VALUTAZIONE DELL`AVVIAMENTO AZIENDALE In dottrina e in

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VALUTAZIONE DELL`AVVIAMENTO AZIENDALE In dottrina e in
VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO AZIENDALE
In dottrina e in giurisprudenza si è molto discusso sulla natura
dell’avviamento.
In passato l’avviamento dell’azienda veniva identificato con la
sua clientela, che ne costituiva l’elemento essenziale, al pari,
secondo alcuni, dell’organizzazione, che però ne era il
presupposto.
L’avviamento, oggi, è considerato una “qualità” dell’azienda,
sul
quale
incidono
numerosi
fattori,
dalla
clientela
all’organizzazione aziendale, dall’ubicazione all’abilità gestoria
dell’imprenditore, ecc...
L’avviamento viene definito come la capacità dell’azienda di
conseguire redditi nel tempo, la sua attitudine ad ottenere utili.
La differenza tra un’azienda di nuova costituzione e un’azienda
avviata è proprio quella che l’azienda avviata produce risultati
economici in conseguenza dell’organizzazione dei fattori della
produzione
nell’azienda
stessa.
È
una
specifica
qualità
dell’impresa «avviata».
L’azienda bene avviata, dunque, fa leva su un aggregato di
condizioni immateriali favorevoli che le danno maggiore attitudine
a raggiungere i propri obiettivi ed a produrre utili.
Di conseguenza, chi acquista un’azienda funzionante riconosce
al cedente un valore di avviamento, volendo evitare i rischi di
insuccesso e i costi di impianto.
L’avviamento
comprende,
quindi,
una
serie
di
fattori
(immateriali) che rendono possibile, per l’imprenditore, il
raggiungimento nel futuro di extra profitti. Fattori classificati in
soggettivi e oggettivi.
I fattori SOGGETTIVI o PERSONALI sono strettamente
inerenti alla personalità dell’imprenditore, al suo apporto/impulso
lavorativo, alle sue qualità commerciali, alla sua capacità di
gestione
aziendale.
Proprio
perché
doti
‘personali
dell’imprenditore sono fattori non trasferibili, in tal caso è forse
più appropriato parlare di qualità dell’imprenditore idonee ad
incidere sull’avviamento.
I fattori OGGETTIVI o REALI, invece, sono intrinseci
all’organizzazione aziendale ed alle circostanze/congiunture del
mercato e consistono in:
- organizzazione sperimentata ed efficiente;
- apparato produttivo ottimale;
- struttura manageriale;
- validità del settore ricerca e sviluppo;
- personale selezionato e qualificato;
- medio - alto livello di tecnologia;
- buona localizzazione;
- qualità dei macchinari;
- vasta gamma di prodotti offerti;
- livello della rete di vendita;
- buona conoscenza del mercato e del settore;
- posizionamento e prezzo dei prodotti offerti;
- composizione qualitativa e quantitativa del portafoglio clienti;
- efficiente sistema di approvvigionamento delle materie prime
o delle merci;
- rapporti proficui con fornitori;
- buona organizzazione delle vendite;
- fedeltà dei consumatori;
- fiducia presso finanziatori e garanti;
- notorietà;
- prestigio presso terzi;
- buon nome goduto;
- buona tradizione;
- possesso di brevetti e marchi, autorizzazioni, concessioni e
licenze
per l’esercizio dell’attività.
La capacità reddituale riferibile alla piccola e anche media
azienda è, il più delle volte, maggiormente legata all’avviamento
“soggettivo”, con conseguente difficoltà ad “oggettivizzare” un
avviamento di tipo soggettivo.
Dal punto di vista della quantificazione spesso viene associato
all’avviamento soggettivo un “peso” diverso rispetto a quello
oggettivo, che è indubbiamente è meno problematico da trasferire.
L’avviamento,
come
valore
economico,
assume
quindi
particolare importanza tutte le volte che è necessario stimare il
valore di un’azienda o di un suo ramo, particolarmente in
occasione del trasferimento, ma anche in occasione di altre
operazioni, ordinarie o straordinarie che ne postulano la
valorizzazione.
Avviamento positivo
L’avviamento può essere positivo (GOODWILL) o negativo
