DG Politica Commerciale

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DG Politica Commerciale
Ministero delle Attività Produttive
D. G. Politica Commerciale
GLI STRUMENTI DI DIFESA
COMMERCIALE NEL SETTORE
TESSILE
Avv. Pasquale De Micco – Dirigente unità Difesa Commerciale
Ministero delle Attività Produttive
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SOMMARIO
I: Misure difensive
II: I giocatori: CE – Stato – imprese
III: Misure offensive
IV: Qualche dato
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Le distorsioni nel commercio
internazionale – misure difensive
1. Dumping
2. Sovvenzioni Pubbliche
3. Abnormi importazioni
La CE attiva
misure di difesa
per ripristinare la
concorrenza nel
settore tessile
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Le distorsioni nel commercio
internazionale – misure offensive
1. Misure tariffarie
(antidumping, antisovvenzioni,
salvaguardia)
2. Barriere non tariffarie
La CE attiva azioni a
tutela dell’industria
tessile danneggiata
per rimuovere gli
ostacoli nei Paesi
Terzi (Controdifesa)
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TDI: fonti normative
1.
2.
3.
4.
Antidumping: art.VI GATT- ADA- Reg.CE384/96
Anti-sovvenzioni: art.VI GATT- ASCM- Reg.CE 2026/97
Salvaguardie: art.XIX GATT- SFGA- Reg.CE 3285/94
Salvaguardie Cina: Protocollo di Accessione (par. 16) Reg. 427/03 (TPSSM)
5. Salvaguardie speciali Tessili: Report del Gruppo di lavoro
sul Protocollo di Accessione Cina (per. 242) – Reg. 138/03
6. Barriere non tariffarie: art.XXXVII GATT-TBT - Reg.CE
3286/94
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SOMMARIO
I: Misure difensive
Antidumping – Anti-sovvenzione - Salvaguardie
II: I giocatori: CE – Stato – imprese
III: Misure offensive
IV: Qualche dato
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1: Il Dumping
Un’impresa tessile di un Paese Terzo vende i suoi
prodotti nella Comunità ad un prezzo inferiore a
quello praticato nel proprio mercato interno
La CE può imporre dazi antidumping per
riportare il prezzo al suo livello
concorrenziale (Reg. 384/96)
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Requisiti per l’imposizione di un
dazio antidumping:
1. Esistenza del dumping
2. Danno per l’industria tessile UE
3. Nesso causale tra dumping e danno
4. Interesse comunitario
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Le imprese tessili europee e le loro
Associazioni devono presentare dati
per la denuncia antidumping:
• Esistenza del Dumping (confronto Pinterno - Pexport)
N.B.: Se la Cina non ha il MES il Pinterno può essere
calcolato su un Paese analogo ad economia di mercato
• Esistenza del danno per l’industria tessile europea
(trend Quote mercato Paese Terzo – Quote
mercato UE – PUE – Profitti – Occupazione ecc…)
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2: Le sovvenzioni pubbliche
Un’impresa tessile di un Paese Terzo vende i suoi
prodotti nella Comunità ad un prezzo vantaggioso
grazie all’ottenimento di sovvenzioni illecite
La CE può imporre dazi compensativi per
“compensare” gli aiuti concessi e riportare la
giusta concorrenza sul mercato (Reg. 2026/97)
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Requisiti per l’imposizione di un
dazio compensativo:
1. Esistenza di sovvenzioni illecite
2. Danno per l’industria tessile UE
3. Nesso causale tra sussidi e danno
4. Interesse comunitario
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3.a La difesa dal commercio “leale”:
le misure di salvaguardia erga omnes
In casi eccezionali in cui il settore tessile UE presenta:
• Incrementi costanti e abnormi di importazioni e
• Situazione di grave danno
La CE può introdurre misure di salvaguardia
straordinarie e temporanee verso tutto il
mondo (Reg. 3285/94 e 519/94)
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3.b La difesa dal commercio “leale”:
le misure di salvaguardia TPSSM
In casi eccezionali in cui il settore tessile UE presenta:
• Incrementi costanti di importazioni dalla Cina e
• Situazione di danno materiale
La CE può introdurre misure di salvaguardia
straordinarie e temporanee verso la Cina (Reg.
