Reclamo 700 centrale rischi

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Reclamo 700 centrale rischi
Tribunale di Forlì, ord. 26.10.2015, pres. Pescatore, est. Ramacciotti
Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia – Circolare di Banca d'Italia n. 139/91,
14° Aggiornamento del 29/4/11 - illegittimità della segnalazione a sofferenza per
inadeguatezza dell'informativa al cliente da parte della Banca - infondatezza del presupposto
sostanziale per la segnalazione a sofferenza – ordinanza ex art 700 cpc
Sussistono i presupposti per l’emissione di ordinanza ex art 700 cpc in caso di segnalazione
illegittima (fumus boni iuris) ed idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto
interessato (periculum in mora).
La segnalazione è illegittima in caso violazione dell'obbligo d'informativa al cliente.
L'obbligo dell’intermediario di dare informativa al cliente precedentemente alla prima segnalazione
effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la segnalazione a sofferenza nella C.R. Banca
d'Italia con il 14º Aggiornamento 29.04.2011 della Circolare n. 139/91 e per le segnalazioni relative a
rapporti di credito al consumo effettuate presso qualunque centrale rischi, sia pubblica che privata,
dal novellato art. 125, 3 comma, T.U.B. (cfr. D.Lgs. 141/10), trova il proprio fondamento nella
finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio
dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito
creditizio, al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione,
costituisce concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali
Nel caso di specie, laddove il correntista fosse stato preavvisato dell’intenzione della Banca di
procedere alla segnalazione a sofferenza, stante l’esiguità del credito in sofferenza, sarebbe stato
quantomeno “posto nelle condizioni” – in ossequio al generale dovere di correttezza e buona fede
gravante sulla banca - di evitare la segnalazione medesima.
Per quanto concerne il contenuto sostanziale della segnalazione si ritiene che nella valutazione della
sussistenza della situazione di insolvenza deve aversi riguardo alla complessiva situazione
economico finanziaria del cliente e non al mero ritardo nel pagamento di un debito. Nel caso di
specie la Banca ha invece effettuato una sorta di automatismo fra il dedotto inadempimento del
cliente e segnalazione, disattendendo a riguardo le istruzioni della Banca d’Italia.
Per quanto attiene, infine, al periculum in mora, è evidente che la trasmissione all’intero sistema di
un dato difforme dalla realtà può costituire un pregiudizio irreparabile per un soggetto che, come
nel caso di specie, svolge attività d’impresa e, come tale, ha una reputazione commerciale da
salvaguardare soprattutto nei confronti del sistema creditizio.
MOTIVAZIONE
Ritiene il collegio che l’ordinanza reclamata vada confermata.
La società [A.. di A.M.] ha agito in via cautelare al fine di ottenere un provvedimento di urgenza che
ordini alla [banca B..] di provvedere alla cancellazione della segnalazione del proprio nominativo
nella categoria di rischio sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La ricorrente ha lamentato sia l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, per non essere stata
preceduta da idonea comunicazione di preavviso da parte della Banca intermediaria (solo
successivamente alla segnalazione alla Centrale Rischi, le è stata comunicata la revoca degli
affidamenti, e ciò in violazione della disciplina di cui all’art. 4, comma 7 del Codice Deontologico ex
provvedimento n. 8 del 16.11.2004 in forza della quale “i dati relativi al primo ritardo possono essere
resi accessibili ai partecipanti solo decorsi 15 giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato ”), sia
l'infondatezza del suo presupposto sostanziale, cioè la carenza dei requisiti di fatto per il censimento a
sofferenza della posizione.
L’Istituto di credito resistente si è costituito in giudizio, contestando i detti assunti e deducendo di
avere correttamente valutato la situazione patrimoniale e finanziaria della società ricorrente e di avere
pienamente rispettato le prescrizioni imposte agli intermediari finanziari per la segnalazione a
sofferenza.
