire nei Pc rifiuti,…): da S1 a S11. In caso di anonimato ( atti vandalici), i fondi per la riparazione dei beni danneggiati vanno prelevati da quelli destinati alle assemblee studentesche. Comportamenti incivili ( urli, fischi, sputi, abbandono di rifiuti): S6 immediatamente Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri: da S5 a S9 Bestemmie: S6 immediatamente e S7 Offese a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e al personale ausiliario: S6 immediatamente e S7 Utilizzo improprio ( per motivi personali) del telefono cellulare durante le lezioni: S6 immediatamente o al momento della scoperta del fatto e, dopo 3 note S6, si applica S7. Il telefono non deve essere ritirato dal personale docente o ausiliario. Utilizzo del telefono cellulare per la diffusione di immagini, per offese dei membri della comunità scolastica all’interno dei media: S6 immediatamente alla scoperta del fatto e successivamente si applica da S7 a S12. In tale caso è possibile acquisire da parte del dirigente immagini e chat inoltrate dalla parte lesa o da terzi interessati. Furti: S6 immediatamente alla scoperta del fatto e successivamente da S7 a S12 Violenze fisiche e psicologiche,( minacce, ecc.) verso gli altri: S6 immediatamente alla scoperta del fatto e da S7 a S12. Falsa attestazione della presenza ( badge timbrato da altri), S6 immediatamente alla scoperta del fatto e S7 successivamente per tutti gli studenti coinvolti. Uscita da scuola senza autorizzazione ( anche al mattino, dopo la timbratura): S6 immediatamente alla scoperta del fatto e S7 successivamente. Procurato allarme per la sicurezza S6 immediatamente alla scoperta del fatto e da S7 a S10 successivamente. Frequenza irregolare da parte di studenti maggiorenni, senza motivazioni valide S6. 2. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni. 3.Per ogni altra mancanza che non fosse trattata esplicitamente nel presente regolamento, salvo successiva inclusione, si applicherà il principio dell’analogia. Organo di garanzia e impugnazioni 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia della scuola. 2. L'Organo di Garanzia decide, nel termine di quindici giorni, con provvedimento motivato che è trasmesso dal Dirigente Scolastico per la comunicazione all’interessato. 3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. Regolamento dell'Organo di garanzia 1. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato dall’art. 1 del DPR 235/07, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dei genitori e da uno studente eletto dall'assemblea degli studenti (nominati dal Consiglio di Istituto). 3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. 4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. 5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. 6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo di garanzia non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato entro cinque giorni dalla data della riunione. 10. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici o comunque fino alla perdita dell’elettorato attivo e passivo. Approvato dal Consiglio di Istituto del 25/10/2016 e dal Collegio docenti del 24/10/2016 CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA VOTO GIUDIZIO MOTIVAZIONI Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività proposte Responsabilità e affidabilità nello svolgimento dei compiti e delle consegne scolastiche 10 Ottimo Eccellente Frequenza costante e assidua anche ad eventuali attività integrative Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei doveri scolastici Ottima socializzazione Buon interesse e partecipazione alle attività proposte Molto buono 9 Distinto Svolgimento costante dei compiti e delle consegne scolastiche. Frequenza regolare Rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei doveri scolastici Buona socializzazione Discreta attenzione e partecipazione alle attività proposte Svolgimento regolare delle consegne scolastiche Buono 8 Frequenza regolare Rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri, delle norme e dei doveri scolastici Discreta /sufficiente socializzazione Attenzione sufficiente e partecipazione discontinua alle attività proposte Svolgimento regolare delle consegne scolastiche Discreto 7 Frequenza nel complesso regolare Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri delle norme e dei doveri scolastici (segnalati con annotazioni sul registro di classe e sul libretto) Insufficiente socializzazione (Crea motivi di disagio e conflitto in classe) Scarsa attenzione per le attività proposte Svolgimento irregolare delle consegne scolastiche Frequenza non sempre regolare (assenze, ritardi strategici, assenze non giustificate, mancate giustificazioni) Sufficiente 6 Episodi non gravissimi, ma frequenti di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, degli altri delle norme e dei doveri scolastici (segnalati con annotazioni sul registro di classe) Episodi di disturbo delle attività di lezione (segnalati con annotazioni sul registro di classe e sul libretto) Rapporti difficili con il gruppo classe Episodi gravi che hanno determinato la sospensione fino a 15 giorni conteggiata durante l’anno scolastico. Assoluto disinteresse per le attività proposte Mancato svolgimento dei compiti e delle consegne scolastiche Frequenza del tutto irregolare 5 Insufficiente Episodi gravi di “bullismo”, intolleranza, violenza fisica e verbale Danni gravi arrecati intenzionalmente alle persone Danni gravi arrecati intenzionalmente alle strutture e attrezzature della scuola Rapporti problematici con il gruppo classe Comportamenti che risultino gravemente lesivi per sè e per gli altri Comportamenti penalmente perseguibili Episodi di gravità tale da determinare la sospensione superiore a 15 giorni, conteggiata durante tutto l’anno scolastico. Approvata dal Collegio docenti del 24/10/2016