Avviamento: aspetti civilistici e fiscali
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Avviamento: aspetti civilistici e fiscali
Avviamento: aspetti civilistici e fiscali La disciplina contabile e fiscale dell’avviamento 1. Introduzione L’attenzione degli studiosi di numerose discipline si è concentrata nel corso degli anni su di un particolare elemento dell’azienda che per le sue caratteristiche immateriali ed intangibili ha da sempre richiamato la necessità di approfondimenti: si tratta dell’avviamento dell’impresa. Per avviamento si intende comunemente quel plusvalore legato al complesso di beni organizzati dell’azienda rispetto alla semplice sommatoria del valore degli stessi e ciò in funzione di una capacità prospettica dell’organizzazione di riuscire a produrre maggiori risultati economici d’esercizio attraverso quel rapporto di strumentalità e di complementarità che lega tra loro i vari beni in maniera proficua e redditizia. La dottrina aziendalistica (1) più accreditata distingue l’avviamento oggettivo, intendendo con questo quella parte di avviamento che è ricollegabile a fattori che permangono anche al mutare della proprietà dell’azienda (ad esempio, la capacità di produrre a prezzi competitivi di un complesso macchinario industriale), dall’ avviamento soggettivo, legato alla particolare abilità dell’imprenditore (ad esempio, nell’accrescere e mantenere la clientela, nel trattare con i clienti e con i fornitori, nel combinare in modo unico e particolare i fattori produttivi, e cosi via). La dottrina più attuale ha inoltre cercato di depurare l’avviamento da tutte quelle componenti contabili autonomamente identificabili, in quanto in presenza di un “market to book ratio” dell’azienda (rapporto tra il valore dell’azienda ed il valore contabile) superiore all’unità la prassi contabile nazionale ed internazionale ha identificato nel corso degli anni un sempre maggior numero di assets immateriali per i quali si può cercare di produrre un’autonoma valutazione (2). 2. L’approccio contabile nazionale Nonostante l’avviamento sia logicamente creato e valorizzabile all’interno delle aziende la prassi e la legislazione contabile italiana (così come si dirà in seguito anche quella internazionale) non ne consentono un’autonoma valorizzazione nel bilancio di esercizio giustificando la mancata iscrivibilità dell’avviamento generato internamente (avviamento c.d. “originario”) con la funzione propria del bilancio di esercizio, che mira alla misurazione dei soli utili realizzati e non anche di quelli attesi per il futuro. Nella tradizione contabile italiana, fondata sul sistema del reddito, il bilancio d’esercizio ha sempre rappresentato lo strumento finalizzato a fornire una rappresentazione consuntiva dei risultati della gestione aziendale. Per tale ragione esso risulta essere ancorato, fondamentalmente, ai principi di prudenza e di continuità dell’attività d’impresa (art. 2423 c.c.), i quali si concretizzano, il più delle volte, nell’utilizzo del criterio del costo storico per la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. Il modello contabile italiano si basa sul cd. paradigma dinamico-numerario, nel quale le attività rappresentano dei costi in attesa di correlati ricavi e le passività dei ricavi in attesa dei correlati costi riconducibili a cicli di gestione non ancora conclusi. Pertanto alle attività, ad esclusione di quelle numerarie, corrispondono costi sospesi e non indicatori di potenziali benefici economici futuri. In linea con tale impostazione di sistema il legislatore civilistico ha previsto nell’art. 2426 c.c., al punto 6) che “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni”. Come si legge nella relazione ministeriale all’art. 9 del D-lgs. n.127 /1991 le formule “se acquisito a titolo oneroso” e “nei limiti del costo per esso sostenuto” consentono di superare i dubbi, originati dalla precedente formulazione dell’art. 2427 del c.c., sull’iscrivibilità dell’avviamento in caso di acquisto a titolo oneroso, ma non mediante un prezzo (il caso dell’avviamento derivante da operazioni di permuta o di conferimento). L’art. 2426 del c.c. consente di ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore ai cinque anni, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione dello stesso e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa (comma 1, n. 6). Il limite quinquennale dell’ammortamento è quindi elevabile se l’utilità dell’avviamento ha in concreto durata superiore (si riferisce ad esempio ad imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che, quindi, si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato). Il valore dell'avviamento da iscrivere nel bilancio d'esercizio si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono. In occasione di una fusione o di una scissione l'avviamento è rappresentato dall'eccedenza del costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria, rispetto al patrimonio netto espresso a valori correnti Come prescrive il principio contabile n. 24 (3) in occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo aver iscritto l'avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento, svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione. Le eventuali riduzioni di valore che emergessero dall'analisi debbono essere tempestivamente registrate procedendo alla svalutazione esplicita della posta “avviamento”. Il principio contabile prescrive che all'atto dell’acquisizione di un'azienda, in sede di rilevazione iniziale, occorre valutare, con prudente apprezzamento, se l'eccedenza del costo d'acquisizione sostenuto rispetto al valore corrente dei beni e degli altri elementi patrimoniali acquisiti possa o meno essere considerata un'immobilizzazione immateriale. I fattori e le variabili che sono presi in considerazione, per verificare che l'eccedenza sia effettivamente all'origine di oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri, sono principalmente i seguenti: — valore normale delle attività e passività contabilizzate; — durata prevedibile dell'attività operativa; — turbolenza del mercato di riferimento; — obsolescenza del prodotto; — variazioni della domanda; — variabili macroeconomiche; — aspettative riguardo alla permanenza in servizio di dipendenti “chiave”; — azioni prevedibili dei concorrenti attuali e potenziali; — clausole legali o contrattuali condizionanti la durata della vita utile. Se l'eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda acquisita, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale. D'altra parte, qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un “cattivo affare”, ovvero a decisioni dell'acquirente, della società incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa è considerata una componente negativa di reddito. 3. L’approccio contabile internazionale Il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali è strutturato in maniera diversa rispetto all’approccio contabile nazionale e ha la funzione di rappresentare l’attuale valore economico dell’impresa e di fornire informazioni sulla futura capacità della stessa di produrre reddito. Il bilancio Ias/Ifrs si fonda sul cd. paradigma prospettico-finanziario, in cui le attività e le passività sono rispettivamente considerate come potenziali benefici e sacrifici economici futuri. L’applicazione del suddetto paradigma comporta una differenza fondamentale rispetto il trattamento contabile nazionale dalla quale derivano importanti difformità riguardanti: - il principio della competenza economica: nella logica internazionale essa ha una portata più ampia fondata sull’anticipazione di ricavi, piuttosto che sul rinvio dei costi; - il principio della prudenza: l’introduzione del fair value ha progressivamente svuotato il principio della prudenza della sua connotazione giuridica e amministrativa, privilegiando un’accezione economica di conservazione del capitale; - una diversa accezione della conservazione del capitale: esso si configura, ora come Physical Capital Maintenance, ora come Financial Capital Maintenance, a seconda che le variazioni del fair value vadano imputate direttamente a patrimonio netto oppure direttamente al reddito. Anche la configurazione di reddito non è più la stessa: si passa, infatti, dal concetto di reddito prodotto, quindi teoricamente suscettibile di distribuzione in capo ai soci, al concetto di reddito potenziale che, certamente, risulta meno idoneo ad essere separato dall’impresa che l’ha generato, per essere distribuito ai soci. Tale differenze producono un riflesso anche nel trattamento dell’avviamento che a differenza del trattamento contabile nazionale italiano non è sottoposto ad un procedura di ammortamento sistematico, ma trattandosi di un elemento destinato a perdurare all’interno dell’impresa (cosiddetta “a vita utile indefinita”) sarà sottoposto ad impairment test vale a dire che, al termine di ciascun esercizio, l’avviamento sarà soggetto ad una verifica di consistenza di valore (c.d. impairment test), al fine di procedere alla sua eventuale riduzione tramite svalutazione, da imputare al conto economico. Lo Ias n. 36 prevede infatti che deve essere ridotto il valore di un'attività che è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile (4), qualora il suo valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto dall'utilizzo o dalla vendita dell'attività stessa (5). La prassi contabile internazionale specifica che l’esatta valorizzazione della posta deve emergere, in via residuale, solo a seguito dell’attribuzione del prezzo sostenuto per l’acquisizione dell’azienda sulle singole attività e passività che la compongono in base al fair value. Alla determinazione del valore di avviamento iscrivibile in bilancio si perviene, dunque, solo a seguito della previa allocazione del costo di acquisizione di un’azienda sulle dette attività, a condizione ulteriore della permanenza di un’eccedenza di costo. Così operando, dunque, l’avviamento può essere determinato ed iscritto in bilancio, quale componente di costo non allocabile su altre attività che siano identificabili e rilevabili separatamente . 