Es. di correzione parere di Diritto Penale
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Es. di correzione parere di Diritto Penale
DIRITTO PENALE - PARERE N.1/A. (La traccia del parere è in calce) Per aversi reato impossibile è necessario che l’azione posta in essere dall’agente sia per sua intrinseca natura assolutamente inidonea a produrre il risultato voluto. Quando l’inidoneità dell’azione è determinata però da fattori estrinseci non può parlarsi di reato impossibile perché l’azione valutata ex ante è in sé idonea a ledere l’interesse tutelato della norma incriminatrice (Cass., sez. I, 11487, 1986). Incipit: il Suo esordio pare troppo diretto. Le suggerisco di adottare un incipit meno irruente, volto ad introdurre la trattazione dei brevi cenni. Ad es.: “Nel nostro ordinamento giuridico il principio di offensività trova un primo riconoscimento fromale nel cd. reato impossibile…” Citazione massime: C. Cass., Sez. I, sent. n. 11487/86. Attenzione: anche lo stile nella citazione dei precedenti ha la sua importanza! L’inidoneità dell’azione va valutata in relazione alla condotta originaria dell’agente, che per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo impiegato e indipendentemente da cause Stile: Eviti ripetizioni. estranee ed estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell’evento si profili come impossibile e non improbabile. Ai fini della configurabilità del reato impossibile ai sensi dell’art. 49 comma secondo comma c.p. l’inidoneità dell’azione deve essere assoluta con valutazione astratta della inefficienza strutturale e assolutamente strumentale, inadeguata pertanto, ed quando inefficiente al l’azione fine è del raggiungimento del proposito criminoso . In tema di falsità materiale l’esclusione della punibilità si ha solo in caso di assoluta inidoneità dell’azione che renda impossibile (e non solo improbabile) l’evento costitutivo -11- Brevi cenni: Quando tratta dei brevi cenni Le consiglio di seguire sempre questa griglia di argomentazione. A) nozione dell’istituto; B) ratio dell’istituto; C) disciplina rilevante nel caso di specie. Le suggerisco di partire con la nozione e non con la ratio. P.S.: quel “giova premettere…” non è molto bello: sa di pseudo avvocatese d’annata. dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, Citazione massime: Al di là di quanto sopra, ricordi che la sezione va indicata in numeri romani ed è meglio utilizzare uno stile comune per tutte le citazioni dei riferimenti. non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento (Cass., sez. 6, 2456, 1991). La punibilità del falso è esclusa quando manchi la possibilità dell’inganno, il che si verifica quando il falso è così grossolano da potersene avvedere chiunque e non soltanto persone di particolare preparazione e competenza ossia riconoscibile ictu oculi da Fatto: Lei mi sta descrivendo la traccia: l’intento è corretto. Tuttavia Le consiglio di adottare questo schema logico argomentativo: a) incipit; b) brevi cenni; c) fatto (ossia traduzione in termini giuridici del fatto espresso “volgarmente” dalla traccia); d) anticipazione del percorso logico giuridico; e) risoluzione del parere; f) conclusioni. qualsiasi persona di comune discernimento. Nel caso di specie Tizio, che fruisce di un’assicurazione full optionals, a seguito del furto avvenuto nel giardino della propria villetta ed avente ad oggetto solo la ruota di scorta, due cerchi in lega anteriori, il crick, ed il lettore CD con autoradio, si reca dai carabinieri e denuncia il furto. Ai carabinieri Tizo racconta che il furto è avvenuto davanti alla propria abitazione lungo la via e che sono state rubate: le due ruote anteriori, la ruota di scorta, il crick e l’intero cruscotto frontale (autoradio, navigatore satellitare e lettore CD). Nella fattispecie considerata è subito evidente la difformità tra le circostanze di luogo e la quantità e qualità degli oggetti del furto denunciato e quelle del furto realmente avvenuto. La condotta di Tizio costituisce un inganno alla pubblica fede per falsità della denuncia che non integra l’ipotesi di reato impossibile ex art. 49 II° comma c.p. in quanto non si tratta di falsità grossolana riconoscibile da persona comune (riconoscibile -22- ictu oculi) idonea, dunque, nella fattispecie concreta a richiedere ai carabinieri il compimento di indagini per il suo accertamento . Nello stesso senso anche Cass., Sez. II, 1630, 1987). Si ritiene invece integrato, nel caso in esame, a carico di Tizio il reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. avendo egli denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, dei due cerchi in lega anteriori, del crick e lettore CD con