427/03)
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Le imprese e le loro Associazioni
devono presentare dati allo Stato
Membro per la Salvaguardia Cina:
• Flusso crescente di importazioni dalla Cina nell’UE
• Evoluzione dei Prezzi (Pexport ; PUE)
• Esistenza del danno per l’industria europea (trend
Quote mercato Cina – Quote mercato UE – Profitti
– Capacità – Occupazione ecc…)
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Le Salvaguardie a confronto
Strumento
Standard
Salvaguardie - Incremento
erga omnes import chiaro e
(Reg.
improvviso
3285/94 e - Pregiudizio
519/94)
grave
TPSSM
(Reg.
327/03)
- Incremento
import chiaro
- Pregiudizio
materiale
Procedura
- Denuncia da parte dello Stato
Membro
- Commissione decide, ma è
necessaria la maggioranza
qualificata
- Durata del procedimento: 9 (11)
mesi
Misure
- erga-omnes
- Libertà di scelta della forma
della misura (dazi, quote,
misto)
- Quote pari alla media dell’
import degli ultimi 3 anni
- No restrizioni all’export
-Solo contro la Cina
- Libertà di scelta della forma
-Come le Salvaguardie erga-omnes
della misura (dazi, quote,
- Necessaria una consultazione
misto)
con la Cina come tentativo per
- Quote pari alla media dell’
giungere ad una soluzione
import degli ultimi 3 anni
amichevole
- Restrizioni all’export
consentite
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SOMMARIO
I: Misure difensive
II: I giocatori: CE – Stato – imprese
Il rapporto Principale/Agente – L’interesse comunitario
La piramide del valore – Dall’impresa ai dazi
III: Misure offensive
IV: Qualche dato
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Il rapporto “Principale – Agente”
tra Stati Membri e Commissione
Il Consiglio dell’UE (è il Principale, formato dagli Stati Membri)
ha la sovranità nelle decisioni di difesa commerciale, tuttavia
ogni Paese non riesce ad avere una visione a livello
“comunitario”. Così il Principale delega l’investigazione:
La Commissione (Agente) svolge le indagini per conto di tutta la
Comunità, valuta l’interesse dell’UE come unico Paese, senza
differenze o pesi tra Stati, e presenta le conclusioni in una
proposta che il Principale deciderà se approvare o respingere.
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Il rapporto “Principale – Agente” tra Stati
Membri e Commissione
La Commissione, grazie alle
sue risorse e capacità calcola:
• L’esistenza del fenomeno di
distorsione della concorrenza
(AD – AS - SG)
• Il danno sofferto
dall’industria UE
• L’interesse globale degli
operatori europei (interesse
comunitario)
Ogni Paese valuta il proprio
interesse nazionale,
nazionale dando voce a
tutti i suoi operatori, anche i più
piccoli, che non hanno avuto la
possibilità di partecipare
all’indagine e voterà secondo le
conclusioni ottenute dall’Agente e
sulla base dell’interesse
comunitario e nazionale.
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L’attività dell’Italia a tutela delle
proprie imprese nella politica di
difesa commerciale UE
• Consulenza e indirizzo delle azioni pre-indagine
• Raccolta delle informazioni e dati sugli interessi di
produttori, importatori, utilizzatori italiani.
• Costruzione dell’“interesse italiano”, attraverso un
modello microeconomico di aggregazione di costi
e benefici.
