Es. di correzione parere di Diritto Penale

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Es. di correzione parere di Diritto Penale
DIRITTO PENALE - PARERE N.1/A.
(La traccia del parere è in calce)
Per aversi reato impossibile è necessario che l’azione posta in
essere dall’agente sia per sua intrinseca natura assolutamente
inidonea a produrre il risultato voluto.
Quando l’inidoneità dell’azione è determinata però da fattori
estrinseci non può parlarsi di reato impossibile perché l’azione
valutata ex ante è in sé idonea a ledere l’interesse tutelato della
norma incriminatrice (Cass., sez. I, 11487, 1986).
Incipit: il Suo esordio pare
troppo diretto. Le suggerisco di
adottare un incipit meno
irruente, volto ad introdurre la
trattazione dei brevi cenni. Ad
es.: “Nel nostro ordinamento
giuridico il principio di
offensività trova un primo
riconoscimento fromale nel cd.
reato impossibile…”
Citazione massime: C. Cass.,
Sez. I, sent. n. 11487/86.
Attenzione: anche lo stile nella
citazione dei precedenti ha la sua
importanza!
L’inidoneità dell’azione va valutata in relazione alla condotta
originaria
dell’agente,
che
per
inefficienza
strutturale
o
strumentale del mezzo impiegato e indipendentemente da cause
Stile: Eviti ripetizioni.
estranee ed estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di
determinazione causale nella produzione dell’evento, nel senso che
rispetto ad essa il verificarsi dell’evento si profili come impossibile
e non improbabile.
Ai fini della configurabilità del reato impossibile ai sensi
dell’art. 49 comma secondo comma c.p. l’inidoneità dell’azione
deve essere assoluta con valutazione astratta della inefficienza
strutturale
e
assolutamente
strumentale,
inadeguata
pertanto,
ed
quando
inefficiente
al
l’azione
fine
è
del
raggiungimento del proposito criminoso .
In tema di falsità materiale l’esclusione della punibilità si ha
solo in caso di assoluta inidoneità dell’azione che renda
impossibile (e non solo improbabile) l’evento costitutivo
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Brevi cenni: Quando tratta dei
brevi cenni Le consiglio di seguire
sempre questa griglia di
argomentazione. A) nozione
dell’istituto; B) ratio dell’istituto;
C) disciplina rilevante nel caso
di specie.
Le suggerisco di partire con la
nozione e non con la ratio.
P.S.: quel “giova premettere…”
non è molto bello: sa di pseudo
avvocatese d’annata.
dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del
falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che,
Citazione massime: Al di là di
quanto sopra, ricordi che la
sezione va indicata in numeri
romani ed è meglio utilizzare uno
stile comune per tutte le citazioni
dei riferimenti.
non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di
indagini per il suo accertamento (Cass., sez. 6, 2456, 1991). La
punibilità del falso è esclusa quando manchi la possibilità
dell’inganno, il che si verifica quando il falso è così grossolano da
potersene avvedere chiunque e non soltanto persone di particolare
preparazione e competenza ossia riconoscibile ictu oculi da
Fatto: Lei mi sta descrivendo la
traccia: l’intento è corretto.
Tuttavia Le consiglio di adottare
questo schema logico
argomentativo: a) incipit; b)
brevi cenni; c) fatto (ossia
traduzione in termini giuridici
del fatto espresso “volgarmente”
dalla traccia); d) anticipazione
del percorso logico giuridico; e)
risoluzione del parere; f)
conclusioni.
qualsiasi persona di comune discernimento.
Nel caso di specie Tizio, che fruisce di un’assicurazione full
optionals, a seguito del furto avvenuto nel giardino della propria
villetta ed avente ad oggetto solo la ruota di scorta, due cerchi in
lega anteriori, il crick, ed il lettore CD con autoradio, si reca dai
carabinieri e denuncia il furto.
Ai carabinieri Tizo racconta che il furto è avvenuto davanti alla
propria abitazione lungo la via e che sono state rubate: le due ruote
anteriori, la ruota di scorta, il crick e l’intero cruscotto frontale
(autoradio, navigatore satellitare e lettore CD).
Nella fattispecie considerata è subito evidente la difformità tra
le circostanze di luogo e la quantità e qualità degli oggetti del furto
denunciato e quelle del furto realmente avvenuto.
La condotta di Tizio costituisce un inganno alla pubblica fede
per falsità della denuncia che non integra l’ipotesi di reato
impossibile ex art. 49 II° comma c.p. in quanto non si tratta di
falsità grossolana riconoscibile da persona comune (riconoscibile
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ictu oculi) idonea, dunque, nella fattispecie concreta a richiedere
ai carabinieri il compimento di indagini per il suo accertamento .
Nello stesso senso anche Cass., Sez. II, 1630, 1987).