autoradio realmente avvenuto, anche delle ruote anteriori e navigatore satellitare dell’autovettura oltre ad aver denunciato di essere avvenuto in luogo diverso da quello reale (Cass., Sez. 1, n. 11066, 1996; Sez. 6, n. 6156, 1996). La falsa denuncia operata da Tizio integra un reato strutturalmente diverso, sul piano materiale, da quello realmente avvenuto, e come tale idoneo ad integrare il presupposto oggettivo del delitto di cui all’art. 367 c.p. . Con la falsa denuncia si è verificato uno sviamento delle indagini di per sé sufficiente ad integrare il reato in questione (Cass., sez. 6, n. 5786, 2000). In tema di simulazione di reato, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, qualsiasi modificazione delle circostanze del fatto di reato realmente accaduto integra l’ipotesi criminosa ex art. 367 c.p. ove si voglia far apparire che il fatto inerente il reato presupposto sia diverso o più grave di quello reale (Cass., Sez. 6, n. 11134, 1985; n. 9056, 1985; n. 2050, 1984; n. 1167, 1985; n. 6156, 1996 cit.; in senso contrario Cass., n. 2323, -33- Stile: Non è una frase di senso compiuto: manca il verbo oppure metta tutto fra parentesi, senza indicare “nello stesso senso” che sa di libresco e non è molto indicato nella risoluzione di pareri in sede di esame. 1985). Il reato in esame è un reato a istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche solo l’inizio delle indagini e degli accertamenti a seguito della denuncia sporta. Ne consegue, pertanto, che la successiva ritrattazione ad opera di Tizio non fa venir meno il reato, a meno che avvenga continenter, ossia, subito dopo la falsa denuncia, dato che se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza di Tizio, simulatore del reato, avviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento del’amministrazione della giustizia si è già realizzato. La sua ritrattazione deve comunque essere piena, spontanea ed Stile: utilizzi i termini tecnici: “ravvedimento operoso”. immediata. La ritrattazione se non fa venir meno il reato può però costituire circostanza attenuante del pentimento ex art. 62 comma 1, n. 6 c.p. incidendo in senso attenuativo sulla gravità della lesone del bene giuridico considerato dalla norma che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell’attività di indagine iniziata a seguito della falsa denuncia ( Cass., Sez. 6, 5786, 2000). Se comunque si ritiene integrato a carico di Tizio il reato in questione ex art. 367 c.p. per simulazione di reato avendo egli falsamente denunciato il furto di ulteriori accessori rispetto a quelli realmente sottratti oltre ad aver dichiarato l’avvenimento del furto lungo la via davanti alla propria abitazione anziché nel -44- giardino della propria villetta, è consigliabile a Tizio una tempestiva ritrattazione della propria denuncia finalizzata non a far venir meno il reato in questione, ormai già consumato, anche in relazione ai giorni trascorsi dalla denuncia sporta, ma ad attenuarne la gravità. Essendo l’autovettura di Tizio coperta da assicurazione full optionals, e avendo lo stesso consegnato copia della falsa denuncia all’assicurazione al fine di ottenere l’ingiusto indennizzo, ritengo che sia inoltre ipotizzabile a carico di Tizio il reato di frode in assicurazione ex art. 642 c.p. ai sensi del quale“chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà (…)è punito con la reclusione(…). Alla stesa pena soggiace chi al fine predetto(…) altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativa al sinistro. Si procede a querela di parte. In attuazione di un unico e preordinato disegno criminoso volto a frodare l’assicurazione Tizio ha falsamente denunciato ai carabinieri la sottrazione di ulteriori accessori dalla propria autovettura rispetto a quelli realmente rubati e false circostanze di luogo. Sono legati da un unico disegno criminoso i delitti di fraudolenta occultazione della cosa propria ex art. 642 c.p. e di simulazione di reato ex art. 367 c.p. ed è perciò applicabile la continuazione tra reati eterogenei (Cass., Sez. 6, n. 7061, 1974), il -55- Stile: Eviti di riportare integralmente un articolo di legge. primo reato è procedibile previa querela dell’assicurazione. VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Il parere è sostanzialmente corretto. Un po’ troppo sintetico nelle conclusioni e nella trattazione della cd. frode assicurativa. Consideri che la lunghezza ideale per un parere motivato è di circa 7 facciate: qualche riga per l’incipit; una paginetta e mezzo sui brevi cenni; un’altra paginetta per fatto (in termini giuridici) ed indicazione del percorso logico giuridico da seguirsi; 4 pagine per la risoluzione del parere vero e proprio