• Difesa dell’interesse nazionale a Bruxelles (voto)
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Dall’impresa ai dazi
Disclosure
AD Committee
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SOMMARIO
I: Misure difensive
II: I giocatori: CE – Stato – imprese
III: Misure offensive
La Controdifesa Tariffaria – Il TBR
IV: Qualche dato
Ministero delle Attività Produttive
D. G. Politica Commerciale
Gli ostacoli all’affermazione dei prodotti
tessili UE sui mercati internazionali: la
Controdifesa Commerciale
1. Misure tariffarie
(antidumping, antisovvenzioni,
salvaguardia)
2. Barriere non tariffarie
La CE attiva azioni a
tutela dell’industria
tessile danneggiata
per rimuovere gli
ostacoli nei Paesi
Terzi
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1. La Controdifesa Tariffaria
Quando un Paese Terzo ostacola la penetrazione sul
proprio mercato dei prodotti tessili UE attraverso
dazi antidumping o anti-sovvenzione o
salvaguardie illegittime rispetto alle regole WTO:
La CE interviene a sostegno delle imprese
danneggiate per richiedere il rispetto delle regole
WTO (assistenza alle imprese nelle indagini TDI di
Paesi Terzi, fino all’apertura di un panel al DSB)
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2: Le barriere non tariffarie: il TBR
Un Paese Terzo può ostacolare l’ importazione dei
prodotti tessili UE attraverso barriere non tariffarie
(normative discriminatorie, lungaggini
burocratiche ecc…)
La CE può difendere le imprese danneggiate
con una serie di azioni presso il governo
locale, fino a ricorrere al WTO (Reg. 3286/94)
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Requisiti per poter ricorrere agli
Organismi internazionali (WTO):
1. Effettiva violazione di regole sul commercio
internazionale (GATT- TRIPs - ATC ecc…)
2. Esaurimento di tutti i ricorsi interni
(l’impresa deve ricorrere ai tribunali del
Pese Terzo)
3. Fallimento di ogni negoziato bilaterale tra
UE e Paese Terzo
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La difesa e la controdifesa commerciale:
misure a confronto
Le misure di difesa Commerciale (TDI) hanno
efficacia immediata perché “giocano in casa”: l’UE
può adottare dazi sul proprio mercato per eliminare
le distorsioni
La controdifesa “gioca in trasferta”: non si possono
applicare misure in territori su cui non si ha sovranità.
Si può solo cercare di ottenere il rispetto delle regole
appellandosi alla normativa WTO (panel WTO)
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SOMMARIO
I: Misure difensive
II: I giocatori: CE – Stato – imprese
III: Misure offensive
IV: Qualche dato
Misure dell’UE – La conquista cinese del mercato
tessile UE
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Qualche dato sulle misure di difesa
commerciale in vigore nel tessile UE
• AD: Dazi su 5 prodotti e 8 Paesi – Sono in corso indagini
su altri 5 prodotti e 5 Paesi
• AS: Dazi su 3 prodotti e 3 Paesi
Un caso concreto: abbigliamento sintetico
(cat. 35)
• Apertura del caso antidumping: 17.6.2004
• Misure provvisorie: entro 17.3.2005
• Esito definitivo della procedura: entro 17.9.2005
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Qualche dato: La conquista cinese del
mercato tessile UE
Impatto Cina sul mercato tessile UE dopo
Quote mercato e prezzi Cinesi nell’UE
la liberalizzazione del 2002
prima e dopo la liberalizzazione (cat. 21)
Periodo
Prezzi
Quota mercato export
Cina
UE della Cina
(€/pezzo)
2001
15%
18,28
2002
55%
10,00
2003
74%
7,60
I sem. 2003
63%
7,85
I sem. 2004
74%
6,82
Prodotto
Variazione
quota di
mercato
Cina
Variazion
e dei
Prezz
i
Giacche a vento (cat.
21)
+168%
-45%
Tute ginnastica (cat.
73)
+83%
-52%
Stoffa tessuta in pile
(cat. 32)
+87%
-42%
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Il futuro della Difesa Commerciale
• Effetti dell’allargamento (aumento salvaguardie?
Standing antidumping meno severi?)
• Cambiamento del voto (valore dell’astensione)
• Standardizzazione e semplificazione per le PMI
• Rafforzamento norme anti-elusione
• Trasparenza e rigore nei riesami
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DIVISIONE DIFESA
COMMERCIALE
¾Avv. Pasquale De Micco – Dirigente
¾Dr. Paolo Passerini – Esperto di Economia Internazionale
E – mail: [email protected]
Tel: 06 5993 2591 – Fax: 06 5993 2500
URL: http://www.mincomes.it/antidumping/indice.htm