Si ritiene invece integrato, nel caso in esame, a carico di Tizio il
reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. avendo egli
denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, dei due cerchi in
lega anteriori, del crick e lettore CD con autoradio realmente
avvenuto, anche delle ruote anteriori e navigatore satellitare
dell’autovettura oltre ad aver denunciato di essere avvenuto in
luogo diverso da quello reale (Cass., Sez. 1, n. 11066, 1996; Sez. 6,
n. 6156, 1996).
La falsa denuncia operata da Tizio integra un reato
strutturalmente diverso, sul piano materiale, da quello realmente
avvenuto, e come tale idoneo ad integrare il presupposto oggettivo
del delitto di cui all’art. 367 c.p. .
Con la falsa denuncia si è verificato uno sviamento delle
indagini di per sé sufficiente ad integrare il reato in questione
(Cass., sez. 6, n. 5786, 2000).
In tema di simulazione di reato, secondo l’orientamento
giurisprudenziale maggioritario, qualsiasi modificazione delle
circostanze del fatto di reato realmente accaduto integra l’ipotesi
criminosa ex art. 367 c.p. ove si voglia far apparire che il fatto
inerente il reato presupposto sia diverso o più grave di quello reale
(Cass., Sez. 6, n. 11134, 1985; n. 9056, 1985; n. 2050, 1984; n.
1167, 1985; n. 6156, 1996 cit.; in senso contrario Cass., n. 2323,
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Stile: Non è una frase di senso
compiuto: manca il verbo oppure
metta tutto fra parentesi, senza
indicare “nello stesso senso” che
sa di libresco e non è molto
indicato nella risoluzione di
pareri in sede di esame.
1985).
Il reato in esame è un reato a istantaneo e di pericolo che si
perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche solo
l’inizio delle indagini e degli accertamenti a seguito della denuncia
sporta.
Ne consegue, pertanto, che la successiva ritrattazione ad opera
di Tizio non fa venir meno il reato, a meno che avvenga
continenter, ossia, subito dopo la falsa denuncia, dato che se le
indagini sono state già avviate, la resipiscenza di Tizio, simulatore
del reato, avviene comunque tardivamente, in quanto il
turbamento del’amministrazione della giustizia si è già realizzato.
La sua ritrattazione deve comunque essere piena, spontanea ed
Stile: utilizzi i termini tecnici:
“ravvedimento operoso”.
immediata.
La ritrattazione se non fa venir meno il reato può però
costituire circostanza attenuante del pentimento ex art. 62 comma
1, n. 6 c.p. incidendo in senso attenuativo sulla gravità della
lesone del bene giuridico considerato dalla norma che può essere
più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche
temporale, dell’attività di indagine iniziata a seguito della falsa
denuncia ( Cass., Sez. 6, 5786, 2000).
Se comunque si ritiene integrato a carico di Tizio il reato in
questione ex art. 367 c.p. per simulazione di reato avendo egli
falsamente denunciato il furto di ulteriori accessori rispetto a
quelli realmente sottratti oltre ad aver dichiarato l’avvenimento
del furto lungo la via davanti alla propria abitazione anziché nel
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giardino della propria villetta, è consigliabile a Tizio una
tempestiva ritrattazione della propria denuncia finalizzata non a
far venir meno il reato in questione, ormai già consumato, anche
in relazione ai giorni trascorsi dalla denuncia sporta, ma ad
attenuarne la gravità.
Essendo l’autovettura di Tizio coperta da assicurazione full
optionals, e avendo lo stesso consegnato copia della falsa denuncia
all’assicurazione al fine di ottenere l’ingiusto indennizzo, ritengo
che sia inoltre ipotizzabile a carico di Tizio il reato di frode in
assicurazione ex art. 642 c.p. ai sensi del quale“chiunque al fine di
conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o
comunque
un
vantaggio
derivante
da
un
contratto
di
assicurazione distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua
proprietà (…)è punito con la reclusione(…). Alla stesa pena
soggiace chi al fine predetto(…) altera o precostituisce elementi di
prova o documentazione relativa al sinistro. Si procede a querela
di parte.
In attuazione di un unico e preordinato disegno criminoso volto
a frodare l’assicurazione Tizio ha falsamente denunciato ai
carabinieri la sottrazione di ulteriori accessori dalla propria
autovettura rispetto a quelli realmente rubati e false circostanze di
luogo. Sono legati da un unico disegno criminoso i delitti di
fraudolenta occultazione della cosa propria ex art. 642 c.p. e di
simulazione di reato ex art. 367 c.p. ed è perciò applicabile la
continuazione tra reati eterogenei (Cass., Sez. 6, n. 7061, 1974), il
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Stile: Eviti di riportare
integralmente un articolo di
legge.
primo reato è procedibile previa querela dell’assicurazione.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il parere è sostanzialmente corretto. Un po’ troppo sintetico nelle conclusioni
e nella trattazione della cd. frode assicurativa. Consideri che la lunghezza ideale per un parere motivato è di
circa 7 facciate: qualche riga per l’incipit; una paginetta e mezzo sui brevi cenni; un’altra paginetta per fatto
(in termini giuridici) ed indicazione del percorso logico giuridico da seguirsi; 4 pagine per la risoluzione del
parere vero e proprio con esame dei punti nodali da sciogliersi ed infine una paginetta per le conclusioni
(questioni processuale, consiglio pratico e conclusione vera e propria).