con esame dei punti nodali da sciogliersi ed infine una paginetta per le conclusioni (questioni processuale, consiglio pratico e conclusione vera e propria). Elementi strutturali: L’elaborato ha una sua struttura, anche se dovrebbe essere ancora più chiara nella indicazioni e nello sviluppo delle parti che lo compongono, specie con riguardo al percorso logico giuridico, totalmente assente. Stile: Al di là di qualche sbavatura e di qualche espressione infelice lo stile è corretto e pulito. Stia maggiormente attenta alle ripetizioni. Soluzione del caso: è stata centrata. In primo luogo è stata correttamente inquadrata la fattispecie penale. C. Cass., Sez. I, 6.11.1996, m. 206232 - E' configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 367 cod. pen. (simulazione di reato) nel caso di denuncia di un furto indicato come commesso in una certa data ed avente ad oggetto i quattro pneumatici di una vettura, più la ruota di scorta e gli attrezzi da riparazione, quando, nella realtà', il furto era avvenuto in una data diversa ed aveva avuto ad oggetto unicamente la ruota di scorta. Qui occorreva cercare di cogliere un secondo problema, ossia quello scaturente dal contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza che l’entità e/o altre modalità di verificazione del fatto siano state esposte in modo difforme (C. Cass., Sez., VI 29 gennaio 1985, Marvaso, m. 168242; C. Cass., Sez. VI, 9 giugno 1983, Bennati, m. 160475). Parte della dottrina (Antolisei, Fiandaca-Musco, Mancini; contra La Cute) ritiene che la simulazione di reato sia configurabile solo quando ul fatto verificatosi appere sostanzialmente diverso da qiello oggetto di denuncia. Una volta inquadrata la fattispecie, nella simulazione di reato (cfr. altresì C. Cass., Sez. V, 7 maggio 1985, in Cass. pen., 1990, p. 1071 con nota di BACCARINI, Denuncia di reato essenzialmente diverso da quello realmente avvenuto e simulazione di reato: un contrasto giurisprudenziale da cogliere) occorreva prendere in esame l’elemento caratterizzante della fattispecie, ossia la richiesta di risarcimento/indennizzo alla assicurazione. Nel caso di specie, come pure ha pur fugacemente fatto, il candidato avrebbe dovuto porsi il tema della sussistenza della cd. frode assicurativa e della possibilità di concepirne l’ipotesi tentata. La frode in assicurazione è una ipotesi speciale di truffa: il legislatore ha ritenuto di dover tutelare, con una norma apposita, il patrimonio delle imprese assicurative. Infine, dopo avere compiutamente trattato questi temi, si può passare alle conclusioni suggerendo all’assisitito di ritrattare, correggendo la denuncia e rendendo così il reato impossibile, dando, però contezza del contrasto giurisprudenziale. C. Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1985, n. 10056 - La ritrattazione parziale della denuncia, non contestuale alla presentazione di quest'ultima, vale ad escludere la configurabilità del delitto di simulazione, purché sia posta in essere dal denunziante spontaneamente e prima che siano state iniziate le indagini rivolte all'accertamento del reato denunciato e alla scoperta dei responsabili. (Fattispecie in tema di denuncia di furto, ad opera di ignoti, di beni in parte diversi da quelli realmente rubati, e parzialmente ritrattata circa un'ora dopo la presentazione della denuncia medesima davanti alla stessa autorità). Contra: C. Cass., 28 novembre 1989, Ceccarelli, CED 185645, in Riv. pen., 1991, p. 671 ed altre. Avv. Giuliano Valer. -6 6- TRACCIA Tizio è proprietario di una lussuosa autovettura regolarmente coperta da assicurazione full optionals. Nottetempo dei ladri riescono ad entrare nel giardino della villetta di Tizio ed a forzare la serratura della portiera; tuttavia non riescono che a rubare la ruota di scorta, i due cerchi in lega anteriori, il crick ed il lettore CD con autoradio. Il giorno seguente Tizio, scoperto il furto, si reca dai carabinieri ove denunzia il furto – che dice essere avvenuto davanti alla propria abitazione, lungo la via – delle ruote anteriori, della ruota di scorta, del crick, e dell’intero cruscotto frontale (autoradio, navigatore satellitare e lettore CD). Indi, consegna alla sua compagnia assicurativa copia della denuncia. Dopo qualche giorno non ricevendo notizie né da parte dei carabinieri, né da parte della propria assicurazione si rivolge ad un legale per chiedere assistenza ed al quale racconta la verità di quanto accaduto. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, premessi brevi cenni sul reato impossibile, rediga motivato parere in ordine alla condotta di Tizio, indicando altresì, la linea difensiva più utile da consigliare al proprio assistito. -77-