Con ordinanza in data 30.07.2015, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso su un duplice rilievo:
-in ordine al fumus boni iuris, non vi è prova in atti dell’avvenuta preventiva informazione del
ricorrente, imposta dalla normativa di settore (cfr. art. 4, comma 7 Codice deontologico 16.11.2004,
in relazione all’art. 125, comma 3 T.U.B.) in ordine alla segnalazione a sofferenza; né pare ravvisabile
un livello di insolvenza tale da giustificare la segnalazione, stante la disponibilità del correntista ad un
graduale rientro manifestata ad alcuni istituti bancari, tra cui la stessa [B..], l’assenza di indici
particolari, quali protesti, pignoramenti e/o provvedimenti giudiziali di condanna e, in ogni caso, la
limitata esposizione debitoria;
- quanto al periculum in mora, l’iniziativa della resistente ha determinato una situazione di allarme nel
sistema bancario tale da compromettere la possibilità di ottenere o proseguire i piani di rientro
concordati con altri istituti.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la [B..], sulla base di motivi così compendiabili:
-il codice deontologico citato dal giudice di prime cure vede quale proprio ambito di applicazione la
“protezione dei dati personali per i sistemi informatici gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo”, di qui l’inapplicabilità alla società ricorrente che ha agito non già quale consumatore bensì
quale imprenditore;
- la normativa in esame, poi, non riguarda il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca
d’Italia (punto 6 del preambolo);
-la delibera del garante ha ad oggetto “crediti al consumo”, tra i quali non rientrano gli affidamenti alla
ricorrente;
-l’art. 12 d.lgs 30.06.2003, n. 196 delega al Garante la promozione di codici di deontologia
“nell’ambito delle categorie interessate”, mentre l’art. 4, lett. i), come modificato dall’art. 40, l.
201/2011, non comprende più nel novero delle “categorie interessate” le persone giuridiche e gli
enti, bensì solamente le persone fisiche, onde la normativa del Codice deontologico non può trovare
applicazione nei confronti dell’istituto di credito;
-nel merito, non si trattava, nella fattispecie, del primo ritardo e, comunque, alcun accordo di
rateizzazione era stato raggiunto;
- il semplice mancato invio dell’avviso non basta a fondare una responsabilità risarcitoria della banca
nei confronti del cliente segnalato laddove il cliente non sia in grado di dimostrare che, in presenza
dell’avviso, avrebbe provveduto ad eseguire la prestazione; tale dimostrazione non è stata fornita dalla
ricorrente;
-quanto alla situazione economica, non corrisponde a verità che la Banca non abbia adeguatamente
valutato la complessiva situazione patrimoniale della società, risultando dalla documentazione una
ingente esposizione debitoria con diversi istituti di credito, più specificamente descritta alle pp. 5-7 del
reclamo.
Deduce, infine, la reclamante che l’ordinanza impugnata, sulla scorta della domanda proposta da
parte ricorrente, avrebbe disposto la cancellazione del nominativo della società dall’ “archivio C.A.I”
di cui all’art. 10 bis legge 15.12.1990, norma che istituisce un archivio informatizzato degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, il quale nulla ha a che vedere con le violazioni
in cui sarebbe incorsa la [B..]. Ne deriverebbe l’inattuabilità dell’ordinanza.
Si è costituita la [A..] domandando il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza resa in primo
grado, previa correzione dell’errore materiale dato dal fatto che l’ordine di cancellazione è stato
rivolto all’archivio CAI e non a quello della Centrale rischi della Banca d’Italia.
Ebbene, preliminarmente questo Collegio osserva che l’ordine contenuto nell’ordinanza di primo
grado, di cancellazione del nominativo della società ricorrente dall’ Archivio CAI costituisce un
evidente refuso, il quale ben può essere oggetto di correzione in questa sede.
In primo luogo, infatti, dalle difese della [B..] si evince chiaramente che alcuna violazione del diritto
di difesa è stata causata dall’errore materiale contenuto nelle conclusioni del ricorso introduttivo (poi
recepito nell’ordinanza cautelare), tanto che la reclamante sia in primo grado che in questa sede si è
difesa, prima di tutto, nel merito.
Del resto, da una lettura della premessa del ricorso introduttivo si desume, altrettanto chiaramente,
che la domanda ex art. 700 c.p.c. era volta alla cancellazione del nominativo della ricorrente
“dall’archivio della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e dalle banche dati gestite da CRIF s.p.a.