Elementi strutturali: L’elaborato ha una sua struttura, anche se dovrebbe essere ancora più chiara nella
indicazioni e nello sviluppo delle parti che lo compongono, specie con riguardo al percorso logico giuridico,
totalmente assente.
Stile: Al di là di qualche sbavatura e di qualche espressione infelice lo stile è corretto e pulito. Stia
maggiormente attenta alle ripetizioni.
Soluzione del caso: è stata centrata. In primo luogo è stata correttamente inquadrata la fattispecie penale.
C. Cass., Sez. I, 6.11.1996, m. 206232 - E' configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 367 cod. pen.
(simulazione di reato) nel caso di denuncia di un furto indicato come commesso in una certa data ed avente ad oggetto i
quattro pneumatici di una vettura, più la ruota di scorta e gli attrezzi da riparazione, quando, nella realtà', il furto era
avvenuto in una data diversa ed aveva avuto ad oggetto unicamente la ruota di scorta.
Qui occorreva cercare di cogliere un secondo problema, ossia quello scaturente dal contrasto giurisprudenziale
in ordine alla rilevanza che l’entità e/o altre modalità di verificazione del fatto siano state esposte in modo
difforme (C. Cass., Sez., VI 29 gennaio 1985, Marvaso, m. 168242; C. Cass., Sez. VI, 9 giugno 1983,
Bennati, m. 160475). Parte della dottrina (Antolisei, Fiandaca-Musco, Mancini; contra La Cute) ritiene
che la simulazione di reato sia configurabile solo quando ul fatto verificatosi appere sostanzialmente diverso
da qiello oggetto di denuncia.
Una volta inquadrata la fattispecie, nella simulazione di reato (cfr. altresì C. Cass., Sez. V, 7 maggio
1985, in Cass. pen., 1990, p. 1071 con nota di BACCARINI, Denuncia di reato essenzialmente diverso da
quello realmente avvenuto e simulazione di reato: un contrasto giurisprudenziale da cogliere) occorreva
prendere in esame l’elemento caratterizzante della fattispecie, ossia la richiesta di risarcimento/indennizzo
alla assicurazione.
Nel caso di specie, come pure ha pur fugacemente fatto, il candidato avrebbe dovuto porsi il tema della
sussistenza della cd. frode assicurativa e della possibilità di concepirne l’ipotesi tentata. La frode in
assicurazione è una ipotesi speciale di truffa: il legislatore ha ritenuto di dover tutelare, con una norma
apposita, il patrimonio delle imprese assicurative.
Infine, dopo avere compiutamente trattato questi temi, si può passare alle conclusioni suggerendo
all’assisitito di ritrattare, correggendo la denuncia e rendendo così il reato impossibile, dando, però contezza
del contrasto giurisprudenziale.
C. Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1985, n. 10056 - La ritrattazione parziale della denuncia, non contestuale
alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilità del delitto di simulazione, purché sia
posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte
all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di
furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa
un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autorità). Contra: C. Cass., 28
novembre 1989, Ceccarelli, CED 185645, in Riv. pen., 1991, p. 671 ed altre.
Avv. Giuliano Valer.
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TRACCIA
Tizio è proprietario di una lussuosa autovettura regolarmente coperta da
assicurazione full optionals.
Nottetempo dei ladri riescono ad entrare nel giardino della villetta di
Tizio ed a forzare la serratura della portiera; tuttavia non riescono che a
rubare la ruota di scorta, i due cerchi in lega anteriori, il crick ed il lettore
CD con autoradio.
Il giorno seguente Tizio, scoperto il furto, si reca dai carabinieri ove
denunzia il furto – che dice essere avvenuto davanti alla propria abitazione,
lungo la via – delle ruote anteriori, della ruota di scorta, del crick, e
dell’intero cruscotto frontale (autoradio, navigatore satellitare e lettore CD).
Indi, consegna alla sua compagnia assicurativa copia della denuncia.
Dopo qualche giorno non ricevendo notizie né da parte dei carabinieri,
né da parte della propria assicurazione si rivolge ad un legale per chiedere
assistenza ed al quale racconta la verità di quanto accaduto.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, premessi brevi cenni
sul reato impossibile, rediga motivato parere in ordine alla condotta di
Tizio, indicando altresì, la linea difensiva più utile da consigliare al proprio
assistito.
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