(BADWILL). L’avviamento POSITIVO (o avviamento in senso
stretto) può essere definito, in termini quantitativi, come la
differenza, a una certa data, tra il valore globale dell’azienda e la
sommatoria algebrica dei valori correnti (attivi e passivi) che
compongono il capitale aziendale.
L’art. 2426 (punto 6), del Codice Civile prevede
che «l’avviamento può essere iscritto nella attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a
titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto
e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni. E tuttavia consentito ammortizzare
sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato
di durata superiore, purché esso non superi la durata
per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data
adeguata motivazione nella nota integrativa.
Di conseguenza, non è possibile iscrivere alcun valore tra le
attività del bilancio se non vi è stata specifica erogazione di denaro
o comunque vi è stata una regolazione considerata “onerosa” (un
acquisizione a titolo gratuito non è inscrivibile in bilancio); in
corrispondenza del pagamento esiste un’entità certa, che, come
tale, figura nell’attivo dello stato patrimoniale ed è autonoma
rispetto alle altre poste; l’avviamento è rilevabile in occasione
dell’operazione di «acquisto di un’azienda di cui era parte e non
relativo ad un’altra; ultimo limite (quantitativo): il valore non può
essere superiore alla somma effettivamente erogata per l’acquisto.
In quanto costo di natura pluriennale è ammortizzabile, cioè
suddivisibile in quote parti negli esercizi futuri, in funzione
dell’utilità ripartita nel tempo. L’orizzonte temporale è fissato in
cinque anni (salvo durata superiore). Ma non tutti concordano
sull’opportunità di ammortizzare l’avviamento. Alcuni sostengono
che col tempo, l’avviamento, anziché deprezzarsi, potrebbe
aumentare di valore e sarebbe, quindi, opportuno lasciarne
inalterato il valore.
Avviamento negativo
L’avviamento NEGATIVO si verifica quando il risultato
reddituale è inferiore al risultato patrimoniale (come dato medio
degli ultimi tre esercizi). Quantitativamente, corrisponde alla
diminuzione di valore del patrimonio di un’azienda che è in
perdita, un valore che è inferiore al suo capitale economico. È
l’indice di un complesso funzionante che, in termini di efficienza,
ha un valore inferiore ai valori che lo compongono.
Le perdite, in tali casi, hanno un peso così rilevante sul valore
del capitale economico da fare scendere il valore fortemente al di
sotto del limite minimo della valutazione di un complesso
aziendale in funzionamento. Trattandosi di valore negativo non
viene iscritto nel bilancio di chi acquista l’azienda, né nel bilancio
di chi la cede, indipendentemente dalle condizioni giuridiche,
eccezionali o normali.
Solo nel caso in cui la crisi aziendale sia un fenomeno non
duraturo, o, comunque, con alte probabilità che la situazione si
modifichi positivamente nell’arco di 3-4 anni raggiungendo buoni
livelli di economicità, senza che sia stata pregiudicata la struttura
patrimoniale e finanziaria, è possibile verificare la possibilità di
quantificare un avviamento positivo. È, comunque, opportuno
essere molto prudenti.
AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

Diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Brevetti industriali

Processi

Formule
Quote di ammortamento
deducibili in misura non
superiore al 50% del costo.
Informazioni relative ad esperienze
acquisiste in campo industriale,
commerciale, scientifico




Quote di ammortamento
deducibili in misura non
superiore ad 1/18 del
costo.
Quote di ammortamento
Avviamento
deducibili in misura non
superiore ad 1/18 del
costo.
Quote di ammortamento
Diritti di concessione
deducibili
in
misura
Altri diritti iscrivibili nell'attivo del corrispondente alla durata
bilancio
di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
Marchi di impresa