(EURISC) e EXPERIAN – CERVED INFORMATION SERVICES s.p.a., ovvero da qualsiasi
differente archivio”.
Anche tutta la documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare docc. 2, 5 parte ricorrente) è idonea
a dimostrare l’oggetto della domanda.
Ne deriva che l’eccezione sollevata dalla Banca reclamata deve considerarsi del tutto priva di
fondamento, non risultandone in alcun modo scalfito il petitum.
Venendo al merito, la segnalazione in oggetto si riferisce ad un debito di €. 2019,00 nei confronti
della reclamante, in relazione all’apertura di credito in conto corrente per €. 2000,00 stipulata dal sig.
[A.M.] con CR (cfr. doc. 6 parte ricorrente in primo grado); a seguito del mancato versamento della
somma in oggetto, [B..] ha inserito il nominativo del ricorrente nella “Centrale Rischi” presso la
Banca d’Italia, sezione “sofferenze”.
Deve accertarsi, quindi, se tale segnalazione sia stata illegittima – sì da far ipotizzare un illecito della
resistente, fonte di responsabilità (fumus boni iuris) – ed idonea a pregiudicare in modo irreparabile
la posizione del soggetto interessato (periculum in mora).
Prima di esaminare l’esistenza nella fattispecie in oggetto di entrambi i requisiti previsti per la
concessione della tutela cautelare, è opportuno accennare alla esatta collocazione del servizio di
Centrale dei rischi (ed alla relativa disciplina amministrativa) nell’ambito dell’ordinamento del credito,
con specifico riferimento alle regole che le imprese bancarie e esercenti attività finanziaria devono
rispettare per immettere nel circuito informativo dati su clienti insolventi.
L’ordinamento, nel consentire agli organi di controllo di emanare disposizioni “per il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni” (art.53 T.U. bancario) e di assumere qualsiasi notizia utile
per l’attività di vigilanza (art.51 T.U.) giustifica la creazione di strumenti informativi “in grado di
accrescere la capacità (delle banche) di valutazione e di controllo della clientela ”; e la sanzione nei
confronti di soggetti che, al fine di ottenere finanziamenti, offrono una rappresentazione non veritiera
delle proprie condizioni economiche implicitamente legittima l’accesso di tutte le banche alle
informazioni raccolte.
Su tali presupposti si fonda il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia al fine
di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche debitorie degli affidati nei confronti del sistema
creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti, con cadenza mensile, un flusso informativo di ritorno
sui singoli affidati (Delibera del CICR 29.3.94).
I singoli operatori bancari e finanziari sono quindi tenuti, nell’ambito del corretto esercizio del
credito, al censimento ed alla diffusione dei dati, pur nel rispetto – come accennato in precedenza –
di precise regole di comportamento, la cui violazione giustifica la richiesta di tutela giurisdizionale
finalizzata all’inibizione, nel caso concreto, dell’esercizio di tale attività. Secondo le istruzioni a
riguardo della Banca d’Italia (Circolare dell’11.2.1991, 14° aggiornamento, 29.04.2011, capitolo II,
sezione II, paragrafi 5.1 e 5.2), nelle categorie delle sofferenze rientrano “ tutti i crediti per cassa in
essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in
situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla
previsione di perdita”.
Gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia de qua sono stati poi diretti ad incidere sulle
concrete modalità con le quali le banche intermediarie realizzano l'attività di centralizzazione dei
rischi di credito (si pensi, per esempio, alla novella dell'art. 125 T.U.B. e alle norme in merito alla
‘Cancellazione delle segnalazioni di mancato pagamento’ di cui al DL 38/11) e l'impressione che
accorta dottrina ne ha ricavato è che nel nostro ordinamento sia venuta affermandosi l'idea che
l'attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito non si esaurisca più sul piano del
rapporto tra l'intermediario segnalante e il gestore della centrale rischi - riflettendosi sul soggetto
segnalato solo dall'esterno in termini di eventuale illiceità ex art. 2043 cod.civ. - ma si caratterizzi
quale attività che investe dall'interno il rapporto tra banca intermediaria e cliente quantomeno per la
fase di trasmissione nelle centrali rischi dei flussi informativi da parte dell'intermediario, con l'effetto
che dall'affermazione dell'esigenza di tutelare il segnalato per i possibili effetti pregiudizievoli che
l'attività condotta da un terzo è idonea a provocare nella sfera dei suoi interessi giuridicamente protetti
(in particolare quello alla riservatezza dei propri dati personali) si passa alla prospettiva della necessità
che la raccolta e la trasmissione dei dati del proprio cliente venga effettuata da parte della Banca
intermediaria nel rispetto delle regole che presiedono all'attuazione del rapporto contrattuale, tra le
quali rientrano quelle di buona fede e correttezza in executivis (cfr. artt. 1175 1375 cod.civ.);
Del resto, la centralità del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti bancari
costituisce ormai un approdo giurisprudenziale consolidato, tanto da essere considerato il paradigma
al quale deve essere ispirato l'intero rapporto banca-cliente, come mostra la frequente applicazione
che di tale principio viene fatta nell'ambito delle controversie in materia di rapporti bancari.