4. La disciplina fiscale Ai fini tributari, è noto che, in base al comma 3 dell’art. 103 del Tuir, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali l’unica modalità di deduzione fiscalmente consentita è quella che si attua tramite l’ammortamento dell’avviamento in quote non superiori ad un diciottesimo del suo valore, il che equivale all’applicazione di un’aliquota di ammortamento del 5,56% annuo. Per le imprese che adottano gli IAS il legislatore ha dovuto prendere coscienza delle nuove regole di formazione dei bilanci, procedendo ad una revisione della disciplina fiscale per adeguarla alle regole di contabilità internazionali. In particolare, con l’art. 1, comma 58, lettera a), dalla L. n. 244 del 24/12/2007 (“legge finanziaria 2008”) è stato modificato l’art. 83 del Tuir ed è stato stabilito che, per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS: “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”. La modifica, apportata all’art. 83 , ha determinato il concreto passaggio dal regime della neutralità a quello della derivazione rafforzata collocandosi tale modifica in un contesto di interventi diretti ad attribuire maggiore rilevanza ai bilanci IAS ai fini della determinazione dell’imponibile, accentuando la derivazione di quest’ultimo dal conto economico. Nonostante tale importante modifica di sistema per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’avviamento per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo, l’art. 103, comma 3-bis del Tuir ha previsto che, la deduzione dell'avviamento, è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3 dello stesso art. 103, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Il legislatore fiscale ha dunque previsto che indipendentemente dall’imputazione al Conto economico delle quote di ammortamento o delle svalutazioni conseguenti al test di impairment, la deduzione del costo di avviamento possa avvenire, anche in caso di adozione dei principi internazionali, lungo un arco temporale non inferiore a diciotto anni. Naturalmente, le differenze emergenti tra l’imputazione contabile adottata ed il ritmo di deduzione fiscalmente ammessa vanno gestite tramite rettifiche in aumento e in diminuzione del risultato di bilancio, da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale, sia ai fini Ires che a quelli Irap (6). Variazioni fiscali che si precisa andranno effettuate anche da parte dei soggetti che abbiano adottato i principi contabili internazionali. Infatti da un lato è obbligatorio che detti soggetti Ias rettifichino in aumento le perdite durevoli di valore dell’avviamento che siano state imputate al Conto economico, a seguito del test di impairment, previsto dai principi Ifrs n. 3 e Ias n. 36 , non trattandosi di minusvalenze “certe” deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del Tuir ; dall’altro lato, gli stessi soggetti Ias possono, ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del Tuir, dedurre ordinariamente le quote di ammortamento dell’avviamento in misura pari ad 1/18 del valore mediante variazioni fiscali in diminuzione da apportarsi ai fini Ires ed Irap (7). Particolare attenzione dovrà essere apportata nel caso in cui l’avviamento sia acquisito per effetto di un’operazione aziendale che si caratterizzi per la relativa neutralità ai fini impositivi. Le operazione di fusioni e scissioni e conferimento si caratterizzano per un regime di neutralità così come stabilito dagli artt. 172 e 173 del Tuir . Dette operazioni non costituiscono infatti dei momenti di realizzazione di risultati fiscali e comportano il mero “subentro” nei valori fiscali delle attività e della passività conferite. Da ciò emerge che, in linea di principio, il valore dell’avviamento che, in base ai principi contabili nazionali o internazionali, sia stato iscritto in bilancio da una società a seguito dell’acquisizione di un’azienda sulla base delle suddette operazioni, non può essere dedotto ai fini impositivi tramite la procedura di ammortamento disciplinata dall’art. 103, commi 3 e 3-bis, del Tuir. Tali norme comportano che il costo sostenuto per il pagamento dell’avviamento non è rilevante ai fini Ires ed Irap e determina un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali. Tale disallineamento non si verificherà se il contribuente opterà per le procedure di riallineamento previste dall’art. 176 del Tuir o dall’articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevedono la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di azienda, di fusione o di scissione attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, e dell’Irap sui maggiori valori da riallineare. L’art. 176 del Tuir, comma 3, prevede infatti che la società interessata dall’operazione straordinaria può optare, “nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi”. Oltre a tale possibilità di riallineamento c.d. “a regime” del valore dell’avviamento, ai sensi dell’art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 (c.d. decreto anti-crisi) , i contribuenti possono usufruire di una possibilità di riallineamento c.d. “speciale” dello stesso, mediante l’assolvimento in un’unica soluzione di un’imposta sostitutiva del 16%, da effettuarsi con riguardo al medesimo periodo di imposta in cui si è perfezionata l’operazione straordinaria (8). In questa ipotesi, infatti il pagamento di un tributo maggiore rispetto a quanto stabilito, a regime, dall’art. 176, comma 2-ter, del Tuir si accompagna alla possibilità di riduzione alla metà del periodo di ammortamento dell’avviamento stabilito dall’art. 103 del Tuir (nove anni anziché diciotto). Detta opportunità benché decorrente dal periodo d’imposta successivo a quello di assolvimento dell’imposta sostitutiva, comporta la deduzione di quote di ammortamento pari ad 1/9 del valore dell’avviamento iscritto in bilancio (9). Caso particolare potrebbe verificarsi se la società avente causa nell’operazione straordinaria presenti, con riferimento all’avviamento, un valore fiscalmente riconosciuto “misto”, ossia in parte assoggettato al regime d’imposta sostitutiva previsto dal d.l. 2008 n. 185 (nei limiti del maggiore valore iscritto per effetto dell’operazione straordinaria), ed in parte assoggettato alla disciplina ordinaria di cui all’articolo 103 del Tuir (nei limiti del valore “ereditato” dal dante causa, per effetto dell’operazione straordinaria). In tale ultima circostanza, quindi, si dovranno idealmente separare i due “diversi” valori fiscali ed assoggettare, il primo, al processo di ammortamento fiscale “per noni” , ed il secondo al processo di ammortamento ordinario di cui all’articolo 103 del Tuir. Si supponga ad esempio che, a seguito di un’operazione di conferimento di azienda realizzata nell’esercizio 2009, la società conferitaria abbia acquisito, tra l’altro, l’elemento patrimoniale dell’avviamento , iscrivendo in contabilità il valore di € 15.000.000, e che lo stesso elemento patrimoniale presentasse in capo alla società conferente un valore fiscale e contabile pari a 9.000.000 (per semplicità, si suppone che la conferente avesse acquistato l’avviamento nello stesso periodo d’imposta in cui si è perfezionata l’operazione). Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, la società conferitaria effettua l’ammortamento civilistico dell’avviamento per un importo pari, ad esempio, a € 3.000.000. Ai fini fiscali l’ammortamento deducibile è pari a € 500.000 (1/18 di 9.000.000). Ciò in quanto non è fiscalmente riconosciuto quella parte di ammortamento effettuato sui maggiori valori iscritti in bilancio dalla società, avente causa, nel periodo d’imposta in cui è stata posta in essere l’operazione straordinaria. Per optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell’articolo 15, quindi, occorre individuare la base imponibile, pari alla differenza tra il valore civile netto dell’avviamento (€ 15.000.000 – 3.000.000 = 12.000.000) ed il relativo valore fiscale residuo (€ 9.000.000 – 500.000= 8.500.000). Tale disallineamento (€ 3.500.000) può essere affrancato con il versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento da effettuarsi entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio 2009. Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre, in questo caso, suddividere il valore fiscale complessivo di € 12.500.000 in due “parti ideali”: 1) il valore fiscale dell’avviamento “ereditato” dalla società conferente (€ 9.000.000); 2) il maggior valore fiscale dell’avviamento assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell’articolo 15 (€ 3.500.000). Tale suddivisione è propedeutica ai fini del processo di ammortamento, in quanto occorrerà proseguire nell’ammortamento ordinario ai sensi dell’ articolo 103, del Tuir per esaurire il valore fiscale dell’avviamento di cui al punto 1) mentre, per quanto concerne il valore fiscale di cui al punto 2), quest’ultimo sarà assoggettato al processo di ammortamento fiscale per noni solo con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2010. ___________ (1) Cfr. Auletta G., Avviamento commerciale, in “Enc. Giur.”, IV, p. 1 ss.; Tedeschi G. U., Le disposizioni generali sull’azienda, in “Trattato di diritto privato”, diretto da Rescigno P., UTET, Torino, volume 18°, 1983, p. 20. (2) La gamma dei beni intangibili espressione di quel mix di capitale umano-relazionale ed