Lezione 2
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Lezione 2
CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Prof. Paolo Ricci a.a. 2008/2009 CORSO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE II LEZIONE – IL D.LGS 267/2000 E I PRINCIPI GENERALI Prof. Paolo Ricci IL D.LGS N. 267 DEL 2000 (TUEL) In tale decreto confluiscono tutte le norme emanate in precedenza in materia di enti locali, sia quelle connesse all’organizzazione e al funzionamento sia quelle riguardanti la contabilità. Esso si divide infatti in due parti: a) Parte Prima: “Ordinamento istituzionale” , (artt. 1 – 148) b) Parte Seconda: “Ordinamento finanziario e contabile”, (artt. 149–269) Oggetto del nostro studio sarà esclusivamente la parte seconda dove non vengono disciplinati solo aspetti di pura contabilità ma anche aspetti di natura finanziaria N.B.! Oggi il TUEL è una norma molto precaria sia a causa della Legge Costituzionale n. 3/2001 che modifica il titolo V della Costituzione sia per i continui interventi della Legge Finanziaria - Prof. Paolo Ricci 3 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 149 – I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA Art. 149 Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata 1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell‘ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe Ciò significa che si sta realizzando un graduale passaggio dalla finanza derivata ad una finanza originaria dovuta a trasferimenti dello Stato, Regioni o altri amministrazioni superiori finanza che l’ente è in grado di mantenere con imposizione propria. - Prof. Paolo Ricci 4 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 149 – I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA Art. 149 Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata 3.(….) a tal fine i comuni e le province (…) possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie. 4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate. 5 - Prof. Paolo Ricci D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 150 – PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE Art 150 Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico. 2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario Con questa norma è evidente che il legislatore intende vincolare l’autonomia regolamentare di cui godo gli enti locali al rispetto delle leggi dello Stato e del presente Testo Unico. Ad esempio, il Comune, nel determinare l’ICI può solo agire sull’aliquota muovendosi all’interno di un intervallo stabilito dallo Stato 6 - Prof. Paolo Ricci D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 151 – I PRINCIPI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di: ¾ unità ¾ annualità ¾ universalità ed integrità ¾ veridicità ¾ pareggio finanziario ¾ pubblicità Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 7 - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (I) IL PRINCIPIO DI UNITÀ la massa delle entrate finanzia indistintamente la massa delle spese Ciò significa che il bilancio di previsione deve potersi riferire ad una gestione unitaria, non è possibile poter distinguere, salvo eccezioni che la norma stessa prevede, correlazioni tra poste delle entrate e poste delle spese. IL PRINCIPIO DELL’ANNUALITÀ Il bilancio di previsione deve fare sempre riferimento all’anno solare Questo significa che il bilancio viene costruito considerando le entrate e le spese che avranno luogo dal 1 gennaio dell’anno successivo al 31 dicembre 8 - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (II) IL PRINCIPIO DELL’UNIVERSALITÀ non sono ammesse gestioni fuori bilancio Questo significa che non sono ammesse contabilità separate, extra bilancio, tutte le entrate e tutte le spese devono essere ricomprese nel bilancio, che rimane il principale strumento di governo dell’ente IL PRINCIPIO DELL’INTEGRITÀ non sono compensabili tra di loro le partite di entrata e di uscita Questo significa che se ad esempio, il Comune vanta un credito verso un cittadino per € 100,00, allo stesso tempo il cittadino vanta un credito nei confronti del Comune di € 80,00, non si possono compensare le partite, il Comune non potrà iscrivere nel bilancio direttamente la differenza € 20,00 ma dovrà iscrivere un credito presunto di € 100,00 e un debito presunto di € 80,00 9 - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (III) IL PRINCIPIO DI VERIDICITÀ Le informazioni riportate in Bilancio devono essere attendibili Il bilancio deve essere redatto in modo tale che le previsioni di entrata e di spesa siano attendibili, cioè rispondano in modo rigoroso ad una logica che ne ha consentito l’iscrizione IL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ Il Bilancio deve essere reso pubblico e fruibile dai cittadini Per i Comuni con più di 20.000 abitanti è prevista la pubblicazione di un estratto del bilancio sui quotidiani 10 - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (IV) IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO FINANZIARIO tutte le entrate e tutte le spese devono essere in equilibrio Questo significa che il totale entrate deve essere uguale al totale uscite Nel complesso sono raggiungibili due tipi di equilibri: Equilibrio generale il totale di tutte le entrate deve essere uguale al totale di tutte le spese Equilibrio di parte corrente che pone in equilibrio la gestione corrente di spesa (maggiorata della quota capitale delle rate dei mutui in ammortamento) con 11 la gestione corrente di entrata. - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (V) IL PRINCIPIO AUTORIZZATORIO Il bilancio di previsione è uno strumento attraverso cui si autorizza la gestione Sta a significare che una spesa può essere realizzata solo se prevista in bilancio. Questo principio permea l’intero sistema della contabilità pubblica in quanto autorizzando la spesa in un certo qual modo sto misurando le entrate che prevedo di realizzare nel rispetto sempre del già noto principio del pareggio finanziario Il principio autorizzatorio non equivale a immodificabilità del bilancio Il bilancio può subire modifiche per varie ragioni: si potrebbero modificare le condizioni sulle quali si erano effettuate le previsioni possono esserci eventi non interni, ma esterni che condizionano le scelte 12 è giusto lasciare un margine di discrezionalità a chi decide - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (VI) – IL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ Con tale principio si vuole assicurare al bilancio quel minimo grado di elasticità e di adattamento alle nuove ed impreviste esigenze che possono fisiologicamente presentarsi nella gestione durante il periodo amministrativo. Il principio è osservato se: ¾ in fase di previsione finanziaria, vengono stanziati tra le spese fondi di riserva, o fondi per spese impreviste, da utilizzare in corso d’anno per far fronte a quelle uscite altrimenti non sostenibili in fase di gestione Il principio di flessibilità del bilancio annuale di previsione è garantito da tre strumenti: ¾ storno di fondi (variazione in senso lato) ¾ variazione di bilancio (variazione in senso stretto) ¾ utilizzo di un fondo di riserva 13 - Prof. Paolo Ricci I PRINCIPI DI BILANCIO (VII) – IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Per competenza in materia di contabilità pubblica s’intende l’aspetto giuridico o normativo della formazione della spesa e dell’entrata. La competenza finanziaria è diversa dalla competenza economica, essa è definita come “il criterio con il quale, in base alla data dell’accertamento o dell’impegno, vengono imputate le entrate e le uscite ad un esercizio piuttosto che ad un altro”. Redigere un bilancio di previsione di competenza significa tenere conto del momento giuridico in cui sorge l’entrata o la spesa, ossia il momento in cui sorge l’obbligazione giuridica di pagare ovvero il diritto di riscuotere. La scelta di fare un bilancio finanziario di competenza si basa sul presupposto che la formazione giuridica del titolo che giustifica l’entrata o la spesa deve avere la prevalenza su tutti gli altri 14 aspetti. - Prof. Paolo Ricci