In tale prospettiva, è stato osservato che il legislatore ha pian piano inteso spostare il ‘baricentro’ della
disciplina in materia di privacy dai gestori delle centrali rischi (cioè i titolari del trattamento dei dati
personali dei fruitori del credito, in quanto tali fulcro della disciplina privacy) sugli intermediari
bancari e, più in particolare, sul segmento di attività di centralizzazione dei rischi che fa capo a questi
ultimi, tanto che in dottrina si è potuto affermare che, poiché l'intermediario raccoglie e trasmette i
dati della propria clientela, cioè della propria controparte contrattuale, la relativa attività si innesta
sulla relazione essenzialmente negoziale dalla quale è scaturito il rapporto di credito oggetto di
segnalazione, con la duplice conseguenza, da una parte, che l'intermediario è tenuto a conformare la
sua condotta allo stesso parametro valutativo al quale sono assoggettati i comportamenti che ricadono
nella sfera contrattuale, cioè buona fede e correttezza, che richiamano il più generale dovere di
solidarietà contrattuale (cfr. sul tema Cass. 7/11/2011, n. 23033), e, dall'altra, che la segnalazione
illegittimamente/erroneamente operata può far sorgere a carico dell'intermediario non solo una
responsabilità di natura aquiliana, ma anche una responsabilità stricto sensu contrattuale, che trae
origine proprio dall'inadempimento dell'obbligo di buona fede e correttezza o del più generale dovere
di solidarietà contrattuale, sì che le stesse previsioni normative/regolamentari che si pongono in
sostanziale linea di continuità con la descritta tendenza a ricondurre l'attività di segnalazione degli
intermediari nell'ambito del rapporto banca-cliente possono essere considerate quali specifiche
concretizzazioni di tale dovere (cfr. Trib. Verona 27 maggio 2014;Trib. Parma, 30 giugno 2010; Trib.
Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Matera, 18 giugno 2008; Trib. Bari, 19 maggio 2011).
In quest'ambito, assume particolare rilevanza l'obbligo dell’intermediario di dare informativa al cliente
precedentemente alla prima segnalazione effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la
segnalazione a sofferenza nella C.R. Banca d'Italia con il 14º Aggiornamento 29.04.2011 della
Circolare n. 139/91 e per le segnalazioni relative a rapporti di credito al consumo effettuate presso
qualunque centrale rischi, sia pubblica che privata, dal novellato art. 125, 3 comma, T.U.B. ( cfr.
D.Lgs. 141/10), trattandosi in entrambi i casi di obbligo che, trovando il proprio fondamento nella
finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio
dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito
creditizio al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione,
costituisce concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali (cfr.
Trib Verona 27 maggio 2014).
Le decisioni giurisprudenziali che si sono occupate della questione hanno altresì affermato che “la
segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le
istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte
dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi
scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere
determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non
transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione
d'insolvenza” (Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014, n. 15609; Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009, n. 7958).
In particolare, ai fini della sussistenza del presupposto per la segnalazione a sofferenza, la situazione
di insolvenza deve intendersi come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, in
considerazione della liquidità del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua
capacità produttiva e/o reddituale, dell'importo del credito accordato, dell'ammontare complessivo
del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario ovvero di altri dati indicativi che inducano a
ritenere la riscossione del credito “a rischio” (cfr. Trib. Salerno 22.4.2002, in Dir. Fall. 2002, II, 497).