organizzativo che contribuisce a determinare un plusvalore aziendale si è nel corso del tempo lungamente estesa basti pensare che in base ai principi contabili internazionali (Ias n.38) anche le relazioni aziendali, il portafoglio clienti, il portafoglio prodotti, gli investimenti promozionali costituiscono elementi contabili autonomamente definibili. (3) L’OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del principio contabile n. 24, emanato nel mese di marzo 1999, a cura del Consiglio dei Dottori Commercialisti e del Consiglio dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. (4) Lo Ias n. 36 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d'uso. (5) Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione della riduzione di valore di tutte le attività fuorché: a) rimanenze (cfr. IAS 2 Rimanenze); b) attività derivanti da lavori su ordinazione (cfr. IAS 11 Lavori su ordinazione); c) attività fiscali differite (cfr. IAS 12) Imposte sul reddito); d) attività derivanti da benefici per i dipendenti (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti); e) attività finanziarie che rientrano nell'ambito dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; f) investimenti immobiliari che sono valutati al fair value (valore equo) (cfr. IAS 40 Investimenti immobiliari); (g) le attività biologiche connesse all’attività agricola che sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (vedere IAS 41 Agricoltura); h) costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi che rientrano nell'ambito dell' IFRS 4 Contratti assicurativi; e i) attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all' IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate. (6) A titolo esemplificativo, si assuma che, in occasione dell’acquisto di un’azienda sia stato sostenuto nell’esercizio 2010 un costo di € 50.000 a titolo di avviamento. Dal punto di vista civilistico la società decide di ammortizzare l’avviamento in cinque esercizi, mentre, sotto il profilo tributario, occorrerà rispettare i limiti di ammortamento previsti dall’art. 103 del Tuir. Da ciò deriva che nell’esercizio 2010 a fronte di un ammortamento civilistico di € 10.000 la società porterà una variazione in aumento per € 7.222 (€ 10.000- 1/18 di € 50.000 vale a dire € 10.000- € 2.778) . Al termine del quinto esercizio (2014), la società dovrà aver contabilizzato imposte anticipate ai fini Ires ed Irap per un importo pari a circa € 11.339, come risultanti dall’applicazione delle vigenti aliquote Ires ed Irap (31,4%) sul valore di avviamento la cui deduzione è stata differita fino al diciottesimo periodo di imposta successivo (cioè, fino all’esercizio 2027). A partire dal sesto esercizio (2015) dette imposte anticipate sono stornate per un importo annuo di € 872 circa, pari alle aliquote applicate sulle quote del valore di avviamento via via deducibili fino all’esercizio 2027. (7) Detta deduzione, dunque, è consentita a prescindere dal fatto che, in ossequio al principio Ifrs n. 3, le quote di ammortamento non siano comunque imputate al Conto economico, stante il divieto in tal senso espresso dai principi Ias/Ifrs. Se l’avviamento inoltre risulta già essere stato iscritto in bilancio in un esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS , l’impresa che adotti per la prima volta gli Ias deve procedere al “ripristino” dell’originario valore della stessa posta. In buona sostanza, cioè, è obbligatorio che il costo dell’avviamento venga (re)iscritto in base alle risultanze originarie dell’operazione di aggregazione aziendale, al netto degli ammortamenti e delle riduzioni di valore che siano intervenute nei successivi esercizi (8) Analogamente a quanto previsto dall’articolo 176, comma 2-ter, è prevista la possibilità di affrancare, anche in parte, il disallineamento. In altri termini, il contribuente può affrancare anche solo una parte del disallineamento riferibile a ciascun elemento patrimoniale prescelto. A tal riguardo, come chiarito dalla circolare n. 28/2009 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si opti per un riallineamento parziale le modalità applicative del regime in commento precludono al contribuente la possibilità di affrancare la residua parte del disallineamento nei periodi d’imposta successivi. (9) A titolo esemplificativo, si assuma che, a seguito di un conferimento aziendale perfezionato nel corso dell’esercizio 2010, una società abbia iscritto ex novo in bilancio un valore di avviamento pari ad € 1.800.000, che si prevede ammortizzare civilisticamente in cinque esercizi. In ipotesi di opzione per il riallineamento “speciale” del valore dell’avviamento dopo il versamento di una imposta sostitutiva per un importo pari a € 288.000 da effettuarsi entro il mese di luglio 2011 sarà possibile procedere a partire dal periodo d’imposta 2012 alla deducibilità fiscale per noni .