da più di anno sono stato assunto come anestesista rianimatore

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da più di anno sono stato assunto come anestesista rianimatore
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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1
OGGETTO
CORRESPONSIONE ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE
QUESITI
(posti in data 16 maggio 2010)
Dal dicembre 2008 sono stato assunto come anestesista rianimatore
ospedaliero con contratto a tempo determinato di un anno rinnovabile.
1. mi spetta l'aumento di stipendio definito nell’ultimo contratto?
2. se sì, a quanto ammonta nel mio caso?
3. quando mi sarà accreditato?
RISPOSTE
(inviate in data 17 maggio 2010)
1. mi spetta l'aumento di stipendio come definito nell’ultimo contratto?
Certamente sì, in misura ovviamente rapportata al periodo di servizio
effettivamente prestato. Ai medici assunti a tempo determinato si
applica infatti lo stesso trattamento economico e normativo dei medici
assunti a tempo indeterminato, con gli ovvi adattamenti connessi con
la temporaneità dell’incarico (articolo 5 del CCNL 5 agosto 1997,
integrativo del CCNL 1994_1997, nel quale l’articolo 16, che disciplina
le assunzioni a tempo indeterminato, era stato rinviato ad una coda
contrattuale)
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2. Se sì, a quanto ammonta l'aumento nel mio caso?
Trattandosi di un primo incarico l’incremento stipendiale sostanziale
è relativo al trattamento tabellare, il cui importo complessivo,
in relazione al periodo di servizio (1 mese dicembre 2008 e 18 mesi
dal 1 gennaio 2009 al 31 maggio 2010), ammonta a euro 1.883,63
lordi complessivi, così determinati
anni
mesi
incremento mensile
importo complessivo
2008
1
2009
2010
riferimento CCNL
22,37
(*) 24,23
articolo 2, comma 1
13
103,30
1.342,90
articolo 2, comma 2
5
103,30
516,50
articolo 2, comma 2
TOTALE
1.883,63
(*) importo comprensivo del rateo di 13^ mensilità
Da questo importo devono essere detratti gli acconti percepiti a titolo
di vacanza contrattuale. (articolo 2, comma 3)
3. quando sarà accreditato?
Teoricamente con il prossimo stipendio, in pratica dipende da un lato
dalle disponibilità finanziarie aziendali, dall’altro dalla determinazione
con cui il problema sarà presidiato dai rappresentanti sindacali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
ARTICOLO 16
assunzioni a tempo determinato
5. Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti
dagli articoli 24 e 25 del CCNL 1994_1997 che disciplinano
le assenze per malattie e infortuni, i periodi di trattamento
economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale
alla durata dell’assenza, salvo che non si tratti di un periodo
di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del
contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo di
diciotto mesi;
- possono essere previste assenze non retribuite fino ad un
massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui spettano
comunque 15 giorni di permesso retribuito
- l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico
conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai fini
della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato è
corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed
in relazione ai risultati conseguiti.
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CCNL 2006_2009
secondo biennio economico
ARTICOLO 2
Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto
per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non
esclusivo ed orario unico, è incrementato di € 22,37 lordi mensili.
Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.258,81.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è
rideterminato in € 103,30 lordi mensili. Per effetto di tale
incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data
in € 43.310,90.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed
assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti,
a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
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