La giurisprudenza ha poi ribadito che deve escludersi ogni automatismo tra inadempimento e
segnalazione, sì che il giudice può sindacare il corretto utilizzo del potere di segnalazione,
dichiarandone l'illegittimità, laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo, e può concedere la
misura cautelare atipica di cui all'articolo 700 c.p.c. al fine di far cessare la segnalazione stessa, perché
il perseguimento dell'interesse pubblicistico, sotteso alla disciplina della Centrale Rischi, può ritenersi
conseguito solo se le banche utilizzino il potere di segnalazione nel rispetto della normativa di
riferimento (Trib. Alessandria 20.10.2000 in Dir. e Prat. Soc. 2001, pag. 79).
Tanto premesso, nel caso – con specifico riferimento al fumus boni iuris – le censure di parte
ricorrente possono a prima lettura ritenersi fondate sotto entrambi i sopraindicati profili.
Invero, quanto al primo profilo, occorre rilevare che, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n.
139/91, 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. Cap. II, sez. 2 pgf. 1.5), "gli intermediari devono
informare per iscritto il cliente e gli eventuali obbligati (garante, soci illimitatamente responsabili) la
prima volta che lo segnalano a sofferenza".
Si è già avuto modo di evidenziare che detto obbligo trova il proprio fondamento nel dovere di buona
fede e correttezza che caratterizza la relazione negoziale intercorrente tra la banca e il cliente, tenuto
anche conto che l'estensione dell'accertamento che la banca deve compiere, riguardando l'intera
condizione patrimoniale del cliente, richiede la previa acquisizione di informazioni dal cliente stesso
e, quindi, l'apertura di un canale di interlocuzione con quest'ultimo, anche nella eventuale prospettiva
di consentirgli di contestare la sussistenza dell'ipotizzato stato di insolvenza che è il presupposto della
segnalazione a sofferenza.
In tale prospettiva, è stato condivisibilmente affermato in dottrina che l'informativa de qua deve essere
completa, chiara e tempestiva, ciò che significa che, nel suo contenuto minimo, essa: 1) deve
specificare al cliente che la banca è in procinto di compiere proprio la segnalazione cd. ‘a sofferenza’
in C.R. Banca d'Italia, come si ricava inequivocamente dal fatto che, a differenza dell'art. 4, comma 7
del Codice deontologico delle SIC private1 (che prescrive che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, in
occasione della prima segnalazione, l'intermediario deve più genericamente avvertire l'interessato
“…dell'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”), la citata
Circolare 139/91 indica quale specifico oggetto dell'obbligo di informativa - in virtù della sua maggiore
potenzialità dannosa - proprio la segnalazione ‘a sofferenza’ e non qualsiasi altra segnalazione di
rischio di credito (es. inadempimenti persistenti, incagli); 2) deve giungere al cliente in tempo utile per
consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta ad evitare la segnalazione stessa (pagamento
integrale o parziale del debito, offerta di piano di rientro, eccetera).
E’ poi evidente che la circolare in questione si riferisce tanto ai clienti persone fisiche quanto ai clienti
persone giuridiche, facendo essa riferimento ai garanti ed ai “soci illimitatamente responsabili”.
Nel caso di specie, l'informativa offerta da [B..] è del tutto carente, atteso che dalle emergenze
processuali - e segnatamente dalla corrispondenza intrattenuta dalla banca con il ricorrente - si evince
che in data 14.11.2014 fu redatta la missiva avente ad oggetto la comunicazione dei segnalazione a
sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (doc. 5 parte ricorrente)
e, solo
successivamente, in data, 18.11.2014 (doc. 6 parte ricorrente), quella avente ad oggetto la revoca degli
affidamenti; né l’istituto di credito ha fornito elementi di valutazione di segno contrario, atti a
dimostrare che vi fu una qualsiasi forma di preavviso.
E’ dunque evidente che, laddove il correntista avesse avuto conoscenza della revoca dell’affidamento
e fosse stato preavvisato dell’intenzione della [B..] di procedere alla segnalazione a sofferenza, sarebbe
stato quantomeno “posto nelle condizioni” – in ossequio al generale dovere di correttezza e buona
fede gravante sulla banca - di evitare la segnalazione medesima.
