La competenza territoriale nel reato di frode informatica.

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La competenza territoriale nel reato di frode informatica.
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La competenza territoriale nel reato
di frode informatica.
Commento alla Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sez. I Penale, n. 2395 del 16/06/2015
Nella sentenza che si allega in basso, il Tribunale di Cagliari si occupa di alcune
problematiche relative all’individuazione del momento consumativo del reato di frode informatica
(art. 640 ter c.p.) e della conseguente determinazione della competenza territoriale.
Va, preliminarmente, richiamato il disposto dell’art. 11 della legge n. 48 del 2008, che ha novellato
l’art. 51 c.p.p. (inserendo il comma 3-quinquies), ove è previsto che: “Quando si tratta di
procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente”.
Com’è noto, il reato di frode informatica previsto dall’art. 640 ter c.p., al pari del reato di truffa, è
un reato di evento e il momento consumativo deve essere individuato nel conseguimento
dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, con correlativo danno patrimoniale altrui. In particolare,
con l’attività manipolatoria, l’agente simultaneamente provoca il danno nei confronti del titolare
del sistema informatico e consegue, altresì, il profitto ingiusto.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza territoriale,
nel reato di frode informatica il momento consumativo va individuato nel luogo di esecuzione della
attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, che può coincidere con il conseguimento
del profitto anche non economico (fattispecie nella quale il luogo di commissione del reato è stato
individuato nella sede della società gestita dagli imputati, presso la quale si trovavano i server
contenenti i dati oggetto di abusivo trattamento; ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 14 dicembre 1999, n.
3067; Cass. Pen., Sez. III, 15.06. 2012, n. 23798, Cass. Pen. Sez. I 7 novembre 2014, n. 46101).
Tuttavia, nelle fattispecie concrete, non sempre risulta agevole individuare, secondo la regola
generale di cui all’art. 8 c.p.p., il luogo in cui l’attività manipolatoria sia stata effettuata e le difficoltà
aumentano soprattutto nelle ipotesi in cui la “truffa” sia perpetrata mediante l’utilizzo di carta
prepagata (ad. es. la Postepay).
Infatti, la carta Postepay è una carta prepagata che non accede direttamente ad un conto corrente dal quale sia possibile individuare il luogo presso il quale è stato attivato - e può essere utilizzata
praticamente ovunque, anche mediante portale online.
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Per queste ragioni, spesso gli elementi che emergono dalle attività di indagine non sempre sono
sufficienti per consentire una corretta ricostruzione del luogo di consumazione del reato.
Nel caso in esame l’imputato, alterando il funzionamento del sistema informatico, delle Poste
Italiane, sottraeva dalla carta postepay della vittima la somma di € 192,00, ordinando un bonifico
dalla carta della vittima alla propria, così procurandosi un ingiusto profitto. Fatto commesso nel
settembre 2010, tramite internet.
Così, il Tribunale di Cagliari, pur condividendo quanto elaborato dalla Giurisprudenza di legittimità
in ordine al momento consumativo del reato di frode informatica, ha accolto l’eccezione di
incompetenza territoriale formulata dalla difesa.
Infatti, il Giudice de quo, ritenendo che, nel caso di specie, non fosse possibile, per le modalità
specifiche del reato, individuare “il luogo in cui questa attività manipolatoria fosse stata effettuata”,
ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie concreta degli artt. 8 e 9, primo comma, c.p.p.. e in
mancanza di elementi utili ad una tale ricostruzione, ha ritenuto di dover ricorrere ai criteri
suppletivi di cui all’art. 9, comma 2, c.p.p., individuando la competenza territoriale del giudice della
residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
AUTORE
Gianluca Satta
European Lawyer CCBE , Libero Professionista,
Esperto in Diritto dell'Informatica e delle Nuove
Tecnologie
AUTORE
Federico Aresti
Avvocato - Libero Professionista, Esperto in
Diritto dell'Informatica e delle Nuove Tecnologie
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