Tali rilievi sono sufficienti, a parere di questo Collegio, a determinare l'illegittimità della segnalazione
a sofferenza in C.R. Banca d'Italia per inadeguatezza dell'informativa al cliente.
Per quanto concerne, poi il contenuto sostanziale della segnalazione si ritiene del tutto condivisibile
l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella valutazione della sussistenza della situazione di
insolvenza che funge da presupposto per l'appostazione a sofferenza: a) deve aversi riguardo alla
complessiva situazione economico finanziaria del cliente e non al mero ritardo nel pagamento di un
debito; b) deve venire in considerazione non solo l'esattezza del contenuto della segnalazione, ma
anche l'intera condotta posta in essere dall'intermediario nell’effettuare detta valutazione.
Nel caso di specie, non pare che la banca segnalante abbia effettuato gli accertamenti suddetti,
sembrando invece che si sia limitata a constatare il dedotto inadempimento della società, senza
prendere in esame la posizione nel complessivo sistema creditizio e, soprattutto, l’atteggiamento del
debitore, il quale – come già correttamente sottolineato da Giudice di primo grado - aveva previsto
piani di rientro con alcune banche, compresa l’odierna reclamante in favore della quale aveva pagato
la prima rata di €. 270,00 nell’ottobre 2014, ossia poco prima della segnalazione a sofferenza (cfr.
docc. 3, 4 e 7 parte ricorrente), manifestando così la propria volontà di ripianare la situazione
debitoria.
E’ evidente che spettava alla resistente giustificare l’iniziativa d’inserimento del nominativo del [A.M.]
nell’elenco dei clienti “a rischio” per tutto il circuito bancario.
La mancanza di un’indagine mirata all’accertamento di uno stato d’insolvenza – nel senso indicato in
precedenza – rivela che la [B..] ha effettuato una sorta di automatismo fra il dedotto inadempimento
del cliente e segnalazione, disattendendo a riguardo le istruzioni della Banca d’Italia.
Altro indice dal quale la banca, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto trarre l'assenza del
presupposto dello stato di insolvenza della società, come sopra chiarito, è rappresentato dall'assenza
di protesti a carico della società e del suo legale rappresentante, provvedimenti giudiziali di condanna,
pignoramenti o pagamenti effettuati con mezzi anomali.
Occorre tenere presente, infine, la modesta entità della posizione debitoria della società nei confronti
della [B..] (poco più di €. 2000,00, cfr. doc. 7).
Per tutte le ragioni illustrate deve ritenersi che la [A..] versi non già in stato di insolvenza bensì, più
verosimilmente, in una situazione di forte tensione finanziaria non irreversibile.
Nel quadro appena complessivamente descritto, alla luce dei principi sopra richiamati e della
puntuale e ragionata applicazione dei criteri di cui alla Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia la
segnalazione a sofferenza de qua deve ritenersi non solo illegittima per violazione dell'obbligo
d'informativa come sopra illustrato ma anche sostanzialmente erronea per le ragioni appena indicate,
potendo invero ipotizzarsi, sotto entrambi gli indicati profili, sia la violazione delle disposizioni della
Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia sia la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel
rapporto tra banca e cliente.
Per quanto attiene al periculum in mora, è evidente che la trasmissione all’intero sistema di un dato
difforme dalla realtà può costituire un pregiudizio irreparabile per un soggetto che – come il
reclamato – svolge attività d’impresa e, come tale, ha una reputazione commerciale da salvaguardare
soprattutto nei confronti del sistema creditizio. Se infatti le notizie raccolte tramite la Centrale non
rappresentano l’unico ed esclusivo requisito che condiziona la concessione del fido, è altresì illusorio
ipotizzare che la classificazione di un affidato all’interno di una particolare categoria di rischio
rimanga senza conseguenze, per cui occorre inibire la diffusione di un’informazione in grado di
generare immediati “effetti a catena” sulla qualificazione e soprattutto sulla affidabilità economica
della società del reclamato.
Il reclamo è, pertanto, complessivamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 28.09.2015.